COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) LAPERTOSA Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d'Italia (MI) ORLANDI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) XXXXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) XXXX Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore (MI) XXXXXXXXX
Nella seduta del 25/06/2015 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Con ricorso all’ABF protocollato il 24/07/2014, la ricorrente ha rappresentato quanto segue:
- nel novembre 2005 stipulava con l’odierna convenuta un prestito con delegazione di pagamento avente rata mensile di € 275,80 e durata di 120 mesi;
- nel luglio 2006 stipulava con la stessa convenuta, in qualità di mandataria di banca terza, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio avente rata di € 247,00 e durata di 120 mesi;
- nel dicembre 2009 estingueva anticipatamente entrambi i prestiti, dopo il versamento rispettivamente di 49 rate per il prestito con delegazione di pagamento e di 40 rate per il prestito contro cessione del quinto della retribuzione;
- in data 11/06/2014, presentava reclamo all’intermediario per la restituzione dei costi ricorrenti del prestito non ristornati in sede di estinzione anticipata, senza ottenere riscontro;
- secondo l’orientamento consolidato dei Collegi ABF, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere restituita la quota delle commissioni e del premio assicurativo non maturata nel tempo;
- avuto presente il quadro normativo in punto di estinzione anticipata del credito al consumo, anche con riferimento alla disciplina in materia assicurativa, e considerati i richiami della Banca d’Italia in materia, con le Comunicazioni del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011, nel caso di specie le commissioni applicate “includono eterogenee causali di spesa, che non sono tutte riferibili ad attività prodromiche alla conclusione ed erogazione del prestito, determinando quella «opacità informativa o deficit di trasparenza» che induce a liquidare le somme da restituire, secondo il generale criterio di proporzionalità” rispetto all’importo integrale delle singole voci di costo;
- in specifico, al prestito contro cessione del quinto dello stipendio sono stati applicati i seguenti oneri: commissioni bancarie € 1.034,44; commissioni intermediario € 2.193,36; commissioni agente/mediatore creditizio € 296,40; costi assicurativi € 1.023,68; con il seguente calcolo del “valore da rimborsare”, in applicazione del criterio pro rata temporis: € 689,62 per commissioni bancarie; € 1.462,24 per commissioni intermediario; € 197,60 per commissioni agente/mediatore creditizio; € 682,45 per oneri assicurativi;
- al prestito con delegazione di pagamento sono stati applicati i seguenti oneri: commissioni di gestione € 1.456,22; commissioni agente/mediatore creditizio € 1.489,32; costi assicurativi € 2.150,96; con il seguente calcolo del “valore da rimborsare”, in applicazione del criterio pro rata temporis: € 861,59 per commissioni di gestione, € 881,18 per commissioni agente/mediatore creditizio; € 1.272,65 per oneri assicurativi.
La ricorrente ha, pertanto, chiesto all’ABF il rimborso della somma di € 6.047,33, oltre a interessi al tasso legale da calcolarsi a partire dal giorno dell’estinzione anticipata del prestito; con distrazione di parte delle somme a favore del procuratore dell’istante.
Benché sollecitata dalla S.T., la convenuta non ha presentato le sue controdeduzioni.
ll ricorso è stato esaminato nella riunione del 05/03/2015, ad esito della quale il Collegio ne ha disposto la sospensione, richiedendo alla parte più diligente di produrre copia integrale dei contratti di finanziamento.
La parte resistente non ha riscontrato la richiesta. La parte ricorrente ha comunicato di non possedere copia della “documentazione integrale”.
DIRITTO
La controversia verte sul mancato rimborso dell’importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e di un prestito con delegazione di pagamento a seguito dell’estinzione anticipata degli stessi.
Secondo il consolidato orientamento dell’ABF (cfr., ex multis, Coll. Milano, n. 2573/2011, n. 2055/12, n. 2427/13, n. 4289/2013; Coll. Roma, n. 1121/12; Coll. Napoli, n. 1858/12, n. 4887/2013; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturate nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento, nel tempo rappresentata dall’accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; dalla Comunicazione della Banca d’Italia 10 novembre 2009; dall’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; dall’art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e dalla Comunicazione della Banca d’Italia 7 aprile 2011, le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.
Il Collegio ritiene in linea di principio che: (1) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (2) al loro rimborso sia tenuto l’intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva, oltre che la competenza dell’ABF, trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (3) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (4) l’importo da rimborsare deve essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l’importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del “finanziamento estinto anticipatamente”, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue. Altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (v. da ultimo Coll. Milano, n. 1337/14).
L’intermediario convenuto ha poco commendevolmente omesso di svolgere qualsiasi
difesa e, altresì, di produrre la copia integrale dei contratti di finanziamento, sollecitata dal Collegio in ragione della circostanza che sono stati versati in atti dalla istante (la quale ha dichiarato di non possedere altro) soltanto i documenti di sintesi. Ciò ha per conseguenza che le affermazioni della parte ricorrente circa l’opacità informativa in merito alle attività remunerate con le singole commissioni e costi e l’assenza di distinzione fra le componenti up front e recurring, debbono darsi qui per acquisite, in quanto, in applicazione dell principio della “vicinanza alla prova” (per il quale v. spec. Xxxx, S.U., n. 13533/2001), sarebbe stato onere della parte resistente provarne la non corrispondenza al vero.
Su queste basi, secondo i calcoli svolti con l’impiego del menzionato criterio proporzionale ratione temporis, l’intermediario avrebbe dovuto rimborsare alla cliente quale quota non maturata delle commissioni e dei costi assicurativi l’importo di € 3.031,92 relativamente al finanziamento contro cessione del quinto, e l’importo di 3.015,43 relativamente al prestito con delegazione di pagamento. La ricorrente ha, quindi, diritto di vedersi attribuire l’importo complessivo di € 6.047,35; oltre agli interessi legali dal reclamo al saldo.
La parte attrice ha, altresì, richiesto che parte della somma oggetto di rimborso sia distratta a favore del suo procuratore. Nondimeno, tale domanda accessoria non può essere accolta, in quanto il Collegio considera inapplicabile al presente giudizio l’art. 93
c.p.c. (v. già Coll. Napoli, n. 891/2012) e, comunque, la materia delle pattuizioni relative al compenso dei soggetti della cui opera si sia avvalso il consumatore è sottratta alla competenza dell’ABF (cfr. Coll. Milano, n. 1800/2014)..
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 6.047,35, oltre interessi dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1