NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOMEZZI SPECIALI E ATTREZZATURA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI
GARA per l’affidamento dell’appalto di
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOMEZZI SPECIALI E ATTREZZATURA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI
DISCIPLINARE DI GARA
CIG 756967014C
INDICE
ART.1 - OGGETTO DELL’APPALTO 3
ART.2 - DURATA DEL CONTRATTO 4
ART.3 - IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO 4
ART.4 - PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 5
ART.5 - SOPRALLUOGO PRELIMINARE FACOLTATIVO 5
ART.7 - OPZIONI – REVISIONE PREZZI 6
ART.9 - PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO 7
ART.10 - RIMBORSO SPESE PUBBLICITÀ LEGALE 7
ART.11 - FORMA DELL’APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 8
ART.13 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITA ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA 13
ART.14 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 14
Art.14.1 - Contenuto della busta “Documentazione Amministrativa” 15
Art.14.2 - Contenuto della busta “Documentazione tecnica” 17
Art.14.3 - Contenuto della busta “Documentazione Offerta Economica” 18
ART.15 - SOCCORSO ISTRUTTORIO 19
ART.16 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 20
Art.16.1 - Criterio di aggiudicazione 20
Art.16.2 - Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 20
Art.16.3 - Criteri di valutazione dell’offerta economica 24
Art.16.4 - Offerte anormalmente basse 24
ART.17 - OPERAZIONI DI GARA 25
ART.18 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 26
Art.19.1 - Garanzia provvisoria 26
Art.19.2 - Garanzia definitiva 27
ART.20 - RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE E CONSORZI 28
ART.22 - OBBLIGHI DERIVANTI DALL’AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO 29
ART.23 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL’ESECUZIONE CONTRATTUALE 30
ART.24 - SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA 30
ART.25 - RISCHI LEGATI ALL’ESECUZIONE DELL’APPALTO E COPERTURA ASSICURATIVA 31
ART.26 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 31
ART.28 - RISOLUZIONE E RECESSO 32
ART.29 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE 33
ART.30 - DISPOSIZIONE FINALE 33
PREMESSA
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Xxxxx S.p.A., alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto il noleggio a freddo (senza conducente) di n.9 autocarri allestiti e una attrezzatura complementare, meglio specificato nell’allegato Capitolato d’appalto.
L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta così come definita dall'art.3, comma 1, lettera sss) e dall'art.60, comma 1 del decreto legislativo n.50/2016.
Il bando di gara è stato pubblicato sul profilo del committente http//xxx.xxxxxxxx.xx, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su due quotidiani a tiratura nazionale e due quotidiani a tiratura locale
Il luogo di svolgimento del servizio è: territorio del Comune di Città Sant'Angelo (PE). Importo complessivo dell’appalto è pari a € 1.454.760,00 oltre IVA.
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara
3) Disciplinare di gara
4) n. 4 Allegati al disciplinare
5) Capitolato tecnico
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n.50/2016 è il dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
ART.1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il noleggio a freddo (senza conducente) di n.9 autocarri allestiti e una attrezzatura complementare come da tabella di seguito riportata:
Tipologia autocarro allestito e attrezzatura | Quantità | Codice Codifiche Tecniche |
Vasca Minicostipatore x.xx 35 – mc 5 | 2 | 01 |
Vasca Costipatore x.xx 75 – mc 7/8 | 2 | 02 |
Doppia vasca x.xx 75 | 2 | 03 |
Camion compattatore a carico posteriore 2 assi x.xx 180 | 2 | 04 |
Camion scarrabile 3 assi | 1 | 05 |
Cassone con gru e polipo per camion scarrabile 3 assi | 1 | 06 |
Le prestazioni dedotte in appalto, per la loro omogeneità, non consentono la suddivisione in prestazioni principali e secondarie.
Le caratteristiche della fornitura ed il dettaglio dei quantitativi sono meglio descritti all’interno del capitolato tecnico.
ART.2 - DURATA DEL CONTRATTO
La durata massima presunta dell’appalto è fissata in mesi 60 a partire dalla data di effettivo inizio delle attività che dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio, salvo esaurimento, prima della scadenza contrattuale, del relativo importo.
Si rappresenta che l’oggetto della presente procedura di gara è funzionale, insieme ad altre azioni in esecuzione da parte della Stazione Appaltante, per l’avvio del sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani, differenziati ed assimilati denominato “porta a porta”. Alla luce di quanto chiarito, si specifica che sarà dato avvio al servizio quando tutte le azioni propedeutiche all’avvio della raccolta “porta a porta” saranno portate a compimento.
È facoltà del Committente di attivare le opzioni i cui dettagli sono riportati al successivo art. 7.
Si rappresenta che è in fase transitoria la fusione di questa società con altre due realtà operanti nel medesimo settore nell’ambito della provincia di Pescara e, pertanto, il Committente continuerà a svolgere la propria attività istituzionale, sulla base del disposto normativo, fino all’eventuale individuazione di un nuovo gestore del servizio.
Ciò premesso, si rappresenta che nell’ambito del progetto di fusione tutti i contratti in essere alla data della fusione saranno automaticamente presi in carico dal nuovo soggetto che li gestirà fino a naturale scadenza dei stessi.
L’inizio delle forniture è previsto, presumibilmente, per il 01.12.2018.
Il R.U.P. potrà ordinare, divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs. 50/2016.
ART.3 - IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo presunto dell’appalto, posto a base di gara, è pari ad € 1.454.760,00 oltre IVA.
I prezzi unitari per ciascun mezzo a noleggio utilizzati per il calcolo dell’importo complessivo del servizio, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, sono i seguenti:
Tipologia autocarro allestito e attrezzatura | Quantità | Canone noleggio mensile per singolo autocarro |
Vasca Minicostipatore x.xx 35 – mc 5 | 2 | € 1.438,00 |
Vasca Costipatore x.xx 75 – mc 7/8 | 2 | € 2.076,00 |
Doppia vasca x.xx 75 | 2 | € 2.874,00 |
Camion compattatore a carico posteriore 2 assi x.xx 180 | 2 | € 3.450,00 |
Camion scarrabile 3 assi | 1 | € 3.514,00 |
Cassone con gru e polipo per camion scarrabile 3 assi | 1 | € 1.056,00 |
Tale informazione viene fornita ai fini dell’applicazione del meccanismo di revisione dei prezzi di cui al precedente art. 7.
ART.4 - PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara: Bando, Disciplinare di gara e modelli allegati, Capitolato tecnico, sono disponibili sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx ;
Sarà possibile inoltre, acquisire la documentazione di gara per la formulazione dell’offerta presso l’ufficio della Linda S.p.A. in Città Sant'Angelo (PE) alla Piazza IV Novembre n. 1, presso la sede del Comune di Città Sant’Angelo, aperto i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 entro e non oltre le ore 12:00 del 31.08.2018;
Il soggetto incaricato dal concorrente dell’acquisizione della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.
ART.5 - SOPRALLUOGO PRELIMINARE FACOLTATIVO
I concorrenti, al fine di prendere visione della tipologia, delle caratteristiche e dell’ubicazione dei luoghi presso cui dovrà essere eseguito l’appalto potranno effettuare un sopralluogo presso i luoghi di esecuzione del servizio, previo appuntamento da fissare con il R.U.P. incaricato. La richiesta va inoltrata entro e non oltre le ore 12:00 del 31.08.2018, al seguente indirizzo mail
Anche in caso di mancata esecuzione del sopralluogo l’impresa concorrente si impegna, con la sottoscrizione dell’offerta, ad eseguire il servizio oggetto dell’appalto in conformità delle prescrizioni del capitolato tecnico e della normativa vigente.
L’impresa aggiudicataria non potrà addebitare nessun onere aggiuntivo al Committente, né avanzare richieste di slittamento dei tempi di attivazione del servizio a causa della mancata effettuazione del sopralluogo.
In caso di effettuazione del sopralluogo lo stesso deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente dell’operatore economico concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.
ART.6 - CHIARIMENTI
Le imprese concorrenti potranno formulare quesiti informativi da sottoporre all’attenzione del
R.U.P. entro e non oltre le ore 12:00 del 31.08.2018. I quesiti informativi dovranno essere formulati mediante invio al seguente indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
Non sarà possibile formulare quesiti dopo il termine sopra indicato. Non saranno presi, altresì, in considerazione i quesiti posti in maniera difforme da quella sopra specificata.
Le risposte ai quesiti saranno formulate dal Committente attraverso lo stesso mezzo e pubblicati sul sito istituzionale del Committente xxx.xxxxxxxx.xx.
ART.7 - OPZIONI – REVISIONE PREZZI
Al solo fine di consentire la prosecuzione delle prestazioni in appalto fino all'aggiudicazione di un nuovo appalto inerente il medesimo servizio è facoltà del Committente richiedere all’impresa aggiudicataria la prosecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto sino al raggiungimento dell’importo complessivo posto a base di gara.
In caso di attivazione delle opzioni di cui al presente articolo, l’impresa aggiudicataria dovrà eseguire il servizio agli stessi patti e condizioni, salvo quanto previsto in caso di revisione dei prezzi. L’attivazione delle opzioni di cui al presente articolo rappresenta una facoltà del Committente e non un obbligo, pertanto, in caso di mancata attivazione dell’opzione o utilizzo parziale della stessa, l’impresa aggiudicataria non avrà titolo alcuno per richieste di indennizzi e/o risarcimento del danno.
Il prezzo offerto resterà fisso ed invariato per tutta la durata del contratto. Nondimeno, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 106, comma 1, lett. a), in caso di eventuale attivazione dell’opzione di cui al precedente paragrafo, è ammessa la revisione dei prezzi unitari che, pertanto, potrà essere effettuata solo a partire dal 1° mese successivo ai 60 mesi in appalto.
La revisione dei prezzi avrà luogo secondo il seguente meccanismo.
Il prezzo unitario dei singoli mezzi di aggiudicazione del servizio, indicato nel modello di offerta economica, sarà revisionato sulla base della rivalutazione dettata dall’andamento dell’indice NIC settore trasporti.
Nel caso sussistessero i presupposti di cui sopra per l’effettuazione della revisione, il nuovo prezzo sarà oggetto di apposito verbale redatto in contraddittorio. Il prezzo indicato nel verbale costituirà il prezzo contrattuale e sarà quindi utilizzato ai fini della contabilizzazione.
Resta inteso che la revisione del prezzo avrà effetto, comunque, a partire dall’avvio del servizio successivo alla data di sottoscrizione del predetto verbale.
ART.8 - FORMULAZIONE PREZZI
Ai fini della formulazione della propria offerta nel MODELLO OFFERTA ECONOMICA, da presentare secondo le modalità indicate nel successivo art. 14.4, i concorrenti dovranno indicare:
a) l’importo totale offerto per il servizio oggetto dell’appalto ed il corrispondente ribasso percentuale;
b) il prezzo unitario di ciascun mezzo a noleggio.
L’indicazione della voce di cui alla suddetta lettera b) non sarà oggetto di valutazione, ma è, comunque, obbligatoria.
L’importo totale offerto per le forniture oggetto dell’appalto ed il relativo ribasso percentuale, indicato al punto a), rappresentano gli unici elementi valevoli ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto.
Il concorrente è, comunque, tenuto alla compilazione di tutte le voci contenute nel modello di offerta economica. Il prezzo unitario di ogni singolo mezzi a noleggio, utilizzato dal concorrente per il calcolo dell’importo totale offerto, ancorché senza valore ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto e della determinazione dell’importo totale offerto, è vincolante per la contabilizzazione delle
forniture così come indicato al successivo art. 16. In caso di revisione del prezzo si procederà così come indicato al precedente art. 3.
Le imprese concorrenti dovranno indicare, all’interno del MODELLO OFFERTA ECONOMICA, gli oneri specifici (o aziendali) per la sicurezza ed il costo della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016.
A tal proposito si evidenzia che il costo del personale indicato non può essere inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016. Il Committente, relativamente ai costi della manodopera, procederà prima dell'aggiudicazione a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), del D. Lgs. 50/2016.
Non saranno prese in considerazione, e quindi saranno escluse dalla procedura di gara, le offerte presentate in maniera difforme rispetto a quanto più sopra previsto.
Non saranno ammesse offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni.
L’importo totale offerto per il servizio oggetto dell’appalto, dovrà comprendere e compensare tutti gli oneri necessari all’esecuzione dell’appalto, tutto incluso e nulla escluso.
L’importo totale offerto per il servizio oggetto dell’appalto rimarrà invariato, indipendentemente da qualsiasi eventualità, per tutta la durata dello stesso, salvo quanto previsto per il caso di revisione dei prezzi ai sensi del precedente art. 3. L’impresa aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per qualsiasi sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.
ART.9 - PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto d’appalto con l’impresa aggiudicataria della procedura di gara, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico della stessa, ai sensi dell’art. 16 bis del X.X. 00 novembre 1923, n. 2440.
Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al citato contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui la registrazione dello stesso dovrà avvenire in misura fissa ai sensi dell'Art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
ART.10 - RIMBORSO SPESE PUBBLICITÀ LEGALE
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 34, comma 35, della legge n. 221/2012 saranno posti a carico degli aggiudicatari di contratti pubblici le spese relative alla pubblicazione degli avvisi di gara sui quotidiani e, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Tali oneri devono essere versati alla stazione appaltante entro 60 gg. dall'aggiudicazione dell'appalto.
Per il presente bando tali spese sono preventivamente quantificate in € 5.000,00.
Sarà cura della stazione appaltante comunicare all’aggiudicatario gli importi definitivi che dovranno essere rimborsati, nonché le relative modalità di effettuazione dei versamenti.
ART.11 - FORMA DELL’APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, giusta determina dell’amministratore unico del committente del 13.07.2018.
L’aggiudicazione dell’appalto avrà luogo secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 – comma 3 - del d.lgs. 50/2016 con esclusione delle offerte in aumento. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto.
Nell’ipotesi di due o più offerte identiche, il Presidente del seggio di gara disporrà, a seguito delle verifiche di cui all’art. 97 del D. Lgs. 50/2016, la presentazione di nuove offerte migliorative in busta chiusa entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni dalla data di apertura delle offerte. In caso di offerta migliorativa si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola nuova offerta. L’offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di apertura delle buste. In mancanza di nuove offerte migliorative o in caso di ulteriore parità, la sorte deciderà quale impresa debba essere aggiudicataria. Le modalità di sorteggio verranno decise dal Presidente del seggio di gara.
ART.12 - REQUISITI GENERALI
Gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, interessati a partecipare alla procedura di gara dovranno dichiarare, servendosi preferibilmente dei modelli predisposti dal Committente, il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del citato decreto legislativo. Sono quindi esclusi dalla partecipazione alla presente procedura di gara i soggetti:
1) nei cui confronti sussista condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché' per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
L'esclusione di cui al presente punto 1) sarà disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In tale ultima ipotesi (altro tipo di società o consorzio), ai sensi di quanto disposto dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con il Comunicato del 08.11.2017, recante “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE”, la sussistenza del requisito di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 dovrà essere dichiarata dal presidente del consiglio di amministrazione, dall’amministratore unico, dagli amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza, dai membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale di cui agli art. 2380 bis e ss. del codice civile) ovvero dai membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico di cui all’art. 2409 sexiesdecies, comma 1, del codice civile), dai membri del consiglio di gestione e dai membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico di cui agli artt. 2409 octies e ss. del codice civile), dai soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori ed i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’organismo di vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati), oltre che dai soggetti esplicitamente previsti dalla norma.
In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, il possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 1, non dovrà essere dichiarato dai membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non sarà disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
2) nei cui confronti sussistano cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (come disposto nel sopra citato Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 26.10.2016, tali
soggetti sono quelli sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011). L'esclusione di cui al presente punto 2) sarà disposta se la misura interdittiva è stata emessa nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
3) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
Tali disposizioni non si applicano quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura di gara.
4) Sono, altresì, esclusi dalla partecipazione alla presente procedura di gara gli operatori economici ed i loro subappaltatori, nei casi di cui all’art. 105, comma 6, del D. Lgs. 50/2016:
a) che abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
b) si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
c) si siano resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) la cui partecipazione alla presente procedura di gara determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile;
e) la cui partecipazione alla presente procedura di gara determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 50/2016, che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) siano stati soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) che presentino nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) iscritti nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'X.X.Xx. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) iscritti nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.A.C. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) che abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) che si trovino rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
5) Il Committente escluderà l’operatore economico, in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4.
L’operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al precedente punto 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al precedente punto 4, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se il Committente ritiene che le misure di che trattasi sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
L’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dall’art. 80, commi 7 e 8, del D. Lgs. 50/2016 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del fatto, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.
Le cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella presente procedura di gara e negli affidamenti di subappalto, il Committente segnalerà il fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, disporrà l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
I mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera c), del D. Lgs. 50/2016, ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c), sono quelli precisati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nelle linee guida recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice” approvate con delibera n. 1293 del 16.11.2016, pubblicata in G.U.R.I. n. 2 del 03.01.2017.
Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, il possesso dei requisiti d’ordine generale è richiesto in capo a ciascuno dei soggetti che si sono raggruppati o che intendono raggrupparsi.
Nel caso di partecipazione dei consorzi il possesso dei requisiti di ordine generale è richiesto in capo al consorzio ed ai singoli consorziati per i quali il consorzio dichiara di concorrere.
Nel caso di partecipazione dei consorzi stabili il possesso dei requisiti d’ordine generale è richiesto in capo al consorzio ed in capo ai consorziati indicati.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
I concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al D. M. 4 maggio 1999 ed al D.M. 21 novembre 2001, sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, previa autorizzazione rilasciata ai sensi del D. M. 14 dicembre 2010, recante disposizioni concernenti i criteri di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai fini della partecipazione alla procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
ART.13 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITA ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti e adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:
1. iscrizione presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro della Commissione Provinciale per l’Artigianato per lo svolgimento di attività attinenti al servizio oggetto dell’appalto; La suddetta iscrizione dovrà essere posseduta:
– nel caso di imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete da ciascuna delle imprese;
– nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane ai sensi dell’art. 35 del Codice, dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio;
– nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) (consorzi stabili), devono essere posseduti direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori, secondo le disposizioni dell’art. 277 del Regolamento;
2. il fatturato globale dell'impresa realizzato in ciascun anno del triennio 2015 - 2016 - 2017. Il fatturato globale minimo per ogni anno del triennio 2015 - 2016 - 2017, al netto dell'IVA e degli oneri per la sicurezza, dovrà essere pari a 1 volta l'importo del servizio a base di gara, al netto dell'IVA e degli oneri per la sicurezza. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, tutti gli operatori partecipanti dovranno presentare le dichiarazioni. Il possesso del requisito verrà verificato, in ragione della percentuale di partecipazione, mediante sommatoria degli importi relativi al fatturato di ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete. Ai sensi dell'art. 83, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;
3. dichiarazione inerente l'elenco dei servizi analoghi eseguiti nel triennio 2015 – 2016 – 2017. Tale elenco dovrà contenere almeno un (1) servizio analogo in ciascun anno del triennio 2015, 2016 e 2017 ed indicare chiaramente, per ciascun servizio e ciascun anno: oggetto, importo, data (dal ... al ...) e committente. L'elenco dovrà essere completo dei riferimenti telefonici e contatti mail dei committenti indicati nello stesso. Xxxxxx intendersi analoghi a quello del presente appalto i noleggi di mezzi a freddo. In caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale (costituito o costituendo) o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/ consorziande o aderenti al contratto di rete o GEIE dovrà dichiarare l'elenco dei servizi, eseguiti nel triennio 2015 - 2016 - 2017, analoghi a quelli che effettuerà in caso di aggiudicazione dell'appalto secondo le prescrizioni di cui al presente punto;
4. tra i servizi indicati nell'elenco di cui al punto 3), dovranno essere presenti, con riferimento ad un arco temporale di n. 12 mesi consecutivi durante il triennio 2015, 2016 e 2017, uno o più
servizi analoghi la cui somma degli importi non dovrà essere inferiore all'importo del servizio a base di gara, moltiplicato per il fattore 0,75.
Nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio, aggregazioni in rete di imprese o GEIE i requisiti di cui ai punti 2) e 3) devono essere soddisfatti dalle imprese nel loro complesso. Detti requisiti devono essere posseduti in misura minima pari al 40% dal soggetto capogruppo, la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalla o dalle mandanti, ciascuna delle quali dovrà possedere una percentuale minima del 10%.
Ai sensi dell’art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (Avvalimento). Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Nel caso di raggruppamento verticale ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.
ART.14 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Tenendo conto del combinato disposto dai commi 2, 8 e 9 dell’art. 70 del Codice, il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 12:00 del giorno 07/09/2018 esclusivamente all’indirizzo: Linda S.p.A. – xxxxxx XX Xxxxxxxx x.0, 00000 Xxxxx Xxxx'Xxxxxx (XX).
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
E’ altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso l’ufficio della stazione appaltante, sito in Città Sant'Angelo (PE) alla piazza IV Novembre n.1.
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni ] e riportare la dicitura: “NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOMEZZI SPECIALI E ATTREZZATURA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI”.
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete,) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
1) “ A - Documentazione amministrativa”;
2) “ B - Offerta tecnica”;
3) “ C – Offerta economica”.
La mancata separazione dell’offerta amministrativa, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Art.14.1 - Contenuto della busta “Documentazione Amministrativa”
La busta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovrà contenere, la seguente documentazione adeguatamente firmata:
a) Tutta la documentazione di seguito indicata:
1) Autocertificazione di Iscrizione alla CCIAA su modello predisposto dal Committente o Visura Camerale aggiornata da cui si evinca che l'attività effettivamente esercitata dall'impresa concorrente è analoga a quella dell'appalto;
2) Modello I – Domanda ed Autodichiarazione su modello predisposto dal Committente;
3) Modello I Bis – Autodichiarazione Subappaltatori – Ausiliarie – Consorziati Esecutori su modello predisposto dal Committente (se del caso);
4) Documentazione comprovante il pagamento effettuato nei confronti dell’A.N.A.C. del contributo relativo al CIG 756967014C;
5) Passoe;
6) Garanzia provvisoria ex art. 93 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia di che trattasi dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31, recante il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
7) Documento di identità in corso di validità dei firmatari.
b) Tutta la documentazione di seguito indicata:
Ai fini della partecipazione alla presente gara d'appalto, gli operatori economici dovranno produrre la seguente documentazione: 1) dichiarazione inerente il fatturato globale dell'impresa realizzato in ciascun anno del triennio 2015 - 2016 - 2017. Il fatturato globale minimo per ogni anno del triennio 2015 - 2016 - 2017, al netto dell'IVA e degli oneri per la sicurezza, dovrà essere pari a 1 volta l'importo del servizio a base di gara, al netto dell'IVA e degli oneri per la sicurezza. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, tutti gli operatori partecipanti dovranno presentare le dichiarazioni. Il possesso del requisito verrà verificato, in ragione della percentuale di partecipazione, mediante sommatoria degli importi relativi al fatturato di ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete. Ai sensi dell'art. 83, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Ai fini della comprova di quanto dichiarato sarà richiesta la documentazione fiscale (dichiarazione annuale IVA corredata dalla ricevuta di presentazione o, in mancanza, copia delle liquidazioni periodiche dell'IVA corredate dalla ricevuta di presentazione, ovvero copia conforme del registro IVA delle fatture emesse al 31.12 di ciascun anno) attestante il volume di affari realizzato in ciascun anno del triennio 2015 - 2016 - 2017. Oltre alla documentazione sopra elencata, ai fini della comprova dei requisiti, potranno essere richieste tutte le integrazioni ritenute necessarie e/o opportune. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, il Committente richiederà all'offerente che
risulterà primo nella graduatoria dei concorrenti la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati. Resta ferma la possibilità per il Committente di richiedere, in qualsiasi momento, a tutti i concorrenti alla presente procedura di gara i predetti documenti, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del
D. Lgs. 50/2016. I documenti prodotti in lingua diversa dall'italiano dovranno essere accompagnati OBBLIGATORIAMENTE da traduzione asseverata degli stessi. Il requisito di cui al punto 1) è fissato in considerazione dell'ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere eseguito, richiedendo lo stesso livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguati.
c) Tutta la documentazione di seguito indicata:
Ai fini della partecipazione alla presente gara d'appalto, gli operatori economici dovranno produrre la seguente documentazione: 1) dichiarazione inerente l'elenco dei servizi analoghi eseguiti nel triennio 2015 – 2016 – 2017. Tale elenco dovrà contenere almeno un (1) servizio analogo in ciascun anno del triennio 2015, 2016 e 2017 ed indicare chiaramente, per ciascun servizio e ciascun anno: oggetto, importo, data (dal ... al ...) e committente. L'elenco dovrà essere completo dei riferimenti telefonici e contatti mail dei committenti indicati nello stesso. Xxxxxx intendersi analoghi a quello del presente appalto i noleggi di mezzi a freddo. In caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale (costituito o costituendo) o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/ consorziande o aderenti al contratto di rete o GEIE dovrà dichiarare l'elenco dei servizi, eseguiti nel triennio 2015 - 2016 - 2017, analoghi a quelli che effettuerà in caso di aggiudicazione dell'appalto secondo le prescrizioni di cui al presente punto.
2) tra i servizi indicati nell'elenco di cui al punto 1), dovranno essere presenti, con riferimento ad un arco temporale di n. 12 mesi consecutivi durante il triennio 2015, 2016 e 2017, uno o più servizi analoghi la cui somma degli importi non dovrà essere inferiore all'importo del servizio a base di gara, moltiplicato per il fattore 0,75. In caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale (costituito o costituendo) o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, il possesso del requisito di cui al presente punto verrà verificato mediante sommatoria degli importi dei servizi eseguiti da ciascuna delle imprese raggruppate/ raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete o GEIE. Resta inteso che sia la capogruppo che le mandanti del raggruppamento dovranno concorrere al soddisfacimento del requisito con una percentuale almeno pari a quella di partecipazione al raggruppamento, fermo restando che, ai sensi dell'art. 83, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, la capogruppo dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Ai fini della comprova di quanto dichiarato in ordine ai punti 1) e 2), sarà richiesta la presentazione dei certificati di buona esecuzione rilasciati da tutti i committenti indicati nell'elenco. I certificati potranno essere rilasciati, ai sensi dell'allegato XVII, parte II, lett. a), punto ii), da soggetti pubblici o privati e dovranno indicare, per ciascuna fornitura e ciascun anno del triennio 2015 – 2016 – 2017, l’oggetto, la data di inizio, la data di fine e l’importo al netto dell’I.V.A. Oltre alla documentazione sopra elencata, ai fini della comprova dei requisiti, potranno essere richieste tutte le integrazioni ritenute necessarie e/o opportune. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, il Committente richiederà all'offerente che risulterà primo nella graduatoria dei concorrenti la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati. Resta ferma la possibilità per il Committente di richiedere, in qualsiasi momento, a tutti i concorrenti alla presente procedura di gara i predetti documenti, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. I documenti prodotti in lingua diversa dall'italiano dovranno essere accompagnati OBBLIGATORIAMENTE da traduzione asseverata degli stessi.
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, rese preferibilmente mediante l’utilizzo dei modelli predisposti dal Committente:
1. devono recare la firma del soggetto che le sottoscrive;
2. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
Ai sensi di quanto disposto nel comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 26.10.2016, il possesso del requisito di cui al comma 1, dell’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80, senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti.
Il Committente richiederà, alle imprese concorrenti, l’indicazione del nominativo dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 80 solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese.
Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame.
In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione europea dovranno essere espressi in euro.
Art.14.2 - Contenuto della busta “Documentazione tecnica”
Nella busta “B – Offerta tecnica” a pena di esclusione, dovrà essere contenuta una relazione tecnica, redatta in lingua italiana, in cui i concorrenti fermi restando i requisiti minimi richiesti, dovranno descrivere la propria migliore offerta. La relazione dovrà prevedere per ogni criterio di valutazione dell’offerta tecnica un apposito paragrafo, nel rispetto di quanto indicato all’art. 15.2.
Tale relazione dovrà essere redatta in modo da evidenziare completamente e dettagliatamente la conformità a quanto richiesto dal Capitolato Tecnico, e gli elementi migliorativi che il concorrente riterrà opportuno offrire.
Tutta la documentazione contenuta nella Busta B Offerta tecnica dovrà:
essere siglata in ogni pagina e sottoscritta all’ultima pagina con firma per esteso ed in modo leggibile dal legale rappresentante.
In caso di raggruppamento:
- non costituito alla data di presentazione dell’offerta: tutta la documentazione dovrà essere siglata in ogni pagina da ciascun componente il raggruppamento e sottoscritta per esteso in modo leggibile, sempre da ciascun componente, all’ultima pagina di ciascun elaborato;
- costituito alla data di presentazione dell’offerta: tutta la documentazione deve
essere siglata e sottoscritta come sopra dal legale rappresentante dell’operatore mandatario;
essere priva di qualsivoglia indicazione diretta e indiretta di carattere economico che possa in qualunque modo e forma anticipare quanto proposto nell’offerta economica.
Al fine di consentire un’agevole valutazione da parte dei Commissari della Commissione Giudicatrice, l’offerta tecnica dovrà essere prodotta in n. 1 (una) copia cartacea sottoscritta dal legale rappresentante in tutte le pagine e in più n. 1 (una) copia in formato elettronico PDF su CD o DVD “chiuso alla scrittura” (che dovrà essere in tutto e per tutto identica alla copia cartacea dell’offerta nel suo complesso). Attenzione: non è ammissibile la produzione di copia in formato elettronico su supporti riscrivibili quali “chiavette USB” o “CD/DVD riscrivibili”, appunto perché essi sono modificabili successivamente alla presentazione dell’offerta. La produzione di tale copia digitale su supporto riscrivibile verrà considerata come rientrante nella casistica “Mancanza di una o più copie dell’offerta tecnica (ove prevista)” ossia come irregolarità essenziale sanabile. In caso di difformità tra quanto dichiarato dall’impresa nella documentazione tecnica presentata in formato elettronico e quanto dichiarato dall’impresa nella documentazione tecnica presentata in formato cartaceo, avrà valore e sarà ritenuto vincolante quanto dichiarato dall’impresa nella documentazione tecnica presentata in formato cartaceo;
Tale relazione va redatta su un massimo di n. 20 cartelle A4: per cartella A4 si intende una singola facciata di fogli A4 scritta con carattere Times New Roman, dimensione carattere 12, interlinea singola e suddivisa in specifici capitoli trattanti ciascuno i singoli argomenti indicati all’art. 16.2. L’inserimento di tavole A3 conta come due pagine A4 per il raggiungimento del numero di pagine. E’ possibile allegare alla relazione tecnica delle schede tecniche riconducibili al contenuto della relazione medesima. La Commissione di Xxxx non prenderà in considerazione pagine oltre il limite imposto. Si raccomanda, al fine di una più semplice disamina della relazione, di denominare i singoli capitoli nello stesso modo dei relativi subcriteri oggetto di valutazione. La relazione dovrà essere firmata e timbrato in ogni pagina xxx/x xxxxxx/x xxxxxxxxxxxxxx/x xxxxx/x Xxxxx/x xxxxxxxxx/x (x ammessa la firma estesa sulla prima e ultima pagina di ogni documento e la sigla nelle pagine intermedie). In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la relazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese. In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, la relazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo;
La relazione dovrà essere corredata di un indice che elenchi tutta la documentazione/allegati di cui si compone la stessa;
La documentazione tecnica dovrà essere corredata dei documenti d’identità in corso di validità dei firmatari.
Art.14.3 - Contenuto della busta “Documentazione Offerta Economica”
La busta “DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere il MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA, firmato. Tale offerta dovrà essere presentata utilizzando il MODELLO OFFERTA ECONOMICA, rispettando le indicazioni contenute all’Art. 8. In caso di partecipazione in A.T.I. il modello dovrà essere firmato da tutti i legali rappresentanti delle imprese componenti lo stesso. La compilazione dell’offerta rimane di esclusiva responsabilità dell’Impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scritturazione o altro non potranno essere eccepiti dall’impresa
medesima. L’offerta dovrà intendersi valida e vincolante per almeno gg. 180 dalla data di presentazione delle offerte.
L’importo totale offerto per il servizio oggetto dell’appalto ed il relativo ribasso percentuale dovranno limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi; in tale ipotesi si terrà conto solo della parte centesimale arrotondata all’unità superiore se la terza cifra dopo la virgola è pari o superiore a 5 (cinque). In caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere prevarrà quanto indicato in lettere.
In caso di discordanza tra importo totale offerto e ribasso percentuale sarà presa in considerazione l’ipotesi più favorevole per il Committente. In tal caso tutti i prezzi unitari saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.
Non saranno ammesse a gara offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni.
Nelle ipotesi in cui l’offerente:
a) disponga di condizioni eccezionalmente favorevoli per l’esecuzione del servizio;
b) abbia ottenuto un aiuto di Stato, con particolare riferimento alla materia fiscale, contributiva e previdenziale;
L’offerta economica dovrà essere accompagnata, da copia di documento di identità del/dei sottoscrittore/i.
Non saranno ammesse le offerte che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo offerto non espressamente confermate e sottoscritte.
Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia (ex art. 47 del Codice), devono essere espressi in euro.
Nel caso di concorrente costituito da imprese già riunite in ATI, in consorzio o in GEIE o ancora da riunirsi in ATI o da consorziarsi in GEIE, la dichiarazione di cui sopra deve essere sottoscritta rispettivamente dal legale rappresentante o titolare dell’impresa capogruppo o del consorzio o del GEIE già costituiti o da ciascun concorrente che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.
Nel caso in cui detti documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, ai sensi dell’art. 86 del Codice.
L’offerta dovrà intendersi valida e vincolante per almeno gg. 180 dalla data di presentazione delle offerte.
ART.15 - SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della domanda di partecipazione alla presente gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, il Committente assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, purché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
ART.16 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Art.16.1 - Criterio di aggiudicazione
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 70 |
Offerta economica | 30 |
TOTALE | 100 |
Art.16.2 - Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
I criteri di valutazione e relativi punti sono di seguito riportati: Criteri e punteggi offerta tecnica:
CRITERIO | SUB-CRITERIO | DESCRIZIONE | PUNTEGGIO MAX |
A – Cabina di guida e guidabilità | A1 – Accessibilità | Saranno valutati i parametri finalizzati a facilitare l'accesso da terra al posto di guida, con particolare riferimento al numero e conformazione dei gradini di accesso alla cabina, alla quota del piano interno, all'angolo di apertura delle portiere, alla presenza e dislocazione degli appigli. | 1 |
A2 – Ergonomia generale | Xxxxxxx valutate le soluzioni che rendano maggiormente confortevole l'abitabilità della cabina in condizioni di veicolo allestito: facilità della seduta al posto di guida, spazi a disposizione degli operatori , presenza di appigli e maniglie per gli operatori, sistema di sospensione dei sedili, facile accessibilità dei dispositivi di comando dal posto guida tale da contenere i movimenti di avanzamento o rotazione del busto. | 1 | |
A3 – Igiene del lavoro | Saranno preferite soluzioni che prevedano l'impiego di materiali a basso indice di sporcamento e che risultino facilmente pulibili, con particolare riguardo al pavimento ed alle varie pannellature. | 1 | |
A4 – Guidabilità del veicolo | Saranno oggetto della valutazione gli aspetti che rendano una buona guidabilità del veicolo riguardo alla miglior proporzionalità tra peso ammesso sugli assi e peso effettivo sugli assi in condizioni di pieno carico, minor diametro minimo di sterzata fra i muri, contenimento delle misure degli sbalzi anteriore e posteriore. | 1 |
B – Parametri prestazionali | B1 – Motore | Saranno preferiti sistemi che raggiungano l'erogazione della coppia massima a più bassi regimi di funzionamento . | 1 |
B2 – Potenza | Verrà valutata migliorativa una maggior potenza erogata dal motore | 1 | |
B3 – Consumi di carburante | Saranno preferiti sistemi a più basso consumo specifico in condizione di erogazione della coppia massima. | 2 | |
C – Manutenibilità | C1 –Accessibilità | Sarà valutato positivamente l’aspetto della facilità di accesso ai punti della macchina e della attrezzatura che richiedono manutenzioni più frequenti. | 2 |
C2 – Ergonomia generale | Xxxxxxx preferite situazioni che non presentino elevate densità di installazioni e che consentano conseguentemente una più facile accessibilità ai componenti montati, evitando lo smontaggio di accessori interposti. | 2 | |
C3 – Igiene del lavoro | Sarà valutata positivamente la facilità di accesso ai vari settori della macchina per le operazioni di lavaggio, con particolare riferimento alla zona anteriore al piatto di espulsione. | 2 | |
D – Impianto idraulico | D1 – Funzionamento | Regime di rotazione del motore previsto per il funzionamento dell'attrezzatura. Xxxxxxx preferiti sistemi a regime di rotazione più basso. | 1 |
D2 – Serbatoio olio idraulico | Saranno preferiti sistemi che prevedano più bassi quantitativi di olio idraulico consentendo di limitare le dimensioni dei serbatoi. Saranno preferiti sistemi che rendano maggiormente agevoli le operazioni di rabbocco e sostituzione dell'olio. | 2 | |
E – Impianto elettrico e Dispositivi di comando | E1 – Circuitazioni | Saranno valutate positivamente le soluzioni impiantistiche che semplifichino i cablaggi e facilitino la diagnostica in caso di anomalie di funzionamento; saranno preferite soluzioni che prevedano l'impiego di PLC . | 2 |
E2 – Grado di protezione | Saranno preferite le soluzioni a più alto livello di protezione dei componenti, con particolare riferimento ai quadri elettrici ed alle postazioni di comando in campo. | 2 | |
E3 - Diagnostica | Saranno oggetto di valutazione le soluzioni adottate al fine di rendere il miglior livello di supervisione all'autista ed agli operatori a terra dello stato di funzionamento dell'attrezzatura; saranno preferite soluzioni che aumentino il livello di automazione dell'attrezzatura, fatto salvo il rispetto delle condizioni di sicurezza. Verranno preferiti i sistemi dotati di diagnostica finalizzata all'individuazione delle cause di eventuali malfunzionamenti. | 2 | |
E4 - Ergonomia | Sarà oggetto di valutazione l'agevolezza di attivazione dei vari dispositivi installati (pulsanti, joystick, ecc.). | 2 | |
sso ne /V | F1 – Criteri costruttivi | Saranno oggetto di valutazione: la qualità degli acciai impiegati e la relativa ubicazione in funzione delle | 2 |
sollecitazioni (deformazioni, usura, attacco chimico da parte dei rifiuti); la modalità di esecuzione delle saldature, la robustezza delle giunzioni e delle cerniere esistenti. Riguardo al layout del cassone, saranno preferite soluzioni che limitino la presenza di elementi resistenti e delle relative saldature, con riferimento ai punti a maggior sollecitazione (sezione posteriore del cassone). | |||
F2 – Volume netto | Sarà valutato il volume effettivo del cassone, inteso come volume utile al netto della paratia di espulsione | 2 | |
F3 – Sistemi di espulsione dei rifiuti | Saranno oggetto di valutazione i sistemi di guida del piatto di espulsione in ordine agli accorgimenti messi in atto al fine di evitare il ristagno di rifiuti . Saranno inoltre valutati positivamente gli accorgimenti atti ad evitare il ristagno di rifiuti nella parte antistante al piatto di espulsione e a facilitarne l'estrazione e la pulizia (portelli di accesso, canalette di raccolta, ecc.). | 2 | |
F4 – Ancoraggio del cassone | Saranno preferiti sistemi a maggior numero di punti di ancoraggio e che garantiscano la miglior elasticità dell'accoppiamento. | 1 | |
G – Portata e dimensioni | G1 – Ingombri | Saranno preferiti i veicoli più compatti riguardo a dimensioni ed ingombri | 3 |
G2 – Rapporto MTT e PTU | Saranno inoltre ritenuti migliori i veicoli che, a parità di MTT, offrano una portata utile più elevata. | 2 | |
H – Sistema di compattazione e portella posteriore | H1 – Criteri costruttivi | Saranno oggetto di valutazione: la qualità degli acciai impiegati e la relativa ubicazione in funzione delle sollecitazioni esistenti (deformazioni, usura, attacco chimico da parte dei rifiuti); la regolarità di esecuzione delle saldature, la robustezza delle giunzioni e delle cerniere esistenti. | 1 |
H2 – Accessibilità | Saranno preferiti sistemi che prevedano pannellature o portellerie di ispezione. | 2 | |
H3 – Volumi e capacità di tenuta | Sarà oggetto di valutazione la conformazione della tenuta posteriore del cassone, con particolare riferimento alla robustezza ed alla facilità di sostituzione. | 1 | |
I – Sistemi voltacontenitori | I1 – Criteri costruttivi | Saranno oggetto di valutazione: la robustezza complessiva del sistema, la semplicità costruttiva in ordine alla minor presenza di punti di usura (strisciamento, centri di rotazione), l'angolo di ribaltamento del contenitore, l'efficacia del sistema di aggancio. | 1 |
I2 – Protezione | Saranno preferiti i sistemi che ottimizzino la protezione degli operatori dai rischi di schiacciamento delle mani, di tranciamento degli arti e di afferramento. | 2 | |
I3 - Funzionalità | Sarà valutata positivamente la presenza di sistemi che, al fine | 1 |
di velocizzare le operazioni di svuotamento su postazioni multiple, prevedano cicli funzionali automatici in sincronismo col sistema di compattazione. | |||
L – Pedane posteriori | L1 – Criteri costruttivi | Saranno oggetto di valutazione: la robustezza complessiva del sistema, la qualità dei materiali impiegati con particolare riferimento al piano di calpestio, la semplicità costruttiva in ordine alla minor presenza di punti di usura (strisciamento, centri di rotazione). | 2 |
L3 - Funzionalità | Saranno preferiti i sistemi che rendano maggiormente sicuro e confortevole lo stazionamento degli operatori durante le fasi operative, con particolare riferimento alla presenza ed al posizionamento degli appigli e degli spazi/volumi disponibili. | 2 | |
M – Proposte migliorative | Sarà valutato positivamente ogni ulteriore accorgimento/impianto/soluzione teso a migliorare la sicurezza nell’utilizzo e nella manutenzione delle macchine e delle attrezzature. Inoltre sarà valutato positivamente ogni servizio aggiuntivo offerto oltre a quelli previsti dal capitolato | 5 | |
VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA | 54 | ||
N – Tempi di consegna | Riduzione percentuale dei tempi di consegna | 6 | |
O – Franchigia | Riduzione percentuale dell’importo di franchigia sull’assicurazione RCA e “kasco” | 5 | |
P – chilometri e tempi di funzionamento delle PTO | Aumento percentuale del chilometraggio massimo mensile percorribile da un autocarro e aumento percentuale del tempo massimo di funzionamento mensile della presa di forza (PTO) | 5 | |
VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA | 16 |
La formula che sarà utilizzata per l’attribuzione del punteggio degli elementi di natura quantitativa è la seguente:
C(a) = Pmax x Ra / Rmax dove:
C(a) = Punteggio attribuito al concorrente a
Pmax = punteggio massimo attribuibile per il sub-criterio
Ra = valore offerto dal concorrente a
Rmax = valore dell’offerta più conveniente
La formula che sarà utilizzata per l’attribuzione del punteggio degli elementi di natura qualitativa è la seguente:
C (a) = Σn [Wi* V (a) i] dove:
C (a) = indice di valutazione dell’offerta (a); n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V (a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; Σn = sommatoria
La Commissione procederà alla valutazione dell’offerta tecnica ai sensi dell’allegato P del D.P.R. 207/2010, secondo il metodo di determinazione dei coefficienti di cui al punto 4 di tale allegato, tenendo conto dei sopraelencati elementi di valutazione e attribuendo per ognuno dei singoli elementi oggetto di valutazione un coefficiente tra lo “0” (zero) e “1” (uno).
Nell’attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte dei singoli componenti la Commissione Giudicatrice, verranno rispettate le seguenti corrispondenze:
insufficiente = 0,00 / sufficiente = 0.20 / discreto = 0,40 / buono = 0,60 / molto buono = 0,80 / ottimo = 1,00.
Art.16.3 - Criteri di valutazione dell’offerta economica
La Commissione Giudicatrice attribuirà il punteggio massimo di 30 punti al concorrente che avrà offerto il ribasso più conveniente.
La Commissione procederà, quindi, all’attribuzione dei punteggi ai restanti concorrenti mediante la valutazione dell’offerta economica ai sensi dell’allegato P del D.P.R. 207/2010, attraverso la seguente formula:
V(a)i = 30 x Ra / Rmax dove:
Ra = valore offerto dal concorrente a
Rmax = valore dell’offerta più conveniente
Art.16.4 - Offerte anormalmente basse
Su richiesta del Committente, gli operatori economici concorrenti forniscono spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
Trattandosi di appalto il cui criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara
Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, il Committente si riserva, altresì, la facoltà insindacabile sia di non procedere all’aggiudicazione e/o non provvedere all’appalto, sia di non convalidare l’aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell’interesse pubblico e del Committente stesso. Nelle suddette ipotesi l’esperimento della gara si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l’impresa provvisoriamente
aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell’appalto.
ART.17 - OPERAZIONI DI GARA
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede amministrative della Linda S.p.A., sita in Città Sant'Angelo (PE) alla piazza IV Novembre n.1 il giorno 11.09.2018, alle ore 10:30 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. La Stazione Appaltante si riserva di variare in posticipo la data della seduta di gara qualora insorgessero contrattempi istituzionali non rinviabili, dandone pubblicità alle Ditte mediante avviso sul proprio sito Web e sul proprio albo aziendale. Il Seggio procederà con il valutare l’integrità dei plichi e il rispetto delle modalità di sigillatura e delle tempistiche di recapito, con l’apertura degli stessi e la valutazione della congruità e completezza della documentazione amministrativa precedentemente dettagliata e richiesta ai fini dell’ammissione, inoltre valuterà l’integrità e il rispetto delle modalità di sigillatura delle buste “OT
– Offerta Tecnica” e “OE – Offerta Economica” contenenti rispettivamente l’offerta tecnica e quelle economiche. Le cause di esclusione dalla gara dei concorrenti verranno determinate con riferimento a quanto previsto agli artt. 80, 83 e 84 del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Le offerte delle Ditte per le quali la documentazione amministrativa risulterà in regola saranno ammesse alla fase seguente (FASE 2), che si svolgerà nella medesima seduta pubblica ove si proseguirà con l’apertura della “Busta OT”, dove verrà unicamente verificata la completezza della documentazione tecnica richiesta e si procederà a vidimazione delle offerte tecniche. Le offerte la cui documentazione risulterà in regola saranno quindi ammesse alla fase seguente. Le buste “OE” contenenti le offerte economiche, opportunamente vidimate in seduta pubblica, saranno riposte in luogo sicuro e sotto chiave, sotto la responsabilità del Presidente del Seggio, mentre le buste “OT” contenenti le offerte tecniche saranno consegnate al presidente della Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 77 c. 3 D.lgs. 50/2016. Nella fase successiva (FASE 3) in seduta privata, la Commissione tecnica giudicatrice attribuirà i punteggi alle offerte tecniche presentate dalle Ditte, secondo i criteri e le formule illustrate nel presente Disciplinare di gara. Successivamente, in seduta pubblica (FASE 4), con data da comunicarsi a mezzo fax o email a tutti i concorrenti ammessi nonché a mezzo di apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, il Seggio di gara procederà alla lettura del verbale ricevuto dalla Commissione giudicatrice, verbale contenente i punteggi assegnati nella fase 3; procederà all’apertura delle buste “OE” e all’attribuzione dei relativi punteggi, con sommatoria ai predetti punteggi della OT. In conformità a quanto previsto dall'art. 97 D.lgs. 50/2016, Linda S.p.A. valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara: esse verranno sottoposte a verifica delle giustificazioni prodotte ai fini della valutazione dell'eventuale anomalia delle stesse (Eventuale FASE 5). Quando un'offerta appaia anomala Xxxxx
S.p.A. utilizzerà la procedura prevista dal cit. art. 97, comma 5. In tale circostanza gli operatori economici interessati dalla procedura saranno informati mediante comunicazione sui tempi e le modalità formali di presentazione delle giustificazioni. Nell'ipotesi in cui debbano essere richieste giustificazioni all’offerta anomala, Linda S.p.A. procederà all'aggiudicazione provvisoria in una successiva seduta pubblica la cui data verrà comunicata a mezzo fax o email a tutti i concorrenti
ammessi alla presente procedura, nonché a mezzo di apposito avviso pubblicato sul sito internet (profilo di committente) e sull’albo aziendale.
ART.18 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a
n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce supporto al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
ART.19 - GARANZIE
Art.19.1 - Garanzia provvisoria
L’offerta è corredata dalla cd. garanzia provvisoria, prestata ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e nelle forme ivi prescritte, quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell’importo complessivo presunto dell’appalto.
Il valore della garanzia dovrà essere comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ove previsti.
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese (costituito o costituendo), la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. La garanzia dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese costituenti il raggruppamento. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la stessa, su richiesta del Committente nel corso della procedura, per la durata di ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria, di cui agli articoli
103 e 104 del D. Lgs. 50/2016, per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.
La garanzia provvisoria presentata dai concorrenti non aggiudicatari dell’appalto verrà svincolata all’atto della comunicazione di aggiudicazione della presente procedura di gara.
L’operatore economico concorrente potrà fruire dei benefici di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, ove segnali, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In tal caso l’importo della garanzia è individuato con la seguente modalità: ogni riduzione prevista dalla norma sopra citata si applica al valore della garanzia, che deriva dall’applicazione della riduzione precedente, in ragione della formula seguente:
C = Cb x (1 – R1) x (1 – R2) x (1 – R3) x (1 – R4)
dove:
C = garanzia
Cb = garanzia base
R1 = riduzione del 50% in caso di rilascio da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
R2 = riduzione:
del 30% in caso di possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.11.2009;
oppure del 20% se l’offerente è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001
R3 = riduzione del 20% in caso di possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto della Convenzione stessa, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009
R4 = riduzione del 15% in caso di:
sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1;
oppure un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
La garanzia provvisoria dovrà riportare l’indicazione del numero e dell’oggetto della gara, nonché del CIG.
La garanzia di che trattasi dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31, recante il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
Art.19.2 - Garanzia definitiva
A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato le imprese aggiudicatarie sono obbligate a costituire una garanzia definitiva, prestata ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e nelle forme ivi prescritte. Alla garanzia di cui al presente punto si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall’Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l’impresa mandataria.
La garanzia di che trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente.
La garanzia definitiva dovrà riportare l’indicazione del numero e dell’oggetto della gara, nonché del CIG.
Il valore della garanzia dovrà essere comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ove previsti.
La garanzia di che trattasi dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31, recante il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
ART.20 - RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE E CONSORZI
Sono ammesse a partecipare imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità previste dall’art. 48 del D. Lgs. 50/2016.
In caso di R.T.I. già costituiti, i legali rappresentanti delle imprese componenti il raggruppamento dovranno rendere apposita dichiarazione, da inserire nella Busta A, in cui dovranno essere specificate le prestazioni oggetto dell’appalto che saranno eseguite dalle singole imprese.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, non ancora costituite, tutti i soggetti interessati devono palesare la volontà, mediante dichiarazione, unica e congiunta, di volersi riunire, indicando contestualmente l’impresa che fungerà da capogruppo, le mandanti, il tipo di associazione che si intende costituire, le prestazioni eseguite da ciascuna impresa e le relative quote percentuali. Tale dichiarazione dovrà essere inserita all’interno della Busta A. L'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.
La partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento temporaneo è disciplinata dal D. Lgs. 50/2016.
Le imprese del raggruppamento dovranno fornire i dati identificativi riferiti ad ogni impresa e a ciascun legale rappresentante e la domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascuna di esse allegando copia dei rispettivi documenti di identità.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto.
I consorzi dovranno allegare alla propria domanda di partecipazione lo statuto, nonché l’elenco delle consorziate.
ART.21 - AVVALIMENTO
Il ricorso all’avvalimento è ammesso nei limiti, nelle forme e secondo le modalità di cui all’art. 89 del D. Lgs 50/2016. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega:
- una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 (resa preferibilmente sul modello predisposto dal Committente);
- una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Mediante tale dichiarazione l’operatore economico dimostra al Committente che disporrà dei mezzi necessari.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla presente procedura di gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Per tutto quanto qui non espressamente indicato si rinvia al disposto di cui all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016.
ART.22 - OBBLIGHI DERIVANTI DALL’AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione, pronunciata dal seggio di gara, è sottoposta alla definitiva approvazione degli atti da parte del Committente. L’aggiudicazione definitiva avverrà previa valutazione della documentazione presentata ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 50/2016.
Entro il termine indicato contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva l’impresa aggiudicataria dovrà presentare:
a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, garanzia definitiva prestata secondo le modalità indicate all’Art. 19.2 del presente disciplinare. Tale cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate nel successivo art. 24;
b) polizza assicurativa - o eventuale appendice di polizza già esistente - RCT e RCO;
c) in caso di ATI scrittura privata autenticata o documentazione notarile di costituzione in raggruppamento temporaneo;
d) ogni documentazione occorrente e/o richiesta nel presente capitolato con relativi allegati e quant’altro ritenuto necessario dalla normativa vigente. L’impresa aggiudicataria dovrà inoltre indicare il proprio responsabile del o con recapito del telefono, radiomobile, fax ed email;
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica del possesso di tutti i requisiti. Ricevuta la documentazione richiesta, effettuati i controlli di cui sopra ed espletate le formalità di cui agli artt. 32, comma 9, e 76, comma 5, del D. Lgs 50/2016, decorsi i termini di legge, si procederà alla sottoscrizione di un formale contratto di appalto, riportante le clausole del capitolato e degli atti di gara. Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le
imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all’appalto, sono a totale carico dell’impresa aggiudicataria.
In aggiunta alle verifiche di cui sopra, il Committente si riserva, altresì, di procedere nei confronti dell’impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all’art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara.
Nel caso di:
a) mancata presentazione della garanzia definitiva;
b) mancata presentazione della documentazione richiesta;
c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti;
d) esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ex art. 71 comma 2, D.P.R. 445/2000;
e) mancata stipula del contratto da parte dell’impresa aggiudicataria;
f) mancato inizio delle forniture da parte dell’impresa aggiudicataria;
il Committente dichiarerà decaduta l’aggiudicataria ed incamererà la garanzia provvisoria prestata dall’impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto del Committente di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso il Committente avrà facoltà di procedere all’aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.
La ditta aggiudicataria, prima dell’inizio delle forniture, dovrà partecipare alle riunioni di coordinamento in materia di sicurezza lavoro, se previste.
ART.23 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL’ESECUZIONE CONTRATTUALE
Assume le funzioni di Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx per la fase di gara, per l’esecuzione del contratto e per tutta la sua durata. Per tutto quanto non specificato nel presente articolo si rimanda a quanto definito nell’allegato capitolato tecnico.
ART.24 - SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA
Il mandato di pagamento, trasmesso a richiesta dell’impresa aggiudicataria, conterrà gli stati di avanzamento dell’appalto necessari al progressivo svincolo del 80% della garanzia definitiva.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
Per tutto quanto qui non espressamente indicato si rinvia al disposto di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
ART.25 - RISCHI LEGATI ALL’ESECUZIONE DELL’APPALTO E COPERTURA ASSICURATIVA
Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del servizio, da qualunque causa determinati, sono a carico dell’Impresa che è obbligata a tenere indenne il Committente da qualsiasi responsabilità conseguente.
A tal fine l’Impresa è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa.
I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 3.000.000,00 per ogni evento dannoso.
La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito dell’esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell’Impresa oltre alle attrezzature stradali utilizzate per il deposito dei rifiuti sul territorio di competenza.
Nel caso di giudizio il Committente dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.
ART.26 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del
d. lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato all’Amministrazione e da questa accettato.
ART.27 - SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
Ai sensi del comma 6 del citato art. 105 è obbligatorio, qualora il concorrente singolo o riunito volesse fare ricorso all’istituto del subappalto, indicare una terna di possibili subappaltatori. In ordine alle prestazioni di cui si compone l’appalto, la terna dei possibili subappaltatori deve essere indicata in relazione a ciascuna prestazione omogenea.
L'impresa aggiudicataria, in caso di ricorso al subappalto, dovrà depositare il contratto di subappalto presso il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'impresa aggiudicataria trasmette, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del citato decreto.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, l’impresa aggiudicataria deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso
non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’impresa aggiudicataria deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Il Committente verifica l’effettiva applicazione della presente disposizione attraverso il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione.
L’impresa aggiudicataria è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto.
In conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 all'atto dell'offerta è necessario che i concorrenti indichino le prestazioni o le parti delle prestazioni che intendono subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l’esclusione dalla gara ma rappresenta impedimento per l’aggiudicatario a ricorrere al subappalto.
ART.28 - RISOLUZIONE E RECESSO
Il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:
a) si verifichi, da parte dell’aggiudicataria, la mancata assunzione del servizio per n. 2 giorni consecutivi dalla data stabilita dal Committente;
b) venga accertata da parte del Committente o dai preposti uffici ispettivi l’insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
c) venga accertata da parte del Committente la cessione del contratto, del credito o il subappalto in violazione delle ipotesi di cui agli artt. 20 e 21 del CSA da parte dell’Impresa aggiudicataria;
d) per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
e) si verifichi la sospensione ingiustificata del servizio per più di 48 ore;
f) nella ipotesi di violazione degli obblighi dell’impresa aggiudicataria riportati nel disciplinare tecnico;
g) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
h) qualora a carico dell’impresa venga adottata una misura interdittiva dall’Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia.
i) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell’art. 71 comma 2
D.P.R. 445/2000;
j) venga accertata la violazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/10 e sue successive ii. e mm.;
k) venga accertata la violazione della normativa vigente in tema di ambiente, ai sensi della Legge 152/06 e sue successive ii. e mm.
Nelle predette ipotesi il Committente darà comunicazione all’Impresa aggiudicataria dell’intervenuta risoluzione a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo di atto stragiudiziale
notificato nelle forme di legge ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell’Impresa inadempiente, ivi compreso l’addebito del maggior costo eventualmente emergente.
In ogni caso, l’applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l’ulteriore diritto del Committente a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell’Impresa aggiudicataria, derivassero al Committente per qualsiasi motivo.
Il Committente si riserva il diritto, di recedere unilateralmente dall’appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’impresa aggiudicataria con lettera raccomandata A/X. Xxxxx data di efficacia del recesso, l’Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente. All’impresa aggiudicataria competerà esclusivamente un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali l’appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell’anticipato scioglimento del vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all’impresa aggiudicataria competerà un indennizzo pari ad un ventesimo dell’importo contrattuale residuo.
In ogni caso l’Impresa aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
ART.29 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE
Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra il Committente e l’Impresa sarà competente in esclusiva il T.A.R. de L’Aquila.
ART.30 - DISPOSIZIONE FINALE
Per quanto non previsto dal presente disciplinare e dai suoi allegati, si intendono richiamate le disposizioni di legge in materia. Pertanto, ove i documenti di gara non riproducano una norma imperativa dell'ordinamento giuridico, applicabile a circostanze che attengono alla presente procedura di gara, vige il meccanismo di integrazione automatica, sicché, le eventuali lacune sono colmate in via suppletiva.
In particolare la funzione prevalente della normativa dettata in materia dal D.lgs. n. 50/2016 e sue successive integrazioni e modificazioni, ovvero dalla normativa comunque applicabile al settore dei contratti pubblici, comporta che le relative disposizioni si applicano senza necessità che la cogenza delle relative prescrizioni venga espressamente richiamata nella documentazione di gara.
Città Sant'Angelo (PE), 17/07/2018 | |
L’Assistente al RUP x.xx xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx | Il RUP x.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx |