LINEE GUIDA
Allegato alla Delib.G.R. n. 2/10 del 16.1.2018
LINEE GUIDA
Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento. Recepimento dell’Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini” ai sensi dell’art. 1, commi 34- 36 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.
1. Principi
1. La Regione Autonoma della Sardegna promuove il tirocinio formativo quale misura di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorire l’arricchimento del suo bagaglio di conoscenze, fargli acquisire competenze professionali e favorire l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro.
2. I tirocini formativi non costituiscono rapporto di lavoro. Sono svolti da persone di età non inferiore ai sedici anni che hanno assolto l’obbligo di istruzione.
3. Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (di seguito PFI) concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire, nonché le modalità di attuazione
4. Il tirocinante non deve svolgere attività in autonomia, né di responsabilità, né tali che possano arrecare danno a se stesso o ad altri.
5. Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo.
2. Destinatari e Tipologie ammesse
1. I tirocini oggetto delle presenti linee guida sono rivolti a:
a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015, compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
c) lavoratori a rischio di disoccupazione;
d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
e) soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone vantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991: richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015; vittime
di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.Lgs. n. 24/2014).
2. I tirocini formativi possono essere realizzati presso datori di lavoro pubblici o privati aventi sede operativa o legale nel territorio regionale e si distinguono in cinque tipologie:
a) tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola, università e lavoro, mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. Tali tirocini sono rivolti a coloro che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi;
b) tirocini di inserimento e/o reinserimento al lavoro finalizzati a percorsi di inserimento e/o reinserimento nel mondo del lavoro e rivolti principalmente a disoccupati anche in mobilità e inoccupati. Tale tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione di ammortizzatori sociali;
c) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e/o reinserimento in favore di persone svantaggiate ai sensi della Legge n. 381/1991 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale;
d) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e/o reinserimento in favore di persone con disabilità di cui all'art. 1 co. 1 della Legge n. 68/1999;
e) tirocini estivi di orientamento.
3. I tirocini di cui al precedente comma, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del Decreto Legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale),convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608 e ss.mm.ii.
4. Nel caso di datori di lavoro pubblici e privati, con sedi in più Regioni, le comunicazioni sui tirocini (art. 1, comma 1180, della Legge n. 296/2006) possono essere accentrate sul servizio informatico nei cui ambito territoriale insiste la sede legale.
3. Esclusioni
Sono esclusi dalla presente disciplina:
a) i tirocini curriculari, anche nella modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie in quanto esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione
b) i periodi di pratica professionale nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche;
c) i tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale realizzati nell'ambito dei programmi comunitari per l'istruzione e la formazione;
d) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso per i quali si rinvia all'Accordo 99/CSR del 5 agosto 2014 recante "Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all’estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica".
Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, per i quali si rinvia alla deliberazione della Giunta regionale di recepimento dell'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015 recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione".
4. Durata del tirocinio
La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, dei tirocini extracurricolari:
− non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d);
− non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui all’art. 2, comma 1,lettera e). Per i soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi.
La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese, e del tirocinio rivolto a studenti, promosso dal servizio per l'impiego e svolto durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di 14 giorni.
Nell’ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all’interno del PFI e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire.
La durata massima prevista per le varie tipologie si intende comprensiva delle eventuali proroghe. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari.
Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.
ll tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti.
Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare, che comunque non possono essere superiori a quanto previsto dal contralto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso
formativo.
Il tirocinante ha diritto a un periodo di riposo in proporzione all’impegno svolto.
L’orario di tirocinio non deve superare l’80 % dell’orario previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante.
5. Soggetti promotori
1. Il tirocinio è attivato da un soggetto promotore, con sede operativa in Sardegna, a salvaguardia della regolarità e della qualità dell'esperienza formativa.
2. Sono soggetti promotori:
a) l’Agenzia Sarda per le Politiche attive del lavoro ASPAL, con riferimento ai soggetti disoccupati e inoccupati;
b) gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell’AFAM, con riferimento ai propri studenti, entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo accademico;
c) le istituzioni scolastiche statali e non statali abilitate al rilascio di titoli di studio con valore legale, con riferimento ai propri studenti, entro i 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio;
d) le agenzie formative pubbliche e private accreditate nella Regione Autonoma della Sardegna, con riferimento ai propri allievi, entro i 12 mesi dal conseguimento della qualifica o della certificazione di competenza;
e) le comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, con riferimento ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, entro i 24 mesi dalla conclusione del percorso;
f) i soggetti autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi del Decreto Legislativo n. 276/2003 e ss.mm.ii., che ai fini delle presenti linee guida possono avvalersi delle sedi operative in Sardegna dei propri delegati, con riferimento agli utenti di propria competenza;
g) i soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. h) del decreto legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della Delib.G.R. n. 48/15 dell’11.12.2012;
h) l’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
I soggetti promotori come sopra individuati sono tenuti ad attuare il monitoraggio territoriale dell’andamento dei tirocini secondo le modalità di cui al successivo art. 14.
La Regione Autonoma della Sardegna, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali, promuove programmi/sperimentazioni che prevedono l’attivazione di tirocini anche avvalendosi dell’apporto di propri organismi in house e di quelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’ANPAL.
Nella fattispecie, l'indennità dì partecipazione è di norma stabilita nella misura minima di 400 euro mensili.
In accordo con la Regione Autonoma della Sardegna, possono altresì essere promossi programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini anche con altri Ministeri.
La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, ivi compresa l'indennità di partecipazione, è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante.
6. Soggetti ospitanti
1. Sono soggetti ospitanti i datori di lavoro pubblici o privati presso i quali viene realizzato il tirocinio. I soggetti ospitanti devono avere sede legale o operativa, ancorché non esclusiva, in Sardegna. Al riguardo potranno essere attivati periodi di tirocinio presso unità operative fuori dal territorio regionale, purché previsti nel progetto formativo.
2. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe e rinnovi nel rispetto della durata massima prevista, inoltre non può realizzare tirocini in favore di lavoratori che abbiano già prestato attività lavorativa con un contratto di lavoro subordinato o altra attività lavorativa a qualunque titolo, anche all’interno dello stesso gruppo aziendale nei due anni precedenti l’attivazione del tirocinio.
3. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla Legge n. 68/1999 e ss.mm.ii..
4. Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Un soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo espansivo può attivare tirocini.
Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, non è possibile ospitare tirocinanti se il soggetto ospitante prevede nel PFI attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché licenziamento per superamento del periodo di comporto, licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, licenziamento per fine appalto risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.
Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.
7. Incompatibilità e divieti
1. I tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio ed esplicitati nel progetto formativo. Il soggetto ospitante può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatti salvi i limiti numerici indicati nell’art. 11.
2. Non possono essere attivati tirocini in favore di lavoratori che hanno già avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) per le stesse mansioni, salvo che siano trascorsi almeno due anni dall’interruzione del rapporto di lavoro e sempre che sia necessario un adeguamento delle competenze.
3. Il tirocinante non può effettuare più di un tirocinio per il medesimo profilo professionale, salvo nell’ipotesi di frequenza inferiore al 60% delle ore previste nel progetto formativo, e non può svolgere più di un tirocinio con lo stesso soggetto ospitante, salvo proroghe e rinnovi nel rispetto della durata massima prevista.
4. La richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere una integrazione dei contenuti del PFI.
5. I tirocinanti non possono sostituire lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di maternità o ferie, in occasione di scioperi, o ricoprire ruoli necessari all’organizzazione dello stesso.
8. Garanzie assicurative
1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.
2. La Regione Autonoma della Sardegna può assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.
3. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a suo carico l’onere delle coperture assicurative.
4. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda o amministrazione pubblica, specificate nel progetto formativo.
9. Modalità di attuazione
1. I tirocini sono attivati sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati. Alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo (PFI) che deve essere sottoscritto dai tre soggetti, tirocinante, soggetto promotore e soggetto ospitante, coinvolti nell’esperienza di tirocinio e strutturato secondo apposite sezioni:
− obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
− modalità di attivazione;
− valutazione e attestazione degli apprendimenti , secondo le modalità indicate nelle presenti linee guida;
− monitoraggio ;
− decorrenza e durata della convenzione;
2. Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell’esperienza di tirocinio. In particolare i compiti del soggetto promotore sono:
− favorire l’attivazione dell’esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo;
− fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi
− individuare un tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio;
− promuovere il buon andamento dell’esperienza di tirocinio attraverso un’azione di presidio e monitoraggio;
− segnalare al soggetto ospitante l’eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibili ad un rapporto di lavoro;
− provvedere alla predisposizione del PFI, alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché rilasciare, sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l’attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite;
− contribuire al monitoraggio territoriale dell’andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/reinserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.
3. Spetta al soggetto ospitante:
− stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore e il tirocinante;
− designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale; garantire nella fase di avvio del tirocinio, un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
− mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, etc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
− assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto; trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni di xxxxxxx, di interruzione e di infortunio;
− collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale e valutare l’esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell’attestazione dell’attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite.
Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate con i tutor.
Ai sensi del decreto legge n. 76 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 99 del 2013, in relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, in caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, il tirocinio può essere regolato dalla normativa della regione o provincia autonoma dove è ubicata la sede legale del soggetto ospitanti, previa comunicazione alla regione o provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato. Anche in questo caso, il computo si effettua con riferimento aIl’unità operativa.
