ACCORDO ECONOMICO
ACCORDO ECONOMICO
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra la società ed il calciatore/calciatrice “non professionista” sottoindicati, si conviene quanto segue:
…………..…………………………………….......................................................………………….
SOCIETÀ SEDE n° P. IVA rappresentata da ............................................... qualifica ..................................................
…………………………………………………………………............................... COGNOME E NOME DEL CALCIATORE/CALCIATRICE
……………………………………………….......................................................... DATA E LUOGO DI NASCITA
………………………………………………………………………................................................. DOMICILIO CODICE FISCALE MATRICOLA F.I.G.C.
Art. 1 - Il Sig./La Sig.ra ...................................................... si impegna, nella sua qualità di calciatore/calciatrice “non professionista” (come sarà fin d’ora individuato nell’accordo economico), ex art.
81 comma 1 lettera m del D.P.R. 917/86, a prestare la sua attività nelle squadre della Società
.......................................... a decorrere dal ................ e fino al 30 giugno .................., escludendo espressamente ogni forma di lavoro subordinato.
Art. 2 - La Società si impegna ad assicurargli/le le condizioni necessarie per una preparazione tecnica adeguata al suo status di “non professionista”, in particolare per quanto riguarda la partecipazione all’attività di addestramento, allenamento ed agonistica, ed a corrispondere al Sig./alla Sig.ra
........................………………………………..:
un importo annuo lordo di Euro .............................(.................................................................................), nel
rispetto dei massimali previsti all’art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F. (per accordi economici pluriennali relativi a calciatori tesserati per Società di Calcio a Cinque indicare la somma pattuita per ciascuna stagione sportiva)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
oppure, in via alternativa e non concorrente,
Euro giornalieri ................................... (.........................................) a titolo di indennità di trasferta, nel rispetto dei massimali previsti all’art. 94 ter, punti 3 e 5 NOIF;
Euro giornalieri ................................... (. ) a titolo di rimborso forfetario di spesa, nel
rispetto dei massimali previsti all’art. 94 ter, punti 3 e 5 NOIF;
Euro ................................... (.........................................) per ogni convocazione relativa alla disputa di una partita di Campionato e Coppa Italia, nel rispetto dei massimali previsti all’art. 94 ter, punto 4.
Art. 3 - In nessun caso il buon fine dell’accordo economico è garantito in solido dalla L.N.D.. Il calciatore/la calciatrice è tenuto, in caso di inottemperanza della Società all’accordo depositato, ad adire la competente Commissione Accordi Economici (C.A.E.) della L.N.D..
Ove la Società si rendesse ulteriormente inottemperante al debito accertato dalla C.A.E., ovvero in grado di appello, dalla Commissione Vertenze Economiche, il calciatore/la calciatrice è autorizzato, decorso il tempo previsto dall’art. 94 ter, punto 11 NOIF e senza necessità di autorizzazione federale, ad adire le vie legali al fine del soddisfacimento delle sue pretese.
Art. 4 - Il calciatore/la calciatrice che nel corso od alla fine della stagione sportiva vanti un credito minimo pari al 30% per il calciatore o del 20% per la calciatrice dell’importo annuo previsto dall’accordo economico, potrà chiedere alla competente Commissione Accordi Economici (C.A.E.) della L.N.D. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità stabilite all’art. 21 bis del Regolamento della L.N.D..
Art. 5 - La Società si impegna ad erogare la somma annua prevista nell’accordo economico, in dieci rate mensili di uguale importo, entro la stagione sportiva di riferimento, attenendosi alle previsioni fiscali di Legge.
Se le corresponsioni sono state pattuite in via alternativa a titolo di indennità di trasferta, rimborso forfetario di spesa e voci premiali, la Società si impegna ad erogare gli importi relativi al termine del mese di maturazione.
Art. 6 - Ove nell’accordo economico depositato sia stata pattuita l’erogazione di una somma lorda annuale, ed il calciatore/la calciatrice non abbia fornito le prestazioni o le abbia fornite in misura ridotta senza giustificati motivi ovvero in conseguenza di malattia od infortunio indipendenti dall’attività sportiva, l’importo concordato come da accordo depositato potrà essere proporzionalmente diminuito in relazione alle giornate di assenza.
Ove la malattia o l’infortunio dipendano invece dall’attività sportiva, e si siano protratti oltre i sei mesi, la Società avrà la facoltà di rescindere l’accordo, corrispondendo comunque le mensilità sino ad allora maturate.
Art. 7 - A tutti gli effetti del presente accordo economico la Società elegge domicilio presso la propria sede, il calciatore/la calciatrice, nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni delle quali dovrà essere data comunicazione scritta alla Società.
Art. 8 - Le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C. nonché i principi e le regole contenute nel protocollo d’intesa tra L.N.D. e A.I.C., si intendono richiamate per quanto non previsto dal presente accordo.
Luogo e data....................................
……………………………………… ........………………................. Per la Società Il calciatore/La calciatrice
Le parti dichiarano di aver preso esatta cognizione del contenuto delle clausole previste dagli artt. 3-4-5-6-8 della presente convenzione e le approvano specificatamente.
…............................................. …………………………………
Per la Società Il calciatore/La calciatrice
N.B. - IL presente accordo, in triplice esemplare, deve essere obbligatoriamente depositato, per i calciatori/calciatrici partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D), Serie A, A2 e B del Calcio a Cinque e Serie A, A2 e B del Calcio Femminile, a cura della Società, rispettivamente presso il Comitato Xxxxxxxxxxxxxx (Xxx Xx, 00 - 00000 Xxxx), la Divisione Calcio a Cinque (Via Po, 24 - 00198 Roma) e la Divisione Calcio Femminile (Corso d’Italia, 35/b – 00198 Roma) della L.N.D. in Xxx Xx 00, 00000 Xxxx, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di stipulazione, con contestuale comunicazione al calciatore; qualora la società non vi provveda, il deposito può essere fatto dal calciatore entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo.
In entrambi i casi, il deposito dovrà comunque essere effettuato entro 30 giorni dalla data del nuovo tesseramento ed entro il 30 settembre per i calciatori confermati.
Un’ulteriore copia della convenzione, regolarmente sottoscritta, deve essere consegnata al calciatore/calciatrice al momento della stipulazione.