SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MAGAZZINO PER CARGO HANDLER PRESSO LA CARGO CITY DELL'AEROPORTO DI MILANO MALPENSA
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MAGAZZINO PER CARGO HANDLER PRESSO LA CARGO CITY DELL'AEROPORTO DI MILANO MALPENSA
TRA
la Società per Azioni Esercizi Aeroportuali – S.E.A., con sede in Segrate - Aeroporto Milano Linate, capitale sociale € 27.500.000,00 interamente versato, iscritta presso il REA di Milano al n. 472807, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle imprese di Milano n. 00826040156, legalmente rappresentata dal proprio Chief Corporate Officer Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, munito degli occorrenti poteri, domiciliato presso la sede legale, di seguito per brevità "Committente",
E
la …………………..., con sede in………………... Via ,
………. ……. iscritta presso il Registro delle Imprese di al
n…………….. (Tribunale di………..), codice fiscale e P.IVA n.
………………….., in persona del ………………………….., domiciliato per l’esecuzione del presente contratto presso l’Ufficio di direzione dei lavori, ubicato all’interno del sedime dell’aeroporto di Milano Malpensa, di seguito per brevità “Appaltatore”
PREMESSO CHE
- la Committente ha istituito, realizzato e gestisce, ai sensi della legge 18/04/1962 n. 194 e della conseguente Convenzione 7/05/1962 n. 191, come novata dalla convenzione Committente/ENAC del 04/09/01, gli aeroporti di Linate e Malpensa cui è stato riconosciuto dalle leggi n.194/62 e 449/85 lo status di aeroporto privato (ex art. 704 e ss. C.N.) fino al 4.5.2041;
- la Committente ha indetto una procedura aperta interamente gestita con modalità telematica, ai sensi degli artt. 220 e 85 comma 13 del D.Lgs. 163/06, per l’affidamento della realizzazione di un nuovo magazzino per Cargo Handler presso la Cargo City dell'Aeroporto di Milano Malpensa, la cui aggiudicazione a favore dell’Appaltatore è avvenuta in data
……..2015;
- l'Appaltatore dispone della struttura, dei mezzi tecnici e finanziari nonché dell'esperienza necessari per assolvere gli impegni contrattuali che da ciò derivano;
- prima della stipula del presente contratto, la Committente e l’Appaltatore hanno dato atto del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori;
- la Committente ha approntato il documento REGOLAMENTO DI SCALO adottato con Ordinanza della Direzione Aeroportuale e le cui disposizioni sono obbligatorie per appaltatori ed enti che svolgono attività nell’Aeroporto di Malpensa;
- il Numero Gara assegnato al presente appalto dall’A.N.A.C. è il n.
5903000;
- la Committente ha provveduto al pagamento del contributo alla suddetta Autorità nella misura di € 800,00 e l’Appaltatore nella misura di € 200,00; il C.I.G. assegnato al presente appalto dall’A.N.A.C. è il n. 60933317CE;
- eventuali richiami ad articoli del D.Lgs. 163/06 e D.P.R. 207/10 si intendono effettuati esclusivamente e limitatamente agli articoli di volta in volta citati;
- che per tutto quanto qui non diversamente disciplinato valgono le norme del codice civile:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 - PREMESSE
Le premesse formano parte integrante del presente atto.
ARTICOLO 2 – OGGETTO
L’Appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere necessarie alla costruzione del nuovo Magazzino per Cargo Handler presso la Cargo City dell’Aeroporto di Milano Malpensa.
L’intervento oggetto del presente appalto è costituito dalla realizzazione di un fabbricato ad uso magazzino con annessi uffici operativi ed amministrativi ubicato nell’area Cargo City dell’aeroporto di Milano Malpensa al margine dei piazzali di sosta degli aeromobili cargo. L’intervento, che si colloca a sud del realizzando magazzino merci, è completato da piazzali di sosta e manovra dei mezzi commerciali da e verso il magazzino e da aree di parcheggio per autovetture.
L’intervento edilizio, che si presenta morfologicamente unitario, è in realtà destinato ad essere suddiviso operativamente tra due diversi gestori (handler) del traffico merci via aeromobile.
La suddivisione dell’edificio tra i due Handler avviene lungo una direttrice ovest-est in modo che ciascun handler abbia una porzione di fabbricato affacciato sull’area land-side e sull’area air-side.
Gli uffici operativi saranno disposti al piano terreno (piano del magazzino) mentre quelli amministrativi saranno ubicati al primo piano su fronte landside.
Sempre al piano terra sul fronte land-side trovano collocazione gli uffici della dogana (uno per ogni Cargo).
L’intervento ricade nel territorio del comune di Lonate Pozzolo.
In sintesi, l’Appalto contempla nel suo complesso, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti attività principali e lavori:
- fornitura di tutti i servizi, prestazioni ed oneri, come riportato e descritto in senso lato nei documenti di appalto ed anche nei capitoli seguenti;
- impianto, gestione, manutenzione e spianto del cantiere e relativi servizi per tutta la durata dei lavori, per uso proprio e dei sub-fornitori;
- fornitura e manutenzione di uffici e servizi per la direzione dei lavori per tutta la durata dei lavori;
- direzione e conduzione del cantiere con proprio personale adeguato e specializzato;
- sorveglianza e controllo continuativo accessi al cantiere;
- fornitura e messa a disposizione di mano d’opera, strumentazioni e documentazione per l’effettuazione di test e collaudo dei lavori;
- gestione e coordinamento di tutti i sub-fornitori necessari per dare le opere complete e finite a regola d’arte;
- messa in campo di attività di informazione e formazione, presidi ed opere provvisionali di sicurezza varie per l’effettuazione dei lavori in condizioni di sicurezza per i lavoratori propri, i sub-fornitori ed il personale terzo autorizzato all’accesso del cantiere;
- opere di scavo parziale di terreno esistente, caratterizzazione, accatastamento e deposito del materiale eventualmente riutilizzabile e smaltimento di quello in esubero;
- esecuzione di opere di fondazione e sottofondazione in cemento armato;
- esecuzione di riporto strutturale interno ed esterno di materiale inerte;
- esecuzione di lavori di rinterro ed impermeabilizzazione contro terra;
- esecuzione di opere in cemento armato;
- fornitura e montaggio di struttura prefabbricata in c.a.p.
- esecuzione di opere in carpenteria metallica;
- esecuzione di opere murarie in genere;
- esecuzione di opere di impermeabilizzazione e copertura;
- esecuzione di opere di finitura in genere, intonaci, pavimenti, rivestimenti, controsoffitti, ecc.;
- fornitura e montaggio di serramenti esterni;
- fornitura e montaggio di facciate continue;
- fornitura e montaggio di rivestimenti di facciata e relative sotto strutture di sostegno in carpenteria metallica;
- installazione di impianti elettromeccanici interni ed esterni agli edifici (CDZ, riscaldamento, ventilazione, estrazione, idrico-sanitari, spegnimento e rilevazione incendio, FM, illuminazione, reti di terra, protezione nei confronti delle scariche atmosferiche, antintrusione, segnalazione ed allarme, cablaggio fonia/dati, ecc.);
- fornitura e installazione di impianti di trasporto persone e merci (ascensori);
- esecuzione di reti esterne di smaltimento scarichi meteorici e fognari di allacciamento a sotto servizi esistenti;
- esecuzione di opere di sistemazione esterna, compreso scavi, rinterri, opere murarie e manufatti in genere, pavimentazioni e finiture, installazioni impiantistiche, cartellonistica e segnaletica stradale, piantumazioni e sistemazioni a verde, ecc.;
- attività di reporting e di raccolta di documentazione fotografica a riprova dello stato di avanzamento dei lavori;
- partecipazione a riunioni di coordinamento periodico con la Direzione dei Lavori ed i sub-fornitori terzi;
- cantierizzazione del progetto esecutivo di appalto con proprio team tecnico e sottomissione alla Direzione dei Lavori di disegni costruttivi delle opere preventivamente alla loro esecuzione;
- esecuzione di tracciamenti e loro restituzione grafica rispetto a caposaldi individuati in accordo con la Direzione dei Lavori;
- pianificazione e monitoraggio continuativo dei lavori in corso d’opera;
- produzione di documentazione tecnica e certificazioni varie a corredo dei lavori eseguiti;
- esecuzione di prelievi di campionature ed effettuazione di test in corso d’opera ed alla fine dei lavori in conformità alle disposizioni della normativa vigente ed alle prescrizioni impartite dalla direzione dei lavori e dai collaudatori;
- raccolta, trasporto, deposito, smantellamento e/o recupero differenziato dei rifiuti, nonché di qualsiasi materiale di risulta che verrà prodotto in esecuzione di lavori, in conformità alla normativa vigente, fornendo alla direzione dei lavori ed al Committente le certificazione di legge, i
permessi, le autorizzazioni, i nulla osta, abilitazioni e licenze necessari per lo svolgimento di tutte le attività in oggetto;
- assistenza alla Committente ed alla Direzione dei Lavori per la predisposizione delle documentazioni necessarie ai fini dell’istruzione delle pratiche di agibilità delle opere;
- produzione di documentazione “as built” e manuali d’uso e manutenzione.
Un vincolo esterno di primaria importanza è costituito dalle esigenze degli utilizzatori ultimi della struttura (Handler), che prenderanno in carico l’edificio. Ciò, in quanto, nelle tempistiche complessive di realizzazione dell’opera, infra meglio dettagliate, è stata presa in considerazione anche la necessità di anticipare il completamento di una porzione del fabbricato per consentire agli Handler, affittuari dell’immobile, di procedere con le installazioni di loro competenza di attrezzature di movimentazione e stoccaggio delle merci.
Per una puntuale descrizione dei lavori si rimanda alla “Relazione generale illustrativa” e ai Capitolati Speciali d’Appalto, che formano parte integrante del presente contratto.
ARTICOLO 3 - IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo dell’appalto, i cui lavori si intendono contabilizzati “a corpo”, è stimato in € (IVA esclusa), così suddivisi:
a. € ………….. per l’esecuzione dei lavori;
b. € 144.411,54 per costi per la sicurezza aggiuntivi/interferenziali
c. € …………. per oneri per la sicurezza propri dell’Appaltatore L’importo dei lavori, al lordo degli oneri propri per la sicurezza dell’Appaltatore, risulta così suddiviso:
Opere civili € …………………………..
Impianti elettrici e speciali € ………………….…..….
Impianti meccanici € ………………………..
Totale esecuzione lavori € ………………………….
Costi per la sicurezza aggiuntivi/
Interferenziali € 144.411,54
Totale complessivo dell’appalto € …………………………
La valutazione dei lavori avverrà secondo quanto indicato all’art. 4.1 del Capitolato Speciale d’Appalto - Prescrizioni Generali.
L'Appaltatore riconosce che nel formulare la propria offerta ha tenuto conto di tutti gli elementi atti alla valutazione di costi, spese ed oneri inerenti al funzionamento del cantiere, alla perfetta esecuzione dei lavori, alla possibilità di provvedere nei termini contrattuali a tutto quanto necessario per la realizzazione dell'appalto.
Egli non potrà, pertanto, pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e condizioni di esecuzione dell'appalto previste dal presente contratto e dalla documentazione facente parte integrante del medesimo, né aver diritto a compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni, ecc. o per qualsiasi altro motivo inerente alle aree di cantiere, né rimborso spese dovuto per eventuali spostamenti, ecc. necessari durante l’esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dalla Direzione Lavori per la migliore riuscita dei lavori stessi o per esigenze aeroportuali.
Tutti gli oneri a carico dell’Appaltatore previsti negli atti contrattuali, compresi quelli da sostenere al fine del rispetto degli adempimenti di cui al
Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui alla vigente normativa, sono integralmente compensati con il prezzo di appalto.
L’Appaltatore dichiara che gli oneri, sia indiretti che diretti, espressamente previsti o no, dalla documentazione contrattuale, da leggi, regolamenti, decreti e norme vigenti, che l’Appaltatore potrà incontrare nella esecuzione dei lavori, sono stati valutati e compensati nella determinazione del compenso.
Nel compenso a corpo sono inoltre compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati negli atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole lavorazioni e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte secondo le migliori regole dell’arte da seguire per la loro realizzazione, nei tempi assegnati.
Pertanto l’Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere ed i manufatti in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto al progetto ed allo scopo cui sono destinate e nei termini assegnati.
In particolare, nel prezzo contrattuale, si intendono sempre compresi e compensati ogni spesa principale ed accessoria, spese generali ed utili dell’Appaltatore nonché ogni compenso per gli oneri di cui all’art. 15 del presente contratto, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera manodopera specializzata, qualificata e comune; carico, trasporto e scarico in ascesa e in discesa; prestazioni di ponteggi e sostegni di servizio, opere provvisionali, stoccaggio, posa in opera e/o montaggio, messa in esercizio, assistenze murarie di ogni tipo e natura; direzione tecnica e tracciamenti; ogni lavorazione e prestazione necessarie per realizzare i lavori appaltati a perfetta regola d’arte e secondo le norme di leggi e regolamenti in vigore e per dare l’opera perfettamente finita e funzionante, così come previsto nei documenti contrattuali, con specifico riguardo alle interferenze generate dall’esecuzione da parte di terzi, nelle stesse aree interessate dai lavori o in zone limitrofe, di opere non incluse nell’appalto, nel rispetto delle leggi, norme e regolamenti in vigore anche se non esplicitamente richiamati.
Inoltre, l’importo dei lavori a corpo è fisso ed invariabile qualunque sia la quantità di ogni singola categoria di lavoro necessaria per dare l’opera perfettamente finita, funzionante e rispondente alle prescrizioni degli elaborati progettuali, e, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 133, c. 4, D.Lgs.
163 del 12.04.2006, non si darà luogo a sua revisione in aumento o diminuzione qualunque dovesse essere l’andamento dei prezzi e la durata dell’esecuzione dei lavori.
ARTICOLO 4 - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per dare completamente ultimati tutti i lavori, conformemente a quanto indicato nel Cronoprogramma è di 320 (trecentoventi) giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.
Il cronoprogramma è stato inoltre sviluppato tenendo conto:
- di un periodo di circa 2 mesi dall’apertura del cantiere alla messa in opera delle prime strutture prefabbricate, tempo stimato come necessario per la produzione delle strutture prefabbricate stesse e per l’approntamento delle fondazioni realizzate in opera;
- del montaggio delle strutture prefabbricate effettuato con due diverse squadre di montaggio operanti contemporaneamente su fronti opposti del magazzino, in modo da ridurre i tempi di assemblaggio delle strutture prefabbricate;
- della necessità di anticipare la formazione della nuovo tratto stradale (posto a ovest del cantiere) per consentire l’accesso al cantiere stesso in maniera svincolata rispetto all’adiacente cantiere per la realizzazione del Magazzino a nord minimizzando le interferenze con quest’ultimo;
- della richiesta formulata dalla Committente di realizzare alcune opere esterne (modifiche di viabilità, segnaletica verticale ed orizzontale, ecc.) in area prospiciente al realizzando magazzino a nord in un tempo limite determinato da necessità operative del conduttore stesso (inizio degli allestimenti interni e dei montaggi dei sistemi di movimentazione e stoccaggio delle merci);
- della richiesta, formulata da SEA, di rendere disponibili alcune aree del magazzino 90 giorni naturali consecutivi prima del termine dei lavori, al fine di consentire agli handler di provvedere, con proprie maestranze e/o propri appaltatori, alle installazioni e messe in esercizio delle strutture ed apparecchiature dei sistemi di stoccaggio e movimentazione delle merci (scaffali, rulliere, sistemi automatici con traslo-elevatori, ecc.);
In particolare, si evidenzia che sono state individuate 5 Milestone significative per il rispetto delle quali verrà attentamente monitorato lo svolgimento delle attività tra loro connesse, al fine di garantire l'ottemperanza dei termini temporali prefissati in progetto.
Tali Milestone sono evidenziate nel cronoprogramma allegato ai documenti di gara e riguardano le seguenti fasi di lavoro:
- dopo 91 gg solari consecutivi dalla data di inizio dei lavori: completamento delle opere di formazione della nuova strada di accesso per consentire l’ingresso dei mezzi degli Handler per le operazioni di allestimento delle attrezzature di movimentazione e stoccaggio;
- dopo 130 gg solari consecutivi dalla data di inizio dei lavori: completamento del fabbricato al rustico in condizioni di “fuori acqua”, cioè con tutte le strutture montate, coperture eseguite ed impermeabilizzate;
- dopo 150 gg solari consecutivi dalla data di inizio dei lavori: messa in funzione della nuova cabina elettrica ENEL;
- dopo 196 gg solari consecutivi dalla data di inizio dei lavori: completamento delle opere strutturali, civili ed impiantistiche del piano terra (magazzino e spazi limitrofi) per consentire le installazioni delle attrezzature di movimentazione e stoccaggio da parte degli Handler;
- dopo massimo 276 gg solari e consecutivi:
piena disponibilità da parte del conduttore del realizzando magazzino a Nord delle aree destinate a parcheggio prospicienti il loro magazzino completate e funzionanti come previsto in progetto.
Si sottolinea l'importanza particolare del vincolo di consegna parziale dell’area magazzino fissata a 196 giorni dopo l’inizio lavori, al fine di
consentire le installazioni delle attrezzature di movimentazione e stoccaggio da parte degli Handler.
Per una puntuale descrizione delle sequenze delle lavorazioni e delle interferenze delle stesse con l’attività aeroportuale si rimanda al “Cronoprogramma” facente parte degli allegati contrattuali.
Nel calcolo del tempo utile contrattuale sopra indicato si è tenuto conto dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nella misura delle normali previsioni, per i quali non si concederanno proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste dei lavori, mentre non si è tenuto conto dei periodi di tempo connessi a eventuali sospensioni dei lavori per condizioni climatiche che impediscano di procedere nei lavori utilmente a regola d’arte ai sensi dell’art. 159 del D.P.R. 207/10.
Ove l'esecuzione delle opere non dovesse procedere in modo da assicurare il compimento dei lavori nel tempo prefissato per cause non ascrivibili all'Appaltatore ma dipendenti da prescrizioni e/o ordinanze, impreviste ed indipendenti dalla Committente, emanate dall’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) o da altri Enti (P.S., ASL, ecc.), la Committente potrà prescrivere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, senza che, l’Appaltatore possa da ciò trarre titolo per richiedere indennità o compensi. Saranno invece riconosciuti all’Appaltatore i maggiori oneri derivanti dalla richiesta di prosecuzione dei lavori ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi per particolari esigenze legate all’operatività dello scalo aeroportuale richieste dall’Ufficio di Direzione Lavori.
Qualora l’Appaltatore, per ragioni di sua convenienza, ravvisi la necessità di continuare i lavori ininterrottamente con turni notturni e/o festivi, ne farà richiesta alla Direzione Lavori che potrà concederla senza che con ciò l’Appaltatore abbia diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
Pertanto viene fatto obbligo all’Appaltatore di dare la propria reperibilità e disponibilità per l’esecuzione dei lavori, di qualsiasi tipo e natura, anche nei periodi di ferie e festivi.
L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, dovrà essere comunicata dall’Appaltatore all’Ufficio di Direzione Lavori esclusivamente mediante raccomandata A/R.
ARTICOLO 5 - PENALI
5.1PENALI PER RITARDI SUI LAVORI
La penale per il mancato rispetto del termine fissato di ultimazione dei lavori, viene stabilita nella misura giornaliera dell’1 per mille dell’importo netto contrattuale, salvo il diritto della Committente al risarcimento degli eventuali maggiori danni, da determinarsi e comminarsi a cura della stessa, in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.
L’Ufficio di Direzione Lavori riferirà tempestivamente alla Committente in merito agli eventuali ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma stabilito.
Detta penale verrà applicata con detrazione dall'importo del conto finale. Qualora, scaduto il termine di ultimazione dei lavori, siano ancora da emettere dei pagamenti in acconto, l'importo della penale maturata verrà detratto anche da tali rate di acconto.
L'ammontare delle penali non potrà superare il 10% dell'importo
contrattuale dei lavori.
Allorché l'importo delle penali superi tale percentuale, l’Ufficio di Direzione Lavori assegnerà all’Appaltatore un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, dando inoltre le prescrizioni ritenute necessarie.
Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione da farsi al rappresentante dell’Appaltatore.
Scaduto il termine assegnato, l’Ufficio di Direzione Lavori verifica, in contraddittorio con l’Appaltatore o, in sua mancanza, con l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita e ne compila processo verbale da trasmettere alla Committente. Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento permanga, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore.
In sede di comunicazione della determinazione di risoluzione del contratto, la Committente dispone, con preavviso di 20 giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera che saranno presi in consegna dall’Ufficio di Direzione Lavori.
Al fine dell’applicazione della penale, il periodo di ritardo è determinato avendo a riferimento il delta temporale intercorrente fra la data di comunicazione della risoluzione e la data di fine lavori desunta dal Cronoprogramma.
In caso di risoluzione del contratto e in sede di liquidazione finale dei lavori, la Committente, qualora non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 140, comma 1, D.Lgs. 163/06, provvede a determinare l’onere a carico dell’Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa i lavori per l’ammontare residuo, o la stessa sia risultata impraticabile.
In particolare, la Committente si riserva di intervenire direttamente o tramite altra impresa per l'ultimazione dei lavori, utilizzando mezzi e materiali anche di proprietà o in uso all'Appaltatore, procedendo alla constatazione in contraddittorio dello stato di fatto delle opere ed all'inventario dei mezzi e materiali esistenti in cantiere; la medesima facoltà spetta alla Committente qualora constati l'inadeguatezza delle risorse utilizzate dall'Appaltatore per l'esecuzione delle opere.
La Committente potrà, in tali casi, assumere anche in proprio subappalti in corso da parte dell'Appaltatore.
Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori, inoltre, l'Appaltatore è tenuto a rimborsare alla Committente le spese per direzione, assistenza e sorveglianza occorse per il maggior tempo dell'esecuzione.
A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori l'Appaltatore non potrà mai attribuire la causa, in tutto o in parte, ad altre imprese che effettuano altri lavori o forniture per conto della Committente se esso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto alla Committente, tramite l’Ufficio di Direzione Lavori, il ritardo ascrivibile a queste imprese, affinché lo stesso possa farne regolare contestazione.
L’eventuale disapplicazione della penale non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Appaltatore. E’ ammessa,
su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’impresa ovvero quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all’interesse della Committente. Sull’istanza di disapplicazione deciderà la Committente, sentiti l’Ufficio di Direzione Lavori e la Commissione di collaudo.
5.2 PENALI PER INADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA Fermo restando il generale obbligo dell’Appaltatore di ottemperare agli adempimenti normativi e contrattuali in materia, nel caso di contravvenzione, da parte delle imprese esecutrici, alle vigenti norme di sicurezza, igiene e salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) o delle misure o disposizioni per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori riportate nei Piani di Sicurezza (PSC e POS), la Committente potrà:
• applicare una penale pari a € 250,00 per ogni violazione riscontrata dal CSE e/o dall’Ufficio di Direzione Lavori, della quale questi ultimi daranno immediata comunicazione all’Appaltatore e all’impresa esecutrice perché procedano alle necessarie azioni correttive, fermo restando l’immediato ripristino, a cura dell’Appaltatore, delle normali condizioni di sicurezza. L’ammontare delle penali comminate verrà detratto da quello del primo SAL successivo;
• sospendere la liquidazione dei costi della sicurezza relativi alla non conformità riscontrata fino al suo totale ripristino o, in caso di ripristino secondo modalità concordate con il C.S.E. e/o con l’Ufficio di Direzione Lavori di costo inferiore a quanto previsto, corrispondere, per le specifiche attività, solo l’effettivo costo della sicurezza sostenuto;
• sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente fino agli avvenuti adeguamenti effettuati dalle singole imprese;
• sospendere le lavorazioni in caso di assenza dal cantiere di una o più figure previste all’articolo 18 (preposto, coordinatore emergenze, addetti emergenze).
5.3 PENALI PER VIOLAZIONE S.G.A.
Con riferimento all’introduzione del Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A.) di cui al successivo art. 30 la Committente applicherà una penale d’importo pari a 1.000,00 Euro, previa verifica in contraddittorio e relativa contestazione scritta, per ogni inosservanza rilevata in relazione alle procedure del S.G.A. stesso. Dette penali verranno addebitate in occasione del primo pagamento utile.
L'Appaltatore dovrà, inoltre, risarcire alla Committente qualsiasi onere sostenuto in conseguenza della violazione di tale Sistema, comprese eventuali sanzioni pecuniarie in tal senso comminate alla Committente dalle Autorità competenti.
5.4 PENALI PER SOSPENSIONE DEI LAVORI PER EFFETTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE
Qualora, a seguito di verifica da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ex art.14, c. 1 D.Lgs. 81/08, all’Appaltatore venisse comminata la sanzione della sospensione
dell’attività imprenditoriale, la Committente applicherà una penale di importo pari a 1.000,00 Euro per ogni giorno di sospensione dell’attività, riservandosi, in ogni caso, la facoltà di risolvere il contratto e affidare l’ultimazione dei lavori ad altra impresa in danno dell’Appaltatore.
5.5 PENALE PER MANCATA APPOSIZIONE CARTELLI DI CANTIERE
La Committente si riserva la facoltà di applicare una penale di € 500,00 qualora l'Appaltatore non provveda, entro il termine di 5 giorni dall’avvenuta consegna delle aree di cantiere all'installazione dei cartelli di cantiere di cui al successivo art. 15.2 nel numero richiesto ovvero non provveda, entro 3 giorni dalla richiesta dell’Ufficio di Direzione Lavori, a curarne la manutenzione ed il loro costante aggiornamento.
Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di € 150,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell’apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato.
L’importo delle penali sarà trattenuto sul certificato di pagamento in acconto successivo all’inadempienza.
5.6 PENALE PER MANCATA RESTITUZIONE TESSERINI DI ACCESSO
La Committente si riserva la facoltà di applicare una penale di Euro 1.000,00 per ciascun tesserino di accesso non restituito alla Committente alla scadenza del contratto, ovvero in caso di recesso, risoluzione o estinzione anticipata dello stesso.
ARTICOLO 6 - CONSEGNA DEI LAVORI
La consegna dei lavori avverrà non oltre 45 giorni dalla stipula del contratto secondo quanto disposto dagli artt. 153 e 154 del D.P.R. 207/10.
Il processo verbale di consegna è redatto in doppio esemplare, firmato dal Direttore dei Lavori, dal C.S.E. e dall’Appaltatore. Un esemplare è inviato alla Committente che ne rilascerà copia conforme all’Appaltatore, dietro sua richiesta.
Laddove il capitolato speciale disponga che la consegna possa farsi in più volte, con successivi verbali di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. In tal caso l’Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Per le successive consegne, si procederà analogamente alla prima.
Il giorno della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà presentarsi munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, laddove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, i profili e i disegni di progetto. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Committente. L’Appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e dei capisaldi.
Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno prefissato a ricevere la consegna dei lavori, l’Ufficio di Direzione Lavori fisserà una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione. Qualora trascorra inutilmente il termine assegnatogli, la
Committente ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione di cui al successivo art. 13.
L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo.
Non oltre il 15° giorno dalla data di consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà:
- approntare il cantiere e dotarlo delle necessarie attrezzature;
- predisporre l'arrivo in cantiere dei materiali necessari per dare il ritmo alle lavorazioni in pieno accordo con il programma contrattuale;
- presentare il programma esecutivo dei lavori ai sensi dell’art. 43, c. 10, del D.P.R. 207/10.
L'accesso all'area interessata dai lavori dovrà avvenire attraverso i varchi esistenti e che saranno indicati dall’Ufficio di Direzione Lavori; pertanto l'Appaltatore dovrà, in sede di consegna dei lavori, dichiarare di avere preso visione dei percorsi stabiliti per tale accesso, con l'intesa che qualunque danneggiamento verificatosi alle infrastrutture e/o manufatti esistenti durante il trasporto dei materiali e il montaggio delle proprie forniture sarà ripristinato a sua cura e spese.
L'Appaltatore non potrà addurre a giustificazione di ritardi la mancanza di permessi di accesso per personale e mezzi in quanto dovrà fornire la documentazione necessaria alle richieste dei permessi con le modalità previste dall’E.N.A.C., in tempo utile per ottemperare a quanto richiesto nel presente articolo.
Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Committente, troverà applicazione la disciplina prevista dagli artt. 153 c. 8, 9 e 157del D.P.R.207/10.
Qualora l’Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, dovrà formulare riserva sul verbale di consegna.
ARTICOLO 7 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
Qualora circostanze speciali, così come individuate dall’art.159, c. 1, del
D.P.R. 207/10 impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, l’Ufficio di Direzione Lavori, con l’intervento dell’Appaltatore o di un suo legale rappresentante, ne ordinerà la sospensione indicando nel verbale le ragioni che ne hanno disposto l’adozione e la loro imputabilità, anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna, che dovrà essere trasmesso alla Committente entro 5 giorni dalla data di redazione.
La sospensione permarrà per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l’interruzione dell’esecuzione dell’appalto.
Nel corso della sospensione, l’Ufficio di Direzione Lavori disporrà visite al cantiere, ad intervalli non superiori a 20 giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti dando, se necessario, le disposizioni per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori, che verranno ripresi non appena venute a cessare le cause della sospensione.
Il verbale di ripresa dei lavori, redatto dall’Ufficio di Direzione Lavori sarà firmato dall’Appaltatore e inviato alla Committente nei modi e termini sopra indicati. Il verbale di ripresa indicherà il nuovo termine contrattuale.
Nel caso di sospensione parziale dei lavori, disposta dal C.S.E. per inadempienze in materia di sicurezza, il verbale di ripresa dei lavori sarà
redatto dall’Ufficio di Direzione Lavori e dal C.S.E. e non darà diritto a proroga del termine contrattuale.
La sospensione dei lavori, disposta per le cause di cui all’art. 159, c. 1,
D.P.R. 207/10, non comporterà a favore dell’Appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e sempre che non sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore, la durata della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato per l’esecuzione dei lavori.
Fuori dai casi previsti dall’art.159, c.1, D.P.R. 207/10, la Committente potrà ordinare la sospensione di lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal comma 4 del medesimo articolo.
In caso di inerzia dell’Ufficio di Direzione Lavori, l’Appaltatore, che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea, potrà diffidare per iscritto la Committente, affinché dia all’Ufficio di Direzione Lavori le necessarie disposizioni per la ripresa dei lavori.
La diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’Appaltatore intenda far valere l’illegittima maggior durata della sospensione.
In generale, tutte le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Qualora l’Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali si procederà ai sensi dell’art. 190 del D.P.R. 207/10.
In caso di sospensione parziale dei lavori, troverà applicazione l’art. 159, c. 7, del D.P.R. 207/10 mentre si fa rimando all’art. 160 del medesimo decreto per la disciplina delle sospensioni eventualmente illegittime.
ARTICOLO 8– VARIANTI
Sono ammesse varianti in corso d’opera esclusivamente nei casi previsti dall’art. 132 del D.Lgs. 163/06.
Non si considerano varianti gli interventi disposti dall’Ufficio di Direzione Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo previsto per la realizzazione dei lavori stessi.
La verifica dell’incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei. L’importo di ciascuno dei gruppi delle lavorazioni complessive ritenute omogenee è precisato, in base alla Lista delle categorie di lavoro e forniture, al precedente Art. 3.
Le variazioni nelle quantità dei vari gruppi omogenei di lavorazioni previste dal presente contratto, anche se in misura superiore al quinto della quantità originaria, non comporteranno alcun compenso aggiuntivo a favore dell’Appaltatore; quest’ultimo non potrà pertanto avanzare alcuna ulteriore pretesa economica rispetto a quanto determinato in base ai relativi prezzi unitari.
ARTICOLO 9 - NUOVI PREZZI
Per l’eventuale esecuzione di categorie di lavoro non previste nella Lista delle categorie di lavoro e forniture allegata al contratto, per le quali non si avessero i prezzi corrispondenti, si procederà, a concordare nuovi prezzi facendo riferimento alle norme dell’art. 163 del D.P.R.207/10.
I nuovi prezzi così concordati, e corredati di relativa analisi, diventeranno, a tutti gli effetti, parte integrante della Lista delle Categorie di lavoro e forniture.
ARTICOLO 10 - PROROGHE
Qualora l’Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato dalla Committente, potrà chiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alle scadenze del termine contrattuale. La risposta sarà resa dalla Committente, sentito l’Ufficio di Direzione Lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento.
L’Appaltatore dovrà indicare nella richiesta, oltre alle motivazioni specifiche, il tempo e l’importo residuo dei lavori da eseguire, valutati alla data della domanda.
ARTICOLO 11 - PAGAMENTI - CESSIONI DI CREDITO
All’Appaltatore sarà corrisposta un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. n. 69/2013 convertito in L. n. 98/2013.
L'anticipazione verrà erogata entro 15 giorni dalla data accertata di effettivo inizio dei lavori e sarà compensata fino alla concorrenza dell’importo, nel corso del primo anno contabile.
L'erogazione dell'anticipazione è, comunque, subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera e in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti su Stati Avanzamento Lavori (S.A.L.) non inferiori a Euro 2.500.000.
La liquidazione dei costi della sicurezza verrà effettuata dall’Ufficio di Direzione Lavori, previa approvazione da parte del C.S.E., con l’avanzamento dei lavori (S.A.L.) nel seguente modo:
• per i costi propri della sicurezza, in percentuale sui S.A.L., utilizzando la medesima percentuale riscontrabile dall’ammontare dei lavori contabilizzati sul totale dell’intervento;
• per i costi aggiuntivi/interferenziali della sicurezza, il C.S.E. predisporrà lo stato avanzamento lavori della sicurezza o libretto delle misure di sicurezza (S.A.L.S.), da inoltrare al Direttore Lavori per la liquidazione di quanto effettivamente eseguito.
Sugli importi degli stati di avanzamento la Committente opererà una ritenuta dello 0,5% per la garanzia di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/10.
Nessun interesse verrà corrisposto per le somme trattenute a garanzia.
Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio e previo regolare adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi contributivi ed assicurativi, salvo l'esperimento di ogni altra azione in caso di insufficienza della predetta somma.
Gli stati di avanzamento dei lavori e i certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dall’Ufficio di Direzione Lavori, sentito il C.S.E., che provvede all’inoltro alla Committente per l’emissione del mandato di pagamento. L’emissione dei certificati di pagamento avverrà entro 45 giorni dalla maturazione di ogni S.A.L. e il pagamento degli importi dovuti in base al certificato avverrà entro 120 giorni fine mese data fattura; la fattura relativa al certificato può essere emessa solo dopo il perfezionamento del suddetto documento.
Le fatture dovranno riportare in prima pagina il numero dell’Ordine di Acquisto (con codice iniziale‘41’) e dell’Entrata Merci / MAP (Modulo Acquisizione Prestazione) comunicato dalla Committente.
Le fatture dovranno essere intestate a:Società Per Azioni Esercizi Aeroportuali SEA Aeroporto Milano Linate - I-20090 SEGRATE (MI) - Codice fiscale/partita IVA 00826040156.
I fornitori che sono abilitati al S.U.S.(Supplier Self Services), anche in corso di contratto, provvederanno a creare la fattura direttamente a sistema.
I fornitori allo stato non abilitati al S.U.S. invieranno le fatture:
• in formato .pdf all’indirizzo mail “Xxxxxxxxx.Xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx”
oppure
• tramite posta ordinaria all’ indirizzo Società Per Azioni Esercizi Aeroportuali SEA - Aeroporto Milano Linate - I - 20090 Segrate (MI) c.a. Contabilità Fornitori
I materiali provvisti a piè d’opera, sempreché siano stati accettati dall’Ufficio di Direzione Lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per un importo pari al 50% del loro valore, ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 180 c. 4 del D.P.R. 207/10.
Il conto finale dei lavori verrà compilato dall’Ufficio di Direzione Lavori, sentito il C.S.E., entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, accertata mediante il prescritto certificato di ultimazione redatto dall’Ufficio di Direzione Lavori e trasmesso alla Committente.
Quest’ultima lo sottoporrà all’Appaltatore, affinché lo sottoscriva entro un termine non superiore a trenta giorni.
Se l’Appaltatore non firma il conto finale nel suddetto termine, ovvero lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
Il certificato di pagamento dell'ultima rata non sarà emesso in caso di mancato adempimento da parte dell'Appaltatore dell’obbligo di consegna dei disegni "as built" di cui all'art. 15 del presente contratto.
Il pagamento della rata del saldo, disposto previa copertura assicurativa, costituita alle condizioni previste dall’art.124, D.P.R. 207/10, avverrà entro 60giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio, che non costituirà presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, c. 2, c.c.
Prima di procedere ai pagamenti, la Committente acquisirà il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
Il pagamento delle opere non comporta l’incondizionata accettazione delle stesse, che dovranno essere comunque sottoposte a collaudo.
Inoltre, in caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni la Committente disporrà, comunque, il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
Il pagamento avverrà con rimessa diretta tramite bonifico bancario.
E’ vietata qualunque cessione del contratto nonché la cessione totale o parziale dei diritti nascenti dal medesimo a qualunque titolo, anche gratuito. E’ vietato qualunque mandato all’incasso non riconosciuto ed autorizzato dalla Committente.
E’ vietata la cessione del credito, fatti salvi eventuali diversi accordi fra le Parti.
ARTICOLO 12 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Al fine dell’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari disposti dall’art. 3 della L. 136/2010, il Codice Identificativo Gara e il Codice Unico Progetto relativi alla prestazione dedotta in contratto sono i seguenti: C.I.G 60933317CE, C.U.P. H51E13000420005.
L’Appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti la realizzazione della prestazione contrattuale.
In particolare, si impegna:
1) ad effettuare tutti i movimenti finanziari inerenti la prestazione contrattuale esclusivamente su conto corrente bancario dedicato, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati alla Committente entro e non oltre 7 giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
2) i suddetti dati dovranno essere fatti pervenire tramite e-mail in formato PDF o TIFF, senza il successivo invio cartaceo tramite servizio postale, al seguente indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx;
3) ad inserire nei contratti di subappalto, come definiti dall’art. 118, c. 11, D.Lgs. 163/2006 e nei subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non in esclusiva, del contratto, a pena di nullità assoluta dell’atto, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. A tal fine, i subappaltatori/subcontraenti dovranno comunicare alla Committente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, con le modalità di cui al precedente punto 2), entro e non oltre 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
4) a mettere a disposizione della Committente i contratti di cui al precedente punto 3), al fine di consentire a quest’ultima le prescritte verifiche.
Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il contratto si intenderà risolto, previa sola comunicazione da parte della Committente a mezzo lettera raccomandata A/R, nell’eventualità di mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie.
ARTICOLO 13 – CAUZIONE
L'Appaltatore ha costituito e presentato la cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria/assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 e ss. del D.Lgs. 385/93 e s.m.i. a ciò autorizzati, di importo pari ad Euro …………………….. corrispondente al 10% (o 5% in presenza di certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2008 nel settore EA28)dell’importo complessivo contrattuale, redatta secondo lo schema tipo di cui al D.M. 123 del 12.03.2004.
La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione (S.A.L.) nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito, secondo quanto previsto dell'art. 113, comma 3, D.Lgs. 163/06.
Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità di benestare della Committente, con la sola condizione della preventiva consegna alla Banca/Compagnia di assicurazioni/Intermediario finanziario, da parte dell’Appaltatore, degli stati di avanzamento lavori, in originale o copia autenticata attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito.
La cauzione è diretta a garantire tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
Inoltre, la Committente ha il diritto di valersi della cauzione sia per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore, che per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati fra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
La Committente soddisferà il credito sorto a suo favore facendo valere l'obbligazione assunta dal fideiussore nei suoi confronti, richiedendogli il versamento dell'importo della cauzione in funzione del credito vantato.
L'importo della cauzione dovrà essere di volta in volta reintegrato/riadeguato e ciò anche in occasione di eventuali perizie di variante che facciano aumentare o diminuire l'importo dei lavori laddove l'adeguamento, quantificato applicando la percentuale di calcolo dell'originaria fideiussione, sia pari o superiore a Euro 10.000,00. In caso di inottemperanza, la reintegrazione verrà effettuata a valere sulle somme da corrispondere all’Appaltatore.
Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione la Committente procederà, in conformità alla normativa vigente e sotto le riserve previste dall’art. 1669 c.c., allo svincolo del residuo 20% della cauzione.
Dall'importo della cauzione, che sarà progressivamente svincolata come sopra indicato, saranno trattenuti gli importi a copertura delle garanzie di particolari opere per le quali sono previsti nella documentazione progettuale particolari tempi di garanzia.
ARTICOLO 14- DISCIPLINA SUBAPPALTI - COTTIMI
L'affidamento in subappalto o in cottimo dei lavori è consentito entro i limiti ed alle condizioni di cui all’art. 118 del D. Lgs. 163/06.
Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori la Committente accerti il venir meno di uno dei requisiti, presupposto per l’autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore verrà diffidato a far cessare le irregolarità riscontrate entro un termine che verrà precisato, pena la revoca dell'autorizzazione al subappalto. In nessun caso l'Appaltatore potrà per questo vantare pretese dalla Committente a qualsiasi titolo.
Per tutti i sub affidamenti non qualificabili come subappalti ai sensi dell’art.
118 del D.Lgs. 163/06, è comunque necessario inviare comunicazione preventiva alla Committente, allegando i documenti richiesti da quest’ultima.
Per quanto riguarda le lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente nonché le categorie cd “superspecialistiche” di cui all’art. 37, c. 11, D.Lgs. 163/06, la quota subappaltabile, per ciascuna di esse, non potrà essere superiore al 30% del rispettivo ammontare.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Appaltatore dovrà presentare la relativa richiesta unitamente alla documentazione richiesta dalla Committente.
La presentazione di documentazione incompleta non vale a far decorrere il termine per la formazione del silenzio assenso previsto dall’art. 118, c. 8, D. Lgs. 163/06.
L'Appaltatore rimarrà nei confronti della Committente l'unico responsabile del perfetto adempimento degli impegni assunti dai subappaltatori e terzi fornitori in genere, in particolare per quanto riguarda l'impegno ad ottemperare agli obblighi relativi alla tutela dei lavoratori, nonché a tutti gli ulteriori adempimenti della vigente normativa in materia di subappalto.
L’accesso alle aree aeroportuali doganali, del personale e dei mezzi operativi del subappaltatore, dovrà avvenire con le modalità previste al punto 15.8.
Inoltre, prima dell'inizio dei lavori il Subappaltatore, tramite l'Appaltatore, dovrà inviare alla Committente la documentazione attestante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, Cassa Edile se dovuta, assicurativi ed antinfortunistici.
La Committente si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti (ritiro di permessi di accesso, sospensione dei lavori e/o sospensione dei pagamenti) nei confronti dell'Appaltatore nei seguenti casi:
a) mancata consegna delle copie autentiche dei contratti di subappalto alla Committente e all’Ufficio di Direzione Lavori entro il termine di 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle lavorazioni oggetto di subappalto (i contratti di subappalto dovranno riportare l’indicazione dei costi propri della sicurezza del subappaltatore nonché di quelli dovuti ad interferenze individuati dalla Committente, oltre alla clausola di tracciabilità);
b) mancata consegna al C.S.E. del piano di sicurezza predisposto dai subappaltatori, almeno 10 giorni prima dell'inizio delle lavorazioni oggetto del subappalto;
c) mancato coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici POS dei subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il POS dell'Appaltatore stesso.
L'esecuzione delle opere affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto, salvo per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali ex art.118, c. 11, del D.Lgs. 163/06.
La Committente rimarrà comunque estraneo ai rapporti tra l'Appaltatore ed i suoi subappaltatori, salvo per quanto emerge in sede di autorizzazione e ferme le rivalse di legge.
Per quanto attiene il pagamento dei lavori subappaltati, la Committente non corrisponderà i pagamenti direttamente ai subappaltatori fatte salve le facoltà previste dall'art. 118, c. 3 e c. 3-bis del D.Lgs. 163/06.
E' fatta altresì salva l'applicazione dell’art. 37, c. 11, ultimo periodo, D.Lgs. 163/06.
E' fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere alla Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, oltre a
quanto previsto all'Art. 16.3 del contratto, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti eseguiti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In difetto di ciò la Committente sospenderà il successivo pagamento all’Appaltatore.
L'Appaltatore accetta, inoltre, che la Committente possa richiedere in sede di liquidazione finale la prova di avere ottemperato al pagamento dei materiali approvvigionati per l'esecuzione dell'opera e si impegna, se richiesto, a fornire periodiche indicazioni sull'acquisto di tali materiali, indicando i quantitativi acquistati e l’impresa da cui provengono.
Non sono considerati subappalti le commesse date dall'Appaltatore ad altre ditte per l'approvvigionamento dei materiali, ma anche per tali prestazioni l'Appaltatore rimarrà responsabile nei confronti della Committente.
E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Committente tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dei lavori, con il nome dei subcontraenti, l'importo dei contratti, l'oggetto dei lavori, servizi o forniture affidati.
Nel caso di ricorso, da parte dell’Appaltatore, all’istituto dell’avvalimento, troverà applicazione l’art. 49, c. 10, D.Lgs. 163/06.
Al fine del pagamento delle prestazioni contrattuali ivi compreso il saldo finale, laddove previsto, la Committente acquisirà il DURC dei subappaltatori. Nell’ipotesi di ottenimento di DURC negativo riferito al Subappaltatore per due volte consecutive la Committente, previa contestazione degli addebiti al Subappaltatore e assegnazione dei termini di legge per le controdeduzioni, dispone la revoca dell’autorizzazione al subappalto dandone immediata comunicazione all’Appaltatore e all’Osservatorio dei Contratti Pubblici.
In materia di subappalto si richiamano le novità sulle verifiche antimafia introdotte dal D.L. 90/2014 convertito con modifiche dalla L. 114/2014; in particolare, l'autorizzazione di contratti di subappalto inerenti le attività elencate all'art. 1, c. 53 della L. 190/12 non potrà essere concessa se non previo accertamento dell'iscrizione o, in via transitoria, dell’avvenuta presentazione domanda di iscrizione, da parte del subappaltatore, alle cd White List istituite presso le Prefetture competenti territorialmente.
ARTICOLO 15 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE-RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri di cui all’art. 32, c. 4, D.P.R. 207/10 e quelli specificati nei Capitolati Speciali d’Appalto, allegati al presente contratto e di cui costituiscono parte integrante, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi di cui ai paragrafi seguenti dei quali l’Appaltatore espressamente dichiara di aver tenuto conto nel formulare la propria offerta e che, in quanto previsti e valutati, non potranno dar luogo a nessun titolo ad alcun compenso o rimborso o maggiorazione dei prezzi pattuiti.
Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi derivanti dall'applicazione delle leggi sulla salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento ai contenuti del P.S.C. facente parte dei documenti contrattuali.
15.1 CANTIERE
15.1.1 Formazione cantiere
La formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità delle opere, con la fornitura, montaggio, gestione e smontaggio di tutte le
installazioni provvisorie di cantiere e apprestamenti di sicurezza necessari per assicurare una perfetta e tempestiva esecuzione degli interventi, nonché tutte le sistemazioni generali occorrenti. L'Appaltatore dovrà, in ogni caso, attenersi a quanto previsto dal
P.S.C. e dai Capitolati Speciali d’Appalto, dalla normativa vigente in merito alla formazione, alla conduzione, alla pulizia ed alla sicurezza del cantiere e a quanto richiesto dall’Ufficio di Direzione Lavori e dal C.S.E..
15.1.2 Barriere e protezioni
La realizzazione di temporanee barriere antirumore e/o barriere visive, a richiesta dell’Ufficio di Direzione Lavori o della Committente.
In ogni caso, l'Appaltatore dovrà assicurare il contenimento massimo del rumore generato dal cantiere, nel rispetto della normativa vigente.
La predisposizione di tutte le protezioni temporanee, atte ad evitare, durante le operazioni di verniciatura, rivestimento ed isolamento la dispersione di polvere, pulviscolo e fibre in genere, nelle aree di lavoro ed in quelle ad esse adiacenti.
15.1.3 Illuminazione
L'adeguata illuminazione del cantiere e quella che sarà necessaria per i lavori notturni ed anche diurni.
Le aree di lavoro in cui i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell’illuminazione artificiale dovranno disporre di una illuminazione di emergenza di sufficiente intensità; è a carico dell’Appaltatore la manutenzione ordinaria e straordinaria di detto impianto di illuminazione.
15.1.4 Attrezzature e impianti
Per quanto riguarda la sicurezza degli esercizi degli impianti aeroportuali cui si riconnettono servitù aeroportuali, le attrezzature di cantiere e i mezzi di sollevamento dovranno rispettare le norme per la sicurezza del volo; in particolare, qualora gli interventi vengano realizzati in zone soggette a servitù aeroportuale, l’Appaltatore dovrà programmare per tempo l'utilizzo dei mezzi di sollevamento, nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Direzione Aeroportuale e senza alcun onere a carico della Committente.
Sono a carico dell’Appaltatore l'installazione, il nolo, la manutenzione e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa la fornitura di ogni materiale di consumo necessario.
L'Appaltatore, giornalmente, dovrà presentare alla Direzione Lavori l'elenco dei mezzi, delle attrezzature e della manodopera presente in cantiere, redatto su moduli prestampati che saranno forniti dall’Ufficio di Direzione Lavori e debitamente sottoscritti.
15.1.5 Scavi
L’esecuzione delle opere e prestazioni accessorie agli scavi, in ciò comprendendosi tutte le cautele ed operazioni necessarie all’eliminazione di eventuali manufatti rinvenuti, il disfacimento di
massi di pietra e/o di conglomerato naturale che si trovassero isolati o sciolti negli scavi, l’eventuale esecuzione di opere preliminari particolari quali puntellature ed isolamenti necessari per lavori di scavo e demolizione, per evitare dissesti, per la conservazione ed il rispetto di manufatti, condutture, elettrodotti, cavidotti, tubazioni, ecc.., che dai lavori stessi fossero messi in luce, l’adozione di tutte le misure atte a proteggere i manufatti esistenti e/o in corso di costruzione; il trattamento dei materiali di scavo al fine della eliminazione e dell’accatastamento del terreno vegetativo per la successiva utilizzazione per la formazione della coltre vegetale in aree da inerbire.
Il mantenimento in efficienza delle armature, sbadacchiature, puntellature ed opere provvisionali in genere, in modo che siano sempre rispondenti allo scopo del loro impiego.
L’esecuzione dei prescritti ripari per gli scavi, le opere provvisionali, il materiale accatastato e le attrezzature di cantiere con indicazioni di pericolo a mezzo cartelli, e, di notte, segnalazioni luminose regolamentari, tenendo presente che i lavori si svolgono entro l’Aeroporto in normale attività di esercizio e che dovrà essere garantita la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico aeroportuale.
Quanto sopra senza pregiudizio delle responsabilità che si intendono sempre a carico dell’Appaltatore.
L’esecuzione degli scavi generali e parziali fino a qualsiasi profondità, anche con la formazione di rampe provvisorie per l’accesso al fondo dello scavo secondo le indicazioni dell’Ufficio di Direzione lavori e del C.S.E., i movimenti verticali ed orizzontali del materiale scavato, il carico, trasporto e scarico a rifiuto, a reinterro, a rilevato o in deposito e la sua sistemazione, anche quando il materiale proveniente dagli scavi deve essere sollevato per il caricamento ad un piano superiore a quello degli scavi stessi. L’accatastamento separato per tipologia dei materiali, il carico dei materiali di risulta da scavi, demolizioni, rimozioni ecc. anche di impianti, effettuato con mezzi meccanici ed il trasporto e lo scarico presso impianti autorizzati con oneri economici a proprio carico, nel rispetto delle disposizioni ambientali vigenti in materia; la consegna nei magazzini e/o aree di deposito della Committente di tutti i materiali rimossi ritenuti riutilizzabili dall’Ufficio di Direzione Lavori e/o dalla Committente, atteso che gli stessi, in tal caso, rimangono a tutti gli effetti di proprietà della Committente.
Sono a carico dell’Appaltatore le indennità, le spese e gli oneri per estrazioni, trasporto, deposito e conferimento, anche fuori del sedime aeroportuale, di materiali di risulta nel rispetto delle disposizioni ambientali vigenti in materia.
Sono inoltre a carico dell’Appaltatore gli oneri per eventuali ulteriori campionamenti ed analisi del terreno che potrebbero essere richiesti in caso di mancata approvazione da parte di ARPA del Piano Scavi predisposto dall’Appaltatore.
15.1.6 Demolizioni
L’accertamento con ogni mezzo e con la massima cura della natura, stato di conservazione, tecniche costruttive, ecc., di ogni elemento da demolire al fine di affrontare tutte le evenienze che possano presentarsi nelle demolizioni e rimozioni, adottando tutti i provvedimenti occorrenti; sulla base del suddetto accertamento l’Appaltatore determinerà, a suo esclusivo giudizio, la tecnica più opportuna, i mezzi d’opera, l’impiego di personale e la successione dei lavori, esonerando totalmente la Committente e l’Ufficio di Direzione Lavori da ogni responsabilità civile e penale, tenendo comunque conto delle indicazioni contenute nei piani di sicurezza. L’uso del canale per il getto dall’alto dei materiali, oltre l’impiego di mezzi idonei per demolizioni e rimozioni, l’annaffiamento e l’uso di adeguate precauzioni per evitare il sollevamento di polveri durante tali lavori e lungo i percorsi seguiti dai veicoli impiegati nel cantiere.
15.1.7 Sorveglianza
L'Appaltatore ha la responsabilità della sorveglianza del cantiere e delle aree logistiche, sia di giorno che di notte h 24 (anche nei periodi di sospensione dei lavori), di tutti i materiali e mezzi d'opera esistenti nel cantiere di pertinenza dell'Appaltatore, nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione; tale responsabilità s'intende estesa fino al collaudo provvisorio.
Pertanto, ogni evento dannoso a persone o cose comunque presenti in cantiere comporterà l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore per il risarcimento dei danni diretti ed indiretti conseguenti.
15.1.8 Uffici e attrezzature informatiche
La costruzione, la manutenzione e l’esercizio, entro il recinto del cantiere o nel luogo che sarà designato dall’Ufficio di Direzioni Lavori, di locali ad uso ufficio necessari per il personale di direzione lavori ed assistenza.
Sono altresì a completo carico dell’Appaltatore la fornitura di attrezzature informatiche per la gestione dei lavori e della loro contabilizzazione, le spese ed i consumi per la pulizia giornaliera dei locali, per l’energia occorrente per il riscaldamento e la climatizzazione e le spese per il personale di custodia diurna e notturna.
15.1.9 Allacciamenti e opere temporanee
Assumere a proprio carico le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua (compresa, se del caso, la sua potabilizzazione), energia elettrica, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi. Si precisa, in merito al consumo dell’acqua fredda, che l’attuale tariffa è pari a 0,50 €/mc. a cui si aggiungono eventualmente 0,74 €/mc. per lo smaltimento reflui. Si precisa inoltre, in merito al consumo di energia elettrica, che l’Appaltatore ha l’obbligo di richiedere formalmente all’Operatore Autorizzato alla distribuzione di energia elettrica l’allacciamento alla rete da esso gestita.
Detti allacciamenti dovranno essere predisposti e lasciati in sito, anche dopo l'ultimazione dei lavori, per l'alimentazione provvisoria di impianti del cantiere, nel caso non fosse possibile per qualsiasi ragione eseguire allacciamenti definitivi; si intende che gli allacciamenti potranno essere utilizzati anche per impianti non di pertinenza dell'Appaltatore, in quanto non compresi nell'appalto; le spese per utenze e consumi non saranno, in questo caso, a carico dell'Appaltatore.
L'Appaltatore, su richiesta dell’Ufficio di Direzione Lavori, dovrà concedere, con il rimborso delle spese, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che dovranno operare nello stesso cantiere per forniture e lavorazioni escluse dal presente appalto.
Dovrà altresì permettere, su richiesta dell’Ufficio di Direzione Lavori, che altre imprese operanti nel cantiere si colleghino alle eventuali reti secondarie di distribuzione di acqua ed energia elettrica installate dall'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori.
L'Appaltatore dovrà costruire le opere temporanee quali per esempio: reti secondarie di distribuzione di acqua e di energia elettrica, passaggi, accessi carrai, reti di fognature, ecc., necessarie per poter operare nell'ambito del cantiere.
L'allacciamento alle reti esistenti sarà fatto dall'Appaltatore con l'approvazione dell’Ufficio di Direzione Lavori.
Gli allacciamenti e le deviazioni provvisorie necessarie a garantire, durante l'esecuzione dei lavori, la continuità del funzionamento degli impianti esistenti nei termini che saranno indicati dall’Ufficio di Direzione Lavori.
L'Appaltatore è responsabile per danni di qualsiasi genere, derivanti dalla interruzione accidentale delle reti impiantistiche, provocata dalla propria attività.
15.2 Cartelli e pubblicità
15.2.1 Cartello di cantiere
E’ a carico dell’Appaltatore l’installazione nel sito indicato dall’Ufficio di Direzione Lavori, entro 5 giorni dalla avvenuta consegna dei lavori, di apposito cartello di cantiere delle dimensioni minime previste dalla vigente normativa. Il format del cartello con i relativi contenuti è riportato nel PSC; la bozza del cartello dovrà comunque essere sottoposta ad approvazione dell’Ufficio di Direzione Lavori.
15.2.2 Cartelli di informativa al pubblico N.A.
15.2.3 Pubblicità
E’ facoltà esclusiva della Committente l’eventuale concessione di pubblicità, e dei relativi proventi, su recinzioni, ponteggi e costruzioni provvisorie e, più in generale, qualsiasi attività a carattere pubblicitario che preveda l’uso di qualsiasi tipo di installazione o attrezzatura posta all’interno del sedime aeroportuale.
