Accordo
Testo originale
Accordo
tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea,
che stabilisce le modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera al programma «Gioventù in azione» e
al programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (2007–2013)
Concluso il 15 febbraio 2010
Approvato dall’Assemblea federale il 19 marzo 20101 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° marzo 2011
La Confederazione Svizzera,
di seguito denominata «la Svizzera», da un lato,
e
l’Unione europea,
di seguito denominata «l’Unione», dall’altro, entrambe denominate in appresso «le Parti», considerando quanto segue:
(1) la dichiarazione comune allegata ai sette accordi tra la Svizzera e la Comunità europea firmati il 21 giugno 1999 prevede la negoziazione futura di un accordo per la partecipazione della Svizzera ai programmi per la formazione e la gioventù;
(2) il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007–2013 e il programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente sono stati istituiti rispettiva- mente con le decisioni n. 1719/2006/CE2 e n. 1720/2006/CE3 del Parlamento euro- peo e del Consiglio, del 15 novembre 2006;
(3) l’articolo 5 della decisione n. 1719/2006/CE e l’articolo 7 della decisione
n. 1720/2006/CE prevedono la partecipazione della Svizzera sotto riserva della conclusione di un accordo bilaterale con tale Paese,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
La Svizzera partecipa al programma «Gioventù in azione» e al programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (in appresso «i programmi»), secondo le modalità e le condizioni fissate nel presente Accordo e negli allegati I, II e III, che che ne fanno parte integrante.
RS 0.402.268.1
1 RU 2011 877
2 GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30.
3 GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45.
0000-0000 000
Art. 2
Il presente Accordo si applica, da un lato, al territorio della Svizzera e, dall’altro, ai territori ai quali sono applicabili i trattati su cui è fondata l’Unione, alle condizioni previste da detti trattati.
Art. 3
Il presente Accordo è concluso per la durata dei programmi in corso. Tuttavia, fatto salvo il secondo paragrafo del presente articolo, se l’Unione decide di prorogare tale durata senza apportare modifiche ai programmi, anche il presente Accordo sarà automaticamente prorogato di conseguenza, a meno che una delle Parti informi l’altra, entro 30 giorni dalla decisione di proroga dei programmi, che essa rinuncia a prorogare la cooperazione. Durante il periodo di proroga, la Svizzera versa un con- tributo finanziario annuale identico al suo contributo finanziario per l’anno 2013.
Il presente Accordo non sarà prorogato in caso di estinzione o denuncia dell’accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone.
La Svizzera o l’Unione può denunciare il presente Accordo notificando la propria decisione all’altra Parte. L’Accordo cessa di essere applicato a partire dall’esercizio finanziario successivo alla notifica, se questa è anteriore al 1° ottobre. In caso con- trario, l’applicazione cessa a partire dal secondo esercizio finanziario successivo alla notifica.
I progetti e le attività finanziati con gli esercizi finanziari precedenti a quello in cui l’Accordo cessa di essere applicato sono proseguiti fino alla loro conclusione, alle condizioni indicate nel presente Accordo e nei suoi allegati e conformemente alle disposizioni contrattuali che si applicano a tali progetti e attività. Le Parti risolvono di comune accordo le altre eventuali conseguenze della denuncia.
Art. 4
I rappresentanti della Commissione e quelli dell’autorità nazionale designati in veste di osservatori nei comitati dei programmi si concertano, in caso di necessità, su richiesta di uno di loro in merito alle attività comprese nel presente Accordo. In seguito a queste consultazioni, il comitato misto, istituito dall’accordo del 21 giugno 19995 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità euro- pea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, è abili- tato a modificare gli allegati del presente Accordo, di norma con una procedura scritta, se ciò risulta necessario per tenere conto della regolamentazione che si appli- ca ai programmi o dell’evoluzione della capacità di assorbimento della Svizzera. Le modifiche degli allegati entrano in vigore il giorno successivo all’adozione della decisione corrispondente del comitato misto. Tuttavia, se le Parti convengono su una
4 RS 0.142.112.681
5 RS 0.142.112.681
modifica delle disposizioni del presente Accordo, essa entra in vigore dopo l’esple- tamento delle rispettive procedure interne.
Art. 5
Il presente Accordo è ratificato o concluso dalle Parti in conformità alle loro rispet- tive procedure interne. Entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell’ultima notifica delle Parti sull’espletamento delle rispettive procedure.
In attesa dell’espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1, le Parti applicano provvisoriamente il presente Accordo per le attività finanziate con il bilancio genera- le dell’Unione europea per l’esercizio successivo alla firma, e non prima del bilancio dell’esercizio 2011, purché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 2 dell’allegato I.
Nel caso in cui una delle Parti notifichi all’altra che non intende ratificare o conclu- dere l’Accordo firmato, l’applicazione provvisoria termina a decorrere dall’esercizio finanziario successivo alla notifica. La notifica che pone fine all’applicazione prov- visoria non influisce sugli obblighi delle Parti relativi ai progetti e alle attività finan- ziati con il bilancio generale dell’Unione europea dell’anno della notifica né sul versamento del contributo della Svizzera per l’anno della notifica.
Art. 6
Il presente Accordo è redatto in duplice copia in lingua italiana, francese, tedesca, bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, greca, inglese, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Fatto a Bruxelles, il quindici febbraio duemiladieci.
Per la
Confederazione Svizzera:
Per
l’Unione europea:
Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Allegato I
Condizioni e modalità di partecipazione della Svizzera al
programma «Gioventù in azione» e al programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente
1. La Svizzera partecipa al programma «Gioventù in azione» e al programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (in appresso denominati «i programmi»), salvo disposizioni contrarie del presente Accordo, nel rispetto degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dalle decisioni n. 1719/2006/CE e n. 1720/2006/CE.
2. Nel rispetto delle modalità definite dall’articolo 8 della decisione
n. 1719/2006/CE e dall’articolo 6 della decisione n. 1720/2006/CE, e in conformità alle decisioni della Commissione sulle rispettive responsabilità degli Stati membri, della Commissione e delle agenzie nazionali nell’attuazione dei programmi, la Svizzera:
– provvede a istituire o designare e a controllare una struttura appropriata (Agenzia nazionale svizzera) per garantire la gestione coordinata dell’attua- zione delle azioni dei programmi a livello nazionale;
– assume la responsabilità della buona gestione da parte dell’Agenzia naziona- le svizzera dei crediti ad essa versati a titolo di contributo per i progetti; e
– adotta le misure atte a garantire il finanziamento appropriato, l’audit e il controllo finanziario dell’Agenzia nazionale svizzera, che ottiene dalla Commissione un contributo per i costi di gestione e di attuazione.
La Svizzera adotta tutte le altre misure necessarie al buon funzionamento del pro- gramma a livello nazionale.
3. Per partecipare ai programmi, la Svizzera versa un contributo annuo al bilancio generale dell’Unione europea, conformemente alle modalità definite nell’allegato II.
4. Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle candi- dature di istituzioni, organizzazioni e cittadini aventi diritto della Svizzera, sono uguali a quelle applicabili a istituzioni, organizzazioni e cittadini aventi diritto dell’Unione.
5. Al fine di garantire la dimensione UE dei programmi, i progetti e le attività devono comprendere, per essere ammissibili al sostegno finanziario dell’Unione, almeno un partner proveniente da uno degli Stati membri dell’Unione.
6. La percentuale del contributo della Svizzera di cui al paragrafo 3, che sarà desti- nata alle azioni che vanno gestite dall’Agenzia nazionale svizzera secondo le regole dei programmi, corrisponde alla parte di queste azioni nel bilancio dei programmi a livello dell’Unione. Il contributo ai costi dell’Agenzia nazionale svizzera per la gestione e l’attuazione dei programmi è calcolato secondo i criteri applicati per gli Stati membri dell’Unione.
7. Nel quadro delle disposizioni vigenti, la Svizzera e gli Stati membri dell’Unione si impegnano per facilitare la circolazione e il soggiorno di studenti, insegnanti, tirocinanti, formatori, personale amministrativo delle università, giovani e altre persone aventi diritto che si spostano tra la Svizzera e gli Stati membri dell’Unione con lo scopo di partecipare alle attività contemplate dal presente Accordo.
