DISCIPLINARE DI GARA PER ACCORDO QUADRO
A.P.E.S s.c.p.a. Xxx Xxxxxx Xxxxx 0 – 00000 XXXX C.F e P.I 01699440507 | AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a Capitale sociale € 870.000,00 interamente versato Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832 |
DISCIPLINARE DI GARA PER ACCORDO QUADRO
Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento e manutenzione straordinaria urgente da eseguire negli edifici di proprietà dei Comuni ed in gestione ad APES
CUP H16G21001080005 - CIG: 880290315D
ART 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione appaltante: A.P.E.S. SCPA – AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE – xxx X. Xxxxx x. 0 –
00000 Xxxx;
L’affidamento in oggetto è stato approvato con atto dell’Amministratore Unico di Apes n. 54 del 19/6/2021
Responsabile del Procedimento: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, dipendente di ruolo di Apes.
Referenti di Gara:
D.ssa Xxxxxx Xxxxxxx - Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx.
Profilo committente: xxx.xxxxxxxx.xx;
Il progetto è stato validato in data 3-5-2021
La gara è soggetta alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore indicate all’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché alle prescrizioni tecniche indicate in tutti i documenti facenti parte del progetto pubblicato sul sito internet: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxx-xx-xxxxx-xx-xxxxxxxx/. La gara è altresì soggetta al D.L. 76/2020 come convertito con L. 120/2020 ed al D.L. 77/2021.
La gara si svolgerà sulla piattaforma telematica Start (xxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx) ed è soggetta oltre che al presente disciplinare alle norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisiti Regione Toscana-Start reperibili all’indirizzo xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/.
ART.2: SCELTA DELLA PROCEDURA (ART. 59 DEL D.LGS. 50/2016) E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO (ART. 95, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016)
Il presente disciplinare contiene i requisiti di partecipazione, le modalità di espletamento della gara, le prescrizioni per la redazione dell’offerta con i relativi criteri di valutazione, nonché le modalità di aggiudicazione dell’appalto e del perfezionamento del contratto. La gara d’appalto si svolgerà ai sensi dell’art. 60, comma 1 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, con procedura aperta.
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. secondo i seguenti pesi e ponderazioni:
CRITERIO | PUNTEGGIO MASSIMO |
Offerta tecnica | 70 |
Offerta economica | 30 |
TOTALE | 100 |
ART.3: OGGETTO DELL’APPALTO
L’Appalto consiste nelle opere di manutenzione riguardanti le riparazioni, il ripristino, la sostituzione e il rinnovamento delle finiture degli edifici e quelle necessarie a mantenere in efficienza o ad integrare gli impianti tecnologici esistenti. L’appalto riguarda, inoltre, gli interventi, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici. Relativamente alle modalità di espletamento dei servizi e dei lavori, le manutenzioni saranno distinte in manutenzioni a canone, e manutenzioni extra-canone. L’appalto riguarda, infine, tutte le attività tecniche collegate alla manutenzione ordinaria e pronto intervento, suddivise in: servizio di call center con numero fisso e reperibilità continuativa; servizi di progettazione, direzione lavori di opere edili ivi compresi i servizi di redazione APE e di espletamento di pratiche catastali, servizi accessori, quali sopralluogo, rilievo, verifica, preventivazione e caricamento dati. Supporto, assistenza e servizi agli assegnatari. Assistenza alle attività riguardanti Materiali Contenenti Amianto.
L’obiettivo del presente appalto è di mantenere gli immobili e le relative dotazioni tecniche di cui al documento “Consistenza patrimoniale” affidati in gestione o di proprietà dell’Azienda Pisana Edilizia Sociale s.c.p.a., in sigla d’ora in poi APES, in un adeguato stato di uso e manutenzione che ne permetta una corretta fruizione da parte degli assegnatari.
Per l’ottenimento di tali risultati APES appalta la manutenzione ad un operatore economico attraverso un contratto riferito ad una pluralità di servizi e lavori sostitutivi delle normali attività di manutenzione con piena responsabilità sui risultati da parte dell’appaltatore e secondo le prescrizioni del presente disciplinare, del Capitolato speciale di appalto e del “Regolamento per la ripartizione degli oneri fra APES ed assegnatari”.
Il capitolato speciale di appalto e la documentazione tecnica sono pubblicati sul profilo
committente di Apes all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxx-xx-xxxxx-xx-xxxxxxxx/.
ART. 4: DISPONIBILITÀ, REPERIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI DI XXXX (ART. 74 DEL D.LGS.
50/2016) E SOPRALLUOGO
La documentazione amministrativa necessaria per partecipare alla gara è disponibile in formato elettronico, sul sito internet: xxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx e sul profilo committente di Apes all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxx-xx-xxxxx-xx-xxxxxxxx/. Si precisa che il progetto è disponibile sul profilo committente di Apes ed è fatto obbligo alle imprese partecipanti di visionarlo.
Eventuali chiarimenti e/o quesiti di carattere tecnico/amministrativo dovranno essere formulati entro il 03/08/2021 tramite l’apposita sezione “Chiarimenti” presente nell’area riservata della
presente procedura sulla piattaforma START. Attraverso lo stesso mezzo Apes provvederà a fornire le risposte mediante pubblicazione in forma anonima della richiesta di chiarimento e della relativa risposta nella sezione “Comunicazioni dell’Amministrazione”. La Stazione Appaltante garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno entro il termine di 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Non vengono forniti chiarimenti telefonici.
ART. 5: SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART. 83, COMMA 9, DEL D.LGS. 50/2016)
Tutte le dichiarazioni formulate ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rese secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e successive integrazioni.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente articolo. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
ART. 6: CALCOLO DEL VALORE STIMATO DELL’APPALTO (ART. 35, COMMA 4, D.LGS. 50/2016)
CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO PER LAVORI E SERVIZI MANUTENTIVI BIENNIO 2021-2022 | importo totale | di cui per oneri della sicurezza | importo soggetto a ribasso |
CANONE - Manutenzione immobili | € 1.383.244,00 | € 46.473,42 | € 1.336.770,58 |
CANONE - Servizi tecnici | € 404.800,00 | € 0,00 | € 404.800,00 |
EXTRACANONE- lavori e servizi compensati a misura | € 2.000.000,00 | € 60.000,00 | € 1.940.000,00 |
TOTALE COMPLESSIVO APPALTO | € 3.788.044,00 | € 106.473,42 | € 3.681.570,58 |
DURATA DEL CONTRATTO:
La durata del presente appalto è prevista in 730 giorni naturali continui e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori che avverrà entro e non oltre 45 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto di accordo quadro. Ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
ART. 7: OPERATORI ECONOMICI AMMESSI (Artt. 45, 47 e 48 DEL D.LGS. 50/2016)
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del Codice dei Contratti, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. A norma dell’art. 45 del Codice, gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.
Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615- ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere
d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e dovrà essere accompagnata dell'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Per i requisiti necessari alla partecipazione alla gara dei consorzi e dei raggruppamenti di imprese si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
ART. 8: CRITERI DI SELEZIONE E COMPROVA DEI REQUISITI (ART. 83, 84, 85, 86 e 87 DEL D.LGS. 50/2016)
Per essere ammessi a presentare offerta gli operatori economici interessati devono possedere a pena di esclusione, i requisiti di seguito riportati che avranno provveduto ad autocertificare mediante il Documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il cui modello è allegato al presente disciplinare, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione (D.M. Infrastrutture e Trasporti 18/7/2016 n. 3).
8.1 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
Gli operatori economici partecipanti alla presente procedura non dovranno trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Analogamente non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti quei soggetti per i quali ricorrono i medesimi motivi di esclusione previsti dal menzionato articolo.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ai sensi dell'art. 80 c. 12, ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
8.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E
FINANZIARIA REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI- LAVORI
Gli operatori economici provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’Anac.
Per la presente gara il requisito minimo di ammissione consiste nel possesso di attestazione SOA regolarmente rilasciata ed in corso di validità che documenti la qualificazione per le seguenti categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere:
CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO PER LAVORI E SERVIZI MANUTENTIVI BIENNIO 2021-2022 - SUDDIVISIONE IN LAVORI E SERVIZI - | importo totale | Classificazione SOA | |||||
LAVORI | 89,31% | ||||||
OG1 - Edifici civili e industriali | € 1.913.460,00 | IV | |||||
OS3 - Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie | € 831.964,00 | III | |||||
OS28 - Impianti termici e di condizionamento | € 478.365,00 | II | |||||
OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi | € 159.455,00 | I | |||||
totale LAVORI | € 3.383.244,00 | ||||||
SERVIZI | 10,69% | € 404.800,00 | |||||
servizi di call center e servizi tecnici | |||||||
TOTALE COMPLESSIVO APPALTO | 100,00% | € 3.788.044,00 |
Si specifica che la qualificazione Soa nelle categorie OS3, OS28 e OS30 potrà essere sostituita con la qualificazione Soa nella Cat. OG11 per la classifica corrispondente al totale degli importi delle singole categorie.
Il possesso dei requisiti di qualificazione, tramite attestazione SOA, dovrà essere dichiarato nel DGUE, all’interno della parte II, Sezione A. L’operatore Economico potrà produrre la certificazione Soa in formato digitale (scansione dell’originale cartaceo) caricandola nell’apposita sezione “Documentazione amministrativa aggiuntiva” presente nell’area della documentazione amministrativa all’interno della piattaforma START.
Per quanto riguarda i requisiti di idoneità professionale ex art. 83 comma 1 lett a), gli operatori economici dovranno essere iscritti nel registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura da indicare nella Parte IV sez. A del DGUE. All’impresa avente sede legale in altro stato membro è richiesta tale iscrizione secondo le modalità di cui all’art. 83 c. 3 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
8.3 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI- SERVIZI TECNICI (€ 404 800)
Per servizio tecnico si intende:
1) servizio di call center con numero fisso e reperibilità continuativa, il tutto per complessivi €
189 750,00;
2) servizi di progettazione, direzione lavori di opere xxxxx xxx compresi i servizi di redazione APE e di espletamento di pratiche catastali, servizi accessori, quali sopralluogo, rilievo, verifica, preventivazione e caricamento dati, PIMUS; il tutto come previsto dal capitolato speciale di appalto. Supporto, assistenza e servizi agli assegnatari. Assistenza alle attività riguardanti Materiali Contenenti Amianto. Il tutto per complessivi € 215 050,00
Relativamente ai requisiti di ordine tecnico professionale, per i servizi di cui al punto 1), l’operatore economico dovrà dimostrare di aver espletato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, servizi attinenti a quelli indicati al punto 1) suddetto, per un importo almeno pari AL DOPPIO dell’importo posto a base di gara, ovvero per un importo pari a € 379 500,00. Saranno considerati servizi analoghi anche quelli di cui al punto 1) anche se inseriti in un più ampio contratto di manutenzione ordinaria e pronto intervento di immobili di ERP, di Comuni, di USL, e affini, per i quali sarà valutato l’importo complessivo del contratto.
Inoltre al fine di comprovare la propria capacità tecnico professionale, l’impresa dovrà dimostrare di aver avuto nel proprio organico, o di aver collaborato con liberi professionisti su appalti simili al presente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando: n° 1 tecnico con il ruolo di coordinatore delle attività ovvero con il ruolo di responsabile delle attività; n° 4 operatori con competenze tecniche, o amministrative o informatiche per la gestione del Call Center, l'imputazione dei dati, la gestione delle informazioni, la tenuta della contabilità, la gestione delle ditte esecutrici degli interventi, l’effettuazione dei sopralluoghi, eccetera.
Al fine di dimostrare i requisiti tecnico professionali di cui al punto 1), l’operatore economico dovrà compilare l’Allegato 2 accompagnando lo stesso da buste paga dei dipendenti, ovvero da fatture di professionisti dalle quali sia possibile evincere la prestazione resa.
Relativamente ai requisiti di ordine tecnico professionale per i servizi di cui al punto 2), l’operatore economico dovrà dimostrare di aver espletato, nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, servizi attinenti a quelli di cui al punto 2), relativamente alla progettazione, direzione lavori, redazione APE ed espletamento pratiche catastali, sottoscritte da un tecnico o più tecnici abilitati all’esercizio della professione, per un importo almeno pari all’importo di € 215.050,00. Per questo secondo punto, è ammessa RTI anche con studi professionali di architetti, ingegneri o geometri.
Inoltre, al fine di dimostrare la propria capacità tecnico professionale, l’impresa dovrà dimostrare di possedere, con riferimento al quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, almeno: dotazione software idonea (a titolo esemplificativo, e non esaustivo: pacchetto office, autocad, programmi di contabilità); dotazione hardware idonea; abbonamento a servizi, quali, a titolo esemplificativo, piattaforma del catasto; dotazione idonea di personale tecnico con un minimo di: n. 1 tecnico abilitato all’esercizio della professione, con comprovata esperienza nella direzione lavori; n. 1 tecnico abilitato all’esercizio della professione, con
comprovata esperienza nella redazione delle APE. Queste due figure possono coincidere tra di loro. Per la dimostrazione del presente requisito è prevista la possibilità di ATI o avvalimenti.
Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di cui sopra, l’operatore Economico dovrà compilare e firmare digitalmente, l’allegato 2 al presente disciplinare. Si precisa che, in caso di RTI o avvalimento, l’allegato 2 dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese/professionisti facenti parte dell’RTI o imprese/professionisti ausiliari in caso di avvalimento, con specificazione della società e dei professionisti cui si riferiscono i lavori analoghi o le prestazioni professionali.
