CAPITOLATO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO – ALL RISK PROPERTY
CAPITOLATO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO – ALL RISK PROPERTY
CIG 79937077B1
Contraente: Amga Legnano SpA
In nome e per conto proprio e di tutte le Società Con- trollate :
• Aemme Linea Ambiente Srl (ALA Srl),
• AMGA Sport srl;
• Aemme Linea Distribuzione srl – (ALD srl)
Indirizzo: Xxx xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00
00000 Xxxxxxx (XX)
Partita I.V.A./C.F.: 10811500155
Assicurato: Come da condizioni di polizza
Compagnia Assicuratrice:
Broker: Xxxxxx Italia S.p.A.
Decorrenza della copertura: Ore 24:00 del 31.12.2019
Scadenza della copertura: Ore 24:00 del 31.12.2022
Scadenze annuali: Ore 24:00 del 31.12.
Frazionamento: Annuale
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO
SEZIONE I - DEFINIZIONI:
Nel testo che segue, si intende per:
Acqua piovana: i danni che senza il verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui alla garanzia Eventi Atmosferici, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pareti;
Allagamenti: qualsiasi spandimento e/o riversamento di liquidi o fluidi che non possa essere definito inondazione, al- luvione, acqua piovana o fuoriuscita di acqua.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell’Assicurazione;
Apparecchiature elettroniche: qualunque dispositivo, anche ad impiego mobile, alimentato elettricamente impiega- to per l’ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato stesso, quali (a titolo esemplificativo e non limitativo): apparecchiature e strumenti di analisi, di ufficio, di laboratorio, apparecchiature per elaborazione dati, CED, centraline elettroniche, centraline telefoniche, cellulari, fax, fotocopiatori, gruppi di continuità, impianti antifurto, apparecchiature ed impianti di rilevazione, di sorveglianza, macchine fotografiche digitali, personal computer e computer, rilevatori di presenza, stampanti, strumenti di comu- nicazione radio, strumenti e macchinari elettromedicali, posti al coperto e/o su veicoli – analogamente ai beni mobili
– o all’aperto per loro destinazione d’uso o ovunque se destinati ad un impiego mobile; rientrano in tale definizione anche componenti, condutture, cavi di trasmissione, impianti e quant’altro è parte e/o è destinato a servizio delle apparecchiature elettroniche o è necessario per il loro funzionamento o utilizzo.
Rientrano inoltre nella definizione di Apparecchiature Elettroniche:
• Impianti elettronici di telecontrollo;
• Sistemi di controllo sosta, sistemi di automazione per parcheggi, sistemi di controllo accessi ai parcheggi, si- stemi di videosorveglianza dei parcheggi, pannelli info-mobilità;
• Programmi in licenza d’uso, pertanto la garanzia comprende i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il racquisto dei programmi in licenza d’uso in caso di danno ai supporti dati su cui sono memo- rizzati tali programmi. L’assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e fino alla concorrenza de limite pattui- ti in polizza.
Il valore dei beni di cui alla presente definizione è compreso nella partita Beni mobili.
Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall’Assicurazione;
AMGA LEGNANO SPA AMGA SPORT SRL
AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL AEMME LINEA AMBIENTE SRL
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Atti di sabotaggio: le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o più dei beni assicurati, con l’intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività;
Atti di terrorismo: le azioni svolte, con o senza l’uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, re- ligiosi, ideologici o simili, da una o più persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l’intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l’opinione pubblica, o parte di esse;
Attività dell’Azienda: Società a capitale pubblico partecipata dagli Enti Locali;
Attività: l’esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da statuto, leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, comprese e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conse- guenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture.
A titolo esemplificativo e non limitativo si indicano le principali attività esercitate dalle Aziende del Gruppo:
1) AMGA LEGNANO SPA
• Cogenerazione e Teleriscaldamento
• Manutenzione del Verde Pubblico
• Gestione, Accertamento, Riscossione Tributi;
• Gestione Parcheggi;
• Proprietà e Gestione Impianti Fotovoltaici
• Controlli periodici Impianti Termici
• Altre attività: Telecomunicazioni, Servizi informatici, Gestione servizio lampade votive, Gestione dei Contrat- ti Intercompany tra le Società del Gruppo.
2) AEMME LINEA DISTRIBUZIONE Srl
• Distribuzione Gas Metano, trasporto attraverso gasdotti, e Gestione di tutte le attività amministrative e tec- niche connesse.
3) AMGA SPORT SRL
• Gestione Impianti Sportivi, prevalentemente Natatori (Piscine di Legnano e Parabiago)
4) AEMME LINEA AMBIENTE srl
• Servizio di Igiene Ambientale: Raccolta differenziata, trasporto e smaltimento rifiuti, pulizia e spazzamento, Gestione piattaforme ecologiche
Beni di dipendenti e utenti: i beni, il denaro, i valori come definiti in polizza, di proprietà o in uso ai componenti gli Organi Istituzionali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e altro personale dell’Ente nonché agli utenti dei servizi erogati dall’Ente, da essi indossati e/o presenti all’interno delle strutture della e/o in uso all’Ente;
Beni immobili: fabbricati, edificati, costruzioni di qualsiasi natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano ovunque ubicate; containers vincolati a terra, strutture tensostatiche o pneumatiche, piattaforme ecologiche, aree a verde, di proprietà dell’Ente o dalla stessa assunti in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell’Assicurato o per i quali abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni presi nei confronti di terzi, com- prese quelle che l’Assicurato ha avuto in donazione, supporti e basamenti, o loro parti, o altro titolo, compresi fissi, infissi, condutture, installazioni, recinzioni, cancellate, strade, piazzali e quant’altro destinato a servizio o ornamento del bene, anche in corso di costruzione, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, non- ché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti fissi e non fissi a servizio degli immobili (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, TVCC; elettrici per forza motrice ed illuminazione, di energia termica, di riscaldamento e condizionamento, idrici ed anti-incendio, audio e video, di video- sorveglianza, vari ed ausiliari - impianto telefonico, ascensori, impianto per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza). I beni immobili sono di costruzione e copertura prevalentemente incombustibile; non si esclude tuttavia l’esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili.
Impianti: a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti di cogenerazione, teleriscaldamento, natatori, fotovoltaici, nonché ogni altro bene similare, di proprietà della Azienda o dalla stessa assunti in comodato, in gestione, uso ecc., destinato alla attività dell’Assicurato, ovunque ubicato, comprese le opere murarie, le parti strutturali complementari e quant’altro destinato a servizio del bene.
Beni mobili: tutto quanto di proprietà dell’Ente o dalla stessa assunto in comodato, in gestione, uso o altro titolo, su cui vi sia un interesse assicurabile, che non possa definirsi bene immobile per sua natura o destinazione (comprese quindi le Apparecchiature Elettroniche, Denaro, titoli e valori in genere), ovvero la cui collocazione all’interno delle partite assicurate risulti dubbia o controversa, contenuto all’interno di immobili o impianti o posto in aree esterne o
strutture pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportato su veicoli di proprietà od in uso o locazione all’Azienda, o ad altri Enti o Società ad essa collegati e/o riconducibili, o a componenti degli Organi e Organismi Istituzionali, Diret- tori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti dell’Ente o di tali altri Enti o Società, o altrimenti posti per loro natura o destinazione; rientrano in questa definizione anche denaro, titoli e valori in genere. Rientrano in tale defini- zione:
a) Impianti;
b) apparecchiature elettroniche;
c) mobili e arredi;
d) merci;
e) mezzi di locomozione, trasporto, sollevamento, traino non iscritti al PRA;
f) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonché quant’altro definibile opera d’arte, collezione o raccolta, di proprietà dell’Ente o di terzi fermo quanto previsto al successivo art 11 – Cose escluse dall’assicurazione;
g) microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri e file e altri supporti informatici, per macchine meccanografi- che, di proprietà dell’Ente o di terzi, e per elaboratori elettronici, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili, con il limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo previsto alla Sez. IV della presente polizza.
h) Attrezzature e macchinari strumentali allo svolgimento dei servizi pubblici erogati;
i) Impianti e Attrezzature piattaforme ecologiche
j) Beni ad impiego mobile (anche non elettronici).
Relativamente ai danni da furto e rischi assimilabili, anche a parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 16: Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia, rientrano in tale definizione anche fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate o loro parti ed in generale quant’altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Immobili nonché ogni altro bene mobile (comprese quindi le apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazio- ne d’uso all’aperto (c.d. Beni all’aperto).
Strutture, impianti anche di depurazione, trattamento, produzione e stoccaggio, serbatoi, nonché ogni altro bene si- milare, di proprietà della Azienda o dalla stessa assunti in comodato, uso ecc., destinato alla attività dell’Assicurato, ovunque ubicato, comprese le opere murarie, le parti strutturali complementari e quant’altro destinato a servizio del bene.
Broker: il Broker vigente: XXXXXX ITALIA SpA
Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l’Assicurazione;
Crollo – collasso strutturale: il cedimento di parti e/o strutture dell’immobile o impianto o altro ad essi adiacente.
Danno consequenziale: il danno non direttamente provocato dall’evento, imputabile però a cause diverse comunque conseguenti ad un evento indennizzabile ai sensi di polizza.
Denaro, titoli e valori in genere: denaro (in euro o altra valuta, in banconote o monete), documenti di risparmio, cer- tificati azionari, azioni, obbligazioni, assegni, vaglia, cambiali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, buoni pasto, e in genere ogni bene che abbia o rappresenti un valore similare, di proprietà dell’Ente o di terzi;
Dolo del Contraente o dell’Assicurato: il dolo del soggetto che assume la qualifica di legale rappresentante del Con- traente e/o Assicurato;
Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
Evento sismico o terremoto: un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene;
Eventi sociopolitici: scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostrazioni di folla;
Fenomeni atmosferici: i danni causati da trombe d’aria, uragani, bufere, nubifragi, vento, grandine, nonché i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si verificas-
sero all’interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi.
Fenomeni elettrici: l’effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occa- sionati, su macchine, apparecchiature ed impianti elettrici e/o elettronici, componenti e circuiti compresi, con esclu- sione dei danni:
o di usura o di carente manutenzione;
o direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e/o da collau- di e prove;
o dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto,
fermo che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società inden- nizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa. In caso di danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore, la Società avrà diritto di surroga sul costruttore o fornitore per quanto da essa indennizzato;
Franamento: il movimento e/o il distacco e/o lo scivolamento di una massa di terra e/o rocce lungo un versante incli- nato, anche non dovuto a infiltrazioni;
Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento e che rimane a carico dell’Assicurato;
Fuoriuscita di acqua: la fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o similari, nonché di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fab- bricati e impianti assicurati, a seguito di loro guasto o rottura o funzionamento accidentale o per gelo, o la fuoriuscita da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine od in caso di eventi atmosferici eccezionali, o per rigur- gito o traboccamento di fognature di pertinenza dell’immobile e/o dell’Attività;
Guasti macchine: Tutti i danni derivanti agli impianti, ai macchinari ed alle attrezzature, anche di servizio, da rotture e/o guasti originati da cause interne, errori di manovra, errata manipolazione.
Sono esclusi i danni causati da incendio, esplosione e scoppio.
La presente garanzia viene prestata unicamente con riferimento agli impianti:
• di Cogenerazione e al sistema di teleriscaldamento, compresi i cavi di trasmissione
• agli Impianti Fotovoltaici
Implosione: il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto alla pressio- ne interna;
Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Inondazioni, alluvioni: la fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili;
Lastre: le lastre di cristallo, di vetro e altri simili o analoghi materiali, che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all’esterno di immobili e impianti, nonché lastre, decorazioni, specchi e vetrinette po- ste all’interno; sono escluse le sole rigature e/o scalfitture, ma sono comprese le spese sostenute per il trasporto e la installazione;
Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;
Merci: materie prime, materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti per l’industria, semilavorati, prodotti finiti, lubrificanti, combustibili, infiammabili, merci speciali, sostanze pericolose, recipienti, imballaggi, materiale da imbal- lo, sia in deposito che in corso di lavorazione, il tutto ovunque nell’ambito del rischio, all’aperto o al coperto, in celle frigorifere nonché su mezzi di trasporto. Sono pure comprese scorte in genere, materiale informativo, pubblicitario,
promozionale e quant’altro costituisce magazzino e deposito in armonia con l’attività dell’Assicurato, comprese im- poste di fabbricazione, diritti doganali e altre imposte in genere, anche se non ancora versate, purché dovute.
Mezzi di custodia: mezzi usati per custodire documenti, denaro, preziosi e altri beni, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: cassetti chiusi a chiave, casseforti sia a muro che non, armadi corazzati, armadi di sicurezza, camere di sicurezza.
Polizza: il documento che prova e regolamenta l’Assicurazione;
Primo rischio assoluto: la forma assicurativa che copre quanto è assicurato sino alla concorrenza della somma assicu- rata, senza applicazione della regola proporzionale;
Regola proporzionale: quanto normato dall’art. 1907 Cod.Civ., per cui se l’assicurazione copre solo una parte del va- lore che quanto è assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione a tale parte;
Reti: Acquedotti, fognature, collettori, condutture interrati e non, ovunque ubicati, comprese le opere murarie, le parti strutturali, complementari e quant’altro destinato a servizio del bene;
Rischio locativo: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull’Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi dall’Assicurato condotti in locazione, e prodotti da sini- stro indennizzabile a termini di polizza;
Ricorso dei locatari: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull’Assicurato nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l’uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termi- ni del presente contratto;
Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento che rimane a carico dell’Assicurato;
Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione o per carenza di pressione esterna;
Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Smottamento: lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, do- vuto a infiltrazioni di acqua o altri fluidi;
Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti o coassicuratrici;
Soggetti non considerati terzi: il legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato, quindi unicamente il Presiden- te/Amministratore Unico dell’Ente; egli non riveste tale ruolo, e rientra quindi nel novero dei terzi, qualora subisca danno nella sua qualità di privato cittadino, utente dei servizi erogati dall’Ente, o di altra posizione assimilabile;
Sovraccarico di neve: il peso di neve e/o ghiaccio sui beni o su strutture, tale da provocare danni ai beni; sono com- presi i danni all’interno dei beni e al loro contenuto, ma sono esclusi i danni: ai fabbricati non conformi alle norme (vigenti all’epoca della loro progettazione) in materia di sovraccarico di neve e al loro contenuto, ai capannoni pres- sostatici e tensostatici e al loro contenuto, ai fabbricati in costruzione o in rifacimento (se tale stato è influente ai fini di questa estensione) e al loro contenuto, ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti;
Valore intero: la forma assicurativa che copre l’intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale;
SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto
La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente.
É facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza da parte della Società, ridotti a 60 (sessanta) giorni se esercitata dal Contraente, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle Sezioni previste. É inoltre facoltà del Contraente notificare alla Società la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni nor- mative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi alla sua scadenza naturale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
Art. 2: Gestione del contratto
La gestione e assistenza nell’esecuzione del contratto è affidata al broker di assicurazione.
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l’Ente e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per l’Ente, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per l’Ente.
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.
Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l’annullamento del con- tratto, ne’ la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo.
Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o muta- menti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.
La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Le parti si rendono finora disponibili, nell’evenienza di una riorganizzazione delle Società assicurate in corso di con- tratto, a mantenere in copertura i rischi sulla base dei nuovi assetti mantenendo inalterate ed in vigore le garanzie alle condizioni in essere ed adeguandole al nuovo rischio assicurato.
Art. 4: Riferimento alle norme di legge - Foro competente Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.
Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residen- za o sede dell’Azienda.
Art. 5: Pagamento del premio - Termini di rispetto
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.
Anche in deroga al disposto dell’art. 1901 Cod. Civ., il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del broker, i premi o e rate di premio alla stessa spettanti entro i 60 (sessanta) giorni successivi all'effetto dell’assicurazione, nonché suoi rinnovi, proroghe.
Nel caso di variazioni contrattuali o regolazioni onerose, il termine di cui al paragrafo che precede decorre dalla data di ricevimento della variazione o della regolazione premio da parte del Contraente.
Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Con- traente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 6: Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le asso- ciazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende controllate o partecipate purché il Contraente non decida di esercitare tale diritto.
Art. 7: Assicurazione per conto di chi spetta
L’assicurazione è prestata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, ne’ azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’Assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dall’Ente.
Art. 8: Facoltà di recesso per sinistro Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e sino al 60° giorno successivo alla sua definizione o rifiuto ciascuna delle parti può recedere dal contratto con preavviso di 120 gg (o per una minor durata secondo quanto verrà eventualmente richiesto dal Contraente).
In tal caso verrà rimborsata al Contraente entro 15 gg dalla data di efficacia del recesso, la quota di premio - al netto delle imposte – relativa al periodo di rischio non trascorso sulle somme assicurate in essere al momento del recesso. Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.
Art. 9: Ispezione dei beni assicurati
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE
Sezione III/1): INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
Art. 10: Oggetto dell’assicurazione della Sezione III/1
La Società assicura, per le partite richiamate nella scheda di conteggio del premio allegata al presente contratto e nei limiti delle somme e dei massimali stabiliti, i danni (materiali diretti e materiali consequenziali, totali e/o parziali) sof- ferti dai:
1. beni immobili,
2. beni mobili,
nonché i risarcimenti dovuti a terzi nell’ambito del:
3. rischio locativo,
4. ricorso terzi e/o ricorso dei locatari,
in conseguenza di un qualunque evento (non espressamente escluso o già ricompreso in Sezione 2 di polizza, e fatte salve eventuali limitazioni o precisazioni specifiche) quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:
a) incendio,
b) combustione anche senza sviluppo di fiamma,
c) esplosione, implosione e scoppio,
d) azione del fulmine, anche senza sviluppo di fiamma,
e) caduta di aeromobili e/o corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate,
f) onda sonica,
g) urto di veicoli,
h) fumo, gas o vapori sviluppatisi da incendio, anche di beni diversi da quelli assicurati,
i) rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti ,
j) rottura accidentale di lastre,
k) atti socio-politici,
l) atti di sabotaggio e di terrorismo,
m) fenomeni atmosferici,
n) formazione di ghiaccio, gelo,
o) acqua piovana,
p) fuoriuscita di acqua,
q) inondazioni, alluvioni,
r) allagamenti,
s) smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi,
t) crollo, collasso strutturale,
u) sovraccarico di neve,
v) fenomeni elettrici ed elettronici,
w) mancato freddo,
x) evento sismico, bradisismo
y) perdita pigioni
z) Danni indiretti : La presente garanzia viene prestata unicamente con riferimento agli impianti:
• di Cogenerazione e al sistema di teleriscaldamento, compresi i cavi di trasmissione
• agli Impianti Fotovoltaici
aa) Guasti Macchine: : La presente garanzia viene prestata unicamente con riferimento agli impianti:
• di Cogenerazione e al sistema di teleriscaldamento, compresi i cavi di trasmissione
• agli Impianti Fotovoltaici
Ad integrazione di quanto sopra e di seguito normato, vengono altresì convenute le seguenti condizioni di operatività ed esclusioni specifiche nell’ambito delle garanzie di seguito elencate:
Ricorso terzi – Ricorso locatari: la Società tiene indenne l’assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali causati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di cose, nonché di
attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni di cui sopra e subi- ti dai medesimi terzi entro 90 giorni dal verificarsi del sinistro, sino alla concorrenza di un importo pari al 10% del massimale convenuto.
L'assicurazione non comprende i danni:
− a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e/o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidet- te operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
− di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
− a persone o animali;
L’assicurato darà tempestivamente notizia alla Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutte le notizie e informazioni utili alla difesa, e la Società assumerà la difesa dell’assicurato con riferimento all’art. 1917 Codice Civile.
Evento sismico o terremoto: la Società risponde dei danni materiali diretti e/o consequenziali, compresi quelli di in- cendio, esplosione e scoppio, subiti dai beni per effetto di terremoto. Si conviene inoltre che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento vengono attribuite al medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono quindi con- siderati un unico sinistro; a parziale deroga dell’art. 1 Durata del contratto che segue, la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso prorata del premio relativo alla presente estensione, che si conviene di ritenere pari al 10 percento del premio della SEZIONE 1.
In caso di recesso intimato dalla Società, il Contraente avrà la facoltà di recedere dall’intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte.
Nell’ambito di questa garanzia la Società non risponde dei danni:
− causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se questi fenomeni fossero ori- ginati da terremoto,
− da eruzioni vulcaniche anche se siano state causate dal terremoto,
− da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse all’effetto diretto del terremoto sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi,
− da furto, rapina, saccheggio, smarrimento, ammanchi.
Fenomeni / Eventi atmosferici: nell’ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:
− fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali,
− mareggiate o penetrazione di acqua marina,
− formazione di xxxxxxxx,
− accumulo esterno di acqua,
− umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
non indennizza inoltre i danni subiti da:
− serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
− alberi, cespugli, coltivazioni, gru, cavi aerei, ciminiere, antenne e simili installazioni, beni mobili all’aperto non per loro natura o destinazione;
− baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
− manufatti di materia plastica e lastre di cemento-amianto per effetto di grandine.
A parziale deroga di quanto sopra riportato la Società risponde anche dei danni materiali e diretti causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica e lastre di cemento-amianto (c.d. grandine su fragili) ma solo fino all’importo a tale titolo indicato nella scheda di riepilogo dei sottolimiti/scoperti/franchigie.
Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti: la Società indennizza i danni materiali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di inondazione o alluvione o allagamenti anche se causati da evento sismico.
Nell’ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da
− franamento, smottamento e cedimento del terreno,
− mareggiata, marea, maremoto,
− umidità, stillicidio, trasudamento,
− infiltrazione (salvo che per il caso di Xxxxxxxxxxx),
− guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione,
− mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica o idraulica laddove non connesse all’effetto diretto degli eventi sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi,
− nonché quelli subiti da enti mobili all’aperto non per loro natura o destinazione o da merci che siano distanziate dal pavimento meno di 8 cm.
Franamento, Smottamento, cedimento del terreno: la Società indennizza i danni materiali diretti e/o conseguenziali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di franamento, smottamento, cedimento del terreno ancorché causati da inondazione o alluvione o allagamenti o da evento sismico.
Mancato Freddo: La Società indennizza, fino alla concorrenza per ciascun sinistro ed anno del limite di indennizzo in- dicato a tale titolo nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i danni materiali subiti beni custoditi in banchi, armadi, celle e altri apparati frigoriferi e/o a temperatura controllata, direttamente causati da:
− mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o della temperatura controllata;
− fuoriuscita del fluido frigorigeno e/o altre sostanze utilizzate allo scopo; conseguenti:
a) ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
b) all’accidentale (non voluto) verificarsi di guasti o rotture:
1. nell’impianto frigorifero e/o di temperatura controllata, o nei dispositivi di controllo e sicurezza pertinenti all’impianto stesso;
2. negli altri dispositivi o sistemi di controllo o sicurezza a servizio dell’impianto;
3. nei sistemi di adduzione dell’acqua o delle altre sostanze utilizzate allo scopo e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica pertinenti all’impianto stesso.
Condizione essenziale per l’efficacia della garanzia, per i beni in refrigerazione custoditi in celle, è che la mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo abbia avuto durata continuativa non inferiore a 6 ore.
Crollo e Collasso Strutturale: la Società indennizza, fino alla concorrenza per ciascun sinistro ed anno del limite di in- dennizzo indicato a tale titolo nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i danni materiali diretti e/o conseguenziali derivanti ai beni assicurati da Crollo e Collasso Strutturale.
Restano esclusi i danni causati da o conseguenti a:
1. errori di calcolo, errore nei disegni costruttivi, o a difetto di costruzione o vizio di materiale, nonché a sovraccari- co delle strutture portanti;
2. modifiche dei fabbricati assicurati intervenute dopo il collaudo definitivo o successivi collaudi;
3. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, mancata o insufficiente manutenzione.
Nell’ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:
− terremoto, maremoto, inondazioni, alluvioni, uragani, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe, slavine, effetti graduali egli eventi atmosferici, ossidazione, corrosione
La Società (a valere sia per la SEZIONE 1 che per la SEZIONE 2) assicura, anche, in aggiunta ai restanti indennizzi le spese sostenute dall’Ente;
i. GUASTI AUTORITÀ: in conseguenza di guasti e danni causati dall’attività delle Autorità, dell’Ente stesso o di terzi, come anche di quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impedire, arrestare o ridurre l’evento e/o le sue conseguenze;
ii. SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO: per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire ad idonea discari- ca, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza inclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria Ri- fiuti Pericolosi di cui al D.Lgs n. 22 del 05/02/97 e successive modificazioni, sia quelli radioattivi disciplinati dal
D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni e integrazioni. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento e per anno dell’importo indicato a tale titolo nella scheda di riepilogo SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per demolire, rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, i beni assicurati non colpiti da sinistro o da esso solo parzialmente;
iii. ONORARI PERITI E PROFESSIONISTI: a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a de- finire l’entità dei danni subiti, nonché quelle sostenute per il perito di parte e per la quota del terzo perito in caso di perizia collegiale, fino alla concorrenza dell’importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di rie-
pilogo SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa; la presente garanzia viene prestata senza l’applicazione del disposto di cui all’Art. 1907 del Cod. Civ.
iv. RICOSTRUZIONE ARCHIVI: per il rimpiazzo e/o la ricostruzione o ricostituzione di documenti, registri, disegni, ma- teriale meccanografico, programmi informazioni istruzioni e/o dati su supporti, e quant’altro assimilabile, sottrat- ti, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi del presente contratto. L’indennizzo sarà limitato ai soli costi effettivamente sostenuti entro 12 mesi dalla data del sinistro. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento dell’importo indica- to a tale titolo nella scheda di riepilogo SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità as- sicurativa.
v. SPESE MANTENIMENTO ATTIVITÀ E SERVIZI: per mantenere in funzione servizi e/o attività che si svolgevano in / tramite beni, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile purché tali spese siano state necessa- riamente sostenute (come, a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese sostenute per: affitto temporaneo di strutture, utilizzo di beni sostitutivi, applicazione di metodi di lavoro alternativi, beni o prestazioni di terzi, tra- sporto di dipendenti, spese per lavoro straordinario, trasferimento e ricollocazione di beni), fino alla ripristinata operatività di tali beni. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e con il limite per evento dell’importo indicato a tale titolo nella scheda di riepilogo SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per si- nistro e/o per annualità assicurativa.
vi. DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO: in eccedenza agli importi riconosciuti secondo il successivo art. Determina- zione del danno (e a sua parziale deroga), per i maggiori danni che i beni con particolare valore storico e/o artisti- co possono subire a seguito di sinistro, che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale, compresa altresì la perdita economica subita dall’Ente in conseguenza del danneggiamento o distru- zione totale o parziale del bene; questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale fino alla concorrenza dell’importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di riepilogo SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibi- le a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa;
vii. per la RICERCA GUASTI, intendendosi per tale il ricercare e rimediare alla causa che ha provocato il danno da fuo- riuscita di acqua fino alla concorrenza per evento dell’importo a tale titolo indicato nella sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO;
viii. XXXXX XXXXXXXXX, (garanzia valida esclusivamente in caso di danno all’impianto di cogenerazione e al sistema di teleriscaldamento, compresi i cavi di trasmissione)
La Società, a parziale deroga delle Esclusioni, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che riguardi l’impianto di cogenerazione e il sistema di teleriscaldamento (compresi i cavi di trasmissione), indennizza, fino alla concorrenza del limite pattuito in polizza il danno derivante dalla forzata interruzione di erogazione del servizio. L’indennizzo integra quello previsto al punto V – Spese per il mantenimento di attività e servizi – e sarà quantifica- to considerando:
• Il mancato profitto derivante dall’interruzione di attività
• Le spese di carattere fisso ed insopprimibile
La garanzia si intende prestata per il tempo necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o dan- neggiate e la ripresa dell’attività. Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto di cui all’art.1907 cc.
ix. PERDITA PIGIONI, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito la partita beni mobili, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società pagherà nel limite del capitale assicurato quel- la parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta ina- gibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di un anno. Resta convenuto tra le parti che se al momento del sinistro la somma a tale titolo risultasse inferiore all’ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, verrà applicato il disposto “Assicurazione parziale”. Per locali rego- larmente affittati si intendono anche quelli occupati ed in uso al Contraente o l’Assicurato – proprietario – che vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essi relativa.
x. QUADRI, DIPINTI, XXXXXX, STATUE, TAPPETI, COLLEZIONI
Quadri, dipinti, arazzi, statue, tappeti, collezioni, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate si intendono assicurati e indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell’importo indicato in polizza, senza l’applicazione del disposto di cui all’art. 1907 del Codice Civile e fermo il disposto “Limite massimo dell’indennizzo”.
Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assi- curato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, di- pendenti, preposti e operatori dell’Ente e/o delle persone di cui essi debbono rispondere.
Art. 11: Cose Escluse dall’Assicurazione:
La Società non indennizza i danni subiti da:
1. boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere ed il valore del terreno su cui sorgono i Beni Immobili ;
2. i veicoli a motore di proprietà od in uso all’Ente se iscritti al P.R.A., aeromobili, natanti.
3. Reti gas fatti salvi gli impianti a servizio della rete stessa;
4. Prese Gas;
5. Rete di Teleriscaldamento fatti salvi gli impianti a servizio della rete stessa;
6. Cassonetti per la raccolta differenziata e indifferenziata.
Si prende atto tra le parti che qualora da uno o più dei suddetti beni scaturisca un danno non altrimenti escluso alle cose assicurate, la Società, alle condizioni tutte previste dall’Assicurazione, indennizzerà la parte di danno non altri- menti esclusa che abbia colpito le cose assicurate.
Art. 12: Risarcimenti – Limitazioni – Massima esposizione della Società
Gli importi indicati nella scheda di conteggio del premio rappresentano, per ciascuna partita assicurata, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione l’Ente è esonerato), fermo quanto previsto ai successivi artt. 13 Acquisizione di nuovi beni e 29 Costituzione del premio ed adeguamento delle somme assicurate.
Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.
Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.
Art. 13: Acquisizione di nuovi beni
Fermo il diritto della Società’ al relativo premio, il cui conteggio e regolazione avverrà come più avanti normato, essa riterrà assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte dell’Ente anche i nuovi beni e/o nuove ubicazio- ni acquisiti nel corso di ogni periodo assicurativo, nel limite del 30% (trentapercento) della somma totale attribuita alla partita corrispondente risultante dall’ultima appendice di aggiornamento e/o regolazione; superando detto limite, il nuovo bene si intenderà assicurato solo dalle ore 24 del giorno in cui l’Ente ne avrà dato comunicazione.
Art. 14: Deroga alla regola proporzionale
Fermo quanto diversamente previsto in polizza, in caso di sinistro la Società’ non applicherà la regola proporzionale al- le partite Beni immobili e Beni mobili qualora la corrispondente somma assicurata maggiorata del 20% (ventipercento) non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, al netto dei nuovi beni assicurati senza preventiva comu- nicazione di cui all’articolo che precede; qualora sia inferiore, la regola proporzionale opererà in proporzione al rap- porto tra la somma assicurata maggiorata come sopra, e tale valore.
Le altre partite di polizza sono assicurate a primo rischio assoluto, e quindi senza applicazione della regola proporzio- nale.
Art. 14 Bis – Assicurazione con dichiarazione di valore. / Regolazione premio
1. Il Contraente dichiara che le somme assicurate alla/e partita/e relative a “Fabbricati, contenuto, attrezzature, mac- chinari, impianti” di riferimento rappresentano esclusivamente il valore della totalità di fabbricati, contenuto, inten- dendosi per tali le cose così come definite nell’elaborato di stima - corrispondente alla valutazione effettuata da Ser.Con. in data 31/12/2014 (e successivi aggiornamenti), con i seguenti criteri:
o relativamente ai fabbricati, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assi- curato, escludendo soltanto il valore dell’area;
o relativamente al contenuto: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equiva- lenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Gli elaborati di stima iniziali ed i successivi aggiornamenti debbono esporre, oltre all’elenco dettagliato delle cose og- getto di detta stima, i valori globali da assicurare per ciascuna delle sopra indicate partite.
2. Limitatamente alle partite sopraindicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luo- go, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola pro- porzionale, salvo quanto previsto in polizza per le eccedenze di valore superanti il 30%.
Per espressa dichiarazione tra le Parti detta valutazione non è considerata “stima accettata” agli effetti dell’art. 1908 II comma, del Codice Civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza all’indennizzo del danno secondo le condi- zioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dal presente articolo, del disposto di cui al citato Art. “Assicurazione parziale”.
0.Xx Contraente è tenuto ad inviare alla Società Delegataria, ovvero all’Agenzia cui è appoggiata la polizza, al termine di ciascun periodo di assicurazione, e quindi anche alla scadenza di polizza, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, entro e non oltre 30 giorni dalla data del ricevimento dell'elaborato della Società di sti- ma.
4. Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite sopra indicate che interven- gano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:
a) risultanti da rivalutazioni delle cose preesistenti, oggetto del rapporto di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
b) derivanti da introduzione di nuove cose ascrivibili alle sopra indicate partite purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, per ciascuna partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base all’ultimo rapporto di aggior- namento o, in mancanza, a quello iniziale.
Qualora, invece, per una o più partite, prese ciascuna separatamente, le circostanze specificate ai punti a) et b) com- portino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite stesse, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale di cui all’Art. “Assicurazione parziale” in ragione della parte, determinata in base alle stime peritali, ec- cedente detta percentuale, ferma l’inapplicabilità, per le partite oggetto della presente polizza, di eventuali ulteriori deroghe al citato Art. Assicurazione parziale.
Relativamente a dette partite, in conseguenza di quanto sopra, il limite massimo di indennizzo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata in polizza maggiorata del 30%.
Ai soli fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:
I) imputabili all’introduzione di cose che siano state separatamente assicurate con apposito atto fino a quando, a se- guito dell’aggiornamento dei rapporti di stima, le stesse verranno conglobate nelle rispettive partite oggetto della pre- sente polizza;
II) relative all’introduzione di cose non ascrivibili alle partite elencate al punto 1).
5. Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società Delegataria provvederà all’emissione di apposito atto per l’aggiornamento dei valori in base alla comunicazione inoltrata a cura del Contraente, come previsto al punto 3), che dovrà comprendere anche tutte le cose introdotte a nuovo.
Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite prese ciascuna separatamente, mag- giorazioni superiori del 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza, l’assicurazione per l’eccedenza di detta per- centuale, relativa al successivo periodo di assicurazione, sarà condizionata a specifica pattuizione tra le Parti.
7. La Società Delegataria provvederà anche all’emissione di apposito atto per la regolazione del periodo di assicura- zione trascorso, relativamente ai soli aumenti di cui al punto 4) commi a) et b) nel limite complessivo percentuale garantito ai sensi della presente polizza, per il quale il Contraente è tenuto a corrispondere, partita per partita, un premio stabilito nella misura convenzionale del 50% di quello relativo all’intero periodo trascorso.
8. Qualora il Contraente non ottemperasse all’obbligo di presentazione del rapporto di aggiornamento, nei termini convenuti al punto 3), la presente clausola diviene inoperante e la Società Delegataria emetterà atto di regolazio-
ne del premio, relativo al periodo trascorso e con le modalità di cui al punto 6), in base alle somme assicurate ri- sultanti in polizza per effetto dell’ultimo aggiornamento maggiorate, partita per partita, del 30%.
9. I premi dovuti a termini della presente Convenzione dovranno essere pagati entro 60 giorni dalla data in cui la So- cietà Delegataria ha presentato al Contraente il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettua- to in detto termine, la condizione di cui al presente articolo resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno dell'avve- nuto pagamento, ferma nel frattempo la validità delle altre condizioni di polizza.
Sezione III/2): FURTO E RAPINA
Art. 15: Oggetto dell’assicurazione della Sezione III/2
La Società assicura nella forma a primo rischio assoluto:
a) beni mobili,
b) denaro, titoli e valori in genere:
b1) riposti e custoditi all’interno di mezzi di custodia;
b2) posti fuori dai mezzi di custodia ma all’interno di cassetti, mobili, registratori di cassa, durante l’orario di apertura al pubblico dei locali
b3) trasportati, a piedi o con qualunque mezzo, da dipendenti o persone incaricate mentre svolgono il servizio di portavalori,
per danni diretti e materiali (compresa quindi la perdita, anche parziale) conseguenti anche a uno solo dei seguenti reati, e compresi i danni, anche vandalici, subiti dalle cose assicurate durante l’esecuzione del reato od il tentativo di commetterlo:
◊ furto nonché il furto con strappo e il furto con destrezza,
◊ rapina anche se iniziata all’esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate, anche nel caso in cui:
a) le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all’esterno e siano costrette ad entra-
re nei locali (e/o aree) stessi;
b) l’Assicurato, i suoi familiari, i suoi dipendenti e/o collaboratori vengano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta verso loro stessi e/o verso altre persone.
In ambedue i casi (a) e (b) che precedono, purché la consegna dei beni assicurati avvenga all’interno dei locali assi- curati e/o aree di pertinenza.
◊ Estorsione ed altri reati contro il patrimonio anche se solo tentati, da chiunque e comunque commessi
La Società assicura anche, in aggiunta ai restanti indennizzi (fermo quanto precedentemente normato per la SEZIONE III/1), le spese sostenute dall’Ente:
o per rimediare ai guasti e danni ai locali, ai fissi, infissi, serramenti, impianti (anche di prevenzione e protezione), cagionati dagli autori dei reati nella esecuzione o nel tentativo di commetterli senza l’applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza per sinistro ed anno dell’importo a tale titolo previsto nella scheda di con- teggio del premio.
Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assi- curato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, di- pendenti, preposti e operatori dell’Ente. Si precisa pertanto che, la Società risponde del furto commesso anche da di- pendenti della Contraente o dall’Assicurato e/o con la loro complicità e/o partecipazione sempreché si verifichino le seguenti circostanze:
1. la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipe non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i beni ed i valori assicurati o della sorveglianza dei locali stessi;
2. il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
Art. 16: Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia
1) La garanzia furto è operante:
I. per i beni lett. a), b1) e b2) dell’art. Oggetto dell’assicurazione della presente Sezione posti all’interno di im- mobili, se l’autore del reato si è introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante uno dei seguenti sistemi:
a) scasso, rottura, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, lucernari, e simili;
b) apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroni- che, false, o autentiche se reperite in modo fraudolento, grimaldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici,
c) via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale,
d) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.;
Relativamente a denaro, titoli e valori in genere la garanzia furto opera anche qualora l’autore del reato si sia introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante sistemi diversi da quelli innanzi de- scritti purché abbia poi violato i mezzi di custodia ovvero cassetti, mobili, registratori di cassa che li contene- vano mediante scasso, rottura, forzatura dei medesimi e/o mediante uno dei sistemi di cui al punto (b) che precede e/o li abbia asportati.
II. per i beni lett. a) posti su veicoli, se gli stessi sono riposti a bordo del veicolo in parti dello stesso chiuse a chiave;
III. per i beni lett. a) quali fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate ed in generale quant’altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Immobili nonché per ogni altro Bene Mobile (comprese quindi le apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazione d’uso all’aperto (c.d. Beni all’aperto), purché, al momento del reato, tali beni fossero saldamente fissati al suolo o ai Beni Immobili o a supporti fissi in generale.
I. per i beni lett. b1) contenuti in apparecchiature con accesso anche dall’esterno, anche con sola effrazione o scasso della parte esterna dell’apparecchiatura e/o con sottrazione dei beni insieme all’Apparecchiatura stessa;
II. in caso di furto con destrezza (senza cioè scasso, forzatura o altri sistemi prima descritti), se al momento del reato vi era presenza di persone all’interno dell’immobile.
2) Per il denaro, titoli e valori lett. b3), la garanzia comprende anche:
◊ il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto,
◊ il furto con strappo,
◊ il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto del denaro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano,
ed è operante solo per le persone di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni ed in genere per le per- sone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori.
3) La copertura assicurativa opera anche:
◊ a favore dei beni e valori dei dipendenti e utenti, anche se non sottochiave e fino alla concorrenza dell’importo a tale titolo indicato nella scheda riepilogativa di SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.
Fermo quanto sopra normato, condizione essenziale per l’indennizzabilità dei danni di cui al punto 1.I che precede, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da su- perfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza im- piego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi (quali scale, corde e simili), sia difesa da almeno uno dei se- guenti mezzi:
− serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili mate- riali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni manovrabili esclusiva- mente dall'interno, oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
− inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci se rettangolari non superiori a cm. 18 x 50 o, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiori a cmq 400, o, comunque tali, se superiori alle predette misure, da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
A deroga di quanto precede, l’assicurazione è operante - previa applicazione di uno scoperto del 20% - anche nel caso in cui il furto sia stato commesso in presenza di un mezzo di chiusura di valenza inferiore rispetto a quanto innanzi de- scritto.
Art. 17 : Somme assicurate – Limitazioni
Gli importi indicati alla Sezione IV rappresentano, per ciascuna partita assicurata, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione l’Ente è esonerato).
In caso di sinistro la Società si impegna a procedere automaticamente a reintegro nei valori originari delle somme as- sicurate; tale impegno al reintegro automatico, per uno o più sinistri liquidati nel corso dell’annualità assicurativa, è valido fino al raggiungimento di una ulteriore somma complessivamente pari a quella originariamente assicurata per l’annualità interessata, fermi i limiti di risarcimento di cui sopra.
L’Amministrazione pagherà il corrispondente rateo di premio in coincidenza von il pagamento dell’indennizzo da parte della Società, ovvero può richiedere che tale rateo di premio venga direttamente trattenuto dalla Società dall’ammontare dell’indennizzo.
Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.
Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.
Art. 18: Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Ente ne darà avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l’assicurato non rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime, dedotte le spese necessarie a riportare il bene nello stato antecedente il fatto.
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di mantenere la proprietà delle cose ru- bate previa restituzione dell’importo dell’indennità riscossa dalla Società per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra le parti.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento delle indennità e prima che siano trascorsi due mesi dal- la data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in con- seguenza del sinistro.
SEZIONE III (segue) - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE (Valide per le Sezioni III/1 e III/2)
Art. 19: Esclusioni
Ferme le condizioni di operatività/esclusioni specifiche valide per talune garanzie, così come riportate nella sezione DEFINIZIONI, e salvo diversa pattuizione, la Società’ non è obbligata per i danni:
I. verificatisi in occasione di:
a. atti di guerra dichiarata e non, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, requisizioni, nazionalizzazione e confi- sca, guerra civile insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto
b. inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale ancorché derivante da sostanze o materiale chimico e/o biologico,
x. xxxxxxxx, eruzioni vulcaniche,
d. trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell’area di pertinenza dell’Assicurato e/o di per- tinenza dei terzi presso i quali si trovino i beni dell’Assicurato. Non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a trasporto e/o movimentazione di beni che per loro natura hanno un impiego mobile o che siano oggetto di trasporto e/o movimentazione per motivi connessi con l’attività istituzionale svolta;
e. esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, od in oc- casione di radiazioni provocate dall’Accelerazione artificiale di particelle atomiche, non riconducibili a scopi connessi alle attività dell’Amministrazione.
a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi,
II. causati da o dovuti a:
f. smarrimenti o ammanchi, frode, truffa, appropriazione indebita, infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione (per infedeltà e malversazione si intende la sottrazione di beni da parte di dipendenti o di incari- cati della loro custodia) e loro tentativi;
g. per i quali debba rispondere per legge o per contratto il fornitore o il costruttore del bene danneggiato,
h. assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate,
i. deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, siccità, perdita di peso, fermentazione, evaporazione, azione prolungata di piante e/o animali e/o insetti;
x. xxxxxxxx e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione o revisione,
k. costruzione o demolizione di Beni Immobili assicurati;
l. difetti noti all’Ente all’atto della stipulazione della polizza,
m. a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate,
n. la cui riparazione è prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica stipulati dall’Ente,
o. sofferti dai beni installati su veicoli, qualora essi siano installati su parti del veicolo non protette da serratura,
p. applicazione di ordinanze di Autorità o da leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari, salvo quanto previsto all’Art. 10: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 1, Art. 15: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 2 ed Art. 23: Valore delle cose assicurate e determinazione del danno della presente Sezione;
q. per modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene sottratto, distrutto o danneggiato salvo quanto previsto all’Art. 10: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 1, Art. 15: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 2 ed Art. 23: Valore delle cose assicurate e determinazione del danno della pre- sente Sezione;
r. mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nel raggio di 200 metri;
si prende atto tra le parti che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa;
III. nonché:
s. la perdita di liquidi e fluidi in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi o vasche che abbiano una capacità inferiore a 300 lt (a meno che non sia provocata da eventi non specificamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate), nonché i danni provocati da stillicidio dovuto a corrosione o usura di detti contenito- ri;
t. causati con dolo del Contraente e/o Assicurato;
u. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto diversamente normato;
v. la perdita di materiale contenuto in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione per sua fuoriuscita o so- lidificazione a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
w. conseguenti, in tutto o in parte, ad alterazioni di dati, memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus) a meno che non siano provocati da sinistri non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate e/o a meno che siano causa di altri non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
x. i danni di natura estetica verificatisi in occasione di eventi socio-politici.
Art. 20: Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti
In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, fermo che le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 1914 del Codice Civile;
b) fare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
c) darne avviso alla Società, per il tramite del broker, entro dieci giorni da quando l’ufficio competente del Con- traente ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’articolo 1913 del Codice Civile, precisando, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno e allegando copia della dichiarazio- ne alle Autorità di cui al punto precedente;
In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia Mancato freddo, l’Ente ne darà immediata comu- nicazione se l’evento si prolunga oltre le 6 ore.
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad in- dennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sot- tratte, distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifi- che.
L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
Salve le operazioni necessarie ad evitare o ridurre il danno e/o proteggere i beni assicurati, lo stato delle cose non può essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società se non nella misura strettamente neces- saria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro cinque giorni lavorativi dall'avviso di cui alla lettera c), questi può dare corso a tutte le azioni ritenute necessarie senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto all’indennizzo; rimane in ogni caso fermo l’obbligo per l’Ente di conservare le tracce e i residui del sinistro.
Qualora il sinistro riguardi un evento di cui alla Sezione 2), l’Ente dovrà altresì esperire – se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese da parte della Società – la procedura di ammortamento per i titoli di credito, anche al portatore, sottratti.
La Società fornirà annualmente all’Ente, per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall’inizio del contratto assicurativo, riportante:
- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- la natura dell’evento
- lo stato del sinistro
- l’importo stimato per la sua definizione, o
- l’importo liquidato
- nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.
È facoltà dell’Ente richiedere ed obbligo della società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora l’Ente lo richieda.
Art. 21: Procedura per la valutazione del danno (Sezioni III/1 e III/2)
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico (perizia formale).
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di es- si. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioran- za.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Fermo quanto disciplinato dall’Art 10: Oggetto dell’Assicurazione punto iii), le spese del proprio Perito sono di com- petenza delle Parti mentre quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 22: Mandato dei Periti (Sezioni III/1 e III/2)
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate o altrimenti note alla Società;
c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 20: Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti;
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art 23 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.
Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, an- che se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei Beni Immobili danneggiati. Qualora l’Ente abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni di- strutti o danneggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà proseguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; rimane in ogni caso fermo l’obbligo per l’Ente di conservare le tracce e i resi- dui del sinistro.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 21 – Procedura per la valutazione del danno - lettera b) (perizia formale), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di conteggio, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, im- pregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 23: Valore delle cose assicurate e determinazione del danno (Sezioni III/1 e III/2)
CONDIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE III/1 – Incendio ed altri danni ai beni:
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza. Per valore a nuovo s’intende convenzionalmente:
− per Beni Immobili e gli impianti, la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo del bene (al lordo degli oneri di urbanizzazione, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili, ed escluso il valore dell’area) escludendo soltanto il valore dell’area;
− per Beni Mobili, la spesa necessaria per il loro rimpiazzo con altro nuovo uguale, o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, di montaggio, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili).
− per le opere d'arte l’indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati in seguito;
Per beni immobili e mobili con particolare valore storico, artistico, culturale e/o che rientrino nella disciplina del D.Lgs, 42/2004, rientra nella definizione di valore a nuovo la spesa necessaria per la loro ricostruzione o ripristino, laddove sia attuabile.
Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggior costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l’osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostru- zione e/o ripristino di Beni Immobili e Mobili assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ri- costruzione nonché per gli eventuali collaudi, prove di idoneità e quant’altro necessario per il controllo del bene assi- curato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso, e ciò fino alla concorrenza di un importo pari al 10% (dieciprocento) del danno indennizzabile, nel limite della somma assicurata, con un massimo di € 2.000.000 per sinistro ed anno e applicazione della franchigia “per ogni causa”.
L'attribuzione del valore che le cose danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
I. Beni Immobili ed Impianti - si stima il relativo valore a nuovo, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
II. Beni Mobili - si stima il relativo valore a nuovo, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
L'ammontare del danno si determina:
− per Beni Immobili impianti - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei resi- dui stessi.
− per Beni Mobili - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle co- se danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.
Le spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui del sinistro saranno tenute separate nelle sti- me in quanto per esse non è operante la regola proporzionale di cui all’Art. 1907 cc.
Relativamente ai danni di Fenomeno elettrico e/o Elettronico ai Beni Mobili costituenti Apparecchiature Elettroniche, l’ammontare del danno è determinato intendendo per tale:
1. in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si tro- vava al momento del sinistro; in caso di danno non riparabile o per il quale le spese di riparazione eguagliano o superano il valore a nuovo del bene danneggiato, il danno viene considerato come totale;
2. in caso di danno totale:
− per i beni con vetustà non superiore a 3 (tre) anni, come anche per i beni di maggior vetustà se ancora reperi- bili sul mercato, la spesa per rimpiazzare il bene perduto con altro nuovo di uguali, se disponibili, o migliori più prossime prestazioni;
− negli altri casi, il valore del bene sarà determinato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conserva- zione, di usura e di ogni altra circostanza influente sulla valutazione del bene stesso.
CONDIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE III/2 – Furto e rapina:
L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di ripara- zione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.
Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie e/o scoperti, dall’importo in- dennizzabile verrà dedotta unicamente la maggiore fra le suddette detrazioni. La presente disposizione si applica se- paratamente per ciascuna Sezione di polizza (valido per le sezioni 1 e 2).
Art. 24: Supplemento di indennizzo (Valore a nuovo – valido solamente per la SEZIONE III/1)
Relativamente alle partite 1) Beni Immobili, 2) Beni Mobili e 3) Impianti si determina per ogni partita separatamente il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente articolo, de- finisce l'ammontare del danno calcolato in base al valore a nuovo.
1. Il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata, maggiorata della percentuale previ- sta all’art. Art. 14: Deroga alla regola proporzionale, risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo valore a nuovo, è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo valore a nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmen- te ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
2. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
3. il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostru- zione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpi- te o anche su altra area del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di X. Xxxxxx e dello stato del- la Città del Vaticano e/o secondo diverso tipo/genere se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avven- ga, salvo comprovata forza maggiore, entro ventiquattro mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx;
4. l'assicurazione in base al valore a nuovo riguarda solamente Beni in stato di attività o di temporanea inattività dovuta a stagionalità o esigenze produttive, escluso in ogni caso l’abbandono. Tale limitazione non si applica a ri- cambi e a beni in attesa di riparazione;
5. Impianti, in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun bene danneggiato, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di al precedente art. 23, comma 5, punto I.
Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza,
l’indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:
✓ in caso di distruzione:
• per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
• per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per ren- dimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
• per le opere d'arte l’indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i li- miti di indennizzo specificati in polizza;
✓ in caso di danno parziale:
il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.
Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:
o relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
o la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
o qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all’indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 C.C..
o per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo stret- tamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati;
o per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.
o per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni;
o per le opere d'arte parzialmente danneggiate l’indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche
l’eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell’opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato in polizza.
o se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l’Assicurato dovrà rispettare le “Norme tecniche per le co- struzioni in zone sismiche” vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l’indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque con- venuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le co- struzioni nelle zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi.
Art. 25: Pagamento dell'indennizzo (SEZIONI III/1 e III/2)
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve prov- vedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, sempre che sia tra- scorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l’Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti ragionevolmente atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato.
L’indennizzo da liquidarsi a termini di polizza verrà corrisposto anche in mancanza di chiusura di istruttoria (se aperta), fermo l’impegno per l’Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in pre- senza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza dal diritto di percepire l’indennizzo ai sensi delle Condizioni di Assicurazione.
Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralità di beni e/o partite, e per uno o più di essi si sia raggiunto un accordo per la liquidazione del rispettivo danno, tale liquidazione se richiesto dall’Ente avverrà anche se non è sta- to raggiunto l’accordo per i restanti beni e/o partite; resta altresì convenuto che franchigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo verranno applicati sulla globalità del sinistro e non sui singoli beni / partite salvo quanto diversamente normato.
Art. 26: Limite massimo dell'indennizzo (Sezioni III/1 e III/2)
Salvo il caso previsto dall’articolo 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 27: Compensazione tra partite (Sezione III/1)
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 14 Deroga alla regola proporzionale, si conviene che qualora – applicata la deroga alla proporzionale laddove prevista in polizza - risultasse comunque che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate alle partite stesse, le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite (colpite o non da sinistro) saranno aggiunte nel computo dei va- lori assicurati per le partite deficitarie in rapporto proporzionale agli eventuali diversi tassi delle singole partite assicu- rate.
Il disposto della presente clausola non si applica per partite garantite a “Primo Rischio Assoluto”.
Art. 28: Anticipo dell’indennizzo
L’Ente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:
a) non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro;
b) l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00 (centomila/00)
Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società; se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la Società provvederà a liquidare l’anticipo entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.
L’acconto non sarà comunque superiore ad euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per sinistro e per anno.
Art. 29: Costituzione del premio ed adeguamento delle somme assicurate – Buona fede
Le somme assicurate previste in garanzia alle partite Immobili, Mobili, impianti, vengono indicate in via preventiva e saranno soggette a conguaglio al termine d’ogni annualità assicurativa per gli importi che risulteranno, per ciascuna partita presa separatamente, in aumento fino ad un massimo del 20% (ventipercento) delle stesse.
Limitatamente alle partite di cui sopra, separatamente considerate, la Società s’impegna quindi a ritenere garantita un’ulteriore somma pari al 20%, e pertanto il disposto dell’articolo Art. 14: Deroga alla regola proporzionale troverà applicazione soltanto in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentua- le.
Il Contraente o l’Assicurato s’impegna a comunicare entro i 90 (novanta) giorni immediatamente successivi al termine d’ogni annualità assicurativa l’ammontare delle nuove somme da assicurare.
Qualora il Contraente o l’Assicurato non ottemperi all’obbligo di comunicare l’aumento dei valori di cui sopra, la pre- sente condizione decade con inizio dalle ore 24 (ventiquattro) del 90° giorno anzidetto fermo il diritto della Società all’incasso del relativo premio.
Il Contraente s’impegna inoltre a pagare il conguaglio di premio, che sarà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo d’assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l’intero tasso di polizza; analogamente si procederà in caso di riduzione dei valori, fermo che eventuali riduzioni di premio non daranno luogo a rimborso delle corrispondenti imposte.
Si conviene che, ove l’Ente abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.
Art. 30: Riparto di coassicurazione e delega
(operante se del caso)
L’assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel “Riparto” che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate. Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel “Riparto”.
Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale. Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune, fatta eccezione per l’incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà ef- fettuata dal broker direttamente con ciascuna Società.
Compagnia … Quota … % - Delegataria Compagnia … Quota … % - Coassicuratrice Compagnia … Quota … % - Coassicuratrice
Art. 31: Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti l’Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ | Compagnia … | Società mandataria |
⇒ | Compagnia … | Società mandante |
⇒ | Compagnia … | Società mandante |
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrispon- derlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione all’Associazione Temporanea di Im- prese:
⇒ | Compagnia … | Quota xx% |
⇒ | Compagnia … | Quota xx% |
⇒ | Compagnia … | Quota xx% |
Art. 32: Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obbli- ghi contrattuali.
Art. 33 Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottem- peranza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
Art. 34 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause):
Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamen- to di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risolu- zioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
Art. 35: Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all’Associazione temporanea di imprese (se esi- stente).
Si conviene tra le parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una della condizioni di polizza, si dovrà in- tendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute le- gittime e non contrarie a disposizioni di legge; in ogni caso verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni di polizza.
Art. 36: Vincoli
La presente polizza si intende vincolata a favore di Unicredit Leasing SpA, Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, CF. 03648050015, P. IVA 04170380374 per importo pari a quello indicato sull'offerta del fornitore. Beni vincolati:
Generatore a Fluido diatermico per produzione di acqua surriscaldata
Valore euro 429.550,00 IVA compresa
• Realizzazione Impianti elettrici e speciali per nuova caldaia C601
Valore Euro 108.900,00 IVA compresa
• Fornitura in opera di piping, supporteria, valvolame e strumenti meglio descritti nell’offerta 056 Rev. 4 del 1.8.2011
Valore Euro 353.067,11 IVA compresa
Si dà e si prende atto della stipula di un mutuo, e dell'esistenza di vincolo per gli immobili di seguito indicati, confermando che rientrano fra quelli già assicurati nella polizza All Risks Property in oggetto :
1. porzione di capannone industriale, uso autorimessa, ubicato in Comune di Busto Garolfo (MI), Viale Dell'Industria n. 77-79.
Corrisponde nella relazione di stima a:
Stabilimento 14 BUSTO GAROLFO(MI) – Deposito mezzi acchinari Generale
3. due lotti di terreno attigui, edificati, di proprietà della Società AMGA Legnano SpA, ubicati in Xxx Xxxxxxx xxx. Xxx Xxx Xxxxxxx xx Xxxxx, xx Xxxxxx xx Xxxxxxx (XX).
Corrisponde nella relazione di stima a:
Xxxxxxxxxxxx 00 XXXXXXX(XX) – Dep. Ex-canileS. Xxxxxxx xxx Xxxxx
3. complesso industriale, di proprietà della Società AMGA Legnano SpA, ubicato in Comune di Legnano (MI), Via Qua- simodo 19-21.
Corrisponde nella relazione di stima a:
Xxxxxxxxxxxx 00 XXXXXXX(XX) – Magazzino comunale- via Quasimodo
4. complesso immobiliare industriale, ubicato in Comune di Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxx x. 00-00. Corrisponde nella relazione di stima a:
Xxxxxxxxxxxx 00 XXXXXXX(XX) –“ex.SALTEX”- Viale Pasubio, 43
5. complesso immobiliare, sede della Società AMGA LEGNANO Spa, ubicato in Comune di Legnano (MI), Via per Busto Arsizio n. 53
Corrisponde nella relazione di stima a:
Xxxxxxxxxxxx 0 XXXXXXX(XX) – Sede di via per Busto,53 TESTO DI VINCOLO
Viene convenuto fra le Parti che la Compagnia:
1. pagherà alla Unione di Banche Italiane Filiale di Busto Arsizio o all’Assicurato con il consenso della predetta Banca, creditrice di ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE con sede in LEGNANO qualsiasi risarcimento che sarà liquidato a termini di polizza e riguardante i danni subiti dal fabbricato in conseguenza dei rischi previsti dalla garanzia incendio e rischi accessori;
2. manterrà valido a tutti gli effetti, e quindi operante, in caso di mancato pagamento dei premi da parte
dell’Assicurato, il contratto di assicurazione, fino a quando non saranno trascorsi quindici giorni dalla data di spedizio- ne della lettera raccomandata con la quale la Compagnia notificherà il mancato pagamento alla Unione di Banche Ita- liane Filiale di Busto Arsizio Sede
In detto termine la Banca potrà validamente regolare la posizione in via continuativa;
3. accetterà senza riserve, il pagamento dei premi da parte della Unione di Banche Italiane e, se richiesta, rilascerà di- chiarazioni di surroga;
4. salvo quanto previsto al punto 5) che segue, non disdetterà e/o recederà e/o stornerà la presente polizza per alcun motivo e non apporterà alla stessa variazioni senza il consenso scritto della Unione di Banche Italiane Filiale di Busto Arsizio Sede
5. comunicherà alla Unione di Banche Italiane Filiale di Busto Arsizio Sede a mezzo lettera raccomandata
con un preavviso non inferiore a 30 giorni, la sua volontà di recedere dal contratto per sinistro;
6. notificherà, inoltre, alla Unione di Banche Italiane Filiale di Busto Arsizio Sede tutte le circostanze che
menomassero o potessero menomare la validità dell’assicurazione;
7. invierà alla Unione di Banche Italiane Filiale di Busto Arsizio Sede copia del presente impegno, che sarà parte inte- grante della polizza a margine indicata, nonché tutta la corrispondenza inerente allo stesso.
8. Si dichiara che il suddetto vincolo è finora il secondo riconosciuto dalla Compagnia essendo la polizza All Risks già gravata da un vincolo pregresso per conto di un ulteriore istituto di credito, ma tale vincolo non cade sui cinque beni oggi interessati dal mutuo ipotecario UBI in quanto tali beni sono liberi da ogni vincolo.
La durata del vincolo si intende fino all'avvenuta estinzione del finanziamento. FERMO IL RESTO.
SEZIONE IV - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO
Valido per le sezioni III/1 e III/2
In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per periodo assicurativo somma maggiore di:
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx per sinistro ed anno | € 50.000.000,00 |
Sezione III/1): Incendio e altri danni ai beni
Garanzia / Tipologia di danno | Scoperto | Franchigia | Limite di | |
in % sul danno | con il minimo / xxxxxxx | Xxxxxxxxxx per sinistro e per anno (salvo ove di- versamente indicato) | ||
Per sinistro, se non diversamente previ- sto (valida quindi dove non è indicata espressamente una franchigia – celle vuote – e non è scritto “nessuna”) | ====== | ====== | € 2.500,00 | ============== |
Rottura lastre Art 10 lett. j) | ====== | ====== | € 250,00 | € 250.000,00 |
Atti socio-politici Art 10 lett. k) | 10% | € 1.000,00 | ===== | 70% delle somme assicu- rate per evento e per ubicazione. |
Sabotaggio e terrorismo Art 10 lett. l) | 10% | € 5.000,00 | ===== | 40% delle somme assicu- rate per singola ubica- zione col massimo di € 10.000.000,00 |
Fenomeni atmosferici (compresa gran- dine) Art 10 lett. m) | 10% | € 1.000,00 | ===== | 70% delle somme assicu- rate per evento e per ubicazione. |
Atmosferici su fabbricati aperti su più la- ti e tettoie | 10% con il min. di € 2.500,00 per ciascuna ubi- cazione colpita da sinistro | ====== | € 150.000,00 per sinistro ed anno | |
Grandine su fragili (nell’ambito di fenomeni atmosferici) | 10% con il min. di € 1.000,00 | ====== | € 150.000,00 per sinistro ed anno | |
Formazione di Ghiaccio e Gelo Art 10 lett. n) | ====== | ====== | € 2.500,00 | € 250.000,00 per sinistro ed anno |
Acqua Piovana Art 10 lett. o) | ====== | ====== | € 1.000,00 | 70% delle somme assicu- rate per evento e per ubicazione. |
Fuoriuscita d’acqua Art 10 lett p) | ====== | ====== | € 1.000,00 | 70% delle somme assicu- rate per evento e per ubicazione. |
Inondazioni, alluvioni Art 10 lett. q) | 10% con il min. di € 5.000,00 per ciascuna ubi- cazione colpita da sinistro | ====== | 50% delle somme assicu- rate per singola ubica- zione col massimo di € 10.000.000,00 |
Allagamenti Art 10 lett. r) | 10% con il min. di € 5.000,00 per ciascuna ubi- cazione colpita da sinistro | ====== | 2.500.000,00 per sinistro e € 5.000.000,00 per cia- scuna annualità assicura- tiva. | |
Smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno Art 10 lett. s) | 10% | € 10.000,00 | ====== | 20% delle somme assicu- rate relativamente a cia- scuna ubicazione colpita da sinistro, con il limite massimo di € 5.000.000,00 per sinistro e per anno. |
Crollo/collasso strutturale Art 10 lett. t) | 10% | € 25.000,00 | ====== | 20% delle somme assicu- rate relativamente a cia- scuna ubicazione colpita da sinistro, con il limite massimo di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno. |
Sovraccarico neve Art 10 lett. u) | 10% | € 5.000,00 | ====== | 40% delle somme assicu- rate relativamente a cia- scuna ubicazione colpita da sinistro, con il limite massimo di € 1.500.000,00 per sinistro e per anno. |
Fenomeni elettrici e/o elettronici Art 10 lett v) | ====== | ====== | €500,00 | € 300.000,00 per sinistro e per anno. |
Mancato freddo Art 10 lett w) | ====== | ====== | € 5.000,00 | € 15.000,00 per sinistro e per anno |
Evento sismico e bradisismo Art 10 lett. x) | Scoperto 5% col minimo di € 5.000,00 | ====== | 50% delle somme assicu- rate relativamente a cia- scuna ubicazione colpita da sinistro, con il limite massimo di € 15.000.000,00 per sini- stro e per anno. | |
Spese di Demolizione e Sgombero Art 10 n. ii) | nessuna | € 2.000.000,00 per sini- stro e per anno in ag- giunta al 20% del danno indennnizzabile | ||
Onorari Periti e Professionisti Art 10 n. iii) | ====== | ====== | nessuna | 10% del danno indenniz- zabile con il massimo di € 200.000,00 |
Ricostruzione Archivi Art 10 n. iv) (limite non valido per le Ap- parecchiature Elettroniche, normato in seguito) | Franchigia frontale | € 500.000,00 per sinistro e per anno | ||
Spese mantenimento attività e servizi Art 10 n. v) | ====== | ====== | 1 giorno con il minimo di e 1.000,00 | Periodo massimo di 180 gg con il massimo inden- nizzo di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno |
Differenziale storico-artistico Art 10 n. vi) | € 250.000,00 per sinistro e per anno | |||
Ricerca guasti Art 10 n. vii) | ====== | ====== | € 500,00 | € 250.000,00 per sinistro ed anno |
Perdita Pigioni | € 5.000,00 | € 100.000,00 per sinistro | ||
Guasti Macchine La presente garanzia viene prestata uni- camente con riferimento agli impianti: • di Cogenerazione e al sistema di teleriscaldamento, compresi i cavi di trasmissione • agli Impianti Fotovoltaici | 15% | € 2.500,00 | € 500.000,00 | |
Xxxxx Xxxxxxxxx La presente garanzia viene prestata uni- camente con riferimento agli impianti: • di Cogenerazione e al sistema di teleriscaldamento, compresi i cavi di trasmissione • agli Impianti Fotovoltaici | 5 giorni col minimo di € 5.000,00 | € 500.000,00 per sini- stro/anno ridotto a € 100.000,00 per la garan- zia Guasti Macchine |
Segue:
SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO
Sezione III/2): Furto, rapina e rischi assimilabili
Scoperto | Franchigia | Massimo | ||
Garanzia / Tipologia di danno | in % sul danno | con il minimo di euro | euro | indennizzo per sinistro ed an- no euro |
Beni mobili (escluse apparecchiature elettro- niche) Apparecchiature Elettroniche Apparecchiature Elettroniche ad impiego mo- bile e portatili | € 500,00 € 500,00 | € 100.000,00 € 1.000.000,00 € 15.000,00 | ||
10% | € 250,00 | |||
Beni all’aperto | 10% | 1.500,00 | ======= | € 25.000,00 |
Denaro e valori custoditi in mezzi di custodia art 15 lett. b1) | ====== | ====== | € 500,00 | € 50.000,00 |
Denaro e valori ovunque posti art 15 lett. b2) | ====== | ====== | € 500,00 | € 50.000,00 |
Denaro e valori trasportati art 15 lett. b3) | 10% | € 2.000,00 | ===== | € 50.000,00 |
Beni di Dipendenti/Utenti | ====== | ====== | € 250,00 | € 2.500,00 |
Guasti da Ladri | ====== | ====== | € 750,00 | € 50.000,00 |
Furto con Destrezza (eccetto porta-valori e apparecchiature elettroniche) Furto con Destrezza Apparecchiature Elettro- niche | ====== | ====== | € 500,00 € 500,00 | € 5.000,00 € 30.000,00 |
Beni mobili su veicoli | € 1.000,00 | € 20.000,00 | ||
====== | ====== | |||
Furto Denaro Parcometri | Scoperto 20% | € 50,00 | € 4.000,00 | |
Furto Denaro Casse Automatiche | Scoperto 20% | € 100,00 | € 4.000,00 |
e, unicamente per le Apparecchiature Elettroniche Limiti validi sia per la Sez.III/1 che per la Sez. III/2:
Spese mantenimento attività e servizi | 2 giorni | € 250.000,00 |
Ricostruzione Archivi | € 500,00 | € 250.000,00 |
Programmi in licenza d’uso | € 500,00 | € 50.000,00 |
Precisazione: qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie/scoperti tra quelli previsti per la presente polizza, dall’importo indennizzabile verrà dedotta unicamente la franchigia e/o scoperto più elevato tra quelli contemporaneamente applicabili.
AMGA LEGNANO PARTITE ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO | |||
Partita | Somma Assicurata | Xxxxx Xxxxx Xxxxx | Premio Xxxxx Xxxxx |
1. Beni Immobili | € 25.507.900,00 | ||
2. Beni Mobili (Arredi, Attrezzatu- re, Macchinari, Im- pianti, Apparecchia- ture Elettroniche ecc. | € 11.500.500,00 | ||
3. Impianto Teleriscaldamento e Cogenerazione | € 33.300.200,00 | ||
4. Impianto Fotovoltaico | € 2.000.000,00 | ||
5. Ricorso Terzi | € 2.500.000,00 | ||
TOTALE | € 74.808.600,00 |
Si precisa che Aemme Linea Ambiente srl non possiede patrimonio proprio e che i valori assicurati di sua competenza rientrano tra quelli di Amga Legnano S.p.A.
AMGA SPORT SRL PARTITE ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO | |||
Partita | Somma Assicurata | Xxxxx Xxxxx Xxxxx | Premio Xxxxx Xxxxx |
1. Beni Immobili Stabilimenti e Piscine Comunali di Legnano e Parabiago | € 8.206.500,00 | ||
2. Beni Mobili Arredi, Attrezzature, Macchinari, Appa- recchiature Elettro- niche ecc. | € 1.291.300,00 |
3. Ricorso Terzi | € 2.500.000,00 | ||
TOTALE | € 11.997.800,00 | ||
AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL PARTITE ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO | |||
Partita | Somma Assicurata | Xxxxx Xxxxx Xxxxx | Premio Xxxxx Xxxxx |
1. Beni Immobili | € 141.800,00 | ||
2. Beni Mobili (Arredi, Attrezzatu- re, Macchinari, Im- pianti), Apparecchia- ture Elettroniche ecc. | € 21.881.800,00 | ||
3. Ricorso Terzi | € 2.500.000,00 | ||
TOTALE | € 24.523.600,00 |
Premio Xxxxx Xxxxx Totale: ………………………………
Di cui Imposte: ……………………………………..
PAGINE DA NON COMPILARE IN SEDE DI GARA