15.3 DISTINTIVI DI RICONOSCIMENTO
L’Appaltatore dovrà curare che il proprio personale, e quello degli eventuali subappaltatori, porti in modo visibile le tessere di
riconoscimento fornite dalla Committente e previste dall’ENAC, (Tesserino di riconoscimento aeroportuale di circa € 40,00), oltre a quelle previste per i cantieri, fornite dai datori di lavoro, in conformità alla normativa vigente. In particolare deve essere previsto l’obbligo di curare che il proprio personale indossi un abbigliamento uniforme e adeguato al cantiere quanto a foggia e colore e, se del caso, completo di corpetto rifrangente ad alta visibilità di tipo approvato CE, riportante il logo o nominativo dell’impresa.
L’Appaltatore dovrà provvedere alla restituzione immediata dei tesserini rilasciati dalla Committente, alla scadenza del contratto ovvero in caso di recesso, risoluzione o estinzione anticipata, per qualsiasi motivo, dello stesso; la mancata restituzione comporterà l’applicazione della penale di cui all’art. 5.6.
15.4 PIANI DI SICUREZZA
L'Appaltatore ha l'obbligo del rispetto del P.S.C. relativo al presente appalto.
Tutti i documenti inerenti la sicurezza (P.O.S.), prodotti sia dall’appaltatore, sia dai subappaltatori, fornitori, ecc., dovranno essere redatti conformemente ai modelli previsti nel CD ROM Safety at Work predisposto dalla Committente.
All'Appaltatore spettano i costi per la sicurezza aggiuntivi/ interferenziali previsti nel P.S.C. (D.Lgs. 81/08), facente parte dei documenti contrattuali, che verranno contabilizzati e corrisposti a partire dal primo SAL utile, a seguito di opportune verifiche ed accertamenti, da parte della Direzione Lavori e del C.S.E., sulla corrispondenza alle prescrizioni impartite nei documenti relativi alle opere ed agli apprestamenti realizzati.
L’Appaltatore è tenuto a predisporre e consegnare alla Committente il proprio Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S. ex D.Lgs. 81/08) in conformità a quanto riportato nel CD “Safety at work”.
L’Appaltatore dovrà sempre redigere un P.O.S. anche quando non effettua lavorazioni proprie e dovrà contenere, in particolare, le lavorazioni affidate a terzi, la gestione delle emergenze incendio e pronto soccorso e l’organigramma di cantiere.
Nel caso di R.T.I./Rete di Imprese l’impresa capogruppo redigerà un proprio P.O.S., valutando le proprie lavorazioni ed indicando le lavorazioni affidate alle consociate o ai subappaltatori, i quali redigeranno a loro volta i propri P.O.S.
E', inoltre, tenuto a consegnare all’Ufficio di Direzione Lavori ed al C.S.E., almeno 10 giorni prima dell'inizio delle lavorazioni oggetto di subappalto, i P.O.S. predisposti dai subappaltatori, previa verifica di coerenza con il proprio.
L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento delle attività di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani da esse redatti compatibili tra loro e coerenti con il
P.S.C. facente parte dei documenti contrattuali e, se del caso, con il
P.O.S. presentato dall'Appaltatore stesso; tali piani dovranno essere messi a disposizione delle Autorità competenti, della Committente,
dell’Ufficio di Direzione Lavori e del C.S.E. per le verifiche ispettive e di controllo.
Le prescrizioni contenute nel P.S.C. e nei P.O.S. non dovranno in alcun modo essere interpretate come limitative al processo di prevenzione degli infortuni ed alla tutela della salute dei lavoratori, ricordando che tali indicazioni non sollevano i datori di lavoro delle imprese dagli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Qualora si rendesse necessario variare e/o aggiornare il P.O.S., l'Appaltatore è tenuto prontamente a farlo.
Il Direttore di cantiere, nominato dall'Appaltatore, è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
La Committente si riserva, su segnalazione del C.S.E. e/o dell’Ufficio di Direzione Lavori, di sospendere i pagamenti nonché di sospendere i lavori allontanando le imprese ripetutamente inadempienti del rispetto dei piani di sicurezza, o che non forniscano, qualora richiesti, gli aggiornamenti dei P.O.S. propri e dei subappaltatori, ovvero non mettano gli stessi a disposizione delle autorità competenti.
L’Appaltatore è responsabile in solido con i subappaltatori degli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L'Appaltatore è tenuto all'attuazione, sotto la propria responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni inerenti all'igiene e sicurezza del lavoro al fine della prevenzione delle malattie e degli infortuni, con particolare riferimento ai Piani di sicurezza; l'Ufficio di Direzione Lavori resterà esente da ogni responsabilità relativa alla sicurezza del lavoro. Ai sensi del D.Lgs. 81/08, si informa che all'interno dell'area di cantiere esiste un rischio potenziale di esposizione al rumore. L'Appaltatore dovrà, pertanto, valutare nel caso concreto la necessità di fornire ai propri dipendenti idonei mezzi di protezione individuale dell'udito. L'Appaltatore dichiara di aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le sue maestranze saranno chiamate a prestare la propria attività, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in materia, e pertanto manleva la Committente dalla responsabilità per qualsiasi infortunio sul lavoro dovessero subire i propri dipendenti nonché per i danni che comunque potessero derivare a terzi, in relazione all'attività prestata per l'esecuzione del presente contratto. Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile, ricadranno pertanto esclusivamente sull'Appaltatore, restandone completamente esonerati sia la Committente che il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
15.5 SISTEMA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE
L’Appaltatore ha l'obbligo di assicurare un sistema di gestione delle emergenze unitario (come meglio definito nel P.S.C.), integrato e costantemente adeguato all’evoluzione della realtà di cantiere. Dovrà promuovere e garantire il coordinamento e la cooperazione, anche in riferimento all’art. 26 del D.Lgs. 81/08, con le persone presenti sui luoghi di lavoro (subappaltatori, lavoratori distaccati,
fornitori, collaboratori a qualunque titolo, persone comunque presenti nel cantiere).
L’impresa appaltatrice avrà inoltre l’obbligo di coordinarsi con il C.S.E., affinché il sistema di gestione delle emergenze sia comune per tutte le imprese e per i lavoratori autonomi operanti in cantiere. Detto sistema dovrà essere coerente con quanto stabilito dal Gestore Aeroportuale nel documento Piano di sicurezza e Coordinamento.
Ai sensi del D.M. 10/03/98 sulla gestione della sicurezza antincendio, gli scali aeroportuali sono considerati ad ELEVATO RISCHIO DI INCENDIO, di conseguenza tutto il personale incaricato alla gestione delle emergenze (sia dell’appaltatore, sia dei subappaltatori), dovrà essere formato per tale rischio (corso di 16 ore) ed esibire relativo attestato di idoneità tecnica.
Infine, l’impresa appaltatrice dovrà designare il Coordinatore delle Emergenze che sarà costantemente presente in cantiere insieme al personale incaricato. Il soggetto designato dovrà assicurare per tutta la durata dei lavori, l'applicazione di quanto previsto nel Sistema di Gestione delle Emergenze e in caso di pericolo, gestirà e coordinerà gli interventi necessari per affrontare la situazione di emergenza.
15.6 MONITORAGGIO “GRANDI OPERE”
L’aeroporto di Malpensa rientra nel progetto regionale “Prevenzione nella realizzazione di Grandi Opere”.
L’ASL della provincia di Varese, tramite l’Unità Operativa Territoriale di Cardano al Campo, sta effettuando un monitoraggio delle attività e delle imprese operanti in aeroporto per accertarne la corretta applicazione della normativa che tutela la sicurezza e salute dei lavoratori. Tutte le imprese che svolgono attività della durata superiore a trenta gg, sono tenute a consegnare all’ASL, tramite l’Unità Operativa Sicurezza Lavori e Infrastrutture S.E.A., la documentazione inerente agli adempimenti normativi in materia di sicurezza, igiene e salute sui luoghi di lavoro.
15.7 BUSINESS PROCESS MANAGEMENT N.A.
15.8 ACCESSO ALLE AREE AEROPORTUALI DOGANALI E/O REGOLAMENTATE
Il cantiere è collocato in area aeroportuale “regolamentata”, l’accesso delle persone è subordinato all’ottenimento delle relative tessere aeroportuali con oneri economici a proprio carico L’eventuale accesso alle aree doganali di persone o di mezzi operativi delle imprese dovranno avvenire attraverso il varco controllato.
In entrambi i casi, l'Appaltatore dovrà presentare, con congruo anticipo, alla Committente richiesta motivata redatta conformemente a quanto previsto dalle ordinanze E.N.A.C. della
D.A. e riportate nella modulistica di cui al P.S.C..
Il rilascio delle tessere personali di riconoscimento per aree doganali, è subordinato inoltre alla presentazione di un attestato di partecipazione ad un corso di formazione in materia di sicurezza, presso i soggetti abilitati individuati da E.N.A.C., con oneri economici a carico dell’Appaltatore.
In caso di necessità di accesso con mezzi alle ”Aree di Movimento”, oltre alla richiesta per il rilascio dei relativi contrassegni, l’Appaltatore dovrà conseguire le patenti di guida necessarie per ottenere l’Autorizzazione alla Guida nelle suddette aree, con oneri economici a proprio carico.
I mezzi dovranno essere accessoriati secondo quanto previsto dalle ordinanze E.N.A.C. (bandierine, luci, rompifiamme, percorsi assegnati ecc.) nonché sottoporre ad eventuali collaudi degli Enti preposti i suddetti automezzi.
L'assenso all'accesso non comporta assunzione di responsabilità da parte della Committente in merito all'attività lavorativa e, più in generale, alle azioni svolte da personale/mezzi che hanno avuto accesso al sedime, restando unico responsabile l'Appaltatore per gli eventi che si dovessero verificare.
L'Appaltatore dovrà osservare e fare osservare ai propri dipendenti ed ai terzi che abbiano rapporti con il cantiere le disposizioni di legge e le ordinanze della D.A. che disciplinano il movimento di persone e di veicoli nell’ambito degli spazi doganali. Pertanto, tutti gli uomini addetti ai lavori dovranno essere muniti di tesserino di accesso agli spazi doganali. L'Appaltatore si impegna a sostituire immediatamente quelle persone che non dovessero ottenere dall'Amministrazione Statale il benestare d'accesso.
Il mancato ottenimento dei permessi non potrà essere motivo di richiesta di proroga per qualsiasi attività.
I permessi, per qualsiasi motivo non utilizzati e/o scaduti, dovranno essere tempestivamente restituiti.
15.9 RESTRIZIONICONSEGUENTI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI IN ZONA AEROPORTUALE
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri conseguenti all’esecuzione dei lavori in zona aeroportuale comportanti anche l'obbligo di soggiacere a tutte le limitazioni, interferenze ed interruzioni dei lavori richieste per motivi di sicurezza e/o per motivi operativi.
L’Appaltatore dovrà accettare tutte le restrizioni e/o difficoltà di qualsiasi natura, ivi compresa l'esecuzione in più riprese ed in più fasi delle diverse categorie di lavoro, dalla possibilità che le attività lavorative siano frazionate per periodi di tempo inferiori alle otto ore lavorative giornaliere, dalla necessità di proseguire ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, causati dalle necessità operative aeroportuali, dall’organizzazione dell’attività degli operatori, dalla contestuale effettuazione, da parte di terzi esecutori di altre attività nella stessa area di cantiere, o derivanti da lavori che vengono eseguiti in prossimità della propria area di lavoro.
Pertanto all'Appaltatore compete l'onere di coordinare e/o subordinare, secondo le disposizioni dell’Ufficio di Direzione Lavori e del C.S.E., l'esecuzione delle opere appaltate alle esigenze che si presenteranno in ragione delle interferenze generate dall'attività delle altre ditte.
In particolare, di tali interferenze l'Appaltatore deve tener conto nella elaborazione e negli aggiornamenti del programma esecutivo dei lavori.
Le difficoltà di qualsiasi natura comunque derivanti all’Appaltatore dalla presenza di altri appaltatori o dipendenti della Committente devono intendersi comprese negli oneri assunti e non potranno essere invocate per non adempiere ad obblighi comunque derivanti dal presente contratto, o altri rapporti contrattuali, né per giustificare rallentamenti o mancata esecuzione dei lavori, né infine per richiedere lo spostamento dei termini contrattuali di ultimazione dei lavori.
15.10 PULIZIA DELLE OPERE - SMALTIMENTO RIFIUTI
15.10.1 Pulizia in corso di costruzione
E’ a carico dell’Appaltatore la pulizia delle opere in corso di costruzione o già eseguite e lo sgombero dei materiali di rifiuto di qualsiasi genere, con assunzione degli oneri per trasporto, deposito e conferimento per lo smaltimento e degli oneri amministrativi, nel rispetto della normativa vigente in materia.
15.10.2 Smaltimento rifiuti speciali
In relazione allo smaltimento di rifiuti speciali, l’Appaltatore avrà l’obbligo di farsi carico degli oneri amministrativi ed economici relativi allo smaltimento dei rifiuti prodotti (quale produttore/detentore degli stessi), fornendo alla Committente la documentazione di avvenuto smaltimento (copia della “quarta copia” del formulario di identificazione prescritto dall’art. 193 del D.Lgs. 152/06 e/o eventuale documentazione SISTRI);
15.10.3 Pulizia finale
E’ onere dell’Appaltatore la perfetta pulizia finale di tutte le opere eseguite in ogni loro parte, delle strade, dei piazzali, degli spazi liberi, dei locali interrati, ecc.
E’ altresì onere dell’Appaltatore la pulizia dei cunicoli, cavidotti e reti di fognatura, provvedendo alla rimozione di residui di lavorazioni e di ogni altro materiale che accidentalmente vi fosse entrato durante il corso dei lavori; le reti dovranno essere provate ed utilizzate almeno per un mese prima della consegna dei lavori alla Committente.
15.11 PROTEZIONE DELLE OPERE
-E’ a carico dell’Appaltatore l'idonea protezione dei materiali in opera, a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta dell’Ufficio di Direzione Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino. Nel caso di sospensione dei lavori, l'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa delle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente disposizione.
-Sono a carico dell’Appaltatore l'aggottamento delle acque meteoriche che si raccogliessero negli scavi o nei locali interrati, lo sgombero della neve, le opere occorrenti per la protezione delle
opere eseguite e/o in corso di costruzione dalla pioggia, dal sole, dalle polveri e ciò anche nei periodi di sospensione dei lavori.
15.12 UTILIZZO INERTI
L’Appaltatore non potrà utilizzare, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, i residui derivanti dall’attività di costruzione e demolizione quando si tratti di materiali non selezionabili e separabili e di differente categoria, o quando tale attività comporti la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo.
Tali materiali dovranno essere gestiti sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell’Appaltatore, il quale dovrà operare nel pieno rispetto della vigente normativa di settore.
L’Appaltatore potrà utilizzare la terra ed altro materiale allo stato naturale derivante dall’attività di scavo, di proprietà della Committente, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e previa autorizzazione dell’Ufficio di Direzione Lavori, a condizione che si tratti di materiali non contaminati e che vengano riutilizzati nello stesso luogo di estrazione.
15.13 SGOMBERO DELLE AREE DI CANTIERE E DI DEPOSITO
E’ a carico dell’Appaltatore l'immediato sgombero delle aree del cantiere e di deposito, su richiesta dell’Ufficio di Direzione Lavori, per necessità inerenti l'esecuzione delle opere di cui al presente atto, o di altre opere affidate a terzi.
E’ altresì a carico dell’Appaltatore lo sgombero, entro un mese dalla data del verbale di ultimazione, dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di proprietà dell'Appaltatore esistenti in cantiere; in difetto, e senza necessità di messa in mora, la Committente vi provvederà direttamente, addebitando ogni spesa conseguente.
Al termine dei lavori, l’Appaltatore dovrà riconsegnare le aree di cantiere prive di ogni inquinamento e compatibili con gli usi aeroportuali, sia dal punto di vista ambientale che commerciale.
15.14 OPERE E APPROVVIGIONAMENTI URGENTI
L’Ufficio di Direzione Lavori potrà richiedere direttamente al Direttore di cantiere, senza che da ciò derivino ulteriori oneri, tutte le prestazioni e gli approvvigionamenti inerenti quei manufatti, impianti, materiali e forniture che, a suo insindacabile giudizio, siano immediatamente necessari per il migliore e rapido andamento dei lavori.
Qualora l’Appaltatore non provveda tempestivamente all’approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare, a giudizio insindacabile dell’Ufficio di Direzione Lavori, l’esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal presente contratto, l’Ufficio di Direzione Lavori stesso diffiderà l’Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio; scaduto tale termine infruttuosamente, la Committente richiederà il risarcimento di tutti i danni che potessero derivargli per la mancata ottemperanza a tali obblighi.
15.15 RILIEVI, ESPERIENZE, PROVE, SAGGI, ANALISI E VERIFICHE
E’ a carico dell’Appaltatore la messa a disposizione di manodopera, macchinari, strumenti, apparecchi, utensili e materiali occorrenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti, picchettazioni, apposizioni di capisaldi, ecc. relativi alle operazioni di consegna, posa in opera, contabilità e collaudo di lavori che possono occorrere dal giorno della consegna fino all’approvazione del collaudo.
E’ a carico dell’Appaltatore l'esecuzione presso gli Istituti, Laboratori od Enti Ufficiali che saranno indicati dall’Ufficio di Direzione Lavori, compresa ogni spesa inerente o conseguente, di tutte le esperienze, prove, saggi, analisi, verifiche non specificamente previsti dai Capitolati Speciali d'Appalto, ma ritenuti necessari e in ogni tempo ordinati dall’Ufficio di Direzione Lavori e/o dalla Commissione di Collaudo sui materiali e forniture impiegati o da impiegarsi, in relazione a quanto prescritto circa la qualità e l'accettazione dei materiali stessi e circa il modo di eseguire i lavori(rif. art. 167, c. 8 D.P.R. 207/10). Fra le verifiche i cui oneri sono a carico dell’Appaltatore, si segnala in particolare modo, in considerazione dell’impatto in materia di sicurezza, quella sullo stato delle aree in cui verranno eseguiti i lavori.
Così come indicato all’art. 19 del D.M. 145/00, i controlli e le verifiche eseguiti dalla Committente nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Committente.
Tutte le prove necessarie per verificare la corrispondenza di quanto eseguito con gli atti contrattuali dovranno essere eseguite dall'Appaltatore secondo le prescrizioni di cui alla documentazione di progetto e dell’Ufficio di Direzione Lavori.
Sono inoltre a carico dell’Appaltatore tutte le prove e verifiche che venissero ordinate dall’Ufficio di Direzione Lavori, o dalla Commissione di Collaudo; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, maestranze, strumenti di misura e controllo preventivamente tarati nel numero e tipo che saranno richiesti dall’Ufficio di Direzione Lavori) per l'esecuzione di dette prove e verifiche.
15.16 MODELLI E CAMPIONATURE - CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI
E’ a carico dell’Appaltatore la presentazione di campionature e l'esecuzione di tutti i modelli di lavori, materiali e forniture che verranno richiesti dall’Ufficio di Direzione Lavori.
L'approntamento delle campionature e dei modelli, nel numero richiesto dall’Ufficio di Direzione Lavori, deve avvenire in tempi tali da garantire un successivo ragionevole periodo per l'approvazione degli stessi da parte dell’Ufficio di Direzione Lavori e dei Progettisti.
E’ altresì a carico dell’Appaltatore la conservazione, fino all'approvazione del collaudo finale, in appositi locali presso l'Ufficio di Direzione Lavori, dei campioni muniti di sigilli a firma sia del Direttore dei Lavori che dell'Appaltatore, nei modi più idonei per garantirne l'autenticità.
15.17 NOTIZIE STATISTICHE
E’ onere dell’Appaltatore la comunicazione alla Committente, alla fine di ogni mese od in qualunque momento nei cinque giorni successivi alla richiesta dell’Ufficio di Direzione Lavori, di tutte le notizie statistiche relative all'appalto.
15.18 FOTOGRAFIE
Sono a carico dell’Appaltatore le spese per la fornitura alla Committente di fotografie, in due copie formato cm. 18x24, che illustrano l'andamento dei lavori nelle varie fasi dell'esecuzione ed, almeno, in corrispondenza con la redazione di ogni stato d'avanzamento a dimostrazione del progredire dei lavori; l’Appaltatore dovrà, inoltre, farsi carico delle spese per la fornitura alla Committente delle fotografie richieste dall’Ufficio di Direzione Lavori, in due copie formato cm. 18x24, riproducenti l'insieme dei lavori ultimati.
La Committente si riserva di fare eseguire direttamente dette fotografie, addebitandone il costo all'Appaltatore.
15.19 CONCESSIONE DI PERMESSI, LICENZE, AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA
E’ onere dell’Appaltatore lo svolgimento di tutte le pratiche ed il pagamento irripetibile delle tasse, contributi, spese, anticipazioni e quanto altro necessario per la richiesta e l'ottenimento di permessi, licenze e autorizzazioni relative all'uso delle opere eseguite, purché rispondenti al progetto approvato, o alle successive varianti, sempre approvate, nonché le spese, tasse, contributi, anticipazioni per le concessioni del trasporto, del deposito e dell'uso degli infiammabili, e gli oneri per il rispetto delle concessioni stesse.
In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale ammenda per contravvenzione, nonché il risarcimento dei danni conseguenti.
15.20 PIANO DELLE COMMITTENZE
L’Appaltatore dovrà produrre con un anticipo di almeno 15 gg. dalla data di inizio lavori il Piano delle Committenze, indicando il nominativo dei fornitori e subappaltatori, i luoghi di fabbricazione, il numero delle maestranze e delle principali attrezzature da impiegare, le date previste per l'emissione dei singoli ordini, per le prove in stabilimento, per la consegna in cantiere delle forniture ovvero per l'inizio delle singole lavorazioni.
La mancata presentazione dei piani di committenza nei termini sopra indicati potrà dare luogo alla sospensione dell'emissione dei certificati di pagamento.
15.21 PIANO DI QUALITA'
Entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà fornire all’Ufficio di Direzione Lavori, per una preventiva necessaria approvazione, il Piano di Qualità che intende adottare per
la realizzazione, l'accettazione (anche per quanto proveniente da terzi fornitori), la verifica ed il collaudo delle forniture oggetto del presente appalto.
Le procedure previste in detto Piano di Qualità dovranno essere conformi agli standard indicati dall’Ufficio di Direzione Lavori.
15.22 AVVIAMENTO DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI E MANUTENZIONE
L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione tecnici specializzati per un complessivo di 500 ore uomo per l’istruzione del personale addetto alla fase di riavvio degli impianti oggetto di intervento manutentivo, unitamente alla fornitura, se del caso, di un “Manuale di esercizio e manutenzione” con la descrizione delle manovre e delle regole da seguire per il funzionamento e la manutenzione degli impianti e apparecchiature.
La struttura per la sede dei corsi sarà messa a disposizione dalla Committente.
In particolare l’Appaltatore dovrà effettuare le verifiche su dispositivi di sicurezza (uscite di sicurezza porte REI, estintori), nonché i controlli e prove di funzionalità su impianti antincendio e rilevamento fumi, mettendo a disposizione i prescritti registri previsti dalla normativa vigente redatti e firmati da tecnici abilitati.
15.23 PROGETTAZIONI E CALCOLAZIONI
15.23.1 Progettazione costruttiva delle opere
La progettazione costruttiva delle opere, con l'integrazione dei dettagli di cantiere necessari per l'esecuzione delle opere stesse, non potrà alterare e/o modificare quanto previsto in progetto e dovrà avere l'approvazione dell’Ufficio di Direzione Lavori, conformemente a quanto disposto dall’art. 161 del D.P.R. 207/10.
A tal fine, l'Appaltatore è tenuto a presentarla all’Ufficio di Direzione Lavori, per l'approvazione, almeno 30 gg. prima di dare inizio alle lavorazioni.
L'Appaltatore, prima di procedere alla stesura degli elaborati costruttivi di cantiere, dovrà, a sua cura e spese, effettuare un accurato controllo al fine di verificare la congruità con le opere esistenti già realizzate, o in fase di realizzazione.
Qualora si verificassero delle discordanze, o insorgessero delle difficoltà, queste dovranno essere immediatamente segnalate all’Ufficio di Direzione Lavori che prenderà i provvedimenti del caso. In ogni caso, nessuna iniziativa potrà essere presa dall'Appaltatore, che sarà l'unico responsabile di eventuali inconvenienti.
L'Appaltatore dovrà, inoltre, predisporre la documentazione necessaria per il deposito dei progetti agli Enti competenti.
Sarà, inoltre, a cura dell’Appaltatore l’aggiornamento degli elaborati di progetto timbrati e firmati da professionista abilitato, in conseguenza delle varianti, o delle soluzioni esecutive/costruttive che si siano rese necessarie, con onere a suo carico. Tale documentazione sarà, in particolare per gli impianti, quella di riferimento per il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13,
lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”.
15.23.3 Progettazione di strutture portanti
E’ a carico dell’Appaltatore la verifica dell'analisi dei carichi e delle calcolazioni a corredo del progetto appaltato.
Resta stabilito che l'Appaltatore, unitamente al progettista ed al Direttore del cantiere, rimane responsabile della stabilità delle opere strutturali a tutti gli effetti, nonostante l'esame, l'approvazione del progetto, il diritto di sorveglianza, la direzione e il collaudo.
Sono, inoltre, a carico dell’Appaltatore la redazione e l'inoltro, a propria cura e spese, della documentazione tecnica per la denuncia delle opere strutturali al Comune di competenza, firmata da un tecnico abilitato (quale: disegni esecutivi, relazione di calcolo, relazione sui materiali delle strutture prefabbricate) e, più in generale, lo svolgimento di ogni e qualsiasi pratica burocratica prevista dalle vigenti norme.
15.23.4 Altri oneri progettuali
Il controllo e la verifica della congruità degli elaborati progettuali inerenti alle opere da realizzare, con l’obbligo di segnalare all’Ufficio di Direzione Lavori l’eventuale necessità di modifiche, o completamenti che si richiedessero per l’esecuzione o prosecuzione dei lavori.
L’approntamento della modulistica di prevenzione incendi, necessaria per l’ottenimento del CPI, inerente i prodotti da costruzione impiegati per garantire la conformità alle vigenti norme tecniche e alla loro corretta posa in opera. La sottoscrizione dei suddetti moduli dovrà essere fatta da un tecnico abilitato, iscritto agli elenchi ministeriali di cui al D.Lgs. 139/06.
Per quanto attiene la progettazione impiantistica, questa dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto dal citato D.M. 37/08. Inoltre, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del suddetto Decreto, l’Appaltatore dovrà predisporre una dichiarazione di conformità dell’impianto realizzato alle normative tecniche vigenti. La presentazione all’Ufficio di Direzione lavori, per approvazione, dei disegni di installazione degli impianti, nonché dei disegni costruttivi e di montaggio delle apparecchiature, completi dei dettagli ed aggiornati in modo da essere aderenti alle situazioni effettive delle opere in esecuzione e/o esistenti. Tali elaborati dovranno comprendere: disegni generali di insieme - relazioni di calcolo - particolari esecutivi - disegni costruttivi del materiale - elenco dei fornitori materiali - certificazioni di laboratori ufficiali sui materiali.
La consegna all’Ufficio di Direzione Lavori, entro 30 giorni dalla data dell’ultimazione delle opere, di tutti gli elaborati grafici raffiguranti lo stato reale di quanto eseguito, in modo da lasciare una esatta documentazione dei lavori così come effettivamente realizzati.
Tali elaborati dovranno comprendere:
- dettagli costruttivi
- disegni generali d’insieme
- planimetrie
- tipici di installazione
- schemi a blocchi
- schemi uni/trifilari e funzionali
- disegni costruttivi di macchine e apparecchiature
- relazioni di calcolo.
Gli elaborati dovranno essere realizzati secondo le indicazioni dell’Ufficio di Direzione Lavori con sistemi informatici e dovranno essere riproducibili, su supporto magnetico in formato DWG.
La tipologia dei caratteri per simboli, lettere, numeri, ecc, sarà concordata con l’Ufficio di Direzione Lavori secondo gli standard della Committente.
Le parti ripetitive del disegno dovranno essere realizzate mediante "blocchi/simboli" da utilizzarsi sui disegni anche se differenti.
Tutti i disegni dovranno essere realizzati facendo ampio uso di "Layer" predefiniti dall’Ufficio di Direzione Lavori contenenti informazioni omogenee, al fine di consentire elaborazioni separate per ognuna di tali tipologie di informazioni.
L’Appaltatore è inoltre tenuto, senza alcun compenso, ad apportare agli elaborati predetti tutte le modifiche eventualmente prescritte dai Collaudatori entro 15 giorni dalla richiesta.
Dovrà, altresì, essere fornita, per quanto applicabile, la seguente documentazione in triplice copia:
- manuali di istruzione, uso e manutenzione;
- verbale delle misure di passo e contatto e moduli per denuncia INAIL (ex ISPESL);
- verbale delle prove a grandezze impresse sulle protezioni;
- certificati di collaudo e dichiarazioni di conformità sia delle apparecchiature che di opere particolari;
- verbali delle prove effettuate sui circuiti idraulici;
- copia delle denunce ai vari Enti (INAIL, ASL, ecc....) per impianti e opere soggette;
- verbale di misure di impedenza di anello di guasto;
- certificazioni di laboratori ufficiali per prove sui materiali;
- dichiarazioni di conformità di cui al citato D.M. 37/08;
- certificati di garanzia e documenti di omologazione di materiali o apparecchiature.
La consegna, entro 3 mesi dall’ultimazione dei lavori, dell’elenco completo dei materiali ed apparecchiature installate, nonché della lista dei ricambi per le apparecchiature, corredato delle caratteristiche tecniche principali di ognuno e della loro reperibilità in Italia, particolarmente nel caso trattasi di materiali forniti da ditte subfornitrici.
L’onere della redazione e dell’inoltro, a proprie cura e spese, ove richiesto per legge, della documentazione tecnica agli Enti competenti; in particolare, gli oneri per le pratiche presso INAIL, ASL e gli Enti competenti per il collaudo di ascensori e per il rilascio delle licenze d’impianto e di esercizio.
15.24 DIRITTI DI PROPRIETÀ E OBBLIGO DI SEGRETEZZA
I disegni e la documentazione tecnica consegnati dalla Committente all’Appaltatore e gli elaborati predisposti dall’Appaltatore stesso per l’esecuzione dei lavori sono e rimangono di proprietà riservata della Committente.
L’Appaltatore si obbliga a non far uso dei disegni e delle informazioni tecniche fornite dalla Committente e dall’Ufficio di Direzione dei Lavori se non per le finalità indicate in contratto.
Gli elaborati affidati all’Appaltatore e quelli dal medesimo predisposti non dovranno essere in alcun modo riprodotti, o messi in circolazione a favore di terzi. Pertanto, l’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del contratto, la documentazione che venisse messa a sua disposizione dalla Committente e/o da terzi, o di cui l’Appaltatore venisse comunque a conoscenza in occasione dell’esecuzione del contratto.
L’obbligo di segretezza sarà per l’Appaltatore vincolante per tutta la durata dell’esecuzione del contratto e anche successivamente alla sua conclusione, fino a quando le informazioni delle quali l’Appaltatore è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.
In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire alla Committente e/o a terzi tutti i danni che a questi dovessero derivare.
L’Appaltatore resta inoltre responsabile, nei confronti della Committente, per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
15.25 DANNI E INDENNITA’
E’ onere dell’Appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori tutte le misure e tutti i provvedimenti che riterrà necessari per evitare danni alle opere e per garantire l'incolumità della manodopera, delle persone addette ai lavori e dei terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
E’ a carico dell’Appaltatore il risarcimento ai proprietari ed ai terzi per tutti i danni conseguenti al verificarsi degli eventi appresso indicati a titolo esemplificativo e non limitativo: depositi di materiali, escavazioni, installazione di impianti ed esecuzione opere, manovra mezzi d’opera e automezzi, scarichi di acqua di ogni natura, abbattimento o danneggiamento di piante, ecc.
Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile, in caso di infortunio o di danno ricadranno pertanto esclusivamente sull'Appaltatore restandone completamente esonerati sia la Committente che il personale preposto alla direzione, contabilità e sorveglianza dei lavori, così come previsto dall’art. 165, c. 3, D.P.R. 207/10.
Sono a carico dell’Appaltatore le indennità per i passaggi, per le occupazioni temporanee delle aree, sia pubbliche che private, eventualmente necessarie per il deposito dei materiali e provviste di qualsiasi genere ed entità, per l'impianto di cantieri sussidiari a
quello principale, per alloggi degli operai, per opere provvisionali, per strade di servizio, ecc.
L’Appaltatore dovrà provvedere, sotto la propria responsabilità, alla riparazione o risarcimento dei danni che, per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori da altri compiuti.
15.26 POLIZZE ASSICURATIVE
L'Appaltatore, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e comunque prima della consegna dei lavori, dovrà aver stipulato con primaria compagnia d'assicurazioni, dotata di rating B+ AmBest, o in alternativa A- Standard&Poors, o in alternativa A- Fitch, o in alternativa A3 Moody’s, e si impegna a mantenere in vigore, le sotto elencate polizze, assumendosi comunque ogni responsabilità, di qualsiasi genere, nel caso in cui tali polizze non fossero state stipulate nel pieno rispetto di tutte le clausole previste nel presente articolo:
1) Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi
L'Appaltatore dovrà stipulare una polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 125 del
D.P.R. n. 207/2010, che tenga indenne la Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, inclusi quelli derivanti da errori di progettazione o insufficiente progettazione, azioni di terzi (compreso furto) o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di Collaudo provvisorio o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata sotto la forma di Polizza "Tutti i rischi della costruzione" (tipo CAR) a copertura di danni occorsi durante il periodo di realizzazione delle opere previste dall'appalto.
La polizza, ai sensi delle disposizioni contenute nei Capitolati, dovrà essere conforme allo Schema tipo 2.3 allegato al D.M. Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004 e con somme assicurate/massimali non inferiori a quanto segue:
Sezione A
Partita 1 - danni all'opera Euro (importo dell'appalto)
Partita 2 – danni a impianti e opere preesistenti Euro € 2.500.000,00
Partita 3 – costi di demolizione e sgombero Euro (3% importo appalto)
Sezione B
Massimale per Responsabilità Civile verso terzi Euro (massimale pari al 5%
del valore delle opere, con il minimo di € 500.000,00 ed il
massimo di € 5.000.000,00)
Nella polizza sarà espressamente previsto quanto segue:
- l’inclusione nella definizione di assicurato dei seguenti soggetti:
a. la Committente,
b. il Contraente (Appaltatore),
c. i subappaltatori,
d. l’Ufficio di Direzione Lavori ed i suoi incaricati ed in genere chiunque partecipi alla realizzazione dei lavori in forza di un contratto,
e. i Collaudatori.
- che gli assicurati siano considerati terzi fra di loro (responsabilità civile incrociata);
- l’estensione della copertura alla garanzia di Manutenzione Estesa per la durata di 24 mesi.
E’ inoltre richiesta la copertura assicurativa delle attrezzature di cantiere di proprietà e/o in uso che saranno utilizzate nel corso dei lavori; le attrezzature dovranno essere assicurate per un importo pari al valore di rimpiazzo a nuovo delle attrezzature medesime.
Si precisa che eventuali danni a beni installati da terzi e/o di proprietà di terzi, verificatisi durante l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, dovranno essere coperti nell’ambito della sezione b) - responsabilità civile verso terzi.
2) Polizza di assicurazione indennitaria decennale
L'Appaltatore dovrà stipulare una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, ai sensi dell’art. 129, comma 2, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, e dall’art. 126 del
D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
La polizza dovrà essere conforme allo Schema tipo 2.4 allegato al
D.M. Attività Produttive n.123 del 12/03/2004 e con somme assicurate / massimali non inferiori a quanto segue :
Sezione A
Partita 1 - danni all'opera Euro (valore di ricostruzione dell'intera opera)
Partita 2 – costi di demolizione e sgombero Euro (3% importo
appalto)
Partita 3 - danni alle impermeabilizzazioni coperture Euro (5% importo
appalto)
Sezione B
Massimale per Responsabilità Civile verso terzi Euro (massimale pari
al 5% del valore delle opere, con il minimo di € 500.000,00 ed il massimo di € 5.000.000,00)
Nella polizza sarà espressamente previsto quanto segue:
- l’inclusione nella definizione di assicurato dei seguenti soggetti: Committente, Contraente (Appaltatore) e Subappaltatori
- un limite di indennizzo pari al 40% del valore dell'opera realizzata. 3)Assicurazioni dei mezzi per la circolazione dei veicoli.
N.a.
Tutte le polizze suddette dovranno essere mantenute in vigore per l'intero periodo di durata dei lavori.
Le assicurazioni non limiteranno in alcun modo le responsabilità dell'Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e delle leggi; pertanto, l'Appaltatore risponderà in proprio qualora i danni verificatisi dovessero superare i massimali previsti in dette polizze. Resta espressamente inteso che nel prezzo contrattuale si intendono compresi gli oneri inerenti le coperture ed estensioni assicurative
15.27 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE CONNESSI CON LE POLIZZE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO
Oltre allo scrupoloso rispetto delle condizioni espresse dalle polizze, l'Appaltatore è tenuto all’osservanza di quanto appresso specificato.
15.27.1 Denuncia della variazione del rischio
L’Appaltatore dovrà denunciare alla Committente tutte le circostanze che possano influire sull'apprezzamento del rischio, nonché i mutamenti che si verificassero nel corso dell'assicurazione.
15.27.2 Denuncia di sinistro
Appena a conoscenza di un sinistro che possa dare adito a domanda di risarcimento, darne immediata notizia per iscritto alla Committente, rimettendo a questa, al più presto possibile, un dettagliato rapporto scritto e fornire tutti i particolari, informazioni e prove che possano essere ragionevolmente richiesti.
15.27.3 Spese per la valutazione dei danni
E’ onere dell’Appaltatore pagare tutte le parcelle e spese per professionisti nella fase di studio e progettazione conseguenti al danno, o distruzione dei beni oggetto del contratto, nonché maggiori spese per onorari dei periti eccedenti la somma garantita da coperture assicurative, ed ogni eventuale spesa da sopportare per l'assistenza tecnica e legale nella valutazione e liquidazione del sinistro.
15.27.4 Imposte ed altri carichi
E’ onere dell’Appaltatore pagare le imposte ed altri carichi, presenti e futuri, stabiliti in conseguenza del contratto della polizza assicurativa.
15.27.5 Aumento dell'importo dei lavori
E’ onere dell’Appaltatore pagare il supplemento al premio nel caso di aumento dell'importo dei lavori.
15.27.6 Reintegro della somma assicurata
E’ onere dell’Appaltatore corrispondere il premio richiesto dalla Committente nel caso di reintegro della somma assicurata.
In difetto vi provvederà la Committente e senza necessità di messa in mora, tratterrà l'importo del premio richiesto dall'emettendo certificato di pagamento, oppure dalle altre somme in mani della Committente.
15.27.7 Danni cagionati a terzi, sia per le lesioni a persone sia per danni a cose
E’ onere dell’Appaltatore tenere indenne la Committente dei maggiori danni non coperti dal massimale assicurato per i sinistri di cui alle condizioni generali di polizza.
15.28 ATTIVITA' IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI
Qualora nel corso dell’esecuzione del presente Contratto dovesse verificarsi la necessità di effettuare attività lavorativa in “ambienti sospetti di inquinamento o confinati”, così come individuati nel documento che, se del caso, verrà fornito dalla Committente, troverà integrale applicazione la disciplina di cui al D.P.R. 177/2011.
In particolare, l’attività potrà essere svolta esclusivamente da imprese o da lavoratori autonomi che risultino specificamente qualificati sia con riguardo alle misure di prevenzione e di protezione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sia con riferimento alla tutela del lavoro, come previsto all’art. 2 del
D.P.R. 177/2011.
Sarà cura della Committente verificare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 2 del D.P.R. 177/2011 in capo a chi eseguirà l’attività e promuovere una specifica riunione di coordinamento preliminare. Dovrà quindi essere adottata da parte dell’impresa appaltatrice una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove possibile, ridurre al minimo i rischi propri dell’attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Si procederà alla certificazione del Contratto di appalto/subappalto nelle seguenti ipotesi:
- presenza di interferenze tra le organizzazioni della Committente e dell’Appaltatore nel luogo confinato;
- nell’ipotesi di ricorso al subappalto (certificazione a cura dell’Appaltatore).
L’Appaltatore dovrà procedere alla certificazione dei relativi contratti di lavoro nell’ipotesi specificamente prevista all’art. 2, lett. c), del D.P.R. 177/2011.
In relazione alle attività di cui alla presente clausola, non è ammesso il ricorso a subappalti se non espressamente autorizzati dalla Committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. 276/2003.
Gli oneri derivanti da qualunque operazione inerente eventuali attività in ambienti confinati si intendono a carico dell’Appaltatore.
15.29 AIRPORT FACILITY MANAGEMENT
Gestione del flusso informativo della documentazione di progetto, di variante e di as built per l’implementazione di nuovi impianti e/o la modifica di impianti esistenti
Oneri e modalità operative
L’appaltatore sarà tenuto a fornire le informazioni necessarie per il mantenimento e la gestione integrata del “Sistema Informativo Aeroportuale di Facility Management” da qui in poi denominato AFM durante tutte le fasi di implementazione della propria attività, a partire dal progetto esecutivo (qualora previsto tra le attività di Appalto), durante la realizzazione e la messa in opera delle eventuali varianti, fino al termine delle attività, con la redazione degli elaborati as-built, secondo le seguenti modalità:
Modalità di trasferimento e utilizzo delle informazioni
Il trasferimento delle informazioni avverrà attraverso il portale web messo a disposizione da SEA, secondo le tempistiche concordate con la Direzione Lavori. Per tramite del portale l’Appaltatore potrà: verificare la documentazione trasmessa, tenere traccia delle trasmissioni effettuate, di quelle accettate e di quelle autorizzate.
Qualora previsto dallo specifico appalto, l’Appaltatore potrà ottenere, al termine delle attività di campo o durante le fasi di realizzazione, copia in formato elettronico dei layout delle implementazioni e realizzazioni effettuate come “stato dell’arte attualmente documentato”. Le rappresentazioni grafiche, sulla base architettonica aggiornata, utilizzeranno simbologie standard che l’Appaltatore potrà aggiornare a propria discrezione per la realizzazione della propria documentazione “as built” contrattuale. Validazione delle informazioni
Le informazioni ricevute da AFM, previa validazione da parte della DL, prima di essere rese disponibili saranno validate in termini di congruenza generale e consistenza, saranno trattate in funzione delle esigenze specifiche del sistema AFM in toto o solo in parte. Qualora venissero riscontrate delle difformità, l’Appaltatore sarà informato tramite la DL, ricevendo copia delle difformità riscontrate che sarà tenuto a risolvere aggiornando e modificando la documentazione che dovrà quindi essere ritrasmessa secondo quanto previsto ai punti precedenti.
Formati di trasferimento delle informazioni
Le informazioni dovranno essere trasferite dall’Appaltatore utilizzando i seguenti formati di interscambio:
• Formati Cad standard, DWG o DXF per le rappresentazioni grafiche sia architettoniche che impiantistiche, dovranno essere realizzate secondo le buone tecniche CAD, garantendo la suddivisione in livelli (layer) omogenei e rappresentativi delle informazioni riportate e una rappresentazione in blocchi degli oggetti puntuali e delle simbologie inserite;
• Formati Office standard (DOCX, XLSX, PPTX,PDF …) per le informazioni documentali e descrittive e aggiuntive a corredo (Specifiche, manuali, schematici, unifilari, …)
15.30 ONERI VARI
- Dare evidenza degli eventuali provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14 D.Lgs. 81/08;
- comunicare al CSE e alla Direzione Lavori qualunque infortunio di qualsiasi entità, occorso sia ai propri dipendenti, sia a quelli dei subappaltatori e lavoratori autonomi;
- consentire l’accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso a persone autorizzate ed agli addetti ai lavori per conto di altre ditte e della Committente;
- concedere l’uso a terzi, autorizzati dall’Ufficio di Direzione Lavori, e gratuitamente alla Committente, degli impianti di cantiere fissi o mobili (ponteggi compresi), in quanto ciò non richieda modifiche alle strutture e posizionamento degli stessi e limitatamente alla durata della loro installazione;
- il divieto di autorizzare visite di estranei alle opere in corso di esecuzione od ultimate, al cantiere di lavoro ed alle proprie installazioni, nonché il divieto di pubblicare e far pubblicare e comunque utilizzare rilievi fotografici, cinematografici o televisivi di qualsiasi genere, senza preventiva autorizzazione della Committente ed accordi sull’eventuale beneficio da ciò derivante. Analogamente, l’Appaltatore non potrà esporre nel cantiere, né autorizzare ad altri l’esposizione di manifesti propagandistici, reclamistici e politici di qualsiasi genere;
- l’immediata rimozione di ogni pegno e ipoteca od opzione che, a causa di atti od omissioni commessi dall’Appaltatore o dai suoi dipendenti, possa essere chiesta da chiunque, sugli impianti o sulle apparecchiature in opera o in deposito in cantiere. L’Appaltatore accetta sin d’ora la sospensione totale dei crediti derivanti dal presente contratto sino a che tali rivendicazioni siano state acquietate;
- il pagamento e rispetto di canoni, diritti ed obblighi derivanti dall’impiego di dispositivi o sistemi protetti da brevetto, sollevando pertanto la Committente da qualunque rivendicazione sorta dall’inosservanza di tali procedure, anche qualora il progetto stesso abbia prescritto espressamente l’adozione di particolari prodotti o procedimenti costruttivi. Nel caso in cui l’Appaltatore fosse a conoscenza che tali prescrizioni infrangono un qualsiasi diritto di brevetto, egli sarà interamente responsabile di qualsiasi reclamo od azione ne possa sorgere nel caso non abbia tempestivamente preavvertito l’Ufficio di Direzione Lavori;
- sostenere le spese per i viaggi, trasporti locali, trasferte, vitto e alloggio per il proprio personale;
- qualsiasi altro onere, anche se non espressamente citato, comunque necessario per dare le opere compiute a perfetta regola d'arte;
- i rilievi, con l'ausilio anche di idonea strumentazione, atti alla individuazione di manufatti e reti impiantistiche presenti nelle aree oggetto dell'intervento, al fine di verificare eventuali interferenze con le opere oggetto dell'appalto e concordare con l’Ufficio di Direzione Lavori, la loro deviazione o eliminazione e messa in disuso.
Eventuali rallentamenti o sospensioni dei lavori, conseguenti alle indagini di cui sopra e ad eventuali ritrovamenti, non daranno diritto all’Appaltatore ad alcun riconoscimento.
Eventuali controlli dell’Ufficio di Direzione Lavori, su dette operazioni di tracciamento e rilievo non ne costituiscono approvazione.
I rilievi di qualsiasi tipo restano di esclusiva competenza e responsabilità dell’Appaltatore, il quale è impegnato ad ogni rifacimento reso necessario da un riscontrato errore. La conservazione dei capisaldi di quota e delle picchettazioni, ai quali si farà riferimento per tutte le operazioni di misura e controllo;
- l’Appaltatore si impegna a rispettare la normativa in materia di trasporto di merce su strada di cui al D.M. 30.06.09 “Approvazione della scheda di trasporto”.
E’ altresì a carico dell’Appaltatore la richiesta e l'ottenimento dei permessi, nonché i relativi oneri, per l'eventuale utilizzo di trasporti speciali.
Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa ed il nominativo del proprietario degli automezzi utilizzati per il trasporto (art. 4, L. n. 136/10);
- l’Appaltatore si impegna formalmente a non eseguire in cantiere, salvo esplicita autorizzazione della Committente, per nessuna ragione, per proprio conto o per conto di altri, lavori estranei a quelli oggetto del presente atto;
- l’Appaltatore dovrà assicurare che durante i lavori sia sempre presente in cantiere personale in possesso di buona conoscenza della lingua italiana (sia esso dipendente dell'Appaltatore, dei suoi subappaltatori o subfornitori).
ARTICOLO 16 - ONERI A CARICO DELLA COMMITTENTE
Sono a carico della Committente:
a) la messa a disposizione di un'area remota rispetto alle aree di intervento all’interno del sedime per installazione delle attrezzature logistiche e per deposito dei materiali dell'Appaltatore, in posizione che verrà stabilita dalla Committente; rimangono a carico dell'Appaltatore gli oneri per gli allacciamenti, le utenze ed i contributi dovuti alle società ed enti erogatori di energia elettrica, acqua potabile e telefono per il servizio della predetta area; si ricorda che, non essendo area di cantiere, è obbligo dell’Appaltatore ottemperare al D.Lgs. 81/08 in relazione all’installazione temporanea della propria unità produttiva e, quindi, fare le opportune valutazioni con riferimento al proprio documento di valutazione dei Rischi;
b) il punto di connessione alla rete dell’energia elettrica;
c) il punto di consegna della fornitura dell’acqua potabile con relativo contatore;
d) le competenze professionali dell’Ufficio di Direzione Lavori e del collaudo;
e) il rilascio dei permessi/tessere, con oneri economici a carico dell’Appaltatore, per poter accedere alle aree aeroportuali doganali, al personale dipendente dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori o subfornitori,
f) l'ottenimento dei provvedimenti amministrativi necessari, ad esclusione di quelli di cantiere;
g) il rilascio di “Autorizzazione alla Guida nelle Aree di Movimento”, con oneri economici a carico dell’Appaltatore;
ARTICOLO 17 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
Il corrispettivo è soggetto alla disciplina IVA di cui al DPR n. 633/1972 e s.m.i.
ARTICOLO 18 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE - DIRETTORE DI CANTIERE - RESPONSABILE OPERE STRUTTURALI - STRUTTURA ORGANIZZATIVA
L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnica e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma di contratto. L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo Rappresentante.
Il mandato dovrà essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Committente che provvederà a darne comunicazione all’Ufficio di Direzione Lavori.
L’Appaltatore o il suo rappresentante dovranno garantire per tutta la durata dell’appalto la presenza sui luoghi di lavoro.
Qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, la Committente, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, avrà il diritto di esigere il cambiamento immediato del suo Rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore o al suo Rappresentante.
L’Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere o altro tecnico (capocantiere- preposto) formalmente incaricato eventualmente coincidente con il proprio Rappresentante, assicurerà l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
Per tutta la durata del cantiere dovrà essere garantita la presenza costante di: un capocantiere preposto, del Coordinatore delle emergenze, degli addetti al primo soccorso/alla lotta antincendio/all’evacuazione dei lavoratori.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio/rete di imprese, l’incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese associate; la delega deve indicare specificatamente le attribuzioni da esercitare dal Direttore, anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti in cantiere.
Il Direttore di cantiere si avvarrà della collaborazione di almeno due assistenti, che dovranno altresì essere presenti durante l’esecuzione dei lavori e per tutta la loro durata, con la specializzazione in opere civili ed impiantistiche.
L’Ufficio di Direzione Lavori avrà il diritto, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
L’Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali.
L'Appaltatore dovrà, inoltre, designare un Responsabile dell'Esecuzione delle Opere Strutturali, ai sensi degli artt. 2, 3, 4 lett. b), 5, 6 e 15 della Legge 1086/71, così come integrata dall'art. 64 del D.P.R. 380/01.
L'Appaltatore è obbligato a trasmettere all’Ufficio di Direzione Lavori, con separata lettera prima della consegna dei lavori, i nominativi del proprio Rappresentante, del Direttore di Cantiere e dei suoi assistenti e del Responsabile dell’Esecuzione delle Opere Strutturali. Dovrà, inoltre, tempestivamente comunicare per iscritto ogni modifica e/o sostituzione che si dovesse eventualmente verificare in corso di esecuzione del contratto.
Al Direttore di Cantiere competerà ogni responsabilità inerente a tale qualifica per la conduzione dei lavori, per la vigilanza del cantiere, la
custodia dei materiali e mezzi d'opera nonché per quanto attiene alla prevenzione degli infortuni, ai sensi dell'art. 2087 c.c. e della normativa vigente in materia, con particolare riferimento a quanto disposto dall’art.118, c. 6, del D.Lgs. 163/06, dall’art. 92 del D.Lgs. 81/08 in particolare per i rapporti di collaborazione e cooperazione con il "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" nell'espletamento della sua funzione, in modo che la Committente, l’Ufficio di Direzione Lavori, il Coordinatore siano totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità civile o penale derivante dall'arbitraria violazione delle specifiche norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Direttore di Cantiere è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza (P.S.C., P.O.S.) da parte di tutte le ditte impegnate nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.
In particolare, al Direttore di Cantiere compete:
- attuare tutte le misure di sicurezza previste dai Piani di Sicurezza e vigilare sull'attuazione di quelli predisposti dai subappaltatori, nonché predisporre le misure comunque necessarie; disporre ed esigere che dette misure siano tassativamente rispettate da tutto il personale operante in cantiere;
- vigilare sull'uso dei D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) messi a disposizione degli addetti alle attività in cantiere;
- segnalare, all’Ufficio di Direzione Lavori ed al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), eventuali altre condizioni di pericolo anche di carattere temporaneo, in modo che venga disposta l'immediata sospensione dei lavori fino a quando detta eventuale condizione di pericolo non sia stata convenientemente eliminata;
- non autorizzare le lavorazioni prima di essersi assicurato che siano ottemperate le misure di sicurezza relative all'attività da eseguire;
- mettere a disposizione degli Organi di vigilanza (ASL-DPL, ecc.) i Piani di Sicurezza;
- accompagnare gli Organi di Vigilanza nei sopralluoghi in cantiere e valutare se sospendere le lavorazioni che potrebbero rappresentare rischio per le persone in sopralluogo;
- partecipare alle riunioni di coordinamento convocate dal C.S.E.
L’Ufficio di Direzione Lavori trasmetterà al Direttore di Cantiere le disposizioni inerenti alla programmazione dei lavori, alla loro esecuzione, verifica e contabilità.
ARTICOLO 19 – UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI
La Committente si riserva di costituire l’Ufficio di Direzione Lavori e di nominare il relativo Direttore Lavori, il C.S.E. e il Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione.
L'Appaltatore è tenuto ad assicurare l'esatta ed immediata esecuzione delle disposizioni, prescrizioni ed istruzioni che gli verranno impartite dal Direttore dei Lavori che verrà designato dalla Committente.
Il Direttore Lavori fornirà all'Appaltatore le necessarie disposizioni sull'esecuzione delle opere e l'Appaltatore farà sue tali disposizioni assumendone la responsabilità tecnica.
L'Appaltatore dovrà assicurarsi, sia prima dell'inizio dei lavori sia in corso d'opera, che le soluzioni tecniche proposte non siano tali da dar luogo ad inconvenienti; tale eventualità dovrà essere tempestivamente segnalata
all’Ufficio di Direzione Lavori e, in difetto di tale precisazione, nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore qualora si verificassero danni od inconvenienti, dei quali, pertanto, sarà ritenuto interamente responsabile.
L’Ufficio di Direzione Lavori controllerà l'esatto svolgimento dei lavori e ne verificherà lo stato, non riconoscendo la Committente impegni e responsabilità di qualsiasi tipo per quanto sia stato disposto da alcuno al di fuori dei suindicati Direttori Lavori.
In particolare l’Ufficio di Direzione Lavori provvederà:
a) a impartire disposizioni tecniche per l'esecuzione dei lavori, in modo da assicurarne la realizzazione in conformità al progetto ed alle pattuizioni contrattuali, secondo le norme tecniche dell'arte e le prescrizioni di legge;
b) a coordinare e verificare che l'andamento dei lavori avvenga secondo quanto stabilito dai programmi che saranno concordati;
c) a disporre la consegna dei lavori, le eventuali sospensioni e riprese, nonché a certificarne l'ultimazione;
d) ad assicurare la predisposizione e tenuta dei documenti contabili, nonché degli atti certificativi e gestionali;
e) ad esprimere pareri sulle eventuali subforniture richieste dall'Appaltatore;
f) ad ordinare in qualsiasi tempo controlli o prove sui lavori eseguiti, affidati ad istituti o laboratori il cui nominativo dovrà essere preventivamente approvato dalla Committente;
g) a verificare che gli addetti ai lavori siano regolarmente alle dipendenze dell'Appaltatore, dei suoi subappaltatori e subfornitori;
h) a sottoporre alla Committente proposte per la maggiore funzionalità od economia delle opere; eventuali varianti ritenute necessarie e/o opportune per ragioni esecutive o funzionali, purché non alterino le sostanziali caratteristiche tecniche ed economiche degli interventi, dovranno essere preventivamente approvate dalla Committente;
i) a recepire nel progetto esecutivo i nuovi prezzi;
l) ad analizzare, a trattare con l'Appaltatore eventuali ulteriori nuovi prezzi per le opere, forniture, prestazioni od oneri che non fossero compresi nel presente contratto;
m) a pronunciarsi in merito alle riserve o richieste avanzate dall'Appaltatore;
n) ad assistere ai collaudi o ad effettuarli direttamente, secondo quanto disposto dalla Committente e conformemente a quanto prescritto ai successivi articoli del presente contratto;
o) a procedere alla liquidazione dei lavori, verificando in contraddittorio i quantitativi e le misure delle opere eseguite, a redigere gli stati di avanzamento ed i certificati di pagamento;
p) a verificare che tutti i materiali e le forniture da impiegarsi per l'esecuzione delle opere siano conformi alle prescrizioni degli atti contrattuali; l’Ufficio di Direzione Lavori ha il diritto di vietare determinate provenienze se i materiali non saranno riconosciuti conformi alle prescrizioni richieste, o non risponderanno ai requisiti prescritti;
q) a vigilare, tramite il C.S.E., sull'osservanza dei piani di sicurezza;
r) ad esercitare o far esercitare da un suo rappresentante la sorveglianza anche continuativa in cantiere, a mezzo di tecnici incaricati delle funzioni di controllo, senza che con ciò si sostituisca, e quindi assuma responsabilità che fanno capo all'Appaltatore.
