Accordo di collaborazione tra
Accordo di collaborazione tra
l’Università degli Studi di Trieste e
l’Associazione Parole Ostili
l’Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata “Università”, con sede legale in Xxxxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx, Codice Fiscale 80013890324, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Xxxxxxx Xx Xxxxxxx, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell’Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2020
e
l’Associazione Parole Ostili, in prosieguo denominata “Parole Ostili”, con sede legale in Xxx xxxxxx Xxxxxxx, 0/x, 00000 Xxxxxxx, Codice Fiscale 90153460325,, in persona della Presidentessa Xxxx Xxxxx, nata a Trieste (TS) il 29 agosto 1971, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede di Parole Ostili, la quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzata alla stipula del presente atto ai sensi dell’art. 20 del proprio Statuto,
di seguito anche indicate “Parti”,
premesso che
- l’Università di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l’organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell’insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall’ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- l’Università intende favorire lo svolgimento di attività di studio e/o di ricerca integrative rispetto ai corsi istituzionali, nonché attività didattiche sulla “comunicazione non ostile sul web e non solo”;
- Parole Ostili è un’associazione culturale senza fini di lucro, il cui progetto è “ridefinire lo stile con cui le persone stanno in Rete, diffondere l’attitudine positiva a sceglie le parole con cura e la consapevolezza che le parole sono importanti”;
- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l’Università che Parole Ostili possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;
- che l’Università ha sottoscritto nel 2019 il “Manifesto della comunicazione non ostile per la collaborazione e il reciproco rispetto tra pubblica amministrazione e cittadini” promosso da Parole Ostili e ha già in essere con la stessa Associazione una “Convenzione di tirocinio curricolare formativo e di orientamento e/o tirocinio professionalizzante”, stipulata dal Dipartimento di Studi Umanistici,
convengono e stipulano quanto di seguito.
Articolo 1 – Oggetto
Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Accordo di collaborazione. Le Parti si impegnano reciprocamente, nell’ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione negli ambiti definiti dal presente Accordo.
Articolo 2 – Obiettivi e progetti
In particolare, le Parti si propongono:
a) di attivare una programmazione congiunta sui temi della comunicazione non ostile e del diritto di cittadinanza digitale attiva e consapevole, attraverso la realizzazione di specifici momenti formativi rivolti a professori e studenti di UNITS e di divulgazione generale.
b) di attivare tirocini presso la sede di Parole Ostili per gli studenti di UNITS negli ambiti di comunicazione, marketing, grafica;
c) di co-organizzare giornate di incontro, da realizzarsi nell’anno del 2020 (Parole a scuola Trieste), rivolta ai referenti scolastici previsti dalla legge sul cyberbullismo e agli animatori digitali; nel quadro della formazione continua di tali figure, verranno sviluppate e messe a disposizione dei docenti coinvolti strumenti che, a partire dal Manifesto, traccino dei percorsi per la promozione di una corretta comunicazione online. I contenuti di tali strumenti saranno rivolti tanto alla formazione dei docenti quanto all’interazione con gli studenti in contesti sempre più ampi dell’esperienza scolastica;
d) di promuovere l’attivazione di un CORSO DI PERFEZIONAMENTO rivolto a studenti e professionisti sui temi di “Etica pubblica, Comunicazione non ostile e Gestione dei conflitti”. Con l’eventuale possibilità di realizzare un master in seguito.
e) di promuovere l’attivazione congiunta di CORSI DI EDUCAZIONE CIVICA E DIGITALE, rivolti agli insegnanti, sui temi della comunicazione non ostile e del diritto di cittadinanza digitale attiva e consapevole; nel quadro della formazione continua di tali figure, verranno sviluppate e messe a disposizione dei docenti coinvolti strumenti dedicati, a partire dal Manifesto di Parole Ostili sulla comunicazione non ostile.
f) di attivare partnership con il Dipartimento di Scienze giuridiche, del linguaggio dell’interpretazione e della traduzione, per la revisione e traduzione di contenuti divulgativi dell’Associazione Parole Ostili. Esempio: Manifesto della comunicazione non ostile, materiali informativi, schede didattiche per insegnanti, etc.
g) di strutturare progetti di ricerca trasversali per lo sviluppo e l’approfondimento di tutte le tematiche relative al Manifesto della comunicazione non ostile.
Ulteriori iniziative potranno essere concordate di volta in volta dalle Parti nell’ambito delle tematiche di comune interesse.
Art. 3 – Modalità della collaborazione
Nell’ambito del presente Accordo, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione.
Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante del presente Accordo.
Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento al presente Accordo, essi dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ateneo, così individuate:
- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell’Ateneo;
- attività didattiche, compresi tra l’altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze.
Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l’utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.
Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell’Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l’utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.
Il presente Accordo non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.
Per l’Università di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base del presente Accordo dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e alle “Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all’Università degli Studi di Trieste”.
La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell’art. 11 del presente Accordo.
In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.
Articolo 4 – Referenti dell’Accordo
Per l’attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 2, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.
Per l’Università degli Studi di Trieste il Prof. Xxxxxxxx Xxxxxx. Per Parole Ostili la referente è la sig.ra Xxxx Xxxxx.
In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l’altra non appena possibile con comunicazione scritta.
Articolo 5 – Clausola di non concorrenza
Le attività svolte in attuazione del presente Accordo non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell’Ateneo. In caso contrario, il Referente universitario dell’Accordo di cui all’art. 4, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d’interesse effettivo o potenziale.
Articolo 6 – Clausola di segretezza
Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell’attività svolta nell’ambito della collaborazione instaurata con e nell’ambito del presente Accordo.
Articolo 7 – Clausola di limitazione di responsabilità
Parole Ostili non assume obbligazioni per conto dell’Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell’Università.
L’Università non si assume le obbligazioni di Parole Ostili né la rappresenta, agendo sempre ed
esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte di Xxxxxx Xxxxxx.
È esclusa ogni garanzia dell’Università per le obbligazioni contratte da Parole Ostili; è parimenti esclusa ogni garanzia di Parole Ostili per le obbligazioni contratte dall’Università.
Articolo 8 – Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici
Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici.
Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.
Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l’avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.
Articolo 9 - Coperture assicurative e Sicurezza
Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro del presente Accordo, anche presso i locali e i laboratori dell’altra Parte.
Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.
Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 10 – Proprietà intellettuale dei risultati
In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell’attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all’approvazione degli Organi competenti.
Articolo 11 – Trattamento dei dati personali
Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell’ambito delle attività conseguenti al presente Accordo verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e
la libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”), dal D.Lgs. 196/2003 “Codice privacy”, modificato dal D. Lgs. 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.
Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente Accordo in rappresentanza delle parti sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente Accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.
Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione “privacy” del proprio sito web.
Articolo 12 – Durata, rinnovo e recesso
Il presente Accordo ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, tre mesi prima della scadenza.
Le Parti potranno recedere dall’Accordo con un preavviso di tre mesi.
Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l’attività derivante dal presente Accordo comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie. In ogni caso il recesso dev’essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R o tramite Posta Elettronica Certificata.
Articolo 13 - Controversie
Per qualunque controversia relativa al presente Accordo, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.
Articolo 14 - Spese
Il presente Accordo costituisce unicamente quadro di riferimento per l’attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.
Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.
Il presente Accordo sarà registrato in caso d’uso ai sensi dell’art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986.
Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.
Il Rettore dell’Università degli Studi di Trieste Firmato digitalmente da:Xxxxxxx Xx Xxxxxxx Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/80013890324 Unita':AREA SERVIZI ICT Data:12/10/2020 17:13:29 | Il Presidente dell’Associazione Parole Ostili Firmato digitalmente da: XXXXX XXXX Data: 13/10/2020 10:06:07
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le
disposizioni di cui agli artt. 7 e 13 del presente Accordo.
Il Rettore dell’Università degli Studi di Trieste Firmato digitalmente da:Xxxxxxx Xx Xxxxxxx Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/80013890324 Unita':AREA SERVIZI ICT Data:12/10/2020 17:13:59 | Il Presidente dell’Associazione Parole Ostili Firmato digitalmente da: XXXXX XXXX Data: 13/10/2020 10:02:25 |
**Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l’art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.