MEZZI DI PROVA ART (86 DEL D.LGS. 50/2016 COMPROVA DEI REQUISITI)
La stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti dell’aggiudicatario provvisorio riservandosi in ogni caso di procedere alle dette verifiche anche in corso di gara su ognuno dei partecipanti.
La stazione appaltante accetta come prova sufficiente della non applicabilità all’operatore economico dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs.vo 50/2016, i documenti di cui all’articolo 86, lett. a) e b), del D. Lgs.vo 50/2016 ss.mm.ii. acquisiti tramite la la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC ai sensi all’articolo 216, comma 13, del D.Lgs.vo 50/2016 ss.mm.ii.
In relazione alle dichiarazioni rese negli allegati messi a disposizione dalla stazione appaltante, quest’ultima si riserva di chiedere all’operatore economico la documentazione a comprova delle dichiarazioni rilasciate anche sulla base di quanto indicato nell’allegato XVII al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Si specifica che per comprovare i requisiti dichiarati nel modello “Allegato 2”, la stazione appaltante potrà richiedere all’aggiudicatario la presentazione di contratti, certificati di esecuzione lavori e relative fatture.
ART. 9: AVVALIMENTO E SUBAPPALTO (ARTT. 89 e 105 DEL D.LGS. 50/2016
9.1 AVVALIMENTO
L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice degli appalti, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei soli requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83 c. 1 lett. b) e c), necessari per partecipare alla presente procedura di gara e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per la presente gara l’avvalimento è consentito per la categoria OG1
OS3 e OS28. E’ inoltre consentito l’avvalimento per i servizi analoghi di cui all’art. 8.3 punti 1) e
2).
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega:
A. una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 86 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi;
B. una dichiarazione sottoscritta da parte dell'Impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. Tale dichiarazione dovrà altresì contenere l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
C. il DGUE compilato e sottoscritto dall’impresa ausiliaria;
D. contratto di avvalimento in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Tale contratto è a titolo oneroso oppure, in mancanza di corrispettivo in favore dell’ausiliario, deve emergere chiaramente dal testo contrattuale l’interesse dell’ausiliario.
La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del medesimo Decreto Legislativo.
Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
In relazione alla presente procedura di gara non è consentito, a pena di esclusione, che della
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
In relazione al presente affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.
A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 248/2016 articolo 1 comma 2 non è ammesso
l’avvalimento nella categoria OS30.
9.2 SUBAPPALTO
I lavori oggetto del presente appalto potranno essere subappaltati, ai sensi dell’art. 105 del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. come di seguito indicato:
Categoria | subappalto | avvalimento | RTI |
OG1 | Si | si | si |
OS3 | Si | si | si |
OS28 | Si | si | si |
OS30 | Si, nel limite previsto dal D.lgs. 50/2016 e xx.xx. | No (art. 89 c.11) | Si |
Servizi di cui all’art. | si | si | si |
8.3 punto 1) | |||
Servizi di cui all’art. 8.3 punto 2) | si | si | si |
Ai sensi dell’art. 105 c. 2 l'eventuale affidamento dell’opera in subappalto, non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto come stabilito dall’art. 49 del D.L. 77/2021, Per le opere di cui all’art. 89 c.11 si rinvia al comma 5 dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 come integrato dall’art. 49 del sopra citato D.L.
I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’art. 80
b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
Il concorrente che intenda subappaltare le opere nei limiti sopra previsti, ha l’obbligo di compilare la Parte II lett. D del DGUE, pena l’impossibilità per la stazione appaltante di autorizzare il subappalto.
Fermo restando quanto previsto all’art. 105 si evidenzia che ai sensi del comma 13 del citato articolo, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto loconsente.
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare al contratto a firma digitale delle parti, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Le dette dichiarazioni devono essere firmate digitalmente.
ART. 10: GARANZIE (ARTT. 93 E 103 DEL D.LGS. 50/2016)
a) Garanzie per la partecipazione alla procedura – Garanzia provvisoria
In fase di offerta, gli operatori economici dovranno produrre, a pena di esclusione, una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari all’ 1% dell’importo massimo posto a base della presente gara al netto dell’I.V.A come previsto all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. integrato dal DL 76/2020 convertito con legge 120/2020. Tale richiesta è giustificata dalla necessità di mitigare possibili fenomeni di mancata sottoscrizione del contratto a seguito dell’aggiudicazione; ciò tenuto conto della necessità di non interrompere l’attività manutentiva che produrrebbe un grave disagio per gli utenti oltre a possibili danneggiamenti del patrimonio pubblico.
Detta garanzia provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo delle garanzie provvisorie, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
b) Modalità e termini per la costituzione della garanzia provvisoria dell’offerta.
La garanzia provvisoria deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia provvisoria deve prevedere espressamente:
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
Una validità di 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta.
L'offerta è altresì corredata, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , qualora l'offerente risultasse affidatario. La presente disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
c) Garanzie definitive
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale o del maggior importo calcolato come previsto dal comma 1 dell’art. 103.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto con le modalità indicate nel capitolato speciale di appalto.
La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle attività nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di
servizi.
Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia definitiva a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui al comma 93, comma 3, del decreto legislativo 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia è progressivamente svincolata così come stabilito dal capitolato speciale di appalto.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un
minimo di € 500.000 euro.
Per le opere preesistenti la somma da assicurare è pari a € 500.000,00.
Per le opere di demolizione e sgombero è pari a € 50.000,00.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (DM n. 31 del 19/01/18).
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Le cauzioni dovranno essere prodotte:
in caso di R.T.I. costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che il soggetto contraente è il raggruppamento;
in caso di R.T.I. costituendo, dall’impresa capogruppo con indicazione che i soggetti contraenti sono tutte le imprese raggruppande;
in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) ed e), del D. Lgs. n. 50/2016 non ancora costituito, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti contraenti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
in caso di consorzi di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) ed e), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, già costituiti dal Consorzio medesimo.
Tali garanzie potranno essere oggetto di riduzioni secondo le previsioni dell'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 ss.mm.ii. Si precisa che in caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione.
b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se
la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
Per usufruire delle suddette riduzioni l’operatore economico dovrà indicare nella Domanda di partecipazione la tipologia di certificazione in possesso tra quelle individuate all’art. 93 comma 7 del Codice o la ulteriore documentazione prevista che dà titolo alla riduzione dell’importo della garanzia, nonché la data del rilascio/registrazione/etc., il periodo di validità, l’ente certificatore o competente, la scadenza e il numero e la relativa percentuale di riduzione della garanzia.
L’operatore economico potrà altresì produrre la/le certificazioni in formato digitale (scansione dell’originale cartaceo) e inserirla/e sulla piattaforma Start nella specifica sezione: “Documentazione amministrativa aggiuntiva”.
ART. 11: MOTIVI DI ESCLUSIONE (ART. 59 art. 80 DEL D.L.VO 50/2016)
Oltre ai motivi previsti all’articolo 80 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, fatte salve le previsioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo e dell'art. 83 comma 9, l’operatore economico è escluso nei seguenti casi:
1. presentazione di offerte irregolari (art. 59 c.3) Sono considerate inammissibili le offerte:
a) che non rispettano i documenti di gara;
b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.
2. presentazione di offerte inammissibili (art. 59 c. 4) Sono considerate inammissibili le offerte:
a) in relazione alle quali si ritengano sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
b) che non hanno la qualificazione necessaria;
c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.
Sono altresì escluse le offerte che siano prive dell’indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali, la cui quantificazione spetta a ciascuno dei concorrenti in rapporto alla propria offerta economica ai sensi dell’art 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016.
Sono inoltre escluse le offerte inviate con modalità diverse da quelle indicate dal presente disciplinare ovvero non inviate tramite la piattaforma Start.
Saranno esclusi i concorrenti che pur essendo ammessi al soccorso istruttorio non presentino la documentazione nel termine assegnato. Saranno inoltre esclusi i concorrenti che non dimostrino, a seguito di attivazione del soccorso istruttorio, che i seguenti documenti presentati in risposta al predetto soccorso siano già stati costituiti prima della presentazione dell’offerta: la garanzia provvisoria e/o l’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva e/o il contratto di avvalimento e/o l’allegato 1. E’ onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. A tal fine faranno fede la data e l’ora di apposizione della firma digitale sul documento.
ART. 12: COMMISSIONE GIUDICATRICE (ART. 77 DEL D.L.VO 50/2016)
La valutazione tecnico - economica delle offerte ricevute sarà effettuata dalla Commissione di cui all’art. 77 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016.
Numero e nomina dei commissari. La commissione sarà composta da 3 membri, oltre il segretario verbalizzante e sarà nominata, dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto aggiudicatario, tra il personale interno alla stazione medesima o in mancanza tra professionisti esterni. L’atto di nomina sarà pubblicato sul sito della stazione appaltante.
Compiti della commissione giudicatrice: Valutazione delle offerte tecniche ed economiche con attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri previsti dal presente disciplinare di gara.
ART. 13 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA.
La gara verrà aggiudicata a favore del concorrente che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs.vo 50/2016, da individuare sulla base dei parametri e con i pesi di seguito elencati:
CRITERIO | PUNTEGGIO MASSIMO |
Punteggio tecnico | 70 |
Punteggio economico | 30 |
TOTALE | 100 |
Il punteggio totale viene determinato con la seguente formula:
𝑃𝑖=(𝑉𝑖,a ∗ 𝑊a+ 𝑉𝑖,b ∗ 𝑊b +𝑉c ∗ 𝑊c )+ Wp*𝑉i,p (1)
Dove:
𝑃𝑖= Punteggio dell’offerta i-esima
𝑖= offerta i-esima
𝑉𝑖𝑗= coefficiente attribuito all’offerta del concorrente i-esimo per l’elemento di valutazione j variabile tra 0 e 1
𝑊𝑗= Ponderazione dell’elemento di valutazione j stabilito nel bando di gara. La somma di tutti gli elementi di ponderazione deve essere uguale a 100. Per i criteri b) e c) il punteggio viene attribuito nella sua totalità in caso di possesso delle certificazioni di sotto elencate.
L’applicazione della summenzionata formula richiede l’individuazione dei coefficienti 𝑉𝑖𝑗 che vanno determinati come di seguito indicato.
13.1 Valutazione dell’offerta economica (Wp*𝑉i,p formula (1)) massimo 30 punti
Il punteggio relativo all’offerta economica sarà calcolato sulla base della seguente formula:
Wp*𝑉i,p= 30*
Con:
Vi,p è il coefficiente dell’offerta i-esima realtivo al criterio PREZZO Ri è ribasso offerto dal concorrente i-simo
Rmax è ribasso massimo offerto in gara
α θ un coefficiente < 1 che nella fattispecie viene assunto pari a 0,3
Il concorrente dovrà produrra l’offerta con le modalità di cui all’art.14
13.2 Valutazione dell’offerta tecnica ((𝑉𝑖,a ∗ 𝑊a+ 𝑉𝑖,b ∗ 𝑊b +𝑉𝑖,c ∗ 𝑊c+ 𝑉𝑖,d ∗ 𝑊d) formula 1)) massimo 70 punti
A) | Organizzazione dell’attività di servizio manutentivo in appalto. Ai fini dell’attribuzione del punteggio saranno presi in considerazione i seguenti elementi dell’ORGANIZZAZIONE che l’Operatore economico intende mettere a disposizione per l’appalto di cui si tratta; non si richiede quindi la descrizione dell’organizzazione d’impresa attuale del concorrente, se non per gli aspetti che intende utilizzare per organizzare l’attività in appalto: a) La dotazione di mezzi d’opera, attrezzature, officine, magazzini localizzati nel territorio provinciale (in proprietà/leasing o in locazione/noleggio o in godimento a qualunque titolo) e messi a disposizione per l’esecuzione dell’appalto. Verrà valutata la dotazione ulteriore rispetto a quella minima prevista al punto 5.2 del capitolato speciale di appalto. (15 punti). Al solo fine di consentire alla commissione giudicatrice la valutazione della dotazione ulteriore, il concorrente dovrà comunque indicare in maniera chiara e sintetica la dotazione minima messa a disposizione e | massimo 30 punti |
prevista in capitolato distinguendola da quella ulteriore mediante la compilazione dell’allegato 3 b) La struttura tecnica assegnata alla gestione dell’appalto, con indicazione del titolo di studio e degli anni di esperienza. Dovrà essere in ogni caso garantita la struttura minima prevista dal Capitolato speciale di appalto al punto 5.2. Per il presente punto verrà valutata la dotazione organica, esclusa quella minima prevista in appalto. La valutazione terrà conto, per il personale operaio, degli anni di esperienza e del titolo di studio; per i tecnici con funzione tecnica, amministrativa, informatica, eccetera si terrà conto, del titolo di studio, degli Altri titoli o specializzazioni delle eventuali abilitazioni professionali e dell’esperienza maturata (15 punti). Al solo fine di consentire alla commissione giudicatrice la valutazione della struttura tecnica, il concorrente dovrà comunque indicare in maniera chiara e sintetica la dotazione minima come prevista in capitolato distinta dalla dotazione ulteriore mediante compilazione dell’allegato 4. | ||
B) | Implementazione delle informazioni catastali Come miglioria rispetto a quanto previsto dall’art. 3.3.3 del capitolato speciale di appalto, verrà valutata la disponibilità dell’Operatore economico a redigere le planimetrie catastali degli alloggi per i quali non è presente tale documento in archivio. Tale planimetria sarà redatta a firma del tecnico dell’impresa e presentata al catasto (oneri a carico di APES). Il numero di alloggi per i quali manca la suddetta documentazione, è pari a 450. Al fine di esplicitare l’offerta, l’Operatore economico dovrà presentare una dichiarazione relativa alla percentuale di alloggi che si impegna a restituire al catasto. Le spese vive di presentazione delle planimetrie rimarranno in capo ad APES. | massimo 30 punti |
C) | Gestione eco compatibile dell’appalto: Ai fini dell’attribuzione del punteggio verranno valutati gli accorgimenti posti in essere dall’appaltatore per rendere l’intero appalto eco compatibile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’appaltatore dovrà descrivere i materiali impiegati, le tecniche di riduzione dello spostamento di uomini e mezzi, la differenziazione e successivo riciclo dei materiali di resulta, eccetera,.. Al fine di esplicitare l’offerta, l’Operatore economico dovrà presentare una relazione di massimo 8 facciate formato A4 (max 4 pagine) | massimo 10 punti |
Per i criteri di cui ai punti a) e c), la Commissione procederà ad attribuire, i punteggi in base alle valutazioni sotto riportate. Ad ogni valutazione corrisponde un coefficiente che, moltiplicato per il punteggio massimo previsto, determinerà il punteggio attribuito
valutazione | Coefficiente per Vi,a Vi,C |
Eccellente | 1 |
Ottimo | 0,80 |
Buono | 0,70 |
Più che sufficiente | 0,60 |
Sufficiente | 0,50 |
Mediocre | 0,40 |
Insufficiente | 0,00 |
Per quanto riguarda i coefficienti Vi come evidenziato dalla formula (1), questi verranno calcolati come media dei coefficienti arrotondati per troncamento alla seconda cifra decimale attribuiti dal singolo membro della commissione per ciascun criterio di valutazione.
Per il criterio b) la commissione procederà alla valutazione del punteggio attribuendo:
30 punti | 100% alloggi |
0 punti | Percentuale di alloggi minore del 20% |
Punteggio proporzionale | Per percentuali comprese tra 99% e 21% |
Al fine dell'attribuzione del punteggio di cui al presente articolo, il concorrente dovrà produrre la specifica documentazione dalla quale la commissione possa individuare in maniera immediata, chiara ed inequivocabile quanto richiesto, pena la non attribuzione del punteggio.
Le imprese che non raggiungeranno un punteggio pari o superiore a 35 nell’offerta tecnica, non saranno ammesse alla successiva fase di apertura delle offerte economiche.
ART. 14: MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, DI SVOLGIMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI
La procedura di gara si svolge in modalità telematica ai sensi dell’art 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; la documentazione sotto indicata richiesta per la partecipazione alla gara, firmata digitalmente, dovrà essere caricata sulla piattaforma Start (sistema telematico acquisti regione Toscana) entro e non oltre le ore 12 del 23/08/2021.
Gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul sistema Telematico Acquisiti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo:www://xxxxx.xxxxxxx.xx ed inserire la documentazione richiesta. Per identificarsi, gli operatori dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul sistema. Le istruzioni su come completare tale procedura sono disponibili sul sito stesso nella specifica sezione dedicata alla procedura di registrazione, oppure richieste al call center del gestore della piattaforma al numero 0810084010 oppure all’indirizzo: Xxxxx.xx.xx.x-xxxxx.xxx
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1) Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione è generate dal Sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi registrato sul Sistema Start come sopra precisato, dovrà:
- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Scegliere la funzione “Presenta offerta”;
- Completare i seguenti step:
1. “Definisci forma di partecipazione” ed eventualmente aggiornare le informazioni presenti
nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
2 . “Gestione della documentazione - amministrativa” da qui cliccare sul tasto “crea” per compilare
il form “Domanda di partecipazione”;
- Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente
nell’apposito spazio previsto.
Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione
“Modifica” presente allo step 1 della procedura di presentazione dell’offerta.
L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line della Domanda di partecipazione, nel campo “Dati amministrativi”, i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art. 80 co.3 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii o i soggetti cessati che le abbiano ricoperte nell’anno antecedente la data di invio del presente invito.
L’inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page.
Gli operatori economici devono verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni
contenute nel pdf “domanda di partecipazione” generato automaticamente dal Sistema.
In caso di operatori riuniti (RTI o consorzio) la domanda deve essere generata dalla mandataria per sé e per conto di ciascun mandante. La mandataria genera la domanda recuperando le informazioni precedentemente inserite dal mandante nell’indirizzario fornitori, di conseguenza ciascun mandante deve iscriversi all’indirizzario fornitori. Per ogni mandante dovrà essere specificata la percentuale di partecipazione all’RTI. Ogni membro del RTI dovrà firmare digitalmente la propria domanda. Le domande generate, dovranno essere inserite nel sistema da parte dell’operatore economico che assume la qualifica di mandatario e abilitato ad operare sul sistema Start.
2) Comprova imposta di bollo
La domanda di partecipazione è soggetta all’imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972.
Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:
- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Ente appaltante A.p.e.s. Scpa C.F. 01699440507);
- del codice ufficio o ente (campo 6: TZZ);
- del codice tributo (campo 11: 456T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: “Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento e manutenzione straordinaria urgente da eseguire negli edifici di proprietà dei Comuni ed in gestione ad APES CIG ”).
Nel caso di partecipazione in forma associata l’importo dell’imposta di bollo è dovuto solo in riferimento alla domanda della mandataria.
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico
nell’apposito Spazio “comprova imposta di bollo”, copia informatica dell’F23.
In alternativa si precisa che, se non può essere pagata la marca da bollo su modello F23, come prescrive il disciplinare di gara, l’O.E. può inserire sul sistema telematico nell’apposito spazio “comprova imposta di bollo” la copia di una marca da bollo da 16 Euro apposta materialmente su un foglio poi scansionato in pdf e caricato sul sistema corredata da dichiarazione sostitutiva e da documento di identità del dichiarante con la quale si attesta “consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi dell’art.76 D.P.R. 445/2000, che la marca da bollo di 16 Euro avente identificativo n. presentata come scansione unitamente alla documentazione di gara è esclusivamente utilizzata per la gara avente ad oggetto “Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento e manutenzione straordinaria urgente da eseguire negli edifici di proprietà dei Comuni ed in gestione ad APES, CIG ”
Si specifica che l’originale ella marca da bollo deve essere conservato per eventuali controlli da parte degli organi competenti.
3) Documento di gara unico europeo (DGUE).
Ai sensi dell’articolo 85 del Codice, così come emesso con Circolare n. 3 del 18/07/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella GURI n° 174 del 27/07/2016 il concorrente compila il documento di gara unico europeo (DGUE) messo a disposizione tra la documentazione di gara.
Mediante la compilazione del DGUE l'operatore economico dichiara di soddisfare le seguenti condizioni:
a. non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
b. soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
Qualora il DGUE sia firmato dal procuratore speciale è necessario allegare copia della procura. Si precisa che non dovranno essere compilate le parti IV lettera B, C e la parte V del DGUE.
I partecipanti in raggruppamento dovranno presentare ciascuno il proprio DGUE firmato digitalmente. Nel caso di consorzio il DGUE dovrà essere presentato dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. In caso di avvalimento il DGUE dovrà essere presentato anche dall’impresa ausiliaria.
4) Dichiarazione “Allegato 1”
Il concorrente dovrà rendere una dichiarazione secondo il modello denominato "ALLEGATO 1" ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il rappresentante legale dell'Impresa, eventualmente ciascuno dei rappresentanti legali delle Impresa facenti parte di un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, attesti espressamente:
-
- di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- di accettare senza condizioni o riserva alcuna tutte le norme o disposizioni contenute nella lettera di invito/disciplinare, ed in tutti gli elaborati progettuali compreso il capitolato speciale;
- di obbligarsi in conformità a quanto previsto nei documenti di gara, in caso di aggiudicazione, ad iniziare i lavori nel termine indicato nella richiesta dell’APES, pena l’annullamento dell’aggiudicazione ed incameramento della cauzione;
- di conoscere la natura degli alloggi sui quali dovrà eseguirsi la manutenzione ordinaria ed il pronto intervento;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione e relativo conferimento in discarica autorizzata;
- di aver preso conoscenza degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono eseguirsi i lavori;
- di aver giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi, nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto remunerativa l’offerta economica presentata;
- di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
- di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di eventuali maggiorazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione fatto salvo quanto previsto dalla legge;
- di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare nei lavori in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
- di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle spese necessarie alla stipulazione del contratto di appalto in caso di aggiudicazione e di sostenerle prima della stipula del contratto senza opporre alcuna eccezione;
- di conoscere e accettare Il codice Etico adottato dalla società e pubblicato sul sito internet di Apes all’indirizzo: xxx.xxxxxxxx.xx nella sezione amministrazione Trasparente, dichiara altresì di essere consapevole delle conseguenze in caso di mancato rispetto dello stesso. La violazione
grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico, ed in particolare di quelli previsti nella parte VI avente ad oggetto “Rapporti con i partecipanti alle procedure di affidamento”, è considerato inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente appalto e determina la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società.
- di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell'art. 13 del regolamento europeo sulla protezione dei dati (gdpr) come indicata all’art. 16 del presente disciplinare /lettera di invito.
Con la compilazione del modello “Allegato 1 – Ulteriori dichiarazioni” l’operatore economico dichiara altresì:
la sussistenza dei requisiti da carattere generale non dichiarati all’interno del DGUE (nello specifico dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 co. 5 lett. b), c-bis), c-ter), c-quater), f-ter) così come da modifiche apportate al D.lgs. 50/2016 dal D.lgs. 56/2017, dal D.L. n. 135/2018 e dal D.L. n. 32/2019);
I partecipanti in raggruppamento, in consorzio o in avvalimento dovranno presentare ciascuno la propria dichiarazione.
5) Dichiarazione “Allegato 2”
Il concorrente dovrà compilare il modello denominato "ALLEGATO 2" nella quale il rappresentante legale dell'Impresa dichiari il possesso dei requisiti indicati all’art. 8.3 punti 1) e 2) del presente disciplinare.
I partecipanti in raggruppamento, in consorzio o in avvalimento dovranno presentare un’unica dichiarazione sottoscritta da tutti i partecipanti al RTI, al consorzio e dall’impresa ausiliaria in caso di avvalimento.
6) Garanzia provvisoria
La garanzia provvisoria è pari a € 37.880,44 costituita come indicato all’articolo 10, lettera a), del presente disciplinare. (In caso di R.T.I. il deposito cauzionale dovrà essere prodotto dalla sola ditta Mandataria, in nome e per conto di tutti i componenti del Raggruppamento ovvero, ripartito tra di essi in proporzione alla percentuale di partecipazione). Si precisa che l’importo sopra indicato è pari all’1% dell’importo a base di gara come stabilito all’art. 1 comma 4 del L. 76/2020 convertito con L. 120/2020. Rispetto a tale importo sono ammesse le riduzioni previste all’art. 93. La garanzia dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e dovrà essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il sottoscrittore attesta il potere di impegnare la società nei confronti della stazione appaltante. La garanzia dovrà altresì essere firmata dal legale rappresentante dell’impresa e dai legali rappresentanti delle imprese componenti l’RTI o del consorzio.
Per usufruire delle riduzioni di cui all’art. 93 del D.lgs 50/2016 nei modi previsti all’art. 10 del presente disciplinare, l’operatore economico dovrà indicare nella Domanda di partecipazione di cui al precedente punto 1) la tipologia di certificazione in possesso tra quelle individuate all’art. 93 comma 7 del Codice o la ulteriore documentazione prevista che dà titolo alla riduzione dell’importo della garanzia, nonchè la data del rilascio/registrazione/etc., il periodo di validita, l’ente certificatore o competente, la scadenza e il numero e la relativa percentuale di riduzione della garanzia provvisoria. L’operatore economico potrà altresi produrre la/le certificazioni in formato digitale (scansione dell’originale cartaceo) e inserirla/e sulla piattaforma Start nella specifica sezione: “Documentazione amministrativa aggiuntiva”.
7) Impegno fideiussore
Impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'offerente risultasse affidatario. La presente disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L’impegno del fideiussore dovrà essere firmato digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e dovrà essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il sottoscrittore attesta il potere di impegnare la società nei confronti della stazione appaltante. Il presente impegno può essere contenuto nella cauzione di cui al precedente punto.
8) “Passoe” ottenuto dal sistema “AVCPASS” per il controllo dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico finanziario. Il PASSOE generato attraverso il sistema AVCpass deve essere debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico o, in caso di associazione temporanea, consorzio, deve essere firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie, in caso di avvalimento.
9) Ulteriore documentazione per raggruppamenti, consorzi e avvalimento
Nel caso di RTI già costituito dovrà essere presentata copia dell’atto costitutivo e della procura ad agire in nome e per conto del raggruppamento. Nel caso di RTI non ancora costituita dovrà essere presentato l'impegno firmato digitalmente dai componenti del costituendo RTI che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In ogni caso i concorrenti dovranno indicare la categoria e la percentuale di partecipazione alla RTI che non potrà essere superiore rispetto alle categorie e classifiche Soa possedute. Per le percentuali di partecipazione ai
raggruppamenti si rinvia a quanto previsto all’art. 92 del DPR 207/2010 e all’art. 48 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. La presente documentazione dovrà essere caricata sulla piattaforma Start nella specifica sezione “Ulteriore documentazione per raggruppamenti, consorzi e avvalimento”.
Nel caso di consorzio che utilizza i requisiti delle proprie consorziate o che partecipa per conto di alcune consorziate dovrà essere presentata copia dell’atto costitutivo; libro soci; altra eventuale documentazione dalla quale è possibile verificare il rapporto di collegamento tra il consorzio e le consorziate. La presente documentazione dovrà essere caricata sulla piattaforma Start nella specifica sezione “Ulteriore documentazione per raggruppamenti, consorzi e avvalimento”.
Nel caso di avvalimento dovrà essere presentata tutta la documentazione richiesta all’art. 9.1, del presente disciplinare di gara. Il contratto di avvalimento dovrà essere caricato sulla piattaforma Start nella specifica sezione “Contratto di avvalimento”, mentre l’ulteriore documentazione dovrà essere caricata nella specifica sezione “Ulteriore documentazione per raggruppamenti, consorzi e avvalimento”.
10) Contributo di partecipazione alla gara
Dal 1° gennaio 2021, le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono nuovamente tenuti al versamento del contributo secondo le disposizioni della delibera di autofinanziamento dell’Autorità attualmente in vigore, ovvero la delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019, accedendo al servizio Gestione Contributi Gara del sito internet di Anac.
11) Documentazione amministrativa aggiuntiva
All’interno di questa sezione possono essere caricate le copie digitali delle attestazioni e certificati rilasciati dagli organismi accreditati quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, attestazione SOA e certificati in materia di qualità ambiente e sicurezza.
OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica, composta dall’allegato 3, dall’allegato 4 dalla dichiarazione di cui all’art. 13.2 lett B) e dalla relazione di cui all’art. 13.2 lett C), dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita dei necessari poteri, è dovrà essere redatta in lingua italiana. In caso di RTI o consorzio, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti facenti parte del RTI e soggetti consorziati indicati quali esecutori dell’appalto
L’offerta tecnica deve essere inserita sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto.
OFFERTA ECONOMICA
L’“OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere redatta secondo il modello generato dal sistema e
dovrà riportare, oltre alla percentuale di ribasso offerta, in maniera distinta, i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al comma 6 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 ed, in conformità all’art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016, il costo della manodopera. In caso di RTI o consorzio, l’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti facenti parte del RTI e soggetti consorziati. indicati quali esecutori dell’appalto.
In particolare, per presentare l’offerta economica generata dal sistema il concorrente dovrà:
- compilare il form on line accedendo alla gestione della documentazione economica della procedura di presentazione offerta;
- scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- firmare digitalmente il documento “offerta economica” senza apporre ulteriori
modifiche;
- inserire il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio
previsto.
L’offerta ha una validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione (art. 32, comma 4, del D. L.vo 50/2016).
LO SVOLGIMERNTO DELLA GARA SARÀ EFFETTUATO COME SEGUE:
Fase 1: nella data comunicata sul sito di Apes o nella sezione “comunicazioni” della piattaforma Start, il responsabile del procedimento coadiuvato da personale di supporto, esaminerà la sola documentazione amministrativa caricata dai concorrenti a sistema, disponendo l’ammissione o l’esclusione dei concorrenti dalla gara. In tale fase il rup potrà procedere all’eventuale richiesta di integrazione documentale ai sensi dell’art. 83, da inviare alla pec (posta elettronica certificata) indicata nel DGUE. Di tale prima fase sarà redatto specifico verbale.
Fase 2: In successive sedute riservate, la Commissione di cui all’articolo 77, effettuerà la valutazione di tutte le offerte tecniche ammesse a questa fase, nonché, all’attribuzione dei punteggi ottenuti dalle imprese partecipanti.
Successivamente la commissione procederà con l’apertura delle “Offerte economiche” alle
quali sarà attribuito il relativo punteggio secondo la formula prevista nel presente disciplinare.
La somma tra il punteggio tecnico e quello economico rappresenterà il punteggio complessivo ottenuto da ciascuna offerta. Di conseguenza, l’appalto sarà aggiudicato con le modalità di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs.vo 50/2016 all'impresa che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.
Dell’attività della commissione saranno redatti uno o più verbali.
Successivamente il RUP provvederà a verificare la presenza o meno di offerte anormalmente basse, procedendo conseguentemente alla valutazione della relativa congruità ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs.vo 50/2016.
Prima dell’aggiudicazione il Rup provvederà altresì a verificare il costo della manodopera nel
rispetto di quanto previsto al comma 5 lett. d) del predetto art.97.
La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida ovvero si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016.
La stazione appaltante, ricevuta la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1,
del D.Lgs 50/2016 provvederà all’approvazione dell’aggiudicazione rendendola definitiva. Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotuela, nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi 60 giorni.
La proposta di aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.
Degli esiti di gara verrà data successiva comunicazione a tutte le Imprese concorrenti secondo le modalità previste dall’art. 76, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016.
ART. 14 bis MODALITA’ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE TRAMITE START
Entro il termine ultimo di cui al precedente articolo, l’operatore economico dovrà caricare sulla piattaforma START tutta la documentazione amministrativa di proprio interesse sulla base della forma di partecipazione scelta, la documentazione tecnica ed economica richiesta per la partecipazione alla presente procedura.
Nella sezione “Comunicazioni ricevute” relative alla gara il Sistema inserisce la notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell’indirizzario.
Al passo 3 “presenta offerta” si accede alla schermata di riepilogo della documentazione caricata sulla piattaforma START. L’operatore economico può prendere visione dei documenti caricati verificando la validità delle firme apposte nonchè, il contenuto degli stessi al fine di non commettere errori formali.
Quando si è certi del contenuto dei documenti che si intende inviare alla Stazione appaltante è necessario cliccare sul tasto “invia offerta”. Si aprirà una finestra di dialogo dove sarà necessario confermare l’invio dell’offerta cliccando sul tasto “ok”. Si visualizzerà un messaggio di conferma dell’invio contenente la data e l’ora di sottomissione dell’offerta. è possibile, fino alla data di scadenza della presente procedura, annullare l’invio dell’offerta cliccando sul tasto “annulla invio offerta”.
ART. 15: PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Dopo l’aggiudicazione definitiva, l'impresa aggiudicataria sarà invitata ai fini della stipulazione del contratto d’appalto a presentare con le modalità che saranno comunicate, la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto.
Prima della stipula del contratto, l’Amministrazione procederà ad effettuare gli accertamenti
relativi alla sussistenza di eventuali cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Si avvisa che, nell’ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto, nonché nell’ipotesi in cui dalle verifiche effettuate, il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, si procederà alla decadenza dell’aggiudicazione ed alla mancata stipula del contratto che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli con incameramento della garanzia provvisoria sottoscritta ai fini della partecipazione alla gara.
Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine di differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso.
Il contratto è stipulato mediante scrittura privata firmata digitalmente dalle parti: il contratto sarà registrato in caso d’uso. L’impresa sarà tenuta al pagamento mediante Mod. F24 delle marche da bollo da apporre al contratto (1 marca da € 16,00 ogni 100 righe o quattro pagine se scritte in formato uso bollo). La quietanza di pagamento di tali marche dovrà essere presentata alla stazione appaltante prima della firma del contratto.
ART. 16: INFORMATIVA AGLI OPERATORI ECONOMICI RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA LA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR)
L'art. 13 del GDPR prevede che:
1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:
l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante.
i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati.
Il Titolare ha nominato quale responsabile della protezione dei dati (DPO) l’Xxx. Xxxxxx
Xxxxxxxxxxxx contattabile al seguente indirizzo: xxx-xxxx@xxxxxxx.xxx.
le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento.
Le finalità principali del trattamento dei Suoi dati sono legate all’espletamento della procedura di gara e successivo eventuale affidamento, esecuzione e rendicontazione dell’appalto avente ad oggetto lavori servizi o forniture. Da queste finalità ne derivano altre necessarie ad adempiere agli obblighi di legge (ad es. fatturazione e altri adempimenti obbligatori per legge). Le finalità del trattamento potrebbero inoltre essere legate all’espletamento di attività strumentali rispetto a quelle istituzionali dell’azienda.
Le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei Suoi dati derivano:
- dall’espletamento delle procedure di gara e dall’esecuzione del rapporto contrattuale;
- dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare stesso;
- dal legittimo interesse del Titolare alla tutela dei propri diritti che gli sono riconosciuti dalla legge;
- dal legittimo interesse del Titolare ritenuto prevalente in riferimento al bilanciamento degli
interessi operato ai sensi dell’art. 6 c. 1 lett. f regolamento UE 2016/679
gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali.
Le categorie di possibili destinatari dei Suoi dati personali, sempre per le finalità sopra descritte, potrebbero essere le seguenti:
collaboratori
liberi professionisti
società di servizi per l’amministrazione e gestione aziendale società assicurative
istituti bancari
enti pubblici e privati organi societari
comuni soci, Anac, Regione Toscana
altre amministrazioni pubbliche cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
soggetti che facciano richiesta di accesso agli atti per prendere visone o estrarre copia dei documenti dell’operatore economico partecipante alla gara, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario per obbligo di legge o regolamento comunicare i dati personali per le finalità di cui al precedente punto.
Il Titolare non ha intenzione di trasferire i Suoi dati a un paese terzo ed i dati non saranno oggetto di diffusione.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:
il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo. I Suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di gara o, in caso di aggiudicazione, all’ esecuzione del contratto, fino alla sua rendicontazione ed alla definitività del collaudo e/o regolare esecuzione dell’opera servizio o fornitura, salvo diversi obblighi di legge e il legittimo interesse dell’azienda.
l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
Lei ha diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione dei Suoi dati, la limitazione del trattamento. Lei ha altresì diritto di chiedere di opporsi al trattamento dei Suoi dati e il diritto alla portabilità degli stessi.
qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Qualora il trattamento dei Suoi dati sia basato sul consenso Lei ha diritto di revocarlo in qualsiasi momento.
Lei ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. Il Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy) è l'autorità di controllo nazionale italiana.
e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati.
La comunicazione dei Suoi dati è requisito necessario per la partecipazione alla gara e per l’instaurazione del rapporto contrattuale nonché per adempiere agli obblighi di legge conseguenti. La mancata comunicazione dei Suoi dati non permetterà al Titolare di adempiere a quanto sopra.
f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
Il Titolare non effettua alcuna operazione volta a processi decisionali automatizzati.
3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.
Il Titolare non intende trattare i Suoi dati per finalità ulteriori a quelle contenute nella presente informativa.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.
Il Titolare potrebbe già averLe rilasciato un'informativa secondo le norme previgenti o attualmente in vigore in sovrapposizione con il GDPR ma, in virtù dell'importanza della tutela dei Suoi dati, ha ritenuto comunque opportuno fornirLe la presente informativa.
Si specifica che ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, l’impresa aggiudicataria verrà nominata responsabile esterno del trattamento dei dati per conto di Apes mediante sottoscrizione di specifico accordo di nomina.
ART. 17: OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
L’Aggiudicatario si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante l’oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto del presente appalto.
L’Aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro
scadenza e fino alla loro sostituzione.
Inoltre, l’impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.
ART. 18: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine di differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. L’esecuzione in via d’urgenza è sempre ammessa ai sensi del’art. 8 del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020, anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 e dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla gara.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite e comunque con le modalità di cui all’articolo 109 del D.Lgs.vo 50/2016
Ai sensi dell’art. 106 c. 13 del dlgs. 50/2016, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del D.Lgs.vo 50/2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nell’eventualità del verificarsi in una delle fattispecie di cui all’articolo 108 del D.Lgs.vo 50/2016.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria (art. 209 comma 2 del D.Lvo 50/2016).
Ai sensi del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 2/12/2016 pubblicato in G.U. n. 20 del 25/01/2017, sarà effettuata la pubblicazione del bando in GURI V serie Speciale, e dell’estratto dello stesso su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale. Con le medesime modalità ai sensi dell'art. 4 del succitato decreto, sarà effettuata la pubblicità dell’avviso di post informazione.
Ai sensi dell’art. 5 del sopra citato decreto le spese di pubblicità sono rimborsate alla stazione
appaltante dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
L’esito della gara sarà pubblicato con le stesse modalità di cui sopra e sul profilo committente di
Apes.
Le spese complessive per la pubblicità ammontano a circa € 3.000,00, fermo restando che
l’importo esatto di tali spese sarà comunicato prima della sottoscrizione del contratto.
L’autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all’aggiudicazione dell’appalto è il TAR della Toscana.
ART. 19: COMUNICAZIONI
Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara – comprese le comunicazioni di esclusione - saranno comunicate alle imprese interessate tramite la PEC mediante la piattaforma Start.
In caso di RTI, le comunicazioni saranno effettuate soltanto all’impresa mandataria. In caso di consorzio le comunicazioni saranno effettuate soltanto al consorzio.
Le predette comunicazioni sostituiscono qualunque altra forma di notificazione da parte dell’Amministrazione; dal momento della comunicazione decorrono i termini utili per esperire i rimedi di tutela previsti dalla vigente normativa.
L’impresa è tenuta ad indicare nei documenti di gara il proprio indirizzo pec. X.xx Il Responsabile del Procedimento - Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx