CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO
CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO
Per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Pavia 1°LUGLIO 2008 – 31 DICEMBRE 2011
TITOLO I PARTE INTRODUTTIVA
Il giorno 28 del mese di luglio 2008, presso la sede dell’Unione Agricoltori della Provincia di Pavia tra
□ L’UNIONE AGRICOLTORI DELLA PROVINCIA di PAVIA, rappresentata dal Presidente
………………… , assistito dal Direttore Xxxxxxx Xxxxx;
□ La FEDERAZIONE COLTIVATORI DIRETTI di PAVIA, rappresentata dal Presidente Xxxxxxxx Xxxxxx, assistito dal Direttore Xxxxx Xxxxxxxxx;
□ La CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, rappresentata dal Presidente Dr. Xxxxxxx Xxxx, assistito dalla signora Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx;
e
□ LA F.A.I. – C.I.S.L. DI PAVIA, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxx, dal Segretario Xxxxx Xxxxxxx e da Xxxxx Xxxxxxx;
□ LA F.L.A.I. – C.G.I.L. DI PAVIA, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx e dal Segretario Xxxxxx Xxxxxxx;
□ LA U.I.L.A. – U.I.L. DI PAVIA, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxxxxxxx, e dai Segretari Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxx;
in applicazione del C.C.N.L., stipulato in data 01/01/2002, e più specificatamente agli Artt. 1, 2, 88,
89 dello stesso C.C.N.L., e a seguito dell’accordo del 24 giugno 2004, stipulano il presente Contratto Provinciale di Lavoro che integra il C.P.L. ad oggi vigente ai cui articoli fa riferimento.
Art. 1 – Oggetto del Contratto Provinciale di Lavoro
(Riferito all’art. 1 del C.C.N.L.)
Il presente Contratto Provinciale di Lavoro (C.P.L.), nell’ambito delle materie indicate dalle norme di rinvio contenute nella normativa nazionale, integra il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro (C.C.N.L.) nei rapporti di lavoro tra le aziende agricole, florovivaistiche, agrituristiche per quanto attiene all’attività agricola e le aziende esercenti l’attività ittica, singole o associate, e gli operai della Provincia di Pavia da essi dipendenti.
Le norme del presente C.P.L. si intendono pertanto sostitutive e integrative delle corrispondenti norme contenute nel C.C.N.L.
Sono considerate agricole le aziende:
□ di prodotti agricoli tradizionali;
□ ortofrutticole;
□ zootecniche e di allevamento di animali di ogni specie;
□ vitivinicole;
□ allevamento ittico;
□ di trasformazione della materia prima di propria produzione;
□ agrituristiche;
□ aziende esercitanti attività di natura faunistico - venatoria.
Sono considerate florovivaistiche le aziende:
□ florovivaistiche e manutenzione del verde;
□ vivaistiche produttrici di piante da frutto, ornamentali e forestali;
□ produttrici di piante ornamentali da serra;
□ produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
□ produttrici di bulbi, sementi da fiori, piante portasemi, talee per fiori e pianti ornamentali.
All’interno di ciascun titolo della ripartizione per materia, sono stati inseriti gli articoli riguardanti specificatamente, gli operai agricoli, gli operai florovivaisti e i guardiacaccia.
Gli articoli del presente C.P.L. che non contengono alcuna distinzione o precisazione tra le tre categorie di operai sopracitate, si applicano per tutti.
Art. 2 – Decorrenza e durata del C.P.L.
(Riferito all’art. 3 del C.C.N.L.)
Il presente Contratto decorre dal 1°luglio 2008 e scade il 31 dicembre 2011.
Art. 3 – Efficacia del contratto
(Riferito all’art. 4 del C.C.N.L. )
Le norme del presente Contratto regolano il rapporto di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori e le relazioni sindacali tra le Organizzazioni firmatarie del Presente C.P.L.
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI
Art. 4 – Sviluppo dell’agricoltura, piani aziendali e commissione provinciale
(Riferito all’art. 5 del C.C.N.L.)
Le rappresentanze sindacali provinciali degli imprenditori agricoli e dei lavoratori, in relazione ai principi e ai contenuti dettati all’art. 5 del C.C.N.L., ritengono, relativamente alle tendenze di sviluppo economico dell’agricoltura provinciale, di poter individuare nei settori sopra riportati, le tendenze colturali che per vocazione delle rispettive zone omogenee si ritengono suscettibili anche di un conseguente miglioramento dei livelli occupazionali dei lavoratori attraverso l’Osservatorio Provinciale.
Art. 5 - Commissione Provinciale Sindacale
E’ istituita nella Provincia di Pavia la Commissione Provinciale Sindacale che avrà sede a Pavia, in via Mazzini 3 presso gli uffici della C.I.M.I.-A.V.
I componenti saranno designati dalle Organizzazioni firmatarie del presente contratto. Alla commissione provinciale sindacale sono demandati i seguenti compiti:
□ l’esame decisionale dei ricorsi posti dai lavoratori avverso il provvedimento di licenziamento per “giusta causa” di cui l’art. 48 del presente Contratto e dai datori di lavoro avverso la comunicazione di dimissione per “giusta causa” di cui al successivo art. 49; in questo caso la Commissione sarà composta da un rappresentante designato dalla Associazione agricola che abbia ricevuto mandato dall’azienda e da un rappresentante designato dall’Organizzazione sindacale che abbia ricevuto mandato dal lavoratore.
□ l’esame decisionale delle richieste avanzate dai datori di lavoro, in ordine ai casi di licenziamento individuale per “giustificato motivo” di cui all’art. 48 del presente Contratto; in questo caso la Commissione sarà composta da sei componenti di cui tre designati dalle Associazioni agricole e tre componenti designati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del
presente C.P.L; la presidenza sarà assunta a turno alternativamente da un rappresentante datoriale e da un rappresentante dei lavoratori.
Ferme restando le normative e le disposizioni di legge attualmente in essere, le richieste di convocazione della Commissione Provinciale Sindacale riferite agli articoli 47 e 48 del presente CPL, dovranno essere trasmesse alla Segreteria della Commissione, la quale provvederà alla convocazione delle parti.
La Commissione, per i predetti casi in materia di licenziamento, dovrà emettere la propria pronuncia entro il termine di giorni 15 dalla data di ricevimento dei ricorsi o delle richieste, dandone comunicazione alle parti interessate.
TITOLO III
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO COLLOCAMENTO E MERCATO DEL LAVORO
Art. 6 – Assunzione
(Riferito all’art. 10 del C.C.N.L.)
L’assunzione della manodopera agricola è regolata dalle vigenti disposizioni di legge.
L’assunzione degli operai a tempo determinato deve essere effettuata in base alle disposizioni di legge; alla durata del rapporto di lavoro indicata dovrà corrispondere l’effettiva prestazione.
Art. 7 – Periodo di prova
(Riferito all’art. 12 del C.C.N.L.)
L’operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è soggetto a un periodo di prova che non potrà essere superiore a:
□ 26 giorni lavorativi per gli operai specializzati super e specializzati; (area 1)
□ 20 giorni lavorativi per gli operai qualificati super e qualificati (area 2)
□ 14 giorni lavorativi per gli operai comuni (area 3)
L’operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato superiore a trenta giorni, è soggetto a un periodo di prova di due giorni lavorativi.
Per i “fecondatori”, come indicati all’art. 13, Area 1, del presente Contratto, il periodo di prova, tenuta presente la particolare specializzazione è stabilito in mesi sei per l’addetto all’allevamento bovino e bovino – suinicolo, e di mesiquattro per l’addetto al solo allevamento suinicolo.
Durante il periodo di prova è reciproca la facoltà di risolvere il contratto, in qualsiasi momento e senza preavviso, con diritto dell’operaio a percepire la retribuzione per il periodo di lavoro prestato. Superato il periodo di prova l’assunzione viene confermata alle condizioni previste dalla contrattazione collettiva e dal contratto individuale.
Art. 8 – Apprendistato Professionalizzante
(Riferito all’art. 15 del C.C.N.L.)
Si fa riferimento all’art. 15 del CCNL per Operai Agricoli e Florovivaisti e alle vigenti leggi che disciplinano la materia.
Art. 9 - Osservatorio Provinciale Agricolo
(Riferito all’allegato 4 del C.C.N.L.)
L’ Osservatorio Provinciale, previsto dal CCNL per gli Operai Agricoli e Florovivaisti, e’ formato da un Consiglio di 6 componenti designati dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo.
L’Osservatorio Provinciale Agricolo (O.P.A.) ha lo scopo di acquisire, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati necessari, le seguenti conoscenze:
□ sulle tendenze produttive;
□ sulle tendenze occupazionali;
□ sull’analisi del fabbisogno di qualificazione e riqualificazione professionale.
L’Osservatorio Provinciale Agricolo si riunirà, su richiesta di uno dei componenti. Gli incontri dell’osservatorio si svolgeranno con cadenza normalmente trimestrale.
Art. 9/bis – Formazione professionale
Le parti considerano fondamentale attivare nel settore agricolo e florovivaistico effettive occasioni di formazione professionale non episodica che, partendo dall’analisi dei dati fornita dall’Osservatorio di cui all’art. 9, sia in grado di rispondere alla domanda di lavoro qualificato proveniente dalle aziende, alla necessità di evoluzione dei lavori e di crescita delle professionalità in rapporto alle trasformazioni e alla garanzia di qualità dei prodotti cui il mondo agricolo è chiamato.
Sulla base di tali analisi, da aggiornare nel tempo, le parti si faranno congiuntamente promotrici, attraverso il costituito Organismo Bilaterale Provinciale, di proposte e sollecitazioni ai soggetti istituzionali competenti per la concretizzazione delle iniziative formative e per la destinazione ad esse degli opportuni finanziamenti derivanti dalle risorse a tal fine previste dalle normative europee, nazionali, regionali e provinciali.
Art. 10 – Riassunzione
(Riferito all’art. 17 del C.C.N.L.)
Il lavoratore a tempo determinato all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro ha la facoltà di esercitare il diritto di precedenza entro il termine di trenta giorni dalla data di cessazione.
La richiesta deve essere prodotta in forma scritta.
Il datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze aziendali, dell’anzianità di servizio e della professionalità acquisita all’interno dell’azienda, provvederà alla riassunzione nel limite minimo dei due terzi del personale occupato in azienda a tempo determinato alla data dell’ultima assunzione del lavoratore interessato.
Art. 10/bis – Trasformazione del rapporto di lavoro
(Riferito all’art. 20 del C.C.N.L.)
Gli operai a tempo determinato che hanno effettuato presso la stessa azienda, nell’arco di 12 mesi dalla data di assunzione, 180 giornate di effettivo lavoro, hanno diritto alla trasformazione del loro contratto in quello a tempo indeterminato con la stessa disciplina prevista per gli operai assunti originariamente a tempo indeterminato.
Il diritto alla trasformazione del rapporto deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro 6 mesi dal perfezionamento del requisito delle 180 giornate di lavoro effettivo, mediante comunicazione scritta, da presentare al datore di lavoro.
Quest’ultimo, una volta ricevuta nei termini la comunicazione scritta da parte del lavoratore, deve comunicare agli organi competenti la instaurazione del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro non spetta:
1. Agli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto di lavoro a termine con garanzia minima di 100 giornate, di cui alla lettera b) degli Art. 18 e 19 del C.C.N.L.;
2. agli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto di lavoro a termine e di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell’ambito di un unico rapporto continuativo, di cui alla lettera c) degli Art. 18 e 19 del C.C.N.L;
3. agli operai a tempo determinato assunti per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto.
A tal fine deve essere redatto un atto scritto con l’indicazione del periodo di lavoro e delle fasi lavorative anche sulla base dell’accordo vigente da trasmettersi all’Organismo Bilaterale Provinciale, entro i termini di 15 giorni dalla data di assunzione.
Per il pieno raggiungimento degli obiettivi contrattuali, i contratti che rientrano nella casistica di cui all’Art. 20 del C.C.N.L., saranno oggetto di monitoraggio nell’ambito dell’Organismo Bilaterale Provinciale.
Art. 11 - Categorie di Operai Agricoli
(Riferito all’art. 18 del C.C.N.L.)
Ai fini del presente Contratto sono operai agricoli i lavoratori che esplicano la loro attività nelle imprese agricole, il cui rapporto è disciplinato dall’art 18 del C.C.N.L. degli operai agricoli e florovivaisti.
Per le modalità di determinazione e di pagamento delle retribuzioni si applicano le disposizioni di cui agli artt. 29, 31 e 32 del presente C.P.L..
Per i particolari trattamenti economici relativi alla malattia, infortunio e Cassa integrazione salari, vale quanto disposto dagli art. 39, 40, 42 e 43 del presente C.P.L..
Art. 12 – Categorie di Operai Florovivaisti
(Riferito all’art. 19 del C.C.N.L.)
Ai fini del presente Contratto sono operai florovivaisti i lavoratori che esplicano la loro attività nelle aziende florovivaistiche individuate, di massima, dall’art. 1 del presente Contratto, il cui rapporto è disciplinato dall’art. 19 del C.C.N.L. degli operai agricoli e florovivaisti.
Per le modalità di determinazione e di pagamento delle retribuzioni si applicano le disposizioni di cui agli artt. 30, 31 e 32 del presente C.P.L..
Per i particolari trattamenti economici relativi alla malattia, infortunio e Cassa integrazione salari vale quanto disposto dall’art. 59 del C.C.N.L. e dagli articoli 39 e 41 , 42 e 43 del presente C.P.L..
TITOLO IV CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 13 - Classificazione degli operai agricoli
(Riferito all’art. 27 del C.C.N.L.)
Gli operai agricoli si classificano come segue:
Area 1 Specializzati Super
Sono i lavoratori in possesso di specifiche e superiori capacità professionali, qualitativamente più elevate dell’operaio specializzato.
Specializzati
Sono specializzati i lavoratori in possesso di specifiche e complesse conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro di eseguire una o più mansioni di maggior complessità rispetto a quelle proprie dei qualificati.
Area 2 Qualificati Super
Sono i lavoratori in possesso delle conoscenze e capacità professionali dell’operaio qualificato, che siano in grado di svolgere con particolare competenza professionale superiore a quella dei qualificati.
Qualificati
Sono i lavoratori in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro di eseguire una o più mansioni di produzione o di preparazione o di valorizzazione della produzione agricola stessa.
Area 3 Comuni
Sono i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche non richiedenti specifici requisiti professionali.
Area 1
a) Lavoratori Specializzati Super:
□ Fattore;
□ Conduttore di macchine agricole complesse e in grado di eseguire la manutenzione ordinaria del parco macchine aziendale;
□ Conduttore di mietitrebbia;
□ Macellatore e sezionatore di carni bovine e suine, solo o capo di un gruppo di lavoratori;
□ Capo mungitore o mungitore solo, in stalla ad alta tecnologia, in grado di stabilire ed attuare i programmi di alimentazione e le cure sanitarie;
□ Capo trattorista – trattorista solo – Capo casaro – Capo camparo – Camparo solo – Capo centro di allevamenti cunicoli e ittici – Capo dell’allevamento equino e di scuderia – Capo reparto di allevamento suinicolo.
□ Addetto alla fecondazione artificiale dell’allevamento bovino e/o suinicolo aziendale, in possesso del relativo attestato di abilitazione.
□ Sessatore, addetto alla individuazione sessuologica dei pulcini d’allevamento e/o incubatoio aziendale in possesso dell’ attestato di abilitazione.
□ Cuoco in azienda agrituristica.
□ Capo guardiacaccia, la cui istituzione è obbligatoria.
□ Guardiacaccia solo.
Gli addetti alla fecondazione e i sessatori, nei tempi non occupati nelle rispettive specializzazioni, presteranno la loro opera nelle attività lavorative stabilite dal datore di lavoro.
b) Lavoratori Specializzati:
□ Addetto all’allevamento equino e di scuderia solo;
□ Mungitore;
□ Conduttore di macchine semoventi di utilizzo complesso;
□ Trattorista;
□ Casaro;
□ Addetti alle sale parto, mangimifici aziendali e alimentazione negli allevamenti suinicoli;
□ Potatori e innestatori delle coltivazioni viticole e frutticole;
□ Vinificatori;
• Autisti;
□ Macellatori e sezionatori non compresi tra i “super”;
□ Banconieri e addetti di cassa negli spacci di vendita al dettaglio;
□ Abbattitori di piante con mezzi meccanici;
□ Aiuto cuoco;
□ Guida in azienda agrituristica;
□ Guardiacaccia.
Area 2
a) Lavoratori Qualificati Super:
I Lavoratori agricoli della Provincia di Pavia sono così classificati:
□ Aiuto abbattitore piante;
□ Xxxxxxx con mansioni di aiuto;
□ Addetti alla fecondazione negli allevamenti avicoli;
□ Addetti ai servizi in azienda agrituristica;
□ Scorta;
□ Addetti alla distribuzione di prodotti fitosanitari con mezzi manuali, in possesso dell’apposito patentino.
□ | Addetti all’allevamento equino e di scuderia; | □ |
□ | Addetti ai lavori di cantina; | □ |
□ □ | Addetti ai lavori di monda, trapianto, taglio e raccolta riso; Addetti agli allevamenti avicoli e suinicoli non considerati tra gli specializzati; | □ |
□ | Addetti allo spandimento concimi e taglio lime; | □ |
□ Area 3 | Addetti alla coltivazione orticola; | □ |
□ |
b) Lavoratori Qualificati:
Lavoratori comuni:
Tutti i lavoratori che svolgono lavori generici e di pulizia con attrezzi manuali, quali: vanga o badile – xxxxx – forca – rastrello – seghetto o falcetto, e tutti gli altri lavori che non sono compresi nelle categorie degli specializzati o dei qualificati.
MANSIONI
Xxxxx restando gli usi e le consuetudini locali, in quanto non siano espressamente modificati dal presente contratto, le principali mansioni per le varie categorie dei lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono le seguenti:
Fattore:
□ Il fattore prende gli ordini dal conduttore dell’azienda o chi per esso;
□ Sorveglia i preposti alla esecuzione dei lavori, manualmente coadiuvandoli;
□ Segnala al datore di lavoro le eventuali inadempienze senza però avere poteri discrezionali o disciplinari.
Capo mungitore:
Le sue principali mansioni sono:
□ disporre per l’inizio del lavoro;
□ predisporre le razioni dei mangimi da somministrare al bestiame;
□ assistere il bestiame nelle malattie e nei parti;
□ ordinare e disimpegnare i turni di guardia, anche notturni;
□ disporre i lavori d’arla;
□ allevamento dei vitelli nati nella stalla;
□ il capo mungitore è tenuto a disimpegnare anche le mansioni dei lavoratori appartenenti alla sua categoria, e non potrà assentarsi senza informare il conduttore.
Mungitore:
Il mungitore è il lavoratore addetto alle operazioni di mungitura, alla cura e del governo delle mucche in consegna e, di conseguenza, è tenuto ad effettuare le seguenti mansioni:
□ mungitura;
□ pulizia normale della stalla e dell’abbeveratoio;
□ trasporto e riordino del letame in concimaia;
□ preparazione della lettiera;
□ preparazione, trasporto e somministrazione dei foraggi freschi e insilati e dei mangimi ammassati nel cortile;
abbeverata del bestiame;
cura ed assistenza delle mucche partorienti ed inferme;
consegne del latte al casone aziendale, ove esiste, oppure al carico e scarico dei bidoni in azienda;
lavori d’arla;
Tutti i mungitori godranno del turno di rotazione del bestiame a loro assegnato, che si intende costituito da mucche in lattazione, asciutte o coperte.
Terminato il lavoro di stalla i mungitori non potranno recarsi ad eseguire lavori presso terzi, senza la preventiva autorizzazione del conduttore.
□ I mungitori, nel disimpegno delle loro mansioni, dovranno attenersi alle buone norme dell’igiene alimentare e della zootecnia, e dalle istruzioni loro impartite in ordine al rispetto dell’orario e alla conseguente consegna del latte.
□ Il mungitore impegnato nel turno di guardia alla stalla non potrà allontanarsi dalla cascina senza aver richiesto al conduttore, o al capo stalla, la sua sostituzione.
Eventuali casi di contenziosi, su richiesta delle parti, verranno esaminati dalla Commissione Sindacale Provinciale.
Trattoristi:
Trattorista specializzato:
□ È il trattorista tenuto ad eseguire tutte le operazioni di colturazione che gli verranno indicate dal datore di lavoro o chi per esso;
□ Dovrà provvedere alle operazioni di trasporto e di traino entro e fuori l’azienda, e mantenere in perfetta efficienza le macchine affidategli per l’uso.
□ Dovrà provvedere a dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro degli eventuali guasti che comunque dovessero verificarsi alle macchine in dotazione.
□ Nelle aziende con almeno tre trattoristi, il datore di lavoro dovrà affidare ad uno di essi la funzione di capo trattorista, e come tale inquadrato tra gli specializzati super, il quale sarà pienamente responsabile dell’efficienza delle macchine dell’azienda.
□ Egli dovrà pure gestire le piccole riparazioni e le manutenzioni.
Camparo:
□ Il camparo irrigatore è il lavoratore che provvede per la condotta e la distribuzione delle acque nei terreni d’azienda. Inoltre esso indirizza e sorveglia il personale addetto all’irrigazione ed allo spurgo e manutenzione dei cavi irrigatori.
□ Il camparo, qualora debba prestare servizio di notte, avrà diritto al riposo compensativo diurno.
Qualora per causa di forza maggiore, il riposo suddetto non fosse possibile, egli verrà compensato secondo il disposto dell’art. 21 del presente Contratto Integrativo.
□ Al capo camparo ed al camparo solo nella categoria, compete la retribuzione dello specializzato super.
□ Nelle aziende con più campari il datore di lavoro assegnerà ad uno di essi la qualifica di capo camparo.
□ Al camparo compete la retribuzione per i lavoratori qualificati super.
Casaro:
Nelle aziende con almeno tre casari, il datore di lavoro potrà assegnare ad uno di essi le funzioni di capo casaro.
Capo dell’allevamento equino e di scuderia:
Le mansioni affidate al capo dell’allevamento equino e di scuderia, da eseguirsi secondo le direttive del datore di lavoro, sono le seguenti:
□ Disporre e provvedere alla buona e razionale alimentazione, al governo e alla cura dei capi equini di allevamento e di scuderia assegnati;
□ assistere le fattrici durante il parto;
□ provvedere all’allattamento e svezzamento dei puledri;
□ praticare tutte le cure sanitarie prescritte dal veterinario comprese le iniezioni, e assistere anche nelle ore notturne i capi di bestiame ammalati che, a giudizio del veterinario medesimo, richiedono particolare assistenza;
□ presiedere all’addestramento dei cavalli in relazione alla loro destinazione;
□ dare tempestiva notizia al datore di lavoro dell’andamento dell’allevamento e della scuderia, in particolare per quanto riguarda gli aspetti sanitari, vigilare le scuderie, le rimesse e le sellerie, rispondendo del materiale che ha avuto in consegna.