La disciplina che l'ente ospitante intenderà applicare dovrà essere obbligatoriamente indicata nella convenzione in modo da consentire al personale ispettivo un riferimento giuridico certo in relazione al quale svolgere le attività di accertamento.
Alla convenzione deve essere allegato un PFI (contenente anche l'indicazione degli obbiettivi formativi) per ciascun tirocinante, predisposto sulla base del modello di cui all'allegato 1, che identifichi, inter alia, la durata con l’indicazione delle ore giornaliere e settimanali, l'indennità, le garanzie assicurative e le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015. Tale progetto va sottoscritto dai soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio: tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore.
Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale di cui al modello dell'allegato 2 anche ai fini della stesura dell'Attestazione finale-
Il presente paragrafo costituisce riferimento aggiornato per le modalità operative di progettazione e attestazione finale delle attività anche in relazione ai tirocini di orientamento e formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione, di cui all'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015, fatte salve tutte le specificità ivi previste in relazione alla tipologia dei destinatari di tali misure.
10. Numero di tirocini attivabili
1. Il numero di tirocini attivabili contemporaneamente è definito in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante, nei limiti di seguito indicati:
− le unità operative, in assenza di dipendenti, o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: un tirocinante;
− le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contralto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
− le unirà operative con un numero di dipendenti, a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché alla data di fine del tirocinio, con più di venti: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.
Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l'attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del dieci per cento sopra prevista, è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), come di seguito riportato.
2. Tali soggetti ospitanti possono attivare in deroga ai limiti di cui sopra:
− un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti; due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
− tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
− quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.
l tirocini di cui al periodo precedente non si computano ai fini della quota di contingentamento.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento di cui sopra, non c'è cumulabilità tra i tirocini curriculari ed extracurriculari.
4. Si possono svolgere più tirocini extracurriculari contemporaneamente nel rispetto dei principi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66.
5. I limiti numerici indicati nei commi precedenti sono finalizzati a garantire un giusto rapporto tra lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e tirocinanti, per un reale inserimento lavorativo del tirocinante. Tali limiti devono essere considerati anche per la sede operativa presso cui il tirocinio deve essere attivato.
6. Per le aziende stagionali operanti nel settore del turismo, ai fini del rapporto tra tirocinanti e dipendenti, si terrà conto anche dei dipendenti assunti a tempo determinato, a condizione che, per ciascun contratto a termine considerato, la durata sia superiore a quella del tirocinio e tale
da avere inizio prima dell’avvio e termine dopo la conclusione del tirocinio.
7. Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. e).
8. Al fine di garantire un’adeguata proporzione tra i lavoratori qualificati e i tirocinanti presso lo stesso datore di lavoro, i lavoratori con contratto di apprendistato non devono essere considerati nel calcolo della dimensione aziendale del soggetto ospitante.
11. Tutoraggio
1. Il soggetto promotore individua un tutor che svolge i seguenti compiti:
− collabora con il soggetto ospitante alla stesura del progetto formativo individuale;
− coordina l’organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
− monitora l’andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l’obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
− acquisisce dal tirocinante elementi in merito all’esperienza svolta e agli esiti della stessa, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione;
− provvede alla composizione del dossier individuale sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante e concorre alla redazione dell’attestazione finale.
Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.
2. Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell’attuazione del piano formativo e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto formativo.
3. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.
4. In caso di assenza prolungala del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.
5. Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:
a. favorisce l’inserimento del tirocinante;
b. promuove e supporta lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
c. aggiorna la documentazione relativa al tirocinio per l’intera durata dello stesso;
d. collabora attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale
6. Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:
a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento;
b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell’intero processo;
c) garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell’attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite dal tirocinante.
7. Il tirocinante ha l’obbligo di attenersi a quanto previsto nel progetto formativo svolgendo le attività concordate con il tutor.
12. Attestazione dell’attività svolta e delle competenzeacquisite
1. Al termine del tirocinio il soggetto promotore ed il soggetto ospitante, sulla base del PFI e del Dossier individuale, rilasciano una Attestazione finale dei risultati, in conformità al modello di cui all’Allegato 3, specificando le competenze eventualmente acquisite con riferimento, ove possibile, ad una qualificazione inserita nel Repertorio nazionale di cui alla Legge n. 92 del 2012, art. 4, comma 67, o, nelle more della sua istituzione, con riferimento al Repertorio regionale delle figure professionali della Regione Autonoma della Sardegna.
2. Tale attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 e pertanto agevola la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati. Sia il Dossier individuale sia l'Attestazione finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, organizzati nel rispetto delle regolamentazione degli enti pubblici titolari e con specifico riguardo alle qualificazioni ed alte competenze di rispettiva titolarità ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione formazione e delle qualificazioni professionali.
3. Il PFL, il Dossier individuale e l'Attestazione finale costituiscono standard minimo di servizio a li vello nazionale.
4. Ai fini del rilascio dell'Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista nel PFI.
La Regione Autonoma della Sardegna definisce le modalità di registrazione dell’esperienza di tirocinio.
13. Indennità di partecipazione
1. Sulla base di quanto previsto all’articolo 1, commi 34 - 36, della Legge n. 92 del 2012, è corrisposta al tirocinante un’indennità per la partecipazione al tirocinio.
2. In relazione alla preponderante componente formativa della fase di avvio del tirocinio, la Regione Autonoma della Sardegna ritiene congrua un’indennità di importo non inferiore a 400 euro lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto dell’istituto.
3. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile.
4. Nell’ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.
5. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto già fruitori di ammortizzatori sociali, l’indennità di tirocinio non è obbligatoria.
6. L’indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l’indennità minima prevista al comma 2 .
7. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l’indennità minima prevista al comma 2.
8. Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 36, della legge n. 92/2012, e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa a ciò destinata nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.
9. Dal punto di vista fiscale l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917/1986. Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell’indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
14. Monitoraggio
1. La Regione Autonoma della Sardegna promuove un monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie (CO), per la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, per il monitoraggio in itinere del percorso e per le verifiche ex post degli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio.
2. Il referente dell’Amministrazione regionale del sistema di monitoraggio è l’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Tale funzione è posta in capo al Servizio lavoro – Settore politiche e servizi per il lavoro.
3. Il soggetto promotore deve redigere, con cadenza annuale, un rapporto sintetico di analisi quanti – qualitativa dei tirocini realizzati, anche al fine da evidenziarne i risultati in termini di inserimento – reinserimento lavorativo.
4. Il format del rapporto viene predisposto dal competente Servizio dell’Assessorato del lavoro ed è strutturato sulla base del fabbisogno informativo dell’Amministrazione regionale, del
Ministero del lavoro e dell’ANPAL; viene realizzato attraverso la piattaforma del Sistema Informativo del Lavoro e della Formazione SIL Sardegna.
5. L’Assessorato del lavoro predispone annualmente un riepilogo regionale di analisi, monitoraggio e valutazione dell’attuazione dei tirocini e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed all’ANPAL, i relativi dati onde consentire la predisposizione del report nazionale .
6. Nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione si pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell'attuazione dell'istituto quali, a titolo esemplificativo: reiterazione del soggetto ospitante a copertura di una specifica mansione; cessazioni anomale; attività svolta non conforme al PFl; impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato; incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore; concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell’anno.
15. Vigilanza, controllo e disciplina sanzionatoria
La Regione Autonoma della Sardegna promuove il corretto utilizzo dei tirocini al fine di prevenire le forme di abuso.
Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e ferme restando le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per la mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, la Regione Autonoma della Sardegna stabilisce quanto segue:
Per le violazione non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente: ai soggetti titolati alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio, alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini, alla durata massima del tirocinio, al numero di tirocini attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza, alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.
Per le violazioni sanabili, in particolare per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell’accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà formulato un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall’attivazione di nuovi tirocini.
In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi.
In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi.
La Regione Autonoma della Sardegna si impegna ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di apposito protocollo di collaborazione con le sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Nello specifico verranno approntate opportune misure alle a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.
16. Inadempienza da parte dei soggetti ospitanti
In caso di mancato rispetto delle norme in materia di tirocini con conseguente accertamento da parte dei servizi ispettivi, il soggetto ospitante non potrà attivare tirocini per il periodo di un anno dall’accertamento, e sarà tenuto al rimborso delle quote eventualmente corrisposte dalla Regione o dal soggetto promotore.
17. Tirocini estivi di orientamento
Si definiscono Xxxxxxxx estivi di orientamento i tirocini promossi durante la sospensione estiva delle attività didattiche a favore di studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico o formativo, con fini orientativi e di addestramento pratico. I tirocini estivi di orientamento rappresentano uno strumento propedeutico all’inserimento lavorativo, al fine di agevolare gli studenti nelle scelte professionali, consentendo di acquisire conoscenze e competenze spendibili nel mercato del lavoro e pertanto non possono essere utilizzati per sostituire forza lavoro.
18. Applicazione
Le disposizioni di cui alle presenti linee guida si applicano ai tirocini realizzati nel territorio regionale.
19. Rinvio
Per quanto non esplicitamente regolamentato dalle presenti disposizioni, si richiamano le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia.