ACCORDO QUADRO
Città Metropolitana di Genova
ACCORDO QUADRO
OGGETTO | Accordo Quadro per l'affidamento degli interventi di manutenzione a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale delle strade provinciali di proprietà della Città Metropolitana di Genova e delle strade di proprietà dei Comuni ricompresi nel territorio della Città Metropolitana stessa. |
STAZIONE APPALTANTE | Città Metropolitana di Genova |
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA | R.U.P. ex art. 31 D.lgs. 50/2016 relativamente ai singoli Contratti Derivati Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx |
SOMMARIO |
pagina |
8. Adesione all’Accordo Quadro della Direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova 9 9. Adesione all’Accordo Quadro delle Amministrazioni Contraenti diverse dalla Direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova 9 10. Attivazione Contratto Derivato della Direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova 10 11. ATTIVAZIONE CONTRATTO DERIVATO DELLA AMMINISTRAZIONI COMMITTENTI DIVERSE DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 10 12. Referente dell’Accordo Quadro 11 13.1. Cauzione definitiva sull’Accordo Quadro 12 13.2. Cauzione definitiva suoi Contratti Derivati 12 14. Sistema di monitoraggio dell’Accordo Quadro e controllo dei contratti derivati 13 15. Risoluzione dell’Accordo Quadro 13 19. Effetti della Risoluzioni e del Recesso 15 20. Divieto di Cessione del Contratto 16 21. Oneri delle Amministrazioni Contraenti 16 23. Obblighi di comunicazione 17 |
1. Riferimenti normativi
La Città Metropolitana di Genova, ai sensi del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 e delle Deliberazioni ANAC del 23 luglio 2015 n. 58 e del 17 gennaio 2018, n. 31, è Soggetto aggregatore competente per l’affidamento, mediante forme di aggregazione dei fabbisogni condotte su base regionale, dei servizi ricompresi tra le categorie merceologiche previste dal d.p.c.m. 24 dicembre 2015 e dal successivo d.p.c.m. 11 luglio 2018, categorie tra le quali rientrano i lavori di manutenzione stradale.
La Città Metropolitana di Genova, quale ente proprietario della rete stradale provinciale è assoggettata a quanto previsto dall’art. 14 del nuovo codice della strada, Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 - “Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade”. Il medesimo articolo, tra l’altro prevede che:
gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative
pertinenze.
2. Analisi di Contesto
2.1. Premessa
La Città Metropolitana di Genova, con il presente appalto, in applicazione dell’articolo 9, comma 2 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, del D.P.C.M 11 novembre 2014 e della Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito Anac) del 23 luglio 2015 n.58 e del 17 gennaio 2018, n. 31, si propone di estendere ad altri Enti il processo continuo di miglioramento degli obiettivi intrapresi e l’esperienza acquisita dalla Città Metropolitana di Genova (già Provincia di Genova) nel percorso ormai pluriennale di gestione della manutenzione stradale.
Per i fabbisogni delle altre Amministrazioni che potranno aderire all’Accordo Quadro è stata condotta un’ indagine esplorativa sul chilometraggio presunto delle strade di competenza comunale e utilizzato le informazioni disponibili in riferimento alle strade provinciali del territorio metropolitano, comparando le stesse, ad uno stato conservativo e di vetustà medio, così come desumibile dall’esperienza pluriennale acquisita da Città Metropolitana di Genova nella gestione di un patrimonio diversificato e di rilevante dimensione.
2.2. Esperienza storica degli affidamenti relativi ad attività di manutenzione stradale negli ultimi tre anni
L’ analisi di contesto è stata condotta dagli uffici Direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova sulla base dell’andamento storico degli interventi di manutenzione stradale negli ultimi tre anni dal quale si evince quanto segue:
• La rete stradale metropolitana consta in totale di 838 Km di estensione. La lunghezza stradale oggetto di intervento varia da un minimo di circa 700 m a un massimo di circa 9 Km a tratti saltuari, o continuativi, a seconda dello stato del manto.
• La durata funzionale del manto provinciale stradale, escludendo i tratti maggiormente interessati da fenomeni nevosi e da usura conseguente spargimento di sale, si considera pari a 4/6 anni.
• Negli ultimi tre anni sono stati realizzati circa 785.000,00 €/anno di bitumature tramite finanziamenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e 243.000,00 €/ anno spesi in amministrazione diretta.
• La maggior parte degli interventi programmati dall’Ufficio Manutenzione e dall’Ufficio Lavori Pubblici sono stati eseguiti in attuazione di procedure di gara, ma consistenti sono stati anche gli interventi svolti in amministrazione diretta per far fronte alle urgenze derivanti da eventi imprevisti e imprevedibili. L’entità di tali interventi puntuali ammonta a circa 5000 mq di stesa annuale.
2.3 Stato fisico, manutentivo e prestazionale
Dall’analisi dello stato attuale del manto stradale, a seguito delle ispezioni effettuate nel biennio 2019-2021, emerge la presenza più o meno diffusa dei seguenti fenomeni:
1. Fessurazioni di tipo: a ragnatela, a forma di blocco, longitudinali, trasversali;
2. Ormaiamento che consiste in una pavimentazione a fessura a forma di orme che tendono a sollevarsi;
3. Buche;
4. Levigature dell’aggregato che consiste nella perdita del materiale fine e di inerti grossolani che rendono le superfici ruvide e butterate.
