CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA
CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA
Tra
L’Automobile Club Enna, Ente Pubblico non Economico, con sede in Enna Via Roma n. 200 (P.I. 00040060865), in persona del Commissario Straordinario, Avv. Xxxxx Xxxxxx, di seguito anche “Concedente”;
e
la…………………….. con sede in … Via … n. … (P.I ), in persona del legale
rappresentante p.t. e amministratore, Sig , giusti poteri di cui all’allegata
visura camerale aggiornata al , di seguito anche “Affittuaria”;
PREMESSO
A) che l’Automobile Club è proprietario di un complesso di beni tecnicamente ed unitariamente organizzati per la vendita di prodotti e per la prestazione di servizi all’automobilista nel Comune di Enna in Xxxxx X. Xxxx 00;
B) che l’impianto è identificato al nuovo catasto urbano del comune di Enna al foglio ……., particella n. …… sub …. ed è munito di tutte le licenze, permessi, autorizzazioni e concessioni amministrative che ne legittimano l’installazione e l’esercizio
C) che l’impianto è attualmente libero da vincoli contrattuali di fornitura, essendo cessato di ogni efficacia il contratto di convenzionamento con la SP Energia Siciliana con i cui colori e marchi l’impianto era contraddistinto;
D) che sull’impianto non gravano vincoli di gestione, essendo scaduto e non più rinnovato il precedente contratto di cessione in uso gratuito e che pertanto l’AC Enna ha il pieno possesso dei beni costituenti l’impianto giusto verbale di riconsegna del 29/09/2015.
E) che l’Automobile Club, con delibera del Commissario Straordinario, Avv. Xxxxx Xxxxxx, nr° 4 del 09/03/2016 ha stabilito di procedere all’affitto del ramo di azienda relativo al distributore di carburanti con possibilità di attivare un impianto di autolavaggio di seguito indicato;
F) che con determina del Direttore nr° 6 del 10/03/2016 , si è proceduto all’indizione della gara per l’aggiudicazione a soggetto avente i requisiti previsti dal bando e dal disciplinare di gara;
G) che la ditta si è aggiudicata la gara per l’affitto
del ramo d’azienda indicato di seguito.
Tutto ciò premesso, costituente parte integrante ed inscindibile del presente contratto si conviene quanto segue:
Art. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO
L’AC Enna concede in affitto alla …………, che accetta, il ramo d’azienda di sua proprietà in Comune di Enna Viale A. Xxxx 75 descritto in premessa.
Nel ramo di azienda oggetto dell’affitto sono compresi:
- Un terreno di mq 800 circa, di proprietà del Comune di Enna che lo ha concesso all’AC Enna con contratto di concessione suolo n.13 del 12.08.2009, delineato in rosso nell’allegata planimetria che, approvata e sottoscritta dalle parti e vidimata dal notaio autenticante le firme al presente atto, si allega sotto la lettera A
- I beni e le attrezzature fisse e mobili attualmente adibiti a distributore di carburanti e/o utilizzati in precedenza nell’attività di autolavaggio come elencati nel documento che, sottoscritto dalle parti e vidimato dal notaio autenticante le firme al presente atto, si allega sotto la lettera B
- I decreti, le concessioni e le autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti per svolgere l’attività di distributore carburanti per uso autotrazione per le quali la Concedente si impegna sin d’ora ad avviare le pratiche per la voltura all’Affittuaria entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
Sono invece esclusi dall’affitto di ramo d’azienda:
- i crediti ed i debiti maturati anteriormente alla data di immissione in possesso che rimarranno in capo alla Concedente e/o comunque di cui quest’ultima dovesse essere titolare se sorti sino alla data di perfezionamento del contratto;
- qualsivoglia diritto, obbligo o onere di natura sostanziale o processuale comunque connesso con contestazioni o controversie pendenti innanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria nonché gli eventuali ricorsi amministrativi riguardanti il complesso aziendale oggetto dell’affitto;
- la successione dell’Affittuaria in altri contratti o rapporti giuridici facenti capo alla Concedente ancorché correlati alla gestione del ramo d’azienda ma che non siano stati espressamente inclusi nell’affitto fatta eccezione per eventuali utenze di esercizi pubblici.
Art. 2) DURATA DEL CONTRATTO – RECESSO ANTICIPATO
Il presente contratto avrà una durata di anni 9 (nove) a decorrere dalla data odierna.
In nessun caso, alla scadenza, il presente contratto si rinnoverà automaticamente. L’affittuaria si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, comunque non prima che siano trascorsi almeno due anni dalla sottoscrizione del presente contratto, comunicando tale volontà alla Concedente a mezzo lettera raccomandata
AR, da consegnarsi all’ufficio postale con preavviso di mesi 6 (sei) rispetto alla data in cui il recesso dovrà avere esecuzione.
Laddove per ragioni indipendenti dalla volontà delle parti l’autorizzazione per l’impianto dovesse essere revocata, annullata o sospesa ed in ogni caso in cui l’impianto dovesse essere dichiarato incompatibile con gli strumenti urbanistici, il presente contratto si intenderà risolto;
Nelle ipotesi previste dal presente articolo alle parti non spetterà alcun indennizzo, risarcimento o pretesa di sorta
Art. 3) CANONE
Quale corrispettivo dell’affitto, l’Affittuaria riconoscerà alla Concedente i seguenti canoni:
a) una quota fissa annua
da versare alla Concedente, secondo la seguente tabella:
Anno | Canone fisso | |
1° | € | 20.000 |
2° | € | 25.000 |
3° | € | 30.000 |
4° | € | 35.000 |
5° | € | 40.000 |
6° | € | 40.000 |
7° | € | 40.000 |
8° | € | 40.000 |
9° | € | 40.000 |
- Per la prima annualità € 20.000,00 (euro ventimila/00) oltre I.V.A.
- Per la seconda annualità € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) oltre I.V.A
- Per la terza annualità € 30.000,00 (euro trentamila/00) oltre I.V.A
- Per la quarta annualità € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00) oltre I.V.A.
- Per la quinta annualità € 40.000,00 (euro quarantamila/00) oltre I.V.A.
- Per la sesta annualità € 40.000,00 (euro quarantamila/00) oltre I.V.A.
- Per la settima annualità € 40.000,00 (euro quarantamila/00) oltre I.V.A.
- Per l’ottava annualità € 40.000,00 (euro quarantamila/00) oltre I.V.A.
- Per la nona annualità € 40.000,00 (euro quarantamila/00) oltre I.V.A.
Tale canone verrà corrisposto in rate trimestrali anticipate entro cinque giorni dall’inizio del relativo trimestre.
b) una quota variabile
L’Affittuaria riconoscerà inoltre alla Concedente un compenso variabile pari a:
- € 5,00 SIVA per ogni metro cubo di carburante erogato al pubblico dall’impianto, limitatamente ai volumi eccedenti un erogato annuo di 1.000 mc;
- € 10,00 SIVA per ogni metro cubo di carburante erogato al pubblico dall’impianto limitatamente ai volumi eccedenti un erogato annuo di 1.500 mc;
- € 5,00 SIVA per ogni metro cubo di carburante erogato al pubblico dall’impianto limitatamente ai volumi eccedenti un erogato annuo di 2.000 mc.
I compensi variabili di cui al punto b) verranno liquidati al termine di ogni annualità contrattuale entro e non oltre 30 giorni.
Art. 4) AGGIORNAMENTO CANONE
A decorrere dalla sesta annualità contrattuale, e così di seguito di anno in anno, senza necessità di preventiva comunicazione, il canone fisso verrà aggiornato nella misura del 75% (settantacinque per cento) della variazione ISTAT, calcolato sulla variazione percentuale dell’ultimo indice disponibile alla scadenza annuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Allo stesso modo, ma a decorrere dalla seconda annualità contrattuale, verrà aggiornata la quota variabile del canone.
Art. 5) MODALITA’ DI PAGAMENTO
La liquidazione dei canoni da riconoscersi a fronte del presente contratto sarà effettuata a mezzo bonifico bancario direttamente intestato alla concedente presso la Banca UNICREDIT SPA IBAN: XX00X0000000000000000000000
In caso di ritardato pagamento rispetto ai suddetti termini si applicheranno gli interessi legali di mora stabiliti dal D.lgs 231 del 2002.
Il suddetto canone, anche in deroga all’art. 1623 del codice civile, non potrà essere ridotto per nessuna ragione ed in particolare, a titolo esemplificativo, non potrà essere ridotto per la necessità di eseguire ulteriori lavori, siano essi di manutenzione o derivanti dalla necessità di adeguamento ad obblighi normativi sopravvenuti, né per variazione delle condizioni di mercato o della concorrenza.
Ai sensi dell’art. 1462 del codice civile l’Affittuaria non potrà in alcun caso opporre eccezioni per ritardare il versamento del suddetto canone, anche per un solo trimestre o parte di esso, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.
Art. 6) CONSEGNA ED IMMISSIONE IN POSSESSO
L’Affittuaria viene immessa nel possesso del ramo d’azienda oggi affittato contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto e dovrà prendere in
consegna i relativi impianti entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente atto, mediante redazione di uno specifico verbale di sopralluogo, inventario e consegna.
Si da atto sin d’ora che l’Affittuaria ha preso esatta visione anche tecnica del complesso dei beni oggetto di affitto e di averlo trovato in buono stato e comunque confacente alle proprie esigenze.
L’Affittuaria dovrà presentare tutte le istanze di voltura dei decreti e delle autorizzazioni agli enti competenti entro trenta giorni dall’immissione in possesso dell’impianto e darne comunicazione tempestiva all’odierna concedente.
Al termine del contratto la Concedente rientrerà in possesso del ramo d’azienda oggi complessivamente affittato, con tutti gli eventuali miglioramenti effettuati dall’Affittuaria che rimarranno acquisiti agli impianti senza diritto alcuno della stessa Affittuaria a rimborso od indennità di sorta o ad asporto che possa determinare qualsiasi genere di danno all’impianto, che ne determini un minor valore dello stesso.
I beni facenti parte del ramo d’azienda verranno riconsegnati nello stesso stato di funzionalità in cui si trovano alla data di immissione in possesso dell’Affittuaria, in virtù degli obblighi di garanzia dell’efficienza e del ripristino spettanti a quest’ultima. L’Affittuaria rilascia alla Concedente, con la sottoscrizione del presente contratto, delega irrevocabile di voltura a quest’ultima, così da consentirle, alla scadenza del contratto, il ripristino della titolarità delle concessioni e delle autorizzazioni così come oggi intestate.
L’Affittuaria non avrà comunque diritto ad alcun indennizzo da parte della Concedente per differenze inventariali, anche in deroga all’art. 2561, quarto
comma, del codice civile, ad esclusione dei prodotti petroliferi giacenti nei serbatoi dei distributori, così come nulla sarà riconosciuto per l’avviamento commerciale.
Art. 7) GARANZIA E MANLEVA
La Concedente garantisce la piena e pacifica proprietà del suddetto ramo d’azienda e l’assenza alla data del bando di gara di contenziosi giudiziari pendenti civili, penali, lavoristici, tributari, amministrativi, arbitrali o di altro tipo, di pignoramenti, di ipoteche o qualsivoglia altro peso gravante o intimato con riguardo all’azienda oggetto del presente accordo.
La Concedente terrà indenne l’Affittuaria per eventuali contenziosi che dovessero insorgere relativamente al periodo precedente l’immissione in possesso di quest’ultima nel ramo d’azienda.
Analoga tutela viene riconosciuta fin d’ora dall’Affidataria nei confronti della Concedente al termine del presente contratto per tutti i fatti ed i rapporti insorti durante il periodo di affitto del ramo d’azienda.
La Concedente garantisce altresì che l’impianto di distribuzione carburanti è stato realizzato in conformità e nel rispetto della normativa di legge, ivi compresa quella relativa alla materia ambientale e nel rispetto dei pareri rilasciati dai vari enti ed in assoluta osservanza di quanto indicato nei permessi a costruire e nelle autorizzazioni petrolifere e che le condizioni del sottosuolo e del terreno su cui sono situati i citati impianti sono conformi alla vigente normativa riguardante la tutela ambientale.
Per quanto attiene allo scarico delle acque reflue (dilavamento piazzale, civili, industriali), sarà onere dell’Affittuaria provvedere al loro adeguamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a propria cura e spese.
Analoga tutela viene riconosciuta fin d’ora dall’Affidataria nei confronti della Concedente al termine del presente contratto per tutti i fatti ed i rapporti insorti durante il periodo di affitto del ramo d’azienda.
L’Affittuaria dichiara di ben conoscere le norme di legge, i regolamenti di polizia e tutte le prescrizioni emanate dalle competenti autorità in ordine alle attività svolte e si obbliga ad osservare e far osservare esattamente le norme stesse e tutte le altre che dovessero in prosieguo essere emanate.
Art. 8) SPESE DI MANUTENZIONE
Sono a carico dell’Affittuaria sia le spese di manutenzione ordinaria che straordinaria di tutte le attrezzature installate presso l’impianto siano esse sopra terra (erogatori, accettatori, chioschi, pensiline, attrezzature pubblicitarie, impianti, ecc..) o sotto terra (Serbatoi ed accessori, impianti di varia natura, ecc..) ivi comprese le spese per adeguare il punto vendita oggetto di affitto ad eventuali prescrizioni imposte dalle Autorità competenti e dalla normativa di volta in volta vigente nonché le spese per il rinnovo di licenze, permessi, concessioni che si dovessero rendere necessarie durante il periodo dell’affitto
L’Affittuaria è autorizzata sin da ora ad eseguire, previa comunicazione alla Concedente, modifiche, migliorie ed addizioni di qualunque genere ai beni oggetto dell’affitto anche tali da modificare in tutto o in parte la consistenza e il funzionamento degli stessi a condizione che non vengano limitate o danneggiate le altre attività.
L’Affittuaria e la Concedente rinunciano reciprocamente ed espressamente a richiedere e/o versare somme in relazione all’eventuale incremento o decremento dell’avviamento.
Art. 9) GESTIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE
L’Affittuaria condurrà il ramo d’azienda affittato a propria cura e spese, in modo efficiente e decoroso, nel rispetto delle norme fiscali, di igiene, ambientali e di sicurezza, assumendo a proprio rischio, spese ed organizzazione, la conduzione stessa, con esclusiva diretta responsabilità in ordine ai soggetti addetti all’impianto anche nel caso decida di affidarlo in comodato d’uso gratuito ai sensi della normativa regionale vigente.
Resta inteso che l’azienda dovrà essere gestita senza modificarne l’attuale destinazione ed in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti nonché delle dotazioni come risultanti da inventario allegato.
La stipula dei seguenti contratti da parte dell’Affittuaria è soggetta ad autorizzazione scritta da parte della Concedente:
- cessioni, alienazioni di beni mobili e immobili, nonché costituzione di diritti reali a favore di terzi;
- contratti di sub-locazione dell’impianto di distribuzione carburanti;
- contratti di somministrazione, di fornitura e convenzionamento di durata eccedente le scadenze di cui all’articolo 2Art. 2).
Art. 10) IMPOSTE E TASSE
Sono a carico dell’Affittuaria tutte le spese per imposte, tasse e altri corrispettivi da versare ad Enti ed Autorità competenti relativamente agli impianti oggetto di affitto di ramo d’azienda, alla loro attività ed alle loro pertinenze, nessuno escluso, ivi compresi quelli inerenti gli accessi carrabili agli impianti stessi dalla pubblica viabilità, le tasse relative alle insegne, la tassa annuale occupazione suolo pubblico, lo smaltimento di rifiuti ordinari/straordinari/speciali.
Art. 11) ADDIZIONI E MIGLIORAMENTI
Le variazioni, addizioni e le migliorie saranno eseguite ad esclusiva cura e spese dell’Affittuaria ed al termine del presente contratto, rimarranno acquisiti al ramo d’azienda senza che la Concedente debba corrispondere alcun indennizzo, risarcimento o pretesa di sorta a cui pertanto e per quanto occorrer possa l’Affittuaria fin d’ora rinuncia.
L’esecuzione di opere contrarie alla normativa vigente determineranno la
risoluzione immediata ed espressa del presente contratto.
Art. 12) RENDICONTAZIONE
L’Affittuaria è tenuta a trasmettere alla Concedente a consuntivo annuale tutti i dati relativi alle vendite di carburante, gli eventuali reclami ricevuti, e i possibili ulteriori servizi attivati, etc. La Concedente potrà sempre effettuare sopralluoghi sull’impianto per la verifica degli adempimenti contrattuali.
Art. 13) POLIZZE ASSICURATIVE
E’ onere dell’Affittuaria stipulare una polizza assicurativa “all risk”, con adeguati massimali, a garanzia degli impianti e delle attività ivi comprese. Per quanto non coperto dalle suddette polizze l’Affittuaria rimarrà comunque l’unica responsabile.
Art. 14) GARANZIA FIDEIUSSORIA
A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto l’Affittuaria consegna alla Concedente la polizza fidejussoria allegata (all. C), rilasciata da (Banca
o Compagnia di assicurazioni), recante come beneficiario la stessa Concedente, dell’importo di € 31.000,00 (trentunomila/00 euro) pari al 10% dell’importo da corrispondere nell'arco della vigenza contrattuale.
La polizza contiene le seguenti clausole:
- rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale;
- pagamento entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del beneficiario;
- rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 1957 del codice civile;
- svincolo in seguito a comunicazione scritta della Concedente.
- esclusione dello svincolo automatico anche parziale a seguito dell’esecuzione del contratto.
La Concedente svincolerà la suddetta garanzia entro sei mesi dalla re immissione in possesso dell’azienda conseguente alla scadenza del termine di durata del presente contratto, previa verifica del rispetto degli impegni assunti con il presente atto da parte dell’Affidataria.
Art. 15) PENALI
In caso di ritardo nella restituzione, per qualsiasi motivo, dei beni oggetto del presente contratto, alla scadenza dello stesso, viene fissata una penale di Euro 350,00 (trecentocinquanta euro) per ogni giorno di ritardo.
