CAPITOLO 1
PE. 17 Capitolato speciale di appalto - art- 87 dlgs 36/2023
CAPITOLO 1
OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL’APPALTO - AFFIDAMENTO E CON- TRATTO - VARIAZIONI DELLE OPERE
Art 1.1
OGGETTO DELL’APPALTO IN AMBITO PNRR
LINEA DI FINANZIAMENTO:
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - P.N.R.R.
Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1
Investimenti in progetti di Rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale.
La Stazione appaltante è stata ammessa al finanziamento per l’intervento in epigrafe individuato rien- trando lo stesso nell’Investimento n. 2.1, nell’ambito del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). L’appalto ha, dunque, per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: “PROGETTO PAESE VERCIANO – VIA DEI BOSCHI, MIGLIORAMENTO QUALITA’ DECORO URBANO, RIFACIMENTO PAVI- MENTAZIONI, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ARREDO E VERDE”
I lavori come sopra individuati, devono garantire la conformità al principio del DNSH (Do No Signi- ficant Harm) in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 17 del Regolamento UE 241/2021 istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza. L’Intervento dell’Investimento in questione rientra nel REGIME 2 che prevede che l’investimento si limiterà a “non arrecare danno significativo all’ambiente”, rispettando solo i principi DNSH. Pertanto, per l’attuazione dei lavori oggetto del presente appalto si utilizzeranno tutte le indicazioni utili per garantire il soddisfacimento del principio del DNSH. Sono compresi, quindi, nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell’opera e relativi allegati dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliora- tive e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obbli- ghi.
Ai fini dell’art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’in- tervento è C.U.P.: G57H21000950001.
Art 1.2
SUDDIVISIONE IN LOTTI
Nel rispetto dell’articolo 58 del Codice e della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, la stazione appaltante ha ritenuto di non suddividere l’appalto in lotti funzionali, data la modesta consistenza dell’intervento, peraltro non suddivisibile in lotti per le caratteristiche dei lavori in pro- getto, inerenti opere di manutenzione straordinaria e riqualificazione.
Art 1.3
FORMA DELL’APPALTO
Il presente appalto sarà contabilizzato a Misura. Nell’appalto a misura il corrispettivo consisterà nell’individuazione di un prezzo per ogni unità di misura di lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantità eseguite di lavorazione o di opera. Pertanto, l’importo di un appalto a misura risulterà variabile.
Nell’ambito della contabilizzazione di tali tipologie di appalto potranno comunque contemplarsi an- che eventuali somme a disposizione per lavori in economia, la cui contabilizzazione è disciplinata dal successivo articolo “Norme Generali per la misurazione e valutazione dei lavori”.
Art 1.4
AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo dei lavori, come desumibile da QUADRO ECONOMICO, ammonta ad Euro
€ 247.629,59
Tale valore è ricavato dall’importo totale dei lavori soggetti a ribasso, pari ad € 235.198,54 (diconsi Euro duecentotrentacinquemilacentonovantotto/54), (inc. % MD =15,974)
sommato all’importo degli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), ai sensi dell’art. 100, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., pari a Euro € 12.431,05 (diconsi Euro dodicimilaquattrocentotrentuno/05).
Gli operatori economici partecipanti alla gara d’appalto dovranno indicare espressamente nella pro- pria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così come richiesto dall’art. 91, comma 5, del D.lgs. 36/2023 per la verifica di congruità dell’offerta.
La categoria di lavoro previste nell’appalto sono le seguenti:
A. Categoria prevalente | ||
Cod. | Descrizione | Importo lavori |
Categoria OG 3 | € 235.198,54 | |
Sicurezza (speciale - PSC) | € 12.431,05 | |
TOTALE IMPORTO LAVORI | € 247.629,59 |
Restano esclusi dall’appalto i lavori che la Stazione Appaltante si riserva di affidare in tutto od in parte ad altra ditta senza che l’Appalta-tore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.
Art. 1.5
AFFIDAMENTO E CONTRATTO
Dopo l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace ai sensi dell’art. 17 c. 5 del D.Lgs. n. 36/2023, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro i successivi trenta giorni, ai sensi dell’art. 55 c. 1 del
D.Lgs. n. 36/2023, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario purché comunque giustificata dall’in- teresse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine pre- visto deve essere motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipula- zione del contratto nel termine previsto, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipu- lare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del con- tratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione. Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, nei casi di inerzia del RUP, il responsabile o l’unità organizzativa di cui all’articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, titolare del potere sostitutivo, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonchè al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea. In questi casi al mo- mento della stipulazione, il contratto diviene immediatamente efficace.
In ogni caso, resta facoltà dell’aggiudicatario, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto se la stipulazione dello stesso non avviene nel termine fissato. All’aggiudicatario non spetta alcun in- indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata.
In caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti diretti il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto.
Art. 1.6
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell’appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI ISO 80000-6.
Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere con l’indicazione della località ove dovrà realizzarsi e le principali dimensioni:
- la riqualificazione di cui trattasi interessa in particolare un tratto della strada comunale di Xxx xxx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. xx Xxxxxxxx. Il tratto di intervento è pari ad una super- ficie complessiva di 1409.00 mq. più precisamente la perimetrazione dell’area di intervento di cui sopra sara’ in corrispondenza dell’attuale chiesa dei S.S.Xxxxxxxx e Xxxxxxx fino ad
arrivare alla parte terminale di via dei Boschi, in prossimita’ dell’ ’incrocio con la xxx xxxx- xxxx xx Xxxxx Xxxxxx.
Art. 1.7
VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE
Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e po- tranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti, all’art. 120.
Nel caso sopraggiungano circostanze imprevedibili, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. c), D.Lgs. 36/2023, comprese quelle che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione delle opere, la Stazione Appaltante o l’Aggiudicatario propone, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell’opera, una variante in corso d’opera che assicuri risparmi, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali. Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 ed i relativi atti attuativi.
La modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche succes- sive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qua- lora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica presentata dall’appaltatore s’intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell’individuazione del quinto d’obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsa- bile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto all’articolo “Disposizioni generali relative ai prezzi e clausole di revisione”.
Per quanto attiene alla revisione dei prezzi si applicano le disposizioni di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023.
CAPITOLO 2
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
Art. 2.1
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE
L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Spe- ciale d’Appalto e nel Capitolato Generale d’Appalto.
Le attività oggetto d’appalto si svolgeranno in conformità a quanto stabilito dalla normativa europea e nazionale. L’Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di pulizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell’Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR. È tenuto, altresì, all’osservanza del:
• Regolamento UE 852/2020;
• Regolamento UE 241/2021 istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (PNRR);
• Comunicazione della Commissione Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio
«non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ri- presa e la resilienza 2021/C 58/01;
• Guida Operativa relativa al rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH), del Ministero dell’Economia e delle Finanze allegata alla Circolare
n. 32 del 30 dicembre 2021;
• DL 77/2021 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime mi- sure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito con modificazioni in Legge 108/2021.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull’inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente ...attivita’ di installazione degli impianti all’interno degli edifici), al d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.
Art. 2.2
PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA
Le attività oggetto del presente Capitolato Speciale d’appalto soddisfano le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere oltre a promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disa- bili, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norma per il diritto al lavoro dei disabili ) e all’art. 47 (Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e PNC), DL 77/2021, convertito con modificazioni nella L 108/2021.
1. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Par- lamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, si applicano le disposizioni seguenti.
2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi
dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rap- porto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a conse- gnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e fem- minile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. 3 -bis . Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla mede- sima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.
4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di cri- xxxx orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l’altro, conto dei princìpi di libera concorrenza, proporzio- nalità e non discriminazione, nonché dell’oggetto del contratto, della tipologia e della natura del sin-golo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei princìpi dell’Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupa- zione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7 , è requisito necessario dell’offerta l’aver assolto, al momento della pre- sentazione dell’offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l’assunzione
dell’obbligo di assicurare , in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile .
5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offe- rente o al candidato che:
a. nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dell’articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e 55 -quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero dell’articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
b.utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di
cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;
c. si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito
di partecipazione, persone disabili , giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l’esecu- zione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
d.abbia, nell’ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure
per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;
e. abbia, nell’ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
f. abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.
6. I contratti di appalto prevedono l’applicazione di penali per l’inadempimento dell’appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3 -bis ovvero al comma 4 , commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel ri- spetto dell’importo complessivo previsto dall’articolo 51 del presente decreto. La violazione dell’ob- bligo di cui al comma 3 determina, altresì, l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1.
7. Le stazioni appaltanti possono escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale im- piego delle risorse pubbliche
8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità dele- gati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili , con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità , da adottarsi entro sessanta giorni dall’en- trata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.
9. I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3-bis sono pubblicati sul profilo del committente,
nella sezione «Amministrazione trasparente», ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità
delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile univer- sale. Sarà applicata una penale specifica per le violazioni dei suddetti obblighi (consegna relazione di genere entro 6 mesi, consegna della certificazione L. 68/99, assunzione di donne e giovani per almeno il 30% del fabbisogno) pari allo 0,6 % dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 47, comma 6, del DL 77/2021, così come convertito in Legge 29/07/2021, n. 108.
Ai sensi dell’art. 47, comma 4, del DL 77/2021, così come convertito in Legge 29/07/2021, n. 108, l’appaltatore assicura una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, per l’occupazione giovanile e una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie all’occupazione femminile. In considera- zione delle deroghe previste al comma 7 del citato art. 47, per lo specifico appalto, fermo restando tutti gli altri obblighi, tale quota viene ridotta al 10% relativamente all'occupazione giovanile ed al 10% relativamente all'occupazione femminile per le seguenti motivazioni:
• per l'esecuzione del contratto di cui trattasi risulta necessario il coinvolgimento di lavoratori con una pregressa esperienza o specializzazione con una incidenza superiore al 70% delle risorse umane impiegabili
• che nel settore delle costruzioni si registra un tasso di occupazione femminile inferiore al 10%, il
xxxxx, rilevato dall'ISTAT, si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva nei settori osservati.
Art. 2.3
PRINCIPIO DEL DNSH
Le attività finanziate dal PNRR e oggetto del presente Capitolato Speciale d’appalto devono soddi- sfare il principio del DNSH, ovverosia non devono arrecare danno significativo all’ambiente. Tutte le misure del PNRR debbano essere sottoposte alla verifica del rispetto di tale principio attraverso la valutazione DNSH che dovrà essere effettuata per ogni intervento: ex-ante, in itinere, ex-post. Il prin- cipio del DNSH è stato codificato all’interno della disciplina europea - Regolamento UE 852/2020 - ed il rispetto dello stesso rappresenta fattore determinate per l’accesso ai finanziamenti dell’RRF (le misure devono concorrere per il 37% delle risorse alla transizione ecologica).
Il Regolamento UE stila una Tassonomia ovverosia una classificazione delle attività economiche (NACE) che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici o che non causino danni significativi a nessuno dei sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal europeo). Un’attività economica può arrecare un danno significa- tivo:
1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici: se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
2. all’adattamento ai cambiamenti climatici: se comporta un maggiore impatto negativo del clima attuale e del clima futuro, sulla stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
3. all’uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine: se nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o nuoce al buono stato ecologico delle acque marine;
4. all’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti: se conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento,
riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti perico- losi non riciclabili;
5. alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento: se comporta un aumento significativo delle emis- sioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
6. alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi: se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l’Unione.
Al riguardo, il Ministero dell’Economia e delle finanze fornisce una guida operativa (Circolare 32 del 30 dicembre 2021) per il rispetto del principio del DNSH il tutto per dare supporto ai soggetti attuatori delle misure PNRR. L’appalto dovrà quindi, rispettare le condizioni stabilite nella su citata Guida Operativa.
La guida operativa si compone di:
• mappatura delle misure del PNRR – consiste nell’identificazione della missione e della com- ponente e nell’individuazione delle attività economiche svolte per la realizzazione degli inter- venti associati ad ogni misura di investimento o riforma;
• schede di autovalutazione dell’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento – contengono l’autovalutazione riguardo l’impatto della riforma o investimento su ciascuno dei 6 obiettivi ambientali, che le amministrazioni hanno condiviso con la Com- missione Europea;
• schede tecniche relative a ciascun settore di intervento – forniscono una sintesi delle informa- zioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica;
• Checklist di verifica e controllo - per ciascun settore di intervento dovranno essere effettuati dei controlli in itinire individuando la documentazione da predisporre per provare il rispetto del DNSH.
La Stazione Appaltante, in qualità di soggetto attuatore della misura PNRR ha preliminarmente effet- tuato richiami e indicazioni negli atti di gara - qui da intendersi conosciuti e recepiti dall’aggiudica- tario - per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH, definendo la documentazione necessaria per even- tuali controlli e verifiche ex ante ed ex post. Per la realizzazione dei lavori oggetto del presente ap- palto dovranno essere rispettate, quindi, le indicazioni riportate nelle Schede Tecniche individuate nell’articolo Oggetto dell’Appalto (PNRR). L’Appaltatore è tenuto a rispettare l’obbligo di compro- vare il conseguimento dei Target e Milestone associati all’intervento con la produzione della docu- mentazione probatoria pertinente che potrà essere oggetto di verifica da parte della Stazione Appal- tante.
Per la violazione del rispetto delle condizioni per la conformità al principio del DNSH, saranno ap- plicate le Penali di cui al presente Capitolato.
Art. 2.4
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E DISCORDANZE
Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d’appalto, il Capi- tolato generale d’appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capito- lato o non previsto da quest’ultimo, e la seguente documentazione:
a) l’elenco dei prezzi unitari ovvero il modulo compilato e presentato dall’appaltatore in caso di of- xxxxx xxxxxx;
b) il cronoprogramma;
c) le polizze di garanzia;
d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all’art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
e) l’eventuale offerta tecnica dell’Appaltatore, in caso di procedura con OEPV che la preveda;
f) i seguenti elaborati di progetto: tutti i documenti che fanno parte del progetto esecutivo e riportati nel documento “Elaborati e documenti di progetto” allegato al progetto esecutivo;
Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il ca- pitolato speciale d’appalto e l’elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e con- trofirmati dai contraenti.
Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
• il Codice dei contratti (d.lgs. n. 36/2023);
• il d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;
• le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecu- zione dei lavori nonchè le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell’appalto;
• delibere, pareri e determinazioni emanate dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC);
• le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’ap- paltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto
stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l’appaltatore rispetterà, nell’ordine, quelle in- dicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d’appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - disegni.
Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate nel computo metrico estimativo, se presenti, è da intendersi prevalente quanto prescritto nell’elenco prezzi, anche in relazione al fatto che tale elaborato avrà valenza contrattuale in sede di stipula, di- ventando allegato al contratto.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.
L’appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
Art. 2.5
QUALIFICAZIONE DELL’APPALTATORE
Per i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell’Appaltatore per la categoria classificata dall’ art. 1.4 (OG3), così come richiesto dal bando di gara, dall’avviso o dall’invito a partecipare redatto dalla Stazione Appaltante e disciplinato dal CodiceAppalti e dalla norma vigente.
A. Categoria prevalente
Cod. Descrizione Importo %
Categoria OG 3 | € 235.317,17 | 100% classifica I |
TOTALE IMPORTO LAVORI | € 235.317,17 |
Ai sensi dell’art. 30 c. 1 del Dlgs 36/2023 e s.m. il concorrente singolo può:
- partecipare alla gara se in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori (€ 235.317,17 OG3 classifica I – fino a € 258.00,00), ovvero se in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente ed alle categorie scorporabili per i singoli im- porti. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dal concorrente devono da questo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
Per la qualificazione del concorrente nelle suddette categorie e classifiche potrà essere altresì consi- derato l’incremento premiante del 20%.
Nel caso l’Appaltatore concorrente voglia soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 100, comma 1, del d.lgs 36/2023, può avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a pre- scindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
L’Appaltatore concorrente che, ai sensi dell’articolo 104 del citato Codice dei contratti, vuole avva- lersi delle capa cità di altri soggetti, allegherà oltre all’eventuale attestazione SOA dell’impresa ausi- liaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui al Titolo IV Capo II del Codice appalti, nonchè il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
L’Appaltatore concorrente dimostrerà alla stazione appaltante che dispone dei mezzi necessari me- diante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 94 del Codice dei con- tratti nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante escluderà il concorrente ed escuterà la garanzia. L’Appaltatore concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o co- pia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.
Art. 2.6
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
Ai sensi dell’art. 124 del d.lgs 36/2023, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 122 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 123 del d.lgs 36/2023, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’af- fidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.
L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all’esercizio dell’impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall’impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su autoriz- zazione del giudice delegato.
Art. 2.7
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora risulti che un operatore economico, si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura di aggiudicazione, in una delle situazioni di cui al Titolo IV Capo II del d.lgs.
n.36/2023, le stazioni appaltanti possono escludere un operatore in qualunque momento della proce- dura ed hanno facoltà di risolvere il contratto con l’esecutore per le motivazioni e con le procedure di cui all’art. 122 del d.lgs. n. 36/2023. In particolare si procederà in tal senso se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 120 del d.lgs. n.36/2023;
b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice, supera- mento delle soglie di cui al c.2 del predetto art. 120 e, con riferimento alel modificazioni di cui all’art. 120 c.3, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120 c.3 lettere a) e b);
c) l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 94 comma 1 del d.lgs. n.36/2023 e avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di gara;
d) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE.
Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l’ese- cutore, sono:
a) l’inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul la- voro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell’articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o vio- lazione delle norme regolanti il subappalto.
Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:
a) nei confronti dell’esecutore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell’esecutore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.
Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle
forniture non eseguite. Il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nomi- nato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’esecutore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori ese-guiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’esecutore. Egli formula, altresì, la con- testazione degli addebiti all’esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’esecutore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il con- tratto.
Qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’esecutore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’esecutore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l’insolvenza dell’esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all’eser- cizio provvisorio dell’impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti ade- guati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tec- nico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all’articolo 122 del decreto legislativo n. 36/2023 la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:
a) procede all’esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell’ambito del quadro economico dell’opera;
b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del com- pletamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato;
c) indìce una nuova procedura per l’affidamento del completamento dell’opera;
d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell’opera ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salva- guardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l’impresa subentrante, ove pos- sibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.
Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche in caso di ritardo dell’avvio o dell’ese- cuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte all’articolo ”Programma di esecuzione dei lavori - Sospensioni”, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera.
Nel caso di risoluzione del contratto l’esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l’esecutore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato ri- spetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d’ufficio addebitando all’esecutore i relativi oneri e spese.
Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della deci- sione assunta sarà inviata all’esecutore nelle forme previste dal Codice, anche mediante posta elet- tronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accerta- mento dello stato di consistenza dei lavori.
In contraddittorio fra la Direzione lavori e l’esecutore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consi- stenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in can- tiere, nonché, all’accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere man- tenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo.
Art. 2.8
GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi dell’art. 53 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 non è richiesta la garanzia provvisoria di dui all’art. 106 dello stesso Codice appalti, in quanto l’importo lavori oggetto del presente affidamento è inferiore alla soglie europee di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023.
Art. 2.9
GARANZIA DEFINITIVA
L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 117 del d.lgs. n.36/2023. Essendo il presente appalto di importo inferiore alle soglie europee, la cauzione definitiva è fissata nel limite del 5% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 53 c.4 del D.Lgs. n. 36/2023.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottempe- ranza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione ana- loga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è pre- stata.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, as- sicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presen- tate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma re- stando la responsabilità solidale tra le imprese. La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all’articolo 117 del d.lgs. n.36/2023 determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione
della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiu- dica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
È facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonchè nel caso degli affidamenti diretti. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglio- ramento del prezzo di aggiudicazione.
Art. 2.10
COPERTURE ASSICURATIVE
A norma dell’art. 117, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023 l’Appaltatore è obbligato a costituire e con- segnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecu- zione dei lavori.
Tale polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
Tale polizza deve prevedere:
1. la copertura dei danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distru- zione, totale o parziale, delle opere o degli impianti oggetto del contratto; l’importo da assicurare sarà pari all’importo netto contrattuale;
2. la copertura dei danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distru- zione, totale o parziale, di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecu- zione dei lavori; l’importo della somma da assicurare dovrà essere almeno pari a Euro 1.000.000,00;
3. la polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per una somma stabilita di € 1.000.000,00.
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infra- strutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresen- tanze.
Art. 2.11
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
L’affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 119 del d.lgs. n.
36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 120 comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al com- plesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle presta- zioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi con- tratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo supe- riore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’im- porto del contratto.
L’affidatario può subappaltare a terzi l’esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto secondo le disposizioni del presente articolo. Ai sensi dell’art. 119, comma 2 d.lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti, hanno l’obbligo di indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d’appalto che dovranno essere eseguite direttamente a cura dell’aggiudicatario, indicazione che farà seguito ad una adeguata motivazione contenuta nella determina a contrarre e all’eventuale parere delle Prefetture competenti. L’individuazione delle prestazioni che dovranno es- sere necessariamente eseguite dall’aggiudicatario viene effettuata dalla stazione appaltante sulla base di specifici elementi:
• le caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 104 comma 11 (ove si prevede il divieto di avvalimento in caso di opere per le quali sono necessari lavori o compo- nenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, im- pianti e opere speciali);
• tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavo- ratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli ese- cutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del subcontratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto
subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualifi- cazione del subappaltatore di cui all’articolo 119 comma 5 del d.lgs. n. 36/2023. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autoriz- zazione della stazione appaltante purché:
a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui al Titolo IV Capo II del D.Lgs. n. 36/2023;
b) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
L’affidatario può subappaltare a terzi l’esecuzione di opere per le quali sono necessari lavori o com- ponenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 104 comma 11 del d.lgs. n. 36/2023. Si considerano strutture, im- pianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 104 comma 11, del codice, le opere corrispondenti alle categorie individuate dall’articolo 2 del d.m. 10 novembre 2016, n. 248 con l’acronimo OG o OS di seguito elencate:
• OG 11 - impianti tecnologici;
• OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;
• OS 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
• OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
• OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;
• OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;
• OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili;
• OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;
• OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
• OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio;
• OS 18 -B - componenti per facciate continue;
• OS 21 - opere strutturali speciali;
• OS 25 - scavi archeologici;
• OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
• OS 32 - strutture in legno.
L’affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l’affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui al Titolo IV Capo II del D.Lgs.
n. 36/2023 e il possesso dei requisiti speciali di cui all’art. 100. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale; il contratto di subappalto, corredato della documenta- zione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indi- cherà puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Il
contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione ap- paltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L’aggiudicatario è responsa- bile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le pre- stazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore.
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. Il subappaltatore riconosce, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente princi- pale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle presta- zioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’affi- datario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ul- timo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subap- paltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 11 comma 6 del d.lgs. n. 36/2023.
Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le im- prese subappaltatrici. L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o
di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cot- timo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell’au- torizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell’au- torizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’affidatario. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il di- rettore dei lavori, con l’ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:
a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;
b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
c) registra le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell’inos- servanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni relative al subappalto di cui all’articolo 119 del codice.
Art. 2.12
CONSEGNA DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - INIZIO E TERMINE PER L’ESECU- ZIONE
La consegna dei lavori all’esecutore verrà effettuata per le amministrazioni statali, non oltre quaran- tacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del con- tratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registra- zione della Corte dei conti non è richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di qua- rantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto.
Il Direttore dei Lavori comunicherà con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora l’esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l’esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l’esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso l’esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai seguenti limiti:
a) 1,00 per cento per la parte dell’importo fino a 258.000 euro;
b) 0,50 per cento per l’eccedenza fino a 1.549.000 euro;
c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
indicati all’articolo 3, comma 12 dell’allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023. Ove l’istanza di recesso dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un in- dennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ri- tardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo, comma 14.
Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l’esecutore potrà ottenere l’antici- pazione come eventualmente indicato nell’articolo “Anticipazione e pagamenti in acconto” e avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, xxx comprese quelle per opere provvisionali. L’esecuzione d’urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, ani- mali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, cultu- rale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara de- terminerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la per- dita di finanziamenti comunitari.
Per le procedure inerenti il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, disciplinate dal D.L. 77/2021
convertito in Legge n. 108/2021, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza, nelle more della stipula del contratto di appalto.
Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l’intera disponibilità dell’area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l’appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regola- menti, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.
In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l’ap- paltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Nei casi di consegna d’urgenza, il verbale indicherà le lavorazioni che l’esecutore deve immediata- mente eseguire, comprese le opere provvisionali. Ai sensi dell’articolo 3 comma 5 dell’allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante indica nel presente capitolato di appalto gli eventuali casi in cui è facoltà della stessa non accogliere l’istanza di recesso dell’esecutore in fase di consegna.
Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorsi inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
La consegna parziale dei lavori è disposta a motivo della natura delle opere da eseguire, ovvero, di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compila- zione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna defi- nitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione.
L’esecutore, al momento della consegna dei lavori, acquisirà dal coordinatore per la sicurezza la va- lutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi o, in alternativa, l’attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell’avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato, o Valutazione del rischio bellico da parte di società atta al rilascio di tale documento, come anche riportato nel PSC. L’eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporterà la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva inte- grazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l’avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del decreto legislativo del 9 aprile 2008,
n.81 e s.m.i.
L’esecutore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008,
n.81 e s.m.i.
Lo stesso obbligo fa carico all’esecutore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione
di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell’effet- tivo inizio dei lavori.
L’esecutore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 15 giorni dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo.
L’esecutore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli atte- nendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ulti- mati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione, decorrenti dalla data di con- segna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.
L’esecutore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 120 (centoventi) gg lavorative indicate da P S Coordinamento della sicurezza naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. In caso di appalto con il criterio di selezione dell’OEPV (Offerta Economica- mente Più Vantaggiosa), il termine contrattuale vincolante per ultimare i lavori sarà determinato ap- plicando al termine a base di gara la riduzione percentuale dell’offerta di ribasso presentata dall’ese- cutore in sede di gara, qualora questo sia stato uno dei criteri di scelta del contraente.
L’esecutore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta.
Art. 2.13
PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI - PIANO DI QUALITÀ DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE
Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l’appaltatore presenterà alla Direzione dei lavori una pro- posta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all’art. 43 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010, elaborato in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l’offerta tec- nica presentata in gara e con le obbligazioni contrattuali, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, in cui siano graficamente rap- presentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
Entro dieci giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori d’intesa con la stazione appaltante co- municherà all’appaltatore l’esito dell’esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l’approvazione, l’appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure ade- guerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei lavori. Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte salve indicazioni erronee in- compatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell’ap- paltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all’eventuale incremento della sca- denza contrattuale. Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell’appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via tem- poranea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del con- tratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei la- vori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza ec- cessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
La sospensione può essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti, per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Ove successiva- mente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dan- done atto in apposito verbale.
Qualora si verifichino sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui sopra, l’appaltatore sarà dovutamente risarcito sulla base dei criteri riportati all’articolo 8 comma 2 dell’allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l’esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l’esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscri- vere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima mag- giore durata della sospensione.
Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi
complessivi, l’esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione ap- paltante si oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l’esecutore non inter- venga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsa- bile del procedimento dà avviso all’ANAC.
L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l’eventuale imputabi- lità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Xxxx’istanza di proroga decide il respon- sabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L’ese- cutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del ver- bale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall’ultimo dei verbali di consegna. L’ultima- zione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall’esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento e gestita secondo i casi disciplinati all’articolo 121 del D.Lgs. n. 36/2023.
Ai sensi dell’art. 43, comma 4 del d.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale com- plessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, l’appaltatore ha l’obbligo di redigere e consegnare alla Direzione dei Lavori per l’approvazione, di un Piano di qualità di costruzione e di installazione.
Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo da porre in essere durante l’esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro classe di importanza. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.
Art. 2.14
RAPPORTI CON LA DIREZIONE LAVORI
Il direttore dei lavori riceve dal RUP disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l’ordine da seguirsi nella loro ese- cuzione, quando questo non sia regolato dal contratto.
Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’inter- vento. Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, gli ordini di servizio dovranno comunque avere forma scritta e l’esecutore dovrà restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscri- vere le proprie riserve.
Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronopro- gramma allegato al progetto esecutivo e dettagliato nel programma di esecuzione dei lavori a cura dell’appaltatore.
Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d’azione nazionale per la so- stenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto.
Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l’in- troduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazio- nale o dell’Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l’esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Xxx l’esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.
L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
Il direttore dei lavori o l’organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall’esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.
Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni
basate sull’analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchia- ture impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d’azione nazionale per la sostenibilità am- bientale dei consumi della pubblica amministrazione. Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:
a) controlla l’effettiva applicazione del principio del DNSH così come previsto nel progetto, eviden- ziando eventuali problematiche riscontrate durante le lavorazioni;
b) verifica l’utilizzo di materiali e prodotti caratterizzati da un basso impatto ambientale valutati in termini di analisi dell’intero ciclo di vita (LCA);
c) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in con- segna;
d) fornisce indicazioni al RUP per l’irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice;
e) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strut- turali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi rica- denti in zone soggette a rischio sismico;
f) determina in contraddittorio con l’esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;
g) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell’esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le con- seguenze dannose;
h) redige processo verbale alla presenza dell’esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:
1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
2) le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore;
3) l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
4) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
5) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pub- blici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti produ- centi spesa. Tali documenti contabili sono costituiti da:
• giornale dei lavori
• libretto delle misure
• registro di contabilità
• sommario del registro di contabilità
• stato di avanzamento dei lavori (SAL)
• conto finale dei lavori.
Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei
fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l’esecuzione affinché la Direzione lavori possa sempre:
a) rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.
Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l’esecutore.
Nei casi in cui è consentita l’utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventi- vamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.
Art. 2.15
ISPETTORI DI CANTIERE
Ai sensi dell’art. 114 comma 2, del Codice, in relazione alla complessità dell’intervento, il Direttore dei Lavori può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere, che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avrà la costituzione di un “ufficio di direzione dei lavori” ai sensi dell’art. 114 comma 3, del Codice.
Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaboreranno con il direttore dei lavori nella sor- veglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato speciale di ap- palto. La posizione di ispettore sarà ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. La stazione appaltante sarà tenuta a nominare più ispettori di cantiere affinché essi, mediante turnazione, possano assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo di svol- gimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle even- tuali manutenzioni.
Gli ispettori risponderanno della loro attività direttamente al Direttore dei lavori. Agli ispettori sa- ranno affidati fra gli altri i seguenti compiti:
a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescri- zioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
e) l’assistenza alle prove di laboratorio;
f) l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili e l’esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
h) l’assistenza al coordinatore per l’esecuzione.
Il Direttore dei Lavori e i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, ove nominati, saranno tenuti a utilizzare la diligenza richiesta dall’attività esercitata ai sensi dell’art. 1176, comma 2, codice civile e a osservare il canone di buona fede di cui all’art. 1375 codice civile. Il Direttore dei Lavori potrà delegare le attività di controllo dei materiali e la compilazione del giornale dei lavori agli ispettori di cantiere, fermo restando che l’accettazione dei materiali e la verifica dell’esattezza delle annotazioni, le osservazioni, le prescrizioni e avvertenze sul giornale, resta di sua esclusiva competenza.
Con riferimento ad eventuali lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con l’ausilio degli ispettori di cantiere, svolgerà le seguenti funzioni:
a) verifica della presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcon- traenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;
b) controllo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
c) accertamento delle contestazioni dell’impresa affidataria sulla regolarità dei lavori eseguiti dal su- bappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’impresa affidataria, determinazione della misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
d) verifica del rispetto degli obblighi previsti dall’art. 119, comma 12, del Codice in materia di appli- cazione dei prezzi di subappalto e sicurezza;
e) segnalazione al Rup dell’inosservanza, da parte dell’impresa affidataria, delle disposizioni di cui all’art. 119 del Codice.
Art. 2.16 PENALI
I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del con- tratto.
Le penali dovute per il ritardato adempimento e quelle per il mancato rispetto degli obblighi previsti dall’art. 47, comma 3, 3-bis e 4, di cui al DL 77/2021, convertito con modificazioni nella Legge n. 108/2021, volti a favorire la pari oppotunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, sono calcolate in misura giornaliera nella misura di 1 per mille dell’am- montare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e alla gravità della violazione, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di
detto ammontare netto contrattuale.
La Stazione appaltante laddove l’importo delle penali applicate raggiunga il 20% del valore dell’im- porto netto contrattuale, può risolvere il contratto tramite comunicazione scritta.
In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera dell’ 1 per mille dell’importo netto contrattuale.
Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale d’appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull’importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
Art. 2.17
SICUREZZA DEI LAVORI
L’appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento eventual- mente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a dispo- sizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L’obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di si- curezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi dell’eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione appaltante.
L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, anche in caso di consegna d’urgenza, dovrà presen- tare al CSE (ai sensi dell’art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.
L’Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra men- zionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla sta- zione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), l’Appaltatore sarà tenuto co- munque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell’Allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. Nei casi in cui è pre- vista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell’inizio dei lavori ovvero in
corso d’opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell’impresa affidataria, al Coor- dinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appal- tatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori auto- nomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
Ai sensi dell’articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima dell’affidamento dei lavori, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE), in pos- sesso dei requisiti di cui all’articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’ese- cuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa, si procederà alle seguenti verifiche prima della consegna dei lavori:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori auto- nomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri re- quisiti previsti dall’allegato XVII;
b) dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle de- nunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto na- zionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonchè una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatta salva l’acquisizione d’ufficio da parte delle stazioni appaltanti pubbli- che, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b). All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l’appalto e cioè:
• il nome del committente o per esso in forza delle competenze attribuitegli, la persona che lo rappresenta;
• il nome del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell’art. 89 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81);
• che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall’art. 90 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
• il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;
• il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
• di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta, assommano all’ importo di € 12.431,05
Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell’art. 92 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:
• verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni con- tenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 100, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;
• verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
• adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
• organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coor- dinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
• sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie im- prese;
• controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci;
• segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadem- pienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
• proporrà la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del con- tratto.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché
ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed at- trezzature da impiegare.
L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Ai sensi dell’articolo 119 comma 12, del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Art. 2.18
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FI- NANZIARI
L’amministrazione attuatrice, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, deve registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo caricando la documentazione inerente il conseguimento dei milestone e target e conservando la documentazione specifica relativa alla presente procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l’espletamento delle verifiche previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano.
Pertanto, l’Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi in materia contabile previsti dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 9 del 10 febbraio 2022.
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forni- scono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.
Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato uti- lizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena traccia- bilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 2.19
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO
Ai sensi dell’art. 125 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023, sul valore del contratto d’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione.
L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17 comma 9, del citato decreto, è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale ap- plicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto le- gislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne discipli- nano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione della prestazione l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli inte- ressi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 100.000 (centomila euro).
Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella docu- mentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 del d.lgs. 36/2023 il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avan- zamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e comunque entro un termine non superiore a 60 giorni e purché ciò sia giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.
L’esecutore comunica alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per
l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. Il Direttore dei Lavori, accertata la conformità della merce o del servizio al contratto d’appalto e verificato, quindi, il raggiungimento delle condizioni contrattuali adotta lo stato di avanzamento, contestualmente al ricevimento della comunicazione fatta dall’esecutore. Laddove si dovesse verificare una difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di accertamento in contraddittorio con l’esecutore, procede all’archiviazione della comuni- cazione ovvero all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
Il direttore dei lavori trasmette lo stato di avanzamento al RUP, il quale previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, emette il certificato di pagamento contestualmente allo stato di avanzamento e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione. Il RUP invia il certi- ficato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento.
L’esecutore può emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e l’emissione della stessa non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.
La Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.
Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l’ammontare, verrà rilasciato dopo l’ultimazione dei lavori.
Ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.m. 143/2021, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, deve essere richiesta dal committente o dall’impresa affidataria, in occasione della pre- sentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
A tal fine l’impresa affidataria avrà l’obbligo di attestare la congruità dell’incidenza della manodopera mediante la presentazione del DURC di congruità riferito all’opera complessiva (art. 4, comma 3, d.m. 143/2021).
L’attestazione di congruità sarà rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, entro dieci giorni dalla richiesta, su istanza dell’impresa affidataria. Nel caso in cui la Cassa Edile/Edilcassa riscontrasse delle incongruità nei dati (art. 5, d.m. 143/2021), lo comunicherà all’im- presa affidataria, la quale avrà 15 giorni di tempo, dalla ricezione dell’avviso, per regolarizzare la sua posizione, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo pari alla differenza di costo del lavoro necessaria a raggiungere la percentuale stabilita per la congruità ed ottenere il rilascio del DURC di congruità.
Laddove invece, decorra inutilmente il termine di 15 giorni, la Cassa Edile comunicherà, l’esito ne- gativo della verifica di congruità ai soggetti che hanno effettuato la richiesta, con l’indicazione dell’importo a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa terri- torialmente competente procederà all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).
Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l’at- testazione di congruità previa dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
L’impresa affidataria che risulti non congrua può, altresì, dimostrare il raggiungimento della percen- tuale di incidenza della manodopera mediante l’esibizione di documentazione provante costi non re- gistrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto dall’Accordo collettivo del 10 set- tembre 2020.
L’esito negativo della verifica di congruità inciderà, in ogni caso, sulle successive verifiche di rego- larità contributiva finalizzate al rilascio, per l’impresa affidataria, del DURC ordinario. Ai sensi dell’art. 10 comma 6 del d.lgs. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal docu- mento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappal- tatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il suc- cessivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approva- zione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del pro- cedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fon- datezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
Art. 2.20
CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI
Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 30 giorni dalla data dell’ultimazione dei lavori. Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell’ulti- mazione degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.
Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All’atto della firma, non potrà iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti con- xxxxxx. Se l’Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza con-
fermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui defini- tivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.
All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento darà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l’intervento sarà stato eseguito, di un avviso contenente l’invito per coloro i quali vantino crediti verso l’esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arre- cati nell’esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al re- sponsabile del procedimento i risultati dell’anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il responsabile del procedimento inviterà l’esecutore a soddi- sfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventual- mente le prove delle avvenute tacitazioni.
Art. 2.21
ULTIMAZIONE LAVORI - COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Ai sensi dell’art. 50 c.4 del DL n. 77 del 31/05/2021, convertito nella Legge n. 108 del 29/07/2021, il capitolato deve prevedere un premio di accelerazione compreso nella misura dell’1 per mille dell’importo contrattuale, per ogni giorno di anticipo nella consegna dei lavori ultimati rispetto al tempo contrattuale.
La stazione appaltante prevede, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultima- zione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, e' riconosciuto, a seguito dell'ap- provazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri sta- biliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'in- tervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.
Conformemente all’articolo 1 comma 2 lett. t) dell’Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elaborerà tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invierà al RUP, il quale ne rilascerà copia conforme all’esecutore.
Il certificato di ultimazione elaborato dal direttore dei lavori potrà prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certifi- cato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completa- mento delle lavorazioni sopraindicate. In sede di collaudo il direttore dei lavori:
a) fornirà all’organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmetterà
allo stesso la documentazione relativa all’esecuzione dei lavori;
b) assisterà i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;
c) esaminerà e approverà il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.
La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d’opera, attribuisce l’incarico del collaudo a soggetti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all’albo dei collaudatori nazionale o regionale di per- tinenza.
Il collaudo deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell’opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023. L’esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell’organo di collaudo gli operai e i mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell’esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell’eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a tali obblighi, l’organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d’ufficio, in danno all’esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell’esecutore.
Nel caso di collaudo in corso d’opera, l’organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d’opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare ese- cuzione dei lavori. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l’esecu- zione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o parti- colarmente complessa successivamente all’esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l’esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale.
Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l’organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all’esecutore un termine; il cer- tificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell’esecutore, l’organo di collaudo disporrà che sia provveduto d’ufficio, in danno all’esecutore.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certi- ficato di collaudo assuma carattere definitivo.
Per quanto riguarda l’appalto di cui al presente Capitolato, ai sensi dell’art. 50 comma 7 del D.Lgs.
n. 36/2023 il certificato di collaudo potrà essere sostituito con il certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 22 dell’Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023. Entro il termine massimo di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l’impresa affidataria. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedi- mento.
La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi:
1) il permanere dell’ammontare residuo della cauzione definitiva pari al 20%, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 117 comma 10 del d.lgs. n. 36/2023, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 117 comma 11 del d.lgs. n. 36/2023, per la durata di dieci anni.
All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non supe- riore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di paga- mento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di con- formità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.
Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’arti- colo 1666, secondo comma, del codice civile.
Art. 2.22
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
Sono a carico dell’Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato Generale d’Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d’Appalto, nonché quanto previ- sto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:
• la nomina, prima dell’inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere pro- fessionalmente abilitato ed iscritto all’albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell’incarico del Direttore tecnico di cantiere;
• i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all’entità dell’opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;
• la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l’inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
• la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprietà della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all’Appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, l’Appaltatore dovrà servirsi di personale addetto con la qualifica di guardia giurata;
• la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Dire- zione dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, suffi- cientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;
• la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
• il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;
• la fornitura di acqua potabile per il cantiere;
• l’osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
• la comunicazione all’Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all’impiego della manodopera;
• l’osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al
d.P.R. 128/59 e s.m.i.;
• le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;
• l’assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
• il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la co- struzione, l’occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il paga- mento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d’opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;
• la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
• il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d’esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione Appaltante;
• l’uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese
o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di solle- vamento, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori;
• il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d’opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona con- servazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore;
• la predisposizione, prima dell’inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 15 dell’art. 119 del d.lgs. n. 36/2023;
• l’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
• il consenso all’uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l’Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall’uso;
• la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 119 comma 13 del d.lgs. 36/2023;
• la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subap- palto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecu- zione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 5 dell’art. 119 del d.lgs. n. 36/2023. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;
• la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’or- ganizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall’ap- paltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l’incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’ap- paltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell’amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell’eventuale compenso di cui all’articolo “Ammontare dell’Appalto” del presente Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all’offerto ribasso contrattuale.
Si evidenzia infine che, le amministrazioni titolari delle misure sono responsabili del raggiungimento di traguardi intermedi e finali (milestone e target), mentre i soggetti attuatori, hanno la responsabilità di realizzare le opere nel rispetto del principio del DNSH e della normativa PNRR.
Nel caso in cui l’amministrazione attuatrice non raggiunga i milestone e target finali previsti dal PNRR per l’attuazione degli interventi ad essa affidati, l’Amministrazione centrale titolare di inter- venti PNRR revoca i contributi previsti per il loro finanziamento riassegnando le pertinenti risorse con le modalità previste dalla legislazione vigente.
L’Appaltatore, pertanto, dovrà garantire che la propria attività sia realizzata nel rispetto del tagging ambientale. Di conseguenza dovrà rispettare i seguenti obblighi:
• dimostrare il raggiungimento dei target e delle milestone;
• rispettare gli obblighi relativi al DNSH;
• produrre nel sistema informatico documentazione pertinente e provante il rispetto del Princi- pio del DNSH (documentazione che sarà oggetto di verifica da parte di questa Stazione Ap- paltante);
• rispettare gli obblighi in materia contabile conformemente a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 9 del 10 febbraio 2022.
L’Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI” e dal
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.
Art. 2.23
CARTELLI ALL’ESTERNO DEL CANTIERE
L’Appaltatore ha l’obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all’esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,50 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appal- tante, l’oggetto dei lavori, i nominativi dell’Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell’Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall’art. 119 comma 13 del d.lgs. 36/2023, devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.
Art. 2.24
PROPRIETA’ DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE
In attuazione dell’art. 36 del Capitolato generale d’appalto d.m. 145/2000, i materiali provenienti da
escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.
L’Appaltatore dovrà trasportarli e regolarmente accatastarli nel sito di stoccaggio indicato dalla Sta- zione appaltante intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
Qualora detti materiali siano ceduti all’Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall’importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi di contratto.
Art. 2.25 RINVENIMENTI
Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all’articolo 41 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 risultasse negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrin- seco ed archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applicherà l’art. 35 del Capitolato generale d’appalto (d.m. 145/2000); essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L’Appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori, ovvero nel sito da questi indicato, che redigerà regolare verbale in proposito da trasmettere alle com- petenti autorità.
L’appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l’integrità ed il diligente recupero.
L’appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante. Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.
Art. 2.26
BREVETTI DI INVENZIONE
I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico processo di produzione o di esecuzione dei lavori, a condizione che siano collegati all’oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano giustificati dall’oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un de- terminato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto
del contratto non sia possibile: un siffatto riferimento sarà accompagnato dall’espressione «o equiva- lente».
Nel caso la Stazione Appaltante prescriva l’impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d’in- venzione, ovvero l’Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei Lavori, l’Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.
Art. 2.27
GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE
Ai sensi degli articoli 7 e 34 dell’Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 si riporta la disciplina prevista dalla stazione appaltante relativa alla gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e riserve. L’ese- cutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospen- dere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della sottoscrizione. Il registro di contabilità è sottoposto all’esecutore per la sua sottoscrizione in occa- sione di ogni stato di avanzamento.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quan- tificazione delle somme che l’esecutore, ritiene gli siano dovute.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integra- zioni o incrementi rispetto all’importo iscritto. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Nel caso in cui l’esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
Se l’esecutore, ha firmato con riserva, qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
Nel caso in cui l’esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l’esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Accordo bonario
Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell’ac- cordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso.
Il procedimento dell’accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l’importo di cui al periodo precedente, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qua- lunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto.
Possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’art. 42 del DLgs n. 36/2023. Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria rela- zione riservata.
Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di ac- cordo bonario.
Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bo- nario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decor- rere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo xxxxxxx ovvero di inutile decorso del termine per l’accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.
Definizione delle controversie
Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi di quanto espresso nel precedente paragrafo e l’ap-
paltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del con- tratto è devoluta al tribunale ordinario competente presso il foro di Lucca ed è esclusa la competenza arbitrale.
La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e
alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
Art. 2.28
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI E CLAUSOLE DI REVISIONE
I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura comprendono e compensano:
• circa i materiali: ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all’impiego, a piede di qualunque opera;
• circa gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
• circa i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
• circa i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni d’ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occu- pazione temporanea e d’altra specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l’Appal- tatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell’elenco dei prezzi del presente Capitolato.
I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.
La Stazione appaltante può, dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 36/2023. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto d’appalto, i prezzi dei materiali da costru- zione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l’appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.
Per i contratti relativi ai lavori, la revisione avrà luogo quando il prezzo dell’opera subisca variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione superiori al 5% dell’importo complessivo, secondo le rileva- zioni Istat, e opera nella misura dell’80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da ese- guire.
Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:
• desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti;
• ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati dal RUP.
Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.
Se l’esecutore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungere l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.
Art. 2.29
OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI
La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell’opera dovranno essere conformi sia alla diret- tiva del Parlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel De- creto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il “Regolamento dei prodotti da costruzione”.
L’appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore, ognuno secondo la propria sfera d’azione e competenza, saranno tenuti a rispettare l’obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.
Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, l’appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto alla Stazione appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.
Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all’origine, che, redigendo una apposita dichiarazione, dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunita- rie.
QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI MODO DI ESECUZIONE
Qualità e provenienza dei materiali e loro accettazione
Prove e campioni
I materiali occorrenti per i lavori dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio ed essere accettati, previa campionatura, dalla direzione dei lavori. Di norma essi proverranno da località o fabbriche che l'impresa riterrà di sua convenienza, purché preventivamente notificate e sempre che i materiali corrispondano ai requisiti prescritti dalle leggi, dal presente capitolato, dall'elenco prezzi o dalla direzione dei lavori. In generale la qualità e la provenienza dei materiali, così come descritte nel presente capitolo, costituiscono le condizioni per la realizzazione delle varie opere così come descritte nelle singole voci di elenco prezzi unitari. Per questo motivo, le voci di elenco prezzi, seppur dettagliate, devono sempre intendersi da completare con le prescrizioni contenute nel presente capitolo. La remunerazione degli obblighi contenuti in questo capitolo è già considerata nel prezzo di ogni singola voce. In altre parole l'Impresa appaltatrice non potrà mai chiedere alcun compenso aggiuntivo per gli oneri derivanti dagli articoli di questo Capitolato Speciale d'Appalto. Se esiste una qualche forma di contraddizione tra gli articoli del C.S.A. e la descrizione contenuta nelle voci di elenco xxxxxx farà fede quanto riportato in queste ultime. L'impresa ha l'obbligo di prestarsi, tutte le volte che la direzione lavori lo riterrà necessario, alle prove sui materiali impiegati o da impiegarsi, alle prove sui terreni (qualità fisico-chimiche); essa provvederà a tutte sue spese al prelevamento ed invio dei campioni ed alla esecuzione delle prove necessarie presso gli Istituti sperimentali a ciò autorizzati.
Dei campioni può essere ordinata la conservazione negli uffici municipali, munendoli di sigilli e firme della direzione lavori e dell'impresa nei modi più atti a garantire l'autenticità Quando la direzione dei lavori abbia denunziato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle qualità volute. I materiali rifiutati dovranno essere sgomberati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell’appaltatore. Xxx l’appaltatore non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, l’appaltante potrà provvedere direttamente e a spese dell’appaltatore, a carico del quale resterà anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione così eseguita.
L'impresa resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della stazione appaltante. Qualora l’appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, consistenza o qualità superiori a quelle prescritte o con una lavorazione più accurata, ciò non gli darà diritto a un aumento dei prezzi e la stima sarà fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualità e il magistero stabiliti dal contratto. Qualora invece venga ammessa dalla stazione appaltante, in quanto non pregiudizievole all'idoneità dell'opera, qualche scarsezza nelle dimensioni, nella consistenza o qualità dei materiali, ovvero una minor lavorazione, la direzione dei lavori potrà applicare un'adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo esame e giudizio definitivo in sede di collaudo
L’appaltatore è obbligato a prestarsi in ogni tempo a effettuare tutte le prove ritenute necessarie dalla direzione lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera. In mancanza di una idonea organizzazione per l'esecuzione delle prove previste o di una normativa specifica di capitolato, è riservato alla direzione dei lavori il diritto di dettare norme di
prova alternative o complementari. Il prelievo dei campioni verrà eseguito in contraddittorio e di ciò verrà steso apposito verbale. In tale sede l’appaltatore ha facoltà di chiedere, sempre che ciò sia compatibile con il tipo e le modalità esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa. I campioni delle forniture consegnati dall'impresa, che debbono essere inviati a prova in tempo successivo a quello del prelievo, potranno essere conservati negli uffici della stazione appaltante, muniti di sigilli a firma del direttore dei lavori e dell'impresa, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. In mancanza di una speciale normativa di legge o di capitolato, le prove potranno essere eseguite presso un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni della direzione lavori. In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per l'esecuzione delle prove, per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti manomettere, nonché tutte le altre spese simili e connesse, sono a totale, esclusivo carico dell’appaltatore, salvo nei casi in cui siano dal presente capitolato espressamente prescritti criteri diversi. 81.2 Acque – calci – cementi e agglomerati – pozzolane - gesso a) Acqua L’acqua dovrà essere dolce, limpida, priva di materie terrose, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva.
Nel caso in cui si rendesse necessario, dovrà essere trattata per permettere un grado di purità adatta all’intervento da eseguire, oppure additivata per evitare l’insorgere di reazioni chimico-fisiche con produzione di sostanze pericolose.
Calci aeree.
calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alla legge 16 novembre 1939 n. 2231;
calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965,
n. 595 (“Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici”) nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 (“Norme dei requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche”
cementi ed agglomerati cementizi da impiegare in qualsiasi lavoro, dovranno rispondere alle norme di accettazione di cui al decreto ministeriale 3.6.1968 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 180 del 17.7.1968 e successive modifiche e integrazioni. Essi dovranno essere conservati in modo da restare perfettamente riparati dall'umidità. Di norma si impiegherà cemento del tipo 325 e 425. I cementi ed i leganti in genere dovranno essere conservati in sacchi sigillati originali in magazzini coperti, su tavolati in legno, ben riparati dall'umidità e se sciolto in silos. Qualora in qualsiasi momento si accerti che il cemento, per effetto di umidità, non sia polverulento ma agglutinato o grumoso, esso sarà allontanato dal cantiere.
Pozzolane, saranno ricavate da strati depurati da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal r.d. 16 novembre 1939, n. 2230 e successive modifiche ed integrazioni.
Gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti e ben riparati dall’umidità. L’uso di esso dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori 81.3 Sabbia In base al r.d. n. 2229 del 16 novembre 1939, capo II,
sabbia naturale o artificiale dovrà risultare bene assortita in grossezza, sarà pulitissima, non avrà tracce di sali, di sostanze terrose, limacciose, fibre organiche, sostanze friabili in genere e sarà costituita di grani resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa. Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere materie organiche, melmose o comunque dannose; dev’essere lavata ad una o più riprese con acqua dolce, qualora ciò sia necessario,
per eliminare materie nocive e sostanze eterogenee. Le dimensioni dei grani costituenti la sabbia dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio di fori circolari del diametro: - di 2 mm se si tratta di lavori di murature in genere; - di 1 mm se si tratta degli strati grezzi di intonaci e di murature di paramento; - di ½ mm se si tratta di colla per intonaci e per murature di paramento; - secondo le specifiche dei fusi granulometrici indicati per i conglomerati bituminosi. L’accettabilità della sabbia dal punto di vista del contenuto in materie organiche verrà definita con i criteri indicati nell’allegato 1 del d.m. 3 giugno 1968 e successive modifiche ed integrazioni, sui requisiti di accettazione dei cementi. In base a tale decreto, la sabbia normale è una sabbia silicea, composita, a granuli tondeggianti, la cui distribuzione granulometrica deve essere contenuta nel fuso granulometrico individuato dalla tabella seguente:. La sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi, dovrà avere le qualità stabilite dalle vigenti norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche
Inerti
Gli inerti potranno essere naturali o di frantumazione; quando non espressamente stabilito, potranno provenire da cava in acqua o da fiume, a seconda della località dove si eseguono i lavori ed in rapporto alle preferenze di approvvigionamento: in ogni caso gli inerti da impiegarsi per l’esecuzione delle opere in progetto dovranno essere ad elementi puliti di materiale calcareo o siliceo di alta resistenza alle sollecitazioni meccaniche, bene assortiti, formati da elementi resistenti e non gelivi, scevri da impurità, sostanze estranee, da parti friabili, terrose, organiche o comunque dannose. Ghiaia e pietrisco dovranno essere lavati con acqua dolce, qualora ciò sia necessario per eliminare le materie nocive. Gli aggregati devono essere disposti lungo opportune curve granulometriche, per assicurare il massimo riempimento dei vuoti interstiziali in relazione all’opera da realizzare. Per la qualità di ghiaie e pietrischi da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi valgono le stesse norme prescritte per le sabbie, inoltre tra le caratteristiche chimico-fisiche degli aggregati occorre considerare anche il contenuto percentuale di acqua, per una corretta definizione del rapporto a/c, ed i valori di peso specifico assoluto per il calcolo della miscela d’impasto. La granulometria inoltre dovrà essere studiata scegliendo il diametro massimo in funzione della sezione minima del getto, della distanza minima tra i ferri d’armatura e dello spessore del copriferro. Gli elementi più piccoli delle ghiaie e dei pietrischi di norma non devono passare in un vaglio a maglie rotonde in un centimetro di diametro, salvo quando espressamente previsto in relazione al loro impiego. Gli inerti da utilizzarsi per la formazione di pavimentazioni stradali dovranno inoltre possedere, oltre a quanto specificato nella presente sezione, i requisiti di capitolato indicati per tale impiego. Gli inerti normali sono, solitamente, forniti sciolti; quelli speciali possono essere forniti sciolti, in sacchi o in autocisterne. Entrambi vengono misurati a metro cubo di materiale assestato su automezzi per forniture di un certo rilievo, oppure a secchie, di capacità convenzionale pari ad 1/100 di metro cubo nel caso di minimi quantitativi.
Elementi di laterizio e calcestruzzo
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.
Materiali per ossatura e massicciate stradali
Dovranno essere scelti fra quelli più duri, compatti, tenaci e resistenti di fiume o di cava, con resistenza a compressione non inferiore a 1.500 kg/cmq e resistenza all'usura non inferiore ai 2/3 dovranno essere assolutamente privi di polvere, materie terrose o fangose e di qualsiasi altra impurità. Detrito di cava o tout-venant di cava o di frantoio. Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile; non plasticizzabile) ed avere un C.B.R. di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali duri la granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale di vuoti. Di norma la dimensione massima degli aggregati non dovrà superare i 10 cm. Per gli strati superiori si farà ricorso a materiali lapidei dei più duri, tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno 80. La granulometria dovrà essere tale da assicurare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del materiale non dovrà essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovrà superare i 6 cm.
Aggregati riciclati da costruzione e demolizione per strati di sottofondo Requisiti Fisco-Meccanici Le miscele di materiali riciclati provenienti da attività di costruzione e demolizione devono rispettare i requisiti indicati nella tabella sottostante. Ai fini del loro impiego l'Impresa è tenuta a predisporre la qualificazione dello stesso tramite certificazione rilasciata da un Laboratorio specializzato. L'idoneità all'impiego del materiale deve essere accertata anche mediante il valore dell'Indice C.B.R. determinato secondo la norma CNR-UNI 10009/64; Non sono ammessi materiali contenenti amianto e/o sostanze pericolose e nocive o con significativi contenuti di gesso. Pertanto, tali materiali debbono essere sottoposti ai test di cessione sul rifiuto come riportato in Allegato 3 del citato D.M. del 05/02/98, o a test equivalente di riconosciuta valenza europea (UNI 10802/2002).
Il contenuto totale di solfati e solfuri (Norma UNI EN 1744-1) deve essere ≤1 %. Se il materiale viene posto in opera a contatto con strutture in cemento armato, tale valore deve essere ≤0,5 %. 81.10 Aggregati per conglomerati neutri per strati di usura a basso impatto ambientale Gli aggregati lapidei costituiscono la fase solida dei conglomerati neutri a caldo. Essi risultano composti dall’insieme degli aggregati grossi degli aggregati fini e del filler, quest’ultimo proveniente dalla frazione fine. Gli aggregati grossi e fini sono costituiti da elementi ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali (rocce, aggregati naturali tondeggianti, aggregati naturali a spigoli vivi). Gli aggregati che dovranno essere utilizzati al fine di conferire alla pavimentazione la colorazione richiesta dalla DL sono:
• Rosato Tondo 6/10
• Sabbia Bianca
• Inerte Rosato 6/10 67%;
• Sabbia di cava 28%;
• Filler 5%.
• Legante Neutro (resina) 5,7% sul mix.
Aggregato fine Sabbia Il possesso dei requisiti elencati sarà verificato dalla Direzione Lavori in base ai valori riportati sugli Attestati di conformità CE degli aggregati, relativi all’anno in corso. Gli attestati dovranno essere consegnati alla D.L. almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori. Resta salva la facoltà del Direttore Lavori di verificare con controlli di accettazione i requisiti dichiarati dal produttore. Qualora uno o più requisiti richiesti indicati in tabella non siano tra quelli da dichiarare a cura del fabbricante, ai fini della marcatura CE, cosi come contemplato dal DM 16/11/2009, essi devono, comunque, essere determinati. Per i requisiti non dichiarati nell’Attestato di conformità CE la D.L. richiederà la qualifica del materiale, da effettuarsi presso uno dei laboratori di cui all’art. 59
del DPR n. 380/2001.
Leganti bituminosi
I leganti bituminosi dovranno rispondere alle norme e condizioni per l'accettazione dei materiali stradali Le principali caratteristiche per l’accettazione dei sono riportate in tabella:
La Direzione dei lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuerà le campionature di bitume che riterrà necessarie, anche con riferimento alle norme C.N.R. - B.U. n. 81 del 31 dicembre 1980 “Norme per l’accettazione dei bitumi per usi stradali - Campionatura bitume”. Eventuali bitumi liquidi devono essere conformi ai requisiti di cui alle “Norme per l’accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali” di cui al fascicolo n. 7 del C.N.R., edizione 1957, salvo diversa indicazione della voce della lavorazione sull’elenco prezzi o da differente ordinativo della Direzione lavori.
Emulsioni bituminose acide modificate Per i lavori inerenti le pavimentazioni stradali, le emulsioni modificate sono di natura cationica (acida), che utilizzano come legante del bitume modificato e dovranno possedere, se non diversamente specificato, i requisiti di accettazione di seguito indicati. Il materiale di cui sopra dovrà essere fornito in cantiere in tempo utile affinché possano essere eseguite le prove prima dell'inizio della bitumatura.
Per i prelievi dei campioni ci si atterrà alle norme per le prove dell'emulsione.
Leganti neutri per strati di usura a basso impatto ambientale, le proprietà del legante neutro da utilizzare dovranno essere conformi a quanto riportato nella tabella a seguire. Parametro Normativa Unità di misura Specifiche Consistenza alle temperature intermedie di esercizio: penetrazione a 25°C UNI EN 1426 0,1mm 40 –
Struttura del rivestimento. Il tappeto sarà costituito da un manto sottile di conglomerato bituminoso formato e posto in opera su massicciata bituminata come si specifica in seguito. b) Formazione del conglomerato bituminoso. Aggregato grosso. L'aggregato grosso da impiegare per la formazione del conglomerato sarà costituito da graniglia ottenuta da frantumazione della pezzatura da mm 210 per una percentuale in peso 60%. Aggregato fine. L'aggregato fine da impiegare per la formazione del conglomerato dovrà essere costituito da sabbia di frantoio o sabbia di fiume, essenzialmente silicee e vive, pulite e praticamente esenti da argilla, terriccio, polvere, e da altre materie estranee per una percentuale in peso del 33%.
Gli aggregati dovranno avere i requisiti prescritti dalle “norme di accettazione dei pietrischi, pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi delle costruzioni stradali” del C.N.R. 71. asfalto tipo NATURA o similari , V 009 come strato di finitura realizzato con una miscela di inerti particolarmente selezionati prevalentemente di origine alluvionale (di forma rotonda o spezzata) di varie colorazioni, impastata a caldo con legante sintetico trasparente modificato con SBS Colorazione a scelta della D.L.
Addittivo (filler)
L'additivo minerale da usarsi per il conglomerato sarà costituito da calce idraulica e da polvere di rocce calcaree finemente macinate per una percentuale in peso del 6%.
Bitume
Il bitume da usare per la formazione del conglomerato dovrà avere i requisiti prescritti e sarà del tipo di penetrazione accettata dalla direzione dei lavori. Il tenore del bitume da mescolare negli impasti,
espresso in misura percentuale del peso a secco degli aggregati di ciascun miscuglio sarà: del 4-6% per lo strato di collegamento (conglomerato semichiuso), 5-6.5% per lo strato di usura. Qualora richiesto, l'impresa è tenuta a far eseguire presso un laboratorio ufficialmente riconosciuto prove sperimentali intese a determinare, per il miscuglio di aggregati prescelti, il dosaggio in bitume esibendo alla direzione lavori i risultati delle prove con la relativa documentazione ufficiale. Emulsione di bitume. L'emulsione da impiegarsi per trattamento preliminare della massicciata dovrà essere del tipo al 50% di bitume nella misura di kg 0.70-1.00 al mq. Alla formazione del conglomerato l'impresa dovrà provvedere con una impastatrice meccanica del tipo adatto ed approvato dalla
La quantità di legante neutro di effettivo impiego deve essere determinata mediante lo studio di ottimizzazione della miscela con il metodo Volumetrico (UNI EN 12697-31).
I requisiti di resistenza e di rigidezza saranno valutati su provini compattati a 100 rotazioni. Accettazione delle miscele
Il possesso dei requisiti elencati nelle Tabelle 5.u, 6.u viene verificato dalla D.L. in base ai valori riportati sugli studi di ottimizzazione delle miscele. I controlli di accettazione possono essere effettuati sulle miscele prelevate alla stesa, come pure sulle carote prelevate in sito. Confezionamento delle miscele Il conglomerato deve essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. L’impianto deve garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare le miscele rispondenti a quelle indicate nello studio presentato ai fini dell’accettazione.
Emulsione di bitume
In preparazione delle superfici di stesa sono da impiegarsi emulsioni bituminose di tipo cationico modificate a rapida rottura. Nel caso di nuove costruzioni (stesa dell’usura sopra il binder) il dosaggio dell’emulsione deve essere tale che il bitume residuo risulti pari a 0,30 Kg/m2 ; nel caso di stesa su pavimentazione precedentemente fresata il dosaggio deve essere di 0,40 Kg/m2 di bitume residuo.
È ammesso l’utilizzo di emulsioni bituminose cationiche modificate diversamente diluite a condizione che gli indicatori di qualità (valutati sul bitume residuo) ed il dosaggio siano gli stessi.
Pavimentazione architettonica
Fornitura e posa in opera di pavimentazione architettonica in V 008 calcestruzzo con impasto di resine e graniglia di marmo bianco nella dose di 1 lt per 20 kg di inerte . Il progettista (o chi per esso), in conformità ai disposti della UNI EN 206:2014, alle normative vigenti, ed alla destinazione finale dell’opera, ha individuato le seguenti caratteristiche da utilizzare per la realizzazione della pavimentazione architettonica al fine di ottenere il miglior risultato estetico, funzionale, prestazionale e di durabilità della stessa: Calcestruzzo a prestazione garantita: Rck 30 N/mmq Classe di consistenza: slump S4 Classe di esposizione XC2 Spessore strato architettonico cm 15 Aggregati: Diametro max 20 mm (pillola di fiume non frantumato) Confezionato con cemento II 42.5R tipo Portland. Come descritto nel CME.
Cordonature
Le cordonature da porsi in opera saranno di preferenza scelte tra quelle in elementi di cls prefabbricato vibrocompresso od in elementi in pietra:
a) Xxxxxxx in cls.: quanto indicato dalle tavole di progetto. Saranno in genere del tipo non armato La faccia a vista non dovrà presentare irregolarità o soffiature di alcun genere Se prescritti, potranno impiegarsi anche nel tipo con rivestimento antiusura al quarzo, spessore minimo come
da CME
b) Cordoli in pietra: Gli elementi dovranno provenire da rocce sane di pietra omogenea della stessa qualità degli elementi preesistenti, non dovranno presentare venature vistose d'alcun genere. Gli elementi dovranno avere lunghezza non inferiore a ml 1,00, le teste finite, le facce a vista martellinate a mano, non dovranno presentare rientranze o parti sporgenti. Dimensioni da CME salvo quanto indicato sulle tavole di progetto. Eventuali cordoli sbrecciati o rotti saranno rifiutati e dovranno essere sostituiti con altri nuovi
c) Fornitura e posa in opera di lamierino in acciaio Corten spessore V 007 mm5 altezza mm80 per delimitazione spazi, compreso ancoraggio al terreno con barre in acciaio diametro 14 e getto in cls magro.
Xxxxxxxx, griglie e pozzetti di raccolta delle acque stradali
I pozzetti stradali per la raccolta e lo scarico delle acque meteoriche, saranno costituiti preferibilmente da elemento monoblocco prefabbricato e solo se espressamente richiesto, da elementi prefabbricati in cls assemblati in opera. I pozzetti dovranno essere forniti perfettamente lisci e privi di cavillature, fenditure, scheggiature o di altri difetti. A seconda delle indicazioni di progetto, potranno essere prescritti e realizzati pozzetti con o senza elemento sifone. La tubazione di scarico sarà di norma realizzata con tubi e pezzi speciali in PVC DN 160 mm, a norma UNI EN 1401-1, classe SN 4. Il rivestimento interno sarà costituito da vernice epossidica pura spessore 300 micron, tale da risultare a perfetta tenuta d'acqua. I dispositivi di coronamento dei pozzetti saranno in ghisa grigia o sferoidale, costituiti da un telaio nel quale troveranno alloggiamento le griglie, per i pozzetti da xxxxxxx, o da chiusini, per quelli da marciapiede.
I chiusini e le griglie saranno in ghisa sferoidale, completi di telaio, con apertura articolata e guarnizione continua in elastometro a norma UNI ISO 1083, prodotti in stabilimenti situati nella Comunità Economica Europea ufficialmente certificati a norma ISO 9001 Ogni chiusino dovrà portare, se richiesto, ricavata nella fusione e secondo le prescrizioni particolari della Direzione Lavori, l'indicazione della Stazione Appaltante; dovrà in ogni caso riportare il nome del Fabbricante e la relativa classe di appartenenza così come previsto dalla normativa UNI EN 124. La superficie superiore dovrà essere con disegno antisdrucciolo.
Le superfici di contatto tra coperchio o griglia e telaio dovranno essere piane, sagomate in modo che il coperchio o la griglia appoggi con perfetta aderenza, si trovi a perfetto filo e non abbia giuoco alcuno con il telaio (tolleranza max mm 2) .il coperchio o la griglia dovrà essere allo stesso livello del telaio e e non sarà ammessa alcuna tolleranza di altezza in meno.
Prima di ordinare i materiali l'Impresa dovrà presentare alla Direzione dei Lavori, eventuali illustrazioni e/o campioni dei materiali che intende fornire, inerenti i tubi, il tipo di giunzione, i pezzi speciali, le flange ed eventuali giunti speciali, insieme al materiale illustrativo disegni e campioni.. L'accettazione, la verifica e la posa in opera delle tubazioni debbono essere conformi alle vigenti normative in materia. All'interno di ciascun tubo o pezzo speciale dovranno essere chiaramente con targhetta indelebile i seguenti dati di fabbricazione e certificazione. I tubi dovranno essere forniti senza abrasioni o schiacciamenti; ogni deformazione o schiacciamento delle estremità dovrà essere eliminato con taglio delle teste dei tubi. Le tubazioni usate per condotte idriche in pressione dovranno essere in grado di sopportare le pressioni di progetto, non riportare abrasioni o schiacciamenti. Sulla superficie esterna dovranno essere leggibili: - nome del produttore; - sigla IIP; - diametro; - spessore; - SDR; - tipo di Polietilene; - data di produzione. Dovranno comunque essere usati i raccordi o pezzi speciali di altro materiale (polipropilene,
resine acetaliche, materiali metallici) previsti in progetto ad approvati dalla Direzione Lavori. .
Tubi in PVC
Le tubazioni in cloruro di polivinile saranno usate negli scarichi per liquidi con temperature non superiori ai 70°C. I giunti saranno del tipo a bicchiere incollato o saldato, a manicotto, a vite o a flangia. In caso di giunti di tipo rigido, si avrà cura di valutare le eventuali dilatazioni termiche lineari i cui effetti possono essere assorbiti interponendo appositi giunti di dilatazione ad intervalli regolari in relazione alle effettive condizioni di esercizio. I tubi in PVC rigido non plastificato ed i relativi pezzi speciali dovranno essere contrassegnati con il marchio IIP che ne assicura la conformità alle norme UNI.
Tubi in calcestruzzo semplice
Appartengono a questa categoria i condotti in conglomerato cementizio nei quali non esiste armatura metallica. I tubi in calcestruzzo semplice dovranno essere realizzati con conglomerato di cemento tipo R425 con resistenza caratteristica cubica minimo RcK 35. Dovranno essere confezionati con procedimento di tipo industriale controllato ed avere le estremità sagomate ad incastro semplice per l’innesto tra loro. La classe di resistenza meccanica delle tubazioni sarà indicata dalla Direzione Lavori a proprio giudizio, in relazione alle condizioni di installazione della tubazione stessa. La ditta aggiudicataria dovrà a richiesta della D.L. presentare il relativo certificato d'omologazione rilasciato dagli organi competenti, ciascun documento dovrà chiaramente riportare il nome specifico del relativo prodotto sottoposto ad analisi o prove.
Pittura catarifrangente
da impiegarsi per segnaletica orizzontale - La pittura deve essere omogenea e ben dispersa, esente da grumi e da pellicole. Tale aspetto deve avere anche dopo sei mesi d’immagazzinamento alla temperatura di ± 5° C.
Il colore della pittura deve corrispondere a quello indicato in progetto o dalla Direzione Lavori: bianco o giallo/similari . La pittura di colore bianco, dopo l’essiccamento, si deve presentare con tono di bianco molto puro, senza accentuate sfumature di colore grigio o giallo. La pittura di colore giallo, dopo l’essiccazione, dovrà avere il tono del colore giallo cromo medio. Le vernici bianche o gialle da impiegarsi per le segnalazioni stradali orizzontali, dovranno essere del tipo rifrangente premiscelato e dovranno contenere sfere di vetro mescolate durante il processo di fabbricazione. Esse dovranno altresì essere adatte alla stesa sui consueti tipi di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. Il colore bianco e giallo avranno da 80 a 90 KU (unità Xxxxx). - Composizione
La pittura catarifrangente deve essere del tipo con perline di vetro premiscelate.
Essa dovrà resistere all’azione di lubrificanti e carburanti di ogni tipo e risultare insolubile ed inattaccabile alla loro azione.
Strisce di margine con elementi in rilievo
Nel rispetto di quanto previsto al punto 5 dell’art. 141 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, sia i materiali da utilizzare per la costruzione degli elementi in rilievo, che il profilo degli stessi, sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici-Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Sarà premura della Ditta fornitrice, disporre su specifica richiesta della Direzione Lavori, dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici. Segnaletica orizzontale prefabbricata
Segnaletica verticale
I segnali saranno costruiti in lamiera d'alluminio con spessore non inferiore a 25/10 mm ed avranno un rinforzo perimetrale realizzato mediante piegatura a scatola del bordo laterale, qualora le dimensioni dei segnali superassero la superficie di 1,25 mq dovranno essere ulteriormente rinforzati mediante longheroni sul retro secondo le mediane o le diagonali e fissati con elettrosaldatura, oppure la realizzazione potrà avvenire mediante l'uso di profili sovrapposti in lega d'alluminio estruso aventi altezze variabili di 20-30 cm e lunghezza non superiore a ml 6,00, ogni elemento dovrà essere realizzato con profilature lungo i bordi superiore ed inferiore opportunamente sagomate in modo da ottenere per incastro un unico corpo ben saldo.
Gli attacchi standard ai segnali saranno fissati anch'essi mediante elettrosaldatura, senza foratura del supporto.
I sostegni per i segnali saranno dl tipo in acciaio tubolare zincato a caldo chiusi in sommità nei diametri di 60 mm, le staffe di fissaggio saranno anch'esse realizzate con profilato estruso d'alluminio complete di viti e bulloneria.
Materiali per impianti elettrici
Tutti i cavi usati devono portare il contrassegno dell’istituto italiano del Marchio di Qualità (I.M.Q.) costituito da filo tessile posto sotto la guaina protettiva.
Quadri elettrici. Armadio Stradale multifunzione in dimensioni indicative LxHxP 650x1600x350 completo di zoccolo, kit fissaggio per apparecchiature modulari, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1.
Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386- 1_PR.P15.055.00 1 e EN 61386-24 d.
Verde arredo
Concimazione di copertura con fornitura di concime ternario, spandimento manuale.
Fornitura e posa in opera di tappeto erboso precoltivato in zolla di tipo ornamentale, compreso l'interramento manuale di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), la stesa del tappeto in rotoli facendo in modo che i bordi risultino leggermente sovrammessi, la battitura e la prima irrigazione.
Da valutarsi a parte la preparazione del terreno e concimazione di fondo e la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare), il primo sfalcio con raccolta.
Formazione di prato fiorito, compreso preparazione del terreno mediante vangatura con almeno 2 passaggi incrociati, asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti vari e loro trasporto a impianti di smaltimento autorizzato.