Sulla base di detta indagine ispettiva è emerso che il 54% del tracciato stradale di competenza della Città Metropolitana di Genova necessita di interventi manutentivi. Detta percentuale rappresenta una stima in continua evoluzione in considerazione dei molteplici fattori che incidono sullo stato di conservazione del manto e che accelerano i fenomeni di ammaloramento dello stesso.
Le problematiche dell’attuale rete stradale sono dovute alla crescente inadeguatezza funzionale e manutentiva, determinate principalmente dalla mancata continuità delle risorse assegnate, oltre al fisiologico degrado strutturale delle diverse componenti costitutive delle strade.
Il degrado del fondo stradale si ripercuote sul comfort di guida, sulla sicurezza del transito e sull’impatto acustico del traffico e sul degrado delle scarpate per la presenza di specie vegetative infestanti con conseguenti impatti sulla viabilità di guida, pericolo di caduta alberi e rischio incendi.
2.4 Sistema informativo di gestione e di monitoraggio degli interventi
⮚ Esiste un piano di monitoraggio per i lavori di bitumatura, noto, come Piano del Manto che riporta, per ogni strada provinciale, i tratti in buone condizioni, i tratti da ripristinare nell’anno corrente. Negli anni precedenti il 2018, a causa della mancanza di finanziamenti, venivano eseguiti interventi puntuali dettati dell’urgenza di ripristinare la circolazione stradale in sicurezza per gli utenti. Tuttavia si sono rilevati efficaci nell’immediato a garantire il transito in sicurezza degli utenti, ma poco efficienti a lungo termine, poiché non consentono di incidere in maniera significativa sui fenomeni che accelerano il deterioramento del manto.
⮚ Con i finanziamenti MIT dell’ultimo triennio si è data priorità alle aree più ammalorate nonché a completare interventi di bitumatura iniziati nel corso di altri lavori di manutenzione straordinaria.
⮚ È opportuno segnalare che il monitoraggio sulle strade avviene quotidianamente grazie alle ispezioni del personal di zona e dei responsabili d’area che provvedono prontamente ad aggiornare il Piano del Manto.
3. Scopo della procedura e tipologia contrattuale
Dall’analisi di contesto gli obiettivi della presente procedura possono essere cosi riassumibili:
1. Eseguire in maniera più efficiente ed efficace le attività di manutenzione della rete stradale;
2. Garantire un’adeguata manutenzione periodica di tratti significativi del manto stradale;
3. Aumentare la sicurezza della circolazione stradale.
Per raggiungere lo scopo dell’iniziativa di acquisto si è ritenuto che la formula dell’Accordo Quadro, di cui all’art. 54 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sia la più idonea ad assicurare l’omogeneità e la standardizzazione dei lavori.
L’Accordo Quadro assicura, infatti, una maggiore flessibilità di ordinazione e gestione delle prestazioni, consentendo di individuare, per ogni lotto, un unico soggetto aggiudicatario cui le amministrazioni aderenti possono successivamente commissionare l’esecuzione del lavoro attivando i singoli contratti (cosiddetti contratti derivati), risultando maggiormente idoneo al contemporaneo soddisfacimento delle esigenze di
economia procedimentale e di omogeneizzazione del lavoro, da un lato, e di salvaguardia dell’autonomia gestionale dall’altro lato.
4. Oggetto dell’Accordo Quadro
La presente procedura ha per oggetto la conclusione di un Accordo Quadro volto a definire le condizioni generali per la successiva stipula di Contratti Derivati concernenti interventi per l’esecuzione dei lavori di manutenzione della pavimentazione stradale appartenente alla viabilità della Città Metropolitana di Genova e delle strade di proprietà dei Comuni ricompresi nel territorio della Città Metropolitana stessa.
L’Accordo Quadro, sostanzialmente, è un contratto normativo, dal quale discende per le amministrazioni aderenti l’opportunità di affidare per tutto il periodo di validità del contratto, alle condizioni predefinite nel contratto di Accordo Quadro medesimo.
L’Accordo Quadro ha la finalità di fissare le clausole contrattuali da applicare come vincolanti per gli appalti da aggiudicare durante il periodo di vigenza contrattuale. L’impresa, con la stipulazione dell’Accordo Quadro si impegna ad accettare, alle condizioni ed ai prezzi stabiliti dall’Accordo Quadro, gli ordinativi relativi agli appalti che saranno ad essa affidati.
Conseguentemente, con la conclusione dell’Accordo Quadro, l’impresa contraente si obbliga ad assumere tutti i lavori che saranno successivamente richiesti in base all’Accordo Quadro ed a realizzarli alle clausole ivi previste.
L’impresa ha l’obbligo di mettere in atto e mantenere per tutto il periodo di durata dell’Accordo Quadro la struttura operativa e le modalità organizzative da questa descritta nell’offerta tecnica presentata in sede di gara.
L’impresa ha l’obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento richiesto in relazione e ai contratti derivati, venga effettuato a regola d’arte entro il periodo stabilito.
4.1 Descrizione sommaria delle opere
Le opere oggetto dell’Accordo Quadro e conseguentemente, degli appalti da affidare in base ad esso, rientrano nella categoria prevalente OG3 (“STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI”).
Come meglio specificato nel Capitolato Speciale D’oneri e nel Disciplinare Tecnico, sono stati elaborati due modelli di intervento TIPO e precisamente:
1) INTERVENTO DI TIPO A con le seguenti caratteristiche: tratto di 700 m per una larghezza media della sovrastruttura stradale di 6 m, rimozione e rifacimento del solo strato di usura (4 cm compattati);
2) INTERVENTO DI TIPO B con le seguenti caratteristiche: tratto di 350 m, per una larghezza media della sovrastruttura stradale di 6 m, rimozione e rifacimento dello strato di usura (4 cm compattati) e del binder (5 cm compattati)
Si precisa che gli elaborati relativi agli interventi di tipo A e B con particolare riferimento al computo metrico hanno carattere meramente indicativo della tipologia delle lavorazioni da svolgere.
I singoli lavori affidati, infatti, potranno subire variazioni quantitative rispetto ai sopracitati allegati (dipendenti da geometria della strada, lunghezza del tratto interessato, spessori strati sovrastruttura stradale) ed essere totalmente di Tipo A o di Tipo B ovvero risultare da una combinazione di lavorazioni di Tipo A o di Tipo B.
Si evidenzia che, così come previsto nel documento Condizioni Generali, l’importo minimo garantito per
l’attivazione del singolo intervento risulta essere di € 50.000,00 al netto del ribasso d’asta compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Il singolo contratto derivato potrà prevedere, a discrezione della Committente, una percentuale non superiore all’ 8% dell’importo contrattuale da destinarsi a interventi “a chiamata” legati ad eventi imprevisti e imprevedibili al momento della stipula del contratto derivato.
Si configura come intervento a chiamata quello che rispetta le seguenti condizioni:
- inizio dei lavori entro 48 ore dall’ordinativo della Committente;
- importo complessivo, al netto del ribasso e inclusi gli oneri della sicurezza, inferiore all’importo minimo garantito.
In tali casi per ogni intervento attivato verrà riconosciuto il sovrapprezzo di cui alla voce N.P. 06 dell’Elenco Prezzi Unitari.
5. Validità ed Efficacia dell’Accordo Quadro
L’Accordo Quadro, considerato il processo di attivazione del contratto e le caratteristiche tecniche dei lavori oggetto di affidamento, ha una durata di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione, fatto salvo l’anticipato esaurimento dell’importo massimo previsto per ciascun lotto di gara, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 106, comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
In ogni caso il contratto derivato non può avere durata superiore ai 12 (mesi) successivi alla scadenza dell’Accordo Quadro; la previsione di ultrattività è motivata dalla durata del processo di attivazione del contratto derivato, dalla prospettiva di efficientamento dell’appalto e dalla complessità dei lavori previsti.
E’ prevista, ai sensi dell’articolo 106 comma 11, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la proroga dei contratti derivati per il tempo necessario, non superiore a 12 mesi, all’espletamento delle procedure finalizzate all’affidamento di un nuovo contratto e al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario in tutti i casi di cessazione anticipata dell’efficacia, a qualsiasi titolo, dell’Accordo Quadro e/o dei contratti derivati, o qualora alla scadenza dei contratti derivati non dovessero essere state completate le formalità per un nuovo affidamento dei lavori.
6. Suddivisione in lotti e luogo di esecuzione
6.1 Suddivisione in lotti
La procedura di affidamento è articolata nei seguenti 6 lotti territoriali comprendenti nel complesso l’intero territorio provinciale, al fine di meglio garantire adeguate economie di scala, un miglior efficientamento delle prestazioni, una organizzazione aderente alle esigenze logistico-territoriali e standard elevati di professionalità dei lavori eseguiti.
I primi tre lotti riguardano le strade di competenza della Città Metropolitana di Genova, mentre I lotti n.4-5-6 attengono alle strade comunali.
Si è organizzata la manutenzione della rete viaria provinciale e comunale in tre nuclei operativi: Viabilità Ponente (P), Viabilità Centro (C), Viabilità Levante (L).
N. Lotto | Oggetto del Lotto |
1 | Affidamento degli interventi di manutenzione a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale delle strade provinciali di proprietà della Città Metropolitana di Genova, comprese nella Zona PONENTE. |
2 | Affidamento degli interventi di manutenzione a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale delle strade provinciali di proprietà della Città Metropolitana di Genova, comprese nella Zona CENTRO. |
3 | Affidamento degli interventi di manutenzione a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale delle strade provinciali di proprietà della Città Metropolitana di Genova, comprese nella Zona LEVANTE. |
4 | Affidamento degli interventi di manutenzione a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale delle strade di proprietà dei Comuni ricompresi nel territorio della Città Metropolitana appartenenti alla Zona PONENTE |
5 | Affidamento degli interventi di manutenzione a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale delle strade di proprietà dei Comuni ricompresi nel territorio della Città Metropolitana appartenenti alla Zona CENTRO |
6 | Affidamento degli interventi di manutenzione a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale delle strade di proprietà dei Comuni ricompresi nel territorio della Città Metropolitana appartenenti alla Zona LEVANTE |
Non è prevista la divisione in lotti funzionali, in quanto oggetto del presente Accordo Quadro è l’affidamento di interventi di manutenzione a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale, necessari per il mantenimento efficiente della rete stradale provinciale e dei Comuni ricompresi nel territorio della Città Metropolitana di Genova, ad un unico Appaltatore per ciascun lotto; l’affidamento unitario ad un medesimo operatore dei diversi lavori da eseguire in ciascun lotto è condizione necessaria per l’efficiente gestione e controllo dell’Accordo Quadro stesso.
Al fine di favorire la massima partecipazione alla procedura, gli operatori economici possono presentare offerta per tutti i Lotti.
Il concorrente è tenuto a presentarsi nei diversi Lotti ai quali intenda partecipare, sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI o Consorzi ordinari, sempre con la medesima composizione, pena l’esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa.
Le imprese raggruppate/consorziate/raggruppande/consorziande potranno, tuttavia, differenziare nei diversi Lotti, i ruoli (mandataria/mandante) e/o prevedere una diversa percentuale di esecuzione dell’oggetto contrattuale, fatto salvo il rispetto per ogni Lotto delle regole previste per la partecipazione dalla documentazione di gara.
I Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni Lotto
Al fine di assicurare le condizioni di massima partecipazione e apertura al mercato, anche per le piccole medie imprese, ciascun concorrente potrà essere aggiudicatario di un solo Lotto.
L’aggiudicazione dei Lotti avverrà seguendo l’ordine progressivo con cui sono stati numerati i Lotti stessi; qualora un concorrente dovesse risultare primo in graduatoria per più Lotti, gli sarà attribuito il primo Xxxxx risultante dall’applicazione dell’ordine progressivo con cui sono stati numerati i Lotti.
6.2 Luogo di esecuzione
Territorio della Città Metropolitana di Genova.
7. Importi a base di gara
Il valore dei singoli lotti dell’Accordo Quadro è frutto di una stima presunta del numero e del fabbisogno delle Amministrazioni che attiveranno i contratti derivati nell’arco temporale di durata dello stesso. Tale stima, pertanto, non è in alcun modo impegnativa e vincolante, né per la Stazione Appaltante, né per le Amministrazioni del territorio interessato, nei confronti degli aggiudicatari e sottoscrittori dell’Accordo Quadro.
Il soggetto aggiudicatario, pertanto, nulla può pretendere in caso di mancata attivazione dei contratti derivati previsti dall’Accordo Quadro.
Gli importi posti a base di gara di ciascun Lotto sono stati stimati assumendo a riferimento le informazioni disponibili in relazione al numero e alle tipologie delle strade provinciali di competenza della Città Metropolitana di Genova e alle strade comunali delle Amministrazioni del territorio provinciale, elencate nel documento “Elenco strade suddivise in lotti”, allegato Tecnico n. 2
Il valore stimato dei lotti è stato, quindi, determinato tenendo conto dei costi delle lavorazioni, comprensivi delle risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle prestazioni richieste, nonché degli oneri connessi all’assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza.
I prezzi di cui all’Elenco Prezzi Unitari (allegato Tecnico n. 5) sono stati determinati per via analitica, ricorrendo a prezzari e analisi di mercato, con riferimento ai seguenti elementi:
• tempo per l’esecuzione delle prestazioni: stimato in base alle tipologie;
• costo medio orario della manodopera, calcolato sulla base delle tabelle predisposte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali relative al personale dipendente da imprese dell’industria edile e attività affini;
• costo di fornitura materiali e nolo attrezzatura;
• distanze medie di trasporto materiali e attrezzature.
I prezzi previsti dall’allegato tecnico n. 5 comprendo la retribuzione contrattuale, le spese generali e gli utili di Impresa.
In particolare il costo della manodopera indicato in fase di gara è stato calcolato parametricamente sulla base dell’incidenza percentuale media risultante dai computi metrici estimativi degli interventi Tipo A e Tipo B e assunto pari al 19,81%
Analogamente l’incidenza degli Oneri di Sicurezza e delle lavorazioni di difficile quantificazione da valutarsi in economia sono state stimate parametricamente sulla base dell’incidenza media sugli interventi di Tipo A e Tipo B. Si assumono Oneri di Sicurezza pari al 2,94% dell’importo a base di gara e lavorazioni in economia pari all’1% del medesimo importo.
Si precisa che, trattandosi di stime parametriche, tali incidenze potranno subire variazioni in aumento o diminuzione. Sarà onere dell’Amministrazione Committente procedere a una stima analitica al momento della redazione del singolo progetto esecutivo.
L’Elenco Prezzi Unitari (allegato tecnico n. 5) e l’Elenco Prezzi Unitari Sicurezza (allegato tecnico 6) rappresentano gli Elenchi Prezzi contrattuali.
Le lavorazioni in economia saranno computate prendendo a riferimento i prezzi unitari così come risultanti dal Prezzario Regione Liguria vigente al momento dell’esecuzione dei lavori.
Sulla base degli elementi di costo sopra enunciati e dei fabbisogni potenziali riferibili alle amministrazioni del territorio provinciale, l’importo a base di gara per ogni singolo lotto, riferito ad una durata di 4 anni risulta il seguente:
Lotti | Importo | Di cui | Costi della sicurezza non soggetti a ribasso | Costo manodopera |
Lotto 1 | € 3.160.000,00 | € 98.908,00% | € 613.356,00% | |
Lotto 2 | € 3.160.000,00 | € 98.908,00% | € 613.356,00% | |
Lotto 3 | € 3.160.000,00 | € 98.908,00% | € 613.356,00% | |
Lotto 4 | € 1.264.000,00 | Di cui | € 39.563,20% | € 245.342,40% |
Lotto 5 | € 1.264.000,00 | Di cui | € 39.563,20% | € 245.342,40% |
Lotto 6 | € 1.264.000,00 | Di cui | € 39.563,20% | € 245.342,40% |
Il valore dell’Accordo Quadro, è calcolato tenendo altresì conto delle ipotesi di modifica estensione e proroga contrattuale e rileva sia ai fini della definizione dei requisiti dei concorrenti, sia ai fini dell’applicazione delle soglie normative comunitarie.
Nei provvedimenti di attivazione dei contratti derivati dovranno essere considerati gli oneri fiscali da calcolarsi sui singoli importi contrattuali.
8. Adesione all’Accordo Quadro della Direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova
L’adesione all’Accordo Quadro da parte della Direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova si intende già avvenuta e operativa.
9. Adesione all’Accordo Quadro delle Amministrazioni Contraenti diverse dalla Direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova
Nel periodo di validità dell’Accordo Quadro le amministrazioni possono aderire all’Accordo Quadro medesimo.
Il procedimento di adesione delle Amministrazioni Contraenti diverse dalla Direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova avviene, come più dettagliatamente disciplinato nelle Condizioni Generali, attraverso l’adesione delle stesse al Protocollo Operativo di cui alla “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova.
10. Attivazione Contratto Derivato della Direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova
Il processo di attivazione del Contratto Derivato è disciplinato dalle Condizioni Generali e descritto schematicamente nel Quadro Sinottico 1 allegato alle stesse.
Nel periodo di validità dell’Accordo Quadro l’Amministrazioni Contraente può attivare le seguenti tipologie di Contratto Derivato, nei limiti di capienza dell’Accordo Quadro
a) Contratto Derivato per interventi plurimi.
Il suddetto processo è articolato nelle seguenti fasi:
1. Ordinativo Principale di Lavoro (OPL)(di seguito denominato anche Contratto Derivato)
2. Richiesta Preliminare di Lavoro (RPL)
3. Eventuale Sopralluogo
4. Richiesta Modifica e/o integrazione (RDV)
5. Comunicazione Progetto esecutivo modificato
6. Comunicazione accettazione progetto esecutivo, capienza accordo e residuo dello stesso;
7. Ordinativo di Lavoro.
11. ATTIVAZIONE CONTRATTO DERIVATO DELLA AMMINISTRAZIONI COMMITTENTI DIVERSE DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
E’ possibile attivare due tipologie distinte di Contratto Derivato:
1) Contratto Derivato per il singolo intervento
2) Contratto Derivato per interventi plurimi
Il processo di attivazione del Contratto Derivato è disciplinato dalle Condizioni Generali e si articola nelle fasi che seguono:
1. Richiesta Preliminare di Lavoro (RPL);
2. Eventuale Sopralluogo;
3. Richiesta di Attivazione dell’Ordinativo Principale di Lavoro (ROPL)
4. Eventuale Richiesta di integrazioni o/e modifiche;
5. Eventuale comunicazione del progetto esecutivo/progetti esecutivi modificato/i;
6. Comunicazione dell’accettazione del progetto esecutivo, capienza dell’Accordo Quadro e del residuo del medesimo;
7. Sottoscrizione, anche disgiunta, dell’ordinativo principale di lavoro;
8. Avvio dei lavori con verbale di consegna dei lavori.
Il contratto derivato si instaura, all’esito del suddetto processo, con l’emissione dell’Ordinativo Principale di Lavoro (OPL). Non è prevista nessun’altra forma di stipula del contratto derivato.
12. Referente dell’Accordo Quadro
Entro dieci giorni antecedenti la sottoscrizione dell’Accordo Quadro l’Appaltatore nomina, per l’esecuzione del presente Accordo Quadro, un Referente dell’Accordo Quadro al quale conferisce mandato con rappresentanza ai sensi del codice civile, affinché lo rappresenti, con poteri di firma, in tutti i rapporti intercorrenti con la Stazione Appaltante e le Amministrazioni Contraenti. Il mandato deve essere conferito mediante atto pubblico ed essere depositato in copia presso la Stazione appaltante.
Resta ferma la responsabilità dell’Appaltatore per l’operato del suo rappresentante.
Il Referente dell’Accordo Quadro deve essere in possesso delle competenze e dei titoli professionali necessari per lo svolgimento dell’incarico; assicura lo svolgimento delle attività in modo conforme al presente Accordo Quadro, alle Condizioni Generali, al Capitolato Speciale d’Oneri, al Disciplinare Tecnico e all’offerta presentata, nel rispetto delle tempistiche contrattuali, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti ai lavori.
Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza formalizzate in contraddittorio al Referente dell’Accordo si intendono, anche ai fini della decorrenza di termini di decadenza e di prescrizione, direttamente formalizzate all’Appaltatore.
In caso di impedimento del Referente dell’Accordo Quadro ad assicurare lo svolgimento dell’incarico, l’Appaltatore deve tempestivamente individuare un Referente sostituto conferendogli i necessari poteri di rappresentanza; l’avvenuta nomina in sostituzione e la relativa procura devono essere tempestivamente comunicate alla Stazione Appaltante e alle Amministrazioni contraenti.
È facoltà della Stazione Appaltante chiedere all’Appaltatore la sostituzione del Referente dell’Accordo Quadro sulla base di congrua motivazione.
L'Appaltatore deve rendersi disponibile a partecipare ad incontri convocati dalla Stazione Appaltante, ogni qual volta la stessa lo ritenesse necessario per la gestione dell’Accordo Quadro e dei rapporti discendenti.
Si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni generali per quanto attiene l’individuazione delle ulteriori figure contrattuali competenti a rapportarsi con le Amministrazioni contraenti relativamente alla gestione dei contratti derivati.
Il referente per l’Accordo Quadro per la Stazione appaltante è individuato nel Responsabile Unico del Procedimento dell’Accordo Quadro.
13. Garanzia Definitiva
13.1. Cauzione definitiva sull’Accordo Quadro
Con riferimento a ciascun lotto di gara, il soggetto Aggiudicatario s’impegna a costituire una garanzia definitiva nella misura del 20% (venti per cento) dell’importo corrispondente alla garanzia calcolata sul valore del lotto secondo le modalità indicate dall’art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.
La garanzia assicura gli obblighi assunti dall’Appaltatore con il presente Accordo Quadro, e in via residuale gli obblighi specifici relativi all’esecuzione dei contratti derivati.
La garanzia definitiva prestata per ciascun lotto dell’Accordo Quadro ha durata di 60 (sessanta) mesi, decorrenti dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, in ragione della durata dell’Accordo Quadro stesso, fissata in quarantotto mesi, e della durata massima dei contratti derivati, che non può eccedere i dodici mesi successivi alla scadenza dell’Accordo Quadro.
La garanzia definitiva deve essere adeguata dell’incremento di valore conseguente all’applicazione dall’articolo 106, comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 25016, n. 50.
La garanzia a favore della Stazione Appaltante non è soggetta allo svincolo progressivo a misura dell’avanzamento dell’esecuzione; lo svincolo avviene, per ciascun lotto, in un’unica soluzione al termine della validità dell’ultimo dei contratti derivati attivati.
13.2. Cauzione definitiva suoi Contratti Derivati
Con riferimento a ciascun contratto derivato attivato l’Appaltatore costituisce la garanzia definitiva nella misura dell’80% dell’importo corrispondente alla garanzia calcolata sull’importo del contratto derivato attivato secondo le modalità indicate dall’art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
La garanzia assicura gli obblighi assunti dall’Appaltatore per effetto dell’attivazione del relativo contratto derivato.
La garanzia definitiva costituita favore dell’Amministrazione contraente è soggetta allo svincolo progressivo a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.
La garanzia definitiva costituita in funzione del contratto derivato ha validità fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore e fino all’avvenuta ultimazione dei lavori all’Amministrazione contraente, formalizzata con apposito verbale sottoscritto dalle parti. Lo svincolo ha luogo con l’emissione del certificato di regolare esecuzione.
In caso di proroga dei contratti derivati, nonché nel caso di attivazione di atti aggiuntivi, e/o di attivazione di lavori analoghi e/o complementari, l’Appaltatore s’impegna ad adeguare la durata e l’importo della cauzione definitiva precedentemente costituita, conformemente alle previsioni dell’articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
13.3 Disciplina Comune
Le garanzie di cui sopra operano rispettivamente, a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro e dalla stipula dei Contratti Derivati.
La garanzia definitiva assiste tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore, anche quelle a fronte del cui inadempimento è prevista l’applicazione di penali.
Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione Unica Appaltante e/o dell’Amministrazione Contraente.
L’inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia definitiva prevista per il contratto derivato può costituire motivo di risoluzione dell’Accordo Quadro e preclude l’attivazione del contratto derivato o ne comporta la risoluzione nel caso lo stesso sia in corso di esecuzione, fermo restando il risarcimento del danno e l’escussione delle cauzioni prestate in loro favore.
La Stazione appaltante e le Amministrazioni Committenti esercitano i poteri di escussione sulla garanzia ad esse prestata. La garanzia dovrà espressamente prevedere a favore della Stazione Appaltante e delle Amministrazioni Committenti la possibilità reciproca di richiedere l’escussione delle rispettive garanzie in caso di incapienza, con impegno a trasferirsi le somme introitate.
La Stazione appaltante e le Amministrazioni Committenti devono comunicarsi reciprocamente la necessità di svincolo delle garanzie definitive costituite in loro favore con un preavviso minimo di 10 giorni, naturali e consecutivi. Eventuali motivi ostativi allo svincolo devono essere comunicati entro i 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione.
14. Sistema di monitoraggio dell’Accordo Quadro e controllo dei contratti derivati
Nel corso della durata dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti derivati, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare monitoraggi periodici sull’andamento dell’Accordo Quadro.
L’Appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile l’attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza: a tale fine potrà essergli richiesto l'invio periodico di informazioni riguardanti tra l’altro:
− le Amministrazioni Contraenti;
− gli Ordinativi Principali di Lavoro ricevuti, suddivisi per Amministrazione Contraente, completi di: codice, importo, numero e ubicazione delle strade oggetto del contratto, data di stipula, termine finale di durata, ecc.;
− altre eventuali informazioni relative all’andamento dell’Accordo Quadro.
L’ Amministrazione Committente si impegna a comunicare alla Stazione Unica Appaltante:
1) le eventuali applicazioni di penali;
2) copia dei certificati di regolare esecuzione;
3) ogni altra eventuale informazione ritenuta rilevante ai fini della gestione dell’accordo quadro;
15. Risoluzione dell’Accordo Quadro
L’Amministrazione ha l’obbligo di risolvere l’Accordo Quadro nei casi previsti all’art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro nei seguenti casi:
- condizioni di cui all’art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
- gravi e ripetute violazioni delle obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l’incolumità dei lavoratori;
- violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale;
- violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- la violazione reiterata degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 con riferimento ai singoli contratti derivati;
- in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme;
La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via pec, del Responsabile Unico del Procedimento con messa in mora di 15 giorni.
L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
16. Recesso
Le Amministrazioni contraenti possono esercitare la facoltà di recesso dai contratti derivati prevista dall’articolo 109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Responsabile del Procedimento fornisce alla Stazione Appaltante copia del provvedimento con cui viene disposto il recesso, entro e non oltre cinque giorni naturali successivi e consecutivi dalla data di adozione dello stesso.
Gli importi contrattuali non utilizzati a seguito del recesso del Committente possono essere utilizzati da altre Amministrazioni contraenti.
17. Diffida ad Adempiere
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraenti si riservano ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso.
In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali o di carenze prestazionali tali da compromettere la funzionalità del servizio, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraenti, ciascuno per quanto di competenza, indipendentemente dall’applicazione delle penali, contestano formalmente, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali.
Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell’inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni.
Qualora l’Appaltatore, entro il termine assegnato, non ottemperi, nè dia riscontro ovvero presenti giustificazioni che non possano essere accolte, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di risolvere il contratto.
Nel termine sopraindicato l’Appaltatore può fornire giustificazioni all’inadempimento che saranno valutate dalla Stazione Appaltante e dalle Amministrazioni contraenti ai fini dell’esercizio della facoltà di risoluzione.
Le Amministrazioni contraenti danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dei casi in cui, nonostante la contestazione mossa all’Appaltatore in merito all’inadempimento del contratto derivato, entro il termine assegnato lo stesso non abbia adempiuto, non abbia dato riscontro ovvero non abbia ottemperato.
18. Clausole Risolutive
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l’Accordo Quadro, con riferimento al singolo lotto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dall’Accordo Quadro stesso, dalle Condizioni Generali e dai Capitolati Tecnici.
La risoluzione dell’Accordo Quadro per ogni singolo lotto, potrà essere avviata nei seguenti casi:
A) qualora non sia intervenuta per fatto dell’Appaltatore la sottoscrizione di un contratto derivato;
B) qualora l’importo delle penali applicate dalla Stazione Appaltante, cumulato all’importo delle penali applicate dalle Amministrazioni contraenti, raggiunga il 10% del valore complessivo dei contratti derivati attivi a partire da un minimo di cinque contratti derivati con riferimento al singolo lotto;
C) in caso di risoluzione di contratti derivati del valore complessivo superiore al 25% del valore dell’Accordo Quadro in relazione al Lotto di riferimento;
D) in caso di cessione del contratto.
Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione dei lavori da parte dell’Appaltatore.
19. Effetti della Risoluzioni e del Recesso
L’esercizio della facoltà di recesso per giusta causa dall’Accordo Quadro da parte della Stazione Appaltante comporta lo scioglimento dei vincoli contrattuali derivati. Gli altri casi di recesso unilaterale non inficiano la prosecuzione dei contratti derivati.
La risoluzione dell’Accordo Quadro preclude l’attivazione di nuovi contratti derivati. È facoltà delle Amministrazioni contraenti mantenere i contratti derivati attivi alla data della risoluzione dell’Accordo Quadro.
Le Amministrazioni contraenti che abbiano optato per il mantenimento del contratto derivato avranno a disposizione a titolo di garanzia per la corretta esecuzione delle prestazioni la cauzione definitiva prestata a loro favore.
Le incombenze successive alla risoluzione e all’esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente, dall’art. 108, comma 5 e seguenti, e dall’art. 109, comma 3 e seguenti, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento comportano l’escussione della cauzione definitiva, fermo restando, sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida ad adempiere, il diritto della Stazione Appaltante e delle Amministrazioni contraenti al risarcimento del maggior danno subito, da identificarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo nelle spese conseguenti all’esecuzione in danno e negli oneri per l’indizione di nuova gara.
Qualora l’importo della garanzia definitiva non risultasse capiente rispetto alla richiesta risarcitoria, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraenti potranno rivalersi su quanto a qualsiasi titolo risultasse dovuto all’Appaltatore fino a regolazione di ogni pendenza.
Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento determinano l’esclusione dell’Appaltatore da successive procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante e dalle Amministrazioni contraenti, a prescindere dagli obblighi di comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini dell’iscrizione nel casellario informatico.
Il periodo di esclusione previsto dalla normativa vigente decorre dalla data in cui la risoluzione è intervenuta, fatta salva l’instaurazione di eventuali procedimenti giudiziali.
20. Divieto di Cessione del Contratto
L’Accordo Quadro e i contratti derivati non possono essere ceduti, a pena di nullità.
L’Appaltatore è obbligato a fare esplicito divieto ai suoi subappaltatori di cedere a terzi anche quote minime del contratto di subappalto, e rimane comunque responsabile a tutti gli effetti del rispetto di questo divieto nei confronti dell’Amministrazione contraente.
La cessione disposta in violazione del presente articolo è inefficace nei confronti della Città Metropolitana di Genova e delle Amministrazioni contraenti.
21. Oneri delle Amministrazioni Contraenti
Le Amministrazioni contraenti si impegnano a comunicare alla Città Metropolitana di Genova tutte le variazioni dell’importo del contratto derivato per qualsiasi causa intervenute, ai fini del monitoraggio costante dell’andamento dell’Accordo Quadro e dei contratti derivati.
Le Amministrazioni contraenti sono responsabili per il ritardo o l’omissione di tutte le segnalazioni e le comunicazioni, previste dal presente Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali e dai Capitolati tecnici nonché dalla normativa vigente, utili ad assolvere agli obblighi di comunicazione, pubblicità e informazione connessi ai compiti di indirizzo e coordinamento dell’Accordo, nonché ad evitare decadenze, prescrizioni di diritti e facoltà nonché dei possibili contenziosi che ne possano derivare.
La Città Metropolitana di Genova ha facoltà di rivalersi nei confronti delle Amministrazioni contraenti inadempienti per ogni maggiore onere e spesa che fosse chiamata a sostenere per effetto dell’inosservanza degli obblighi di segnalazione e comunicazione gravanti sui Committenti.
In sede di adesione all’Accordo Quadro le Amministrazioni contraenti si impegnano a riconoscere alla Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di centrale di committenza:
− l’incentivo previsto dall’art. 113 commi 2 e 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in ragione dei compiti assunti per l’affidamento e il monitoraggio dell’Accordo Quadro, quantificato in misura pari allo 25% dell’importo dell’incentivo calcolato, ai sensi del comma 2 dell’articolo 113 del citato Decreto, sul valore del contratto derivato, comprensivo di eventuali e successivi atti aggiuntivi;
22. Clausole di Legalità
L’Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del servizio, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione contrattuale, e di cui lo stesso venga a conoscenza. L’omissione di tale adempimento consente all’Amministrazione di chiedere la risoluzione dell’Accordo Quadro.
23. Obblighi di comunicazione
In ottemperanza al disposto di cui all’articolo 53 comma 16 ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che, a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012, non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell’Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell’Amministrazione di appartenenza
24. Tutela della riservatezza
L’Appaltatore si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2005, al Regolamento UE 679/2016, al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, dal D.P.C.M. 28 aprile 2005 e previste dalle misure minime ICT adottate dalla Città Metropolitana ai sensi della circolare 2/2017 di Agid, nonché tutte le misure necessarie sulla base dei Provvedimenti del Garante in vigore.
L’Appaltatore assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso nell’esercizio del servizio.
Consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dei lavori, anche con modalità informatiche, sono dati personali, anche sensibili e giudiziari, e come tali sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali, l’appaltatore si impegna a:
a) ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza;
b) adottare le istruzioni specifiche ricevute per il trattamento dei dati personali e di integrarle nelle procedure già in essere;
c) relazionare annualmente, a richiesta dell’Amministrazione contraente, sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate;
d) allertare immediatamente l’Amministrazione contraente in caso di situazioni anomale o di emergenza (data breach);
e) individuare un responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’art. 39 del Regolamento UE 679/2016 e a comunicarlo, con nota scritta, all’Amministrazione contraente.
L’Appaltatore è tenuto ad osservare l’obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all’esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni del Committente, in alcun modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
L’Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell’esecuzione del contratto ed ad osservare le specifiche istruzioni eventualmente ricevute dall’Amministrazione contraente.
L’Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori, nonché gli eventuali subappaltatori e i dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, sono vincolati dal segreto, pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell’esecuzione delle attività affidate non devono, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dell’esecuzione del contratto.
L’Appaltatore si impegna a relazionare su richiesta dell’Amministrazione contraente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Responsabile del procedimento in caso di situazioni anomale o di emergenza.
L’Appaltatore manleva la Città Metropolitana da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori.
L’Appaltatore può essere chiamato a rispondere dei danni materiali ed immateriali arrecati agli interessati per non aver adempiuto esattamente al Regolamento UE 679/2016, pertanto si impegna al risarcimento di tutti i danni vantati da terzi ai sensi dell’art. 82 del citato Regolamento.
25. Spese Contrattuali
Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte inclusa l’imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara sono a carico dell’Appaltatore che, come sopra costituito, vi si obbliga.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico delle Amministrazioni Contraenti.
L’imposta di bollo relativa all’originale dell’Accordo Quadro viene assolta, a cura dell’Amministrazione, in modalità telematica ed in misura forfettaria, ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis, n.4, Allegato A della Tariffa, parte prima, al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642. L’imposta di bollo relativa agli allegati digitali all’Accordo Quadro viene assolta, a cura dell’Amministrazione, mediante apposizione dei contrassegni telematici su una copia analogica degli allegati stessi, conservata agli atti dall’Ufficio Contratti.
26. Clausole Finali
Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole e che dichiarano quindi di approvarle specificamente e singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.
L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti derivati non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti Derivati (o di parte di essi) da parte della Stazione Appaltante e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
27. Foro competente
Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all’interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente accordo e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.
Per tutte le controversie relative ai rapporti instaurati, per effetto del contratto derivato, tra l’Appaltatore e l’Amministrazione contraente, per le quali sia risultato infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Foro esclusivo competente è quello dell’Amministrazione contraente; a tale fine l’Appaltatore elegge domicilio legale nel territorio della stessa Amministrazione.