Art. 16) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il contratto si risolverà di diritto senza necessità di costituzione in mora da parte della Concedente, salve le penali maturate ed il risarcimento del maggior danno, in caso di:
- ritardo di oltre trenta giorni nel versamento, in tutto o in parte, del canone;
- rilievi per inadempimenti o comportamenti fiscali scorretti da parte dell’Affittuaria verbalizzati da parte dell’Autorità giudiziaria, della Guardia di Finanza o dell’Agenzia delle Dogane;
- violazione dell’obbligo di rendicontazione annuale;
- ogni altra violazione grave agli obblighi stabiliti dal presente contratto e dalle disposizioni di legge e regolamentari.
Art. 17) SPESE DEL PRESENTE ATTO
Le spese riconducibili alla stipula del presente contratto saranno a carico dell’Affittuario, ivi comprese quelle di bollo e di registro.
Art. 18) CLAUSOLA ETICA
Le parti dichiarano che nessuna percentuale, commissione o pagamento similare sono stati richiesti o pagati in relazione al presente contratto e riconoscono che le parti si sono indotte alla stipula del presente contratto esclusivamente sulla base del suo contenuto.
Art. 19) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In conformità a quanto previsto dalla disciplina dettata dal D.lgs 30 giugno 2003
n.196 (Codice privacy) le parti si impegnano a trattare i rispettivi dati esclusivamente per la corretta esecuzione del presente contratto. I dati in questione non saranno fatti oggetto di discussione e potranno essere comunicati solo a società di consulenza o servizi di cui le parti si dovessero avvalere per attività correlate al presente contratto.
Art. 20) FORO ED ELEZIONE DOMICILIO
Per ogni controversia che dovesse insorgere in ragione del presente contratto, foro competente, unico ed esclusivo sarà quello di Enna. Le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.
Art. 21) RINVIO NORMATIVO
Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme del codice civile ed a quelle speciali applicabili in ragione della materia.
LA CONCEDENTE
AUTOMOBILE CLUB ENNA
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO AVV. XXXXX XXXXXX
…
L’AFFITTUARIA
…
…
…
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. l’Affittuaria accetta espressamente le seguenti
clausole:
Art. 1) OGGETTO
Art. 2) DURATA DEL CONTRATTO - RECESSO ANTICIPATO Art. 3) CANONE
Art. 4) AGGIORNAMENTO DEL CANONE Art. 5) MODALITA’ DI PAGAMENTO
Art. 6) CONSEGNA ED IMMISSIONE IN POSSESSO Art. 7) GARANZIA E MANLEVA
Art. 8) SPESE DI MANUTENZIONE
Art. 9) GESTIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE Art. 10) IMPOSTE E TASSE
Art. 11) ADDIZIONI E MIGLIORAMENTI Art. 12) RENDICONTAZIONE
Art. 13) POLIZZE ASSICURATIVE Art. 14) GARANZIA FIDEIUSSORIA Art. 15) PENALI
Art. 16) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Art. 17) SPESE DEL PRESENTE ATTO
Art. 18) CLASUSOLA ETICA
Art. 19) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Art. 20) FORO ED ELEZIONE DOMICILIO
Art. 21) RINVIO NORMATIVO
L’AFFITTUARIA
…
…
…
ALLEGATI:
A. Planimetria dell’impianto;
B. Elenco beni e attrezzature
C. Polizza fideiussoria;
ALLEGATO B
ELENCO BENI E ATTREZZATURE
- n.1 erogatori doppio corpo per super senza piombo/gasolio marca Xxxxxxx matr. 981700/01
- n.1 erogatore doppio corpo per benzina super senza piombo/super senza piombo marca Xxxxxxx matr. 001758/9
- n.1 erogatore singolo per gasolio marca Xxxxxxx matr. 010587
- n.4 serbatoi da mc 10,00 cadauno destinati al contenimento dei prodotti sopracitati;
- n.1 pensilina metallica completa di impianto illuminazione a copertura di una delle aree di rifornimento;
- n.1 chiosco metallico per ricovero gestore;
-n.1 accettatore di banconote con annesso convertitore di protocollo;
- n.1 lavaggio automatico autovetture ad arco modello….
- n.1 vasca decantazione acque
- Serbatoi per riserva idrica
- Piazzola lavaggio munita di grigliati e dispositivi di convogliamento e trattamento acque di lavaggio
- autoclave
- compressore
- accessori ed impianti atti a rendere la stazione di servizio in perfetto esercizio.
ALL. C
POLIZZA FIDEIUSSORIA