LOMBARDIA Contratto collettivo regionale di lavoro 19/11/1998
AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA
LOMBARDIA Contratto collettivo regionale di lavoro 19/11/1998
Per i lavoratori dipendenti da imprese di spedizione e autotrasporto merci della regione Lombardia
N.d.r.: Per la disciplina economica e normativa precedente si rinvia al CCNL "AUTOTRASPORTO E SPEDIZIONI" - Settore "TRASPORTI".
Verbale di stipula
Addì 19 novembre 1998 Tra
ALSEA Milano - Como - Varese ASCAB Brescia
ASCO Bergamo e
FILT-CGIL FIT-CISL
UILTRASPORTI
è stato stipulato il presente contratto regionale per i lavoratori dipendenti da imprese di spedizione e autotrasporto merci della regione Lombardia integrativo del CCNL 12 aprile 1995.
Testo del contratto
Il presente accordo, richiamandosi allo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno del sistema produttivo", sottoscritto il 23 luglio 1993, realizza la contrattazione di secondo livello, in sede territoriale, così come prevista dall'art. 47 del CCNL
Senza soluzione di continuità, il presente accordo intende rinnovare, innovando l'accordo integrativo regionale del 1º giugno 1989, prorogato dagli accordi interconfederali del 31 luglio 1992 e del 23 luglio 1993.
Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, si pongono l'obiettivo di costituire e consolidare un più avanzato ed organico quadro di regole, anche attraverso fase di bilateralità nei rapporti fra le Parti, dando particolare attenzione alle condizioni di lavoro, nonché agli assetti dell'organizzazione del lavoro e della professionalità.
Parte economica
1) Il Premio di risultato (PDR) si ricava dal rapporto fra il numero indice relativo all'anno precedente a quello considerato ed il numero indice relativo all'anno considerato.
I numeri indice derivano dal rapporto tra il numero delle spedizioni effettuate nell'anno e il numero medio dei dipendenti assunti a tempo indeterminato presso l'unità produttiva nell'anno stesso.
La variazione fra i due numeri indice comporterà la variazione del Premio di risultato secondo la seguente tabella di valori:
- oltre -20% di decremento | 711.000 |
- da -11% a -20% di decremento | 731.000 |
- da -6% a -10% di decremento | 761.000 |
- da -5% di decremento a +5% di incremento | 790.000 |
- da +6% a +10% di incremento | 830.000 |
- da +11% a +20% di incremento | 870.000 |
- oltre +20% di incremento | 908.500 |
Nel caso in cui la variazione dell'indice comporti un decremento superiore al 20% come nel caso in cui la situazione dell'unità) produttiva presenti gravi carenze economiche, l'impresa è tenuta a darne comunicazione alle XX.XX. dei lavoratori tramite l'ALSEA al fine di esaminare con maggior completezza di informazioni la situazione aziendale e concordare le misure conseguenti.
2) In applicazione al Capitolo I - Relazioni industriali - Ambito aziendale - del CCNL 12 aprile 1995 e all'art. 47, comma 5, dello stesso CCNL le imprese forniranno alle Organizzazioni imprenditoriali competenti le informazioni necessarie alla verifica del PDR da svolgersi con le XX.XX. dei lavoratori ai rispettivi livelli territoriali.
3) L'istituto retributivo regolato dal presente accordo è stato determinato dalle Parti secondo valori già comprensivi dell'incidenza sugli istituti retributivi indiretti o differiti, non entra a far parte della retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del t.f.r. ai sensi dell'art. 4 del vigente CCNL Le erogazioni a titolo di Premio annuale di risultato non saranno pertanto computate ai fini del t.f.r., della 13ª e della 14ª mensilità, del compenso per ferie e/o festività, del trattamento di malattia, infortunio, maternità, del compenso per i permessi previsti dagli artt. 9, 11 e 14 del CCNL in vigenza, del compenso per lavoro straordinario, né di ogni altro istituto retributivo indiretto e/o differito.
4) Per le nuove realtà aziendali il PDR verrà calcolato sullo scaglione minimo previsto al punto 1) in proporzione al periodo di effettivo lavoro prestato.
5) Le Parti si danno reciprocamente atto della conformità dell'istituto regolato nel presente accordo alla fattispecie prevista dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella Legge 23 maggio 1997, n. 135, e dunque alla assoggettabilità delle somme erogate al particolare regime previdenziale previsto dalla norma citata, fermo restando l'applicazione dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 convertito in Legge n. 389/1989.
6) Per i lavoratori assunti nell'anno di competenza il Premio di risultato verrà corrisposto pro-rata.
Per i lavoratori cessati nell'anno di competenza il Premio di risultato verrà corrisposto pro-rata sulla base del Premio di risultato dell'anno precedente unitamente alle competenze di fine rapporto.