Addetto all’allevamento equino e alla scuderia:
È il lavoratore che coadiuva il capo, in relazione alle disposizioni da questi impartite, nei lavori di cura, governo e custodia dei cavalli, attendendo altresì a tutti gli altri lavori di pulizia e riordino delle stalle, scuderia e rimesse.
L’addetto solo nella categoria dovrà anche attendere alle mansioni previste dall’ultimo capoverso del precedente paragrafo e sarà considerato capo con la retribuzione per questi prevista.
Scorta:
È il lavoratore che deve adempiere a tutti i lavori generici necessari all’azienda agricola.
□ Il lavoratore scorta, senza avere mansioni specifiche, è tenuto a sostituire temporaneamente i lavoratori ammalati, o assenti dal lavoro, ed acquisisce tutti i diritti del lavoratore assente, per tutto il periodo della sostituzione.
□ Nei giorni in cui è chiamato alla sostituzione di altri lavoratori deve presentarsi al lavoro osservando l’orario di lavoro della categoria per la quale presta servizio.
Manzolaio:
Il manzolaio è adibito alla cura e al governo delle manze in consegna ed è tenuto ad eseguire le seguenti mansioni:
□ pulizia della stalla e dell’abbeveratoio;
□ trasporto e riordino del letame in concimaia;
□ preparazione della lettiera;
□ preparazione e somministrazione dei mangimi occorrenti;
□ abbeverata del bestiame in azienda;
□ sorveglianza del bestiame al pascolo;
□ accompagnamento del bestiame durante i trasferimenti.
Generico:
È il salariato comune addetto ai lavori che non rientrano nelle mansioni delle qualifiche superiori.
Approvvigionamento dei foraggi verdi insilati nei giorni festivi:
Quando ne ricorrono le esigenze, ferme restando le norme relative al godimento dei riposi settimanali e delle festività, i lavoratori a tempo indeterminato con esclusione dei mungitori e manzolai, provvederanno a turno, alle eventuali operazioni di approvvigionamento dei foraggi verdi e distribuzione degli insilati integrati (unifeed o similari) nei giorni festivi.
Tali prestazioni saranno retribuite in base al disposto dell’art. 22 del presente C.P.L.
Guardiacaccia
□ Vigilare l’azienda faunistico venatoria da cui dipende.
□ Assicurare l’osservanza delle norme contenute nel testo unico delle leggi sulla caccia e di tutte le disposizioni che disciplinano la materia.
□ Porre le tabelle perimetrali alle distanze di legge e curarne la manutenzione.
□ Attendere alla lotta degli animali nocivi, catturare i cani randagi e provvedere al mantenimento della selvaggina in azienda, esclusa ogni forma di allevamento.
□ Vigilare perché non vengano messe in opera lacci, tagliole e altre simili apparecchiature abusive.
□ Redigere i verbali di contravvenzione e denunciare chi esercita abusivamente la caccia in azienda.
□ Far rispettare a chi, in possesso del debito permesso eserciti la caccia in azienda, il regolamento interno, riferendo ogni eventuale infrazione al concessionario.
□ Curare la conservazione e la custodia delle recinzioni degli appostamenti mobili e fissi, degli ordini di cattura, degli attrezzi della azienda.
□ Eseguire gli ordini e le istruzioni che il concessionario impartisce nell’ambito delle sue facoltà e responsabilità, nei limiti delle mansioni proprie del guardiacaccia.
□ Astenersi da altre attività professionali o di qualsiasi genere, comunque retribuite, salvo esplicita autorizzazione del concessionario, da darsi per iscritto.
Art. 14 - Classificazione degli operai florovivaisti
(Riferito all’art. 28 del C.C.N.L.)
Gli operai florovivaisti si classificano come segue:
Area 1°
a) Specializzati Super
Sono operai specializzati super i lavoratori in possesso si specifiche e superiori capacità professionali, qualitativamente più elevate dell’operaio specializzato quali:
□ Ibridatore – selezionatore:
L’operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o titolo, esegue incroci varietali per ottenere ibridi di prima generazione selezionati, assicurando un’attività lavorativa polivalente (come ibridatore e selezionatore) con responsabilità operativa limitata al ciclo di lavorazione assegnatogli.
□ Conduttore – meccanico di macchine agricole operatrici complesse:
L’operaio che, fornito di patente di guida, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo oltre alla guida ed all’uso anche su strada di macchine agricole operatrici complesse che svolgono più operazioni, provvede alla manutenzione ordinaria delle suddette macchine, svolgendo un’attività lavorativa polivalente (come conduttore e come meccanico).
□ Conduttore – meccanico di autotreni o di autoarticolati:
L’operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo oltre alla guida di autotreni, autoarticolati od automezzi di portata superiore a 75 x.xx, provvede alla gestione della manutenzione ordinaria effettuabile con le attrezzature messe a disposizione dall’azienda, svolgendo un’attività lavorativa polivalente.
□ Aiutante di laboratorio:
L’operaio che con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo e polivalenza delle prestazioni, esegue le operazioni di laboratorio riferite alle analisi dei terreni, o alle colture in vitro o ai test sanitari sulle piante.
□ Potatore ‘‘artistico’’ delle piante:
L’operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue la potatura artistica – figurativa di piante ornamentali od alberi di alto fusto.
□ Giardiniere:
L’operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, per la realizzazione di un impianto individua i lavori di sistemazione del terreno, le concimazioni necessarie, i semi, i tipi di piante e la eventuale cura delle malattie delle stesse, la forma e le dimensioni delle aiuole, a direzione sei viali, i materiali necessari, la dislocazione delle prese di acqua nonché i relativi tempi nella esecuzione.
Inoltre predispone ed esegue i lavori di cui sopra con responsabilità dei lavori assegnatigli.
□ Conduttore di caldaie a vapore:
Colui che, in possesso di apposito certificato legale di abilitazione di 1º e 2º grado, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, manovra e controlla i dispositivi che regolano il funzionamento delle caldaie a vapore, provvede alla manutenzione ed alle necessarie riparazioni ordinarie, svolgendo un’attività lavorativa polivalente.
b) Specializzati
Sono operai specializzati i lavoratori in possesso di specifiche e complesse conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro di eseguire una o più mansioni di maggiore complessità rispetto a quelle proprie dei qualificati quali:
i vivaisti, i potatori, gli innestatori ed ibridatori, i preparatori di miscele per trattamenti antiparassitari, preparatori di fluidi per irrorazione, irroratori con attrezzi manuali per trattamenti antiparassitari con apposito patentino, i selezionatori di piante innestate, i conduttori di caldaia con patente diversa dal 1º e 2º grado, i meccanici, gli elettricisti, gli spedizionieri, i costruttori di serra, conduttori di piccoli trattori per movimento terra e di mezzi meccanici semoventi quali piattaforme mobili.
Per i lavoratori specializzati ai quali il datore di lavoro conferisce l’incarico di Capo, verrà riconosciuta la corresponsione di una maggiorazione salariale da stabilirsi nei contratti integrativi provinciali.
Area 2°
a) Qualificati super
Sono operai qualificati super i lavoratori in possesso delle conoscenze e capacità professionali dell’operaio qualificato, che siano in grado di svolgerle con particolare competenza professionale superiore a quella dei qualificati, quali gli addetti agli impianti termici e gli aiuti innestatori in grado di provvedere, autonomamente, alla preparazione delle marze.
b) Qualificati
Sono operai qualificati i lavoratori in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro di eseguire una o più mansioni di produzione o di preparazione o di valorizzazione della produzione agricola stessa, quali tutti gli aiuti degli specializzati di cui al comma b) dell’area 1°, e i preparatori di fluidi da irrorazioni, gli irroratori con attrezzi manuali per trattamenti antiparassitari con prodotti di terza classe, gli imballatori, gli addetti agli impianti termici, i conduttori di piccoli trattori e di mezzi meccanici semoventi, e trapiantatori di piante ornamentali adulte con zolla.
Area 3° Comuni
Sono operai comuni i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche non richiedenti specifici requisiti professionali.
Art. 15 – Mansioni e cambiamento di qualifica per operai agricoli
(Riferito all’art. 28 del C.C.N.L.)
Gli operai devono essere adibiti alle mansioni relative alla qualifica di assunzione e retribuiti con il salario ad essa corrispondente.
Qualora detti operai, per esigenze dell’azienda, siano adibiti a mansioni previste per la qualifica inferiore, conservano i diritti e la retribuzione della qualifica di assunzione;
nel caso invece siano adibiti a mansioni di una qualifica superiore, acquisiscono il diritto, per tutto il periodo in cui svolgono dette mansioni, al trattamento corrispondente all’attività svolta;
acquisiscono altresì il diritto alla nuova qualifica superiore quando siano adibiti continuativamente a detta nuova attività per un periodo di 20 giorni lavorativi, oppure saltuariamente per almeno due volte per un periodo complessivo non inferiore a 40 giorni lavorativi nel corso di un anno.
Ai fini dei passaggi di qualifica di cui al precedente comma non vengono conteggiate le giornate prestate nei casi di sostituzione di altri operai assenti per malattia, infortunio, richiamo alle armi, per il periodo di tempo in cui dura la conservazione del posto dell’assente.
Art. 16 – Mansioni e cambiamento di qualifica per gli operai florovivaisti
(Riferito all’art. 29 del C.C.N.L.)
Il lavoratore che, per esigenze dell’azienda, viene temporaneamente adibito a mansioni di qualifica inferiore conserva i diritti e la retribuzione della categoria cui appartiene.
Il lavoratore che, per esigenza dell’azienda, viene adibito a mansioni della qualifica superiore, ha diritto al riconoscimento del trattamento economico previsto dal contratto collettivo per tale qualifica superiore.
Egli acquisirà il diritto al riconoscimento della qualifica superiore soltanto dopo aver svolto tali mansioni superiori per un periodo di 25 giorni, se il passaggio si riferisce dalla categoria dei qualificati a quella degli specializzati e di 15giorni, se il passaggio avviene dalla categoria dei comuni a quella dei qualificati.
I termini di 25 giorni e di 15 giorni per acquisire la qualifica superiore possono anche essere raggiunti nell’anno e nella stessa azienda in più periodi.
TITOLO V
NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DEL LAVORO
Art. 17 – Orario di lavoro
(Riferito all’art. 30 del C.C.N.L.)
Con decorrenza 10 luglio 2002 l’orario medio di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali, pari a ore
6.30 giornaliere.
L’orario si intende iniziato e finito nella sede aziendale abituale.
Gli addetti alle stalle ed agli allevamenti e alle attività a queste connesse, seguiranno l’orario medio giornaliero di cui sopra.
Per gli operai dipendenti da aziende florovivaistiche l’orario di lavoro e’ stabilito in 39 ore settimanali.
La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro viene stabilita in funzione dell’organizzazione aziendale e potrà essere ripartita:
□ su 5 giorni per un totale di 8 ore lavorative giornaliere dal lunedì al giovedì e di 7 ore lavorative il venerdì;
□ su 6 giorni per un totale di 6,30 ore lavorative giornaliere dal lunedì al sabato;
Le aziende florovivaistiche che hanno strutture di vendita al dettaglio potranno stabilire un orario distribuito su 6 giorni settimanali compresa la domenica.
I lavoratori impegnati in questa attività usufruiranno di un riposo settimanale di 24 ore consecutive.
Per tutti gli altri lavoratori (ad accezione degli addetti al lavoro di monda, trapianto e raccolta riso per i quali, ferme restando le 39 ore settimanali, è prevista una diversa distribuzione secondo le consuetudini locali) l’orario di lavoro viene stabilito come segue:
□ Dal 1º novembre al 28 febbraio: ore 33 settimanali
□ Dal 1º marzo al 31 ottobre: ore 42 settimanali
L’orario di lavoro stabilito si applica indistintamente per ogni tipologia di rapporto di lavoro (O.T.I. e O.T.D.).
Per gli O.T.D. le ore straordinarie vengono calcolate dopo l’orario di lavoro giornaliero.
L’orario giornaliero di lavoro, relativamente ai predetti periodi, viene indicato, di massima, rispettivamente in :
□ ore 6 su cinque giorni e ore 3 al sabato per il periodo da novembre a febbraio
□ ore 8 su cinque giorni e ore 2 al sabato per il periodo da marzo a ottobre
Le aziende agricole e quelle faunistico-venatorie potranno stabilire, d’intesa con i lavoratori, una distribuzione dell’orario di lavoro settimanale diversa da quella sopra indicata, anche su cinque giorni, in funzione dell’organizzazione aziendale.
Flessibilità
Le aziende agricole e quelle faunistico-venatorie, ove ricorrano particolari esigenze aziendali, quali ad esempio le fasi di semina e di raccolta dei prodotti agricoli e il periodo di esercizio della attività venatoria, potranno stabilire, previa informazione preventiva al delegato aziendale – dove presente
– un orario di lavoro eccedente quello al momento in vigore in misura non superiore alle ore 48 settimanali, da utilizzare per un totale complessivo di 40 ore nell’arco dell’anno.
Il lavoratore a tempo indeterminato ha la facoltà di richiedere il 50% del monte ore di flessibilità accumulato nell’arco dell’anno come permessi individuali da fruire entro il 31 dicembre di ogni anno.
Per le ore lavorative relative a tali prestazioni, verrà corrisposto un importo pari al 20% della retribuzione globale di fatto; tali ore saranno recuperate dal lavoratore in un altro periodo dell’anno e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno, con la retribuzione del mese in cui viene effettuato il recupero.
Ai fini della flessibilità, l’intera giornata libera del sabato non è considerata festiva.
Per i lavori considerati “pesanti e con fattori di nocività” si applicano, per quanto concerne le riduzioni dell’orario di lavoro, le disposizioni stabilite all’art. 46 del presente C.P.L..
Le disposizioni del presente articolo relative all’orario di lavoro si applicano, per gli effetti operativi, a decorrere dal 1º gennaio 1989.
La paga oraria applicabile per tutte le ore lavorative nel predetto periodo è corrispondente alla retribuzione mensile in vigore dal 1º luglio 1988, divisa per 169.
Art. 18 – Permessi straordinari
(Riferito all’art. 34 del C.C.N.L.)
All’O.T.I. viene riconosciuto il diritto in caso di matrimonio ad un permesso retribuito di gg. 15 di calendario.
Ai lavoratori padri, in occasione della nascita di ogni figlio, spetterà una giornata di permesso retribuito.
Ha altresì diritto ad un permesso retribuito di gg. 3 in caso di decesso di parenti di secondo grado (vedi allegato 2).
I giorni di cui sopra non sono conteggiati nelle ferie.
I lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto a 20 ore annue di permessi individuali non retribuiti da fruire entro il 31/12 di ogni anno previa richiesta scritta.
Art. 19 – Riposo settimanale
(Riferito all’art. 32 del C.C.N.L.)
I lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze della aziende agricole, singole o associate, ivi compresi agli addetti alla cura e al governo del bestiame e quelli aventi particolari mansioni, debbono usufruire del riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Art. 20 – Giorni festivi – Operai agricoli
(Riferito all’art. 37 del C.C.N.L.)
In riferimento alla “Festa del Patrono del luogo”, rimane stabilito che, quando la festività cade di domenica, in giorno festivo infrasettimanale o in giorno di riposo compensativo infrasettimanale, si considera festivo il giorno lavorativo seguente.
Nel caso in cui le festività nazionali e/o religiose siano coincidenti con la domenica agli O.T.I. sarà corrisposto l’importo equivalente di 1/26 della retribuzione mensile indipendentemente che vi sia stata o non vi sia stata prestazione lavorativa.
Per le quattro festività soppresse (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta, oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezion fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa.
Art. 21 – Giorni festivi – Operai florovivaisti
(Riferito all’art. 38 del C.C.N.L.)
In riferimento alla “Festa del Patrono del luogo”, rimane stabilito che quando, tale festività cade di domenica, in giorno festivo infrasettimanale o in giorno di riposo compensativo infrasettimanale, si considera festivo il giorno lavorativoseguente.
Nel caso in cui le festività nazionali e/o religioso siano coincidenti con la domenica agli O.T.I. sarà corrisposto l’importo equivalente di 1/26 della retribuzione mensile indipendentemente che vi sia stata o non vi sia stata prestazione lavorativa.
Per le quattro festività soppresse (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Xxxxx), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta, oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezion fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa.
Art. 22 – Lavoro straordinario, festivo e notturno – Operai agricoli
(Riferito all’art. 39 del C.C.N.L.) Si considera:
□ Lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario ordinario di lavoro;
□ Lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato, e comunque precisati all’art. 37 del C.C.N.L.;
□ Lavoro notturno quello eseguito dalle ore 21 alle ore 5.
□ Lavoro straordinario festivo quello eseguito dopo l’orario normale di lavoro settimanale svolto nei giorni precisati all’art. 37 del C.C.N.L.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e in ogni caso le 48 ore settimanali complessive lavorate, e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidenti necessità, per cui la mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Nel rispetto della normativa della legge n.°66/2003 , e in relazione al demando alla contrattazione provinciale sulla possibilità di estendere il periodo di fruizione del pacchetto delle ore di straordinario, si concorda un periodo di mesi sei.
Quanto sopra in attesa di definizione sulla materia con il rinnovo del vigente C.C.N.L.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà superare le 250 ore.
Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti:
lavoro straordinario 27 %
lavoro festivo 37 %
lavoro festivo guardiacaccia 50 %
lavoro notturno 40 %
lavoro straordinario festivo 45 %
lavoro festivo notturno 55 %
Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione (paga base naz., contingenza, e C.P.L.).
Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal 3º elemento, questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie.
Per il lavoro notturno che cada in regolari turni periodici di lavoro stagionali si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 15%.
Per i mungitori si intende notturno il lavoro eseguito dalle ore 20 alle ore 5, e come tale verrà retribuito con una maggiorazione del 15% sulla paga base e contingenza.
Le ore straordinarie, festive e notturne dovranno essere segnate sul prospetto paga e liquidate ad ogni periodo di paga.
Le maggiorazioni di cui sopra non si assommano intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Art. 23 – Lavoro straordinario, festivo e notturno Operai florovivaisti
(Riferito all’art. 40 del C.C.N.L.)
Si considera:
□ Lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro previsto dall’art. 17 del presente C.P.L.;
□ Lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all’art. 21 del presente C..P.L.;
□ Lavoro notturno quello eseguito dalle ore 20 alle ore 6 del mattino successivo.
□ Lavoro straordinario festivo quello eseguito dopo l’orario normale di lavoro settimanale svolto nei giorni precisati all’art. 38 del C.C.N.L.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e in ogni caso le 48 ore settimanali complessive lavorate, e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà superare le 250 ore.
Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulle retribuzioni contrattuali sono le seguenti:
Lavoro straordinario 29%
Lavoro festivo 40%
Lavoro notturno 48%
Lavoro straordinario festivo 50%
Lavoro festivo notturno 55%
Quando il lavoro notturno cada in regolari turni periodici o riguardi mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, mansioni che per la loro natura o per esigenze tecniche debbono eseguirsi anche di notte, si farà luogo ad una maggiorazione del 15%.
Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione (paga base naz., contingenza, e C.P.L.).
Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal 3º elemento, questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie.
Art. 24 – Interruzioni – Recuperi – Operai agricoli
(Riferito all’art. 41 del C.C.N.L.)
L’operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata; nel caso di interruzione dovute a causa si forza maggiore, le ore di lavoro non prestate saranno retribuite solo ed in quanto il datore di lavoro abbia disposto che il lavoratore rimanga nell’azienda a sua disposizione.
Per il recupero delle ore di lavoro perdute da lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a causa di intemperie, si fa riferimento alle disposizioni di legge.
Nel caso in cui la perdita di ore lavorative sia inferiore alle 8 ore, detto recupero dovrà avvenire entro i sei giorni feriali successivi, con un massimo di due ore giornaliere, o con l’utilizzo delle ore di flessibilità, come da Art. 17 del presente C.P.L.
Qualora il lavoratore venga comandato a lavori indispensabili durante le intemperie, le ore effettuate, agli effetti del recupero, saranno considerate doppie.
Facendosi luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell’art. 8 della Legge 8 agosto 1972, n. 457.
Art. 25 – Interruzioni – Recuperi – Operai florovivaisti
(Riferito all’art. 42 del C.C.N.L.)
Le interruzioni dovute a causa di forza maggiore saranno considerate ai fini del recupero e della retribuzione solo nel caso che superino mezz’ora di lavoro complessivo in un giorno.
Quando agli O.T.I. non fosse possibile per causa di forza maggiore eseguire durante la giornata l’orario normale di lavoro il datore di lavoro potrà recuperare entro i successivi 15 giorni il tempo perduto senza dar luogo a remunerazione alcuna, sempre che non si superino per detti recuperi i limiti fissati dalla normativa in vigore.
Se l’interruzione del lavoro è pari alle ore giornaliere, non ci sarà recupero ma si utilizzerà la Cassa Integrazione come previsto dall’art. 8 della Legge 8 agosto 1972, n. 457.
Art. 26 – Organizzazione del lavoro
( Riferito all’ art. 44 del CCNL )
Al fine di assicurare ai lavoratori O.T.I. l’effettivo godimento dei riposi , delle ferie e delle festività , ed alle aziende la continuità dell’attività produttiva , i datori di lavoro e i rappresentanti dei
lavoratori potranno definire l’inizio e il termine dell’orario di lavoro, i riposi intermedi o turni , il godimento delle ferie e dei riposi settimanali per gli addetti al settore zootecnico dell’azienda.
Art. 27 – Ferie
(Riferimento art. 32 del CCNL)
Per gli O.T.I. spettano per ogni anno di servizio presso la stessa azienda un periodo di ferie pari a 26 giorni lavorativi ( 169 ore ).
Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell’anno agli O.T.I. spettano tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda.
La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata , a questi effetti , come mese intero. Per i minori vale l’art. 23 della Legge n° 977 del 17 ottobre 1967.
Le parti concordano, preferibilmente entro il 31 marzo di ogni anno il calendario delle ferie che dovrà tenere conto sia della programmazione produttiva e dell’organizzazione del lavoro aziendale sia delle richieste dei lavoratori.
Per gli OTD si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 46 del CCNL.
Il godimento delle ferie è disciplinato dal D.lgs. n.° 66 del 2003 e dal D.lgs. n.° 213 del 2004 e successive integrazioni e modificazioni:
□ Due settimane vanno fruite obbligatoriamente entro l’anno di maturazione, anche consecutivamente su richiesta del lavoratore;
□ I restanti giorni spettanti devono comunque essere goduti entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione
Il lavoratore ha la facoltà di richiedere per iscritto un periodo di ferie superiore alle due settimane consecutive, opportunamente programmate, che il datore di lavoro concederà, compatibilmente con le esigenze aziendali, con particolare attenzione alle necessità di ricongiungimento familiare.
Servizi sostitutivi – Impegno a verbale
Le organizzazione sindacali contraenti, allo scopo di assicurare le finalità previste dal primo comma del presente articolo, assumono impegno di affrontare e promuovere ogni valida iniziativa volta a dare attuazione delle disposizioni di cui la Legge regionale 5.4.1983, n. 23, in materia di “servizi di sostituzione in agricoltura”.
