Compenso forfetario di impiego
Compenso forfetario di impiego
1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le misure del compenso forfetario di impiego sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:
Gradi ed equiparati | Fascia | Importo lun.-ven. (in euro) | Importo sab.,dom. e festivi (in euro) |
Carabiniere/Finanziere | I | 66,00 | 132,00 |
Carabiniere Scelto/Finanziere Scelto | |||
Appuntato | |||
Appuntato Scelto | |||
Vicebrigadiere | II | 70,00 | 140,00 |
Brigadiere | |||
Brigadiere Capo | |||
Maresciallo | |||
Maresciallo Ordinario | |||
Maresciallo Capo | |||
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante | III | 76,00 | 152,00 |
Luogotenente | |||
Sottotenente | |||
Tenente | |||
Capitano |
2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per le finalità di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le somme destinate alla remunerazione del compenso forfetario di impiego sono incrementate delle seguenti risorse finanziarie annue:
a) Arma dei carabinieri: euro 500.000;
b) Guardia di finanza: euro 600.000.
Art. 40.
Trattamento di missione
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022:
a) l’indennità di missione prevista dall’articolo 1, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, per il personale di cui all’articolo 31 del presente decreto è rideterminata in euro 24,00;
b) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documenta- te nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto. I medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. È consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura «pasto completo».
Art. 41.
Orario di lavoro
1. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasetti- manale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l’indennità spettante ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 12,00.
— Si riporta il testo dell’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante: «Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»:
«Art. 50 (Attuazione dell’articolo 3, comma 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il personale dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza che, nell’assolvimento dei compiti istituzionali previsti dalle rispettive disposizioni legislative di settore, è impegnato in esercitazioni od operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro non è assoggettato, durante i predetti periodi, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro e ai connessi istituti, a condizione che le predette attività si protraggano senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore.
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 1 sono determinate, nell’àmbito delle rispettive competenze, dai Comandanti generali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.
3. Al personale di cui al comma 1 è attribuita per i giorni di effettivo impiego un’indennità speciale di impiego giornaliera nelle misure stabilite in € nella seguente tabella:
COMPENSO FORFETTARIO D’IMPIEGO
Grado | Fascia | lunedì-venerdì | sabato-domenica e festivi |
Carabiniere e Finanziere Carabiniere Scelto e Finanziere Scelto Appuntato Appuntato Scelto | I | 62,00 | 124,00 |
Vice Brigadiere Brigadiere Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Capo | II | 66,00 | 131,00 |
Maresciallo A. s.U.P.S. e Maresciallo Aiutante X. Xxxxxxx Tenente Capitano | III | 72,00 | 143,00 |
Maggiore Tenente Colonnello | IV | 85,00 | 165,00 |
Note all’art. 40:
— Per il testo dell’articolo 1, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, si veda nelle note all’art. 9.
Note all’art. 41:
— Si riporta il testo dell’articolo 27, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, recante «Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare “Triennio normativo ed economico 2016-2018”.».
«Art. 27 (Orario di lavoro). — 1.-3. (omissis).
4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’indennità spettante ai sensi dell’articolo 28, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 8,00.».
Note all’art. 42:
— Per il testo dell’articolo 1 e tabella A e dell’articolo 3 e tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, si veda nelle note all’articolo 11.
Note all’art. 43:
— Per il testo dell’articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78, si veda nelle note all’art. 12.