Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
ASSOLAVORO • CGIL • CISL • UIL • FELSA-CISL • NIDIL-CGIL • UILTEMP
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro
Testo ufficiale
Roma, 27 febbraio 2014
Assolavoro • Cgil • Cisl • Uil • Felsa-Cisl • Nidil-Cgil • Uiltemp
Contratto
collettivo nazionale
di lavoro per la categoria delle agenzie di somministrazione
di lavoro
Testo ufficiale Roma, 27 febbraio 2014
Decorrenza dal 1 gennaio 2014
Per quanto previsto dal primo comma dell’articolo 48 le Parti, sulla base dell’intesa del 27 gennaio 2014,
concordano la decorrenza al 1 dicembre 2013
A cura di Ebitemp - Ente bilaterale nazionale per il lavoro temporaneo
Ebitemp
Ente bilaterale nazionale per il lavoro temporaneo
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 000 00000 Xxxx
tel.: 00 00000000
fax: 00 00000000
e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx xxx.xxxxxxx.xx
Formatemp
Fondo per la formazione dei lavoratori temporanei
Xxx Xxxxxxxx, 0
00000 Xxxx
tel.: 00 0000000
fax: 00 00000000
e-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx
PROPRIETÀ RISERVATA
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale a enti, organizzazioni, imprese e privati, riservandosi azioni a salvaguardia dei loro diritti.
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INDICE
Costituzione delle parti 6
Premessa generale 8
Sfera di applicazione del contratto 9
Sistemi di relazioni sindacali
Art. 1 - Diritti di informazione 10
Art. 2 - Relazioni Sindacali Territoriali 10
Art. 3 - Commissioni Nazionali 11
Art. 4 - Commissione Paritetica 12
Art. 5 - Commissione Osservatorio e Comunicazione 12
Art. 6 - Commissione Pari Opportunità 13
Art. 7 - Commissione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro 14
Art. 8 - Commissione Prestazioni 14
Art. 9 - Bilateralità 14
Art. 10 - Politiche Attive 15
Art. 11 - Enti Bilaterali 16
Art. 12 - Formazione 17
Composizione delle controversie
Art. 13 - Procedure per la conciliazione e l’arbitrato volontario 22
Diritti individuali
Art. 14 - Maternità 25
Art. 15 - Congedi parentali 25
Art. 16 - Diritto allo studio 25
Art. 17 - Previdenza integrativa 25
Diritti sindacali
Art. 18 - Sistema di rappresentanza unitario specifico
per i lavoratori in somministrazione 26
Art. 19 - Dirigenti sindacali 28
Art. 20 - Assemblea e bacheche sindacali 29
Art. 21 - Contributi sindacali 30
Sicurezza sul lavoro
Art. 22 - Salute e sicurezza del lavoro 31
Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 23 - Assunzione a tempo determinato 33
Art. 24 - Assunzione a tempo indeterminato 34
Art. 25 - Procedura in mancanza di occasione di lavoro 35
Art. 26 - Apprendistato professionalizzante in somministrazione 38
Art. 27 - Classificazione del personale 42
Art. 28 - Inquadramenti 42
Art. 29 - Costo del lavoro e scheda di rilevazione dati 43
Art. 30 - Trattamento retributivo 43
Art. 31 - Clausola sociale 48
Art. 32 - Disponibilità 49
Art. 33 - Periodo di prova 50
Art. 34 - Preavviso per i lavoratori a tempo indeterminato 50
Art. 35 - Indennità sostitutiva del preavviso i per
lavoratori a tempo indeterminato 51
Art. 36 - Penalità di risoluzione anticipata da parte
dei lavoratori a tempo determinato 51
Art. 37 - Trattamento economico di malattia 51
Art. 38 - Perdita del trattamento economico di malattia 52
Art. 39 - Periodo di comporto 52
Art. 40 - Obblighi del lavoratore/trice in caso di malattia 53
Art. 41 - Infortunio 53
Art. 42 - Trattamento economico di infortunio 53
Art. 43 - Prestazioni integrative 53
Art. 44 - Normativa in caso di malattia o infortunio non sul lavoro 54
Art. 45 - Interruzione della missione 54
Art. 46 - Affiancamento in caso di sostituzioni di lavoratori assenti 54
Art. 47 - Proroghe 54
Art. 48 - Assunzione o trasformazione del contratto a tempo indeterminato 55
Art. 49 - Regime transitorio 55
Art. 50 - Proposta di lavoro congrua 56
Art. 51 - Somministrazione a tempo determinato
con monte ore retribuito garantito (MOG) 57
Art. 52 - Norme disciplinari 59
Art. 53 - Risoluzione del rapporto - Recesso lavoratori a tempo indeterminato 60
Art. 54 - Penalità 62
Art. 55 - Diffusione del contratto 62
Art. 56 - Decorrenza e durata 62
Art. 57 - Clausola di inscindibilità delle norme contrattuali 62
Dichiarazione Congiunta 62
Dichiarazione a verbale 62
ALLEGATO 1 – Modello A
Obblighi previsti dalla legge in materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro
inerenti la somministrazione di lavoro 64
ALLEGATO 1 - Modello B
Modello di informazione sui rischi per l’integrità e la salute dei lavoratori
e delle misure di prevenzione adottate 68
ALLEGATO 1 – Modello C
Modello di comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 22, comma 11,
del ccnl per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro 69
ALLEGATO 2 - Prestazioni 70
ALLEGATO 3 - Maternità 73
ALLEGATO 4 - Obblighi di Informazione 74
ALLEGATO 5 - Modello di Monitoraggio MOG 75
ALLEGATO 6 - Regolamento delle commissioni paritetiche 76
ALLEGATO 7 - Norme sulla Rappresentanza Sindacale 77
ALLEGATO 8 - Modello di delega sindacale 78
COSTITUZIONE DELLE PARTI
Il 27 febbraio 2014 in Roma, tra
l’Associazione delle Agenzie di somministrazione - ASSOLAVORO -
rappresentata dal suo Presidente, XXXXX XXXXXXXX e dal Vice Presidente delegato alle Relazioni Sindacali XXXXX XX XXXXX,
con una Delegazione Sindacale composta dai signori:
XXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXX,
XXXXXXX XXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, assistiti dal direttore XXXXXXXX XX XXXX
e
C.G.I.L. rappresentata dai Signori:
XXXXXXX XXXXXXX, Segretario Generale XXXXXX XXXXXXXXXX, Segretario Confederale
C.I.S.L. rappresentata dai Signori:
XXXXXXXX XXXXXXX, Segretario Generale XXXXX XXXXXX, Segretario Confederale
U.I.L. rappresentata dai Signori:
XXXXX XXXXXXXXX, Segretario Generale XXXXX XXXXXXXX, Segretario Confederale
FELSA - C.I.S.L. rappresentata da:
XXXX XXXXXXXXX, Segretario Generale
XXXXXX XXXX’INNOCENTI, Segretario Nazionale
con una Delegazione Sindacale composta dai signori: XXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXX
NIDIL C.G.I.L rappresentata da:
XXXXXXX XXXXXX, Segretario Generale XXXXXXXX XXXXXX, Segretario Generale XXXXXX XXXXXXXX, Segretario Nazionale XXXXXXX D’XXXXXX, Segretario Nazionale XXXXXX XX XXXXX, Segretario Nazionale XXXXXX XXXXXXXXX, Segretario Nazionale
con una delegazione sindacale composta dai signori: XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXX, XXXX XXXX, XXXXXX XXXXX
UILTEMP rappresentata da:
XXXXX XXXXXXXX, Segretario Generale
XXXX XXXX, Segretario Nazionale XXXXXXX XXXXXXXX, Segretario Nazionale
con una Delegazione Sindacale composta dai signori: XXXXXX XXXXXXX, XXXX XXXXX D’ANGELO, XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX
si è stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori in som- ministrazione delle ApL, composto di 57 articoli e 8 allegati.
Xxxxx, approvati e sottoscritti dai rappresentanti delle organizzazioni stipulanti.
PREMESSA GENERALE
1. Le Parti muovono dalla comune valutazione che la flessibilità, quale strumento neces- sario per far fronte a specifiche esigenze del mercato del lavoro ai fini di un suo sviluppo qualitativo, deve essere regolamentata e contrattata e deve accompagnarsi a processi di sostegno e sviluppo delle professionalità congiuntamente a misure di protezione e tutela nei luoghi di lavoro in grado di coniugare la stessa con la sicurezza sociale.
2. Il sistema di relazioni sindacali definito sin dalla prima stesura contrattuale del 1998 ha sempre cercato di rispondere alle esigenze su richiamate ed il presente contratto pro- cede su questa strada avvalendosi di una qualificata bilateralità ormai consolidata nelle esperienze puntando ulteriormente sulla qualificazione delle professionalità coinvolte, nel prolungamento e nella continuità dei rapporti di lavoro e su misure e prestazioni in grado di rafforzare nel mercato le Agenzie ed i lavoratori.
3. Le Parti, nell’ambito della reciproca autonomia e della titolarità dei soggetti rappre- sentati, hanno individuato e regolamentato un sistema di relazioni sindacali tale da con- sentire ai lavoratori e alle Agenzie di utilizzare una situazione normativa che tenga conto delle specificità del settore ed hanno altresì regolamentato anche gli istituti che la stessa legge demanda alla contrattazione collettiva del settore.
4. Le Parti convengono di elaborare interventi anche congiunti nei confronti dei livelli isti- tuzionali, al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale fun- zionale allo sviluppo del lavoro in somministrazione e porre in essere normative coerenti con quanto sopra esposto.
5. ASSOLAVORO, FELSA-CISL, NIDIL-CGIL, UILTEMP si impegnano reciprocamente, a nome proprio e dei relativi aderenti, al rispetto del sistema di regole sottoscritto e si im- pegnano ad intervenire per la completa osservanza da parte dei propri associati e dei pro- pri iscritti.
Il presente CCNL mira a:
- rafforzare le relazioni sindacali come base imprescindibile della crescita del settore raf- forzando le articolazioni territoriali;
- consolidare, rafforzare e innovare la bilateralità nelle sue articolazioni;
- creare un sistema welfare sempre più inclusivo;
- superare incertezze normative e rafforzare i diritti e tutele dei lavoratori;
- favorire un sistema competitivo in cui la flessibilità contrattata garantisca sicurezza e tutele.
SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro intercorrenti tra tutte le Agenzie di Sommi- nistrazione (di seguito anche denominate ApL o Agenzie) e i lavoratori in somministra- zione assunti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, ai sensi del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni del presente Contratto sono correlate e inscindibili fra loro e non ne è ammessa la parziale applicazione, come stabilito espressamente con la clausola di in- scindibilità delle norme contrattuali di cui all’articolo 57 del presente CCNL.
SISTEMI DI RELAZIONI SINDACALI
Articolo 1 – Diritti di informazione
1. Informazioni di settore
Le Parti effettuano un esame congiunto del quadro economico e normativo del settore, delle sue dinamiche strutturali e delle prospettive di sviluppo di norma entro il primo se- mestre di ogni anno, o comunque su richiesta di una delle parti stipulanti.
Nel corso dell’incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell’occupazione sull’intero settore, di- saggregato per età, genere, area geografica, settori di utilizzo, dimensione aziendale, area professionale, durata media della missione e relative casistiche, tipologie di rap- porto (ad esempio part-time). Le modalità, gli ulteriori dati e disaggregazioni, saranno definiti dall’Osservatorio;
b) la formazione e la riqualificazione professionale.
Le Parti concordano di effettuare il monitoraggio sui percorsi occupazionali, anche rela- tivo ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, e di fornire la relativa informazione ogni 3 mesi.
2. Informazioni obbligatorie
Le ApL hanno l’obbligo di fornire informazione, alle Xx.Xx. stipulanti il presente Contratto, della sottoscrizione dei contratti di somministrazione, presso il medesimo utilizzatore, di consistenza numerica pari o superiore a 15 lavoratori. Tale informazione verrà fornita entro il termine di 5 giorni dalla sottoscrizione del contratto di somministrazione.
Le Parti concordano altresì che, in caso di missioni inferiori ai 5 giorni, tali informazioni siano rese disponibili almeno entro 24 ore prima del termine della missione stessa. Tali informazioni contengono: numero dei lavoratori in missione, azienda utilizzatrice, CCNL applicato, luogo di lavoro (Regione, Provincia e Comune) e sede di lavoro, data inizio e fine missione.
Le Parti concordano che tali informazioni sono disponibili alle strutture nazionali e alle strutture territoriali per quanto di competenza.
A tale scopo viene predisposto uno specifico modulo contenente le previste informazioni e riportato nell’allegato 4. Le comunicazioni sono indirizzate ad un sistema informatico unificato (SIU) di cui all’articolo 9. Nelle more dell’attivazione del sistema le comunica- zioni vanno obbligatoriamente inviate, complete di tutti i dati, presso le sedi indicate dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
Articolo 2 – Relazioni Sindacali Territoriali
1. Al fine di rafforzare le relazioni sindacali nel territorio, si conviene di:
- estendere ai livelli decentrati quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, per quanto di competenza, secondo modalità definite dalle Parti;
- promuovere e rafforzare la contrattazione di secondo livello;
- definire e sottoscrivere gli accordi istituzionali che prevedano l’utilizzo di risorse FORMA.TEMP;
- consolidare le Commissioni Sindacali Territoriali (CST).
2. Alle Commissioni Sindacali Territoriali (CST) istituite in ogni regione sono attribuite tutte le funzioni previste dal presente contratto e in particolare:
a) la titolarità degli accordi di cui all’articolo 25 di pertinenza territoriale nonché il moni- toraggio sugli esiti occupazionali derivanti dall’attività di riqualificazione professionale;
b) il monitoraggio sull’apprendistato;
c) la conciliazione, su richiesta delle parti, per vertenze individuali irrisolte a livello di Agenzia;
d) il confronto sui diritti di informazione attualmente previsti dall’articolo 1 comma 2 del presente CCNL;
e) l’individuazione di interventi di Politica Attiva del Lavoro attivabili in ambito regionale;
f) il monitoraggio degli accordi istituzionali che prevedono l’utilizzo di risorse FORMA.TEMP;
g) gli accordi ed il monitoraggio sulle azioni di sistema;
h) il monitoraggio sui contratti di somministrazione con Monte Ore Garantito dopo 18 mesi dall’avvio della sperimentazione;
i) il monitoraggio sugli accordi di produttività stipulati in conformità con l’Accordo Inter- confederale;
j) la titolarità sulla individuazione degli ambiti di intervento della formazione continua.
3. Le commissioni si riuniscono presso le sedi delle parti stipulanti il presente CCNL di norma ogni trimestre o su richiesta di una delle parti. Si riuniscono altresì in attuazione di quanto previsto dall’articolo 25 del presente CCNL.
Al fine di analizzare l’andamento occupazionale e di mercato nel territorio sono previsti incontri semestrali con ogni singola Agenzia presente sul territorio provinciale.
4. Le CST possono riunirsi:
a) in sede consultiva: prevede la partecipazione di tutti i componenti designati ed è fi- nalizzata ad attuare le funzioni previste ai punti d), e), f), g), j);
b) in sede referente: prevede la partecipazione dei soli componenti di parte sindacale e dell’associazione datoriale, con esclusione dei rappresentanti di agenzia nominati, ed è finalizzata ad attuare le funzioni previste ai punti a), b), c), h), i).
Articolo 3 – Commissioni Nazionali
1. A supporto del sistema di relazioni sindacali le Parti si dotano delle seguenti commis- sioni nazionali paritetiche:
a) Commissione Paritetica;
b) Commissione Osservatorio e Comunicazione;
c) Commissione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro;
d) Commissione per le Pari Opportunità;
e) Commissione Prestazioni.
3. Le commissioni nazionali hanno sede presso EBITEMP, di cui al successivo articolo 11 che ne curerà la segreteria tecnica e ne sosterrà i relativi costi di gestione, compresi i rim- borsi delle spese sostenute dai componenti dei predetti organismi e, ove previsto, i com- pensi spettanti agli stessi.
Gli incontri si effettueranno di norma mensilmente e comunque entro 20 giorni dalla ri- chiesta di una delle parti, ad eccezione di quanto previsto per la Commissione Paritetica nel successivo articolo 4.
L’attività delle commissioni è disciplinata dal regolamento generale e dagli specifici re- golamenti adottati dalle singole commissioni.
Articolo 4 – Commissione Paritetica
La Commissione Paritetica nazionale svolge le seguenti funzioni:
- di garanzia del rispetto delle intese intercorse;
- di istruzione e proposta alle Parti Sociali di aggiornamento del CCNL;
- di raccolta e tenuta degli accordi di conciliazione sottoscritti a livello territoriale e na- zionale;
- di valutazione delle inadempienze contrattuali ai fini dell’applicazione delle penalità pre- viste nell’articolo 54;
- di esame, con le modalità e le procedure previste in sede di costituzione, delle contro- versie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrat- tuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dal contratto.
La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce obbligatoriamente ogni mese. In via stra- ordinaria viene convocata entro 15 giorni su richiesta anche di un solo componente.
Articolo 5 – Commissione Osservatorio e Comunicazione
1. La Commissione Osservatorio e Comunicazione costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, forma- zione e qualificazione professionale.
2. A tal fine l’Osservatorio attua ogni utile iniziativa e in particolare:
a) programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coor- dinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all’articolo 1;
b) elabora analisi e individua esigenze, anche provenienti dalle Commissioni Sindacali Territoriali di cui al precedente articolo 2, in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie;
c) cura la raccolta dei dati di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a), mediante la stipula di convenzioni con gli enti destinatari per legge delle comunicazioni a carico delle ApL (Centri per l’Impiego, Inail, Ministero del Lavoro ecc.);
d) elabora i predetti dati, anche in forma disaggregata per territorio (Regione e/o Provin- cia) e realizza semestralmente schede analitiche di settore utilizzate per la diffusione delle informazioni di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a).
3. Relativamente alle informazioni sul lavoro in somministrazione le parti concordano di at- tribuire alla Commissione Osservatorio Nazionale e Comunicazione l’attuazione di un piano di iniziative di comunicazione sul lavoro in somministrazione relative al suo ruolo e funzione nel mercato del lavoro e alle opportunità offerte ai lavoratori e alle imprese utilizzatrici.
A tal fine si concorda di realizzare una serie di misure mirate ad assicurare:
- una corretta informazione in ordine alla funzione di politica attiva del lavoro in sommi- nistrazione, con particolare attenzione ai positivi effetti dell’istituto in termini di crea- zione di posti di lavoro e integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro (donne, disoccupati di lunga durata, disabili);
- una diffusa informazione ed assistenza in merito alle caratteristiche dell’istituto, con particolare attenzione alle garanzie e tutele previste nei confronti dei lavoratori e ai van- taggi della flessibilità normata e contrattata;
- una corretta informazione in ordine all’efficacia dell’istituto in termini di promozione del lavoro regolare, con particolare attenzione agli effetti sortiti nelle aree e nei settori mag- giormente interessati dal fenomeno dell’economia sommersa.
La dotazione economica per l’attuazione del progetto sarà assicurata sul bilancio di EBI- TEMP.
4. Al fine di rafforzare il sistema della somministrazione di lavoro si prevede un sostegno alle spese ordinarie della Commissione Osservatorio Nazionale e Comunicazione me- diante la disponibilità del 35% delle risorse disponibili per le azioni di sistema relative al rafforzamento del sistema della somministrazione di lavoro.
Articolo 6 – Commissione Pari Opportunità
Le parti concordano di attribuire a tale commissione i seguenti compiti per favorire l’in- clusione sociale e contrastare la discriminazione sul lavoro:
a) promozione di azioni positive di genere e oltre il genere, nell’attuazione delle politiche antidiscriminatorie, favorendo progetti d’integrazione lavorativa;
b) esame delle caratteristiche del mercato del lavoro e l’andamento dell’occupazione femminile nel settore;
c) individuazione delle iniziative in materia di orientamento e formazione professionale, al fine di agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro favorendo la diversifica- zione delle scelte lavorative, anche in lavori non tradizionalmente femminili;
d) monitoraggio degli interventi e prestazioni contrattualmente previsti a sostegno della maternità e genitorialità.
Articolo 7 – Commissione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro
1. I compiti della Commissione sono:
a) formulare proposte di modelli di formazione in materia di sicurezza per i lavoratori in somministrazione, sia generali da effettuare da parte delle ApL, sia specifici da realiz- zare, qualora se ne riscontrassero le condizioni, anche presso le imprese utilizzatrici;
b) elaborare materiali informativi e formativi idonei al lavoro in somministrazione;
c) elaborare proposte da formulare agli Enti istituzionali aventi per oggetto l’adeguamento delle procedure e degli adempimenti connessi al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e suc- cessive modifiche, alle specificità del settore, anche in relazione a quanto previsto per la documentazione sanitaria di cui all’articolo 22, comma 9, del presente contratto.
2. La Commissione può relazionarsi con le CST sui temi di competenza e individuare gli ambiti per la costituzione di eventuali Commissioni Paritetiche Territoriali , ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., coordinandone le attività.
Articolo 8 – Commissione Prestazioni
1. La Commissione costituisce lo strumento per l’approvazione delle richieste e il moni- toraggio di tutte le prestazioni previste dal presente contratto.
2. La Commissione valuta le richieste sulla base di una pre istruttoria svolta dalla strut- tura di EBITEMP.
Articolo 9 – Bilateralità
1. In attuazione delle finalità previste dalle leggi e dal presente Contratto Collettivo Na- zionale operano gli Enti Bilaterali, di cui al successivo articolo 11, in ordine a:
- formazione professionale, previdenza e sostegno al reddito, il Fondo per la formazione e l’integrazione al reddito denominato “FORMA.TEMP” di cui all’articolo 12 del D.Lgs
n. 276/2003, e di cui all’articolo 11, punto 1, del presente CCNL;
- relazioni sindacali coerenti con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione produttiva e occupazionale opera l’Ente Nazionale Bilaterale Paritetico denominato “EBITEMP” di cui all’articolo 11, punto 2 del presente CCNL.
2. Ai fini dell’attuazione delle misure di previdenza e di sostegno al reddito i due Enti possono operare anche congiuntamente.
Per tali misure FORMA.TEMP dispone di risorse pari allo 0,32 per cento delle retribuzioni imponibili corrisposte ai lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, e al lordo dei costi di gestione.
Le risorse vengono destinate:
- 0,12 per cento per implementare le prestazioni erogate da Ebitemp;
- 0,20 per cento per interventi di sostegno al reddito e/o per la costituzione del Fondo di solidarietà. Tali interventi sono altresì sostenuti da ulteriori risorse derivanti dai residui del finanziamento già stanziato dalla bilateralità con l’Accordo del 13 maggio 2009 nonché da risorse, di pari misura, derivanti dai residui del Fondo per la formazione con- tinua istituito presso FORMA.TEMP.
Le prestazioni presenti nel sistema bilaterale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore/trice che in funzione di specifici requisiti soggettivi ha la possibilità, nei periodi di missione e nei periodi di non missione, di accedere gratuitamente a pre- stazioni di tutela, di sostegno o di agevolazioni così come definite nell’allegato 2.
4. Sportelli Sindacali
Le pratiche di accesso a tutte le prestazioni bilaterali sono garantite dagli sportelli sinda- cali accreditati delle organizzazioni stipulanti il presente CCNL.
Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente CCNL le parti costituiranno un com- missione tecnica per la definizione di tale sistema.
Resta salva la facoltà del lavoratore/trice di avanzare richiesta di accesso alle prestazioni direttamente all’Ente competente.
Presso gli sportelli sindacali è anche possibile la convalida delle dimissioni ai sensi del- l’articolo 53, lettera g): a tal fine le parti definiranno una specifica procedura.
Presso gli sportelli sindacali è possibile rilasciare al lavoratore/trice l’attestazione per il bonus formativo di cui all’articolo 12.
5. Sportelli di Agenzia
Le pratiche di accesso alle prestazioni bilaterali possono essere presentate anche alle fi- liali accreditate delle Agenzie.
6. Sistema Informativo Unificato
Si concorda di costituire un Sistema Informativo Unificato (SIU) per l’analisi dei dati e il monitoraggio degli istituti contrattuali. Al SIU saranno inviati, in forma anonima e aggre- gata, i dati relativi ai lavoratori in somministrazione assunti delle Agenzie. Tali dati di- vengono visibili con riferimento ai soli lavoratori che accedono alle prestazioni della Bilateralità e per gli istituti oggetto di monitoraggio. Il SIU dovrà gestire altresì i diritti di informazione relativi alle deleghe sindacali.
Articolo 10 - Politiche Attive
1.Ricollocazione
Al fine di ottimizzare gli interventi e le azioni formative e di promuovere una occupabilità di sistema si costituisce una Borsa Lavoro di settore, con lo scopo di verificare tutte le pos- sibilità di reimpiego dei lavoratori coinvolti da fine missione. Tale Xxxxx Xxxxxx garantirà la condivisione del CV tra tutte le ApL. Entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL la Commissione Nazionale Paritetica deve definire tale sistema.
2. Servizi per l’Impiego
In considerazione della natura privata delle ApL, autorizzate dal Ministero del Lavoro, che si occupano di ricerca e selezione del personale, intermediazione tra domanda e of- ferta di lavoro, somministrazione di lavoro, le Parti condividono l’importanza di interventi coerenti ed integrati con i Servizi Pubblici per l’Impiego (Centri per l’impiego) promuo-
vendo, anche a livello territoriale, specifiche intese sulle Politiche Attive.
Articolo 11 - Enti Bilaterali
1. FORMA.TEMP
In attuazione delle finalità previste dalle leggi e dal presente contratto in ordine alla for- mazione professionale, alla previdenza e al sostegno al reddito, opera il Fondo per la for- mazione e l’integrazione al reddito “FORMA.TEMP”, di cui all’articolo 12 del D.Lgs n. 276/2003, realizzando:
a) interventi di formazione e riqualificazione professionale, misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei po- tenziali candidati a una missione. Tali iniziative sono finanziate con le risorse relative al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato;
b) iniziative comuni volte a garantire l’integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori; la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale; l’inserimento o il reinserimento nel mer- cato del lavoro di lavoratori svantaggiati e la verifica dell’utilizzo della somministra- zione per l’emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti. Tali iniziative sono finanziate con le risorse relative al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.
Gli interventi e le iniziative di cui sopra sono attuati nel quadro delle politiche e delle mi- sure stabilite dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro e precisamente per quelle di cui al successivo articolo 12.
Il Fondo, per conseguire i propri scopi, si avvale delle risorse derivanti:
a) dal contributo, a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, pari al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti (articolo 12, commi 1, 2 e 8 bis, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276);
b) da eventuali finanziamenti pubblici e privati;
c) da eventuali proventi derivanti da iniziative sociali;
d) da contributi previsti da contratti ed accordi collettivi;
e) da eventuali interessi e proventi finanziari.
2. EBITEMP
L’Ente Nazionale Bilaterale Paritetico, denominato “EBITEMP”, opera nel comparto delle Agenzie per il Lavoro, relativamente ai propri lavoratori in somministrazione, in un qua- dro di relazioni sindacali coerenti con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione produt- tiva e occupazionale del settore.
Le Parti concordano che le attività dell’ente riguardano:
a) la funzione di service degli istituti paritetici (osservatorio, comitati e commissioni), so-
b) la corresponsione di una indennità economica, limitata nel tempo, che intervenga in caso di invalidità da infortunio che prosegua oltre la cessazione della missione e in caso di altri eventi;
c) la garanzia per l’accesso al credito dei lavoratori in somministrazione attraverso la co- stituzione di un fondo;
d) misure di sostegno al reddito e alla mobilità territoriale;
e) misure di sostegno alla maternità;
f) misure di sostegno all’assunzione “ab initio”di lavoratori somministrati con contratto di lavoro a tempo indeterminato o alla trasformazione di contratti di lavoro da tempo de- terminato a tempo indeterminato;
g) misure di sostegno ai lavoratori in malattia e spese sanitarie;
h) iniziative di comunicazione sul lavoro somministrato, sul suo ruolo e funzione nel mer- cato del lavoro e sulle opportunità offerte ai lavoratori in somministrazione;
i) la gestione della mutualizzazione dei permessi dei delegati e dei dirigenti sindacali dei lavoratori in somministrazione;
j) eventuali altre prestazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore.
Ebitemp è gestito secondo quanto previsto dall’atto costitutivo, dallo statuto e dal rego- lamento. Il finanziamento dell’ente bilaterale avviene attraverso una quota a carico delle Agenzie per il Lavoro.
Le risorse economiche di Ebitemp sono costituite:
a) dal versamento da parte delle APL della contribuzione pari allo 0,20% delle retribu- zioni imponibili corrisposte ai lavoratori somministrati assunti con contratto di presta- zioni a tempo determinato;
b) dal versamento da parte delle APL della contribuzione pari allo 0,30% delle retribu- zioni imponibili corrisposte ai lavoratori somministrati assunti con contratto di presta- zioni a tempo indeterminato;
c) da eventuali proventi pubblici e privati;
d) da eventuali proventi derivanti da iniziative sociali;
e) da eventuali risorse derivanti dalla contrattazione collettiva.
Tali risorse sono destinate all’effettuazione delle prestazioni, individuate nel presente ar- ticolo, al netto dei costi di gestione dell’Ente e con evidenza contabile specifica per le ri- sorse derivanti da eventuali proventi pubblici e privati.
Concorrono a costituire le risorse economiche di Ebitemp anche i versamenti effettuati da FORMA.TEMP per l’attuazione di misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione, secondo quanto stabilito da apposite intese de- finite dalle Parti stipulanti il presente contratto.
Articolo 12 – Formazione
Le parti, con l’obiettivo comune di sviluppare la qualificazione produttiva ed occupazio-
nale del settore, individuano il quadro delle politiche formative della categoria delle Agen- zie per il Lavoro, in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente.
Le parti si danno atto che il Fondo per la formazione professionale dei prestatori di lavoro in somministrazione è destinato a finanziare iniziative formative mirate all’adeguamento ed all’elevazione della preparazione professionale dei prestatori di lavoro in sommini- strazione al fine di accrescerne le opportunità occupazionali e le capacità di adattamento ai contesti produttivi ed organizzativi delle imprese utilizzatrici, anche con processi e me- todologie innovativi da attuarsi in raccordo con le iniziative formative regionali.
Le iniziative di formazione da attuare con le risorse del Fondo di cui all’articolo12 D.lgs. 276/2003 dovranno realizzarsi coerentemente agli obiettivi così definiti secondo i se- guenti modelli:
1. LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO
A. FORMAZIONE DI BASE
I contenuti di questa attività saranno dedicati, per almeno il 50% delle risorse, alla si- curezza sul lavoro in conformità all’Accordo Quadro Stato/Regioni, ed il restante all’in- formatica, alle lingue, alla ricerca attiva del lavoro.
B. FORMAZIONE “ON THE JOB”
Questa attività è essenzialmente mirata a raccordare la qualificazione professionale del lavoratore/trice con esigenze specifiche collegate all’espletamento delle mansioni nel contesto produttivo/organizzativo di riferimento. Tali iniziative possono realizzarsi in pre- senza di contratto di fornitura attraverso:
- interventi presso l’azienda utilizzatrice da realizzarsi con l’affiancamento di un tutor;
- interventi in ambienti formativi adeguati immediatamente prima dell’inizio della missione. Tali iniziative, poiché ancorate a bisogni di formazione emersi a fronte di esigenze delle imprese utilizzatrici, hanno quale loro peculiarità la brevità e l’immediatezza e, pertanto, andranno previste specifiche modalità di accesso a tali iniziative.
C. FORMAZIONE PROFESSIONALE
Questa attività comprende le iniziative di Formazione Professionale volte all’acquisizione di nuove qualificazioni professionali emerse dall’analisi dei fabbisogni del settore.
Trattandosi di interventi volti a realizzare l’acquisizione di nuove o specifiche professio- nalità, a tali iniziative possono accedere anche i soggetti che le ApL hanno selezionato, ivi compresi i lavoratori non ancora avviati ad alcuna missione.
Sono ricompresi in questo ambito interventi formativi volti in primo luogo a calarsi ed adattarsi tempestivamente in differenti contesti produttivi ed organizzativi quali quelli delle diverse imprese utilizzatrici.
Le iniziative formative realizzate nell’ambito del quadro di politiche così definito hanno il fine di garantire la trasversalità e la trasferibilità delle conoscenze e delle abilità acquisite. A tal fine saranno da prevedere percorsi di formazione e accompagnamento che fac- ciano riferimento ad ampi modelli organizzativi, tecnologici ed operativi.
Le iniziative formative dovranno contenere obbligatoriamente un modulo sui diritti e do- veri dei lavoratori in somministrazione che sarà affidato nella esecuzione a docenti di espressione dei sindacati dei lavoratori e dovranno essere debitamente attestate dalle strutture formative a ciò preposte.
PLACEMENT
Al fine del riconoscimento in sede di rendicontazione del finanziamento relativo alle pre- senti attività formative, è prevista una media annuale di Placement per ApL di almeno il 35% del numero degli allievi coinvolti nelle suddette attività nonché, inoltre, al fine di fa- vorire la finalizzazione occupazionale anche in Regioni nelle quali il mercato del lavoro ri- sulta debole, viene avviata una sperimentazione biennale con obiettivo minimo del 10% di Placement a livello di singola regione geografica dove l’Agenzia svolga attività formativa.
Si intende per Placement una missione di durata non inferiore ad una settimana full time o part time equivalente.
È vietata la certificazione del Placement mediante impiego presso gli Enti di formazione.
D. FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE
Trattasi di iniziative volte innanzitutto all’adeguamento delle qualificazioni con l’evolu- zione delle professioni e dei contenuti delle mansioni, al miglioramento delle compe- tenze e all’acquisizione di qualificazioni indispensabili per rafforzare la situazione competitiva delle imprese e del loro personale.
Il fine è quello di evitare l’invecchiamento delle qualificazioni in possesso dei lavoratori e prevenire nello stesso tempo le possibili conseguenze negative degli effetti che ciò po- trebbe determinare nel mercato del lavoro del settore, in particolare adeguandosi conti- nuamente alle diverse esigenze che vengono richieste dai settori e dalle imprese in corso di ristrutturazione organizzativa, economica e tecnologica.
I destinatari delle iniziative di formazione continua sono:
- lavoratori in missione, che abbiano maturato almeno due mesi di lavoro negli ultimi do- dici. Tali lavoratori hanno diritto a chiedere un periodo di Congedo Retribuito per la For- mazione per partecipare al corso formativo: nel periodo di congedo al lavoratore/trice è garantita la retribuzione e la contribuzione previdenziale a carico della bilateralità;
- lavoratori in missione che vogliono partecipare ad un corso formativo al di fuori del- l’orario di lavoro e nel limite dell’orario previsto nel seguente punto 3;
I destinatari delle iniziative di formazione permanente sono:
- lavoratori in attesa di missione, che abbiano lavorato almeno 30 giorni nell’ultimo anno e che siano disoccupati da almeno 45 giorni;
- lavoratori in attesa di missione, che abbiano lavorato almeno 6 mesi e che siano di- soccupati da almeno 45 giorni. A questi lavoratori, per la durata dell’intervento forma- tivo viene riconosciuto il sostegno al reddito nonché la copertura della contribuzione previdenziale a carico della bilateralità;
- lavoratori che a seguito d’infortunio, occorso durante la missione di lavoro, presentino
riduzioni di capacità lavorativa per le quali occorre una formazione riqualificante al fine di un reinserimento lavorativo;
- lavoratrici madri che alla conclusione del periodo di astensione obbligatoria non ab- biano una missione attiva, per il rafforzamento dell’occupabilità sempreché abbiano maturato almeno 30 giorni di lavoro nell’ultimo anno.
Il finanziamento di dette iniziative avverrà attraverso l’erogazione di un “bonus forma- tivo” che permette ai beneficiari finali di disporre di un finanziamento per accedere ad un corso formativo da loro individuato. Per tali iniziative verrà implementato un catalogo nazionale “bonus formativo” alimentato dalle proposte di enti accreditati e dalle CST, op- portunamente vagliate, sulla base di macroaree tematiche/settoriali precedentemente in- dividuate dalle stesse CST. La presentazione della domanda del “bonus formativo” è vincolata all’attestazione di almeno una Organizzazione Sindacale sulla base di una re- golamentazione tra le Parti.
In via del tutto sperimentale sarà possibile avviare percorsi di formazione continua/per- manente non riferita al catalogo, destinando risorse pari al 25% del saldo del fondo for- mazione continua tempo determinato al 31.12.13, gestite esclusivamente dalle ApL e destinate a soggetti definiti dal vademecum FORMA.TEMP.
2. LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO QUALIFICAZIONE
Attività formativa finalizzata al rafforzamento della posizione professionale dei lavoratori
in costanza di lavoro per l’acquisizione di competenze aggiuntive rispetto a quelle pos- sedute all’atto dell’assunzione. In particolare il rafforzamento della posizione lavorativa nella qualificazione professionale, anche per il tramite del bilancio delle competenze si raggiunge con: l’acquisizione e l’integrazione di competenze di base e trasversali; lo svi- luppo delle competenze professionali; lo sviluppo delle competenze professionali unita- mente agli addetti in forza all’utilizzatore; l’acquisizione di competenze specialistiche.
RIQUALIFICAZIONE
Attività formativa finalizzata al rafforzamento della posizione professionale dei lavoratori in costanza di lavoro per lo sviluppo delle competenze professionali e l’acquisizione di competenze specialistiche, anche per il tramite del bilancio delle competenze, quindi, at- traverso la progettazione di percorsi individuali di sviluppo professionale. I corsi per la ri- qualificazione professionale sono oggetto di accordo tra le Agenzie per il Lavoro e le Organizzazioni Sindacali.
FORMAZIONE CONTINUA
Trattasi di iniziative volte innanzitutto all’adeguamento delle qualificazioni con l’evolu- zione delle professioni e dei contenuti delle mansioni, al miglioramento delle compe- tenze e all’acquisizione di qualificazioni indispensabili per rafforzare la situazione competitiva delle imprese e del loro personale.
Il fine è quello di evitare l’invecchiamento delle qualificazioni in possesso dei lavoratori e
prevenire nello stesso tempo le possibili conseguenze negative degli effetti che ciò po- trebbe determinare nel mercato del lavoro del settore, in particolare adeguandosi conti- nuamente alle diverse esigenze che vengono richieste dai settori e dalle imprese in corso di ristrutturazione organizzativa, economica e tecnologica.
I destinatari delle iniziative di formazione continua sono i lavoratori in missione anche in apprendistato. Tali iniziative sono ammesse per l’acquisizione di brevetti professionali e percorsi formativi con certificazione delle competenze, rilasciata da soggetti accredi- tati/autorizzati dal sistema del lavoro. Tali iniziative sono realizzate ad inizio del rapporto di lavoro con pagamento delle indennità di disponibilità sino ad un massimo di 40 ore a carico del fondo Politiche Attive del Lavoro tempo indeterminato, solo in caso di supera- mento del periodo di prova.
Il finanziamento avverrà attraverso l’erogazione di un “bonus formativo” che permette ai lavoratori di disporre di un finanziamento per accedere ad un corso formativo da loro in- dividuato. Sarà pertanto creata una apposita sezione dedicata ai lavoratori a tempo in- determinato per l’acquisizione di brevetti professionali e percorsi formativi con certificazione delle competenze, nell’ambito del catalogo nazionale “bonus formativo”. La presentazione della domanda del “bonus formativo” è vincolata all’attestazione di almeno una Organizzazione Sindacale sulla base di una regolamentazione tra le Parti.
3. CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
Qualora la formazione sia realizzata in costanza di missione, l’orario complessivo di im- pegno del lavoratore/trice in somministrazione comprensivo di missione e frequenza del corso, non può eccedere i seguenti limiti:
- 48 ore settimanali;
- 9 ore giornaliere.
In ogni caso non può essere superato il limite dell’orario normale contrattuale, qualora sia inferiore a 40 ore settimanali, per più di 8 ore settimanali. Fanno eccezione ai limiti de- finiti sul calendario delle attività formative le azioni formative tradizionali e a distanza (FAD) nell’arco giornaliero temporale tra le ore 7,00 e le ore 23,00 riferite a:
- formazione a valere sul sistema “Bonus formativo”previa comunicazione alle XX.XX;
- formazione per la qualificazione e riqualificazione, erogata al di fuori dell’orario di lavoro prevista per lavoratori a tempo indeterminato, mediante accordo con le XX.XX.
La metodologia di formazione a distanza (FAD) potrà essere presente all’interno di per- corsi formativi nella misura massima del 30% salvo progetti speciali e mediante accordo con le XX.XX.
4. Le parti firmatarie, le ApL e il sistema di rappresentanza unitario dei lavoratori in som- ministrazione possono confrontarsi in sede territoriale allo scopo di comprendere le esi- genze e i fabbisogni formativi, utilizzando i dati forniti dall’Osservatorio Nazionale, nonché quelli offerti da istituzioni regionali e locali.
5. I progetti formativi concordati tra le parti a livello territoriale nell’ambito delle CST, sono classificati quali progetti di particolare rilevanza.
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Articolo 13 – Procedure per la conciliazione e l’arbitrato volontario
A) CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO
1. In caso di controversie individuali di lavoro l’Agenzia o il lavoratore/trice possono sce- gliere di promuovere il tentativo di conciliazione in sede sindacale, con l’assistenza delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL e secondo le procedure e modalità di cui ai seguenti commi, da esperirsi presso le Commissioni Sindacali Territoriali.
2. La commissione di conciliazione è composta:
- per le Agenzie di lavoro da un rappresentante dell’Associazione delle Agenzie per il Lavoro;
- per il lavoratore/trice da un rappresentante della Organizzazione Sindacale Territoriale sti- pulante il presente CCNL e a cui il lavoratore/trice sia iscritto o abbia conferito mandato.
3. La parte interessata a promuovere il tentativo di conciliazione deve inviare alla CST competente e alla controparte una richiesta in cui sono indicati:
- le Parti (in caso di persona giuridica la denominazione e la sede);
- l’Organizzazione Sindacale dei lavoratori o dei datori di lavoro stipulante il presente CCNL, che rappresenta l’istante;
- una succinta esposizione dei fatti e le ragioni a fondamento delle pretese.
Ricevuta la comunicazione di adesione delle Parti, la CST provvederà entro i 20 giorni successivi alla convocazione delle Parti fissando giorno, ora e luogo.
Alla conciliazione dinnanzi la Commissione adeguatamente costituita secondo le moda- lità del comma 2, devono comparire le Parti personalmente o adeguatamente rappre- sentate.
Nel caso in cui una delle Parti aderenti non si presenti, la commissione di Conciliazione redige un verbale di mancata comparizione e lo consegnerà alle Parti.
Qualora una parte non possa presenziare adducendo un giustificato motivo, o le parti concordino sulla necessità di un rinvio al fine di valutare la possibilità di addivenire ad una composizione bonaria della controversia, la commissione fissa un nuovo incontro, entro il termine di 10 giorni.
Il tentativo di conciliazione deve comunque essere espletato entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta alla controparte.
Se la conciliazione riesce, la sottoscrizione del verbale da parte della Commissione di Conciliazione e delle parti rende inoppugnabile la conciliazione.
Se la conciliazione riesce solo parzialmente se ne dà atto nell’apposito verbale.
Se la conciliazione non riesce le parti sono tenute a riportare nell’apposito verbale le ri- spettive ragioni circa il mancato accordo e possono procedere secondo quanto previsto dall’articolo 412 c.p.c.
