AZIENDA U.L.SS. N. 6 “VICENZA”
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA X.X.XX. N. 6 “VICENZA”
Xxxxx X. Xxxxxxx x. 00 – 00000 XXXXXXX
COD. REGIONE 050 – COD. X.X.XX. 006 – COD.FISC. E P.IVA 02441500242
SERVIZIO PER LA GESTIONE DI UNA COMUNITA’ ALLOGGIO PER PERSONE MALATE DI AIDS DELL’AZIENDA ULSS N. 6 “VICENZA”
INDICE
ART. 1 DISPOSITIVI GENERALI (RIFERIMENTI NORMATIVI)
ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO
ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO E PERIODO DI PROVA
ART. 4 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
ART. 5 LOCALI E ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZIO
ART. 6 ONERI A CARICO DELL’AZIENDA ULSS
ART. 7 MODALITA’ DI AMMISSIONE E DISMISSIONE DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO
ART. 8 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
ART. 9 REVISIONE PREZZI
ART. 10 SUBAPPALTO
ART. 11 CESSIONE DEL CREDITO
ART. 12 VARIAZIONI SOGGETTIVE
ART. 13 ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 14 PERSONALE
ART. 15 CONTRATTO DI LAVORO
ART. 16 COLLAUDO
ART. 17 VERIFICHE DI QUALITA’ NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLI
ART. 18 RISCHI DA INTERFERENZA
ART. 19 MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ART. 20 COPERTURE ASSICURATIVE
ART. 21 PENALITA’
ART. 22 PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI
ART. 23 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL CODICE DI CONDOTTA DEI DIPENDENTI PUBBLICI, DI CUI AL D.P.R. 62/2013
ART. 26 RECESSO UNILATERALE
ART. 27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 28 COMUNICAZIONI
ART. 29 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
ART. 30 FORO COMPETENTE
ART. 31 CLAUSOLA FINALE
Art. n. 1 Disposizioni generali (riferimenti normativi)
L’attività contrattuale dell’Azienda Sanitaria è retta dal Codice civile, dalla normativa specifica vigente in materia e dalla lex specialis di gara.
Art. n. 2 Oggetto del contratto
Il presente Capitolato speciale ha per oggetto la fornitura del servizio di gestione di una Comunità Alloggio per persone malate di AIDS dell'Azienda ULSS n. 6 di Vicenza sita in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx x. 00 Xxxxxxx ed i cui locali sono messi a disposizione dall’Azienda ULSS.
Importo annuo a base d’asta IVA esclusa: € 361.350,00
Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un contratto per il solo affidamento del servizio di gestione di una comunità per soggetti affetti da AIDS, da svolgersi in ambiente ove la Stazione Appaltante non svolge alcuna attività, come indicato dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici nella Determinazione n. 3/2008, è possibile escludere la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima di costi per la sicurezza, e pertanto:
• viste le attività oggetto dell’appalto non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi;
• non sussistendo rischi interferenti da valutare gli oneri relativi risultano pari a zero, mentre restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.
L’aggiudicazione della fornitura avverrà in base ai criteri specificamente indicati nel disciplinare di gara.
La gara avverrà mediante procedura negoziata ai sensi del D. Lgs. 163/2006.
La Comunità Alloggio è una struttura socio-sanitaria territoriale residenziale, che può ospitare un numero massimo di 10 persone, uomini e donne, affetti da AIDS conclamata o patologie con infezioni da HIV correlate che presentano rilevanti limitazioni di autosufficienza e/o condizioni di terminalità o condizioni di inadeguatezza ambientale o familiare che ne pregiudicano il trattamento a domicilio.
Si tratta prevalentemente di pazienti “cronici”, la maggior parte con patologie neurologiche invalidanti (non in grado di deambulare, dementi, portatori di cateteri urinari, a volte di PEG) o con patologie psichiatriche (frutto di encefalopatie HIV correlate) che abbisognano di assistenza continuativa per tutte le attività quotidiane (incluse l’alimentazione e l’igiene personale). La maggior parte di questi pazienti progredisce molto lentamente e rimane in Comunità Alloggio per molti anni, con livello di dipendenza crescente.
Il servizio richiesto consiste nella gestione della Comunità Alloggio” sotto il profilo assistenziale, infermieristico, terapeutico-riabilitativo, gestionale e alberghiero, al fine di:
o offrire un ambiente comunitario volto a determinare la serenità e la sicurezza degli ospiti
o garantire l’assistenza continua agli ospiti 24 ore su 24
La gestione del servizio oggetto del presente capitolato dovrà essere effettuata in stretta connessione con l’U.O. di Malattie Infettive e Tropicali dell’Azienda ULSS 6.
Le caratteristiche del servizio sono dettagliatamente descritte nel presente Capitolato Speciale, all’art 4.
La struttura è stata autorizzata all’esercizio ai sensi della L.R. 22/2002 con Decreto Regionale n. 57 del 15 maggio 2012. Tale decreto prevede specifiche prescrizioni di carattere strutturale e l’ULSS dovrà effettuare, entro la scadenza dell’autorizzazione all’esercizio, i relativi lavori di adeguamento.
L’aggiudicataria dovrà, pertanto, garantire il servizio anche in corso di realizzazione dei lavori di adeguamento che pur consentendo di effettuare il servizio comporteranno una riduzione parziale degli spazi. A progetto ultimato sarà cura del Responsabile dell’esecuzione del contratto aggiornare l’aggiudicatario del crono programma dei lavori al fine di ridurre al minimo il disservizio.
Attualmente il servizio è già appaltato ad altro Ente e quindi l’aggiudicataria è tenuta al conseguente rispetto delle norme contrattuali nazionali e provinciali e delle disposizioni di legge a tutela dei lavoratori.
Le attività oggetto del presente appalto potranno essere ridotte in conseguenza di manovre di contenimento della spesa sanitaria operate dallo Stato o dalla Regione Veneto o da altro Ente pubblico preposto.
Art. n. 3 Durata del contratto e periodo di prova
3.1 Durata del contratto
Il contratto avrà la durata di mesi 36, con decorrenza fissata nel contratto. Tale periodo è comprensivo del periodo di prova di sei mesi.
