Area Acquisti di Gruppo
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il Responsabile
CHIARIMENTI E ERRATA CORRIGE
OGGETTO: eGPA n. 46/2019 - Approvvigionamento di una Soluzione Anti- DDOS (Distributed Denial Of Service) e WAF (Web Application Firewall) e relativi servizi professionali
Con riferimento al procedimento in oggetto e alle richieste di chiarimento pervenute, questa Stazione Appaltante, ritenendo le relative risposte di interesse comune, ha deciso di comunicare a tutti i Concorrenti quanto segue:
1. Domanda
Con riferimento al “Disciplinare di Gara”, pag. 8, Paragrafo 3.1.2 “esperienza specialista senior”, si richiede di confermare che tale figura professionale è la stessa riportata nel Capitolato Tecnico, par. 2.2.1 “Figure professionali ed attività richiesta” e se tale figura professionale dovrà operare on-site presso gli uffici del Cliente.
Risposta 1.
Si conferma che il sub-criterio di attribuzione del punteggio Qualità di cui al Paragrafo 3.1.2. “Esperienza Specialista Senior (Q2)” si riferisce alla figura professionale Specialista Senior di cui al Paragrafo 2.2.1. “Figure professionali ed attività richiesta”.
Al riguardo si precisa lo Specialista Senior dovrà possedere entrambi i requisiti minimi in tema di esperienza lavorativa previsti nel Capitolato Tecnico (esperienza lavorativa di: almeno 5 (cinque) anni in ambito cyber security; almeno 3 (tre) anni nell’implementazione e personalizzazione di soluzioni analoghe a quella prevista nel Capitolato Tecnico).
Verrà attribuito il punteggio premiante all’Operatore economico che oltre all’esperienza minima in ambito cyber security offra per tale figura professionale un’esperienza lavorativa nell’implementazione e personalizzazione di soluzioni analoghe a quella prevista nel Capitolato Tecnico pari a 4 o 5 anni.
Allo Specialista Senior potrà essere richiesto di operare sia da remoto che on site. In quest’ultimo caso la predetta figura professionale dovrà operare presso la sede di Ferrovie dello Stato Italiane SpA.
Xxx Xxxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
Ferservizi S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Sede legale: Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxx Cap. Soc. Euro 8.170.000,00
Iscr. n. 18/1992 – C.C.I.A.A. Roma n. 741956
Cod. Fisc. e P. Iva 04207001001
2. Domanda
Con riferimento al “Disciplinare di Gara”, pag. 14, Paragrafo 3.2, si richiede di confermare che la quantità presunta al punto 2 “N.1 TB/mese di traffico consegnato alle applicazioni oggetto di protezione” è pari a 450 unità.
Risposta 2.
Si conferma che, come previsto al Paragrafo 2.1. “Perimetro tecnologico per dimensionamento soluzione” del Capitolato Tecnico, alle applicazioni oggetto di protezione dovrà essere consegnato traffico, misurato in TB/mese, fino ad una soglia massima di 150 TB/mese per ogni anno, che corrisponde ad una quantità presunta massima di 450 TB/mese (150 TB/mese per anno) per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
In ogni caso l’appaltatore dovrà essere strutturato per garantire il servizio richiesto secondo le seguenti quantità:
- primo anno: dovranno essere garantiti almeno 100 TB/mese fino ad un
valore stimato di utilizzo pari a 120 TB/mese;
- secondo anno: il servizio dovrà soddisfare un’esigenza stimata di 140 TB/mese; tale valore rappresenterà la quota parte di rinnovo dell’anno precedente più eventuali nuove esigenze;
- terzo anno: il servizio dovrà soddisfare un’esigenza stimata di 150 TB/mese;
tale valore rappresenterà la quota parte di rinnovo dell’anno precedente più eventuali nuove esigenze.