8. Senza pregiudicare le responsabilità della Commissione e della Corte dei conti dell’Unione europea in materia di sorveglianza e valutazione dei programmi, la partecipazione della Svizzera ai programmi è oggetto di un controllo costante e congiunto della Commissione e della Svizzera. La Svizzera presenta alla Commis- sione le relazioni necessarie e partecipa agli altri provvedimenti specifici adottati dall’Unione in questo contesto.
Le decisioni della Commissione in merito alle rispettive responsabilità degli Stati membri, della Commissione e delle agenzie nazionali nell’attuazione dei programmi, nonché le norme comuni stabilite nella Guida per le agenzie nazionali allegata ai contratti tra la Commissione e l’Agenzia nazionale svizzera, sono applicabili alle relazioni tra la Svizzera, la Commissione e l’Agenzia nazionale svizzera.
Le convenzioni tra la Commissione e l’Agenzia nazionale svizzera o i beneficiari svizzeri, e quelle tra l’Agenzia nazionale svizzera e i beneficiari svizzeri si basano sulle disposizioni pertinenti del regolamento finanziario applicabile al bilancio dell’Unione europea e sulle modalità di esecuzione, in particolare in materia di concessione e conclusione delle convenzioni. Queste disposizioni si applicano ai partecipanti svizzeri nello stesso modo in cui si applicano a tutti i partecipanti dei programmi.
Le regole complementari relative al controllo finanziario e al recupero e altre misure antifrode sono specificate nell’allegato III.
In caso di irregolarità, negligenza o frode imputabile all’Agenzia nazionale svizzera, se la Commissione non può recuperare integralmente gli importi che le sono dovuti dall’Agenzia nazionale svizzera, le autorità svizzere saranno ritenute responsabili dei fondi non recuperati.
9. La lingua utilizzata in tutti i contatti con la Commissione per le procedure di domanda, i contratti, le relazioni presentate e gli altri aspetti amministrativi dei programmi, è una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.
Contributo finanziario della Svizzera
Allegato II
al programma «Gioventù in azione» e al programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente
1. Gioventù in azione
Per partecipare al programma «Gioventù in azione», la Svizzera versa al bilancio generale dell’Unione europea il seguente contributo finanziario (in milioni di euro):
Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 |
1,7 | 1,8 | 1,9 |
2. Programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente
Per partecipare al programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente, la Svizzera versa al bilancio generale dell’Unione europea il seguente contributo finanziario (in milioni di euro):
Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 |
14,2 | 14,9 | 15,6 |
3. Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti della Svizzera per la loro partecipazione, in veste di osservatori, ai lavori dei comi- tati di cui all’articolo 9 della decisione n. 1719/2006/CE e all’articolo 10 della decisione n. 1720/2006/CE, o ad altre riunioni legate all’attuazione dei programmi, sono rimborsate dalla Commissione secondo gli stessi criteri e le stesse procedure in vigore per i rappresentanti e gli esperti degli Stati membri dell’Unione.
4. Dopo l’entrata in vigore o l’inizio dell’applicazione provvisoria del presente Accordo e all’inizio di ogni anno successivo, la Commissione trasmette alla Sviz- zera una richiesta di fondi corrispondenti al suo contributo a ciascuno dei programmi contemplati dal presente Accordo.
Il contributo svizzero è espresso e pagato in euro.
La Svizzera versa il proprio contributo entro il 1° marzo, se riceve la richiesta di fondi della Commissione prima del 1° febbraio, oppure, se riceve la richiesta di fondi dopo il 1° febbraio, entro e non oltre 30 giorni da tale richiesta.
Qualsiasi ritardo nel versamento del contributo comporta il pagamento, da parte della Svizzera, di interessi sull’importo restante dovuto alla data di scadenza. Il tasso d’interesse corrisponde al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.
Controllo finanziario, recupero e altre misure antifrode
Allegato III
I. Audit e misure antifrode adottate dall’Unione
1. La Commissione comunica direttamente con i partecipanti ai programmi stabiliti in Svizzera e con i loro subcontraenti. Costoro possono trasmettere direttamente alla Commissione qualsiasi informazione e documentazione pertinente che sono tenuti a fornire in base agli strumenti di cui al presente Accordo e ai contratti conclusi in applicazione di tali strumenti.
2. In conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 20026, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, come modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006, del 13 dicembre 20067, e al regolamento (CE, Euratom)
n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 20028, recante modalità d’ese- cuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, come modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007, del 23 aprile 20079, nonché alle altre disposizioni normative del presente Accordo, le convenzioni di sovvenzione concluse con i beneficiari dei programmi stabiliti in Svizzera prevedono la possibilità che audit finanziari o di altro tipo siano effettuati in qualsiasi momento presso le loro sedi o in quelle dei loro subcontraenti, da parte di agenti della Commissione o di altre persone da essa incaricate.
I conti e le operazioni dell’Agenzia nazionale svizzera possono essere verificati dagli agenti della Commissione o da altre persone incaricate da quest’ultima. Tali verifiche possono riguardare anche la capacità della struttura istituita dalla Svizzera di applicare le regole dei programmi di cui al presente Accordo e di soddisfare le esigenze di una buona gestione finanziaria, secondo i criteri degli articoli pertinenti del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, come modificato da ultimo dal rego- lamento (CE, Euratom) n. 1995/2006, del 13 dicembre 0000, x xxx xxxxxxxxxxx (XX, Euratom) n. 2342/2002, come modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007, del 23 aprile 2007.
3. Gli agenti della Commissione e le altre persone da essa incaricate hanno un accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per condurre a buon fine questi audit. Tale diritto di accesso è indicato esplicitamente nei contratti conclusi in appli- cazione degli strumenti di cui al presente Accordo. La Corte dei conti europea dispone degli stessi diritti della Commissione.
6 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
7 GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1.
8 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.
9 GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13.
Gli audit possono essere effettuati dopo la scadenza dei programmi o del presente Accordo, conformemente alle condizioni previste nei contratti in questione.
4. Nel quadro del presente Accordo, la Commissione/l’OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) sono autorizzati a procedere a controlli e verifiche sul posto sul territorio svizzero, in conformità alle norme procedurali del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 199610, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.
I controlli e le verifiche sono preparati e svolti in stretta collaborazione con le auto- xxxx svizzere competenti designate dalla Svizzera, che sono informate in tempo utile dell’oggetto, delle finalità e della base giuridica dei controlli e delle verifiche, in modo da poter fornire tutta l’assistenza necessaria.
Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, le verifiche sul posto e le ispezioni possono essere effettuate congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.
Se i partecipanti ai programmi si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione/dell’OLAF, in conformità alle norme nazionali, tutta l’assistenza necessaria per consentire l’adempimento della loro missione di controllo e verifica sul posto.
La Commissione/l’OLAF comunicano senza indugio alle autorità svizzere qualsiasi elemento che possa far supporre l’esistenza di irregolarità, di cui siano venute a conoscenza nel corso del controllo o della verifica sul posto. In ogni caso, la Com- missione/l’OLAF sono tenuti a informare le autorità sopraindicate dei risultati dei controlli e delle verifiche.
II. Audit e misure antifrode adottate dalla Svizzera
1. Un controllo finanziario appropriato dell’attuazione dei programmi è svolto dall’autorità nazionale di controllo finanziario competente in Svizzera, in conformità all’articolo 8 delle decisioni della Commissione sulle rispettive responsabilità degli Stati membri, della Commissione e delle agenzie nazionali nella realizzazione del programma «Gioventù in azione» e del programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (2007–2013) e alle norme comuni fissate nella Guida destinata alle agenzie nazionali allegata ai contratti tra la Commissione e l’Agenzia nazionale svizzera. Tutti i casi di frode e irregolarità sospetti e comprova- ti, nonché tutte le relative misure adottate dall’Agenzia nazionale svizzera e dalle autorità nazionali, sono riferiti senza indugio ai servizi della Commissione. La Svizzera assicura lo svolgimento di indagini e un efficace trattamento dei casi sospetti e comprovati di frode e irregolarità a seguito dei controlli nazionali o dei controlli dell’Unione.
Per «irregolarità» si intende qualsiasi infrazione di una disposizione pertinente del diritto dell’Unione, applicabile in virtù del presente Accordo o degli obblighi con- trattuali che ne derivano, risultante da un atto o da un’omissione compiuta da un operatore economico, che ha o potrebbe avere l’effetto di pregiudicare, con una spesa indebita, il bilancio generale dell’Unione europea o bilanci gestiti dalla stessa.
Per «frode» si intende qualsiasi atto o omissione intenzionale riguardante:
– l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale dell’Unione europea o dai bilanci gestiti dall’Unione europea o per suo conto;
– la mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto;
– la distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui sono stati inizial- mente concessi.
2. Le autorità svizzere adottano le misure opportune per prevenire e contrastare qualsiasi pratica di corruzione attiva o passiva in qualsiasi fase delle procedure di aggiudicazione degli appalti o di concessione delle sovvenzioni o durante l’attuazione delle convenzioni corrispondenti.
Per «corruzione attiva» si intende l’azione deliberata di una persona che promette o conferisce, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura a un funzionario, per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o, nell’esercizio delle sue funzioni, in violazione dei suoi doveri d’ufficio, che leda o potrebbe ledere gli interessi finan- ziari dell’Unione europea.
Per «corruzione passiva» si intende l’azione deliberata di un funzionario che, diret- tamente o tramite un intermediario, sollecita o riceve un vantaggio di qualsiasi natura, per se stesso o per un terzo, o accetta la promessa di tale vantaggio, per compiere o omettere un atto proprio delle sue funzioni o, nell’esercizio delle sue funzioni, in violazione dei suoi doveri d’ufficio, che leda o potrebbe ledere gli interessi finanziari dell’Unione europea.
3. Le autorità svizzere e il personale responsabile dei compiti di attuazione dei programmi adottano tutte le precauzioni necessarie per evitare qualsiasi rischio di conflitto d’interessi e informano immediatamente la Commissione se si presenta un conflitto d’interessi o una situazione che potrebbe dar luogo a un tale conflitto.
III. Riservatezza
Le informazioni comunicate o ottenute a norma del presente allegato, in qualsiasi forma siano presentate, sono coperte dal segreto d’ufficio e beneficiano della prote- zione concessa a informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle disposi- zioni corrispondenti applicabili alle istituzioni dell’Unione. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell’ambito delle istitu-
zioni dell’Unione, degli Stati membri o della Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall’efficace tutela degli interessi finanziari delle Parti.
IV. Misure e sanzioni amministrative
Fatta salva l’applicazione del diritto penale svizzero, la Commissione può imporre misure e sanzioni amministrative conformemente al regolamento (CE, Euratom)
n. 1605/2002, come modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006, del 13 dicembre 2006, al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, come modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007, del 23 aprile 2007, e al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, del 18 dicembre 199511, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.
V. Recupero
Per le azioni con gestione centralizzata indiretta, l’Agenzia nazionale svizzera ha la responsabilità di emettere le domande di recupero di fondi e di eseguire qualsiasi azione giuridica richiesta nei confronti dei beneficiari, in consultazione con la Commissione. In caso di irregolarità, negligenza o frode imputabile all’Agenzia nazionale svizzera, le autorità svizzere sono responsabili dei fondi non recuperati.
Per le azioni con gestione centralizzata diretta dalla Commissione, le decisioni della Commissione adottate nel quadro del presente Accordo, che comportano un obbligo pecuniario a carico di persone che non siano gli Stati, costituiscono titolo esecutivo in Svizzera. L’esecuzione forzata è disciplinata dalle norme di procedura civile vigenti in Svizzera. La formula esecutiva è allegata alla decisione, senza altre forma- lità richieste fuorché la verifica dell’autenticità della decisione da parte dell’autorità designata a tal fine dal governo svizzero, il quale ne informa la Commissione. Dopo l’espletamento di queste formalità a richiesta della Commissione, questa può otte- nere l’esecuzione forzata adendo direttamente l’organo competente secondo la legislazione nazionale. La legalità della decisione della Commissione è soggetta al controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso in applicazione del presente Accordo hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.
Dichiarazione del Consiglio relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati
Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino, in veste di osser- vatori e per i punti che li riguardano, alle riunioni dei comitati del programma «Gio- ventù in azione» e del programma d’azione nel campo dell’apprendimento perma- nente (2007–2013). I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni di detti comitati.