UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
Comune di Assisi Prot. n. 0026309 del 18-05-2022 arrivo Cat. 11 Cl. 2 aoo_ass1
Prefettura di Perugia
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Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali
VERBALE DI RIUNIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI PER DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022
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Addì mercoledì 18 maggio 2022, alle ore 10:00 presso la Prefettura di Perugia in relazione allo svolgimento delle votazioni per l’elezione diretta dei Sindaci ed il rinnovo dei Consigli comunali dei Comuni di Cascia, Deruta, Xxxxxxxxxx di Spoleto, Poggiodomo, Todi e Valtopina, nonché per i Referendum abrogativi di cui all’unito elenco (Allegato n. 1), sono presenti i rappresentanti dei Partiti e dei Movimenti Politici partecipanti alla competizione elettorale, i rappresentanti dei Comuni interessati dal rinnovo dei Consigli comunali, i rappresentanti della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia così come risultanti dal foglio di presenza che si allega al presente atto affinché ne formi parte integrante (Allegato n. 2)..
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Scopo della riunione, presieduta dal Viceprefetto Vicario della Prefettura di Perugia Dr. Xxxxxx Xx Xxxxxxx, è il raggiungimento di un accordo diretto ad assicurare che la propaganda per le suddette consultazioni si svolga pacificamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni, garantendo parità di trattamento tra le forze politiche e uniforme disciplina sul territorio.
Si procede alla lettura del testo, predisposto sulla scorta di quanto già avvenuto in occasione di precedenti consultazioni elettorali.
A. DISCIPLINA PER LA PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RADIOTELEVISIVA E SU QUOTIDIANI E PERIODICI
Preliminarmente, si richiama l’attenzione sulle disposizioni contenute nella Legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni, fra cui la Legge 6 novembre 2003, n. 313 e il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.
In particolare, si informa che, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 98 del 28 aprile scorso è stato pubblicato il provvedimento in data 26 aprile 2022 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
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radiotelevisivi (Allegato n. 3), recante disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione indetti per il giorno di domenica 12 giugno p.v.
I presenti prendono, inoltre, atto delle indicazioni fornite dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed in particolare delle delibere n. 134/22/CONS e n. 135/22/CONS (Allegato n. 4 e n. 5) con le quali la medesima Autorità ha dettato disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative, rispettivamente, alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, e alle campagne per i cinque predetti referendum popolari abrogativi, da tenersi il 12 giugno 2022.
B. LEGGE 13 OTTOBRE 2010, N. 175 (Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione)
I presenti prendono atto di quanto disposto dalla legge n.175/2010 in base alla quale dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi della presente legge, è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.
C. AUTORITÀ GARANTE PER LA PRIVACY - UTILIZZO A FINI DI PROPAGANDA ELETTORALE DEI DATI PERSONALI DEI CITTADINI
Per quanto riguarda l’utilizzo dei dati personali, i presenti si impegnano al rispetto delle indicazioni fornite dal Garante per la Privacy disponibili sul sito della autority in parola.
D. PARTICOLARE DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE A PARTIRE DAL 30° GIORNO (VENERDÌ 13 MAGGIO 2022) ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE
Divieto di alcune forme di propaganda (art. 6, L. 04/04/1956, n. 212)
Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 13 maggio 2022, sono vietati:
- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.
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Dal medesimo giorno di venerdì 13 maggio possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore. Pur in assenza di tale obbligo, si ritiene opportuno che gli organizzatori ne diano comunque comunicazione al Questore per le eventuali determinazioni di competenza.
Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili
Nel medesimo periodo, quindi da venerdì 13 maggio 2022, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.
Si conviene di limitarne l’orario dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 21:00 del giorno della manifestazione e del giorno precedente, salvo eventuali disposizioni più restrittive da parte delle amministrazioni locali.
In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal D.P.C.M. 1° marzo 1991.
Si rammenta al riguardo che, in forza del vigente art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione al Codice della Strada, tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi.
La propaganda elettorale tramite l’uso di altoparlanti da mezzi mobili in movimento è consentita soltanto per l’annuncio dell’ora e del luogo in cui si terranno i comizi. Si precisa che con altoparlante su mezzo mobile si può annunciare, nei limiti dell’art. 7 della Legge n. 130/1975, anche il nome dell’oratore o degli oratori.
La predetta propaganda non deve arrecare disturbo ad eventuali comizi in atto.
E. COMIZI E AFFISSIONI
Per quanto concerne le forme tradizionali di propaganda elettorale, principalmente comizi ed affissioni, i rappresentanti intervenuti alla riunione, nel richiamarsi alla piena osservanza della vigente disciplina, convengono inoltre tra loro i seguenti accordi al fine di garantire il regolare e democratico svolgimento della campagna elettorale.
COMIZI
a) Aree utilizzabili
I Sindaci dei Comuni interessati, d’intesa con i rappresentanti delle Forze politiche che partecipano alla competizione elettorale, determineranno per i rispettivi ambiti comunali le aree pubbliche o aperte al pubblico utilizzabili per i comizi elettorali e, tra esse, quella (o quelle) che, per posizione di centralità e quindi di maggiore interesse, va qualificata come “piazza principale”, soggetta a speciale disciplina.
Dalle aree di cui trattasi vanno escluse le vie e le piazze pubbliche contraddistinte da particolare intensità di traffico o dalla prossimità ad ospedali, case di cura, caserme, collegi, scuole e cimiteri.
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I Sindaci comunicheranno alle forze politiche interessate, e per conoscenza ai Commissariati di PS o ai Comandi Stazione Carabinieri, relativamente alle piazze principali, nonché alle altre piazze utilizzabili per comizi, il calendario della eventuale indisponibilità delle stesse per comizi elettorali, in relazione allo svolgimento di manifestazioni di particolare rilevanza, affinché le medesime forze politiche ne possano tenere giusto conto nella programmazione dei rispettivi comizi elettorali.
Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti (art. 19, comma, 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515).
PER IL COMUNE DI PERUGIA
Si conviene fin d’ora di individuare, analogamente a quanto già concordato in occasione di precedenti consultazioni elettorali, quali “piazze principali”: Xxxxxx XX Xxxxxxxx / Xxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxx Xxxxx - Xxxx Xxxxxxxxxx.
La prenotazione di Piazza IV Novembre comporta automaticamente la possibilità di utilizzazione alternativa della Sala dei Notari, se la stessa non è occupata per altre necessità.
Si concorda, inoltre, l’esclusione della contemporaneità dei comizi fra Piazza IV Novembre e Piazza della Repubblica, con la precisazione che la richiesta di utilizzazione di Piazza IV Novembre prevale sull’altra. Nelle suindicate piazze potranno concedersi autorizzazioni all’occupazione del suolo pubblico solo per finalità diverse dalla propaganda elettorale.
In alternativa alla sala dei Notari può essere richiesta la sala Sant’Xxxx o altri spazi che saranno resi disponibili dal Comune.
Inoltre, in relazione all’esclusione, come aree utilizzabili per comizi, delle vie e piazze pubbliche contraddistinte da particolare intensità di traffico, si concorda di non utilizzare Piazza Italia.
b) Preavviso
Di ogni comizio indetto gli organizzatori daranno di volta in volta comunicazione, con anticipo congruo alla portata dell’evento, al Sindaco, al Questore o alla Stazione dei Carabinieri competente prevedendo, altresì, idonee misure a salvaguardia della safety per le riunioni di maggior rilievo con numerosi partecipanti. Il Comune, curati gli eventuali necessari coordinamenti, informerà la Questura o la competente Stazione Carabinieri circa le determinazioni assunte. Una disciplina particolare è prevista per l’uso delle “piazze principali”, che verrà esplicitata in seguito al punto d) del presente atto. Detto preavviso, in triplice copia, andrà presentato tramite PEC o a mano all’Ufficio elettorale del Comune. L’Ufficio riscontrata la disponibilità del luogo, appostovi il timbro indicante il giorno e l’ora della presentazione, ne restituirà una copia al presentatore e provvederà all’immediato ed istantaneo inoltro a mezzo PEC alla Questura o alla competente Stazione Carabinieri della copia alla medesima diretta.
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c) Orario e durata dei comizi. Intervalli
I comizi all’aperto potranno svolgersi dalle ore 9:00 alle ore 23:30. Nell’ultima settimana l’orario è prolungato sino alle ore 24:00.
I comizi dovranno avere una durata non superiore alle due ore.
Tra un comizio e l’altro, nel medesimo luogo, dovrà essere assicurato un congruo intervallo, comunque non inferiore ai 30 minuti, per consentire il normale deflusso e afflusso del pubblico.
Nei comizi all’aperto non sono ammessi contraddittori, mentre potranno svolgersi dibattiti prestabiliti e preavvisati in locali chiusi.
È ammessa la predisposizione di banchetti da parte degli organizzatori del comizio per la distribuzione di materiale di propaganda.
d) Particolare disciplina per le piazze principali
Nella “piazza principale” ciascuna forza politica non potrà tenere, nel medesimo giorno, più di un comizio. Nell’ultima settimana che precede le votazioni, la durata massima di ciascun comizio potrà essere contemperata con l’eventuale esigenza di consentire più comizi nello stesso giorno.
Ai fini del migliore coordinamento delle varie richieste, per assicurare l’utilizzo in condizioni di parità della “piazza principale” da parte di tutte le forze politiche, gli organizzatori responsabili provvederanno ogni settimana a presentare all’Ufficio elettorale del Comune, nelle ore di ufficio, il programma dei comizi previsti per la settimana successiva, indicando l’orario prescelto.
Le eventuali incompatibilità tra le varie richieste saranno regolate seguendo il criterio della priorità temporale delle prenotazioni o - in caso di contestualità delle medesime - ricorrendo al sorteggio, sempre che non risulti possibile un accordo. Si terrà anche conto di realizzare una equa rotazione tra i soggetti interessati.
Si ritiene che, in caso di domande per occupazione spazi ai fini dei comizi, presentate con rilevante anticipo rispetto alle date previste, le stesse devono essere valutate con i criteri di cui sopra, con la finalità di impedire la precostituzione di situazioni di indebito vantaggio rispetto all’attuazione del principio della “par condicio” tra tutti i partecipanti alle consultazioni elettorali.
e) Uso degli altoparlanti e di materiale propagandistico in occasione di riunioni di propaganda elettorale
Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l’uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti sia per diffondere la viva voce dell’oratore, sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati. Ciò anche quando le apparecchiature amplificatrici siano montate, per comodità di trasporto, su apposito veicolo, ma siano usate stando il veicolo fermo.
Gli altoparlanti, nei luoghi dei comizi, saranno impiegati con tonalità e volume proporzionati all’ampiezza dei luoghi nei quali si svolgono i comizi stessi, onde tutelare il riposo e la quiete dei cittadini.
Gli striscioni, i cartelli e le bandiere devono essere sorretti da listarelle di legno, plastica o alluminio di dimensioni strettamente proporzionate all’oggetto sorretto, perché in diversa ipotesi possono anche considerarsi armi improprie.
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AFFISSIONI E VOLANTINI
Le affissioni di propaganda elettorale devono essere effettuate esclusivamente negli spazi determinati ed assegnati dalle Giunte Municipali.
I tabelloni in cui sono suddivisi gli spazi, oltre ad essere posizionati nelle località più frequentate, ripartiti in equa proporzione per tutto l’abitato e tali da consentire spazi idonei alla affissione dei manifesti di propaganda, devono essere sempre tenuti sgombri da qualsiasi struttura e/o oggetto che ne oscuri la visibilità.
È vietata la propaganda mediante scritte sui muri, sugli argini, fondi stradali, palizzate, recinzioni, ecc. (art. 1, L. 04/04/1956, n. 212) ed altri luoghi che non siano gli spazi assegnati.
Tali disposizioni rispondono anche alla esigenza di salvaguardare il decoro e il patrimonio urbanistico, architettonico ed artistico.
In merito, si riportano le seguenti precisazioni a suo tempo fornite dal Ministero dell’Interno:
“è vietata l’affissione o l’esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo”.
La norma, per ovvi motivi, esclude dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti o dei comitati elettorali.
È vietato, altresì, dalla legge il lancio di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, rientra in tale divieto anche la consuetudine di lasciare materiale pubblicitario sulle autovetture lasciate in sosta.
È consentito, previo assenso dei titolari, lasciare materiale propagandistico di modeste dimensioni (biglietti da visita, volantini, gadget, ecc.) all’interno degli esercizi commerciali.
In proposito, si rammenta che il comma 3 dell’art. 15 della Legge n. 515/1993, come modificato dalla Legge n. 296/2006, dispone che le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile.
Pertanto, considerati i costi per la defissione dei manifesti abusivi fuori dagli spazi consentiti che, in caso di non individuazione dei responsabili, graveranno sui Comuni, i responsabili di partiti e movimenti s’impegnano a svolgere una particolare attività di sensibilizzazione nei confronti degli incaricati affinché l’affissione dei manifesti avvenga nel pieno rispetto delle norme.
F. ALTRE FORME DI PROPAGANDA ELETTORALE
Sono vietati i cortei, i cortei motorizzati, le fiaccolate o le parate in movimento a carattere politico.
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Si precisa, che, ai sensi dell’art. 8 della Legge 24 aprile 1975, n. 130, nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi è consentita l’affissione, anche nel giorno delle elezioni, di quotidiani e periodici, con esclusione, quindi, di qualsiasi altro materiale di natura propagandistica.
Sono consentite le “feste di partito” a condizione che ogni forma di propaganda consentita si svolga esclusivamente all’interno dell’area in cui si tiene la festa.
Si chiarisce che tra le forme consentite di propaganda elettorale rientra anche quella effettuata con “banchetti” o “gazebo” per la consegna di volantini, programmi di partito o altro materiale propagandistico. Per tale forma di propaganda elettorale si richiamano le intese convenute per i comizi elettorali, con deroga per la durata, che comunque non dovrà superare l’orario giornaliero 8:00 a.m. - 23:00 p.m. All’esterno di tali strutture non devono essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant’altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, 1° comma e 8, 3° comma, della legge n. 212/1956 e successive modificazioni. Per quanto concerne la bandiera dei partiti e movimenti politici, ai sensi della circolare n. 48/2006 del Ministero dell’Interno, è ammessa l’esposizione nei gazebo quando la stessa serve esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo e non sia riconducibile a forme di propaganda a carattere fisso.
In caso di più richieste per gli stessi giorni della stessa area, nell’impossibilità di garantire a tutti i richiedenti l’utilizzo dell’area rispettando una distanza minima tra le postazioni di almeno 50 metri, si applicheranno i criteri concordati per il coordinamento del calendario dei comizi, limitando, se necessario, il tempo di utilizzazione, da parte di ciascun partito o gruppo politico, ad un solo giorno oppure solo ad alcune ore, al fine di potere consentire parità di accesso a tutte le forze politiche interessate.
La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (c.d. vele) è vietata in forma fissa, essendo consentita soltanto in forma itinerante, in quanto rientra nella propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all’art. 23 del C.d.S. e dell’art. 57 del relativo regolamento di esecuzione; pertanto, si conviene circa la possibilità che la sosta di detti veicoli possa essere limitata ad un massimo di mezz’ora, richiamando al riguardo l’art. 157 del nuovo Codice della Strada. Diversamente, qualora tali veicoli (vele) dovessero sostare per più di mezz’ora (anche di notte) in spazi autorizzati dal Codice della Strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tali ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi dovranno essere oscurati.
G. INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA ELETTORALE (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)
Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi dalle ore 00:01 di sabato 11 giugno 2022 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le
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riunioni di propaganda elettorale diretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.
Inoltre, nel giorno destinato alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali.
È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
A tal riguardo si fa appello alle forze politiche per il rispetto della normativa in vigore. Si conviene, infine, che il tentativo di risoluzione di eventuali divergenze che insorgessero in sede locale sull’applicazione della normativa vigente in materia di propaganda elettorale e delle presenti intese, potrà essere svolto dall’Amministrazione comunale - con la disponibilità delle forze politiche - che assumerà le determinazioni di competenza su tali questioni, dopo aver sentito, ove opportuno, i partiti ed i movimenti interessati e tenendo conto anche delle tradizioni religiose e civili, nazionali e locali. Resta ovviamente salva la possibile attivazione che si voglia effettuare direttamente nei confronti della Prefettura da parte degli interessati.
La Prefettura conferma la piena disponibilità per ogni esigenza di chiarimenti che dovesse manifestarsi ed invita i presenti a segnalare immediatamente eventuali problemi e situazioni urgenti.
Il testo convenuto unitamente al foglio firma degli intervenuti ed all’elenco degli intervenuti in videoconferenza sarà trasmesso a tutti i soggetti interessati e pubblicato sul sito internet della Prefettura.
Si conviene che le firme di presenza siano allegate al presente testo con valore di adesione allo stesso.
I rappresentanti delle forze politiche si impegnano a portare le presenti disposizioni e intese a conoscenza dei rispettivi partiti e diramazioni provinciali degli stessi, perché tutti ne possano avere contezza e vi si uniformino.
La riunione termina alle ore 11:00.