CONVENZIONE TRA
CONVENZIONE TRA
FONDAZIONE CIVICO MUSEO BIBLIOTECA
DELL’ATTORE (di seguito anche “MBA”), codice fiscale 80046170108 e partita iva 02220330100 con sede legale in Genova via del Seminario 10, 16121, e-mail xxxxxxxxxx@xxxx.xx, rappresen- tata dal Presidente Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx nato a Genova il 18.11.1937
E
COMUNE DI GENOVA (di seguito anche “il Comune”) partita iva 00856930102, con sede legale in Genova, via Garibaldi 9, 16124, pec: comunegenova.@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, rappresentato da Cesa- re Torre, nato a Genova il 10.2.1957
E
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito an-
che “l'Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Xxxxx Xx- xxxxxxxx nato a Roma il 26.9.1950 autorizzato alla stipula della pre- sente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministra- zione del 29.4.2019
E
TEATRO STABILE DI GENOVA (di seguito anche “il Teatro”) codice fiscale e partita iva 00278900105, con sede legale in Genova, Xxxxxx Xxxxx Xxxx, 00, pec: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx rappresentata dal Presi-
dente Xxxx. Xxxx Xxxx Xxxx nato a Genova il 3.12.1973
PREMESSO CHE
- il Museo Biblioteca dell’Attore (MBA) rappresenta, dall’anno della sua nascita nel 1966, con il proprio patrimonio museale, bibliotecario e archivistico specializzato, un Ente di assoluta rilevanza nel panora- ma nazionale ed anche a livello internazionale, quale punto di riferi- mento per gli studiosi e i cultori delle discipline relative allo spettaco- lo;
- la legge regionale Liguria 31.10.2006, n. 33 Testo unico in materia di cultura, all’art. 7, testualmente recita:
E’ istituito, presso la Giunta Regionale, il Registro delle Istituzioni di interesse regionale in cui sono iscritti i soggetti ai quali la Regione riconosce la qualifica di Istituzioni di interesse regionale. (…) Sono iscritti d’ufficio al Registro di cui al comma 1 (…):
(… ) d) la Fondazione Civico Museo Biblioteca dell’Attore (…)”.
- l’MBA è stato dichiarato “Istituto culturale di interesse regionale” nel 1994;
- l’MBA, trasferitosi di recente nella nuova e prestigiosa sede ubicata in Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, si colloca all’interno di un innovativo e stra- tegico, per la sua centralità, polo multi-biblioteca al servizio della città che favorisce il contesto ideale per il buon funzionamento della Bi- blioteca e dell’Archivio dell’Ente, incentivando inoltre la propria co- stituzionale attività museale e favorendo l’attività svolta in collabora- zione con Università e Teatro.
- in base all’art. 2 dello statuto l’MBA “si impegna, altresì, ad assicu-
rare una presenza e un’azione secondo le sue specifiche caratteristiche e funzioni, nel mondo della scuola, dell’Università e nella vita asso- ciativa della città, della Provincia e della Regione.”;
- l’MBA ha come scopo lo studio storico e critico del Teatro, dell’arte scenica e delle condizioni dell’attore con particolare riguardo all’attore italiano dal secolo VXIII in poi, attraverso la biblioteca spe- cializzata sul teatro drammatico con una sezione dedicata al teatro di Genova e della Liguria, con l’acquisizione e la conservazione di cimeli e documenti teatrali, con attività di studio e ricerca realizzati in modo autonomo o con la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati e svolge servizi di interesse generale di archivio/museo/biblioteca;
- il 31 dicembre 2018 è scaduta la Convenzione triennale tra gli Enti firmatari ed è necessario proseguire nella collaborazione per lo svol- gimento di attività di comune interesse, mirata anche al sostegno economico del Museo Biblioteca dell’Attore, al fine di avvalersi delle attività e dei servizi di questo da parte degli Enti convenzionati.
CONSIDERATO CHE
a) i soggetti firmatari convengono sulla necessità di rafforzare il coin- volgimento diretto con le istituzioni teatrali del territorio, con l’Università, con le scuole e le biblioteche, al fine di assicurare la co- noscenza e favorire la promozione sotto il profilo culturale dell’attività svolta dalla Fondazione;
b) la Fondazione, nel panorama culturale della Città, dell’Area Me- tropolitana e dell’intera Regione rappresenta un punto di eccellenza nel conservare, raccontare, studiare e divulgare la storia dello spetta-
colo e in particolare del cinema e del teatro e gli Enti firmatari si im- pegnano ad assicurare una maggiore visibilità, al fine di fare conosce- re al maggior numero di persone interessate il valore culturale della Fondazione rappresentato in libri, riviste, oggettistica, scenografie, negativi fotografici, documenti archivistici, costumi ed altro materiale museale;
c) il processo di rilancio e di valorizzazione della Fondazione si ispira a criteri di efficienza rispetto alle risorse impiegate in un contesto di collaborazione/integrazione con altri spazi e soggetti culturali della città e potrà ulteriormente rafforzarsi nel nuovo polo museale e mul- ti-bibliotecario;
d) la Fondazione si rende disponibile a predisporre un piano di attivi- tà programmate che potrà essere concordato con gli Enti interessati, con particolare riferimento alle attività di studio dell’Università. TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CON- VIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Premesse
1. Le premesse e i considerata alla presente convenzione costituisco- no parte integrante e sostanziale della stessa.
Art. 2 - Oggetto
1. Gli Enti firmatari si impegnano reciprocamente, nel rispetto dei propri fini istituzionali e della normativa vigente, a promuovere, svi- luppare, sostenere e concordare opportunità ed iniziative di collabo- razione nell’attività culturale, didattica e di ricerca ed in particolare:
- a sostenere il Museo Biblioteca dell’Attore secondo le modalità con-
tenute nella presente convenzione e nelle ulteriori forme che ciascu- no di essi riterrà opportuno decidere autonomamente, sia sul piano finanziario che organizzativo e promozionale, per tutta la durata della convenzione;
- a proseguire il percorso già avviato dalla Fondazione volto al rinno- vamento, al rilancio e alla valorizzazione del Museo Biblioteca dell’Attore, compresi gli ambiti bibliotecario e archivistico-museale;
- a garantire un rapporto di collaborazione volto anche a supportare in modo sinergico, con competenze specifiche in capo agli Enti fir- matari, modalità e procedure, finalizzate a concorrere al buon fun- zionamento del Museo Biblioteca dell’Attore.
La Fondazione e l’Università cooperano per realizzare insieme le se- guenti attività:
- “Cantieri di studio”: uno spazio per giovani ricercatori messo a di- sposizione dall’MBA per dar loro la possibilità di effettuare una serie di conferenze volte a presentare i loro progetti di ricerca;
- Presentazioni di libri;
- Lezioni;
- Seminari;
- Assistenza e consulenza bibliografica/ archivistica per tesi xx xxxxx;
- Collaborazione con i docenti e i dottorandi per la predisposi- zione di progetti di ricerca.
La Fondazione quale ente accreditato per il tirocinio formativo degli studenti dei corsi triennali e magistrali dell’Università e l’Università
realizzano insieme percorsi formativi in ambito archivisti- co/bibliotecario appositamente studiati per gli studenti dell’Ateneo.
Art. 3 - Obblighi di Comune, Università e Teatro Stabile di Genova
1. Il Comune di Genova e il Teatro Stabile di Genova si impegnano a sostenere il Museo Biblioteca dell’Attore nel rispetto della normativa vigente e delle disponibilità nei rispettivi bilanci di ciascun Ente, che dovranno essere verificate e confermate di anno in anno; l’Università degli Studi di Genova si impegna a sostenere il Museo Biblioteca dell’Attore nei limiti e con le modalità di cui ai seguenti punti del pre- sente articolo.
2. Il Comune di Genova e il Teatro Stabile si impegnano a versare per l’anno 2019 i rispettivi importi di € 30.000,00 per il Comune e € 30.000,00 per il Teatro.
3. L’Università potrà contribuire, a titolo di ristoro delle spese soste- nute dal Museo Biblioteca dell’Attore in relazione ad attività attinenti a specifica collaborazione con l’Ateneo, con un importo forfetario quantificato in € 15.000 annuali. A fronte di tale erogazione MBA dovrà predisporre annualmente apposita documentata rendicontazio- ne verificata e certificata da apposito organo di controllo che sarà in- viata entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo.
Per le annualità successive della presente convenzione (2020 e 2021) le Parti confermeranno o meno, mediante comunicazione scritta, lo stesso importo forfetario ovvero quello inferiore risultante più ade- guato a seguito della rendicontazione per l’anno precedente e della
programmazione delle attività.
Art. 4 - Obblighi del Museo Biblioteca dell’Attore
1. Il Museo Biblioteca dell’Attore (MBA) dovrà garantire la prosecu- zione dell’attività di consultazione, prevedendo un accurato monito- raggio delle presenze, differenziando la tipologia di utenza tra studio- si e cultori. Inoltre dovranno essere incentivate tutte le iniziative ri- volte alla città di Genova, alla Città Metropolitana e a tutto il territo- rio regionale. Tali iniziative dovranno avere sostanzialmente un carat- tere di tipo educativo-didattico da una parte e informativo- divulgativo dall’altra, tenuto conto dell’aspetto culturale di tutte le at- tività. La programmazione annuale, a cura della Fondazione, dovrà essere preventivamente comunicata entro il mese di novembre di ogni anno e adeguatamente documentata a ciascuno degli Enti firma- tari della presente convenzione, i quali potranno eventualmente ri- chiedere chiarimenti oppure specifiche attività finalizzandole, come nel caso dell’Università, a percorsi di studio annuali da parte degli studenti, o ad altre forme di collaborazione nell’attività di didattica e di ricerca.
2. La Fondazione si impegna a rendicontare agli Enti firmatari al termine di ogni anno solare - entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo - l’andamento delle attività svolte, precisamente mediante l’inoltro di un report statistico contenente il numero di visi- tatori, nonché attraverso una breve relazione sulle attività culturali, espositive e gli eventi realizzati che dovrà riscontrare l’interesse dei partecipanti e la rispondenza sia a livello locale che nazionale di ogni
singola iniziativa.
3. Resta salvo quanto previsto all’art. 3 con riferimento all’Università.
Art. 5 - Comitato di coordinamento
1. Per l’attuazione delle attività oggetto della presente convenzione, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto da un componente designato da ciascuna Parte al quale è conferito il com- pito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.
Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo
1. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fi- no al 31.12.2021 ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell’Organo competente.
2. E’ fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.
3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiun- tamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati rag- giunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui fu- turi obiettivi da conseguire.
Art. 7 - Recesso o scioglimento
1. Le Parti hanno facoltà di recedere per fondati motivi dalla presen- te Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso de- ve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso. Art. 8 - Riservatezza
1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventual- mente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.
Art. 9 - Sicurezza
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3.8.2009, n. 106 e ss.mm.ii, si stabilisce che il datore di lavoro di ciascuna delle Parti assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati presso i locali degli altri Enti.
2. Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali at- tribuire le posizioni di garanzia di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii.
Art. 10 - Coperture assicurative
1. Le Parti danno atto che i soggetti che svolgeranno le attività ogget- to della presente Convenzione presso i locali a ciò destinati sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza,
ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazio- ne alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
Art. 11 - Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relative all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.
Art. 12 - Incompatibilità
1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osserva- re quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regola- mentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove que- ste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 13 - Controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione sarà competen- te in via esclusiva il Foro di Genova.
Art. 14 - Registrazione
1. Il presente Atto si compone di n. 12 pagine e viene redatto in n. 4
esemplari e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte ri- chiedente.
2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992.
3. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura di MBA. Letto, confermato e sottoscritto.
Genova, 23.5.2019
Per il Comune di Genova Il Direttore
Direzione Marketing Territoriale, Promozione della Città, Attività Culturali
Firmato Dott. Xxxxxx Xxxxx
Per l’Università degli Studi di Genova Il Rettore
Firmato Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx Per il Teatro Stabile di Genova
Il Presidente
Firmato Xxxx. Xxxx Xxxx Xxxx
Per il Museo Biblioteca dell’Attore Il Presidente
Firmato Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx