CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
CIG 92713239C4
La presente polizza è stipulata tra
CITTA’ DI CAORLE |
VIA ROMA, 26 |
30021 – CAORLE (VE) |
C.F./P.I. 00321280273 |
e
COMPAGNIA |
Agenzia di |
INDIRIZZO |
C.F./P.I. |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del: | 31/12/2022 |
Alle ore 24.00 del: | 31/12/2025 |
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
Frazionamento | Annuale |
Alle ore 24.00 di ogni | 31/12 |
La normativa, qui di seguito dattiloscritta, annulla e sostituisce integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che, pertanto, si devono intendere abrogate e prive di effetto.
SOMMARIO
DEFINIZIONI
SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento e diminuzione di rischio – Buona fede
Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori Art.3 Durata del contratto
Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art.5 Tracciabilità dei flussi finanziari
Art.6 Regolazione del premio Art.7 Adeguamento del premio Art.8 Modifiche dell’assicurazione
Art.9 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Art.10 Oneri fiscali
Art.11 Foro competente
Art.12 Interpretazione del contratto
Art.13 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Art.14 Coassicurazione e delega
Art.15 Clausola Broker
Art.16 Rinvio alle norme di legge Art.17 Trattamento dei dati
Art.18 Assicurazione in base a libro matricola Art.19 Limiti territoriali
Art.20 Validità delle norme dattiloscritte
SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE VEICOLI A MOTORE (R.C.A.)
Art.1 Oggetto dell’assicurazione Art.2 Esclusioni e rivalsa
Art.3 Periodi di osservazione della sinistrosità
Art.4 Risoluzione del contratto per furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo
Art.5 Cessazione del rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo Art.6 Sostituzione del certificato e del contrassegno
Art.7 Formula tariffaria
Art.8 Rimborso nei limiti della franchigia Art.9 Modalità per la denuncia dei sinistri
Art.10 Procedure di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) Art.11 Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)
Art.12 Procedura di risarcimento del terzo trasportato (art. 141 del Codice) Art.13 Gestione delle vertenze
SEZIONE 3 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI
Art.1 Deroga adeguamento del premio annuale Art.2 Rinuncia alla rivalsa
Art.3 Carico e scarico
Art.4 Ricorso terzi da incendio Art.5 RC dei trasportati
Art.6 Danni a cose di terzi trasportati Art.7 Soccorso vittime della strada
Art.8 Autoveicoli speciali per il trasporto di persone con handicap
Art.9 Ripristino airbag
Art.10 Danni da inquinamento Art.11 Dissequestro del veicolo Art.12 Rischio statico per i rimorchi Art.13 Garanzia traino
Art.14 Rottura cristalli
Art.15 Spese di immatricolazione – spese di assicurazione RCA – tassa automobilistica Art.16 Soccorso stradale – traino e recupero del mezzo
Art.17 Trasporto in ambulanza Art.18 Perdita delle chiavi Art.19 Onorari dei periti
Art.21 Veicoli Polizia Municipale Art.22 Danni al bagaglio
Art.23 Tutela Legale
SEZIONE 4 – MASSIMALI E DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Art.1 Mezzi da assicurare
Art.2 Forma tariffaria da assicurare Art.3 Massimali
Art.5 Determinazione del premio Art.6 Riparto di coassicurazione Art.7 Disposizione finale
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono per:
Assicurazione: | il contratto di assicurazione; |
Coassicurazione: | il contratto assicurativo per cui lo stesso rischio viene ripartito fra più assicuratori; |
Polizza: | il documento che prova l’assicurazione; |
Legge: | Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni private – Titolo X Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e successive modificazioni e/o integrazioni; |
Regolamento: | il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni e/o integrazioni; |
Impresa o Società o Compagnia: | l'Istituto Assicuratore che presta la garanzia, nonché le Società Coassicuratrici; |
Delegataria: | l'Impresa che, in caso di coassicurazione, provvede all'emissione del contratto assicurativo, all'incasso del premio, alla liquidazione dei danni e ad ogni altra incombenza gestionale, anche per conto e nell'interesse delle altre imprese partecipanti al rischio; |
Coassicuratrice: | l’Impresa che partecipa alla ripartizione del rischio afferente il contratto assicurativo; |
Xxxxxx: | SEVERAL SRL incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società; |
Contraente: | il soggetto che stipula l’assicurazione; |
Assicurato: | la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto di assicurazione o il cui interesse è protetto dall’assicurazione per le altre garanzie / condizioni speciali e/o aggiuntive se rese operanti; |
Proprietario: | l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà; |
Conducente: | la persona fisica alla guida del veicolo; |
Tariffa: | la tariffa dell’Impresa, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto; |
Sinistro: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; |
Scoperto: | l’importo percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicurato; |
Franchigia: | l’importo fisso del danno che rimane a carico dell’Assicurato; |
Rischio: | la probabilità che si verifichi il sinistro; |
Risarcimento: | la somma dovuta dall’Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro; |
Indennizzo: | la somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato e/o beneficiario in caso di sinistro; |
Ebbrezza: | uno stato di ubriachezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche; |
Attestazione sullo stato del rischio: | il documento che viene rilasciato dall’Impresa, entro i termini e nei modi di Legge, nel periodo antecedente alla scadenza annua e che certifica l’esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente; |
Premio: | la somma dovuta dal Contraente all’Impresa; |
SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento e diminuzione di rischio – Buona fede
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia, l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente assicurazione così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
L’Impresa è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell’Assicurato o del Contraente e loro rappresentanti legali, nonché determinato da dolo o colpa grave delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere a norma di legge.
Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
In deroga a quanto sopra è data facoltà all'Assicurato di chiedere l’indennizzo assicurativo unicamente a termini del presente contratto che provvederà alla liquidazione dell'indennità indipendentemente dall'esistenza di altre coperture assicurative eventualmente stipulate da terzi.
Pertanto, in detta eventualità, l'Assicurato si asterrà dal promuovere richieste di indennizzo a termini delle coperture assicurative stipulate da terzi.
In caso di pagamento dell'indennizzo la Società esperirà le eventuali azioni di regresso nella ripartizione proporzionale in conformità a quanto stabilito nell'ultimo capoverso dell'art.1910 del Codice Civile.
Art. 3 - Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata o PEC da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza da parte del Contraente e 120 (centoventi) giorni prima della scadenza da parte della Società.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.
Il Contraente si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite.
È facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo
espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 6 mesi, a fronte del pagamento di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
Art. 4 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Per le regolazioni e/o le variazioni che comportino il pagamento di un premio, il Contraente potrà pagare tale premio entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, ritenute corrette.
Ai sensi dell’art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l’assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008, n, 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del Decreto.
Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.
L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi del Dlgs 50/2016 e successive modifiche, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.
Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 6 - Regolazione del premio
Nel caso in cui il premio fosse convenuto in tutto o in parte sulla base degli elementi variabili, esso verrà
anticipato in via provvisoria e sarà regolato alla fine di ogni annualità secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate entro 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione, ritenuta corretta, emessa dall’Impresa.
Se il Contraente non effettuerà il pagamento delle differenze attive dovute, l’Impresa potrà agire giudizialmente nei suoi confronti e addebiterà anche le eventuali maggiori spese sostenute.
Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, l’Impresa riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.
Art. 7 - Adeguamento del premio
l’Impresa applicherà quanto previsto per le eventuali variazioni di cui all’art. 18 - Assicurazione a libro matricola e per quelle derivanti dal verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione secondo quanto previsto dalle relative tariffe.
Art.8 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art.9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, PEC o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 10 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art.11 - Foro competente
Per qualsiasi controversia tra le parti relativa, derivante o collegata al presente contratto, comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione, le Parti, a seguito di specifica trattativa ex art. 28 c.p.c., si sono determinate ad indicare quale foro di esclusiva competenza territoriale, quello del luogo ove il Contraente ha sede legale.
Inoltre, in deroga alle prescrizioni ex lege 28/2010 e s.m.i. le Parti individuano sin d’ora e si obbligano ad adire quale organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove il Contraente ha sede legale.
Art.12 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.13 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) numero sinistri denunciati;
b) numero sinistri riservati riportando per ogni sinistro i seguenti dati: numero di sinistro, data del sinistro, nominativo dell’assicurato o della controparte, importo a riserva e motivazione;
c) sinistri liquidati riportando per ogni sinistro i seguenti dati: numero di sinistro, data del sinistro, nominativo dell’assicurato o della controparte, data di liquidazione, importo liquidato, importo di scoperto e/o franchigia;
d) sinistri respinti riportando per ogni sinistro i seguenti dati: numero di sinistro, data del sinistro, nominativo dell’assicurato o della controparte, data di chiusura della pratica, motivazione scritta della reiezione.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Per i contratti scaduti la Società si impegna a fornire comunque le statistiche aggiornate finché tutti i sinistri generati dalla polizza non siano definitivamente chiusi.
Art.14 - Coassicurazione e delega (opzionale)
L’assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di
una delle società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi. Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalla Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto, la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Art.15 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla SEVERAL S.r.l. in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i..
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte all’altra Parte.
La Società Assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale pagamento è liberatorio per il Contraente.
Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker alla Società Assicuratrice. La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L’opera del broker sarà remunerata dall’Assicuratore aggiudicatario nella misura del 5% del premio imponibile.
La Società è inoltre a conoscenza che non appena il contratto di brokeraggio assicurativo, stipulato dal Contraente con SEVERAL S.r.l., scadrà, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le condizioni praticate da quest’ultimo.
Art.16 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.17 – Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs. N. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i., ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
ART. 18 - Assicurazione in base a libro matricola
L'Assicurazione è amministrata a libro matricola in cui sono inseribili i veicoli dei seguenti settori tariffari:
- I autovetture;
- II autotassametri;
- III autobus;
- IV autocarri, motocarri;
- V motocicli, ciclomotori;
- VI macchine operatrici;
- VII macchine agricole.
Nella polizza a libro matricola sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente o dallo stesso detenuti od utilizzati a qualsiasi titolo. Sono ammesse sostituzioni di veicoli. In caso di sostituzione di veicolo, verrà riconosciuta al veicolo subentrante la stessa classe di merito del veicolo sostituito, anche se ciò non avviene simultaneamente.
Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa riferita alla quotazione espressa in gara dall’Impresa Aggiudicataria, secondo la normativa di Legge in vigore a quel momento.
In caso di fermata del veicolo, per periodi superiori a trenta giorni, è ammessa la sospensione dell’applicazione; il relativo premio pagato e non goduto sarà conteggiato in sede di regolazione.
Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati, contrassegni
ed eventuale Carta Verde.
Per le inclusioni la garanzia ha effetto dal giorno ed ora in cui è stata chiesta l’operatività della garanzia con lettera raccomandata o con telex o telefax.
Riguardo alle esclusioni la garanzia cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del telex o del telefax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'Impresa del certificato, del contrassegno ed eventuale Carta Verde.
Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia, o comunque in base ad ogni giornata di garanzia relativa al periodo di suddivisione dell’annualità assicurativa adottato dall’Impresa aggiudicataria.
Art. 19 – Limiti territoriali
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell’Unione Europea, dei territori di Andorra, Bosnia-Erzegovina, Islanda, Xxxxxxxxxxxx, Norvegia, Principato di Monaco, Russia, Serbia, Svizzera, nonché per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde. L'Impresa è tenuta a rilasciare gratuitamente ed a richiesta del Contraente il certificato internazionale di assicurazione (Carta verde).
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
Art. 20 – Validità delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio e la eventuale ripartizione del rischio fra le società partecipanti alla coassicurazione.
SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE VEICOLI A MOTORE (R.C.A.)
Art. 1- Oggetto dell'assicurazione
L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo a motore descritto negli allegati elenchi.
L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto.
L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali.
Art. 2 - Esclusioni e rivalsa
L'assicurazione non è operante:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
• nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del D.L. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;
• nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
• nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
• nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e s.m.i.
• nel caso di danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizione sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 della legge, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 3 – Periodi di osservazione della sinistrosità
Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura: 1° periodo:
- inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
periodi successivi:
- per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia 60 gg. prima della decorrenza contrattuale e termina 60 gg. prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
Poiché il contratto non prevede il tacito rinnovo, qualora lo stesso venga rinnovato, il periodo di osservazione in corso non viene interrotto.
Per quanto non previsto/specificato faranno fede l’art. 134 del Codice delle assicurazioni private ed il regolamento IVASS n. 9 del 19/05/2015.
Art. 4 – Risoluzione del contratto per furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo
In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo, il veicolo è escluso dal contratto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza e la Società, in sede di regolazione consuntiva annua, rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua.
Il Contraente è tenuto a darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata
all'Autorità competente, nonché, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.
Art. 5 – Cessazione del rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo
Nel caso di cessazione del rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società, restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde alla Società.
Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società:
- in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, l’attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- in caso di demolizione, copia del certificato attestante l’avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.
Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:
a) sostituzione con altro veicolo – conguaglio di premio: il contratto viene reso valido per un altro veicolo. La Società procede all’eventuale conguaglio di premio dell’annualità in corso sulla base della Tariffa in vigore sul veicolo sostituito e del relativo ribasso di cui all’offerta di gara; la formula tariffaria, la classe di merito e le eventuali Condizioni aggiuntive in corso sul veicolo sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo precedentemente assicurato;
b) mancata sostituzione con altro veicolo – rimborso del premio: la Società, in sede di regolazione consuntiva annua, rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della consegna dei relativi documenti.
Nel caso di demolizione che non dia luogo a sostituzione di assicurazione, con conseguente diritto al rimborso del rateo di premio pagato e non goduto, il Contraente deve restituire il certificato e contrassegno di assicurazione e l’eventuale Carta Verde e deve fornire copia del certificato attestante l’avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.
Per quanto non previsto/specificato faranno fede l’art. 134 del Codice delle assicurazioni private ed il regolamento IVASS n. 9 del 19/05/2015.
Art. 6 – Sostituzione del certificato e del contrassegno
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e del contrassegno, l’Impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire. Il rilascio dei duplicati sarà gratuito ed avverrà nell’osservanza di quanto disposto dal Regolamento.
Per quanto non previsto/specificato faranno fede l’art. 134 del Codice delle assicurazioni private ed il regolamento IVASS n. 9 del 19/05/2015.
Art. 7 – Formula tariffaria
a) Formula tariffaria “Bonus/Malus”
Per quei veicoli e/o natanti per i quali sull’elenco veicoli allegato (ELENCO MEZZI) sia indicata la forma tariffaria “Bonus/Malus”, la presente assicurazione prevede che ad ogni veicolo venga assegnata rispettivamente una classe di ingresso od una classe di assegnazione in base alla quale sarà calcolato il premio. Le classi ed i relativi coefficienti per la determinazione del premio, nonché le regole evolutive, saranno individuati al momento dell’offerta, in relazione alla tariffa in vigore della Compagnia rimasta aggiudicataria. Per quanto non previsto/specificato faranno fede l’art. 134 del Codice delle assicurazioni private ed il regolamento IVASS n. 9 del 19/05/2015;
b) Formula tariffaria “Franchigia Fissa e assoluta”
Per quei veicoli e/o natanti per i quali sull’ elenco veicoli allegato (ELENCO MEZZI) sia indicata la forma tariffaria “Tariffa Fissa e assoluta”, il contratto prevede una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza. Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso della franchigia indicata in polizza. Per quanto non previsto/specificato faranno fede l’art. 134 del Codice delle assicurazioni private ed il regolamento IVASS n. 9 del 19/05/2015;
c) Formula Tariffaria “Fissa” senza franchigia, con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus)
Per quei veicoli e/o natanti per i quali sull’ elenco veicoli allegato (ELENCO MEZZI) sia indicata la forma tariffaria “Tariffa Fissa e assoluta”, il contratto è stipulato con una tariffa senza franchigia, ma con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus) secondo la seguente evoluzione:
• se nel periodo di osservazione viene pagato un sinistro, il premio dovuto per l’annualità successiva non subirà aumenti;
• se nel periodo di osservazione vengono pagati due sinistri, il premio dovuto per l’annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15% (pejus);
• se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l’annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25% (pejus).
Art. 8 – Rimborso nei limiti della franchigia
Nel caso l’assicurazione sia stipulata nella forma tariffaria “Franchigia Fissa ed assoluta”, la Società, alla scadenza di ogni semestre del contratto, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati ai terzi, rientranti nel limite della franchigia.
L’Impresa formulerà la richiesta allegando l’elenco analitico delle liquidazioni corredato di fotocopia degli atti di quietanza sottoscritti dai danneggiati. Il Contraente è tenuto a provvedere al relativo rimborso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 9– Modalità per la denuncia dei sinistri
La denuncia deve essere inviata alla Società o all’agenzia della Società a cui è assegnata la polizza o al Broker incaricato nel più breve tempo possibile.
La denuncia del sinistro deve essere redatta sullo stampato “constatazione amichevole” (modulo blu) e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte, in ragione del pregiudizio sofferto, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.
Inoltre, in caso di sinistro subito dal veicolo assicurato o dal conducente dello stesso limitatamente alle lesioni di lieve entità per il quale sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto ai sensi della normativa vigente, l’Assicurato deve presentare la richiesta di indennizzo, comunicando:
• Il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
• I nomi degli assicurati;
• Le targhe dei due veicoli coinvolti;
• La descrizione delle circostanze e modalità del sinistro;
• Le generalità di eventuali testimoni;
• L’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di Polizia;
• Luogo, giorno ed ora in cui le cose sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare il danno: in caso di lesioni, i dati relativi ad età, attività del danneggiato, reddito, entità delle lesioni subite, attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, con indicazione del compenso spettante al professionista.
Art. 10 – Procedure di risarcimento diretto (art. 149 del Codice)
Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all’Assicurato di essere risarcito direttamente dalla società.
Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato di Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.
In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all’estero, si applica la procedura di risarcimento “ordinaria” prevista dall’art. 148 del Codice.
La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all’Assicurato i danni subiti.
Qualora non sussistano i requisiti per l’attivazione della procedura di risarcimento diretto, la società provvederà, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare
l’Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all’Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art. 11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell’art. 159 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall’Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l’allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista all’art. 148 del Codice.
Art. 11 – Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)
Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente articolo, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall’Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l’allegato modulo di richiesta risarcimento danni.
Art. 12 – Procedura di risarcimento del terzo trasportato (art. 141 del Codice)
Nel caso di sinistro che comporti lesioni a terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall’art. 141 del Codice.
Art. 13 - Gestione delle vertenze
L'Assicurato deve informare l’Impresa dei procedimenti giudiziari promossi nei suoi confronti fornendo tutta la documentazione utile alla difesa.
L'Impresa assume, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, sia civili che penali, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando d’intesa con lo stesso, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti diritti ed azioni spettanti all’assicurato stesso e ciò fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato
/i. La Società ha altresì l’obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino ad esaurimento del giudizio di secondo grado in ogni caso e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati tacitati in sede civile.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione con riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell’Impresa.
L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
SEZIONE 3 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI
Art. 1 – Deroga adeguamento del premio annuale
A parziale deroga dell’Art. 7 delle NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI, l’Impresa si impegna a mantenere fermo il premio base di riferimento di polizza per tutta la durata del contratto, salvo le eventuali variazioni di cui al precedente Art. 6 - ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA delle NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI e
quelle derivanti dal verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione secondo quanto previsto dalla relativa tariffa.
Art. 2 - Rinuncia alla rivalsa
L’Impresa, per somme pagate in conseguenza di inopponibilità al terzo di eccezioni previste all’art. 2 della SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE VEICOLI A
MOTORE (R.C.A.), rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti:
1. dell’Ente o società proprietaria o locataria e del conducente del veicolo assicurato:
a. nel caso di danni subiti da terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
b. nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;
c. se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia stato richiesto il rinnovo;
d. se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo nel caso previsto al punto d), la società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.
2. Del solo Ente o società proprietaria del veicolo assicurato:
a. se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
Art. 3 - Carico e scarico
L'impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, eseguite con o senza mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.
Art. 4 – Ricorso terzi da incendio
L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di:
Opzione base: 800.000,00.
Variante 1): € 1.000.000,00.
Variante 2): € 1.500.000,00.
Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato.
Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:
a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera
a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
Art. 5 – RC dei trasportati
L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni
involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione del veicolo assicurato, compresa la sosta, esclusi i danni al veicolo stesso ed alle cose in consegna o custodia dell’Assicurato e dei trasportati, fermi i limiti e le condizioni previste con la presente polizza.
Art. 6 – Xxxxx a cose di terzi trasportati
L’Impresa assicura la responsabilità del Contraente del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati esclusi denaro, preziosi, titoli di credito; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L’assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.
Art. 7 – Soccorso vittime della strada
L'Impresa rimborsa le spese sostenute per riparare i danni all’interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.
Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall’Autorità e/o dall’Amministrazione Ospedaliera nel caso di trasporto della vittima presso la predetta struttura.
La garanzia è prestata con limite di indennizzo per sinistro di € 1.000,00.
Art. 8 – Autoveicoli speciali per il trasporto di persone con handicap
L’assicurazione vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con l’ausilio di mezzi o dispositivi meccanici.
Art. 9 – Ripristino airbag
L’Impresa rimborsa all’Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito dell’attivazione dell’airbag dovuta per cause accidentali oppure per incidente da circolazione, con il limite massimo di € 1.000,00.
Art. 10 – Danni da inquinamento
A maggior precisazione delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è operante per danni cagionati a terzi da inquinamento causato dalla fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose necessarie al funzionamento del veicolo stesso dalle parti meccaniche dei veicoli assicurati.
Art. 11 – Dissequestro del veicolo
La Società si impegna ad assistere a proprie spese l’Azienda, anche in tutte le pratiche necessarie al dissequestro del veicolo designato in polizza, nel caso di sequestro per fatto inerente alla circolazione, ivi comprese le spese di custodia.
Art. 12 – Rischio statico per i rimorchi
La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
Per tutti i danni occorsi mentre il rimorchio è agganciato alla motrice, vale sempre ed esclusivamente la garanzia stipulata per il veicolo trainante.
Relativamente ai rimorchi di autovetture, sono esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.
Art. 13 – Garanzia traino
Tale garanzia si intende automaticamente operante per i veicoli abilitati al traino e purché lo stesso sia previsto nella singola entità/mezzo di polizza.
Art. 14 – Rottura cristalli
L’Impresa, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la sostituzione o riparazione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00= per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione e/o riparazione dei nuovi cristalli.
Sono esclusi dalla garanzia le rigature, le segnature nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni e della fanaleria in genere.
Art. 15 – Spese di immatricolazione – spese di assicurazione RCA – tassa automobilistica
Le garanzie operano in tutti i casi in cui il Contraente perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totale o per distruzione.
L’Impresa rimborsa all'Assicurato:
a) l'importo massimo di € 1.000,00 delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro mezzo similare;
b) l'importo pari a 1/360° del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile auto, purché prestata dall’Impresa, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza indicata sul certificato di assicurazione non oltre, comunque, la data di comunicazione all'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia R.C.A., ad integrazione di quanto previsto dal nuovo codice delle assicurazioni;
c) l'importo pari a 1/360° di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.
Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.
Art. 16 – Soccorso stradale – traino e recupero del mezzo
Qualora a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di polizza il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, l’Impresa rimborsa le spese di recupero e traino, purché documentate, fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro.
L’Impresa rimborserà le spese di traino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale del Contraente o sua carrozzeria e/o altra officina di fiducia.
Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.
La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.
Art. 17 – Trasporto in ambulanza
L’Impresa, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per il trasporto in ambulanza delle persone infortunate trovantisi a bordo del veicolo assicurato, dal luogo dell'incidente e fino al più vicino posto di Pronto Soccorso, Ospedale o Casa di Cura.
Art. 18 – Perdita delle chiavi
L'Impresa, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto.
La garanzia è prestata entro il limite di € 500,00 per evento previa presentazione di regolare fattura.
Art. 19 – Parcheggio e custodia
L'impresa assume a proprio carico, e nel limite di € 1.000,00, l'onere delle spese sostenute dal proprietario e/o dal conducente (se autorizzato) per parcheggio e custodia a seguito di sequestro.
Art. 20 – Onorari dei periti
La società rimborserà in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, le spese e/o onorari di competenza del perito che l’assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni generali di assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
Art. 21 – Veicoli Polizia Municipale
La responsabilità civile auto è valida anche se i veicoli assicurati sono condotti da agenti della Polizia Locale dell’Ente Contraente, muniti di patente di guida, non ancora in possesso della c.d. “patente di servizio”.
Art. 22 – Danni al bagaglio
La Società rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio, in caso di sinistro da circolazione con il massimo
risarcimento di € 500,00 per sinistro. Si intendono esclusi denaro, valori e preziosi.
Art. 23 – Tutela legale
A. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale pari a:
Opzione base: € 10.000,00 per sinistro
Variante 1): € 15.000,00 per sinistro
Variante 2): € 20.000,00 per sinistro
le spese relative all’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell’Assicurato (per tale intendendosi il Contraente ed il conducente), conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia. Vi rientrano le seguenti spese:
1. per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro anche quando la vertenza venga trattata innanzi ad un organismo di mediazione;
2. le indennità, a carico dell’Assicurato, spettanti all’Organismo di Mediazione, per controversie che prevedono la mediazione civile obbligatoria;
3. per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte, sempreché la nomina sia stata autorizzata dalla Società;
4. di giustizia;
5. liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
6. conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società comprese le spese della controparte;
7. di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
8. di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
9. sostenute dal Contraente / Assicurato per la costituzione di parte civile, nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte;
10. processuali nel processo penale;
11. degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
12. per il contributo unificato; per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuti dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
13. di domiciliazione, esclusa ogni duplicazione di onorari e l’indennità di trasferta; nel caso in cui l’eventuale fase giudiziale dovesse radicarsi presso un organo giudiziario avente sede fuori dal distretto cui è assegnato il legale incaricato.
È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio. L’Assicurato è tenuto a:
• regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
• ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa
La Società non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);
• spese per controversie con la Società, salvo quanto previsto nel successivo Punto B. CASI ASSICURATI, punto 1.
B. CASI ASSICURATI
Le garanzie evidenziate al punto A. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente per:
1. avanzare richieste di risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale. Nel caso di incidente stradale tra veicoli l’operatività viene garantita con le seguenti modalità:
a) per sinistri gestiti con la procedura del cosiddetto risarcimento diretto (art. 149 C. A.) esclusivamente dopo l’offerta di risarcimento comunicata dalla propria Società o in caso di
mancata comunicazione della stessa entro i termini previsti dalle disposizioni legislative; la garanzia vale con le stesse modalità, anche per il recupero dei danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato;
b) per i sinistri che non vengono gestiti con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall’art 149 del C.A. con operatività dell’art. 148 del C.A.;
La prestazione di cui al punto 1 opera anche quando il veicolo è condotto da persona che si trovi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.
Quanto previsto alla lettera a) del punto 1 opera, a parziale deroga PUNTO C. lettera l) –Esclusioni.
2. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, purché le persone assicurate vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato o il reato venga derubricato a colposo. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato, fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha avuto notizia del procedimento penale. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. La presente garanzia opera in deroga a quanto stabilito al PUNTO C. lett. c) - Esclusioni;
4. proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di sospensione o revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. La garanzia opera anche nel caso di opposizione avverso sanzione amministrativa di sospensione o revoca della patente in caso di furto del veicolo, furto o clonazione della targa del veicolo. La prestazione vale solo per il proprietario o locatario del veicolo assicurato;
5. proporre il ricorso avanti l’Autorità giudiziaria competente di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale;
6. l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito a qualunque violazione del Codice della Strada;
7. controversie contrattuali ovvero nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato. La prestazione opera esclusivamente per i casi assicurativi che hanno un valore in lite superiore a euro 500,00.
C. ESCLUSIONI
Le garanzie non sono valide:
a) in materia fiscale ed amministrativa;
b) per fatti conseguenti a guerra, insurrezione, tumulti popolari, atti di terrorismo, terremoto, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
c) per fatti dolosi delle persone assicurate;
d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili o natanti;
e) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
f) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
g) se il veicolo è usato in difformità rispetto alla sua immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al Codice delle Assicurazioni private;
h) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
i) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.
j) l) per controversie con la Società salvo quanto previsto nel precedente punto B, punto 1.
D. INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO
1. Ai fini della presente garanzia, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
• per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
• per tutte le restanti ipotesi il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
• durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
• trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto.
4. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
• vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
SEZIONE 4 – MASSIMALI E DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Art. 1 – Mezzi da assicurare
Premesso che i veicoli oggetto dell’assicurazione sono quelli identificati nell’Allegato ELENCO MEZZI, l’assicurazione è prestata per le seguenti garanzie:
RCA + GARANZIE AGGIUNTIVE: valida per tutti i veicoli identificati nell’ELENCO MEZZI.
Art. 2 – Forma tariffaria da assicurare
Come da ELENCO MEZZI.
Art. 3 - Massimali
La presente assicurazione è prestata con massimale catastrofale di:
Opzione base: € 20.000.000,00 per sinistro.
Variante 1): € 25.000.000,00 per sinistro.
Variante 2): € 50.000.000,00 per sinistro.
Qualora i massimali per danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società.
Art. 4 - Determinazione del premio
Il premio è determinato per ogni singolo veicolo secondo la Tariffa propria per ogni mezzo, come indicato nell’ELENCO VEICOLI.
Art. 5 - Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Art. 6 – Disposizione finale
Resta convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma, eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalle Società, vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
Xxxxx, accettato e sottoscritto in il
IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ
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