7) Il Premio di risultato verrà erogato in due rate di cui la prima a titolo di acconto con la retribuzione del mese di aprile pari a lire 450.000 e la seconda a saldo con la retribuzione del mese di ottobre dell'anno successivo a quella cui il Premio si riferisce.
8) Per il personale part--time il Premio di risultato verrà erogato proporzionalmente alle ore effettivamente lavorate nel periodo di riferimento.
9) Per i contratti di formazione e lavoro il Premio di risultato maturerà dopo il superamento della metà del periodo di formazione proporzionalmente al periodo svolto successivamente a tale scadenza, salvo condizioni di miglior favore già in essere in azienda.
10) Per gli anni 1998 e 1999 il Premio di risultato da erogarsi rispettivamente negli anni 1999 e 2000, nei mesi di aprile ed ottobre verrà calcolato in base ai parametri di cui al precedente punto 1).
Clausola di salvaguardia
Le Parti confermano che il presente accordo è stato stipulato nello spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro, e sul sostegno del sistema produttivo" sottoscritto il 23 luglio 1993. Pertanto qualora tale accordo venga modificato o sostituito le Parti si incontreranno per un adeguamento del presente accordo alle nuove disposizioni.
Le Parti convengono di verificare l'esito del presente accordo trascorso il primo anno dalla sua applicazione.
Norme transitorie
1. A tutti i lavoratori in forza alla data del 15 ottobre 1997 e già in forza al 1º gennaio 1997 verrà corrisposta una una- tantum erogata con la retribuzione del mese di novembre 1997 pari a lire 500.000, pro-rata per il periodo effettivamente lavorato dal 1º aprile 1996 al 31 dicembre 1996.
2. Per l'anno 1997 il Premio di risultato sarà pari a lire 790.000 erogate in due rate rispettivamente di lire 450.000 e 340.000 nei mesi di aprile e ottobre 1998.
3. Per i lavoratori licenziati per effetto di ristrutturazioni aziendali ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991, le norme di cui al presente accordo relative al Premio di risultato si applicano al personale in forza al 15 agosto 1997.
Terziarizzazione
Le Parti s'impegnano ad operarsi nel pieno rispetto della legislazione vigente in merito alla terziarizzazione.
Con riferimento alle problematiche degli appalti, le Parti convengono sulla necessità, che da parte delle imprese sia verificata l'idoneità dei soggetti economici interessati da eventuali terziarizzazioni. In tali circostanze le imprese forniranno preventivamente alle R.S.A./R.S.U. le informazioni necessarie circa l'applicazione dei contratti di lavoro (in caso di lavoratore dipendente) o delle normative previdenziali e di Legge (in caso di socio di cooperativa). Quanto sopra anche nei casi di cambio di appalto.
Nei casi in cui, su segnalazione delle strutture sindacali di base o delle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, vengano accertate irregolarit&agråve; nel trattamento economico e/o previdenziale che l'appaltatore è tenuto a riservare al singolo lavoratore facchino, l'azienda committente deve interrompere il rapporto con l'organismo economico inadempiente, garantendo l'occupazione al lavoratore ed ai lavoratori interessati che provvederanno a collocarsi presso altra cooperativa che offre garanzie di pieno rispetto dei diritti dei lavoratori.
Considerate le modifiche della legislazione nazionale (Legge quadro n. 407/1955) e della nuova Legge sugli appalti di prestazioni e servizi terzi, le Parti potranno convenire - al fine di sperimentare concretamente nel trasporto merci una politica attiva del lavoro - di redigere e diffondere per opportuna conoscenza presso le aziende, elenchi di imprese consortili e/o cooperative che assicurino il rispetto delle normative relative alla retribuzione, all'orario e alle condizioni della prestazione lavorativa.
Formazione professionale
Le Parti riconoscono la necessità di un'adeguata formazione professionale al fine di incrementare l'occupazione giovanile e migliorare la professionalità del personale già in attività.
A tal fine le Parti convengono di costituire una Commissione tecnica permanente formata da tre rappresentanti per Parte con il compito di assumere le informazioni quantitative sugli ingressi e sulle uscite e quelle qualitative sulle professionalità necessarie alla categoria.
La Commissione potrà contattare enti pubblici e privati al fine di predisporre progetti formativi per le categorie individuate, anche al fine di utilizzare le risorse stanziate per la formazione a livello regionale e comunitario.
Ogni decisione in merito ai progetti formativi dovrà essere assunta all'unanimità. In via prioritaria si individuano progetti formativi relativi a:
- L. n. 626/1994 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sistemi informatici legati al settore;
- lingue straniere;
- abilitazione ADR.
Osservatorio regionale
Le Parti convengono di costituire l'Osservatorio regionale lombardo così come previsto dal Capitolo I del CCNL 12 aprile 1995. L'Osservatorio regionale sarà composto da 6 membri per Parte.
