ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L I B E R A Z I O N E
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 139 del 11/05/2022
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione per la fornitura di sacche di sangue canino con sconto a tariffario 30% tra l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e la Clinica Veterinaria Citta` di Bolzano SRL
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione per la fornitura di sacche di sangue canino con sconto a tariffario 30% tra l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e la Clinica Veterinaria Citta` di Bolzano SRL.
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della S.S. Servizio Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza.
Premesso che:
- L’IZSVe è un istituto di ricerca in grado di fornire un supporto tecnico specialistico in attività di ricerca veterinaria e di sanità pubblica, fornendo i servizi necessari a soddisfare le esigenze del settore agricolo/alimentare e del relativo sistema di produzione, garantendo la tutela del consumatore nonché contribuendo alla prevenzione di malattie animali transfrontaliere e malattie trasmissibili animale-uomo;
- conformemente a quanto stabilito dal X.Xxx. 30 giugno 1993 n. 270 e dall’Accordo sulla gestione dell’IZSVe, approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente, con Leggi
n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015, l’Istituto svolge, tra gli altri compiti, attività di accertamento dello stato sanitario degli animali, di salubrità dei prodotti di origine animale nonché di ricerca scientifica sperimentale veterinaria, gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e all’attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione e l’esecuzione degli esami e delle analisi necessari all’attività di controllo sugli alimenti di origine animale;
- l’art. 5, comma 1, del citato Accordo sulla gestione dell’Istituto stabilisce, inoltre, che “Fermo restando l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, l’istituto può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti […] per l'erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private […]”;
- l’art. 5, comma 2, del predetto Accordo statuisce, altresì, che “La Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogerenti, approva le tariffe delle prestazioni erogate dall’istituto per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero della Salute d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del D.Lgs. n. 106/2012”;
- l’art. 6, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 270/1993 – ripreso dall’art. 3, comma 2, lett. e) delle citate leggi della Regione Veneto n. 5/2015 e della Provincia Autonoma di Bolzano n. 5/2015 e richiamato dall’art. 2, comma 1, delle citate leggi della Provincia Autonoma di Trento n. 5/2015 e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 9/2015 – prevede che il finanziamento dell’Istituto è, inoltre, assicurato “[…] dagli introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento”;
- conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 270/1993 e dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 16 febbraio 1994, n. 190, recante norme per il riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali in attuazione dell’art. 1, comma 5, del predetto decreto legislativo nonché dell’art 3, comma 3, lett. d) del precitato Accordo – fornisce il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;
- produce e cede sangue intero canino conservato, nel rispetto delle garanzie sanitarie, secondo le Linee Guida del Ministero della Salute relative all’esercizio delle attività sanitarie riguardanti la medicina trasfusionale in campo veterinario (pubblicate nel Supplemento ordinario alla G.U. n. 25 del 1° febbraio 2016) che stabiliscono le condizioni per la donazione a tutela del benessere dell’animale;
- intende favorire l’avanzamento della medicina trasfusionale veterinaria, producendo sangue intero canino conservato di alta qualità sanitaria (presidio medico “salvavita”) mettendolo a tal fine a disposizione delle strutture veterinarie del territorio nazionale, tutelando, altresì, il benessere e la salute dei donatori e dei riceventi;
- intende incentivare e implementare l’attività della “Banca del sangue canino”, promuovendo nel contempo la donazione volontaria, periodica e non remunerata di sangue canino e programmando, tramite la fidelizzazione dell’utenza esterna, sia l’attività di raccolta (donazioni) sia la distribuzione delle sacche di sangue.
Con nota acquisita al nostro prot. n. 2013 del 04.03.2022 la Clinica Veterinaria Città di Bolzano S.R.L., con sede in Bolzano, richiedeva l’instaurazione di un rapporto convenzionale con l’IZSVe per la fornitura programmata di sangue canino intero, DEA 1 negativo 450 ml, e sangue canino intero, DEA 1 positivo 450 ml, conservato in sacche sterili da trasfusione, per un totale di n. 12 sacche/anno.
