Contract
C I T T A ’ D I F E R M O
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 115 DEL 28/11/2006 E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N.9 DEL 12/02/2008 E N. 55 DEL 05/07/2016
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
Art.1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina l’attività contrattuale del Comune con particolare riferimento ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture.
2. Sono escluse dal presente regolamento le convenzioni di cui all’art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché quelle disciplinate da particolari disposizioni, quali le convenzioni in materia di urbanistica, le forme di accordo previste dall’art.11 della legge 7 agosto 1990 n.241 e gli incarichi professionali non attinenti i lavori pubblici, le forniture e i servizi e le collaborazioni coordinate e continuative.
3. Le spese in economia sono disciplinate da apposito regolamento.
Art.2
Principi informatori
1. In tutte le fasi di svolgimento dell’attività contrattuale del Comune si perseguono obiettivi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
Art.3
Pubblicità degli atti a contrattare
1. Per qualunque contratto in cui vi sia la scelta discrezionale del contraente e per il quale non sussista una specifica normativa, dovrà essere scelto il mezzo più adeguato a garantire la pubblicità dell’appalto, tenendo conto della natura e caratteristiche del contratto e del suo importo.
2. E’ sempre necessaria la pubblicazione di un avviso all’Albo Pretorio per almeno giorni quindici, nonché sul sito internet del Comune.
Art.4
Contenuto degli atti di gara
1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, gli avvisi, i bandi e le lettere di invito contengono gli elementi essenziali della gara, fra i quali:
a) il giorno, l’ora ed il luogo di svolgimento della gara;
b) la natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell’opera, oppure la categoria del servizio e sua descrizione, oppure la natura dei prodotti da fornire;
c) il luogo di esecuzione dei lavori, il luogo di consegna dei prodotti o di prestazione
dei servizi;
d) indicazione della determina a contrattare;
e) la procedura di aggiudicazione prescelta e il criterio di aggiudicazione (prezzo più
basso o offerta economicamente più vantaggiosa);
f) nel caso dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l’ indicazione dei criteri e della loro ponderazione, qualora non figurino nel Capitolato Speciale d’Appalto;
g) i requisiti di partecipazione;
stessa;
h) le modalità e termine di presentazione dell’offerta;
i) i documenti da allegare all’offerta;
j) l’importo della cauzione provvisoria, nonché le modalità di presentazione della
k) il luogo in cui è possibile prendere visione del Capitolato Speciale d’Appalto e dei
relativi elaborati (qualora non allegati alla documentazione di gara);
l) il termine ultimo per la realizzazione dei lavori, per il completamento delle forniture o per la prestazione dei servizi o durata dell’appalto;
m) le modalità di pagamento.
Art.5
Commissione di aggiudicazione
1. Il Dirigente del Settore nel cui interesse è effettuata la gara provvede all’avvio della procedura di affidamento mediante apposita determinazione a contrattare nella quale sono individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Lo stesso Dirigente, qualora decida di avvalersi del supporto della SUA della Provincia di Fermo, dovrà trasmettere alla stessa la determinazione a contrattare contenente l’indicazione espressa di conferimento alla SUA dell’adozione del provvedimento di indizione gara ed approvazione dello schema di bando o lettera invito e suoi allegati, prevedendone i relativi costi.
2. Nel periodo transitorio, fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 78 del Codice Appalti, a norma del comma 12 del medesimo articolo e dell’art. 216 – comma 12, si procederà così come segue:
a) nel caso di ricorso alla SUA della Provincia di Fermo:
compete alla SUA della Provincia la fase di ammissione alla gara degli operatori economici relativa al controllo del rispetto dei tempi di presentazione delle offerte, delle dichiarazioni e del relativo controllo del possesso dei requisiti generali e speciali, con l’eventuale ricorso a soccorso istruttorio;
a.1) per le procedure di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: spetta alla SUA della Provincia di Fermo la nomina della Commissione giudicatrice, con la possibilità del Dirigente del Settore del Comune di Fermo di indicare il soggetto che farà parte della Commissione giudicatrice;
a.2) per le procedure di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo: la seduta di gara è presieduta dal Presidente di gara, come organo monocratico, nella persona del Dirigente della S.U.A./Responsabile del Procedimento di Selezione, mentre funge da verbalizzante un componente della stessa S.U.A.;
b) nel caso di procedura svolta autonomamente dall’Ente:
la fase di ammissione alla gara degli operatori economici relativa al controllo del rispetto dei tempi di presentazione delle offerte, delle dichiarazioni e del relativo controllo del possesso dei requisiti generali e speciali, con l’eventuale ricorso a soccorso istruttorio, spetta al Dirigente del Settore che ha indetto la gara, mentre funge da verbalizzante il Funzionario Responsabile del Servizio Appalti e Contratti o altro dipendente del Settore che ha indetto la gara;
b.1) per le procedure con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: la nomina della Commissione giudicatrice è effettuata dal Dirigente del Settore che ha indetto la gara, che la presiede, il quale provvede, con apposita determinazione, ad individuare gli altri componenti della Commissione, nel rispetto dei principi contenuti nell’art.77 del Codice, per quanto applicabili nel periodo transitorio, e per le cause di incompatibilità e di astensione previste nel medesimo articolo. Lo stesso Dirigente, in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità nonché nei casi in cui ricorrano esigenze oggettive e comprovate, può nominare esperti esterni all’Ente in possesso di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore di gara, da selezionare
mediante sorteggio pubblico tra professionisti iscritti ad albi professionali, docenti universitari di ruolo e pubblici dipendenti di altre amministrazioni nel rispetto delle indicazioni contenute nel “Documento di Consultazione” predisposto dall’ANAC.
b.2) per le procedure di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo: la seduta di gara è presieduta dal Presidente di gara, come organo monocratico, nella persona del Dirigente del Settore che l’ha indetta, mentre funge da verbalizzante il Funzionario Responsabile del Servizio Appalti e Contratti o altro dipendente del Settore che ha indetto la gara.
Art.6
Procedura negoziata (trattativa privata)
1. Gli appalti sono aggiudicati, di norma, mediante procedura aperta o procedura ristretta. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste dalla normativa vigente, i contratti pubblici possono essere stipulati mediante procedura negoziata (trattativa privata), con o senza pubblicazione del bando di gara.
2. Nel caso di procedura negoziata preceduta da pubblicazione del bando si seguono le disposizioni della normativa vigente. In caso di procedura negoziata senza pubblicazione dell’avviso la selezione è espletata mediante una gara ufficiosa alla quale sono invitati almeno quindici concorrenti per i contratti di appalto di lavori e almeno cinque concorrenti per i contratti di appalto servizi o forniture, ove sussistano in tal numero soggetti idonei.
3. Ove il Settore non sia a conoscenza di tale numero di Imprese, di ciò deve essere dato atto nella determinazione dirigenziale.
Art.7
Conclusione dei contratti
1. Al termine della procedura di gara è dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.
2. L’aggiudicazione diviene definitiva solo con la verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara e l’adozione di apposita determinazione dirigenziale da parte del Dirigente del Settore nel cui interesse è effettuata la gara.
3. Il vincolo contrattuale a carico del Comune sorge solo con la stipulazione del contratto da parte del Dirigente del Settore nel cui interesse è effettuata la gara.
4. A seguito di aggiudicazione definitiva l'Ufficio Contratti invita l’aggiudicatario a produrre la documentazione necessaria alla stipula del contratto entro il termine, di volta in volta comunicato e, comunque, non inferiore a quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
5. Qualora il contraente non adempia nel termine assegnato o non si presenti alla stipula del contratto nel giorno convenuto, l’aggiudicazione può essere revocata con specifica determinazione dirigenziale, salvo l’adozione dei conseguenti, ulteriori provvedimenti.
Art.8
Spese contrattuali
1. Ogni spesa connessa al contratto, compresi gli oneri fiscali, è a carico del contraente, salvo quanto previsto dalle leggi o qualora, per motivate ragioni, dette spese siano poste a carico del Comune.
2. L'Ufficio Contratti indica al contraente l’importo delle spese di contratto e gli oneri fiscali a suo carico, che devono essere versati prima della stipula del contratto.
Art.9
Forma dei contratti
1. I contratti sono stipulati mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante del Comune, ovvero mediante scrittura privata.
2. I contratti preceduti da trattativa privata e gli affidamenti diretti possono essere stipulati anche per scrittura privata autenticata o per scrittura privata semplice. Quest'ultima può assumere, per importi inferiori a €.100.000 iva esclusa, anche le seguenti forme:
a) per mezzo di scrittura privata firmata dal contraente e dal dirigente che rappresenta il Comune;
b) per mezzo di obbligazione sottoscritta in calce al capitolato o disciplinare, o determinazione di affidamento/aggiudicazione.
Art.10
Ufficiale rogante
1. I contratti per atto pubblico amministrativo sono rogati dal Segretario Generale dell’Ente sulla base dei principi e norme che disciplinano l’attività notarile.
2. I contratti che non riguardano l’affidamento di lavori pubblici, forniture e servizi, possono essere rogati dal notaio.
3. Presso l'Ufficio Contratti sono conservati il repertorio e gli originali dei contratti.