L’Ufficio di Direzione Lavori non può esercitare alcuna ingerenza sull'autonomia organizzativa dell'Appaltatore, né sull'osservanza delle norme di prevenzione infortuni, rientrando questi compiti nell'esclusiva sfera di attribuzioni dell'Appaltatore e del Direttore di cantiere suo dipendente e di cui al precedente Art. 18.
ARTICOLO 20 - ACCETTAZIONE E QUALITA' DEI MATERIALI
Tutti i materiali impiegati, i componenti e le loro parti, le opere ed i manufatti dovranno risultare rispondenti alle norme emanate dai vari organi, enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento dell'affidamento dei singoli lavori o che vengano emanate prima dell'ultimazione degli stessi.
Nessun materiale potrà essere posto in opera senza preventiva accettazione da parte dell’Ufficio di Direzione Lavori.
L'accettazione dei materiali diverrà definitiva solo dopo la loro messa in opera.
I materiali non accettati dovranno essere prontamente rimossi dal cantiere; in caso contrario la Committente potrà provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, al quale farà carico qualsiasi danno che potrà derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
Le spese sostenute dalla Committente per la rimozione d'ufficio verranno dedotte dal primo pagamento utile.
I materiali introdotti in cantiere, anche se accettati dall’Ufficio di Direzione Lavori, resteranno in custodia dell'Appaltatore nonché a suo rischio e pericolo fino alla loro messa in opera e ciò non solo in caso di distruzione o deterioramento, ma altresì di sottrazione, da chiunque causati.
I materiali utilizzati saranno di primo impiego e di qualità, misure, forma, composizione, colori uniformi, secondo quanto prescritto dall’Ufficio di Direzioni Lavori. Essi non dovranno presentare difetti tali da comprometterne resistenza, aspetto, funzioni, durata e regolarità di impiego. Le consegne saranno effettuate in imballaggi o contenitori originali sigillati, con indicazione della provenienza e della marca di fabbrica. In particolare i materiali deteriorabili dovranno essere conservati in locali ben chiusi, al riparo dall'umidità e negli involucri originali da aprirsi solo al momento dell'uso, oppure immagazzinati in silos.
L’Ufficio di Direzione Lavori potrà rifiutare in qualunque momento quei materiali che si fossero deteriorati dopo l'introduzione in cantiere o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle prescrizioni impartitegli. In questo caso l'Appaltatore dovrà rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri idonei, a sue spese.
L'Appaltatore si impegna inoltre a lavorare e/o mettere in opera i materiali avuti in consegna dalla Committente in modo da contenere gli sfridi entro i limiti d'uso per gli stessi. Tutti i materiali ed apparecchiature forniti dalla Committente si intendono consegnati in cantiere e dovranno essere scaricati e ritirati direttamente dall'Appaltatore; scarico, stoccaggio e trasporto a piè d'opera di detti materiali saranno a cura e spese dell'Appaltatore.
L'Appaltatore, all'atto della presa in consegna dei materiali forniti dalla Committente, è tenuto a verificarne il perfetto stato, assumendosi da quel momento la responsabilità per tutti i difetti, esclusi quelli di costruzione, che venissero constatati nel corso o alla fine dei lavori.
Eventuali ritardi nella consegna dei materiali di fornitura della Committente non daranno diritto all'Appaltatore a richiedere alcun maggiore compenso né alcuna proroga al termine per l'esecuzione dei lavori previsto nell'atto di affidamento se tali ritardi, a giudizio dell’Ufficio di Direzione Lavori, non pregiudicheranno l'avanzamento dei lavori stessi.
ARTICOLO 21- ESECUZIONE DEI LAVORI - DIFETTI DI COSTRUZIONE
L'Appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza delle opere o parti di esse alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, nel progetto esecutivo, nelle istruzioni e nelle prescrizioni dell’Ufficio di Direzione Lavori.
L'Appaltatore dovrà demolire o sostituire a proprie spese e rischio quanto eseguito in difformità alle prescrizioni di cui sopra o che risulti difettoso o eseguito senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli presenti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze o che, pur eseguito secondo progetto, avrebbe dovuto essere oggetto di segnalazione precedentemente all'esecuzione e sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati.
Qualora non ottemperi all'ordine ricevuto, la Committente procederà d'ufficio alla sostituzione o demolizione e rifacimento dei lavori a maggiori spese dell'Appaltatore.
Nel caso in cui i lavori riscontrati difettosi o difformi abbiano formato oggetto di pagamenti in acconto, l'importo corrisposto verrà recuperato, maggiorato della differenza con le spese sostenute per la sostituzione o rimozione e il rifacimento d'ufficio, dal primo pagamento utile.
Qualora l’Ufficio di Direzione Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l’Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell’Appaltatore, in caso contrario l’Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
E' facoltà dell’Ufficio di Direzione Lavori accettare tali opere; in tal caso esse saranno valutate tenendo conto dell'eventuale loro minor costo, restando obbligato l'Appaltatore ad eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori complementari che gli fossero richiesti per l'accettazione delle opere suddette. L'Appaltatore non avrà comunque diritto a proroghe della durata dei lavori.
Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità alle prescrizioni contrattuali, o comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione. L'Appaltatore non potrà mai opporre ad esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale dell’Ufficio di Direzione Lavori, l'approvazione di disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali e di opere da parte dell’Ufficio di Direzione Lavori.
Resta comunque stabilito che ogni modalità esecutiva, nessuna esclusa, dovrà rigorosamente rispondere alle disposizioni normative ed alle prescrizioni amministrative emanate dai vari organi, enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento dell'aggiudicazione dei lavori o che vengano emanate prima dell'ultimazione degli stessi.
ARTICOLO 22 - DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Nel caso di danni causati da forza maggiore l’Appaltatore né farà formale denuncia scritta all’Ufficio di Direzione Lavori entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
L’Ufficio di Direzione Lavori procederà agli accertamenti secondo quanto indicato all’art. 166, comma 4 del D.P.R. 207/10.
L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l’accertamento dei fatti.
L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Si considerano danni derivanti da cause di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili che l'Appaltatore non sia riuscito ad evitare malgrado l'adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza.
Non sono considerati dovuti a forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed i guasti che venissero causati alle scarpate ed ai danni rilevati e provocati dalle acque di pioggia anche eccezionali.
I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati alla Committente.
ARTICOLO 23 - ULTIMAZIONE LAVORI E CONTO FINALE
Completati i lavori, l'Appaltatore ne darà formale comunicazione all’Ufficio di Direzione Lavori che, accertata l'effettiva ultimazione, procederà alla redazione del certificato di ultimazione lavori ed alla stesura del conto finale in conformità a quanto disposto dall’art.11 del presente contratto.
La consegna delle singole opere ultimate dovrà avvenire unicamente a mani dell’Ufficio di Direzione Lavori.
Per tutti gli effetti di legge, ed in particolare per quanto attiene ai termini di cui all’art. 229 c.3 D.P.R. 207/10 e all’art. 1669 c.c., la presa in consegna effettiva delle opere da parte della Committente ha luogo solo dalla data del certificato di collaudo favorevole o del certificato di regolare esecuzione. Pertanto, l'uso delle opere a seguito dell'avvenuta consegna per valutarne la funzionalità ai fini del collaudo, non significherà accettazione delle opere stesse.
Gli effetti dell'accettazione si intendono, infatti, operanti non con l'ultimazione dei lavori bensì con l'atto del collaudo favorevole.
Qualora l'Appaltatore abbia provveduto ad eseguire anche opere impiantistiche, lo stesso sarà tenuto a presentare una dichiarazione di conformità degli impianti alle normative tecniche in vigore, in ottemperanza a quanto disposto dal citato D.M. 37/08.
ARTICOLO 24 - COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E FINALE
Il collaudo finale sarà effettuato da apposita Commissione entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo il caso di particolare complessità dell’opera da collaudare, per la quale si potrà procedere entro l’anno. Il collaudo avrà lo scopo di verificare e certificare che i lavori siano stati eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità al contratto, alle eventuali varianti e ai conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati.
Il collaudo avrà, altresì, lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste. Esso comprenderà tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore e tutti gli accertamenti, saggi e riscontri che l’organo di collaudo giudicherà necessari durante le visite di collaudo in corso d’opera.
Le opere strutturali saranno sottoposte a collaudo statico che sarà eseguito da un professionista regolarmente iscritto all’Albo professionale, nominato dalla Committente, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.
Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi di cui all'art. 224 del D.P.R. 207/10, ivi compresa la messa a disposizione della strumentazione necessaria.
Durante il corso dei lavori, l’Ufficio di Direzione Lavori avrà la facoltà discrezionale di predisporre verifiche e prove sui materiali e sulle opere in esecuzione e collaudi parziali sugli impianti ed apparecchiature, nonché di rivedere le misure e di ordinare assaggi, prelievi e prove per accertare la rispondenza di quanto eseguito agli elaborati di progetto, in conformità a quanto stabilito dalle vigenti normative e secondo le prescrizioni degli atti contrattuali.
La Commissione di collaudo potrà effettuare, a propria discrezione, visite periodiche in corso d’opera:
a) durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni e in generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all’esecuzione;
b) nei casi di interruzioni o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma esecutivo.
Di ogni operazione sarà redatto apposito verbale sottoscritto dagli intervenuti nel quale saranno rilevati e verbalizzati gli eventuali difetti delle opere eseguite e/o dei materiali impiegati.
I collaudi in corso d’opera non pregiudicano le risultanze del collaudo finale.
L’Appaltatore dovrà, comunque, provvedere alla sostituzione dei materiali e/o apparecchiature ritenute difformi e/o non idonee dall’Ufficio di Direzione Lavori nonché al rifacimento delle opere anch’esse eseguite in modo difforme da quanto previsto dagli elaborati progettuali e/o prescritto dall’Ufficio di Direzione Lavori stesso.
Durante la posa di impianti ed apparecchiature, su richiesta dell’Ufficio di Direzione Lavori, saranno effettuati prove e collaudi parziali, nonché collaudi presso l'officina dei costruttori delle apparecchiature.
Il tempo necessario per la sostituzione o il rifacimento non potrà essere calcolato in aggiunta al tempo utile per l'esecuzione dei lavori.
La Commissione di collaudo provvederà a trasmettere, in caso di prolungamento delle operazioni di collaudo ai sensi dell’art. 219 del D.P.R. 207/10,formale comunicazione all’Appaltatore e alla Committente, con l’indicazione della durata, delle cause, dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento del collaudo.
Nel caso si dovessero riscontrare difetti o mancanze di poca entità, riparabili in tempi brevi, la Commissione di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all’Appaltatore un termine. Il certificato di collaudo sarà rilasciato solo in presenza di dichiarazione del Direttore dei lavori che attesti che l’Appaltatore ha completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.
Se i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell’opera, la sua fruibilità e la regolarità del servizio cui l’intervento è strumentale, la Commissione di collaudo determinerà, nell’emissione del certificato, la somma che in conseguenza dei riscontrati difetti deve detrarsi dal credito dell’Appaltatore.
Qualora i difetti e le mancanze riguardo all’esecuzione dei lavori siano tali da rendere il lavoro non collaudabile, la Commissione procederà a termini dell’art. 232 D.P.R. 207/00.Xx processo verbale sarà trasmesso al Direttore dei lavori affinché ne informi la Committente.
Il certificato di collaudo avrà carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dall'emissione del medesimo. Nell’arco di tale periodo l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo, posto che ai sensi dell’art. 235 D.P.R. 207/10 il pagamento della suddetta rata non costituisce presunzione di accettazione dell’opera.
Più in generale, il collaudo finale, anche se favorevole, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di legge.
Se il certificato di collaudo non sarà approvato nei termini di legge l'Appaltatore avrà diritto allo svincolo della cauzione e delle ritenute prestate.
ARTICOLO 25 - PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE
E' facoltà della Committente di occupare o comunque utilizzare in tutto o in parte le opere eseguite o in stato di avanzata esecuzione, con eventuale predisposizione di allacciamenti provvisori, previ accordi con l’Ufficio di Direzione Lavori e l'Appaltatore, senza che da ciò derivi all'Appaltatore diritto a compensi o indennizzi di alcun genere, in accordo a quanto disposto dall’art. 230, D.P.R. 207/10.
In caso di richiesta di presa in consegna anticipata verrà redatto dettagliato verbale di consistenza, da allegare al verbale di consegna del lavoro, che attesterà lo stato di fatto delle opere consegnate, così da accertare che l'occupazione possa farsi senza rischi ed inconvenienti da parte della Committente e senza lesione dei patti contrattuali; nello stesso potranno
essere già rilevati e verbalizzati eventuali difetti di costruzione che l'Appaltatore sarà tenuto ad eliminare entro i termini che gli verranno prescritti dall’Ufficio di Direzione Lavori.
A seguito di tale constatazione tecnica, la Committente potrà immediatamente utilizzare le opere consegnate.
Tale anticipata occupazione non comporterà modifiche nelle modalità di pagamento e non implicherà decadenza per la Committente dal diritto a sollevare qualunque eccezione per vizi e difetti di costruzione, senza alcun pregiudizio per gli ulteriori accertamenti tecnico-amministrativi che potrà fare la Commissione di collaudo.
La consegna anticipata delle opere potrà avvenire essere disposta unicamente dall’Ufficio di Direzione Lavori.
A tutti gli effetti le opere appaltate si intendono consegnate definitivamente alla Committente solo al momento dell'approvazione del collaudo così come disposto dall’art. 230, c. 3, D.P.R. 207/10.
ARTICOLO 26– RISERVE
Le domande ed i reclami dell'Appaltatore debbono essere presentati e inseriti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dall’art. 191 del D.P.R. 207/10 nonché dall’art. 190, D.P.R 207/10.
Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori, non avranno effetto interruttivo o sospensivo sulle lavorazioni contrattuali.
Qualora l'Appaltatore non abbia firmato il registro di contabilità, ovvero, avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicato le sue riserve nel modo e nel termine di cui all'art. 190 del D.P.R. n. 207/10, i fatti registrati si avranno come accertati e l'Appaltatore decadrà dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, riserve o domande che ad essi si riferiscono.
Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserva sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale, e in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, troverà integrale applicazione la disciplina di cui all’art. 240 del D.Lgs. 163/06.
Ai sensi dell’art. 240-bis, D.Lgs. 163/06, l’importo complessivo delle riserve non potrà in ogni caso essere superiore al venti per cento dell’importo contrattuale.
ARTICOLO 27- RINVENIMENTI
Conformemente a quanto indicato all'art. 35 del D.M. 145/00, l'Appaltatore è tenuto a denunciare alla Committente ed alla Direzione Lavori il rinvenimento di oggetti di valore intrinseco o di interesse archeologico occorso durante l'esecuzione delle opere, oggetti di cui dovrà avere la massima cura fino alla consegna alla Committente, adottando ogni disposizione necessaria per garantirne l'integrità, la custodia e conservazione. L'Appaltatore dovrà sospendere i lavori nel luogo di rinvenimento e potrà riprenderli solo in seguito ad ordine scritto del Direttore dei Lavori nel quale sia riportata l'autorizzazione della locale Soprintendenza alle Antichità e Belle Arti, con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele che verranno imposte.
L’Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l’integrità e il diligente recupero.
ARTICOLO 28 - CONTROVERSIE
La Committente e l’Appaltatore si adopereranno al fine di comporre amichevolmente le contestazioni che dovessero insorgere sull’interpretazione e sull’esecuzione del presente contratto d’appalto.
Ove ciò non fosse possibile, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.
ARTICOLO 29 - PRIVACY
La Committente aderisce ai principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali dettati dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196; le Parti dichiarano che i dati personali, di cui verranno a conoscenza e necessari per l’espletamento della prestazione contrattuale, saranno trattati in forma prevalentemente automatizzata con adeguate garanzie di sicurezza e riservatezza, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di privacy.
ARTICOLO 30 – SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (S.G.A.)
Il Sistema di Gestione Ambientale è basato sui principi fondamentali del rispetto della salvaguardia ambientale secondo la normativa vigente. L’Appaltatore è pertanto tenuto a rispettare quanto previsto dalle procedure dell’S.G.A. connesse con le attività oggetto del contratto, pubblicate sul sito istituzionale della Committente (xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxx- appaltatori-operatori) e costituenti parte integrante del presente contratto.
L’inosservanza di quanto previsto dal S.G.A. rappresenta giustificato motivo di risoluzione del contratto da parte della Committente.
La Committente si riserva in tal caso di proporre le conseguenti azioni di rivalsa e di risarcimento dei danni (anche di immagine).
L’Appaltatore ha inoltre l’obbligo del rispetto della normativa in materia di sostanze che riducano lo strato di ozono, regolamento CE n. 1005/2009 del 16.09.2009.
ARTICOLO 31 – RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ DELLE PERSONE GIURIDICHE
Con riferimento a quanto previsto nel D.Lgs. 8.06.2001, n. 231 e s.m.i., l’Appaltatore - e per esso suoi dipendenti, collaboratori o preposti, nell’esecuzione del presente contratto - si impegna al rispetto di quanto previsto dalla normativa richiamata - che dichiara di conoscere- sia nei confronti della Committente, propri dipendenti o collaboratori, sia nei confronti di terzi, per le attività che possano avere in qualsiasi modo effetto sull’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. Le violazioni del D.Lgs. 231/01, pertanto, così come indicate e descritte nella presente clausola, potranno essere causa di risoluzione del presente contratto.
ARTICOLO 32 - CODICE ETICO DELLA COMMITTENTE
Le parti concordano che nell’esecuzione del presente contratto eviteranno qualsiasi condotta in violazione dei rispettivi codici etici o codici di condotta.
La Committente ha adottato il Codice Etico SEA, il cui testo è disponibile sul sito Internet della stessa. L’Appaltatore ne accetta i contenuti e la Committente rispetterà il Codice Etico dell’Appaltatore, reso disponibile prima della stipula del presente contratto.
Qualora l’Appaltatore non abbia adottato un codice etico, si impegna espressamente a rispettare il Codice Etico di SEA, il cui testo è disponibile sul sito Internet della stessa.
La violazione del Codice Etico potrà essere causa di risoluzione del presente contratto.
ARTICOLO 33 - RECESSO E RISOLUZIONE
33.1 RECESSO DAL CONTRATTO
La Committente si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., di recedere dal contratto in qualunque momento, dandone preavviso di almeno venti giorni, per motivi rimessi alla sua discrezionale valutazione.
Tale decisione non produrrà a favore dell'Appaltatore alcun diritto al risarcimento dei danni, ma solo al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.
33.2 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'APPALTATORE
In tutti i casi previsti dagli articoli 135 e 136 del D.Lgs. 163/06 la Committente ha diritto di procedere, nei modi e tempi ivi previsti, alla risoluzione del contratto d’appalto.
La Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto dispone, con preavviso di 20 giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera che devono essere presi in consegna dal Direttore dei Lavori.
In sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto sarà determinato l’onere da porre a carico dell’Appaltatore inadempiente in relazione alla maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori.
Inoltre, ai sensi dell’art. 1456 c.c., il contratto si intenderà risolto, previa sola comunicazione della Committente a mezzo di lettera raccomandata a.r., nell’eventualità di:
a) mancata adozione dei provvedimenti conseguenti a facoltà che la Committente si è riservata con le disposizioni di cui ai Capitolati Speciali d’Appalto;
b) accertamento da parte del Direttore dei Lavori di un ritardo da parte dell’Appaltatore superiore a 15 giorni nell’esecuzione di una qualunque attività rispetto a come prevista dal cronoprogramma contrattuale;
c) sospensione, per qualsiasi ragione non prevista, dell'esecuzione dei lavori da parte dell’Appaltatore;
d) sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
e) violazione della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui al D.Lgs. 231/2001;
f) violazione delle prescrizioni del Sistema di Gestione Ambientale;
g) contestazioni da parte della Committente comportanti l’applicazione di penali in misura superiore al 10% dell’importo contrattuale;
h) violazioni ripetute e gravi, della normativa in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori contenuta nel D.Lgs. 81/08;
i) violazioni ripetute e gravi, contestate con richiamo scritto, comportanti rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori e/o del personale della Committente e/o terzi;
j) violazione di disposizioni che comportino la revoca di autorizzazioni e/o licenze;
k) sospensione dell’attività imprenditoriale disposta ai sensi dell’art. 14, c. 1, D. Lgs. 81/08;
l) nell’ipotesi di cui all’art. 6, c. 8, D.P.R. 207/10;
m)inosservanza degli obblighi contrattuali per i quali è prevista la risoluzione espressa.
Il contratto si intenderà inoltre risolto, in caso della risoluzione della Convenzione tra la Committente ed E.N.A.C., di cui in premesse, senza che all’Appaltatore sia riconosciuto indennizzo o risarcimento alcuno.
Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio dei lavori potrà riguardare soltanto il risarcimento del danno e non l'annullamento del provvedimento adottato dalla Committente e non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori ed i cantieri nello stato in cui si trovano.
In ogni caso, l’Appaltatore dovrà risarcire alla Committente qualsiasi danno che possa derivare ad essa e/o a terzi dalla violazione degli impegni contrattualmente assunti.
ART. 34- PERSONALE IMPIEGATO NELL’APPALTO
Il Personale adibito all’esecuzione dell’appalto (di seguito il “Personale”) dovrà essere assunto alle dirette dipendenze dell’Appaltatore con espressa esclusione della possibilità di utilizzo di lavoratori autonomi e/o a progetto (tale limitazione non si applica al personale adibito all’attività di progettazione). Sono ammesse le figure contrattuali della somministrazione e del distacco. L’Appaltatore garantisce alla Committente la professionalità, serietà e correttezza del Personale.
Il Personale dovrà risultare adeguatamente inquadrato, qualificato e formato, in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge e/o da altra normativa anche comunitaria di riferimento per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali; l’Appaltatore risponderà, senza eccezioni, del comportamento tenuto dal Personale in relazione all’esecuzione dell’appalto, al fine di garantire la sicurezza ed il buon nome della Committente.
In relazione alla particolarità dell’ambiente aeroportuale ove verranno espletate le prestazioni contrattuali ed alle esigenze di sicurezza ad esso connesse, l’Appaltatore dovrà tassativamente e tempestivamente consegnare alla Committente l’elenco nominativo del personale impiegato nell’appalto, il quale soltanto potrà accedere ai predetti siti; tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato segnalandone, con preavviso di almeno 5 giorni e per iscritto, esclusivamente le eventuali variazioni, nonché le eventuali cessazioni dei rapporti di lavoro. L’Appaltatore dovrà essere in grado, a richiesta della Committente, di documentare il numero ed i nominativi delle persone adibite allo svolgimento delle attività.
L’Appaltatore organizzerà le attività contrattuali gestendo in autonomia le proprie risorse.
Il Personale è alle dipendenze dell’Appaltatore e si atterrà esclusivamente alle indicazioni da questo impartite.
È esclusa l’instaurazione di alcun rapporto giuridico diretto tra la Committente ed il Personale.
L’Appaltatore resta responsabile verso la Committente e verso terzi per i danni arrecati direttamente o indirettamente dal proprio Personale.
L’affidamento delle attività oggetto del contratto non comporta ed anzi esclude l’instaurazione sia di rapporti di somministrazione e/o di distacco di personale tra le parti, sia di rapporti giuridici diretti tra una parte e il Personale legato da rapporti di lavoro subordinato con l’altra parte. Di conseguenza, in relazione al proprio personale, ciascuna parte si impegna sin d’ora a manlevare, tenere l’altra parte indenne e/o a risarcirla degli oneri derivanti da ogni possibile azione, eccezione, contestazione o pretesa, giudiziale o extragiudiziale, che fosse da chiunque avanzata per motivi dipendenti o connessi al contratto, comprese quelle eventualmente promosse ai sensi dell’articolo 1676 del c.c. o dell’art. 29, D.Lgs. n. 276/03, ovvero ai sensi delle normative antinfortunistica e previdenziale, tenendo a proprio carico e/o risarcendo ogni sorta di onere, spesa, perdita o conseguenza pregiudizievole che da ciò potesse derivare od essere addebitata all’altra anche in ragione della solidarietà prevista dalle norme vigenti nonché per i casi di incidenti sul lavoro, inabilità fisica – compreso il caso di morte – danno biologico, danno morale o qualunque altra rivendicazione risarcitoria e non derivante dallo svolgimento delle attività contrattuali.
Quanto precede dovrà ritenersi valido, efficace ed azionabile anche nel caso in cui, in qualsiasi momento, una qualche disposizione del contratto risultasse o divenisse invalida, inefficace o non azionabile sotto qualsiasi aspetto o per qualsiasi ragione.
Oltre agli obblighi espressamente previsti nel presente contratto, l’Appaltatore garantisce che le prestazioni contrattuali verranno eseguite con la massima puntualità e diligenza professionale e secondo i più elevati standard tecnici, nonché avvalendosi esclusivamente di personale munito di livelli di qualificazione e di esperienza adeguata; l’Appaltatore si impegna, altresì:
a) a comunicare tempestivamente alla Committente, a mezzo telefax, posta elettronica, o altra modalità preventivamente concordata tra le parti, il verificarsi di eventuali sinistri che abbiano a colpire i luoghi in cui le prestazioni contrattuali devono essere eseguite oltre che qualsiasi altro evento che determini l’impossibilità di effettuare le suddette prestazioni nei modi e nei termini concordati;
b) ad assumersi la responsabilità e le spese conseguenti nei confronti del personale proprio, a causa di rapine, furti e incidenti di qualsiasi genere, intentate e/o subite durante l’espletamento delle attività contrattuali;
c) a rispettare tutte le norme di sicurezza stabilite dalla legge, dal CCNL applicato e dalle polizze assicurative;
d) ad assumersi la responsabilità per danni eventualmente causati dai propri dipendenti alla Committente nonché a terze persone ovvero danni ad animali o cose o anche solo di immagine, in occasione dell’espletamento delle prestazioni contrattuali, provvedendo al pagamento dei relativi indennizzi.
L’Appaltatore si obbliga e garantisce espressamente che porrà in essere ogni ragionevole sforzo per assicurare le prestazioni definite nel presente contratto anche in caso di sciopero da parte del proprio personale, mantenendo invariati i corrispettivi pattuiti e comunque comunicando preventivamente alla Committente il nominativo del personale che effettuerà le attività contrattuali.
ARTICOLO 35- MODIFICAZIONI ASSETTI PROPRIETARI - TRASFERIMENTO - AFFITTO D'AZIENDA/RAMO D'AZIENDA CESSAZIONE
Fermo restando l'incedibilità del presente contratto d'appalto, si stabilisce che:
1) le modifiche negli assetti proprietari conseguenti a cessione di azienda nonché ad atti di trasformazione, fusione e scissione dell'Appaltatore non hanno effetto nei confronti della Committente finché non siano state alla stessa comunicate al fine della verifica del possesso da parte del cessionario, ovvero del soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, dei requisiti di qualificazione richiesti in sede di gara.
Nei 60 gg. successivi, la Committente potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi del medesimo qualora non risultino sussistere i requisiti di cui sopra nonché quelli richiesti agli artt. 83 e seguenti D.Lgs.159/11 e successive modificazioni. Decorsi i 60 gg. senza opposizione da parte della Committente il subentro all'Appaltatore produrrà i suoi effetti;
2) in caso di trasferimento, affitto d'azienda o di ramo di azienda da parte dell'Appaltatore, o degli organi della procedura concorsuale, il subentro all'Appaltatore sarà comunque subordinato alle verifiche di cui al precedente punto 1;
3) ai fini dell'espletamento delle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente le variazioni che dovessero intervenire negli organismi tecnici/amministrativi;
4) in caso di cessazione dell'attività dell'Appaltatore, il contratto sarà risolto automaticamente, salvo il diritto della Committente di ritenere dalla liquidazione i danni che gli potessero derivare.
ARTICOLO 36 - LIQUIDAZIONE - FALLIMENTO – PROCEDURE CONCORSUALI
In caso di messa in liquidazione dell’Appaltatore, il presente contratto sarà automaticamente risolto, salvo il diritto della Committente di ottenere dal liquidatore i danni che le potessero derivare.
In caso di sottoposizione a procedure concorsuali, ai sensi dell’Art. 72 L.F., il Curatore/Commissario dovrà comunicare alla Committente, entro il termine di 60 giorni dal deposito della sentenza dichiarativa di fallimento o di ammissione alla procedura, la propria intenzione di subentrare nel presente contratto o di sciogliersi dallo stesso. Nelle more di tale comunicazione, la Committente si riserva di porre in essere tutte le misure atte a salvaguardare i propri interessi.
Laddove il Curatore/Commissario si esprima per lo scioglimento, la Committente si riserva di applicare la disciplina contenta nell’art. 140 del
D.Lgs. 163/06 e, in caso di RTI, troverà applicazione in primis l’art. 37, c. 18 e 19, D.Lgs. 163/06.
ARTICOLO 37 - SPESE DI CONTRATTO E ACCESSORIE
Sono a carico dell’Appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione.
ARTICOLO 38 – RISERVATEZZA
A. Tutte le informazioni riguardanti il contratto in oggetto sono da considerarsi confidenziali e riservate. L’Appaltatore si impegna a mantenere segrete e a non rivelare a terzi le informazioni riservate o confidenziali della Committente e ad utilizzare le stesse esclusivamente per gli scopi previsti nel presente contratto. L’Appaltatore si impegna a trattare le informazioni relative alla Committente, identificate dallo stesso come dati riservati e confidenziali, con la stessa cura che applicherebbe alle proprie informazioni aventi la medesima natura. L’Appaltatore è responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fatto salvo in ogni caso il risarcimento di tutti i danni che ne dovessero derivare.
B. Le presenti disposizioni non si applicano alle informazioni
(i) di cui le Parti vengono a conoscenza, o erano già a conoscenza prima della sottoscrizione del presente atto, senza essersi impegnate ad un obbligo di riservatezza;
(ii) divenute di uso comune senza che le Parti abbiano violato il contenuto del presente articolo;
(iii) che le Parti sviluppino in maniera indipendente senza utilizzare informazioni riservate dell’altra Parte. Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano l'applicazione di eventuali altri accordi di riservatezza conclusi tra le Parti.
L’Appaltatore si impegna, inoltre, ad assicurare la riservatezza e la protezione da diffusione indebita e non espressamente autorizzata dalla Committente di quanto sia venuto a conoscenza in virtù del presente contratto. In particolare, si impegna a restituire/distruggere tutta la documentazione di cui è venuto in possesso durante l’esecuzione del presente contratto.
Le previsioni del presente Articolo avranno validità per i 5 (cinque) anni successivi alla conclusione di tutte le attività disciplinate dal presente atto.
ARTICOLO 39 - NORMATIVA ANTIMAFIA
La validità del presente contratto è subordinata all’assenza di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa (Legge n. 159/11 e s.m.i.).
La sopravvenienza di tali provvedimenti o procedimenti, in qualsiasi momento accertata, sarà causa di immediata risoluzione del presente contratto, senza che l’Appaltatore possa nulla pretendere per alcuna ragione o titolo.
ARTICOLO 40 - DOCUMENTI CONTRATTUALI
L'appalto è soggetto all'osservanza delle prescrizioni stabilite nei seguenti documenti, di cui l'Appaltatore dichiara di essere in possesso e che costituiscono parte integrante del presente contratto
• Lista categorie di lavoro e forniture, unitamente alla dichiarazione sulla sua efficacia, prodotta in fase di gara
• Relazione generale illustrativa
• Relazione acustica
• Relazione geotecnica
• Relazione di calcolo sulle strutture
• Relazione sulla gestione delle materie
• Relazione smaltimento acque meteoriche
• Verifica delle pavimentazioni stradali bituminose
• Relazione gestione interferenze
• Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti - Opere civili e strutturali
• Relazione di calcolo Impianti Elettrici e Speciali
• Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti - Impianti elettrici e speciali
• Relazione di calcolo distribuzioni idriche
• Relazione di calcolo distribuzioni Riscaldamento
• Relazione di calcolo Acqua surriscaldata
• Relazione di calcolo Acqua duale
• Relazione di calcolo Acque Nere-acque di bonifica
• Relazione di calcolo Distribuzione VMC
• Relazione di verifica ai sensi della Legge 10/91, DGR 8745, DLGS n° 28/2011
• Relazione di calcolo rete antincendio
• Relazione di calcolo ai fini energetici
• Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti - Impianti meccanici
• Piano di sicurezza e Coordinamento
• Fascicolo dell'opera
• Cronoprogramma delle opere
• Quadro di incidenza della manodopera
• Capitolato Speciale di appalto - Prescrizioni generali
• Capitolato Speciale di appalto Opere Civili - Descrizione delle lavorazioni
• Capitolato Speciale di appalto Opere Civili - Specifiche Tecniche
• Capitolato Speciale di appalto Impianti Elettrici e Speciali - Descrizione delle lavorazioni
• Capitolato Speciale di appalto Impianti Elettrici e Speciali - Specifiche Tecniche
• Capitolato Speciale di appalto Impianti Meccanici - Descrizione delle lavorazioni
• Capitolato Speciale di appalto Impianti Meccanici - Specifiche Tecniche
• Elaborati grafici opere di viabilità e sistemazione esterna
- VP001÷VP016
• Elaborati grafici opere civili
- OC001÷OC036
• Elaborati grafici opere strutturali
- ST001÷ST047
• Elaborati grafici impianti elettrici e speciali
- IE001÷IE040
• Elaborati grafici impianti meccanici
- IM001÷IE050
• Piano Operativo di Sicurezza
• Piano subappalti (eventuale)
In caso di contrasti interpretativi per discordanze tra gli atti sopra elencati, l’Appaltatore rispetterà, nell’ordine, il contratto e gli altri documenti contrattuali secondo l’ordine di esposizione sopra indicato.
Nel caso che uno stesso atto contrattuale prescriva prestazioni alternative o discordanti, l’Appaltatore eseguirà le prestazioni secondo la scelta della Committente. Analogamente si dica nel caso in cui le discordanze riguardino le dimensioni o le caratteristiche delle opere quali risultanti da disegni redatti in scala diversa e/o nella stessa scala.
ARTICOLO 41- APPROVAZIONE DEL CONTRATTO ED ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE
L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare tutte le condizioni e clausole previste dal presente contratto e dai suoi allegati, che formano parte integrante del contratto stesso
Letto, confermato e sottoscritto Segrate-Linate, lì
La Committente L’Appaltatore
Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 C.C., l'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente le clausole contenute nei seguenti articoli:
Art.2 - Oggetto; Art. 5 – Penali; Art. 7 - Sospensione e ripresa dei lavori; Art. 11 - Pagamenti - Cessioni di credito; Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari; Art. 13 - Cauzione; Art. 15 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore; Art. 17 – Imposta sul valore aggiunto; Art. 20 – Accettazione e qualità dei materiali; Art. 21 - Esecuzione dei lavori - Difetti di costruzione; Art. 22 - Danni per cause di forza maggiore; Art. 24 - Collaudo in corso d'opera e finale; Art. 25 - Presa in consegna anticipata delle opere; Art. 26- Riserve; Art. 28 - Controversie; Art. 30- Sistema di Gestione Ambientale; Art. 31- Rispetto della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche; Art. 32 - Codice Etico della Committente; Art. 33- Recesso e risoluzione; Art. 34- Personale impiegato nell'appalto; Art. 35- Modificazioni assetti proprietari - Trasferimento affitto d'azienda/ramo d'azienda - Cessazione; Art. 36- Liquidazione - Fallimento - procedure concorsuali; Art. 41– Approvazione del contratto ed essenzialità delle clausole
L'Appaltatore
I N D I C E
ARTICOLO 1 - PREMESSE 2
ARTICOLO 2 – OGGETTO 2
ARTICOLO 3 - IMPORTO DELL’APPALTO 4
ARTICOLO 4 - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 5
ARTICOLO 5 - PENALI 7
ARTICOLO 6 - CONSEGNA DEI LAVORI 10
ARTICOLO 7 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI 11
ARTICOLO 8– VARIANTI 12
ARTICOLO 9 - NUOVI PREZZI 12
ARTICOLO 10 - PROROGHE 13
ARTICOLO 11 - PAGAMENTI - CESSIONI DI CREDITO 13
ARTICOLO 12 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 15
ARTICOLO 13 – CAUZIONE 15
ARTICOLO 14- DISCIPLINA SUBAPPALTI - COTTIMI 16
ARTICOLO 15 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE- RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 18
ARTICOLO 16 - ONERI A CARICO DELLA COMMITTENTE 41
ARTICOLO 17 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 41
ARTICOLO 18 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE - DIRETTORE DI CANTIERE - RESPONSABILE OPERE STRUTTURALI - STRUTTURA ORGANIZZATIVA 42
ARTICOLO 19 – UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI 43
ARTICOLO 20 - ACCETTAZIONE E QUALITA' DEI MATERIALI 45
ARTICOLO 21- ESECUZIONE DEI LAVORI - DIFETTI DI COSTRUZIONE 46
ARTICOLO 22 - DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE 47
ARTICOLO 23 - ULTIMAZIONE LAVORI E CONTO FINALE 47
ARTICOLO 24 - COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E FINALE 48
ARTICOLO 25 - PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE 49
ARTICOLO 26– RISERVE 50
ARTICOLO 27- RINVENIMENTI 50
ARTICOLO 28 - CONTROVERSIE 51
ARTICOLO 29 - PRIVACY 51
ARTICOLO 30 – SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (S.G.A.) 51
ARTICOLO 31 – RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ DELLE PERSONE GIURIDICHE 51
ARTICOLO 32 - CODICE ETICO DELLA COMMITTENTE 51
ARTICOLO 33 - RECESSO E RISOLUZIONE 52
ART. 34- PERSONALE IMPIEGATO NELL’APPALTO 53
ARTICOLO 35- MODIFICAZIONI ASSETTI PROPRIETARI - TRASFERIMENTO - AFFITTO D'AZIENDA/RAMO D'AZIENDA CESSAZIONE 55
ARTICOLO 36 - LIQUIDAZIONE - FALLIMENTO – PROCEDURE CONCORSUALI 55 ARTICOLO 37 - SPESE DI CONTRATTO E ACCESSORIE 56
ARTICOLO 38 – RISERVATEZZA 56
ARTICOLO 39 - NORMATIVA ANTIMAFIA 56
ARTICOLO 40 - DOCUMENTI CONTRATTUALI 56
ARTICOLO 41- APPROVAZIONE DEL CONTRATTO ED ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE 58