SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROSSIMITA' E DI ACCOGLIENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA E A RISCHIO DI EMARGINAZIONE SOCIALE PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DI BORGO SISA ED ALTRE STRUTTURE ABITATIVE MOBILI
ALLEGATO sub “A”
SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROSSIMITA' E DI ACCOGLIENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA E A RISCHIO DI EMARGINAZIONE SOCIALE PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DI BORGO SISA ED ALTRE STRUTTURE ABITATIVE MOBILI
Premesso:
• che l’Amministrazione Comunale, sin dal 2012, nel quadro del “Sistema integrato di misure per promuovere l'inclusione sociale e a contrasto della povertà ha approvato, nell'ambito di un sistema integrato di azioni e di attività a sostegno delle famiglie del nostro territorio a rischio di scivolare nella fascia della povertà, fra le altre misure, l'attivazione di un ulteriore servizio di prossimità per l'accoglienza a “bassissima soglia” dedicato ad indigenti di passaggio e a persone in condizione di forte rischio di esclusione sociale, prevedendo l'impiego di strutture comunali mobili (modulo abitativo) ed immobili, quale l'edificio sito in Xxxxx (Xxxxx Xxxx), Xxx Xxxx x. 00, individuando il soggetto gestore mediante emissione di un apposito Avviso Pubblico;
• che il Programma attuativo 2017 del Piano di Zona per la salute e il benessere sociale 2009-2017, approvato con deliberazione del Comitato di Distretto n. 7 del 19/10/2017, prevede al Punto 5.1.2, “Insieme contro la povertà estrema”, il consolidamento del centro di accoglienza di senza fissa dimora nell’immobile comunale sito a Borgo Sisa, con particolare riguardo alle azioni sotto elencate e a quelle previste nel Piano Freddo:
a) Ricognizione e rilevazione dei bisogni sul territorio, attraverso attività diversificate: ricerca e conoscenza dei luoghi del disagio, lavoro di rete con altre realtà di settore, collaborazione con i servizi sociali, con le forze dell’ordine, con la casa circondariale, i servizi sanitari locali, ecc.;
b) Pronto Intervento attivo H24. Gli operatori della struttura sono reperibili telefonicamente in qualsiasi momento della giornata (anche di notte) per accogliere le richieste della cittadinanza, del Comune, delle Forze dell’Ordine e intervenire laddove necessita;
c) Presa in carico immediata delle persone che si incontrano direttamente nei luoghi del disagio, fornendo assistenza nei casi di malattia conclamata (accompagnandoli al pronto soccorso);
d) Creazione di percorsi formativi nelle scuole per sensibilizzare le nuove generazioni sul tema dei senza dimora;
• che il consolidamento di cui sopra si concretizza nel centro di accoglienza per persone senza fissa dimora e ad alto rischio di esclusione sociale, articolato in un centro per la prima accoglienza a bassissima soglia in orario serale e notturno; in un centro residenziale per l’accoglienza di più lungo periodo connessa con l'eventuale predisposizione di progetti sociali individualizzati (PSI) funzionali alla riabilitazione e al reinserimento socio- lavorativo; nonchè in un’Unità di Strada per il monitoraggio del territorio comunale nei luoghi maggiormente frequentati da persone vulnerabili e a forte rischio di emarginazione;
• che la Giunta comunale con propria deliberazione n. XXX del XXX ha stabilito di affidare la realizzazione del “progetto di prossimità e di accoglienza per persone senza fissa dimora
e a rischio di emarginazione sociale” presso la struttura comunale ubicata a Xxxxx Xxxx (Xxxxx), Xxx Xxxx x. 00 (oltre che di almeno un modulo abitativo mobile durante il periodo invernale), ad un soggetto senza scopo di lucro di cui all'art. 20 della L.R. 2/2003 (in particolare, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni di promozione sociale), mediante stipulazione di apposita convenzione, il cui schema è allegato sub “A” alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
• che la struttura comunale ubicata a Xxxxx Xxxx (Xxxxx), Xxx Xxxx x. 00 risulta completamente a norma sotto il profilo strutturale, di agibilità e di conformità impiantistica e quindi idoneo all’accoglienza di persone senza fissa dimora ed in stato di disagio sociale in genere.
Vista la determinazione n. …...... del …................. con la quale il Dirigente del Servizio Politiche di Welfare ha stabilito di convenzionarsi con ………… per a seguito di procedura selettiva
mediante avviso pubblico;
Ciò premesso e previa ratifica e conferma di quanto sopra da parte dei signori intervenuti, volendosi che il tutto formi parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - FINALITA'
1. Il servizio di prossimità e di accoglienza per persone senza fissa dimora e a rischio di esclusione sociale presenti nel territorio del Comune di Forlì mira ad incidere nel contesto di marginalità ed esclusione sociale determinato da condizioni di povertà economica e relazionale di persone con vissuti di “strada”, anche provenienti da situazioni personali di dipendenza da sostanze psicoattive, da disagio psicosociale o relazionale, da trascorsi di detenzione.
2. Obiettivo specifico del servizio è la creazione di condizioni di protezione e supporto individuale alle persone di cui al punto precedente, nonché l'individuazione di opportunità di sostegno definendo anche percorsi di orientamento sul piano abitativo, lavorativo e relazionale.
3. La finalità più allargata mira al reinserimento di queste persone nella comunità anche attraverso azioni tese a sostenere la coesione sociale nella convinzione che il benessere sociale della collettività dipenda anche dalle opportunità e dalla dignità di vita che si assicurano alle persone o componenti più fragili.
ART. 2 – UTENTI E TIPOLOGIA DEI DESTINATARI
1. Destinatari delle attività del servizio di prossimità e di accoglienza sono le persone senza fissa dimora presenti, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Forlì. Un soggetto è considerato una persona senza fissa dimora quando versa in uno stato di povertà materiale e immateriale ed è portatore di un disagio complesso, dinamico e multiforme. La condizione di persona senza fissa dimora è connotata dal forte disagio abitativo, cioè dall’impossibilità e/o incapacità di provvedere autonomamente al reperimento e al mantenimento di un’abitazione in senso proprio.
2. Prioritariamente il servizio si rivolge a persone senza dimora connotate da almeno una delle seguenti forme di svantaggio o vulnerabilità:
a) persone in condizione di difficoltà o di fragilità socio relazionale, sia di natura temporanea che permanente, privi di reti familiari o personali significative e di supporto, anche ed eventualmente prive della regolare posizione anagrafica (irreperibili);
b) persone ad alto rischio di esclusione sociale anche in quanto assuntori o poliassuntori di sostanze psicoattive non ancora o non più aderenti a percorsi di riabilitazione o di cura del servizio sanitario competente;
c) persone con marcato svantaggio socio relazionale o con vissuti di detenzione, in particolare dimessi dalla Casa Circondariale di Forlì;
d) persone caratterizzate da forme di disagio psichico o psicologico non ancora o non più aderenti a percorsi di riabilitazione e di cura del servizio sanitario competente;
e) persone in condizione di forte criticità abitativa, con necessità di accoglienza continuativa a causa di gravi ed invalidanti condizioni di salute anche in dimissione dalle strutture ospedaliere del distretto.
ART. 3 – OGGETTO - ATTIVITA' DA GARANTIRE
1. Oggetto della presente convenzione è lo svolgimento continuativo, per tutto il tempo di vigenza dell'atto, delle azioni correlate al servizio di prossimità e di accoglienza per persone senza fissa dimora e ad alto rischio di esclusione sociale presenti nel territorio del Comune di Forlì.
In particolare il servizio si articola nelle seguenti aree di intervento:
A - RISPOSTA AI BISOGNI PRIMARI DEI SENZA FISSA DIMORA
Fornitura quotidiana di pasti, servizio doccia e igiene personale, fornitura indumenti e altri servizi funzionali a tutelare la dignità della persona.
B - MONITORAGGIO DEL TERRIORIO COMUNALE – UNITA' DI STRADA – CENTRO NOTTURNO
Attivazione di un servizio di prossimità specificamente dedicato al monitoraggio delle aree o delle zone ubicate nel territorio del Comune di Forlì maggiormente frequentate da indigenti di passaggio, persone senza fissa dimora, soggetti a forte rischio di esclusione sociale. Mappatura e costante aggiornamento delle aree a rischio. Attività di anamnesi, di ascolto e di orientamento delle persone a forte rischio di emarginazione sociale presenti nel territorio del Comune di Forlì.
L'Unità di Strada deve garantire forme di assistenza immediata nei casi di richiesta e/o valutazione effettuata dagli operatori del gestore oppure del Servizio Sociale del Comune di Forlì, intervenendo direttamente nelle situazioni di grave abbandono, o di conclamata, concreta ed attuale criticità della persona. Finalità specifica dell'attività è la messa in sicurezza dei senza fissa dimora, specialmente durante il periodo invernale.
Parte della struttura di Borgo Sisa deve essere adibita a dormitorio per l'accoglienza notturna dei senza fissa dimora.
C - CENTRO RESIDENZIALE
Accoglienza residenziale continuativa su progetti di media durata presso la struttura comunale di Borgo Sisa rivolta prioritariamente ai destinatari portatori di bisogni complessi come declinati nel paragrafo precedente residenti nel Comune di Forlì, ovvero che abbiano avuto come ultima residenza anagrafica presso il Comune di Forlì, ovvero che, non avendo più residenza sul territorio italiano, siano presenti sul territorio del Comune di Forlì da almeno un anno. L'accoglienza residenziale continuativa, compatibilmente con le disponibilità di posti, può
essere allargata anche a persone con analoghe caratteristiche provenienti dagli altri Comuni del comprensorio forlivese.
Le persone accolte nel centro residenziale sono inserite in specifici percorsi o programmi di recupero e di reinserimento lavorativo e sociale condivisi – utilizzando lo strumento del Progetto Sociale Individualizzato (PSI) – condiviso con l'assistente sociale del Comune di Forlì referente del caso.
D - PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE SOCIALE DEI SENZA FISSA DIMORA - CENTRO EDUCATIVO OCCUPAZIONALE DIURNO
Definizione nell'ambito della comunità di accoglienza di contesti di vita favorevoli al raggiungimento di condizioni di equilibrio relazionale ed emotivo delle persone ospitate con l'obiettivo del sostegno verso livelli adeguati di autonomia della persona.
Sono assicurate azioni di accompagnamento/orientamento rispetto a percorsi di inserimento socio-lavorativo o di risocializzazione al lavoro.
Sono, altresì, realizzate specifiche attività di accompagnamento delle persone ospitate in condizioni di disagio sociale anche attivando opportuni contatti con i Comuni di residenza, se diversi dal Comune di Forlì, con la specifica finalità di riattivare reti di supporto e adeguati livelli di responsabilità delle comunità di provenienza della persona temporaneamente accolta.
E - EMERGENZA FREDDO
Tutte le varie attività sopra indicate e riferite alle singole aree di intervento devono essere rimodulate, adeguate, consolidate ed eventualmente implementate in occasione della stagione invernale, ciò al fine di garantire l'assistenza a persone senza fissa dimora in difficoltà e a rischio in correlazione all'esposizione alle temperature invernali presenti nel territorio comunale.
Al fine di incrementare l'accoglienza notturna in occasione del periodo invernale è attivata e garantita a cura del soggetto gestore, ad integrazione della struttura di Borgo Sisa, la gestione di un modulo abitativo mobile, ubicato a Forlì in via Servadei, nella disponibilità del Comune di Forlì e già dotato di allacciamento idrico ed elettrico, che consente e concede l’autorizzazione provvisoria all'accoglienza temporanea notturna di sei/otto persone. Il Comune sostiene direttamente il costo per l'allaccio e le utenze, mentre gli oneri di manutenzione della struttura sono a carico del gestore, anche tenuto conto del periodo ridotto di attività del modulo abitativo mobile.
Il gestore assicura la massima sinergia di gestione tra il suddetto modulo abitativo mobile e le capacità ricettive del Centro di accoglienza diurno ubicato nella struttura di Borgo Sisa per persone senza fissa dimora durante il periodo invernale.
Gli impegni e gli oneri indicati nel presente paragrafo a carico del soggetto gestore possono essere trasferiti e riferiti ad altra e differente soluzione di accoglienza eventualmente attivata, in alternativa al sopra citato modulo abitativo mobile, durante il periodo di vigenza del presente atto.
F - ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO
Alle attività di monitoraggio e di accoglienza notturna o prolungata, si affiancano azioni mirate di accompagnamento delle persone ospitate - in funzione dei bisogni rilevati – rispetto ai Servizi Sociali territoriali o Servizi Sanitari (es. Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche; Medico di Medicina Generale; ecc.) delle comunità di provenienza. Dette azioni di accompagnamento sono correlate alla condizione di residenza anagrafica della persona.
Con riferimento a persone residenti presso altri Comuni sono attivati direttamente dal gestore contatti diretti con i competenti Servizi Sociali di riferimento.
G - OSSERVATORIO DI STRADA
Attivazione e funzionamento di un Osservatorio permanente sul fenomeno della povertà estrema, raccogliendo ogni informazione utile per descrivere le origini, le connotazioni, le caratteristiche e l'evoluzione delle forme di disagio conosciute ed intercettate.
Dette informazioni sono condivise con cadenza periodica con il Servizio Sociale del Comune di Forlì.
H - ALTRE FORME DI SOSTEGNO
Il gestore assicura idonee forme di accompagnamento verso l'assistenza sanitaria, legale o di altra natura per le persone accolte ed in funzione dei bisogni espressi.
In particolare attiva ogni utile iniziativa e supporto per il recupero della posizione anagrafica delle persone accolte risultanti anagraficamente come “irreperibili”.
I - INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO ED INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE
Il gestore assicura la promozione e la realizzazione di idonee azioni ed attività, condivise preliminarmente con il Comune di Forlì, finalizzate a favorire la migliore integrazione delle attività che afferiscono al servizio oggetto della presente convenzione con il contesto sociale locale di riferimento (quartiere/frazione di ubicazione delle strutture, circoscrizioni comunali, contesto comunale allargato ecc).
In particolare promuove lo sviluppo di specifiche forme di collaborazione tese a rendere complementari e/o integrative le attività realizzate dal sistema di accoglienza già in essere sul territorio forlivese con le azioni realizzate da altre organizzazioni attive nell'ambito dell'accoglienza e del contrasto alla povertà e alla emarginazione estrema.
L – MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ E PROSSIMITA’
In considerazione della necessità di correlare i predetti servizi di prima accoglienza a percorsi concretamente orientati all’integrazione socio-lavorativa il gestore promuove l’accompagnamento delle persone accolte agli sportelli dei Servizi Sociali competenti per residenza anagrafica, al fine di supportare l’attivazione delle misure a contrasto delle povertà in essere (es. Reddito di Inclusione, D.Lgs. 147 del 2017; Reddito di Solidarietà, Legge Regionale
n. 24 del 2017; ecc.) oppure al fine di introdurre la persona accolta nei percorsi di inserimento lavorativo (Legge Regionale n. 14 del 2015; ecc.).
Il gestore assicura la partecipazione degli operatori dedicati al Servizio di accoglienza oggetto della presente convenzione alle equipe di progetto attivate dalle Assistenti Sociali referenti dei singoli casi e questo con il fine di supportare il raggiungimento degli obiettivi di cambiamento condivisi nel Progetto Sociale Individualizzato, in termini di fattore positivo di prossimità e di monitoraggio dei percorsi di autonomia.
M – SPORTELLO SOCIALE DIFFUSO
Il gestore partecipa ad incontri periodici con i referenti del Servizio Politiche di Welfare al fine di acquisire e mantenere il ruolo di network informativo per gli utenti fruitori del servizio oggetto della presente convenzione, in particolare con riferimento alle tematiche attinenti alle prestazioni sociali agevolate e alle misure a contrasto della povertà ed utili al reinserimento sociale ed abitativo.
In detti termini ed al fine di assicurare la massima sinergia informativa con il Servizio Politiche di Welfare il gestore indica i nominativi di almeno un proprio dipendente e di un suo eventuale sostituto che saranno specificamente accreditati per l’accesso al sistema informativo ICARO limitatamente alle aree di gestione pertinenti con le attività coerenti con la presente convenzione.
Il personale così accreditato ed autorizzato è soggetto in modo specifico ai doveri di riservatezza con riferimento ai fatti ed informazioni acquisite e conosciute in ragione delle attività svolte in esecuzione della presente convenzione.
ART. 4 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
1. Le attività connesse alla realizzazione del servizio di prossimità ed accoglienza oggetto della convenzione devono essere compiute in stretto raccordo con il Servizio Politiche di Welfare del Comune di Forlì, ciò al fine di assicurare il necessario livello di programmazione, coordinamento e controllo delle azioni realizzate.
2. In particolare il soggetto gestore assicura che le attività intraprese e realizzate siano complementari ed integrate con le altre forme di assistenza e di contrasto alla povertà garantite dalle altre organizzazioni locali attive in questo ambito di intervento.
3. Per ciascun utente accolto si deve procedere alla definizione di schede individuali riportanti gli elementi descrittivi dei bisogni espressi e delle criticità socio sanitarie della persona.
4. Il soggetto gestore deve improntare la propria azione di sostegno e supporto partecipando alla definizione del “progetto sociale individualizzato” condiviso con l’utente, quale modalità ordinaria finalizzata al benessere psicofisico immediato e – ove possibile - al recupero o al miglioramento dei livelli di autonomia delle persone accolte. Con riferimento alle persone residenti nel Comune di Forlì dette ipotesi progettuali devono essere condivise con l'Assistente Sociale referente del caso, ed integrate, laddove necessiti, da specifici percorsi di accompagnamento ai Servizi Sanitari (DSM DP; ecc.) funzionali alla prima presa in carico della persona.
5. L'accoglienza, anche di tipo prolungato, presso la struttura comunale di Borgo Sisa o presso il modulo abitativo comunale a ciò dedicato non può tradursi in concessione della residenza anagrafica per gli ospiti beneficiari, salva l'espressa autorizzazione formalmente rilasciata dal Servizio Politiche di Welfare del Comune di Forlì.
6. Il soggetto gestore garantisce lo svolgimento delle attività assicurando il metodo organizzativo della massima flessibilità nell'utilizzo del personale, avendo come obiettivo il raggiungimento delle finalità specifiche delle attività di accoglienza, di monitoraggio e di accompagnamento. A tal fine si assicura la pronta reperibilità del personale tramite la messa a disposizione di un'utenza telefonica mobile specificamente dedicata e di ogni altro strumento di comunicazione, anche di natura telematica, con ogni onere correlato a carico del soggetto gestore.
7. Il soggetto gestore assicura la disponibilità di automezzi propri, adeguati per assicurare la mobilità del proprio personale e quindi funzionali alla compiuta realizzazione di tutte le attività correlate al presente servizio, garantendo le necessarie coperture assicurative anche per le persone terze trasportate.
8. Il soggetto gestore assicura l'assolvimento diretto di tutte le incombenze ed obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di Pubblica Sicurezza in termini di comunicazione alle Autorità competenti dei nominativi delle persone ospitate presso le strutture di accoglienza (Borgo Sisa – modulo abitativo comunale mobile).
9. Parimenti è a carico del soggetto gestore l'onere di provvedere all'assunzione di tutte le misure idonee e necessarie per assolvere agli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di antincendio, pubblica igiene e sicurezza, con riferimento alle strutture comunali gestite, anche assicurando che il personale impiegato per le attività relative al servizio abbia adeguata formazione nei settori della prevenzione incendi; abilitazioni sanitarie per la preparazione o somministrazione di pasti; tecniche di primo soccorso.
10. L'accesso ai servizi di accoglienza oggetto della presente convenzione avviene:
a) tramite l'attività svolta dall'Unità di Strada;
b) a seguito di specifiche segnalazioni da parte del Servizio Politiche di Welfare – Unità Operativa Adulti e Politiche Abitative;
c) in base a segnalazioni formulate da parte delle altre associazioni convenzionate con il Servizio Politiche di Welfare ed attive nell'ambito del contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.
11. E' esclusa ogni altra forma di accoglienza che non sia stata preventivamente condivisa con l'Unità Operativa Adulti e Politiche Abitative sopra citata.
12. Il soggetto gestore assicura la costante disponibilità di un numero di posti letto per le accoglienze riferite al Comune di Forlì non inferiori a n. 6 posti per la “prima accoglienza”, incrementati durante il periodo invernale dai posti letto ricavabili dal modulo abitativo comunale mobile e non meno di n. 13 posti in regime di accoglienza residenziale.
13. L'ente gestore puo’ accogliere persone inviate da altri enti o servizi fino a n. 3 posti letto, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
14. Il soggetto gestore solleva e tiene indenne il comune da qualunque pretesa o azione che possa derivargli da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per negligenza, imprudenza ed imperizia o comunque per colpa, anche per violazioni di legge nell’assolvimento dei medesimi.
ART. 5 - PERSONALE
1. Le attività di cui alla presente convenzione sono realizzate e gestite da operatori, anche volontari, appartenenti all'organizzazione del soggetto gestore con specifica esperienza formativa e/o professionale nel campo dei servizi di accoglienza rivolti a persone senza fissa dimora e ad alto rischio di esclusione sociale.
2. Rimane specifico onere del soggetto gestore garantire il rispetto di tutte le normative vigenti con riferimento alla tipologia di operatori impiegati per l'assolvimento dei servizi oggetto del servizio.
3. Per la realizzazione degli interventi sarà individuato dal soggetto gestore un coordinatore con mansioni ed il ruolo di responsabile della gestione del servizio, nonchè interlocutore primario del Servizio Politiche di Welfare per gli aspetti operativi attinenti la presente convenzione.
4. Il coordinatore dovrà verificare il corretto svolgimento dell’attività, avendo cura di controllare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le richieste degli utenti. Al tempo stesso il coordinatore dovrà controllare che le attività vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore, compreso il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali, sensibili e “privacy” (D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.).
5. Il soggetto gestore garantisce che gli operatori inseriti nelle attività siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche attinenti al ruolo rivestito e che siano in possesso delle regolari abilitazioni professionali eventualmente richieste.
6. La formazione degli operatori sarà a cura del soggetto gestore che assicura la qualificazione professionale dei propri operatori, anche volontari, attraverso idonee procedure.
7. All’avvio delle attività il soggetto gestore dovrà fornire l’elenco nominativo, con relative qualifiche professionali, degli operatori impiegati nel servizio.
8. Il soggetto gestore garantisce la continuità dei servizi oggetto della convenzione, provvedendo alle eventuali sostituzioni degli operatori assenti.
9. Il soggetto gestore organizza le prestazioni di servizi tenendo conto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
ART. 6 – ASSEGNAZIONE DI LOCALI FUNZIONALI AL SERVIZIO
1. Il Comune di Forlì, per lo svolgimento delle attività e funzioni connesse al servizio oggetto della presente convenzione, assegna temporaneamente, per la durata della presente convenzione, ai sensi dell'art. 201 del Codice III del Comune di Forlì, al soggetto gestore l'immobile di proprietà del Comune ubicato a Xxxxx, xxxxxxxx Xxxxx Xxxx, xxx Xxxx x. 00, censito al N.C.E.U. di detto Comune rispettivamente al Foglio 53 Mapp. 103 Sub. 5 Rendita Catastale € 216,91 (alloggio), Foglio 53 Mapp. 103 Sub. 6 Rendita Catastale € 216,91 (alloggio), Foglio 53 Mapp. 103 Sub. 7 Rendita Catastale € 216,91 (alloggio), Foglio 53 Mapp. 103 Sub. 8 Rendita Catastale € 869,20 (porzione ad uso diverso dall'abitazione), come illustrato nelle planimetrie allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, nel rispetto dei seguenti obblighi e prescrizioni:
a) l'immobile viene consegnato nello stato di fatto in cui si trova e deve essere riconsegnato nel medesimo stato e potrà essere utilizzato esclusivamente nel rispetto delle finalità della presente convenzione;
b) in ogni caso, il Comune di Forlì non potrà essere ritenuto responsabile, sia verso il soggetto gestore, sia verso terzi, per qualsiasi danno o molestia a chiunque arrecati per effetto totale o parziale dell'utilizzo dell'immobile assegnato o di altri utilizzi impropri dello stesso, nonchè per il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente atto;
c) il soggetto gestore si assume ogni responsabilità in merito all'utilizzo ed alla custodia dell'immobile assegnato;
d) il soggetto gestore mette a disposizione le attrezzature necessarie alla realizzazione del servizio oggetto della convenzione;
e) il soggetto gestore si fa carico della pulizia dell'immobile e relativi oneri, degli oneri relativi al pagamento della tassa sui rifiuti, delle utenze: gas, acqua, elettricità, telefono, canone RAI;
f) spettano al soggetto gestore gli interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile e dell'area verde pertinente all'immobile sopra indicato;
g) per quanto riguarda la manutenzione straordinaria dell'immobile e dell'area verde pertinente all'immobile sopra indicato, considerata la durata contrattuale e lo stato di conservazione degli stessi, si concorda che per ogni necessità presente e futura di eseguire lavori di manutenzione straordinaria, le parti ogni volta concorderanno la propria partecipazione sia in termini economici che gestionali ai lavori stessi.
2. Essendo già allestito all'interno dei locali sopra indicati un laboratorio per educazione al lavoro, l'assegnatario della struttura può cederne la disponibilità ad un soggetto titolato all'inserimento lavorativo che sarà individuato dal gestore nell'ambito del progetto ai soli fini della realizzazione del laboratorio per educazione al lavoro dedicato nello specifico agli ospiti della struttura.
ART. 7 - ASSICURAZIONI
1. Il soggetto gestore provvede all'assolvimento degli obblighi ed oneri assicurativi ed antinfortunistici, assistenziali e previdenziali previsti dalla normativa vigente in relazione a tutto il personale impiegato a vario titolo (dipendente, volontario, collaboratori, ecc.) nelle attività comprese nel servizio oggetto della presente convenzione.
2. Il soggetto gestore garantisce che tutto il personale dipendente e volontario adibito alle attività di cui alla presente convenzione siano inseriti in apposite ed adeguate polizze di assicurazione contro gli infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse nonchè per la responsabilità civile verso terzi.
3. Il soggetto gestore garantisce l'attivazione delle polizze assicurative obbligatorie per legge o comunque opportune a copertura dei rischi o chiamate di responsabilità relativamente all'utilizzo di veicoli e delle strutture mobili ed immobili comunali gestite in correlazione alla presente convenzione.
4. Il soggetto gestore deve disporre di contratto di assicurazione per il rischio locativo ex art. 1588 e succ. del C.C. per un importo pari a € 1.022.174,00.
5. Copia delle polizze assicurative corrispondenti ai settori indicati ai punti precedenti sono prodotte al Servizio Politiche di Welfare entro due mesi dalla data di avvio della presente convenzione.
ART. 8 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.), il soggetto gestore è autonomo titolare del trattamento dei dati personali, anche sensibil e/o giudiziari, di cui disporrà ai fini dello svolgimento delle prestazioni previste dalla presente convenzione. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati di cui sono titolari, relativi all’accoglienza nelle strutture oggetto di convenzione.
2. In qualità di responsabile del trattamento, il soggetto gestore si adopera affinché i propri operatori rispettino la normativa vigente in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, sensibili e/o giudiziari. Gli operatori dovranno essere individuati dal gestore quali incaricati per il trattamento dei dati ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i..
3. Il soggetto gestore è tenuto all’osservanza, oltre che delle norme vigenti a livello statale e regionale, anche alle disposizioni, in materia, che siano approvate dal Comune di Forlì.
ART. 9 - COORDINAMENTO DEL COMUNE
1. Il Responsabile del procedimento per il Comune di Forlì è il Responsabile dell'Unità Adulti e Politiche Abitative del Servizio Poltiche di Welfare.
2. Il referente, individuato dal soggetto gestore per la gestione delle attività della presente convenzione, è XXXXX
3. All'inizio delle attività il soggetto gestore predispone, in accordo con il Comune di Forlì – Servizio Politiche di Welfare, il programma operativo per la realizzazione delle attività.
4. I referenti sopra indicati si confrontano periodicamente ai fini del buon andamento del servizio.
ART. 10 – RIMBORSO SPESE
1. Il Comune di Forlì – Servizio Politiche di Welfare garantisce al soggetto gestore il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, sulla base di formale rendicontazione, nei limiti degli importi annui indicativamente quantificati nella tabella sotto riportata:
ATTIVITA’ | IMPORTI ANNUI INDICATIVI AMMESSI A RIMBORSO |
Spese per personale dipendente | € 32.000,00 |
Spese per personale volontario | € 7.000,00 |
Spese per automezzi (ammortamento, carburante, manutenzione, assicurazione e bollo) | € 12.000,00 |
Beni di consumo e spese varie (alimentari; detersivi; vestiario; effetti personali utenti; ecc.) | € 17.000,00 |
Utenze | € 13.000,00 |
Spese di segreteria ed amministrative | € 1.000,00 |
TOTALE ANNUO | € 82.000,00 |
2. Il rimborso copre le spese effettivamente sostenute dal soggetto gestore riferite alle tipologie sopradescritte. Eventuali ulteriori attività proposte dal soggetto gestore potranno essere rimborsate nei limiti del totale sopra riportato. Il soggetto gestore dovrà pertanto proporre una ripartizione diversa del rimborso sopra articolata che tenga conto anche delle ulteriori attività proposte.
3. Le attività oggetto della convenzione potranno essere ridefinite in relazione alle esigenze dell’utenza e dei servizi, in accordo tra Comune di Forlì – Servizio Politiche di Welfare e soggetto gestore, con relativo adeguamento dei patti e condizioni contrattuali.
4. Trattandosi non di un corrispettivo ma di rimborso delle spese rendicontate, quindi non forfettario, esso non è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 11 – MODALITA’ DI RIMBORSO DELLE SPESE
1. Il Comune di Forlì – Servizio Politiche di Welfare riconosce l’importo massimo annuo di € 82.000,00, quale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dal soggetto gestore per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione. Tale importo dovrà essere dimostrato e formalmente rendicontato.
2. Il Comune riconosce, per tutti i servizi previsti in convenzione, al fine di consentire al soggetto gestore di fronteggiare le spese sostenute per le attività di cui alla presente convenzione,
un'anticipazione dell'erogazione del rimborso spese fino all’80% dell’importo annuale massimo previsto, suddiviso in 2 rate semestrali anticipate pari ognuna al 40%.
3. Entro 60 giorni dalla scadenza del semestre di riferimento, il soggetto gestore presenterà al Servizio Politiche di Welfare una relazione analitica sull’andamento delle attività svolte nel semestre, comprensiva della rendicontazione sulle spese sostenute nel periodo di riferimento nonchè dell'elenco dei beneficiari dei servizi e delle attività realizzate.
4. Le spese non rendicontate nel semestre precedente saranno poste in deduzione dell’anticipo dovuto per il semestre di competenza, fatto salvo il massimo del 10% di spese non documentate.
5. Qualora uno o più servizi oggetto della convenzione siano attivati con un numero di utenti inferiore o comunque in misura ridotta rispetto a quello previsto, l’importo del relativo acconto sarà ridotto in misura corrispondente.
6. Il saldo sarà corrisposto a conguaglio, alla scadenza dell’anno di riferimento, dietro presentazione da parte del soggetto gestore della formale rendicontazione annuale complessiva, corredata della documentazione giustificativa di tutte le spese sostenute, nonchè dell'elenco dei beneficiari dei servizi e delle attività realizzate, fino a concorrenza dell’importo contrattuale annuo residuo, detratte le somme anticipate. Il rimborso sarà effettuato entro 60 giorni dalla presentazione della relativa rendicontazione.
ART. 12 – ALTRI OBBLIGHI
1. l'Affidatario dichiara di conoscere gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 01/04/2013 n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal vigente Codice di comportamento consultabile sul sito web del Comune di Forlì all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxx.xx.xx e, per quanto compatibili, si impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti obblighi; la violazione di tali obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 2, c. 3, del medesimo Decreto e dell'art. 2, c. 1, del Codice di comportamento del Comune di Forlì approvato dalla Giunta con delibera n. 10/2014.
2. Ai sensi dell'art. 00, x. 00 xxx, xxx Xxxxxxx Legislativo n. 165/2001, il soggetto gestore, sottoscrivendo la presente convenzione, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Forlì nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
ART. 13 - INDICATORI PER IL MONITORAGGIO/VALUTAZIONE
1. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto sarà misurato attraverso i seguenti indicatori:
a) numero utenti accolti presso il centro residenziale e presso il centro notturno;
b) numero accompagnamenti in base alla specifica vulnerabilità.
2. Il Servizio Politiche di Welfare del Comune di Forlì, in collaborazione con il gestore si riserva di elaborare ulteriori specifici indicatori per la valutazione della qualità dei servizi prestati in esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione.
3. Il soggetto gestore è tenuto a redigere una relazione finale che sintetizzi gli obiettivi raggiunti e metta in evidenza gli indicatori di cui sopra.
ART. 14 - CONTROLLI E VERIFICHE
1. Il Servizio Politiche di Welfare del Comune di Forlì esercita il controllo sul regolare svolgimento delle attività previste nella presente convenzione e sulla qualità del servizio fornito dal soggetto gestore.
2. Il Comune di Forlì si riserva comunque di effettuare momenti di verifica, anche non programmati, anche mediante sopralluoghi, disposti in qualunque momento dal Dirigente del Servizio Politiche di Welfare allo scopo di controllare il corretto adempimento degli obblighi posti in capo al soggetto gestore.
ART. 15 - VARIAZIONI CONTRATTUALI
1. In relazione alle esigenze dell’utenza e dei servizi, le attività oggetto della presente convenzione potranno essere ridefinite, in accordo tra Comune di Forlì ed il soggetto gestore, con relativo adeguamento dei patti e condizioni contrattuali.
2. In particolare è prevista la possibilità di estensione quantitativa delle attività oggetto della convenzione, fino al 50% dell’importo del rimborso spese previsto, mediante apposita determinazione dirigenziale e conseguente contratto, nella medesima forma della convenzione originaria oppure mediante lettera contratto in osservanza dell'art. 1326 del codice civile sottoscritta digitalmente per accettazione da parte del soggetto gestore, a seconda dell’importanza dell’integrazione.
3. Con le medesime modalità di cui al comma precedente si procederà per modificazioni alla convenzione di carattere secondario, non incidenti sull’impianto complessivo del servizio.
4. Ove si rendesse necessario assicurare all’utenza servizi complementari rispetto a quelli oggetto della presente convenzione, potrà essere effettuato l’affidamento al medesimo soggetto gestore.
ART. 16 - DURATA DELLA CONVENZIONE -
CAUSE E MODALITA' DI RISOLUZIONE – FACOLTA' DI RECESSO
1. La presente convenzione decorre dalla data del suo perfezionamento, ovvero di consegna in via d’urgenza del servizio nelle more della stipulazione del contratto, risultante da apposito verbale, e quindi dal .
2. La durata della convenzione è fissata in anni 3 (tre) ed è eventualmente rinnovabile per ulteriori anni 2 (due) subordinatamente alla valutazione positiva dell'attività svolta e alla disponibilità dell'affidatario, pertanto la convenzione ha durata fino al .
3. Il Comune di Forlì può procedere alla dichiarazione di risoluzione unilaterale della presente convenzione in ogni momento, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine che sarà indicato nella diffida stessa e di almeno venti giorni, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dal gestore fino al ricevimento della diffida, per comprovata inadempienza da parte del soggetto gestore degli impegni assunti e previsti nei precedenti articoli della presente convenzione.
4. E' facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto, a partire dal secondo anno, previa comunicazione all’altra parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC spedita entro tre mesi prima della cadenza annuale del contratto; il recesso avrà comunque
effetto dalla data di cadenza annuale. La facoltà di recesso può essere esercitata anche limitatamente ad una o più attività oggetto della convenzione.
ART. 17 - RESPONSABILITA'
1. Il Comune resta estraneo ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal soggetto gestore, il quale manleva il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto della vigente convenzione, obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi, estromettendone il Comune stesso.
2. Il soggetto gestore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, salvo che non provi che il danno è dovuto a causa ad esso non imputabile, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore del soggetto gestore da parte di Società Assicuratrici; nel caso in cui il soggetto gestore provi che, nella determinazione del danno, vi è concorso da parte del Comune, il Comune stesso interverrà in via solidale, ferma restando la responsabilità diretta del soggetto gestore convenzionato.
3. Il soggetto gestore, nell’ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare al competente ufficio ogni problema sorto nell’espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali specifici dei servizi, alla realizzazione delle attività programmate, al rapporto con gli utenti e in generale a tutto ciò che inerisce all’oggetto della presente convenzione; in tale quadro il soggetto gestore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.
ART. 18 - CONTROVERSIE
1. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione o risoluzione della convenzione sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all’autorità giudiziaria competente. Si applica l’art. 13 del vigente Testo Unificato delle Norme Regolamentari in materia di Contratti, Contabilità e Patrimonio – Codice III – del Comune di Forlì.
2. Non sussiste la competenza arbitrale.
3. Foro competente in via esclusiva è quello di Forlì-Cesena.
ART. 19 - RINVIO
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di Legge e di Regolamento, nonché alle direttive statali e regionali vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.
ART. 20 - ESENZIONI
1. Tutte le eventuali spese relative alla presente convenzione e consequenziali sono a carico del gestore.
2. Poiché l'importo di cui all'art. 10 è assegnato non a titolo di corrispettivo o contributo, ma di rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate, il presente contratto non ha contenuto patrimoniale e pertanto è da registrarsi in solo caso d'uso ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte II, allegata al DPR 131/86 sempre che non sia esente in ragione della natura del soggetto gestore. (da valutare nel caso specifico).
3. Ai sensi dell'art. 27-bis della tabella allegata al DPR 642/1972 la presente convenzione è esente dall'applicazione dell'imposta di bollo se il soggetto gestore ha natura di Xxxxx; in caso contrario, la relativa spesa è a carico del soggetto gestore.