All’esito del procedimento di conciliazione, il processo verbale viene depositato a cura della commissione di conciliazione presso la Direzione Territoriale del lavoro competente
per territorio ai sensi dell’articolo 413 codice di procedura civile e deve contenere:
- esito della conciliazione;
- presenza e firma dei Rappresentanti Sindacali, di cui al comma 2, le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Territoriale del lavoro competente per Territorio;
- presenza e firma delle parti o dei loro rappresentanti.
B) ARBITRATO VOLONTARIO
1. Ferma restando la facoltà di ciascuna delle Parti di adire l’autorità giudiziaria e di av- valersi delle procedure di conciliazione e arbitrato, le controversie di cui all’articolo 409
c.p.c. possono essere altresì proposte innanzi al collegio di arbitrato istituito, a cura delle organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti il presente CCNL, presso le CST competenti per territorio.
Il Collegio è costituito da tre membri:
- un arbitro designato dalla Organizzazione datoriale;
- un arbitro designato dalla Organizzazione Sindacale Territoriale firmataria del presente contratto collettivo cui il lavoratore/trice sia iscritto o abbia conferito mandato;
- il presidente nominato con le modalità di cui al punto 3.
Il collegio di arbitrato competente è quello presso cui è sorto il rapporto o si trova la fi- liale di Agenzia alla quale è addetto il lavoratore/trice.
2. La parte che intende ricorrere al collegio di arbitrato deve inviare alla controparte tra- mite raccomandata con ricevuta di ritorno un ricorso debitamente sottoscritto personal- mente o da un suo rappresentante cui abbia conferito mandato. In tale caso la procura deve essere notificata contestualmente con il ricorso. Il ricorso e la prova della ricezione da parte del destinatario devono essere depositate presso la Segreteria del Collegio Ar- bitrale entro 10 giorni dalla spedizione.
Il ricorso deve contenere:
- la nomina dell’arbitro di parte;
- l’indicazione dell’oggetto della domanda;
- le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda;
- i mezzi di prova;
- il valore della controversia.
3. L’altra parte convenuta ha la facoltà di aderire alla procedura arbitrale entro 20 giorni dal ricevimento del ricorso, notificando a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno nominando il proprio arbitro di parte e depositandola presso la Segreteria del Collegio di Conciliazione. I due arbitri di parte possono concordare la nomina del Presidente del Collegio arbitrale. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente, que- st’ultimo sarà sorteggiato tra una lista di nomi non superiori a sei preventivamente con- cordata fra le parti o in mancanza di ciò sarà designato, su richiesta di una delle parti, dal Presidente del Tribunale competente per Xxxxxxxxxx. Il Presidente del collegio dura fino alla pronuncia del provvedimento che decide sulla controversia.
4. Il Collegio provvede all’espletamento del procedimento arbitrale osservando il princi- pio del contraddittorio.
Fissa la data della prima udienza da tenersi entro 30 giorni dalla sua nomina e la comu- nica alle parti a cura della Segreteria del Collegio Arbitrale.
La parte convenuta deve depositare presso la Segreteria del Collegio arbitrale una me- moria difensiva contenente le difese in fatto ed in diritto e l’indicazione dei mezzi di prova entro 10 giorni precedenti l’udienza.
Sentite le parti interessate, il Collegio stabilisce le forme ed i modi di espletamento del- l’eventuale istruttoria secondo i criteri da esso ritenuti più opportuni.
Alla prima riunione il Presidente:
- verifica la regolare costituzione delle parti;
- procede all’interrogatorio libero delle parti;
- autorizza il deposito dei documenti;
- procede all’escussione dei testimoni indicati dalle parti;
- provvede alla assunzione di ogni altro mezzo di prova.
Qualora non sia possibile esaurire la fase di assunzione delle prove, il Presidente rinvia ad un’altra riunione da tenersi entro il termine di 10 giorni dalla precedente.
Esaurita la fase di assunzione delle prove, il Collegio invita le parti alla discussione finale ed emana il proprio lodo entro il termine di 60 giorni dalla data della prima udienza, as- segnando su richiesta di almeno una parte, un termine di 10 giorni dalla data della di- scussione finale per la presentazione di note difensive. In tal caso il lodo non potrà essere emanato prima del termine.
Le decisioni sono assunte secondo leggi e contratto e non costituiscono comunque in- terpretazione autentica dei contratti e degli accordi collettivi. Il lodo arbitrale può essere impugnato davanti al competente Tribunale ai sensi dell’articolo 412 quater c.p.c.
DIRITTI INDIVIDUALI
Articolo 14 – Maternità
Le lavoratrici che abbiano terminato il periodo di astensione obbligatoria e che abbiano reso dichiarazione di disponibilità alla ApL, entro 30 giorni dalla cessazione dello stesso o dell’eventuale periodo di astensione facoltativa, hanno diritto di precedenza per l’avvio in missione di pari livello e contenuto professionale delle precedenti attività svolte.
Ai fini dell’esercizio del diritto di precedenza contrattualmente previsto alle lavoratrici, al- l’atto di assunzione, viene consegnata copia del modello riportato nell’allegato 3 al CCNL. In caso di impossibilità di avviamento, alle stesse saranno proposte misure di politiche attive di carattere formativo accompagnate da misure di sostegno al reddito.
Alle lavoratrici in gravidanza, per le quali la missione cessi nell’arco dei primi 180 giorni della stessa, e alle quali non spetti l’indennità relativa alla maternità obbligatoria, è ga- rantita una indennità una tantum di 2.250 euro a carico di EBITEMP secondo le moda- lità previste nell’allegato 2.
Articolo 15 – Congedi parentali
Per quanto attiene alla disciplina dei congedi parentali trova applicazione quanto previ- sto dagli artt.32-38 del D.Lgs. 151/2001 integrato dall’articolo 1, comma 339, della Legge 228/2012 in recepimento della Direttiva 2012/18 UE.
Articolo 16 – Diritto allo studio
Per elevare il proprio livello culturale e sviluppare le competenze professionali i lavora- tori in somministrazione, anche a tempo determinato, hanno diritto di usufruire dei per- messi per la frequenza di corsi di studio secondo le modalità previste dai contratti collettivi applicati nelle aziende utilizzatrici ove prestano l’attività lavorativa.
Articolo 17 – Previdenza integrativa
Con riferimento al presente articolo le Parti concordano di collocare la forma di previ- denza complementare della categoria presso altro fondo negoziale con le condizioni pre- viste da un accordo da definire entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente CCNL, in cui sia previsto comunque un sostegno alle posizioni dei lavoratori realizzato attraverso la bilateralità di settore.
Nelle more del riassetto restano ferme le previsioni e le modalità di contribuzione di so- lidarietà di cui all’articolo 15 e agli allegati 4 e 4bis del CCNL 24 luglio 2008.
DIRITTI SINDACALI
Articolo 18 – Sistema di rappresentanza unitario specifico per i lavoratori in somministrazione
1. ARTICOLAZIONE
Al fine di promuovere le azioni di tutela e sviluppo del lavoro in somministrazione, le parti convengono che il sistema di rappresentanza unitaria per le sole organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, specifico per i lavoratori in somministrazione dalle ApL, in coe- renza con gli obiettivi contenuti nella premessa del presente contratto, è così articolato:
A) RAPPRESENTANTE REGIONALE D’AGENZIA
La Rappresentanza Regionale di Agenzia è costituita nel numero di 1 delegato per ognuna delle XX.XX. stipulanti del CCNL in tutte le Agenzie che impieghino almeno 150 lavoratori somministrati nell’ambito della regione di riferimento.
Il Rappresentante Regionale di Agenzia gestisce, in raccordo con le XX.XX. territoriali e/o regionali, le problematiche di lavoro dell’Agenzia sul territorio con particolare riguardo al trat- tamento economico e ai premi di produzione a livello di agenzia ed è titolare di diritti di in- formazione sull’andamento economico ed occupazionale della stessa, in particolare su:
• l’evoluzione recente e probabile dell’attività di impresa e della situazione economica;
• la situazione, la struttura e l’evoluzione probabile dell’occupazione nell’ambito dell’Agenzia e le eventuali misure anticipatrici previste in caso di minaccia per l’occupazione;
• le decisioni suscettibili di comportare cambiamenti di rilievo in materia di organizza- zione del lavoro, nonché di contratti di lavoro (comprese quelle previste in materia di trasferimenti e licenziamenti).
B) DELEGATO SINDACALE TERRITORIALE
I delegati sindacali territoriali a livello regionale o provinciale sono nominati dalle singole organizzazioni sindacali stipulanti del presente CCNL. Sono attribuiti a tali rappresentanti le funzioni di intervento nei confronti delle ApL per l’applicazione dei contratti e delle norme in materia di lavoro e per l’applicazione dei diritti sindacali in generale, nell’am- bito di un territorio provinciale, interprovinciale o regionale definito.
C) RAPPRESENTANTE SINDACALE IN AZIENDA
Il rappresentante sindacale in azienda viene eletto o nominato tra i lavoratori in sommi- nistrazione operanti in una impresa utilizzatrice.
Nelle aziende utilizzatrici che impiegano almeno 15 lavoratori in somministrazione con- temporaneamente per più di 2 mesi, anche di ApL diverse, le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti possono organizzare elezioni di rappresentanti dei lavoratori nella mi- sura di 1 rappresentante per ogni 15 lavoratori in somministrazione. Il rappresentante sin- dacale in azienda ha compiti di intervento nei confronti delle ApL operanti nella specifica impresa utilizzatrice e si coordina con i delegati sindacali territoriali operanti nel suo ter- ritorio e con i delegati regionali di Agenzia. A tal fine, le Agenzie forniscono alle organiz- zazioni sindacali firmatarie del presente CCNL informazioni sul numero delle aziende utilizzatrici in cui si è verificata la situazione di presenza contemporanea di almeno 15
lavoratori in somministrazione per più di 2 mesi.
2. COMUNICAZIONE E DURATA IN CARICA
Ciascuna organizzazione sindacale procederà a comunicare, a mezzo fax o posta elettronica, alle ApL interessate, all’impresa utilizzatrice e alla associazione datoriale firmataria, il nomi- nativo dei propri rappresentanti di cui al comma 1 lettere A) e C) individuati per nomina o elezione. Le elezioni avvengono secondo criteri e modalità individuate nell’allegato 7.
L’organizzazione sindacale territoriale segnala per iscritto all’associazione datoriale fir- mataria del presente CCNL il nominativo del delegato territoriale di cui al comma 1 let- tera B) e la sua area di competenza.
Il Rappresentante Regionale di Agenzia decade, in ogni caso, qualora venga assunto alle dipendenze di un’altra ApL rispetto a quella per la quale è stato nominato.
Il rappresentante sindacale in azienda resta in carica per tutta la durata della missione e le sue eventuali proroghe ma comunque non più di 24 mesi.
In caso di rinnovo della missione presso lo stesso utilizzatore entro un mese si prevede l’ultravigenza delle Rappresentanze Sindacali in Azienda anche se con numero di lavo- ratori impegnati inferiore a 15.
L’organizzazione sindacale ha facoltà di revocare il mandato dei rappresentanti sindacali nominati dandone comunicazione all’Agenzia con gli stessi mezzi.
3. AGIBILITÀ SINDACALI
I rappresentanti sindacali eletti o nominati possono fruire, per l’esercizio del proprio man- dato, di un monte ore di permessi retribuiti pari a un massimo di 10 ore mensili fra loro cumulabili, oltre alle ore di permesso per le trattative sindacali.
Per i rappresentanti aziendali le ore di permesso maturate e non godute sono cumula- bili solo nell’ambito della medesima missione, comprensiva delle eventuali proroghe, ec- cetto per il caso di rinnovo di cui al precedente comma 2.
In caso di incapienza del monte di 100 ore di permessi retribuiti previsto per il Rappre- sentate Regionale d’Agenzia e per i Dirigenti sindacali così come definito nel successivo articolo 19, il RRA per l’esercizio del proprio mandato e nel limite previsto dal primo ca- poverso del presente comma, può fruire dei permessi residui del monte ore RSA. Nel caso in cui RRA non sia un RSA e/o durante la sua missione ci fossero RSA costituite può usufruire, sempre in caso incapienza del monte ore come definito nel successivo articolo 19 e sempre nel limite previsto dal primo capoverso del presente comma, di ulteriori ore di permessi retribuiti in modalità da definire con successiva intesa entro tre mesi.
Il rappresentante che svolge il proprio mandato sindacale durante la missione, informa preventivamente l’ApL allo scopo di permettere le sostituzioni al fine di non pregiudicare il contratto di somministrazione. Salvo casi di urgenza, l’informazione all’Agenzia deve av- venire tre giorni prima della data di inizio della fruizione dei permessi.
4. PERMESSI SINDACALI
Al fine del sostegno del sistema di rappresentanza sindacale unitaria, di cui al prece- dente comma 1, viene messo a disposizione un monte ore annuo pari a un’ora per ogni
Il sistema di rappresentanza unitaria specifica di cui al comma 1 beneficia, al fine del- l’utilizzo del monte ore, delle risorse risultanti dall’applicazione del criterio esposto al punto precedente relativamente ai lavoratori in somministrazione delle ApL.
Le rilevazioni hanno cadenza semestrale e precisamente entro gennaio e luglio di ogni anno e riguardano rispettivamente i semestri che terminano il 31 dicembre dell’anno precedente e il 30 giugno dell’anno in corso.
Con le cadenze di cui sopra, le ApL comunicano a EBITEMP il numero totale delle ore lavorate e il corrispondente importo, anche a livello provinciale e regionale e provvedono inoltre al versamento di tale importo in apposito conto corrente bancario.
L’ente registra la provenienza delle risorse ed eroga entro il mese successivo alla data di ricevimento i contributi ai soggetti, secondo modalità indicate dalle organizzazioni sin- dacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL.
5. La rappresentanza di cui al comma 1 è titolare dei diritti e delle prerogative previste dalla legge e dal presente CCNL.
6. Eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all’applicazione della presente normativa sono sottoposte alla Commissione Paritetica di cui all’articolo 4.
7. La rappresentanza unitaria di cui al comma 1, fruisce dei permessi sindacali retribuiti nei limiti della copertura assicurata dall’accantonamento nel fondo costituito presso EBITEMP.
8. EBITEMP, nei limiti della capienza del fondo, restituisce alle ApL l’effettivo costo so- stenuto per le ore di permesso fruite dai rappresentanti sindacali in azienda.
Articolo 19 – Dirigenti sindacali
1. I componenti dei consigli o comitati direttivi nazionali, regionali e/o territoriali delle or- ganizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, hanno diritto a permessi o congedi retri- buiti per partecipare alle riunioni.
2. I dirigenti sindacali sono individuati dalle XX.XX. stipulanti il presente CCNL tra i lavora- tori in somministrazione che abbiano un periodo di anzianità nel settore di almeno 3 mesi. Le XX.XX. nazionali, regionali e/o territoriali stipulanti invieranno la comunicazione alle ApL interessate, alla associazione datoriale firmataria, il nominativo dei propri dirigenti sindacali.
3. Per il dirigente sindacale di cui al comma 1 del presente articolo e per il Rappresen- tante Regionale d’Agenzia di cui al comma 1 lettera A) del precedente articolo 16, cia- scuna ApL garantisce per ciascuna O.S. un monte complessivo di 100 ore di permessi retribuiti su base annua. Mensilmente le Apl comunicano alle strutture regionali o terri-
toriali il monte ore permessi utilizzato da dirigenti sindacali e RRA.
Articolo 20 – Assemblea e bacheche sindacali
1. I lavoratori in somministrazione hanno diritto a riunirsi, durante l’orario di lavoro, per la trattazione di problemi di ordine sindacale dentro le sedi delle ApL o presso locali messi a loro disposizione, idonei sia sul piano logistico sia per la distanza dal luogo di la- voro. A tale scopo le ApL si impegnano a formulare preventivamente una richiesta al- l’impresa utilizzatrice di mettere a disposizione locali aziendali per lo svolgimento della riunione dei lavoratori in somministrazione. Inoltre le parti concordano la calendarizza- zione di almeno due assemblee l’anno da effettuarsi nei bimestri di maggio o giugno e novembre o dicembre presso locali idonei messi a disposizione dalla ApL o dalle orga- nizzazioni sindacali dei lavoratori qualora segnalato dalle stesse.
2. Le assemblee sono convocate dalle RSA o dalle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL.
3. Le assemblee sono comunicate per iscritto alle ApL con un preavviso di 3 giorni lavo- rativi, indicando l’ordine del giorno e i nominativi dei dirigenti sindacali partecipanti.
4. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 24, comma 2, del D.Lgs. 276/03, i lavo- ratori hanno diritto di partecipare alle assemblee del personale delle imprese utilizzatrici.
5. Per la partecipazione alle assemblee sindacali retribuite indicate ai precedenti commi 1 e 4, i lavoratori in somministrazione hanno diritto, annualmente, ad appositi permessi retribuiti in misura proporzionale alle ore di missione cumulativamente prestate nel pe- riodo presso la stessa ApL.
6. Le ore di permesso retribuito per partecipare alle assemblee sono determinate men- silmente, per ogni lavoratore/trice, cumulandole nell’anno solare secondo la seguente formula con arrotondamento all’unità superiore:
ore lavorate
———————— x 10
1.500
ferma restando una spettanza minima di 2 ore/anno indipendentemente dal numero di ore lavorate.
7. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto e la rappre- sentanza di cui all’articolo 18, comma 1, hanno inoltre diritto di indire assemblee, fuori dell’orario di lavoro, in locali messi a disposizione dall’ApL, per la discussione di argomenti di interesse sindacale e del lavoro, con la partecipazione di dirigenti sindacali esterni.
8. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori possono indire assemblee non retribuite dei
lavoratori a tempo determinato non più attivi entro 30 giorni dalla fine della missione presso locali messi a disposizione dalle ApL.
9. Bacheche sindacali
Le ApL mettono a disposizione delle rappresentanze di cui all’articolo 18, comma 1 e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie, bacheche per l’informazione sin- dacale, in ogni filiale, in luogo facilmente accessibile. Verranno altresì messe a disposi- zione bacheche sindacali elettroniche sui siti delle ApL in aggiunta a quelle predisposte in ogni filiale.
Articolo 21 – Contributi sindacali
1. L’ApL provvede alla trattenuta del contributo associativo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante una lettera di delega sottoscritta, indicante l’organizza- zione sindacale beneficiaria e l’ammontare del contributo pari allo 0,80% sulla retribu- zione netta escludendo gli assegni familiari e il Tfr.
In ogni caso le deleghe, sottoscritte presso l’ApL o in sede sindacale, possono essere trasmesse anche mediante utilizzo di fax o posta elettronica.
2. Le ApL si impegnano a inserire il modello di delega sindacale nella prima busta paga del lavoratore/trice in somministrazione o contestualmente alla consegna di copia del CCNL.
3. Le ApL attivano esclusivamente le deleghe intestate alle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto, di cui si allega il modello (allegato n. 8).
4. Ciascuna delle tre organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto si obbliga a indicare, attraverso il sistema informatico unificato di cui all’articolo 9 comma 6, il conto corrente su base territoriale o nazionale e provvederà inoltre a comunicare le eventuali variazioni. Le ApL provvedono a versare mensilmente le quote sindacali sui conti cor- renti indicati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
5. Le ApL devono inviare ogni 15 giorni di calendario alle sedi indicate dalle organizza- zioni sindacali stipulanti il presente Contratto l’elenco dei lavoratori a cui è stata operata la trattenuta della quota sindacale completo di tutti i dati previsti nel modello di delega. A tal fine le ApL e le organizzazioni sindacali dei lavoratori si avvarranno del SIU.
SICUREZZA SUL LAVORO
Articolo 22 – Salute e sicurezza del lavoro
1. Si intendono integralmente richiamate le disposizione del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni.
2. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 23 comma 5 del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 circa gli obblighi di informazione generale nonché di formazione ed addestramento all’uso delle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale.
3. In conformità a quanto previsto dall’articolo 36 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 i la- voratori sono informati, mediante il contratto di lavoro o la lettera di incarico, circa il re- ferente dell’impresa utilizzatrice incaricato di fornire loro le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; sul nomina- tivo del responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS); sulle procedure che riguar- dano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; sulle eventuali mansioni che comportino sorveglianza medica speciale; sui nominativi dei la- voratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008; sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico competente, ove presente.
4. Nel caso in cui il contratto di somministrazione preveda che gli obblighi, di cui all’ar- ticolo 23 comma 5 del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, siano adempiuti dall’im- presa utilizzatrice, il contratto di lavoro o la lettera di incarico ne contengono la relativa indicazione.
La formazione a carico dell’utilizzatore per la durata di almeno 4 ore, di cui al successivo comma 5, nonché l’addestramento specifico devono essere effettuati all’inizio dell’utiliz- zazione stessa e comunque prima dell’inizio effettivo dell’attività lavorativa ai sensi del- l’articolo37, comma 4 lett.a) del D. Lgs. n.81 del 9 aprile 2008.
5. Al fine di diffondere una maggiore cultura sulla prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, ai lavoratori in somministrazione, all’atto dell’avviamento in missione, sarà assicurata la partecipazione ad interventi formativi, promossi dall’Apl, anche con le modalità di delega di cui all’articolo 23, comma 5, del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, sui contenuti generali relativi alla sicurezza con particolare riferimento ai rischi connessi alle lavorazioni nella categoria produttiva di riferimento.
Nell’ambito delle azioni di formazione di base riferite alla sicurezza, in relazione all’ac- cordo Stato Regioni, oltre alla formazione generale è ammessa l’attività formativa sui ri- schi specifici per i lavoratori in missione.
6. All’atto della stipula del contratto di lavoro o della lettera di incarico, i lavoratori in sommi- nistrazione ricevono, sull’apposito modulo consegnato dalle ApL ed il cui modello è riportato in allegato 1, le informazioni sui rischi generali per la salute e la sicurezza connessi alla atti-
vità produttiva e sui nominativi dei responsabili di riferimento, di cui al punto precedente. Nel caso in cui i lavoratori vengano adibiti a mansioni che richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, qualora intervenuti successivamente e quindi non comunicati all’atto della stipula del contratto, l’impresa utilizzatrice ne dà tem- pestiva informazione ai lavoratori stessi ai fini dell’applicazione degli artt. 41 e 42 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.
