SCHEMA CONTRATTO D’APPALTO
SCHEMA CONTRATTO D’APPALTO
“Servizio di transfer bus dedicato dell’Aeroporto X.Xxxxxxx di Pisa”
TRA
- Società Aeroporto Toscano S.p.A. (di seguito cit. “SAT” ), con sede in Pisa, Aeroporto Xxxxxxx Xxxxxxx, iscritta al n. 5422 del Registro Società presso il Tribunale di Pisa, capitale sociale €. 16.269.000,00=, C.F. e P.I n. 00403110505, in persona dell’Amministratore Delegato-Direttore Generale e Legale Rappresentante pro tempore Dr.ssa Xxxx Xxxxx, , da una parte;
E
- XX, con sede in ……….., via ……….. n. … iscritta nel Registro delle Imprese di ………., C.F. e P.I………….., in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. …………, nato a il
………………… C:F. …………………….(di seguito cit. “Appaltatore”) dall'altra parte;
P r e m e s s o
- che la S.A.T Società Aeroporto Toscano S.p.A., di seguito più semplicemente S.A.T., gestisce in concessione l’aeroporto Xxxxxxx Xxxxxxx di Pisa;
- che l’impresa è risultata aggiudicataria della gara d’Appalto indetta dal Committente;
- che il Committente ha inviato pertanto all’Appaltatore lettera di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva in data
;
- che risulta quindi essere idonea e professionalmente qualificata per l’esecuzione del servizio richiesto da SAT;
Tanto premesso,
si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 : Oggetto dell’Appalto
Il presente contratto ha per oggetto l’espletamento dei seguenti servizi:
A. un servizio di transfer bus dedicato ai Clienti delle Società di Autonoleggio che operano nel Terminal dedicato a tali attività, situato in Via Cariola;
B. un servizio di trasporto per i passeggeri che utilizzano il parcheggio P4, per la sosta auto, collocato anch’esso in Via Cariola.
Lo svolgimento dei suddetti servizi viene richiesto in modo separato (due bus distinti per singolo servizio) o congiunto (un bus che effettua entrambi i servizi).
Art. 2 : Modalità
I servizi di cui all’oggetto dovranno essere espletati con le modalità, i termini e le condizioni previste nel Capitolato Tecnico , che allegato (Allegato A) al presente contratto e controfirmato dalle parti, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Le Parti convengono che, i periodi dell’anno indicati nel Capitolato Tecnico per lo svolgimento dei servizi di cui all’oggetto, sono meramente indicativi e potrebbero subire variazioni a seguito di esigenze operative. Tali variazioni saranno comunicate da SAT, a mezzo di posta elettronica, con un preavviso di almeno 24 ore.
Art. 3 : Decorrenza e durata
Il presente contratto avrà durata di anni 1 (uno) con decorrenza a partire dal
………….. con scadenza il ……………………. senza possibilità di proroga tacita.
Art. 4 : Corrispettivi
Il prezzo netto dell’appalto è di €. …………………………
Le attività oggetto del presente contratto saranno remunerate nelle modalità e secondo quanto previsto dall’offerta economica proposta in sede di gara dall’Appaltatore.
L’offerta economica e tecnica presentata in sede di gara viene allegata (Allegato B) al presente contratto e controfirmata dalle parti costituendone parte integrale e sostanziale.
L'Appaltatore, con riferimento anche all'art. 1664 del Codice Civile, si assume ogni e qualsiasi rischio economico connesso all’esecuzione dell’appalto.
Il compenso delle prestazioni si intende comprensivo dei mezzi d'opera e del personale, dei consumi di carburante, dei costi assicurativi, imprevisti e spese generali, oneri per la sicurezza e quant'altro occorrente per l'espletamento dei servizi.
Tutti i pagamenti verranno effettuati a 30 gg. data fattura, fine mese purché tutta la documentazione di supporto alla fattura risulti perfezionata. In ogni caso detto pagamento è soggetto al previo espletamento di tutti gli incombenti prescritti dalla legge.
Art. 4 a) : Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente accordo, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. In particolare, la Società si obbliga, ai sensi dell’articolo 3, comma 9, legge n. 136/2010 e s.m.i., a far sottoscrivere la medesima pattuizione a tutti i subappaltatori e/o subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai lavori, servizi e/o forniture del presente contratto, nonché ad includere nei propri contratti con tali soggetti apposita clausola risolutiva espressa dai contenuti identici a quanto previsto nel presente articolo, nonché la pattuizione di cui all’ultimo capoverso del presente articolo. La Società è tenuta a comunicare, ai sensi e nei termini di cui all’articolo 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto/i dedicato/i.
L’elemento identificativo da riportare negli strumenti di pagamento è il seguente:
CIG ……………………..
Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore di SAT, ai sensi di legge o ai sensi del presente contratto, le Parti convengono che il presente accordo si risolverà, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.,:
(i) in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, secondo quanto disposto ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i..;
(ii) in tutti i casi in cui nei contratti con eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai lavori, servizi e/o forniture del presente accordo non sia stata inserita la seguente clausola “Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..”
Nelle ipotesi sopra regolamentate, la risoluzione si verificherà di diritto senza necessità di inviare apposita comunicazione scritta e, fatto salvo, in ogni caso il diritto di SAT agli interessi di mora, penali previste nel contratto ed al risarcimento di ogni eventuale danno.
La Società, in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., si obbliga, secondo quanto previsto nell’articolo 3, comma 8, legge n. 136/2010 e s.m.i., a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente SAT e la Prefettura –ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Art. 5 : Modalità di esecuzione
L’Appaltatore, nell’espletamento del servizio affidato si obbliga ad usare la diligenza e la cura necessarie ad assicurare un corretto svolgimento dello stesso. Il servizio dovrà essere svolto nelle tempistiche e con le modalità descritte nel Capitolato Tecnico.
L’Appaltatore si impegna ad eseguire i trasferimenti richiesti consapevole che eventuali disservizi, causati dall’inosservanza di tali disposizioni, potranno dar luogo a formali contestazioni da parte di SAT.
SAT si riserva la facoltà di procedere alla immediata risoluzione della presente convenzione in caso di contestazioni reiterate per numero e gravità,
fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali danni causati a terzi e/o a SAT stessa.
Ferma restando la discrezionalità dell’Appaltatore sul piano dell’organizzazione del servizio, l’Appaltatore si impegna ad operare con personale qualificato ed in possesso delle autorizzazioni e licenze di guida previste dalla legge per la tipologia di trasporto in oggetto.
Art. 6 : Inadempienze e penali
Il servizio dovrà essere svolto garantendone la continuità e la cadenza prevista nel Capitolato Tecnico. La mancata esecuzione dei servizi nei tempi e modi ivi indicati comporterà l’applicazione, a carico dell’Appaltatore, di una penale sul fatturato complessivo mensile per le attività in oggetto, secondo la seguente griglia:
• 5% dalla prima alla terza inadempienza formalmente contestata;
• 10% dalla quarta alla sesta inadempienza formalmente contestata;
In caso di ulteriori inadempienze accertate, SAT potrà applicare una penale pari a un quinto del fatturato complessivo mensile, riservandosi di risolvere il contratto o provvedere all’esecuzione d’ufficio a mezzo di altra società, fatta salva, in ogni caso, la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno derivante a SAT dall’inadempimento dell’Appaltatore, anche a titolo di danno all’immagine.
Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che tutti i termini e le prescrizioni contenuti nel presente articolo e negli allegati al presente accordo sono accettati e riconosciuti essenziali e operano di pieno diritto, senza obbligo per SAT di costituzione in mora dell’Appaltatore, e con facoltà per SAT di operare la compensazione fra il diritto di credito maturato per l’applicazione delle penali suindicate ed il debito a titolo di corrispettivo per l’appalto relativamente ai mesi successivi a quello in cui si sono verificate le inadempienze contestate.
Art. 7 : Ispezione mezzi
SAT si riserva la possibilità di effettuare in qualsiasi momento controlli ed ispezioni dei mezzi utilizzati al fine di valutare l’efficienza, la sicurezza degli stessi e il rispetto degli standard richiesti.
In caso di disservizi e/o reclami da parte degli utenti, si applicherà la disciplina di cui al precedente art. 6
L’Appaltatore dovrà svolgere il servizio con i propri capitali dotandosi dei mezzi necessari all’attività e assumendone il relativo rischio.
I mezzi utilizzati dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza.
ART. 8: Pubblicità
L’Appaltatore consentirà, su richiesta di SAT, all’utilizzo, per scopi di pubblicità ed advertising, della superficie interna/esterna del/i mezzo/i (es. applicazione adesivi, scritte ecc.). In tal caso tutti gli oneri e le spese conseguenti, resteranno ad esclusivo carico di SAT.
Art. 9 : Personale
Nello svolgimento dell’attività l’Appaltatore si avvarrà di personale alle proprie dipendenze, secondo le istruzioni e le direttive che lo stesso impartirà, in piena e totale autonomia, senza che possa configurarsi alcun vincolo di subordinazione di detto personale con SAT.
Il Personale utilizzato dovrà essere in possesso degli specifici requisiti professionali e sanitari previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia.
L’Appaltatore, su richiesta, dovrà fornire a SAT i nominativi del personale che potrà eventualmente essere utilizzato in aeroporto e la loro mansione.
L’Appaltatore provvederà sotto la propria responsabilità all’osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti relative al personale utilizzato esonerando pertanto espressamente SAT da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo con riferimento sia alla parte retributiva che normativa del rapporto.
Qualora la SAT venga in conoscenza della esistenza di un debito rimasto inadempiuto dell’Appaltatore nei confronti dei suoi dipendenti o ausiliari o degli Enti previdenziali per prestazioni eseguite in suo favore in adempimento del presente contratto, avrà facoltà di sospendere immediatamente il pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti,
accantonandoli per conto di chi spettino fino a quando sia accertata la effettiva sussistenza o meno di tale debito.
Ove la SAT riceva altresì una richiesta volta a far valere la sua responsabilità per i debiti dell’Appaltatore di cui al comma precedente, a norma dell’art. 29, comma 2, D. lgs. 276/2003 e s.m. , avrà facoltà di versare le somme corrispondenti ai corrispettivi eventualmente dovuti dall’Appaltatore al richiedente, dandone previamente comunicazione all’Appaltatore. Con il pagamento al richiedente SAT sarà liberata dall’obbligo di pagamento del corrispettivo in favore dell’Appaltatore per la quantità corrispondente a quanto versato
Nel caso di cui al comma che precede, ove entro 5 giorni dalla comunicazione l’Appaltatore comunichi per scritto alla SAT la sua opposizione, quest’ultima non darà corso al pagamento in favore del richiedente, ferma restando la sua facoltà di sospendere la liquidazione a norma del comma 1 della presente clausola. In tale ipotesi, le spese legali, ai minimi di tariffa, che la SAT abbia a sostenere siccome chiamata in giudizio come obbligata solidale dal richiedente saranno a carico dell’Appaltatore.
Il personale dell’Appaltatore dovrà osservare le disposizioni di legge nonché le ordinanze emesse dalla competente Autorità Aeroportuale in materia di circolazione di persone e/o cose in area doganale.
Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 art. 18 e della L. 136/2010 art. 5, ogni lavoratore che dovesse prestare la propria opera in aeroporto dovrà essere munito di apposito tesserino aziendale di riconoscimento esposto in modo ben visibile, con la fotografia, l’indicazione delle generalità, l’indicazione del datore di lavoro nonché la data di assunzione dello stesso.
Se necessario allo svolgimento dell’attività, dovrà inoltre esporre il tesserino ENAC che consente l’accesso all’aeroscalo, rilasciato dal competente ufficio SAT.
ENAC e SAT potranno, in base al proprio insindacabile giudizio, richiedere l’allontanamento dagli ambienti aeroportuali del personale ritenuto non idoneo per scarse qualità tecniche, morali e disciplinari manifestate nell’esecuzione del Servizio.
L’Appaltatore dovrà altresì provvedere a fornire al proprio personale vestiario, uniformi e mezzi personali di protezione adeguati al tipo di attività che dovranno svolgere, con logo di identificazione, e vigilare che sia indossato con decoro e pulizia.
L’Appaltatore dovrà comunicare per scritto la persona del/dei Responsabile/i in turno dei rapporti con la SAT nonché del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione con attestazioni di capacità nei termini previsti dal D.Lgs 81/2008.
Art. 10 : Obblighi dell’Appaltatore
L'Appaltatore si impegna e si obbliga a non interferire o comunque pregiudicare la piena operatività aeroportuale e ad ottemperare anche alle disposizioni della Direzione dell’Aeroporto assumendosi ogni e qualsiasi onere conseguente all’interruzione dell’operatività a causa dell’esecuzione dei servizi di cui è affidatario .
È fatto assoluto divieto di utilizzare di utilizzare il personale presente in aeroporto per l’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto di cui al presente contratto per svolgere servizi di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo a favore di terzi.
L’Appaltatore, prima di iniziare ad eseguire i servizi, sarà tenuto ad elaborare il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza dei propri lavoratori e a predisporre tutte le misure conseguenti ed opportune.
L’Appaltatore dà atto di aver provveduto agli adempimenti di cui all’art. 16 della Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007 n. 38 e che ha valutato gli oneri economici che ne derivano a suo carico, anch’essi remunerati dai prezzi pattuiti.
L’Appaltatore, su espressa richiesta, dovrà fornire a SAT il documento per la valutazione dei rischi da essa elaborato con riferimento all’attività che dovrà prestare in adempimento del presente contratto nonché in genere tutta la documentazione attestante il rispetto degli obblighi che le incombono, incluso quelli richiamati nel citato art. 16, della Legge Regionale Toscana 38/07.
L’Appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare quanto previsto dal
D. Lgs. 81/08 in materia di obblighi, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori ed a scegliere macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nella legislazione vigente:
⮚ per i fornitori si impegna a non far effettuare la vendita, il noleggio, la concessione in uso e la locazione finanziaria di macchine, attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente;
⮚ per gli installatori o montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici, si impegna a far si che questi si attengano alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza. L’Appaltatore in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs 81/08, si impegna a cooperare, con i datori di lavoro presenti nell’area interessata dall’attività lavorativa delle presenti Condizioni generali, per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività stessa.
L’Appaltatore si impegna, altresì, a coordinarsi con i suddetti datori di lavoro per gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori anche al fine di eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dei servizi .
L’Appaltatore si dichiara in perfetta conoscenza dei rischi esistenti nell’area ove dovranno operare i propri addetti, nelle relative adiacenze e zone di transito, di avere ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui i propri addetti sono destinati ad operare, sulle misure di prevenzione e sulle procedure di evacuazione e di emergenza adottate da SAT; di averne dato puntuale e senz’altro adeguata informazione ai propri addetti, obbligandosi a non impiegare addetti senza previa adeguata formazione e informazione. L’Appaltatore si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri addetti, ed in genere a tutte le persone che per suo conto hanno facoltà di accesso nel sedime aeroportuale, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro.
L'Appaltatore dovrà garantire la presenza in aeroporto delle risorse minime individuate per fasce orarie e di un coordinatore in turno, responsabile delle prestazioni in grado di parlare la lingua italiana ad un livello adeguato alle mansioni svolte.
L’Appaltatore si impegna a mantenere i mezzi utilizzati in perfetta efficienza provvedendo alle riparazioni, sostituzioni, messe a punto, necessarie a garantire una operatività costante nonché alla pulizia dei mezzi utilizzati, mantenendoli in maniera ineccepibile, al fine di contribuire al massimo decoro dell’aeroporto .
L’Appaltatore dichiara di conoscere le norme di legge, i regolamenti di polizia e tutte le altre prescrizioni emanate dalle competenti autorità, (Ordinanze ENAC, Regolamento di scalo etc.) in ordine alle attività da svolgersi nell’Aerostazione e si obbliga ad osservarle ed a conformarsi a quelle che dovessero essere emanate in futuro, esonerando espressamente SAT da qualsiasi responsabilità che potesse, comunque, insorgere per la mancata o erronea applicazione di tali disposizioni da parte del proprio personale.
L’Appaltatore, consapevole che l’attività oggetto del presente contratto è inerente all’esercizio di un servizio pubblico essenziale collegato al trasporto aereo, qualora dovessero verificarsi situazioni in cui unilateralmente l’Appaltatore intenda interrompere il presente rapporto contrattuale, lo stesso si impegna ad assicurare il regolare svolgimento del servizio sino a che SAT non abbia provveduto alla sostituzione dell’Appaltatore o comunque fino a che SAT non abbia dato espressa liberatoria alla conseguente interruzione del servizio prestato.
Costituiscono possibili cause di risoluzione del contratto:
a) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
b) gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e nelle norme di legge in materia e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
c) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
d) la violazione dell'obbligo di informazione di cui all'articolo 24, comma 1 della Legge Regionale Toscana n. 38/2007.
Art. 11 : Configurazione del rapporto ed obblighi di solidarietà
1) Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 10 settembre 2003,
n. 276 le parti si danno reciproco atto che il presente rapporto si configura quale contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, caratterizzato dalla organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'Appaltatore, che assume a totale proprio carico la piena responsabilità del servizio dedotto in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo Appaltatore, del rischio d'impresa.
2) L’Appaltatore, ai sensi del terzo comma dell’art. 29 del suddetto Decreto e delle norme previste dai Contratti collettivi applicabili, si impegna all’acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito del subentro. Le parti si danno reciproco atto che ciò non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
Art. 12 : Divieto di cessione del Contratto
L’attività oggetto del presente contratto non potrà essere ceduta , anche solo in parte. L’inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione in danno dell’Appaltatore, salva ogni altra azione diretta ad ottenere il risarcimento di eventuali danni.
In caso di trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda, il contratto dovrà essere espressamente escluso dalla successione prevista dall’art. 2558 c.c .
L’Appaltatore si impegna inoltre ad usare, nell’esecuzione dell’attività la diligenza e la cura necessaria richieste dalla natura della prestazione.
Art. 13 : Esonero responsabilità
L'Appaltatore s’impegna e si obbliga a tenere indenne SAT da ogni e qualsiasi onere o responsabilità verso terzi verificatasi in dipendenza dell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente contratto, da qualsivoglia causa determinati. nell’esecuzione dei servizi.
L’Appaltatore esonera espressamente SAT da ogni responsabilità per danni che potessero a lui derivare direttamente o indirettamente da fatto doloso o colposo di altri soggetti o di terzi, ivi compresi furti e danneggiamenti, nonché per mancanza o riduzione di energia elettrica o per mancanza di qualunque altro servizio posto a carico di SAT.
Art. 14 : Assicurazione
L’Appaltatore prima dell’inizio dell’attività ha presentato le seguenti polizze assicurative:
- Polizza RCA dovrà provvedere un massimale di almeno € 50.000.000 (cinquantamilioni) e prevedere espressamente la rinuncia alla rivalsa.
- Polizza Responsabilità Civile verso Terzi ed Operatori (RCTO), con un massimale di almeno € 3 milioni per sinistro e per anno assicurativo La copertura assicurativa dovrà riguardare tutti i rischi connessi allo svolgimento dell’attività di cui all’appalto. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del DLgs 163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. La polizza assicurativa dovrà, con esplicita clausola, annoverare la SAT fra i terzi e prevedere che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurative, né disdetta del contratto senza previo consenso della Stazione Appaltante. La Compagnia assicuratrice dovrà altresì impegnarsi, con apposita clausola, ad avvisare la SAT dell’eventuale interruzione della copertura assicurativa a seguito del mancato pagamento del relativo premio, fermo restando che l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia
Art. 15 : Cauzione definitiva
L’Appaltatore ha presentato, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale od in misura proporzionalmente superiore al ribasso d’asta presentato, quale cauzione definitiva in favore di SAT a garanzia degli impegni contrattuali assunti. Tale polizza dovrà coprire anche i rischi della mancata corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Art. 16 : Certificazione etica SA8000
A seguito dell’ottenimento da parte di SAT della certificazione SA8000 (c.d. Certificazione Etica), la stessa intende a tale scopo promuovere un sistema di responsabilità sociale che coinvolga i settori di attività in essere presso l’Aeroporto X. Xxxxxxx di Pisa.
L’ Appaltatore si impegna pertanto, con la firma del presente contratto a:
1. non utilizzare lavoro infantile all’interno della propria attività;
2. a non richiedere ai propri dipendenti/soci la consegna di documenti di identità personale, né ad imporre la contrazione di debiti con lo stesso appaltatore;
3. rispettare la disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dettata dal D. Lgs. 81/08 e, comunque dalla normativa tempo per tempo vigente;
4. stipulare contratti di lavoro subordinato conformi al dettato dei Contratti Collettivi di categoria;
5. corrispondere ai propri dipendenti/soci retribuzioni conformi agli standard fissati dai Contratti Collettivi di categoria o altra normativa vigente di settore, mediante modalità di pagamento scelte dal lavoratore;
6. non porre in essere comportamenti che possano violare il diritto alla libertà di associazione e il diritto dei lavoratori a vedere applicato il proprio Contratto Collettivo o altra normativa vigente di settore;
7. non attuare alcuna forma di discriminazione nell’assunzione, remunerazione, accesso alla formazione, promozione, licenziamento dei lavoratori subordinati in base alla razza, origine etnica, invalidità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza sindacale o affiliazione politica del lavoratore;
8. non ricorrere all’utilizzo di punizioni corporali, coercizione fisica o morale,e violenza verbale nei confronti dei dipendenti/soci.
9. L’ Appaltatore si impegna inoltre a :
a. rispettare i requisiti SA8000
b. informare SAT dell’attivazione di rapporti di subfornitura relativi al presente contratto
c. ricevere verifiche ispettive da parte di personale SAT e/o soggetti espressamente autorizzati da SAT in merito all’applicazione della norma
d. concordare insieme a SAT la risoluzione di eventuali anomalie emerse.
SAT renderà conoscibili all’Appaltatore tutte le procedure relative alla Certificazione Etica che SAT applica alla propria attività economica affinché l’Appaltatore possa applicarle in modo esatto e possa formare il proprio personale in merito al contenuto di dette procedure.
Le parti si danno atto che l’inadempimento degli obblighi di cui ai punti precedenti legittimerà la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Il presente contratto si risolverà inoltre di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c ove l’Appaltatore impieghi dipendenti od ausiliari non in regola con le norme previdenziali, assicurative o infortunistiche.
Art. 17 : Certificazione ambientale ISO 14001:2004
A seguito dell’ottenimento da parte di SAT della Certificazione Ambientale ai sensi della norma ISO 14001:2004 e, intendendo promuovere un sistema
di responsabilità ambientale che coinvolga tutti i settori di attività in essere presso l’Aeroporto X. Xxxxxxx di Pisa, SAT richiede all’Appaltatore, con la firma del presente contratto l’impegno specifico a:
• adeguare il proprio operato alle procedure del sistema di gestione ambientale di loro competenza che verranno consegnate da SAT.
• rendersi disponibile a verifiche ispettive del sistema di gestione ambientale;
• segnalare eventuali anomalie relative al sistema di gestione ambientale presso il sito.
Nei casi in cui si rendesse necessario, in ragione dell’attività svolta dall’Appaltatore, SAT renderà conoscibili tutte le procedure relative alla Certificazione Ambientale in essere, affinché l’Appaltatore possa applicarle in modo esatto e possa formare il proprio personale in merito al contenuto di dette procedure.
Le parti si danno atto che l’inadempimento degli obblighi di cui ai punti precedenti legittimerà la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
ART. 18 : Clausola di non concorrenza
E’ espressamente vietato all’Appaltatore lo svolgimento per sé o altri, di attività concorrenti con quelle istituzionalmente svolte da SAT.
Art. 19 : Codice di comportamento
L’Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento adottato da SAT e si impegna ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dallo stesso e dal Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni.
L’Appaltatore prende altresì atto che l’inosservanza di una qualsiasi delle previsioni dei citati Codice di Comportamento e Decreto Legislativo 231/2001 comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto in forza del quale SAT S.p.A. sarà legittimata a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, salve le eventuali azioni per ulteriore danno.
Qualora l’Appaltatore si sia impegnato a mettere a disposizione di SAT specialisti o altre persone fisiche per l’espletamento dei quanto previsto dal presente contratto, si impegna altresì, prima del loro impiego, a fare prendere agli stessi visione dei citati Decreto e Codice di Comportamento accedendo all’indirizzo web: xxx.xxxx-xxxxxxx.xxx e di far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione reperibile presso l’indirizzo stesso e di inviarla al Responsabile della Funzione Acquisti di SAT. In caso di inosservanza di tale impegno si applica quanto previsto al comma precedente.
Art. 20 : Trattamento dati personali ex L.196/2003 da parte di SAT
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, SAT procederà al trattamento dei dati personali .
I suindicati dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti agli adempimenti di legge .
I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge. Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno la facoltà di esercitare i diritti di cui all’ art. 7 ed 8 del D.Lgs.196/2003. Titolare del trattamento è la Committente SAT S.p.A. con sede legale in Piaz.le D’Ascanio 1 Pisa; la società SAT S.p.A. ha provveduto a nominare i Responsabili del trattamento dati il cui elenco aggiornato è depositato presso la sede legale e la cui copia sarà consegnata all’Appaltatore su richiesta.
Art. 21: Trattamento dei dati personali da parte dell’Appaltatore L’Appaltatore conferma di aver ottemperato alle previsioni del D. Lgs 196/2003 ( codice sulla Privacy ) sul trattamento dei dati personali. In particolare dichiara di:
1. aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla predetta legislazione;
2. aver provveduto a formare il personale interno destinato al
trattamento dei dati e di mantenere adeguata la formazione a seguito di aggiornamenti normativi;
3. aver provveduto a porre in essere tutte le misure minime ed idonee alla tutela dei dati personali acquisiti durante il normale svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, compresi i dati personali di terzi ricevuti da SAT S.p.A. Dei predetti dati è vietata la diffusione e la comunicazione a terzi senza preventiva ed esplicita autorizzazione scritta da parte di SAT S.p.A.
4. aver provveduto, se previsto, alla nomina del Responsabile/i del trattamento dei dati personali e dell’Amministratore di Sistema, di cui si impegna a comunicare i nominativi a SAT S.p.A contestualmente alla firma del presente contratto, mantenendo comunque l’obbligo a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione;
5. aver provveduto alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati personali;
6. comunicare tempestivamente a SAT S.p.A, a mezzo fax/email, qualunque variazione all’elenco dei nominativi di cui all’art. 7 del presente contratto;
7. di aver realizzato idonee informative agli interessati.
8. aver provveduto, in caso di utilizzo di sistemi di videosorveglianza, a porre in essere tutto quanto previsto dalla normativa vigente compreso, ove previsto, l’eventuale interpello preventivo all’Autorità Garante;
9. di aver fornito informativa ed acquisito il relativo consenso per tutti i soggetti di cui l'Appaltatore comunicherà i dati personali a SAT
SAT si riserva, di richiedere all'Appaltatore l'evidenza di quanto previsto ai punti precedenti.
Art. 22 : Registrazione e spese
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso in quanto concerne prestazioni imponibili IVA. Tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto ed i bolli sono a carico dell’Appaltatore.
Art. 23 : Foro Competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione, all’esecuzione, alla risoluzione, allo scioglimento ed alla invalidità e/o inefficacia del presente contratto o all’applicazione delle penali previste sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa.
Pisa, …………………
Società Aeroporto Toscano SpA L’Amministratore Delegato Direttore Generale Dott.ssa Xxxx Xxxxx
Società ………………………….
Legale Rappresentante
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Il sottoscritto Sig. …………., Legale Rappresentante di ………., ai fini e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., approva specificatamente senza riserve ed eccezioni in particolare gli artt. :
Art. 4 a): Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 6 : Inadempienze e penali
Art. 9 : Personale
Art.10 : Obblighi Appaltatore
Art. 11 : Configurazione del rapporto e obblighi di solidarietà
Art. 12 : Divieto di cessione del contratto
Art. 13 : Esonero responsabilità
Art. 18 : Clausola di non concorrenza
Art. 23 : Foro competente
Pisa, lì ………