COLLEGIO DI TORINO
COLLEGIO DI TORINO
composto dai signori:
(TO) XXXXXXXX XXXXXXXXX Presidente
(TO) COTTERLI Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) XXXXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXX XXXXXXXX
Seduta del 10/11/2021
FATTO
La parte ricorrente ha rappresentato in sintesi quanto segue: in data 29.07.2009 ha stipulato con l’intermediario un contratto di finanziamento da rimborsare mediante la cessione del quinto dello stipendio; nel dicembre 2011 ha estinto anticipatamente detto prestito dopo il pagamento di 29 rate su 108 (come da conteggio estintivo e quietanza finale agli atti), senza ottenere la restituzione della quota non maturata delle commissioni in relazione alle 66 rate residue; in data 25.02.2021 ha quindi proposto reclamo, senza esito, nei confronti dell’intermediario.
Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva (un intermediario ex art. 106 TUB, la cui provvigione è stata inclusa nelle commissioni della società mandataria).
Parte ricorrente domanda il rimborso degli oneri non maturati in seguito all’estinzione anticipata del finanziamento per complessivi Euro 3.382,32 ovvero il maggiore o minore importo ritenuto corretto (al lordo dell’importo di Euro 1.129,35 ricevuto in sede di estinzione anticipata, come da conteggio estintivo agli atti), di cui Euro 963,80 a titolo di “commissioni di intermediazione” per la parte relativa al pagamento del TFR, Euro 1.356,49 a titolo di “provvigioni degli agenti o dei mediatori” per la parte relativa al pagamento del TFR, Euro 94,91 a titolo di “oneri e spese” per la parte relativa al pagamento del TFR, Euro 479,23 a titolo di “premio assicurativo” per la parte relativa al pagamento del TFR, Euro 162,46 a titolo di “commissioni di intermediazione” per la parte
relativa al pagamento effettuato dalla compagnia assicurativa, Euro 228,66 a titolo di “provvigioni degli agenti o dei mediatori” per la parte relativa al pagamento effettuato dalla Compagnia assicurativa, Euro 15,99 a titolo di “oneri e spese” per la parte relativa al pagamento effettuato dalla compagnia assicurativa ed Euro 80,78 a titolo di “premio assicurativo” per la parte relativa al pagamento effettuato dalla Compagnia assicurativa; inoltre la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo e il ristoro delle spese di procedura per Euro 20,00.
Nelle controdeduzioni l’intermediario, confermata l’estinzione anticipata del finanziamento in controversia (senza però indicare la rata in corrispondenza della quale ciò sarebbe avvenuto), ha eccepito come il ricorrente sarebbe incorso in un’ipotesi di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. con contestuale obbligo di saldare in un’unica soluzione il debito residuo nascente dal contratto in oggetto, anche per mezzo del TFR ed altre indennità come previsto dal D.P.R. 180/50; nel caso di specie per estinguere il debito non sarebbe stato sufficiente l’importo pervenuto a titolo di TFR e, pertanto, l’intermediario avrebbe provveduto all’attivazione della prevista copertura assicurativa, con conseguente chiusura del sinistro in data 6.06.2012; l’intermediario eccepisce che l’estinzione procurata dalla compagnia assicurativa esulerebbe dall’ambito d’applicazione dell’articolo 125-sexies TUB dal momento che il ricorrente sarebbe obbligato a rimborsare alla compagnia l’importo che essa ha versato e, pertanto, questa sarebbe a sua volta subentrata nei diritti dell’intermediario; afferma dunque che nel caso di specie non si sarebbe verificato il presupposto dell’estinzione anticipata previsto dall’articolo 125-sexies TUB, dal momento che il debito sarebbe stato estinto dalla compagnia assicurativa con conseguente sua surroga; ha infine svolto considerazioni sulla non spettanza delle spese legali (pur non essendo esse state richieste dal ricorrente). Ha domandato il rigetto del ricorso.
DIRITTO
Occorre preliminarmente rilevare come dalle evidenze in atti risulti che l’estinzione del finanziamento è avvenuta, nel caso di specie, mediante il parziale intervento della compagnia assicurativa: dalla quietanza finale prodotta da parte ricorrente emerge che l’impresa assicuratrice del rischio impiego ha versato parte dell’importo dovuto ai fini dell’estinzione del prestito, surrogandosi ex artt. 1201 e 1916 c.c. nei diritti spettanti all’intermediario nei confronti del cliente (non è tuttavia agli atti il contratto di assicurazione rischio impiego e rischio vita). Emerge inoltre che il costo della polizza era stato interamente sostenuto dall’intermediario.
Quanto all’esercizio del regresso da parte della compagnia assicurativa nei confronti del cliente, consta agli atti un accordo transattivo in forza del quale quest’ultimo ha versato alla compagnia la somma di Euro 1.600,00 a definizione dell’intera vertenza, tanto che la compagnia medesima ebbe a rilasciare una definitiva liberatoria a suo favore. Di tale accordo e di tale definizione della vertenza tra parte ricorrente e compagnia assicurativa occorre tenere conto in sede di quantificazione del debito restitutorio gravante sull’intermediario resistente.
Infatti, nella fattispecie in esame ricorrono sì gli estremi per l’applicazione del principio di diritto espresso dalle decisioni di ABF, Coll. coord. nn. 13305/18 e 13306/18, le quali hanno precisato che “nel caso di assicurazione stipulata a proprie spese dall’intermediario a protezione del proprio credito nei confronti del cliente, quest’ultimo non ha diritto ad alcuna ripetizione di commissioni a meno che l’assicuratore abbia esercitato il diritto di rivalsa nei suoi confronti”; ma all’esito, attesa la transazione occorsa col cliente in sede di rivalsa, questi risulta aver patito un esborso inferiore a quanto versato dalla compagnia all’intermediario (Euro 4.936,84), vale a dire una somma di Euro 1.600,00. Ne discende
che è nei limiti di tale ultimo importo che può riconoscersi al cliente una pretesa restitutoria relativa agli oneri non maturati a seguito dell’estinzione anticipata del prestito.
Va ancora ribadito come la compagnia assicurativa abbia estinto soltanto una parte del debito residuo, essendo la restante parte stata estinta mediante il t.f.r. maturato da parte ricorrente: come da conteggio estintivo e liberatoria in atti, invero, la compagnia ha provveduto al pagamento di Euro 4.936,84, mentre parte ricorrente ha saldato tramite il proprio t.f.r. Euro 9.495,32, somma che rappresenta il 65,79% del debito residuo. Se a tale ultima somma si aggiunge poi, come anzidetto, l’importo di Euro 1.600,00 pagato alla compagnia in sede di rivalsa e a titolo transattivo, la percentuale sale al 71,3%.
È dunque in tale misura che può riconoscersi il diritto del cliente alla ripetizione degli oneri applicati al prestito e non maturati a seguito della sua anticipata estinzione.
Le commissioni e gli oneri di cui parte ricorrente domanda la parziale restituzione, sulla base degli orientamenti maturati presso i Collegi territoriali ABF su clausole d’identico o analogo tenore, hanno natura ricorrente: le “Commissioni di intermediazione” sono contrattualmente descritte come tese a remunerare (testualmente) “attività di amministrazione del mutuo per l’intera durata dell’ammortamento”; le “Provvigioni degli agenti o dei mediatori” sono deputate a remunerare, oltre alle attività tipicamente proprie dell’intermediario del credito, “ogni altra attività prestata” (al riguardo si segnala che il contratto è stato stipulato antecedentemente alla riforma del TUB del 2010); la voce “Oneri e spese istruttorie” copre attività di “invio di comunicazioni periodiche” o comunque attività che attengono all’intera durata del rapporto (come chiarito in particolare da ABF, Coll. Torino n. 23515/20); lo stesso dicasi per la voce “Assicurazione rischio vita”, destinata per sua natura ad accompagnare il rapporto lungo tutto l’arco del suo svolgimento e per la quale non constano criteri di retrocessione del premio alternativi al pro rata temporis lineare.
Considerata la formulazione della domanda di parte ricorrente, si osserva come non siano retrocedibili gli oneri erariali applicati al contratto, come da orientamento condiviso dei Collegi territoriali ABF.
Ora, la materia è regolata dall’art. 125 sexies TUB, attuativo dell’art. 16 Dir. 2008/48/CE e recentemente riformulato dall’art. 11-octies, comma 1, D.L. 25.05.2021, n. 73 (“Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, c.d. decreto “Sostegni-bis”), introdotto dalla Legge (di conversione) 23.07.2021, n. 106, entrata in vigore il 25.07.2021.
Se la nuova formulazione, che sostituisce la precedente solo per il futuro – vale a dire per i contratti di prestito conclusi in data successiva al 25.07.2021 – lascia intendere che tutti i costi, inclusi quelli up-front, sono oggetto di proporzionale riduzione sicché restano validi i principi espressi dalla sentenza c.d. Lexitor della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza dell’11.11.2019, C-383/2018) in relazione all’art. 16 Dir. 2008/48/CE e recepiti dal Collegio di Coordinamento ABF con decisione n. 26525/19, un problema interpretativo si pone per i contratti conclusi prima del 25.07.2021. Ciò in ragione della norma intertemporale dettata dal comma 2 del citato art. 11-octies, il quale distingue tra contratti stipulati a partire da tale data e quelli conclusi anteriormente, stabilendo che in caso di estinzione anticipata di questi ultimi “continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
L’esame della disposizione ha indotto il Collegio di Coordinamento, con la recente decisione n. 21676 del 15.10.2021, a ritenere tale distinzione “frutto di una consapevole scelta del legislatore, il quale deve aver reputato che i principi affermati dalla sentenza Lexitor non possano essere estesi tout court anche ai contratti conclusi prima del 25 luglio
2021, sottoponendoli perciò a una disciplina specifica, parzialmente differente rispetto a quella applicabile ai nuovi contratti”; e a reputare che “il combinato disposto dell’art. 11 octies comma 2° e delle disposizioni di rango secondario pro tempore applicabili conduce all’esito per cui – in aderenza, anzi in “continuità” con l’orientamento seguito dall’Arbitro prima della sentenza Lexitor e della decisione 26525/2019 – la riduzione del costo totale del credito abbia per oggetto soltanto i costi c.d. recurring, con esclusione dei costi c.d. up- front”. Di qui la conclusione secondo cui “in applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge
n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”.
Posto che nel caso di specie il contratto di finanziamento è stato concluso il 29.07.2009, ovvero in data antecedente il 25.07.2021, alla luce dei suesposti principi sono da restituire le voci di costo aventi natura ricorrente, mentre non sono ripetibili quelle up-front. Nondimeno nel caso di specie si danno esclusivamene voci a natura ricorrente, le quali andranno rimborsate secondo il consolidato criterio pro rata temporis elaborato dai Collegi ABF (per tutte ABF, Coll. coord. n. 6167/14; e successivamente nn. 10003/16, 10017/16 e 10035/16).
Pertanto, applicati i criteri di cui sopra e tenuto conto delle restituzioni già intervenute, parte ricorrente ha titolo alla restituzione della somma indicata nella seguente tabella:
Durata del prestito in anni | 9 | ||
Numero di pagamenti all'anno | 12 | Quota di rimborso pro rata temporis | 73,15% |
rate pagate | 29 | rate residue | 79 | Importi | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo |
Oneri sostenuti | |||||||||
COMMISSIONI DI INTERMEDIAZIONE | 1.929,47 | Recurring | 73,15% | 1.411,37 | 1.129,35 | 282,02 | |||
PROVVIGIONI AGENTI OD INTERMEDIARI | 2.715,60 | Recurring | 73,15% | 1.986,41 | 1.986,41 | ||||
ONERI E SPESE | 190,00 | Recurring | 73,15% | 138,98 | 138,98 | ||||
ASSICURAZIONE RISCHIO VITA | 959,39 | Recurring | 73,15% | 701,78 | 701,78 | ||||
Totale | 5.794,46 | 3.109,19 | |||||||
Totale rapportato all'estinzione con TFR e a somma pagata a seguito di rivalsa (71,3%) | 2.216,85 | ||||||||
Campi da valorizzare | |||||||||
Campi calcolati |
Tale importo non coincide con la somma richiesta da parte ricorrente (Euro 2.252,97), visto che questa non ha considerato il parziale intervento della compagnia assicurativa nell’estinzione. Spettano inoltre gli interessi legali dalla data del reclamo, come da domanda.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.217,00 oltre interessi legali dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese
della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1