La Ditta appaltatrice avrà l’obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute, per consentire la definizione delle procedure relative all’espletamento di una nuova gara e, comunque, per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data di scadenza del contratto
3.2 Periodo di prova
Il servizio viene inizialmente affidato a titolo di prova per un periodo di sei mesi, che a tutti gli effetti andrà a scalare rispetto alla durata complessiva del contratto.
Il contratto sarà risolto in caso di mancato superamento del periodo di prova, valutato sulla base dei parametri indicati al successivo art. 17.
La comunicazione del mancato superamento del periodo di prova verrà data con un preavviso di 30 giorni solari rispetto alla scadenza del primo semestre di attività.
L’Azienda ULSS si riserva in tal caso di assegnare il servizio alla seconda ditta in graduatoria.
Qualora nel corso del contratto venisse aggiudicata una gara Regionale o di area vasta relativa al medesimo servizio, l’Azienda ULSS si riserva di recedere dal contratto con la ditta aggiudicataria, mediante comunicazione scritta con preavviso di 60 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del CC e dell’art. 21 sexies della L. 241/90, senza che la ditta nulla abbia a pretendere fatto salvo il corrispettivo per le prestazioni già eseguite.
Art. n. 4 Modalità di espletamento del servizio
Alla ditta aggiudicataria sarà richiesto di gestire tutta l’attività relativa alla comunità alloggio esclusa quella medico specialistica che viene garantita dall’U.O di Malattie Infettive dell’ULSS. Dovrà quindi farsi carico anche della gestione dell’immobile nei limiti della manutenzione ordinaria, nonché di tutte le utenze e la gestione in proprio di tutti i servizi economali/alberghieri necessari alla gestione della comunità alloggio.
L’aggiudicatario dovrà fornire personale qualificato in relazione alle prestazioni ed attività previste, garantendo la presenza di personale e la continuità del servizio, in base agli standard previsti dalla L.R. 22/2002.
In particolare, andrà garantita agli ospiti della Comunità la presenza di personale nell’arco delle 24 ore 7 giorni su 7, assicurando le seguenti forme di assistenza:
- assistenza infermieristica: una unità di personale con qualifica di infermiere ogni 8 ospiti (L.R. 22/2002), di cui si richiede la presenza sia al mattino che nel pomeriggio dal lunedì al sabato (esclusi i festivi e i festivi infrasettimanali);
- assistenza socio-sanitaria (OSS), con rapporto di 1 operatore ogni 2 ospiti garantendo la presenza anche notturna;
- assistenza educativa: 1 educatore professionale ogni 8 ospiti (L.R. 22/2002).
Inoltre dovrà essere garantita dall’ente affidatario la funzione di coordinamento della struttura, che dovrà essere svolta dall’Infermiere Professionale che opera all’interno della struttura, al fine di assicurare l’interfaccia tra la Ditta aggiudicataria e l’Azienda Ulss.
L’aggiudicataria dovrà provvedere con idoneo veicolo di proprietà alle eventuali necessità degli utenti (visite mediche, spostamenti occasionali in luoghi non provvisti di mezzi pubblici). Le relative spese quali la fornitura del carburante, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’autista ecc. sono a carico dell’aggiudicataria.
Rimangono inoltre a carico dell’aggiudicataria tutti i servizi alberghieri quali:
• la fornitura dei pasti per gli ospiti anche sulla base delle diete preconcordate, ove necessario, con il Servizio Dietologico del Presidio Ospedaliero di Vicenza, provvedendo altresì alla certificazione HACCP per il controllo dell’igiene alimentare;
• il servizio di pulizia di tutti i locali della struttura, sia ordinaria che periodica nonché di disinfezione e alla pulizia straordinaria quando necessaria;
• lo smaltimento di tutti i rifiuti compresi i rifiuti speciali secondo le disposizioni normative in materia;
• il servizio di lavanderia e stireria;
• fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono ecc.;
• la manutenzione ordinaria;
L’aggiudicataria, nell’espletamento del servizio, dovrà garantire per gli aspetti sanitari e assistenziali, una stretta connessione e integrazione con l’U.O. Malattie Infettive e Tropicali dell’ULSS, che rimane, unitamente al medico di medicina generale, il punto di riferimento per ogni problematica sanitaria riguardante il singolo ospite.
Dovrà inoltre individuare e attuare modalità di integrazione con il territorio che consentano, attraverso il coinvolgimento di soggetti della comunità locale (ad esempio volontariato, parrocchia, privato sociale), di favorire la socializzazione e una vita di relazioni degli ospiti.
Art. n. 5 Locali e attrezzature per lo svolgimento del servizio
L’Azienda ULSS consegnerà alla ditta aggiudicataria, in comodato d’uso gratuito ai sensi dell’art. 1803 e ss. del C.C., per tutta la durata del contratto, i locali attualmente utilizzati e consistenti in un villino sito in Via Xxxxxxx Xxxxxx n. 81 in Vicenza, per lo svolgimento dell’attività previste nel presente capitolato, il mobilio e la dotazione in attrezzature economali attualmente in uso e in proprietà dell’Azienda ULSS n. 6. Sono esclusi tutti i beni e le attrezzature che non sia di proprietà dell’Azienda ULSS.
Presso la Comunità Alloggio vi sono anche delle attrezzature sanitarie (es. aspiratori, sollevamalati, letti ortopedici, ecc.) assegnati al singolo utente. Tali apparecchiature sono soggette a manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell’Azienda ULSS, attraverso i protocolli adottati dall’Ufficio Protesi e Ausili a cui il personale della ditta aggiudicataria dovrà far riferimento per la richiesta di intervento.
I locali sede di espletamento dei servizi sono concessi in uso gratuito esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate nel presente capitolato. La Ditta aggiudicataria ne assume la completa responsabilità per ogni danno eventualmente ad essi arrecato, nonché per i danni arrecati a terzi. La Ditta aggiudicataria si obbliga a non mutare, per qualsiasi ragione o motivo, a pena di risoluzione del contratto, la destinazione d’uso dei locali o di quant’altro ad essa affidato.
All’Azienda ULSS dovrà essere dato accesso in qualsiasi momento ai locali, sia per consentire il normale svolgimento dell’attività sanitaria sia per effettuare la manutenzione del locale stesso (per la parte di competenza) o altro controllo relativo alla regolare esecuzione del servizio.
L’Azienda ULSS si riserva la facoltà di utilizzare i locali per l’affissione di ogni comunicazione utile all’utenza.