7. Ad ogni nuova missione o lettera di assegnazione le ApL consegnano ai lavoratori in somministrazione la nota informativa di cui all’allegato 1, che riporti un riepilogo degli obblighi previsti dalla legge in materia.
Tale nota informativa potrà essere modificata. I contenuti della nota e le sue eventuali mo- difiche sono definite dalla Commissione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro.
8. La sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell’impresa utilizzatrice.
9. Al fine della tutela della salute, al lavoratore/trice in somministrazione, ai sensi del- l’articolo 25, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, è fornita a cura del me- dico competente dell’utilizzatore copia della cartella sanitaria e di rischio, di cui all’articolo 25, comma 1, lett. c) del citato decreto. La documentazione di cui al periodo precedente segue il lavoratore/trice in somministrazione in missioni successive anche alle dipen- denze di più imprese di fornitura.
10. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’ articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, i lavoratori in somministrazione si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestate nell’arco di un semestre.
11. La mancata osservanza da parte dell’utilizzatore degli obblighi previsti dalla legge, dal presente contratto collettivo e da quello applicato presso lo stesso, con particolare riferi- mento all’azione di informazione, formazione e addestramento professionale, nonché di dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza, costituisce giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore/trice.
A tale scopo il lavoratore/trice dà comunicazione preventiva della violazione intervenuta alla ApL e all’utilizzatore, dichiarando l’interruzione dell’attività lavorativa. Qualora nel- l’arco delle 24 ore successive non si determini la rimozione della violazione, il lavora- tore/trice può dimettersi per giusta causa con raccomandata A/R.
Al lavoratore/trice dimesso per giusta causa compete l’intero trattamento retributivo per il periodo contrattualmente previsto, con obbligo dell’onere a carico dell’utilizzatore. Il trattamento retributivo sarà anticipato al lavoratore/trice dall’ApL con le previste moda- lità di erogazione.
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Articolo 23 – Assunzione a tempo determinato
1. L’assunzione deve risultare da atto scritto, essere formalizzata nel contratto di lavoro in somministrazione e deve contenere i seguenti requisiti:
a) L’indicazione dell’ApL e gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro;
b) L’indicazione dell’impresa utilizzatrice;
c) L’indicazione del gruppo di inquadramento di appartenenza secondo quanto previ- sto nell’articolo 28 del presente CCNL;
d) L’indicazione della mansione che espleterà presso l’utilizzatore e il relativo inqua- dramento;
e) L’eventuale indicazione del periodo di prova e la durata dello stesso;
f) L’eventuale previsione della penalità massima di risoluzione anticipata del rapporto da parte del lavoratore/trice rapportata alla durata della missione residua;
g) Il luogo dove dovrà svolgersi la prestazione;
h) L’orario di lavoro;
i) Il riferimento al CCNL applicato nell’impresa utilizzatrice;
j) L’indicazione del trattamento economico collettivo spettante e, in dettaglio, le singole voci che lo compongono e almeno: paga base, contingenza, edr, terzo elemento, pre- mio di produzione, superminimo collettivo, scatti di anzianità e, ove previsto, il pre- mio di produzione o risultato;
k) L’indicazione del contratto integrativo di secondo livello, ove esistente;
l) La data di inizio e il termine dello svolgimento dell’attività lavorativa presso l’impresa utilizzatrice;
m) L’indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavora- tore/trice nonché le misure di prevenzione adottate e quelle di sicurezza necessa- rie in relazione al tipo di attività, con l’indicazione del soggetto erogatore dell’informazione e dell’attività formativa (responsabile prevenzione e protezione) nonché, ove possibile,del medico competente;
n) Tali informazioni vengono rese con le modalità previste nell’articolo 22 e con la sotto- scrizione dello specifico modello allegato al presente CCNL (allegato 1, Mod C ), che deve ritenersi parte integrante del contratto di lavoro e che può essere implementato, arricchito e personalizzato con utilizzo del logo da parte dell’ApL previa comunicazione alla Commissione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro di cui all’articolo 7;
o) Nel caso in cui il contratto di somministrazione preveda che gli obblighi di cui al- l’articolo 23, comma 5, del D.Lgs. 276/03 siano adempiuti dall’impresa utilizzatrice, il contratto di lavoro in somministrazione ne contiene la relativa indicazione;
p) L’autorizzazione da parte del lavoratore/trice in somministrazione all’ApL ad utilizzare i propri dati personali ai fini dell’adempimento degli obblighi contabili, retributivi, pre- videnziali, assistenziali e fiscali inerenti la costituzione, lo svolgimento e l’estinzione del proprio rapporto di lavoro. L’autorizzazione deve prevedere altresì la liberatoria al trat- tamento dei dati personali dei lavoratori in favore della bilateralità di settore.
2. Nella lettera di assunzione vengono inoltre specificate:
a) L’indicazione di aver adempiuto agli obblighi previsti dall’articolo 5, comma 2, lettera
c) del D.Lgs 276/03, specificando gli estremi del versamento e della banca presso la quale è stato effettuato il deposito, ovvero della banca, assicurazione o intermediario finanziario presso il quale è stata accesa la fideiussione per le Agenzie che hanno ot- tenuto l’autorizzazione a tempo indeterminato.
b) L’assunzione da parte dell’utilizzatore, in caso di inadempimento dell’ApL, dell’obbligo del pagamento diretto al lavoratore/trice del trattamento economico nonché del ver- samento dei contributi previdenziali;
c) L’assunzione da parte dell’ApL dell’obbligazione del pagamento diretto al lavoratore/trice del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali;
d) L’assunzione dell’obbligo dell’utilizzatore di rimborsare alla ApL gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori in sommini- strazione nonché l’assunzione dell’obbligo dell’utilizzatore di comunicare alla ApL stessa i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
e) La residenza o il domicilio.
Articolo 24 – Assunzione a tempo indeterminato
1) Per i lavoratori in somministrazione assunti a tempo indeterminato dalla ApL sono pre- visti sia il contratto di lavoro quadro che la lettera di assegnazione a ogni singola missione.
2) Il contratto di lavoro quadro dovrà contenere:
a) l’indicazione della ApL con gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro;
b) l’indicazione di aver adempiuto agli obblighi previsti dall’articolo 5, comma 2, lettera
c) del D.Lgs 276/03, specificando gli estremi del versamento o della fideiussione;
c) l’indicazione del gruppo di inquadramento di appartenenza secondo quanto previsto nell’articolo 28 del presente CCNL;
d) l’eventuale indicazione del periodo di prova e la durata dello stesso;
e) l’indicazione della misura della indennità di disponibilità;
f) il rinvio al presente CCNL e, per i periodi effettuati in missione, il rinvio a quello degli utilizzatori;
g) nella lettera di assunzione devono essere specificati la residenza o il domicilio;
h) l’autorizzazione da parte del lavoratore/trice in somministrazione all’ApL a utilizzare i propri dati personali ai fini dell’adempimento degli obblighi contabili, retributivi, pre- videnziali, assistenziali e fiscali inerenti la costituzione, lo svolgimento e l’estinzione del proprio rapporto di lavoro. L’autorizzazione deve prevedere altresì la liberatoria al trat- tamento dei dati personali dei lavoratori in favore della bilateralità di settore.
3) La lettera di assegnazione, per ogni singola missione, deve contenere:
a) i motivi per i quali si ricorre alla somministrazione di lavoro solo in caso di sommini- strazione a tempo indeterminato;
b) l’indicazione dell’impresa utilizzatrice;
c) l’indicazione della mansione che espleterà presso l’utilizzatore e il relativo inquadramento;
d) il luogo dove dovrà svolgersi la prestazione;
e) l’orario di lavoro;
f) il riferimento al CCNL applicato e al contratto integrativo di secondo livello, ove esistente;
g) l’indicazione del trattamento economico collettivo spettante e, in dettaglio, le singole voci che lo compongono e almeno: paga base, contingenza, edr, terzo elemento, premio di produzione, superminimo collettivo, scatti di anzianità e, ove previsto, il premio di risultato;
h) la data di inizio e il termine dello svolgimento dell’attività lavorativa presso l’impresa uti- lizzatrice, ferma restando la possibilità di variare l’assegnazione del lavoratore/trice ad altra missione prima della scadenza del termine;
i) l’indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavora- tore/trice nonché le misure di prevenzione adottate e quelle di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività, con l’indicazione del soggetto erogatore dell’informazione e dell’attività formativa (responsabile prevenzione e protezione) nonché, ove possibile, del medico competente.
Tali informazioni vengono rese con le modalità previste nell’articolo 22 e con la sottoscri- zione dello specifico modello allegato al presente CCNL (allegato 1, Mod C ), che deve ri- tenersi parte integrante del contratto di lavoro e che può essere implementato, arricchito e personalizzato con utilizzo del logo da parte dell’ApL previa comunicazione alla Com- missione Paritetica Nazionale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro di cui all’articolo 7.
4) Nel caso in cui il contratto di somministrazione preveda che gli obblighi di cui all’arti- colo 23, comma 5, del D.Lgs. 276/03 siano adempiuti dall’impresa utilizzatrice, la lettera di assegnazione ne contiene la relativa indicazione.
Articolo 25 – Procedura in mancanza di occasione di lavoro
1. L’Agenzia, nel caso in cui non possa più mantenere alle proprie dipendenze uno o più lavoratori assunti a tempo indeterminato per mancanza di occasioni di lavoro avvia la procedura, di cui al presente articolo, mediante comunicazione a FORMA.TEMP di messa in disponibilità.
La comunicazione viene effettuata su apposita modulistica predisposta da FORMA.TEMP e deve contenere il referente di Agenzia individuato per la procedura.
2. Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato, di cui all’articolo 24 del presente con- tratto, la procedura può essere attivata trascorse 30 settimane di anzianità lavorativa, comprensive di eventuali periodi di disponibilità, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, presso lo stesso utilizzatore.
Il requisito delle 30 settimane può essere derogato, in situazione specifiche e su richie- sta, mediante apposite intese sottoscritte dalle Parti stipulanti il presente CCNL.
3. Precedentemente all’invio della comunicazione a FORMA.TEMP l’Agenzia deve co- municare, a tutti i lavoratori coinvolti, l’attivazione e i contenuti della procedura nonché i riferimenti delle XX.XX. interessate.
4. La procedura, indipendentemente dalla data di sottoscrizione del conseguente ac- cordo, ha inizio il trentesimo giorno successivo alla data di comunicazione a FORMA.TEMP. Tale data, in seguito, deve essere riportata in modo evidente nel testo dell’accordo. Resta fermo che i 30 giorni prima dell’attivazione della procedura si inten- dono di disponibilità ai sensi del successivo articolo 32.
5. FORMA.TEMP, entro 48 ore dalla richiesta di attivazione della procedura di cui al comma 1, comunica tutte le informazioni ricevute, nonché la data certa di attivazione della procedura, alle CST competenti per territorio nonché all’associazione datoriale e alle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il presente contratto, che potranno suc- cessivamente richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti direttamente al referente in- dividuato e comunicato dall’Agenzia.
6. Le Parti sono tenute ad incontrarsi entro 90 giorni dalla data di attivazione della pro- cedura, nell’ambito della CST competente per territorio, per definire e sottoscrivere un ac- cordo sui contenuti del percorso di riqualificazione professionale, proposto inizialmente dall’Agenzia.
Nella proposta di accordo l’Agenzia deve:
a) indicare l’ambito territoriale entro cui è tenuta a valutare le possibili occasioni di ricol- locazione del lavoratore/trice avendo come unico riferimento la congruità dell’offerta come definita nel presente contratto;
b) definire il patrimonio professionale del lavoratore/trice cui fare riferimento per valu- tare le occasioni di ricollocazione dello stesso;
c) indicare le attività del percorso di riqualificazione professionale che si impegna a porre in essere, entro il termine della procedura, al fine di favorire le eventuali occasioni di ricollocazione del lavoratore/trice.
7. In caso di sottoscrizione dell’accordo, la durata complessiva della procedura è di sei mesi, o sette mesi in caso di lavoratori ultracinquantenni, a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di invio della comunicazione a FORMA.TEMP, di cui al comma 1.
8. L’Agenzia è tenuta ad inviare a FORMA.TEMP copia dell’accordo corredata del progetto formativo condiviso e sottoscritto dalle Parti.
9. Analogamente, in caso di mancato accordo, viene redatto ed inviato a FORMA.TEMP un verbale con indicazione delle rispettive posizioni delle Parti.
10. Al lavoratore/trice coinvolto nella procedura l’Agenzia corrisponde in ogni caso un compenso pari a 850 euro mensili, al lordo delle ritenute di legge e comprensivo del Tfr, per la durata di sei o sette mesi. In caso di lavoratori con contratto di somministrazione part-time, l’importo da corrispondere al lavoratore/trice sarà riparametrato in base al- l’orario di lavoro e comunque non inferiore a 425,00 euro mensili al lordo delle ritenute di legge e comprensivo del Tfr. Ai fini del calcolo della riparametrazione si deve far rife-
rimento sia al contratto di assunzione che all’effettivo orario di lavoro svolto, applicando la condizione di miglior favore per il lavoratore/trice.
11. Sulla base dell’accordo sottoscritto FORMA.TEMP, successivamente, rimborsa al- l’Agenzia tutti gli oneri del compenso erogato (100%), secondo le modalità definite dal Fondo.
12. In caso di mancato accordo, a seguito del confronto sindacale con le XX.XX o in CST, il compenso previsto contrattualmente è posto al 70% a carico della bilateralità e per il restante 30% a carico diretto dell’Agenzia che, comunque, ne anticipa tutti gli oneri.
13. FORMA.TEMP, al termine del corso di riqualificazione professionale, dichiara l’avve- nuta formazione effettuata in conformità con quanto previsto dall’accordo sindacale.
14. La mancata attuazione da parte dell’Agenzia degli interventi formativi di riqualifica- zione professionale previsti dall’accordo sindacale, verificata da FORMA.TEMP e da que- st’ultima comunicata alle XX.XX. e all’Agenzia, determina l’obbligo per l’Agenzia di restituire entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione le somme eventual- mente percepite a titolo di rimborso, di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo. In caso di mancata restituzione, FORMA.TEMP trasferisce risorse di pari importo dal conto Agen- zia al Fondo di Solidarietà ex Ebiref. In ogni caso l’Agenzia è tenuta a corrispondere l’in- tero compenso al lavoratore/trice per tutto il periodo previsto dall’accordo.
15. Nel caso in cui l’Agenzia abbia licenziato per mancanza di occasioni di lavoro senza il rispetto della procedura prevista nel presente articolo, FORMA.TEMP trasferirà dal conto Azienda al fondo solidale di garanzia un importo pari al compenso previsto per l’intera procedura maggiorato di una mensilità.
16. Nel caso in cui l’Agenzia ricollochi temporaneamente il lavoratore/trice in costanza di procedura, la stessa è sospesa per un periodo di tempo corrispondente alla durata della nuova missione e ne deve essere data comunicazione a FORMA.TEMP e alla CST competente per territorio. Il periodo residuo potrà essere successivamente utilizzato qua- lora il lavoratore/trice ricollocato cessi la sua attività lavorativa nell’arco di dodici mesi successivi all’attivazione della nuova missione.
17. Qualora il lavoratore/trice venga ricollocato in una o più missioni purché attivate senza soluzione di continuità, per un periodo complessivo superiore a dodici mesi e sino a ven- tiquattro mesi, è prevista una integrazione al periodo di procedura residuo fino ad un massimo di tre mesi, nel caso in cui il residuo sia inferiore. In tale caso, decorso tale pe- riodo residuo, la procedura si intenderà comunque conclusa, senza necessità di espe- rirne una ulteriore.
L’eventuale integrazione del periodo di procedura residuo viene compensata secondo le modalità previste dal comma 10 del presente articolo.
19. Le Parti, entro il termine della procedura, devono incontrarsi nuovamente al fine di realizzare il monitoraggio di tutte le attività oggetto dell’accordo.
20. Qualora le attività di riqualificazione definite nell’accordo non abbiano portato alla ri- collocazione del lavoratore/trice o dei lavoratori coinvolti, e permanendo la mancanza di occasioni di lavoro, l’Agenzia al termine della periodo di procedura può procedere alla ri- soluzione dei rapporti di lavoro per giustificato motivo oggettivo comunicando il licenzia- mento individuale o plurimo.
Analogamente, in caso di mancato accordo, l’Agenzia può procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro per giustificato motivo oggettivo al termine del periodo previsto.
In caso di richiesta di attivazione della procedura per lavoratori in missione su più Regioni presso un unico utilizzatore, il previsto accordo è demandato al livello nazionale.
Articolo 26 – Apprendistato professionalizzante in somministrazione
1. Rapporto di lavoro dell’apprendista
L’apprendista viene assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia mediante un contratto di apprendistato professionalizzante, svolto secondo un percorso formativo eseguito presso il medesimo utilizzatore e redatto in forma scritta, sulla base di quanto previsto in materia dal Testo Unico sull’apprendistato e con specifico riferimento a quanto previsto dall’articolo 24 del presente CCNL.
La retribuzione, l’inquadramento e l’orario di lavoro dell’apprendista sono disciplinati dalle norme del CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice, in conformità con quanto previsto dal- l’articolo 20, comma 1, del D.lgs. 276/2003 e dagli articoli 28 e 30 del presente contratto.
L’eventuale patto di prova potrà essere apposto al momento dell’assunzione secondo quanto previsto dalla disciplina collettiva applicata dall’utilizzatore. In ogni caso la sua du- rata non potrà essere superiore a quella prevista dall’articolo 33, lettera b) del presente CCNL, per i lavoratori in somministrazione assunti a tempo indeterminato ed inquadrati nei gruppi omogenei di riferimento.
2. Piano Formativo individuale
Il Piano Formativo individuale determina, sulla base dalla disciplina dal contratto collet- tivo applicato dall’impresa utilizzatrice, il percorso formativo che l’apprendista in som- ministrazione deve compiere per conseguire la qualifica prevista.
Il Piano Formativo individuale è predisposto dall’Agenzia per il Lavoro congiuntamente al- l’utilizzatore e al lavoratore/trice e deve essere sottoposto al parere di conformità di FORMA.TEMP entro 30 giorni dall’inizio della missione.
Il parere di conformità viene rilasciato per iscritto dalla tecnostruttura di FORMA.TEMP entro 10 giorni dalla presentazione del Piano Formativo individuale. Il parere di confor- mità dovrà far riferimento alla verifica della congruità del rapporto numerico fra appren- disti e lavoratori qualificati, alla ammissibilità del livello contrattuale d’inquadramento, alla coerenza del Piano Formativo con la qualifica proposta.
Sulla base della valutazione effettuata la tecnostruttura sottopone il parere di conformità all’approvazione formale da parte del CdA FORMA.TEMP che deve esprimersi entro i successivi 30 giorni.
A fronte di specificate motivazioni la tecnostruttura può richiedere all’Agenzia integra- zioni o riformulazioni del Piano Formativo presentato, sospendendo i tempi previsti per il parere di conformità.
In caso di mancata risposta da parte di FORMA.TEMP entro il predetto termine, il Piano Formativo si intende approvato.
Il Piano Formativo individuale deve riportare tutto il percorso formativo necessario ai fini dell’attribuzione della prevista qualifica professionale e deve essere inviato da FORMA.TEMP, per conoscenza, alle CST competenti per territorio secondo modalità de- finite successivamente dalle Parti.
FORMA.TEMP, sulla base del presente accordo, elabora un Report semestrale sull’ap- prendistato.
3. Tutor
Durante il periodo di apprendistato, il lavoratore/trice somministrato dovrà rapportarsi con due tutor, uno nominato dall’Agenzia per il Lavoro ed uno indicato dall’impresa utilizzatrice.
L’Agenzia per il Lavoro, prima di inviare in missione un apprendista, nomina il Tutor (TDA) e richiede lo svolgimento di analogo adempimento all’utilizzatore.
Il Tutor nominato dall’utilizzatore deve essere scelto tra soggetti che ricoprono una qua- lifica professionale non inferiore a quella individuata nel Piano Formativo individuale e che possiedono competenze adeguate ed un livello d’inquadramento pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato.
Il Tutor di Agenzia (TDA), individuato nel Piano Formativo, è un dipendente o un consu- lente dell’Agenzia per il Lavoro che, a seguito di comunicazione della stessa, viene iscritto nell’apposito Albo istituito presso FORMA.TEMP.
Il TDA possiede adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativa- mente, da un’esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qua- lità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale o della fornitura di lavoro temporaneo o della ricollocazione professionale o dei servizi per l’impiego o della formazione professionale o di orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali.
I previsti requisiti sono successivamente verificabili da FORMA.TEMP che, in caso ca- renza, può disporre la cancellazione dall’Albo del tutor.
Ogni Tutor di Agenzia può seguire fino ad un massimo di 50 apprendisti nel loro per- corso di qualificazione.
4. Formazione dell’apprendista
L’Agenzia per il Lavoro è responsabile del corretto adempimento degli obblighi formativi e, per mezzo del Tutor diretto di Agenzia (TDA), compie le seguenti attività:
a) definisce, prima dell’avvio in missione e di comune intesa con il lavoratore/trice e l’im- presa utilizzatrice, il Piano Formativo individuale che deve essere sottoposto alla va- lutazione di FORMA.TEMP per la relativa verifica di conformità;
b) comunica al lavoratore/trice, prima dell’inizio della missione, il tutor nominato nel- l’impresa utilizzatrice;
c) svolge, con cadenza semestrale e dandone conseguente comunicazione all’utilizza- tore, un colloquio con l’apprendista per verificare l’effettiva attuazione del Piano For- mativo, lo sviluppo delle sue capacità professionali e personali, le difficoltà incontrate, gli eventuali miglioramenti da adottarsi nel restante periodo di apprendistato;
d) attesta periodicamente l’effettivo svolgimento della formazione e, sulla base delle di- chiarazioni e delle attestazioni rilasciate dall’utilizzatore al temine del periodo di ap- prendistato svolto presso di esso, attribuisce specifica qualifica professionale.
Al termine del periodo di apprendistato l’Agenzia attesterà, sulla base di un parere con- cordato tra i tutor, l’avvenuta formazione dando comunicazione all’apprendista dell’ac- quisizione della qualifica professionale.
L’Agenzia è tenuta a comunicare, entro 5 giorni a FORMA.TEMP, i nominativi degli ap- prendisti ai quali è stata attribuita la qualifica. Tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza alla CST competente per territorio secondo modalità definite successiva- mente dalle Parti.
5. Durata del periodo di apprendistato
Non è consentito recedere dal contratto commerciale di somministrazione a tempo in- determinato prima della scadenza del periodo di apprendistato previsto dalla vigente di- sciplina del CCNL applicato nell’impresa utilizzatrice, ferma restando l’ipotesi di recesso per giusta causa o giustificato motivo.
In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione del rapporto di lavoro durante la missione, il periodo di apprendistato si intende prolungato nelle modalità definite dalla disciplina del contratto collettivo applicato dall’impresa utilizzatrice oppure, in mancanza, da quanto previsto in merito dal Testo Unico sull’apprendistato.
Lo spostamento del termine finale del periodo di apprendistato deve essere comunicato per iscritto all’apprendista almeno 30 giorni prima della scadenza del termine iniziale, con indicazione del nuovo termine del periodo formativo. Contestualmente il nuovo termine deve essere comunicato alla CST di competenza.
I periodi superiori a 30 giorni, utili ai fini del prolungamento del periodo di apprendistato, devono essere comunicati all’apprendista entro 30 giorni dalla loro maturazione.
A decorrere dal rinnovo contrattuale, in caso di interruzione del periodo di apprendistato che non sia riconducibile ad ipotesi di giusta causa, giustificato motivo soggettivo o chiusura aziendale, l’utilizzatore è tenuto a rimborsare in ogni caso l’intera retribuzione piena, ovvero quella prevista per la qualifica professionale di riferimento, per il periodo di apprendistato re- siduo. Le Parti escludono espressamente l’applicazione della indennità di disponibilità pro- pria dei lavoratori già qualificati assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia per il Lavoro.
6. Obbligo di conferma
L’obbligo di conferma previsto dalle norme viene esercitato a chiusura di ogni contratto di apprendistato in concorso con l’utilizzatore.
7. Recesso
L’Agenzia per il Lavoro può recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di ap- prendistato, comunicando per iscritto la disdetta con un preavviso di 30 giorni a decor- rere dal termine del periodo di formazione, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile.
In caso di mancata comunicazione del recesso, il rapporto dell’apprendista prosegue alle dipendenze dell’Agenzia per il Lavoro come un ordinario rapporto di lavoro subordi- nato a tempo indeterminato.
Ai sensi di quanto previsto dell’articolo 2 del Testo Unico, non è possibile recedere dal rap- porto e dal contratto durante il periodo di formazione qualora non sussista la medesima giusta causa o il medesimo giustificato motivo di risoluzione del rapporto e del contratto.
8. Pareri e monitoraggio territoriale
FORMA.TEMP, su eventuale proposta delle Parti stipulanti, può integrare i profili forma- tivi previsti dal Repertorio delle Professioni ISFOL.
Le Commissioni Sindacali Territoriali (CST) svolgono un ruolo di informazione, confronto e controllo. Sono tenute ad una costante attività di monitoraggio sulle modalità di attuative dei percorsi di apprendistato, in conformità quanto previsto dai piani formativi individuali.
Con riferimento ai compiti delle Commissioni Sindacali Territoriali (CST) le Parti, con- giuntamente a FORMA.TEMP, elaboreranno specifica regolamentazione al fine di ga- rantirne l’operatività.
In funzione della contribuzione di cui all’articolo 12 del D.lgs. 276/2003, le Parti con- cordano che gli apprendisti possono essere posti in formazione nell’ambito della proget- tazione formativa dell’Agenzia tramite FORMA.TEMP.
Le parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti sia per l’accesso alle presta- zioni Ebitemp che a quelli di iscrizione al fondo previdenziale di settore denominato Fontemp.
10. Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente disciplina trovano ap- plicazione la disciplina collettiva applicata dalle imprese utilizzatrici nonché le norme di legge, con particolare riferimento a quelle contenute nel Testo Unico sull’Apprendistato.
Articolo 27 – Classificazione del personale
1. La classificazione unica dei lavoratori in somministrazione per poter essere armoniz- zata a quella prevista dai vari CCNL adottati dalle imprese utilizzatrici, di cui al D.Lgs 276/03, è raggruppata in 3 grandi aree di aggregazione in relazione ai diversi contenuti professionali posseduti.
2. Anche in relazione a quanto stabilito dal Legge 190/85, la distinzione tra quadri, perso- nale con mansioni impiegatizie e personale con mansioni non impiegatizie, viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali ecc.) che pre- vedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
3. La classificazione non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e non, previste dai CCNL delle imprese utilizzatrici, quali ad esempio il trattamento per richiamo alle armi, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e ogni altra normativa in vigore. Inoltre, una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del personale richiede, nel continuo, l’identificazione ed eventualmente la definizione di quelle peculiarità nuove ed emergenti che assumono significato e valenza generale in relazione ai processi di tra- sformazione, innovazione tecnologica o organizzativa e alla dinamica professionale, nelle aree e nei comparti che fanno riferimento al sistema di inquadramento del presente CCNL. Quanto sopra, rappresenta il comune presupposto valido per la stipulazione delle norme di classificazione unica.
Articolo 28 – Inquadramenti
1. Considerata la specificità delle professionalità da utilizzare nella somministrazione di lavoro, si conviene di raggruppare i lavoratori in tre grandi gruppi omogenei come di se- guito descritti:
• Gruppo A: comprende i lavoratori con elevato contenuto professionale quali dirigenti, quadri e impiegati direttivi.
• Gruppo B: comprende i lavoratori di concetto, operai specializzati e/o corrispondenti alle cosiddette categorie intermedie con contenuti professionali caratterizzati da autonomia operativa ma non decisionale e da un elevato livello di conoscenze teorico/pratiche.
• Gruppo C: comprende i lavoratori qualificati e d’ordine, che eseguono il lavoro sotto la guida e il controllo di altri.
Articolo 29 – Costo del lavoro e scheda di rilevazione dati
Gli strumenti di raccolta dati delle Agenzie dovranno prevedere, a mero titolo esemplifi- cativo e non esaustivo, la presenza di campi di compilazione per la raccolta dei seguenti elementi: CCNL applicato, mensilità aggiuntive, integrativo aziendale, orario di lavoro set- timanale, presenza di turnazione e tipologia di turno, ore ferie, rol ed ex-festività annuali, retribuzione delle pause, elementi diretti della retribuzione (paga base, contingenza, edr, terzo elemento, premio di produzione, superminimo collettivo, scatti di anzianità) e loro incidenza sugli elementi differiti, premi presenza, indennità varie, premi di risultato, mag- giorazioni per ore straordinarie e per turno.
Il contratto individuale di lavoro deve obbligatoriamente essere compilato sulla base di tali elementi rilevati dall’Agenzia nonché riportare la modalità di calcolo della retribuzione definita e comunicata (paga oraria o mensilizzata).
Articolo 30 – Trattamento retributivo
1. Al lavoratore/trice è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti dell’impresa utilizzatrice inquadrati al corrispondente livello, secondo la con- trattazione collettiva applicata alla stessa.
2. La retribuzione dei lavoratori viene liquidata con periodicità mensile, sulla base delle ore lavorate e di quelle contrattualmente dovute nel corso di ciascun mese dell’anno, as- sumendo come coefficiente divisore orario mensile quello risultante dalla seguente for- mula, valida anche per ferie e mensilità aggiuntive:
orario settimanale aziendale x 52
——————————————————— 12
3. La definizione della paga oraria avviene secondo la seguente formula:
Retribuzione mensile
———————————————————
Divisore orario mensile
4. I dati retributivi ed orari da utilizzare sono quelli contrattuali sia di primo che, even- tualmente, di secondo livello; al lavoratore/trice dovranno inoltre essere riconosciute le spettanze di ROL/ ex festività, o altri istituti (festività, patrono, PAR) non assorbiti nei re- gimi di orario ridotto, vigenti nell’azienda utilizzatrice.
5. I divisori contrattuali previsti dai CCNL delle aziende utilizzatrici devono essere utilizzati, ai fini della parità di trattamento, per la determinazione del valore delle singole quote ora- rie da corrispondere oltre la retribuzione mensile (es. straordinari, maggiorazioni, inden- nità, ecc.) previste dalle specifiche normative, nonché in caso di trattenute di quote orarie.
6. Le Parti concordano che, come condizione globalmente più favorevole la maturazione dei ratei, qualsiasi sia la durata della missione, avviene in proporzione alle ore ordinarie la- vorate, ed a quelle non prestate ma contrattualmente dovute, con le successive modalità.
A) Ratei di tredicesima e di eventuali altre mensilità aggiuntive.
Per ognuna delle ore retribuite verrà corrisposto un importo per ratei di tredicesima pari all’8,33% della retribuzione oraria ordinaria spettante, così come determinata al prece- dente comma 2 e computata come segue:
Retribuzione lorda globale di fatto
-—————————————————————- x 0,0833
Divisore Xxxxxx Xxxxxxx
Il suddetto importo sarà ugualmente dovuto ma riproporzionato in caso di mensilità di ul- teriore e diverso ammontare.
B) Maturazione degli istituti
La maturazione di ferie, permessi retribuiti e riduzioni di orario di lavoro, nella misura prevista dai singoli CCNL applicati dall’impresa utilizzatrice, avverrà applicando per cia- scuno dei tre istituti la seguente formula:
Ore annue spettanti
————————————— x (ore lavorate + ore dovute*) Divisore Xxxxxx Xxxxxxx x 12
*Sono «ore dovute» quelle non lavorate ma retribuite, in virtù di legge o di contratto che danno diritto alla maturazione dell’istituto.
7. Definizione del divisore orario mensile di turnisti addetti a ciclo continuo
Nel caso di orari di lavoro svolti su turnazioni, in particolare qualora la missione del la- voratore/trice preveda lo svolgimento dell’attività su turnazioni a ciclo continuo o per tur- nazioni con ciclicità non settimanale dove non è possibile individuare sempre con esattezza l’orario settimanale aziendale (escludendo i regimi di orario multiperiodale, per le quali l’orario settimanale aziendale è variabile per effetto dell’assorbimento completo o parziale di permessi retribuiti previsti dal CCNL dell’impresa utilizzatrice o da accordi integrativi di secondo livello), la determinazione del divisore orario mensile avverrà fa- cendo riferimento all’orario settimanale convenzionale di 40 ore.
Le ore settimanali utili al raggiungimento dell’orario convenzionale saranno costituite dalle
ore ordinarie, dalle assenze retribuite, dalle festività e dall’aggiunta di eventuali ulteriori permessi retribuiti. Per la maturazione di ROL/ex festività non assorbiti si rimanda a quanto disposto nel comma 5.
Ferma restando la retribuzione delle ore ordinarie effettivamente lavorate, l’eventuale presenza su turni che comportasse il superamento della 40esima ora ordinaria su una o più settimane di lavoro sarà compensata nell’ambito del ciclo di turnazione previsto se effettuato per intero.
In caso di missione non corrispondente alla durata del ciclo le prestazioni eccedenti le 40 ore andranno retribuite per intero o, diversamente, qualora le prestazioni siano infe- riori dovrà essere comunque garantita la retribuzione corrispondente alle 40 ore.
8. Premi di produzione o di risultato
In coerenza con il principio di parità di trattamento, i premi di produzione o di risultato previ- sti dalla contrattazione collettiva applicata presso l’utilizzatore sono corrisposti ai lavoratori som- ministrati in costanza di missione e proporzionalmente al lavoro svolto, secondo i tempi e le modalità previsti dagli accordi stessi. Qualora non fosse possibile erogare tali premi in costanza di missione in quanto legati a obiettivi e/o risultati non determinati nell’arco temporale della mis- sione stessa ma comunque dovuti, i premi saranno corrisposti ai lavoratori somministrati sulla base di quanto erogato a tale titolo l’anno precedente ai dipendenti dell’utilizzatore.
Gli accordi di produttività, in conformità all’Accordo Interconfederale del 24 aprile 2013, potranno essere sottoscritti tra le Agenzie e le XX.XX. stipulanti il presente CCNL.
9. TFR
Si conviene che il pagamento del TFR avvenga in coincidenza con il pagamento dell’ul- tima busta paga di retribuzione ordinaria con la rivalutazione basata sull’ultimo coeffi- ciente disponibile.
Per quel che riguarda la maturazione dei ratei di TFR, ferme restando le previsioni di legge, solo in caso di missioni di durata inferiore a 15 giorni, qualora fosse riattivata una ulteriore missione nell’arco di 30 giorni a far data dalla cessazione della prima, i giorni di missione si sommano qualora utili alla maturazione di un rateo di TFR.
Tale ipotesi ricorre esclusivamente in caso di reiterazione, da parte della stessa Agenzia, della missione con lo stesso utilizzatore, con la medesima mansione e inquadramento. Il computo relativo all’ammontare del rateo dovrà essere effettuato con la retribuzione in atto nella seconda missione.
10. Festività
La retribuzione delle festività infrasettimanali viene calcolata moltiplicando l’orario lavora- tivo giornaliero previsto per la paga oraria come definita al comma 4 del presente articolo.
Con riferimento al periodo di festività natalizia, qualora una missione di durata di almeno due mesi si concluda nell’arco dei 2 giorni antecedenti il 25 dicembre e venga rinnovata
entro i 14 giorni di calendario successivi alla cessazione della missione, al lavoratore/trice in somministrazione, a titolo di miglior favore, vengono retribuite al 100% le festività del 1 e 6 gennaio. Qualora tale missione venga rinnovata e cessata entro il mese di dicem- bre, al lavoratore/trice in somministrazione, a titolo di miglior favore, vengono retribuite al 50% le festività del 25 e 26 dicembre. In tal caso la eventuale retribuzione di cui al comma precedente, relativa alle festività del 1 e 6 gennaio, si riduce al 50%.
In sostanza, nella concreta applicazione dell’istituto in parola, sono rinvenibili tre ipotesi:
a) lavoratori con prima missione che cessa il 23 o il 24 dicembre e con successiva missione riattivata entro il 6 o 7 gennaio: in questo caso si ha diritto al pagamento delle festività del 1 e 6 gennaio al 100% e nessun trattamento è dovuto per il 25 o 26 dicembre;
b) lavoratori con prima missione che cessa il 23 o il 24 dicembre e con successiva mis- sione riattivata dopo il 26 (ad esempio il 27) ma con cessazione entro il 31 dicembre: in questo caso sono pagate le festività del 25 e 26 dicembre al 50% e nessun tratta- mento è dovuto per il 1 e il 6 gennaio;
c) lavoratori con prima missione che cessa il 23 o il 24 dicembre, con successiva mis- sione riattivata dopo il 26 (ad esempio il 27) ma con cessazione entro il 31 dicembre e nuova riattivazione di missione entro il 6 o7 gennaio: in questo caso sono pagate le festività del 25 e 26 dicembre al 50% e del 1 e 6 gennaio al 50%.
Con esclusione della festività natalizia, in caso di successione di due contratti, dove il primo termina il giorno antecedente una o più festività e il secondo inizia il primo giorno lavorativo successivo alla stessa/e i due contratti, ai soli fini del pagamento di tale o tali festività, si considerano continuativi.
Tali ipotesi ricorrono esclusivamente in caso di reiterazione, da parte della stessa Xxxx- xxx, della missione con lo stesso utilizzatore con la medesima mansione e inquadramento.
11. La liquidazione dei ratei, relativa all’intera missione, deve avvenire alle normali sca- denze previste presso le aziende utilizzatrici o alla cessazione del rapporto di lavoro se antecedente alle scadenze citate, sulla base del valore della retribuzione del mese in cui i ratei stessi vengono erogati.
12. Scatti di anzianità
Per tutti i lavoratori gli scatti di anzianità sono erogati in conformità al raggiungimento dei periodi di maturazione previsti dal CCNL dell’utilizzatore anche nei casi di missioni rin- novate nell’arco di 15 giorni presso lo stesso utilizzatore. Il periodo previsto per la matu- razione degli scatti di anzianità è riportato sul contratto di assunzione del lavoratore/trice.
13. All’atto del pagamento della retribuzione viene consegnata al lavoratore/trice una busta o prospetto equivalente, recante l’indicazione analitica dei seguenti dati:
- ApL ed estremi dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro;
- nome, cognome e codice fiscale del lavoratore/trice;
- mese cui la retribuzione si riferisce;
- singole voci e importi costituenti la retribuzione stessa (paga base, indennità di contin- genza ecc.), nonché l’elencazione delle trattenute;
- indicazione delle ore di assemblea maturate e fruite nell’anno solare.
14. I periodi orari e gli importi maturati devono essere indicati con chiarezza nella busta paga mensile.
Nella busta paga relativa alla retribuzione mensile non sono erogati i ratei maturati relativi a:
- ferie maturate e non godute;
- rol maturati;
- festività soppresse;
- tredicesima e quattordicesima maturate;
- tfr maturato.
Nei contratti con MOG le festività soppresse, i rol maturati e i ratei maturati di tredicesima e quattordicesima mensilità devono essere erogati nella busta paga relativa alla retribu- zione mensile. In tale modalità contrattuale non sono erogati mensilmente i soli ratei re- lativi alle ferie maturate e non godute e al Tfr maturato.
15. La retribuzione relativa alle missioni terminate nel mese e a quelle in corso al termine dello stesso, è corrisposta ai lavoratori entro il giorno 15 del mese successivo, con con- testuale consegna della busta paga.
16. In caso di contestazione su uno o più elementi della retribuzione, sia in pendenza di rapporto di lavoro, sia dopo l’estinzione dello stesso, deve essere corrisposta al lavora- tore/trice la parte di retribuzione non contestata.
17. Ferie
Il lavoratore/trice può usufruire delle ferie maturate per le missioni pari o superiori a 3 mesi e, comunque, di almeno un giorno per le missioni entro i 3 mesi, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive dell’utilizzatore.
Ai fini del raggiungimento del requisito stesso, in caso di missioni reiterate presso lo stesso utilizzatore, i periodi di missione sono cumulati.
18. Cassa integrazione in deroga
Nelle ipotesi di accesso alla Cassa Integrazione in deroga, l’Agenzia è tenuta ad un’integra- zione fino al 100% della retribuzione qualora ciò sia previsto per i dipendenti dell’utilizzatore. L’accordo sindacale è attivabile solo in presenza dell’accordo o della domanda di cassa at- tivati presso l’azienda utilizzatrice. Tale accordo deve essere definito dalle Parti stipulanti il presente CCNL preferibilmente in concomitanza dell’accordo stipulato presso l’utilizzatore.
19. Retribuzione mensilizzata
Alle ApL è consentito poter applicare, in alternativa al sistema della paga oraria con di-
Una volta effettuata, tale scelta di metodo di calcolo diventa definitiva e non opzionabile volta per volta per ogni singolo utilizzatore.
Le Agenzie che scelgono questo criterio devono comunicarlo alle XX.XX. nazionali sti- pulanti il presente CCNL.
Qualora l’Agenzia che applica il sistema della paga oraria con divisore unico ritenga ne- cessario, in casi particolari e specifici, applicare il metodo della retribuzione mensiliz- zata è tenuta a comunicarlo prima dell’inizio della missione, con motivazione espressa, alle XX.XX. nazionali o territoriali per quanto di competenza, al fine di addivenire entro 5 giorni ad un esame congiunto della situazione.
La retribuzione dei lavoratori viene quindi determinata in misura fissa mensile sulla base delle tabelle retributive dei diversi CCNL degli utilizzatori integrate da accordi collettivi territoriali, aziendali o individuali.
Il criterio generale di calcolo prevede l’utilizzo del divisore giornaliero 26 dell’utilizzatore. Nel caso di frazione di mese, la retribuzione di una giornata di lavoro dovrà essere mol- tiplicata per il coefficiente 1,2 in caso di settimana lavorativa su 5 giorni e, invece, per il coefficiente pari a 1 nel caso di settimana lavorativa distribuita su 6 giorni. Si precisa che nel caso di frazioni di mese andranno pagate le giornate effettivamente lavorate e con- trattualmente dovute (es. due settimane lavorate, pari ad 80 ore, andranno retribuite come 12 giornate, utilizzando il divisore 26, e non detraendo dal coefficiente mensile dell’utilizzatore le ore non lavorate).
I divisori contrattuali previsti dai CCNL delle aziende utilizzatrici devono essere utilizzati, ai fini della parità di trattamento, per la sola determinazione del valore delle singole quote ora- rie da corrispondere oltre la retribuzione mensile (es. straordinari, maggiorazioni, indennità, ecc.) previste dalle specifiche normative, nonché in caso di trattenute di quote orarie.
Per quanto riguarda la maturazione e la liquidazione dei ratei per ferie, permessi, ridu- zione d’orario e per le mensilità aggiuntive, nonché per la maturazione e liquidazione del premio di produzione e risultato verrà applicato quanto previsto dal presente CCNL. Qualora il contratto collettivo applicato dall’utilizzatore preveda la paga oraria (es. edili- zia operai, operai agricoli, colf e badanti) le paghe dei lavoratori in somministrazione do- vranno comunque essere elaborate in forma oraria con il criterio del divisore unico.
Articolo 31 – Clausola sociale
Nel caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, com- patibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso.
La durata dei contratti di lavoro sarà pari a quella definita contrattualmente con l’Ente appal- tante. Tale previsione si estende ai settori privati qualora contemplati dal CCNL dell’utilizzatore. In ogni caso l’Ente o l’utilizzatore sono comunque tenuti al rispetto di quanto previsto in via generale dall’articolo 21, comma 1 lettera i), del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e sue successive modificazioni con particolare riferimento all’obbligo di
L’Agenzia, entro 30 giorni dalla scadenza dell’appalto, informa le XX.XX nazionali o ter- ritoriali stipulanti il presente CCNL rispetto alla applicazione della clausola sociale a se- conda dell’ambito di riferimento.
Le Parti concordano di definire successivamente le modalità di monitoraggio della clau- sola sociale.
Articolo 32 – Disponibilità
1. I lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, per i periodi in cui non pre- stano attività presso aziende utilizzatrici, restano a disposizione dell’ApL e hanno diritto a percepire una indennità mensile di disponibilità, erogata direttamente dall’Agenzia con un importo di 750 euro mensili al lordo delle ritenute di legge e comprensiva del Tfr.
2. L’indennità è divisibile in quote orarie ed è proporzionalmente ridotta in caso di asse- gnazione ad attività lavorativa, anche presso l’ApL, di durata inferiore al mese. In tale ipotesi l’indennità deve essere corrisposta in ratei per ogni giornata di disponibilità com- prese le festività.
Qualora il lavoratore/trice a seguito dell’attività prestata nel mese percepisca una retri- buzione lorda inferiore all’importo mensile lordo stabilito a titolo di indennità di disponi- bilità, quest’ultima è corrisposta fino a concorrenza della stessa.
In caso di assunzione part-time, l’indennità di disponibilità deve essere riparametrata in funzione dell’orario ridotto previsto nel contratto al momento dell’assunzione e comunque non può essere inferiore a 375 euro (ovvero al 50% dell’indennità di disponibilità piena). Al lavoratore/trice deve essere esplicitato con chiarezza il periodo di disponibilità part-time. Qualora il lavoratore/trice abbia svolto una missione con orario superiore a quello risultante dal part-time contrattualmente previsto al momento della prima assunzione, l’indennità di disponibilità deve essere riparametrata in funzione del nuovo orario di lavoro svolto.
3. I periodi trascorsi in disponibilità non sono utili ai fini della maturazione dei seguenti istituti: ferie, riposi, riduzioni di orario, tredicesima e quattordicesima mensilità.
Nella eventualità di mancato completamento della missione il lavoratore/trice torna nella condizione di disponibilità fino a un nuovo successivo incarico.
4. Nei periodi di disponibilità il lavoratore/trice deve essere reperibile durante il normale orario di lavoro contrattualmente previsto ed è tenuto ad iniziare l’attività lavorativa tra- scorse 24 ore successive alla chiamata.
Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato in disponibilità valgono le seguenti norme disciplinari, secondo le procedure previste dal CCNL, nelle le ipotesi di:
a) rifiuto non giustificato del colloquio che risulti da comunicazioni tracciabili: passibile di ammonizione scritta;
b) rifiuto non giustificato del percorso formativo anche per irreperibilità: passibile di so- spensione della indennità fino a un massimo di 3 giorni nel caso di prima comunicazione
e risoluzione del rapporto in caso di reiterazione del rifiuto non giustificato o irreperibilità;
c) rifiuto non giustificato della proposta lavorativa congrua ai sensi del CCNL anche per irreperibilità: passibile di sospensione della indennità fino a un massimo di 5 giorni nel caso di prima comunicazione e risoluzione del rapporto in caso di reiterazione del ri- fiuto non giustificato o irreperibilità.
Articolo 33 – Periodo di prova
A) Lavoratori a tempo determinato
1. È consentito apporre un periodo di prova per ogni singola missione; nel caso di suc- cessive missioni intervenute entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro pre- cedente, presso la stessa impresa utilizzatrice e con le medesime mansioni, non è consentito apporre il periodo di prova. Anche in caso di trasformazione del contratto a ter- mine in contratto a tempo indeterminato il periodo di prova non deve essere apposto.
2. La previsione del periodo di prova deve risultare per iscritto nel contratto di prestazioni di lavoro in somministrazione.
3. Il periodo di prova è determinato in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dall’inizio della missione.
4. In ogni caso il periodo di prova non può essere inferiore a 1 giorno e superiore a 11 per missioni fino a 6 mesi nonché a 13 per quelle superiori a 6 mesi ed inferiori a 12 e 30 giorni di calendario nel caso di missioni che prevedano un contratto di assunzione pari o superiore a 12 mesi. Resta inteso che per le missioni di durata inferiore a 15 giorni può essere stabilito un solo giorno di prova. Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano al- l’unità superiore.
5. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza preavviso né relativa indennità sostitutiva.
In caso di dimissioni o licenziamento durante il periodo di prova, ovvero alla fine del pe- riodo stesso, al lavoratore/trice spetta la retribuzione per le ore lavorate.
B) Lavoratori a tempo indeterminato
1. Ai lavoratori somministrati assunti con contratto a tempo indeterminato si applicano nello specifico i seguenti periodi massimi di prova:
- Gruppo A: 6 mesi di calendario;
- Gruppo B: 50 giorni di servizio effettivo;
- Gruppo C: 30 giorni di servizio effettivo.
I giorni trascorsi in disponibilità non si computano come giorni lavorativi.
Articolo 34 – Preavviso per i lavoratori a tempo indeterminato
I termini di preavviso, a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese, sono i seguenti:
1. Fino a cinque anni di servizio compiuto:
- Gruppo A: 60 giorni di calendario;
- Gruppo B: 30 giorni di calendario;
- Gruppo C: 20 giorni di calendario.
2. Oltre cinque anni e fino a dieci anni di servizio:
- Gruppo A: 90 giorni di calendario;
- Gruppo B: 45 giorni di calendario;
- Gruppo C: 30 giorni di calendario.
3. Oltre i dieci anni di servizio compiuti:
- Gruppo A: 120 giorni di calendario;
- Gruppo B: 60 giorni di calendario;
- Gruppo C: 45 giorni di calendario.
Per i lavoratori di cui alla procedura prevista all’articolo 25, il preavviso è pari a 10 giorni di calendario indipendentemente dall’anzianità di servizio del lavoratore/trice e dal gruppo di appartenenza.
Articolo 35 – Indennità sostitutiva del preavviso per i lavoratori a tempo indeterminato
Ai sensi del secondo comma dell’articolo 2118, x.x., xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx-
xxxxxxxx/xxxxx è corrisposta una indennità equivalente a un importo giornaliero, ottenuto dividendo la somma delle retribuzioni e dell’indennità di disponibilità degli ultimi 12 mesi per 365 giorni, e moltiplicando il risultato per i giorni di preavviso spettanti secondo quanto stabilito nell’articolo 34.
Articolo 36 – Penalità di risoluzione anticipata da parte dei lavoratori a tempo determinato In caso di risoluzione anticipata del rapporto da parte del lavoratore/trice rispetto alla data di scadenza prevista nel contratto iniziale o nelle successive proroghe, è stabilita una penalità di risoluzione in capo allo stesso; tale penalità viene calcolata in 1 giorno ogni 15 di missione residua non ancora effettuata, per un massimo di:
- 7 giorni per il gruppo C;
- 10 giorni per il gruppo B;
- 20 giorni per il gruppo A.
Tale disposizione non si applica alle risoluzioni che si verificano nei primi 15 giorni del rapporto di lavoro. In caso di comunicazione preventiva del recesso anticipato, in misura pari al numero di giornate di penale imputabili, la stessa non viene applicata.
Articolo 37 – Trattamento economico di malattia
1. Durante il periodo di malattia il lavoratore/trice, non in prova, ha diritto alle normali sca- denze dei periodi di paga ad un trattamento economico a carico del datore di lavoro, ad integrazione dell’indennità a carico dell’Inps, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
- 100% della normale retribuzione giornaliera netta per i primi tre giorni di malattia;
- 75% della normale retribuzione giornaliera netta dal 4° al 20° giorno;
- 100% dal 21° giorno in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore/trice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
3. Per i lavoratori in somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato, in pre- senza dei requisiti di accesso al trattamento economico di malattia, le indennità Inps vengono anticipate dall’ApL unitamente alle integrazioni previste nei commi precedenti.
4. Qualora, in presenza dei requisiti di accesso al trattamento economico di malattia, l’Agenzia non possa anticipare la relativa indennità per disposizione dell’Inps, è tenuta in ogni caso a corrispondere alle normali scadenze dei periodi di paga la prevista inte- grazione di cui ai commi precedenti.
5. L’integrazione a carico del datore di lavoro non è dovuta se l’Inps non corrisponde, per qualsiasi motivo, l’indennità prevista dalla legge.
Articolo 38 – Perdita del trattamento economico di malattia
1. Il ritardato invio del certificato medico (protocollo) e/o l’impossibilità di effettuare tem- pestivamente la visita medica di controllo, per cause addebitabili al lavoratore/trice, com- portano, salvo comprovati casi di impedimento da parte del lavoratore/trice ad attenersi ai termini previsti, la riduzione del trattamento economico di malattia secondo le moda- lità previste dall’Inps.
2. Il mancato reperimento del lavoratore/trice nelle fasce orarie di reperibilità, oltre al- l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 5, Legge 11 novembre 1983, n. 638, comma 14, comporta l’obbligo dell’immediato rientro nell’azienda utilizzatrice.
3. In caso di mancato rientro, l’assenza è considerata ingiustificata.
Articolo 39 – Periodo di comporto
1. Durante la malattia il lavoratore/trice, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, per- durando la malattia, il datore di lavoro può procedere al licenziamento.
Per i soggetti con disabilità, destinatari delle previsioni contenute nell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/92, i permessi per cura sono esclusi dal computo dei periodi di malattia.
2. La conservazione del posto è prolungata, a richiesta scritta del lavoratore/trice, per un ulteriore periodo non superiore a 120 giorni alle seguenti condizioni:
a) che siano esibiti dal lavoratore/trice i regolari certificati medici;
b) che il periodo eccedente i 180 giorni sia considerato di «aspettativa senza retribuzione».
3. Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preav- viso di licenziamento.
4. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme rela- tive alla conservazione del posto e al trattamento retributivo di cui al successivo articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto di lavoro stesso.
Articolo 40 – Obblighi del lavoratore/trice in caso di malattia
1. Il lavoratore/trice, non oltre il terzo giorno di calendario, deve consegnare o far perve- nire alla ApL il certificato medico (protocollo) attestante l’effettivo stato d’infermità com- portante l’incapacità lavorativa.
2. In caso di prolungamento del periodo di malattia il lavoratore/trice ha l’obbligo di far pervenire, entro 24 ore e con le stesse modalità di cui al punto precedente, la succes- siva certificazione medica.
3. Il lavoratore/trice assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le pre- scrizioni mediche inerenti alla permanenza presso il proprio domicilio.
4. Il lavoratore/trice è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10.00 alle ore
12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00, al fine di consentire l’effettuazione delle visite di con- trollo, richieste dal datore di lavoro.
5. Ogni mutamento d’indirizzo di reperibilità durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro, deve essere tempestivamente comunicato alla ApL.
Articolo 41 – Infortunio
1. Le ApL sono tenute ad assicurare presso l’Inail, contro gli infortuni sul lavoro e le ma- lattie professionali, i lavoratori in somministrazione soggetti all’obbligo assicurativo se- condo le vigenti norme legislative e regolamentari.
2. Il lavoratore/trice deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve en- tità al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore/trice abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza del- l’infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
Articolo 42 – Trattamento economico di infortunio
1. Ai sensi dell’articolo 73, D.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corri- spondere l’intera quota giornaliera della retribuzione per la giornata in cui avviene l’infortunio.
2. A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, è corrisposta dal da- tore di lavoro al lavoratore/trice, assente per inabilità temporanea assoluta, derivante da infortunio sul lavoro, una integrazione della indennità corrisposta dall’Inail fino a rag- giungere complessivamente la misura del 100% della retribuzione netta cui il lavora- tore/trice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento dell’attività lavorativa.
3. In presenza dei requisiti di accesso al trattamento economico di infortunio le inden- nità Inail vengono anticipate dall’Agenzia.
4. Qualora, a seguito del riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Inail, l’Agenzia non possa anticipare la relativa indennità per disposizione dell’Inail, è tenuta in ogni caso a corrispondere alle normali scadenze dei periodi di paga la prevista integrazione di cui ai commi precedenti. L’integrazione a carico del datore di lavoro non è dovuta se l’Inail non corrisponde, per qualsiasi motivo, l’indennità prevista dalla legge.
Articolo 43 – Prestazioni integrative
Per i lavoratori in somministrazione, nei casi di malattia o infortunio, sono previste pre-
stazioni integrative a carico della bilateralità (allegato 2).
Articolo 44 – Normativa in caso di malattia o infortunio non sul lavoro
1. Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore/trice ha l’obbligo di dare notizia della propria assenza all’ApL da cui dipende nella giornata in cui si veri- fica l’evento. In caso di mancata comunicazione, trascorse 24 ore dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa è considerata ingiustificata.
2. Nell’ipotesi di continuazione della malattia il lavoratore/trice ha l’obbligo di darne im- mediata comunicazione all’ApL da cui dipende.
3. Ai sensi dell’articolo 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia at- traverso i servizi ispettivi degli istituti competenti, nonché dai medici dei servizi sanitari indicati dalla Regione.
Articolo 45 – Interruzione della missione
Nel caso in cui la missione si interrompa prima della scadenza prefissata per cause di- verse da mancato superamento del periodo di prova o da sopravvenienza di giusta causa di recesso, fermo restando la corresponsione integrale del trattamento economico origi- nariamente previsto, l’ApL può sottoporre al lavoratore/trice le seguenti ipotesi:
a) essere impiegato in un’altra missione, fermo restando l’utilizzo nell’ambito dell’area professionale di cui alla classificazione del personale del presente Contratto, nella quale è stato originariamente inquadrato o, in questo stesso ambito professionale, sen- tite le XX.XX stipulanti il presente Contratto, presso la medesima ApL;
b) partecipare a interventi formativi nell’ambito di progetti aziendali in ambito territoriale, come definito dall’articolo 12.
Articolo 46 – Affiancamento in caso di sostituzioni di lavoratori assenti
Al fine di consentire il trasferimento di informazioni utili a permettere un corretto e pro- ficuo avvicendamento tra il lavoratore/trice sostituito e il sostituto è consentito anticipare l’assunzione del lavoratore/trice in somministrazione per un periodo di 30 giorni, fermo restando quanto previsto nel contratto collettivo dell’utilizzatore. Altresì è possibile posti- cipare la cessazione del rapporto del sostituto rispetto alla data prevista fino a 30 giorni.
Articolo 47 – Proroghe
1. La materia delle proroghe è di esclusiva competenza del presente Contratto Collettivo. Con riferimento al dettato previsto all’articolo 22, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs 276/03, in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, il termine ini- zialmente posto al singolo contratto di lavoro può essere prorogato fino ad un massimo di 6 volte. Il singolo contratto, comprensivo delle eventuali proroghe, non può avere una durata superiore a 36 mesi.
Il periodo temporale dei 36 mesi si intende comprensivo del periodo iniziale di missione, fermo restando che l’intero periodo si configura come un’unica missione.
2. Il periodo iniziale può essere prorogato con il consenso del lavoratore/trice e, ai soli fini
3. Resta inteso che, nei casi di somministrazione per la sostituzione di lavoratori assenti, il periodo iniziale della missione può essere prorogato fino alla permanenza delle ragioni che hanno causato le assenze.
4. L’informazione al lavoratore/trice della durata temporale della proroga va fornita, salvo motivi d’urgenza, con un anticipo di 5 giorni rispetto alla scadenza inizialmente prevista o successivamente prorogata, e comunque mai inferiore a 2 giorni.
Articolo 48 – Assunzione o trasformazione del contratto a tempo indeterminato
1. A fronte di un contratto di somministrazione a tempo determinato viene riconosciuto un incentivo di 750 euro alla Agenzia che assume il lavoratore/trice a tempo indetermi- nato, indipendentemente se si tratti di assunzione “ab initio” o trasformazione.
Tale incentivo viene erogato trascorsi 12 mesi dall’assunzione e successivamente rico- nosciuto ogni 12 mesi fino ad un massimo di 36 mesi dalla data di assunzione a tempo indeterminato.
2. Per tali incentivi saranno utilizzate, fino a capienza, le risorse pari al 25% del contri- buto contrattuale annuo versato ad EBITEMP riferito ai tempi determinati.
3. E’ vietato il licenziamento per i 12 mesi successivi all’assunzione a tempo indetermi- nato, comprensivi della prevista procedura per mancanza di occasioni di lavoro e fatte salve le ipotesi di giusta causa o giustificato motivo soggettivo, solo per i lavoratori per i quali sia stato percepito l’incentivo normativo.
4. Nelle ipotesi di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) è fatto obbligo di stipula del solo contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione delle ipotesi di sostituzione.
Articolo 49 – Regime transitorio
Il sistema di trasformazione a tempo indeterminato, previsto dall’articolo 43 del CCNL 24 luglio 2008, viene interamente sostituito con il sistema incentivante previsto nel pre- cedente articolo.
In via transitoria le previsioni di cui all’articolo 43 del CCNL 24 luglio 2008, riportato in nota, si applicano entro la vigenza del presente CCNL ai lavoratori in somministrazione che ab- biano maturato 24 mesi continuativi o 30 cumulativi alla data del 30 settembre 2012.
Nota: si riporta di seguito uno stralcio testo dell’articolo 43 del CCNL 24 luglio 2008
Art. 43 – Trasformazione del contratto a tempo indeterminato 1. (...).
2. Il lavoratore assunto con contratto di somministrazione a tempo determinato ha diritto ad essere assunto con un nuovo contratto a tempo indeterminato dalla ApL qualora abbia prestato attività lavorativa anche presso diverse im- prese utilizzatrici, in esecuzione di due o più contratti di lavoro in somministrazione stipulati con la medesima Agen- zia, per un periodo complessivo pari a 42 mesi anche non consecutivi.
3. Ai fini del computo dei 42 mesi, di cui al secondo comma, sono considerati utili:
a) i periodi di infortunio coperti da prestazioni EBITEMP e dallo stesso certificati;
b) i periodi di congedo obbligatorio per maternità, fino ad un massimo di 5 mesi, anche nel caso di cessazione del contratto di lavoro durante tale periodo;
c) il periodo di formazione propedeutico all’avvio in missione;
d) tutti i periodi di non lavoro tra una missione e l’altra con le stesse mansioni presso lo stesso utilizzatore, fino ad un massimo di 40 giorni, in occasione di periodi coincidenti con i periodi convenzionali di ferie o festività;
e) il periodo di formazione per aggiornamento professionale, riqualificazione o reinserimento a seguito della im- possibilità di avviamento al lavoro conseguente alla richiesta di precedenza in caso di maternità.
Ai soli fini di tale computo i mesi si intendono composti ognuno di 30 giorni.
4. Nel caso in cui il lavoratore presti attività di lavoro in favore della stessa ApL, in esecuzione di un unico contratto di somministrazione eventualmente prorogato con la stessa impresa utilizzatrice, il periodo di 42 mesi, di cui al se- condo comma, è ridotto a 36 mesi.
5. La disposizione di cui al quarto comma si applica anche nel caso in cui il lavoratore presti attività di lavoro in fa- vore della stessa Agenzia, in esecuzione di diversi contratti di somministrazione con la stessa impresa utilizzatrice, ove i contratti siano rinnovati senza interruzione tra l’uno e l’altro e prevedano le stesse mansioni.
6. Norma transitoria
In fase di prima applicazione saranno riconosciuti utili, ai fini del computo delle anzianità di servizio necessarie per la trasformazione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro svolti presso la medesima ApL sino a un massimo di 6 mesi, negli ultimi 12 antecedenti la data di entrata in vigore del Ccnl.
7. Allo scadere dei 36 o 42 mesi come sopra definiti la ApL propone al lavoratore la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato recapitando tale proposta per raccomandata A/R all’ultimo domicilio conosciuto, nel caso di impossibilità di consegna brevi manu in modo tempestivo e comunque non oltre i 15 giorni. La mancata accet- tazione della proposta di assunzione da parte del lavoratore, nell’arco dei 30 giorni dalla pervenuta comunicazione, comporta la decadenza dal diritto alla nuova assunzione a tempo indeterminato.
In caso di mancata comunicazione da parte dell’ApL, al lavoratore che eserciti il suo diritto alla trasformazione nel nuovo contratto a tempo indeterminato nell’arco dei 90 giorni successivi alla scadenza dei termini, il rapporto di la- voro a tempo indeterminato decorre dal giorno successivo alla scadenza dei 36 o 42 mesi, con diritto alla eroga- zione della indennità di disponibilità per il periodo intercorso qualora non lavorato.
Il rifiuto dell’assunzione da parte del lavoratore comporta la decadenza del diritto stesso.
8. Ove tra un contratto di lavoro ed il successivo con la stessa ApL intercorra un periodo di non lavoro pari a 12 mesi continuativi, e durante i quali il lavoratore abbia rifiutato una proposta di lavoro congrua, i periodi di lavoro già maturati, utili al computo di cui ai commi che precedono, sono azzerati e il computo successivo ripartirà con il nuovo contratto.
9. Ai fini del precedente comma le parti concordano che per proposta congrua si intende l’offerta di lavoro che sia professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di tale requisito, che presenti omogeneità anche intercategoriale e che, rispetto ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia relativa ad un inquadramento in un livello retributivo non inferiore al 10 o 15% rispetto alla media relativa ai tre migliori trattamenti retributivi percepiti nelle missioni svolte nei 12 mesi precedenti, e che sia in un luogo distante non più di 50 Km o comunque raggiungibile in 60 minuti con mezzi pubblici dalla residenza del lavoratore.
00.Xx lavoratore, entro 30 giorni dall’offerta di lavoro da parte dell’Agenzia, può richiedere l’accertamento della con- gruità della proposta alla Commissione Sindacale Territoriale.
00.Xx caso di assunzione da parte dell’ApL, ai sensi dei commi che precedono, il lavoratore non potrà essere li- cenziato per un periodo di 12 mesi successivi all’assunzione stessa, salvo il caso in cui il lavoratore rifiuti la pro- posta di una missione congrua, come definita nel precedente comma 9.
In ogni caso il lavoratore potrà essere licenziato ove ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo.
Articolo 50 – Proposta di lavoro congrua
1. Le parti concordano che per proposta congrua si intende l’offerta di lavoro che sia pro- fessionalmente equivalente alla precedente oppure, in mancanza di tale requisito, che presenti omogeneità anche intercategoriale e che, rispetto ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia relativa ad un inquadramento in un livello retributivo non inferiore al 15% ri- spetto alla media relativa ai tre migliori trattamenti retributivi percepiti nelle missioni svolte nei 12 mesi precedenti, e che sia in un luogo distante non più di 50 Km o comunque rag- giungibile in 60 minuti con mezzi pubblici dalla residenza del lavoratore/trice.
Articolo 51 - Somministrazione a tempo determinato con monte ore retribuito garantito (MOG)
1. Premessa
Le Parti con il presente contratto intendono sperimentare una modalità propria di uti- lizzo del contratto di somministrazione di lavoro, al fine esclusivo di ricondurre altre ti- pologie contrattuali flessibili, occasionali o accessorie (come ad esempio il lavoro intermittente, ripartito, a progetto, occasionale o accessorio) alla somministrazione di la- voro in quanto forma contrattuale più tutelante e garantita, nonché per agevolare l’utilizzo della somministrazione di lavoro in alcune aree aziendali o settori che maggiormente ne- cessitano di rapporti di lavoro compatibili con le reali esigenze produttive ed organizza- tive delle aziende utilizzatrici.
In tal senso le Parti, in via sperimentale, individuano i settori (Ateco) del Turismo, GDO, Logistica, Alimentare, Agricoltura, TLC e Servizi alla Persona nei quali, per periodi de- terminati, è consentito stipulare contratti di somministrazione di lavoro per esigenze fi- nalizzate ad incrementare la forza lavoro delle aziende utilizzatrici che operano in contesti connotati da una necessaria modulazione flessibile della prestazione. Si esclude l’utilizzo del MOG nelle ipotesi di sostituzione di lavoratori assenti.
2. Definizione
Possono essere stipulati contratti di lavoro in somministrazione a tempo determinato della durata minima di 3 mesi, nel rispetto del principio di parità di trattamento retributivo e secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore, garan- tendo al lavoratore/trice una retribuzione (rapportata almeno al 25% dell’orario di lavoro a tempo pieno) minima pari al 25% su base mensile dell’orario di lavoro normale (a tempo pieno) applicato presso l’azienda utilizzatrice.
3. Nel contratto di lavoro, oltre al monte ore garantito, viene indicata la fascia oraria di ri- ferimento secondo la suddivisione:
- antimeridiana (6/14)
- postmeridiana (14/22)
- serale notturna (22/6)
- fascia oraria alternativa: massimo 6 ore da specificare nel contratto di assunzione.
La fascia oraria, con il consenso del lavoratore/trice, può essere successivamente modi- ficata con un preavviso minimo di una settimana.
L’attività lavorativa potrà essere richiesta al lavoratore/trice in funzione delle effettive esi- genze organizzative dell’utilizzatore: l’orario e/o il giorno della prestazione dovranno essere comunicati al lavoratore/trice con un preavviso di 24 ore prima dell’inizio dell’attività stessa. Il lavoratore/trice, nell’ambito della fascia prevista contrattualmente e fino al limite del
monte ore stabilito contrattualmente, dovrà prestare la propria disponibilità alla chiamata: in caso di rifiuto giustificato non vi è obbligo di retribuzione minima.
Il rifiuto ingiustificato, nell’ambito della fascia oraria ed entro il monte ore minimo con- trattualmente previsto, si configura come assenza ed è soggetto ai provvedimenti disci- plinari previsti nell’articolo 32, comma 4 lettera c), del presente CCNL.
Qualora venga richiesta una attività lavorativa al di fuori della fascia oraria contrattual- mente prevista non vi è obbligo di disponibilità da parte del lavoratore/trice.
4. Viene ammesso esclusivamente il sistema di calcolo retributivo su base oraria.
5. Le ore eccedenti il monte ore minimo garantito rappresentano comunque lavoro ordi- nario fino a concorrenza del normale orario di lavoro a tempo pieno applicato nell’azienda utilizzatrice: tali ore eccedenti non sono soggette a maggiorazione e non prevedono per il lavoratore/trice alcun obbligo di disponibilità alla chiamata dell’Agenzia.
La retribuzione corrisposta per le ore eccedenti matura tutti gli istituti di legge e di con- tratto al pari dell’ora ordinaria.
Le ore che superano il normale orario di lavoro a tempo pieno sono lavoro straordinario e sono soggette a tutte le maggiorazioni previste per tale istituto dal CCNL, e da eventuale contrattazione di secondo livello, effettivamente applicato nell’azienda utilizzatrice.
6. Tutti gli elementi diretti, indiretti e differiti devono essere liquidati mensilmente al la- voratore/trice con la retribuzione di riferimento. I ratei di ferie maturate e non godute e il TFR devono essere liquidati alla fine del rapporto di lavoro.
7. Nelle ipotesi di superamento medio, nell’arco di sei mesi presso lo stesso utilizzatore, del 20% del monte ore garantito, di cui al precedente comma 3, mediante utilizzo di ore ecce- denti, si procederà ad un incremento in misura fissa pari al 10% delle stesse ore eccedenti.
8. Il periodo di prova è ammesso nei limiti e con le modalità previste per i lavoratori in somministrazione assunti a tempo pieno, di cui all’articolo 33 del presente CCNL, ed è esigibile esclusivamente entro l’arco del primo mese di missione.
In caso di dimissioni da parte del lavoratore/trice non è prevista la penalità di risoluzione anticipata del rapporto di cui all’articolo 36 del presente CCNL.
9. I contratti di somministrazione a tempo determinato con monte ore garantito (MOG) sono obbligatoriamente sottoposti ad attività di monitoraggio demandate alle CST com- petenti per territorio.
In considerazione del carattere sperimentale dell’istituto per i primi 18 mesi l’attività di monitoraggio verrà svolta dalla Commissione Paritetica Nazionale. Le Parti si incontre- ranno semestralmente per valutare i primi esiti della sperimentazione riservandosi le op- portune modifiche rispetto agli aspetti normativi e agli ambiti di applicazione.
A tal fine, contestualmente all’avvio dei rapporti di lavoro in MOG, l’ApL invia alla Com- missione Paritetica Nazionale il modulo informativo di cui all’allegato 5.
Articolo 52 – Norme disciplinari
1. Il lavoratore/trice in somministrazione è tenuto a rispettare le disposizioni previste dai contratti collettivi e dai regolamenti delle imprese utilizzatrici, a norma dell’articolo 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 e dall’articolo20, comma 2, D.Lgs. 276/03.
2. L’ApL provvede, inoltre, ad affiggere nei locali della sede e degli uffici periferici, copia del presente CCNL, in modo da consentire ai lavoratori in somministrazione di prendere conoscenza delle norme disciplinari specifiche delle ApL.
3. In relazione alla particolare natura dell’attività, il datore di lavoro deve aver cura di mettere i lavoratori in condizione di evitare ogni possibile equivoco circa le persone alle quali ciascun lavoratore/trice è tenuto a rivolgersi in casi di necessità o dalle quali rice- vere le disposizioni.
4. Il lavoratore/trice deve svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnati, deve os- servare scrupolosamente l’orario di lavoro nonché conservare la più assoluta riservatezza sui dati e sui fatti di cui viene a conoscenza.
5. L’inosservanza da parte dei lavoratori in somministrazione comporta i seguenti prov- vedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all’entità delle mancanze:
a) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all’importo di 4 ore di lavoro;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni.
6. La contestazione deve essere effettuata tempestivamente, non appena il datore di la- voro abbia ricevuto dall’impresa utilizzatrice gli elementi necessari per la formalizzazione dell’addebito.
7. L’eventuale adozione del provvedimento disciplinare deve essere comunicata al lavora- tore/trice e, in copia, all’impresa utilizzatrice, in forma scritta entro 5 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore/trice per presentare le sue giustificazioni, salvo diverso termine superiore previsto dal contratto collettivo e dai regolamenti delle imprese utilizzatrici.
8. In caso di addebiti di particolare gravità, che possono prefigurare il licenziamento per giusta causa, l’ApL può disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavora- tore/trice con effetto immediato.
9. Qualora nel corso della procedura sopra descritta, il rapporto di lavoro venga a ces- sare per scadenza del termine, i provvedimenti di ammonizione e di multa possono co- munque essere adottati dal datore di lavoro, fatte salve le possibilità di ricorso del lavoratore/trice.
Articolo 53 – Risoluzione del rapporto - Recesso lavoratori a tempo indeterminato
A) Recesso ex articolo 2118
1. Ai sensi dell’articolo 2118, c.c., qualora si verifichino le condizioni per la risoluzione del rapporto per giustificato motivo oggettivo (raggiungimento dell’età pensionabile, su- peramento del periodo di comporto ecc.) ciascuno dei contraenti può recedere dal con- tratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevi- mento, nei termini del preavviso di cui all’articolo 34 del presente CCNL.
B) Recesso ex articolo 2119 c.c.
2. Ai sensi dell’articolo 2119, c.c., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato o, senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
3. La comunicazione deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccoman- data con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, con- tenente l’indicazione dei motivi.
4. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano fra le cause di cui alla precedente lettera B) del presente articolo:
- la recidiva nella non osservanza dell’obbligo di cui al comma 4 dell’articolo 52;
- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra i dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell’attività aziendale;
- l’insubordinazione verso i superiori, o verso il personale dell’impresa utilizzatrice inca- ricato del coordinamento, accompagnata da comportamento oltraggioso;
- l’irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro;
- l’appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi;
- il danneggiamento volontario di beni dell’ApL / impresa utilizzatrice o di terzi;
- l’esecuzione di lavoro nell’impresa per conto proprio o di terzi senza il permesso del sog- getto referente dell’impresa utilizzatrice;
- assenza ingiustificata per oltre tre giorni consecutivi o cinque nell’anno solare.
5. L’ApL comunica per iscritto al lavoratore/trice i fatti rilevanti ai fini del provvedimento e ne esamina le eventuali deduzioni contrarie da comunicarsi nei cinque giorni succes- sivi alla contestazione.
Ove venga applicato il licenziamento per giusta causa esso, in caso di applicazione del- l’articolo 52, comma 8, ha effetto dal momento della disposta sospensione.
6. Se il contratto è a tempo indeterminato, al lavoratore/trice che recede per giusta causa compete l’indennità di cui all’articolo 32.
C) Normativa
7. Nelle imprese comprese nelle sfere di applicazione della Legge 15 luglio 1966, n. 604, dell’articolo 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, e della Legge 11 maggio 1990, n. 108, nei confronti del personale cui si applica il presente Contratto, il licenziamento può essere intimato per giusta causa (articolo 2119 c.c. e lettera B) del presente articolo) o per «giustificato motivo con preavviso», intendendosi per tale il licenziamento determi- nato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore/trice, ov- vero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
8. Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo di lettera rac- comandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. In caso di licenziamento per «giustificato motivo con preavviso» il lavoratore/trice può chiedere entro 15 giorni dalla comunicazione del licenziamento i motivi che lo hanno determinato; in tal caso il datore di lavoro è tenuto a indicarli per iscritto entro 7 giorni dalla richiesta.
9. Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle norme di cui sopra è inefficace.
10. Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia.
D) Codice disciplinare
11. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, le dispo- sizioni contenute nell’articolo 52 del presente CCNL, nonché quelle contenute nei rego- lamenti o accordi aziendali delle agenzie per il lavoro in materia di sanzioni disciplinari, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione nelle bacheche esposte in luogo facilmente accessibile.
E) Nullità del licenziamento
12. Ai sensi delle leggi vigenti, il licenziamento determinato da ragioni di genere, etnia, credo politico o fede religiosa, dall’appartenenza a un sindacato e dalla partecipazione attiva ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.
F) Nullità del licenziamento per matrimonio
13. Ai sensi dell’articolo 1 della Legge 9 gennaio 1963, n. 7, è nullo il licenziamento della lavoratrice intimato a causa del matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa.
14. Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice nel pe- riodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) del terzo comma dell’articolo 2 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ovvero: licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività dell’azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o
cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato.
15. Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel pe- riodo specificato nel primo comma del presente articolo, si rinvia alle norme di legge.
G) Risoluzione consensuale e dimissioni
16. La convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, in funzione e secondo quanto previsto dalla legge, può essere effettuata nelle sedi sindacali territoriali delle XX.XX firmatarie.
Articolo 54 – Penalità
1. In caso di mancata applicazione delle previsioni contrattuali, inerenti l’iscrizione per delega sindacale o di reiterate inadempienze delle norme contrattuali, si determina il mancato accesso dell’Agenzia alle azioni di sistema e agli incentivi contrattuali.
2. Tale inadempienza viene valutata dalla Commissione Paritetica Nazionale che si con- voca anche su richiesta di una sola organizzazione sindacale.
Articolo 55 – Diffusione del contratto
Le parti convengono che copia del contratto sarà fornita a ogni lavoratore/trice in carica e successivamente a ogni lavoratore/trice nella prima missione.
A tal fine si procederà alla stampa periodica dello stesso con i relativi costi a carico della bilateralità.
Articolo 56 – Decorrenza e durata
L’entrata in vigore del presente CCNL è fissata al 1 gennaio 2014 e ha validità triennale. Resta ferma la piena validità del presente Contratto fino al successivo rinnovo.
Articolo 57 – Clausola di inscindibilità delle norme contrattuali
Le norme del presente contratto sia nell’ambito dei singoli istituti come nel loro com- plesso, sono correlative ed inscindibili. Non ne è ammessa l’applicazione parziale.
Dichiarazione Congiunta
Le Parti si danno atto che per quanto non definito dal presente CCNL si applicano le re- gole stabilite dai contratti collettivi delle imprese utilizzatrici per i lavoratori in missione mentre, per i lavoratori in disponibilità, valgono le regole del contratto collettivo applicato ai lavoratori diretti dell’Agenzia.
Dichiarazione a verbale
Le parti, al fine di assicurare l’effettiva ed immediata attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 37 e comma 3 dell’articolo 42 del presente contratto, concordano di affidare ad una commissione congiunta il compito di prendere contatti con l’Istituto Na- zionale della Previdenza Sociale e con l’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, al fine di concordare una procedura idonea a consentire l’anticipazione delle indennità previste dalle norme di legge secondo le modalità stabilite nei citati articoli 37 e 42.
Elenco allegati
ALLEGATO 1 Modulo informazione sicurezza (modelli A, B e C) ALLEGATO 2 Prestazioni
ALLEGATO 3 Modulo maternità ALLEGATO 4 Obblighi di informazione ALLEGATO 5 Modalità monitoraggio MOG
ALLEGATO 6 Regolamento delle Commissioni Paritetiche ALLEGATO 7 Norma sulla rappresentanza sindacale ALLEGATO 8 Delega Sindacale
ALLEGATO 1 – Modello A
Obblighi previsti dalla legge in materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro inerenti la somministrazione di lavoro
Nota informativa ai sensi dell’art. 22, comma 7 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro
Realizzazione a cura della Commissione Paritetica Nazionale per l’Igiene e la Sicurezza sul Lavoro
Caro lavoratore,
con la presente nota informativa ti sono di seguito riassunte schematicamente le dispo- sizioni normative in materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro inerenti alla somministrazione di lavoro, tipologia contrattuale che prevede il necessario coinvolgimento di tre soggetti:
- L’Agenzia per il Lavoro (di seguito anche il Somministratore): soggetto debitamente au- torizzato e accreditato alla somministrazione di lavoro;
- L’Impresa Utilizzatrice (di seguito anche l’Utilizzatore): soggetto che si avvale dell’atti- vità del lavoro in somministrazione;
- Il lavoratore in somministrazione: il lavoratore che, assunto da un’ Agenzia per il Lavoro svolge le proprie prestazioni lavorative sotto la direzione ed il controllo dell’Impresa Uti- lizzatrice.
Ciascuno di questi soggetti è destinatario di specifiche disposizioni normative e contrat- tuali in materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro che riepiloghiamo.
Obblighi dell’Agenzia per il Lavoro
L’Agenzia per il Lavoro deve:
- informarti sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in ge- nerale;
- formarti ed addestrarti all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della tua attività lavorativa per la quale vieni assunto, in conformità alle disposizioni pre- viste dalla normativa in materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs 81/2008 e suc- cessive modifiche e integrazioni).
Il contratto di somministrazione e conseguentemente il tuo contratto di lavoro possono però prevedere con apposito ed esplicito riferimento che le citate attività siano effettuate dall’Impresa Utilizzatrice. Ciò è giustificato anche dal fatto che normalmente è l’Impresa Utilizzatrice a possedere un’adeguata conoscenza delle macchine e attrezzature che ver- ranno messe a disposizione del lavoratore.
L’Agenzia per il Lavoro deve inoltre:
- assicurarti all’atto dell’avviamento in missione, la partecipazione ad interventi formativi sui contenuti generali relativi alla sicurezza con particolare riferimento ai rischi con- nessi alle lavorazioni nella categoria produttiva di riferimento, qualora non oggetto di specifica delega all’Impresa Utilizzatrice;
- consegnarti, all’atto della stipula del contratto di lavoro o della lettera di incarico, un apposito modulo riportante le informazioni sui rischi generali per la salute e la sicurezza connessi all’attività produttiva nonché le informazioni circa: il referente dell’impresa uti- lizzatrice incaricato di fornirti le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul la- voro connessi all’attività dell’impresa in generale; sul nominativo del responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS); sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei luoghi di lavoro; sulle eventuali mansioni che com- portino sorveglianza medica speciale; sui nominativi dei lavoratori incaricati di appli- care le misure di primo soccorso e prevenzione degli incendi; sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del me- dico competente ove previsto;
- consegnarti ad ogni nuova missione o lettera di incarico la presente nota informativa che riporta il riepilogo degli obblighi stabiliti dalla legge in materia;
- gestire le pratiche amministrative previste dalla legge nel caso ti accada un infortunio ed in particolare, provvedere a denunciare l’infortunio all’INAIL ed alla Pubblica Sicu- rezza qualora l’infortunio abbia una prognosi che comporti un’iniziale astensione dal la- voro superiore a tre giorni, nonché iscrivere l’infortunio nell’apposito registro.
Obblighi dell’Impresa Utilizzatrice
L’impresa Utilizzatrice deve:
- informarti sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in ge- nerale qualora tale attività sia prevista dal contratto di somministrazione e conseguen- temente dal tuo contratto di lavoro;
- formarti ed addestrarti all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della tua attività lavorativa per la quale vieni assunto, in conformità alle disposizioni pre- viste dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di la- voro (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) qualora tale attività sia prevista dal contratto di somministrazione e conseguentemente dal tuo contratto di lavoro;
- fermo restando quanto sopra, ottemperare nei tuoi confronti a tutti gli obblighi d’infor- mazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37 della norma in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008 e s.m.i. );
- fermo restando quanto sopra, ottemperare nei tuoi confronti a tutti gli obblighi di pre- venzione e protezione di cui alla norma in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.);
- nell’affidarti i compiti, tenere conto delle tue capacità e delle tue condizioni in rapporto alla tua salute e alla sicurezza(D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) ;
- fornirti i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente (X.Xxx
81/2008 e s.m.i.);
- adottare le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto ade- guate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico(D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) ;
- richiederti l’osservanza delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in ma- teria di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a tua disposizione(D.Lgs 81/2008 e s.m.i.);
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e darti istruzioni affinchè, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, tu possa abban- donare il posto di lavoro o la zona pericolosa (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.);
- astenersi dal richiederti, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, di riprendere la tua attività in una situazione di lavoro in cui per- siste un pericolo grave e immediato(D.Lgs 81/2008 e s.m.i.);
- consentirti di verificare, attraverso il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’ap- plicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.);
- qualora richiesto, sottoporti alla sorveglianza sanitaria obbligatoria ed alle relative visite mediche. In tal caso ti è fornita, da parte del medico competente dell’Impresa Utilizza- trice, copia della cartella sanitaria che sarà tua cura conservare ed utilizzare nel caso di missioni successive anche alle dipendenze di diverse Imprese Utilizzatrici;
- inviarti alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sa- nitaria (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.);
- darti tempestiva informazione qualora tu venga adibito a mansioni che richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, qualora intervenuti succes- sivamente e quindi non comunicati all’atto della stipula del contratto, ai fini dell’effet- tuazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria e relative visite mediche;
- nell’arco delle 24 ore dalla tua comunicazione, provvedere a rimuovere eventuali violazioni dovute alla mancata osservanza degli obblighi previsti dalla legge, dal Contratto Collettivo per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro e da quello applicato presso la stessa Impresa Utilizzatrice, con particolare riferimento all’azione di informazione, for- mazione e addestramento professionale, nonché di dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza. La mancata rimozione delle eventuali violazioni può dar luogo alle dimissioni per giusta causa ai sensi dell’art. 22, comma 11, del CCNL per le Agenzie di Sommini- strazione di lavoro, con diritto all’intero trattamento retributivo per il periodo contrattual- mente previsto a carico dell’impresa utilizzatrice e anticipato dall’ApL.
I tuoi obblighi
Nell’esecuzione del tuo contratto di lavoro devi:
- prenderti cura della tua salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle tue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dall’Impresa Utilizzatrice;
- contribuire, insieme all’Impresa Utilizzatrice, suoi dirigenti e preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dall’Impresa Utilizzatrice tramite i suoi dirigenti e preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente all’Impresa Utilizzatrice, tramite il dirigente od il suo pre- posto, le deficienze delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venissi a conoscenza, adoperandoti diretta- mente, in caso di urgenza, nell’ambito delle tue competenze e possibilità, per elimi- nare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con l’obbligo però di non rimuovere o mo- dificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di tua iniziativa operazioni o manovre che non sono di tua competenza ovvero che possono compromettere la tua sicurezza o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporti ai controlli sanitari previsti dalla normativa o comunque disposti dal medico competente dell’Impresa Utilizzatrice;
- dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità all’Agenzia per il La- voro, tuo datore di lavoro;
- comunicare preventivamente all’Agenzia per il Lavoro e all’Impresa Utilizzatrice le vio- lazioni dovute alla mancata osservanza degli obblighi previsti dalla legge, dal contratto collettivo per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro e da quello ap- plicato presso la stessa Impresa Utilizzatrice, con particolare riferimento all’azione di in- formazione, formazione e addestramento professionale, nonché di dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza. La mancata comunicazione preventiva rende ille- gittimo il ricorso alle dimissioni per giusta causa ai sensi dell’art. 22, comma 11, del CCNL per le agenzie di somministrazione di lavoro.
Luogo data / /
Per presa visione e ricevuta della nota informativa
ALLEGATO 1 - Modello B
MODELLO DI INFORMAZIONE SUI RISCHI PER L’INTEGRITA’
E LA SALUTE DEI LAVORATORI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE
Contratto di Somministrazione Lavoro (di cui il presente modello fa parte inte- grante) Impresa Utilizzatrice: Mansione richiesta: Qualifica:
1) L’informazione sui rischi per la sicurezza e la salute in generale viene erogata da: Agenzia di Somministrazione Impresa Utilizzatrice
2) L’Impresa Utilizzatrice dichiara di avere effettuato, in data , la valutazione dei rischi ai sensi degli Arti. 00-00-00-00, 36 e 96 comma 1 lettera g), del D. Lgs n. 81/08 successive modifiche ed integrazioni e che da tale documento si evince che la mansioni richieste comportano:
a) sorveglianza medica speciale da espletarsi con visite mediche a carico dell’Impresa Utilizzatrice, con la seguente periodicità:
Preventiva (per verificare l’idoneità del lavoratore) ed ove prevista:
Semestrale Annuale Altra periodicità
b) rischi specifici quali:
che sono stati adottati i seguenti accorgimenti tecnici per evitarli:
3) L’Impresa Utilizzatrice dichiara che conformemente a quanto previsto dal sopraccitato D.Lgs. in- formerà il lavoratore di quanto descritto alle lettere a) e b) del soprascritto punto 2).
4) Sono altresì previsti, per la mansione specifica, i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale, di cui l’utilizzatore darà al lavoratore l’addestramento all’uso:
5) Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il Sig.
6) Il Responsabile Servizio di Protezione e Prevenzione è il Sig.
7) Il Medico competente (ove possibile) è il Dr.
Data, L’Azienda Utilizzatrice (Timbro e firma)
Al Lavoratore (firma per presa visione)
ALLEGATO 1 – Modello C
MODELLO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 11, DEL CCNL PER LA CATEGORIA DELLE AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Data e ora………………………..... All’ Agenzia per il Lavoro…........………………………
All’ impresa utilizzatrice…………………………………
Nome……………………………………… Cognome………………………………....………………..
Contratto di lavoro a tempo determinato Contratto di lavoro a tempo indeterminato
Data inizio missione……………………………… Data fine missione………………………………….
Agenzia per il Lavoro………………….......…… Impresa Utilizzatrice………………………..................
CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice………………………………………………………………....
Mansione svolta……………………………………………Qualifica……………………………………
Luogo di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa: ……………………………………............
DICHIARAZIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art.22, comma 11, del CCNL per la categoria delle agenzie di sommini- strazione di lavoro comunico la mancata osservanza da parte dell’impresa utilizzatrice degli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
La violazione ha riguardato:
l’informazione l’addestramento professionale
la formazione la dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza ed in particolare è consistita in: …………………………………………………….............................
………………………………………………………………………………………………….................
Comunico l’interruzione dell’attività lavorativa, al fine di ripristinare tutte le condizioni che dalla suddetta violazione non mi consentono di proseguire lo svolgimento dell’attività lavorativa in piena sicurezza.
Qualora nell’arco delle 24 ore(*) successive alla ricezione della presente da parte dell’impresa uti- lizzatrice non si determini la rimozione dell’accertata violazione su indicata, mi riservo di comunicare:
1. Per i lavoratori con contratto a tempo determinato:
le dimissioni per giusta causa, fatto salvo il diritto all’intero trattamento retributivo per il periodo contrattualmente previsto con obbligo dell’onere a carico dell’utilizzatore.
2. Per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato:
l’interruzione della missione in corso, fatto salvo il diritto all’intero trattamento retributivo per il pe- riodo contrattualmente previsto con obbligo dell’onere a carico dell’utilizzatore.
Il lavoratore ………………………….
Per ricevuta ( nel caso di consegna a mano) Agenzia per il Lavoro
Data……………… Timbro e firma…………………………………………………….
Impresa utilizzatrice
Data……………… Timbro e firma……………………………………………………..
(*). Le 24 ore entro le quali la violazione deve essere rimossa coincidono con la prima giornata di operati- vità dell’ ApL. Fino a quel momento, in caso di festività o di chiusura dell’ ApL, il lavoratore ha diritto a man- tenere sospesa l’attività lavorativa con pari diritto alla retribuzione.
ALLEGATO 2 - Prestazioni
PREMESSA
Le prestazioni sono erogate da EBITEMP e da FORMA.TEMP, per quanto di competenza, in favore dei lavoratori in somministrazione.
La relativa modulistica sarà disponibile presso le sedi e gli sportelli delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, delle ApL nonché sul sito di EBITEMP e FORMA.TEMP.
MATERNITA’
Alle lavoratrici in gravidanza viene riconosciuta una indennità una tantum di 2.250 euro, erogata da EBITEMP secondo quanto previsto e disciplinato nell’articolo 14 del presente CCNL, a fronte della presentazione della relativa documentazione e qualora alle stesse non spetti l’indennità Inps relativa alla maternità obbligatoria.
Alle lavoratrici madri in costanza di una missione pari o superiore a sette giorni e con un’anzianità di almeno 3 mesi, è riconosciuto inoltre, a carico di EBITEMP, un contri- buto di 100 euro mensili per le spese di asilo nido fino al terzo anno di età del bambino.
SOSTEGNO AL REDDITO
Ai lavoratori in somministrazione a tempo determinato che risultino disoccupati da al- meno 45 giorni e che comunque abbiano lavorato almeno 6 mesi nell’arco degli ultimi 12 viene riconosciuto un contributo una tantum a titolo di sostegno al reddito d’importo pari ad una indennità di disponibilità. I lavoratori che si trovino nelle predette condizioni possono presentare, entro 45 giorni dalla maturazione dei requisiti, la domanda per l’in- dennità a FORMA.TEMP allegando la certificazione dello stato di disoccupazione, rila- sciata dal Centro per l’Impiego, nonché la documentazione relativa ai rapporti di lavoro. Sostegno al reddito: le parti si impegnano alla revisione della misura di sostegno al red- dito, sulla base di verifiche di sostenibilità, finalizzata all’ampliamento della platea ai non percettori ed alla rimodulazione per i percettori di prestazioni pubbliche.
MOBILITÀ TERRITORIALE
In caso di trasferimento del lavoratore/trice per esigenze connesse alla attività lavorativa è previsto un contributo una tantum per la mobilità territoriale, fino ad un massimo di 700 euro a carico di EBITEMP, qualora sia riconosciuto dalla ApL un contributo pari ad al- meno il doppio di quello previsto. Tale contributo viene riconosciuto anche nelle ipotesi di trasferimento del lavoratore/trice in disponibilità. Qualora il trasferimento avvenga a fronte di una assunzione a tempo indeterminato viene riconosciuto un contributo una tantum fino ad un massimo di 1.000 euro, con le stesse modalità di cui in precedenza.
TUTELA SANITARIA
EBITEMP riconosce rimborsi e sussidi per far fronte alle spese sanitarie sostenute dai la- voratori, dai figli e dal coniuge fiscalmente a carico.
Tale prestazione viene erogata in costanza di missione nonché per i 120 giorni succes- sivi alla cessazione del rapporto di lavoro, nel caso in cui la missione sia superiore a 30
giorni o nel caso in cui sia superiore a 30 giorni la durata complessiva delle missioni svolte nell’arco di 120 giorni di calendario.
A tal fine viene riconosciuto un rimborso pari al 100% del ticket sanitario.
Viene riconosciuto, a fronte di uno specifico prontuario e del regolamento, un rimborso delle spese per grandi interventi chirurgici, cure odontoiatriche e protesi, nonché sussidi per altri ricoveri.
TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO PER INFORTUNI SUL LAVORO
EBITEMP riconosce ai lavoratori in somministrazione, a suo insindacabile giudizio, in caso di infortunio sul lavoro, un’indennità:
- per invalidità temporanea, conseguente a infortunio che prosegua oltre la scadenza della missione, fino ad un massimo di 6.300 euro in funzione della tipologia e della gra- vità delle lesioni subite, tenendo conto della situazione lavorativa dell’infortunato;
- per invalidità permanente grave, conseguente a infortunio, pari o superiore al 60% con una somma pari a 50.000 euro; la prestazione è erogata anche per invalidità perma- nenti, conseguenti a infortunio, dal 1% al 59% in misura proporzionalmente ridotta con la formula 50000/ 60 moltiplicato i punti percentuali di invalidità;
- per morte con una indennità pari a 50.000 euro.
La prestazione deve essere richiesta dal lavoratore/trice infortunato inoltrando ad EBI- TEMP la domanda su un apposito modulo. Nei casi di morte l’indennità verrà erogata agli aventi diritto individuati ad insindacabile giudizio del CdA di EBITEMP.
ACCESSO AL CREDITO
Il Fondo di Garanzia costituito per l’accesso al credito assicura prestazioni per i lavora- tori in somministrazione, secondo le seguenti modalità.
Nel credito al consumo, relativo ai prestiti da 1.000 a 4.000 euro, s’individuano tre fasce:
- per i prestiti fino a 1.000 euro non sarà tenuta in considerazione la motivazione co- munque richiesta: resta necessaria per la prestazione una missione di almeno 30 giorni e una compatibilità economica (valutazione in funzione della retribuzione);
- per i prestiti da 1.000 a 2.500 euro: la commissione valuterà la motivazione; anche in que- sto caso è richiesta una missione di almeno 30 giorni e una compatibilità economica;
- i prestiti oltre i 2.500 e fino a 4.000 euro sono riconosciuti ai soli lavoratori che hanno già estinto un prestito di almeno 1.000 euro concesso da EBITEMP. La commissione va- luterà la motivazione; è sempre richiesta una missione di almeno 30 giorni e una com- patibilità economica.
Per i c.d. prestiti di carattere sociale, ovvero quelli tra i 4.000 e i 10.000 euro, si ritiene debbano essere valutate le motivazioni che rispondano ad un’esigenza sociale dei lavo- ratori, ad esempio:
- cauzione sull’affitto della casa
- spese notarili nel caso di acquisto dell’abitazione principale
- costi di inserimento sociale per i lavoratori immigrati
- spese sanitarie
Il prestito verrà riconosciuto a tutti i lavoratori che abbiano già estinto un precedente pre-
stito all’Ente: la commissione valuterà la motivazione ed è necessaria una missione resi- dua di almeno quattro mesi e una compatibilità economica. Al lavoratore/trice è xxxxxx- sta altresì la presentazione della dichiarazione dei redditi, un conto corrente e la restituzione del prestito tramite Rid.
La rateizzazione, di norma, potrà arrivare fino ad un massimo di 42 mesi. In considera- zione della natura temporanea del lavoro in somministrazione, nella eventualità in cui il lavoratore/trice dimostri oggettive difficoltà nella restituzione delle rate in determinati pe- riodi di non lavoro, la commissione potrà valutare in tali periodi la sospensione dal pa- gamento delle rate fino ad un massimo di 6 mesi.
I lavoratori in somministrazione, interessati a ottenere un finanziamento, devono pre- sentare una istanza indirizzata a EBITEMP e ogni ulteriore documentazione richiesta dal- l’Ente.
Le singole domande di finanziamento presentate dai lavoratori in somministrazione sa- ranno esaminate dalla Commissione Prestazioni.
Tutti i prestiti erogati dovranno essere restituiti mediante utilizzo del Rid.
La Commissione Prestazioni, nei limiti di capienza del Fondo, deciderà sulle richieste di finanziamento prendendo in considerazione in via preventiva l’ordine di presentazione delle domande e l’anzianità di servizio.
L’entità del finanziamento verrà decisa dalla Commissione con giudizio insindacabile for- mulato per iscritto.
La rateizzazione può, a giudizio della Commissione, eccedere di nove mesi la missione.
ALLEGATO 3 - Maternità
All’Apl (nome Apl)….................................................................................
(luogo)…..................................., (data).........................................
Oggetto: dichiarazione ai sensi dell’articolo 14 CCNL 2014
Io sottoscritta …..................................................... nata il ...........................
a........................................ vostra dipendente dal............... al presso
(nome utilizzatore)........................................... con mansioni di …....................................
in astensione obbligatoria/astensione facoltativa (barrare quella che non ricorre) per ma- ternità fino al ......./......./.......
dichiaro la mia disponibilità all’avvio in missione di pari livello e contenuto professionale ed esercito contestualmente, con la presente, il diritto di precedenza di cui all’articolo 14 del CCNL 27 febbraio 2014.
In fede (firma lavoratrice)
Data e firma Apl per ricevuta (se consegnata a mano)
…..........................................................................................
Altrimenti da inviare con raccomandata A/R
N.B. LA PRESENTE DICHIARAZIONE VA INVIATA/CONSEGNATA ALL’APL ENTRO 30 GIORNI DALLA FINE DELL’ASTENSIONE OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA
ALLEGATO 4 - Obblighi di Informazione
Articolo 1, comma 2
CCNL 27 febbraio 2014
Destinatario:
Informazione ai sensi dell’art.1, comma 2, CCNL del 27 febbraio 2014 relativo alla sotto- scrizione di un contratto di somministrazione di lavoro di consistenza numerica pari o su- periore a 15 lavoratori.
Agenzia:
Azienda Utilizzatrice:
Sede:
CCNL applicato dall’utilizzatore:
Numero lavoratori somministrati:
Data inizio e data fine rapporto di somministrazione: /
Luogo di lavoro:
Data:
ALLEGATO 5 - Modello di Monitoraggio MOG
Ai sensi dell’Articolo 51 del CCNL 27 febbraio 2014
75
Agenzia:
Regione
Cognome | Nome | Codice Fiscale | Data assunzione MOG | Data cessazione MOG | Proroga al | Ore contrattuali | % Mog | Fascia oraria | Precedente anzianità Si/No | Azienda Utilizzatrice Ragione sociale | Settore | Ateco |
CCNL
Applicato
ALLEGATO 6
REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE
1 - Il presente Regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni paritetiche previste dal CCNL di categoria.
2 - Le Commissioni sono composte da sei membri, che durano in carica quattro anni, tre designati dalle Organizzazioni sindacali e tre designati dall’Organizzazione datoriale.
Oltre ai sei titolari, sono designati sei supplenti, con uguali modalità. Le stesse Organiz- zazioni possono sostituire i propri membri anche prima della scadenza del quadriennio.
3 - Le Commissioni si riuniscono con periodicità almeno mensile presso la sede di EBI- TEMP.
4 - Per la validità delle riunioni, è necessaria la presenza di almeno quattro dei suoi com- ponenti rappresentanti delle Parti.
5- Le Parti indicano tra i componenti delle Commissioni un coordinatore, che resta in ca- rica per il periodo di vigenza delle stesse. Il coordinatore ha la responsabilità di convo- care la Commissione almeno 5 giorni prima di quello fissato per le riunioni, avvalendosi del supporto di segreteria, e di redigere i verbali dei lavori.
6- Le funzioni di segreteria delle Commissioni sono svolte da personale dipendente di EBITEMP, allo scopo individuato e assegnato.
7- La Commissione può comunque essere convocata quando ne facciano richiesta al- meno tre dei suoi componenti. In caso di impedimento ad essere presente, il componente della Commissione deve preavvisare la segreteria almeno 24 ore prima.
8- Quando la Commissione lo ritiene opportuno, può invitare ai propri lavori la Presidenza di EBITEMP o, nel caso dell’Osservatorio Nazionale, le Presidenze di EBITEMP e FORMA.TEMP.
9- Ai componenti delle Commissioni è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per partecipare alle riunioni. A tal fine, gli originali delle ricevute delle spese vanno consegnati all’Amministrazione dell’Ente.
10- Ai componenti e ai coordinatori delle Commissioni, sono riconosciuti gettoni di pre- senza e indennità di coordinamento.
ALLEGATO 7
NORME SULLA RAPPRESENTANZA SINDACALE
Rappresentanza sindacale in azienda
Le parti al fine di consentire le azioni di tutela dei lavoratori in somministrazione, in con- siderazione di quanto previsto nell’articolo 18 del presente CCNL, convengono sulla isti- tuzione di un sistema di rappresentanza sindacale unitaria diretta dei lavoratori.
Stante la particolarità della tipologia contrattuale si conviene che:
- le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie possono indire elezioni nelle aziende utilizzatrici che impiegano, per più di tre mesi, almeno 15 lavoratori anche se dipendenti da Agenzie di somministrazione diverse dandone comunicazione alle Agenzie stesse e alla Commissione Sindacale Territoriale competente;
- nelle aziende utilizzatrici si elegge 1 rappresentante ogni 15 unità in missione;
- l’elezione dei rappresentanti avviene su liste presentate dalle singole organizzazioni sin- dacali dei lavoratori firmatarie del presente CCNL. I rappresentanti vengono assegnati sulla base dei voti riportati dalle singole liste. Risultano eletti i candidati che all’interno delle singole liste riportano il maggiore numero di preferenze;
- è, comunque, possibile presentare liste unitarie qualora le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente CCNL ne ravvisino l’opportunità;
- hanno diritto al voto e possono essere candidati tutti i lavoratori in missione nell’im- presa utilizzatrice al momento del voto;
- la lista è maggiorata dal 30 al 100 per cento dei candidati eleggibili;
- ogni elettore può esprimere sulla scheda all’uopo predisposta, con voto segreto, un nu- mero di preferenze pari al numero dei candidati da eleggere. In caso di lista unitaria le preferenze espresse non possono essere superiori a un terzo dei candidati;
- per consentire la più ampia partecipazione, le modalità di voto sono volta per volta de- finite a livello locale e, comunque, al di fuori dell’orario di lavoro;
- i seggi sia nella fase della votazione che in quella dello scrutinio sono costituiti unita- riamente.
I risultati delle votazioni vanno inviati alle CST competenti per territorio. La CST raccoglie e certifica l’andamento e l’esito del voto e, costituita in sede referente come previsto nell’arti- colo 2 del presente CCNL, dirime eventuali controversie. La Commissione Paritetica nazio- nale costituisce sede contrattuale di ultima istanza in merito alle controversie di cui sopra. I rappresentanti aziendali eletti fruiscono, per l’esercizio del loro mandato, di un monte ore di permessi retribuiti nella misura prevista e regolata dall’articolo 18, comma 4 del presente CCNL secondo le modalità in esso previsto. Essi rimangono in carica per un massimo di 24 mesi e, comunque, decadono a fine missione.
Delegato Sindacale Territoriale e Rappresentante Regionale di Agenzia
Per quanto attiene i delegati territoriali e i rappresentanti regionali di Agenzia, le organiz- zazioni sindacali dei lavoratori formuleranno apposito regolamento che, unitamente ai nomi dei delegati, sarà comunicato alle parti datoriali e ad EBITEMP per le proprie competenze.
ALLEGATO 8 - Modello di delega sindacale
Io sottoscritt Dipendente dell’Agenzia di Somministrazione Presso l’azienda utilizzatrice Comune di Provincia di
UOMO
DONNA
Abitante in via C.A.P. Comune Provincia Telefono Indirizzo e-mail Codice Fiscale
Livello:
A
B
C
Data di nascita Comune di nascita Anno di assunzione Titolo di studio Nazionalità
Tipo di contratto:
Tempo indeterminato
Full time
Part time
Tempo determinato
Full time
Part time
Apprendistato
MOG
In relazione a quanto previsto dal CCNL vigente, chiedo a codesta Direzione di tratte- nere mensilmente dalle mie competenze nette una somma pari allo 0,80% sulla retri- buzione netta, con esclusione di assegni familiari e Tfr, quale mia quota di associazione sindacale. L’importo della trattenuta di cui sopra dovrà essere mensilmente versato sul conto corrente segnalato dall’Organizzazione sindacale da me scelta con la firma appo- sta accanto alla sigla:
FeLSA CISL
(firma del lavoratore)
NIdiL CGIL
(firma del lavoratore)
UILTEMP
(firma del lavoratore)
La presente delega è valida fino a revoca scritta per tutto il rapporto di lavoro intercorrente con l’Agenzia. Nel caso di revoca di questa delega le trattenute sindacali cesseranno a par- tire dal mese successivo alla mia comunicazione. Fermo restando quanto sopra, la pre- sente delega conserva la sua validità in caso di cessazione del rapporto di lavoro e sua/e successiva/e riattivazione/i con la medesima agenzia entro 12 mesi. Ricevuta l’informa- zione sull’utilizzazione dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003, il/la sottoscritto/a esprime il consenso al trattamento dei dati personali –fermo il rispetto dell’art. 8 legge n. 300/70– necessario per l’adempimento degli obblighi attinenti alla trattenuta della quota sindacale, al versamento al sindacato indicato, nonché alla comunicazione allo stesso in occasione della effettuazione della prima trattenuta, nei limiti delle leggi vigenti, anche allo scopo di fruire di altri diritti sindacali quali permessi retribuiti e non retribuiti e di fruire di aspettative totali o parziali, in relazione a cariche sindacali eventualmente rico- perte e per accedere a servizi di assistenza e tutela riservati agli iscritti.
Data Firma
a cura di
ente bilaterale nazionale per il lavoro temporaneo