GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE PER LA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE PRESSO IL PADIGLIONE “DEA” DELLA ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA
Fascicolo Id 3105/2022 All. 7
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE PER LA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE PRESSO IL PADIGLIONE “DEA” DELLA ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE PRIMA
INDICE
1. PREMESSA 2
2. OGGETTO DELL’APPALTO 2
3. SPECIFICHE TECNICHE - RINVIO 2
4. NORME DI RIFERIMENTO 2
5. DURATA 3
6. VALORE DELL’APPALTO 4
7. COSTI PER LA SICUREZZA 4
8. COLLAUDO E CONSEGNA 5
9. PERSONALE E FORMAZIONE 5
10. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 5
11. CONDIZIONI CONTRATTUALI 6
12. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA 6
13. RISERVATEZZA 7
14. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 8
15. RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA 9
16. RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA PER EVENTUALI ATTIVITA’ SVOLTE DA SUB FORNITORI 10 17. PENALITA’ 10
18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 11
19. CESSIONE E SUBAPPALTO 12
20. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 12
21. SOTTOSCRIZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO 13
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 13
23. FORO COMPETENTE 14
24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 14
1. PREMESSA
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 899 del 03/08/2022, questa Amministrazione ha deliberato di indire una procedura aperta per l’aggiudicazione del contratto avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di apparecchiature per la centrale di sterilizzazione ubicata presso il padiglione “DEA” della ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.
Si precisa che la presente procedura verrà espletata nelle more dell’approvazione, da parte di Regione Lombardia, dei documenti progettuali riferiti all’intero intervento previsto dalla DGR n. XI/3479 del 05/08/2020 - ambito C) “Riqualificazione Padiglione Rossini per ampliamento area EU”, propedeutici al rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo del finanziamento; l’aggiudicazione, pertanto, non avverrà prima dell’approvazione regionale dei progetti presentati dalla scrivente ASST.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli, 44, 52, 58, 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il servizio dovrà essere svolto dall’impresa aggiudicataria (di seguito anche denominata “Impresa”) presso le sedi dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (di seguito denominata “ASST” o “Azienda”).
2. OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura e posa in opera di apparecchiature per la sterilizzazione a vapore saturo da installare presso la Centrale di Sterilizzazione presso il padiglione “DEA” della ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, come meglio dettagliato nel capitolato tecnico.
La centrale di sterilizzazione serve i comparti operatori, i reparti, gli ambulatori e i servizi del padiglione DEA e del Blocco Nord dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, così costituiti:
- Blocco operatorio piano 1 costituito da 12 sale operatorie;
- Terapia intensiva generale e subintensiva DEA;
- Blocco Pronto Soccorso piano terra;
- Degenza Neuro-rianimazione, Neurochirurgia, Otorino, Ortopedia, Chirurgia Maxillo facciale, Medicina Urgenza, Centro Ustioni;
- Ambulatorio di Medicina Iperbarica, Risonanza magnetica e Gamma Knife;
- Blocco operatorio pediatrico del Blocco Nord;
- Blocco operatorio di ginecologia e ostetricia, sale parto (8 sale operatorie) del Blocco Nord;
- Terapia intensiva neonatale, degenze e ambulatori pediatrici, degenze bassa intensità.;
- Centro sterilità padiglione Rossini.
3. SPECIFICHE TECNICHE - RINVIO
Per le specifiche tecniche della fornitura oggetto della presente procedura si rimanda interamente al Capitolato Speciale d’Appalto – Parte seconda.
4. NORME DI RIFERIMENTO
Il Contratto sarà costituito dalle norme del presente CSA e dei suoi allegati, dal Disciplinare di gara, dal contenuto dell’offerta e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. In caso di contrasto tra il contenuto dell’offerta e le norme stabilite dal presente Contratto e dai suoi allegati, saranno queste ultime a prevalere.
Si fa inoltre riferimento alle seguenti normative in vigore:
D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
Codice Civile;
D.M. 7 marzo 2018, n. 49 recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;
Linee guida n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
D.lgs. 81/2008 (Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
CE 93/42 e s.m.i. (Dispositivi Medici);
CE 06/42 (Macchine);
CE 2014/68 (PED);
EN ISO 285:2016 (sterilizzazione – sterilizzatrici a vapore – grandi sterilizzatrici);
EN ISO 17665-1 (Requisiti per lo sviluppo, la convalida e il controllo di routine di un processo di sterilizzazione per dispositivi medici).
L’Impresa è tenuta all’osservanza del Codice Etico Aziendale e del Patto d’Integrità in materia di contratti pubblici regionali, disponibili sul profilo del committente xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione Lavora con Noi – Bandi e Gare.
La procedura in oggetto, interamente gestita con sistemi telematici, risulta esclusa dall’ambito di applicazione del sistema di verifica dei requisiti denominato AVCPass, di cui all’art. 6-bis D.lgs. 163/2006 come modificato dall’art. 20, comma 1, lettera a) della Legge 35/2012. Il comma 1-bis dell’art. 9 della Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) stabilisce infatti che “per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici d’acquisizione, mercato elettronico, nonché per i settori speciali, il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell’Autorità”, che alla data della pubblicazione del bando relativo alla procedura in oggetto non è stata ancora approvata.
5. DURATA
La fornitura è effettuata entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, dalla data dell’ordine formale da parte della ASST o dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione o nella lettera di aggiudicazione.
6. VALORE DELL’APPALTO
L’Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 681.237,00 oltre IVA, di cui € 1.237,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato in via meramente presuntiva in € 18.000,00 (2,64% del totale a base d’asta), prendendo in considerazione una percentuale meramente indicativa di incidenza del costo del lavoro sul valore del contratto relativamente alla posa in opera delle apparecchiature.
7. COSTI PER LA SICUREZZA
Ai sensi della legge n.123 del 03/08/2007 recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”, l’ASST ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze e ha quantificato i costi per evitare i rischi da interferenza in Euro 1.237,00.
Tale somma complessiva, compresa nell’importo a base d’asta, non è soggetta a ribasso. L’impresa è tenuta ad utilizzare la somma di cui sopra per adottare gli accorgimenti necessari al fine di ridurre i rischi da interferenza.
Il DUVRI potrà essere aggiornato dall’ASST in base a nuove esigenze, anche su proposta dell’Impresa che è tenuta ad integrarlo in base al progetto proposto e alle proprie specifiche valutazioni del rischio.
I concorrenti sono tenuti a presentare in offerta un Piano Operativo della sicurezza riferito alle prestazioni che dovranno essere svolte.
Prima di procedere all’esecuzione del contratto, il DUVRI dovrà essere rivisto in base allo specifico progetto di fornitura e manutenzione, all’analisi dei rischi delle specifiche attività dell’impresa, e dovrà essere controfirmato dalle parti entro 30 gg dall’inizio del contratto.
Al fine di eliminare eventuali interferenze, nelle fasi di esecuzione del contratto che prevedono la presenza continuativa di personale dell’Impresa presso le strutture dell’Azienda, tra gli operatori dell’impresa deve essere individuato un responsabile del coordinamento. Il nominativo del suddetto coordinatore, congiuntamente a quello del Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione dell’Appaltatore, dovrà essere comunicato formalmente:
- al Direttore del Servizio di Prevenzione e Protezione,
- al DEC.
All’atto della formalizzazione dell’incarico, l’Azienda Appaltante e l’Aggiudicatario completeranno la redazione del DUVRI ex art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in conformità alla regolamentazione vigente nell’Azienda Appaltante e inoltre l’aggiudicatario fornirà copia del proprio documento di valutazione dei rischi redatto per lo specifico servizio appaltato e tutta la documentazione prevista dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per la verifica dell’idoneità tecnico professionale della società aggiudicataria e dei propri subappaltatori/subfornitori.
L’aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono all’Azienda prima dell’avvio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del documento di valutazione del rischio per il servizio in oggetto dell’appalto e quanto altro regolamentato dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
8. COLLAUDO E CONSEGNA
Il collaudo dovrà essere effettuato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, quest’ultimi comunque rientranti nei 90 (novanta) giorni di cui all’art. 5, salvo diversi accordi in base alle esigenze dell’ASST.
Il collaudo, che dovrà essere effettuato alla presenza di funzionari incaricati dall’ASST, dovrà comportare tutte le prove e verifiche di accettazione richieste dalle normative vigenti e dai documenti di gara.
Ogni onere per detto collaudo, sia effettuato in proprio dell’aggiudicatario o tramite ditta specializzata dallo stesso incaricata, si intende a totale ed esclusivo carico dell’aggiudicatario stesso.
L’esito favorevole del collaudo e l’emissione del relativo certificato controfirmato da entrambe le parti, saranno imprescindibili ai fini del successivo pagamento.
Al ricevimento della dichiarazione di avvenuta installazione ed esecuzione delle prove preliminari necessarie a garantire l’esito positivo del collaudo il Committente provvederà a comunicare al fornitore la data fissata per il collaudo.
Si intende che la ditta aggiudicataria rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo e fino al termine del periodo di garanzia.
Per ulteriori dettagli si rimanda al progetto allegato.
9. PERSONALE E FORMAZIONE
La società aggiudicataria si impegnerà a destinare al Contratto di che trattasi il personale in possesso dei requisiti tecnico professionali e di idoneità alla mansione assegnata.
La Società è responsabile dell’osservanza da parte dei propri dipendenti delle disposizioni di ordine interno che dovessero essere emanate dall’Azienda Socio-Sanitaria, che potrà richiedere, in qualsiasi momento, dandone adeguata motivazione, l’allontanamento del personale ritenuto non idoneo.
La società è tenuta a sostituire il personale messo a disposizione qualora non sia ritenuto idoneo dall’Azienda Sanitaria, su segnalazione motivata del DEC, senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezioni alla richiesta ricevuta.
L’Azienda, in qualsiasi momento dell’esecuzione del contratto, ha la facoltà di esprimere, attraverso il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il giudizio in ordine alla idoneità tecnico-qualitativa delle prestazioni erogate dal personale designato dalla ditta aggiudicataria e eventualmente richiederne, nel caso di giudizio negativo, la sostituzione entro un termine di 10 giorni dalla richiesta. La mancata ottemperanza da parte della ditta aggiudicataria alla richiesta di sostituzione delle unità di personale giudicate inidonee, entro il termine di 10 giorni sopra indicato, integra la fattispecie di “grave inadempimento” agli effetti di quanto previsto al successivo art. 18.
10. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
L’Impresa dovrà riservare al proprio personale il trattamento giuridico previsto dalle vigenti leggi e CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti il servizio oggetto del presente capitolato.
L’ASST, in caso di violazione di quanto prescritto, previa comunicazione all’Impresa dell’inadempienza emersa o denunciata dall’Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per
un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti, fino a che non sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato ovvero che l’eventuale vertenza sia stata conclusa.
11. CONDIZIONI CONTRATTUALI
L’impresa è tenuta a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente CSA e nei suoi allegati. Sono a carico dell’impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto e a ogni attività che si rendesse necessaria o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni.
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nei documenti di gara e contenute in offerta. In ogni caso, l’impresa si obbliga a osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno a esclusivo carico dell’impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l’impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi ulteriori.
12. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA
Il contraente aggiudicatario si impegna a eseguire la fornitura, oggetto del presente Capitolato speciale, in piena autonomia, in relazione all’organizzazione delle risorse da impiegare, al fine di garantire un adeguato livello dello stesso, con assunzione del relativo rischio di impresa, utilizzando personale tecnicamente qualificato e preparato. Tutti gli obblighi necessari per l’espletamento del servizio dovranno intendersi a totale carico dell’aggiudicatario.
In particolare è fatto obbligo all’aggiudicatario di:
- rendere operativi i servizi secondo i termini previsti e svolgerli secondo le modalità riportate nella documentazione di gara, tutta, e nel progetto tecnico-organizzativo di cui all’offerta;
- eseguire le prestazioni oggetto dell’affidamento in conformità a tutte le vigenti norme comunitarie, leggi e regolamenti nazionali e/o regionali, applicabili ai servizi in oggetto, garantendone il buon andamento e la corretta esecuzione;
- assumere gli oneri che dovessero, eventualmente, essere sostenuti della Stazione Appaltante in conseguenza all’inosservanza di obblighi a suo carico o a carico del personale dipendente;
- assicurare l’ottemperanza - assumendosi la piena ed incondizionata responsabilità in caso di inadempimento di qualsivoglia natura - agli obblighi nascenti dai documenti di gara, da parte di soggetti terzi esecutori dei servizi oggetto dell’affidamento;
- considerare inclusi nella percentuale di sconto offerta o, comunque, nel prezzo complessivo offerto, anche gli oneri e le spese, non specificatamente indicati, ma risultanti necessari per l’esecuzione della fornitura prevista dalla documentazione di gara;
- osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative relative all’assicurazione degli operatori contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l’invalidità, la vecchiaia, e le altre disposizioni in vigore che potranno intervenire nel corso dell’affidamento;
- dotare il personale dedicato alla fornitura in oggetto di divise idonee, di tesserino di riconoscimento e distintivi, così come disposto dalle vigenti normative in materia di sicurezza;
- provvedere a tutte le spese ed ulteriori oneri, connessi al personale dipendente impiegato nell’appalto;
- far fronte ad ogni incombenza, anche non specificata nel presente Capitolato speciale, che si rendesse necessaria all’espletamento del servizio;
- consentire, in qualsiasi momento, l’effettuazione di controlli da parte dell’Ente;
- sostenere tutte le spese, xxx comprese quelle del bollo e della registrazione, inerenti alla stipula del contratto;
- qualora nell’esecuzione del contratto il fornitore, i suoi dipendenti, collaboratori o subfornitori, dovessero venire a conoscenza di dati personali del committente o di terzi dal committente trattati, si obbliga a rispettare e far rispettare quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e dalle politiche di privacy del committente.
- obbligarsi ad assicurare, ai lavoratori impiegati, le condizioni economiche risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro della rispettiva categoria di appartenenza ovvero quelle proposte in sede di offerta, se migliorative;
- provvedere e sostenere le spese per la formazione ed assistenza del proprio personale;
- eseguire i test, prove e verifiche in conformità al presente Capitolato e al Capitolato Tecnico;
- garantire che il personale che esegue tali test/prove/verifiche sia adeguatamente identificato e formato;
- verificare in collaborazione con ASST i rapporti di deviazione, la definizione delle azioni correttive necessarie e verificare l’esito delle azioni correttive poste in essere;
- seguire tutte le altre indicazioni/procedure fornite da ASST per una adeguata gestione delle interfacce/interferenze con l’attività di ASST;
- seguire le normative di riferimento indicate e/o applicabili;
- sorveglianza dei luoghi di esecuzione del servizio e di tutti i materiali in essi depositati;
- adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, di tutte quelle cautele necessarie per garantire il minimo disturbo al funzionamento dei reparti;
- stretta osservanza delle norme disciplinari, igieniche e di ordine interno stabilite dall’Azienda.
13. RISERVATEZZA
Tutte le conoscenze, informazioni, notizie, dati, procedure, applicazioni software, codici sorgenti, documenti e formule segrete e nuove (in seguito “informazioni”), trasferite al Fornitore o di cui il Fornitore venga a conoscenza nell’ambito del contratto, non potranno essere divulgate e/o utilizzate – sia direttamente sia indirettamente – per fini estranei al Contratto.
Agli stessi obblighi sono tenuti i dipendenti e collaboratori del Fornitore (e/o delle Società consorziate).
L’obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione del presente accordo e in ogni modo fino a quando le relative informazioni non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino legittimamente di pubblico dominio.
È fatto obbligo di non rivelare, usare o impiegare, per fini diversi da quelli stabiliti nel presente accordo, qualunque dato, documento o informazione relativi ai diritti esclusivi, alle attività, ai piani o agli affari dell’altra Parte o di terzi, acquisiti nell’esecuzione del presente contratto, salva l’autorizzazione scritta dell’altra Parte o dei terzi medesimi, per quanto di rispettiva competenza.
Alla scadenza del contratto, il Fornitore dovrà pertanto restituire o distruggere tutte le informazioni qualunque sia la forma o il supporto su cui sono state trasfuse.
Tali informazioni hanno un alto valore strategico per il committente e il loro uso illegittimo o non corretto costituisce inadempienza contrattuale. Conseguentemente il fornitore si obbliga sin da ora a risarcire ogni eventuale danno subito dal committente per effetto dell’inosservanza dell’obbligo di riservatezza.
14. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda dovranno fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio: UFYQP8 (visitare anche xxx.xxxxxxxx.xxx.xx), Nome dell'Ufficio Uff_e Fattura PA.
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), ove presente.
Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali. In particolare:
1. Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.
I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di accertamento della prestazione da parte del Direttore dell'esecuzione, che avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura (data di protocollazione aziendale). In caso di ritardato pagamento, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell’esigibilità del credito.
L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l’Impresa non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti.
L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.
Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa.
Per la cessione del credito si rinvia all’art. 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016.
15. RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA
L’Impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
Si assume altresì ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o cose, arrecati all’Azienda o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti, o collaboratori nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l’Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità o richiesta.
L’Impresa:
è responsabile del buon andamento del servizio e degli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dall’Azienda in conseguenza dell’inosservanza di obblighi previsti dalla normativa vigente o dal contratto;
assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio e risponde pienamente dei danni e infortuni causati a chiunque, nell’espletamento del servizio in oggetto, da negligenza, imprudenza ed imperizia o inosservanza delle prescrizioni di legge o contrattuali, oppure derivanti da violazione di norme impartite dall’Azienda e imputabili all’Impresa aggiudicataria, ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga;
è tenuta al risarcimento di tutti i danni citati, senza eccezione e per l’intera vigenza contrattuale, oltre all’obbligo di risarcire le penali e di subire l’eventuale risoluzione del contratto. In ogni caso danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali, s’intendono assunti dall’Impresa che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente l’Azienda. A tal fine l'impresa, prima della sottoscrizione del contratto, oltre alla prevista cauzione, dovrà fornire la prova di aver stipulato, con primaria Compagnia di Assicurazioni, apposita polizza assicurativa, espressamente riferita all’attività oggetto del presente contratto e vincolata a favore dell’Azienda per responsabilità civile terzi (RCT) e per Responsabilità Civile prestatori d’opera (RCO) nei confronti dell’Azienda, dei terzi e dei prestatori d’opera, e professionale, derivante dall’esecuzione del contratto per un massimale annuo non inferiore a
€ 2.000.000,00 e con massimale per sinistro non inferiore a € 1.500.000,00, con validità dalla data del contratto e per tutta la sua durata, comprensiva di eventuali proroghe. Il massimale unico della polizza assicurativa non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte dell’Impresa, per il quale, nel suo valore complessivo accertato giudizialmente, risponderà comunque quest’ultima. La polizza non dovrà contenere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente capitolato. Resta ferma l'intera responsabilità dell’Impresa anche per danni non coperti dalle predette coperture assicurative, oppure per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati giudizialmente accertati;
è comunque tenuta a far fronte alle richieste danni intervenute anche successivamente alla conclusione del contratto, ma riconducibili alle prestazioni rese in ragione del presente contratto e per la durata del termine prescrizionale;
è tenuta a coprire anche la parte di danno ricompresa in eventuali franchigie di polizza, negli stessi tempi e con le stesse modalità di gestione di quelli eccedenti la franchigia stessa. In ogni caso, a copertura di tali partite e sul presupposto che le medesime non vengano anticipate dalla Compagnia assicuratrice, l’Impresa costituisce un fondo a garanzia di tali oneri pari a 5 (cinque) volte la franchigia stessa, in deposito infruttifero cui è ceduta all’Azienda prelazione in caso di inadempienze legate a tali obblighi risarcitori
L’Impresa assume su di sé tutti gli obblighi di competenza derivanti dal D. Lgs.81/2008 ed in particolare quelli contenuti nel presente DUVRI ex art 26 D. Lgs.81/2008. L’azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura, compresi gli infortuni di terzi e del personale dell’impresa nell’esecuzione del contratto.
16. RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA PER EVENTUALI ATTIVITA’ SVOLTE DA SUB FORNITORI
Qualora l’impresa, nell’esecuzione del presente contratto, intenda avvalersi dell’opera di terzi, dovrà darne specifica comunicazione nell’offerta. L’Azienda rimarrà comunque estranea ai rapporti tra l’Impresa e i suoi subappaltatori, né l’impresa potrà porre eccezioni di sorta per fatti o colpe imputabili a questi ultimi. In ogni caso i terzi subfornitori opereranno sotto il controllo e l’esclusiva responsabilità del fornitore primario che si obbliga a far rispettare ogni obbligo del presente contratto, nonché ogni istruzione, indicazione e richiesta avanzata dall’Azienda nell’esecuzione del contratto. Per l’operato dei subfornitori resta obbligato il solo fornitore primario, sia nei confronti dei subfornitori che nei confronti di terzi, il quale si obbliga a sollevare da ogni onere o pretesa il committente.
17. PENALITA’
La ditta dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto i cui contenuti si evincono dal presente Capitolato Speciale d’Appalto; dovrà, altresì, rispettare gli standard qualitativi della fornitura ivi prescritti, nonché quelli indicati in sede di offerta.
L’Azienda si riserva di applicare una penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna e nel collaudo rispetto ai termini indicati nel presente capitolato / allegati, in offerta o concordati espressamente con il Servizio preposto all’emissione ordini e per ogni giorno di ritardo sul cronoprogramma di attività pianificate, anche regolamentate da ordini separati.
Potrà inoltre essere applicata una penale di € 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto ai termini previsti dal contratto per l’esecuzione del servizio di manutenzione in seguito a guasto nel periodo di garanzia “full risk” previsto dal Capitolato.
La S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC o suo referente, provvederà a contestare l’inadempimento riscontrato e ad emettere, eventualmente, contestuale diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano, altresì, eliminate le disfunzioni ovvero fatte cessare le violazioni. Il fornitore è tenuto
a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa.
In caso di mancato riscontro entro i suddetti termini ovvero qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ed esaustive, l’Azienda committente procederà ad applicare le penali di cui sopra.
L’aggiudicatario risponde altresì per l’eventuale danno subito dall’Azienda derivante dalle spese di riparazione disposta d’ufficio e effettuata dall’impresa stessa o da altra impresa specializzata, nonché per gli ulteriori danni a cose o persone causati dal ritardo.
In ogni caso l’Azienda potrà avvalersi delle prestazioni di Ditte terze per la risoluzione di problemi addebitando al fornitore i relativi costi.
In ogni caso, l’Azienda potrà rivalersi in qualsiasi momento sulla cauzione prestata.
L’Azienda, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra o al verificarsi di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.
L’importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materia.
In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente.
18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In conformità al disposto di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto in seguito ad una semplice dichiarazione dell’Ente, nei seguenti casi:
a) incapacità da parte dell’Aggiudicatario di produrre la documentazione prevista dagli atti della procedura di gara, ovvero ove risultassero false le dichiarazioni rese al momento della formulazione dell’offerta mancato inizio dell'attività entro i termini di cui al presente contratto;
b) interruzione ingiustificata del servizio;
c) inadeguatezza delle apparecchiature/attrezzature e del servizio di manutenzione in relazione allo standard richiesto;
d) ripetuta partecipazione di personale di inaccettabile capacità lavorativa e professionale;
e) interruzione del servizio causata da violazione di leggi o regolamenti;
f) gravi e ripetute inadempienze notificate dall’Ente;
g) subappalto prestato in difformità dalla vigente normativa o senza la necessaria preventiva autorizzazione;
h) violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico-economico del personale;
i) inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;
j) inadempimento degli obblighi da parte dell’impresa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all Legge 136 del 13/8/2010 e s.m.i.
k) gravi violazioni del Codice Etico Aziendale o del Patto d’integrità Regionale.
La risoluzione di diritto del contratto comporterà l’incameramento del deposito cauzionale, nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Azienda.
Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra, l’Amministrazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quelle che avrebbero sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.
L’impresa si dovrà attenere alla vigente normativa riguardo all’interruzione di pubblico servizio e dovrà rispettare completamente le esigenze operative degli enti e prestare piena collaborazione per assicurare il subentro meno problematico possibile di altra Impresa nell’esecuzione del contratto.
19. CESSIONE E SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021 in deroga alla disciplina dettata dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
Non sono cedibili totalmente o parzialmente i diritti che ne derivano, salvo espressa autorizzazione dell’Azienda, come previsto dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
20. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
A garanzia dell’esatto e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l’aggiudicatario, dovrà costituire garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 D. Lgs 50/2016, valido fino al termine del contratto fatto salvo quanto disposto dal suddetto art. 103.
Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere rilasciato all’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.
L’aggiudicatario potrà optare per uno dei modi previsti dall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 (cauzione o fideiussione); anche alla garanzia definitiva sono applicate le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.
La garanzia definitiva è prestata, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione.
Ai sensi dell’art. 103, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 la fideiussione o polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda Sanitaria interessata.
La cauzione resta vincolata fino alla scadenza del contratto e sarà restituita al contraente - a seguito di sua esplicita richiesta - entro trenta giorni dallo scadere di tale termine, salvo che non esistano contestazioni in corso, nel qual caso verrà trattenuta fino alla conclusione definitiva della controversia.
E’ facoltà dell’Azienda Sanitaria incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con comunicazione pec, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.
In caso di incameramento totale o parziale, la cauzione dovrà essere ricostituita entro 15 giorni (pena la risoluzione del contratto) dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante.
La ditta aggiudicataria non potrà sospendere la fornitura né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l’Azienda impartirà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.
21. SOTTOSCRIZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato nel rispetto delle disposizioni dell’art. 111 del D. Lgs. 50/2016 e delle linee guida che dovranno essere approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti. Si precisa altresì che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 il contratto dovrà essere sottoscritto con firma digitale pena nullità dello stesso.
Il presente capitolato, l’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicatario costituiranno ai sensi dell’art. 32, comma 14-bis, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. parte integrante del contratto.
L’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda si riserva di poter risolvere il contratto stesso in relazione all’emergere di problemi o situazioni non conformi rispetto alle specifiche tecniche del presente capitolato, alle disposizioni normative vigenti in materia ed all’offerta tecnica presentata, fatto salvo opportuno contraddittorio con l’aggiudicatario.
La mancata sottoscrizione digitale del contratto, che verrà stipulato quale scrittura privata, comporterà la nullità dello stesso e conseguentemente di tutte le obbligazioni da esso derivanti.
Le eventuali spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente alla sua formalizzazione sono a carico della ditta aggiudicataria.
Il contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 634 del 26.10.1972.
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la sottoscrizione del contratto oggetto della presente gara il Fornitore verrà nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile verrà autorizzato a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegnerà ad effettuare, per conto dell’Amministrazione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE e delle istruzioni fornite da parte del Titolare. Il Responsabile si impegnerà a presentare, su richiesta dell’Amministrazione, garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
23. FORO COMPETENTE
In caso di ricorso all’Autorità Giudiziaria nella fase di indizione e svolgimento della procedura di gara sarà competente esclusivo e inderogabile il Foro di Milano.
Per tutte le controversie relative alla fase di esecuzione del contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.
24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si informa che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile del procedimento è l’Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, in servizio presso la S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, il Direttore ad interim della S.C. Approvvigionamenti è l’Avv. Xxxxxxx Xxxxx e l’impiegato istruttore è il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, tel. 00.0000.0000 – e-mail xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Il Responsabile Unico del Procedimento Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx