ACCORDO
ACCORDO
TRA
L’Istituto Nazionale di Statistica, di seguito denominato ISTAT, con sede legale in Roma, via Xxxxxx Xxxxx n. 16 (C.F. 80111810588), rappresentato dal
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di seguito denominato MLPS, con sede legale in Roma, via Veneto n. 56 (C.F. 80237250586), rappresentato dal
L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, di seguito denominato INPS, con sede legale in Roma, via Xxxx il Grande n. 21 (C.F. 80078750587) rappresentato dal
L’Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro, di seguito denominato INAIL, con sede legale in Roma, via Quattro Novembre n. 144 (C.F. 01165400589), rappresentato dal
di seguito indicati congiuntamente “le Parti”
PREMESSO CHE
- ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le Pubbliche Amministrazioni possono concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;
- la legge 9 marzo 1989, n. 88, riguardante tra l’altro la ristrutturazione dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, attribuisce all’Ente, nel quadro della politica economica generale, l’erogazione dei servizi previdenziali e di welfare;
- il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, affida al Sistema statistico nazionale (SISTAN) il compito di fornire l’informazione statistica ufficiale al Paese e agli organismi internazionali e prevede, tra l’altro, l’interconnessione e il collegamento tra i Sistemi informativi delle Amministrazioni pubbliche e il SISTAN;
- ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettere a), b) e g) del decreto legislativo n. 322/1989 l’Istat, gli Uffici di statistica delle Amministrazioni centrali dello Stato, dell’Inps e dell’Inail fanno parte del SISTAN;
- l’art. 15 del decreto legislativo n. 322/1989, attribuisce all’ISTAT funzioni di indirizzo, coordinamento e assistenza tecnica nei confronti degli enti e degli uffici facenti parte del SISTAN;
- l’art. 8 della legge n. 681 del 1996, stabilisce che l’ISTAT ha accesso agli archivi delle Amministrazioni pubbliche ed ai dati individuali in essi contenuti e concorda con le medesime Amministrazioni le modificazioni, le integrazioni e la nuova impostazione della modulistica contenente informazioni utilizzate per fini statistici;
- l’art. 9 del decreto legislativo n. 322/1989 detta la disciplina in materia di tutela del segreto statistico;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (allegato A.3 del d.lgs.196/2003), contengono disposizioni dirette a garantire la protezione dei dati personali trattati per scopi statistici, consentendo la comunicazione di tali dati tra i soggetti del SISTAN qualora risulti necessaria per l’attuazione del Programma statistico nazionale o per la produzione di informazione statistica strumentale al perseguimento delle rispettive finalità istituzionali (art. 8 del Codice di deontologia cit.);
- la direttiva Comstat n. 9 del 20 aprile 2004, ha definito i criteri e le modalità per la comunicazione dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale;
- con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, è stato emanato il Codice dell’amministrazione digitale (Cad);
- il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, ha definito il regolamento di riordino dell'ISTAT;
- ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. c), del DPR sopra citato l’ISTAT ha il compito di definire i metodi e i formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l’utilizzo in via telematica dell’informazioni statistica e finanziaria, nonché di coordinare le modificazioni, le integrazioni e le nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici;
- l’art. 4 del regolamento (CE) n. 177 del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento CEE n. 2183/93, autorizza le autorità statistiche nazionali a raccogliere per fini statistici le informazioni oggetto del regolamento stesso contenute negli archivi previsti da disposizioni di legge o amministrative;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2011, ha definito il Regolamento di organizzazione dell'ISTAT e modifiche al disegno organizzativo;
- l’art. 3, comma 2, lettera f, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2011, affida al Presidente dell’ISTAT l’incarico di emanare, nell'esercizio delle sue funzioni, direttive per l'indirizzo e il coordinamento tecnico-scientifico delle attività inerenti ai metodi ed ai formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo, in via telematica, dell'informazione statistica e finanziaria, nonché delle attività inerenti alle modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (artt. 19-22), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134 ha istituito e disciplinato l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);
- il Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 2 luglio 2015 recante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche”, nelle more della definizione degli "standard di comunicazione e le regole tecniche" da parte dell'Agid ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Cad, ha prescritto alle pubbliche amministrazioni che intendano mettere a disposizione gli accessi alle proprie banche dati alle altre amministrazioni che ne abbiano diritto mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e) del Cad l'adozione di specifiche misure di sicurezza;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ha stabilito i principi in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- la direttiva del Presidente dell’ISTAT n. 1/2014 per il coordinamento della modulistica amministrativa e dei sistemi informativi per finalità statistiche contiene le disposizioni attuative in riferimento ai predetti compiti;
- l’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 121 del 14 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2014, attribuisce al Segretario generale il compito di programmare e organizzare l’attività statistica del Ministero in raccordo con le altre strutture del SISTAN e con l’ISTAT, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 121 del 14 febbraio 2014ha provveduto a riorganizzare il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, ed ha istituito la Direzione Generale dei sistemi Informativi, dell’innovazione tecnologica e della comunicazione, che, tra le funzioni assegnate, coordina lo sviluppo, l'esercizio e la manutenzione del sistema informativo del mercato del lavoro, definendo ed assicurando i flussi informativi derivanti da altri soggetti istituzionali;
- il decreto ministeriale 4 novembre 2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha definito l’attuazione del DPCM 14 febbraio 210 014 n.121, in materia di uffici generali non dirigenziali del Ministero, con il quale sono state assegnate le funzioni di programmazione e organizzazione delle attività statistiche, nelle materie di competenza del Ministero, alla Divisione III del Segretariato Generale “Coordinamento attività del Ministero in termini di attività internazionali, di flussi informativi, rilevazioni statistiche e programmazione del ciclo della performance”;
- le Parti già collaborano nell’ambito del Sistema statistico nazionale in relazione alle finalità e con le modalità previste dalla normativa vigente sopra riportata per la fornitura dei dati
CONSIDERATO CHE
✓ l’utilizzo ed integrazione dei dati provenienti da istituzioni diverse, prodotti attraverso differenti tecniche, derivanti da fonti statistiche censuarie e campionarie e archivi amministrativi;
✓ la valorizzazione delle fonti nel contesto di concetti, definizioni e classificazioni della statistica ufficiale;
✓ il ricorso a metodologie statistiche adeguate alla produzione e diffusione di dati e indicatori di carattere strutturale e congiunturale in grado di fornire segnali informativi coerenti sul mercato del lavoro;
✓ la promozione della diffusione periodica, coordinata e integrata di dati e indicatori statistici strutturali e congiunturali di elevata qualità.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 Valore premesse
Le precedenti premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Articolo 2
Oggetto, finalità e modalità di cooperazione
1. Con il presente Accordo le Parti, nell’ambito del SISTAN e delle rispettive competenze tecniche e istituzionali, intendono proseguire e ulteriormente sviluppare un rapporto di collaborazione finalizzato:
a) al collegamento dei propri sistemi informativi per lo scambio automatizzato, nel rispetto della normativa richiamata nelle premesse, delle informazioni contenute nei rispettivi archivi amministrativi e statistici;
b) alla realizzazione di un sistema informativo statistico del lavoro in grado di rispondere alle esigenze di dati e di analisi, di carattere strutturale e congiunturale, ottenuto attraverso l’acquisizione delle fonti amministrative, il loro successivo trattamento statistico nel contesto delle regole operative definite dal presente Accordo e l’integrazione con il complesso dell’informazione statistica già disponibile, favorendo anche quella con le informazioni di altri soggetti del Sistan;
c) all’utilizzazione di tali fonti all’interno di sistemi informativi Sistan nell’ottica di promuovere un sempre più ampio scambio e utilizzo di dati amministrativi a fini statistici riguardo alla produzione statistica, definita in base a norme nazionali e regolamenti comunitari (Eurostat), in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia e, in particolare, in conformità ai principi stabiliti dal Cad;
d) all’individuazione di un percorso di elaborazione, infrastrutturazione, analisi e diffusione di dati statistici diretto al miglioramento strutturale dell’informazione statistica sul mercato del lavoro e sulla protezione sociale;
e) al miglioramento della produzione statistica delle singole Parti anche attraverso l’interscambio di microdati tra le stesse, al fine di incrementare la qualità degli indicatori correntemente prodotti e di quelli che scaturiranno dal nuovo sistema informativo. e di validare le metodologie di produzione del dato statistico;
f) alla realizzazione di progetti di ricerca in ambito statistico concernenti materie di interesse comune individuate dal Comitato di indirizzo inter- istituzionale di cui al successivo art. 7;
g) alla realizzazione e diffusione di prodotti congiunti per facilitare l’utenza nella lettura integrata delle informazioni riguardanti il mercato del lavoro e alla protezione sociale, anche attraverso l’organizzazione di seminari e workshop;
h) alla costruzione di basi di dati micro-economici integrati da mettere a disposizione del mondo della ricerca per l’analisi del mercato del lavoro, attraverso modalità di accesso e fruibilità che tutelano la riservatezza.
2. Nell’ambito di tali finalità ognuna delle Parti, per le proprie esigenze istituzionali, potrà richiedere all’altra l’elaborazione e la fornitura di microdati nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dal Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale e della direttiva Comstat n. 9 del 20 aprile 2004.
L’elaborazione di dati necessari alle esigenze statistiche potrà essere richiesta da una delle Parti all’altra se a) prevista dal programma statistico nazionale (art. 6, comma 3, d.lgs. 322/1989), b) strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, c) necessaria per la realizzazione delle attività di cui ai commi da a) a f) dell’art. 2 del presente Accordo, fermi restando i principi di pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto agli scopi statistici del trattamento come stabilito nell'art. 8, comma 1, del Codice di deontologia e di buona condotta sopra citato.
La richiesta di dati identificativi sarà soddisfatta solo nel caso in cui non sia possibile raggiungere lo stesso risultato statistico attraverso il trattamento di dati personali privi di elementi identificativi La richiesta di dati dovrà essere redatta sull’apposito modello all’uopo predisposto.
Gli obiettivi operativi, le attività specifiche e le modalità organizzative con cui gestire tali attività saranno definite nell’ambito delle attività di coordinamento di cui all’art. 7.
Articolo 3
Modalità di accesso e fruizione dei dati
L’accesso, la fruizione e la trasmissione dei dati sopraindicati avverrà secondo gli standard di sicurezza e le regole tecniche del sistema di pubblica connettività di cui al Cad, in coerenza con la normativa riportata in premessa.
Articolo 4 Durata
Il presente Accordo avrà una durata triennale dalla data di sottoscrizione e sarà prorogabile per altri tre anni sulla base di una comunicazione di interesse delle Parti e di un atto predisposto e sottoscritto con le stesse modalità del presente Accordo.
Articolo 5 Diffusione delle risultanze
I dati diffusi sulla base del presente Accordo dovranno mantenere un livello di aggregazione adeguato per la materia oggetto di analisi, al fine di garantire la finalità statistica dei singoli studi nel rispetto del segreto statistico.
Ognuna delle Parti potrà, per esigenze connesse con le proprie finalità istituzionali e comunque esclusivamente per fini di studio e di ricerca, previa autorizzazione e citazione delle altre Parti, procedere alla divulgazione delle elaborazioni, purché le pubblicazioni siano predisposte in forma tale da non permettere in nessun caso l’identificazione anche indiretta dei soggetti coinvolti nello studio.
La restrizione di cui al comma precedente non riguarda le pubblicazioni elaborate singolarmente dalle Parti mediante dati di cui le stesse siano titolari.
Articolo 6
Soggetti autorizzati all’accesso
Nell’ambito delle finalità di cui all’art. 2, comma 1, allo scopo di promuovere e razionalizzare l’uso a fini statistici delle informazioni di origine amministrativa e di ridurre, conseguentemente, sia l’onere statistico su individui e imprese sia i costi di produzione dell’informazione statistica ufficiale:
1. Le Parti, nel rispetto della normativa vigente e richiamata in premessa, consentono l’accesso ai propri archivi/registri e l’acquisizione delle informazioni ivi contenute per la realizzazione dei progetti di ricerca definiti dal presente protocollo, tramite il Comitato di indirizzo inter-istituzionale di cui all’art. 7;
2. I microdati trattati nell’ambito del presente Accordo saranno utilizzati dalle Parti nel quadro delle attività dei rispettivi uffici di statistica, nei limiti e con le modalità stabiliti dalle norme richiamate in premessa, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 9 del decreto legislativo 322/89.
3. I titolari dei prodotti congiunti di cui all’art.2 sono Istat, MLPS, INPS e INAIL. Pubblicazioni congiunte potranno essere previste per i dati provenienti dal nuovo sistema informativo del lavoro e per le analisi specifiche sviluppate in collaborazione.
4. Il sistema informativo statistico del lavoro è costituito presso l’Istat in quanto Ente di riferimento del Sistema statistico nazionale, presso cui far confluire le informazioni di origine amministrativa e statistica necessarie alle finalità del presente Accordo.
Articolo 7
Responsabili ed attività di coordinamento
1. Ai fini della gestione dell’Accordo sono definiti due organismi entrambi composti da rappresentanti di tutte le Amministrazioni coinvolte:
✓ Comitato di indirizzo inter-istituzionale;
✓ Gruppo di lavoro tecnico.
con i compiti definiti nel successivo comma 3.
I membri del Comitato di indirizzo inter-istituzionale, definiti in numero paritetico dalle Parti con scambio di lettere, sono tenuti, nei limiti delle attività di competenza della Parte che rappresentano, a garantire la corretta applicazione delle regole tecniche e degli standard di sicurezza e di riservatezza previsti nell’Accordo. Tra i membri del Comitato, il soggetto con funzione di Presidente verrà indicato a rotazione. Il Comitato di indirizzo inter-istituzionale identificherà altresì il personale da dedicare alle attività di trattamento statistico dei dati che lavorerà sotto la responsabilità degli uffici di statistica di ciascuna Parte partecipante. Tale personale sarà formalmente nominato responsabile o incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’ art. 30 del d.lgs. n. 196/2003.
2. Al fine di approfondire le problematiche legate alle attività oggetto del presente Accordo e alla sua gestione operativa saranno concordati incontri periodici a cui parteciperanno i membri di entrambi gli organismi.
3. Il Comitato di indirizzo inter-istituzionale, opera collegialmente e, in particolare, nell’ambito delle attività SISTAN:
- stabilisce le domande a cui rispondere (output), definendo gli obiettivi, le modalità e i tempi di realizzazione delle diverse attività, oltre ad
individuare le variabili presenti negli archivi e nei registri amministrativi utili a fini statistici;
- propone ai vertici istituzionali delle Parti le modifiche, le integrazioni e le nuove impostazioni dei sistemi informativi e della modulistica usati per la raccolta di informazioni utilizzate o utilizzabili in ambito statistico;
- definisce le elaborazioni e le modalità attuative secondo piani programmatici congiunti;
- verifica periodicamente l’implementazione del sistema informativo da parte del gruppo tecnico e monitora la realizzazione delle ulteriori iniziative attraverso la verifica della coerenza tra gli obiettivi prefissati e i risultati intermedi e finali conseguiti;
- definisce eventi pubblici volti alla discussione e presentazione delle attività svolte nell'ambito dell’Accordo.
Il Gruppo di lavoro tecnico, composto con scambio di lettere fra le Parti, è coordinato dall’Istat e opera sulla base delle indicazioni del Comitato di indirizzo inter-istituzionale; in particolare:
- progetta il sistema informativo, che verrà impiantato all’interno delle strutture informative dell’Istat e reso accessibile alle parti, affrontando le problematiche di acquisizione dei dati, armonizzazione e integrazione delle informazioni, verifica e validazione della qualità, elaborazione e costruzione di indicatori statistici, selezione delle rappresentazioni di sintesi.
- progetta un comunicato trimestrale e un rapporto annuale di analisi integrata del mercato del lavoro, sulla base dell’indirizzo strategico fornito dal Comitato di indirizzo inter-istituzionale, anche in termini di formati e canali di diffusione.
Il Gruppo di lavoro tecnico potrà comprendere e coinvolgere a titolo gratuito esperti di settori di altri enti, individuati dai membri del Gruppo, in base alle esigenze che si presenteranno nello svolgimento del lavoro.
La partecipazione al Comitato di indirizzo inter-istituzionale e al Gruppo di lavoro tecnico non comporta oneri a carico delle Parti.
Articolo 8
Trattamento dei dati, responsabilità e misure di sicurezza
Le attività di cui al presente Accordo che richiedono il trattamento di dati personali sono effettuate nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal codice di deontologia per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica
effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale. Le Parti concordano di proporre nel Programma statistico nazionale 2017-2019 un progetto riguardante le attività oggetto del presente Accordo, e nelle more del perfezionamento di tale Programma, le attività saranno effettuate con i limiti e le garanzie previste dalla normativa e in particolare secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del Codice di deontologia citato.
Le attività che richiedano l’utilizzo di dati coperti dal segreto statistico sono svolte dalle Parti nel rispetto della disciplina dettata dall’articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
In riferimento alle forniture dei dati, è fatto assoluto ed espresso divieto alle Parti di utilizzare le informazioni assunte e trattate per scopi diversi da quelli connessi al presente Accordo e consentiti dalla normativa. E’ fatto, altresì, assoluto divieto a ciascuna Parte di cedere a terzi a qualsiasi titolo i micro dati coperti dal segreto statistico.
Le Parti, in qualità di titolari del trattamento dei dati personali di rispettiva competenza, garantiscono che l’accesso alle informazioni verrà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati, ai sensi degli articoli 29 e 30 del d.lgs. 196/2003. Ai sensi dell’articolo 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati in applicazione del presente Accordo dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
Articolo 9
Oneri connessi all’Accordo
Sono ad esclusivo carico delle singole Parti tutti i costi infrastrutturali e di collegamento necessari all’accesso ai dati di cui al presente Accordo.
Articolo 10 Modifiche all’Accordo
1. Le Parti convengono che interverranno sul contenuto dell’Accordo a seguito:
a) di normativa sopravvenuta;
b) della necessità di recepire eventuali sopravvenute prescrizioni di AGID e/o dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti concordano, allo scopo di garantire continuità agli impegni reciprocamente assunti nell’ambito del presente Accordo, che eventuali modifiche all’Accordo saranno concordate per iscritto tra le Parti con apposito atto da stipularsi con le stesse modalità del presente Accordo.
Articolo 11 Risoluzione e Recesso
1. Resta salva la facoltà della Parti di recedere in qualunque momento, mediante comunicazione scritta da inviare tramite posta elettronica certificata (PEC), dagli impegni assunti con il presente Accordo qualora intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all’atto della stipula dell’Accordo e rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.
2. Il presente Accordo può essere risolto, su richiesta di ciascuna Parte, per cause documentate di forza maggiore e per le altre cause non imputabili alla Parte richiedente per la cui disciplina si rinvia alle disposizioni del codice civile.
3. Il presente Accordo, inoltre, può essere risolto, su richiesta di ciascuna delle Parti, qualora si verifichino inadempienze tali da impedire l’assolvimento degli impegni assunti con il presente Accordo. In tale caso, la Parte interessata notificherà alle altre Parti la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, invitando la Parte inadempiente a provvedere entro il termine indicato nella medesima comunicazione. Decorso il predetto termine, se la Parte inadempiente non avrà provveduto, la risoluzione dell’Accordo avverrà di pieno diritto, fatti salvi gli obblighi derivanti da inadempimento colposo.
Articolo 12 Foro competente
Per ogni controversia che non sia possibile definire in via amichevole è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Articolo 13 Disposizioni Finali
1. Il presente Accordo è composto di n. 13 (tredici) articoli ed è redatto in conformità alle richiamate Linee Guida AGID.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora una o più clausole contenute nel presente Accordo dovessero essere ritenute nulle o comunque inefficaci, tale nullità o inefficacia non determinerà l’invalidità dell’Accordo, che resterà pertanto valido ed efficace quanto alle restanti pattuizioni.
Firmato digitalmente dalle Parti