Contract
GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI UN “CATALOGO DI FUNZIONALITÀ BI SAAS PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI” – ID SIGEF 2371 – CIG 90168289D9
L’ERRATA CORRIGE ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E I CHIARIMENTI SONO VISIBILI SU: XXX.XXXXXX.XX; XXX.XXXXXXXXXXXXXXX.XX; XXX.XXX.XXX.XX
III ERRATA CORRIGE
1) Il paragrafo “23 TRIS. GARANZIA DEFINITIVA del Capitolato d’Oneri è sostituito come segue (in grassetto le modifiche):
GARANZIA DEFINITIVA
Ai fini della stipula dell’Accordo Quadro, ciascun aggiudicatario dovrà prestare:
1) una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione pari a 600.000,00 euro in favore di Consip S.p.A., predisposta nel rispetto del facsimile di cui all’Allegato 14 – Facsimile di garanzie per la stipula dell’AQ (Mod. 1).
La garanzia copre il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti con l’Accordo Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità; essa opera a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro e per tutta la durata dell’AQ e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti. Tale garanzia copre altresì le obbligazioni assunte dal Fornitore nella fase preliminare alla stipula dei contratti attuativi di cui al Capitolato Tecnico Generale e Speciale e, in particolare, verrà escussa nel caso di mancata accettazione dell’ordinativo di fornitura per fatto del Fornitore. In caso di mancata accettazione dell’ordinativo per fatto del Fornitore, Consip si riserva di procedere con la risoluzione dell’AQ e con la conseguente segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione. La stessa garanzia verrà, altresì, escussa nel caso di dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’aggiornamento della documentazione amministrativa di cui all’art. 8 dell’Accordo Quadro.
2) una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione pari a 900.000,00 euro in favore dei soggetti che aderiscono all’AQ. La garanzia deve essere consegnata a Xxxxxx che la deterrà a beneficio dei suddetti soggetti. L’importo della suddetta garanzia come sopra determinato, sarà aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima.
Si precisa che il ribasso utilizzato ai fini del calcolo della garanzia è quello determinato in base a quanto disposto al par. 17. Il Ribasso utilizzato ai fini del calcolo della garanzia è determinato in ragione della formula R = 1 – P/BA, dove P è il prezzo complessivo offerto (Prezzo Bundle “All Inclusive” – Fornitore) e BA l’importo totale a base d’asta (Prezzo Bundle “All Inclusive” – Consip).
L’importo della suddetta garanzia come sopra determinato, sarà aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima.
Ai fini del calcolo della garanzia il ribasso, espresso in formato percentuale, sarà arrotondato alla seconda cifra decimale (ad es., 12,345% si arrotonda a 12,35%). L’importo della garanzia così determinato sarà arrotondato all’unità (1 euro).
Si riporta di seguito un esempio di calcolo del valore della garanzia:
Valore della garanzia | |||
Ribasso | 24,00% | ||
Cauzione base | 900.000,00 | ||
dal 10% al 20% del ribasso | 10% x 1 | 10,00% | 90.000,00 |
dal 20% al 24% del ribasso | 4% x 2 | 8,00% | 72.000,00 |
IMPORTO FINALE GARANZIA | 1.062.000,00 |
Tale garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni dei contratti di fornitura derivanti dagli ordini/AS e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse alla luce di quanto stabilito nell’Accordo Quadro e nei suoi allegati, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore, la violazione degli obblighi del Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
La garanzia definitiva deve essere rilasciata nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli Allegati “A” e “B” al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del 19 gennaio 2018, n. 31, ed in particolare dello Schema tipo 1.2 “Garanzia fideiussoria definitiva” e della corrispondente Scheda Tecnica. Dovrà tuttavia essere prodotta, entro i termini sopra indicati, anche apposita appendice con la quale il Garante chiarisca che:
nella scheda tecnica 1.2
• per stazione appaltante si intende Consip S.p.A.
• per “beneficiari” si intendono i soggetti che aderiscono all’Accordo Quadro”
• per “luogo di esecuzione” si intende “l’intero territorio nazionale”; nello schema tipo 1.2
all’art. 1
• per “Stazione appaltante” si intendono tutti i soggetti che aderiscono all’Accordo Quadro e risultano titolari di contratti di Fornitura (d’ora in poi Amministrazioni);
• per “contratto” si intendono tutti i contratti di Fornitura e l’Accordo Quadro (ivi inclusi tutti gli allegati);
• per “appalto” si intendono tutti i contratti di Fornitura e l’Accordo Quadro (ivi inclusi tutti gli allegati);
• il punto ii) della lett. c) si intende sostituito come segue: “ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalle Amministrazioni per il completamento dei lavori, dei servizi e delle forniture nel caso di risoluzione del contratto attuativo disposta in danno dell’Affidatario”;
all’art. 2 si intende sostituito come segue: “L'efficacia della garanzia:
a) decorre dalla data di stipula dell’Accordo Quadro;
b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell’esecuzione dell’ultimo contratto di fornitura e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato dell’ultimo contratto attuativo, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell’ultimo comma dell’art. 1. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Consip dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Consip al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alle Amministrazioni.”
• l’art. 3 è derogato in quanto il calcolo del valore della garanzia è stato eseguito sulla base delle regole del Capitolato d’oneri che dovranno essere ivi riportate come segue:
a) 900.000,00 euro, nel caso di aggiudicazione con ribassi d’asta minori o uguali al 10%;
b) 900.000,00 euro, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
inoltre lo svincolo progressivo sarà eseguito sulla base di quanto stabilito all’art. 14 dell’Accordo Quadro;
• all’art. 4 la stazione appaltante è l’Amministrazione; inoltre il primo capoverso si intende così sostituito: “Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della/e Amministrazione/ii – inviata per conoscenza anche al Contraente e alla Consip S.p.a.- recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice”;
• all’art. 5 la stazione appaltante è l’Amministrazione;
• all’art. 7 la stazione appaltante è Consip o l’Amministrazione ed in caso di controversia che intercorra con Consip il foro competente è quello di ROMA.
La garanzia, costituita dai due schemi di cui agli allegati A e B di cui al citato decreto e dall’Appendice, dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile.
La Consip ha predisposto un modello che integra le precisazioni sopra descritte nello schema tipo e nella
scheda tecnica allegati al DM 31/2018 (Allegato 14 – Facsimile di garanzie per le Amministrazioni (Mod. 2) da utilizzare ai fini della stipula dell’Accordo Quadro.
2) Conseguentemente è da intendersi modificato anche l’Allegato 14 – “Garanzia Definitiva AQ” Mod. 2, art. 3 nel seguente modo:
“Art. 3 - Somma garantita
La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:
a) 900.000,00 euro, nel caso di aggiudicazione con ribassi d’asta minori o uguali al 10%;
b) 900.000,00 euro, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall’art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.
L’ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.
La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall’art. 103, comma 5, del Codice e nell’Accordo Quadro all’art. 15.”
RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO
1) Domanda
Si chiede conferma che la garanzia definitiva, di cui al comma 2 capitolo “23 TRIS. GARANZIA DEFINITIVA” del documento “ID 2371 - AQ BI SaaS - Capitolato Oneri.pdf” sia da corrispondere prima dell’assegnazione dell’Appalto Specifico calcolandone il valore in relazione all’ammontare del singolo Appalto cosi come riportato nel documento “ID 2371 - AQ BI SaaS - Allegato 4 - Schema di Accordo quadro.pdf”, capitolo 14 – “Garanzie”, capoverso 6: “Con riferimento al singolo Appalto Specifico, il Fornitore si impegna, altresì, in caso di aggiudicazione, a corrispondere in favore dell’Amministrazione idonea cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali assunti in favore dell’Amministrazione medesima, che dovrà essere rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella Richiesta di Offerta (omissis)”.
Risposta
Non si conferma. Le due cauzioni indicate al paragrafo 23 TRIS (una in favore di Xxxxxx e l’altra in favore delle Amministrazioni) devono essere prodotte in sede di stipula dell’AQ (Fase I) secondo le modalità ivi indicate. Mentre la previsione di cui all’art. 14, comma 6 dello Schema di AQ deve intendersi come un refuso.
2) DOMANDA
Si richiede di specificare a cosa afferisce il termine “massimale” utilizzato nella tabella di esempio del calcolo della garanzia definitiva, in favore dei soggetti che aderiscono all’AQ, riportata a pag. 40 del Capitolato d’Oneri.
Risposta
Si faccia riferimento al punto 1 della presente Errata Corrige.
3) Domanda
Con riferimento al calcolo della polizza definitiva in favore dei soggetti che aderiscono all’AQ di cui al punto 2 del paragrafo “23 TRIS. GARANZIA DEFINITIVA” si chiede di confermare che la tabella riportata come esempio di calcolo del valore della garanzia sia un refuso e quindi non corretta in quanto, secondo le indicazioni riportate nel disciplinare, l’importo finale corretto della garanzia è € 59.000 e non € 230.000. Si riporta in allegato il nuovo esempio di calcolo del valore della garanzia ritenuto corretto dalla scrivente
Risposta
Non si conferma. Si faccia riferimento al punto 1 della presente Errata Corrige.
XXXXXXXXX XXXXXXXX CONSIP S.P.A 07.02.2022 07:52:55 UTC