Contract
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE IN COSTANZA DELL'ULTIMO ANNO DEL CORSO Dl LAUREA IN GIURISPRUDENZA (CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN GIURISPRUDENZA – LMG-01)
TRA
l'Università degli Studi di Torino, in persona del xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx – Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza;
e
il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino in persona del Legale Rappresentante in carica, Avv. Xxxxxx Xxxxxx, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino, autorizzato alla firma con delibere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- Visti gli articoli 40 e 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare l'articolo 41, comma 6, lettera d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;
- Visto il decreto ministeriale del Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, ed in particolare l'articolo 5;
- Vista la convenzione quadro conclusa il 24 febbraio 2017 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche;
- Considerato che presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino è istituito ed attivato il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01);
convengono quanto segue:
Articolo 1
Finalità della convenzione.
1. Le parti firmatarie si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, a realizzare congiuntamente un percorso formativo idoneo a garantire tanto la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, quanto l'effettiva frequenza dello studio professionale, così da elevare il livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione di avvocato. In particolare le parti intendono favorire l'acquisizione da parte degli studenti delle conoscenze e competenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali che consentano un più immediato
e proficuo ingresso nel mondo del lavoro, agevolando il percorso per l'accesso all'esercizio della professione di avvocato.
Articolo 2 Definizioni
1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui alla presente convenzione si intende per:
a) "legge": la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense);
b) "regolamento": il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247);
c) "convenzione quadro": la convenzione quadro conclusa il 24 febbraio 2017 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche;
d) "Consiglio dell’Ordine": il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino;
e) "tirocinio": il tirocinio per l'accesso alla professione forense di cui all'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4, 6, lettere a) e d), 8, 10 ed 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
f) "corso di laurea": il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01);
g) "Università": l'Università degli Studi di Torino;
h) "Dipartimento": il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino;
i) "CFU": crediti formativi universitari
Articolo 3 Referenti organizzativi
1. Al fine dell'attuazione della presente Convenzione, il Dipartimento e il Consiglio dell'Ordine provvederanno a nominare ciascuno due referenti organizzativi per l'attivazione dei tirocini.
2. I due referenti del Dipartimento sono nominati dal Consiglio di Dipartimento tra i professori e ricercatori in servizio presso il medesimo.
3. I due referenti del Consiglio dell'Ordine sono nominati dal Consiglio dell'Ordine tra i suoi iscritti.
4. I referenti nominati restano in carica per la durata della presente Convenzione, salvo che vengano sostituiti dall'ente da cui sono stati nominati a sua insindacabile decisione.
5. I nominativi dei referenti sono resi noti, attraverso i canali di comunicazione istituzionale, a tutti gli studenti iscritti al corso di laurea e a tutti gli iscritti agli Albi e registri tenuti dal Consiglio dell'Ordine.
6. I referenti devono proporre le linee guida generali per la predisposizione dei progetti formativi dei tirocinanti, ferma restandone la necessaria approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio di Dipartimento.
7. Ai referenti sono inoltre attribuite le sotto indicate funzioni, nel rispetto delle competenze attribuite al Dipartimento dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo:
1) verifica periodica della regolare attuazione della Convenzione;
2) verifica ed aggiornamento delle modalità operative di realizzazione dei tirocini e del loro riconoscimento, sia ai fini dell'eventuale attribuzione di CFU, sia ai fini dell'iscrizione al registro dei praticanti;
3) progettazione di iniziative formative specificamente finalizzate all'elevazione del livello qualitativo della formazione per l’accesso alla professione;
4) individuazione delle modalità informative dirette agli studenti aspiranti al tirocinio e agli avvocati iscritti all'albo in vista dell'accoglienza dei tirocinanti;
5) selezione degli studenti da ammettere al tirocinio ed assegnazione agli studi professionali disponibili;
6) verifica del corretto svolgimento del tirocinio e valutazione finale;
7) verifiche in itinere e valutazioni circa l'adeguatezza del sistema adottato rispetto alle finalità prefissate.
8. I referenti si incontreranno con cadenza almeno semestrale per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo.
Articolo 4
Condizioni per lo svolgimento anticipato del semestre di tirocinio professionale
1. Può chiedere di essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea lo studente che:
a) sia iscritto a tempo pieno per la prima volta all'ultimo anno del corso di laurea;
b) abbia superato gli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea ed abbia ottenuto CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari:
1) Diritto privato (IUS/01);
2) Diritto processuale civile (IUS/15);
3) Diritto penale (IUS/17);
4) Diritto processuale penale (IUS/16);
5) Diritto amministrativo (IUS/10);
6) Diritto costituzionale (IUS/08);
7) Diritto dell'Unione europea (IUS/14);
c) goda del pieno esercizio dei diritti civili;
d) non si trovi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18 della legge;
e) non sia sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
f) non abbia riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;
g) in caso di ammissione mantenga una condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.
2. Gli studenti interessati allo svolgimento del tirocinio devono presentare, in allegato alla propria candidatura, un'autocertificazione degli esami sostenuti, che garantisca l'assolvimento dei requisiti formativi di cui alla lettera b) del comma precedente.
Articolo 5 Ammissione al tirocinio
1. Entro il 10 marzo di ciascun anno il Consiglio dell'Ordine, previa adeguata informativa agli iscritti, raccoglie le disponibilità degli avvocati iscritti all'albo ad accogliere tirocinanti e le comunica al Dipartimento di Giurisprudenza attraverso l'ufficio Job Placement. Può offrire la propria disponibilità l'avvocato iscritto da almeno un quinquennio, che non sia soggetto a procedimento disciplinare e non abbia riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo decennio, che sia in regola con l’adempimento dell’obbligo formativo, e nel rispetto comunque del limite di tre praticanti previsto dal Regolamento. Nell'indicare la propria disponibilità, l'avvocato specifica i settori prevalenti della propria attività professionale. Qualora l’Avvocato incaricato del tirocinio apprenda nel corso del medesimo che nei suoi confronti è stato sporto un esposto disciplinare da cui è scaturito un procedimento disciplinare, lo comunica al Consiglio che provvederà alla sua sostituzione con un consigliere dell’Ordine.
2. Entro il 10 marzo per i tirocini da svolgersi nel semestre tra il 10 aprile ed il 10 ottobre, ed entro il 10 settembre per i tirocini da svolgersi nel semestre tra il 10 ottobre ed il 10 aprile, il
Dipartimento di Giurisprudenza, attraverso l'ufficio Job Placement, raccoglie le domande degli studenti interessati a svolgere il tirocinio. Nella domanda lo studente deve indicare, sulla base del calendario approvato annualmente dal Dipartimento, la sessione in cui intende sostenere l'esame di laurea e deve eventualmente specificare il settore in cui desidererebbe svolgere l'attività di tirocinio professionale.
3. Il Dipartimento di Giurisprudenza e il Consiglio dell'Ordine, nelle persone dei rispettivi referenti, provvedono a formare una graduatoria degli studenti che hanno presentato richiesta, ai fini del relativo abbinamento agli avvocati che abbiano manifestato disponibilità ad accogliere i tirocinanti.
4. Ai fini della formazione della graduatoria, sulla base della situazione esistente al momento della presentazione della domanda, viene attribuito a ciascuno studente un punteggio espresso in sessantesimi così composto:
a) fino a 30 punti per la media ponderata dei voti riportati negli esami di profitto relativi ai settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);
b) fino a 30 punti per la media ponderata dei voti riportati in tutti gli esami di profitto;
5. Sulla base della graduatoria, e tenendo conto, se possibile, delle preferenze di materia espresse nella domanda di tirocinio, i referenti provvedono agli abbinamenti fra gli studenti e gli avvocati che hanno espresso la propria disponibilità, e nominano per ciascuno studente un tutor accademico.
6. II rapporto di tirocinio può instaurarsi soltanto in seguito all'acquisizione dell'esplicito consenso dell'avvocato, in accordo con il quale, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 3, viene predisposto un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente. L'avvocato che, avendo espresso la propria disponibilità a norma del comma I, non ritenga di accogliere il tirocinante assegnatogli, è tenuto a comunicare il rifiuto al Consiglio dell'Ordine, che ne darà notizia al Dipartimento.
7. Resta salva la facoltà degli studenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 di proporre autonomamente, in accordo con un avvocato iscritto all'albo ordinario da almeno un quinquennio, che non sia soggetto a procedimento disciplinare, non abbia riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo decennio e sia in regola con l’adempimento dell’obbligo formativo, un progetto finalizzato al tirocinio, nel rispetto delle linee-guida di cui all'art. 3 comma 6. Il progetto formativo dev'essere approvato dai referenti, che, in caso di valutazione positiva, nominano il tutor accademico. Opera comunque quanto previsto dall’ultima proposizione del precedente comma 1.
8. II tirocinio decorre soltanto dall'iscrizione dello studente al registro dei tirocinanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine. La domanda di iscrizione va presentata al Consiglio dell'Ordine, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 4 della Convenzione quadro.
9. Il Consiglio dell'Ordine delibera entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. La mancata delibera equivale a reiezione della domanda medesima.
10. L’avvocato presso il quale si svolge il tirocinio e il tirocinante non possono essere legati da rapporti di:
I. parentela (anche adottiva ai sensi della L.4 maggio 1983 n. 193) entro il quarto grado;
II. adozione ai sensi degli artt. 291 e segg. cc;
III. coniugio;
IV. affinità entro il secondo grado;
V. unione civile (ai sensi dei commi 1 e seguenti dell’art. 1 della L. 20 maggio 2016 n. 76);
VI. convivenza di fatto (ai sensi dei commi 36 e seguenti del medesimo articolo).
Articolo 6
Modalità di svolgimento del tirocinio
1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana, secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui all'articolo 5, commi 8 e 9.
2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi della convenzione, il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge.
3. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al comma precedente, il Dipartimento e il Consiglio dell'Ordine individuano di comune accordo nell'ambito dell'offerta formativa del Dipartimento, o possono convenire di organizzare appositamente, corsi, seminari o laboratori dedicati agli studenti ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio, tenendo conto della necessaria natura professionalizzante di tali corsi, seminari o laboratori e delle esigenze di frequenza dello studio professionale.. Di tali corsi è data opportuna informazione agli studenti tirocinanti attraverso i canali di comunicazione istituzionale.
4. Il tutor accademico vigila sull'effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e sull'andamento del semestre attraverso colloqui con Io studente, da tenersi almeno ogni sessanta giorni.
5. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il coinvolgimento del tirocinante nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
6. In considerazione del ridotto numero di ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario, il numero delle udienze, a cui questi deve assistere durante il semestre, può essere ridotto fino a un minimo di dodici.
7. Il Consiglio dell'Ordine svolge i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento.
8. D'intesa tra il professionista e il tutor accademico, possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche, eventualmente, ai fini dell'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale di laurea in Giurisprudenza.
9. Nel caso in cui il tirocinante studente universitario consegua il diploma di laurea in Giurisprudenza in una data anteriore a quella indicata nella domanda di cui all'art. 5, comma 2, il periodo di tirocinio già compiuto rimane privo di effetti, salvo che il praticante non completi il semestre nell'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge ed al regolamento, provvedendo, entro sessanta giorni dal conseguimento del diploma di laurea, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.
10. Nel caso in cui il tirocinante studente universitario consegua il diploma di laurea in Giurisprudenza in una data successiva quella indicata nella domanda di cui all'articolo 5, comma 2, egli può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.
11. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il tirocinante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.
12. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge, il tirocinio durante gli studi universitari non determina il diritto del tirocinante all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
13. Nel periodo di tirocinio anticipato il tirocinante è tenuto ad osservare non soltanto i doveri e le norme deontologiche proprie degli studenti universitari, ma anche i doveri e le norme deontologiche degli avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge, ed è, pertanto, soggetto al potere disciplinare dei competenti organi sia dell'Università, sia forensi.
Articolo 7 Valutazione del tirocinio
1. L'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio è valutata sulla base delle osservazioni e dell'attestazione apposte dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale,
rilasciato appositamente dal Consiglio dell'Ordine, nonché sulla base delle osservazioni formulate dal tutor accademico.
2. L'accertamento dell'effettivo svolgimento del tirocinio medesimo resta di competenza del Consiglio dell'Ordine, che vi provvederà secondo il regolamento già in vigore o che vorrà successivamente adottare.
3. II riconoscimento del semestre di tirocinio anticipato non è condizionato al successivo svolgimento della pratica professionale presso il medesimo avvocato.
Articolo 8 Collaborazione didattica
1. L'Università e il Consiglio dell'Ordine si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, anche a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Avvocato, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio.
2. II Consiglio dell'Ordine si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno dal medesimo Consiglio durante i semestri di tirocinio, secondo le modalità previste nel proprio Regolamento.
3. II corso di laurea attivato dal Dipartimento riporterà, negli sbocchi occupazionali e professionali, le condizioni per l'accesso alla professione di avvocato, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti, finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti nell'ambito dell'Unione Europea.
Articolo 9 Disposizioni transitorie e finali
1. La presente Convenzione diviene operativa dal primo giorno del mese successivo a quello della sua sottoscrizione ed è applicabile anche alle domande di ammissione al tirocinio già presentate, ma sulle quali il Consiglio dell’Ordine non abbia ancora deliberato.
2. La presente Convenzione ha una durata di tre anni decorrenti da tale giorno e può essere rinnovata a seguito di deliberazione dei competenti Organi.
3. Sino al giorno in cui la presente Convenzione assume efficacia, continua ad applicarsi la precedente, sottoscritta il 3 maggio 2017.
4. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si applicano le disposizioni della legge, del regolamento e della convenzione quadro.
Torino, 14 ottobre 2019.
Università degli Studi di Torino
Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXXX
Ordine degli Avvocati di Torino Il Presidente
Avv. Xxxxxx XXXXXX