Art. 28 – Trasferimenti – Operai florovivaisti
(Riferito all’art. 45 del C.C.N.L.)
Il lavoratore definitivamente trasferito avrà diritto al rimborso, da parte dell’azienda, di tutte le spese di viaggio e di trasporto per le persone e le masserizie della propria famiglia.
Inoltre avrà diritto ad una indennità straordinaria pari al corrispettivo di sette giornate di retribuzione. Nel caso che il lavoratore non accetti il trasferimento, il rapporto di lavoro potrà essere risolto con la corresponsione di tutte le competenze maturate.
TITOLO VI
NORME DI TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 29 – Retribuzione – Operai agricoli
(Riferito all’art. 46 del C.C.N.L.)
Gli elementi che costituiscono la retribuzione sono:
Per gli operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
A – Salario Contrattuale
1) Paga base provinciale , distinta per qualifica
2) Indennità di contingenza
La paga base per qualifica degli operai è la seguente dal 1°luglio 2008 :
Qualifica | Retribuzione al 30/06/2008 | Aumento CPL 01/07/2008 | TOTALE |
Specializzato Super | 1.367,39 | 72,47 | 1.439,86 |
Specializzato | 1.305,19 | 69,18 | 1.374,37 |
Qualificato Super | 1.245,68 | 66,02 | 1.311,70 |
Qualificato | 1.176,50 | 62,35 | 1.238,85 |
Comune | 1.065,91 | 56,49 | 1.122,40 |
Che diventerà dal 1°gennaio 2009 :
Qualifica | Retribuzione al 31/12/2008 | Aumento CPL 01/01/2009 | TOTALE |
Specializzato Super | 1.439,86 | 72,47 | 1.460,37 |
Specializzato | 1.374,37 | 69,18 | 1.393,95 |
Qualificato Super | 1.311,70 | 66,02 | 1.330,38 |
Qualificato | 1.238,85 | 62,35 | 1.256,50 |
Comune | 1.122,40 | 56,49 | 1.138,39 |
B –Terzo elemento
Agli operai a tempo determinato compete, inoltre, una indennità (terzo elemento) pari al corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato, la cui misura, espressa in percentuale, è calcolata sull’insieme della paga base (nazionale e provinciale) e dell’indennità di contingenza.
Tale indennità è pari al 30.44 %.
Al momento della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato gli operai agricoli acquisiscono il diritto al trattamento economico e normativo previsto dal presente Contratto per gli operai a tempo indeterminato.
Pertanto dallo stesso momento non è più dovuto ai predetti operai il 3º elemento di cui al punto B.
Agli effetti del computo dei vari Istituti economici contrattuali, la paga giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26.
Quella oraria si ottiene dividendo la paga mensile per 169.
Ai fini del calcolo della tredicesima e quattordicesima mensilità, e del “trattamento di fine rapporto”, vengono assunti anche i valori relativi ai compensi accessori stabiliti nel presente articolo, dei generi in natura corrisposti per patto o per consuetudine, nonché il valore della casa e degli annessi stabilito dall’art. 36 del presente contratto, pari a 280 Euro.
La retribuzione dei lavoratori, in base ai criteri e agli elementi costitutivi di cui al presente articolo, è determinata in misura mensile comprensiva delle festività nazionali e infrasettimanali previste dal presente contratto cadenti nei giorni lavorativi.
Assenze non retribuibili:
□ assenze per malattia, infortunio e maternità;
□ assenze per cassa integrazione;
□ permessi non retribuiti
□ assenze per le quali non è contrattualmente prevista la retribuzione da parte dell’azienda
Per gli O.T.I. le trattenute per assenze non retribuibili saranno calcolate nei rispettivi periodi di paga in base alle ore 6,30 giornaliere, prescindendo dalla distribuzione dell’orario dei lavoro.
Le festività nazionali e infrasettimanali non sono computabili in sede di conguaglio.
Maggiorazioni salariali
Con riferimento al comma 1 punto 2 dell’art. 46 del C.C.N.L., oltre alle retribuzioni stabilite nel presente articolo i lavoratori a tempo indeterminato, in relazione alle rispettive categorie e mansioni di cui all’art. 29 del presente contratto integrativo, hanno diritto ai seguenti compensi:
Fattore: compenso annuo pari a 102,26 Euro.
Ad ogni mungitore: compete un litro di latte per ogni giornata di effettivo lavoro di stalla. Al capo mungitore: compenso pari a 3 Euro, per ogni vitello allevato.
Art. 30 – Retribuzione – Operai florovivaisti
(Riferito all’art. 46 del C.C.N.L.)
Gli elementi che costituiscono la retribuzione sono:
Per gli operai florovivaisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
A – Salario Provinciale
1) Paga base distinta per qualifica (nazionale e provinciale )
2) Indennità di contingenza
La paga base per qualifica degli operai è la seguente dal 1°luglio 2008:
Qualifica | Retribuzione al 30/06/2008 | Aumento CPL 01/07/2008 | TOTALE |
Specializzato Super | 1.387,16 | 73,52 | 1.460,68 |
Specializzato | 1.326,69 | 70,31 | 1.397,00 |
Qualificato Super | 1.262,43 | 66,91 | 1.329,34 |
Qualificato | 1.194,40 | 63,30 | 1.257,70 |
Comune | 1.079,11 | 57,19 | 1.136,30 |
Che diventerà dal 1°gennaio 2009 :
Qualifica | Retribuzione al 31/12/2008 | Aumento CPL 01/01/2009 | TOTALE |
Specializzato Super | 1.460,68 | 20,81 | 1.481,49 |
Specializzato | 1.397,00 | 19,90 | 1.416,90 |
Qualificato Super | 1.329,34 | 18,94 | 1.348,28 |
Qualificato | 1.257,70 | 17,92 | 1.275,62 |
Comune | 1.136,30 | 16,19 | 1.152,49 |
B - Terzo elemento
All’operaio a tempo determinato compete, inoltre, una indennità (terzo elemento) pari al corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato, la cui misura espressa in percentuale, è calcolata sull’insieme della paga base (nazionale e provinciale) e dell’indennità di contingenza.
Tale indennità è pari al 30.44 %.
Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la paga giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26.
Quella oraria si ottiene dividendo la paga mensile per 169.
Per una maggior semplificazione ed omogeneizzazione nella applicazione degli aumenti salariali complessivi, si utilizzano le tabelle retributive provinciali per gli operai florovivaisti di cui sopra che diventano parte integrante del presente accordo.
Al momento della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, gli operai florovivaisti acquisiscono il diritto al trattamento economico a tempo indeterminato. Pertanto, dallo stesso momento non è più dovuto ai predetti operai il terzo elemento di cui al punto B.
Art. 31 – 13ª mensilità e 14ª mensilità
(Riferito all’art. 48 / 49 del C.C.N.L.)
Fermo quanto previsto dall’art. 48 del C.C.N.L., la 13ª mensilità (la cui decorrenza e’ 1 gennaio/31 dicembre) è pari alla retribuzione globale (paga base e contingenza, C.P.L. e E.D.R., generi in natura, valore convenzionale alloggio e annessi), in vigore nel mese di dicembre, e deve essere corrisposta entro il 15 dicembre.
Fermo quanto previsto dall’art. 49 del C.C.N.L., la 14ª mensilità (la cui decorrenza e’ 1 gennaio/31 dicembre) è pari alla retribuzione globale (paga base e contingenza, C.P.L. e E.D.R., generi in
natura, valore convenzionale alloggio e annessi), in vigore nel mese di aprile, e deve essere corrisposta contemporaneamente al salario di aprile.
Nota a verbale : per la validità del vigente CPL, per i
lavoratori di stalla, il valore convenzionale dei “generi in natura” da applicare alla 13° e 14 °mensilità è pari a 10,25 Euro.
Art. 32 – Scatti di anzianità
(Riferito all’art. 50 del C.C.N.L.)
La data di decorrenza indicata all’ultimo capoverso dell’art. 50 del C.C.N.L., rimane fissata, ai fini dell’anzianità di servizio, all’11.11.1969.
Si applicano le altre disposizioni stabilite dal citato art. 50 del C.C.N.L.
Art. 33 – Modalità di pagamento delle retribuzioni
(Riferito all’art. 46 del C.C.N.L.)
In relazione ai commi 8 e 9 dell’art. 46 del C.C.N.L., la retribuzione mensile degli operai a tempo indeterminato sarà corrisposta, ad ogni periodo di paga, mediante acconto entro il 15 del mese ed il saldo entro il giorno 8 del mese successivo.
I lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato saranno retribuiti, con le scadenze di cui sopra.
Le retribuzioni dovute al lavoratore a qualunque titolo, dovranno essere corrisposte con relativo prospetto paga, sul quale risulteranno i periodi di lavoro effettuati, sia ordinari che straordinari, festivi e notturni, nonché ogni altra competenza dovuta.
Art. 34 – Rimborso spese
(Riferito all’art. 52 del C.C.N.L.)
I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dall’azienda, sono costretti a consumare i pasti e a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio e alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi.
Per quanto concerne le spese di vitto, queste vengono forfettizzate in 13,07 Euro per ogni pasto. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti.
Art. 35 – Classificazione e retribuzione per età
(Riferito all’art. 53 del C.C.N.L.)
La classificazione e retribuzione per tutti gli operai è determinata, per ciascuna categoria e qualifica di cui gli articoli 29 e 30 del presente C.P.L., in relazione all’età, nel modo seguente:
oltre i 16 anni 100%
Le riduzioni di paga per minorate capacità lavorative, e comunque non dipendenti dall’età, saranno concordate caso per caso tra le parti e sottoposte a ratifica delle rispettive organizzazioni sindacali e di categoria.
Art. 36 – Alloggio ed annessi – Generi in natura
A far tempo dal 16/10/96 il datore di lavoro è tenuto a fornire agli operai dipendenti assunti a tempo indeterminato la casa di abitazione e relativi annessi (orto, pollaio, porcile e posto auto) proporzionati al nucleo familiare e alle esigenze igieniche e civili dello stesso.
Il datore di lavoro, qualora non disponga dell’alloggio di cui al precedente comma, o il dipendente non vi risieda, corrisponderà al dipendente un indennizzo casa pari al valore convenzionale annuo di 280 Euro (20 Euro x 14 mensilità).
Generi in natura
I lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato avranno il diritto di richiedere al datore di lavoro i generi in natura prodotti nell’azienda, necessari ai bisogni della famiglia.
Il datore di lavoro ne addebiterà il valore seguendo l’indice dei prezzi rilevati dalla Camera di Commercio di Pavia.
Art. 37 – Manodopera addetta alle operazioni di raccolta
Le campagne di raccolta vengono individuate, in provincia di Pavia, per i seguenti prodotti:
□ Uva;
□ Piante orticole e da frutta da pieno campo;
□ Tabacco;
□ Pomodoro.
Per quanto riguarda i lavoratori addetti alle operazioni di raccolta, la retribuzione è pari al 90% della paga del lavoratore comune.
Resta confermato che tali retribuzioni saranno applicate dalle aziende alla mano d’opera specificamente assunta per i lavori di raccolta predetti, intendendosi fin da ora esclusi dal campo di applicazione della presente norma gli operai normalmente occupati in azienda per lavori diversi da quelli di raccolta.
Art. 38 – Trattamento di fine rapporto
(Riferito all’art. 54 del C.C.N.L.)
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’operaio a tempo indeterminato ha diritto a un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di un anno non lavorate, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro con decorrenza dal 1º giugno1982, a partire cioè dalla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982 n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto, si intendono qui integralmente richiamate.
In caso di morte dell’operaio agricolo l’indennità di anzianità è dovuta agli aventi diritto in base all’articolo 2.122 del C.C.. Xxx l’operaio agricolo deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell’uso di essa o di altra corrispondente come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) fino a tre mesi dalla data dell’evento.
Quando lo stesso operaio agricolo avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso.
Per gli operai a tempo indeterminato la quota di T.F.R. maturata nel corso di ogni anno sarà indicata nella busta paga nel mese di febbraio dell’anno successivo, oppure tramite prospetto allegato.
Le lavoratrici madri potranno accedere all’anticipazione del T.F.R. in concomitanza con l’astensione facoltativa.
TITOLO VII
PREVIDENZA – ASSISTENZA TUTELA DELLA SALUTE
Art. 39 – Previdenza ed assistenza
(Riferito all’art. 56 del C.C.N.L.)
Per tutte le assicurazioni socia
li si applicano le norme di legge. Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.
Art. 40 – Fondo nazionale di previdenza complementare
(Riferito all’art. 56 del C.C.N.L.)
Al fine di assicurare ai lavoratori agricoli dipendenti la previdenza integrativa così come prevista dal D.lgs 124/1993 e successive modifiche e integrazioni, nonche dall’art 4 del D.lgs 173/1998, le parti convengono di istituire un Fondo di previdenza complementare volontaria attraverso l’individuazione di strumenti adeguati che tengano conto delle specifiche caratteristiche del settore.
Le contribuzioni dovute al Fondo per gli operai agricoli e florovivaisti sono costituite da:
□ 1 per cento a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;
□ 1 per cento a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;
□ una quota di TFR pari al 2 per cento della retribuzione utile per il calcolo del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato già occupati alla data del 28 aprile 1993;
□ 100 per cento del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al fondo per i lavoratori con contratto a indeterminato di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993;
□ 100 per cento del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al fondo per i lavoratori con contratto a determinato.
Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, il lavoratore, limitatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di versare un contributo più elevato entro i limiti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente, da calcolarsi sulla retribuzione assunta a base della determinazione del TFR.
Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato, a partire dalla data stabilita nell’accordo istitutivo dello stesso, a cura del datore di lavoro con le modalità stabilite dalle parti e comunque per il periodo di riferimento.
Art. 41 – Malattia ed infortunio – Operai agricoli
(Riferito all’art. 57 del C.C.N.L.)
L’operaio agricolo a tempo indeterminato, sia nel caso di malattia che di infortunio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni.
Ove trattasi di infortuni sul lavoro, riconosciuti dall’INAIL, la conservazione del posto all’operaio dovrà essere mantenuta sino a guarigione clinica.
Trascorso tale periodo e perdurando la infermità è reciproco il diritto di risolvere il rapporto di lavoro, dietro corresponsione della indennità di anzianità, della 13ª mensilità, della 14ª mensilità, nonché dell’indennità sostitutiva delle ferie maturate sino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro.
Durante il periodo di conservazione del posto l’operaio agricolo a tempo indeterminato continuerà ad usufruire gratuitamente della casa, dell’orto, del pollaio, del porcile, eventualmente goduti all’atto dell’insorgere della malattia o dell’infortunio.
Se l’operaio agricolo coltiva un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, ha diritto a continuare la coltivazione alla realizzazione dei raccolti in corso al momento in cui si sono verificati la malattia o l’infortunio.
Il lavoratore infortunato od ammalato è tenuto ad informare il datore di lavoro entro 24 ore, e deve produrre certificato medico.
Nei casi d’infortunio o di malattia professionale, nel giorno in cui si verifica l’evento non si farà luogo ad alcuna ritenuta.
Art. 42 – Malattia ed infortunio – Operai florovivaisti
(Riferito all’art. 58 del C.C.N.L.)
L’operaio a tempo indeterminato, sia nel caso di malattia che di infortunio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni ove trattasi di infortunio sul lavoro, riconosciuto dall’INAIL, la conservazione del posto all’operaio dovrà essere mantenuta sino a guarigione clinica.
Trascorso tale periodo e perdurando la infermità è reciproco il diritto di risolvere il rapporto di lavoro dietro corresponsione del trattamento di fine rapporto, della 13ª e 14ª mensilità, nonché della indennità sostitutiva delle ferie maturate sino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro.
In caso di malattia, l’operaio, in aggiunta al trattamento di legge, avrà diritto, per un periodo massimo di 90 giornate in un anno, all’erogazione da parte del datore di lavoro, di una indennità giornaliera nella misura del 25% della somma dei salari giornalieri tabellari, nazionale ed integrativo provinciale relativi alla qualifica di appartenenza, in vigore al 1º febbraio dell’anno in corso.
Tale indennità sarà corrisposta dal giorno in cui si è verificata la malattia, se questa si protrae oltre il terzo giorno, e subordinatamente al riconoscimento della malattia stessa da parte dell’INPS.
In caso di infortunio sul lavoro, l’operaio a tempo indeterminato, fermo rimanendo quanto previsto dalla legge per i primi tre giorni (art. 213 del T.U. sugli infortuni approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n.1.124), a partire dal quarto giorno in cui si è verificato l’infortunio e sino ad un massimo di 180 giornate, avrà diritto all’erogazione da parte del datore di lavoro, di una indennità giornaliera pari alla differenza tra la indennità di legge e la somma dei salari giornalieritabellari, nazionali ed integrativo provinciale relativi alla qualifica di appartenenza, in vigore al 1º febbraio dell’anno in corso.
La corresponsione della anzidetta indennità giornaliera è subordinata al riconoscimento dell’infortunio da parte dell’INAIL.
Il trattamento, per malattia ed infortunio, integrativo e quello di legge, di cui ai precedenti commi, non spetta agli operai a tempo determinato che non abbiano raggiunto presso la stesa azienda 30 giornate di lavoro continuative. Qualora, invece, l’operaio a tempo determinato abbia effettuato presso la stessa azienda il periodo lavorativo sopra indicato, avrà diritto nel caso di malattia ed infortunio, rispettivamente riconosciuto dall’INPS e dall’INAIL, a partire dal 1º giorno dalla data di assunzione e per la durata di 45 giornate in un anno, alla medesima indennità giornaliera, rispettivamente prevista al 4º e 5º comma precedenti.
Art. 43 – Integrazione trattamento di malattia ed infortunio sul lavoro
(Riferito all’art. 60 del C.C.N.L.)
La Cassa Integrazione Malattia-Infortuni e Assistenze varie ( C.I.M.I. - A.V. per la Provincia di Pavia
) costituita e disciplinata dai relativi Statuto e Regolamento, eroga prestazioni integrative del
trattamento economico di malattia, maternità (corrisposte dall’INPS) e infortunio sul lavoro (corrisposte dall’INAIL).
Inoltre eroga:
a) contributo straordinario in caso di morte del lavoratore O.T.I.;
b) borse di studio per i lavoratori e per i figli dei lavoratori agricoli O.T.I. e O.T.D. (che abbiano lavorato per almeno 156 giornate nell’ambito dell’anno di gestione C.I.M.I.).
c) contributi per l’acquisto di materiale didattico, per i figli dei lavoratori agricoli O.T.I.e O.T.D che frequentino le scuole secondarie di primo grado.
Gli importi delle quote contributive destinate alla C.I.M.I. sono stabilite da specifici accordi sindacali fra le parti contraenti e quindi da una apposita tabella con l’indicazione delle quote (di cui il 50% a carico dei datori di lavoro ed il restante 50% a carico dei lavoratori).
La quota a carico dei lavoratori è trattenuta dal datore di lavoro e, da questi, versata alla C.I.M.I. unitamente a quella di propria competenza.
Le erogazioni da parte della C.I.M.I. delle prestazioni di cui ai punti A, B e C sopra indicati sono stabilite e regolamentate da specifici accordi fra le parti contraenti e quindi elargite secondo un’apposita tabella.
Art. – 44 Cassa Integrazioni salari
(Riferito all’art. 60 del C.C.N.L.)
Gli operai a tempo indeterminato sono ammessi alla integrazioni salari ad opera della Cassa istituita dalla legge 8 agosto 1972 n. 457 nei casi previsti dalla legge stessa.
Agli operai che beneficeranno del trattamento della Cassa Integrazione, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere una integrazione all’indennità di legge nella misura del 10 % della normale retribuzione, e ad anticipare la quota a carico dell’INPS.
Dichiarazione a verbale
Le parti riconoscono che allo stato attuale della legislazione in applicazione dell’art. 8 della citata legge n. 457 del 1972, la concessione dell’integrazione salariale è prevista per gli operai a tempo indeterminato che svolgono, nel corso dell’anno contrattuale individuale, oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.
Art. 45 – Anticipazioni di trattamento previdenziali
(Riferito all’art. 61 del C.C.N.L.)
Le aziende agricole anticipano agli operai a tempo indeterminato le indennità di legge a carico degli Istituti previdenziali e assicurativi relativamente agli assegni per il nucleo familiare, alla malattia e all’infortunio.
Le aziende corrisponderanno altresì l’anticipazione dei trattamenti, per maternità e per permessi ex lege 104/92.
Nota a verbale
Le parti si attiveranno entro e non oltre il 31/12/2008 presso l’INPS per rendere possibile la codifica di tali anticipazioni nel modello F 24.
Art . 46 – Fondo integrativo sanitario
È costituito il fondo integrativo sanitario per i lavoratori agricoli e florovivaisti denominato F.I.S.L.A.F. per la erogazione agli operai agricoli e florovivaisti a tempo indeterminato di prestazioni assistenziali integrative, sulla base di quanto concordato tra le parti stipulanti il C.C.N.L..
Art. 62 C.C.N.L.
Per il finanziamento del Fondo Integrativo Sanitario per i lavoratori agricoli florovivaisti, denominato FISLAF, costituito con il C.C.N.L., 5.3.87, è stabilita una contribuzione a carico dei soli datori di lavoro pari a € 51,64 annue per i lavoratori a tempo indeterminato ed a € 0,34 giornaliere per i lavoratori a tempo determinato.
Tale contribuzione resterà invariata per tutta la durata del presente C.C.N.L..
Le parti contraenti entro il 31.12.1995 esamineranno la situazione del FISLAF al fine di rinvenire le soluzioni utili a garantire la massima funzionalità del Fondo e la migliore qualità delle prestazioni.
Le parti contraenti stabiliscono che la decorrenza della contribuzione di cui al 1º comma è fissata, come disposto dal Protocollo d’Intesa del 7.11.1995 sottoscritto in sede di Ministero del Lavoro (Allegato n. 3), al 1º gennaio 1996.
Art. 47 – Tutela della salute dei lavoratori
(Riferito all’art. 66 del C.C.N.L.)
Allo scopo di salvaguardare la salute degli operai addetti a lavori pesanti o che presentano “fattori di nocività” viene stabilito:
a) Sono considerati lavori pesanti:
□ il taglio lime;
□ lo spurgo dei cavi in acqua
b) Sono considerati lavori con fattori di nocività:
□ la preparazione e la distribuzione dei diserbanti, degli insetticidi e anticrittogamici classificati, a norma di legge, nella prima e seconda classe tossicologica, i quali, sulla confezione, portano indicati rispettivamente il teschio e la croce di X. Xxxxxx e le relative frasi di rischio;
□ distribuzione, sia a mano che a macchina, della calciocianamide in forma polverulenta, e solo la distribuzione a mano se in forma granulare.
Pertanto, in applicazione della normativa prevista dall’art. 66 del C.C.N.L., nei confronti degli operai adibiti ai predetti lavori sono stabilite – a parità di qualifica e di retribuzione giornaliera in vigore – le seguenti riduzioni orarie:
Per gli operai agricoli
□ riduzione di due ore giornaliere per i lavori considerati disagiati di cui la lettera a);
□ riduzione di due ore e venti minuti giornaliere per i lavori con fattori di nocività di cui la lettera b);
Per gli operai florovivaisti
□ le aziende limiteranno la prestazione degli operai adibiti a lavori con fattori di nocività a quattro ore giornaliere;
□ il rimanente periodo per completare l’orario giornaliero in vigore sarà impiegato in altri normali lavori in azienda.
Per la distribuzione dei fitofarmaci ecc., la rotazione dei dipendenti avverrà nelle aziende in cui sarà possibile effettuarla.
Nel caso di possibile rotazione, l’orario di prestazione per la distribuzione dei presidi sanitari non supererà le 4 ore al giorno; chi effettuerà la rotazione non usufruirà di riduzione di orario di lavoro. Prevenzione e tutela
I lavoratori addetti a lavori che presentano fattori di nocività dovranno essere dotati da parte dell’azienda di indumenti e strumenti protettivi confacenti allo scopo, come previsto dalle norme di legge vigenti. Le parti, al fine di adeguare il vigente Contratto Provinciale alle parti innovative eventualmente definite da un accordo nazionale cui Testo Unico sulla Sicurezza demanda,si impegnano ad incontrarsi,anche su richiesta di una di esse, entro 30 giorni dall’emanazione dell’accordo stesso.
I lavoratori adibiti alla distribuzioni dei presidi sanitari della 1º e 2º classe tossicologica dovranno essere edotti dall’azienda del grado di pericolosità e sulle modalità di impiego del prodotto, nonché delle misure generali e particolari di prevenzione come indicate nel “Protocollo di intesa” riferito all’art. 66 del C.C.N.L., interamente richiamato.
Ferma restando la regolamentazione in atto, verrà data attuazione alle intese intervenute con le rappresentanze A.S.L., confermandosi comunque che ogni lavoratore dovrà essere sottoposto ad almeno una visita medica annuale.
I datori di lavoro sono tenuti all’osservanza delle misure di prevenzione dei rischi di qualsiasi natura nei luoghi di lavoro come previsto dalle disposizioni legislative indicate nel già citato “Protocollo d’intesa”.
A tali fini, potrà essere richiesta l’assistenza dei Centri di medicina preventiva delle A.S.L. o degli altri istituti tecnici e sanitari pubblici allo scopo di verificare eventuali cause di rischio o di nocività.
Formazione
I lavoratori che partecipano a corsi di formazione sulla tutela della salute e sul risanamento ecologico hanno diritto d’usufruire di 30 ore di permesso retribuito da detrarre dalle 200 ore per la formazione di cui all’Art 33 del CCNL.
Vestiario
Agli O.T.I. con qualifica di mungitori e addetti agli allevamenti l’azienda fornirà un paio di stivali e una tuta da lavoro all’anno.
A tutti i dipendenti l’azienda fornirà un paio di scarpe anti-infortunistiche e una tuta da lavoro all’anno o comunque quando usurate.
Agli O.T.I. con qualifica di guardiacaccia, l’azienda fornirà annualmente una divisa estiva, una divisa invernale, un indumento impermeabile, un paio di stivali in gomma e un paio di scarpe antinfortunistiche.
Docce aziendali
Tutte le aziende agricole con dipendenti, devono essere dotate di un locale igienicamente rispondente alle norme in vigore da adibire a spogliatoio ad uso comune dei lavoratori, con relativo impianto di doccia.
TITOLO VIII
SOSPENSIONE – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Giustificato motivo
Art. 48 – Passaggio di azienda
(Riferito all’art. 69 del C.C.N.L.)
A) Trapasso di azienda
Il trapasso di azienda non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro ed il lavoratore conserva tutti i suoi diritti anche per crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro subentrante, quando non sia liquidato dal cessante.
La comunicazione del trapasso dovrà essere formalizzata al dipendente e alla Commissione Provinciale Sindacale (di cui all’Art. 5 del CPL) almeno 30 giorni prima dell’evento.
B) Fine di locazione di azienda
La cessazione della conduzione dell’azienda per “finita locazione”, risolve il rapporto di lavoro dei dipendenti mediante preavviso di cui all’art. 50 del presente Contratto Provinciale.
Art. 49 – Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato
(Riferito all’art. 71 del C.C.N.L.)
Nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento degli operai, in base alle norme di leggi vigenti, non può avvenire che per “giusta causa” ai sensi dell’art. 2119 del C.C. o per “giustificato motivo”, secondo la presente disciplina.
Giusta causa
Si ha giusta causa di licenziamento per:
□ mancanza grave verso il datore di lavoro o ad un suo rappresentante;
□ danneggiamenti dolosi alle macchine, agli attrezzi, agli stabili, al bestiame ed alle coltivazioni;
□ assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi ed ubriachezza recidiva continuata;
□ condanne penali per reati comuni;
□ in tutti i casi di gravità tale che non consentano la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
Il provvedimento di licenziamento per giusta causa comporta la risoluzione in tronco del rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso, e dovrà essere comunicato al lavoratore a mezzo di raccomandata con R.R. e contenere i motivi che lo hanno determinato.
Avverso il provvedimento di licenziamento in tronco il lavoratore ha diritto di produrre ricorso, entro quattro giorni dalla comunicazione, alla competente Commissione provinciale sindacale di cui all’articolo 5 del presente Contratto Integrativo.
Qualora la Commissione esprima giudizio di nullità del provvedimento di licenziamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare nel posto di lavoro ed a corrispondere al medesimo il normale salario relativo al periodo intercorrente dal momento del licenziamento alla reintegrazione.
Il datore di lavoro che non intende reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, è tenuto - in alternativa - a corrispondere al lavoratore una penalità stabilita in misura corrispondente da un minimo di mesi tre a un massimo di mesi quattro di salario.
Si ha giustificato motivo di licenziamento per:
1) trasformazioni colturali o degli impianti tecnici e meccanici aziendali (riforme strutture e attrezzature);
2) passaggio dalla stalla tradizionale alla stalla semilibera o di libera stabulazione;
3) cambio di indirizzo colturale dell’azienda;
4) riduzione dell’attività aziendale a seguito di diminuzione di superficie per motivi diversi;
5) soppressione totale o parziale del carico del bestiame, oppure per cambio di indirizzo zootecnico (esempio: passaggio dalla produzione lattifera alla produzione della carne);
6) cessazione dell’attività aziendale;
7) aumento dell’apporto di manodopera impegnata in azienda appartenente al nucleo familiare del datore di lavoro;
8) Che non venga rinnovata o venga revocata la concessione dell’Azienda.
9) Che non venga rinnovato il Decreto di Guardia Giurata da parte delle competenti Autorità al personale che esercita esclusiva funzione di guardiacaccia.
10) limiti d’età, allorché il lavoratore compie l’età pensionabile.
Ad eccezione del caso di licenziamento indicato al numero 10, il datore di lavoro, prima di procedere al licenziamento del lavoratore per gli altri casi previsti dal presente articolo, dovrà farne richiesta motivata alla Commissione provinciale sindacale di cui all’art. 5 del presente C.P.L.
In esito di giudizio favorevole della richiesta da parte della commissione, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento del lavoratore o dei lavoratori mediante comunicazione di preavviso di cui all’art. 50 del presente C.P.L., da notificarsi entro e non oltre il 30° giorno dalla data in cui la Commissione ha assunto la relativa decisione.
Durante il periodo di preavviso il lavoratore licenziato potrà recedere in qualsiasi momento dal rapporto.
Qualora la Commissione non sia in grado di esprimere il proprio giudizio sui casi ad essa sottoposti in materia di licenziamenti individuali, valgono le norme previste dalle leggi 15 luglio 1966, n. 604 e 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 50 – Dimissioni per giusta causa
(Riferito all’art. 72 del C.C.N.L.)
Ai sensi dell’art. 2119 del Codice Civile il lavoratore a tempo indeterminato può recedere dal rapporto di lavoro, senza preavviso, qualora si verifichi una delle seguenti cause:
□ ingiustificato ritardo, rispetto ai termini contrattuali, nella corresponsione delle competenze maturate;
□ comportamento lesivo della onorabilità del lavoratore da parte del datore di lavoro o del suo rappresentante, o comunque in tutti i casi di gravità tale che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto.
Le dimissioni per “giusta causa” devono essere comunicate al datore di lavoro a mezzo di raccomandata con R.R. e contenere i motivi che le hanno determinate.
Avverso la comunicazione di dimissioni per giusta causa del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto di produrre ricorso, entro quattro giorni dalla comunicazione, alla competente Commissione di conciliazione di cui all’art. 5 del presente Contratto Provinciale.
Art. 51 – Preavviso di risoluzione del rapporto
(Riferito all’art. 73 del C.C.N.L.)
La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel caso di licenziamento non per giusta causa o di dimissioni non per giusta causa, deve essere preceduta da preavviso, da notificarsi dall’una all’altra parte a mezzo di raccomandata con R.R.
I termini di preavviso, che decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione, sono così stabiliti:
□ due mesi nel caso di licenziamento;
□ tre mesi nel caso di licenziamento di guardiacaccia con anzianità di servizio superiore ai 10 anni.
□ quattro mesi per il caso di licenziamento previsto dall’art. 47, lettera B);
□ un mese nel caso di dimissioni.
Art. 52 – Norme disciplinari – Operai agricoli
(Riferito all’art. 74 del C.C.N.L.)
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro ordinario.
I rapporti tra i lavoratori dell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati al reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Le infrazioni alla disciplina da parte del lavoratore saranno punite, seconda la gravità della mancanza, nel modo seguente:
□ Con multa sino ad un massimo di due ore di salario nel caso che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
□ Con una multa pari all’importo di una giornata di lavoro nei casi di recidiva o maggiore gravità delle mancanze di cui al paragrafo 1);
□ Con la sospensione per una giornata di lavoro nel caso che si presenti in stato di ubriachezza.
Gli importi delle multe e delle trattenute, in quanto non rappresentano un risarcimento di danni, saranno versate sul x/x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx XXXX x XX xx Xxxxx.
L’infrazione disciplinare deve essere contestata immediatamente al lavoratore, od appena il datore di lavoro ne sia venuto a conoscenza, oltre che verbalmente anche a mezzo di lettera raccomandata.
Contro le sanzioni disciplinari intimate, che diventano provvisoriamente esecutive, il lavoratore colpito ha diritto di ricorrere, tramite la propria Organizzazione, entro venti giorni dalla notifica, al tentativo di conciliazione secondo l’art. 85 del C.C.N.L..
Trascorso tale termine senza che il ricorso sia stato prodotto, le sanzioni diventano definitive.
Art. 53 – Norme disciplinari – Operai florovivaisti
(Riferito all’art. 75 del C.C.N.L.)
I lavoratori per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
I rapporti tra lavoratori nell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:
Con multa fino a un massimo di due ore di paga nei seguenti casi:
□ che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
□ con la multa pari all’importo di mezza giornata di lavoro, nei casi di maggior gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1º.
Gli importi delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danni previsti dal punto b) del 1º paragrafo, saranno versati sul x/x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx XXXX x XX xx Xxxxx.
Art. 54 – Notifica provvedimenti disciplinari e ricorsi – Operai florovivaisti
(Riferito all’art. 76 del C.C.N.L.)
La notifica dei provvedimenti disciplinari deve essere fatta entro due giorni dalla loro adozione. Contro i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 52 il lavoratore potrà, entro 120 giorni dalla comunicazione degli stessi, ricorrere alla propria Organizzazione sindacale, la quale, con le modalità e procedure previste dall’art. 85 del C.C.N.L. esperirà il tentativo di amichevole componimento.
Art. 55 – Controversie individuali
(Riferito all’art. 85 del C.C.N.L.)
Al primo comma dell’art. 85 del C.C.N.L., si apporta la seguente norma integrativa: ”In caso di mancato accordo in prima istanza (in Commissione di conciliazione), il lavoratore può ricorrere in via ordinaria così come previsto dalle leggi vigenti.
TITOLO IX DIRITTI SINDACALI
Art. 56 – Delegati d’azienda – Tutela – Riunioni in azienda
(Riferito agli artt. 77 – 78 – 79 – 80 – 81 del C.C.N.L.)
Si applicano le disposizioni cui agli artt. 77 – 78 – 79 – 80 – 81 del C.C.N.L.
Art. 57 – Permessi Sindacali
(Riferito all’art. 82 del C.C.N.L.)
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 82 del C.C.N.L.
In relazione al 1º comma del predetto articolo, viene stabilito che il numero dei lavoratori membri di organismi direttivi sindacali provinciali o nazionali, ai fini della concessione dei permessi retribuiti, non dovrà comunque superare il numero di quindici per ogni Organizzazione.
Art. 58 – Contributo assistenza contrattuale
(Riferito all’art. 83 del C.C.N.L.)
I datori di lavoro e i lavoratori dipendenti, a titolo di assistenza contrattuale e ai fini dell’integrazione delle indennità per malattia o infortunio di cui all’art. 42 del presente Contratto Provinciale, sono tenuti a versare, a favore delle rispettive Organizzazioni Sindacali Nazionali e Provinciali stipulanti il Contratto Nazionale ed il presente Contratto Provinciale, un contributo per ogni giornata di lavoro.
Per quanto riguarda il contributo contrattuale provinciale, l’entità, l’esazione, nonché la gestione sono stabilite e disciplinate da appositi accordi intersindacali, seguendo le modalità previste dall’art. 42 del presente Contratto Provinciale.
Art. 59 – Quote sindacali per delega
(Riferito all’art. 84 del C.C.N.L.)
In base all’art. 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del C.C.N.L. hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare. La ritenuta può essere operata dall’azienda solo in base a specifica delega individuale, sottoscritta dal lavoratore, sulla quale devono essere indicati l’Organizzazione Sindacale di appartenenza, le modalità delle trattenute, e il numero di c/c sul quale la quota stessa deve essere versata. Il lavoratore delegante, entro 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce la quota sindacale, consegnerà la delega individuale all’azienda, la quale provvederà ad operare la ritenuta in due uguali rate, rispettivamente sulla 13º e 14º mensilità.
Qualora la delega venga invece consegnata in data successiva, ma prima del pagamento della 14º mensilità, la quota sindacale sarà trattenuta per una metà sulla retribuzione del mese in cui è pervenuta e l’altra metà sulla predetta 14º mensilità, mentre quando invece venga consegnata nel successivo corso d’anno la quota sindacale sarà trattenuta per l’intero sulla prima retribuzione mensile corrisposta.
L’azienda provvederà, entro 30 giorni successivi alla effettuata trattenuta, a versare la quota sindacale alla Organizzazione Sindacale beneficiaria, mediante il c/c indicato in delega.
La delega a trattenere la quota sindacale in cui il presente articolo si intenda vincolante per l’azienda fino a quando non intervenga, da parte del lavoratore, comunicazione scritta di revoca o di modifica cella misura della quota sindacale precedentemente indicata; tali comunicazioni dovranno pervenire all’azienda entro il mese di novembre e spiegheranno la loro efficacia per l’anno successivo.
Art. 60 – Norme consuetudinarie
Per tutto quanto non menzionato nel presente Contratto Provinciale valgono le norme del Codice Civile e le consuetudini locali.
ALLEGATI
18 giornate lavorative da 6 a 10 anni di anzianità; 20 giornate lavorative oltre i 10 anni di anzianità.
A decorrere dal 1º gennaio 1973:
18 giornate lavorative;
20 giornate lavorative oltre i 10 anni di anzianità.
A decorrere dal 1º luglio 1974:
25 giornate lavorative.
A decorrere dal 16 agosto 1976:
26 giornate lavorative.
A seguito della legge 31.3.1977 n. 91 e del punto 3) dell’Accordo 2 maggio 1977 di aumenti della contingenza scattati posteriormente al 31.1.1977 sono esclusi dal computo della retribuzione da prendere a base per la determinazione dell’indennità di anzianità.
Allegato 2 : Congedi Parentali
La Legge n.° 53 dell’8 marzo 2000 prevede permessi retribuiti per decesso o documentata grave infermità di un parente entro il secondo grado.
□ Il vincolo di parentela è quello tra persone che discendono da uno stesso stipite:
□ Parenti di 1° grado: genitori e figli;
□ Parenti di 2° grado: fratelli, nonni, nipoti (figli di figli);
□ Parenti di 3° grado: bisnonni, pronipoti, zii, nipoti (figli di fratelli).
□ Per vincolo di affinità di intende quello che unisce un coniuge ai parenti dell’altro coniuge:
□ Affini di 1° grado: suoceri;
□ Affini di 2° grado: cognati, nonni del coniuge;
□ Affini di 3° grado: figli dei cognati, bisnonni del coniuge, zii del coniuge.
Allegato 1 : Calcolo TFR
Per il servizio prestato anteriormente al 1º giugno 1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dal C.C.N.L. preesistente, per cui detta indennità è commisurata a:
03 giornate di retribuzione globale per il servizio prestato fino al 31.12.1951;
05 giornate di retribuzione globale per il servizio prestato dall’ 01.01.1952 al 31.12.1960; 07 giornate di retribuzione globale per il servizio prestato dall’ 01.01.1961 al 31.12.1962; 10 giornate di retribuzione globale per il servizio prestato dall’ 01.01.1963 al 31.12.1967; 12 giornate di retribuzione globale per il servizio prestato dall’ 01.01.1968 al 31.12.1969.
A decorrere dal 1º gennaio 1970:
14 giornate lavorative fino a 3 anni di anzianità; 16 giornate lavorative da 3 a 6 anni di anzianità;
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INDICE | “ | 22 Lavoro straordinario, festivo e notturno – Operai agricoli | ” | 29 | |||||
“ | 23 Lavoro straordinario, festivo e notturno – Operai florovivaisti | ” | 30 | ||||||
“ | 24 Interruzione – Recuperi – Operai agricoli | ” | 31 | ||||||
TITOLO I | “ | 25 Interruzione – Recuperi – Operai florovivaisti | ” | 32 | |||||
PARTE INTRODUTTIVA | “ “ | 26 Organizzazione del lavoro 27 Ferie | ” | 32 | |||||
Art. | 1 | Oggetto del contratto provinciale di lavoro | pag. | 2 | “ | 28 Trasferimenti – Operai floroviavisti | ” | 33 | |
“ | 2 | Decorrenza e durata del C.P.L. | ” | 5 | TITOLO VI | ||||
“ | 3 | Efficacia del contratto | ” | 5 | NORME DI TRATTAMENTO ECONOMICO | ||||
TITOLO II | |||||||||
Art. | 29 Retribuzione – Operai agricoli | pag. | 35 | ||||||
RELAZIONI SINDACALI | “ | 30 Retribuzione – Operai florovivaisti | ” | 37 | |||||
“ | 31 13º mensilità e 14º mensilità | ” | 39 | ||||||
Art. | 4 | Sviluppo dell’agricoltura, piani aziendali e Commissione provinciale | pag. | 7 | “ | 32 Scatti di anzianità | ” | 39 | |
“ | 5 | Commissione provinciale sindacale | ” | 8 | “ | 33 Modalità di pagamento delle retribuzioni | ” | 39 | |
“ | 34 Rimborso spese | ” | 40 | ||||||
TITOLO III | “ | 35 Classificazione e retribuzione per età | ” | 40 | |||||
“ | 36 Alloggio e annessi – Generi in natura | “ | 41 | ||||||
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO | “ | 37 Manodopera addetta alle operazioni di raccolta | ” | 42 | |||||
COLLOCAMENTO E MERCATO DEL LAVORO | “ | 38 Trattamento di fine rapporto | ” | 42 | |||||
Art. | 6 Assunzione | pag. | 11 | TITOLO VII | |||||
“ | 7 Periodo di prova | ” | 11 | ||||||
“ “ | 8 Contratti di inserimento (ex C.F.L.) 8/bis Contratto di apprendistato | ” | ” | 12 | PREVIDENZA – ASSISTENZA – TUTELA DELLA SALUTE | ||||
“ “ “ | 9 Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx 0/xxx Formazione professionale 10 Riassunzione | ” | ” | 12 | Art “ “ | 39 Previdenza ed assistenza 40 Fondo nazionale di previdenza complementare 41 Malattia ed infortunio – Operai agricoli | pag. ” | 45 45 | |
“ | 10/bis Trasformazione del rapporto di lavoro | “ | 42 Malattia ed infortunio – Operai florovivaisti | ” | 46 | ||||
“ | 11 Categorie di operai agricoli | ” | 13 | “ | 43 Integrazione trattamento di malattia ed infortunio sul lavoro | ” | 47 | ||
“ | 12 Categorie di operai florovivaisti | ” | 13 | “ | 44 Cassa integrazione salari | ” | 49 | ||
“ | 45 Anticipazioni di trattamenti previdenziali | ” | 49 | ||||||
TITOLO IV | “ | 46 Fondo integrativo sanitario | ” | 51 | |||||
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE | “ | 47 Tutela della salute dei lavoratori, vestiario e docce aziendali TITOLO VIII | ” | 51 | |||||
Art. | 13 Classificazione degli operai agricoli | pag | 15 | ||||||
“ | 14 Classificazione operai florovivaisti | ” | 22 | SOSPENSIONE – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO | |||||
“ | 15 Mansioni e cambiamento di qualifica operai agricoli | ” | 24 | PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI | |||||
“ | 16 Mansioni e cambiamento di qualifica operai florovivaisti | ” | 25 | ||||||
Art. | 48 Passaggio di azienda | pag. | 55 | ||||||
TITOLO V | “ | 49 Disciplina dei licenziamenti individuali | ” | 56 | |||||
“ | 50 Dimissioni per giusta causa | ” | 58 | ||||||
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE | “ | 51 Preavviso di risoluzione del rapporto | ” | 58 | |||||
“ | 52 Norme disciplinari – Operai agricoli | ” | 59 | ||||||
Art. | 17 Orario di lavoro | pag. | 27 | “ | 53 Norme disciplinari – Operai florovivaisti | ” | 60 | ||
“ | 17/bis Applicazione orario di lavoro | “ | 54 Notifica provvedimenti disciplinari e ricorsi - Operai florovivaisti | ” | 61 | ||||
“ | 18 Permessi straordinari | ” | 28 | “ | 55 Controversie individuali | ” | 61 | ||
“ | 19 Riposo settimanale | ” | 28 | ||||||
“ | 20 Giorni festivi – Operai agricoli | ” | 29 | ||||||
“ | 21 Giorni festivi – Operai florovivaisti | ” | 29 |
TITOLO IX DIRITTI SINDACALI
Art. | 56 Delegati di azienda – tutela – riunioni in azienda | pag. | 63 |
“ | 57 Permessi sindacali | ” | 63 |
“ | 58 Contributo assistenza contrattuale | ” | 63 |
“ | 59 Quote sindacali per delega | ” | 64 |
NORME FINALI
Art. 60 Norme consuetudinarie pag. 64