COMUNE DI PALAU
COMUNE DI PALAU
PROVINCIA DI SASSARI - ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO
Repertorio numero
REPUBBLICA ITALIANA SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE DI VIA DEL VECCHIO MARINO
ADIBITA A COMUNITA' ALLOGGIO E COMUNITA' INTEGRATA PER ANZIANI PERIODO: 10 ANNI
- CIG N°
TRA
Comune di Palau, con sede in Palau, Piazza Popoli d’Europa
1,Codice Fiscale 82004530901, nella persona del dr. Xxxxx Xxxx, nato a Sassari il 04.09.1967, Responsabile dei Settori Affari
Generali e Socio Culturale
E
...............................
L'anno duemiladiciotto, il giorno _ del mese di , in Palau nella Sede Comunale in Piazza Popoli d’Europa, al numero civico 1, avanti a me dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx, Segretario Generale del Comune di Palau, Ufficiale Rogante richiesto ai sensi dell’articolo 97, 4° comma, lettera c), del Testo Unico degli Enti Locali del 18.08.2000 numero 267, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblico amministrativa nell’interesse del Comune,
SONO COMPARSI:
1) dr. Xxxxx Xxxx, nato a Sassari il 04.09.1967, Responsabile dei Settori Affari Generali e Socio Culturale, il quale interviene in rappresentanza del Comune di Palau, Piazza Popoli d’Europa 1, a ciò autorizzato dal decreto del
numero N. del / / , Codice Fiscale 82004530901;
2) , nat a i / /
ed
residente in
numero ,
codice fiscale Legale rappresentante
della . avente sede a
, in
;
Codice
PREMESSO
- che il Comune di Palau ha approvato, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 114 del 21/12/2017 di definire gli indirizzi per la predisposizione del capitolato e la realizzazione dei servizi come illustrato di seguito:
- concessione della gestione della struttura residenziale di via del vecchio marino adibita a comunità alloggio e comunità integrata per anziani - periodo: 10 ANNI
- che con determinazione a contrarre del Responsabile del
Settore Socio-Culturale n. del . .2017, sono stati
individuati gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, ed è stata demandata alla Centrale di Committenza istituita presso l'Unione dei Comuni della Gallura l'esperimento della procedura aperta per l’affidamento dei servizi di cui sopra;
- che con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione dei Comuni della Gallura numero del . .2018 è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del citato decreto, avente come oggetto " l'affidamento in concessione della gestione della struttura residenziale di via del vecchio marino adibita a comunità alloggio e comunità integrata per anziani - periodo: 10 anni",
per un importo a base di gara di 200.000,00,(duecentomila euro), XXX xxxxxxx;
- che all'esito dell'espletamento della procedura di gara, giusti i verbali di gara del..............., è stata proposta l'aggiudicazione a favore della
, con sede a
, per la gestione del servizio in oggetto, che
ha offerto un rialzo pari al % e, pertanto,per un importo complessivo pari a € , oltre IVA.
- che con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni della Gallura è stato adottato il provvedimento di aggiudicazione della "concessione della gestione della struttura residenziale di via del vecchio marino adibita a comunità alloggio e comunità integrata per anziani - periodo: 10 anni” all'impresa
, con sede legale in
, ( ),
P.IVA/C.F. , per un importo complessivo contrattuale pari a € XXX xxxxxxx,
- che il citato provvedimento di aggiudicazione è stato comunicato, ai sensi degli articolo 76 del Codice dei Contratti, a tutti i controinteressati;
- che è stata verificata positivamente la ricorrenza in capo all’Impresa dei requisiti diordine generale e speciale previsti dal D.Lgs. 50/2016.
Tutto ciò premesso e considerato
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1. Richiamo delle premesse e della documentazione di
gara.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Costituiscono parte integrante al presente contratto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti atti e documenti: Bando di gara, disciplinare di gara, Capitolato Speciale d'Appalto, e relativi allegati tutti.
Costituisce altresì parte integrante al presente Contratto l’offerta tecnica ed economica presentata dall’impresa appaltatrice, ancorché non materialmente allegata al presente contratto.