3. Domanda
Con riferimento al “Disciplinare di Gara”, pag. 40, Paragrafo 10.3 “Cauzione definitiva”, si richiede di specificare se il valore di tale cauzione, pari al 5% dell’importo dell’Accordo Quadro, deve essere calcolata sull’importo di 16 milioni di Euro dell’Accordo Quadro con durata 36 mesi oppure sull’importo complessivo di 32 milioni di Euro previsto nel caso in cui l’Accordo Quadro venga prorogato per ulteriori 36 mesi.
Risposta 3.
Il valore della Cauzione definitiva deve essere calcolato sull’importo di € 16.000.000,00 IVA esclusa.
Nel caso in cui venga esercitata l’opzione di importo l’Appaltatore sarà tenuto, come previsto dall’ “ARTICOLO 17 CAUZIONE” dello Schema di Accordo Quadro, ad estendere l’oggetto, l’importo e la durata della cauzione al fine di ricomprendere oltre a tutte le obbligazioni ancora in essere in virtù dello stesso, anche le obbligazioni nascenti dall’esercizio dell’opzione di importo, per tutto il periodo di validità di quest’ultimo e degli Ordini applicativi emessi nel corso di sua validità ed efficacia.
quantità di 30 classi C IP pubbliche per tutta la durata dell’Accordo Quadro è da ritenersi massima e non presunta poiché il numero massimo di classi C IP pubbliche su base annuale è 10.
Risposta 4.
Il limite massimo di reti di classe C da proteggere offerti deve essere di 10 quantità all’anno per i 3 anni di durata dell’Accordo Quadro. In ogni caso l’appaltatore dovrà essere strutturato per garantire il servizio richiesto secondo le seguenti quantità:
- primo anno: dovrà essere garantita la protezione di almeno 6 reti pubbliche di
classe C fino ad un valore stimato di 8 reti pubbliche di classe C;
- secondo anno: il servizio dovrà soddisfare un’esigenza di protezione fino a 10 reti pubbliche di classe C; tale valore rappresenterà la quota parte di rinnovo dell’anno precedente più eventuali nuove esigenze;
- terzo anno: il servizio dovrà soddisfare un’esigenza di protezione fino a 10 reti pubbliche di classe C; tale valore rappresenterà la quota parte di rinnovo dell’anno precedente più eventuali nuove esigenze.
5. Domanda
Con riferimento al “Capitolato Tecnico”, pag. 6, Paragrafo 2.1 “Perimetro tecnologico per dimensionamento soluzione”, si richiede di confermare che la quantità di 45 “rule set” o configurazioni per tutta la durata dell’Accordo Quadro è da ritenersi massima e non presunta poiché il numero massimo “rule set” o configurazioni su base annuale è 15.
Risposta 5.
Il limite massimo di “rule set”/configurazioni attivabili offerti deve essere di 15 quantità all’anno per i 3 anni di durata dell’Accordo Quadro. In ogni caso l’appaltatore dovrà essere strutturato per garantire il servizio richiesto secondo le seguenti quantità:
- primo anno: dovrà essere garantita l’attivazione di almeno 5 “rule
set”/configurazioni fino al valore massimo di 15;
- secondo anno: il servizio dovrà soddisfare un’esigenza di attivazione fino a 15 “rule set”/configurazioni; tale valore rappresenterà la quota parte di rinnovo dell’anno precedente più eventuali nuove esigenze;
- terzo anno: il servizio dovrà soddisfare un’esigenza di attivazione fino a 15
“rule set”/configurazioni; tale valore rappresenterà la quota parte di rinnovo dell’anno precedente più eventuali nuove esigenze.
quantità massima di delivery completo di 450 siti web del gruppo FS con le relative applicazioni WEB o API utilizzate e relativi certificati TLS dedicati è da considerarsi per tutta la durata dell’Accordo Quadro e non per singola annualità.
Risposta 6.
Il limite massimo di siti web da proteggere offerti deve essere di 150 quantità all’anno per i 3 anni di durata dell’Accordo Quadro. In ogni caso l’appaltatore dovrà essere strutturato per garantire il servizio richiesto secondo le seguenti quantità:
- primo anno: dovrà essere garantita la protezione di almeno 10 siti web fino al
valore massimo di 70 siti web;
- secondo anno: il servizio dovrà soddisfare un’esigenza di protezione fino a 110 siti web; tale valore rappresenterà la quota parte di rinnovo dell’anno precedente più eventuali nuove esigenze;
- terzo anno: il servizio dovrà soddisfare un’esigenza di protezione fino a 150 siti web; tale valore rappresenterà la quota parte di rinnovo dell’anno precedente più eventuali nuove esigenze.
7. Domanda
Con riferimento al “Capitolato Tecnico”, pag. 7, Paragrafo 2.1 “Perimetro tecnologico per dimensionamento soluzione”, si richiede di confermare che la quantità di 105 zone DNS oggetto di protezione per tutta la durata dell’Accordo Quadro è da ritenersi massima e non presunta poiché il numero massimo di zone DNS oggetto di protezione su base annuale è 35
Risposta 7.
Il limite massimo di zone DNS da proteggere offerti deve essere di 35 quantità all’anno per i 3 anni di durata dell’Accordo Quadro. In ogni caso l’appaltatore dovrà essere strutturato per garantire il servizio richiesto secondo le seguenti quantità:
- primo anno: dovrà essere garantita la protezione di almeno 20 zone DNS
fino al valore massimo presunto di 35 zone DNS;
- secondo anno: il servizio dovrà soddisfare un’esigenza di protezione stimata fino a 35 zone DNS; tale valore rappresenterà la quota parte di rinnovo dell’anno precedente più eventuali nuove esigenze;
- terzo anno: il servizio dovrà soddisfare un’esigenza di protezione stimata fino
a 35 zone DNS; tale valore rappresenterà la quota parte di rinnovo dell’anno precedente più eventuali nuove esigenze.
Con riferimento alle risposte fornite alle Domande n. 2, 4, 5, 6 e 7 si precisa che le quantità indicate nella tabella presente al Paragrafo 3.2 del Disciplinare di gara sono meramente indicative e non possono essere considerate “impegnative” data la forma
contrattuale prescelta (Accordo Quadro) per la presente procedura.
8. Domanda
Con riferimento al “Capitolato Tecnico”, pag. 7, Paragrafo 2.2.1 “Figure professionali ed attività richieste”, si richiede di confermare se tali figure professionali dovranno operare on-site presso la sede del Cliente ovvero le società del gruppo FSI che aderiranno all’Accordo Quadro.
Risposta 8.
Alle figure professionali di cui al Paragrafo 2.2.1. “Figure professionali ed attività richieste” del Capitolato Tecnico potrà essere richiesto di operare sia da remoto che on site. In quest’ultimo caso le medesime dovranno operare presso la sede di Ferrovie dello Stato Italiane SpA.
9. Domanda
Con riferimento al “Capitolato Tecnico”, pag. 9, Paragrafo 2.2.2 “assistenza in tempo reale”, si richiede di specificare che cosa si intende per “tempo reale con il SOC del Cliente”, anche in considerazione del fatto che il Punto Unico di Contatto, preposto all’ingaggio almeno telefonico del supporto, sarà operativo nella fascia orario 8:00-20:00.
Risposta 9.
Si precisa che per “tempo reale con il SOC” si intende un servizio di supporto H24 7gg/7 festività comprese che dovrà poter essere ingaggiato almeno telefonicamente mediante un Punto Unico di Contatto; tale Punto Unico di Contatto dovrà parlare in lingua italiana almeno nella fascia oraria 08:00-20:00, ed in lingua italiana o inglese nella fascia oraria 20:00-08:00.
10. Domanda
Con riferimento allo “Schema di Accordo Quadro”, pag. 4, si richiede di specificare quali società del gruppo FSI potranno emettere Ordini Applicativi nell’ambito dell’Accordo Quadro.
Risposta 10.
La Società del Gruppo che potrà utilizzare l’Accordo Quadro mediante l’emissione di Ordini applicativi è Ferrovie dello Stato Italiane SpA.
