DISEGNO DI LEGGE
DISEGNO DI LEGGE
ART. 1
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.
ART. 2
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 89 dell’Accordo stesso.
ART.3
(Modifiche al decreto istitutivo delle Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello)
1. All’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n.168, sono aggiunte infine le seguenti parole:
“ad esclusione delle azioni di merito e cautelari per le quali l’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del tribunale unificato dei brevetti, fatto salvo il regime transitorio di cui all’articolo 83 del predetto Accordo”.
ART. 4
(Modifiche al codice della proprietà industriale)
1. All’articolo 66 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
“1-bis. Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all’utilizzazione dell’invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell’idoneità e della destinazione di detti mezzi a attuare l’invenzione, o sia in grado di averla con l’ordinaria diligenza.
1-ter. Il comma 1-bis non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati dal comma 1.
1-quater. Ai fini di cui al comma 1-bis non si considerano aventi diritto all’utilizzazione dell’invenzione i soggetti che compiono gli atti di cui all’articolo 68, comma 1.”.
ART. 5
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 12, 13 e 14 dell’Accordo di cui all’articolo 1, valutate in euro 6.174 a decorrere dal 2016, all’onere derivante dalle minori entrate di cui all’articolo 32 dell’Accordo, valutate in euro 65.268 per il 2017, in euro 130.416 per il 2018, in euro 195.804 per il 2019, in euro 260.832 per il 2020, in euro 326.340 per il 2021, in euro 391.248 per il 2022 e in euro 435.120 a decorrere dal 2023, ed alle rimanenti spese di cui agli articoli 8, 9, 10, 19, 35, 36, 37, 49 e 71 dell’Accordo, pari a euro 450.000 per l’anno 2016, a euro 550.000 per l’anno 2017, a euro 450.000 per l’anno 2018 e a euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si fa fronte con corrispondente riduzione, di euro 456.174 per il 2016, di euro 621.442 per il 2017 e di euro 741.294 a decorrere dal 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri valutati di cui agli articoli 12, 13 e 14 dell’Accordo di cui all’articolo 1 della presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell’ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento, i limiti di cui all’articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Agli oneri eventualmente discendenti dall’attuazione dell’articolo 22 e dell’articolo 37, paragrafo 4, dell’Accordo di cui all’articolo 1, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
4. Agli oneri eventualmente discendenti dall’istituzione di una Divisione locale italiana secondo l’articolo 37, paragrafo 1, dell’Accordo di cui all’articolo 1, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.