Sintesi dell’ipotesi d’accordo integrativo aziendale 2007 – 2011
R.S.U. Siae Microelettronica
Sintesi dell’ipotesi d’accordo integrativo aziendale 2007 – 2011
Forme contrattuali
I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato che abbiano prestato la propria opera per oltre 26 mesi, anche non consecutivi, nell’arco di 60 mesi avranno diritto all’assunzione a tempo indeterminato.
Il numero dei lavoratori assunti a tempo determinato non supererà il 10% dei dipendenti occupati a tempo indeterminato.
L’Azienda fornirà trimestralmente alle RSU le seguenti informazioni relative ai contratti di lavoro a tempo determinato: nominativo, reparto, inquadramento, durata contrattuale, eventuali proroghe.
Il numero dei contratti di lavoro part-time è limitato al 6% dei dipendenti occupati a tempo indeterminato.
L’accesso al part-time per il genitore è consentito fino al compimento del 7° anno di età del figlio.
Nei casi di gravi motivi di salute del bambino o di diversa abilità o di adozione di bambini oltre il 5° anno di età, il lavoratore godrà di una proroga annuale del part-time fino ad un ulteriori 5 anni oltre il 7° anno di età del bambino.
Il passaggio dalle 4 ore alle 6 ore giornaliere per il part-time sarà possibile con le stesse modalità del diritto al passaggio al full-time.
Inquadramento
A partire dalla firma del presente contratto i lavoratori assunti al 3° livello privo di titolo di studio di scuola professionale passeranno al 4° livello dopo 48 mesi i lavoratori in possesso di titolo di studio di scuola professionale passeranno al 4° livello dopo 36 mesi.
Per i lavoratori attualmente in forza la Direzione valuterà i passaggi dal 3° al 4° livello entro luglio 2009
L’Azienda in accordo con le RSU provvederà entro il 31/12/2008 a definire il profilo professionale e l’inquadramento del “tutor formativo”.
Formazione
Viene confermato il fondo di € 12.000 annui per la formazione autogestita
L’Azienda consente a che la RSU fruisca di eventuali PC aziendali non utilizzati allo scopo di effettuare i corsi nell’ ambito della formazione gestita dalla stessa RSU.
Diritti sindacali
È data la possibilità di trascinamento del 5% all’anno successivo del monte ore di permesso sindacale non fruite
L’Azienda provvederà alla sostituzione delle attrezzature informatiche in uso alla RSU
Ambiente e Sicurezza
L’Azienda ha attivato e porterà a compimento rispettivamente entro il 31.7.2008 e il 31.10.2008 gli interventi mirati al miglioramento del microclima nelle aree CED e locale RSU.
L’Azienda formalizzerà una Procedura Operativa per il controllo igienico delle merci in entrata.
L’Azienda continuerà ad attivarsi e a fare pressioni sul Comune di Cologno per l’installazione di dossi artificiali in prossimità degli attraversamenti di via Buonarroti e viale Lombardia
Assicurazione Sanitaria e FAS
Si concorda che la polizza sanitaria in favore dei dipendenti venga mantenuta sino alla scadenza del presente Accordo Integrativo (30.6.2011), gli eventuali incrementi dei premi saranno a carico dell’Azienda per un valore massimo pari all’andamento dell’inflazione ufficiale.
In caso di aumenti superiori all’inflazione la DA e le RSU valuteranno la cancellazione della polizza medesima, oppure una compartecipazione dei dipendenti all’incremento del premio, oppure una modifica delle caratteristiche delle coperture.
In caso di cancellazione della polizza l’importo del premio sarà tramutato in un incremento lordo di superminimo (non assorbibile)
Diritti individuali
In caso di interruzione del lavoro per cause di forza maggiore l’Azienda retribuirà integralmente la prima giornata di lavoro.
Saranno fruibili n. 2 permessi annui retribuiti, per ogni figlio fino a 14 anni, per accompagnamento dei figli alle visite mediche con le medesime modalità previste per le visite mediche dei dipendenti
Durante il periodo di aspettativa facoltativa per maternità verrà riconosciuta alla madre o al padre la maturazione del 30% dei premi aziendali e della tredicesima mensilità con incidenza sul solo TFR.
A partire dal 1 settembre 2008 la quantità annua di ferie fruibili con frazionamento alla mezz’ora viene elevata dalle attuali 15,50 a 31,00.
Trasferte occasionali
L’importo lordo dell’indennità delle trasferte occasionali a partire dall’1.05.2008 sarà di:
o 15,00€ per Italia e gli Stati Membri dell’Unione Europea
o 30,00€ per gli altri Paesi
A partire dal 1/1/2010 l’indennità di trasferta giornaliera viene elevata a:
o 19,00€ per l’Italia e per gli Stati Membri dell’Unione Europea
o 38,00€ euro per gli altri Paesi.
Al lavoratore che, inviato in trasferta, effettui il viaggio durante la giornata di domenica verranno accreditate 7,65 ore di ferie in compensazione, se la partenza dal domicilio del lavoratore avviene prima delle ore 12.30
Al lavoratore che, inviato in trasferta, effettui il viaggio durante la giornata di domenica verranno accreditate 3,75 ore di ferie in compensazione la partenza dal domicilio del lavoratore avviene dopo le ore 12.30
È facoltà del lavoratore prestare il proprio consenso ad una trasferta occasionale se la durata della stessa supera i 30 giorni solari consecutivi.
È facoltà del lavoratore prestare il proprio consenso ad una trasferta occasionale nel caso in cui tale lavoratore abbia già effettuato nell’anno almeno 60 gg. solari di trasferte occasionali.
Turni
L’Azienda comunicherà l’avviamento/l’uscita dal turno al lavoratore interessato con un preavviso di almeno 3 settimane e i turni avviati avranno una durata minima continuativa di 12 settimane.
Viene prorogato il vigente accordo sui turni fino al 30 settembre 2009 Dall’ 1.1.2008 l’indennità turni viene elevata a 7,00 euro giornalieri.
Per l’avvio al lavoro a turni di lavoratrici con figli età di inferiore ai 2 anni sarà richiesto il consenso delle lavoratrici medesime.
Parcheggi e trasporti
L’Azienda valuterà la possibilità di adesione alle iniziative della Provincia di Milano in tema di mobilità sostenibile.
Salario
A – Elementi retributivi
77,00€ mensili lordi a partire da 1.5.2008 una tantum erogazione arretrati:
a. 585,00€ (da gennaio 2007 a dicembre 2007) erogati a maggio 2008; assoggettati a tassazione separata
b. 180,00€ (da gennaio 2008 ad aprile 2008) erogati a giugno 2008
c. 128,00€ (gennaio, febbraio, marzo, aprile 2008) a luglio 2008
B – Premio di risultato
Le Parti concordano l’istituzione di un nuovo PDR:
o | 500,00€ | erogazione luglio 2008 (importo forfetario per 2007) |
o | 1.100,00€ | erogazione luglio 2009 (indici riferiti al 2008) |
o | 1.400,00€ | erogazione luglio 2010 (indici riferiti al 2009) |
o | 1.700,00€ | erogazione luglio 2011 (indici riferiti al 2010) |
Il sistema degli indici è definito in base ai seguenti criteri:
o Un indice di produzione (n° Radio uscite dal collaudo) su cui l’Azienda fornirà alle RSU mensilmente il dato degli apparati prodotti divisi per famiglie di apparato
o Un indice economico generale (Utile Lordo Consolidato /Fatturato Consolidato)
o Un sistema di indici di Qualità (MTBF e Difettosità al Collaudo, vedi Allegato 2 al presente Accordo Integrativo)
o Un indice di puntualità consegne (per la definizione vedi punto B.3 dell’Allegato B dell’Accordo Integrativo luglio 2000)
Il dettaglio degli indici e il loro schema parametrale verrà rivisto annualmente entro il 28 febbraio di ogni anno.
Decorrenza e durata
Il presente articolo annulla e sostituisce l’articolo 20 degli accordi integrativi aziendali del 25/06/2004
Il presente Accordo Integrativo copre il periodo 1.1.2007 – 30.6.2011 ed è da intendersi, ove non diversamente indicato in modo esplicito, applicabile a partire dalla data della firma del Contratto medesimo, o da altra data esplicitamente indicata di volta in volta.
E’ quindi da intendersi che ogni singola pattuizione inclusa nel presente Accordo Integrativo non assume alcuna validità retroattiva, salvo ove definito diversamente in modo esplicito.
Le parti convengono altresì che il presente Accordo Integrativo sostituisce ed integra quanto già disposto dalla vigente contrattazione integrativa aziendale a pari titolo sul medesimo argomento.
Le parti decidono che il complesso degli Accordi Integrativi sottoscritti in sede aziendale, compreso il presente, s’intenderanno comunque coerentemente applicati alle lavoratrici ed ai lavoratori a tutti gli effetti legge e di contratto sino al raggiungimento di eventuali nuovi accordi integrativi sostitutivi.
In tema di procedura di rinnovo degli accordi aziendali, le parti intendono qui riportato quanto previsto al riguardo dal vigente CCNL e a ciò fanno esplicito riferimento.
ALLEGATO 1 ALL’ ACCORDO INTEGRATIVO del ……………….
Le parti concordano l’istituzione di un nuovo PDR sulla base dei seguenti nuovi parametri:
INDICI PDR per l’anno di riferimento 2008 1 – Produzione
Parametro | Fascia | Percentuale erogabile |
N. Radio (uscite dal collaudo SIAE) | 0 ÷ 37.500 | 0% |
37.501 ÷ 40.000 | 80% | |
40.001 ÷ 42.500 | 90% | |
42.501 ÷ 45.000 | 95% | |
45.001 ÷ 47.000 | 100% | |
> 47.000 | 150% |
2 – Utile/Fatturato
Parametro | Fascia | Percentuale erogabile |
Utile Consolidato / Fatturato Consolidato | 0 ÷ 2.99% | 0% |
(a condizione che Fatturato Consolidato > 125 Milioni di Euro) | 3.00% ÷ 3.49% | 50% |
3.50% ÷ 4,99% | 80% | |
5.00% ÷ 7,99% | 100% | |
≥ 8,00% | 120% |
3 – Qualità
MTBF e Difettosità al collaudo: vedi documento AQ in Allegato 2: “Calcolo Indice di Qualità da applicarsi a Determinazione Premio di Risultato” in data ………..
4 – Puntualità:
Parametro | Fascia % | Percentuale erogabile |
Puntualità consegne | 0 ÷ 30% | 0% |
(Rif. punto B3 dell’Accordo Integrativo Luglio 2000: Ordini puntuali / Ordini totali con 7 gg franchigia) | 31% ÷ 40% | 60% |
41% ÷ 50% | 75% | |
51% ÷ 70% | 100% | |
71% ÷ 80% | 110% | |
81% ÷ 90% | 120% |
PESO degli INDICI e PERIODICITA’ di comunicazione dei parametri del PDR
Indice | Peso % | Periodicità |
Produzione | 35% | mensile |
Utile Consolidato /Fatturato Consolidato | 35% | semestrale |
Qualità | 20% | trimestrale |
Puntualità | 10% | trimestrale |