ANTICIPAZIONE TFS-TFR - ACCORDO ABI
NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI (D.LGS 385 DEL 01/09/1993 e successivi aggiornamenti) |
ANTICIPAZIONE TFS-TFR - ACCORDO ABI
INFORMAZIONI SULLA BANCA |
LA CASSA DI RAVENNA S.p.A. – GRUPPO BANCARIO LA CASSA DI RAVENNA Sede Sociale e Direzione Generale: Xxxxxx X.Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx Tel. 0544/480111 - Fax 0544/480535 - xxx.xxxxxxx.xxx - E-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xxx Cod. Fisc. / numero di iscrizione al Registro Imprese di Ravenna 01188860397 - Codice ABI 6270.3 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscrizione all’albo delle Aziende di Credito presso Banca d’Italia n. 5096 In caso di offerta “Fuori Sede” compilare i riferimenti del soggetto che entra in contatto con il cliente: Nome e Cognome: Società: Qualifica: Indirizzo: Numero di telefono: e-mail: Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia di questo documento dal soggetto sopra indicato: Nome del Cliente: Data e Firma del Cliente_ |
La Banca può commercializzare questo prodotto attraverso tecniche di comunicazione a distanza. Se quanto illustrato in questo foglio informativo non è chiaro o se si necessita di ulteriori informazioni, è opportuno chiedere chiarimenti al personale prima della firma. |
ANTICIPAZIONE TFS-TFR - ACCORDO ABI |
A seguito della pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 22 aprile 2020, n.51 recante norme attuative in materia di Anticipo del TFS/TFR di cui all’art. 23, del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ed in attuazione dell’art. 15 del citato DPCM, in data 7 agosto 2020 è stato sottoscritto da ABI con il Ministero dell’Economia e delle Finanza, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Pubblica Amministrazione un Accordo Quadro che definisce termini e modalità all’iniziativa. L’Accordo prevede per il Richiedente(1) la possibilità di richiedere l’anticipo del TFS/TFR(2) a lui spettante, secondo il seguente iter: - il Richiedente avente diritto presenta la domanda di certificazione del diritto di anticipo TFS/TFR all’Ente Erogatore(3); - entro 90 giorni dalla ricezione della domanda l’Ente Erogatore comunica al Richiedente la certificazione del diritto all’anticipo TFS/TFR ovvero il rigetto della domanda qualora il richiedente non possegga i requisiti necessari; - il Richiedente presenta domanda di Anticipo TFS/TFR e la proposta di contratto di anticipo TFS/TFR alla Banca finanziatrice secondo il modello previsto dall’Accordo Quadro, con allegata certificazione del diritto all’anticipo TFS/TFR e dichiarazione dello stato di famiglia; - la Banca, effettuata positivamente l’istruttoria(4), comunica all’Ente Erogatore ed al Richiedente l’avvenuta presentazione della domanda di Anticipo e l’accettazione della proposta di contratto di Anticipo TFS/TFR; - entro 30 giorni l’Ente Erogatore, effettuate le verifiche necessarie e acquisita la garanzia del Fondo, comunica alla Banca la presa d’atto della conclusione del contratto (trascorsi 30 giorni senza la ricezione di alcuna comunicazione da parte dell’ Ente Erogatore, il contratto è risolto automaticamente); - la Banca provvede ad accreditare l’importo sul conto corrente comunicato dal Richiedente nella domanda di anticipo TFS/TFR entro 15 giorni dall’accettazione della proposta contrattuale, fermo restando la comunicazione della presa d’atto dell’Ente Erogatore; - entro tre mesi dalla data di maturazione del diritto di pagamento della prima rata o dell’importo in un’unica soluzione del TFS/TFR, l’Ente Erogatore rimborsa alla Banca il relativo ammontare. (1) Richiedente: è il soggetto, cessato dal servizio alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione in quota 100 o ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che presenta richiesta di certificazione del diritto all’anticipo TFS/TFR e richiesta di finanziamento per l’anticipo TFS/TFR ove accettata la prima; (2) TFS/TFR: è l’indennità di fine servizio, il trattamento di fine rapporto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999, l’indennità di premio di servizio, l’indennità di buonuscita, l’indennità di anzianità e le altre indennità di fine servizio o indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall’impiego; (3) Ente Erogatore: INPS e tutti gli altri enti previsti dall’Accordo; (4) Istruttoria: la proposta di contratto di anticipo TFS/TFR non può essere accettata dalla Banca nei seguenti casi: • L’impossibilità per la Banca di ottenere la cessione del TFS/TFR nella misura richiesta nella proposta di contratto di anticipo TFS/TFR presentata dal Richiedente; • Il Richiedente è registrato in relazione a debiti scaduti o sconfinamenti negli archivi della Centrale Rischi della Banca d’Italia o in altri sistemi di informazione creditizia privati; |
• Il TFS/TFR offerto in garanzia, o parte di esso, è di spettanza del coniuge separato o divorziato; • L’impossibilità per la Banca di perfezionare l’operazione creditizia in favore del Richiedente secondo la normativa vigente • • |
ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE L’ANTICIPAZIONE TFS/TFR – ACCORDO ABI Tasso Xxxxx Effettivo Globale (TAEG) Il costo totale dell’anticipo può essere sintetizzato con il TAEG (Xxxxx Xxxxx Effettivo Globale). Il TAEG è espresso in percentuale annua sull’ammontare dell’anticipazione concessa e viene calcolato considerando i soli interessi (calcolati sulla base dell’anno civile: 365 giorni), non essendo previste altre spese, oneri e imposte a carico del cliente. A titolo esemplificativo, si riporta il TAEG calcolato per un finanziamento, di Euro 45.000,00, con durata complessiva pari a 595 giorni, al tasso previsto dall’Accordo (“Rendistato” + spread 0,40% con tasso minimo pari a 0,40%) in regime di capitalizzazione semplice. Nell’esempio riportato si ipotizza l’anticipazione in data 16/01/2023 e rata del piano di liquidazione con la scadenza al 02/09/2024. Nella ipotesi sotto riportata il tasso di periodo del parametro “Rendistato” è pari a 2,870% I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono all’ipotesi indicata. |
PRINCIPALI CONDIZIONI
Ipotesi | TAEG | |
Importo dell’Anticipo TFS/TFR (importo | ||
del TFS/TFS spettante al richiedente, | € 45.000,00 | |
oggetto dell’operazione di anticipazione) | ||
Importo erogato (importo corrisposto | ||
dalla banca al Richiedente) | € 42.722,64 | |
Tasso nominale annuo | 3,27% | 0,40% |
Durata | 595 giorni | |
(giorni intercorrenti tra la data di presentazione della | ||
domanda di anticipo e la data di scadenza dell’ultima rata) | ||
Spese di istruttoria | Non dovute | |
Oneri fiscali | Esenti | |
Interessi | Gli interessi vengono trattenuti dalla Banca all’atto | |
dell’erogazione. Il calcolo viene effettuato in regime di | ||
capitalizzazione semplice |
V O C I D I C O S T O Tutte le voci di costo sono esposte al valore massimo applicabile (ad esclusione di quelle con una diversa e specifica indicazione) | ||
TASSI E CONDIZIONI | Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dell’indennità di fine servizio o di fine rapporto maturata | Nei limiti dell’importo cedibile e comunque non oltre € 45.000,00 |
Garanzia | Fornita dal Fondo di Garanzia gestito dall’’INPS (acquisita dall’ente Erogatore in favore della Banca) Gratuita per il richiedente Oneri per accesso al Fondo a carico della Banca. | |
Durata dell’anticipazione | Tempo che intercorre tra la data di presentazione della proposta contrattuale dell’anticipo TFS/TFR e la data di rimborso dell’ultima rata di TFS/TFR | |
Tasso debitore annuo nominale (TAN) | Rendistato di periodo (*) + spread 0,40% (Il “Rendistato” è determinato alla data della proposta contrattuale dell’anticipo TFS/TFR) Il tasso d’interesse non potrà comunque essere inferiore a 0,40% | |
CAPITALIZZAZI ONE | Capitalizzazione semplice | Gli interessi spettanti alla Banca per l’anticipazione sono determinati in base alla durata dell’anticipazione, al tasso ed all’importo comunicato dall’Ente Erogatore e vengono detratti dall’importo cedibile |
Spese e commissioni | Spese e commissioni | Non sono previste spese o commissioni correlate all’anticipazione |
(*) Viene applicato il valore del parametro Rendistato in base alla durata del finanziamento (ovvero in base alla data di scadenza dell’ultima rata) determinato alla data della proposta contrattuale dell’anticipo TFS/TFR. La descrizione del Rendistato è riportata nella Legenda del presente Foglio Informativo.
Nota bene: all’atto della effettiva erogazione dell’anticipazione la Banca rettifica, in base all’Accordo, il conteggio degli interessi a carico del Cliente, retrocedendo allo stesso gli interessi relativi ai giorni intercorrenti tra la data di presentazione della proposta contrattuale e la data di effettiva erogazione dell’anticipazione.
Ultime rilevazioni del parametro di riferimento alla data di aggiornamento del presente Foglio Informativo Anno 2022
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (L. n. 108/1996), relativo alle categorie di operazioni “Altri finanziamenti” può essere consultato in filiale e sul nostro sito internet xxx.xxxxxxx.xxx (sezione Trasparenza).
I tassi sopra riportati sono riferiti all’ultimo aggiornamento del presente foglio informativo. Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all’andamento del parametro al momento della stipula. La misura degli interessi e degli altri oneri non potrà, comunque, mai essere superiore al limite fissato ai sensi della legge n.108/1996.
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE |
Spese di estinzione anticipata: 0,30% dell’importo rimborsato in anticipo. Le spese non sono dovute se l’importo rimborsato anticipatamente dell’intero debito residuo è inferiore ad euro 10.000,00. |
RIMBORSO ANTICIPATO - RECLAMI |
Rimborso Anticipato Il Soggetto finanziato ha sempre la facoltà di rimborsare in tutto o in parte il finanziamento, facendone richiesta scritta al finanziatore. Entro 60 giorni la Banca comunica al Soggetto finanziato l’importo, comprensivo di capitale ed interessi da restituire, che lo stesso dovrà versare alla Banca entro 30 giorni di calendario dalla data di comunicazione dell’importo dovuto. In caso di mancato pagamento entro il predetto termine l’estinzione è inefficace. In tale ipotesi, la Banca ha diritto ad un indennizzo a carico del Soggetto finanziato, parametrato all’importo rimborsato in anticipo, nella misura indicata alla voce “Spese di estinzione anticipata” dell’importo del debito residuo. L’indennizzo non è dovuto se l’importo rimborsato anticipatamente dell’intero debito residuo è inferiore a 10.000,00 euro. L’importo dell’indennizzo deve comunque essere inferiore alla quota di interessi che sarebbero gravati sull’importo dell’anticipo se non vi fosse stata estinzione anticipata e che comunque l’indennizzo non potrà superare i costi sostenuti dalla Banca per gestire la richiesta di estinzione anticipata. Nell’ipotesi in cui il Soggetto finanziato effettui versamenti a titolo di estinzione anticipata del prestito i cui importi complessivi risultino essere inferiori al debito residuo, l’estinzione anticipata si considera effettuata in via parziale. Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento, per posta ordinaria all’indirizzo "La Cassa di Ravenna S.p.A. – Ufficio Reclami – Xxxxxx X. Xxxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxxx", o per posta elettronica a xxxxxxx@xxxxxxx.xxx o tramite pec a xxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxx ovvero consegnata allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. In relazione ai servizi di pagamento i tempi massimi di risposta non sono superiori a 15 giornate lavorative dal ricevimento del reclamo. Se il cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: - Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. Resta fermo diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia. Se il Cliente intenta il procedimento presso l’ABF si intende assolta la condizione di procedibilità prevista dalla normativa. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, quale condizione di procedibilità, il Cliente e la Banca devono tentare il procedimento di mediazione, ricorrendo: - all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, dove è consultabile anche il relativo regolamento) oppure - ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. |
LEGENDA | |
Istruttoria | Pratiche e formalità necessarie all’erogazione dell’anticipo. |
Rendistato (tasso) | Tasso generato dalla media mensile dei rendimenti di un campione di titoli pubblici a tasso fisso, quotati sul MOT, con vita residua superiore all’anno. (Fonte Banca d’Italia – Sito Internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx). |
Spread | Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. |
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) | Indica il costo totale dell’apertura di credito su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, quale la Commissione sull’accordato, se prevista. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. |
Tasso debitore annuo nominale (TAN) | Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. |
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) e Tasso Soglia | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia (*) della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. (*) Il tasso soglia è calcolato aumentando il tasso medio rilevato (TEGM) di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza fra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. |
Tasso minimo | Limite minimo fissato dal contratto al di sotto del quale il tasso di interesse applicato non può, comunque, mai scendere. |