All’inizio del servizio i locali, il mobilio e le attrezzature economali, vengono consegnati alla ditta aggiudicataria con regolare verbale di consegna, stilato e redatto in contraddittorio tra un rappresentante della ditta medesima e il Responsabile dell’esecuzione del contratto, per l’Azienda ULSS.
I locali, il mobilio e le attrezzature economali devono essere restituiti nel rispetto dello stato originario, alla scadenza del contratto, fatto salvo il normale deterioramento per l’uso. Anche in tal caso verrà redatto un verbale di consegna.
In caso di riconsegna dei locali, mobilio e attrezzature economati danneggiati, verranno addebitate alla ditta le spese necessarie al ripristino. Saranno addebitate alla ditta aggiudicataria anche le spese di ripristino dei locali, della manutenzione di mobili o attrezzature per danni causati dal personale della ditta stessa.
La manutenzione ordinaria degli arredi e delle attrezzature economali spetta alla Ditta aggiudicataria. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rinvia alle norme sul comodato d’uso, di cui agli artt. 1803 e seg. del C.C.
Qualora in corso di contratto sia necessario dismettere tali attrezzature economali o il mobilio per vetustà o fuori uso, spetterà alla ditta sostituirli con altri di pari grado e uso, facendo attenzione a mantenere inalterata, per quanto possibile, la funzionalità e la qualità estetica. La sostituzione dovrà
essere accordata con il Responsabile dell’esecuzione del contratto che provvederà ad approvare la richiesta. Qualora la Ditta aggiudicataria non provveda a sostituire/riparare attrezzature economali o mobilio necessari per l’espletamento del servizio, l’Azienda ULSS, entro 5 gg. dal richiamo scritto, potrà sostituirli a proprie spese addebitandone i costi all’aggiudicataria, anche trattenendo l’importo dalla prima fattura in scadenza.
Eventuali carenze e/o disservizi non dipendenti dalla ditta aggiudicataria che dovessero verificarsi dovranno essere tempestivamente segnalati ai competenti servizi in modo che si possa immediatamente provvedere alla loro risoluzione.
L’Azienda ULSS si riserva la facoltà di controllo sul corretto utilizzo degli impianti messi a disposizione della Ditta.
Qualora la Ditta aggiudicataria ritenesse opportuno aumentare la dotazione dei mobili e/o delle attrezzature dovrà farne espressa richiesta al Responsabile dell’esecuzione del contratto che potrà autorizzare le modifiche richieste. Nel caso le modifiche richiedano spese a carico dell’Azienda i costi dovranno essere integralmente rimborsati dalla ditta aggiudicataria.
Per quanto riguarda invece le apparecchiature sanitarie concesse all’utente sulla base delle disposizioni di legge in vigore e richiamate all’art. 6, dovranno essere richieste con le modalità ivi indicate.
Art. n. 6 Oneri a carico dell’Azienda ULSS
L’Azienda Ulss si impegna a garantire, per ciascun utente inserito nella comunità alloggio:
- le prestazioni mediche di medicina generale con le modalità previste dal vigente accordo collettivo nazionale e dai derivati accordi regionali ed aziendali, per la regolamentazione dei rapporti con i medici convenzionati;
- la fornitura diretta di prodotti farmaceutici e di materiale sanitario, in analogia con quanto stabilito dalla Regione Veneto con DGR n. 3856 del 3/12/2004, per i centri di servizio (case di riposo);
- un programma terapeutico-assistenziale ad ogni ospite, tramite l’U.O. di Malattie Infettive e Tropicali dell’ULSS. Per ogni ospite è compilata una cartella personale aperta all’accoglimento e archiviata presso la struttura, e dovrà essere presentata ad ogni controllo clinico presso l’U.O. di Malattie Infettive e Tropicali. In tale cartella verranno riportate a cura dello specialista infettivologo che segue il paziente accolto nella Comunità Alloggio, le condizioni cliniche del paziente, le terapie consigliate, gli appuntamenti successivi e il piano terapeutico; gli operatori addetti all’assistenza segnaleranno nella cartella nuove problematiche individuate, difficoltà incontrate nel seguire il piano terapeutico proposto e qualsiasi osservazione rilevante per la salute del paziente. Nel caso di ricovero ordinario copia della lettera di dimissione sarà archiviata anche nella cartella navetta. Tale cartella non deve essere ritenuta sostitutiva della documentazione clinica in uso presso la struttura ospedaliera (cartella clinica ambulatoriale, di day hospital, di ricovero ordinario, ecc). L’aggiudicataria è tenuta al rispetto delle disposizione in materia di trattamento dei dati sensibili (Decreto Legislativo 196/2003) e all’individuazione del Responsabile del trattamento dei dati;
- l’organizzazione di corsi di formazione aziendale (a cura dell’U.O. di Malattie Infettive e Tropicali dell’Ulss 6) ai quali tutto il personale impiegato dalla ditta aggiudicataria è tenuto a partecipare (fino a un massimo di 32 ore). La proposta formativa sarà comunicata alla Ditta ogni anno;
- adeguata supervisione, tramite il personale dell’U.O. di Malattie Infettive e Tropicali, delle attività assistenziali effettuate presso la Comunità Alloggio, allo scopo non solo di verificare la corretta applicazione del piano terapeutico, ma anche di fornire, se richiesta, consulenza su problemi specifici di tipo sanitario.
Art. n. 7 Modalità di ammissione e dismissione dalla Comunità Alloggio
L’ammissione alla Comunità Alloggio, autorizzata e predisposta in sede di Unità Valutativa Multidimensionale, è stabilita dal Responsabile della struttura designato dall’Ulss, secondo i criteri e le procedure definite in apposito protocollo predisposto dall’ULSS.
Il programma terapeutico assistenziale è sottoposto a verifiche congiunte da parte dell’U.O. Cure Primarie distrettuale e da parte dell’U.O. Malattie Infettive e Tropicali dell’Ospedale di Vicenza.
Il coordinatore dovrà dare comunicazione, entro 24 ore, al responsabile dell’esecuzione del contratto di qualsiasi trasferimento-anche temporaneo relativo all’utente (ad esempio ricovero ospedaliero, decesso, dimissione volontaria).
Art. n. 8 Deposito cauzionale definitivo
La Ditta appaltatrice, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che Azienda sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire – presso l’ Azienda Sanitaria, ed entro 15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivo.
