UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE * PROVINCIA DI FERRARA C.F. 93084390389 * S.P. n. 42
UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE * PROVINCIA DI FERRARA C.F. 93084390389 * X.X. x. 00
XXXXX CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARGENTA, OSTELLATO, PORTOMAGGIORE E L’UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE PER LA CREAZIONE DELLA “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI” - ART. 33 COMMA 3 BIS D. LGS. 163 DEL 12 APRILE 2006 COME MODIFICATO DAL
decreto legge N.66 DEL 24.04.2014
Con la presente scrittura privata
Tra
XXXXXXX XXXXXXXXXX Xxxxxxx del Comune di ARGENTA, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione consiliare n. 92 del 19.12.2015 - Codice Fiscale 00315410381; XXXXXX XXXXXX Xxxxxxx del Comune di OSTELLATO autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione consiliare n. 58 del 17.12.2015 – Codice Fiscale 001424300388;
XXXXXX XXXXXXXXX Xxxxxxx del Comune di PORTOMAGGIORE, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione consiliare n. 59 del 21.12.2015 – Codice Fiscale 00292080389;
XXXXXX XXXXXXXXX Presidente dell’UNIONE DEI COMUNI VALLI E
XXXXXXX, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione consiliare n. 2 del 19.04.2016 – Codice Fiscale 93084390389;
PREMESSO:
- che con deliberazioni n. 5 in data 18/2/2013 del Comune di Argenta, n. 6 del 18/2/2013 del Comune di Ostellato e n. 4 del 18/2/2013 del Comune di Portomaggiore esecutive ai sensi di legge, è stata costituita l’Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore ed approvati Atto costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico;
- che in data 3 aprile 2013, con atto del Notaio Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, rep. n. 52 racc. n. 37, è stato sottoscritto, da parte dei tre Sindaci, l’Atto costitutivo della nuova Unione dei Comuni Valli e Delizie, in conformità allo Statuto, allegato all’Atto costitutivo stesso, ai sensi dell’art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e della Legge Regionale n. 21 del 21/12/2012;
- che, successivamente, con deliberazioni n. 60 del 22/07/2013 del Comune di Argenta, n. 40 del 29/07/2013 del Comune di Ostellato e n. 30 del 18/07/2013 del Comune di Portomaggiore, esecutive ai sensi di legge, è stata apportata una modifica statutaria mediante l’inserimento dell’ulteriore funzione da conferire da parte dei Comuni all’Unione rappresentata dai Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology - ICT), dei Comuni e dell’Unione;
- che l’art. 5 dello Statuto dell’Unione “Funzioni dell’Unione”, modificato, recita:
“1. All’Unione può essere conferito, da parte dei Comuni, l’esercizio di funzioni amministrative e servizi propri o delegati. La titolarità delle funzioni proprie dei Comuni che gli stessi conferiscono in gestione all’Unione, resta in capo ai medesimi secondo le leggi vigenti in materia.
2. I Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore conferiscono all’Unione, all’atto della sua costituzione, le seguenti funzioni:
Programmazione e pianificazione urbanistica,
Edilizia privata, Sistema informativo territoriale, Ambiente,
Sportello Unico per le Attività Produttive,
Gestione delle risorse umane,
Tributi locali;
Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology - ICT), dei Comuni e dell’Unione.
3. Entro l’01.01.2014 saranno conferite all’Unione – in conformità alle previsioni contenute nella L.R. 21 del 21.12.2012, le seguenti ulteriori funzioni:
Protezione civile
Servizi sociali.
0.Xx conferimento di funzioni amministrative e servizi si perfeziona con l’approvazione di apposite convenzioni in identico testo da parte dei Consigli comunali e del Consiglio dell’Unione, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le convenzioni devono tassativamente specificare:
o Il contenuto della funzione o del servizio conferiti
o Le finalità
o Le forme di consultazione degli Enti contraenti nonché la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni
o Le modalità di organizzazione e svolgimento della funzione o del servizio
o I rapporti finanziari tra gli enti
o I reciproci obblighi e garanzie
o La durata e le modalità di revoca del conferimento delle funzioni. La durata del conferimento delle singole funzioni non può essere inferiore a 5 anni. La revoca anticipata da parte di uno o più Comuni è priva di ogni effetto, salvo che non sia disposta con l’accordo di tutti gli enti aderenti all’Unione.
o Le conseguenze finanziarie (anche di carattere sanzionatorio e risarcitorio) della revoca delle funzioni prima della scadenza e del mancato rinnovo del conferimento delle stesse alla scadenza pattuita, ferma restando la disciplina contenuta nell’art. 8 con riferimento alla fattispecie del recesso del Comune dall’Unione e nell’art. 22 con riferimento al personale.
5. A seguito del conferimento delle funzioni, all’Unione competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti.
6. L’Unione, inoltre, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai Comuni all’atto del conferimento della funzione. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 22 del presente Statuto, all’Unione sono, inoltre, trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni e servizi ad essa affidati in gestione, nonché i relativi
rapporti finanziari risultanti dai bilanci dei Comuni.”
Che con Decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, è stato modificato l’art. 33 comma 3-bis del Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 163, che, nella sua nuova versione, recita: “3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono
all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle
unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In
alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e
servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto
gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di
riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il
codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di
provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e
servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente
comma”;
- che, la Direttiva 2014/24/UE prevede che l’obiettivo del conseguimento di risparmi di spesa per le singole Amministrazioni aggiudicatrici, può essere conseguito attraverso: 1) l’aggregazione della domanda, 2) la centralizzazione delle procedure di gara, mediante una “committenza ausiliaria”;
- che con scrittura privata n. 12 del 28 giugno 2014, veniva sottoscritta la Convenzione avente ad oggetto: “CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARGENTA, OSTELLATO, PORTOMAGGIORE E L’UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE PER LA CREAZIONE DELLA “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI” - ART. 33 COMMA 3 BIS D. LGS. 163 DEL 12 APRILE 2006 COME MODIFICATO DAL decreto legge N.66 DEL 24.04.2014” con l’intento di attribuire alla Centrale Unica di Committenza, sia il ruolo di aggregatore della domanda, laddove ciò risultasse più conveniente e possibile dal punto di vista organizzativo, sia quello di intermediario nell’aggiudicazione degli appalti e di supporto operativo, attraverso la preparazione e la gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell’Ente interessato;
- che con deliberazioni consiliari n. 92 in data 19.12.2015 del Comune di Argenta, n. 58 del 17.12.2015 del Comune di Ostellato, n. 59 del 21.12.2015 del Comune di Portomaggiore e
n. 2 del 19.04.2016 del Consiglio dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie esecutive ai sensi di legge, i suddetti enti hanno approvato il nuovo testo di CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARGENTA, OSTELLATO, PORTOMAGGIORE E L’UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE PER LA CREAZIONE DELLA “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI” - ART. 33 COMMA 3 BIS D. LGS. 163 DEL 12 APRILE 2006 COME MODIFICATO DAL decreto legge N.66 DEL 24.04.2014, la sottoscrizione avrà effetto novativo dal momento della nuova sottoscrizione da parte dei quattro Enti firmatari rispetto alla convezione originaria, scrittura privata n. 12 del 28.06.2014;
Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - Oggetto della convenzione
1. I Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l’Unione dei Comuni Valli e Delizie, si impegnano, ai sensi dell’art.
33 del comma 3-bis del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, a gestire nell’ambito dell’Unione, in forma associata, il Servizio di acquisizione di lavori, beni e servizi, mediante la creazione di una Centrale Unica
di Committenza, al fine di dare concreta e puntuale
attuazione alla normativa vigente in materia, con l’obiettivo di superare il sistema di frammentazione degli appalti pubblici, addivenendo ad una gestione unitaria e riducendo i costi di gestione delle procedure in virtù delle conseguenti economie di scala.
2. In particolare, in conformità alle previsioni contenute nella Direttiva 2014/24/UE la Centrale Unica di Committenza, potrà agire come:
- Soggetto aggregatore della domanda, fungendo da collettore delle esigenze di acquisizione di beni e servizi omogenei da parte dei Comuni e dell’Unione, gestendo per conto dei predetti Enti le procedure di affidamento;
- Servizio di “committenza ausiliaria” che accentra e gestisce le procedure di appalto di lavori, servizi e forniture, svolgendo funzioni di supporto tecnico-operativo, di consulenza giuridica, di preparazione delle procedure, nel rispetto del ruolo e delle responsabilità che la legge assegna al Responsabile Unico del Procedimento previsto dall’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e succ.mod. ed int.
Art. 2 - Ambito di applicazione ed Esclusioni
1.I Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l’Unione dei Comuni Valli e Delizie con la presente convenzione stabiliscono le modalità per la gestione associata del Servizio di acquisizione di lavori, servizi e forniture di propria competenza, nell’ambito dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie.
0.Xx gestione associata riguarda tutte le procedure di acquisizione. Come precisato nella Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 11 del 23 settembre 2015, l’obbligo di avvalersi della Centrale Unica di Committenza non sussiste per l’acquisizione dei servizi di cui allegato II B del Codice dei contratti pubblici e per le concessioni disciplinati dal medesimo testo normativo. I Comuni, inoltre, conservano la facoltà di ricorrere, autonomamente, ai sistemi di acquisizione messi a disposizione del mercato elettronico.
3.Resta ferma, inoltre, la facoltà di avvalersi della Centrale Unica di committenza anche per l’effettuazione degli acquisti di beni e servizi mediante ricorso al Mercato elettronico, qualora ciò appaia conforme ad esigenze di celerità o di economicità.
ART. 3 - Denominazione e Sede
0.Xx Servizio intercomunale costituito in forma associata, assume la denominazione di “Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di lavori, beni e servizi.”
0.Xx sede del Servizio è individuata presso l’Unione dei Comuni Valli e Delizie. Sono sedi operative del Servizio tutte le sedi e gli uffici dei Comuni convenzionati.
Articolo 4 - Finalità
0.Xx Centrale Unica di Committenza nell’ambito dell’Unione costituisce lo strumento sinergico mediante il quale si tende ad assicurare l’unicità della conduzione del servizio e la semplificazione di tutte le procedure di competenza. In particolare, la gestione unificata si pone l’obiettivo di:
• realizzare economie di scala ed effettivi risparmi di
spesa,
• aggregare il fabbisogno di ciascun Ente per l’esperimento di un’unica procedura di gara per ciascuna tipologia di servizi e forniture;
• armonizzare i regolamenti comunali in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi;
• armonizzare le procedure e la modulistica relative alle diverse fasi di gestione delle acquisizioni di lavori, beni e servizi;
• assicurare un adeguata diffusione delle novità normative e delle pronunce giurisprudenziali e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di contratti pubblici, tra i RUP dei Comuni aderenti all’Unione e dell’Unione stessa, anche mediante invio
di circolari ed istruzioni operative;
• ottimizzare il lavoro del personale, riducendo i costi complessivi ovvero migliorando il servizio, a parità di costi;
• migliorare la specializzazione professionale degli operatori.
2. L'organizzazione del servizio deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.
Art. 5 – Modalità di organizzazione della Centrale Unica di Committenza
1.L’organizzazione del servizio in capo all’Unione deve essere sempre improntata ai seguenti principi:
a. semplificazione delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi;
b. preciso rispetto dei termini e della programmazione delle acquisizioni;
c. rapida risoluzione di contrasti e difficoltà
interpretative;
d. assunzione di orientamenti giuridici interpretativi uniformi;
e. attivazione di concrete attività e strumenti deflativi del contenzioso;
f. standardizzazione della modulistica e delle procedure;
g. costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti, anche mediante la digitalizzazione dei documenti e dei fascicoli, l’introduzione della firma elettronica e l’utilizzo della PEC ed al miglioramento dell’attività di programmazione;
h. responsabilizzazione del personale per il conseguimento dei risultati, in rapporto al diverso grado di qualificazione e di autonomia decisionale.
2.Dalla data di decorrenza della presente convenzione l’Unione assume tutte le competenze e svolge tutte le attività indicate all’articolo 2 del presente atto, fino ad allora gestite dai Comuni conferenti.
3.L’Unione esercita le competenze e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di un Ufficio Unico la cui struttura organizzativa viene approvata dalla Giunta dell’Unione e adeguata nel tempo per soddisfare le esigenze del servizio, secondo quanto previsto dall’articolo 6 della
presente convenzione.
0.Xx Giunta dell’Unione, sulla base della programmazione effettuata da parte dei singoli Enti, approva annualmente,
entro il 30 dicembre dell’anno precedente a quello di
riferimento, il Programma dei fabbisogni di beni e dei servizi ed il Programma dei lavori che la Centrale Unica di Committenza dovrà attuare nell’interesse proprio e dei Comuni aderenti. Il Programma dei fabbisogni di beni e servizi ed il Programma dei lavori sono proposti alla Giunta dell’Unione dal Servizio di gestione della Centrale Unica di Committenza che li redige sulla base degli elenchi ricevuti dai Comuni aderenti e dall’Unione entro il 10 dicembre di ciascuna anno. I Programmi definiscono con chiarezza le procedure da gestire in forma aggregata, in quanto riferite all’acquisizione di beni e servizi omogenei ed accorpabili in un unico affidamento e l’ordine di priorità dei diversi interventi, ivi compresi gli appalti per i quali la centrale Unica di Committenza svolge il ruolo di committenza ausiliaria.
0.Xx Servizio di gestione della Centrale Unica di Committenza, una volta approvata la programmazione annuale delle acquisizioni da parte della Giunta dell’Unione:
• richiede – se necessario - l’intervento degli esperti
per materia, operanti presso i Comuni aderenti o presso l’Unione, a seconda dell’oggetto e della complessità della procedura di gara da realizzare,
• si coordina con il Responsabile Unico del Procedimento per ciascuna acquisizione, individuato all’interno dei Comuni o dell’Unione, per ogni fase di propria competenza.
Art. 6 - Dotazione organica
0.Xx dotazione organica del Servizio, necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni di cui alla presente convenzione, è definita dalla Giunta dell’Unione con provvedimenti di programmazione annuale e pluriennale, previo accordo con i Comuni conferenti.
2.I Comuni conferenti distaccano, comandano e/o trasferiscono all’Unione il personale dipendente, a tempo determinato e/o indeterminato, a tempo pieno o parziale, necessario allo svolgimento dei compiti trasferiti.
3.Con riferimento al personale dei Comuni che si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, sia presso il Comune di appartenenza, che presso l’Unione, i competenti organi dei Comuni e dell’Unione definiranno le modalità di impiego delle relative professionalità nel rispetto della normativa vigente in materia.
4.L’Unione potrà, nel prosieguo, avvalersi anche di altro personale assunto direttamente nelle varie forme consentite dalla legge o mediante costituzione di contratti di lavoro autonomo nel rispetto del quadro normativo di tempo in tempo vigente in materia di assunzioni, incarichi e di vincoli alla spesa di personale, nonché nel rispetto delle norme in materia contenute nello Statuto dell’Unione.
0.Xx conformità agli orientamenti espressi dall’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 11 del 23/09/2015, nel caso di acquisizione di beni e servizi in forma aggregata, il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento della fase della gara, potrà essere svolto:
a)da uno dei R.U.P. dei Comuni interessati all’acquisizione, individuato di volta in volta con delibera di Giunta del’Unione e distaccato, per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di selezione del contraente, alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione, oppure
b)da una figura dedicata a tali compiti, individuata all’interno della struttura organizzativa della Centrale unica di Committenza costituita nell’ambito dell’Unione.
0.Xx RUP in fase di gara, che sia al contempo anche RUP dell’acquisizione di uno dei Comuni interessati all’aggregazione della domanda, dovrà profilarsi sui sistemi dell’ANAC e della Sezione Regionale dell’Osservatorio, sia come RUP del Comune interessato all’acquisizione, che come RUP della Centrale unica di Committenza, specificando di volta in volta per conto di quale soggetto (Comune o CUC) agisce.
7.Qualora il RUP di uno dei Comuni o del Comune interessato all’acquisizione, distaccato alla CUC per lo svolgimento delle funzioni di RUP della fase di gara, non sia dotato di qualifica dirigenziale, né incaricato di Posizione organizzativa nel Comune di appartenenze, il distacco temporaneo dovrà essere esteso altresì anche al relativo Dirigente per l’adozione di atti rientranti nell’art. 107 del TUEL, da adottarsi in relazione alla procedura di affidamento. I distacchi non danno luogo a compensazioni finanziarie tra gli Enti interessati.
Art. 7 – Suddivisione compiti
1.Xxxxx restando i rapporti di collaborazione indicati all’art. 5 e all’art. 6 comma 5 della presente convenzione, sono di esclusiva competenza del Comune committente sia le fasi che precedono la predisposizione del bando di gara (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, ecc.), sia le fasi che seguono l’aggiudicazione (stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità, collaudo, vigilanza sulla esecuzione del contratto, gestione contenzioso rispetto alla corretta esecuzione del contratto ecc..).
2.Restano di competenza dell’Ente committente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. L’analisi dei fabbisogni;
b. L’individuazione delle opere da realizzare, nonché dei servizi e delle forniture da acquisire e la relativa tempistica sulla base degli atti di programmazione finanziaria dell’Ente stesso;
c. la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D.Lgs. n.163/2006;
d. la redazione e l’approvazione dei progetti, dei capitolati speciali d’appalto, degli eventuali elenchi prezzi unitari, dei piani di sicurezza/DUVRI e di tutto quanto previsto dagli artt. 14 e ss. e dall’art.
279 del D.P.R. 207/2010, nonché di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto.
3.Laddove la Centrale Unica di Committenza agisca in nome e per conto di un solo Comune, il RUP del Comune interessato all’acquisizione opererà, per il tempo necessario all’espletamento della procedura di gara, anche quale RUP in fase di gara, mediante distacco temporaneo all’Unione, nell’ambito del modulo organizzativo della CUC. Laddove, invece, la Centrale Unica di Committenza operi per l’effettuazione di acquisiti aggregati, il RUP di uno dei Comuni, individuato come previsto dall’art. 6 comma 5, opererà anche come RUP in fase di gara. Il RUP in fase di gara dovrà specificare, di volta in volta, se opera in veste di RUP del Comune committente o di RUP della Centrale Unica di Committenza. In veste di RUP della fase di gara, ovvero di Dirigente o di P.O. per gli atti di cui all’art. 107 del TUEL, al medesimo competerà l’adozione dei seguenti provvedimenti:
x.xx scelta della procedura di gara, la determinazione dei requisiti di partecipazione, il criterio di aggiudicazione, i criteri di selezione delle offerte, ivi compresa l’attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nella determinazione a contrattare e, nelle procedure negoziate, le ditte da invitare. Con riferimento a tali scelte discrezionali, il RUP dovrà avvalersi della collaborazione dei RUP dei Comuni interessati all’acquisizione aggregata e della consulenza giuridica della Centrale unica di Committenza, ferma restando l’assunzione della responsabilità in capo al RUP medesimo rispetto alla decisione assunta, in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici;
b.l’acquisizione del CIG o del CUG a nome della Centrale Unica di Committenza e le comunicazioni previste dall’art. 7 comma 8 del Codice dei contratti pubblici;
c.l’adozione della determina a contrarre e l’assunzione dell’impegno di spesa per la pubblicazione dei bandi di gara. Gli atti che incidono sulle risorse finanziarie del/i Comune/i che dispone/dispongono l’acquisizione (determinazione di prenotazione dell’impegno di spesa, impegno di spesa conseguente all’aggiudicazione definitiva ecc..) vengono adottati dal Dirigente/Posizione Organizzativa
competente del/dei Comune/i interessato/i all’acquisizione.
x.xx presidenza della Commissione di gara;
x.xx nomina della Commissione di gara, prevedendo quale segretario un componente della Centrale Unica di Committenza; f.l’adozione della determina di aggiudicazione definitiva, previa evidenziazione negli atti di gara che la legittimazione passiva limitatamente alla procedura di gara, grava sulla CUC;
x.xx comunicazione e trasmissione all’Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall’art. 7 del X.X.xx n. 163/2006 in merito alle fasi della procedura di affidamento, di propria competenza.
x.xx gestione del contenzioso relativo alla fase di gara, con il supporto delle altre figure professionali impiegate nella CUC.
0.Xx medesimo RUP che operi in qualità di RUP del Comune interessato all’acquisizione ed ai singoli RUP dei Comuni che effettuano l’acquisito aggregato, ovvero ai Dirigenti o alle Posizioni Organizzative per gli atti rientranti nell’art. 107 del TUEL, competerà:
a.L’adozione degli atti contabili conseguenti all’aggiudicazione definitiva nei bilanci dei rispettivi Comuni interessati all’acquisizione;
x.xx stipula del contratto d’appalto (qualora egli sia anche Dirigente o, in caso contrario, la stipula competerà al
Dirigente della relativa struttura);
x.xx gestione dell’eventuale contenzioso derivante dall’applicazione ed esecuzione del contratto; d.l’affidamento della direzione dei lavori e dell’eventuale direzione dell’esecuzione;
e.tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori, nonché le procedure del subappalto;
x.xx collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere; g.tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione del contratto relativo a di servizi e forniture, nonché le fasi della verifica della regolare esecuzione e della conformità al contratti ed i conseguenti pagamenti.
0.Xx caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’Ente committente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall’Ente.
ART. 8 - Compiti del Servizio di gestione della Centrale Unica di Committenza
0.Xx Servizio di gestione della Centrale Unica di Committenza svolge funzioni di consulenza e collaborazione ai Comuni per le fasi procedimentali di loro competenza provvedendo, in particolare a:
a.collaborare con il committente per la corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell’Ente appaltatore;
b.concordare con il RUP della fase di gara la procedura di gara per la scelta del contraente, fornendo l’opportuna consulenza giuridica;
c.collaborare nella redazione dei capitolati di cui all’articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche fornendo l’opportuna consulenza giuridica;
d.collaborare nella redazione del capitolato speciale d’appalto, anche fornendo l’opportuna consulenza giuridica; e.collaborare con il RUP della fase di gara nella definizione del criterio di aggiudicazione, fornendo la necessaria consulenza giuridica;
f.collaborare con il RUP della fase di gara, in caso di criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nella definizione dei criteri di valutazione delle offerte.
0.Xx Servizio Centrale Unica di Committenza spettano, inoltre, i seguenti adempimenti specifici:
a.redigere gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara o la lettera di invito;
b.curare gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità del bando e di comunicazione (antecedente e successiva alla gara) previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici;
c.svolgere le funzioni di segretario verbalizzante e di componente esperto in materie giuridiche nelle commissioni giudicatrici, svolgere funzioni di consulenza in fase di espletamento della gara;
d.verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e trasmettere le risultanze del controllo al RUP della fase di gara per gli adempimenti di sua competenza;
e.collaborare con il Comune o i Comuni committenti ai fini della predisposizione e stipulazione del contratto o dei contratti;
f.supportare il RUP della gara nelle comunicazioni e trasmissione all’Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall’art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006 in merito alle fasi della procedura di affidamento, di propria
competenza;
g.fornire consulenza e svolgere il ruolo di coordinamento negli interventi tesi ad omogeneizzare la modulistica in uso presso i Comuni e l’Unione ed i regolamenti interni per la disciplina dei contratti e delle acquisizioni di lavori, forniture e servizi;
h.curare anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell’obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa e corruttiva, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
3.Completata la procedura di aggiudicazione provvisoria operata dalla Commissione giudicatrice, ed una volta adottata dal RUP in fase di gara, il provvedimento di aggiudicazione definitiva, il Servizio Intercomunale di gestione della Centrale Unica di Committenza rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara al ai RUP dei Comuni committenti, affinché essi provvedano a porre in essere i necessari atti contabili aventi effetti sui bilanci dei rispettivi Comuni e procedano agli ulteriori atti consequenziali.
0.Xx Servizio di gestione della Centrale Unica di Committenza
si avvarrà, per la corrispondenza in arrivo ed in partenza, dell’Ufficio di Protocollo dell’Unione.
Art. 9 – Flussi informativi e forme di consultazione 0.Xx Servizio Centrale Unica di Committenza adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche (anche verbali) sull’andamento della gestione alla Giunta dell’Unione ed alle Giunte dei Comuni aderenti all’Unione.
2.L’Unione trasmette ai Comuni copia degli atti assunti dal Consiglio dell’Unione e dalla Giunta dell’Unione riguardanti il Servizio oggetto della presente convenzione.
3.Viene assicurata la condivisione e la divulgazione presso i Comuni delle novità normative di interesse trasversale in materia contrattuale, nonchè degli strumenti di programmazione finanziaria e di pianificazione delle attività secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente, dal Regolamento di contabilità e dalla presente convenzione.
0.Xx coordinamento tecnico-organizzativo tra la Centrale Unica di Committenza e i servizi dell’Unione e dei Comuni è assicurato mediante il flusso costante e regolare delle informazioni e l’effettuazione di riunioni periodiche di raccordo, che si potranno svolgere per iniziativa dei singoli Dirigenti dell’Unione o dei Comuni oppure su richiesta dei Segretari generali dell’Unione e dei Comuni.
Art. 10 – Rapporti finanziari
0.Xx partecipazione finanziaria di ciascun Comune conferente alle spese di personale ed alle altre spese dirette necessarie al funzionamento della Centrale unica di committenza, è determinata sulla base della popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno antecedente all’anno di riferimento, fatto salvo quanto indicato al successivo punto 2.
2.Sono fatte salve le precisazioni previste in relazione alla sede dell’Unione ed alle sedi distaccate presso gli enti non sede dell’Unione, nonché ai beni strumentali ed ai beni di consumo, contenute nella Convenzione specifica. Per particolari spese, progetti od iniziative d’interesse esclusivo di uno o di alcuni dei Comuni aderenti, le modalità di riparto potranno essere definite di volta in volta dalla Giunta dell’Unione, sentiti i Comuni interessati, anche nell’ambito dei programmi di acquisizione di cui all’art. 5 comma 4. In particolare, le spese legali per la difesa e/o la costituzione in giudizio dell’Unione nell’ambito di un contenzioso relativo alle fasi di selezione del contraente, saranno posti a carico dell’Ente o degli Enti committente/i interessato/i.
3.L’Unione comunica con cadenza trimestrale a partire dal 31 gennaio di ogni anno, le quote di trasferimenti a carico dei singoli Comuni. Tali quote vanno versate dai Comuni
all’Unione entro i 30 giorni successivi.
4.I trasferimenti ed i contributi statali, regionali, provinciali destinati all’esercizio delle competenze e delle attività conferite all’Unione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all’Unione qualora si riferiscano a progetti, acquisti, forniture ed investimenti che dovrà attuare l’Unione, anche se originati precedentemente al conferimento della funzione, dai Comuni. L’Unione utilizza tali risorse nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalle normative di riferimento. Viceversa, i trasferimenti ed i contributi introitati successivamente alla costituzione della Centrale unica di committenza, ma riferiti a progetti, acquisti, forniture ed investimenti già realizzati dai Comuni, competono a questi ultimi.
Art. 11 - Decorrenza e durata della convenzione - Recesso 1.L’efficacia della presente convenzione è fissata alla data di sottoscrizione della stessa da parte dei Sindaci dei Comuni aderenti e del Presidente dell’Unione ed ha durata pari a quella dell’Unione stessa. Il presente accordo ha effetto novativo rispetto alla Convenzione originaria, scrittura privata n. 12 del 28.06.2014.
1.Lo scioglimento e/o il recesso anticipato rispetto alla scadenza, disposta da uno o più dei Comuni aderenti, è priva di efficacia, salvo che essa non sia disposta con l’accordo di tutti i Comuni facenti parte dell’Unione. In tal caso l’accordo dovrà essere approvato dai Consigli comunali di tutti i Comuni aderenti all’Unione e dall’Unione stessa e dovrà disciplinare le conseguenze finanziarie ed ogni altro obbligo a carico di ciascun ente, ferme restando le conseguenze disciplinate dalle norme dello Statuto e contenute, in particolare, negli articoli 8 e 22.
Art. 12 - Tutela dei dati e sicurezza
1.Xxxxx restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell’Unione dei Comuni per lo svolgimento delle attività, con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le attività ed i servizi conferiti.
0.Xx Presidente dell’Unione, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.
3.I soggetti che a qualunque titolo operano nell’ambito del servizio unificato devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento.
4.L’Unione si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.
5.L’Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.
0.Xx Responsabile del servizio acconsente l’accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all’applicazione delle norme di sicurezza adottate.
7.L’accesso ai dati di ogni singolo Comune presso l’Unione, anche ai sensi del D. Lgs. 196/03, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone opportuna comunicazione al Servizio conferito per i provvedimenti tecnici di competenza.
Art. 13 – Controversie
0.Xx risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
Art. 14 – Rinvio
1.Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l’Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell’Unione, al codice civile e alla normativa vigente.
0.Xx sensi di quanto previsto dallo Statuto, l’Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti con la presente convenzione.
Art. 15 – Regime di imposta di bollo e di registro
0.Xx presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata è esente dall’imposta di bollo a termini dell’art. 16 allegato B Tabella DPR 642/72.
0.Xx presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso a termini dell’art. 1 Lettera B parte II tariffa allegata al DPR 131/86.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Per il Comune di Xxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (x.xx in digitale)
Per il Comune di Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx (x.xx in digitale) Per il Comune di Portomaggiore
Xxxxxx Xxxxxxxxx (x.xx in digitale)
Per l’Unione Dei Comuni “Valli e Delizie” Xxxxxx Xxxxxxxxx (x.xx in digitale)