Con ticket Intranet n. 176965/2022 la “SCS3 – Diagnostica Specialistica e Istopatologia”, ha richiesto a questa Struttura di predisporre e concordare con la controparte lo schema di “Convenzione per fornitura sacche di sangue canino con sconto a tariffario”, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1), la cui durata è fissata in due anni (24 mesi) con decorrenza dall’1.4.2022 e scadenza al 31.3.2024, salvo proroga per un ulteriore anno, da effettuarsi tramite accordo scritto tra le parti.
In base all’art. 3, punto 1, dell’allegata convenzione “Per il Materiale effettivamente fornito, l’Istituto applicherà al Cliente i prezzi unitari previsti dal Tariffario vigente, ai quali sarà applicato uno sconto del 30% oltre I.V.A. come per legge […]”.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
1. di approvare lo schema di “Convenzione per fornitura sacche di sangue canino con sconto a tariffario” tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, e la Clinica Veterinaria Città di Bolzano S.R.L., con sede in Bolzano, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxx Xxxxx, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’Accordo sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente, con Leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015;
3. di dare atto che la suddetta convenzione avrà durata pari a due anni (24 mesi) a decorrere dall’1.4.2022 e scadenza al 31.3.2022, salvo proroga per un ulteriore anno, da effettuarsi tramite accordo scritto tra le parti;
4. di autorizzare sin d’ora l’eventuale proroga della convenzione in parola da effettuarsi secondo le modalità di cui all’art. 7 del medesimo accordo;
5. di prendere atto che in base all’art. 3, punto 1 dell’allegata convenzione “Per il Materiale effettivamente fornito, l’Istituto applicherà al Cliente i prezzi unitari previsti dal Tariffario vigente, ai quali sarà applicato uno sconto del 30% oltre IVA come per legge […]”;
6. di rilevare il ricavo, derivante dal presente provvedimento, al sottoconto 620010112 “Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati – Sangue canino” attribuito pro quota a ciascun esercizio finanziario secondo il criterio di competenza economica.
IL DIRETTORE GENERALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della S.S. Servizio Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza, che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx quale Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 372 del 14 ottobre 2020 con la quale la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il xxxx.
Xxxxxxx Xxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 12 del 24 maggio 2021 e approvato con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1308 del 28 settembre 2021.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
D E L I B E R A
1. di approvare lo schema di “Convenzione per fornitura sacche di sangue canino con sconto a tariffario” tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, e la Clinica Veterinaria Città di Bolzano S.R.L., con sede in Bolzano, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxx Xxxxx, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’Accordo sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente, con Leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015;
3. di dare atto che la suddetta convenzione avrà durata pari a due anni (24 mesi) a decorrere dall’1.4.2022 e scadenza al 31.3.2022, salvo proroga per un ulteriore anno, da effettuarsi tramite accordo scritto tra le parti;
4. di autorizzare sin d’ora l’eventuale proroga della convenzione in parola da effettuarsi secondo le modalità di cui all’art. 7 del medesimo accordo;
5. di prendere atto che in base all’art. 3, punto 1 dell’allegata convenzione “Per il Materiale effettivamente fornito, l’Istituto applicherà al Cliente i prezzi unitari previsti dal Tariffario vigente, ai quali sarà applicato uno sconto del 30% oltre IVA come per legge […]”;
6. di rilevare il ricavo, derivante dal presente provvedimento, al sottoconto 620010112 “Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati – Sangue canino” attribuito pro quota a ciascun esercizio finanziario secondo il criterio di competenza economica.
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa x
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 139 del 11/05/2022
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione per la fornitura di sacche di sangue canino con sconto a tariffario 30% tra l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e la Clinica Veterinaria Citta` di Bolzano SRL
Pubblicata dal 11/05/2022 al 26/05/2022 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxxxxx Xxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - Servizio Affari generali, anticorruzione e trasparenza Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Gioia Capelli - Direzione Sanitaria Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxxxxx Xxxxx - Gestione Atti
CONVENZIONE
PER FORNITURA SACCHE DI SANGUE CANINO CON SCONTO A TARIFFARIO
TRA
L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE con sede in Legnaro (PD),
Viale dell'Università n. 10, Codice fiscale e Partita IVA 00206200289, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, PEC xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx in seguito denominato “Istituto” o “IZSVe”
E
LA CLINICA VETERINARIA CITTÀ DI BOLZANO SRL, con sede in Xxxxxxx, Xxx Xxxxx 00/x, Codice fiscale e Partita IVA 01633680218, rappresentato dal Xxxx. Xxxxxx Xxxxx, PEC xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, in seguito denominato “Cliente”
di seguito denominate separatamente anche la “Parte” e congiuntamente le “Parti”;
PREMESSO CHE
- l’IZSVe è un istituto di ricerca in grado di fornire un supporto tecnico specialistico in attività di ricerca veterinaria e di sanità pubblica, fornendo i servizi necessari a soddisfare le esigenze del settore agricolo/alimentare e del relativo sistema di produzione, garantendo la tutela del consumatore nonché contribuendo alla prevenzione di malattie animali transfrontaliere e malattie trasmissibili animale-uomo;
- conformemente a quanto stabilito dal X.Xxx. 30 giugno 1993 n. 270 e dall’Accordo sulla gestione dell’IZSVe, approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente, con Leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015 svolge, tra gli altri compiti, attività di accertamento dello stato sanitario degli animali, di salubrità dei prodotti di origine animale nonché di ricerca scientifica sperimentale veterinaria, gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e all’attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione e l’esecuzione degli esami e delle analisi necessari all’attività di controllo sugli alimenti di origine animale;
- l’art. 5, comma 1, del citato Accordo sulla gestione dell’Istituto stabilisce, inoltre, che “Fermo restando l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, l’istituto può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti […] per l'erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private […]”;
- l’art. 5, comma 2, del predetto Accordo statuisce, altresì, che “La Regione Veneto, di concerto con gli enti cogerenti, approva le tariffe delle prestazioni erogate dall’istituto per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero della Salute d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del D.Lgs. n. 106/2012”;
- l’art. 6, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 270/1993 – ripreso dall’art. 3, comma 2, lett. e) delle citate leggi della Regione Veneto n. 5/2015 e della Provincia Autonoma di Bolzano n. 5/2015 e richiamato dall’art. 2, comma 1, delle citate leggi della Provincia Autonoma di Trento n. 5/2015 e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 9/2015 – prevede che il finanziamento dell’Istituto è inoltre assicurato “[…] dagli introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento”;
- l’IZSVe – conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 270/1993 e dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 16 febbraio 1994, n. 190, e recante norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali in attuazione dell’art. 1, comma 5, del predetto decreto legislativo nonché dal citato Accordo – svolge il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;
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- l’IZSVe produce e cede sangue intero canino conservato, nel rispetto delle garanzie sanitarie, secondo le Linee Guida del Ministero della Salute relative all’esercizio delle attività sanitarie riguardanti la medicina trasfusionale in campo veterinario (G.U. serie generale n 25 del 01 febbraio 2016) che stabiliscono le condizioni per la donazione a tutela del benessere dell’animale;
- l’IZSVe intende favorire l’avanzamento della medicina trasfusionale veterinaria, producendo sangue intero canino conservato di alta qualità sanitaria (presidio medico “salvavita”), mettendolo a tal fine a disposizione delle strutture veterinarie del territorio nazionale e tutelando, altresì, il benessere e la salute dei donatori e dei riceventi;
- l’IZSVe intende incentivare e implementare l’attività della “Banca del sangue canino”, promuovendo nel contempo la donazione volontaria, periodica e non remunerata di sangue canino e programmando, tramite la fidelizzazione dell’utenza esterna, sia l’attività di raccolta (donazioni) sia la distribuzione delle sacche di sangue (di seguito definite semplicemente “Materiale”);
- il Cliente cura la gestione di strutture sanitarie veterinarie;
- il Cliente opera nell’interesse della collettività con finalità di miglioramento della qualità della medicina trasfusionale e utilizza il Materiale esclusivamente per scopo trasfusionale.
In considerazione delle suesposte premesse le Parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1. PREMESSE
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
ART. 2. OGGETTO E CONSEGNA MATERIALE
1. L’IZSVe si impegna a fornire al Cliente sangue intero canino conservato in sacche sterili da trasfusione autorizzate dal Ministero della Salute, a temperatura di conservazione 4° C (+/- 2° C).
2. IZSVe si impegna a fornire un totale di n. 12 sacche/anno, come richiesto dal Cliente con nota del 01 marzo 2022, acquisita a ns. prot. n. 2013/2022 e indicato in dettaglio nella tabella sotto riportata.
Cod. tariffario | Descrizione | Numero sacche |
XXXXXX000 | SANGUE CANINO INTERO CONSERVATO, DEA 1 NEGATIVO. 450 ML | 8 |
SCIPOS450 | SANGUE CANINO INTERO CONSERVATO, DEA 1 POSITIVO. 450 ML | 4 |
3. Il Materiale dovrà essere ritirato dal Cliente presso la sezione territoriale IZSVe di Bolzano, nei giorni di volta in volta concordati, ove lo stesso – già confezionato e imballato – è lasciato a disposizione del Cliente per il ritiro a proprio carico.
4. Nel caso in cui il cliente richieda la consegna del materiale presso il proprio domicilio:
a) tramite corriere esterno (convenzionato con l’IZSVe o altro corriere scelto dal cliente), con servizio di trasporto a temperatura non controllata, l’IZSVe provvede all’imballaggio del materiale utilizzando contenitori isotermici contenenti elementi refrigeranti. L’IZSVe declina ogni responsabilità per eventuali disservizi dei corrieri esterni, quali ritardata o mancata consegna del materiale. In questi casi, il cliente è tenuto comunque a corrispondere il costo del materiale e del servizio di traporto.
b) tramite corriere interno IZSVe, l’Istituto garantisce le corrette modalità e temperatura di trasporto fino alla consegna al cliente. Le modalità e le tempistiche della consegna devono essere concordate con il personale IZSVe. I costi del servizio sono riportati in Tariffario.
5. In caso di richieste urgenti non programmate, né programmabili, ovvero non rientranti nelle ipotesi della presente convenzione, il Materiale sarà fornito al cliente e verrà fatturato senza sconto a
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Tariffario. La richiesta dovrà essere presentata formalmente dal Cliente ad IZSVe, con almeno 10 giorni lavorativi di preavviso, secondo le modalità di cui al successivo art. 16.
6. IZSVe rende disponibile la consultazione delle prestazioni offerte, relative metodiche di analisi e tariffe tramite pubblicazione della Carta dei servizi sul sito web dell’Istituto <xxx.xxxxxxxxxx.xx> (sezione Servizi → Carta dei servizi e tariffario).
7. Il Cliente si impegna a:
− accettare la consegna/ritirare il Materiale oggetto della presente convenzione;
− utilizzare il Materiale unicamente per scopo trasfusionale, operando nel rispetto della deontologia professionale e della emananda normativa in materia;
− comunicare all’IZSVe le problematiche sanitarie eventualmente rilevate nel Materiale, circostanziandone gli elementi, conservandone un campione per successivi adempimenti a carico di IZSVe;
− riconsegnare il Materiale nel caso di cui al successivo art. 4 comma 2;
− adempiere l’obbligazione di cui al successivo art. 5.
ART. 3. CORRISPETTIVO
1. Per il Materiale effettivamente fornito, l’Istituto applicherà al Cliente i prezzi unitari previsti dal Tariffario vigente, ai quali sarà applicato uno sconto del 30%, oltre I.V.A. come per legge. La consegna del Materiale presso il Cliente, qualora detta prestazione sia a carico di IZSVe, verrà fatturata secondo Xxxxxxxxxx, senza applicazione di sconti. A tal fine il Cliente dichiara di aver preso visione del Tariffario IZSVe, pubblicato e costantemente aggiornato ad ogni sua variazione sul sito web istituzionale <xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx-xxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxx/> e ad accettarne i corrispettivi in esso previsti.
2. Nel caso in cui il Cliente non ritiri il Materiale messo a sua disposizione presso i locali indicati al precedente art. 2, comma 3, IZSVe conserverà correttamente lo stesso, lasciandolo a disposizione per il ritiro del Cliente, fino al termine massimo di durata di conservazione del sangue (35 gg).
3. IZSVe procederà alla consegna e all’emissione della relativa fattura alle condizioni di cui al comma 1 anche nell’ipotesi di mancato ritiro del Materiale da parte del Cliente, nel caso in cui il ritiro sia a suo carico.
4. IZSVe procederà alla fatturazione relativa ai Materiali effettivamente consegnati/ritirati, con fattura elettronica intestata al Cliente, previa comunicazione all’IZSVe del “Codice Destinatario” o della “PEC Destinatario”. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica mediante il sistema “PagoPA”
<xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/>.
5. In caso di ritardato pagamento da parte del Cliente superiore a 20 giorni, matureranno gli interessi legali sull’importo dovuto dal termine originale di pagamento fino al saldo.
6. In caso di ritardo nel pagamento superiore a centoventi (120) giorni, l’IZSVe potrà risolvere il presente contratto ai sensi del successivo art. 9, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.
7. Nel periodo di durata del presente contratto, l’IZSVe potrà modificare sia i corrispettivi previsti nel Tariffario sia le condizioni per l’applicazione di sconti. Nel caso di modifica delle condizioni per l’applicazione degli sconti, ne darà comunicazione a mezzo PEC almeno 60 (sessanta) giorni prima dell’entrata in vigore di dette modifiche. In tal caso, il Cliente avrà facoltà di proseguire nel rapporto contrattuale, accettando le modifiche ed aderendo alle nuove condizioni, oppure potrà recedere dal contratto dandone comunicazione a mezzo PEC entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall’IZSVe.
ART. 4. GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA
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1. L’IZSVe si impegna a consegnare/rendere disponibile per il ritiro da parte del Cliente, il Materiale nei termini di cui all’art. 2, assicurando altresì la fornitura del Materiale con una conservabilità non inferiore a 30 giorni. L’IZSVe garantisce che il Materiale consegnato, o reso disponibile per il ritiro da parte del Cliente, sia idoneo alla trasfusione sulla base delle analisi di laboratorio effettuate e in linea con la normativa vigente, disciplinante le modalità, le condizioni di preparazione, di conservazione e di etichettatura del sangue in ambito di medicina veterinaria. IZSVe garantisce che il materiale fornito non comporti alcun rischio sanitario né per il cliente né per gli addetti al trasporto per conto del cliente. Su richiesta circostanziata del Cliente, IZSVe rende disponibile – per un periodo di 5 anni – tutta la documentazione sugli esami analitici effettuati sulle unità di sangue fornite.
2. L’IZSVe garantisce altresì che, al momento della consegna al Cliente o al ritiro da parte del Cliente, il Materiale è conforme ai parametri di cui all’art. 2. Eventuali difformità del materiale devono essere rilevate e contestate dal cliente al momento del ritiro e della vendita, nell’ipotesi di ritiro presso le sedi territoriali, o tempestivamente per iscritto (anche tramite e-mail) nell’ipotesi di ritiro presso gli sportelli H24. Il Cliente stesso avrà l’onere di comunicare ad IZSVe tale difformità entro 24 ore, al fine di ottenere la sostituzione del Materiale e s’impegna a riconsegnare lo stesso entro 3 giorni lavorativi corredato da un documento di reso.
3. L’IZSVe – previa verifica dell’alterazione contestata – s’impegna a sostituire il materiale entro 10 giorni lavorativi.
4. Nel caso in cui il ritiro del Materiale sia a carico del Cliente, quest’ultimo è responsabile del trasporto del Materiale e della conservazione dello stesso dal momento del ritiro presso i locali dell’IZSVe esonerando l’Istituto da qualsiasi responsabilità da tale momento; il cliente dovrà, pertanto, liberare e tenere indenne l’IZSVe da ogni danno diretto e indiretto che possa verificarsi durante il trasporto del materiale ovvero che possa derivare dall’utilizzo del materiale stesso.
5. L’IZSVe stipula apposita polizza assicurativa, aggiornata nei massimali, a copertura dei rischi connessi e/o derivati in conseguenza di eventuali anomalie delle sacche di sangue fornite. S’intendono altresì compresi nella garanzia i casi di morte dell’animale, ovvero danni permanenti conseguenti e/o dipendenti dalle operazioni di donazione del sangue intero a carico di IZSVe come di seguito indicate.
ART. 5. DONAZIONI
1. Il Cliente si impegna a mettere a disposizione almeno n. 5 cani, iscritti al Registro donatori, dai quali i medici veterinari di IZSVe potranno effettuare un minimo di n. 10 donazioni/anno, da eseguirsi presso la sede del Cliente.
2. L’IZSVe verifica preliminarmente l’idoneità dell’animale donatore alla donazione di sangue, in ottemperanza a quanto previsto dalle citate Linee Guida del Ministero della Salute sulla medicina trasfusionale in campo veterinario. In particolare saranno verificati i seguenti elementi, che dovranno essere conformi agli standard richiesti dalle predette Linee Guida:
a. Peso
b. Età
c. Condizione fisica sana e di carattere docile
d. Iscrizione all’Anagrafe canina e quindi identificazione con microchip
e. Vaccinazioni in regola per le principali malattie infettive
f. Profilassi in regola per la filariosi cardio-polmonare.
3. A tutela della salute degli animali donatori, IZSVe garantisce sia l’attuazione degli accertamenti preliminari la donazione (comprensivi della visita clinica obbligatoria di cui sopra, per verificarne le condizioni generali di salute e ulteriori esami di laboratorio per escludere eventuali patologie e malattie trasmissibili nonché ad individuarne le principali caratteristiche immunoematologiche), sia i
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controlli periodici previsti per legge e gli altri eventuali accertamenti diretti a stabilire o a confermare l’idoneità fisica dei donatori periodici. I controlli avverranno prima, durante e dopo la donazione, in modo non invasivo per il donatore. Ulteriori accertamenti relativi alla verifica dell’idoneità del donatore non ricompresi tra quelli obbligatori previsti per legge possono essere disposti se ritenuti necessari da IZSVe con modalità da concordare, in conformità agli standard operativi di IZSVe; i prelievi per lo screening e per le donazioni saranno effettuati dai medici veterinari di IZSVe presso la sede del Cliente.
4. I prelievi da cani donatori saranno effettuate da personale medico-veterinario di IZSVe presso la sede del Cliente secondo criteri e modalità previste dalle Linee Guida Ministeriale.
5. Il Cliente garantisce che i locali adibiti a centro prelievo, presso la sua sede, presentino un’adeguata igiene. L’IZSVe assicura di avere a propria disposizione e rendere disponibili, presso la sede del Cliente al momento del prelievo, le seguenti attrezzature, come previsto dalla normativa vigente:
a. Pinza multifunzione e anellini di alluminio o pinza saldatrice;
b. Contenitore refrigerante a temperatura costante di 4-10 °C con registratore di temperatura;
c. Agitatore meccanico per la raccolta del sangue intero;
x. Xxxxxxxx;
6. Il Cliente garantisce che la sede dove avviene la raccolta di sangue è equiparata ad una struttura veterinaria secondo la definizione prevista dall’Accordo Stato Regioni (Repertorio Atti n. 1868 del 26 novembre 2003).
ART. 6. TRACCIABILITA’ E REGISTRAZIONE DATI
1. Presso l’IZSVe è predisposto un sistema di registrazione, archiviazione e aggiornamento dei dati che consente di ricostruire la tracciabilità di ogni unità di sangue raccolta, dal momento del prelievo fino alla sua destinazione finale. I dati inerenti il donatore sono registrati e aggiornati in uno schedario donatori a cura del Responsabile della banca del sangue canino. Lo schedario contiene l’anagrafica del proprietario dell’animale, le notizie cliniche del donatore, informazioni riguardanti eventuali reazioni avverse. Vengono inoltre stabiliti i criteri di esclusione permanente o temporanea dell’animale candidato donatore al fine di proteggere la sua salute e quella dei riceventi.
2. Le operazioni di registrazione sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
ART. 7. DURATA E DIVIETO DI RINNOVO TACITO
1. La presente convenzione avrà durata di due anni, con decorrenza dall’1 aprile 2022 fino al 31 marzo 2024, e potrà essere prorogata per un ulteriore anno tramite accordo scritto tra le Parti.
2. In ogni caso è escluso il tacito rinnovo della presente convenzione.
ART. 8. SOSPENSIONE DELLA FORNITURA
1. IZSVe garantisce la fornitura al Cliente nei termini e secondo le modalità di cui alla presente Convenzione; la fornitura potrà essere evasa in modalità ridotta o temporaneamente sospesa in caso di carenza del Materiale nella Banca del Sangue, dandone formale comunicazione al Cliente. L’IZSVe si riserva la facoltà di sospendere la fornitura, altresì, in caso di mancato o ritardato pagamento nei termini di cui all’art. 3, comma 6.
2. Le sospensioni della fornitura di Materiale di cui al presente articolo non comporteranno alcun ulteriore onere a carico di IZSVe, e non daranno titolo alla presentazione di richieste di risarcimento del danno nei confronti di IZSVe.
ART. 9. RISOLUZIONE
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1. Nel caso di grave inadempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, ciascuna Parte potrà risolvere la presente convenzione mediante comunicazione scritta alla controparte secondo le modalità previste al successivo art. 16. con un preavviso minimo di 30 giorni. Costituirà grave inadempimento la violazione di qualsiasi obbligazione, principale o accessoria, reiterata nonostante la diffida ad adempiere della controparte.
2. L’adempimento della Parte, nelle more della ricezione della comunicazione di risoluzione, sana l’inadempimento, ma non pregiudica il diritto dell’altra Parte al risarcimento degli eventuali danni subiti. Nel caso di risoluzione della presente convenzione, l’efficacia della risoluzione non pregiudicherà le obbligazioni già eseguite dalle Parti né i diritti da queste acquisiti anteriormente alla risoluzione.
ART. 10. RECESSO
1. L’IZSVe si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione, prima della naturale scadenza, nel caso di entrata in vigore di nuove normative nazionali o regionali, che intervengano a modificare l’attuale disciplina in materia di prestazione a pagamento, di produzione, ovvero in materia di medicina trasfusionale veterinaria. In tal caso l’IZSVe darà comunicazione al Cliente della data e delle modalità di cessazione della fornitura, nonché delle diverse condizioni per l’eventuale stipulazione di una nuova convenzione.
2. Ciascuna Parte, inoltre, potrà recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Parte con preavviso minimo di 90 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa.
3. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti dovranno avvenire secondo le modalità previste dal successivo art. 16.
4. Il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
ART. 11. FORZA MAGGIORE
1. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato e/o derivato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause di forza maggiore o altra causa non imputabile ad IZSVe. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “Evento di Forza Maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
2. L’IZSVe informerà tempestivamente il Cliente del verificarsi dell’“Evento di Forza Maggiore” e dei suoi effetti sulla sua possibilità di dar corso alle pattuizioni contrattuali, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute, se ancora possibile, immediatamente cessato l’“Evento di Forza Maggiore”.
3. Laddove la causa d’impedimento perduri oltre 90 giorni, le Parti potranno recedere dalla presente convenzione, secondo le modalità di cui all’art. 10, senza onere di preavviso.
ART. 12. UTILIZZO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI
1. L’IZSVe si riserva il diritto di utilizzare tutte le informazioni ed i dati che deriveranno dall’esecuzione del presente contratto in forma anonima e garantendo l’anonimato del cliente per scopi di ricerca, pubblicazioni scientifiche, analisi dei dati, valutazione del rischio e comunque per l’assolvimento delle proprie finalità istituzionali.
ART. 13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONFIDENZIALITA’
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1. Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, si impegnano reciprocamente a trattare e a comunicare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Accordo ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento generale per la protezione dei dati personali UE 2016/679 e al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le parti si impegnano altresì ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a trattare e proteggere tali dati ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati, e a cooperare in caso di richieste provenienti all’una o all’altra Parte dall’Autorità Garante o dall’Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto del presente accordo.
3. Tutte le informazioni scambiate tra le Parti per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma durante l’esecuzione della presente convenzione s’intendono confidenziali. Le Parti si impegnano ad utilizzare le predette informazioni confidenziali unicamente per gli scopi previsti dalla presente convenzione e garantiscono l’adozione di tutte le misure adeguate ad evitare la diffusione non autorizzata delle stesse.
ART. 14. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DELL’IZSVE
1. L’IZSVe opera come terza parte indipendente da qualsiasi interesse e garantisce che il proprio personale operi senza alcuna pressione o sollecitazione esterna che possa influenzare i risultati o i giudizi tecnici delle proprie attività.
2. Il Cliente si impegna, per quanto ad esso applicabile, a rispettare:
- Il codice etico e di comportamento dell’IZSVe pubblicato sul sito web istituzionale
<xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/XX00/xxxxxxxxxx.xxx>.
- Il vigente PTPCT adottato dall’IZSVe e pubblicato sul sito web istituzionale
<xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/XX00/xxxxxxxxxxxxxxx.xxx>.
La violazione da parte del Cliente dei principi di cui ai succitati documenti è causa di risoluzione del presente contratto.
ART. 15. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E ONERI PER LA STIPULA
1. Le Parti dichiarano che la presente Convenzione, sottoscritta tramite scrittura privata non autenticata, è soggetta all’imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e le spese saranno a carico dello Parte richiedente. Tutti gli ulteriori oneri fiscali di qualsiasi genere relativi alla presente convenzione, incluse le spese per l’imposta di bollo, saranno a carico delle Parti per metà.
ART. 16. MODIFICHE E COMUNICAZIONI
1. La presente convenzione potrà essere modificata e derogata solamente per accordo tra le Parti mediante comunicazione scritta da effettuarsi secondo le modalità di cui al successivo comma 2.
2. Tutte le modifiche, deroghe, integrazioni e tutte le ulteriori notifiche o comunicazioni relative alla presente convenzione dovranno essere effettuate mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ai recapiti sopra indicati (o a diverso recapito successivamente comunicato per iscritto) ovvero esclusivamente mediante posta elettronica certificata, laddove l’utilizzo di tale strumento sia obbligatorio per legge.
3. Le richieste di consegna di ulteriori sacche di sangue, non previste dalla fornitura ordinaria di cui all’articolo 2 della presente convenzione, dovranno essere trasmesse via mail, utilizzando il modulo (MOD 132_PR_GBS) al seguente recapito:
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Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Xxxxx xxxx’Xxxxxxxxxx 00
00000 Xxxxxxx (Xxxxxx) Fax: 049/0000000
Mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
ART. 17. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
La presente convenzione sarà interamente regolata e interpretata in conformità alla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all’interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione saranno di competenza esclusiva del Foro di Padova, Italia.
ART. 18. NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, le Parti faranno esclusivo riferimento alla normativa vigente nell’ordinamento giuridico italiano, in particolare alle disposizioni del Codice Civile e alle “Condizioni Generali di Contratto per la fornitura di prestazioni e servizi offerti dall’IZSVE” disponibili sul sito web dell’Istituto <xxx.xxxxxxxxxx.xx> e successive modificazioni e/o integrazioni.
Il presente atto, redatto in duplice copia, ad uso dell’IZSVe e del Cliente, viene letto confermato e sottoscritto.
Legnaro, lì ……………………………………….. Bolzano, lì ………………………………………..
Per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Il Direttore Generale Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Per la Clinica Veterinaria Città di Bolzano SRL
Il Legale Rappresentante Xxxx. Xxxxxx Xxxxx
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