L'Osservatorio ha il compito di analizzare e valutare le questioni che possono essere rilevanti per l'attività complessiva del trasporto delle merci in conto terzi, al fine di consentire di individuare tempestivamente le occasioni di sviluppo dell'attività, determinandone 1e condizioni, e di accertare le motivazioni che causano difficoltà allo sviluppo per poterle superare, in tutte le forme possibili.
In particolare saranno oggetto di studio e anche di ricerche specifiche, le seguenti materie:
- l'andamento dell'occupazione complessiva dell'intero settore, con particolare attenzione ai contratti di formazione e lavoro e ai loro risultati, l'andamento dell'occupazione femminile con le relative possibili azioni positive dirette ad assicurare le condizioni di pari opportunità, di cui alle leggi n. 903/1977 e n. 125/1991 e successive modificazioni;
- i problemi connessi all'ambiente di lavoro e alla sicurezza sia in relazione ai prodotti manipolati s1a rispetto alle modalità di lavorazione e di trasporto (Legge n. 626/1994);
- la determinazione dei criteri per portare a conoscenza delle imprese e delle R.S.U. eventuali nuove figure di attività professionale dei lavoratori per meglio interpretare ed applicare in modo funzionale la disciplina contrattuale;
- lo studio di nuove possibili forme di organizzazione del lavoro nelle imprese per migliorare la professionalità e la formazione dei lavoratori;
- la promozione della partecipazione delle associazioni nazionali e delle organizzazioni sindacali alle attività delle istituzioni europee e delle organizzazioni territoriali e i sindacati degli altri Paesi, in materia di trasporto e relazioni sociali, per migliorare l'informazione reciproca quale strumento per rendere partecipi le Parti alla elaborazione della politica sociale della Comunità;
- la raccolta degli elementi per valutare le materie degli orari di lavoro della formazione e della sicurezza e dell'ambiente di lavoro.
L'Osservatorio definisce i propri programmi di lavoro impiegando le risorse esistenti nelle strutture delle Organizzazioni stipulanti il presente accordo e potrà avvalersi di collaborazioni specializzate per particolari programmi di ricerca, previe decisioni assunte di volta in volta.
L'Osservatorio trasmette alle Parti stipulanti il programma e il rapporto circa la sua attività annuale nonché gli studi e le ricerche compiuti e può promuovere incontri e manifestazioni pubbliche.
Soltanto gli atti approvati all'unanimità dai componenti dell'Osservatorio possono produrre effetti impegnando le Parti interessate.
L'Osservatorio ha sede presso l'ALSEA che fornirà i servizi di segreteria. La data delle convocazioni è fissata d'accordo fra i rappresentanti delle Parti e comunque non oltre i 15 giorni dalla presentazione della richiesta di una delle due Parti che costituiscono l'Osservatorio.
L'Osservatorio regionale lombardo verrà costituito ai sensi del Capitolo I del CCNL 12 aprile 1995 successivamente alla costituzione dell'Osservatorio nazionale.
Relazioni industriali
Le Parti, al fine di favorire un migliore sistema di relazioni industriali, si incontreranno periodicamente, di regola due volte all'anno e a richiesta di una delle Parti, per esaminare congiuntamente le seguenti tematiche:
- i programmi inerenti le prospettive del settore con articolazioni per i trasporti specialistici più significativi;
- le previsioni degli investimenti complessivi, con eventuale articolazione per i trasporti specialistici più significativi e/o per aree geografiche;
- in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato dello Stato e degli enti locali nel quadro di apposite leggi;
- i mutamenti causati alle strutture aziendali dalle trasformazioni tecniche e sociali del trasporto merci, nonché i programmi di innovazione previsti;
- l'aggiornamento dei dati organici sulla struttura del settore nonché quelli relativi alla produttività nelle sue varie componenti, allo scopo di salvaguardare le capacità competitive del settore nell'ambito dell'integrazione economica;
- i dati globali occupazionali riferiti ai settori e le informazioni/previsioni circa le ripercussioni sull'occupazione dei lavoratori subordinati, le condizioni di impiego e di rapporto di lavoro a loro volta articolati per le diverse fasce di età e sesso, nonché le condizioni per il mantenimento e lo sviluppo nel settore delle professionalità esistenti;
- i dati, distinti per settore relativi alla quantificazione e qualificazione del lavoro appaltato/ esternalizzato o terziarizzato. Ciò anche con particolare attenzione alle recenti innovazioni normative (L. n. 407 e pacchetto Treu), relativamente ai segmenti del ciclo produttivo, specifiche figure professionali e modalità delle prestazioni.
Le Parti, anche al fine di favorire la trasparenza delle prestazioni nel settore, si attiveranno, anche presso enti, per gestire gli attuali strumenti e nel caso individuarne di nuovi.
Le Parti convengono di ridefinire, armonizzandoli, gli strumenti già esistenti, atti a gestire i processi di ristrutturazione aziendale e processi di mobilità inter-aziendale.