L’ammontare del Deposito è pari al 10% dell’importo del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e secondo le modalità in esso previste. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
L'importo e' ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione
Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui al comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Azienda Sanitaria medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda sanitaria interessata, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.).
Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.
Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 113 del D.Lgs 163/2006.
Art. n. 9 Revisione prezzi
Il corrispettivo del contratto, la cui aggiudicazione sia stata individuata su valori assoluti, è fisso ed invariabile, salvo che per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa che sono sottoposti, a partire dal secondo anno, alla revisione periodica dei prezzi, come disposto dalla normativa vigente.
Il prezzo contrattuale è soggetto a revisione, secondo le seguenti modalità:
• entro, e non oltre, il ventesimo giorno precedente la data di scadenza del 1° anno contrattuale, ed entro lo stesso termine degli anni successivi, la parte interessata può inoltrare all’altro contraente istanza di variazione del prezzo, prevista dall’art. 115 del D. Lgs n.163/2006, accompagnata da documentazione dimostrativa della variazione richiesta, costituita dalle pubblicazioni di cui all’art. 7, comma 4 lettera c) e del comma 5, o, in mancanza, dagli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, editi dallo stesso ISTAT, con riferimento alle tabelle contenenti le variazioni percentuali di ciascun mese rispetto ad ogni altro mese precedente;
• la variazione di prezzo è riconosciuta nella misura corrispondente ai predetti indici - intervenuta nell’anno precedente a quello dell’istanza – ed ha effetto dal primo giorno dell’anno successivo di validità del contratto;
• ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 la revisione del prezzo viene operata dai dirigenti responsabili della procedura contrattuale sulla base di una istruttoria cui, a richiesta, può partecipare il contraente e dall’esito della quale viene definito il nuovo prezzo.
Art. n. 10 Subappalto
Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 118 del D. Lgs. 163/06.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Sanitaria.
Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti (tra cui la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38, D. Lgs. n. 163/2006).
Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso la Azienda Sanitaria almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell’esecuzione della fornitura o delle prestazioni date in subappalto.
L’affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, dell’osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
I subappaltatori trasmettono alla Azienda Sanitaria, per tramite dell’affidatario, prima dell’inizio della fornitura, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
La Azienda Sanitaria provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
La Ditta appaltatrice si attiva affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. La Azienda Sanitaria verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.
La Ditta appaltatrice e il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Azienda Sanitarie e la prefettura – ufficio territoriale del Governo.
Art. n. 11 Cessione del credito
Per le cessioni dei crediti derivanti dai contratti si applicano integralmente le disposizioni previste dall’art.117 del D.lgs.vo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. n. 12 Variazioni soggettive
E’ vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto indicato all’art. 116 del D. Lgs 163/06.
In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).
Le vicende soggettive dell’esecutore del contratto sono disciplinate dall’art. 116 del D. Lgs 163/06.
Parte II L’esecuzione del contratto Art. n. 13 Esecuzione del contratto
L’insieme dei servizi è inquadrato in un progetto di fornitura che deve prevedere un inserimento efficace nella realtà organizzativa dell’Amministrazione, nonché una fuoriuscita controllata e progressiva, a fine contratto, dalla stessa.
Durante la fase di startup l’Aggiudicatario dovrà concordare con il Responsabile dell’esecuzione del contratto, le modalità di passaggio delle consegne. Tale periodo di transizione ed avviamento, dovrà aver termine entro massimo 30 giorni solari dalla data di stipula del contratto.
Nella fase finale il Fornitore dovrà garantire un periodo di supporto alla transizione verso un eventuale nuovo fornitore, o della presa in carico dei servizi, da parte dell’Amministrazione. Tale periodo avrà una durata minima di 30 giorni solari.
Le fasi di inizio e fine fornitura sono di assoluta importanza per l’Amministrazione, per tale motivo sono richieste al Fornitore di descrivere, nell’offerta tecnica, i processi di gestione di inizio e di fine fornitura.
13.1.1 Fase di startup del servizio
La fase di startup si pone l’obiettivo di permettere il passaggio di consegne tra la Ditta che attualmente gestisce il servizio e la ditta aggiudicataria. Tale periodo, di transizione e di avviamento, dovrà terminare entro massimo 30 giorni solari dalla data di stipula del contratto.
La fase iniziale si articola a sua volta nelle seguenti principali sottofasi:
• affiancamento e gestione transitoria iniziale: affiancamento al/ai gestori dei servizi oggetto dell’Appalto; l’attività di affiancamento avrà una durata massima di 30 giorni solari.
• Predisposizione del piano generale della fornitura: realizzazione e sviluppo del piano generale della fornitura, in linea con le linee guida definite dall’Amministrazione, ove la Ditta identificherà anche tutte le modalità e tempistiche per la presa in carico di tutte le utenze. La predisposizione del piano generale della fornitura comincerà alla stipula del contratto e dovrà concludersi entro 30 giorni solari.
Entro la scadenza del periodo di startup l’Amministrazione potrà recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1373 del codice civile, qualora la collaborazione sviluppata nel periodo trascorso dovesse profilare difficoltà, accertate e documentabili, nella successiva erogazione del servizio. La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata, previo preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, a mezzo raccomandata A.R..
Qualora la facoltà di recesso venga esercitata, l’Amministrazione riconoscerà al Fornitore un corrispettivo in relazione all’opera di collaborazione fornita o prestata nella fase transitoria, determinato nella misura del canone per i servizi pari al periodo prestato sulla base dei canoni contrattuali, escludendo ogni altro risarcimento all’aggiudicataria.
In ogni caso l’Aggiudicataria dovrà impegnarsi a supportare l’Amministrazione nelle operazioni di ripristino dei servizi alle condizioni esistenti alla data d’inizio del periodo di transizione.
13.1.2 Esercizio
L’Esercizio a regime inizierà al completamento della fase di startup e si estenderà fino al termine del contratto.
Successivamente alla fase di startup, l’Amministrazione potrà procedere alle verifiche di collaudo a campione sui beni e sui servizi forniti. L’Amministrazione definirà il piano di collaudo a campione, specificandone attività, tempi e metodi ed il Fornitore darà il necessario supporto tecnico a tutte le attività di collaudo.
