Sentenza della Corte del 1. giugno 1999. - Eco Swiss China Time Ltd contro Benetton International NV. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hoge Raad - Paesi Bassi. - Concorrenza - Applicazione d'ufficio dell'art. 81 CE (ex art. 85) da parte degli...
Sentenza della Corte del 1. giugno 1999. - Eco Swiss China Time Ltd contro Benetton International NV. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hoge Raad - Paesi Bassi. - Concorrenza - Applicazione d'ufficio dell'art. 81 CE (ex art. 85) da parte degli arbitri - Poteri del giudice nazionale in sede di impugnazione dei lodi arbitrali. - Causa C-126/97.
raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-03055
Parole chiave
1 Diritto comunitario - Diritti conferiti ai singoli - Salvaguardia da parte dei giudici nazionali - Modalità procedurali nazionali - Impugnazione per nullità di un lodo arbitrale - Valutazione da parte del giudice adito di un motivo di impugnazione fondato sulla violazione dell'art. 85 del Trattato (divenuto art. 81 CE)
[Trattato CE, artt. 85 e 177 (divenuti artt. 81 CE e 234 CE)]
2 Diritto comunitario - Diritti conferiti ai singoli - Salvaguardia da parte dei giudici nazionali - Modalità procedurali nazionali - Impugnazione per nullità di un lodo arbitrale - Esame della validità, ai sensi dell'art. 85 del Trattato (divenuto art. 81 CE), di un contratto dichiarato valido da un lodo arbitrale interlocutorio - Norme di diritto processuale nazionale sull'autorità di cosa giudicata che impediscono tale esame - Compatibilità con il diritto comunitario
[Trattato CE, art. 85 (divenuto art. 81 CE)]
Massima
1 Nei limiti in cui un giudice nazionale deve, in base alle proprie norme di diritto processuale nazionale, accogliere un'impugnazione per nullità di un lodo arbitrale fondata sulla violazione delle norme nazionali di ordine pubblico, esso deve ugualmente accogliere una domanda siffatta se ritiene che tale lodo sia contrario all'art. 85 del Trattato (divenuto art. 81 CE). Infatti, da un lato, questo articolo costituisce una disposizione fondamentale indispensabile per l'adempimento dei compiti affidati alla Comunità e, in particolare, per il funzionamento del mercato interno e, dall'altro, il diritto comunitario esige che questioni relative all'interpretazione del divieto sancito da tale articolo possano essere esaminate dai giudici nazionali chiamati a pronunciarsi sulla validità di un lodo arbitrale e possano essere oggetto, all'occorrenza, di un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte.
2 Il diritto comunitario non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme di diritto processuale nazionale, ai sensi delle quali un lodo arbitrale interlocutorio avente natura di decisione definitiva che non ha fatto oggetto di un'impugnazione per nullità entro il termine di legge acquisisce l'autorità di cosa giudicata e non può più essere rimesso in discussione da un lodo arbitrale successivo, anche nel caso in cui un contratto, la cui validità giuridica è stata stabilita dal lodo arbitrale interlocutorio, sia tuttavia nullo ai sensi dell'art. 85 del Trattato (divenuto art. 81 CE), poiché il termine d'impugnazione fissato non rende eccessivamente difficile o praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario.
Parti
Nel procedimento C-126/97,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Eco Swiss China Time Ltd e
Benetton International NV,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) LA CORTE,
composta dai signori G.C. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, presidente, P.J.G. Xxxxxxx, X.-X. Xxxxxxxxxx, X. Xxxxxx e
X. Xxxx, presidenti di sezione, G.F. Xxxxxxx, X.X. Xxxxxxxx xx Xxxxxxx (relatore), X. Xxxxxxx, X.X. Xxxxxx, X.X.X. Xxxxxx, X. Xxxxxxxxx, X. Xxxxx e X. Xxxxxxxx, giudici,
avvocato generale: X. Xxxxxx
cancelliere: X. xxx Xxxxxxxx, cancelliere aggiunto viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Eco Swiss China Time Ltd, dagli avv.ti P.V.F. Bos e M.M. Slotboom, del foro di Rotterdam, e
M.S.C. Xxxxxx, attorney-at-Law admitted to the District of Columbia and Illinois Bar;
- per la Benetton International NV, dagli avv.ti I. xxx Xxxx e P. L'Ecluse, del foro di Bruxelles, e H.A. Groen, del foro dell'Aia;
- per il governo olandese, dal signor X.X. Xxxxxxxx, consigliere giuridico aggiunto presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;$
- per il governo francese, dalle signore X. Xxxxxx-Xxxxxxxxx, vicedirettore per il diritto internazionale dell'economia e per il diritto comunitario presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e X. Xxxxxx-Surrans, chargé de mission presso la direzione medesima, in qualità di agenti;
- per il governo italiano, dal professor Xxxxxxx Xxxxxx, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor I.M. Xxxxxxxxx, avvocato dello Stato;
- per il governo del Regno Unito, dal signor X.X. Xxxxxxx, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito dal signor X.X. Xxxxxx, QC;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori C.W.A. Xxxxxxxxxx, direttore generale aggiunto, X. Xxxx e X. xxx Xxxxx, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Eco Swiss China Time Ltd, rappresentata dagli avv.ti P.V.F. Bos,
L.W.H. xxx Xxxx e X. xxx Xxxxx, del foro di Bruxelles, della Benetton International NV, rappresentata dagli avv.ti H.A. Groen e I. xxx Xxxx, del governo olandese, rappresentato dal signor X.X. Fierstra, del governo francese, rappresentato dalla signora X. Xxxxxx-Xxxxxxx, del governo italiano, rappresentato dal signor I.M. Braguglia, del governo del Regno Unito, rappresentato dai signori X. Xxxx, QC, e X. Xxxxxxx, barrister, e della Commissione, rappresentata dai signori C.W.A. Xxxxxxxxxx, X. Xxxx e X. xxx Xxxxx, all'udienza del 7 luglio 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 febbraio 1999, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 21 marzo 1997, pervenuta alla Corte il 27 marzo seguente, lo Hoge Raad dei Paesi Bassi ha proposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), cinque questioni pregiudiziali sull'interpretazione dell'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE).
2 Tali questioni sono state proposte nell'ambito di un ricorso presentato dalla Benetton International NV (in prosieguo: la «Benetton»), avente ad oggetto un'istanza di sospensione dell'esecuzione di un lodo arbitrale che la condannava a pagare alla Eco Swiss China Time Ltd (in prosieguo: la «Eco Swiss») danni e interessi per l'inadempimento di un contratto di licenza concluso con quest'ultima. La Benetton motivava il ricorso sostenendo che detto lodo era contrario all'ordine pubblico ai sensi dell'art. 1065, n. 1, lett. e), del Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (in prosieguo: il «codice di procedura civile») a motivo della nullità del contratto di licenza alla luce dell'art. 85 del Trattato.
La legislazione nazionale
3 L'art. 1050, n. 1, del codice di procedura civile dispone:
«Un lodo arbitrale non può essere impugnato dinanzi ad arbitri, salva diversa previsione contrattuale delle parti».
4 L'art. 1054, n. 1, di detto codice recita:
«Il collegio arbitrale decide secondo le regole di diritto». 5 L'art. 1059 dello stesso codice prevede:
«1. Solo un lodo arbitrale definitivo che decide integralmente o parzialmente la causa può acquisire autorità di cosa giudicata. Esso acquista tale autorità dal momento in cui è stato pronunciato.
2. Tuttavia se, in base all'accordo delle parti, un lodo definitivo che decide integralmente o parzialmente la causa può essere impugnato dinanzi ad arbitri, esso acquista autorità di cosa giudicata a partire dalla data in cui è scaduto il termine per l'appello o, qualora l'appello sia stato proposto, a partire dalla data in cui è stata resa la decisione d'appello, se ed entro i limiti in cui la decisione pronunciata in primo grado è stata confermata».
6 Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale dei lodi arbitrali, l'art. 1064 del codice di procedura civile precisa:
«1. Contro un lodo arbitrale definitivo, che decide integralmente o parzialmente la causa, non appellabile dinanzi ad arbitri, o contro un lodo arbitrale definitivo che decide integralmente o parzialmente la causa, reso in un giudizio di appello dinanzi ad arbitri, è ammesso soltanto un ricorso giudiziario per nullità o per revocazione, secondo le disposizioni della presente sezione.
