Condizioni generali di vendita e fornitura del gruppo Mayr-Melnhof Holz
Condizioni generali di vendita e fornitura del gruppo Mayr-Melnhof Holz
Versione del 01.07.2018
I. Indicazioni generali
1. Le presenti Condizioni Generali di vendita e fornitura (qui di seguito “Condizioni Generali”) sono parte integrante di tutte le offerte, forniture e altri contratti del relativo partner con- trattuale facente parte del gruppo Xxxx-Xxxxxxx Holz (qui di seguito “Xxxx-Xxxxxxx“). Queste Condizioni Generali si applicano solo se il partner contrattuale è un’impresa, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico. Le forniture avvengono esclusivamente secondo le presenti Condizioni Generali, che devono essere interpretate alla luce degli usi del relativo settore e di quel- li commerciali, che sono note al partner contrattuale e che vengono trasmesse nei dettagli da Xxxx-Xxxxxxx in qualsiasi momento dietro rispettiva richiesta scritta oppure che sono consultabili sul sito xxx.xx-xxxx.xxx. Disposizioni di diver- so tenore sono vincolanti per Xxxx-Xxxxxxx solo se espres- samente accettate dalla stessa per iscritto. Questo vale anche nel caso in cui un partner contrattuale rimandi alle sue condizioni d’acquisto (“Battle-of-Forms”: conflitto tra condizioni) oppure queste siano riportate su fatture, moduli d’ordine o bolle di consegna. Eventuali accordi specifici sti- pulati nel singolo caso con il partner contrattuale (compresi accordi accessori, integrazioni e modifiche) prevalgono in ogni caso rispetto a queste Condizioni Generali. Per il conte- nuto di tali accordi fa fede un contratto scritto o la conferma scritta da parte di Xxxx-Xxxxxxx.
2. Le presenti Condizioni Generali valgono anche quando Xxxx-Xxxxxxx, pur essendo a conoscenza di clausole scritte o orali del partner contrattuale, che siano contrarie o diver- genti rispetto alle presenti Condizioni Generali, accetta l’or- dine del partner contrattuale senza riserve.
3. La documentazione, in particolare i disegni e le descrizioni dei prodotti e i dati tecnici o i modelli di Xxxx-Xxxxxxx sono delle indicazioni di campione e non fanno fede, in termini di tipo e caratteristica, né sono vincolanti, a meno che tali indi- cazioni non siano state menzionate, anticipatamente e sepa- ratamente, come vincolanti in modo espresso e per iscritto. Le informazioni, i consigli tecnici ed altri dati di qualsiasi na- tura forniti da Xxxx-Xxxxxxx sono sempre basati su valori d’esperienza. Questi sono comunque non vincolanti e ven- gono forniti, per quanto legalmente ammessi, con esclusione di qualsiasi responsabilità e garanzia. Ciò vale analogamente nell’ambito delle trattative precontrattuali che precedono la stipula del contratto.
4. Se non si giunge ad una stipula scritta del contratto (quin- di ad una stipula del contratto verbale), valgono le presenti Condizioni Generali, in particolare se queste erano o pote- vano essere già note al partner contrattuale da un rapporto commerciale regolare precedente.
5. La stipula del contratto avviene con la riserva, nel caso in cui la fornitura non possa essere eseguita correttamente x xxxx- larmente per una causa non imputabile a Xxxx-Xxxxxxx (vale a dire forniture di prestazioni preliminari e materie prime per la successiva consegna a Xxxx-Xxxxxxx stessa), di non pro-
cedere, o di procedere alla fornitura solo parzialmente. In caso di non disponibilità o di disponibilità solo parziale della fornitura, viene informato il partner contrattuale. Verrà quin- di restituita un’eventuale controprestazione già ricevuta. E’ esclusa qualsiasi pretesa ulteriore del partner contrattuale, in particolare al risarcimento danni, se legalmente ammissibile.
6. La spedizione della merce avviene sempre solo dopo il ricevi- mento della lettera di risposta debitamente controfirmata dal partner contrattuale (per es. conferma d’ordine sottoscritta e debitamente restituita). Se la merce viene spedita ugual- mente in mancanza della lettera di risposta controfirmata e ricevuta dal partner contrattuale senza contestazioni o riser- ve, le Condizioni Generali si intendono accettate dal partner contrattuale.
II. Offerta e conferma d’ordine
1. Un’offerta stilata da Xxxx-Xxxxxxx o un preventivo dei costi è senza impegno e non vincolante. Se in seguito ad un’offerta inviata da Xxxx-Xxxxxxx viene trasmesso un ordi- ne, il contratto viene ad esistenza solo quando l’ordine viene confermato per iscritto da Xxxx-Xxxxxxx.
2. Purché lo scopo di utilizzo stabilito per iscritto non risul- ti frustrato, Mayr-Melnhof si riserva di apportare variazioni minime all’oggetto della fornitura indicato nell’ordine. Se Xxxx-Xxxxxxx fosse costretta per motivi tecnici di produ- zione ad apportare variazioni che vanno oltre tale ambito, il partner contrattuale le autorizzerà nella misura in cui ciò non risulti per lui economicamente insostenibile; l’onere del- la prova per l’insostenibilità economica è a carico del partner contrattuale.
3. Xxxx-Xxxxxxx si riserva il diritto di trasferire in qualsiasi mo- mento l’ordine ad un’altra azienda del Gruppo Mayr-Melnhof Holz e a farlo eseguire da questa.
III. Prezzi
1. Tutti i prezzi si intendono al netto. L’imposta sul valore aggiunto dovuta per legge viene indicata separatamente in fattura.
2. Fanno fede per il calcolo dei prezzi le indicazioni della con- ferma d’ordine. I prezzi per unità riportati valgono nell’am- bito del termine di consegna pattuito. Nel singolo caso può comunque essere pattuito che i prezzi vengano aggiornati qualora i costi di Xxxx-Xxxxxxx subiscano variazioni entro la data della consegna.
IV. Spedizione e Trasporto
1. Trovano applicazione gli Incoterms nella versione specificata nella conferma d’ordine di Xxxx-Xxxxxxx.
2. Il luogo di consegna deve essere sufficientemente piano e in grado di poter sopportare senza ostacoli il transito e la partenza di un TIR con pressione assiale di 10 ton. Lo sca- rico deve avvenire tempestivamente e in modo competente, l’eventuale impiego di gru presuppone un preventivo accordo scritto separato. I tempi di sosta e d’attesa vengono calco-
lati separatamente, eccetto nel caso in cui questi siano im- putabili a Xxxx-Xxxxxxx per negligenza grave. Lo stesso vale per eventuali costi di stoccaggio della merce, quando non sia possibile procedere allo scarico della merce nel luogo previ- sto.
X. Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx
0. Le forniture parziali sono espressamente dichiarate legittime.
2. E’ equiparato alla consegna delle merci l’eventuale ritardo da parte del partner contrattuale riguardo la presa in consegna della merce. Sono a carico del partner contrattuale le spese di magazzino dovute al ritardo nell’accettazione.
3. Qualora Xxxx-Xxxxxxx in presenza di un “Accordo per conse- gna a richiesta” non dia seguito tempestivamente alla richie- sta del partner contrattuale, Xxxx-Xxxxxxx potrà insistere per la fornitura e fatturare la fornitura alla scadenza del termine di consegna, oppure recedere interamente o parzialmente dal contratto. Eventuali costi di stoccaggio che potrebbero insor- xxxx sono a carico del partner contrattuale.
4. Se la merce non può essere consegnata subito dopo la xxxxxx- cazione in seguito a circostanze non prevedibili al momento della stipula del contratto e non imputabili a Xxxx-Xxxxxxx, da questo momento il rischio passa al partner contrattuale. Eventuali costi di stoccaggio che potrebbero insorgere sono a carico del partner contrattuale.
5. Al momento della fornitura è ammessa una differenza non essenziale secondo gli usi commerciali in eccesso o difetto (fino al 10 per cento) su scelta espressa di Xxxx-Xxxxxxx.
6. Se il termine di consegna non può essere rispettato, Xxxx-Xxxxxxx ha il diritto di consegnare la merce ordinata entro un termine sostitutivo adeguato. Questo nuovo termine viene stabilito dopo una consultazione con il partner contrat- tuale. Se Xxxx-Xxxxxxx è in ritardo rispetto a questo nuovo termine di consegna, il partner contrattuale ha il diritto di pre- tendere l’esecuzione della fornitura dietro imposizione scritta di un’adeguata proroga, pena il recesso dal contratto. Sono escluse eventuali ulteriori pretese del partner contrattuale in questo contesto, anche se ammissibili per legge. Xxxx-Xxx- xxxx è vincolata ai termini di consegna solo se il partner con- trattuale soddisfa i suoi obblighi contrattuali (per es. puntuale autorizzazione del disegno, acconti, ecc.).
7. In caso di forza maggiore, come pure se sono o risultano necessarie variazioni sostanziali a componenti del contratto, che esulano dall’influsso di Xxxx-Xxxxxxx o se subentrano delle circostanze che rendono essenzialmente più difficili le consegne, non solo provvisoriamente, o le rendono impossi- bili in modo parziale o integrale, Xxxx-Xxxxxxx ha il diritto di recedere dal contratto, senza ulteriori diritti del partner con- trattuale.
VI. Garanzia e Denunzia dei difetti
1. Il partner contrattuale deve ispezionare tempestivamente la merce ricevuta, ma al più tardi entro 7 giorni di calendario dal ricevimento della merce stessa, per rilevare eventuali vizi, e comunicare tali eventuali vizi senza ritardo per iscritto a Xxxx-Xxxxxxx. Qualora eventuali vizi che erano già presenti alla consegna della merce e che non avrebbero potuto essere accertati già nell’ambito della regolare ispezione al ricevimen- to della merce (si veda VI. 1 paragrafo 1), appaiano solo nel corso del periodo di garanzia, questi devono essere subito comunicati per iscritto a Xxxx-Xxxxxxx, non appena accerta-
ti, entro il periodo di garanzia, in ogni caso però prima di un’e- ventuale lavorazione, integrazione o rivendita. La garanzia ha in generale la durata di un anno. L’onere della prova per tutti i presupposti della pretesa, in particolare per la presenza di un vizio alla data della consegna della merce, per quanto riguar- da la data dell’accertamento del vizio e la tempestività della denuncia del vizio ricade sempre sul partner contrattuale. In presenza di vizi il partner contrattuale è tenuto ad accettare in ogni caso la fornitura e a trattarla con la ordinaria e dovuta at- tenzione. La denuncia dei difetti deve comunque avvenire per iscritto, con in allegato sufficiente documentazione, secondo gli usi commerciali e del settore, a supporto (in particolare ad esempio documentazione fotografica), il cui ricevimento dovrà essere confermato per iscritto da Xxxx-Xxxxxxx. Il vizio dovrà essere contrassegnato in modo univoco per articolo e per quantità per permettere a Xxxx-Xxxxxxx di riconoscere chiaramente la ragione del reclamo. In caso di mancato ri- spetto di queste disposizioni è escluso l’esercizio di eventuali diritti (garanzia, risarcimento danni, errore, ecc.).
2. Eventuali reclami per danni dovuti al trasporto devono esse- re fatti valere dal partner contrattuale tempestivamente per iscritto e direttamente nei confronti del trasportatore incari- cato, in ogni caso prima dell’eventuale lavorazione, integra- zione o rivendita. Anche in questo caso il partner contrat- tuale ha l’onere della prova per tutti i presupposti di diritto, in particolare per il vizio o il danno stesso, per il periodo di accertamento del vizio o del danno e per la tempestività della denuncia o della segnalazione del vizio. Del resto si applica quanto previsto al punto VI.1.
3. I vizi non pregiudicano in alcun modo i termini di pagamento pattuiti.
4. L’eliminazione dei vizi avviene, a discrezione di Xxxx-Xxxxxxx, mediante riparazione o nuova fornitura con consegna senza spese di trasporto per il partner contrattuale presso il luogo di adempimento. Xxxx-Xxxxxxx ha il diritto ad intervenire con una seconda riparazione. Se anche questo tentativo di ripa- razione o completamento della parte mancante non ha esito positivo, il partner contrattuale può, in presenza dei presup- posti di legge, pretendere la riduzione del corrispettivo dovuto o la risoluzione dal contratto.
5. Le merci rese dal partner contrattuale passano in possesso di Xxxx-Xxxxxxx. Sono escluse ulteriori pretese, quali ad esem- pio il rimborso di prestazioni lavorative, materiale, il lucro ces- sante, rimborso danni per mancato adempimento ecc., anche se ammessi per legge e nella misura ammessa dalla legge.
6. E’ comunque esclusa la garanzia per l’usura naturale come pure in caso di impiego anomalo, uso eccessivo e negligenza da parte del partner contrattuale.
VII. Limitazioni ed Esoneri dalla responsabilità
1. In tutti i casi da prendersi in esame Xxxx-Xxxxxxx è tenuta al risarcimento danni solo in caso di dolo e negligenza grave. In presenza di colpa lieve, Xxxx-Xxxxxxx risponde esclusiva- mente dei danni personali. La responsabilità cade in prescri- zione dopo 6 mesi dalla presa di conoscenza dei danni e dei rispettivi danneggiati. Per quanto riguarda l’ammontare, la responsabilità è limitata a seconda dell’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi stipulata da Xxxx-Xxxxxxx.
VIII. Ritardo e Recesso
1. Se il partner contrattuale è in ritardo con i pagamenti,
Xxxx-Xxxxxxx ha il diritto di recedere dal contratto dopo la concessione di una proroga di almeno una settimana. In caso di ritardo nel pagamento Xxxx-Xxxxxxx ha il diritto di preten- dere dal partner contrattuale – fatte salve eventuali richieste di danni ulteriori – gli interesse di legge ai sensi dell’§ 456 UGB (Codice delle imprese austriaco).
2. Nell’evenienza di un ritardo nell’accettazione da parte del partner contrattuale, Xxxx-Xxxxxxx ha inoltre il diritto di:
a. pretendere l’esecuzione del contratto e di rinviare l’adem- pimento delle proprie obbligazioni fino all’esecuzione dei pa- gamenti in ritardo oppure di altri obblighi del partner contrat- tuale, oppure
b. pretendere un’adeguata proroga del termine di consegna oppure, dopo aver concesso un’adeguata proroga, dichiarare il recesso dal contratto.
In caso di ritardo nell’accettazione da parte del partner con- trattuale, Xxxx-Xxxxxxx è inoltre autorizzata ad insistere sull’adempimento del contratto oppure, dopo l’imposizione di un termine adeguato, a recedere dal contratto e ad utilizzare diversamente la merce.
In ogni caso di ritardo nell’accettazione, il partner contrattuale è tenuto a versare una penale una tantum pari al dieci per cen- to del relativo prezzo d’acquisto netto, sono comunque fatti salvi gli eventuali ulteriori diritti di risarcimento danni risultanti.
3. Se il partner contrattuale dovesse terminare il rapporto con- trattuale prima dell’adempimento integrale per motivazioni a lui imputabili, Xxxx-Xxxxxxx si riserva il diritto di pretendere il rimborso da parte del partner contrattuale delle spese già insorte e il risarcimento degli eventuali danni.
4. Se dopo la stipula del contratto viene accertato un peggiora- mento sostanziale dei rapporti patrimoniali o un pregiudizio sulla solvibilità del partner contrattuale, oppure il limite assi- curativo per le commesse in essere del partner contrattuale è esaurito, Xxxx-Xxxxxxx ha il diritto di pretendere l’immediato pagamento di tutte le fatture in essere, anche non ancora scadute, come pure di recedere interamente o parzialmente da eventuali accordi in essere e dagli ordini trasmessi e di trattenere eventuali forniture arretrate.
5. Se sussiste un diritto di riduzione da parte del giudice e que- sto può essere escluso per legge, questo viene escluso con il presente accordo. E’ fatto salvo l’esercizio di altri diritti di risarcimento danni, in particolare per il deposito.
IX. Pagamento e Divieto di compensazione
1. Se dalla conferma d’ordine non risulta diversamente, il prezzo d’acquisto deve essere saldato secondo il punto III. delle pre- senti Condizioni Generali senza detrazioni entro quattordici giorni dalla data della fattura e deve essere pagato con boni- fico bancario in assenza di diverso accordo.
2. Xxxx-Xxxxxxx ha inoltre il diritto di addebitare al partner con- trattuale tutte le spese correnti risultanti dal suo mancato adempimento degli obblighi contrattuali, in particolare anche le spese di giudizio (ufficio recupero crediti o rappresentanza legale).
Le commissioni e le spese di bonifico (in particolare dall’e- stero) sono a carico esclusivo del partner contrattuale. I pa- gamenti ricevuti vengono computati innanzitutto per la co- pertura delle spese e degli interessi di mora di un eventuale credito secondo il presente punto X. e solo dopo a copertura del prezzo d’acquisto.
3. Il partner contrattuale non può compensare i propri crediti
con il credito relativo al prezzo d’acquisto, a meno che una compensazione con propri crediti non sia stata concordata separatamente per iscritto con Xxxx-Xxxxxxx, oppure i crediti siano stati riconosciuti per iscritto da Xxxx-Xxxxxxx o siano stati stabiliti con sentenza passata in giudicato. Sono esclusi eventuali diritti di ritenzione da parte del partner contrattuale.
X. Riservato dominio
1. Xxxx-Xxxxxxx si riserva la proprietà sulla merce fornita fino al completo ricevimento di tutti i pagamenti risultanti dal rap- porto contrattuale esistente tra le parti contrattuali, inclusi eventuali interessi o costi come oneri di sollecito o interessi di mora del partner contrattuale ed i crediti correlati. Fino alla data del completo pagamento di tutti i crediti, il partner contrattuale risponde dalla data del passaggio del rischio di tutti i danni risultanti da rottura, furto, incendio o altri eventi naturali. Il partner contrattuale si impegna a non dare in pe- gno le merci tanto meno a darle in garanzia. E’ ammessa una rivendita nell’ambito di una regolare transazione commerciale.
2. Se la proprietà di Xxxx-Xxxxxxx è messa in pericolo da terzi, Xxxx-Xxxxxxx dovrà essere informata tempestivamente.
3. Un eventuale pignoramento delle merci da parte di terzi du- rante il riservato dominio deve essere comunicato tempesti- vamente per iscritto a Xxxx-Xxxxxxx; il partner contrattuale si assume le spese legali e di onorario per la necessaria libe- razione del pegno. In caso di pignoramento delle merci con- segnate, Xxxx-Xxxxxxx ha il diritto di recedere dal contratto. In tal caso, Xxxx-Xxxxxxx è autorizzata, dopo la ripresa della cosa acquistata, al suo utilizzo. Il ricavo di tale utilizzo è da compensare con i debiti del partner contrattuale dopo debita detrazione delle spese di utilizzo.
4. Se con il partner contrattuale è stato concordato il paga- mento del prezzo d’acquisto con assegno o cambiale, il ri- servato dominio si estende fino alla data dell’effettivo incasso della cambiale accettata da Xxxx-Xxxxxxx, e non si annul- la con l’accredito dell’assegno o della cambiale da parte di Xxxx-Xxxxxxx.
5. Il partner contrattuale è tenuto a trattare e a stoccare con cura la merce fino all’incasso dell’intero prezzo d’acquisto di cui al punto X.1. da parte di Xxxx-Xxxxxxx. Il partner con- trattuale deve applicare a questo riguardo la cura di un buon commerciante.
6. Se il partner contrattuale dovesse rivendere le merci soggette a riservato dominio, lo stesso cede fin da ora, se ammissibile legalmente, tutti i crediti risultanti pari all’importo della fat- tura finale (inclusa l’Iva) a Xxxx-Xxxxxxx, e ciò indipendente- mente dal fatto se le merci consegnate sono state rivendute senza o dopo essere state lavorate. Il partner contrattuale rimane autorizzato all’incasso di questo credito anche dopo la cessione. E’ fatta salva la facoltà di Xxxx-Xxxxxxx di incas- sare da sé il credito. Xxxx-Xxxxxxx si impegna comunque a non incassare il credito fintanto che il partner contrattuale soddisfa i suoi impegni di pagamento con i proventi riscossi, non è in ritardo con i pagamenti ed in particolare non ha pre- sentato istanza di apertura di un procedimento di insolvenza o di risanamento oppure di sospensione dei pagamenti. Se questo tuttavia avviene, Xxxx-Xxxxxxx può, se ammesso le- galmente, pretendere che il partner contrattuale comunichi a Xxxx-Xxxxxxx i crediti ceduti e i relativi debitori, fornisca tutti i dati necessari per l’incasso, consegni tutta la documentazio- ne pertinente e comunichi regolarmente al debitore (terzo) la
cessione.
7. Se le merci vengono lavorate o mischiate con altri oggetti non appartenenti a Xxxx-Xxxxxxx, quest’ultima acquisisce la comproprietà sul nuovo oggetto in rapporto al valore delle merci rispetto all’oggetto elaborato o integrato al momento della lavorazione o commistione. Il partner contrattuale con- serva la proprietà esclusiva o comproprietà così createsi per conto di Xxxx-Xxxxxxx con la cura del buon commerciante.
8. Xxxx-Xxxxxxx libererà le merci come pure i beni o i crediti in sostituzione, dietro richiesta, a sua scelta, nella misura in cui il loro valore superi di oltre il 50% l’ammontare dei crediti garantiti e questo è obbligatorio per legge.
XI. Termini
1. I termini di consegna sono rispettati se, fino alla loro scadenza, la fornitura è approntata allo stabilimento e la disponibilità alla consegna della merce è comunicata, qualora sia stato pattuito il ritiro a cura del partner contrattuale o tramite spe- dizioniere.
2. I termini di consegna di Xxxx-Xxxxxxx (anche termini fissi, termini per riparazioni, sostituzione ecc.) vengono interrotti all’insorgere di eventi non imputabili a Xxxx-Xxxxxxx, que- sto soprattutto in presenza di eventi di forza maggiore, gua- sti operativi non prevedibili, difficoltà di fornitura di propri fornitori o circostanze al di fuori della sfera di controllo di Xxxx-Xxxxxxx, in particolare nel caso di invio tramite vettore o spedizioniere. I termini di consegna decorrono di nuovo alla scomparsa degli eventi qui menzionati.
3. Xxxx-Xxxxxxx è vincolata ai termini di consegna solo se il partner contrattuale adempie ai propri obblighi contrattuali. Ciò presuppone in particolare il rispetto delle condizioni di pagamento, il ricevimento tempestivo di tutta la documenta- zione che deve essere consegnata dal partner contrattuale, delle autorizzazioni necessarie, gli svincoli, il chiarimento e l’approvazione tempestivi dei disegni come pure l’attuazione di tutte le necessarie operazioni di collaborazione. Se il partner contrattuale non soddisfa tempestivamente i propri obblighi, subentrano le conseguenze legali della ritardata accettazione.
4. Agli altri eventuali termini assunti da Xxxx-Xxxxxxx si applica- no analogamente le clausole che precedono.
XII. Protezione della proprietà intellettuale, Riservatezza
1. Su disegni, figure, calcoli, modelli e altra documentazione che Xxxx-Xxxxxxx mette a disposizione nel rapporto commercia- le, Xxxx-Xxxxxxx si riserva i diritti di proprietà, i diritti d’au- tore ed altri eventuali diritti di proprietà industriale; essi non possono essere resi accessibili a terzi senza l’approvazione scritta di Xxxx- Xxxxxxx, né tanto meno essere usati o impie- gati al di fuori dei rapporti commerciali con Xxxx-Xxxxxxx.
2. Tutta la documentazione rilevante per i diritti che precedono deve essere restituita tempestivamente a Xxxx-Xxxxxxx, su richiesta e in caso di mancata conclusione o di scioglimento del contratto, per qualsiasi ragione, con tutte le relative copie.
3. Il partner contrattuale è tenuto a trattare con la massima riservatezza tutti i segreti commerciali e aziendali appresi tramite o in relazione con l’offerta, l’inizio o lo sviluppo del contratto e a non comunicarli a terzi. Questo obbligo deve es- sere esteso dal partner contrattuale a tutti i suoi dipendenti, incaricati, consulenti e altre persone o ausiliari coinvolti dal partner contrattuale.
XIII. Disposizioni finali
1. Il partner contrattuale è tenuto a comunicare tempestiva- mente per iscritto a Xxxx-Xxxxxxx qualsiasi variazione del suo indirizzo. Eventuali dichiarazioni scritte possono essere indirizzate validamente all’ultimo indirizzo reso noto dal part- ner contrattuale.
