CONTRATTO DI PEGNO
FOGLIO INFORMATIVO
CONTRATTO DI PEGNO
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari
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Iscr. Reg. imprese di Trento, Cod. Fisc. 00232480228 – Rappresentante del Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220
Società iscritta all’albo delle Banche al n. 4813 - Cod. ABI 03599
Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia
CHE COS'E' IL PEGNO
Il pegno è una garanzia – che può avere ad oggetto beni mobili, titoli di credito, crediti o strumenti finanziari - con la quale il cliente (debitore della banca) o un altro soggetto assicura alla banca (creditrice) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori.
Vari tipi di pegno
Nel caso di beni mobili, la garanzia si costituisce con la sottoscrizione da parte del cliente (debitore della banca) o di un altro soggetto del contratto di pegno avente data certa e con la consegna alla banca creditrice della cosa o del documento (cd. spossessamento), che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa stessa.
Nel caso di titoli di credito al portatore (es. libretto di deposito a risparmio al portatore), la garanzia si costituisce con la sottoscrizione da parte del cliente (debitore della banca) o di un altro soggetto del contratto di pegno avente data certa e con la consegna del titolo alla banca creditrice.
Nel caso di titoli di credito nominativi (es. azioni di S.p.A.), la garanzia si costituisce con la sottoscrizione da parte del cliente (debitore della banca) o di un altro soggetto del contratto di pegno, con annotazione a cura della società emittente sul titolo del vincolo o con girata “in garanzia” autenticata del socio garante e con consegna del titolo alla banca creditrice.
Nel caso di crediti, la garanzia si costituisce con la sottoscrizione da parte del cliente (debitore della banca) o di un altro soggetto del contratto di pegno e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l’accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. Se il credito concesso in garanzia risulta da un documento (es. libretto di deposito a risparmio nominativo emesso da altro istituto di credito), il datore di pegno è tenuto a consegnarlo alla banca creditrice.
Nel caso di strumenti finanziari d ematerializzati e non in gestione accentrata nonché del valore dell’insieme d i strumenti finanziari dematerializzati, la garanzia si costituisce con la sottoscrizione da parte del cliente (debitore della banca) o di un altro soggetto del contratto di pegno avente data certa e con l’apposizione di un vincolo in favore della banca mediante registrazione in appositi conti (cd. conto vincoli) tenuti presso la banca stessa (secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento D. Legislativo n. 213/1998 e art. 87 Testo Unico della Finanza).
Principali rischi
Il principale rischio per il datore di pegno consiste nel mancato pagamento del credito assistito dalla garanzia. Infatti, in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita, la banca procederà alla vendita, con il dovuto preavviso, del bene dato in garanzia o, nei casi pattuiti, direttamente alla compensazione ex art. 1851 c.c. (es. pegno di saldo di c/c o di deposito a risparmio).
CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
SPESE | |
Interessi di mora | Nella misura applicata al debitore principale al momento dell'inadempimento |
Spese consegna documentazione precontrattuale | Nessuna |
Rimborso spese per comunicazioni periodiche e altre dovute per legge | POSTA: € 0,00 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00 |
Spese per richiesta di informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle obbligatorie o trasmesse con strumenti diversi da quelli convenuti | € 0,00 |
Spese per ricerca e copia (per singolo documento-spese di spedizione escluse) | Archiviato in formato elettronico: € 2,40 (max € 25,00 per ricerca di più documenti) Archiviato in formato cartaceo: € 7,00 (max € 25,00 per ricerca di più documenti) |
Imposte e tasse | Nella misura di legge |
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Il pegno permane nella sua integrità fino al completo pagamento di tutto quanto dovuto per le operazioni garantite. Inoltre il pegno ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia che fosse stata rilasciata o venisse prestata da chiunque sotto qualsiasi forma o titolo a favore della banca.. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/concedente.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
La garanzia produce i suoi effetti sino al completo ed integrale soddisfacimento della banca. Dopodiché i beni dati a pegno vengono liberati e resi disponibili entro il termine massimo di 15 giorni.
Reclami
Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo alla banca – a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) - ai seguenti indirizzi:
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Ufficio Reclami
Via Segantini 5 – 00000 Xxxxxx (XX)
Fax: x00 0000 000000
e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx pec: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:
• Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx., ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
• Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Xxxx, Xxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00, xxx. 00.000000, sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
• ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d’Italia.
LEGENDA
Datore di pegno | Il debitore o altro soggetto diverso che costituisce il pegno a favore della Banca. |
Insolvenza Inadempimento | Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte |