POLIZZA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
POLIZZA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
E RISCHI DIVERSI
La presente polizza stipulata tra il
COMUNE DI MERATE
C.F./P.IVA: 00703920132
e la Società
DURATA DELLA POLIZZA
dalle ore 24.00’ del 31.12.2018
alle ore 24.00’ del 30.06.2023
Redatto da:
UNION BROKERS S.R.L.
Xxx Xxxxxx xx 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxx Tel.: 0000.000000 Fax.: 0000.000000
xxx.xxxxxxxxxxxx.xx / Email: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
DEFINIZIONI
LEGGE
La Legge 7 Settembre 2005, n° 209 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,e successive modificazioni.
REGOLAMENTO
Il regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni.
COMPAGNIA E/O SOCIETA'
L ’Impresa Assicuratrice.
CONTRAENTE
COMUNE DI MERATE
ASSICURATO
La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto o il cui interesse è protetto dall’assicurazione per le altre garanzie se rese operanti.
POLIZZA
Il contratto di assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza.
INDENNIZZO/RISARCIMENTO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
FRANCHIGIA
Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
SCOPERTO
Percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
BROKER INCARICATO
Union Brokers con sede in Reggio Xxxxxx (RE) – Via Xxxxxx 16, incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto – contratto in essere sino al 30.3.2019.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
1.1 PROVA DEL CONTRATTO
L ’assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto,fatta eccezione per quanto diversamente normato.
1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELLE GARANZIE
L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto di assicurazione a prescindere dal pagamento della prima rata di premio, che deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data del perfezionamento della polizza.
Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 30 (trenta) giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
E’ stabilito sin d’ora il pagamento frazionato semestrale, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’Assicurato.
1.2 bis – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010
a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
c) L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
1.3 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
La Società presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.
L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio,così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa,non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni,sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo possono comportare o il mancato pagamento del danno o un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art.1892 del Codice Civile.
1.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione,la Società stessa ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 60 (sessanta) giorni.
Se la variazione implica aggravamento che importi un premio maggiore, la Società può chiedere la relativa modificazione delle condizioni di premio in corso.
Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni,la Società nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto con preavviso di 15 (quindici) giorni.
Per i sinistri che si verifichino prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso,si applica l'ultimo comma dell'art.1898 del Codice Civile.
1.5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio,con rimborso dello stesso in proporzione al tempo che decorre dal momento della comunicazione di diminuzione fino al termine del periodo di assicurazione in corso.
1.6 DURATA DEL CONTRATTO, RINNOVO ESPRESSO E RESCINDIBILITA’ ANNUALE
L'assicurazione ha validità dalle ore 24:00 del 31.12.2018 alle ore 24:00 del 30.06.2023, a prescindere dal pagamento che dovrà avvenire come da disposizioni del precedente art. 1.2).
A richiesta del Contraente, la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni. Il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria in misura proporzionale alla durata richiesta ed il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla data di effetto dell’appendice di proroga.
Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 90 (novanta) giorni prima da parte della Società Assicuratrice.
1.7 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
1.8 FORO COMPETENTE
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente.
1.9 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall’una all’altra parte con lettera raccomandata o telex o telegramma o telefax.
1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.
1.11 ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano,della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, Andorra, Islanda, Principato di Monaco, Croazia, Svizzera, Liechtenstein.
L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde;la Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro il limite delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto,ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia,qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio,la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.
Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità,o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato all’immediata restituzione della stessa alla Società.
1.12 SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e/o del contrassegno,la Società provvederà previa restituzione di quelli da sostituire. Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento di esecuzione della Legge 7 Settembre 2005, n ° 209 e successive modificazioni.
1.13 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO (valido solo in caso di polizze singole)
Il trasferimento di proprietà del veicolo importa la cessione della copertura assicurativa,salvo che l'alienante chieda che la copertura stipulata per il veicolo alienato, sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà:
a) Sostituzione con altro veicolo
Nel caso di alienazione del veicolo assicurato,qualora l'alienante,previa restituzione del certificato e contrassegno relativi al veicolo alienato,chieda che la copertura stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà che comporti una variazione di premio,si procede al conguaglio attivo o passivo del premio;
b) Cessione del contratto
Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che importi la cessione del contratto di assicurazione, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società,la quale, previa restituzione del certificato e del contrassegno, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti a nome del cessionario.
Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.
Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.
La Società non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio.
Nel caso in cui l'acquirente del veicolo documenti di essere già contraente di polizza riguardante lo stesso veicolo, la Società assicuratrice del veicolo ceduto all'acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nella polizza ceduta.
Quest'ultima sarà annullata senza restituzione di premio dal giorno in cui venga restituito il certificato di assicurazione ed il contrassegno.
Per i contratti con frazionamento del premio,la Società rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.
1.14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL VEICOLO
In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di xxxxxxxxxxxxx.Xx Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.
Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione,il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto.
Il Contraente è tenuto a pagare il premio o la rata di premio scaduto,relativo al periodo o frazione di periodo in corso al momento del furto;ma la Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione.
1.15 CESSAZIONE DEL RISCHIO PER DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO
Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo,il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
La Società restituisce la parte di premio corrisposto e non usufruito,in ragione di 1/360° del premio tassabile annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno.
Nel caso di demolizione del veicolo successiva alla sospensione del contratto il premio corrisposto e non utilizzato viene restituito in ragione di 1/360° del premio tassabile annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta alla Società della cessazione di rischio.
1.16 ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA
L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente,purché intestati al P.R.A. al Contraente ovvero allo stesso locati in leasing.
Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore alla data di effetto del contratto.
Le esclusioni di veicoli,ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva degli stessi,dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.
Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno richiesto o comunque dalle ore
24.00 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno.
Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 ° per ogni giornata di garanzia..
La regolazione del premio relativa alle inclusioni,esclusioni e/o altre variazioni contrattuali,deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 (novanta) giorni dal termine dell'annualità stessa.
Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.
La differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione dovrà essere corrisposta, dalla parte debitrice, entro il 30° giorno successivo alla data di ricevimento,da parte del Contraente,della relativa appendice emessa dalla Società. Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell‘ assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli di premio.
NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)
2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere - entro i limiti convenuti -le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è stato effettuato il trasporto - dalla circolazione dei veicoli descritti nell’elenco che forma parte integrante del contratto.
L'assicurazione copre anche:
a) la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o dallo stazionamento dei veicoli in aree private, anche non di proprietà del Contraente;
b) la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo assicurato;
c) la responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o al altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell’utilizzo del veicoli;
d) la responsabilità per i danni cagionati involontariamente dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, su veicoli adibiti a trasporto pubblico esclusi denaro, preziosi, titoli ed esclusi i danni derivanti da furto o da smarrimento;
e) la responsabilità per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere.
2.2 RISCHIO STATICO DI RIMORCHIO IDENTIFICATO
La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovra a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice,per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.
2.3 ESTENSIONI (sono operanti salvo le implicazioni di legge a carico del contraente)
La garanzia è operante, a titolo esemplificativo e non limitativo, anche:
a) nel caso di impiego dei veicoli nei servizi di linea, di noleggio con conducente o comunque effettuati al di fuori delle linee concesse (come a titolo esemplificativo e non limitativo: servizi speciali, riservati, fuori linea), nonché presi o dati in locazione ai sensi dell'art.87 -V comma del D. Legislativo 30/4/92 n.285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche e integrazioni,anche se guidati da persone non dipendenti del Contraente;
b) nel caso di impiego saltuario in servizi extraurbani di autobus assicurati per il servizio urbano e viceversa;
c) nel caso di impiego degli autoveicoli (muniti di certificato e contrassegno) per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente, nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria, in quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati;
d) nel caso di sovraccarico e sovranumero di passeggeri, di sovrappeso delle merci e di "fuori sagoma";
e) per i sinistri che avvenissero all'interno di depositi, autorimesse o officine nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi purché muniti di certificato e contrassegno;
f) per i danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli;
g) per i danni alle cose trasportate di proprietà di terzi ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;
h) per i danni causati ai trasportati nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero mentre sostano a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo anche in corsa;
i) per i danni subiti dai dipendenti del Contraente caricati all’ esterno dell'abitacolo per motivi di servizio;
j) per i danni arrecati a terzi nella esecuzione delle operazioni di carico e scarico, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici purché stabilmente istallati sul veicolo, con esclusione dei danni arrecati alle cose oggetto delle dette operazioni. Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle operazioni salvo che per i danni riconducibili a rischi di circolazione;
k) nel caso di lesioni subite dai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2.4 ESCLUSIONI E RIVALSA
L'assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
b) nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art.98
D. Legislativo 00/0/00 x x000;
c) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione, salvo quanto previsto alla norma "ESTENSIONI".
Nei predetti casi ed in tutti gli altri casi in cui sia applicabile l'art.18 della Legge, la Società rinuncia al diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza della inopponibilità di eccezioni al terzo danneggiato previste dal citato articolo.
Inoltre, la Società, a parziale deroga di quanto diversamente indicato, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:
1) dell’Ente o società proprietaria o locataria e del Conducente del veicolo assicurato:
a) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli art. 186,186bis o 187 del D.lgs. 30/4/92 n. 285, modificati dall’art 5 e 6 legge n. 214 del 1° agosto 2003 e ss.mm.ii.;
b) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo.
Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto b) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo nel caso previsto al punto c), la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.
2) del solo Ente o impresa proprietaria del veicolo assicurato:
se il conducente non è abilitato a norme delle disposizioni in vigore e che tale abilitazione sia stata sospesa o revocata e ciò non sia stato reso noto dal conducente allo stesso Ente o impresa proprietaria.
In ogni caso la Società non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dall'art.2049 del Codice Civile.
La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l’Ente o l’impresa proprietaria o locataria fossero stati a conoscenza prima del sinistro delle cause che avrebbero determinato il diritto all’azione di rivalsa.
2.5 PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA'
Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
1° PERIODO: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
PERIODI SUCCESSIVI: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
2.6 FORMULA TARIFFARIA "BONUS/MALUS"- AUTOVETTURE ED AUTOPROMISCUI
.1 La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio,rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti o decrescenti determinati secondo la tabella di merito e le disposizioni che risultano nell’allegato B del Provvedimento CIP n.10 del 05.05.1993 pubblicato sul supplemento ordinario n.46 alla Gazzetta ufficiale n.106 del 08.05.1993.
.2 All'atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito 14 della tabella sopra richiamata se relativo a: a)veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
b)veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico;
c)veicolo precedentemente assicurato con formula tariffaria "franchigia fissa ed assoluta".
.3 Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui al precedente comma 2,lettere a) e b),il Contraente è tenuto ad esibire la richiesta della Società,la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto.
.4 In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra richiamata.
.5 Per le annualità successive a quella della stipulazione,il contratto è assegnato,all'atto di rinnovo,alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive che la Società è tenuta ad allegare alla presente assicurazione,a seconda che la Società abbia o meno effettuato,nel periodo di osservazione,pagamenti per il risarcimento,anche
parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona,la Società abbia provveduto ad apporre una riserva per il presumibile importo del xxxxx.Xx mancanza di risarcimento,anche parziale,di danni ovvero di apposizione di riserva,il contratto,anche se in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento,è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della tabella di regole evolutive.
.6 Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Compagnia nella forma "bonus/malus"il contratto stesso è assegnato all'atto della.8 stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore.
.7 In mancanza della consegna dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra richiamata.
.8 Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "bonus/malus"che sia scaduto da più di tre mesi,salvo che il Contraente dichiari,ai sensi e per gli effetti degli artt.1892 e 1893 del Codice Civile,di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente xxxxxxxxx.Xx presenza di tale dichiarazione,il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classe di merito 14 a seconda che la stipulazione avvenga,rispettivamente,entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata,o successivamente.
.9 Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria "bonus/malus"per durata inferiore all'anno,il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato,con conseguente assegnazione a questa classe.Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi,si applica la disposizione del comma 0.Xx il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con clausola di "franchigia fissa ed assoluta",il contratto è assegnato alla classe di merito 14.
.10 La disposizione di cui al comma 7 non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Compagnia alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Società o al Commissario xxxxxxxxxxx.Xx tal caso il Contraente deve dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt.1892 e 1893 del Codice Civile,gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nella attestazione o,se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale,la classe di merito alla quale esso era stato xxxxxxxxx.Xx contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
.11 L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsato dalla Società entro la data di scadenza del contratto o,nel caso di rinnovo di quest'ultimo,sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.
.12 Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero,il contratto è assegnato alla classe di merito 14,a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo xxxxxxxxx.Xx dichiarazione si considera,a tutti gli effetti,attestazione dello stato di rischio.
.13 Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi 6,7,8,9 e 10 la disposizione del comma 0.Xx stessa disposizione si applica,altresì,all'atto di ciascun rinnovo,ai contratti nella forma "bonus/malus"in corso con la Società che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.
.14 La Società,qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito,ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario,assegnerà il contratto,all'atto del primo rinnovo utile,alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto,con conseguente conguaglio tra il maggiore premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.
.15 Qualora il rapporto assicurativo sia cessato la Società invierà all'assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio,della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.
.16 Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso,alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.
.17 E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione della tabella delle regole evolutive,offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto,il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.
In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.
.18 La sostituzione,qualunque ne sia il motivo,non interrompe il periodo di osservazione in corso, purchè non vi sia sostituzione della persona del proprietario-assicurato o del xxxxxxxxx.Xx sostituzione del veicolo da luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di alienazione del veicolo xxxxxxxxxx.Xx ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata purché quest'ultimo venga assicurato presso la stessa Società entro sei mesi dalla data di risoluzione del contratto.
.19 Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente,alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto,dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14.
.20 Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.
2.7 FORMULA TARIFFARIA "BONUS/MALUS"-CICLOMOTORI E MOTOCICLI
Il contratto è stipulato nella forma "Bonus Malus",che prevede riduzioni o maggiorazioni del premio applicato all’atto della stipulazione,rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel corso del "periodo di osservazione"e che si articola in diverse classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio differenziati,ai sensi del Provvedimento ISVAP 23 luglio 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.175 del 29.07.1998 -relativamente ai motocicli -e del Provvedimento ISVAP 5 novembre 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.264 dell’11.11.1998 -relativamente ai ciclomotori.
Assegnazione alla classe d'ingresso.
A questa classe è assegnato il contratto che si riferisce a:
1 Motociclo:
a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico.
2 Ciclomotore:
a) veicolo assicurato per la prima volta.
3 Motociclo/Ciclomotore:
a) veicolo precedentemente assicurato presso altra Impresa,italiana od Estera;
b) veicolo precedentemente assicurato con contratto temporaneo;
c) veicolo precedentemente assicurato presso l'impresa,la cui attestazione di rischio sia scaduta da oltre 1 anno;
d) veicolo precedentemente assicurato presso Ia Società,la cui attestazione di rischio sia scaduta da oltre 3 mesi,salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892,1893 e 1894 del Codice Civile,che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.
Assegnazione in base alle indicazioni risultanti dall'attestazione sullo stato di rischio.
Per i casi non ricompresi ai punti precedenti verranno considerate le indicazioni risultanti dall'attestazione sullo stato del rischio.
Tuttavia in caso di furto del veicolo,se il Contraente chiede alla Società,entro sei mesi dalla data di risoluzione del contratto per furto del veicolo,che il contratto relativo al veicolo rubato sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà,la Società procederà all'emissione di un nuovo contratto mantenendo la classe di merito maturata.
Qualora il Contraente si sia invece già avvalso della suddetta facoltà ed il veicolo venga successivamente ritrovato,quest'ultimo potrà essere nuovamente assicurato presso la Società con un nuovo contratto da assegnare alla classe d ’ingresso.
Regole evolutive della classe di merito.
a) Assenza di sinistri:se nel periodo di osservazione non vengono effettuati pagamenti e/o non vengono riservati sinistri con danni alla persona,il contratto sarà assegnato a classe di merito inferiore secondo le previsioni della specifica tabella che la Società è tenuta ad allegare alla presente assicurazione.
b) Presenza di sinistri:se nel periodo di osservazione vengono effettuati pagamenti e/o vengono riservati sinistri con danni alla persona,e/o vengono riaperti sinistri con danni alla persona precedentemente definiti senza seguito,che comportino riserve con danni alla persona,il contratto sarà assegnato a classe di merito superiore secondo le previsioni della specifica tabella che la Società è tenuta ad allegare alla presente assicurazione.
La Società,qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito,ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario,assegnerà il contratto,all’atto del primo rinnovo utile,alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il sinistro non fosse avvenuto,con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che il Contraente avrebbe avuto il diritto di pagare.Qualora il rapporto assicurativo sia cessato,la Società invierà all’assicurato una nuova attestazione sullo stato di rischio,della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l ’attestazione stessa.
c) Restituzione degli importi pagati dalla Società:
Se nel “periodo di osservazione"vengono effettuati pagamenti è data facoltà al Contraente di evitare la maggiorazione di premio conseguente all'applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società,all'atto del rinnovo del contratto,il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti i sinistri considerati ai fini delle regole evolutive nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.
2.8 FORMULA TARIFFARIA "FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA"
La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.
Il Contraente e/o l'Assicurato è tenuto in solido a rimborsare alla Società l'importo della franchigia o di quanto pagato nei limiti della stessa.
La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
E' fatto divieto al Contraente di assicurare o,comunque di pattuire,sotto qualsiasi forma,il rimborso della franchigia indicata in polizza.
2.9 RIMBORSO NEI LIMITI DELLA FRANCHIGIA
La Società, alla scadenza di ogni semestre, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati ai terzi rientranti nel limite della franchigia.
La Società formulerà la richiesta allegando l'elenco analitico delle xxxxxxxxxxxx.Xx Contraente è tenuto a provvedere al relativo rimborso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
2.10 FORMULA TARIFFARIA "FISSA"con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus)
.1 Qualora il contratto,stipulato con tariffa a premio fisso,si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose -esclusi i carrelli -per usi speciali e per trasporti specifici se nel periodo di osservazione vengano pagati due sinistri il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15% (quindicipercento).
.2 Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri,il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25% (venticinquepercento).
.3 I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.
.4 Nel caso in cui il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Compagnia,al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora - dall'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore -essa risulti dovuta.
.5 Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt.1892 e 1893 del Codice Civile,di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente xxxxxxxxx.Xx presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno,la maggiorazione (Pejus)che risulti dovuta non verrà applicata.
.6 Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno,la maggiorazione (Pejus)si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta xxxxxxxxxxxxx.Xx Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo;in mancanza,il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al comma 2.
.7 In mancanza di consegna dell'attestazione,il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%.Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto.
.8 Le disposizioni di cui ai commi 4,5,6 e 7,non si applicano se il contratto si riferisce a: a)veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
b)veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico;
c)veicolo assicurato in precedenza con la forma "franchigia".
.9 Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui al precedente comma 8 lettere a)e b),il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto;in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma.
.10 La Società provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo utile,qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus",sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario.
.11 Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito,ma che,se fosse stato apposto a riserva,avrebbe potuto concorrere alla determinazione del pejus, venga riaperto,si procederà,all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso,alla maggiorazione precedentemente non applicata.
.12 Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Compagnia alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa,per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione,il Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione alla Compagnia od al Commissario liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt.1892 e 1893 del Codice Civile,gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata.
.13 La sostituzione del contratto,qualunque ne sia il motivo,non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato.
2.11 ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO
2.11.1 Contenuto dell’attestato
L’attestazione contiene:
a) la denominazione dell’impresa di assicurazione;
b) la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di contraente persona giuridica;
c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;
d) il numero del contratto di assicurazione;
e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
g) la data di scadenza del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata;
h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l’annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di 4 osservazione contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
i) l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità; j)la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone).
k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall’assicurato.
2.11.2. Decorrenza e durata del periodo di osservazione
Ai fini dell’applicazione delle regole evolutive sia della classe di merito aziendale sia della classe di merito CU, in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa. In caso di contratto con durata annuale più frazione, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.
2.11.3. Obbligo di consegna dell’attestazione sullo stato del rischio
L’impresa consegna l’attestato di rischio al contraente e, se persona diversa, all’avente diritto, ovvero: a) al proprietario;
b) nel caso di usufrutto, all’usufruttuario; c) nel caso di patto di riservato dominio, all’acquirente; d) nel caso di locazione finanziaria, al locatario.
L’obbligo di cui al comma 1 sussiste, altresì: a)qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato; b)nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto e successiva riattivazione, in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione, quando sia concluso il periodo di osservazione; c)in caso di furto del veicolo, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, avvenuti dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto; d)nei casi di vendita del veicolo, avvenuta dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto, qualora l’alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione o di cessione del contratto di cui all’articolo 171, comma 1, lettere a) e b) del decreto.
2.11.4 Modalità e tempi di consegna dell’attestazione sullo stato del rischio
L’impresa, in occasione di ciascuna scadenza contrattuale, consegna l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica, purché si sia concluso il periodo di osservazione di cui all’art. 2.9.3, commi 1 e 2.
L’attestato di rischio è consegnato almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.
L’obbligo di consegna di cui al comma 1 si considera assolto con la messa a disposizione dell’attestato di rischio nell’area riservata del sito web dell’impresa, attraverso la quale ciascun contraente può accedere alla propria posizione assicurativa, così come disciplinato dall’art. 38bis, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010. Le imprese, tuttavia, prevedono modalità di consegna telematica aggiuntive da attivarsi su richiesta del contraente.
L’impresa rende nota la possibilità di richiedere le credenziali di accesso all’area riservata del proprio sito web e le modalità di consegna telematiche aggiuntive, mediante pubblicazione di un’apposita informativa sulla home page del sito internet.
L’informativa di cui al comma 4 è, altresì, resa per iscritto in occasione della sottoscrizione del contratto di assicurazione. Nei casi in cui il contraente sia persona diversa dall’avente diritto, le imprese attivano per quest’ultimo le medesime modalità di consegna previste per il contraente.
Per i contratti acquisiti tramite intermediari, l’impresa obbligata alla consegna dell’attestato di rischio, garantisce, all’avente diritto che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dello stesso per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi. Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.
Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l’attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, del Dlgs 209/2005. In tal caso, le imprese consegnano, per via telematica, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l’attestato di rischio comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.
Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, l’attestato di rischio è consegnato almeno trenta giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.
2.12 PASSAGGIO DI TARIFFA
Il passaggio da una formula tariffaria ad un ’altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto.
2.13 DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
In caso di sinistro,il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza,oppure alla Società entro 15 giorni da quando giorni dal giorno in cui l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne sia venuto a conoscenza. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione di tutti i dati in possesso del Contraente relativi al sinistro. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile,le notizie,i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
2.14 PROCEDURE DI RISARCIMENTO DIRETTO (Art. 149 del X.xx 07/09/2005 n° 209)
Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del X.xx. 07/09/2005 n° 209) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 X.xx. 07/09/2005 n° 209) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.
Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati. In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. l48 del X.xx. 07/09/2005 n° 209.
La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 X.xx. 07/09/2005 n° 209, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.
Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 X.xx. 07/09/2005 n° 209). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando cosi la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 X.xx. 07/09/2005 n° 209.
2.15 PROCEDURA ORDINARIA DI RISARCIMENTO (art. 148 del X.xx. 07/09/2005 n° 209)
Nei caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista at precedente art. 11,1a richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.
2.16 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO (art. 141 del X.xx. 07/09/2005 n° 209)
Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del X.xx. 07/09/2005 n° 209.
2.17 GESTIONE DELLE VERTENZE GIUDIZIALI CIVILI E TUTELA PENALE
La Società assume, a nome dell'Assicurato fino a quando ne ha interesse,la gestione giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando,ove occorra,legali o xxxxxxx.Xx Società si impegna,comunque, a richiesta dell'Assicurato,ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte.
Ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno,anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede xxxxxx.Xx Contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese,diritto che permane anche per il conducente imputato.
La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Nel caso di vertenze giudiziali civili che si concludono con il risarcimento del danno entro il limite della franchigia,per l'attribuzione delle spese giudiziali si applicano le disposizioni previste dal 3° comma dell'art.1917 del Codice Civile in quanto inderogabili ai sensi dell'art.1932 del Codice Civile.
NORME PARTICOLARI (Sempre operanti)
3.1 EMISSIONE DEL CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE ("CARTA VERDE")
La Società, ad ogni scadenza di rata successiva alla stipulazione della polizza,anche senza la richiesta del Contraente,emette certificato internazionale di assicurazione ("Carta Verde").
3.2 CLAUSOLA BROKER
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione ed esecuzione della presente polizza alla Società UNION BROKERS
S.R.L attuale Broker incaricato ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005 sino al 30.3.2019. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che , con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.
La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato. La remunerazione del broker avverrà mediante trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Xxxxxx, alla Società. Nell’eventualità la gestione del presente contratto sia affidata ad un corrispondente o Coverholder del Lloyd’s di Londra, si prende e si da atto che: Ogni comunicazione effettuata al corrispondente si considererà come effettuata agli Assicuratori; Ogni comunicazione effettuata dal corrispondente si considererà come effettuata dagli Assicuratori. Ogni comunicazione effettuata al Broker mandatario dal corrispondente s’intenderà come fatta all’assicurato; Ogni comunicazione effettuata dal Broker al corrispondente si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. La Società autorizza all’incasso dei premi e/o delle somme dovute agli assicuratori il corrispondente e riconosce che i pagamenti effettuati dal Contraente/Broker al corrispondente hanno effetto liberatorio nei confronti della contraenza e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.
La remunerazione del broker è a carico della Società e alla data di sottoscrizione del presente contratto è definita nella misura percentuale di cui alla determinazione di affidamento del servizio di brokeraggio n. 20 del 15.03.2016 assunta dal Servizio Gare del Comune di Merate. Alla scadenza del vigente contratto di brokeraggio assicurativo sarà cura del Comune di Merate/Contraente comunicare, entro 10 giorni dall’avvenuta aggiudicazione del nuovo contratto di brokeraggio assicurativo, il nominativo del nuovo Broker e la relativa percentuale di remunerazione.
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3.3 COASSICURAZIONE E DELEGA
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto,ciascuna di esse è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in esplicita deroga all’art.1911 del Codice Civile.
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla coassicuratrice delegataria in esso indicata. Di conseguenza tutti rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal broker incaricato il quale tratterà con la Società coassicuratrice delegataria. Pertanto tutte le comunicazioni inerenti al contratto,xxx comprese quelle relative al recesso,alla disdetta e alla gestione dei sinistri,si intendono fatte o ricevute dalla Società delegataria anche in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria per conto comune,fatta soltanto eccezione per l’ incasso dei premi di polizza,il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.
La Società delegataria dichiara di avere ricevuto benestare dalle coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza o appendici)per firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria sul documento di assicurazione,lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.
Relativamente ai premi scaduti,la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici,eventualmente mancanti,con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.
3.4 CLAUSOLA DI REVISIONE DEL CONTRATTO
Nessuna variazione delle condizioni contrattuali potrà essere posta in essere ed avrà efficacia se non previo accordo scritto di entrambe le parti contrattuali.
3.5 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.
GARANZIE ACCESSORIE
4.1 RESPONSABILITA' CIVILE DEI TRASPORTATI
La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati,durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia del Contraente e/o dell'Assicurato e dei trasportati.
La garanzia è prestata entro i limiti dei massimali e secondo le Norme che regolano la garanzia della responsabilità civile auto.
4.2 IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA
La Società,previa presentazione di idonea documentazione ed entro il limite di Euro 1.000,00 (mille/00) per evento,rimborsa al Contraente le spese sostenute per la riparazione dei danni agli interni del veicolo assicurato determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti da circolazione stradale,comprovato da dichiarazione delle Pubbliche Autorità ovvero di addetti di servizi di pronto soccorso,ospedalieri o di istituti di cura.
La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.
4.3 ROTTURA CRISTALLI
La Società,previa presentazione di idonea documentazione,rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.
Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e,in ogni caso,i danni agli specchi retrovisori esterni e alla fanaleria in genere.
4.4 RICORSO TERZI
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza di € 500.000,00 delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitali e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio, esplosione (compresa l’esplosione del carburante non seguita da incendio), o scoppio del veicolo assicurato, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni,di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi,entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% (diecipercento) del massimale stesso.
L'assicurazione non comprende i danni:
a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui,fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del Codice Civile.
4.5 SPESE DI IMMATRICOLAZIONE - SPESE DI ASSICURAZIONE R.C.A. - TASSA AUTOMOBILISTICA
Le garanzie operano in tutti i casi in cui il Contraente perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totale o per distruzione.
La Società rimborsa all'Assicurato:
a) l'importo massimo di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro mezzo similare;
b) l'importo pari a 1/360 ° del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile auto,purché prestata dalla Società,per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza indicata sul certificato
di assicurazione non oltre,comunque,la data di comunicazione all'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia R.C.A.;
c) l'importo pari a 1/360 ° di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.
Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.
4.6 TRAINO
Qualora, in conseguenza di un sinistro, il veicolo assicurato abbia subito danni tali da renderne impossibile la circolazione autonoma, la Società rimborsa le spese di traino purché documentate, fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
La Società rimborserà le spese di traino al più vicino punto di assistenza oppure fino alla residenza abituale del Contraente o fino all’ autocarrozzeria od autofficina di sua fiducia.
Nel caso in cui, in seguito ad uscita di strada, il veicolo risulti danneggiato in modo da non potervi ritornare autonomamente, sono inoltre comprese nell’ assicurazione - purché documentate ed entro il limite sopra menzionato - le spese necessarie per rimettere il veicolo danneggiato sulla sede stradale ovvero per sollevarlo e trasportarlo,o trainarlo, fino al più vicino punto di assistenza.
Il rimborso esclude,in ogni caso,il costo dei pezzi di ricambio e le spese di manodopera necessari per la riparazione dei danni.
La garanzia è operante anche qualora le suindicate operazioni di traino e/o recupero vengano effettuate dal Contraente con mezzi propri o nelle sue disponibilità.
4.7 RIENTRO DEI PASSEGGERI
Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente,la Società rimborserà le spese,purché documentate,sostenute dal Contraente e dalle persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per sinistro.
La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.
4.8 TRASPORTO IN AMBULANZA
La Società,previa presentazione di idonea documentazione,rimborsa le spese sostenute dal Contraente per il trasporto in ambulanza delle persone infortunate trovantesi a bordo del veicolo assicurato,dal luogo dell'incidente e fino al più vicino posto di Pronto Soccorso,Ospedale o Casa di Cura.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per sinistro.
4.9 INQUINAMENTO ACCIDENTALE
La Società si obbliga a tenere indenne l ’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare,quale civilmente responsabile ai sensi di legge,a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell’ ambiente causato dalla fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dai veicoli assicurati e necessarie al loro funzionamento, qualora i medesimi non si trovino in circolazione.
L ’assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni. La presente estensione di garanzia non vale:
a) per i danni a cose di terzi che l ’Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
b) per danni conseguenti ad operazioni di riempimento o svuotamento dei serbatoi di carburante dei veicoli assicurati,effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
c) se i terzi danneggiati non rientrano tra i soggetti considerati tali,nei confronti del Contraente, dall’art.4 della Legge;
d) per i danni subiti da persone in rapporto di dipendenza con il Contraente,se tali danni siano occorsi durante la prestazione di lavoro e/o servizio.
4.10 TUTELA GIUDIZIARIA, DISEQUESTRO E CUSTODIA
La Società assumerà a proprio carico, fino alla concorrenza di Euro 10.000,00 (diecimila/00) per evento, l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie all’Ente od al conducente del veicolo assicurato allo scopo di:
- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all’azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo, solo per la parte eccedente i limiti fissati nel terzo comma dell’art. 1917 C.C.;
- effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente; qualora l‘Ente non vi provveda direttamente, la Società avrà la facoltà di affidare a persona di sua fiducia, alla quale l’Ente stesso dovrà conferire il
mandato necessario, l’incarico di presentare il ricorso alla competente Autorità, prendendo in carico le relative spese.
La garanzia comprende:
1) le spese per l’intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
2) le spese peritali, compresi medici ed accertatori, per l’opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
3) le spese per la difesa penale del conducente per reato colposo o contravvenzione, conseguenti all’uso del veicolo, per tutti i gradi di giudizio, anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell’Ente;
4) le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto a fini probatori dall’Autorità giudiziaria in conseguenza di incidente stradale; dovranno inoltre essere comprese le spese di custodia, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per sinistro.
La garanzia non comprende:
1) le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
2) le spese di giustizia penale
3) gli oneri fiscali (bollature di documenti, spese di registrazione di sentenze d atti in genere, ecc.)
L’assicurazione non è operante:
- se il veicolo assicurato non è coperto dall’assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione;
- nel caso di controversia promossa contro l’Ente da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell’obbligo di fermarsi e prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione;
- in relazione a fatti derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’Assicuratore R. C. Auto del veicolo assicurato.
5.0 RISCHI DIVERSI AUTO – INCENDIO - EVENTI SOCIO - POLITICI ED ATMOSFERICI, FURTO E RAPINA (A.R.D.)
(Operanti limitatamente ai veicoli per i quali sia indicato il valore assicurato)
5.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società indennizza,nei limiti ed alle condizioni che seguono,i danni materiali e diretti subiti dal veicolo,inclusi gli impianti,dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati e validamente fissati,contro i rischi:
a) Incendio -combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione ed azione del fulmine;
b) Eventi socio-politici ed atmosferici -tumulti popolari,scioperi,sommosse,atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, inondazioni, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, valanghe e slavine.
c) Furto o rapina -(consumati o tentati) compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina;
Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.
Sono compresi in garanzia gli accessori fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili, se costituenti dotazione di serie del veicolo assicurato.
5.2 ESCLUSIONI
L'assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
b) provocati dolosamente dal Contraente e/o dalle persone di cui debba rispondere a norma di legge;
c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive,alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
d) limitatamente alla garanzia furto,patiti dai teloni di copertura di autocarri e motocarri,a meno che non siano danni conseguenti a furto totale.
In caso di furto l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità inoltrandone copia autentica alla Società.Qualora il furto totale si sia verificato in uno Stato estero, l'Assicurato, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera,dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità Italiana.
5.3 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO
La Società si impegna,in occasione di ciascun rinnovo annuale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e,conseguentemente,a procedere alla modifica del premio relativo.
5.4 EVENTI SOCIO-POLITICI ED EVENTI ATMOSFERICI
Limitatamente ai danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati in conseguenza di eventi socio-politici ed atmosferici l'indennizzo avverrà previa deduzione di una franchigia fissa per sinistro e per veicolo assicurato di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).
Inoltre,relativamente ai soli eventi atmosferici,la Società non rimborserà,per ciascun veicolo, somme superiori a Euro 5.000,00 (cinquemila/00).
5.5 DENUNCIA DEI SINISTRI -OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
In caso di sinistro,il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza,oppure alla Società, entro 15 (quindici) giorni da quando l’ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne sia venuto a conoscenza. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi al sinistro in possesso del Contraente.
Alla denuncia devono far seguito,nel più breve tempo possibile,le notizie,i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. Limitatamente alla garanzia Furto ed Eventi Socio- politici,il Contraente e/o l'Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia all'Impresa e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art.1914 del Codice Civile.
Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero,l'Assicurato,oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera,dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.
5.6 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE.
Il danno parziale viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:
-il valore dei pezzi di ricambio,relativi alle parti meccaniche,viene ridotto del 5% (cinque per cento) per ogni anno intero di vita del veicolo, dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50% (cinquanta per cento);
-non sono indennizzabili le spese per modificazioni,aggiunte o migliorie,apportate al veicolo in occasione della riparazione nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.
L'indennizzo,anche in caso di danno totale,non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro,l'Impresa risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall'art.1907 del Codice Civile.
Tuttavia non verrà applicata la regola proporzionale qualora tale valore commerciale risultasse superiore di non oltre il 15% (quindici percento) del valore assicurato.
5.7 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti,direttamente oppure,a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone,le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali,senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo,tali nomine,anche su istanza di una solo delle Parti,sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.
5.8 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia,valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro,senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente,a richiesta della Società,abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".
5.9 RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società,se questa ha risarcito integralmente il danno,salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose xxxxxxxx.Xx invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse,o di farle xxxxxxx.Xx quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate;sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro,la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale,salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.
6.0 - RISCHI DIVERSI AUTO - XXXXX XXXXX
(operanti limitatamente ai veicoli per i quali sia indicato il valore assicurato alla specifica sezione di polizza)
6.1 Oggetto dell'assicurazione
La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati - inclusi i relativi impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui sono destinati purché ad essi incorporati e validamente fissati - derivanti dagli eventi rientranti nella garanzia kasko come di seguito definita:
Kasko - collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento, uscita di strada, per effetto della circolazione, sia su area pubblica sia su area privata, anche nel caso in cui i detti eventi e i danni conseguenti siano derivati da colpa grave dell’Assicurato.
6.2 Esclusioni
L'assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari e invasioni nonché di sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
b) a ruote, cerchioni, pneumatici e camere d’aria, salvo se verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza;
c) conseguente a traino attivo o passivo, xxxxxxx a spinta o a mano;
d) provocati dolosamente dal Contraente e/o dall’Assicurato o dalle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge;
e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare, competizioni sportive e relative prove.
L’assicurazione non è inoltre operante:
- se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare abilitazione alla guida;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti.
6.3 Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società, in caso di sinistro, rinuncia ad ogni azione di rivalsa nei confronti del conducente per le somme pagate, salvo il caso in cui la circolazione sia avvenuta senza il consenso del Contraente/Assicurato.
6.4 Scoperto e franchigia
In caso di sinistro, per ciascun veicolo assicurato che risulti danneggiato, verrà applicato uno scoperto pari al 10% (diecipercento) del danno indennizzabile, con il minimo di Euro 250,00 (duecentocinquanta) relativamente ad autovetture e autopromiscui, che si intende elevato a Euro 500,00 (cinquecento) per ogni altro veicolo assicurato.
6.5 Denuncia dei sinistri - obblighi del contraente
Tempi per informazione e /o liquidazione sinistri:
L’impegno sui tempi sarà riportata in polizza. In caso di ritardo di un minimo di 20 gg rispetto all’impegno, la società potrà esclusa dall’elenco dei fornitori, con la preclusione a partecipare a gare per i servizi assicurativi del contraente.
In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 15 (quindici) giorni da quando l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne sia venuto a conoscenza. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione di tutti i dati in possesso del Contraente relativi al sinistro.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
6.6 Determinazione dell'ammontare del danno
Il danno parziale viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:
- limitatamente alle parti meccaniche, il valore dei pezzi di ricambio viene ridotto del 5% (cinquepercento) per ogni anno intero di vita del veicolo, dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50% (cinquantapercento);
- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.
L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale del veicolo al momento del
sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile, salvo il caso in cui l’anzidetto valore commerciale risultasse superiore al valore assicurato di non oltre il 15% (quindicipercento).
6.7 Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una solo delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale del foro competente.
Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.
6.8 Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti comprovanti che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".
7.DICHIARAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT.1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE
Agli effetti degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di conoscere ed approvare specificatamente le seguenti disposizioni contrattuali: art. 1.6 Rinnovo espresso, art. 1.8 Foro Competente.
8. CALCOLO DEL PREMIO
La società assicuratrice emetterà un unico contratto nella forma del Libro Matricola.
È acconsentito con debita motivazione tecnica l’emissione di singoli contratti per i vari mezzi, in tal caso ciascun contratto farà riferimento a tutte le condizioni del presente capitolato d’oneri (ove applicabili).
Descrizione del rischio assicurato
Premesso che i veicoli oggetto dell’ assicurazione sono quelli identificati nell’Allegato ELENCO VEICOLI - recante gli elementi per la valutazione del rischio, l’assicurazione è prestata per le seguenti garanzie:
1. RCA,Garanzie accessorie (norme 4.0) per tutti i mezzi identificati nell’ anzidetto Allegato ELENCO VEICOLI
o inclusi nell’ assicurazione successivamente alla data di effetto della stessa;
2. Rischi diversi - Incendio, Eventi Socio - politici ed Atmosferici, Furto e Rapina (norme 5.0), limitatamente ai veicoli per i quali sia indicato il rispettivo valore assicurato nell’anzidetto Allegato ELENCO VEICOLI o nelle richieste di inclusione successive alla data di effetto dell’ assicurazione:
Forma tariffaria dell’ assicurazione RCA:
• TARIFFA BONUS /MALUS per autovetture, auto promiscui, ciclomotori e motocicli
• TARIFFA FISSA con pejus,ove previsto, per ogni altro veicolo indicato nell’elenco allegato.
• per ogni autobus/scuolabus:
. Per sinistro: Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00).
. Per danni alle persone: Euro 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni/00).
. Per danni alle cose: 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).
• Per ogni altro tipo di veicoli:
• . Per sinistro: Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00).
• . Per danni alle persone: Euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00).
• . Per danni alle cose: 2.000.000,00 (duemilioni/00).
Determinazione del premio
Il premio viene determinato, nella misura indicata nell’Allegato ELENCO VEICOLI, redatto in base alla situazione di rischio conosciuta alla data di inizio della procedura di gara. Lo stesso è suscettibile di modifica in base:
1. alle risultanze delle attestazioni dello stato di rischio che saranno prodotte dalla precedente compagnia assicuratrice prima della data di effetto della presente assicurazione;
2. alle variazioni intervenute,per inclusione od esclusione di veicoli,prima della data di effetto della presente assicurazione.
I premi relativi alle garanzie Rischi Diversi Auto (5.0 e 6.0 del capitolato) sono stati imputati nel premio omnicomprensivo per i veicoli assicurati sulla base dei seguenti tassi lordi:
9 – RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
La Società diviene titolare autonomo del trattamento dei terzi (danneggiati, ecc.) coinvolti nel rapporto assicurativo tra il Comune e la Società.
ALLEGATO ELENCO AUTOMEZZI
N. | Tipo Veicolo e Marca | Targa | Immatricolazione | Attuale Valore per Incendio/Furto |
1 | AUTOVETTURA FIAT PANDA | CB708BB | 2003 | / |
2 | AUTOVETTURA FIAT PANDA | AG189TA | 1995 | / |
3 | AUTO USO SPECIALE FIAT DUCATO | CS270BN | 2004 | € 6.900,00 |
4 | AUTOCARRO FIAT XXXXXXX | BE213NB | 1999 | / |
5 | AUTOCARRO BREMACK | CL879JK | 2004 | € 10.300,00 |
6 | AUTOVEIC. SPEC. TOYOTA USO PM | DC744CN | 2006 | € 6.800,00 |
7 | AUTOVETTURA FIAT PANDA | DG592ME | 2007 | € 2.800,00 |
8 | AUTOVETTURA FIAT PUNTO | DK713WF | 2007 | € 1.100,00 |
9 | AUTOVEICARRO | ZA802YV | 2010 | € 13.500,00 |
00 | XXXXXXXXX XXXXXXX | XX00000 | 2017 | € 3.580,00 |
11 | AUTOCARRO FIAT DUCATO | FL432GT | 2017 | € 26.500,00 |
12 | AUTOVEIC. SPECIALE ALFA ROMEO | YA173AG | 2017 | € 34.500,00 |