2. L'impugnazione per nullità è proposta dinanzi al Rechtbank, nella cui cancelleria deve essere depositato l'originale del lodo ai sensi dell'art. 1058, primo comma.
3. Una parte può proporre impugnazione per nullità a partire dal momento in cui il lodo ha acquistato autorità di cosa giudicata. Il diritto di agire si estingue tre mesi dopo la data di deposito del lodo nella cancelleria del Rechtbank. Tuttavia, se il lodo munito di formula esecutiva è notificato alla controparte, quest'ultima può, dopo lo spirare del termine di tre mesi di cui al numero precedente, proporre l'impugnazione per nullità entro i tre mesi successivi alla data della notifica.
4. L'impugnazione per nullità di un lodo arbitrale interlocutorio può essere proposta soltanto unitamente all'impugnazione per nullità del lodo arbitrale definitivo che decide integralmente o parzialmente la causa.
(...)».
7 L'art. 1065 dello stesso codice prosegue:
«1. La nullità può essere pronunciata soltanto per uno o più dei seguenti motivi:
a) inesistenza di un valido compromesso arbitrale;
b) illegittima composizione del collegio arbitrale;
c) il collegio arbitrale non si è attenuto al suo compito;
d) il lodo non è stato sottoscritto o motivato secondo le disposizioni dell'art. 1057;
e) il lodo o il procedimento con cui è stato pronunciato è contrario all'ordine pubblico o al buon costume.
(...)
4. Il motivo di nullità previsto al precedente numero 1, lett. c), è inoperante se la parte che intende avvalersene ha partecipato al procedimento senza invocarlo, pur essendo consapevole del fatto che gli arbitri non si attenevano al loro compito».
8 Infine, l'art. 1066, nn. 1 e 2, del codice di procedura civile precisa che l'impugnazione per nullità non sospende l'esecuzione del lodo, ma che il giudice adito può, su domanda della parte più diligente e in presenza di validi motivi, sospendere l'esecuzione fino a che si sia pronunciato in via definitiva sull'impugnazione per nullità. La domanda di sospensione si fonda sul prevedibile annullamento del lodo arbitrale.
La causa principale
9 Il 1_ luglio 1986 la Benetton, con sede ad Amsterdam, concludeva un contratto di licenza della durata di otto anni con la Eco Swiss, con sede a Kowloon (Hong Kong) e la Bulova Watch Company Inc. (in prosieguo: la «Bulova»), con sede a Wood Side (New York). In base a tale contratto, la Benetton
concedeva alla Eco Swiss il diritto di produrre orologi da polso e orologi in genere recanti la menzione
«Benetton by Xxxxxx», che potevano successivamente essere venduti dalla Eco Swiss e dalla Xxxxxx.
00 Il contratto di licenza prevede, all'art. 26.A, che qualsiasi controversia o vertenza fra le parti sarà risolta mediante arbitrato secondo le regole del Nederlandse Arbitrage Instituut (Istituto olandese di arbitrato), e che gli arbitri designati applicheranno il diritto olandese.
11 Con lettera 24 giugno 1991 la Benetton risolveva il contratto a far data dal 24 settembre 1991, in anticipo di tre anni rispetto al termine inizialmente previsto. La Benetton, la Eco Swiss e la Bulova avviavano un procedimento arbitrale relativo a tale risoluzione.
12 Nel lodo del 4 febbraio 1993, denominato «Partial Final Award» (in prosieguo: il «PFA») e depositato nella stessa data presso la cancelleria del Rechtbank dell'Aia, gli arbitri ingiungevano alla Benetton di risarcire la Eco Swiss e la Bulova del pregiudizio subito a causa della risoluzione del contratto posta in essere dalla Benetton.
13 Poiché le parti non erano state in grado di raggiungere un accordo sull'ammontare dei danni e degli interessi che la Benetton doveva risarcire alla Eco Swiss e alla Bulova, gli arbitri, con un lodo del 23 giugno 1995 denominato «Final Arbitral Award» (in prosieguo: l'«FFA») e depositato il giorno 26 dello stesso mese presso la cancelleria del Rechtbank, ingiungevano alla Benetton di versare una somma di USD 23 750 000 alla Eco Swiss e di USD 2 800 000 alla Bulova, a titolo di risarcimento del danno subito dalle stesse. Il presidente del Rechtbank autorizzava l'esecuzione dell'FAA con ordinanza 17 luglio 1995.
14 Il 14 luglio 1995 la Benetton si rivolgeva al Rechtbank per ottenere la declaratoria di nullità del PFA e dell'FAA, facendo valere, in particolare, che tali lodi arbitrali erano contrari all'ordine pubblico a motivo della nullità del contratto di licenza alla luce dell'art. 85 del Trattato, sebbene né le parti né gli arbitri avessero sollevato, nell'ambito del procedimento arbitrale, la questione di un eventuale contrasto del contratto di licenza con tale disposizione.
15 Il Rechtbank rigettava la domanda con sentenza 2 ottobre 1996. La Benetton proponeva appello contro tale sentenza avanti al Gerechtshof dell'Aia, dinanzi al quale la causa è ancora pendente.
16 Con ricorso depositato il 24 luglio 1995 presso la cancelleria del Rechtbank, la Benetton chiedeva inoltre al giudice, in via principale, di sospendere l'esecuzione dell'FAA, e, in via subordinata, di ordinare alla Eco Swiss di prestare una cauzione.
17 Con ordinanza del 19 settembre 1995 il Rechtbank accoglieva solamente la domanda subordinata.
18 La Benetton proponeva appello contro tale ordinanza. Con ordinanza 28 marzo 1996 il Gerechtshof accoglieva per l'essenziale la domanda principale.
19 In effetti il Gerechtshof ha considerato che l'art. 85 del Trattato è una disposizione di ordine pubblico ai sensi dell'art. 1065, n. 1, lett. e), del codice di procedura civile, la cui violazione può provocare la nullità di un lodo arbitrale.
20 Tuttavia il Gerechtshof ha valutato che, nell'ambito dell'istanza di sospensione dell'esecuzione sottoposta al suo esame, non rientrasse nei suoi poteri verificare la conformità con l'art. 1065, n. 1, lett. e), di un lodo definitivo parziale qual è il PFA, per il motivo che la Benetton non aveva proposto, come richiesto dall'art. 1064, n. 3, del codice di procedura civile, un'impugnazione per nullità entro i tre mesi dal deposito di detto lodo presso la cancelleria del Rechtsbank.
21 Il Gerechtshof ha nondimeno considerato che rientrasse nei suoi poteri verificare la conformità dell'FAA con l'art. 1065, n. 1, lett. e), in particolare per ciò che riguarda l'incidenza dell'art. 85, nn. 1 e 2, del Trattato, sulla valutazione del pregiudizio, perché, a suo parere, la concessione di un risarcimento danni destinato a compensare il pregiudizio derivante dall'inadempimento colposo del contratto di licenza finirebbe con il dare esecuzione a detto contratto, mentre quest'ultimo sarebbe almeno parzialmente nullo ai sensi dell'art. 85, nn. 1 e 2, del Trattato. In effetti tale contratto avrebbe consentito alle parti di spartirsi il mercato, dal momento che la Eco Swiss non avrebbe più potuto vendere articoli d'orologeria in Italia e analogo divieto sarebbe ricaduto sulla Bulova per le vendite negli altri Stati che all'epoca erano membri della Comunità. Ora, come riconosciuto dalla Benetton e dalla Eco Swiss, il contratto di licenza non è stato notificato alla Commissione e non è coperto da un'esenzione di categoria.
22 Ritenendo che, nell'ambito dell'impugnazione per nullità, l'FAA potrebbe essere giudicato contrario all'ordine pubblico, il Gerechtshof decideva di accogliere l'istanza di sospensione dell'esecuzione nei limiti in cui questa si ricollega all'FAA.
23 La Eco Swiss proponeva ricorso in cassazione davanti allo Hoge Raad contro la decisione del Gerechtshof e la Benetton proponeva ricorso incidentale.
24 Lo Hoge Raad sottolinea che un lodo arbitrale è contrario all'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 1065,
n. 1, lett. e), del codice di procedura civile, soltanto se il suo contenuto o la sua esecuzione viola una norma imperativa di natura così fondamentale che la sua osservanza non può essere impedita da alcuna restrizione di natura procedurale. Ora, a parere dello Hoge Raad, nel diritto olandese la semplice circostanza che il contenuto o l'esecuzione di un lodo arbitrale faccia venir meno l'applicazione di un divieto sancito dal diritto della concorrenza non è, in generale, considerata contraria all'ordine pubblico.
25 Riferendosi alla sentenza 14 dicembre 1995, cause riunite C-430/93 e C-431/93, Xxx Xxxxxxxxx e Van Veen (Racc. pag. I-4705), lo Hoge Raad si chiede tuttavia se lo stesso valga quando, come nella causa di cui è investito, viene in considerazione una disposizione comunitaria. Lo Hoge Raad deduce da quest'ultima sentenza che l'art. 85 del Trattato non deve essere considerato come una norma di diritto imperativa di natura così fondamentale che la sua osservanza non può essere impedita da alcuna restrizione di natura procedurale.
26 Inoltre, poiché non è contestato che la questione di una eventuale nullità del contratto di licenza riguardo all'art. 85 del Trattato non è stata sollevata nel corso del procedimento arbitrale, lo Hoge Raad considera che gli arbitri sarebbero usciti dai limiti della lite se avessero esaminato e risolto tale questione. Ora, in quest'ultimo caso, il lodo arbitrale si sarebbe potuto dichiarare nullo, ai sensi dell'art. 1065, n. 1, lett. c), del codice di procedura civile, perché gli arbitri non si sarebbero attenuti al loro compito. Secondo lo Hoge Raad, le parti in causa non potrebbero più invocare una eventuale nullità del contratto di licenza per la prima volta nell'ambito dell'impugnazione per nullità.
27 Il giudice a quo afferma che siffatte regole procedurali sono giustificate dall'interesse generale all'efficace funzionamento del procedimento arbitrale e che esse non si applicano alle norme di diritto comunitario in maniera meno favorevole rispetto alle norme di diritto interno.
28 Tuttavia, lo Hoge Raad si chiede se i principi elaborati dalla Corte nella sentenza Xxx Xxxxxxxxx e Xxx Xxxx, citata, s'impongano anche agli arbitri, in particolare per il motivo che, in conformità della sentenza 23 marzo 1982, causa 102/81, Nordsee (Racc. pag. 1095), un collegio arbitrale istituito in base a un contratto di diritto privato senza intervento delle autorità non può essere considerato come un giudice nazionale ai sensi dell'art. 177 del Trattato, e dunque non può sottoporre questioni pregiudiziali in applicazione di tale disposizione.
29 Lo Hoge Raad rileva inoltre che, ai sensi del diritto processuale olandese, quando gli arbitri hanno definito una parte della controversia con un lodo interlocutorio che ha carattere di decisione definitiva, tale lodo ha autorità di cosa giudicata, e che, ove non sia stata presentata impugnazione per nullità dello stesso in tempo utile, la possibilità di proporre impugnazione per nullità di un successivo lodo arbitrale che sviluppa il lodo parziale è limitata dall'autorità di cosa giudicata. Lo Hoge Raad si domanda tuttavia se il diritto comunitario impedisca al Gerechtshof di applicare una regola procedurale del genere in una situazione nella quale, come nel caso di specie, il lodo arbitrale successivo, per la nullità del quale è stata proposta impugnazione in tempo utile, costituisca lo sviluppo di un lodo anteriore.
30 In base a tali presupposti, lo Hoge Raad ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) In quale misura i principi formulati dalla Corte di giustizia nella sua sentenza 14 dicembre 1995, cause riunite C-430/93 e C-431/93, Xxx Xxxxxxxxx e Van Veen/Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (Racc. pag. I-4705), si applichino per analogia qualora, in una controversia avente per oggetto un contratto di diritto privato che non è risolta da un giudice nazionale, bensì da arbitri, le parti non invochino l'art. 85 del Trattato CE e qualora gli arbitri, in base alle norme di diritto processuale nazionale che sono tenuti ad osservare, non abbiano alcuna facoltà di applicare d'ufficio tale disposizione.
2) Se il giudice olandese, nonostante le norme di diritto processuale olandese descritte ai precedenti punti 4.2 e 4.4 (ai sensi delle quali una parte non può chiedere la declaratoria di nullità di un lodo arbitrale che per un numero limitato di motivi, tra cui rientra la contrarietà all'ordine pubblico, nella quale non è compresa, in generale, la semplice circostanza che il contenuto o l'esecuzione di un lodo arbitrale faccia venir meno l'applicazione di un divieto sancito dal diritto della concorrenza), debba accogliere una domanda volta a far dichiarare la nullità di un lodo arbitrale a causa di un contrasto di detto lodo con l'art. 85 del Trattato CE - domanda che risponde peraltro a quanto prescritto dalla legge
- qualora egli consideri che l'asserito contrasto sussista effettivamente.
3) Se, nonostante le norme di diritto processuale olandese definite al precedente punto 4.5 (ai sensi delle quali gli arbitri hanno l'obbligo di non uscire dai limiti della lite e di attenersi al loro compito), il giudice sia tenuto a disporre in tal senso anche qualora nel procedimento arbitrale la questione dell'applicabilità dell'art. 85 del Trattato CE sia rimasta al di fuori dei limiti della controversia e gli arbitri non abbiano emesso quindi una decisione su tale questione.
4) Se in base al diritto comunitario si debba disapplicare la norma di diritto processuale olandese descritta al precedente punto 5.3 (per cui un lodo arbitrale interlocutorio che ha natura di decisione definitiva acquisisce l'autorità di cosa giudicata e non può, in linea di principio, essere oggetto di impugnazione per nullità trascorso il termine di tre mesi dal deposito di detto lodo presso la cancelleria del Rechtsbank), qualora ciò sia necessario per poter esaminare, nell'ambito dell'impugnazione per nullità diretta contro un successivo lodo arbitrale, se un contratto, la cui validità giuridica è stata stabilita dal lodo interlocutorio rivestito di autorità di cosa giudicata, sia tuttavia nullo poiché in contrasto con l'art. 85 del Trattato CE.
5) Oppure se, in un caso come quello descritto nella questione sub 4, si debba disapplicare il principio secondo cui non si può chiedere contemporaneamente che sia dichiarato nullo il lodo interlocutorio, nella misura in cui questo presenta le caratteristiche di una decisione definitiva, e che sia dichiarato nullo il lodo arbitrale successivo».
Sulla seconda questione
31 Nella seconda questione, che occorre esaminare per prima, il giudice a quo chiede in sostanza se un giudice nazionale, al quale è sottoposta l'impugnazione per nullità di un lodo arbitrale, debba accogliere tale ricorso qualora ritenga che tale decisione sia effettivamente contraria all'art. 85 del Trattato, anche se, in base alle norme di diritto processuale nazionale, non dovrebbe accogliere tale ricorso che per un numero limitato di motivi, tra i quali figura la contrarietà all'ordine pubblico, concetto nel quale non rientra, in linea generale, secondo il diritto nazionale applicabile, la semplice circostanza che il contenuto o l'esecuzione di un lodo arbitrale faccia venir meno l'applicazione di un divieto sancito dal diritto della concorrenza.
32 Innanzi tutto si deve richiamare l'attenzione sul fatto che, se un arbitrato convenzionale solleva questioni di diritto comunitario, i giudici ordinari possono esaminarle, in particolare nell'ambito del controllo del lodo arbitrale, più o meno ampio a seconda dei casi, che spetta a loro in caso di appello, di opposizione, di exequatur, o di qualsiasi altra impugnazione o altra forma di controllo contemplata dalla normativa nazionale applicabile (v. sentenza Nordsee, citata, punto 14).
33 La Corte ha aggiunto, al punto 15 della sentenza Nordsee, citata, che spetta ai detti giudici nazionali controllare se si deve adire la Corte ai sensi dell'art. 177 del Trattato per ottenere l'interpretazione o la valutazione della validità delle disposizioni di diritto comunitario che essi devono applicare in sede di controllo giurisdizionale di un lodo arbitrale.
34 A tale riguardo, la Corte ha considerato, ai punti 10-12 della stessa sentenza, che un collegio arbitrale convenzionale non costituisce una «giurisdizione nazionale di uno Stato membro» ai sensi dell'art. 177 del Trattato perché per le parti contraenti non vi è alcun obbligo, né di diritto né di fatto, di affidare la soluzione delle proprie liti a un arbitrato e perché le autorità pubbliche dello Stato membro interessato non sono implicate nella scelta della via dell'arbitrato né sono chiamate a intervenire d'ufficio nello svolgimento del procedimento dinanzi all'arbitro.
35 Occorre osservare poi che le esigenze di efficacia del procedimento arbitrale giustificano il fatto che il controllo dei lodi arbitrali rivesta un carattere limitato e che un lodo arbitrale possa essere dichiarato nullo o vedersi negare il riconoscimento solo in casi eccezionali.
36 Tuttavia, l'art. 85 del Trattato costituisce, ai sensi dell'art. 3, lett. g), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 3, n. 1, lett. g), CE], una disposizione fondamentale indispensabile per l'adempimento dei compiti affidati alla Comunità e, in particolare, per il funzionamento del mercato interno. L'importanza di una disposizione siffatta ha indotto gli autori del Trattato a prevedere espressamente al secondo paragrafo del Trattato che gli accordi e le decisioni vietati in virtù di tale articolo sono nulli di pieno diritto.
37 Ne consegue che, nei limiti in cui un giudice nazionale debba, in base alle proprie norme di diritto processuale nazionale, accogliere un'impugnazione per nullità di un lodo arbitrale fondata sulla violazione delle norme nazionali di ordine pubblico, esso deve ugualmente accogliere una domanda fondata sulla violazione del divieto sancito dall'art. 85, n. 1, del Trattato.
38 Questa conclusione non viene rimessa in discussione dal fatto che la Convenzione di New York 10 giugno 1958, sul riconoscimento e sull'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri, ratificata da tutti gli Stati membri, prevede che soltanto determinati vizi possono giustificare un rifiuto di riconoscimento e di esecuzione di un lodo arbitrale, vale a dire il mancato rispetto o il superamento, da parte del lodo, dei termini della clausola compromissoria, il carattere non vincolante della decisione per le parti o la contrarietà del riconoscimento o dell'esecuzione della stessa con l'ordine pubblico del paese nel quale tale riconoscimento o tale esecuzione sono richiesti [art. 5, nn. 1, lett. c) ed e), e 2, lett. b), della Convenzione di New York].
39 In effetti, per le ragioni menzionate al punto 36 di questa sentenza, l'art. 85 del Trattato può essere considerato una disposizione di ordine pubblico ai sensi di detta convenzione.
40 Infine è importante ricordare che, come è stato rilevato al punto 34 di questa sentenza, gli arbitri, diversamente da un giudice nazionale, non possono chiedere alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale su questioni relative all'interpretazione del diritto comunitario. Ora, l'ordinamento giuridico comunitario ha manifestamente interesse, per evitare future divergenze di interpretazione, a che sia garantita un'interpretazione uniforme di tutte le norme di diritto comunitario, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate (sentenza 25 giugno 1992, causa C-88/91, Federconsorzi, Racc. pag. I-4035, punto 7). Ne consegue che, nella situazione oggetto della presente causa e diversamente dalla sentenza Xxx Xxxxxxxxx e Xxx Xxxx, citata, il diritto comunitario esige che questioni relative all'interpretazione del divieto sancito dall'art. 85, n. 1, del Trattato possano essere esaminate dai giudici nazionali chiamati a pronunciarsi sulla validità di un lodo arbitrale e possano essere oggetto, all'occorrenza, di un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte.
41 Si deve pertanto risolvere la seconda questione nel senso che un giudice nazionale chiamato a pronunciarsi su un'impugnazione per nullità di un lodo arbitrale deve accogliere tale domanda se ritiene che la decisione sia effettivamente in contrasto con l'art. 85 del Trattato, quando, ai sensi delle norme di procedura nazionali, deve accogliere un'impugnazione per nullità fondata sulla violazione di norme nazionali di ordine pubblico.
Sulla prima e sulla terza questione
42 In considerazione della soluzione indicata per la seconda questione, non è necessario risolvere la prima e la terza questione.
Sulla quarta e sulla quinta questione
43 Nella quarta e nella quinta questione, che occorre esaminare insieme, il giudice di rinvio chiede, in sostanza, se in base al diritto comunitario vadano disapplicate le norme di diritto processuale nazionale, ai sensi delle quali un lodo arbitrale interlocutorio avente natura di decisione definitiva che non ha fatto oggetto di un'impugnazione per nullità entro il termine di legge acquisisce l'autorità della cosa giudicata e non può più essere rimesso in discussione da un lodo arbitrale successivo, anche se ciò è necessario per poter esaminare, nell'ambito dell'impugnazione per nullità diretta contro il lodo arbitrale successivo, se un contratto la cui validità giuridica è stata stabilita dalla decisione arbitrale interlocutoria sia tuttavia nullo poiché in contrasto con l'art. 85 del Trattato.
44 Occorre ricordare che, ai sensi delle norme di procedura nazionali applicabili alla causa a qua, l'impugnazione per nullità di un lodo arbitrale interlocutorio avente natura di decisione definitiva può essere proposta nel termine di tre mesi e decorre dal deposito di tale lodo presso la cancelleria del giudice competente.
45 Un termine siffatto, che non sembra troppo breve in rapporto a quelli fissati negli ordinamenti giuridici degli altri Stati membri, non è tale da rendere eccessivamente difficile o praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario.
46 Inoltre si deve sottolineare che, allo spirare di tale termine, norme di procedura nazionali che limitano la possibilità di impugnare per nullità un lodo arbitrale successivo che sviluppa un lodo arbitrale interlocutorio avente natura di decisione definitiva per il motivo che quest'ultimo è rivestito dell'autorità di cosa giudicata si giustificano in virtù dei principi che stanno alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali il principio della certezza del diritto e quello del rispetto della cosa giudicata che ne costituisce l'espressione.
47 In tali condizioni, il diritto comunitario non impone a un giudice nazionale di disapplicare siffatte norme, anche se ciò è necessario per poter esaminare, nell'ambito del procedimento d'impugnazione per nullità diretto contro il lodo arbitrale successivo, se un contratto la cui validità giuridica è stata stabilita dal lodo arbitrale interlocutorio sia tuttavia nullo poiché in contrasto con l'art. 85 del Trattato.$
48 Si deve pertanto risolvere la quarta e la quinta questione nel senso che in base al diritto comunitario non si devono disapplicare le norme di diritto processuale nazionale, ai sensi delle quali un lodo arbitrale interlocutorio avente natura di decisione definitiva che non ha fatto oggetto di un'impugnazione per nullità entro il termine di legge acquisisce l'autorità della cosa giudicata e non può più essere rimesso in discussione da un lodo arbitrale successivo, anche se ciò è necessario per poter esaminare, nell'ambito del procedimento d'impugnazione per nullità diretto contro il lodo arbitrale successivo, se un contratto la cui validità giuridica è stata stabilita dal lodo arbitrale interlocutorio sia tuttavia nullo poiché in contrasto con l'art. 85 del Trattato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
49 Le spese sostenute dai governi olandese, francese, italiano e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi, LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi con ordinanza 21 marzo 1997, dichiara:
1) Un giudice nazionale chiamato a pronunciarsi su un'impugnazione per nullità di un lodo arbitrale deve accoglierla se ritiene che il lodo sia effettivamente in contrasto con l'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE), quando, ai sensi delle norme di procedura nazionali, deve accogliere un'impugnazione per nullità fondata sulla violazione di norme nazionali di ordine pubblico.
2) In base al diritto comunitario non si devono disapplicare le norme di diritto processuale nazionale, ai sensi delle quali un lodo arbitrale interlocutorio avente natura di decisione definitiva che non ha fatto oggetto di un'impugnazione per nullità entro il termine di legge acquisisce l'autorità della cosa giudicata e non può più essere rimesso in discussione da un lodo arbitrale successivo, anche se ciò è necessario per poter esaminare, nell'ambito del procedimento d'impugnazione per nullità diretto contro il lodo arbitrale successivo, se un contratto la cui validità giuridica è stata stabilita dal lodo arbitrale interlocutorio sia tuttavia nullo poiché in contrasto con l'art. 85 del Trattato.