CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
Accordo locale per la città di Cernusco Sul Naviglio
ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del D.M. 5 marzo 1999
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
PER STUDENTI UNIVERSITARI
ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n.431
Il /La Sig/ Soc____________________________________________________________________________
nato a ______________________________ (____) il__________________ residente a/ sede legale in
_____________________________________ (____) Via________________________________________ civico______C.F._______________________________P. IVA____________________________________
di seguito denominato/a Locatore, assistito da
concede in locazione
al/alla Sig/ra, ovvero, se la locazione riguarda più conduttori, ai Sig./ri ______________________________
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_______________________________________________________________________________________
di seguito denominat /i conduttore/i, identificat /i, rispettivamente, mediante (1)___________________________
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che accetta , per sé e i suoi aventi causa, l’unità immobiliare posta in Via_____________________________
n. civico____, piano_____, scala____ int___, composto di n. ___ locali , oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.: indicare quali)____________
superficie (DPR 138/98) mq.____.non ammobiliato/ammobiliato come da elenco a parte, sottoscritto dai contraenti.
Tabelle Millesimali
Proprietà _________ Spese generali ______ Ascensore_______Riscaldamento _______acqua ________
Altre__________________________________________________________________________________________
Comunicazione ex art. 8, 3° comma, d.l. 11 luglio 1992 n. 333 (convertito dalla l. 8 agosto 1992 n. 359)
Estremi catastali identificativi dell’unità immobiliare: Foglio________ Particella (Map./Num.)_______
Subalterno_______ Categoria Catastale______________ Rendita Catastale_________________porzione/intera____
Documentazione amministrativa e tecnica sicurezza impianti :_____________________________________________
Certificato dicollaudo e certificazione energetica:_______________________________________________________
La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:
(Durata del contratto) –Il contratto è stipulato per la durata di mesi ________ (2) dal ______________ al ___________________. Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per un ugual periodo se nessuna delle parti comunica all’altra, almeno tre mesi prima della data di scadenza, con lettera raccomandata, che non intende rinnovarlo.
(Esigenza transitoria del conduttore) – Ai sensi di quanto previsto dal punto 6.2 dell’Accordo locale, firmato e depositato il 17 settembre 2014 presso il Comune di Cernusco sul Naviglio, e dall’art. 5, comma 3, della legge 431/98, le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore/i espressamente ha l’esigenza di abitare l’immobile per un periodo non eccedente ____________________________(2) frequentando il
corso di studi di __________________________________________________________________presso l’Università di ______________________________________________________________________________________________
In caso di cessazione dell’iscrizione universitaria il contratto di locazione si risolverà, previa comunicazione scritta del locatore, a mezzo di lettera raccomandata, con termine di preavviso per il rilascio di almeno tre mesi.
3) (Canone di locazione) – Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall’Accordo locale per la città di Cernusco sul Naviglio definito e depositato in data 17 settembre 2014 presso il Comune di Cernusco sul Naviglio è convenuto in euro ________________________che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario, ovvero ________________________, in n. _______ rate eguali anticipate di euro ________________ ciascuna, scadenti il ______________________________________________________________
Tale canone è stato determinato dalle parti sulla base dell’applicazione dei criteri e parametri: (Zona urbana omogenea: (3) __________ Sub-fascia (4) _________) secondo quanto stabilito ai punti 4.1.a) 4.1.b) 4.1.c) e 4.1.d) dell’Accordo locale sopra citato.
Il canone sarà/non sarà aggiornato ogni anno, a richiesta del locatore, nella misura del 75% della variazione annuale dell’indice dei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell’anno contrattuale precedente a quello di decorrenza dell’aggiornamento.
04) (Deposito cauzionale) – A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro ________________ pari a _______ mensilità del canone, produttiva di interessi legali che saranno corrisposti al conduttore al termine di ogni anno di locazione.
Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
ALTRE FORME DI GARANZIA ____________________________________________________________________
05) (Oneri accessori) - Sono interamente a carico del conduttore le spese – in quanto esistenti – relative al servizio di pulizia , al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua nonché dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei xxxxx xxxx e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito, saranno a carico del conduttore nella misura del novanta per cento. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire – in sede di consuntivo- entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o l’amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni sindacali. Il conduttore verserà una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell’anno precedente. Tale valore, pari a €. _________________ (_____________________)
dovrà pagarsi con le stesse modalità di versamento del canone, in ______ rate anticipate di €. __________________
ciascuna scadente il ______________________________________ salvo conguaglio.
06) (Spese di registrazione) – Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponderà la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che abbiano prestato assistenza per la stipula del presente contratto.
07) (Regolamento pagamento del canone) – Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatte salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 Legge 27 luglio 1978, n. 392.
8) (Destinazione dell’immobile) - L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore/i.
Il conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.
In caso di recesso da parte di uno o più conduttori firmatari, in presenza di almeno uno degli iniziali conduttori, è ammesso il subentro di altra persona nel rapporto di locazione. Il subentro dovrà essere comunicato per iscritto dal/i conduttore/i iniziali e dal conduttore subentrante, al locatore, che dovrà darne approvazione scritta.
9) (Recesso del conduttore) - Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno due mesi prima. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più conduttori firmatari e in tal caso, dal mese dell’intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione. Indipendentemente dai gravi motivi, è concesso al conduttore/i di recedere dal contratto, dandone preavviso al locatore, quando si verifichi prima della scadenza contrattuale l’interruzione degli studi.
10) (Consegna dell’immobile) - Il Conduttore dichiara di aver visitato la casa locatagli e di averla trovata adatta all’uso convenuto e così di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare locata nel medesimo stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna altresì a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tale caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini. E’ in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto , in relazione allo stato dell’immobile, ai sensi dell’art. 1590 C.C. di quanto segue:
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11) (Modifiche, innovazioni e migliorie) – Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, od agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
12) (Diritto di voto nell’assemblea condominiale) - Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire senza voto sulle delibere relative alla modifiche degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l’osservanza , in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
13) (Antenna TV) – Il conduttore – in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata – si obbliga a servirsi esclusivamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore – in caso di inosservanza – autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
14) (Accesso all’abitazione) – Il conduttore dovrà consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano – motivandola – ragione.
Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l’unità immobiliare locata, il conduttore dovrà consentire la visita dell’unità immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore con l’esclusione dei giorni festivi, oppure con le seguenti modalità:_________________________________________________________________________________
15) (Conciliazione stragiudiziale) – Ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all’esatta applicazione dell’Accordo locale, anche a riguardo del canone di locazione, una Commissione di Conciliazione Stragiudiziale formata, da due componenti – scelti tra appartenenti alla rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo, sulla base delle designazioni rispettivamente del locatore e del conduttore – e, quanto a un terzo, che svolgerà eventualmente funzioni di Presidente, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati, ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo. In caso di variazioni in più o in meno dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire una Commissione di Conciliazione Stragiudiziale, composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà nel termine perentorio di novanta giorni il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione.
16) (Domicilio del conduttore) – A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’Ufficio di Segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato.
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.
Il locatore ed il conduttore autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n.675).
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio al D.M. 5 marzo 1999 di cui all’art. 4 comma 2, della legge 431/98, all’Accordo locale sopra citato, alle disposizioni del codice civile, della legge 27/7/1978 n. 392, della legge 9/12/1998 n. 431 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.
17) (Tentativo obbligatorio di mediazione) Le parti convengono che tutte le controversie relative all’interpretazione e/o alla gestione del presente contratto saranno devolute al tentativo obbligatorio di mediazione previsto dal Regolamento dell’Organismo di Conciliazione Forense di Milano con sede in Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx x. 00, che la parti dichiarano espressamente di conoscere e accettare. La sede della Mediazione sara’ in Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx x. 00.
18) (Prestazione Energetica) Il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’Attestato, in ordine alla Attestazione della Prestazione Energetica degli edifici come previsto dal Dlg n. 145 del 24/12/2013.
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Letto, approvato e sottoscritto
………………., li ………………
IL LOCATORE IL CONDUTTORE
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Le parti danno atto che tutte le clausole del presente accordo sono state tra le stesse negoziate e discusse e che non abbisognano, conseguentemente, di espressa esplicita approvazione ex art. 1342 CC.
IL LOCATORE IL CONDUTTORE
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NOTE
Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all’Autorità di P.S. da parte del locatore, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all’Autorità di P.S. , ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 286/1998.
La durata minima è di mesi 6 e quella massima di mesi 36.
Indicare il numero della zona urbana omogenea in cui è situato l’immobile secondo il punto 4.1.a) dell’Accordo Locale.
Indicare il numero della sub-fascia in cui è situato l’immobile secondo il punto 4.1.b) dell’Accordo Locale.
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