2. Variazioni ed integrazioni alle presenti Condizioni Generali necessitano della forma scritta per la loro validità; ciò vale anche per la rinuncia a questo requisito di forma.
3. Se una o più delle clausole che precedono dovessero esse- re o divenire inefficaci o ineseguibili, è fatta salva la validità delle restanti. Le parti contrattuali pattuiscono di sostituire la clausola invalida o ineseguibile con una clausola efficace ed eseguibile che più si avvicini allo scopo economico di quella inefficace o ineseguibile. Questo vale analogamente anche nel caso in cui le presenti condizioni generali di vendita e di fornitura presentino eventuali lacune.
4. Con “per iscritto” ai sensi delle presenti condizioni generali le parti contrattuali intendono, oltre all’invio postale, anche un fax o un messaggio di posta elettronica, salvo diversa indica- zione nelle presenti Condizioni Generali.
5. Per tutti i rapporti contrattuali tra Xxxx-Xxxxxxx e il partner contrattuale trova applicazione esclusiva il diritto del paese in cui ha sede la società del gruppo Mayr-Melnhof Holz, ciò con esclusione delle rispettive norme di rinvio del diritto in- ternazionale privato applicabile. E’ esclusa l’applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita inter- nazionale di merci (diritto di vendita ONU).
6. Per la risoluzione di tutte le controversie derivanti da fornitu- re e prestazioni risultanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale tra le parti coinvolte, incluse quelle re- lative alla rispettiva esistenza o non esistenza, viene pattuita la competenza esclusiva del foro di Xxxxxx, 0000 Xxxxxxx. Per le forniture della società Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. all’interno del territorio della Repubblica Ceca viene pattuita la competenza esclusiva del foro avente giurisdizione in materia per CZ-73943 Paskov. Per le forniture della società Mayr-Melnhof Holz Richen GmbH all’interno del territorio del- la Repubblica Federale Tedesca viene pattuita la competenza esclusiva del foro avente giurisdizione per 00000 Xxxxxxxx.
7. Qualora le presenti Condizioni Generali vengano fornite an- che tradotte in una lingua straniera, farà fede in caso di dubbi d’interpretazione esclusivamente la versione in lingua tedesca.
8. Sono incluse nella validità delle presente Condizioni Generali le seguenti società del gruppo Mayr-Melnhof Holz, cosicchè viene pattuita e confermata la validità esclusiva di queste Condizioni Generali nei rapporti tra il partner contrattuale per le seguenti società:
Xxxx-Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx XX, Xxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx, Xxxxxxx
Xxxx-Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx XxxX, Xxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx, Xxxxxxx
Mayr-Melnhof Holz Russland Beteiligung GmbH, Xxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx, Xxxxxxx
Mayr-Melnhof Pellets Xxxxxxx.x.x.,Xxxxxx 000, 00000, Xxxxxxxxxx Xxxx
Mary-Melnhof Xxxx Xxxxxxx.x.x.,Xxxxxx 000, 00000, Xxxxxxxxxx Xxxx
Mayr-Melnhof Weiterverarbeitungs Holding GmbH,
Xxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx, Xxxxxxx
Mayr-Melnhof Holz Gaishorn GmbH, Gaishorn am See 182, 8783 Gaishorn am See, Xxxxxxx
Xxxx-Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx XxxX, XXx. 00, 0000 Xxxxxx, Xxxxxxx
Mayr-Melnhof Holz Richen GmbH, Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx XxxX, Xx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, Xxxxxxxx
Xxxx-Melnhof Xxxxxxxxx Xxxxxxx XxxX, Xxxxxxxxxxxxxxx, 00000 Xxxxxxx , Xxxxxxxx
9. Se il gruppo Mayr-Melnhof Holz dovesse ampliarsi di altre im- prese in aggiunta alle aziende sopra citate, Mayr-Melnhof co- municherà per iscritto al partner contrattuale il nome di que- ste aziende. Le presenti Condizioni Generali varranno quindi come confermate e pattuite per future transazioni anche nei rapporti tra queste aziende e il partner contrattuale.