ARTICOLO 2 - Oggetto dell’appalto.
Questo contratto reca norme, prescrizioni ed oneri generali e determina le condizioni per l’affidamento in concessione a terzi della gestione della struttura residenziale, destinata a Comunità Alloggio e Comunità Integrata (ex Casa Protetta) e
dotata di tutti requisiti previsti dalla normativa statale e regionale in materia.
La comunità alloggio per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, quale struttura residenziale a carattere comunitario caratterizzato da bassa intensità assistenziale, bassa e media complessità organizzativa, rappresenta una risposta nei confronti di anziani ultrasessantacinquenni che, per motivi sociali o relazionali accertati, non possono vivere autonomamente nel proprio nucleo familiare e richiedono servizi di tipo comunitario e collettivo. La struttura dovrà pertanto garantire il soddisfacimento delle esigenze primarie e di quelle di relazione favorendo, attraverso l’organizzazione di adeguati servizi di prevenzione e sostegno, il mantenimento dell’autosufficienza psico-fisica.
La comunità integrata per anziani si configura come un servizio residenziale integrato, destinato ad accogliere anziani non autosufficienti con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste stabilizzate non curabili a domicilio. La comunità integrata è una struttura idonea ad erogare prestazioni di natura assistenziale, relazionale e prestazioni programmate infermieristiche per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e di benessere dell'anziano ospitato.
In sintesi, i servizi previsti e da affidare, incluse tutte le attività e prestazioni ad essi connesse, sono:
A. Coordinamento e gestione della comunità alloggio e della comunità integrata, comprendente:
attività di assistenza alla cura della persona, aiuto negli atti della quotidianità; attività per la tutela igienico - sanitaria della persona; attività sanitarie, sociosanitarie e riabilitative in collaborazione con i servizi sanitari territoriali; somministrazione farmaci ed altri interventi prescritti dal medico curante; stimolazione delle risorse personali dell’utente finalizzate alla gestione autonoma della giornata e della vita. attività ludiche, ricreative e di animazione; servizi segreteria/centralino/portierato; accoglienza e vigilanza notturna; servizi di autista/commesso; preparazione e somministrazione pasti; lavanderia, stireria, rammendo e servizi vari; servizi di pulizia e conduzione della struttura delle pertinenze e degli spazi annessi, manutenzione ordinaria della struttura, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi;
B. Ogni altra prestazione e/o servizio previsto in questo capitolato e nei regolamenti interni della struttura residenziale.
I servizi compresi nella concessione dovranno essere realizzati nel pieno rispetto del capitolato, del presente contratto di concessione, del progetto di gestione che verrà presentato dal concorrente che si aggiudicherà la gara, del Regolamento interno di funzionamento della Struttura sociale e della normativa vigente in materia.
ARTICOLO 3 - Durata dell’appalto.
La durata della concessione è prevista per un periodo di 10 anni (dieci), con decorrenza dalla data di inizio effettivo
delle prestazioni, stabilita nel contratto di concessione. Il concessionario è tenuto a dare inizio all’attività garantendo la continuità e congruità del servizio, in modo da non arrecare alcun disagio agli ospiti della struttura, nei tempi stabiliti al momento dell’aggiudicazione. L’amministrazione si riserva la facoltà di differire l’avvio della concessione in base alle proprie esigenze organizzative, senza che ciò possa costituire motivo per la richiesta di indennizzo o altre pretese da parte dell’impresa. Qualora alla scadenza del contratto di concessione l’Amministrazione non avesse provveduto all’aggiudicazione per il periodo successivo, l’impresa è obbligata a garantire la gestione dei servizi agli stessi prezzi e condizioni vigenti al momento della scadenza dell’appalto per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure per il nuovo affidamento. Con l’atto di concessione del servizio, il concessionario acquista il diritto all’esercizio della concessione e alla gestione del servizio e nel contempo il dovere di organizzare e far funzionare il servizio assunto autorganizzandosi, sottostando ai controlli della pubblica amministrazione e delle autorità sanitarie competenti. Con la concessione il Comune trasferisce al concessionario anche le prerogative della pubblica amministrazione in materia di gestione del servizio e riscossione delle somme dovute dagli utenti. Il periodo contrattuale previsto consente al concessionario di garantire delle economie di scala che dovrebbero riflettersi
positivamente sulle tariffe agli utenti e sull’organizzazione e qualità del servizio.
Articolo 4 - Canone e corrispettivi
Il canone di concessione, risultante dalla migliore offerta in sede di gara, ammonta a . Non potrà essere modificato per intervenuti aumenti di costo, anche se debitamente documentati e dimostrabili.
I corrispettivi dovuti al concessionario per la gestione della comunità alloggio e della comunità integrata sono a carico degli utenti, fatti salvi gli interventi del Comune a favore di cittadini bisognosi nei modi e nelle forme di legge ed in osservanza dei criteri e modalità stabiliti dal Comune nei regolamenti di funzionamento della struttura. Il Concessionario dovrà riscuotere direttamente dall’utente o dai familiari soltanto la differenza tra la retta stabilita con l’aggiudicazione e l’eventuale quota assunta in proprio da terzi (Comune, Provincia, altri Enti). Prima di ospitare un utente con oneri a carico del Comune, il concessionario dovrà acquisire apposito provvedimento di autorizzazione e impegno di spesa a carico del Comune di residenza.
ARTICOLO 5 - Modalità di svolgimento del servizio
La concessione è rilasciata ed accettata sotto l'osservanza piena,assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dall'offerta tecnica ed economica presentata dall'impresa appaltatrice in sede di gara, dal bando di gara, dal disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale d'Appalto e
dai relativi allegati tutti, che l'Impresa dichiara di aver letto attentamente, di conoscere e di accettare senza riserva alcuna e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti conrinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
L’impresa appaltatrice si impegna ad eseguire le predette prestazioni, con l’assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.
Articolo 6 - Oneri a carico del concessionario
Il concessionario dovrà provvedere in proprio alla gestione del servizio, con ciò intendendosi che dovrà far carico al concessionario ogni spesa inerente la gestione dei servizi compresi in questo capitolato ed in particolare:
a. le spese di acquisizione, organizzazione e gestione del personale necessario per l’espletamento dei servizi oggetto della concessione nonché gli obblighi e oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e quant’altro previsto dalla normativa vigente in materia di personale;
b. l’aggiornamento professionale del personale in servizio;
c. quanto necessario per la fornitura dei pasti relativi alla prima colazione, pranzo, merende e cena, agli ospiti della comunità, e dei pasti per gli eventuali utenti esterni, precisando che le materie prime utilizzate dovranno essere, dove possibile, “a km zero”;
d. l’acquisto della stoviglieria, attrezzature e quanto altro necessario per lo svolgimento del servizio mensa, oltre a quello fornito dal Comune e risultante dall’inventario consegnato all’inizio dell’attività;
e. l’acquisto di biancheria, lenzuola, federe, coprirete, copri materasso, coperte, strofinacci, camici e vestiario per il personale e quanto altro necessario per lo svolgimento del servizio;
f. le spese per la fornitura del gas per il funzionamento della cucina del centro;
g. le spese relative al telefono, energia elettrica, acqua, comprese le conseguenti volture delle utenze;
h. le spese di riscaldamento e di condizionamento;
i. la dotazione minima di materiali e attrezzature indispensabili per garantire interventi di pronto soccorso;
j. i tributi per i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
k. l’abbonamento televisivo;
l. le spese per lo smaltimento dei rifiuti speciali, per smaltimento oli, ecc;
m. l’acquisto di tutti i materiali di consumo per la pulizia e disinfezione di tutti i locali;
n. l’acquisto di saponi, shampoo e quanto altro necessario per la pulizia personale degli ospiti della struttura residenziale per anziani;
o. le spese di lavanderia, stireria e rammendo;
p. la disponibilità di un’autovettura per il trasporto degli ospiti;
q. ogni altra spesa accessoria necessaria alla piena funzionalità della struttura e necessaria per i servizi previsti dal capitolato speciale.
ARTICOLO 7 - Modalità di pagamento e tracciabilità finanziaria.
Il pagamento di qualsiasi corrispettivo è subordinato alla presentazione di regolare fattura, all’acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva (DURC) oltre all’esperimento, con esito positivo, degli ulteriori controlli previsti dalla vigente normativa.
I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi dal Comune in favore dell’impresa concessionaria.
Se l’impresa concessionaria non risulta in regola con gli obblighi dettati dalle disposizioni vigenti in materia del regolarità retributiva e contributiva, il Comune procederà in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs.n.50/2016.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'impresa appaltatrice si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’impresa concessionaria si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di
nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. L’impresa appaltatrice, o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Autorità e alla Prefettura competente. L’impresa appaltatrice si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L’impresa concessionaria è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
In relazione a quanto sopra, il Concessionario ha comunicato i
..............................: conto corrente
bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codice IBAN: a) .............................. acceso presso
................................
b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto:
....................... (C.F.: )
nato a ;
ARTICOLO 8 - Assicurazioni, responsabilità dell'impresa affidataria, danni a persone o cose
Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni che possono derivare agli operatori o che questi possono causare agli utenti, alle loro cose e a terzi, anche a seguito d’irregolarità o carenza delle prestazioni. Il soggetto concessionario risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nella esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune per tutta la durata contrattuale.
In relazione a quanto sopra, essa dovrà stipulare e mantenere operante, per tutta la durata del contratto, una polizza assicurativa di copertura rischi per gli utenti, i dipendenti, i volontari e altri soggetti terzi e polizza assicurativa dei locali, impianti e attrezzature messi a disposizione del Concessionario, aventi i seguenti massimali:
- Polizza R.C.T. responsabilità civile in ordine alle attività oggetto della concessione e dei servizi prestati agli utenti esterni nonché a terzi, con massimale per sinistro, per persona e per danni a cose non inferiore a € 1.500.000,00;
- Polizza R.C. verso i prestatori di lavoro, dipendente o volontario, con massimale per sinistro e persona non inferiore a € 1.500.000,00;
- Polizza assicurativa dei locali, impianti e attrezzature messi a disposizione dall’Ente contro i danni da rischi per incendi, esplosioni, scoppi con rischio locativo anche derivanti da dolo e/o colpa grave del proprio personale. Ai fini della polizza, il valore dei locali, impianti ed attrezzature affidati dall’Ente all’appaltatore viene stabilito in euro 3.000.000,00.
Il soggetto concessionario dovrà stipulare le polizze assicurative con primario istituto assicurativo a copertura del rischio. Copia conforme della polizza sottoscritta dovrà essere consegnata al Comune prima della data fissata per l’attivazione del servizio.
L’esistenza di tale polizza non esonera, in ogni caso, l’affidatario del servizio dalle proprie responsabilità, avendo l’esclusiva funzione di ulteriore garanzia.
ARTICOLO 9 - Personale.
Il Concessionario, per l'espletamento del servizio di gestione della struttura residenziale e dei servizi annessi, dovrà obbligarsi a garantire agli utenti assistenza specializzata e generica obbligandosi ad impiegare personale in possesso dei requisiti professionali previsti dalle vigenti normative in materia di gestione di servizi residenziali e delle qualifiche riconosciute dalla Regione Sardegna e dalla legislazione nazionale vigente. L’organico da impiegare nel servizio e i
turni di lavoro dovranno essere commisurati al numero degli utenti, rispettando quanto stabilito dalle norme vigenti, dai contratti collettivi nazionali, dai regolamenti di funzionamento della struttura sociale e secondo le disposizioni riportate nei DPGR 12/89 e 145/90, nella Legge 328/2000, nella
L.R. 23/2005, nel regolamento di attuazione dell’art. 43 della
L.R. 23 Dicembre 2005 n. 23 di cui al Decreto del Presidente della Regione Sardegna 22.07.2008 n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, e quanto contenuto nella delibera della Giunta Regionale n. 33/36 del 8/8/2013, resa definitiva dalla delibera G.R. 50/17 del 3/12/2013;
L’impiego orario minimo del personale dovrà essere adeguato alle esigenze di una ottimale gestione della struttura e sarà proporzionale al numero degli utenti. Le mansioni e i compiti del personale sono descritti nei regolamenti di funzionamento della struttura sociale e secondo quanto previsto dalla normativa in materia. L’attività degli operatori deve essere organizzata e coordinata in modo tale da non comportare carenze nei servizi diurni e notturni, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente; pertanto il servizio di assistenza agli ospiti deve essere garantito 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana festivi compresi e deve essere, inoltre, garantita in qualsiasi momento la presenza di personale. I turni e gli orari di lavoro verranno stabiliti, per ogni figura professionale, dal responsabile della struttura garantendo turni di riposo tali da permettere una buona qualità lavorativa per ogni figura professionale col rispetto delle normative previste dai
contratti collettivi nazionali e territoriali della categoria. Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di almeno
2 operatori (uno per singola comunità) che in caso di emergenze si attiveranno per avviare le procedure di pronto intervento e deve essere garantito l’intervento dell’infermiere professionale per eventuali emergenze. L’impresa concessionaria, prima della stipula del contratto e comunque inderogabilmente prima dell’inizio del servizio, è tenuta a trasmettere l’elenco nominativo del personale incaricato dell’espletamento dei servizi nella struttura, con indicazione del titolo o attestato posseduto, servizi prestati, relativi enti e periodi di lavoro. Il datore di lavoro, attraverso la richiesta del certificato penale in sede di assunzione, deve verificare che il personale, dipendente e non, non abbia precedenti penali riferibili a reati contro la persona. Il personale dovrà mantenere durante il servizio, in ogni situazione, un comportamento deontologicamente corretto ed in ogni caso un contegno dignitoso e rispettoso nei confronti degli ospiti e non, dei colleghi di lavoro, dell'amministrazione e dei visitatori.
ARTICOLO 10 - Clausola sociale.
L'impresa appaltatrice, se ha l’esigenza di disporre di ulteriori risorse umane rispetto a quelle già presenti nella sua organizzazione per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto dell’appalto si impegna, in via prioritaria, all’assunzione del personale che opera alle dipendenze dell’appaltatore uscente dallo stesso individuate come idonee,
qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione di impresa.
Articolo 11 - Estensione codice di comportamento dei dipendenti
pubblici.
L’impresa appaltatrice dovrà provvedere, pena la decadenza dal contratto, ad informare i propri dipendenti e collaboratori dell’estensione nei loro confronti, ai sensi del D.P.R. 16.04.2013 numero 62, degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Palau, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 14.01.2014 e adeguato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 18/05/2017.
ARTICOLO 12 - Sospensione dell'esecuzione del contratto
L’impresa concessionaria non può sospendere/interrompere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale. L'eventualesospensione/interruzione dei servizi per decisione unilaterale dell’appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso il Comune di Palau procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del concessionario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale. Le interruzioni/sospensioni del servizio per cause di forza maggiore non imputabili a nessuna delle parti, non danno luogo a responsabilità per nessuna delle parti, né ad indennizzi di sorta.
In ottemperanza all'art 107 del D.Lgs. 50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto. La sospensione verrà disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione indicando il nuovo termine contrattuale.
La sospensione potrà, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. In tal caso qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio stesso, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo sarà dovuto all'esecutore negli altri casi.
ARTICOLO 13. Controlli.
Il Comune si riserva il diritto di effettuare periodicamente ispezioni per accertare la qualità del servizio nonché per verificare la regolare gestione del servizio. La vigilanza, i
controlli e le verifiche potranno essere eseguiti dal personale comunale. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli qualitativi e quantitativi per verificare che il servizio sia effettuato nei modi e nei tempi stabiliti da questo capitolato e secondo le disposizioni di legge.
