PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO DESTINATI AL FABBISOGNO DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Direzione generale della Centrale regionale di committenza Servizio forniture e servizi
PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO DESTINATI AL FABBISOGNO DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
CONVENZIONE TRA
la dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx, nata a Cagliari (CA) il 18/07/1971 (C.F. LLLCNZ71L58B354E), domiciliata per la funzione presso gli uffici della Presidenza in Cagliari Xxxxx Xxxxxx x. 00, la quale interviene nella sua qualità di Direttore generale della Centrale regionale di committenza,
E
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, nata a Roma (RM) il 28/12/1979, C.F. TBRLVC79T68H501B, residente per la carica presso la sede sociale dell’Impresa appresso indicata, la quale interviene nella sua qualità di Procuratrice dell’Impresa Xxxxxx S.p.A., con sede legale in Roma (RM) Piazzale dell’Industria 20, C.F. 00492340583 P.IVA 00907371009 – giusta procura autenticata nelle firme dal notaio Xxxxxxx Xxxxxxxxx, rep. n. 50696 raccolta n. 18328 del 14.10.2019, conferita dall’Amministratore Delegato della medesima Impresa, (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);
PREMESSO CHE
A. con determinazione prot. n. 5745 rep. n. 192 del 21/06/2019, il Direttore del Servizio Forniture e servizi della Direzione generale della Centrale regionale di committenza ha indetto una procedura informatizzata per fornitura triennale di soluzioni infusionali e fialaggio occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna, articolata in 127 lotti, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzato alla stipula di Convenzioni quadro valevoli sull’intero territorio della Regione Autonoma della Sardegna e pubblicato sul profilo del committente xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx;
B. la documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmata digitalmente, sul sito xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx e sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx nell’area riservata ai soli operatori economici invitati;
C. con determinazione rep. n. 296 del 04/10/2019 prot. n. 8408 il Direttore del Servizio Forniture e servizi della Direzione generale della Centrale regionale di committenza ha aggiudicato definitivamente l’appalto
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all’Impresa Xxxxxx S.p.A., la quale è risultata aggiudicataria dei Lotti di cui all’allegato “Tabella elenco lotti aggiudicati” e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi alla fornitura oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
D. l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile, ovvero l’importo a base d’asta, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni alle modalità ed ai termini stabiliti;
E. la Centrale regionale di committenza ha individuato il Fornitore nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente e nei suoi confronti sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
F. il Fornitore ha prestato la prevista garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva come stabilito nel Capitolato d’Xxxxx, nonché ha dichiarato il possesso di un’adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile e per la stipula della presente Convenzione. La garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva anche se non materialmente allegata alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
G. con riferimento all’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, la società, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
H. il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
I. la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale regionale di committenza nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende Sanitarie con l’emissione dei relativi Ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione;
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J. i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende Sanitarie, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione degli Ordinativi di fornitura (contratti) nei quali sarà specificato l’oggetto della prestazione;
K. in esecuzione degli Ordinativi di fornitura, gli Enti Contraenti emetteranno Richieste di consegna, nelle quali specificheranno di volta in volta il quantitativo da consegnare e i luoghi di consegna, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico;
L. resta espressamente inteso che la Centrale regionale di committenza non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività degli Enti Contraenti; parimenti, ciascun Ente Contraente potrà essere considerato responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuno degli stessi emessi;
M. la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l’elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l’offerta economica, ancorché non materialmente allegati, sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.
Articolo 2 - Definizioni
1. Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:
a. Azienda/e Sanitaria/e Contraente/i: le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, emettono Ordinativi di fornitura e presso le quali il Fornitore si impegna a fornire i beni richiesti;
b. Fornitore: l’impresa, il Raggruppamento temporaneo d’imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario, a seguito della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente, che conseguentemente
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sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di fornitura;
c. Convenzione: La presente Convenzione stipulata tra la Direzione generale della Centrale regionale di committenza ed il Fornitore aggiudicatario di ciascun lotto, che regola i termini della fornitura attivata dalle Aziende Sanitarie attraverso gli Ordinativi di fornitura.
d. Ordinativo di fornitura (contratto): il documento disponibile sul sito nella Sezione “Convenzioni”, con il quale le Aziende Sanitarie comunicano la volontà di acquisire le forniture oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta;
e. Offerta: l’offerta del Fornitore presentata per l’oggetto della fornitura di cui alla presente Convenzione;
f. Sito: lo spazio web sul Portale internet all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx dedicato e gestito dalla Centrale regionale di committenza, contenente un’area riservata a ciascuna Convenzione;
g. Importo massimo spendibile: si intende l’importo a base d’asta di ciascun lotto di riferimento.
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'erogazione della fornitura e dei servizi connessi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, è regolata in via gradata:
• dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, del Capitolato D’Oneri, Capitolato tecnico e dall’offerta economica dell’aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
• dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente atto;
• dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
• dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
• dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
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2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell’offerta economica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato tecnico e relativi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l’offerta contenga, a giudizio della Centrale regionale di committenza, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico e suoi allegati.
3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. L’aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.
5. In ordine all’esecuzione contrattuale, resta nell’esclusiva competenza della Centrale regionale di committenza, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
• gestione dell’eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
• custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
• richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo;
• stesura e sottoscrizione della presente Convenzione con il Fornitore (non vincolante in assenza di Ordinativi di fornitura da parte delle Aziende Sanitarie).
6. Resta nell’esclusiva competenza di ciascuna Azienda Sanitaria:
• nomina del Responsabile del procedimento per la gestione del contratto e nomina del DEC laddove previsto;
• emissione di Ordinativi di fornitura;
• emissione degli ordini di consegna e ricevimento merci con verifica quali-quantitativa di cui all’art. 10 della presente Convenzione;
• ricevimento fatture e relativi pagamenti;
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• gestione dei rapporti negoziali, e dell’eventuale contenzioso, conseguenti all’esecuzione degli Ordinativi di fornitura;
• monitoraggio almeno annuale della fornitura e comunicazione delle valutazioni alla Centrale regionale di committenza.
Articolo 4 – Oggetto della fornitura e quantità
1. La presente Convenzione, finalizzata alla futura conclusione di singoli contratti, da formalizzarsi attraverso l’emissione di appositi Ordinativi di fornitura, ha per oggetto la fornitura di soluzioni infusionali e fialaggio indicati nell’allegato “Tabella elenco lotti aggiudicati” destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna. Più specificamente, la presente Convenzione definisce la disciplina contrattuale generale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di fornitura, relativa alla fornitura di prodotti di cui ai lotti sopraddetti.
2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie, alla fornitura oggetto del presente atto, nonché a prestare tutti i servizi connessi, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Allegato 3 - Tabella Elenco Prodotti ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile secondo i quantitativi previsti per ciascun lotto di cui alla “Tabella elenco lotti aggiudicati”.
3. Il singolo Contratto di fornitura, indipendentemente dalla data di emissione del relativo Ordinativo, avrà una scadenza non superiore a quello della Convenzione (pari al 36°mese successivo dalla data di stipu la della presente Convenzione).
4. Il valore dell’Ordinativo di fornitura sarà impegnativo per le singole Aziende Sanitarie anche tenuto conto di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. La Centrale regionale di committenza si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture e servizi in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse
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condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo secondo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
6. Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire alle Aziende Sanitarie sono descritti nel Capitolato Tecnico e nella Tabella Elenco Lotti che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Le quantità indicate nei documenti citati si riferiscono in via puramente indicativa al fabbisogno relativo alla durata della Convenzione.
Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione
1. L’utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al Sistema del Punto ordinante sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
2. Le Aziende Sanitarie utilizzano la Convenzione mediante l’emissione di Ordinativi di fornitura sottoscritti dai Punti ordinanti ed inviati, firmati digitalmente al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell’importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.
Articolo 6 - Modalità di conclusione
1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Aziende Sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di fornitura inviati dalle stesse Aziende Sanitarie.
2. Gli Ordinativi di fornitura devono essere firmati digitalmente e inviati dai Punti ordinanti esclusivamente tramite la piattaforma SardegnaCAT. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente comma.
3. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all’Ordinativo di fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Aziende Sanitarie, attraverso il portale, dell’Ordinativo di fornitura ricevuto.
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4. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura con le modalità di seguito stabilite e descritte nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico.
Articolo 7 - Durata della Convenzione
1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 5, la presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione, e potrà essere prorogata per un massimo di 6 mesi nel caso in cui non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
2. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di fornitura.
3. I singoli contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dagli Enti Contraenti mediante l’emissione degli Ordinativi di fornitura avranno data di scadenza pari a quella della Convenzione.
4. Le Aziende Sanitarie si riservano, qualora prima della scadenza di una Convenzione non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, di disporre la proroga degli Ordinativi di fornitura alle condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per le Aziende stesse. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l’efficacia al periodo antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio.
Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione o, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
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2. La procedura di gara ha ad oggetto mere forniture di prodotti, pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto ai sensi del predetto articolo non sussiste tale obbligo. Resta inteso che qualora l’Amministrazione contraente ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà l’Ordinativo di fornitura.
3. È comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso.
4. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o degli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di fornitura emesso.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dalla Convenzione, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie o, comunque, dalla Centrale regionale di committenza, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale regionale di committenza e le Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso
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in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale regionale di committenza, nonché alle Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Aziende Sanitarie e/o alla Centrale regionale di committenza, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura.
11. Resta espressamente inteso che la Centrale regionale di committenza non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Aziende Sanitarie.
12. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.
Articolo 9 – Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
a) fornire i prodotti oggetto della gara, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione alle condizioni, livelli e modalità stabilite nel Capitolato tecnico;
b) manlevare e tenere indenne la Centrale regionale di committenza, nonché le Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da difetti dei prodotti oggetto della gara, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
c) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’Azienda Sanitaria contraente e dalla Centrale regionale di committenza, per quanto di rispettiva ragione;
d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti.
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2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura dei prodotti oggetto della gara in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordini di consegna emessi da ciascuna Azienda Sanitaria contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione, fermo restando che le forniture dovranno essere eseguite con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.
3. Il Fornitore è tenuto inoltre ad erogare i servizi accessori di seguito illustrati:
✓ Servizio di accesso dati su web: Il Fornitore, al fine di pubblicare i prodotti nel sistema xxx.xxxxxxxxxxx.xx nella sezione relativa alle Convenzioni, si obbliga a consegnare alla Centrale regionale di committenza, la seguente documentazione:
• la descrizione dei prodotti con le principali caratteristiche e il rispettivo codice identificativo (AIC) o del codice prodotto in assenza di AIC;
• le informazioni sull’azienda produttrice;
• il numero di telefono e indirizzo e-mail del servizio informativo;
• altra documentazione si renda necessaria per la pubblicazione della Convenzione.
Quanto trasmesso e le ulteriori informazioni relative alla Convenzione oggetto di gara, saranno visualizzate in una pagina web con i relativi prezzi di aggiudicazione e termini contrattuali. In tale pagina le Aziende Sanitarie/Amministrazioni potranno:
• scegliere il tipo e le quantità dei prodotti da ordinare, con relativo costo globale;
• produrre il documento “Ordinativo di fornitura”;
• inviare l’Ordinativo di fornitura in formato elettronico, firmato digitalmente al Fornitore. Al Fornitore verrà fornito un collegamento con il predetto Sito, anche al fine di:
• ricevere gli Ordinativi di fornitura;
• monitorare costantemente il database degli Ordinativi di fornitura.
✓ Servizio di reportistica. Il Fornitore si impegna a consegnare su richiesta della Centrale regionale di committenza e/o di ciascuna Azienda Sanitaria, un report di sintesi relativo al servizio erogato, sulla base del modello di rendicontazione approvato con determinazione rep. n. 336 prot. n. 8003 del 29/11/2018, entro 15 giorni dalla richiesta. I report, in formato elettronico (excel) dovranno pervenire mediante trasmissione a mezzo PEC. La reportistica deve riportare i seguenti dati per ciascuna
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Azienda Sanitaria: quantità e tipologia dei prodotti consegnati e relativi costi. La Centrale regionale di committenza si riserva la facoltà di applicare le penali di cui allo Schema di Convenzione in caso di mancata produzione di tale reportistica.
✓ Servizio Informativo: entro la data di stipula della Convenzione, il Fornitore è tenuto ad attivare e rendere operativo un servizio informativo mediante la messa a disposizione di un numero telefonico di rete fissa nazionale e indirizzo di posta elettronica, impiegando un numero di operatori adeguato. Il servizio dovrà fornire informazioni sui prodotti oggetto della Convenzione e sui servizi relativi alla consegna, attivare le pratiche dei resi, etc. Tale numero deve essere attivo per tutto l’anno nelle
giornate feriali nei normali orari d’ufficio per almeno otto ore lavorative giornaliere (indicativamente dal lunedì al venerdì, tra le ore 8.00 alle ore 18.00), ad eccezione di giorni festivi, giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio, seconda e terza settimana di agosto. Le Aziende Sanitarie potranno rivolgersi al Fornitore per:
• richiedere informazioni sui prodotti offerti nella Convenzione;
• richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne;
• inoltrare i reclami.
a. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a ciascuna Azienda Sanitaria contraente, le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione delle forniture oggetto della fatturazione.
Articolo 10 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura
1. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fornitura e successivi ordini di consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite e descritte dal Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati.
2. Nell’esecuzione della fornitura, il Fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa in vigore.
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3. Il Fornitore garantisce altresì che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme:
• di igiene sulla produzione e sul commercio;
• di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione, al fine di garantire, ove necessario, la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
• sulla infortunistica, sulla prevenzione degli incendi.
4. La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente Ordinativo di fornitura emesso da ogni singola Azienda Sanitaria e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi ivi indicati.
5. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione a tutte le richieste di consegna, fornire qualsiasi quantitativo anche in caso di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l’Azienda Sanitaria.
6. L’Azienda Sanitaria ha, tuttavia, la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall’invio dell’ordine di forntiura, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l’invio dell’ordine medesimo, senza che il Fornitore abbia nulla a pretendere.
7. Nel caso in cui il Fornitore non effettui la consegna dei prodotti nel termine stabilito dal Capitolato tecnico, ovvero 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell’ordine, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco), l’Azienda Sanitaria contraente, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di detto termine di consegna, potrà procedere all’applicazione delle penali di cui al successivo articolo “Penali”, fermo restando le clausole di risoluzione previste nel prosieguo del presente documento.
8. Nel caso in cui il Fornitore non effettui la consegna dei prodotti in urgenza nel termine stabilito di 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, l’Azienda Sanitaria contraente, a decorrere dal giorno lavorativo successivo potrà procedere all’applicazione delle penali di cui al successivo articolo “Penali”, fermo restando le clausole di risoluzione previste nel prosieguo del presente documento
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9. Qualora i prodotti oggetto di un ordine di consegna vengano consegnati presso indirizzi diversi rispetto a quanto indicato nell’ordine medesimo, il Fornitore:
- non avrà diritto al pagamento di alcun corrispettivo compenso o indennizzo;
- dovrà provvedere a propria cura e spese all’eventuale ritiro dei prodotti nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al successivo articolo;
- sarà comunque tenuto, ove ancora possibile, all’esatto adempimento e, quindi, alla tempestiva consegna dei prodotti presso gli indirizzi indicati nell’ordine, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo “Penali”.
10. Nel caso in cui il Fornitore si trovasse nell’impossibilità di garantire la fornitura per causa di forza maggiore, dovrà comunicare immediatamente alla Centrale regionale di committenza e, contestualmente, alle Aziende Sanitarie ordinanti, la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti, e indicandone:
- la denominazione;
- il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile;
- la causa dell’indisponibilità.
La causa di forza maggiore ricorre, a titolo esemplificativo, in caso di sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione.
Le Aziende Sanitarie si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i prodotti sul libero mercato addebitando al Fornitore inadempiente l’eventuale differenza di prezzo, ovvero richiedendone l’acquisto direttamente al Fornitore allo stesso prezzo aggiudicato in gara, laddove consentito dalla normativa.
11. Data la tipologia dei prodotti oggetto della presente fornitura, per i prodotti in esclusiva, la Centrale regionale di committenza si riserva, su espressa e formale richiesta delle Aziende Sanitarie, la facoltà di richiedere al Fornitore aggiudicatario di ciascun lotto eventuali ulteriori formulazioni o dosaggi a base dello stesso principio attivo a completamento della gamma di prodotti disponibili (non elencati nei documenti di gara) messi in commercio dal Fornitore nel periodo di validità della gara. In questo caso il Fornitore aggiudicatario è tenuto ad applicare uno sconto dal prezzo massimo di cessione al SSN almeno pari allo sconto presentato dal Fornitore aggiudicatario sul relativo Lotto. Nel caso in cui le percentuali di sconto
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offerte per lo stesso principio attivo fossero diverse (a seconda delle formulazioni richieste in gara), si applicherà uno sconto dal prezzo massimo di cessione al SSN almeno pari allo sconto più favorevole per le Aziende Sanitarie presentato dallo stesso Fornitore. Si fa presente che l’inserimento di ulteriori formulazioni e/o dosaggi non potrà comunque costituire una esclusiva nell’eventualità in cui il principio attivo perdesse la copertura brevettuale ed il valore complessivo del lotto risultante dall’Allegato “Tabella Elenco Lotti” deve rimanere invariato.
