ACCORDO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE. Anno 2021
ACCORDO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE. Anno 2021
(art. 8 quinquies D. Lgs. 502/92)
L’anno 2021, il giorno del mese di in Udine
TRA
L’Azienda Sanitaria Universitaria “Friuli Centrale”, di seguito Azienda - con sede a Udine, Via Pozzuolo n. 330, C.F./P.IVA 02801610300, in persona del Direttore Ge- nerale nonché legale rappresentante p.t, nominato ex LR 27/2018 e giusta Delibera della Giunta Regionale n. 591 del 21 aprile 2021, xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx,
E
La Struttura sanitaria “Olomed” S.r.l. – di seguito Struttura - con sede legale in Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxx, 00 C.F./P.I. 02169690308 in persona del legale rappre- sentante p.t;
PREMESSO:
1. che l’art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 stabilisce che la Regione e le Unità Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipu- lano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati e che l’art. 8 quin- quies, comma 2-quinquies del medesimo D.Lgs. prevede che l’accreditamento istitu- zionale di cui all’art. 8 quater delle strutture eroganti prestazioni per conto del S.S.N. sia sospeso in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali;
2. che l’art. 65, della L.R. 12 dicembre 2019, n. 22 “Riorganizzazione dei livelli di assi- stenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanita- ria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006” prevede che la stipula di accordi contrattuali regionali con le organizzazioni rappresentative
delle strutture private e di accordi aziendali con le strutture accreditate per l’erogazione di prestazioni per conto e con oneri a carico del Servizio Sanitario Re- gionale siano definiti in coerenza con la programmazione regionale che determina il fabbisogno e le risorse sulla base di requisiti e valutazioni di comparazione della qua- lità e dei costi;
3. che con L.R. 17 dicembre 2018, n. 27 avente ad oggetto “Assetto Istituzionale e Organizzativo del Servizio Sanitario Regionale” è stata istituita l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, ASU FC, di seguito Azienda, legittimata a stipulare gli accordi contrattuali con le strutture private accreditate, atteso che a far data dal 1 gennaio 2020 sono stati trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda sanitaria universitaria in- tegrata di Udine, all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli";
4. che con la DGR n. 1763 del 18/10/2019 avente ad oggetto “X.Xxx. 502/1992, art.8 quater – LR 17/2014, art. 49. Determinazione del fabbisogno di assistenza ai fini dell’accreditamento istituzionale”, la Regione ha identificato gli ambiti specialistici che presentano maggiore criticità in termini di offerta, di tempi d’attesa e conseguente- mente di flussi di mobilità intra ed extraregionale, al fine di orientare le domande di accreditamento da parte delle strutture private;
5. che la DGR n. 1037 del 02/07/2021 – con cui è stato approvato l’Accordo triennale 2021-2023 tra la Regione e le Associazioni rappresentative degli erogatori privati FVG, avente ad oggetto l’erogazione per conto del Servizio Sanitario Regionale di prestazioni sanitarie da parte delle strutture private accreditate – quantifica le risorse economiche destinate ai singoli operatori privati per l’attività erogata a favore di utenti regionali, ricalcolando gli importi sul budget storico 2011 rivalutato ai sensi del decreto
legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157;
6. che con la citata DGR 1037/2021, la Regione definisce:
− un ulteriore finanziamento per le branche specialistiche individuate dalla DGR 1763/2019 ripartito tra le strutture già accreditate e le strutture di nuovo accredi- tamento;
− una “Progettualità recupero fuga extraregionale e liste d’attesa” finalizzato all’erogazione di specifiche prestazioni a fronte di un fondo aggiuntivo destinato alle singole strutture private accreditate;
− che, nelle more della definizione degli Accordi fra le Regioni, l’attività di rico- vero e di specialistica ambulatoriale per i cittadini residenti presso le altre Regioni de- ve rispettare il tetto economico fissato dalla norma nazionale in vigore che stabilisce di fare riferimento all’erogato 2011;
− che gli Accordi regionali hanno durata triennale e ricomprendono le presta- zioni rese nei confronti dell’Azienda sanitaria dal 01/01/2021, nelle more del perfezio- namento degli stessi Accordi;
7. che con decreto n. 898 del 13.08.2021, nelle more della stipula degli accordi an- nuali, l’Azienda ha ridefinito gli acconti mensili e i tetti per l’attrazione extraregionale in base a quanto disposto negli Accordi regionali di cui alla sopra citata DGR 1037/2021;
8. che la Struttura è autorizzata all’esercizio di attività sanitaria con provvedimenti: n.
