Contract
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI INFRASTRUTTURE INFORMATICHE PER IL PROGRAMMA AVCpass – CIG 4939483E4E
TRA
l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Autorità o Amministrazione), con sede in Roma, C.F. 97163520584, nella persona del Direttore Generale della Direzione Affari Generali e Xxxxxxxxxxx, dott.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, X.X.XXXXXX00X00X000X, domiciliata per la carica in Roma, via di Ripetta 246,
E
il XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PREMESSO CHE
- con determina a contrarre n. 18585 del 18.02.2013, questa Autorità ha autorizzato, ai sensi degli artt. 54, 55 e 82 del D.Lgs. 163/2006 e smi, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito Codice dei Contratti) l’indizione di una gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento della “Fornitura di Infrastrutture informatiche per il programma AVCpass” per la durata di 36 mesi – per un importo a base d’asta pari a € 2.871.000,00 (duemilioniottocentosettantatunomila/00), IVA ed oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale esclusi, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara;
- con verbale n. X del XXXXXXXXX la Commissione di gara ha redatto la graduatoria provvisoria e dichiarato l’appaltatore aggiudicatario provvisorio della procedura di gara;
- il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del XXXXXXXXX, con verbale n. XX, ha approvato la graduatoria provvisoria, di cui al citato verbale n. X del XXXXXXXX, disponendo l’aggiudicazione definitiva in favore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- la predetta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5 lett a) del Codice dei Contratti è stata comunicata ai soggetti interessati in data XXXXXXXXXX giusta comunicazioni in atti;
- XXXXXXXXXXX, ha provveduto alla verifica dell’art. 48, comma 2 del Codice dei
Contratti accertando il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico- finanziari dichiarati in gara dall’appaltatore, giusta provvedimento n. XXXX del XXXX in atti;
- l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale è divenuta efficace eccezion fatta per le verifiche di cui XXXXXXXXXXXXXXXX il cui esito negativo non è pervenuto alla data del presente atto;
- stante l’urgenza dell’affidamento dell’appalto in esame si procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle veriche di cui sopra le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo ai sensi del successivo art. 16;
- è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Norme regolatrici
Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’Allegato “I” (Offerta), Allegato “II” (Capitolato tecnico) e l’Allegato “III” (Risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara).
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi;
b) dalle disposizioni del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e smi e del D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e smi;
c) dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e smi;
d) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi;
e) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.
In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall’Autorità prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate dall’Autorità.
L’Autorità provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
Art. 1 bis – Spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi
Entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione l’Appaltatore ha l’obbligo di corrispondere a questa Autorità le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso pubblicati
su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, in applicazione di quanto disposto dall’art. 34, comma 35, del D.L. 12 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221 per l’importo di € 6.593,40 (seimilacinque- centonovantatre/40) oltre IVA dovuta per legge.
L’importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, da appoggiare a: Monte dei Paschi di Siena CODICE IBAN: IT 77 O 01030 03200 000004806788, con la seguente causale: “Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG 4939483E4E in adempimento dell’art. 35 D.L. 179/2012”.
Art. 2 - Oggetto del contratto
La fornitura oggetto del presente contratto, meglio specificata nell’offerta presentata in sede di gara nonché nel capitolato tecnico, consentirà il potenziamento e l’implementazione dei sistemi informativi dell’Autorità presso il proprio Data Center per poter far fronte alla richieste elaborative, di memorizzazione e di backup del programma denominato AVCpass, per gli ambienti elaborativi di rilascio, qualificazione, pre-esercizio e produzione.
L’appalto comprende anche tutte le attività necessarie a installare e mettere in funzione gli apparati con la fornitura del materiale per il cablaggio elettrico e per la trasmissione dei dati, per l’identificazione dei cavi ivi compresi tutti gli accessori e la minuteria per l’assemblaggio dei sistemi all’interno dei rack, come specificati al punto 3.1.8 del capitaloto tecnico.
Il presente contratto ha per oggetto:
a) la fornitura di apparati hardware comprensivi dei servizi connessi (Nodi di calcolo in tecnologia Blade completi del relativi chassis; Sistema di storage; Sistema di archiviazione gerarchica e shared file system; Apparati di rete; Upgrade degli apparati esistenti; UPS; Materiale di supporto; Servizio di manutenzione HW e garanzia dei prodotti) come specificati nel capitolato tecnico;
b) la fornitura in licenza d’uso di software e dei servizi connessi (Licenze per l’ambiente di virtualizzazione; Piattaforma SOA; Licenze software a supporto del sistema di gestione documentale; Licenze software a supporto della gestione del data center), come specificati nel capitolato tecnico.
c) la fornitura di Servizi di Formazione e supporto (da erogarsi a consumo):
1. n. 1 corso di formazione anche forma di "training on the job", (cioè in presenza degli apparati fisici per il personale dell’amministrazione (erogato ad almeno 4 dipendenti) che avrà in carico il servizio di gestione dei nuovi apparati. La formazione dovrà comprendere almeno dei moduli relativi ai server blade, ai sistemi storage, agli apparati di networking e dovrà essere erogato da un trainer dotato di apposita certificazione specialistica degli apparati impiegati;
2. n. 1 corso di formazione specifico sulla gestione, configurazione e conduzione degli appliance Firewall/IPS inclusi nella fornitura. Il corso deve essere erogato a 2 (due) dipendenti dell’amministrazione, e deve comprendere il conseguimento finale di certificazione/accreditamento professionale rilasciato da strutture accreditate.
3. Servizio di supporto nell’implementazione e configurazione avanzata delle tecnologie Red Hat, erogato da specialisti di prodotto, in particolare su tematicihe quali: supporto alla migrazione, health check dei sistemi, assessment dei servizi erogati ed eventuale truobleshooting, tuning delle prestazioni, per un massimale di 60 giorni lavorativi;
4. n. 1 percorso completo di certificazione professionale LPIC (linux Professional Institute Certification per 2 (due) dipendenti dell’Amministrazione comprendenti le certificazioni XXXX-0, XXXX-0 e LPIC-3 e relativi esami;
5. n. 1 percorso completo di certificazione professionale Red-Hat Enterprise per 2 (due) dipendenti dell’amministrazione, comprendente le certificazioni RHCSA (Red hat Certified System Administrator), RHCE (Red Hat Certified Engineer), RHCDS (Red Hat Certified Data Center Specialist) ed i relativi esami;
6. n. 1 percorso completo di certificazione professionale JBOSS per 2 (due) dipendenti dell’amministrazione, comprendente le certificazioni JBCAA (JBoss Certified Application Administrator), JBCD-ESB (JBoss Certified Developer in ESB), IBCD-Persistence (JBoss Certified Developer in Persistence), JBCD-Seam (JBoss Certified Developer in Seam) ed i relativi esami.
Art. 3 Durata del contratto e termini di consegna
Il contratto decorrere dalla data della sua sottoscrizione e avrà una durata pari a 36 (trentasei) mesi dall’esito positivo del collaudo per la fornitura di cui all’art. 2 lett. a) (apparati hardware e servizio di manutenzione hardware e garanzia dei prodotti) mentre per la fornitura di cui all’art. 2 lett. b) (licenze software e servizi connessi) dalla data delle singole attivazioni.
La consegna e l’installazione dei prodotti di cui al precedente art. 2, lett. a) e b) del presente contratto è fissata in 60 giorni lavorativi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.
I servizi di cui al precedente art. 2 lett. c) potranno essere richiesti dall’amministrazione nei
36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.
Art. 4 - Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni
Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell’offerta presentata in sede di gara. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell’Autorità e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. L’Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall’Autorità e/o da terzi.
L’Autorità, per le prestazioni in ordine alle quali è previsto da Capitolato lo svolgimento delle attività presso la sede dell’Autorità, metterà a disposizione dell’Appaltatore i locali necessari allo svolgimento delle medesime. Per le prestazioni contrattuali dovute, l’Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate. In ogni caso, delle predette risorse impiegate, almeno il 40% (quarantapercento) delle stesse deve essere
iscritto al Libro Unico del Lavoro (già libro Matricola) dell’Appaltatore.
Le risorse preposte all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell’Autorità potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione all’Xxxxxxxx, xxxxxx 00 (xxxxx) giorni prima dell’inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
L’Appaltatore prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza l’Autorità potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati.
Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi), nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e nel verbale di cooperazione e coordinamento sottoscritto dai rappresentanti della controparte.
L’Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.
In merito a quanto sopra l’Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.
Art. 5 - Servizio di manutenzione hardware e garanzia dei prodotti
L’Appaltatore garantisce per almeno 36 (trentasei) mesi, a decorrere dal positivo collaudo, l’Amministrazione per i difetti e i vizi originari o sopravvenuti su tutti i prodotti hardware oggetto del presente contratto assicurando, per il periodo di garanzia, i servizi di assistenza e manutenzione nel rispetto dei livelli dei servizi (SLA) indicati nel capitolato tecnico al punto 3.1.10, che si intendono qui integralmente richiamati quale parte integrante contratto.
Art. 6 – Importo contrattuale
L’importo contrattuale, per la fornitura degli apparati e dei servizi indicati all’art. 2 e per tutta la durata prevista dall’art. 3, viene determinato in € XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXX), al quale va aggiunto sia il costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, pari a € XXXXXX (XXXXXXXXXX) che la quota I.V.A. del 21%, pari a € XXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXX), per cui l’importo contrattuale complessivo è pari a € XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXX) così suddiviso:
a) Euro XXXXXXXXXXXXXX (IVA esclusa) per la fornitura degli Apparati Hardware e Servizio di manutenzione hardware e garanzia dei prodotti di cui al precedente art. 2 lett. a) (secondo i costi unitari indicati in sede di gara);
b) Euro XXXXXXXXXXXX (IVA esclusa) per la fornitura di Licenze Software e Servizi connessi
(secondo i costi unitari indicati in sede di gara);
c) Euro XXXXXXXXXXXXXX (IVA esclusa) per la fornitura di Servizi di Formazione e supporto
da erogarsi in modalità a consumo (secondo i costi unitari indicati in sede di gara);
In relazione alle attività da erogarsi con modalità a consumo gli importi contrattuali sono da intendersi quali massimali di spesa per l’Autorità e non rappresentano in alcun modo un impegno all’acquisto dei servizi per l’intero ammontare.
Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Autorità, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 del D.P.R. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il sub-appaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dall’Autorità direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva, dell’appaltatore, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata prediposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto, proporrà, ai sensi del’art. 135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e smi, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Ove l’ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l’Autorità pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico.
Ai sensi di quanto previsto all’art. 5 del D.P.R. 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 118, comma 8 ultimo periodo del codice, impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l’esecutore, a provvedervi entro i
successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Autorità si riserva di pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero dalla somme dovute al subappaltatore inadempiente (essendo previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11 ultimo periodo e 118, comma 3 primo periodo del codice). Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
Art. 8 - Obblighi di riservatezza
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’Autorità e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Autorità ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Autorità.
L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’Autorità.
l’Appaltatoresi impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Art. 9 - Sospensione dei Servizi
L’Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Autorità.
L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
In tal caso l’Autorità procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e
derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’Autorità e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
Art. 10 - Responsabilità per infortuni e danni
L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell’esecuzione del presente contratto, tanto dell’Appaltatore stesso quanto dell’amministrazione e/o di terzi.
È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto e del relativo Capitolato, con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche la fornitura prevista dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00) mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a alla sua scadenza.
Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Art. 12 - Brevetti industriali e diritti d’autore
L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Qualora venga promossa nei confronti dell’Autorità azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, l’Appaltatore manleverà e terrà indenne l’Autorità, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell’Autorità.
L’Autorità si obbliga ad informare prontamente per scritto l’Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l’Autorità riconosce all’Appaltatore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall’Autorità.
Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l’Autorità, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che l’Appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei
programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
Art. 13 - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software
L’Appaltatore dovrà richiedere per iscritto all’Autorità l’autorizzazione all’utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dall’Autorità medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l’uso di prodotti software non autorizzati dall’Autorità costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge. L’Appaltatore garantisce, in ogni caso, che i prodotti software sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
L’Appaltatore è obbligato a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti dell’Autorità alle verifiche che l’Autorità riterrà opportune prima dell’utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
In caso di inadempimento dell’Appaltatore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà dell’Autorità di risolvere il presente contratto, l’Appaltatore è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.
Art. 14 – Subappalto
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni
ovvero
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
XXXXXXXXXXXXXXX
L’Autorità provvederà, ai sensi dell’art. 118, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, pertanto l’appaltatore dovrà comunicare la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Autorità o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
L’Appaltatore si impegna a depositare presso l’Autorità, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Appaltatore deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto,
l’Autorità non autorizzerà il subappalto.
In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, l’ Autorità procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Autorità, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Autorità da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Autorità inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Autorità; in tal caso l’appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Autorità né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’Autorità, in caso di mancato rispetto da parte dell’appaltatore dell’obbligo di cui all’articolo 118, comma 3, ultimo periodo del D. Lgs 163/2006, qualora lo stesso motivi il mancato invio all’Autorità della proposta motivata di pagamento, con la contestazione della regolarità dei servizi eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’Appaltatore sia accertato dal direttore dell’esecuzione, sospende i pagamenti in favore del subappaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell’esecuzione.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Autorità può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l’Autorità revocherà, in autotutela, l’autorizzazione al subappalto.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 14 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce
causa di risoluzione del contratto.
L’Appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.
L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L’Autorità verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx.
Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Autorità, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub- contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx, restando inteso che l’Autorità, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a) comunicare il CIG
n. 4939483E4E al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il CIG n. 4939483E4E dallo stesso comunicato.
In relazione a quanto sopra, l’Appaltatore XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha comunicato i seguenti dati:
• XXXXXXXXXXXXXX: conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codice IBAN:
a) XXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxx xxxxxx XXXXXXXXXXXXXX
b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto:
• XXXXXXXXXX (X.X.: XXXXXXXXXXXX) xxxx x XXXXXXXXXXXXXXXX;
Art. 15 – Cauzione
A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha depositato la cauzione costituita mediante XXXXXXXXXXX x. XXXXXXXXXXX xxx XXXXXXXXXXX emessa da: XXXXXXXXXXXXXXXX per
l’importo di € XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), resa ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e smi, in favore dell’Autorità.
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (36 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Autorità beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Autorità qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
L’Autorità ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 9 e 10 del presente contratto.
Art. 16 – Recesso
L’Autorità ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata a.r.
Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Autorità. In caso di recesso dell’Autorità, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 5% (cinque per cento) calcolato come segue: il ventesimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale e l'ammontare delle attività eseguite.
L’Autorità si riserva, altresì, il diritto di rinunciare ad alcuni servizi/forniture, oggetto del presente contratto, qualora la relativa erogazione da parte dell’Appaltatore non dovesse essere più necessaria. In tal caso l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto,
nonché di un indennizzo pari al 5% (cinque per cento) calcolato come segue: il ventesimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale previsto per il servizio oggetto di rinuncia e l'ammontare delle attività, relative allo stesso, già eseguite.
Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 50% del corrispettivo contrattuale come sopra determinato, anche in relazione all’importo del singolo servizio oggetto di rinuncia, nessun indennizzo sarà dovuto all’Appaltatore. L’Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 l’Autorità recederà dal presente contratto nei casi e con le modalità previste nell’art. 94 del citato X.Xxx..
Art. 17 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito
E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs. cit.
L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all’art. 117 del D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 4939483E4E al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il medesimo CIG.
In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Art. 18 - Risoluzione
L’Autorità si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Autorità avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che l’Autorità, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., nei
seguenti casi:
a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Autorità;
b) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 7); obblighi di riservatezza (art. 8); sospensione dei servizi (art. 9); responsabilità per infortuni e danni (art. 10); brevetti industriali e diritti d’autore (art. 11); utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software (art. 12); subappalto (art. 13); cauzione (art. 15); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 17).
Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’Autorità tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e
140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’Autorità si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e smi l’Autorità risolverà, altresì, dal presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.
Art. 19 – Penali
Per ogni settimana o frazione di ritardo nella presentazione delle specifiche di dettaglio delle prove di collaudo e per ogni settimana o frazione di ritardo nell’adeguamento delle predette specifiche alle eventuali osservazioni formulate dall’Amministrazione si applica una penale pari al 0,01% (zerovirgolazerounopercento) calcolata sull’intero importo contrattuale, al netto dell’IVA e del costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
Per ogni settimana o frazione di ritardo nell’attività di consegna, installazione e messa in funzione dei prodotti hardware e software oggetto del presente contratto si applica una penale pari allo 0,1% (zerovirgolaunopercento) calcolata sull’intero importo contrattuale, al netto dell’IVA e del costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.
Nel caso in cui il primo collaudo abbia esito sfavorevole non si applicano penali; qualora tuttavia la Società non renda nuovamente il prodotto disponibile per il collaudo entro i 20 (venti) giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero il collaudo risulti nuovamente negativo, si applicherà una penale pari allo 0,01% (zerovirgolazerounopercento) dell’intero importo contrattuale, al netto dell’IVA e del costo
relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, per ogni giorno solare di ritardo successivo al primo.
Il mancato rispetto dei livelli di servizio definiti nell’art. 5 comporterà l’applicazione di una penale pari allo 0,01% (zerovirgolazerounopercento) dell’intero importo contrattuale, al netto dell’IVA e del costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, (nel caso di malfunzionamenti hardware o firmware) per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi contrattuali di ripristino dei malfunzionamenti.
Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale complessivo, al netto dell’IVA e del costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Autorità potrà risolvere il contratto in danno della Società, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto. L’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell’esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Autorità ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
Nel caso di applicazione delle penali, l’Autorità provvederà a recuperare l’importo sulle relative fatture, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
Art. 20 - Fallimento dell’appaltatore o morte del titolare
Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.
Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Autorità proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Autorità ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del ragruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e
140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’Autorità si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto
dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 21 - Quinto d’obbligo e Varianti
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 l’Autorità potrà apportare un aumento delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo contrattuale complessivo. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al presente contratto.
In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.
L’Autorità potrà richiedere all’Appaltatore, nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 311 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo di cui all’art. 5 “importo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti. L’Autorità, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 311 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell’importo di cui all’art. 5 “importo” del presente contratto. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.
In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’Autorità purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non è stata approvata dal Direttore dell’esecuzione del contratto nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell’Appaltatore, la rimessa
in pristino della situazione preesistente.
Art. 22 - Direzione dell’esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione L’Autorità nominerà il Direttore dell’esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull’esecuzione dei servizi oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di confomità in corso di esecuzione – in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 -, rilascando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.
Art. 23 - Responsabile della fornitura e nominativi del personale addetto all’esecuzione L’Appaltatore ha indicato XXXXXXXXXXXXX quale responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell’Appaltatore medesimo, in ordine all’esecuzione dell’appalto di cui trattasi.
Il responsabile della fornitura sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto dell’appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell’esecuzione del contratto.
L’Appaltatore, inoltre, è tenuto a segnalare i nominativi del personale addetto all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, fornendo il relativo elenco al Direttore dell’esecuzione del contratto. Tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di variazione.
Art. 24 – Collaudo
Sarà sottoposta a collaudo, secondo quanto indicato nel Capitolato tecnico, la fornitura di cui al precedente art. 2, lett. a) e b).
Le operazioni di collaudo saranno effettuate da una Commissione incaricata dall'Amministrazione alla presenza di un Rappresentante dell’Appaltatore, secondo le specifiche di dettaglio delle prove di collaudo comunicate dal Responsabile del servizio dell’Appaltatore e risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dalla Commissione di collaudo e dal Rappresentante del Appaltatore in doppio originale per l’Appaltatore e I'Amministrazione. Tale verbale oltre ad una sintetica descrizione delle prestazioni dell’appalto, conterrà le seguenti indicazioni: gli estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale sono, altresì, descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
Le operazioni di collaudo consisteranno nella verifica della consistenza e delle funzionalità degli apparati hardware e della consistenza delle licenze software e sottoscrizioni e di quanto altro necessario per il completamento della fornitura.
Le specifiche di dettaglio delle prove di collaudo dovranno essere redatte dall’Appaltatore e
sottoposte preventivamente all’Amministrazione per accettazione entro il termine di 30 (trenta) giorni solari a decorrere dalla data di stipula del contratto. Il Mancato rispetto di tale termine prevederà l’applicazione delle penali di cui al precedente art. 20. L’Amministrazione comunicherà all’Appaltatore l’accettazione delle specifiche di collaudo presentate con le eventuali osservazioni ed integrazioni entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di presentazione delle stesse. L’Appaltatore, entro dieci giorni solari dalla ricezione delle eventuali osservazioni, dovrà consegnare all’Amministrazione un documento contenente le specifiche in forma definitiva. Il Mancato rispetto di tale termine prevederà l’applicazione delle penali di cui al precedente art. 20.
Le specifiche di dettaglio delle prove di collaudo, una volta accettate dall’Amministrazione, rappresenteranno una guida per la Commissione di collaudo, che potrà effettuare, comunque, tutte le prove che riterrà necessarie, a suo insindacabile giudizio. Eventuali ulteriori prove che si deciderà di effettuare dovranno essere verbalizzate e costituiranno un addendum alle norme di collaudo sopra citate.
A conferma dell’avvenuta corretta installazione/attivazione di ciascun apparato (software o hardware) previsto nel capitolato tecnico e nell’offerta presentata, l’Appaltatore dovrà provvedere a compilare e firmare, congiuntamente al Direttore dell’esecuzione del contratto, un’apposita nota (nota di installazione) dove saranno riportati i dati identificativi delle apparecchiature (identificativo part number, codice seriale, ecc.), la data di installazione ed eventuali osservazioni. Le note di installazione andranno consegnate al Direttore dell’esecuzione del contratto per l’inoltro alla Commissione di collaudo.
Ove il collaudo non risulti positivo in tutto o in parte, l’Appaltatore dovrà rimuovere i malfunzionamenti riscontrati, ovvero provvedere alla sostituzione delle apparecchiature non utilizzabili, entro i 20 (venti) giorni solari successivi e comunicare al Direttore dell’esecuzione del contratto la nuova data di “pronti al collaudo”.
Art. 25 – Fatturazione e pagamenti
Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’art. 6 l’Appaltatore potrà emettere fattura sulla base delle seguenti modalità:
a) fornitura di cui all’art. 2 lett. a) (Apparati Hardware e Servizio di manutenzione HW e garanzia dei prodotti) in unica soluzione all’esito del positivo collaudo di cui al precedente art. 24 e previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione;
b) fornitura di cui all’art. 2 lett. b) (Licenze Software e Servizi connessi) con cadenza annuale all’esito della positiva attivazione e previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione;
c) servizi di cui all’art. 2 lett. c) (Servizi di Formazione e supporto) da erogarsi in modalità a consumo con pagamento al termine di ciascun ciclo di formazione sulla base delle attività richieste dall’Amministrazione nell’arco del trimestre precedente ed effettivamente erogate dall’Appaltatore stesso e previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione;
Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di confomità in corso di esecuzione da
parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG n. 4939483E4E, alla singola tipologia di attività/fornitura: a) elenco degli Apparati Hardware con indicazione del part-number, b) elenco delle Licenze software e servizi connessi con indicazione del codice identificativo della licenza e c) esatta denominazione del Servizio di formazione e supporto fornito, al periodo di competenza, oltre all’indicazione delle quantità e del relativo prezzo unitario.
< nel caso di RTI con fatturazione pro quota riportare la seguente dicitura
In caso di RTI con fatturazione pro quota, così come previsto nel mandato collettivo, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >
< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti >
L’Appaltatore unitamente alla trasmissione delle fatture emesse secondo le modalità indicate nelle precedenti lettere a), b) e c), provvederà a comunicare all’Autorità la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
La fattura emessa dal subappaltatore dovrà riportare i dati sopra riportati.
Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Autorità procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Autorità, non produrrà alcun interesse.
L’Autorità, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Autorità applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
Le fatture dovranno essere intestate all’Autorità.
L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’Autorità, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, sul/i conto/i corrente/i indicati nel precedente art. 14 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari).
L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Autorità le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Art. 26 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’appaltatore
Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Autorità da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Autorità, nonché a dare immediata comunicazione all'Autorità di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
L'Autorità si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L’Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare all'Autorità ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Autorità entro 10 giorni dall’intervenuta modifica.
Art. 27 - Foro di competenza.
Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Roma.
Art. 28 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali
Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in forma cartacea.
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli che fanno carico all’Autorità per legge.
L’Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell’esercizio di impresa e
che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul valore aggiunto, che l’Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n.131/86 con ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore medesimo.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Roma lì,
AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI
L’APPALTATORE CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
(XXXXXXXXXXXXXXX) (XXXXXXXXXXXXXXX)
Il sottoscritto XXXXXXXXXXXXX, in qualità di XXXXXXXXXXXXXXX xxxxx Xxxxxxx XXXXXXXXXXXX, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c., la Società dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 4 (Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni); Articolo 5 (Servizio di manutenzione hardware e garanzia prodotti); Articolo 6 (Importo contrattuale); Articolo 13 (Subappalto); Articolo 14 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 15 (Cauzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 18 (Risoluzione); Articolo 19 (Penali); Articolo 20 (Fallimento dell’appaltatore); Articolo 21 (Quinto d’obbligo e Varianti); Articolo 23 (Responsabile della fornitura e nominativi del personale addetto all’esecuzione); Articolo 24 (Collaudo); Art. 25 (Fatturazioni e pagamenti); Articolo 26 (Obblighi ed adempimenti dell’appaltatore).
L’XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX