SETTORE UNIVERSITA’
Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
SETTORE UNIVERSITA’
Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
Contratto collettivo nazionale del 22.3.1996 per il personale del comparto Università – Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali. (valutato idoneo dalla Commissione con delibera del 4 luglio 1996)
PARTI STIPULANTI: XXXX/ XXXX, XXXX, XXX, XXXXXXX, XXXXX, XXXXXX, XXXX, XXXXXXXX, XXX/XXX, UNIONQUADRI, USPPI (confederazioni), CGIL/SNU, CISL/FSUR, UIL/Università, FEDERAZIONE CONFSAL/SNALS
Università e CISAPUNI (Organizzazioni di categoria).
Art. 1
Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali1
1. (Servizi essenziali)
Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 1 giugno 1990 n. 146 , i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto delle Università sono i seguenti:
a. istruzione universitaria;
b. assistenza sanitaria;
c. sicurezza e salvaguardia dei laboratori e cura di animali e piante;
d. protezione civile, igiene e sanità pubblica, e tutela dell’ambiente e del territorio;
e. distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
f. erogazione di assegni e di indennità con funzioni di, sostentamento.
2. (Prestazioni)
1 x. xxxxxxxx x. 00/000 xxx 00.0.0000, con la quale la Commissione ha affermato che le Aziende ospedaliere universitarie, in assenza di una specifica disciplina sulle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all’art. 2, comma 2, l. n. 146/1990 e successive modificazioni, rientrano nel campo di applicazione degli accordi nazionali per il comparto sanità e per le due distinte aree dirigenziali del 20, 25 e 26 settembre 2001, valutati idonei con delibera n. 01/155 del 13.12.2001. Con la medesima delibera n. 03/125 del 23.7.2003 la Commissione ha stabilito che, al fine di garantire la libertà sindacale di eventuali soggetti collettivi che intendano concordare, nell’ambito dello stesso servizio essenziale, una diversa disciplina delle prestazioni indispensabili, tale separato accordo è ammissibile “qualora vi siano nell’ambito del servizio gruppi di soggetti con elementi omogenei significativamente distintivi”.
Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1, dovrà garantirsi, con le modalità di cui all’ art. 2, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
Istruzione universitaria
esami conclusivi dei cicli di istruzione di cui all’ art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
procedure di immatricolazione ed iscrizione ai corsi di istruzione universitaria per un periodo non inferiore a un terzo dei giorni lavorativi complessivamente previsti a tal fine in ciascuna amministrazione;
certificazioni per rinvio del servizio militare e partecipazione a concorsi, nei casi di documentata urgenza per scadenza dei termini.
Assistenza sanitaria
A. Assistenza d’urgenza
▪ pronto soccorso, medico e chirurgico;
▪ rianimazione, terapia intensiva;
▪ unità coronariche;
▪ assistenza ai grandi ustionati;
▪ emodialisi;
▪ prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
▪ medicina neonatale;
▪ servizio ambulanze, compreso eliambulanze
▪ servizio trasporti infermi
Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessarie al loro espletamento.
B. Assistenza ordinaria
▪ servizi di area chirurgica per l’emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;
▪ unità spinali;
▪ prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;
▪ assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
▪ assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare e in casa protetta;
▪ nido e assistenza neonatale;
▪ attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili;
▪ trattamento di malattie mentali in fase acuta;
▪ igiene personale degli assistiti non autosufficienti.
C. Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo
▪ servizio di portineria sufficiente a garantire l’accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell’ente, assicurino la comunicazione all’interno ed esterno dello stesso;
▪ servizi di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menù unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti; banche latte per i neonati;
▪ raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, per quanto di competenza e secondo la legislazione vigente;
▪ servizi della Direzione sanitaria finalizzati ad assicurare le prestazioni indispensabili;
▪ attività amministrativa di accettazione relativa ai ricoveri urgenti.
D. Sicurezza e salvaguardia dei laboratori e cura di animali e di piante
o salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti a ciclo continuo, laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiatura stesse;
o salvaguardia degli esperimenti in corso, con modalità irripetibili, laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato;
o cura non rinviabile degli animali, delle piante e delle colture biologiche.
E. Protezione civile, igiene e sanità pubblica, e tutela dell’ambiente e del territorio
o raccolta e trattamento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi solidi, liquidi o gassosi;
o attività previste nei piani di protezione civile;
o attività comunque richieste nei casi di emergenza dalle competenti autorità con particolare riferimento ad attività inerenti l’igiene e la sanità pubblica, le osservazioni, geologiche, geofisiche, sismologiche e vulcanologiche, con prestazioni ridotte anche in regime di reperibilità.
F. Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici
o attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, ecc.) necessari. per l’espletamento delle prestazioni suindicate;
o interventi urgenti di manutenzione degli impianti.
G. Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento
o adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli emolumenti retributivi e alla compilazione e controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali durante le scadenze di legge, secondo modalità da definirsi in sede di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base all’organizzazione delle singole amministrazioni.
Art. 2
Prestazioni indispensabili e contingenti di personale
1. Ai fini dell’ art. 1, sono individuati, per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi pubblici essenziali, appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi minimi, mediante contratti decentrati stipulati per ciascuna amministrazione, ai sensi dell’art. 45 commi 1, 4 e 8 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I contratti decentrati di cui al comma 1, da stipularsi - sentite le associazioni degli utenti - entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto collettivo nazionale e comunque prima dell’inizio di ogni altra trattativa decentrata, individuano:
a. le professionalità e le qualifiche di personale, di cui al presente contratto, che formano i contingenti;
b. i contingenti di personale, suddivisi per qualifiche e professionalità, da esonerare dallo sciopero per garantire l’erogazione delle prestazioni necessarie;
c. i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti.
3. In conformità ai contratti di cui ai commi 1 e 2, le amministrazioni individuano di norma con criteri di rotazione in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all’ art. 1, i nominativi dei dipendenti in servizio inclusi nei contingenti come sopra individuati, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, e li comunicano alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
4. Nelle more della definizione dei contratti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all’ art. 1, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.
5. Gli accordi decentrati di cui al comma 1 hanno validità per il periodo di vigenza del CCNL e comunque fino alla stipula degli accordi successivi.
Art. 3
Norme da rispettare in caso di sciopero2
2 Vedi delibera n. 03/130 dell’11.09.2003 - orientamento di carattere generale in tema di
astensione dal lavoro straordinario – nella quale sono stati enunciati i seguenti principi: 1.
l’astensione dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce una forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146/1990 e ss. mod.; 2. Il periodo per il quale i lavoratori dichiarano di astenersi dal lavoro straordinario viene considerato come unica azione; 3. La durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e, dunque, elusiva dell’obbligo legale di predeterminazione della durata, se contenuta in trenta (30) giorni; 4. Nel caso in cui la proclamazione della seconda astensione dal lavoro straordinario sia intervenuta successivamente alla fine della prima astensione, le due azioni di sciopero si considerano distinte, e la proclamazione successiva deve avvenire almeno 3 giorni dopo l’effettuazione del primo; 5. In relazione ai tempi di riattivazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione resta fermo quanto stabilito dalla Commissione con delibera 03/35 del 20.02.03; 6. La proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall’ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest’ultima
è contenuta nel periodo interessato dall’astensione dallo straordinario”.
V., inoltre, la delibera di indirizzo in tema di proclamazioni plurime nel verbale n. 495 del 19.3.2003, con la quale la Commissione ha stabilito che la proclamazione plurima è consentita solamente ove espressamente o implicitamente prevista dalla disciplina di settore contenuta in accordi valutati idonei o nelle regolamentazioni provvisorie e, in mancanza di disciplina di settore, solo ove non comprometta la continuità del servizio e l’esercizio del diritto di sciopero, da parte degli altri soggetti, e in ogni caso sia contenuta entro limiti ragionevoli in un arco di tempo interessato.”.
In tema di sciopero generale x. xxxxxxxxxxxxx x. 00/000 xxx 00.0.0000, per quanto riguarda l’adesione delle categorie che erogano servizi pubblici essenziali a scioperi generali.
Vedi, infine, la delibera assunta in data 19 giugno 2004, ai sensi della quale: “Stanti le differenze sussistenti tra sciopero e assemblea, la disciplina legislativamente prevista per il primo non si estende automaticamente alla seconda.
Tuttavia, secondo l’indirizzo ripetutamente espresso dalla medesima in numerose delibere, le sospensioni dal lavoro per cause diverse dallo sciopero – ove siano idonee a determinare una significativa riduzione o disorganizzazione del servizio – sono assoggettate agli obblighi legali del preavviso e della determinazione della durata ed inoltre – ove la sospensione per entità, durata e modalità, incida sul minimo di funzionamento fisiologico del servizio che deve essere comunque assicurato secondo la legge n. 146/90 – anche l’obbligo di assicurare le prestazioni indispensabili (vedi tra le altre le delibere n. 22.10.1998, 9.7 – 18 giugno 1998 n. 8.11).
Riguardo poi alle assemblee permanenti dei lavoratori in orario di lavoro che incidano sulla regolarità dell’erogazione del servizio, secondo il costante orientamento della Commissione si configurano anch’esse come una forma di sciopero soggetta alle prescrizioni della legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000 (vedi a tal fine le delibere n. 03/51, del 27.3.2003, 00/205 del 7 settembre 2000; n. 01/147 del 29.11.2001; n. 99/469 del 22.7.1999).
Nel caso di specie, infine, dovrà appurarsi ai sensi del CCNL se l’assemblea sia stata regolarmente richiesta ed autorizzata, secondo le forme e le modalità di cui al contratto e alla legge (Statuto dei Lavoratori). In caso contrario potrebbe configurarsi l’ipotesi di un aggiramento delle disposizioni di cui alla legge n. 146/90 e successive modifiche.”
Nella seduta del 1° aprile 2004 la Commissione ha ulteriormente precisato “che l’assemblea in orario di lavoro, pur se incidente su servizi pubblici essenziali, non è assoggettata alla disciplina di cui alla legge 146/90 e successive modifiche, laddove sia convocata e si svolga secondo quanto previsto dall’art. 20 della legge 300/1970 detta anche Statuto dei Lavoratori e della contrattazione collettiva, a condizione che la disciplina contrattuale garantisca l’erogazione dei servizi minimi.
Ogni assemblea che – pur convocata ai sensi dell’art. 20 della legge 300/1970 – si svolga con modalità differenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la mancata assicurazione dei servizi minimi, sarà considerata astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge 146/1990 e successive modifiche, laddove incidente su servizi pubblici essenziali.”.
3 Con riferimento al contenuto degli atti di proclamazione, la Commissione ha segnalato l’opportunità che l’atto di proclamazione contenga le seguenti indicazioni (verbale n. 490 del 12.2.2003):
2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze con le singole amministrazioni deve essere comunicata alle amministrazioni interessate. Nei casi in cui lo sciopero incida sui servizi resi all’utenza, le amministrazioni sono tenute a trasmettere agli organi di stampa e reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell’area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell’azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle amministrazioni anche nell’ipotesi di revoca dello sciopero.
3. Non possono essere indetti scioperi:
a. di durata superiore ad una giornata lavorativa all’inizio di ogni vertenza e, successivamente, di durata superiore a due giornate lavorative consecutive (per la stessa vertenza); gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative, il cui orario deve essere comunicato nella proclamazione;
b. articolati per servizi e reparti di un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutive.
4. Non possono essere proclamati scioperi nel giorno del pagamento degli stipendi.
Il termine finale ordinariamente previsto per le immatricolazioni ed iscrizioni ai corsi di istruzione universitaria viene prorogato nel caso in cui esso coincida con una giornata di sciopero.
Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale.
Art. 4
Contingenti di personale e modalità dello sciopero nelle strutture sanitarie universitarie
“In particolare, appare necessario che l’atto di proclamazione contenga:
a) ove si tratti di prima azione di xxxxxxxx:
1) l’esatta indicazione dei soggetti proclamanti con l’indicazione leggibile dei soggetti firmatari;
2) l’indicazione delle motivazioni dell’astensione collettiva dal lavoro;
3) l’esatta indicazione delle date e delle sedi in cui si sono svolte le procedure di raffreddamento e conciliazione (con eventuale allegazione - ove possibile - dei relativi verbali); nell’ipotesi in cui le procedure non si siano potute svolgere per la mancata convocazione del soggetto proclamante da parte dell’azienda o dell’autorità amministrativa, entro i termini previsti dagli accordi o dalle regolamentazioni provvisorie, le domande di attivazione della procedura comunque inoltrate;
4) l’indicazione della data nella quale si intende scioperare, nonché della durata e delle modalità di attuazione dell’astensione collettiva dal lavoro;
b) ove si tratti di proclamazione di sciopero successiva, relativa alla stessa vertenza, in aggiunta agli elementi di cui sopra, l’indicazione della data o delle date delle astensioni collettive precedentemente effettuate;
c) ove si tratti di adesione a scioperi già proclamati, l’espressa dichiarazione di adesione a sciopero proclamato da altri soggetti. Il fatto che si tratti di una proclamazione in adesione e non di una proclamazione autonoma, peraltro, non esime i soggetti proclamanti in adesione dal rispettare, per tale atto, i termini di preavviso; nonché dall’indicare anche essi la data, la durata, le modalità e i motivi dell’astensione che dovranno essere conformi a quelli indicati dai soggetti proclamanti.
1. In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono disciplinati dalle seguenti disposizioni, in aggiunta a quanto previsto all’ articolo 3:
a. per le prestazioni indispensabili relative alla "Assistenza sanitaria d’urgenza" di cui all’ art. 2, lettera B1), va mantenuto in servizio il personale medico, paramedico. amministrativo e ausiliario normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero;
b. per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento a contingenti non inferiori a quelli dei giorni festivi. Ove si tratti di prestazioni che normalmente sono sospese durante le giornate festive, i contingenti vanno definiti in sede decentrata in quanto necessari;
c. gli scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzativi comunque non devono compromettere le prestazioni individuate come indispensabili;
d. gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, il cui orario deve essere comunicato nella proclamazione; sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli profili professionali. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;
e. in deroga a quanto previsto dall’art. 3, comma 3, lettere a) e b), non possono essere indetti scioperi:
o di durata superiore a una giornata lavorativa.
o in caso di scioperi distinti, con intervalli inferiori a 12 giorni tra un’azione di sciopero e l’altra;
f. in aggiunta a quanto previsto dall’ art. 3, comma 4, non possono essere proclamati scioperi:
o nel mese di agosto
o dal 23 dicembre al 7 gennaio
o cinque giorni prima delle festività pasquali e tre giorni dopo.
Art. 5
Procedure di raffreddamento e di conciliazione
1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede organismi, tempi e procedure per il raffreddamento dei conflitti e per la conciliazione in caso di sciopero, fermo restando che l’attivazione di tali procedure non incide sui tempi di preavviso.
2. Durante l’esperimento dei tentativi di conciliazione, le amministrazioni si astengono dall’adottare iniziative pregiudizievoli per la posizione dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto.
Art. 6
Pubblicità degli accordi sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali
1. Il presente accordo nazionale e quello decentrato previsto dal comma 2, relativamente all’elenco delle prestazioni indispensabili, alle modalità applicative e ai contingenti di personale chiamati a garantire le prestazioni indispensabili devono essere inseriti, da parte dei singoli atenei, nelle Guide dello studente o in pubblicazioni equivalenti.
Art. 7 Disapplicazioni
1. A norma dell’ art. 72, comma 1, del D.Lgs. 29 del 1993, dalla data di perfezionamento del presente accordo sono inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, le disposizioni incompatibili con quelle del presente accordo e in particolare gli articoli 3 e 4 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319.
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione: 9.2) ARAN - comparto Università Seduta del 4.7.1996
LA COMMISSIONE
VISTA la comunicazione dell’11.4.1996 (prot. n. 2383), con la quale il Presidente dell’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) trasmette copia dell’accordo siglato in data 22.3.1996 tra l’ARAN e le seguenti Organizzazioni sindacali: XXXX, XXXX, XXX, XXXXXXX, XXXXX, XXXXXX, XXXX, XXXXXXXX, XXX/XXX, UNIONQUADRI, USPPI
(confederazioni), CGIL/SNU, CISL/FSUR, UIL/Università, XXX.XX CONFSAL/SNALS Università e CISAPUNI (Organizzazioni di categoria);
VISTA la legge n. 146/1990;
RICHIAMATA la delibera n. 206/3 dell’11.1.1996, con la quale la Commissione ha individuato le esigenze irrinunciabili da garantire in caso di sciopero del personale docente universitario;
RICHIAMATA la delibera n. 208/6.4 del 25.1.1996, con la quale la Commissione esprimeva il proprio parere interlocutorio sull’ipotesi di accordo per il personale non docente delle Università e degli Istituti universitari di istruzione;
PRESO ATTO della pubblicazione nella G.U. del 7.6.1996, n. 93 del testo del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4.4.1996 di autorizzazione alla firma del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale (sc. non docente) delle "Università" e del testo del contratto stesso, ad eccezione delle clausole relative alla salvaguardia delle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;
VISTA la proposta del prof. Grossi;
PRESO ATTO della volontà delle parti di assicurare, in caso di xxxxxxxx, i soli esperimenti le cui modalità risultino "irripetibili" (art. 2 C) e non, come suggerito dalla Commissione nella delibera del 25.1.1996, di "difficile ripetibilità";
PRESO ATTO che:
1) i rilievi espressi dalla Commissione nella delibera del 25.1.1996, relativamente alla mancata considerazione nell’ipotesi di accordo della voce "igiene", sono stati recepiti nell’art. 1 lett. d) dell’accordo definitivo, attraverso l’inserimento della voce "igiene e sanità pubblica", tra i servizi essenziali da garantire;
2) i rilievi espressi dalla Commissione nella delibera del 25.1.1996, relativamente alla mancata considerazione nell’ipotesi di accordo della garanzia del "trattamento malattie mentali in fase acuta", sono stati recepiti nell’art. 2 B2) dell’accordo definitivo, attraverso l’inserimento di una voce corrispondente, tra le prestazioni sanitarie ordinarie da garantire;
3) i rilievi espressi dalla Commissione nella delibera del 25.1.1996, relativamente alla mancata considerazione nell’ipotesi di accordo della voce "igiene personale degli assistiti non autosufficienti", sono stati recepiti nell’art. 2 B2) dell’accordo definitivo, attraverso l’inserimento di una voce corrispondente, tra le prestazioni sanitarie ordinarie da garantire;
4) i rilievi espressi dalla Commissione nella delibera del 25.1.1996, relativamente alla eccessiva riduzione, nell’ipotesi di accordo, della garanzia dei servizi erogati dalle Direzioni sanitarie, sono stati recepiti nell’art. 2 B3) dell’accordo definitivo, attraverso l’esplicita garanzia dei "servizi della Direzione sanitaria finalizzati ad assicurare le prestazioni indispensabili";
5) i rilievi espressi dalla Commissione nella delibera del 25.1.1996, relativamente alla garanzia, nell’ipotesi di accordo, delle procedure di immatricolazione ed iscrizione ai corsi di istruzione universitaria, sono stati recepiti nell’art. 1 lett. d) dell’accordo definitivo, attraverso la garanzia di tali procedure per un periodo non inferiore ad 1/3 dei giorni complessivamente previsti;
6) i rilievi espressi dalla Commissione nella delibera del 25.1.1996 relativamente all’esigenza di garantire la proroga del termine finale per immatricolazioni ed iscrizioni, nel caso di coincidenza di detto termine con un giorno di sciopero sono stati recepiti nell’art. 3.4 dell’accordo definitivo, attraverso la previsione della proroga del termine;
7) i rilievi espressi dalla Commissione nella delibera del 25.1.1996 relativamente alla mancata previsione che gli scioperi di durata inferiore alle 24 ore si svolgano in un periodo di ore continuative sono stati recepiti nell’art. 3.3 lett. a) dell’accordo definitivo;
8) i rilievi espressi dalla Commissione nella delibera del 25.1.1996 relativamente al necessario inserimento dell’elenco delle prestazioni indispensabili nelle "Guide dello studente" o pubblicazioni equivalenti sono stati recepiti nell’art. 6 dell’accordo;
RITENUTO che:
1) il mancato esplicito accoglimento dei rilievi formulati nella delibera del 25.1.1996, in merito alla riduzione delle attività farmaceutiche alle sole prestazioni indispensabili, non faccia venir meno il dovere di garantire, in occasione di scioperi, tutte le prestazioni di carattere farmaceutico necessarie all’erogazione delle prestazioni sanitarie indispensabili individuate nell’accordo (e, mediatamente, nelle delibere del 19.2.1992 e 27.5.1993, relative al comparto sanità);
2) il mancato esplicito accoglimento dei rilievi formulati nella delibera del 25.1.1996, in merito alla esclusione della garanzia dell’attività amministrativa di accettazione e dimissione pazienti non faccia venir meno il dovere di assicurare, in occasione di scioperi, tutte le funzioni strumentali all’erogazione delle prestazioni sanitarie indispensabili individuate nell’accordo (e, mediatamente, nelle delibere del 19.2.1992 e 27.5.1993, relative al comparto sanità);
3) il mancato esplicito accoglimento dei rilievi formulati nella delibera del 25.1.1996, in merito all’esclusione della garanzia dei servizi veterinari non faccia venir meno il dovere di assicurare, in occasione di scioperi, i servizi essenziali relativi alla cura di animali e piante di cui all’art. 1 lett. c) dell’accordo definitivo;
4) il mancato esplicito accoglimento dei rilievi formulati nella delibera del 25.1.1996, in merito all’esigenza di garantire l’integrità delle banche dati non faccia venir meno il dovere di assicurare, in occasione di scioperi, la "sicurezza e salvaguardia dei laboratori", secondo la previsione di cui all’art. 1 lett. c) dell’accordo definitivo;
5) la formula di cui all’art. 2 A) dell’accordo definitivo, che garantisce gli "esami conclusivi dei cicli di istruzione di cui all’art. 1 della legge 19 novembre 1990 n. 341" non faccia venir meno il dovere del personale non docente di svolgere i compiti accessori e strumentali necessari alla garanzia di tutte le prestazioni indispensabili del personale docente delle Università e degli Istituti universitari di istruzione di cui alla delibera dell’11.1.1996;
PRESO ATTO che, secondo quanto affermato nella lettera di accompagnamento del testo dell’accordo definitiva, a firma del Presidente dell’ARAN, l’accordo medesimo è stato trasmesso "agli organismi studenteschi, in veste di rappresentanti dell’utenza, presenti nel Consiglio Universitario Nazionale", al fine di ottenere il parere previsto dall’art. 2.2 l. n. 146/1990;
RILEVATO che alla data odierna nessun parere proveniente da tali organismi studenteschi è pervenuto alla Commissione;
RITENUTO che l’omessa trasmissione del richiesto parere da parte delle Organizzazioni degli utenti non possa arrestare il procedimento di valutazione degli accordi;
VALUTA IDONEO
l’accordo in oggetto, nei sensi di cui in motivazione;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, al Consiglio Universitario Nazionale, alla Conferenza Permanente dei Rettori delle Università
Italiane, all’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), ai Rettori delle Università e degli Istituti universitari di istruzione della Repubblica, alle Organizzazioni sindacali XXXX, XXXX, XXX, XXXXXXX, XXXXX, XXXXXX, XXXX, XXXXXXXX, XXX/XXX, UNIONQUADRI, USPPI, CGIL/SNU, CISL/FSUR, UIL/Università, XXX.XX CONFSAL/SNALS
Università e CISAPUNI ed agli organismi studenteschi, in veste di rappresentanti dell’utenza, presenti nel Consiglio Universitario Nazionale.
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione: 98/355-9.1) ARAN - Comparto "Università" (area dirigenza) Seduta del 18.6.1998
LA COMMISSIONE
su proposta del xxxx. Xxxxxxx, ha adottato all’unanimità la seguente delibera.
PREMESSO
1. - che, con nota del 19 maggio 1997 (prot. n. 3393), l’Agenzia Negoziale per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) ha trasmesso alla Commissione copia dell’accordo relativo ai servizi minimi essenziali da garantire, in caso di sciopero, da parte del personale dell’area dirigenziale del Comparto Università, sottoscritto in data 3 dicembre 1996 con le Organizzazioni sindacali;
2. - che la Commissione, con delibera n. 97/676 del 23 ottobre 1997, ha invitato le parti contraenti di detto accordo ad un’integrazione dello stesso, secondo criteri formulati nella delibera di invito, riservandosi di procedere, in caso contrario, alla formulazione di una propria proposta integrativa;
3. - che la Commissione, con nota del 26 marzo 1998 (prot. n. 1570), ha ulteriormente invitato le parti a sottoporre a valutazione di idoneità un testo integrato dell’accordo;
4. - che, alla data odierna, nessun testo integrato è pervenuto all’esame della Commissione;
5.- che la Commissione, in data 6 maggio 1998, ha svolto un tentativo di conciliazione relativo al personale docente e tecnico-amministrativo (non docente) delle università, al fine di individuare soluzioni coordinate di garanzia delle prestazioni indispensabili;
CONSIDERATO
1. - che l’art. 1, comma 1, della l. n. 146/1990 individua come servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento dei diritti costituzionali alla salute ed all’istruzione;
2. - che vanno assicurate, pertanto, in caso di sciopero, le prestazioni indispensabili volte a garantire il godimento di tali diritti;
3. - che la Commissione ha valutato idoneo, con delibera n. 230/9.2 del 4 luglio 1996 e nei sensi di cui in motivazione, l’accordo nazionale del 22 marzo 1996, in tema di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale non docente delle Università;
4. - che l’evidente nesso funzionale che lega l’attività dei dirigenti all’attività del restante personale non docente delle Università impone di mantenere il coordinamento tra le due – pur formalmente distinte – discipline di individuazione dei servizi minimi da garantire in caso di sciopero;
5. - che la mancata integrazione, ad opera delle parti, dell’accordo relativo al personale dell’area Dirigenza del Comparto Università non impedisce di individuare in via interpretativa gli ulteriori servizi e standard da garantire rispetto a quelli positivamente previsti;
6. - che tali servizi e standard sono quelli già elencati nella delibera n. 97/676 del 23 ottobre 1997, in quanto ritenuti necessari ad assicurare un livello di prestazioni omogeneo tra personale dirigenziale e personale non dirigenziale del Comparto;
7. - che devono, pertanto, garantirsi, in caso di sciopero del personale dirigenziale i servizi di igiene e sanità pubblica già previsti all’art. 1 lett. d) dell’accordo per il personale non dirigenziale, nonché gli standard di servizio minimo di cui agli artt. 2A (Istruzione universitaria), 2B (Assistenza sanitaria, nelle sue varie articolazioni, 2C (Sicurezza e salvaguardia dei laboratori e cura di animali e piante), 2D (Protezione civile, igiene e sanità pubblica e tutela dell’ambiente e del territorio nei casi di emergenza dalle competenti autorità), 2E (Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici), 2F (Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento) dell’accordo per il personale non dirigenziale;
8. - che l’interpretazione appena esposta consente di ritenere superflua la formulazione di una proposta integrativa della Commissione, indicando con chiarezza i criteri ai quali la Commissione si atterrà in sede di eventuali valutazioni di comportamenti ai sensi dell’art. 13 lett. c) l. n. 146/1990;
9. - che la mancata acquisizione del parere delle Organizzazioni degli utenti sul testo dell’accordo non può arrestare indefinitamente il processo di valutazione di idoneità;
VALUTA IDONEO
nei sensi di cui in motivazione, l’accordo in esame;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al
Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, all’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), alla Conferenza Permanente dei Rettori ed alle Organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto l’accordo in esame.
Deliberazione n. 3 dell’11.1.1996 contenente la “Proposta” sulle prestazioni minime da garantire in caso di sciopero da parte del personale docente dell’Università4:
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
LA COMMISSIONE
RICHIAMATE le proprie delibere del 28.1.1993, del 24.3.1994 e del 27.4.1995, con le quali ha ripetutamente sollecitato la promozione di iniziative atte ad individuare, ai sensi dell’art. 2.2 l. n. 146/1990, le prestazioni indispensabili da garantire, in caso di sciopero, da parte del personale docente delle Università e degli Istituti universitari di istruzione;
PRESO ATTO che, alla data odierna, nessuna iniziativa di tale genere è stata ancora portata a completo compimento;
CONSIDERATA la necessità di individuare anche nel settore dell’insegnamento e della ricerca universitaria regole volte a contemperare il diritto di sciopero con gli altri diritti della persona costituzionalmente garantiti;
RICHIAMATA la comunicazione del 12.10.1995 (prot. n. 39762), con la quale il Rettore dell’Università degli Studi di Genova chiede alla Commissione suggerimenti "sul piano metodologico e/o di merito", in ordine ai criteri da seguire per trovare soluzioni che consentano di adeguarsi alle prescrizioni di cui all’art. 2 l. n. 146/1990;
VISTO l’art. 33 della Costituzione;
VISTA l’ipotesi di accordo sui servizi minimi essenziali da garantire, in caso di sciopero, da parte del personale non docente delle Università, trasmessa dall’ARAN alla Commissione in data 13.12.1995;
VISTA la proposta del prof. Grossi;
4 x. xxxxxxxx x. 00/000 xxx 00.0.0000, con la quale la Commissione ha affermato che le Aziende ospedaliere universitarie, in assenza di una specifica disciplina sulle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all’art. 2, comma 2, l. n. 146/1990 e successive modificazioni, rientrano nel campo di applicazione degli accordi nazionali per il comparto sanità e per le due distinte aree dirigenziali del 20, 25 e 26 settembre 2001, valutati idonei con delibera n. 01/155 del 13.12.2001. Con la medesima delibera n. 03/125 del 23.7.2003 la Commissione ha stabilito che, al fine di garantire la libertà sindacale di eventuali soggetti collettivi che intendano concordare, nell’ambito dello stesso servizio essenziale, una diversa disciplina delle prestazioni indispensabili, tale separato accordo è ammissibile “qualora vi siano nell’ambito del servizio gruppi di soggetti con elementi omogenei significa- tivamente distintivi”.
INDIVIDUA
le seguenti esigenze irrinunciabili per il caso di sciopero del personale docente universitario:
Art. 1 Criteri metodologici
Le Università dovranno, a mezzo dei loro organi interni e con la partecipazione delle categorie interessate, regolare la materia tenendo conto delle indicazioni come di seguito suggerite.
Art. 2 Clausole generali
2.1 - Le proclamazioni di sciopero devono avvenire nel rispetto del termine di preavviso minimo di 10 giorni.
E’ onere del soggetto proclamante fornire prova della tempestiva comunicazione alla controparte dell’indizione dello sciopero.
Le proclamazioni di sciopero a livello di singolo Ateneo o di struttura interna ad esso devono essere comunicate al Rettore dell’Ateneo.
Le proclamazioni riferite a più di un Ateneo devono essere comunicate a tutti i Rettori degli Atenei interessati.
In ogni caso deve essere data comunicazione della proclamazione di sciopero al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
E’ dovere delle singole Amministrazioni universitarie fornire, ai sensi dell’art.
2.6 l. n. 146/1990, tempestiva ed adeguata informazione agli utenti delle proclamazioni di sciopero, nonché delle eventuali revoche di esso, con sintetica indicazione delle prestazioni indispensabili comunque garantite.
E’ dovere delle singole Amministrazioni universitarie inserire nelle "Guide dello Studente" o nelle pubblicazioni equivalenti, comunque denominate, l’elenco delle prestazioni indispensabili di cui all’art. 2 della seguente proposta ovvero, nel caso di accordo valutato idoneo dalla Commissione, copia dell’accordo in questione.
2.2 - Tra uno sciopero ed il successivo deve essere assicurato un intervallo di almeno sette giorni, sia che ci si trovi nella stessa vertenza, sia che si dia inizio ad una nuova vertenza.
2.3 - La durata del primo sciopero all’interno di una vertenza non può essere superiore alle 24 ore.
A partire dal 2° sciopero di una stessa vertenza, la durata dell’astensione dal lavoro non può essere superiore alle 48 ore.
L’indicazione dell’inserimento dello sciopero proclamato all’interno di una vertenza già iniziata deve essere contenuta nell’atto di proclamazione. In assenza di essa, la proclamazione si intende come riferita ad una nuova vertenza.
Art. 3
Individuazione delle prestazioni indispensabili
3.1 - SANITA’
Per il personale docente universitario che svolge funzioni di assistenza sanitaria, valgono, in quanto applicabili, le prestazioni indispensabili previste per il settore della Sanità (delibere del 19.2.1992 e del 27.5.1993);
3.2 - LEZIONI - ESERCITAZIONI - SEMINARI
Le astensioni dal lavoro a causa di sciopero non possono eccedere una quota pari ad un 1/3 del monte ore previsto per lo svolgimento delle attività didattiche menzionate nell’intero anno accademico ed, in ogni caso, non possono pregiudicare il numero minimo legale di ore di insegnamento previsto per la validità del corso.
3.3 - ESAMI DI PROFITTO
Vanno salvaguardati gli appelli previsti per ogni sessione di esami di profitto, di laurea o necessari per il conseguimento di diplomi universitari ai vari livelli.
3.4 - ATTIVITA’ DI SPERIMENTAZIONE, RICERCA E DIDATTICA
Deve, in occasione di scioperi, assicurarsi il mantenimento del livello abituale di cura adottato nei confronti delle piante e degli animali utilizzati, nonché delle colture biologiche in corso.
Devono essere, comunque, salvaguardati gli esperimenti in corso, ogni qualvolta essi si svolgano con modalità di non facile ripetibilità.
Devono essere garantite le attività previste nei piani di protezione civile, nonché quelle comunque richieste nei casi di emergenza dalle Autorità preposte alla protezione civile od alla tutela dell’ambiente e del territorio.
3.5 - PROVE CONCORSUALI
Deve essere comunque garantito il rispetto del termine finale delle operazioni e di comunicazione dei risultati ordinariamente previsto per le operazioni e la comunicazione dei risultati, compresi quelli delle prove di ammissione alle Facoltà.
3.6 - ATTIVITA’ CERTIFICATIVA DA PARTE DI PERSONALE DOCENTE
Deve essere garantita nelle forme ordinarie l’attività urgente per documentate esigenze legate a termini in scadenza di concorsi, rinvio militare e simili.
Nelle altre ipotesi, il differimento nella soddisfazione delle richieste, conseguente all’astensione dal lavoro, non può essere superiore ad una settimana.
3.7 - PARTECIPAZIONE AD ORGANI DI GOVERNO DELLE UNIVERSITA’
La partecipazione ad organi di governo delle Università deve essere garantita nelle forme ordinarie per i casi di adempimenti urgenti, per scadenza di termini, legati ad attività indifferibili, anche di natura certificativa od autorizzatoria di competenza dell’organo.
Nelle altre ipotesi, il differimento nello svolgimento di dette attività, conseguente all’astensione dal lavoro, non può essere superiore ad una settimana.
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Funzione Pubblica, al Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, al Rettore dell’Università degli Studi di Genova ed agli altri Rettori delle Università e degli Istituti universitari di istruzione della Repubblica, al Consiglio Universitario Nazionale presso il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, all’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, alla Conferenza Permanente dei Rettori delle Università Italiane, all’Osservatorio Vulcanologico Vesuviano, ed alle Organizzazioni sindacali del personale docente delle Università e degli Istituti universitari di istruzione.
Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
UNIVERSITA’ BOCCONI
Verbale d’accordo
Il giorno 4 giugno 2002 presso la sede dell’Università Commerciale X. Xxxxxxx,
tra
L’Università Commerciale Xxxxx Xxxxxxx (di seguito denominata Università), rappresentata dai Sig.ri: X. Xxxxx, X. Xx Xxxxxxx, X. Xxxxxxx
e L’O.S. CGIL rappresentata dal sig.: X. Xxxxx
L’O.S. CISL rappresentata dai sig.ri: X. Xxxxx, X. Xxxxxxx L’O.S. SAUR rappresentata dalla sig.ra: X. Xxxxxx
L’O.S. UIL rappresentata dal sig.: X. Xxxxx
Premesso che
• In data 4 giugno 2002 è stato sottoscritto il "VERBALE DI ACCORDO SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO".
• Il suddetto accordo prevede, all’art. 3, che "... viene definito mediante il presente accordo tra la Bocconi e le XX.XX. firmatarie del Contratto del Personale Tecnico Amministrativo del 23 marzo 2001, il regolamento di servizio che individua:
a) i contingenti di personale, suddivisi per Servizi e mansioni, da esonerare dallo sciopero per garantire l’erogazione delle prestazioni necessarie;
b) i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti.
Tutto ciò premesso, si concorda il presente "Regolamento di Servizio"
1. Le premesse sono parte integrante dell’accordo.
2. Viene definito quanto ai punti a) e b) delle Premesse secondo lo schema sottoindicato.
a) Schema di Servizi, prestazioni, casi di attivazione, contingenti:
SERVIZI ESSENZIALI | PRESTAZIONI | CASI DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO | CONTINGENTI DI PERSONALE | |
SERVIZI | MANSIONI | |||
Istruzione | i. esami conclusivi dei cicli di | In caso di coincidenza | Segreteria | 1 Coordinatore Attività; |
universitaria | istruzione di cui all’art. 3, | temporale tra l’evento | 1 Addetto | |
commi 1 e 2, del decreto | protetto e il periodo dello | Amministrativo; 3 | ||
Ministeriale3/11/1999 n. 509 | sciopero | Addetti alla Didattica | ||
ed Esami di Stato; | fino a 1000 candidati; se | |||
il numero dei candidati | ||||
supera i 1000, 1 | ||||
Addetto alla Didattica | ||||
ogni 100 candidati | ||||
supplementari. |
SERVIZI ESSENZIALI | PRESTAZIONI | CASI DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO | CONTINGENTI DI PERSONALE | |
SERVIZI | MANSIONI | |||
ii. procedure di | In caso di coincidenza | Segreteria | 1 Coordinatore Attività; | |
immatricolazione ed iscrizione | temporale tra l’evento | i addetto amministrativo | ||
ai corsi di istruzione | protetto e il periodo | |||
universitaria o comunque ai | dello sciopero | |||
cicli di istruzione di cui all’art. | ||||
3, commi 1 e 2, dei Decreto | ||||
Ministeriale 3/11/1999 n. 509 | ||||
ed esami di Stato; | ||||
iii. certificazioni per rinvio dei servizio militare e partecipazione a concorsi, nei casi di documentate urgenza | In caso di coincidenza temporale tra l’evento protetto e il periodo | Segreteria | 1 Coordinatore Attività; 1 addetto amministrativo | |
per scadenza dei termini, nei | dello sciopero | |||
casi in cui non sia possibile | ||||
L’autocertificazione. | ||||
iv. prove di selezione per l’acceso ai Corsi di laurea o comunque ai cicli di istruzione ed esami di Stato di cui all’art. 3, commi 1 e 2 del Decreto Ministeriale n. 509 del 3/11/1999; | VEDI ART. 4 COMMA 6) ACCORDO SUI PUBBLICI SERVIZI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDAMENTO E DI CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO | |||
v. concorsi per il Personale | In caso di coincidenza | Ufficio | 1 Responsabile | |
Docente banditi ai sensi della | temporale tra l’evento | Personale | Amministrativo | |
normativa relativa alle | protetto e il periodo dello | Docente | Procedura Concorsuale | |
Università ed elezioni nazionali | sciopero | (l. 210/98 - D.P.R. | ||
per la nomina delle | 117/2000) ; 1 supporto | |||
Commissioni Giudicatrici. | segretariale. 3 | |||
componenti la | ||||
Commissione elettorale | ||||
in caso di elezione di | ||||
Commissione | ||||
Giudicatrice | ||||
Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo | i. servizio di portineria sufficiente a garantire l’accesso e servizi telefonici e telematici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate in Bocconi, assicurino la comunicazione all’interno ed | sempre, in caso di sciopero | - Servizi Tecnici ed Ausiliari (Economato e Patrimonio) - ASIT | - 1 Responsabile di Portineria per ogni sede in cui siano assicurati i servizi essenziali come individuati nell’accordo a cui si rifà il presente regolamento. 2 Addetti Economato e Patrimonio in |
esterno della stessa; | grado di assicurare l’attività | |||
indicata e di coordinare le | ||||
attività delle ditte esterne | ||||
fornitrici dei servizi in | ||||
outsourcing. Servizio di | ||||
reperibilità di tipo ‘W’ (art. | ||||
17 Contratto | ||||
Bocconi) attivo. | ||||
- 1 Sistemista in grado di | ||||
attivare la | ||||
reperibilità secondo lo | ||||
schema | ||||
consueto |
SERVIZI ESSENZIALI | PRESTAZIONI | CASI DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO | CONTINGENTI DI PERSONALE | |
SERVIZI | MANSIONI | |||
ii. attività atte a consentire la | sempre, in caso di sciopero | Servizi | 1 Responsabile di | |
raccolta e allontanamento dei | Tecnici ed | Portineria per ogni sede | ||
rifiuti solidi dai luoghi di | Ausiliari | in cui siano assicurati i | ||
produzione; a consentire la | (Economato | servizi | ||
raccolta, allontanamento e | e | essenziali come | ||
smaltimento dei rifiuti speciali, | Patrimonio) | individuati nell’accordo | ||
tossici, per quanto di | a cui si rifà il presente | |||
competenza e secondo la | regolamento. 2 Addetti | |||
legislazione vigente; | Economato e Patrimonio | |||
in grado di assicurare | ||||
l’attività indicata e di | ||||
coordinare le | ||||
attività delle ditte | ||||
esterne fornitrici dei | ||||
servizi in outsourcing. | ||||
Servizio di | ||||
reperibilità di tipo ‘W’ | ||||
(art. 17 Contratto | ||||
Bocconi) attivo. | ||||
Sicurezza e | i. salvaguardia della possibilità | sempre, in caso di sciopero | S. P. P. | 1 Responsabile di |
salvaguardia dei | di attivazione dei piani di | Portineria per ogni sede | ||
laboratori e | emergenza predisposti dal | in cui siano assicurati i | ||
generale | S.P.P. nell’ambito | servizi essenziali come | ||
dell’applicazione del D.Lgs. | individuati nell’accordo | |||
626/94 e successive | a cui si rifà il presente | |||
modifiche; | regolamento. | |||
1 Responsabile piano | ||||
emergenza; una | ||||
squadra di emergenza la | ||||
cui entità e | ||||
composizione verrà | ||||
determinata di | ||||
volta in volta in | ||||
funzione delle attività | ||||
garantite in funzione | ||||
dell’Accordo a | ||||
cui il presente | ||||
Regolamento si | ||||
richiama. I membri della | ||||
squadra coincideranno, | ||||
per quanto | ||||
possibile con coloro che | ||||
verranno | ||||
esonerati dallo sciopero | ||||
per garantire i | ||||
minimi essenziali | ||||
ii. salvaguardia degli impianti e | In caso di coincidenza | ASIT | 1 Sistemista in grado di | |
delle apparecchiature operanti a | temporale tra l’evento | attivare la | ||
ciclo continuo (es.: server), | protetto e il periodo | reperibilità secondo lo | ||
laddove l’interruzione dei | dello sciopero | schema consueto | ||
funzionamento comporti danni | ||||
alle persone o alle | ||||
apparecchiature stesse; | ||||
iii. salvaguardia degli | In caso di coincidenza | Unità | 1 Responsabile ed 1 | |
esperimenti e delle procedure | temporale tra l’evento | Organizzati | Assistente per ogni | |
in corso, con modalità | protetto e il periodo dello | va | esperimento o procedura | |
irripetibili, laddove la loro | sciopero | interessata | con un massimo di 2 | |
interruzione ne pregiudichi il | persone per Unità | |||
risultato; | Organizzativa interessata |
SERVIZI ESSENZIALI | PRESTAZIONI | CASI DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO | CONTINGENTI DI PERSONALE | |
SERVIZI | MANSIONI | |||
Distribuzione di | i. attività connesse alla funzio- | sempre, in caso di sciopero | Servizi | 2 Addetti Economato e |
energia, gestione | nalità delle centrali termo- | Tecnici ed | Patrimonio in grado di | |
e manutenzione | idrauliche e degli impianti | Ausiliari | assicurare l’attività | |
di impianti | tecnologici (luce, acqua, gas, | (Economato | indicata e di coordinare | |
tecnologici | ecc.) necessari per | e Patrimo- | le attività delle ditte | |
l’espletamen-to delle | nio). | esterne fornitrici dei | ||
prestazioni suindicate; | servizi in outsourcing. | |||
Servizio di reperibilità | ||||
di tipo ‘W’ (art. 17 | ||||
Contratto Bocconi) | ||||
attivo. | ||||
ii. interventi urgenti di | In caso di coincidenza | Servizi | 2 Addetti Economato e | |
manutenzione degli impianti; | temporale tra l’evento | Tecnici | Patrimonio in grado di | |
protetto e il periodo | ed Ausiliari | assicurare l’attività indi- | ||
dello sciopero | (Economato | cata e di coordinare le | ||
e | attività delle ditte esterne | |||
Patrimonio). | fornitrici dei servizi in | |||
outsourcing. Servizio di | ||||
reperibilità di tipo "A" | ||||
(art. 17 Contratto | ||||
Bocconi) attivo. | ||||
Erogazione di | i. adempimenti necessari per | In caso di coincidenza | Servizio | 1 Responsabile Servizio |
assegni e di | assicurare il pagamento degli | temporale tra l’evento | Personale | Stipendi; 1 Addetto |
indennità con | emolumenti retributivi e alla | protetto e il periodo dello | Tecnico | Servizio Personale T.A. |
funzioni di | compilazione e controllo delle | sciopero | Amministra- | |
sostentamento | distinte per il versamento dei | tivo | ||
contributi previdenziali durante | ||||
le scadenze di legge per il | ||||
periodo di tempo strettamente | ||||
necessario. |
b) La scelta del personale esonerato avverrà, di norma, mediante sorteggio in prima istanza, fatta salva la possibilità di accettare eventuali accordi presi tra i lavoratori interessati, poi, ove possibile, per turnazione. 1 nominativi dei dipendenti così individuati verranno segnalati alle XX.XX. ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato avrà il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla predetta comunicazione o a quello del sorteggio, la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile. In caso di mancata risposta all’interessato entro il giorno seguente la richiesta di sostituzione si intende non accettata.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
UNIVERSITA’ COMMERCIALE "LBOCCONI" - MILANO
VERBALE DI ACCORDO SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO
Il giorno 4 giugno 2002, presso la sede dell’Università Commerciale "X. Xxxxxxx"
tra
l’Università Commerciale "Xxxxx Xxxxxxx" (da qui in avanti: "Bocconi" o "Amministrazione"), rappresentata dai Sig.ri- X. Xxxxx, X. Xx Xxxxxxx, X. Xxxxxxx
e
l’O.S. CGIL rappresentata dal sig.: X. Xxxxx
l’O.S. CISI, rappresentata dai sig.ri: X. Xxxxx, X. Xxxxxxx l’O.S. SAUR rappresentata dalla sig.ra: X. Xxxxxx
l’O.S. UIL rappresentata dal sig.: X. Xxxxx
firmatarie del Contratto del Personale Tecnico Amministrativo del 23 marzo 2001 (da qui in avanti XX.XX.),
Visti
⮚ l’art. 40 del Contratto del Personale Tecnico Amministrativo del 23 marzo 2001.
⮚ la Legge 1 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83 e in particolare gli articoli 1 e 2,
si conviene quanto segue.
Articolo 1. Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali
1) 1 servizi pubblici da considerare essenziali nell’ambito della Bocconi sono i seguenti
a) istruzione universitaria,
b) attività di supporto logistico, organízzativo ed amministrativo;
c) sicurezza e salvaguardia dei laboratori;
d) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
e) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.
Articolo 2. Prestazioni.
1) Nell’ambito dei servizi essenziali di cui all’Articolo 1, dovrà garantirsi, con le modalità di cui all’Articolo 3 la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
a) Istruzione universitaria:
i. esami conclusivi dei cicli di istruzione di cui all’art. 3, commi 1 e 2, del Decreto Ministeriale 3/11/1999 n. 5091 ed esami di Stato;
ii. procedure di immatricolazione ed iscrizione ai corsi di istruzione universitaria comunque ai cicli di istruzione di cui al già richiamato art. 3, commi 1 e 2, del Decreto Ministeriale 3/11/1999 n. 509 ed esami di Stato;
iii. certificazioni per rinvio del servizio militare e partecipazione a concorsi, nei casi di documentate urgenza per scadenza dei termini, nei casi in cui non sia possibile l’autocertificazione,
iv. prove di selezione per l’accesso ai Corsi di Laurea;
v. concorsi per il Personale Docente banditi ai sensi della normativa relativa alle Università ed elezioni nazionali per la nomina delle Commissioni Giudicatrici.
b) Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo:
i. servizio di portineria sufficiente a garantire l’accesso e servizi telefonici e telematici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate in Bocconi, assicurino la comunicazione all’interno ed esterno della stessa;
ii. attività atte a consentire la raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; a consentire la raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, per quanto di competenza e secondo la legislazione vigente;
c) Xxxxxxxxx e salvaguardia dei laboratori e generale:
i. salvaguardia della possibilità di attivazione dei piani di emergenza predisposti dal S.P.P. nell’ambito dell’applicazione del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche;
ii salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti a ciclo continuo (es.: server), laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
iii. salvaguardia degli esperimenti e delle procedure in corso, con modalità irripetibili, laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato;
d) Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici:
i. attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, ecc.) necessari per l’espletamento delle prestazioni suindicate;
ii. interventi urgenti di manutenzione degli impianti;
e) Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento:
i. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli emolumenti retributivi e alla compilazione e controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali durante le scadenze di legge per il periodo di tempo strettamente necessario.
1 D. M. 3/11/99 n. 509 art. 3 commi 1 e 2
1. Le università rilasciano i seguenti titoli di primo e di secondo livello: a) laurea (L); b) laurea specialistica (LS). 2 . Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
Articolo 3. Prestazioni indispensabili e contingenti di personale
1) Ai fini dell’Articolo 1, viene definito mediante il presente accordo tra la Bocconi e le XX.XX. firmatarie del Contratto del Personale Tecnico Amministrativo del 23 marzo 2001, il regolamento di servizio che individua:
a) i contingenti di personale, suddivisi per Servizi e mansioni, da esonerare dallo sciopero per garantire l’erogazione delle prestazioni necessarie,
b) i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti.
2) In caso di dissenso da parte delle XX.XX. sui criteri generali per la determinazione di contingenti di personale, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti di cui all’Articolo 5.
3) In conformità al regolamento di cui al comma 1, l’Amministrazione individua, di norma con criteri di rotazione, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all’Articolo 1, i nominativi dei dipendenti in servizio inclusi nei contingenti come sopra individuati, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, e li comunicano alle XX.XX. ed ai singoli interessati entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
4) Nelle more della definizione del regolamento di cui al comma 1), le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all’Articolo 1.
Articolo 4. Norme da rispettare in caso di sciopero
1) Le XX.XX. o le Organizzazioni Sindacali esterne che indicono azioni di sciopero relative a vertenze con la Bocconi, o che comunque coinvolgono i servizi di cui all’Articolo 1 sono tenute a darne comunicazione all’Amministrazione con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell’astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le XX.XX. o le Organizzazioni Sindacali esterne devono dame tempestiva comunicazione all’Amministrazione.
2) Non possono essere indetti scioperi di durata superiore ad una giornata lavorativa all’inizio di ogni vertenza.
3) Gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive. Nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore.
4) Gli scioperi brevi, che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l’intera giornata, possono essere effettuati soltanto in un unico periodo di ore continuative, all’inizio o alla fine del turno. L’orario deve essere comunicato nella proclamazione.
5) In caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre Organizzazioni Sindacali, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino d’utenza, tra l’effettuazione di una azione di sciopero e la proclamazione della successiva non possono sussistere intervalli di tempo inferiori a 2 giorni, ai quali si aggiunge il termine di preavviso previsto al comma 1).
6) In aggiunta a quanto previsto dal presente Articolo, non possono essere proclamati scioperi in coincidenza con le giornate fissate per le prove di selezione di cui all’Articolo 2, comma 1), né nel giorno lavorativo immediatamente precedente e in quello successivo.
7) In caso vengano proclamati scioperi coincidenti coi periodi indicati al comma precedente, proclamati a livello locale, provinciale, regionale o nazionale, generali o di comparto, i periodi di sciopero proclamati verranno posticipati - per tutta la Bocconi - ad un periodo successivo a quello indicato nel comma precedente.
8) Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative funzionalmente non autonome. Le Organizzazioni Sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee per forme improprie di astensione dal lavoro.
9) Nel caso in cui l’astensione collettiva si svolga con forme di sciopero "virtuale" che prevedano la regolare prestazione lavorativa, la trattenute di una quota della retribuzione commisurata alla durata dell’astensione programmata è destinata a finalità sociali indicate dalle XX.XX.. Nel regolamento di cui all’Articolo 3, comma 1), sono indicate le procedure per l’attuazione di tale forma di sciopero.
10) Il termine finale ordinariamente previsto per le immatricolazioni ed iscrizioni ai corsi di istruzione universitaria viene prorogato nel caso in cui esso coincida con una giornata di sciopero.
11) Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.
Articolo 5. Procedure di raffreddamento e di conciliazione
1) Ai sensi dell’Articolo 8 della Legge 1 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83, il tentativo di conciliazione avverrà presso la Prefettura della Provincia di Milano. In caso di insorgenza di una controversia che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, il Prefetto della Provincia di Milano, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta che
chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione dei conflitto.
2) Il soggetto di cui al comma 1) può chiedere alle organizzazioni sindacali e alla Bocconi notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione, che deve esaurirsi entro 3 giorni lavorativi dalla data di convocazione.
3) Decorsi inutilmente i termini indicati nei commi 1) e 2), il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, della Legge 146/1990, come modificata dalla Legge 83/2000.
4) Il tentativo di conciliazione si considera, altresì, espletato ove il soggetto di cui al comma 1), non abbia provveduto a convocare le parti in controversia entro i 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta dello stato di agitazione, così come indicato al comma 2).
5) Le parti concordano che il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui ai commi precedenti abbia una durata complessivamente non superiore a 8 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione.
6) Del tentativo di conciliazione di cui al comma 2) viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l’espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell’Articolo 2, comma 6, della Legge 146/1990, così come modificata dalla Legge 83/2000. In caso contrario, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Le revoche, le sospensioni o i rinvii dello sciopero proclamato, non costituiscono forma sleale di azione sindacale ai sensi dell’Articolo 2, comma 6, della Legge 146/1990, modificata dalla Legge 83/2000 anche nel caso siano dovute ad oggettivi elementi di novità nella posizione della Bocconi.
7) Fino al completo esaurimento in tutte le loro fasi delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l’autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
8) Xxx sia proclamata una seconda iniziativa di xxxxxxxx, nell’ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, a distanza di non più di 120 giorni - esclusi i periodi di cui all’Articolo 4, comma 6) -dall’effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero, non sussiste l’obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti.
Articolo 6. Pubblicità degli accordi sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali.
1) Il presente accordo e i regolamenti di cui all’Articolo 3, comma 1), relativamente all’elenco delle prestazioni indispensabili, alle modalità applicative e ai contingenti di personale chiamati a garantire le prestazioni indispensabili sarà pubblicizzato adeguatamente agli utenti da parte della Bocconi (Guide dello studente e/o sito web).
Articolo 7. Sanzioni
1) In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla Legge 146/1990, come modificata dal Legge 83/2000, e di quelle contenute nel presente accordo si applicano gli articoli 4 e 92 de predetta Legge 146/1990, come modificata dalla Legge 83/2000.
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione: 02/171 Valutazione idoneità accordo sulle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all’art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, per il personale tecnico e amministrativo dell’Università Commerciale “Xxxxx Xxxxxxx” di Milano
Seduta del 5.9.2002
LA COMMISSIONE
su proposta della xxxx. Xxxxxxxxx, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:
PREMESSO
1. che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. d) della Legge 146/1990, l’istruzione universitaria costituisce servizio pubblico essenziale volto a garantire il diritto delle persone costituzionalmente tutelato all’istruzione;
2. che per quanto riguarda la determinazione dei servizi essenziali e delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero la disciplina di riferimento per il settore dell’istruzione universitaria è tuttora contenuta negli accordi sottoscritti per il personale non docente delle Università (v. delibera n. 98/335 del 18.6.1998);
3. che, con nota prot. n. 996 in data 6 giugno 2002, l’Università Commerciale “Xxxxx Xxxxxxx” di Milano, ha trasmesso l’accordo per il personale tecnico e amministrativo, sottoscritto il 4 giugno 2002 con le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, SAUR e UIL, sulle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all’art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;
4. che con nota del 2 luglio 2002, prot. n. 8653, la Commissione ha chiesto alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell’elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, di esprimere il proprio parere in merito all’accordo in esame;
5. che a tale richiesta ha risposto, con nota dell’8 luglio 2002, l’Unione Nazionale Consumatori, esprimendo parere favorevole;
CONSIDERATO
1. che, per quanto riguarda la determinazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione, rese obbligatorie dalla legge 146/1990, come modificata dalla l.
n. 83/2000, l’accordo citato in premessa, allegato alla presente delibera quale parte integrante, risponde alle esigenze di cui all’art. 2, comma 2, della stessa legge;
2. che, per quanto riguarda la determinazione dei servizi essenziali e delle prestazioni indispensabili l’accordo in esame si conforma alla regolamentazione attualmente vigente nel settore dell’istruzione universitaria e specifica altresì i contingenti e le qualifiche del personale chiamato a garantire le prestazioni indispensabili;
3. che, inoltre, l’accordo contiene disposizioni esaurienti e dettagliate sulle modalità di effettuazione delle azioni di sciopero (preavviso, durata, franchigie, intervallo soggettivo e oggettivo), che risultano sostanzialmente conformi alla legge n. 146/1990, come modificata dalla l. 83/2000;
VALUTA IDONEO
l’accordo sottoscritto dall’Università Commerciale “Xxxxx Xxxxxxx” di Milano in data 4 giugno 2002;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione pubblica, al Ministro dell’istruzione, università e ricerca, all’Università Commerciale “Xxxxx Xxxxxxx” di Milano ed alle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo per il personale tecnico e amministrativo della medesima Università (CGIL, CISL, SAUR, UIL);
DISPONE INOLTRE
la pubblicazione dell’accordo, unitamente agli estremi della presente delibera, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
UNIVERSITA’ LUISS
Testo degli accordi sottoscritti, separatamente, in data 24.11.2003 tra la LUISS Libera Università degli Studi Xxxxx Xxxxx e le organizzazioni sindacali CISAPUNI, CGIL, CISL, UILPA e Cisal (valutati idonei dalla Commissione con delibera n. 04/657 del 2 dicembre 2004, pubblicati in G.U. n. 2 del 4.1.2005).
-“Omissis -
Art. 1 Diritto di sciopero
Le parti stipulanti il presente protocollo si danno reciproco atto che l’attività della Xxxxx Xxxxx Xxxxx, come previsto anche dal vigente CCL, indipendentemente dalla natura di diritto privato del rapporto di lavoro dei suoi dipendenti, rientra t r a i servizi pubblici essenziali previsti e disciplinati dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni e integrazioni, alle cui norme resta, pertanto, assoggettata per la regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero.
Art. 2
Procedure di raffreddamento e conciliazione
Ferme le previsioni di cui all’accordo del ‘93 sugli assetti contrattuali, con riferimento alle specifiche procedure per i rinnovi contrattuali e agli accordi di secondo livello, nel casi in cui si dovessero creare situazioni di conflitto relative a controversie collettive, le Parti firmatarie del presente accordo sindacale si impegnano reciprocamente a far rispettare le procedure di raffreddamento e conciliazione per come di seguito disciplinate.
II soggetto sindacale c h e intenda proclamare uno sciopero invia alla Xxxxx Xxxxx Xxxxx una comunicazione in forma scritta indicante i termini della controversia, specificando in particolare i motivi per cui intenda proclamare lo sciopero e l’oggetto della rivendicazione. Le motivazioni contenute nella comunicazione dovranno essere uguali a quelle di proclamazione dello sciopero. Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento, l’Università provvede a fissare, un apposito incontro con le XX.XX. firmatarie dei presente protocollo, per valutare una composizione della vertenza. Laddove non sia convocato tale incontro o siano inutilmente decorsi tre giorni lavorativi dalla formale convocazione, la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo.
A seguito dell’esaurimento con esito negativo della procedura, di cui al comma precedente, le parti esperiscono un tentativo di conciliazione da effettuarsi nella sede amministrativa prevista dall’art. 2, comma 2 della l. 146/1990, come modificata dalla l. 83/2000, In tale ipotesi, la conciliazione deve avvenire entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta avanzata da una delle due parti.
Anche nell’ambito di una stessa vertenza, decorsi 90 giorni dalla conclusione della prima azione dl sciopero, il soggetto sindacale che intenda proclamare una
successiva azione di xxxxxxxx è tenuto a reiterare la procedura di raffreddamento e conciliazione.
In ogni caso, l’attivazione delle procedure di cui al presente articolo, la partecipazione alle stesse e la sottoscrizione dei relativi verbali non producono alcun effetto ai fini della titolarità negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti.
Art. 3
Servizi pubblici essenziali in caso di sciopero
E’ fatto obbligo di assicurare comunque, in occasione di scioperi, l’organizzazione dei servizi essenziali.
In ogni caso e salva l’indifferibilità di garantire ulteriori servizi, dovrà essere regolarmente assicurato:
a) l’espletamento degli esami di profitto sia semestrali che annuali, e degli esami conclusivi dei cicli di istruzione, quali quelli di diploma di laurea, di diploma di specializzazione, di dottorato di ricerca e di abilitazione professionale, garantendo a tal fine, tutti i servizi accessori o comunque correlati;
b) le procedure di immatricolazione e di iscrizione ai corsi universitari e quelle dl preiscrizione e di selezione per l’ammissione ai corsi, nei 15 giorni precedenti i termini dl scadenza per iscrizione, preiscrizione e/o immatricolazione. Pertanto, nel caso vengano proclamati scioperi nei periodi indicati, il personale addetto dovrà garantire tale servizio;
c) il rilascio di certificazioni, esclusivamente nei casi in cui l’urgenza sia espressamente attestata, per scadenza di termini, non rinviabili, per la partecipazione a concorsi di qualsiasi natura, nonché per gare di appalto e atti legali in genere;
d) l’espletamento delle prove concorsuali, per le quali, all’atto della comunicazione dello sciopero alla Direzione Amministrativa, siano già state inviate o pubblicate le convocazioni;
e) l’agibilità degli edifici e la salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti a ciclo continuo, anche al di fuori dell’orario di servizio, laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
f) gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli emolumenti retributivi e gli adempimenti previdenziali e fiscali, nei termini dl legge, con particolare ed esplicito riferimento alla corresponsione di assegni alimentari o di sostentamento.
Ad ogni modo, sarà sempre assicurato l’accesso a tutte le strutture dell’Università, per garantire l’agibilità dei complessi edilizi.
In ogni caso, in occasione di agitazioni, non potrà essere comandato un numero di lavoratori superiore ad un terzo dei personale, tale da garantire almeno il 50% dei servizio.
Art. 4
Modalità di esercizio del diritto di sciopero
La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un
pregiudizio al diritti degli utenti. Le norme del presente accordo si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario e supplementare.
Le Rappresentanze. sindacali firmatarie del presente accordo e gli altri organismi sindacali che intendono indire azioni di sciopero, esaurite le procedure di raffreddamento e conciliazione, sono tenuti a darne comunicazione scritta alla Presidenza ed agli organi direttivi della Xxxxx Xxxxx Xxxxx con un preavviso non inferiore a 10 giorni, indicando le motivazioni e specificando, giornate e orari, modalità e durata, nonché settori coinvolti dallo sciopero e dipendenti esonerati. In caso di revoca di uno sciopero già indetto, i predetti organismi sindacali devono darne comunicazione alla Xxxxx Xxxxx Xxxxx senza indugio.
La proclamazione deve avere ad oggetto una singola azione di sciopero. Non è consentita la proclamazione di scioperi plurimi o a pacchetto, né la proclamazione di scioperi per singoli livelli o mansioni, lo sciopero bianco, lo sciopero ad oltranza o a scacchiera o a singhiozzo. La durata del primo sciopero di ciascuna vertenza non può comunque superare la durata di una giornata lavorativa. Tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, anche se si tratta di astensioni dal lavoro proclamate da soggetti sindacali diversi, deve intervenire un intervallo di almeno tre giorni.
Almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero i responsabili delle strutture sono tenuti ad indicare le prestazioni che le circostanze rendano strettamente indispensabili nello specifico periodo di sciopero individuando il contingente necessario e i singoli nominativi del personale esonerato. Successive conseguenti astensioni non potranno essere proclamate prima di 10 giorni a decorrere dall’azione di sciopero, né superare la durata di due giornate lavorative. Le astensioni devono comunque svolgersi in un unico periodo continuativo.
I contingenti di lavoratori che dovranno garantire l’erogazione dei servizi minimi essenziali sono normalmente individuati secondo principi di rotazione nell’ambito del personale, che normalmente effettua i servizi ritenuti essenziali e giuridicamente inquadrati nel corrispettivo profilo professionale, fatta salva la possibilità, in casi eccezionali, di ricorrere anche ad altro personale, purché dotato delle competenze necessarie.
Non saranno proclamati scioperi nei tre giorni lavorativi precedenti il termine ultimo di iscrizione, preiscrizione e/o immatricolazione, né in concomitanza con eventi o manifestazioni di rilevanza che comunque coinvolgano l’Università e siano già stati organizzati all’atto della proclamazione.
Art. 5
Piano dei servizi delle prestazioni indispensabili
II piano dei servizi delle prestazioni indispensabili predisposto dall’Università sarà preventivamente comunicato alle XX.XX. firmatarie dei presente accordo.
Entro trenta giorni dalla valutazione di idoneità del presente protocollo da parte della Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sull’esercizio del diritto di
sciopero, l’Università predisporrà il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, individuando i contingenti numerici e/o percentuali di cui all’articolo precedente.
Nell’ipotesi di rilevante dissenso da parte delle 00.XX. sulle modalità relative all’effettuazione delle prestazioni indispensabili e dei lavoratori interessati le parti potranno adire l’autorità di cui al punto 2 dell’art. 2 della l. n. 146/1990, come modificata dalla l. n. 83/2000.
Art. 6 Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente protocollo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione n. 04/657: Cisapuni, Cgil, Cisl, Xxxxx e Xxxxx/XXXXX Xxxxx Xxxxx. Accordi sulla individuazione dei servizi essenziali da garantire in caso di sciopero da parte del personale dipendente .
Seduta del 2 dicembre 2004
LA COMMISSIONE
nel procedimento pos. n. 17375
PREMESSO
1. che, con nota del 5 dicembre 2003, la Luiss – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Xxxxx Xxxxx ha trasmesso a questa Commissione, ai fini della prescritta valutazione di idoneità, gli accordi sulla regolamentazione del diritto di sciopero del personale non docente dell’Università sottoscritti, con il medesimo testo, in data 24 novembre 2003, l’uno tra Luiss e organizzazioni sindacali Cisapuni, Cgil, Cisl e Uilpa e l’altro tra Luiss e l’organizzazione sindacale Cisal;
2. che, con nota dell’11 dicembre 2003, la Commissione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 13, comma 1, lett. a) della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, ha trasmesso gli accordi in esame, al fine di acquisirne il parere, alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell’elenco di cui alla legge n. 281 del 30 luglio 1998, concedendo alle stesse il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione per l’invio del predetto parere;
3. che nessuna comunicazione è giunta da parte delle organizzazioni degli utenti interpellate;
CONSIDERATO
1. che l’art. 1 comma 2 della legge n. 146/1990, anche nel testo riformulato dalla legge n. 83/2000, include nei servizi considerati essenziali, “limitatamente all’insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell’art. 2”, anche l’istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
2. che gli accordi in esame contengono correttamente:
- l’espressa previsione delle procedure di raffreddamento e conciliazione, con la previsione dell’obbligo di esperire preventivamente due distinte fasi di confronto, rispettivamente in sede aziendale nonché, nel caso in cui permanga il disaccordo, in sede amministrativa; inoltre la previsione dell’obbligo di ripetizione della procedura
di raffreddamento e conciliazione, anche nell’ambito della stessa vertenza, decorsi 90 giorni dalla conclusione della prima azione di sciopero (art. 2);
- le modalità di proclamazione delle astensioni coerentemente con gli obblighi di legge mediante: a) la predeterminazione di una durata graduale delle astensioni con la previsione, nell’ambito di una stessa vertenza, del limite di una giornata lavorativa per la prima azione di sciopero e di due giornate lavorative per le astensioni successive; b) la previsione di intervalli da rispettare tra la conclusione di un’astensione e la proclamazione della successiva ed in particolare di un intervallo minimo di 3 giorni da osservarsi nel caso di effettuazione del primo sciopero e proclamazione del successivo, nonché di un intervallo di 10 giorni in caso di astensioni successive alla seconda; c) il divieto di proclamazione di scioperi plurimi o a pacchetto, di scioperi delle mansioni nonché di altre forme anomale di sciopero conformemente agli orientamenti interpretativi della Commissione (art. 4);
3. che, inoltre, gli accordi individuano adeguatamente le prestazioni indispensabili assicurando, in particolare, la garanzia dell’espletamento degli esami di profitto e di quelli conclusivi dei cicli di istruzione, anche in conformità ad un indirizzo già formulato dalla Commissione in sede di valutazione di altre analoghe discipline finora in vigore (art. 3);
4. che, inoltre, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione dello sciopero l’art. 4 comma 2 degli accordi in esame indica la “Presidenza” e gli “organi direttivi della Xxxxx Xxxxx Xxxxx”;
5. che va rilevato come tale comunicazione debba essere data anche, specificatamente, al Ministero della Istruzione, dell’Università e della Ricerca, al Dipartimento della Funzione Pubblica nonché all’apposito ufficio costituito presso l’autorità competente ad adottare l’ordinanza di cui all’art. 8 della legge n. 146/1990;
6. che, inoltre, pur non essendo espressamente previsto il termine entro il quale la revoca deve considerarsi tempestiva e giustificata tuttavia tale termine è direttamente deducibile dall’interpretazione sistematica dell’art. 2 comma 6 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;
7. che, infine, per tutto quanto non espressamente disciplinato l’art. 6 degli accordi in esame rinvia alle previsioni della legge n. 146/1990 e successive modifiche;
8. che, pertanto, gli accordi in esame si pongono in linea con le regole della legge n. 146/1990, così come modificata dalla legge n. 83/2000, sia per quanto riguarda le prestazioni indispensabili sia per quanto concerne gli aspetti procedimentali;
VALUTA IDONEI
ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146/1990, gli accordi in materia di sciopero del personale non docente dell’Università Luiss sottoscritti, nel medesimo testo, in data 24 novembre 2003, l’uno tra Luiss e organizzazioni
sindacali Cisapuni, Cgil, Cisl e Uilpa e l’altro tra la Luiss e l’organizzazione sindacale Cisal;
DISPONE
la trasmissione delle presente delibera all’Università Luiss - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Xxxxx Xxxxx e alle organizzazioni sindacali Cisapuni, Cgil, Cisl, Uilpa e Cisal nonché la comunicazione della stessa ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, al Ministro della Funzione Pubblica.
DISPONE INOLTRE
a norma dell’art. 13, comma 1, lett. l) della l. n. 146/1990, la pubblicazione degli accordi e della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.