UMBRIA SALUTE SCARL
UMBRIA SALUTE SCARL
REGOLAMENTO
DI DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI
Aggiornato a Febbraio 2015
Visto l’articolo 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
Considerato che la suddetta disposizione prevede che:
- le acquisizioni in economia di beni e servizi possono essere effettuate:
a) mediante amministrazione diretta;
b) mediante procedura di cottimo fiduciario;
- per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;
- il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi;
- le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a €.207.000,00 euro, attuale soglia comunitaria in vigore dal 1° gennaio 2014 (G.U.C.E. L n. 335/17 del 14 dicembre 2013 – regolamento UE n. 1336/2013 della Commissione Europea del 13 dicembre 2013);
- l’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;
- il ricorso all’acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, xxx non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
- per servizi o forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino alla soglia di
€207.000,00, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di
almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante;
- per servizi o forniture inferiori a € 40.000,00, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
- l’affidatario di servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente;
- agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale;
- nessuna prestazione di beni e servizi può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia;
- i procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto dell’articolo 125 del D.Lgs.n.163/2006, nonchè dagli artt. 329, 330, 331,332,333, del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 “ Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163” pubblicato nel supplemento ordinario n. 270/L alla GURI serie generale, n.288 del 10 dicembre 2010, in vigore dal 9 giugno 2011, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal Codice e dal Regolamento esecutivo ed attuativo dello stesso;
- per effetto della Legge n.106 del 12.07.2011, in vigore dal giorno successivo, l’importo massimo entro il quale è consentito l’affidamento diretto da parte del RUP nelle acquisizioni in economia di beni e servizi effettuate tramite la procedura del cottimo fiduciario ex art.125, comma 11 ultimo periodo, del D.Lgs.163/2006, è passato da € 20.00,00 a € 40.000,00.
In merito al regolamento in oggetto si riportano le principali decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione della Webred SpA, Amministratore Unico di Umbria Salute (già denominata Webred Servizi Srl) fino al 30 Aprile 2014:
- con delibera n.1664 del 17 marzo 2009 è stato approvato il primo regolamento di disciplina degli acquisti di beni e servizi della società effettuati ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.163/2006.
- con delibera n.1694 del 22 Febbraio 2010 sono state approvate le modifiche apportate al suddetto regolamento, a seguito delle nuove soglie dei contratti pubblici, pubblicate sulla GUUE n. 314/64 del 1 dicembre 2009;
- con delibera n.1732 del 28 Marzo 2011 è stata approvata la pianificazione standard dei fabbisogni annuali di Umbria Salute, il cui prospetto è depositato agli atti del C.d.A., che resterà la stessa anche per gli anni futuri, salvo modifiche relative alla tipologia di beni e servizi ed alle voci di spesa, che dovranno essere sottoposte alla approvazione dell’organo competente.
- con delibera n. 1745 del 1° Agosto 2011 è stato approvato l’adeguamento del regolamento di disciplina dei procedimenti per l’acquisizione in economia di beni e servizi nella parte relativa al valore massimo in cui è consentito l’affidamento diretto passato per legge da € 20.00,00 a € 40.000,00.
- con delibera n.1747 del 28 Ottobre 2011 sono state approvate ulteriori modifiche apportate al regolamento al fine di renderlo del tutto conforme ai dettati normativi di cui al DLgs 163/2006 ed al D.P.R. n. 207 del 5/10/2010.
- con delibera n.1759 del 27 Marzo 2012 sono state approvate le modifiche al regolamento in conseguenza dell’innalzamento delle soglie comunitarie previste dal regolamento CE n.1251/2011. Con la stessa delibera sono state inoltre approvate le modifiche da apportare al prospetto standard dei fabbisogni annuali precedentemente approvato con delibera n. 1732 del 28.03.2011.
In data 26 febbraio 2014 l’Assemblea dei soci ha deliberato il cambio di denominazione sociale di Webred Servizi Srl in Umbria Salute Scarl.
In data 30 Aprile 2014 è stato nominato un nuovo Amministratore Unico (persona fisica) subentrato con effetto 1° maggio 2014 al posto di Webred Spa (persona giuridica).
Il nuovo Amministratore Unico ha rilevato la necessità di rivedere e aggiornare il presente regolamento sia per quanto riguarda le soglie comunitarie nuovamente modificate dal 1° gennaio 2014 dalla Commissione Europea del 13 dicembre 2013 con regolamento UE n. 1336/2013, sia per i riferimenti relativi al vecchio Amministratore Unico, nonchè al fine di apportare ogni modifica, anche non sostanziale, che si renda necessaria rispetto all’ultimo aggiornamento risalente a marzo 2012. Inoltre si rende necessario rivedere la pianificazione dei fabbisogni il cui prospetto risale a marzo 2012 anche in relazione alle mutate esigenze della Società. Le suddette modifiche sono state sottoposte all’Assemblea degli Enti Soci del 25 Febbraio 2015 per la relativa approvazione.
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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ll presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e i procedimenti di acquisizione in economia dei beni e servizi ricompresi nell’ambito delle tipologie e limiti di spesa approvati dall’organo competente, nel rispetto dei principi di buona amministrazione e di quelli in tema di procedure di affidamento di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e al D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010.
Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’affidamento di servizi e forniture avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Le disposizioni del presente Regolamento si armonizzano con le norme contenute nel Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) ed in particolare con quelle contenute all’art. 125 commi da 1 a 4 e da 9 a 14 del medesimo, nonché con le disposizioni di cui agli artt. 329,330,331,332,333 e 334 del Regolamento di attuazione del suddetto Codice.
ART. 3 - LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO
L’acquisizione di forniture di beni e di servizi in economia è consentita per importi inferiori all’attuale soglia comunitaria di € 207.000,00. Tale soglia è soggetta ad adeguamento in relazione alle modifiche delle soglie previste dall’art. 28 del D.Lgs.
n. 163/2006, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall’art. 248 del suddetto decreto.
Gli importi monetari, preventivamente determinati, sono sempre da intendersi al netto di I.V.A.
I procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi sono esperibili, in via generale, nei limiti degli importi approvati da Umbria Salute Scarl.
Nessuna fornitura di beni e/o servizi d’importo superiore a quello indicato nel paragrafo precedente potrà essere artificiosamente frazionata allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente Regolamento.
Oltre tale importo si dovrà provvedere attraverso le ordinarie procedure d’acquisto di servizi e forniture applicando le disposizioni nazionali e/o comunitarie in materia.
ART. 4 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Nel caso di Umbria Salute Scarl, non trattandosi di una pubblica amministrazione nè di un ente pubblico, trova applicazione il comma 9 dell’art.10 del Codice Contratti pubblici in merito all’individuazione, secondo i propri ordinamenti, di uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento.
In considerazione quindi dell’attuale struttura interna della Società, il Responsabile Unico dei procedimenti è l’Amministratore Unico della Società.
Le Strutture Operative esistenti in Umbria Salute, attraverso i propri responsabili, formulano le richieste di acquisto nei limiti dei budget agli stessi assegnati.
Il Responsabile del Procedimento attiva la funzione Legale e Acquisti, che dovrà operare in materia di selezione della procedura per la scelta del fornitore ed agire di concerto con la struttura operativa richiedente e con la struttura tecnica della società per la redazione dei capitolati tecnici necessari.
Ai fini di orientamento nella determinazione dei prezzi da porre a base della consultazione che avverrà con i fornitori, nonchè nella verifica della congruità o dell’anomalia dei preventivi/offerte per l’acquisizione in economia di beni e servizi, si terrà conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile. A tal fine, saranno presi in considerazione i costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali determinati dall’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art.7, comma 4, lettera c) del D.Lgs.n.163/2006, nonchè i listini e i prezziari di beni e servizi normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento utile di conoscenza.
ART. 5 – TIPOLOGIE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA E RELATIVI IMPORTI DI SPESA
Nei limiti previsti al precedente art.3, è ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l’acquisizione delle seguenti tipologie di forniture di beni e servizi, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
Tipologie di beni
- spese per l’acquisto/noleggio, di apparecchiature informatiche;
- spese per l’acquisto di programmi software;
- spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici, riviste e ad agenzie di informazione;
- spese per acquisto, noleggio, installazione, gestione e assistenza tecnica per impianti e apparecchiature di riproduzione, telefonici, radiofonici e radiotelegrafici, elettronici;
- spese per acquisto di dotazioni strumentali, quali mobili, arredi, attrezzature, macchine e materiali di consumo, a corredo e per il funzionamento di locali, uffici, impianti, necessari per garantire la sicurezza degli stessi, nonché spese per servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di macchine e
attrezzature d'ufficio;
- spese per assunzione in locazione di locali anche a breve termine, con attrezzature di funzionamento eventualmente già installate e altre spese per l'espletamento di concorsi, per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali nell'interesse della Società, allorquando non vi sia disponibilità temporanea di idonei locali di proprietà;
- spese per arredi e attrezzature per locali, stanze ed uffici aziendali;
- spese per acquisto apparecchi per la telefonia fissa e mobile e spese telefoniche in genere;
- spese per acquisto mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie;
- spese per l’igiene e la pulizia dei locali aziendali;
- spese per la sistemazione e completamento di apparecchiature informatiche (terminali, personal computer, stampanti, ecc;
- spese postali, telegrafiche e per acquisto di valori bollati;
- spese per pagamento tassa di immatricolazione e di circolazione autoveicoli;
- spese per l’acquisto di materiali di cancelleria, materiali e attrezzature per il sistema foniadati, supporti per archiviazione, timbri, tabelle, registri, carta, cartone, affini e altri materiali di consumo;
- spese per l’acquisto di materiale da ferramenta e materiale elettrico;
- spese per l’acquisto di piante, fiori, corone e addobbi vari;
- spese per noleggio, manutenzione e riparazione di autoveicoli, motoveicoli e altri automezzi disponibili, per acquisto di carburanti, combustibili e lubrificanti;
Tipologie di servizi
- spese per servizi di manutenzione hardware;
- spese per servizi di manutenzione software;
- spese per servizi di assistenza specialistica su prodotti software;
- spese per servizi informatici e telematici in genere;
- spesa per collaborazioni e prestazioni professionali in ambito informatico;
- spese di partecipazione, organizzazione, promozione e pubblicizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni e iniziative culturali e scientifiche;
- spese per reperimento di personale a mezzo di Agenzia per il Lavoro , riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- spese per servizi di: consulenza, studi vari, progettazione, architettura, ingegneria, ricerca, indagini e rilevazioni statistiche;
- spese per servizi di divulgazione bandi o avvisi a mezzo società specializzate, stampa o altri mezzi di informazione;
- spese per servizi di manutenzione e riparazione d’impianti e attrezzature aziendali e beni mobili;
- spese per buoni pasto;
- spese per ristorazione;
- spese per servizi di registrazione televisiva, audiovisiva, diffusione sonora, di illuminazione, di proiezione, di dattilografa, videoscrittura e/ o inserimento dati, apparecchiature e materiali per disegni, fotografie ed audiovisivi, in occasione dì pubbliche manifestazioni, spettacoli, ecc...;
- spese per servizi di spedizione, imballaggio, magazzinaggio e facchinaggio;
- spese per servizi di pulizia locali;
- spese per servizi di stampa, tipografia, litografia, ecc....
- spese per rappresentanza in occasione di ricevimenti, onoranze ed altre occasioni di carattere istituzionale, servizi di catering, buffet e altri generi;
- spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale;
- spese per il funzionamento di commissioni di gara e selezioni;
- spese per servizi di traduzione;
- spese per servizi di trasporto/facchinaggio in genere;
- spese per rilegatura di libri e pubblicazioni varie;
- spese per servizi di vigilanza, custodia e sicurezza;
- spese di rappresentanza;
- spese per servizi di agenzia viaggi, servizi alberghieri e servizi accessori per missioni istituzionali;
- spese per assicurazioni e fidejussioni;
- spese per servizio di certificazione.
2. Il ricorso all'acquisizione in economia è, altresì, consentito nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, xxx non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
ART. 6 – SISTEMI DI ACQUISIZIONE
1. L'acquisizione in economia di beni e servizi è effettuata:
a) mediante amministrazione diretta;
b) mediante procedura di cottimo fiduciario;
2. Sono acquisiti mediante amministrazione diretta i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun operatore economico esterno; a tali acquisizioni si provvede, sotto la direzione del responsabile, mediante utilizzo di materiali e mezzi propri della Società o appositamente acquistati o noleggiati e con l'impiego di personale proprio o, ove necessario, assunto per l'occasione a cura dei competenti uffici e servizi della Società.
3. Sono acquisiti mediante la procedura del cottimo fiduciario i beni e i servizi per i quali sia necessario ed opportuno l'affidamento ad operatori economici esterni, che assumono l'esecuzione, totale o parziale, della fornitura o del servizio con mezzi prevalentemente propri. Le prestazioni del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente dall’operatore economico, ad eccezione di eventuali sub-affidamenti di prestazioni accessorie e delle forniture di materiale necessario all'esecuzione di servizi. Allorquando sia ammesso il ricorso al sub-affidamento, nella lettera di invito devono essere indicate le parti della prestazione suscettibili di sub-affidamento. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa vigente in materia di subappalto.
ART. 7 – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE
A) AMMINISTRAZIONE DIRETTA
1. Questo sistema viene adottato essenzialmente nel campo della acquisizione dei servizi.
2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale dipendente, o eventualmente assunto per l'occasione da parte dei competenti uffici e servizi dell'Amministrazione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
3. I servizi da eseguirsi in amministrazione diretta non possono, comunque, superare la spesa complessiva di € 40.000,00.
B) COTTIMO FIDUCIARIO
Per le forniture di beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino a sotto la soglia di € 207.000,00, nel rispetto dei limiti di importo approvati da Umbria Salute, l’affidamento mediante il sistema del cottimo fiduciario avviene tramite procedura negoziata, attraverso la consultazione di operatori economici scelti dalla Società nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento dei fornitori.
In questo caso Umbria Salute trasmetterà le lettere di invito e gli eventuali allegati, di norma ad almeno cinque operatori economici idonei (se sussistono in tale numero in
relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire), individuati sulla base di ricerche di mercato ovvero tramite l’Albo Fornitori suddiviso da Umbria Salute per categorie merceologiche.
La scelta dei fornitori da invitare alle procedure oggetto del presente Regolamento avverrà tenendo altresì conto dei fornitori eventualmente proposti dal Responsabile del Procedimento.
La Funzione Legale e Acquisti aggiorna costantemente l’Albo Fornitori della Società al fine di garantire l’effettiva rotazione delle imprese da invitare. La suddetta funzione provvede comunque all’aggiornamento annuale dell’Albo nel rispetto di quanto previsto all’art. 125 comma 12 del Codice dei Contratti pubblici e dall’art. 332 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 .
Il criterio della rotazione non è applicato nei casi in cui il bene o servizio da acquisire abbia caratteristiche tecniche tali da consentire la sola partecipazione di soggetti specifici.
Umbria Salute si riserva la facoltà di sospendere, anche temporaneamente o di cancellare un’impresa dal suddetto elenco, qualora riscontri il verificarsi, nei confronti della medesima, di una delle ipotesi previste a tale fine nel proprio sistema di qualità.
L’iscrizione nell’Albo Fornitori non vincola Umbria Salute la quale avrà la facoltà di individuare altre imprese da invitare nel caso in cui sussistano ragioni di necessità, di funzionalità dei beni e/o dei servizio da acquisire e di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche tecniche della fornitura. Qualora in una categoria o sottocategoria non siano presenti soggetti in numero sufficiente a garantire un’effettiva concorrenzialità,
Ai sensi di quanto previsto all’art.331, 3° comma del D.P.R. n.207/2010, l’esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all’art. 334 è soggetto ad avviso post- informazione mediante pubblicazione sul sito del committente xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx
Ad ogni modo, Umbria Salute osserverà tutte le prescrizioni di cui al D.Lgs.33/2013 in materia di trasparenza della propria attività amministrativa, effettuando le pubblicazioni ivi previste, sul sito suddetto.
La consultazione di cui sopra, avviene mediante richiesta, rivolta agli operatori economici all'uopo individuati, di preventivi-offerta da redigersi secondo le indicazioni contenute in apposita lettera d'invito e relativi allegati, da trasmettersi, entro un determinato termine, in busta chiusa.
La richiesta di offerta ed il conseguente scambio di informazioni con i fornitori può avvenire, a discrezione di Umbria Salute, mediante PEC, Mail ordinaria, FAX o mediante combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti sono indicati nell’invito alla procedura.
Le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione delle informazioni sono realizzati in
modo da salvaguardare l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte.
L’invito a presentare offerta è trasmesso nella medesima giornata a tutti i soggetti presi in considerazione.
La lettera di invito, ai sensi dell’art.334 del D.P.R. n.207/2010, riporta:
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell’IVA;
b) le garanzie richieste all’affidatario del contratto;
c) il termine di presentazione delle offerte;
d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
e) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
h) l’eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta valida;
i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del regolamento;
l) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonchè di accettare condizioni contrattuali e penalità;
m) l’indicazione dei termini di pagamento;
n) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
Umbria Salute riporta inoltre nella lettera di invito anche le modalità di presentazione dell’offerta, le modalità di svolgimento della procedura e quant’altro necessario per il corretto espletamento della stessa.
In base alla natura della prestazione richiesta, Umbria Salute potrà prevedere la facoltà per le imprese concorrenti di ricorrere all’istituto dell’avvalimento, secondo quanto previsto dall’art. 49 del Codice dei Contratti pubblici.
Il tempo utile concesso agli operatori economici per la presentazione dei preventivi-offerta non può essere inferiore a 15 giorni. In caso d'urgenza, tale termine può essere ridotto, motivatamente, a 10 giorni. I suddetti termini potranno in ogni caso subire variazioni in caso di richieste di chiarimento da parte degli offerenti.
L’Albo dei fornitori di Umbria Salute, è sempre disponibile sul sito internet di quest’ultima ai fini dell’iscrizione degli operatori economici interessati.
A tale albo possono essere iscritti i soggetti che siano in possesso dei
requisiti giuridici, tecnici ed economici sopra indicati e che abbiano presentato apposita richiesta conforme agli standard disponibili sul sito stesso. ART. 8 – AFFIDAMENTO DIRETTO.
Si potrà prescindere dalla richiesta di una pluralità di offerte, ricorrendo all’affidamento diretto ad un unico fornitore, quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di € 40.000,00, esclusa IVA.
Con tali modalità, nei limiti d’importo di cui all’art. 3 comma 1 del presente Regolamento, si potrà analogamente procedere nel caso di specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero per comprovati motivi d’urgenza. In tal caso, il richiedente del bene o servizio dovrà motivare dettagliatamente:
a) le caratteristiche del bene o del servizio riconducibili al concetto di privativa industriale;
b) le impellenti ed imprevedibili esigenze di pubblica utilità, i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuovere gli inconvenienti verificatisi.
Dovrà altresì essere definito il valore economico delle forniture di beni o dei servizi da acquisire. Per ciascuno dei suddetti affidamenti sarà predisposto dal RUP apposito Atto di Motivazione.
ART. 9 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.
Gli acquisti di beni e servizi previsti dal presente Regolamento sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:
- al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni o l’espletamento dei servizi oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati tecnici ovvero alle dettagliate descrizioni contenute nell’invito;
- all’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, i termini di pagamento, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l’assistenza tecnica, l’impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, etc..
In questo caso, i criteri che saranno applicati per l’aggiudicazione della gara devono essere menzionati nell’invito o suoi eventuali allegati.
In entrambi i suddetti casi non sono comunque ammesse offerte in aumento sui prezzi posti a base della richiesta d’offerta. A supporto del Responsabile del Procedimento, che per Umbria Salute è l’Amministratore Unico, la verifica delle offerte, per tutti i relativi aspetti, viene effettuata da un Presidente di gara nel caso di offerta al ribasso o da una Commissione, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, composta da minimo tre membri, scelti in relazione alla tipologia di beni o servizi da acquisire. Il Presidente di gara/la Commissione, possono agire in
sedute pubbliche o in sedute riservate a seconda delle varie fasi di procedura.
Il Servizio Legale e Acquisti garantisce il supporto per gli aspetti giuridici formali nel rispetto della prescrizione di cui al Codice dei Contratti.
Il Presidente di gara/la Commissione, attraverso propri verbali sottoporranno al RUP, attività dagli stessi svolte durante le sedute pubbliche o riservate, affinchè lo stesso provveda ad assumere decisioni in merito e alla adozione degli atti conseguenti.
Il verbale redatto dal Presidente/ Commissione dovrà di massima contenere:
a) la data e l’ora delle riunioni della commissione, nonchè i nominativi dei partecipanti;
b) l’oggetto ed il valore della procedura;
c) i nomi delle imprese invitate e di quelle offerenti;
d) i nomi delle eventuali imprese escluse e i motivi dell'esclusione;
e) la proposta di affidamento in base alle graduatorie rilevate;
f) quant’altro verificatosi nel corso delle sedute e ritenuto necessario al fine del corretto iter della procedura.
ART. 10 – VERIFICA DELL’ANOMALIA O DELLA CONGRUITA’ DELLE OFFERTE
Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, Umbria Salute procederà alla valutazione dell’eventuale loro anomalia sulla base dei seguenti criteri:
- nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, verranno assoggettate a controllo le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse con esclusione del 10%, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la suddetta media;
- nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, verranno assoggettate a controllo le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera d’invito.
Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, Umbria Salute valuterà la congruità delle offerte tenendo conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile, dei listini e prezziari di beni e servizi dalla stessa reperiti, delle eventuali rilevazioni statistiche ed ogni altro elemento di conoscenza.
Qualora le procedure di rilevazione evidenzino la presenza di una o più offerte anormalmente basse, la commissione procederà alla verifica delle stesse, provvedendo, ai sensi degli artt. 86,87 e 88 del D.Lgs.n. 163/2006. Si sottoporrà quindi a verifica la prima migliore offerta; se la stessa appaia anormalmente bassa e
quindi esclusa, si procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte fino ad individuare la migliore offerta non anomala. Nella lettera di invito Umbria Salute può riservarsi la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, ai sensi del comma 7 dell’art.88 del citato Decreto.
ART. 11 – COMPETENZE
L’acquisto di beni e servizi di cui al presente Regolamento, può essere disposto dall’Amministratore Unico della Società o da soggetto da questi appositamente delegato.
ART. 12 – AFFIDAMENTO/CONTRATTO
A seguito della comunicazione di aggiudicazione della fornitura di beni e/o servizi da acquisire effettuata dall’Amministratore Unico, la Funzione Legale e Acquisti attiverà la procedura di verifica dei requisiti soggettivi, economici e tecnici qualora richiesti in fase di procedura, per poi addivenire alla stipula del contratto/ordine di fornitura.
Tutte le eventuali spese di contratto (bolli, registrazione, copie, etc.) saranno a carico dell’impresa fornitrice.
Le acquisizioni di beni e/o di servizi di valore inferiore a € 40.000,00 potranno essere formalizzate anche attraverso l’emissione di specifici ordini di acquisto o con altra modalità.
ART. 13 - GARANZIE.
A garanzia della regolare esecuzione del contratto potrà essere richiesta al Fornitore, una garanzia pari al 10% (dieci per cento) dell’importo del contratto (cauzione definitiva) prodotta secondo quanto previsto dall’art. 113 del Codice dei contratti. Tale cauzione sarà ridotta del 50% per le imprese in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2000.
ART. 14 - SERVIZI COMPLEMENTARI.
In analogia a quanto previsto dalla normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica ed in particolare dall’art.57, 5° comma lettera a.2), qualora si dovesse rendere assolutamente necessario ed indispensabile eseguire interventi complementari rispetto al contratto principale, non prevedibili al momento della richiesta di offerta, Umbria Salute potrà affidare direttamente al Fornitore tali servizi nel limite del 50% dell’importo di aggiudicazione al netto dell’IVA.
ART. 15 - QUINTO D’OBBLIGO.
In relazione alla tipologia del bene o del servizio acquisito, Umbria Salute si riserva la facoltà di ricorrere all’istituto del quinto d’obbligo.
ART. 16 – REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI.
Nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa è prevista una specifica clausola di revisione periodica del prezzo determinata sulla base della natura della prestazione da eseguire. La revisione sarà effettuata da Umbria Salute tenendo conto delle rilevazioni dell’Osservatorio dei Contratti pubblici di cui all’art. 7 del
Codice dei Contratti, degli indici ISTAT, delle rilevazioni dei prezzi di mercato nonché di eventuali tariffari di riferimento e di ogni altro elemento ritenuto idoneo.
ART. 17 - VERIFICA DELLE PRESTAZIONI.
Tutti i servizi e le forniture di beni acquisiti nell’ambito del presente Regolamento sono soggetti rispettivamente al riscontro di regolare esecuzione del servizio o a collaudo in base alle condizioni che verranno indicate nel contratto.
Il collaudo o il riscontro di regolare esecuzione sono eseguiti direttamente dalla funzione richiedente l’acquisizione tramite l’individuazione di personale tecnico ritenuto idoneo ovvero, quando ne ricorrano i presupposti, da soggetti esterni qualificati per specifica competenza e individuati in base alle leggi vigenti. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro i termini stabiliti nell’ambito delle condizioni contrattuali, secondo le modalità ivi previste
ART. 18 – INADEMPIMENTO DEI CONTRATTI DI COTTIMO FIDUCIARIO.
In caso di gravi e reiterati inadempimenti dei contratti sottoscritti, Umbria Salute avrà facoltà di applicare penali e di risolvere i contratti stessi, previa segnalazione degli inadempimenti da parte della struttura operativa di riferimento e della struttura tecnica. Saranno in ogni caso fatti salvi i diritti e le facoltà riservate a Umbria Salute dal contratto.
ART. 19 – SUBAPPALTO.
Salvo che non sia espressamente vietata in relazione alla tipologia di bene o servizio, è ammessa la facoltà del subappalto nei limiti e modalità di cui all’art.118 del D.Lgs.n.163/2006.
ART. 20– VARIANTI IN CORSO D’OPERA.
Le varianti in corso d'opera saranno consentite, nei casi di seguito elencati e preventivamente analizzati:
- esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile del Procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione, che possano determinare miglioramenti qualitativi nella fornitura del bene o nella prestazione del servizio;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni e/o dei servizi verificatesi nel corso dell'esecuzione del contratto non prevedibili nella fase progettuale;
-per il manifestarsi di evidenti e giustificati motivi di opportunità che comportino modifiche che garantiscano la corretta esecuzione del contratto;
- qualora si verifichino ulteriori ed eventuali ipotesi oggetto di valutazione in relazione al caso concreto.
Il Fornitore è tenuto ad eseguire, senza adeguamento del corrispettivo originariamente pattuito, gli interventi derivanti da varianti in corso d'opera che non superino il 5% dell'importo originario del contratto.
Qualora le varianti superino il limite del 5% e fino e non oltre il 10% dell'importo sopra citato, il Fornitore ha diritto al riconoscimento dell'adeguamento del corrispettivo contrattuale.
Tale adeguamento verrà determinato di comune accordo tra Umbria Salute ed il Fornitore stesso.
ART. 21 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del Codice dei Contratti pubblici, è fatto divieto all’aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto di Umbria Salute al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto s’intenderà risolto di diritto.
ART. 22 - CESSIONE DEI CREDITI.
La cessione dei crediti, in qualsiasi forma, derivanti da contratti di fornitura di beni e servizi ad esecuzione istantanea (es. compravendita) è vietata.
In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto di Umbria Salute al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto s’intenderà risolto di diritto.
La cessione dei crediti derivanti da contratti di fornitura di beni e servizi da eseguirsi in termini di somministrazione periodica o continuativa è disciplinata secondo quanto previsto dall’art. 117 del Codice dei Contratti. In questo caso, ai fini dell’opponibilità a Umbria Salute, la cessione dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio.
La notificazione a Umbria Salute dell’eventuale cessione del credito, effettuata nella forma menzionata al precedente comma, dovrà avvenire, pena la non opponibilità al medesimo, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Umbria Salute si riserva la facoltà di rifiutare la cessione debitamente notificata. L’eventuale rifiuto verrà comunicato per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine di 15 giorni dalla data di notificazione della cessione. In caso di mancato invio della comunicazione di rifiuto entro tale termine, la cessione dovrà intendersi accettata.
ART. 23 – CONTROVERSIE
Per ogni controversia derivante dai contratti sottoscritti ai sensi del presente regolamento, sarà esclusivamente competente il Foro di Perugia.
ART. 24 – ACCESSO AGLI ATTI
Per l’accesso agli atti si rinvia alle vigenti normative in merito.
ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE
ll presente Regolamento entra in vigore alla data di sua formale approvazione da parte dell’organo competente ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx