Assicurazione Tutela Legale e Perdite Pecuniarie per la circolazione stradale flotte
Assicurazione Tutela Legale e Perdite Pecuniarie per la circolazione stradale flotte
Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo – Aggiornamento 07/2022 Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia
Prodotto: “ARAG Tutela Legale Circolazione flotte v.7”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è? Questo prodotto assicura nei casi sotto indicati la Tutela Legale, ossia gli oneri legali, peritali, di giustizia e processuali, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. Assicura anche le Perdite Pecuniarie per il rischio relativo alla decurtazione punti della patente di guida. Il prodotto non copre multe, ammende, sanzioni pecuniarie.
Che cosa è assicurato?
LINEA ORO:
✓Richiesta di risarcimento danni
✓ Vertenze contrattuali sul veicolo
✓ Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi a incidente
✓Istanza di dissequestro del veicolo
✓Anticipo cauzione penale in caso di arresto all'estero per incidente
✓Assistenza dell’interprete in caso di arresto e/o interrogatorio all'estero per incidente.
✓Ricorso contro le sanzioni amministrative pecuniarie o accessorie di ritiro sospensione o revoca della patente (senza incidente solo se con esito positivo)
✓Ricorso per errata variazione punti patente.
LINEA ORO PLUS (in aggiunta a Linea Oro):
✓ Difesa penale per delitti dolosi connessi ad incidente
✓ Vertenze contrattuali con la compagnia di assicurazioni infortuni
✓Ricorso contro la sospensione della patente a seguito di furto del veicolo, clonazione o furto della targa.
LINEA PLATINO (in aggiunta a Linea Oro Plus):
✓Rimborso autoscuola
✓Rimborso zero punti
La polizza prevede i massimali per sinistro e senza limite annuo di:
• € 50.000 (linea Oro),
• € 100.000 (linea Oro Plus),
• € 150.000 (linea Platino).
Ci sono limiti alla copertura?
! La polizza prevede per le vertenze contrattuali il valore in lite minimo di € 200;
! Nei territori fuori dell’Europa e dei Paesi del bacino del Mediterraneo il massimale è di €
20.000 per sinistro;
! Per Rimborso corso Autoscuola e Zero Punti il massimale è di:
• € 1.000 per la patente di guida;
• € 5.000 per la CQC
Che cosa non è assicurato?
🗶 proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni o aeromobili
🗶 veicoli non omologati o utilizzati in difformità da immatricolazione o dalla carta di circolazione
🗶 veicoli non coperti da assicurazione obbligatoria RCA
🗶 casi di condanna con decisione passata in giudicato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti senza prescrizione medica
🗶 casi di condanna con decisione passata in giudicato per omissione di fermata e assistenza o casi di violazione della normativa in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità salvo che il ricorso abbia esito positivo definitivo
🗶 partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo si tratti di gare ACI di pura regolarità;
Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione ti copre in tutto il mondo.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza e al rinnovo della stessa.
Il premio è annuale e può essere pagato in un'unica soluzione o con frazionamento rateale. Puoi chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del premio di 4%, con un importo minimo di € 5,00 comunque acquisito. Il pagamento può essere effettuato con i mezzi consentiti dalla normativa vigente.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se il premio è stato pagato; se il premio non è stato pagato la copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno del pagamento. Resta ferma in ogni caso la data prevista di scadenza della polizza.
La garanzia vertenze contrattuali opera trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa
Il contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e si rinnova tacitamente di un anno in mancanza di disdetta.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto può essere disdettato con lettera raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza prevista in polizza.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dopo la comunicazione della sua archiviazione, il contraente e ARAG possono recedere mediante lettera raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effetto del recesso.
Assicurazione Tutela Legale e Perdite Pecuniarie per la circolazione stradale flotte
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Prodotto: “ARAG Tutela Legale Circolazione flotte v.7”
Ultimo DIP aggiuntivo Danni pubblicato e disponibile Ed. 07/2022
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
INFORMAZIONI INERENTI ARAG SE.
ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, branch italiana di ARAG SE - Societas Europaea con sede legale in ARAG Xxxxx, 0, 00000 Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx), Società facente parte del Gruppo ARAG. Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: Verona, Xxxxx xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000. Tel.: 000 0000000 - Fax: 000 0000000.
Sito internet: xxx.xxxx.xx - E-mail: xxxx@xxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxx.xx
Iscritta in data 20/08/2012 all’Albo Imprese di Assicurazione, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie autorizzate ad operare in regime di stabilimento). Soggetta al controllo dell’Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
INFORMAZIONI INERENTI ALL’ULTIMO BILANCIO DI XXXX SE APPROVATO RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2021.
Ammontare complessivo del patrimonio netto: € 511 milioni. Tale importo è calcolato applicando i principi contabili tedeschi (HGB) e la normativa vigente in Germania.
• Parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale: € 100 milioni;
• Parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali: € 387 milioni.
La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) è disponibile al sito internet
xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx-xxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx/?xxxxxxxx arag-se-en-sfcr-2021.
Importo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): € 533 milioni; Importo del requisito patrimoniale minimo (MCR): € 185 milioni;
Importo dei fondi propri ammissibili a copertura: € 1811 milioni;
Indice di solvibilità (solvency ratio) al 31 dicembre 2021: 339,50 %. Tale indice, determinato sulla base della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), è dato dal rapporto tra l’ammontare dei fondi propri ammissibili e l’ammontare del Solvency Capital Requirement (SCR), che rappresenta il capitale che deve essere detenuto dall’impresa per assorbire significative perdite inattese e fornire una ragionevole sicurezza agli assicurati.
I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la Compagnia è stata autorizzata dall'Autorità di Vigilanza Assicurativa tedesca (BaFin).
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | ||
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali concordati con il contraente. | ||
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | ||
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO (Descrizione sintetica dell’opzione e modalità di esercizio) | ||
Riduzione premio per numero rischi assicurati | Nel caso in cui vengano assicurati più di 5 rischi nella medesima polizza è prevista una riduzione tariffaria percentuale variabile in base al numero rischi totale. |
Mod CPF v7 Ed07/2022 IT | DIP Aggiuntivo Danni | Pag. 1 di 4 |
Che cosa NON è assicurato? | ||
Xxxxxx esclusi | Oltre a quanto indicato nel DIP le garanzie non operano per sinistri conseguenti o relativi: • alla materia fiscale ed amministrativa; • a tumulti o sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo o di vandalismo, terremoto, sciopero serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive; • ad eventi per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o di allarme; • a fatti dolosi delle persone assicurate; • a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente; • ai casi in cui il conducente non è abilitato alla guida o ha i documenti di guida scaduti e non rinnovati entro 90 giorni dal sinistro • all’adesione ad azioni di classe (class action); • a vertenze con ARAG; • a vertenze con la banca se intermedia il presente contratto |
Ci sono limiti alla copertura? | |
Oltre a quanto indicato nel DIP: • la garanzia “Rimborso zero punti” opera se l’assicurato dimostra di aver posseduto almeno 10 punti al momento della stipula della polizza o in un momento successivo; • la garanzia “Ricorso contro le sanzioni amministrative” in assenza di incidente stradale opera solo qualora il ricorso sia accolto anche parzialmente; • se più assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, la garanzia opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate; • la polizza garantisce fino ad un massimo di due tentativi di esecuzione forzata. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | ||
Cosa fare in caso di sinistro | Denuncia di sinistro: L'assicurato deve denunciare il sinistro ad ARAG appena ne ha conoscenza, rispettando il termine di prescrizione di legge. Per una denuncia completa e per avere una risposta tempestiva da ARAG, l’assicurato può denunciare il sinistro come indicato su xxx.xxxx.xx/xxxxxxxx. La denuncia del sinistro deve arrivare ad ARAG entro 24 mesi dalla cessazione del contratto. Per i sinistri già denunciati, utilizzare gli indirizzi e i contatti indicati nelle comunicazioni ricevute da ARAG. | |
Assistenza diretta/in convenzione: alcune prestazioni possono essere fornite direttamente all’assicurato da ARAG o da periti e legali che collaborano con la compagnia. | ||
Gestione da parte di altre imprese: non ci sono altre compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri. | ||
Prescrizione: Il diritto alla denuncia del sinistro si prescrive in 2 anni dal giorno in cui l’assicurato ne ha conoscenza. L’assicurato dopo la denuncia del sinistro deve informare ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso, anche se rimaste immutate per non far decorrere, dalla data dell’ultima comunicazione ad ARAG, la prescrizione prevista dalla legge. | ||
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. | |
Obblighi dell’impresa | ARAG paga le spese garantite entro 30 giorni da quando è stato definito l’importo dovuto. |
Quando e come devo pagare? | ||
Premio | Oltre a quanto indicato nel DIP: - il premio deve essere pagato, con i mezzi consentiti dalla normativa vigente, ad ARAG (anche per mezzo dell’area internet dedicata c.d. Home Insurance) ovvero all’intermediario incaricato - il premio è adeguato con processo di regolazione - il premio e il massimale non sono indicizzati; Il premio pagato per l’assicurazione è soggetto all’aliquota di imposta attualmente in vigore, pari al 12,50% del premio annuo per la Sezione di Tutela Legale e del 13,50% del premio annuo per la Sezione di Perdite Pecuniarie se acquistata la linea Platino. - Non è previsto l’utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing. |
Mod CPF v7 Ed07/2022 IT | DIP Aggiuntivo Danni | Pag. 2 di 4 |
Rimborso | In caso di recesso per sinistro al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | ||
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. | |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie di polizza. |
Come posso disdire la polizza? | ||
Ripensamento dopo la stipula | Non è previsto il diritto al ripensamento dopo la stipula. | |
Risoluzione | In caso di spostamento della sede legale in un paese diverso dalla Repubblica Italiana il contratto si risolve di diritto. |
A chi è rivolto questo prodotto? | |
MERCATO DI RIFERIMENTO. Il cliente a cui è destinato il prodotto è la persona giuridica con sede legale nella Repubblica Italiana che vuole tutelarsi nel breve e nel lungo termine, dal rischio di dover sostenere eventuali spese legali e peritali per la gestione di vertenze, in fase stragiudiziale e giudiziale relative alla circolazione stradale (ad esempio: la difesa penale, la richiesta di risarcimento danni). Per la comprensione del prodotto da parte del cliente non è necessario un livello di conoscenza specifico. MERCATO DI RIFERIMENTO NEGATIVO. i clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi, il prodotto assicurativo non può essere distribuito sono: la persona giuridica che non ha l’esigenza di tutelarsi per i rischi legati alla circolazione stradale, la persona fisica. Ad integrazione di quanto sopra, si specifica che le seguenti esclusioni di polizza: • controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili e imbarcazioni • partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo si tratti di gare ACI di pura regolarità comportano • per il cliente del mercato di riferimento la non operatività delle garanzie di polizza • l’inserimento nel mercato di riferimento negativo del cliente con prevalenti esigenze assicurative in questi ambiti. |
Quali costi devo sostenere? | |
La quota parte retrocessa in media dall’impresa di assicurazione agli intermediari è pari al 35,45 % del premio imponibile. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla funzione incaricata di ARAG: ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Servizio Reclami, Xxxxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 – Xxxxxx VR, Fax: +39 000.0000000 - Indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx. ARAG è tenuta a fornire una risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli agenti e dei loro dipendenti/collaboratori di cui si avvale per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, ARAG provvederà direttamente alla loro gestione, entro il termine massimo di 45 giorni, ferma restando la possibilità di sospendere tale termine per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli altri Intermediari (Banche e Xxxxxx) e loro dipendenti/collaboratori, questi potranno essere a loro indirizzati e la relativa gestione ricadrà direttamente sull’intermediario interessato. Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati ad ARAG, la stessa provvederà a trasmetterli all’Intermediario interessato dandone contestuale notizia al reclamante. |
All’Autorità di vigilanza | Se la risposta al reclamo è insoddisfacente o tardiva, si può scrivere ad IVASS (xxx.xxxxx.xx) con: • posta ordinaria, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx • fax, 00.00000000 |
Il modello per presentare un reclamo ad IVASS è su xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per i consumatori – Reclami”. I reclami indirizzati ad IVASS devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela d) copia del reclamo presentato alla Compagnia o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. ARAG SE ha sede legale in Germania ed opera in Italia in libertà di stabilimento ed è controllata dall’Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) a cui si possono inviare i reclami. | |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione (obbligatoria) | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
ARAG si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in | |
cui ARAG stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto. Il contratto prevede che ARAG | |
ed il contraente, in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, possano | |
demandare la decisione ad un arbitro. | |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno stato membro e un’impresa con sede legale in un altro stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo: - all’IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta; - direttamente al sistema/organo estero competente dello stato membro o aderente allo SEE (Spazio |
Economico Europeo) sede dell’impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito | |
xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, rete di | |
cooperazione fra organismi nazionali. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
Assicurazione Tutela Legale e Perdite Pecuniarie per la circolazione stradale flotte
Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario
Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia Prodotto: ARAG Tutela Legale Circolazione flotte -v.7 Ed.07/2022
INDICE
Contratto redatto secondo le Linee guida IVASS “Contratti Semplici e Xxxxxx”
GLOSSARIO | Pag. 1 | |
SEZIONE 1 - Che cosa è assicurato? | Pag. 2 | |
SEZIONE 2 - Che cosa non è assicurato? | Pag. 3 | |
SEZIONE 3 - Ci sono limiti di copertura? | Pag. 4 | |
SEZIONE 4 - Dove vale la copertura? | Pag. 4 | |
SEZIONE 5 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha ARAG? | Pag. 4 | |
SEZIONE 6 - Quando e come devo pagare? | Pag. 6 | |
SEZIONE 7 - Quando comincia la copertura e quando finisce? | Pag. 6 | |
SEZIONE 8 - Come posso disdire il contratto? | Pag. 7 | |
ALLEGATO NORME DI LEGGE | Pag. 8 |
GLOSSARIO
ARAG: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Assicurato: soggetto a favore del quale operano le garanzie previste dalla polizza
Carenza: periodo in cui i sinistri non sono coperti e che decorre dall’efficacia della copertura assicurativa
Contraente: soggetto che stipula e sottoscrive il contratto di assicurazione
Costituzione di parte civile: azione civile di risarcimento, promossa nel processo penale, dal soggetto danneggiato da un reato
Decisione passata in giudicato: sentenza divenuta definitiva sulla quale nessun giudice può nuovamente decidere Esecuzione forzata: l’attuazione in via coattiva del diritto del creditore nei confronti del debitore (es. pignoramento dei beni) Fase giudiziale: fase della vertenza che si svolge davanti all’autorità giudiziaria
Fase stragiudiziale: fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l’intervento dell’autorità giudiziaria, come ad esempio la mediazione e la negoziazione assistita
Fatto illecito: azione od omissione contraria all'ordinamento giuridico, violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge Periodo di tolleranza: il numero di giorni, indicato sulla scheda di polizza, durante i quali le garanzie continuano ad operare anche se il contraente non ha pagato alla scadenza prevista la rata di premio successiva alla prima o il premio di rinnovo di una polizza con tacito rinnovo
Perito: esperto che svolge un accertamento tecnico (perizia) incaricato da una delle parti della vertenza nella fase stragiudiziale o giudiziale (CTP consulente tecnico di parte) oppure incaricato dal giudice (CTU consulente tecnico d’ufficio).
Premio: somma di denaro pagata dal contraente alla compagnia di assicurazione come corrispettivo della copertura assicurativa
Prescrizione: estinzione di un diritto che avviene quando il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge
Reati: si distinguono in delitti (dolosi o colposi) per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa e in contravvenzioni
(reati di minore gravità) per i quali è prevista la sanzione penale dell’arresto e/o ammenda
Responsabilità contrattuale: la responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte verso l’altra parte contrattuale
Responsabilità extracontrattuale: la responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto
Sanzione amministrativa: sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica in ambito amministrativo
Scoperto: è la somma a carico dell’assicurato dedotta dall’importo che la compagnia paga per le spese di sinistri liquidati a termini di polizza
Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione
Spese di soccombenza: con sentenza del giudice sono poste a carico del soccombente per rimborsare le spese sostenute dalla controparte
Spese di giustizia: le spese come definite dal D.P.R. n. 115/2002
Vertenza: conflitto di pretese tra assicurato e controparte oppure altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa
SEZIONE 1 - Che cosa è assicurato?
Art. 1.1 – SPESE GARANTITE DAL CONTRATTO
1. Quando l’assicurato è coinvolto in una vertenza, nei limiti stabiliti dalla polizza, ARAG assicura:
• i compensi dell’avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza
• i compensi dell’avvocato per la querela o denuncia se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale
• le spese di xxxxxxxxxxx poste a carico dell’assicurato a conclusione di un giudizio
• le spese dell’organismo di mediazione quando la mediazione è obbligatoria
• le spese per l’arbitrato, sia dell’avvocato difensore che degli arbitri
• le spese di esecuzione forzata fino a due tentativi
• i compensi del perito
• le spese di giustizia
• le spese di indagine.
2. Le spese legali sono garantite per l’intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.
Art. 1.2 – ASSICURATI
1. Gli assicurati sono:
• il proprietario
• il locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing
• il conducente autorizzato
• i trasportati
del veicolo assicurato indicato nella scheda di polizza.
2. Nel caso di vertenze fra assicurati con la stessa polizza le garanzie operano unicamente a favore del contraente.
Art. 1.3 – AMBITO DI OPERATIVITA’ DELLE GARANZIE
Le garanzie della Linea indicata nella scheda di polizza operano a favore delle persone assicurate per sinistri connessi al veicolo assicurato indicato nella scheda di polizza o alla circolazione stradale.
Le garanzie operano anche nei casi di violazione della normativa in materia di guida:
• sotto l’influenza dell’alcool
• in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope se l’uso terapeutico è comprovato da prescrizione medica.
Art. 1.4 – GARANZIE LINEA ORO
1. Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.
2. Vertenze contrattuali riguardanti il veicolo assicurato se il valore in lite è superiore a € 200.
3. Difesa penale in procedimenti per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale compresi i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime.
4. Istanza di dissequestro del veicolo assicurato sequestrato in seguito ad incidente stradale.
5. Anticipo della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale applicata per responsabilità connessa ad incidente stradale avvenuto all'estero. ARAG anticipa la cauzione penale se l’assicurato fornisce adeguate garanzie di restituzione della somma entro un mese dalla data di erogazione.
6. Assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale applicata per responsabilità connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.
7. Ricorso contro le sanzioni amministrative:
• pecuniarie
• accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida
inflitte per violazioni al codice della strada in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso.
Se non c’è incidente stradale, la garanzia opera se il ricorso è accolto, anche parzialmente.
8. Ricorso per irregolare variazione dei punti del documento di guida, comunicata dal Ministero dei Trasporti.
Art. 1.5 – GARANZIE LINEA ORO PLUS (in aggiunta alla Linea Oro)
1. Difesa penale in procedimenti per delitti dolosi connessi ad incidente stradale. La garanzia opera quando:
• l’assicurato è assolto con decisione passata in giudicato
• il reato è derubricato da doloso a colposo
• il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
2. Vertenze contrattuali con la compagnia di assicurazioni presso cui il conducente ha stipulato una polizza Infortuni. La garanzia opera in caso
di morte o invalidità permanente dell’assicurato a seguito di incidente stradale.
3. Ricorso contro la sanzione amministrativa accessoria di sospensione della patente di guida inflitta in seguito alla circolazione non autorizzata derivante dal furto del veicolo assicurato o della relativa targa, o dalla clonazione di quest’ultima. L’assicurato deve fornire ad ARAG i documenti che provano il furto o la clonazione.
Art. 1.6 – GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE LINEA PLATINO (in aggiunta alla Linea Oro Plus)
1. Rimborso autoscuola per le spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti decurtati, dal documento di
guida dell’assicurato, a seguito di infrazioni alle norme del codice della strada commesse durante l’efficacia della copertura assicurativa.
2. Rimborso zero punti per le spese sostenute per l’esame di revisione del documento di guida in caso di perdita integrale dei punti da parte
dell’assicurato se dimostra di aver posseduto almeno 10 punti al momento della conclusione del contratto o in un momento successivo.
SEZIONE 2 - Che cosa non è assicurato?
Art. 2.1 – SPESE NON GARANTITE DAL CONTRATTO
ARAG non garantisce la copertura di:
• compensi dell’avvocato determinati tramite patti quota lite
• spese per l’indennità di trasferta
• compensi dell’avvocato duplicati in caso di domiciliazione
• spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro
• imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia
• multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’assicurato nei procedimenti penali
• spese dell’organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria
• compensi dell’avvocato per la querela se la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale
• spese ripetibili dalla controparte
• spese non concordate con ARAG.
Art. 2.2 – ESCLUSIONI
Se nel contratto non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri conseguenti o relativi:
1) alla materia fiscale o amministrativa
2) a tumulti o sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo o di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive
3) ad eventi per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o di allarme
4) alla proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni o aeromobili
5) a fatti dolosi delle persone assicurate
6) a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente
7) a veicoli non omologati o utilizzati in difformità da immatricolazione o dalla carta di circolazione
8) a veicoli non coperti da assicurazione obbligatoria RCA
9) a casi in cui il conducente non è abilitato alla guida o ha i documenti di guida scaduti e non rinnovati entro 90 giorni dal sinistro
10) a casi di condanna con decisione passata in giudicato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti senza prescrizione medica;
11) a casi di condanna con decisione passata in giudicato per omissione di fermata e assistenza o casi di violazione della normativa in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità salvo che il ricorso abbia esito positivo definitivo
12) a partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo si tratti di gare ACI di pura regolarità
13) all’adesione ad azioni di classe (class action)
14) a vertenze con ARAG
15) a vertenze con la banca se intermedia il presente contratto.
SEZIONE 3 - Ci sono limiti di copertura?
Art. 3.1 – VALORE MINIMO DELLA VERTENZA
La garanzia “Vertenze contrattuali riguardanti il veicolo assicurato” opera se il valore in lite è superiore a € 200.
Esempio di applicazione del valore minimo della vertenza
L’assicurato ha una vertenza con il meccanico per una riparazione del valore di € 180. La vertenza non rientra in garanzia in quanto il valore
in lite non è superiore a € 200.
Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale
Art. 3.2 – OPERATIVITA’ DI ALCUNE GARANZIE
1. La garanzia “Ricorso contro le sanzioni amministrative” se non c’è incidente stradale opera se il ricorso è accolto, anche parzialmente
2. La garanzia “Rimborso zero punti” opera se l’assicurato dimostra di aver posseduto almeno 10 punti al momento della conclusione del contratto o in un momento successivo.
Art. 3.3 – RIPARTIZIONE DEL MASSIMALE TRA PIU’ ASSICURATI COINVOLTI NELLO STESSO SINISTRO
Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, la garanzia opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle spese da ciascuno sostenute. Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle somme.
SEZIONE 4 - Dove vale la copertura?
Art. 4.1 – TERRITORI DOVE OPERANO LE GARANZIE
1. Le garanzie di tutela legale operano in tutto il mondo.
2. Le garanzie di perdite pecuniarie della Linea Platino operano per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana.
SEZIONE 5 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha ARAG?
Art. 5.1 – COME DENUNCIARE UN SINISTRO
1. La denuncia del sinistro deve essere presentata tempestivamente ad ARAG nel momento in cui l’assicurato ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione previsto dalla legge.
2. La denuncia deve in ogni caso avvenire nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti ARAG emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.
3. L’assicurato deve informare ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, fornire i relativi mezzi di prova e documenti, indicare l’eventuale esistenza di altri contratti assicurativi per lo stesso rischio e, su richiesta, metterli a disposizione.
4. In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.
Esempio di denuncia di un sinistro
L’assicurato che denuncia un nuovo sinistro ad ARAG invia:
• una descrizione dettagliata dei fatti con relativa cronologia
• i dati della controparte
• eventuale documentazione a supporto della denuncia (es. la copia di un contratto o di una fattura)
Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale
Art. 5.2 – GESTIONE DEL SINISTRO E SCELTA DELL’AVVOCATO
1. Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell’assicurato.
2. La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l’accordo delle parti, avvalendosi di personale interno qualificato oppure affidandone la gestione ad un avvocatodi propria scelta.
3. Per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica
preventivamente l’idoneità delle prove e argomentazioni che l’assicurato ha l’onere di fornire.
4.Per la fase giudiziale l’assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all’Albo:
• dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza
• del proprio luogo di residenza o sede legale; in caso di domiciliazione, ARAG indica l’avvocato domiciliatario.
5. L’incarico all’avvocato e al perito, che operano nell’interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall’assicurato, pertanto ARAG non è responsabile del loro operato.
6. Le spese per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l’intervento del perito sono garantite solo se preventivamente autorizzate da ARAG.
7. ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l’importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.
8. Se l’assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo il ricevimento della documentazione comprovante il pagamento.
9. Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.
Art. 5.3 – GESTIONE DEL SINISTRO PER LE GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE
1.L'assicurato deve presentare ad ARAG la domanda di rimborso fornendo:
• copia del verbale di infrazione dal quale deriva la decurtazione del punteggio
• copia della lettera del Ministero dei Trasporti con la cronologia delle decurtazioni.
Almeno una delle decurtazioni che ha portato alla diminuzione o all’azzeramento del punteggio del documento di guida deve essere avvenuta alla guida del veicolo assicurato.
2. ARAG, verificata la copertura assicurativa e l’idoneità della prova documentale, provvede al rimborso delle spese sostenute dietro presentazione di attestato di frequenza e ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'autoscuola o documentazione equivalente.
Art. 5.4 – RESTITUZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE
L’assicurato è obbligato a restituire le somme anticipate da ARAG:
• se rimborsate dalla controparte
• se il giudizio penale per delitti dolosi si conclude con sentenza, archiviazione o provvedimenti diversi da quelli indicati nella garanzia; questi documenti devono essere trasmessi tempestivamente ad ARAG.
Art. 5.5 – DISACCORDO CON ARAG PER LA GESTIONE DEL SINISTRO E CONFLITTO DI INTERESSI
1. In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'assicurato e ARAG, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per legge.
2. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
3. In via alternativa è possibile adire l’autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione o di altro sistema di risoluzione alternativa della controversia se previsto.
4. L’assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.
5. Se le condizioni di assicurazione sono tradotte anche in lingua tedesca, in caso di controversia tra ARAG e l’assicurato sull’interpretazione
del testo del presente contratto, ha valore quello scritto in lingua italiana.
Art. 5.6 – DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI DELL’ASSICURATO
1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del contraente o dell'assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della conclusione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.
2. ARAG, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la modifica delle condizioni in corso.
3. Nel caso di diminuzione del rischio ARAG è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.
4. L'assicurato deve comunicare ad ARAG l'esistenza e la successiva conclusione di altri contratti di assicurazione per lo stesso rischio e dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.
Art. 5.7 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AD ARAG
1. In caso di sostituzione del veicolo assicurato, il contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l'eventuale
adeguamento del premio e per l’operatività della copertura assicurativa sul nuovo veicolo.
2. Ogni spostamento della sede legale dell’azienda contraente va comunicato ad ARAG.
3. L’assicurato dopo la denuncia del sinistro deve informare ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso, anche se rimaste immutate:
• per consentire la gestione del sinistro
• e per non far decorrere, dalla data dell’ultima comunicazione ad ARAG, la prescrizione prevista dalla legge.
SEZIONE 6 - Quando e come devo pagare?
Art. 6.1 – PAGAMENTO DEL PREMIO E SOSPENSIONE DELLE GARANZIE
1. Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza e al rinnovo della stessa.
2. Il premio è annuale e può essere pagato in un'unica soluzione o con frazionamento rateale. Se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, le garanzie continuano ad operare per il periodo di tolleranza indicato nella scheda di polizza. Alla scadenza del periodo di tolleranza le garanzie rimangono sospese e riprendono ad operare dalle ore 24 del giorno del pagamento. Resta ferma in ogni caso la data prevista di scadenza della polizza.
3. Se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, ARAG può risolvere il contratto, a mezzo lettera raccomandata AR o altri mezzi legalmente equivalenti, fermo il diritto al pagamento del premio.
4. È consentito qualsiasi mezzo di pagamento conforme alle vigenti norme.
5. I premi devono essere pagati ad ARAG ovvero all'intermediario incaricato.
Art. 6.2 – REGOLAZIONE DEL PREMIO
1. Il premio dei veicoli inseriti in polizza durante l’annualità assicurativa è calcolato con la tariffa per fasce indicata sulla scheda di polizza.
2. Per i veicoli:
• entrati, la garanzia inizia
• usciti, la garancia finisce
alle ore 24 del giorno di comunicazione della variazione all’intermediario o ad ARAG.
3. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in 1/360 per ogni giorno di garanzia.
4. Il premio per le variazioni di ogni annualità assicurativa si calcola entro 30 giorni dalla fine dell’annualità stessa.
5. Se il premio aumenta rispetto a quanto anticipato, entro 30 giorni dalla data di comunicazione di ARAG, il contraente paga la differenza :
• per l’annualità assicurativa trascorsa a cui la regolazione si riferisce
• per l'annualità successiva.
Se il premio diminuisce, ARAG restituisce la differenza di premio imponibile incassato:
• per l’annualità assicurativa trascorsa a cui la regolazione si riferisce
• per l'annualità successiva.
SEZIONE 7 - Quando comincia la copertura e quando finisce?
Art. 7.1 – EFFICACIA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
1. La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio è stato pagato; se il premio non è stato pagato la copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno del pagamento. Resta ferma in ogni caso la data prevista di scadenza della polizza.
2. Il contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e si rinnova tacitamente di un anno in mancanza di disdetta, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata AR o altri mezzi legalmente equivalenti, spedita 30 giorni prima della scadenza del contratto.
Art. 7.2 - QUANDO SONO COPERTI I SINISTRI
1. Sono coperte le spese per i sinistri che sono avvenuti:
• dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extracontrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative
• dopo 3 mesi di carenza in tutte le restanti ipotesi.
2. Quando il contratto è emesso senza interruzione della copertura assicurativa dopo una precedente polizza per lo stesso rischio le garanzie della presente polizza, se previste anche nel precedente contratto, operano
• senza la carenza se il precedente contratto ha una durata pari o superiore alla carenza stessa
• per i sinistri avvenuti durante il periodo di efficacia della polizza precedente se sono stati respinti perché denunciati oltre il termine massimo che decorre dalla data di cessazione del contratto, e il precedente assicuratore non contesta il mancato pagamento o adeguamento del premio.
Art. 7.3 – QUANDO AVVIENE IL SINISTRO
1. La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l’evento dannoso a seguito del quale insorge la vertenza. L’evento dannoso, in base alla natura della vertenza, è inteso come:
• il danno o presunto danno extracontrattuale subìto o causato dall’assicurato
• la violazione o la presunta violazione del contratto
• la violazione o la presunta violazione della legge
2. In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.
3. Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.
Esempio di data di avvenimento del sinistro per danno extracontrattuale subito
L’assicurato rimane coinvolto in un incidente stradale subendo delle lesioni fisiche che vengono accertate successivamente all’incidente. La data di avvenimento del sinistro è la data in cui è avvenuto l’incidente stradale.
Esempio di data di avvenimento del sinistro per violazione del contratto
L’assicurato porta il veicolo dal meccanico per una riparazione che non viene eseguita a regola d’arte. La data di avvenimento del sinistro è la data di restituzione all’assicurato del veicolo riparato.
Esempio di data di avvenimento del sinistro per violazione della norma di legge
All’assicurato viene contestata la violazione di una norma del Codice della Strada avvenuta a seguito di un incidente stradale. La data di avvenimento del sinistro è la data in cui la violazione è stata commessa.
Esempio di data avvenimento del sinistro per il recupero punti e zeropunti
All’assicurato viene comunicata la decurtazione di punti dal documento di guida o il loro azzeramento. La data di avvenimento del sinistro è la data in cui è stata commessa la violazione della norma del Codice della Strada da cui deriva la decurtazione o azzeramento dei punti.
Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale
ART. 7.4 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. La sede legale del contraente deve essere nella Repubblica Italiana. In caso di spostamento della sede legale in paese diverso dalla Repubblica Italiana, il contratto si risolve di diritto dalla data di spostamento e ARAG rimborsa al contraente la parte di premio pagata e non goduta, senza le imposte.
2. In caso di mancata o tardiva comunicazione dello spostamento di sede legale, ARAG si riserva di chiedere al contraente il rimborso di ogni spesa eventualmente sostenuta.
SEZIONE 8 - Come posso disdire il contratto?
Art. 8.1 – RECESSO DAL CONTRATTO A SEGUITO DI SINISTRO
1. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dopo la comunicazione della sua archiviazione, il contraente e ARAG possono recedere con lettera raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effetto del recesso.
2. Al contraente è dovuto il rimborso della parte di premio pagata e non goduta, senza le imposte.
ALLEGATO NORME DI LEGGE
Principali articoli del Codice Civile applicabili al contratto
Art. 1341 - Condizioni generali di contratto.Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
ART. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
ART. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
ART. 1897 - Diminuzione del rischio. Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
ART. 1898 - Aggravamento del rischio. Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
ART. 1900 - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti. L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.
ART. 1901 - Mancato pagamento del premio. Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
ART. 1907 - Assicurazione parziale. Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicurato risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
ART. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
ART. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore. L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
ART. 1965 - Nozione. (di transazione)
La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.
ART. 2952 II comma - Prescrizione in materia di assicurazione. … omissis …Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Sistemi di definizione delle controversie in fase stragiudiziale
Arbitrato: incarico affidato a uno o più soggetti imparziali (arbitri) per risolvere un conflitto mediante una decisione (lodo arbitrale) vincolante per le parti (artt. 806 – 840 del codice di procedura civile).
Mediazione: attività professionale svolta da un soggetto imparziale (Organismo di mediazione) per raggiungere un accordo tra due o più soggetti in conflitto o per formulare una proposta di risoluzione del conflitto (D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010).
Negoziazione assistita: accordo tramite il quale le parti in conflitto risolvono in via amichevole una controversia tramite l'assistenza di avvocati (D.L. n. 132 del 12 settembre 2014).
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