Contract
B) EQUINI
Contratto
Art. 86 – Di regola il contratto di compravendita degli equini si stipula ver- balmente e con lʼintervento del mediatore.
Le contrattazioni si svolgono per capi, per pariglie e, quando trattasi di pule- dri, anche per gruppi.
Si chiamano puledri gli equini non ancora domati,
Si chiamano cavalli, muli o asini gli equini già domati.
Consegna
Art. 87 – Il venditore deve consegnare lʼanimale nella scuderia del comprato- re entro 24 ore dalla conclusione del contratto.
Se però lʼanimale è venduto con la clausola “consegna in fiera” il venditore ha lʼobbligo di consegnarlo immediatamente dopo la conclusione del contratto sti- pulato in fiera o sul mercato.
Se la consegna avviene in fiera, lʼanimale passa a rischio e a spese del com- pratore. Diversamente, rimane a rischio ed a spese del venditore sino a consegna effettuata.
Qualora il venditore non possa consegnare lʼanimale entro il termine pattuito deve informare immediatamente il compratore dei motivi del ritardo.
Pagamento
Art. 88 – Il pagamento si effettua per una parte, allʼatto della conclusione del contratto o della consegna dellʼanimale e, per lʼaltra parte, salvo accordi speciali, entro 40 giorni dalla stessa data, al domicilio del venditore o sul mercato.
Vizi e difetti
Art. 89 – Xxxxx adito ad azione redibitoria i vizi definiti come segue:
1) ticchio dʼappoggio, ticchio volante, ballo dellʼorso;
2) pisciarsi nel fodero;
3) restio, recalcitrante;
4) rusticità eccessiva (mordere, tirar calci, vizi dʼanimo in genere);
5) cancro del fettone;
6) amaurosi o gotta serena;
7) corneggio;
8) anemia infettiva;
9) colica ricorrente;
10) doglia vecchia o zoppicatura intermittente;
11) capostorno o balordone, idrocefalia, epilessia;
12) bolsaggine da enfisema polmonare cronico o da vizio cardiaco o dellʼappa- rato circolatorio in genere;
13) morva o farcino;
14) xxxx (oftalmia periodica) e suoi postumi;
15) male della pietra.
La garanzia per i vizi di cui ai nn. 1,2,3,4,5,6,7 è di 15 giorni dalla consegna; per il vizio al n. 8 è di 21 giorni e per gli altri è di 40 giorni.
Art. 90 – Per i vizi apparenti, ossia “difetti in vista” il venditore non assume garanzia alcuna salvo specifica dichiarazione contraria.
Art. 91 – La garanzia può essere estesa con pattuizione speciale ad ogni vizio o difetto in vista. Tale pattuizione è espressa di solito con le formule: “vendo lʼani- male sano e da galantuomo”, “a tutta garanzia”, od altre simili.
Art. 92 – Sono ammessi contratti con esclusione di ogni garanzia da parte del venditore. Tale condizione deve essere espressamente dichiarata dal venditore prima di concludere il contratto. Può essere espressa con le formule: “vendo alla capezza”, “a fuoco e fiamma”, “brucia camicia”, “brocca secca” od altre simili.
Art. 93 – Con le clausole “a piacimento”, “tenete la bestia per 8 giorni, se non vi piace portatela indietro”, o con altre equivalenti, si dà diritto al compratore di re- stituire, entro il termine stabilito, gli animali comprati senza obbligo di dichiararne il motivo.
Se lʼanimale viene restituito, le spese del ritorno sono a carico del comprato- re. Se invece lʼanimale viene trattenuto si intende che la garanzia per i vizi è quella
prevista dallʼart. 89 con decorrenza dei termini, salvo accordi diversi, dal giorno della consegna.
Art. 94 – In caso di vendita di pariglia, se non è stato definito il prezzo di ogni capo e un soggetto è riconosciuto non sano, il contratto si scioglie.
Denuncia dei vizi
Art. 95 – Il compratore, che ha riscontrato un vizio nellʼanimale, deve avver- tire il venditore, non appena il vizio sia stato rilevato e comunque non oltre i termini stabiliti dallʼart. 89.
Art. 96 – La denuncia dei vizi può essere fatta verbalmente anche a mezzo del mediatore, ovvero per iscritto con lettera raccomandata o con citazione giudi- ziaria.
Nella denuncia si deve indicare non solo il genere del vizio, ma anche il gior- no nel quale venne rilevato.
Lʼazione giudiziaria va, in ogni caso, proposta entro 40 giorni dalla consegna.
Verifica dei vizi
Art. 97 – Il venditore, ricevuta la denuncia, è tenuto a procedere alla verifica del vizio nel più breve tempo possibile. Lʼanimale nel frattempo dovrà essere con- servato dal compratore con la diligenza del buon padre di famiglia.
Risoluzione del contratto
Art. 98 – Il contratto, dopo la verifica ed il riconoscimento da parte del ven- ditore, del vizio denunciato, si intende risolto con tutte le conseguenze di legge.
In ogni caso il compratore non ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto se abbia tosato lʼanimale, se gli abbia tagliato la criniera o la coda o se lo abbia castrato.
Art. 99 – Per gli equini da macello valgono, in genere, le disposizioni concer- nenti i bovini con identica destinazione.
Mediazioni
Art. 100 – Tariffe:
- equini in genere: viene corrisposto lo 0,75% da ciascuna parte sul prezzo pattuito per gruppi fino a 2 capi e lo 0,50% da ciascuna parte per gruppi superiori a 2 capi;
- equini da macello: viene corrisposto lo 0,50% da ciascuna parte sul prezzo pattuito per ogni capo.