In ragione di quanto sopra:
⮚ la lett. i) dell’ “ARTICOLO 1 PREMESSE, ALLEGATI E
DEFINIZIONI” dello Schema di Accordo Quadro deve intendersi così modificata:
Vecchia versione
Ordine applicativo: il documento, redatto in forma di Ordine d’Acquisto, con il quale le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, attraverso l’Unità Ordinante, con le modalità di seguito previste richiedono le prestazioni oggetto del presente Accordo.
Nuova versione
Ordine applicativo: il documento, redatto in forma di Ordine d’Acquisto, con il quale la Società emittente, attraverso l’Unità Ordinante, con le modalità di seguito previste richiede le prestazioni oggetto del presente Accordo.
11. Domanda
Con riferimento allo “Schema di Accordo Quadro”, pag. 7, si chiede di specificare se la seconda opzione, ovvero quella dell’estensione temporale, è da considerarsi successiva, da un punto di vista temporale, alla prima opzione di rinnovo dell’Accordo Quadro oppure alternativa.
Risposta 11.
Il Committente può esercitare l’opzione di estensione temporale, nei modi e nei termini indicati nello Schema di Accordo Quadro o alla scadenza dei primi 36 mesi qualora l’importo di € 16.000.000,00 non fosse interamente esaurito e fino al raggiungimento del medesimo (ciò non precludendo la successiva opzione di importo) o alla diversa scadenza temporale determinata dall’esercizio dell’opzione di importo qualora ne ricorrano i presupposti.
***
Si comunica altresì che l’’ “ARTICOLO 35 SPESE DI STIPULAZIONE” dello Schema di Accordo Quadro deve intendersi così modificato:
Vecchia versione
ARTICOLO 35 SPESE DI STIPULAZIONE
Le spese di stipula ed eventuale registrazione del presente Accordo e dei singoli Ordini applicativi, nonché quelle di scritturazione, bollo e postali sono a totale carico dell’Appaltatore e saranno recuperate nei modi d’uso.
I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente Atto sono a carico delle Parti secondo legge.
Le eventuali modifiche del regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni del corrispettivo pattuito.
L’Appaltatore dichiara, a tutti gli effetti di legge, che le prestazioni di cui al presente Accordo vengono effettuate nell’esercizio d’impresa, giusto il combinato disposto degli art. 3 e 4 del DPR 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni e che pertanto esso, ai sensi dell’art. 1 del citato Decreto è soggetto ad IVA.
Il presente Accordo, avente per oggetto prestazioni i cui corrispettivi sono soggetti all’IVA, è esente da registrazione fino al caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del DPR 26.04.1986 n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell’imposta fissa, giusto il disposto dell’art. 40 del citato Decreto.
Nuova versione
ARTICOLO 35
SPESE DI ACCORDO QUADRO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE A CARICO DELL’APPALTATORE
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese amministrative e fiscali, ivi comprese le eventuali spese di bollo e di registrazione, relative alla formalizzazione del presente Accordo, nonché quelle relative a tutti gli atti sottoscritti dalle Parti in corso di esecuzione, ai documenti, ai disegni di progetto e, in generale, a tutti gli atti eventualmente occorrenti per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
***
Si comunica altresì che la data di scadenza delle offerte di cui al Paragrafo 5 del Disciplinare di gara verrà prorogata al 28.03.2019 ore 13,00.
La ricognizione delle offerte di cui al Paragrafo 7 del Disciplinare di gara verrà rinviata al giorno 29.03.2019 ore 10,00.
La pubblicazione del presente documento non riapre il termine per la formulazione di ulteriori quesiti o chiarimenti.
Distinti saluti
Xxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente da Xxxxx
Xxxxxxx
Xxxxx
Xxxxxxx
ND: c=IT, o=Gruppo Ferrovie dello Stato, sn=Fratoni, givenName=Xxxxx, serialNumber=TINIT-
FRTPLA63H29H501L, cn=Xxxxx
Xxxxxxx,
dnQualifier=442-1316169431098, 2.5.4.97=VATIT-06359501001 Data: 2019.03.07 22:33:57 +01'00'