Il collaudo comprenderà tutte le verifiche, ispezioni, prove e misure che saranno dall’Amministrazione ritenute opportune per verificare che le attività siano realizzate a regola d’arte e in completo accordo con le specifiche contrattuali.
Al termine delle operazioni di collaudo, in caso di esito positivo l’Amministrazione emetterà il conseguente verbale di collaudo, con l’indicazione analitica delle attività svolte e delle risultanze delle ispezioni, prove e misure eseguite. Copia del verbale di collaudo sarà consegnata al Fornitore.
Nel caso il collaudo non dia esito positivo, l’Amministrazione comunicherà per iscritto all’aggiudicataria mediante una specifica richiesta di adeguamento, le carenze, le difformità o gli inconvenienti riscontrati. Il Fornitore dovrà realizzare gli adeguamenti richiesti e, al termine, darà formale comunicazione della fine degli interventi adeguativi all’amministrazione e richiederà l’effettuazione di un nuovo collaudo. Tale procedura potrà essere ripetuta più volte nel caso in cui il collaudo non dia esito positivo.
In caso di collaudo negativo delle apparecchiature, il fornitore ha l’obbligo di sostituire le apparecchiature non funzionanti o con caratteristiche difformi da quelle offerte.
Al termine del collaudo con esito positivo trova avvio il periodo di prova così come descritto all’art. 16.
13.1.3 Fase finale
Entro il termine del periodo contrattualmente stabilito, il Fornitore dovrà garantire un periodo di supporto alla transizione verso un nuovo eventuale fornitore, o alla presa in carico dei servizi da parte dell’Amministrazione, avente una durata minima di 15 giorni lavorativi. In tale periodo (che corrisponderà, salvo pattuizioni diverse, all’ultimo mese solare del contratto esistente),
l’Aggiudicataria si impegna a collaborare all’ordinata migrazione dell’attività e delle competenze verso l’Amministrazione o ad un terzo designato dall’Amministrazione.
L’Amministrazione si potrà riservare la facoltà di richiedere eventuali estensioni del periodo di affiancamento previsto, fino a un massimo di 30 giorni lavorativi, in ogni caso tutto entro il termine della durata contrattuale originariamente stabilita.
Dovrà esser definito un Piano di Trasferimento per attuare la migrazione di cui sopra. Tale piano, che dovrà essere formalizzato nei tempi richiesti dall’Amministrazione, sarà mantenuto aggiornato per tutto il periodo di vigenza contrattuale.
Il Piano di Trasferimento consisterà nella redazione di un piano di massima articolato in attività con l’indicazione di responsabilità, di contenuti e risultati tali da attivare il “Trasferimento” e da renderne controllabile la sua effettiva attuazione.
Art. n. 14 Personale
La Ditta aggiudicataria dovrà svolgere il servizio con personale professionalmente preparato, formato e numericamente adeguato a garantire il regolare svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, nel rispetto almeno dei requisiti minimi previsti per legge (L.R. 22/2002).
Il personale dovrà essere in possesso di un titolo di studio adeguato, secondo quanto indicato per le varie qualifiche all’art. 4 del presente capitolato.
I livelli di servizio dovranno essere garantiti indipendentemente da assenze a qualsiasi titolo del personale impiegato. In caso di infortunio o malattia del personale, l’aggiudicataria deve assicurare in ogni caso la continuità e l’efficienza dei servizi nel rispetto dei livelli di servizio previsti da capitolato.
Per le attività rientranti nei servizi di pubblica utilità, l’aggiudicataria deve porre in essere ogni misura per garantire la continuità delle prestazioni anche in caso di scioperi o di vertenze sindacali del personale, anche attraverso opportuni accordi con le XX.XX.
Gli operatori dovranno avere un contegno irreprensibile, mantenere il segreto d’ufficio e la tutela della privacy in merito a circostanze, stati o fatti personali degli utenti del servizio in appalto e dell’ULSS in genere, delle quali abbiano avuto notizia durante l’espletamento del servizio stesso.
La Ditta, a tal fine, garantirà direttamente il corretto comportamento del personale, nonché la diligente osservanza di tutte le norme di legge e disposizioni dell’ULSS. La violazione di quanto sopra (oltre alla responsabilità di legge a carico dell’operatore) sarà considerata inadempienza contrattuale.
La Ditta, prima dell’inizio del servizio e comunque con un anticipo pari almeno a 15 giorni dall’avvio dello stesso, dovrà fornire un elenco completo del personale addetto al servizio, nel quale sia indicato oltre al nome e cognome, funzione e mansione, titolo di studio. In tale elenco dovrà essere menzionato anche l’eventuale personale che sia utilizzato per le sostituzioni. Tale elenco dovrà essere tassativamente tenuto aggiornato; eventuali sostituzioni di personale dovranno essere comunicate all’ULSS con un preavviso di almeno 15 giorni dall’inizio del servizio, se compatibile con la motivazione della sostituzione. La Ditta si impegna a sostituire, su motivata richiesta dell’ULSS, il personale che risulti inidoneo.
La Ditta aggiudicataria in relazione al personale dovrà:
A. entro 10 gg dalla comunicazione di aggiudicazione, dovrà nominare un proprio referente per l’Azienda ULSS. Detto referente deve essere in ogni momento reperibile ed a disposizione dell’Azienda ULSS. Detto Responsabile dovrà essere dotato di sufficienti poteri decisionali per la gestione di eventuali criticità, dovrà garantire la supervisione e il coordinamento delle attività eseguite dal personale della Ditta, secondo le direttive impartite;
B. presentare il piano di sicurezza per le informazioni e gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008;
C. provvedere all’attività di formazione ed aggiornamento degli operatori a carico della Ditta, anche avvalendosi di soluzioni e-learning;
D. osservare tutte le norme ed i regolamenti vigenti in materia contrattuale, assicurativa e previdenziale;
E. rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti tutte le norme ed i regolamenti vigenti in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro;
F. procedere alla nomina del Responsabile della Sicurezza il cui nominativo dovrà essere comunicato anche al competente Servizio Prevenzione e Protezione dell’Azienda Sanitaria;
G. impiegare esclusivamente personale inquadrato e retribuito sulla base delle leggi e dei contratti collettivi del settore in vigore;
H. mantenere regolare la tenuta della documentazione prevista per i controlli, oltre a quelli obbligatori per legge;
I. collaborare con le diverse figure professionali dell’Azienda Sanitaria coinvolte nei controlli;
J. effettuare ogni altra operazione e prestazione, anche se non esplicitamente indicata, necessaria per l’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto.
La Ditta aggiudicataria sottoporrà, a proprie cura e spese, il proprio personale a tutti i controlli medici e sanitari prescritti dalle norme vigenti. La Ditta aggiudicataria si impegna a dare ai rapporti di lavoro del personale una durata non inferiore a due anni.
In ogni momento l’ULSS potrà disporre l’accertamento di quanto sopra e qualora dovessero risultare riscontri negativi, essi saranno considerati inadempienza contrattuale ai fini dell’applicazione delle relative penali.
La Ditta appaltatrice sarà responsabile della disciplina del personale, della corretta esecuzione dei servizi, e di ogni altra attività connessa alle prestazioni dell’appalto, adeguandosi prontamente ad ogni disposizione impartita dalla Azienda Sanitaria.
Art. n. 15 Contratto di lavoro
Per lo svolgimento del servizio la Ditta appaltatrice dovrà impiegare esclusivamente personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali e di sicurezza sul lavoro nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili ed in materia di parità uomo-donna sul lavoro.
La Ditta appaltatrice si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché le condizioni risultanti dalle successive modificazioni ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato.
La Ditta appaltatrice è obbligata ad applicare ed a fare applicare integralmente, per i dipendenti occupati nella realizzazione del servizio appaltato, tutte le disposizioni contenute nel C.C.N.L. di categoria e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza degli stessi e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano la Ditta appaltatrice anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
All’Azienda Sanitaria resta la facoltà di richiedere in merito ai punti precedenti opportuni accertamenti al competente Ufficio Ispettivo del Lavoro. Nel caso di accertata violazione degli obblighi di cui sopra ad essa denunciati dall’Ufficio Ispettivo del Lavoro, e/o INPS e/o INAIL, previa
comunicazione alla Ditta appaltatrice, sospenderà l’emissione dei mandati di pagamento l’ammontare che sarà indicato dai citati Enti sino a quando la vertenza non risulti definita. Per tale sospensione la Ditta appaltatrice non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento di danno.
Art. n. 16 Collaudo
Il collaudo del servizio sarà diretto ad accertare la conformità del servizio e delle forniture a quanto disposto nel presente capitolato e nel progetto presentato dalla ditta.
Alle operazioni di collaudo non sarà dato avvio prima che siano decorsi almeno 30 gg. dall’avvio del contratto coincidente con la fase di start up così come descritta all’art. 13.
Il collaudo sarà documentato con specifico verbale firmato dagli esecutori e dagli incaricati dell’impresa.
Ove il primo collaudo ponesse in evidenza difetti, vizi, difformità, guasti o inconvenienti, la ditta appaltatrice sarà obbligata a provvedere alla loro eliminazione, entro un tempo congruo determinato in contradditorio tra il responsabile dell’esecuzione del contratto –in rappresentanza dell’ULSS – e l’incaricato della ditta aggiudicataria.
Verrà quindi fissata una nuova data di collaudo. Qualora il collaudo desse nuovamente esito negativo si potrà procedere alla convocazione in terza seduta. In caso di nuovo esito negativo l’Azienda ULSS si riserva di risolvere il contratto.
Art. n. 17 Verifiche di qualità nell’esecuzione del contratto e controlli
La Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli che ritenga necessari, oltre a quelli di seguito indicati che, pertanto, non sono tassativi, per verificare l’esatto adempimento delle prestazioni previste nel presente Capitolato.
I controlli riguarderanno tutte le prestazioni richieste dal presente Capitolato, nonché quelle che la Ditta appaltatrice avrà proposto nel progetto tecnico/qualitativo.
I controlli periodici di risultato, da effettuarsi almeno ogni sei mesi, permetteranno di monitorare i livelli di Qualità Attesa del servizio stesso.
Tali controlli verranno effettuati in contradditorio con l’Impresa Aggiudicataria, a campione, e riguarderanno la corrispondenza del servizio effettuato alle finalità proprie del servizio così come descritto dal presente capitolato.
L’Ulss effettuerà, inoltre, la vigilanza e il controllo igienico-sanitario sulla struttura.
Art. n. 18 Rischi da interferenza
Visto quanto sopra in merito alle modalità previste per l’espletamento del presente servizio nonché in considerazione di quanto indicato con determina dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008, la Ditta appaltatrice si impegna all’osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nel DUVRI, che verrà allegato al contratto.
Art. n. 19 Modalità di fatturazione e pagamenti
La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile posticipata a decorrere dalla presa in carico del servizio con la fase di start up. Il pagamento delle fatture sarà effettuato nel termine di 60 giorni dal ricevimento delle fatture medesime; farà fede la data di ricevimento risultante dal protocollo generale dell’Azienda. Il pagamento delle stesse sarà effettuato purché il servizio sia stato regolarmente eseguito, secondo quanto previsto dal presente Capitolato.
La fatturazione dovrà riguardare solamente gli utenti che abbiano usufruito del servizio nel corso del mese per le effettive giornate di utilizzo. Eventuali ricoveri ospedalieri non daranno luogo alla sospensione della fatturazione.
Gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento, potranno essere corrisposti solo a seguito di formale richiesta scritta da parte della Ditta appaltatrice (art. 1219 c.c.), inviata con Raccomandata
A.R. . In ogni caso il ritardato pagamento non potrà costituire motivo per interruzione del servizio.
L’ Azienda Sanitaria a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Ditta appaltatrice cui siano state contestate inadempienze nell’esecuzione del servizio, o qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art.1460 cc.).
La Ditta appaltatrice si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla L. 136/2010.
Art. n. 20 Coperture Assicurative
La Ditta appaltatrice risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose, alle strutture interessate, ai locali concessi in comodato d’uso ed a terzi (cose e/o persone) comunque provocati nell’esecuzione del presente contratto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare.
A tal fine l’Aggiudicatario dovrà stipulare apposite polizze assicurative aventi almeno i seguenti importi:
R.C.T. Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall’aggiudicatario o da persone di cui l’aggiudicatario è tenuto a rispondere per tutte le attività previste dall’appalto.
Condizioni particolari
Estensione della qualifica di terzi
· ai dipendenti dell’Azienda Ulss n. 6 Vicenza
· ai subappaltatori e ai loro dipendenti
Massimale unico minimo € 5.000.000,00 (cinquemilioni) per sinistro con i limiti di € 5.000.000,00 (cinquemilioni) per persona lesa e di € 5.000.000,00 (cinquemilioni) per danni a cose.
· Lavoro presso terzi senza sottolimite
· Danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell’assicurato con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale
· Danni agli impianti e/o macchinari oggetto dei lavori con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale
· Danni a qualsivoglia cosa di terzi che si trova nell’ambito dei lavori.
R.C.O. Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d’opera Condizioni particolari
L’Azienda Ulss è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni, malattie professionali o altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria durante l’esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell’appalto. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (ciquemilioni) per sinistro con il limite di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) per persona.
Copia conforme all’originale delle polizze dovrà essere consegnata all’Azienda Ulss prima dell’avvio del contratto.
La mancata stipulazione della polizza, la non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel
presente articolo o il mancato pagamento del premio, tale da pregiudicare l’efficacia della copertura assicurativa, costituiscono motivo di risoluzione del presente contratto (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del Codice Civile).
Parte III Le contestazioni e Controversie
Art. n. 21 Penalità
Il servizio oggetto della presente gara deve ritenersi di pubblica utilità. Pertanto la ditta aggiudicataria non potrà per nessuna ragione sospenderlo, eseguirlo con ritardo o effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito ed accordato.
Qualora venisse rilevata e fatta constatare una deficienza nell’esecuzione del servizio, l’Azienda ULSS, a suo insindacabile giudizio, potrà addebitare alla ditta aggiudicataria, una penale nei seguenti termini:
Collaudo dei servizi e degli strumenti di governo della fornitura
In caso di esito negativo del secondo collaudo così come descritto nel capitolato, l’Azienda Ulss n. 6 Vicenza si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto di fornitura per ciascun giorno lavorativo di ritardo fino all’esito positivo del collaudo medesimo e per un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo.
Eccesso di rilievi sull’obiettivo
Ai fini dell’applicazione della presente penale verranno conteggiati i rilievi afferenti i servizi oggetto del presente capitolato, nonché gli inadempimenti generici o afferenti agli obblighi contrattuali non adempiuti nei tempi e nei modi stabiliti dal capitolato. Verranno considerati i rilievi formulati per iscritto nel semestre precedente e verrà attivata l’applicazione della penale qualora i rilievi mossi siano uguali o superiori a 4.
Superato tale valore inteso come soglia l’Azienda ULSS si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto di fornitura, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo.
Slittamento dell’avvio
In caso di mancato rispetto dell’avvio del contratto sarà applicata una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto di fornitura, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo, per ogni giorno di ritardo. Decorsi 10 gg. senza che vi sia stato l’avvio, l’Azienda ULSS potrà risolvere il contratto passando al secondo in graduatoria, qualora ritenuto opportuno. In tal caso l’Azienda ULSS si riserva di addebitare i maggiori costi causati dalla risoluzione in colpa, pari alla differenza contrattuale per un semestre di attività, fatte salve le penali già addebitate nonché i maggiori danni.
Personale della fornitura inadeguato
Ai fini dell’applicazione della presente penale verrà considerato il numero delle sostituzioni di personale effettuato, nel semestre precedente la rilevazione, su richiesta scritta del referente dell’Amministrazione, perché non ritenuto adeguato. Quale valore soglia per l’applicazione della penale verrà considerata la sostituzione di n. 2 risorse umane comprensiva anche dell’interfaccia verso l’Amministrazione, a partire dalla data di fine del periodo transitorio (start up).
Per ogni sostituzione del personale eccedente i valori i soglia come sopra fissati, l’Azienda Ulss n. 6 Vicenza si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto di fornitura, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo.
Turn over del personale
Ai fini dell’applicazione della presente penale verrà considerato il numero delle sostituzioni di personale effettuate su iniziativa del fornitore nel semestre precedente la rilevazione. Quale valore soglia per l’applicazione della penale verrà considerata la sostituzione di n. 2 risorse umane, comprensiva anche dell’interfaccia verso l’Amministrazione, a partire dalla data di fine del periodo transitorio (start up). Saranno considerate eccezioni e quindi non valutate:
- eventuali sostituzioni finalizzate ad un miglior funzionamento dei servizi/attività, purchè preventivamente condivise e approvate dal Responsabile dell’esecuzione del contratto; tali sostituzioni saranno conteggiate ma non contribuiscono al mancato raggiungimento del valore soglia;
- eventuali sostituzioni operate a fronte di dimissioni/licenziamenti di risorse impegnate nell’erogazione del servizio saranno conteggiate ma non contribuiscono al mancato raggiungimento del valore soglia purchè sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni:
a) ciascuna sostituzione deve essere preventivamente condivisa e concordata con il referente dell’Amministrazione;
b) ciascuna dimissione che sia opportunamente documentata.
Per ogni sostituzione del personale eccedente i valori soglia come sopra fissati, l’Azienda Ulss n. 6 Vicenza si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto di fornitura, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo.
Mancato rispetto del segreto
Trattandosi di un requisito essenziale per l’espletamento del servizio, alla segnalazione del verificarsi del mancato rispetto del segreto, mediante comunicazione scritta, l’Azienda ULSS chiederà l’immediato allontanamento della persona e la sua sostituzione. L’Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto di fornitura, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo.
Servizio mensa
a. mancato rispetto delle disposizioni relative alla certificazione HACCP
La mancata acquisizione e/o mantenimento della certificazione HACCP determinerà la possibilità per l’ULSS di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto di fornitura, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo, per ogni giorno di ritardo. Decorsi 30 gg. senza che vi sia stata la presentazione della certificazione, l’Azienda ULSS potrà risolvere il contratto passando al secondo in graduatoria, qualora ritenuto opportuno. In tal caso l’Azienda ULSS si riserva di addebitare i maggiori costi causati dalla risoluzione in colpa, pari alla differenza contrattuale per un semestre di attività, fatte salve le penali già addebitate nonché i maggiori danni.
b. qualità del servizio
Ai fini dell’applicazione della presente penale verrà considerato il numero di contestazioni relative al servizio percepito dall’utenza (quali ad esempio, elenco non esaustivo: quantità ridotta, piatti non
sufficientemente caldi, mancata variabilità dei pasti ecc.) nonchè contestazioni relative alla fornitura di diete speciali e/o specifiche che siano pervenute dall’utente, familiare, medico di medicina generale, medico dell’U.O. di Malattie Infettive, nel semestre precedente la rilevazione. Quale valore soglia verrà considerato n. 10 contestazioni. Per ciascuna contestazione eccedente il valore soglia l’Azienda Ulss n. 6 Vicenza si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto di fornitura, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo.
Rilievi sul servizio
Ai fini della rilevazione del presente indicatore saranno conteggiati sia rilievi afferenti i servizi oggetto della fornitura nonchè eventuali rilievi per inadempimenti generici o afferenti obblighi contrattuali non adempiuti nei tempi e nei modi stabiliti dal capitolato, dal contratto, dal progetto tecnico. Quale valore soglia verrà considerata la singola contestazione scritta. Per ciascuna contestazione eccedente il valore soglia l’Azienda Ulss n. 6 Vicenza si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto di fornitura, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo.
Art. n. 22 Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel precedente articolo, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall’Azienda Ulss n. 6 Vicenza.
In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Azienda Ulss n. 6 Vicenza nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Azienda Ulss n. 6 Vicenza nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda Ulss n. 6 Vicenza, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
L’Azienda Ulss n. 6 Vicenza potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente capitolato con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
L’Azienda Ulss n. 6 Vicenza potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. n. 23 Stipulazione del contratto
Successivamente all’aggiudicazione definitiva sarà stipulato apposito contratto ai sensi e con le modalità previste dagli artt. 11 e 79 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
Il contratto verrà stipulato in forma scritta entro 90 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
In caso di urgenza, il committente nelle more della stipula del contratto, può disporre, l’anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
Nel caso in cui la Ditta appaltatrice, ai sensi del medesimo comma 9 dell’art. 11 del sopra citato Decreto Legislativo, si sciolga dal vincolo dell’aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di scorrere al graduatoria anche nel caso in cui l’aggiudicatario receda dal contratto.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
La Ditta appaltatrice con la sottoscrizione del contratto si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 ed in particolare dall'art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”.
Art. n. 24 Risoluzione del contratto
L’Azienda sanitaria, in caso di inadempimento della Ditta appaltatrice agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, con lettera raccomandata A.R. o telefax, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intende risolto (art. 1454 del C.C “Diffida ad adempiere”).
L’Azienda Sanitaria, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 del Codice Civile, potrà altresì risolvere il contratto, previa comunicazione scritta alla Ditta appaltatrice, con lettera raccomandata
A.R. o telefax, nei seguenti casi:
• frode nell’esecuzione del servizio;
• grave e reiterata negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
• mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
• accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate dalla Ditta appaltatrice, nel corso della procedura di gara;
• perdita, da parte del Ditta appaltatrice, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dalla documentazione di gara , relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
• cessazione dell’attività, fallimento;
• subappalto non autorizzato;
• mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva;
• morte dell’imprenditore, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del Contratto e della sua esecuzione;
• mancata ottemperanza alle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti.
Inoltre il contratto sarà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni che ne derivano vangano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della l. 136/2010.
Con la risoluzione del contratto sorge nell’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi il servizio, la parte rimanente di questo, in danno all’Impresa inadempiente.
Alla Ditta appaltatrice inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti d’impresa, fatto salvo il diritto di agire per eventuali maggiori danni subiti.
Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente.
La Azienda Sanitaria potrà, inoltre, escludere dalla partecipazione ad ulteriori procedure di scelta del contraente l’impresa con la quale abbia precedentemente risolto un contratto per una delle circostanze previste per avvalersi della facoltà di cui all’art. 1456 del Codice Civile.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
La Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso in cui venga attivato analogo servizio regionale centralizzato, o di Area Vasta, o Consip.
Art. n. 25 Risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi previsti dal codice di condotta dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013
I collaboratori a qualsiasi titolo dell’aggiudicataria che effettueranno prestazioni e/o realizzeranno opere e/o svolgeranno servizi e/o forniture a favore della stazione appaltante devono adempiere agli obblighi previsti dal codice di condotta dei dipendenti pubblici.
La violazione degli obblighi derivanti da detto codice costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, D.P.R. 62/2013.
Art. n. 26 Recesso unilaterale
La Azienda Sanitaria potrà recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1373 c.c., così come previsto dall’art. 21- sexies L. 241/90, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi alla Ditta appaltatrice con lettera raccomandata A.R. o via telefax.
Parte IV Le norme finali Art. n. 27 Trattamento dati personali
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto derivante dal presente Capitolato e della esecuzione del servizio circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del servizio.
L’Azienda Sanitaria, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dall’Azienda Sanitaria.
In ogni caso l’Azienda Sanitaria, aderendo al contratto, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all’invio dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione della contratto, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dalla Ditta appaltatrice all’Azienda
Sanitaria nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 13/05/1998, n. 171 e delle altre normative in vigore.
I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, xxx comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196.
Si informa che i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti le offerte presentate sono: personale della Ditta appaltatrice implicato nel procedimento; i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 241/90.
Art. n. 28 Comunicazioni
Le comunicazioni concernenti l’esecuzione del contratto possono essere effettuate dall’Azienda Sanitaria sia a mezzo raccomandata A.R., sia a mezzo fax il cui ricevimento sarà attestato dal rapporto di trasmissione, sia a mezzo posta elettronica certificata, indirizzate – ove non espressamente indicata altra sede, per il procedimento di cui volta per volta si tratta – alla sede legale o con consegna diretta al rappresentante legale munito di idonea procura o ad un suo incaricato, attestata da apposita ricevuta firmata e datata.
Le comunicazioni della Ditta appaltatrice possono essere effettuate dalla stessa sia a mezzo raccomandata A.R., sia a mezzo fax il cui ricevimento sarà attestato dal rapporto di trasmissione, sia a mezzo posta elettronica certificata.
Art. n.29 Spese contrattuali, imposte e tasse
Sono a carico della Impresa aggiudicataria, inoltre, tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto, ad esclusione dell’imposta sul valore aggiunto che rimane a carico dell’Azienda Ulss.
Art. n. 30 Foro competente
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Ditta appaltatrice e l’Azienda Sanitaria sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza.
Art. n. 31 Clausola finale
Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubblici servizi/contratti, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.