Il Comune:
a. esplica il ruolo di controllo sulla gestione del servizio. Il controllo potrà essere effettuato in qualsiasi momento senza preavviso alcuno e disponendo tutti i provvedimenti e le modalità che l’Amministrazione, avvalendosi delle figure all’uopo preposte, riterrà opportuno;
b. potrà inoltre disporre di provvedimenti più opportuni nell’interesse degli utenti dei servizi erogati. Per una migliore funzionalità del controllo, il concessionario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria agli incaricati della vigilanza;
c. si riserva il diritto ad effettuare i necessari controlli e riscontri sull’applicazione delle normative contrattuali a tutte le figure professionali impiegate nel servizio, dipendenti e soci;
d. si riserva, tramite i competenti servizi tecnici comunali ed in qualsiasi momento, il totale potere di effettuare verifiche e gli interventi manutenzione della struttura di competenza del comune e di verificare e controllare gli impianti idrici, fognari, elettrici, riscaldamento, condizionamento, antincendio, gas, ascensore, le attrezzature, e comunque tutti gli adempimenti relativi alle manutenzioni della struttura,
anche al fine di irrogare, nel caso in cui verificasse delle malcuranze, le adeguate sanzioni, ivi compreso il diritto di far realizzare le parti mancanti a carico e spese esclusive del concessionario. Il concessionario è tenuto a collaborare ai fini dell’effettuazione degli interventi da parte del Comune e degli accertamenti che verranno disposti e ad esibire la documentazione che gli verrà richiesta;
e. esercita inoltre la vigilanza e verifica periodica dei requisiti sulla struttura residenziale ai sensi dell’art. 32 del regolamento regionale di attuazione dell’articolo 43 della Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23 “Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione”. Sarà compito del concessionario verificare periodicamente, i requisiti, le certificazioni e le autorizzazioni necessarie al mantenimento dell’autorizzazione al funzionamento ed all’esercizio dell’attività.
ARTICOLO 14 - Divieto di cessione del contratto e di
subappalto.
Il servizio dovrà essere svolto dalla impresa appaltatrice alla quale è fatto divieto di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio aggiudicato, pena l'immediata risoluzione del contratto.
ARTICOLO 15 - Inadempienze, sanzioni e penalità.
Le inadempienze, ritenute lievi, a qualunque obbligo derivante da questo capitolato, fatte salve le cause di decadenza dall’affidamento, comporteranno l'applicazione della penalità
da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 5.000,00 da applicarsi con provvedimento del competente responsabile di servizio.
Il Comune applicherà, inoltre, una penale quantificabile in € 500,00 per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza. Tale penale viene applicata nel caso in cui il concessionario, a seguito di segnalazioni del Servizio Sociale di disservizi o lamentele da parte degli anziani e/o della loro rete familiare o amicale o rilevato direttamente dal personale comunale non prenda adeguati provvedimenti in merito. L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza. Il concessionario, nei quindici giorni dalla data di contestazione dell’inadempienza, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il Responsabile del competente servizio.
Se si accerta l’inosservanza dei contratti di lavoro del personale impiegato nell’espletamento del servizio, il Comune potrà provvedere direttamente impiegando eventuali crediti nei confronti del concessionario e/o la cauzione senza che il concessionario possa opporre eccezione né avere titolo a risarcimento di danni.
L’applicazione delle penali non preclude eventuali ulteriori azioni per maggiori danni o per eventuali altre violazioni contrattuali. Resta salva la possibilità in capo al Comune di esperire qualsiasi azione giudiziaria ritenuta opportuna.
ARTICOLO 16 - Risoluzione del contratto
Il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dall'art. 108 D.Lgs. 50/2016, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del C.C. con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge e sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, nelle seguenti ipotesi: a) in caso di apertura di una procedura di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente a carico dell'appaltatore; b) in caso di mancata osservanza del divieto di subappalto; c) per inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia di sicurezza e prevenzione infortuni;
d) mancata assunzione del servizio entro il termine fissato dal contratto o dall'amministrazione; e) qualora l'appaltatore non si conformi, nel termine di volta in volta indicato, all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; f) per ripetuta inosservanza di indicazioni, ordini e direttive impartite dal Comune; g) in caso di riscontrata assenza, alle dipendenze dell'esecutore, del personale e/o dei requisiti minimi di esperienza previsti dal Capitolato; h) dopo aver accertato tre gravi inadempimenti dell’appalto contestati per iscritto; i) qualora il servizio venga interrotto/sospeso unilateralmente per più di due volte, anche non consecutive; l) nel caso di gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto; m) nel caso
l'impresa affidataria impieghi personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; n) violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16/04/2013 n. 62; Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del Comune in forma di lettera raccomandata o a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. L’impresa affidataria, inoltre, incorrerà nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei maggiori danni per l’interruzione del servizio e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi. Per ottenere la rifusione dei danni il rimborso delle spese e il pagamento delle penalità qualora l'impresa affidataria, opportunamente avvisata, non adempirà a ciò, il Comune potrà rivalersi sui crediti dell'impresa stessa per i servizi già eseguiti, ovvero sulla cauzione che deve essere immediatamente integrata.
ARTICOLO 17 - Recesso
Il Comune si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, con disdetta a mezzo PEC, che dovrà essere formulata e trasmessa almeno 3 (tre) mesi prima della decorrenza della recessione, nei seguenti casi: per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; per cessazione del servizio a causa di giustificati motivi. In tal caso troverà applicazione l'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 18. Divieti- Incompatibilità
All'impresa concessionaria è fatto divieto, durante l’esecuzione del contratto e per il triennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o di fornitura o professionali in genere con gli amministratori, i dirigenti e loro familiari (coniuge o conviventi) di questo Comune. Ai sensi dell’articolo 53 comma 16 ter del Decreto Legislativo 165/2001, l’aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto di questo comune, nei loro confronti e per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
ARTICOLO 19 - Controversie.
E’ esclusa la clausola arbitrale. La competenza a dirimere eventuali controversie tra il Comune e l'impresa appaltatrice è il foro di Tempio Pausania, in applicazione degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.
ARTICOLO 20 - Trattamento dati personali.
Il Comune di Palau, ai sensi del decreto legislativo numero 196 del 30.06.2003, informa l’impresa concessionaria che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
ARTICOLO 21 - Contratto e spese contrattuali.
Il contratto sarà prodotto all’Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister. Richiesto dalla Stazione appaltante e
dall’impresa appaltatrice, io Vice Segretario generale ho ricevuto questo atto, che io stesso ho predisposto in modalità elettronica mediante personal computer e software di videoscrittura (art. 32 comma 14 D.Lgs. 50/2016)in n.
............ pagine a video comprese le firme.
Tutte le spese relative alla stipula e alla registrazione del contratto d’appalto saranno a carico dell'impresa affidataria. Anche le spese per la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
ARTICOLO 22 - Disposizioni finali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia a quanto disposto dal bando di gara, dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale d'appalto e relativi allegati, e dall’offerta tecnica ed economica presentata dall’impresa appaltatrice. Si applicheranno, inoltre,le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore: statali, regionali e comunali, in materia di igiene o comunque aventi attinenza con i servizi oggetto dell’appalto, nonché alle norme del Codice Civile e della legislazione in materia di appalti.
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Richiesto io Segretario Comunale ho ricevuto il presente atto,
che si compone di numero pagine inclusa la
presente,scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, letto alle parti, viene dalle stesse riconosciuto conforme alla volontà espressami. Le parti dichiarano di essere
provviste e di firmare questo atto con firma digitale qualificata. Il file del contratto, in formato “portabledocument format (PDF), dopo l’apposizione delle firme digitali dei comparenti, viene chiuso dal segretario generale
dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx, con l’apposizione della sua firma digitale.
La lettura di questo atto si conclude alle ore
Il Responsabile dei Settori Affari Generali e Socio-Culturale
Per l'impresa
Dr. Xxxxx Xxxx