31 dd 02.05.2007, prot. n. 39751/D.IAC.5, n. 43 dd 23.10.2009 prot. n.
99244/D.IAC.5 e n. 42 dd 31.08.2018 rilasciati dall’Azienda per i servizi sanitari n. 4 Medio Friuli”;
9. che la Struttura è accreditata a pieno titolo con Decreto n. 983/SPS del
06.07.2018, Decreto n. 985/SPS del 03.06.2019 e Decreto n. 2840/SPS del 20.12.2019, prorogati con nota prot. n. 20319\P del 02.07.2021 della Direzione Cen- trale Salute, Politiche sociali e Disabilità (di seguito Direzione Centrale Salute) per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali per conto del SSR, nelle seguenti branche specialistiche:
- diagnostica per immagini di primo livello;
- medicina sportiva di primo livello;
- dermatologia/endocrinologia.
10. che il Decreto del Ministero della Salute del 09/12/2015 recante le “Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale”, definisce le pre- stazioni di specialistica ambulatoriale che possono essere erogate a carico del servi- zio sanitario, solo nel rispetto di determinate condizioni di erogabilità riferite allo stato clinico o personale del destinatario, alla particolare finalità della prestazione (terapeu- tica, diagnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie o condizioni), al medico prescrittore, all’esito delle procedure o accertamenti pregressi;
11. che il DPCM 12/01/2017 definisce ed aggiorna i livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 502/1992;
12. che la DGR 22/09/2017 n. 1783 nel recepire quanto disposto dal DPCM 12/01/2017, delibera l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie regionali aggiuntive (extra-LEA);
13. che le tariffe attualmente vigenti per la specialistica ambulatoriale, salvo successi- ve modifiche, sono quelle definite nel nomenclatore tariffario regionale di cui alla DGR
n. 1680 del 14/09/2018 e provvedimenti e atti regionali collegati;
14. che le tariffe attualmente vigenti per la Medicina dello Sport sono quelle definite
nel D.P.Reg. 19/12/2013, n. 252, adottato in esecuzione della DGR n. 2301 del 06.12.2013 con oggetto “ LR 43/1981, Art.4 Approvazione tariffario delle prestazioni rese dalle Aziende sanitarie regionali nell’interesse di terzi in materia di igiene e sanità pubblica”;
15. che la DGR n. 2034 del 16/10/2015 e la DGR n. 1815 del 25/10/2019 definiscono rispettivamente l’organizzazione e le regole per l’accesso alle prestazioni di speciali- stica ambulatoriale e per la gestione delle liste di attesa al fine di assicurare in manie- ra omogenea sull’intero territorio regionale il sistema dell’offerta delle prestazioni di specialistica ambulatoriale;
16. che con il decreto ASU FC n. 408 del 16/04/2021 è stato approvato il Piano At- tuativo aziendale 2021, che riporta al suo interno il Programma attuativo aziendale per il governo delle liste di attesa - anno 2021;
17. che, anche in ragione della valutazione periodica dei tempi di attesa, risulta op- portuno procedere ad un monitoraggio infrannuale dei volumi prestazionali richiesti ed erogati ed addivenire ad eventuale modifica e/o integrazione del presente accor- do;
18. che la Struttura ha dichiarato:
− di confermare il permanere del possesso dei requisiti richiesti in sede di rila- scio dell’autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio delle attività nonché di con- cessione dell’accreditamento;
− di essere in regola con quanto previsto dalla L 68/99;
− di essere in regola con gli obblighi in materia contributiva previsti dalla norma- tiva vigente.
19. che con Decreto 1040 del 01.10.2021 l’Azienda ha adottato lo schema tipo di Ac- cordo Annuale con le Case di Cura e strutture ambulatoriali private accreditate;
Tutto ciò premesso e considerato, le parti stipulano e sottoscrivono il presente con- tratto, redatto tenuto conto dello schema tipo di cui al decreto della Direzione Centrale Salute n. 65/ASAO del 31/01/2014, avente ad oggetto l’acquisto e l’erogazione di prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale per conto del SSR a favore di assistiti della Regione FVG, con oneri da porre a carico del bilancio delle Aziende sa- nitarie della Regione, opportunamente aggiornato;
Articolo 1
Oggetto del contratto
1. 1. La Struttura si impegna ad erogare, in coerenza con i provvedimenti di au- torizzazione e di accreditamento, a favore degli aventi diritto secondo la normativa statale e/o regionale vigente, nella sede indicata nei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, le prestazioni inerenti alle seguenti branche specialistiche:
- diagnostica per immagini di primo livello;
- medicina sportiva di primo livello;
- dermatologia (nuova branca accreditata);
-endocrinologia (nuova branca accreditata).
Articolo 2
Volume di prestazioni erogabili e limiti di spesa
1. Il budget assegnato alla Struttura per prestazioni a residenti FVG per l’anno 2021 è di € 674.084,73 comprensivo della quota residua del budget anno 2020 pari a
€ 6.216,69. Si precisa che, in coerenza con quanto definito dalla DGR 1037/2021, eventuali prestazioni eccedenti il budget sono riconosciute fino a un massimo del 5% da detrarsi dal budget dell’anno successivo; ulteriori prestazioni non vengono ricono- sciute. Parimenti, vengono riassegnati per l’anno successivo sottoutilizzi di budget entro e non oltre il 5% del budget stesso.
Descrizione prestazioni di specialistica ambulatoriale e codici tarif- fari | Volumi attesi 2021 |
Ecografia addome superiore, inferiore, completo (codici 88.74.1, 88.975.1, 88.76.1) | 700 |
Ecografia cardiaca (codici 88.72.2) | 700 |
RM colonna cervicale, toracica, lombosacrale (codici 88.93, 88.93.1) | 1.700 |
2. Fermo restando quanto determinato al precedente comma 1, la Struttura si impegna a realizzare i volumi di attività di seguito indicati:
3. La Struttura si impegna a programmare la propria attività in modo da garanti- re la continuità nell’erogazione delle prestazioni nei confronti degli aventi diritto.
4. La Struttura applica le tariffe del nomenclatore tariffario regionale in vigore, approvato con DGR n. 1680 del 14/09/2018 e provvedimenti e atti regionali collegati, al netto del ticket.
5. Per quanto riguarda le prestazioni afferenti alla Medicina dello Sport, la Strut- tura si impegna per l’anno 2021 a non erogare volumi superiori al 2020. Inoltre, nelle more della definizione da parte della Regione di una procedura per la fatturazione di- retta, la Struttura si impegna ad erogare le prestazioni di Medicina dello Sport esclu- sivamente in favore dei minori residenti in Friuli Venezia Giulia.
Articolo 3
Volume di prestazioni erogabili e limiti di spesa – budget per nuove branche accreditate
1. Il budget assegnato alla Struttura per prestazioni di nuove branche accredita- te a favore di residenti FVG per l’anno 2021 è di € 25.000,00.
2. La Struttura si impegna a erogare i volumi di seguito indicati:
Descrizione prestazioni di specialistica ambulatoriale e codi- ci tariffari | Volumi attesi 2021 |
PRIMA VISITA DERMATOLOGICA (codice 89.7A.7) | 400 |
Osservazione dermatologica in EPILUMINESCENZA (co- dice 89.39.1) | 50 |
PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA (codice 89.7A.8) | 300 |
Articolo 4
Prestazioni erogate a residenti extra regione
1. Nelle more della definizione degli accordi fra le Regioni, l’attività di specialisti- ca ambulatoriale per i cittadini residenti presso altre regioni svolta dagli erogatori pri- vati accreditati del Friuli Venezia Giulia deve rispettare il tetto economico fissato dalla norma nazionale in vigore che stabilisce di fare riferimento all’erogato 2011.
2. L’importo dell’erogato 2011 dalla Struttura per i cittadini residenti presso le al- tre regioni, pari ad € 4.533,63 (come desunto dalle Direttive regionali per la redazione del Bilancio di chiusura 2012 delle Aziende Sanitarie), costituisce quindi il tetto per l’attrazione extraregionale;
3. Le prestazioni di Medicina dello Sport rese a minori non residenti in Friuli Ve- nezia Giulia non saranno riconosciute in base a quanto stabilito dall’articolo “Volume di prestazioni erogabili e limiti di spesa” del presente accordo.
4. Eventuali accordi con altre Regioni sui flussi di mobilità extraregionale posso- no essere considerati ai fini dei conguagli definitivi.
Articolo 5
Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie
1. La Struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed or- ganizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relativi alle pre-
stazioni oggetto del presente contratto.
2. La Struttura garantisce che l’attività oggetto del presente contratto verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in si- tuazioni di incompatibilità.
3. L’eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti pre- visti dall’art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, qualora la Struttura non provveda ad eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell’Azienda.
4. La revoca o la sospensione dell’accreditamento, disposta con decreto della Dire- zione Centrale Salute, determina la risoluzione o la sospensione degli effetti del pre- sente contratto.
5. L’accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accredi- tamento determina la relativa comunicazione alla Direzione Centrale Salute per gli adempimenti di competenza.
6. La Struttura si impegna a comunicare all’Azienda e alla Direzione Centrale Salu- te i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione.
7. La Struttura si impegna a mantenere l’applicazione del CCNL di categoria e degli obblighi previdenziali conseguenti per tutta la durata del contratto.
8. La Struttura si impegna a trasmettere alla Direzione Centrale Salute i documenti relativi agli accordi con laboratori esterni per l’acquisto di prestazioni analitiche, con i riferimenti agli standard di qualità assicurati.
Articolo 6
Accesso utenza
1. L’accesso dell’utenza alle prestazioni erogate dalla Struttura avviene tramite proposta motivata del medico di fiducia dell’Assistito su ricettario S.S.N. o altro spe-
cialista autorizzato all’utilizzo del ricettario regionale. La Struttura garantisce la parità di trattamento tra utenti, senza alcuna discriminazione tra esenti e non esenti ticket, prevedendo una distribuzione dell’offerta nell’arco di dodici mesi. Al fine di semplifica- re l'accesso dei cittadini alle prestazioni ambulatoriali, la Struttura si impegna ad atti- vare e mantenere aggiornata la propria offerta a CUPweb e la disponibilità della pre- notazione a Call Center regionale.
2. La Struttura è tenuta ad effettuare i controlli sulla regolarità delle prescrizioni mediche, in conformità alle norme in materia di quota di compartecipazione ed esen- zioni, e a verificare e documentare la residenza dell’assistito (con codice fiscale alfa- numerico), rilevandola opportunamente nei sistemi informativi. Non possono essere accettate in esenzione prescrizioni senza l’evidente identificazione del codice di esenzione riportato sulla ricetta dal medico prescrittore. Eventuali errori nelle prescri- zioni saranno segnalati all’Azienda per gli adempimenti di pertinenza.
3. Le agende devono risultare sempre aperte con disponibilità, ossia in qualsia- si giorno dell’anno solare hanno almeno 12 mesi successivi di possibile offerta di pre- notazione. Ogni condizione al di fuori di questa fattispecie è considerata agenda chiusa. Il verificarsi di motivate e riconosciute situazioni che impediscono l’erogazione di una prestazione sanitaria, deve essere comunicato alla Direzione dell’Azienda e al- la Direzione Centrale Salute, secondo i criteri generali della DGR 1815/2019 - Piano regionale di governo delle liste d’attesa - paragrafo 3.5.
4. Le agende di tutte le prestazioni di primo accesso devono essere articolate per classe di priorità (Breve, Differita, Programmata) come definito dalla citata DGR 1815/2019, assicurando adeguati livelli di collaborazione per il conseguimento degli obiettivi aziendali che prevedono la garanzia erogativa nei tempi previsti per il 90% delle prenotazioni. L’offerta ambulatoriale dovrà essere strutturata dando maggiore
disponibilità per posti con priorità B e D.
Articolo 7
Tutela privacy
1. La Struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relative alla protezione delle per- sone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circola- zione di tali dati.
2. Nell’effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali e sanitari correla- te all’erogazione delle prestazioni nell’ambito dei compiti assegnati, è tenuta ad os- servare altresì le decisioni del Garante dei dati personali e dell’Autorità giudiziaria, provvedendo ad evaderne le richieste.
3. La Struttura è nominata Responsabile al trattamento dei dati, come previsto dalla suddetta normativa e declinato nel Contratto di designazione, sottoscritto an- nualmente dalle parti, a cui si rimanda per i contenuti specifici.
Articolo 8
Controlli e debito informativo
1. La Struttura si impegna a trasmettere all’Azienda ogni flusso informativo per ciascuna prestazione effettuata secondo la modalità e i tempi previsti dalle disposi- zioni statali e regionali.
2. L’Azienda può chiedere informazioni e documentazione ed attivare verifiche sulle prestazioni erogate dalla Struttura con le modalità previste dalla specifica nor- mativa di settore.
3. L’Azienda in particolare si riserva la possibilità di effettuare controlli anche mediante accertamenti diretti che potranno vertere in:
a) Controlli in applicazione della DGR n. 182 del 02.02.2018 (Revisione del do-
cumento che disciplina le modalità di effettuazione dei controlli della qualità e appro- priatezza delle prestazioni sanitarie di cui alla D.G.R. 208/2014 e alla D.G.R. 1321/2014);
b) Controlli amministrativo-contabili basati sulla verifica dell’osservanza delle re- gole amministrative concernenti la corretta attribuzione delle prestazioni secondo le indicazioni del tariffario regionale;
c) Controlli sui volumi di attività erogata.
4. Impregiudicata la facoltà dell’Azienda di avvalersi della diffida ad adempiere di cui all’articolo 1454 del Codice Civile, ogni richiesta avanzata dall’Azienda ai sensi dei commi precedenti deve essere riscontrata dalla Struttura entro e non oltre qua- rantacinque giorni dalla sua notifica secondo le modalità di cui all’articolo “Forma delle comunicazioni”.
Articolo 9
Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi
1. Si applicano le modalità e i termini previsti dall’art. 10 dell’Accordo di cui alla DGR n. 1037/2021. Le prestazioni erogate a cittadini residenti extra Regione vengo- no escluse dalla determinazione dell’acconto, in quanto non comprese nel budget assegnato.
2. L’addebito delle prestazioni sarà effettuato all’Azienda con fatturazione distin- ta per Azienda regionale di residenza degli utenti, per utenti extraregionali e stranieri.
3. Le emissioni delle fatture mensili in acconto trasmesse entro il 15 del mese saranno liquidate entro il 30 del mese stesso. In caso di trasmissione delle fatture do- po tale termine, il pagamento verrà effettuato entro i 15 gg. successivi alla data di ri- cevimento (protocollo d’arrivo). Le fatture a saldo saranno liquidate entro 90 giorni dal ricevimento.
4. Le fatturazioni di chiusura dell’anno 2021 saranno trasmesse entro e non ol- tre il 15 marzo 2022.
5. L’Azienda provvede a richiedere l’emissione di una nota di credito, che deve essere emessa entro il mese di fatturazione successivo, nel caso in cui, in esito alle operazioni di controllo e previo contraddittorio, venissero riscontrate contestazioni su prestazioni già erogate. In caso di mancata emissione della nota di credito entro il predetto termine, l’Azienda si riserva la facoltà di trattenere le somme dovute dalla prima liquidazione utile.
Articolo 10
Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto.
2. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusiva- mente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010).
3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010).
4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ri- tardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati.
5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
Articolo 11
Decorrenza e durata
1. Conformemente a quanto previsto dall’Accordo adottato con DGR n.
1037/2021, nel rispetto della programmazione annuale aziendale, il presente contrat- to ha durata annuale e concerne il periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, pro- ducendo i suoi effetti anche retroattivamente rispetto alla data di sottoscrizione.
2. In esecuzione di quanto previsto dal comma 1, con il presente contratto ven- gono regolati e riassorbiti gli effetti economici derivanti dai provvedimenti di cui alla DGR 2196/2019 di proroga dell’Accordo adottato con DGR n. 42/2017 e di cui alla DGR n. 1370/2020 di conferma delle disposizioni del provvedimento di proroga.
3. Fino alla stipula del successivo contratto, che decorre dal 1 gennaio 2022, il contenuto del presente contratto si intende provvisoriamente confermato.
4. Le clausole del presente contratto possono essere modificate per effetto dell’entrata in vigore di disposizioni di legge, statali o regionali.
5. La validità del presente contratto è condizionata alla permanenza dei pre- supposti di autorizzazione e accreditamento della Struttura.
6. Il presente contratto è trasmesso in copia digitale alla Direzione Centrale Sa- lute.
Articolo 12
Risoluzione anticipata del contratto
1. Fatta salva la risoluzione del contratto in caso di revoca dell’autorizzazione
all’esercizio delle attività nonché revoca dell’accreditamento, e ferma restando l’immediata interruzione delle prestazioni in caso di mancato mantenimento dei livelli erogativi programmati, il presente contratto si risolve di diritto in caso di grave ina- dempimento, notificato dall’Azienda secondo le modalità di cui all’articolo “Forma del- le comunicazioni”, qualora quest’ultima si renda responsabile:
a) dell’inosservanza dell’obbligo di conservazione e custodia della documenta- zione prevista dalla normativa sulle prestazioni erogate;
b) dell’inosservanza di disposizioni normative di settore o di clausole contrattuali per le quali è prevista la risoluzione del contratto;
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il presente contratto si risolve di di- ritto ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 1454 del Codice Civile a seguito di dif- fida ad adempiere:
a) per mancato adempimento o impedimento a svolgere quanto previsto dall’articolo “Controlli e debito informativo” del presente contratto;
b) circostanziato inadempimento che impedisca la regolare e corretta prosecu- zione del rapporto contrattuale.
3. Nel caso di risoluzione la Struttura ha diritto soltanto al pagamento delle presta- zioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo sciogli- mento del contratto.
4. La Struttura in ogni caso è tenuta a risarcire l’Azienda e la Regione di tutti i danni derivanti dall’inadempimento e conseguente risoluzione del presente contratto.
Articolo 13
Incompatibilità
1. E’ fatto divieto alle strutture private accreditate di avere nel proprio organico o a livelli di consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità ex artico-
lo 4, comma 7 della legge n. 412/91 e articolo 1, della legge n. 662/96.
2. La Struttura si impegna a fornire all’Azienda l’elenco aggiornato del personale di cui si avvale a qualsiasi titolo, comunicando semestralmente le variazioni interve- nute.
3. A seguito dei controlli, l’accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità determina l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente nonché la se- gnalazione alla Direzione centrale salute per l’adozione delle determinazioni conse- guenti.
Articolo 14
Disposizioni antimafia
1. La Struttura prende atto che la validità e l’efficacia del presente contratto è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.
2. La Struttura si impegna a comunicare immediatamente all’Azienda ogni mo- dificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.
3. L’Azienda si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo alla Struttura.
4. L’Azienda si avvale della facoltà, prevista all’articolo 92, comma 3 del D.Lgs.
159/2011 e s.m.i., di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in as- senza dell’informazione antimafia. Qualora gli accertamenti antimafia presso la Pre- fettura competente risultino positivi, il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente.
Articolo 15
Incedibilità del contratto e cessione dei crediti
1. La Struttura si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto
e, pertanto, il presente contratto non può essere ceduto in tutto o in parte.
2. La successione nella titolarità del contratto può avvenire solo a seguito del trasfe- rimento della titolarità dell’autorizzazione e dell’accreditamento, alle condizioni previ- ste dai provvedimenti regionali in materia di autorizzazione e di accreditamento non- ché dall’art. 7 dell’Accordo approvato con la DGR n. 1037/2021.
3. L’eventuale cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, ha efficacia dalla sua notificazione all’Azienda ai sensi dell’art. 1264 del Codice Civile.
4. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi fi- nanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i..
Articolo 16
Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il presente contratto viene stipulato nella forma di scrittura privata.
2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d’uso con onere a carico di chi vi ricorre.
3. Sono a carico della Struttura tutti gli altri oneri, anche tributari, e le spese contrat- tuali relativi alla stipula del presente accordo, ad eccezione di quelle che fanno carico all’Azienda per legge.
4. Fermo restando che l’articolo 8 del DPR 642/1972 nei rapporti con la pubblica amministrazione pone a carico dei soggetti privati l’assolvimento dell’imposta di bollo, l’Azienda si avvale della facoltà di assolvere tale imposta in modo virtuale, chiedendo alla Struttura il rimborso del relativo importo.
Articolo 17
Forma delle comunicazioni
1. In corso di esecuzione del contratto, tutte le comunicazioni aventi un effetto giuri- dico tra le parti contraenti per essere valide debbono essere fatte a mezzo PEC ai ri-
spettivi recapiti.
Articolo 18
Foro competente
1. Le parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente contratto è competente il foro di Udine.
Articolo 19
Norma di rinvio
1. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Per l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale Il Direttore Generale | Per la Struttura Il legale rappresentante p.t. |
Firmato digitalmente da: XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxx: Udine 22/11/2021
Data: 22/11/2021 14:37:41