Articolo 11 - Controlli Qualitativi/Quantitativi
1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale regionale di committenza ed alle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. La Centrale regionale di committenza e le Aziende Sanitarie contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
3. La firma apposta sul documento di consegna, all’atto del ricevimento dei prodotti, indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità e la qualità rispetto a quanto ordinato nella richiesta di consegna potrà essere accertata dall’Azienda Sanitaria in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.
4. Il controllo quali-quantitativo della fornitura viene effettuato dal Responsabile o suo delegato della Struttura Farmaceutica dell’Azienda Sanitaria contraente ordinante entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla consegna. In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti previsti dal capitolato e relativi atti di gara, si potrà procedere alla restituzione della merce secondo le modalità indicate al successivo articolo.
5. Potrà essere verificata, a cura dei Servizi dell’Azienda Sanitaria, la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati, con le specifiche tecniche dichiarate dal Fornitore.
6. La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità.
7. I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del Fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.
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8. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati e il Fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati dalla richiesta, alla loro sostituzione.
9. Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti rifiutati e/o in eccedenza, concordando con la singola Azienda Sanitaria le modalità del ritiro, entro i termini definiti nel Capitolato tecnico.
Articolo 12 - Ritiro dei prodotti da restituire o sostituire
1. I prodotti che non risultassero conformi alla qualità, tipo, specie, marca e tutte le caratteristiche previste dal Capitolato e in generale nella documentazione di gara, ovvero qualora gli imballaggi presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, saranno respinti dalle Aziende Sanitarie e il Fornitore dovrà provvedere alla loro sostituzione entro 5 giorni lavorativi senza alcun aggravio di spesa. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata “mancata consegna”.
2. Le Aziende Sanitarie avranno, in ogni caso, la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al Fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, l’applicazione delle penali per la “mancata consegna” e l’eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti.
3. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese entro e non oltre 15 giorni solari dalla comunicazione di non accettazione. È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 30 giorni solari dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta, oppure l’Azienda Sanitaria potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore dandone preventiva comunicazione scritta a mezzo PEC al Fornitore stesso.
4. Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all’emissione della nota di credito. Ciascuna nota di credito dovrà riportare chiara indicazione della relativa fattura, del numero di protocollo assegnato dall’Azienda Sanitaria contraente all’ordine cui la fattura si riferisce e dell’eventuale numero di ordine assegnato dal Fornitore alla fornitura.
Articolo 13 - Adeguamento dei prezzi
1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli
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indici pubblicati dall’ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula della Convenzione.
Articolo 14 - Aggiornamento tecnologico
1. Qualora il Fornitore, durante la durata della Convenzione ovvero degli Ordinativi di fornitura, immetta in commercio prodotti con device di somministrazione/confezionamenti migliorativi rispetto a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative) dovrà proporre alla Centrale regionale di committenza la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura. Il Fornitore dovrà inviare alla Centrale regionale di committenza la scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione e, previo parere tecnico favorevole, la sostituzione verrà validata e formalizzata dalla stessa.
Articolo 15 - Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda Sanitaria contraente per l’affidamento della fornitura, oggetto del presente contratto, e dei servizi ad essa connessi sono stati calcolati sulla base dei prezzi unitari riportati nell’offerta economica.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente.
3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione dell’appalto.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, non dipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivo capoverso.
6. Il prezzo di aggiudicazione si intende per merce franco magazzini individuati dalle Aziende Sanitarie.
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7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all’atto della definizione della vertenza. L’Azienda Sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell’Ordinativo di fornitura, qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte delle Aziende Sanitarie contraenti da trasmettere a mezzo PEC.
Articolo 16 - Fatturazione e pagamenti
1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall’Azienda Sanitaria contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di fornitura incluso il CIG, alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi e deve essere intestata e spedita all’Azienda Sanitaria in forma elettronica ai sensi della normativa vigente.
4. Resta tuttavia espressamente inteso che, stante la tipologia dell’oggetto della presente gara, in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, una delle attività previste nella presente Convenzione, negli atti di gara tutti e negli ordini di consegna. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’ordine di consegna e la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, rispettivamente dalle Aziende Sanitarie contraenti.
5. In caso di ritardo nei pagamenti, dovranno essere applicati interessi moratori secondo quanto previsto dalla legge. L'I.V.A. sarà rimborsata dalle Aziende Sanitarie contraenti, all'atto del pagamento della fattura, se ed in quanto dovuta, nell'aliquota stabilita dalla categoria merceologica dell'oggetto contrattuale.
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6. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato nei termini di legge dalla ricezione delle fatture dall'Azienda Sanitaria contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti.
7. Ciascuna fattura, riporterà solamente l’importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. La ritenuta verrà liquidata dall’ Azienda Sanitaria solo al termine del contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
8. Resta salva la facoltà per l’Azienda Sanitaria di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
9. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge.
10. L’importo delle predette fatture è bonificato sui conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, intestato al Fornitore, elencati nell’allegata dichiarazione flussi finanziari.
11. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
12. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da trasmettersi a mezzo PEC, da parte delle Aziende Sanitarie Contraenti.
Articolo 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutoria espressa
1. Il conto corrente di cui al comma 10 del precedente articolo è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010.
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2. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Centrale regionale di committenza e alle Aziende Sanitarie contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. n. 136/2010.
3. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010.
4. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
5. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Azienda Sanitaria stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Centrale regionale di committenza.
6. La Centrale regionale di committenza verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Centrale regionale di committenza ed alla Azienda Sanitaria contraente, oltre alle informazioni anche apposita dichiarazione resa ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Centrale regionale di committenza e della Azienda Sanitaria contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010.
Articolo 18 - Trasparenza
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1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 19 - Penali
1. La Centrale regionale di committenza e le Aziende Sanitarie contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all’applicazione del contratto.
2. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta alla Azienda Sanitaria, per ogni giorno di ritardo e fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di consegna, una penale pari all’1 per mille (uno per mille) del valore dei prodotti in contestazione al netto di IVA. Nel caso in cui l’ordine sia stato parzialmente evaso dal Fornitore nei termini prescritti, ovvero qualora il quantitativo di merce consegnata sia inferiore al quantitativo ordinato (consegna parziale), la penale sarà calcolata per ogni giorno di ritardo sulla quota parte dei quantitativi consegnati in ritardo.
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3. Nel periodo di indisponibilità, le Aziende Sanitarie si riservano comunque la possibilità di acquistare i prodotti sul libero mercato, oltre all’applicazione delle penali di cui al comma precedente. L’eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell’inadempienza stessa. Decorso il termine massimo di ritardo di 30 giorni, oltre all’applicazione della penale, ogni singola Azienda Sanitaria contraente potrà risolvere l’Ordinativo di fornitura ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile (clausola risolutiva espressa) addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l’acquisto dei beni oggetto dell’Ordine di fornitura, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).
4. Per ogni giorno di ritardo, non imputabile all’Azienda Sanitaria contraente ovvero a cause di forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti della merce per difformità quali/quantitativa, l’Azienda Sanitaria contraente applicherà al Fornitore una penale pari all’1 per mille (uno per mille) del valore della merce ritenuta non idonea, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Nei casi in cui, causa l’inadempimento del Fornitore, l’Azienda Sanitaria contraente sia costretta ad acquistare presso terzi i prodotti oggetto di un ordine di consegna, la penale nella percentuale indicata nei precedenti commi sarà calcolata, così come nei casi di inadempimento parziale, sul corrispettivo relativo alla quota parte di fornitura ancora da eseguire e fino all’esatto adempimento della stessa.
6. Qualora il Fornitore non provveda a ritirare la merce non accettata, nei tempi indicati nel Capitolato Tecnico, l’Azienda Sanitaria potrà provvedere ad inviare la merce al Fornitore addebitandogli ogni spesa sostenuta.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore a mezzo PEC; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte, ad insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria contraente che ha chiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
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8. È fatta salva la facoltà per l’Azienda Sanitaria contraente di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell’aggiudicatario.
9. Nel caso di ritardo nella consegna della reportistica di cui al paragrafo 9 del presente Schema di Convenzione, indirizzata sia alla Centrale regionale di committenza che alle Aziende Sanitarie, per ogni giorno lavorativo di ritardo, sarà dovuta una penale pari allo 0,3 per mille (zerovirgolatrepermille) rispettivamente dell’importo della Convenzione/lotto o del valore dell’Ordinativo di fornitura.
10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
11. Le Aziende Sanitarie contraenti potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore dell’Ordinativo di fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
12. La Centrale regionale di committenza in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Aziende Sanitarie contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione;
13. La Centrale regionale di committenza, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell’importo massimo complessivo della Convenzione, resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Articolo 20 - Garanzia a corredo dell’esecuzione della Convenzione
1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva n. 896BGI1903626, emessa dalla Deutsche Bank con sede in Xxx Xxxxxx 00 Xxxxxx, in favore della Centrale regionale di committenza, di
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importo pari a € 163.346,00, in virtù dell’applicazione delle riduzioni UNI EN ISO 9001:2015 e ISO 14001 previste dal D.Lgs 50/2016, la quale anche se materialmente non collazionata, si intende allegata alla presente Convenzione.
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di fornitura in corso emessi dalle singole Aziende Sanitarie.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice Civile, nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende Sanitarie contraenti/la Centrale regionale di committenza, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende Sanitarie contraenti/Centrale regionale di committenza, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80%. A tal fine le Aziende Sanitarie contraenti trasmettono alla Centrale regionale di committenza i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Centrale regionale di committenza.
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8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale regionale di committenza.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Aziende Sanitarie contraenti e/o Centrale regionale di committenza hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione.
Articolo 21 - Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale regionale di committenza, nonché le Aziende Sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale regionale di committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 22 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
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1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende Sanitarie contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa a beneficio dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed agli Ordinativi di fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Aziende Sanitarie contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende Sanitarie contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed agli Ordinativi di fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Aziende Sanitarie contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 23 - Risoluzione degli Ordinativi e della Convenzione e clausola espressa
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei Contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Aziende Sanitarie potranno risolvere ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all’inadempimento, dall’Azienda Sanitaria contraente e/o dalla Centrale regionale di committenza, per quanto di propria competenza, ciascuna delle stesse avrà la facoltà di considerare, risolti di diritto il relativo Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione e
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di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le Aziende Sanitarie potranno, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi tramite Posta Elettronica Certificata, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, risolvere di diritto gli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:
- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”;
- nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
- nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;
- nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
- nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”.
4. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016, la Centrale regionale di committenza, può risolvere di diritto ai sensi dell’articolo 1456 x.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
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- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”;
- nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
- nel caso in cui almeno 3 (tre) Aziende Sanitarie abbiano risolto il proprio Ordinativo di fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
- nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;
- nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
- nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
La Centrale regionale di committenza si impegna inoltre ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320 , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.
5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie.
6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la Centrale regionale di committenza e/o le Aziende Sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i.
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7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda Sanitaria contraente e/o della Centrale regionale di committenza al risarcimento dell’ulteriore danno.
8. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l’Ordinativo di fornitura. In tal caso la Centrale regionale di committenza e/o le Aziende Sanitarie per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l’Ordinativo di fornitura.
Articolo 24 - Recesso
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall’articolo 109 del D.Lgs. n. 50 del 2016, le Aziende Sanitarie contraenti e/o la Centrale regionale di committenza per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo rapporto attuativo;
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e) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.
3. Si conviene altresì che le singole Aziende Sanitarie contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell’ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziate nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall’ulteriore durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
4. L’Azienda Sanitaria contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
5. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Codice Civile.
6. L’ Azienda Sanitaria contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende Sanitarie contraenti.
8. Qualora la Centrale regionale di committenza receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli Ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera
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raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.
Articolo 25 - Cessione della Convenzione e Subappalto
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Azienda Sanitaria debitrice, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.
5. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
6. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.
Articolo 26 - Brevetti industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Centrale regionale di committenza e/o delle Aziende Sanitarie contraenti un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni le Aziende Sanitarie contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Aziende Sanitarie contraenti.
3. La Centrale regionale di committenza e le Aziende Sanitarie contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta,
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il Fornitore riconosce alle medesime Aziende Sanitarie contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Centrale regionale di committenza/Aziende Sanitarie contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 27 - Responsabile della fornitura
1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Xxxxxx Xxxxx il Responsabile della fornitura con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Centrale regionale di committenza nonché di ciascuna Azienda Sanitaria contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile sono: numero di telefono 0000000000, indirizzo e-mail: xxxxx-xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla Centrale regionale di committenza nonché a ciascuna Azienda Sanitaria contraente.
Articolo 28 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni
1. Le parti ai fini delle comunicazioni tra loro per l’applicazione e/o l’esecuzione della presente Convenzione eleggono il proprio domicilio come segue:
• Centrale regionale di committenza - PEC: xxxx.xxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx.
• Fornitore: Xxxxxx S.p.A. - PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxx.
2. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti la presente Convenzione verranno dirette ai suddetti domicili, mediante una delle seguenti modalità:
a) posta certificata;
b) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
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c) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Articolo 29 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
2. In particolare il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione della Convenzione stessa e degli Ordinativi di fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
3. La Centrale regionale di committenza, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie Contraenti, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Capitolato d’oneri in precedenza richiamate.
5. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti, aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Centrale regionale di committenza, da parte del Fornitore, anche per via telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
6. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini
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della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
Articolo 30 - Oneri fiscali e spese contrattuali
7. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.
8. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende Sanitarie contraenti per legge.
9. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l’imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 31 - Spese amministrative
1. Tutte le spese, comprese di bollo e registrazione del presente Convenzione e dei singoli Ordinativi con le Aziende Sanitarie contraenti, saranno a carico del Fornitore. La sola IVA sul prodotto sarà a carico delle singole Aziende Sanitarie.
Articolo 32 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento
1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ex dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 33 - Foro competente
1. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende, per le specifiche attività contrattuali attribuite alla Centrale regionale di committenza dall’articolo 2, sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari, fermo restando quanto stabilito dall’art. 133, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 104/2010.
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2. In caso di materie attribuite dal citato art. 2 alle singole Aziende, sarà competente esclusivamente il Foro ove ha sede legale la singola Azienda Sanitaria interessata.
Articolo 34 - Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica alla presente Convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende Sanitarie contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
Articolo 35 - Premesse ed allegati
1. Le premesse sono parte integrante ed efficace della presente Convenzione.
2. Si intendono allegati alla presente Convenzione - anche se materialmente non collazionati, ma conservati presso la Centrale regionale di committenza - gli Atti di gara e l’Offerta del Fornitore.
LETTO E APPROVATO SI SOTTOSCRIVE PER ACCETTAZIONE
LA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA IL FORNITORE
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La sottoscritta Xxxxxxxx Xxxxxxx in qualità di Procuratrice dell’Impresa, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nella presente Convenzione e di accettarli incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.
Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati; Art. 2 – Definizioni; Art. 3 – Norme regolatrici e disciplina applicabile; Art. 4 – Oggetto della fornitura e quantità; Art. 5 – Utilizzo della Convenzione; Art. 6 – Modalità di conclusione; Art. 7 – Durata della Convenzione; Art. 8 – Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità; Art. 9 – Obbligazioni specifiche del Fornitore; Art. 10 – Modalità e termini di esecuzione della fornitura; Art. 11 – Controlli Qualitativi/Quantitativi; Art. 12 – Ritiro dei prodotti da restituire o sostituire; Art. 13
– Adeguamento prezzi; Art. 14 – Aggiornamento tecnologico; Art. 15 – Corrispettivi; Art. 16 – Fatturazione e pagamenti; Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutoria espressa; Art. 18 – Trasparenza; Art. 19 – Penali; Art. 20 – Garanzia a corredo dell’esecuzione della Convenzione; Art. 21 – Riservatezza; Art.
22 – Xxxxx, responsabilità civile e polizza assicurativa; Art. 23 – Risoluzione degli Ordinativi e della Convenzione e clausola espressa; Art. 24 – Recesso; Art. 25 – Cessione della Convenzione e Subappalto; Art. 26 – Brevetti industriali e diritti d’autore; Art. 27 – Responsabile della fornitura; Art. 28 – Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni; Art. 29 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento; Art. 30 – Oneri fiscali e spese contrattuali; Art. 31 – Spese amministrative; Art. 32 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento; Art. 33 – Foro competente; Art. 34 – Clausola finale; Art. 35 – Premesse ed allegati
LETTO E APPROVATO SI SOTTOSCRIVE PER ACCETTAZIONE
IL FORNITORE