DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
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Ufficio Attività Contrattuali per l’Armamento, il Vestiario, l’Equipaggiamento, i Materiali Speciali, il Casermaggio e le esigenze del Dipartimento
DISCIPLINARE DI GARA
FL 423/2022 - Procedura di gara aperta campionata, ai sensi dell’art. 60, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., svolta in modalità telematica ASP di CONSIP con numero di iniziativa 3061159, per la fornitura di:
Lotto 1: 180.000 maglietta polo a maniche corte divisa operativa - CIG: 9281492180 Lotto 2: 4.100 divisa estiva per servizi di ordine pubblico CIG: 9281534428.
Per le esigenze della Polizia di Stato nel biennio 2023 - 2024
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1.1 IL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE 5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 10
2.4 COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI ALL’ANAC E REGISTRAZIONE AL “SISTEMA AVCPASS” 12
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 14
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 17
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 19
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 21
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 22
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 24
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I
10. SOPRALLUOGO PER VISIONE CAMPIONI UFFICIALI 30
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 31
11.1 COSTI A CARICO DEGLI OPERATORI ECONOMICI OFFERENTI 31
11.2 Costi a Carico della Parte Contraente 32
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
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Ufficio Attività Contrattuali per l’Armamento, il Vestiario, l’Equipaggiamento, i Materiali Speciali, il Xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx
00. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 38
16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA 39
17. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 41
18. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’XXXXXXXX 000 XXX XXX X.X. 00 MARZO 1942, N. 267 42
19. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 42
20. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 42
23. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 46
24. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 48
25. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA 48
26. COMMISSIONE GIUDICATRICE 48
27. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 48
28. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 49
29. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 50
30. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 51
31. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 52
32. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 53
33. CODICE DI COMPORTAMENTO 54
35. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 54
36. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 54
37. REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA 58
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PREMESSE
Con determina a contrarre n.0062252 del 17/06/2022, questa Amministrazione ha deliberato di acquistare, per le esigenze della Polizia di Stato per il biennio 2023/2024, la seguente fornitura:
- Lotto 1: n. 180.000 magliette polo a maniche corte;
- Lotto 2: n. 4.100 divise estive per i servizi di ordine pubblico.
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente gara d’appalto è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Sistema) accessibile all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx con codice iniziativa n. 3061159 e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.
Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara altresì pubblicata sul sito istituzionale della Polizia di Stato nella pagina “Amministrazione Trasparente” accessibile al link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/000000xx00000x0x0000000000.
L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95, comma 2, del Codice degli appalti.
La consegna dei beni dovrà essere effettuata:
- Per il Lotto 1 presso n. 4 Centri di raccolta VECA della Polizia di Stato dislocati sul territorio nazionale (isole Maggiori comprese) da determinare in fase di stipula;
- Per il Lotto 2 presso n.15 reparti Mobili della Polizia della Polizia di Stato dislocati sul territorio nazionale (isole maggiori comprese);
è dovrà essere ripartita secondo il seguente schema: 1. Lotto 1: CIG n. 9281492180
a. Annualità 2023: n. 60.000 manufatti entro il mese di Aprile 2023 e n. 30.000 manufatti entro il mese di maggio 2023;
b. Annualità 2024: n. 90.000 manufatti entro il mese di aprile 2024. 2. Lotto n. 2: CIG n. 9281534428
a. Annualità 2023: n. 2.100 manufatti entro il mese di Aprile 2023;
b. Annualità 2024: n. 2.000 manufatti entro il mese di Aprile 2024.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è il Vice Prefetto dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx indirizzo email: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xx.
Il referente di gara: V. Ispettore della Polizia di Stato Xxxx XXXXXXXX
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Email: xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
P.E.C. xxxxx.000.xxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx
1. PIATTAFORMA TELEMATICA
1.1 IL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE
La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente previsto in maniera espressa, attraverso l’utilizzazione di una Piattaforma Telematica (di seguito per brevità anche solo “Sistema”), conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 52 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente disciplinare di gara.
Il funzionamento del “Sistema” avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi tecnico logistici e della Gestione Patrimoniale (di seguito per brevità, Amministrazione) si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).
L’utilizzo del Sistema comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.
L’utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:
• parità di trattamento tra gli operatori economici;
• trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
• standardizzazione dei documenti;
• comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
• comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del co dice civile;
• segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
• gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario
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per il mero utilizzo del Sistema.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
• difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
• utilizzo del Sistema da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regole del sistema di e- procurement della pubblica amministrazione";
In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/000000xx00000x0x0000000000.
Allorché il concorrente in gara deduca il malfunzionamento della “piattaforma” informatica utilizzata per inserire le offerte è onere del medesimo dimostrare il preteso malfunzionamento, non essendo per certo l’Amministrazione ad essere tenuta a “comprovare” il regolare funzionamento del “sistema” (T.A.R. Trentino Alto Adige N. 00014/2022 del 31/01/2022).
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento, fermo restando il principio di auto responsabilità dell’operatore economico candidato, come da Delibera n. 537 del 6 giugno 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Il Sistema garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.
Il Sistema è realizzato con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all’operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del
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giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L’utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione” che costituisce parte integrante del presente disciplinare.
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.
Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L’accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e- Procurement della Pubblica Amministrazione), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o le comunicazioni attraverso il Sistema.
In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della registrazione dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.
Con la registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
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1.2 DOTAZIONI TECNICHE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema.
In ogni caso è indispensabile:
a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digita le (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 9 1 0/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100 1 4;
III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni
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internazionali.
1.3 IDENTIFICAZIONE
Per poter presentare offerta è necessario accedere, previa apposita Registrazione, al Sistema.
La Registrazione deve essere necessariamente effettuata da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella di registrazione.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta - necessariamente - da almeno un soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.]
All’esito della Registrazione viene rilasciata al soggetto che ne ha fatto richiesta una userid e una password (d’ora innanzi anche “account”). L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.
Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement
L’account creato in sede di registrazione è necessario, fermo quanto successivamente specificato, ai fini dell’identificazione per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. Per poter partecipare alla gara, l’utente dovrà associarsi alla P.IVA/Xxxxx identificativo dell’operatore economico per conto del quale intende operare.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico registrato.
L’identificazione può avvenire alternativamente o congiuntamente:
1) mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero a i sensi del Regolamento eIDAS;
2) tramite l’account rilasciato in fase di registrazione;
3) mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo.
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Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
1.4 GESTORE DEL SISTEMA
Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è il Ministero dell’interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.
Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell’adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”).
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) bando di gara;
2) disciplinare di gara;
3) schema di domanda di partecipazione;
4) Capitolato tecnico Maglietta Polo a Maniche Corte per il Lotto 1;
5) Capitolato tecnico Divisa Estiva per i servizi di ordine Pubblico, per il Lotto 2
6) schema di contratto;
6) documento di gara unico europeo in formato elettronico;
7) manuale d’uso gare smaterializzate su piattaforma ASP Consip;
8) patto di integrità;
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9) codice di comportamento.
La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/000000xx00000x0x0000000000.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana
Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla sezione comunicazioni della Piattaforma di negoziazione ASP di Consip.
Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale ove saranno altresì pubblicate.
Non si assicura tempestività nella trattazione dei quesiti pervenuti con modalità diverse da quelle sopra indicate.
2.3 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite il Sistema e sono accessibili nell’apposita “Area comunicazioni”. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.
Le comunicazioni relative:
a) all'aggiudicazione;
b) all'esclusione;
c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto;
d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;
e) all’attivazione del soccorso istruttorio;
f) al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala;
g) alla richiesta di offerta migliorativa;
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h) al sorteggio di cui all’articolo 21;
avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso lo stesso Sistema e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.
Le comunicazioni relative all’attivazione del soccorso istruttorio; al sub procedimento di verifica dell’anomalia; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all’art. 21, avvengono attraverso la Piattaforma.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
2.4 COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI ALL’ANAC E REGISTRAZIONE AL “SISTEMA AVCPASS”
La stazione appaltante provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui al Regolamento approvato con Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 533, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 28/06/2018 n. 148, fatte salve le previsioni di cui all’articolo 8, comma 4, lett. c), del D.L. 16/7/2020, nr. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 120/2020.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico- professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente capitolato d’oneri e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, è acquisita esclusivamente attraverso la “Banca dati nazionale dei contratti pubblici”, di cui all’articolo 213, comma 8, del vigente “Codice dei Contratti”, ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come modificato dall’articolo 53, comma 5, lett. d), del D.L. nr. 77/2021, come convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 108/2021.
Per le finalità di cui sopra, l’ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e con l’AgID, i dati concernenti la
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partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la “Banca dati nazionale dei contratti pubblici”, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i criteri e le modalità relative all’accesso e al funzionamento della “Banca dati”. L’interoperabilità tra le diverse “banche dati” gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento, nonché tra queste e le “banche dati” gestite dall’ANAC, è assicurata secondo le modalità individuate dall’AgID con le “Linee guida” in materia.
Presso la “Banca dati nazionale dei contratti pubblici”, a partire dal mese di marzo 2022, è istituito il “fascicolo virtuale” dell’operatore economico nel quale sono presenti i dati di cui al precedente capoverso, per la verifica dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’attestazione di cui all’articolo 84, comma 1, del medesimo decreto legislativo per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’articolo 83 sempre del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., che l’operatore economico carica.
Il “fascicolo virtuale” dell’operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare.
I dati e documenti contenuti nel “fascicolo virtuale”, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse.
Il “fascicolo virtuale” è utilizzato anche al fine di verificare il mantenimento dei requisiti in fase di esecuzione su aggiudicatario e subappaltatori, come richiesto dal nuovo articolo 81, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;
In sede di partecipazione alle gare, l’operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali, di cui ai suddetti articoli 80, 83 e 84, contenuti nel “fascicolo virtuale” per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.
Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni, di cui al medesimo articolo 80, realizzano, mediante adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” la disponibilità in tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie “banche dati”, con modalità automatizzate mediante interoperabilità secondo le modalità individuate dall’AgID con le “Linee guida” in materia. L’ANAC garantisce l’accessibilità alla propria “banca dati” alle stazioni appaltanti, agli operatori economici e agli Organismi di attestazione, di cui al cennato articolo 84, commi 1 e seguenti, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., limitatamente ai loro dati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al secondo periodo, l’ANAC può predisporre elenchi di operatori economici già accertati e le modalità per l’utilizzo degli accertamenti per gare diverse.
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Fino all’adozione del provvedimento di cui al cennato articolo 81, comma 2, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la “Banca Dati AVCPass”, istituita presso l’ANAC, in ossequio alla previsione normativa di cui all’articolo 216, comma 13, del medesimo decreto legislativo, come modificato dall’articolo 54, comma 1, lett. g), della Legge nr. 108/2021, di conversione del D.L. nr. 77/2021.
L’art. 6-bis del D.Lgs. nr. 163/2006 e ss.mm.ii., cosi come introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), della Legge 4 aprile 2012 nr. 35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita attraverso la “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” (di seguito, per brevità, BDNCP), gestita dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (di seguito, per brevità, AVCP oggi ANAC).
In attuazione alla previsione di cui all’art. 6 bis D.Lgs. nr. 163/2006 e ss.mm.ii., l’AVCP ha emesso la Deliberazione nr. 111 del 20 dicembre 2012 con la quale vengono, tra l’altro, individuati “i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella “BDNCP”, al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici”.
Ciascun concorrente potrà registrarsi al “Sistema AVCpass” secondo le indicazioni operative per la registrazione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: xxx.xxxx.xx. L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio “AVCPass” e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal “Sistema” un “PASSOE”; lo stesso dovrà essere allegato a “Sistema” in fase di presentazione dell’offerta.
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura dovranno necessariamente inserire un “PASSOE”.
Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente gara d’appalto concorrenti che non risultano essere registrati presso il detto “Sistema”, la stazione appaltante provvederà, con opportuna comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima.
Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il “Sistema AVCpass”, nonché l’eventuale mancata trasmissione del “PASSOE” non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito da due (2) Lotti, come di seguito esposto.
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Tabella 1
n. lotto | Descrizione servizi/beni | CIG | CPV | Importo |
1 | Maglietta Polo senza maniche – divisa operativa | 9281492180 | 18330000-1 | € 4.500.000,00 |
2 | Divisa estiva ignifuga per servizi di ordine pubblico | 9281534428 | 35811200-4 | € 1.148.000,00 |
A) Importo totale soggetto a ribasso | € 5.648.000,00 |
L’importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.
L’appalto è finanziato con i fondi di derivazione nazionale.
La stazione appaltante procederà con l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
3.1 DURATA
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 24 mesi per entrambi i Lotti, decorrenti dalla data di comunicazione da parte della Stazione Appaltante dell’esecutività contrattuale riferita ad ogni singolo Lotto.
3.2 OPZIONI E RINNOVI
A. Modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 106, comma 2, lettera b), del Codice - Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, nei limiti dei seguenti importi:
1. Lotto 1 - € 140.000,00;
2. Lotto 2 - € 114.800,00;
Totale € 254.800,00.
B. Con riferimento a ciascun lotto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo alle medesime condizioni del contratto originario senza che l’appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 106, comma 12 del codice).
1. Lotto 1 € 900.000,00;
2. Lotto 2 € 229.600,00;
Totale € 1.129.600,00.
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C. Importo massimo per spese di Pubblicazione € 10.000,00 da ripartire tra i lotti in proporzione al loro valore
D. Il valore globale stimato dell’appalto, opzioni incluse, è pari ad € 7.042.400,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
Importo Complessivo a base d’asta | Importo per servizi analoghi (A) | Quinto contrattuale (B) | Spese di pubblicazione (C) | Valore Complessivo dell’appalto (D) |
€ 5.648.000,00 | € 254.800,00 | € 1.129.600,00 | € 10.000,00 | € 7.042.400,00 |
3.3 REVISIONE DEI PREZZI
Del pari è considerato obbligatorio l’inserimento della clausola di revisione dei prezzi nei contratti di appalto di cui all’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, fino a tutto il 2023,come disposto dall’art 29 del comma 1, lettera a), del Decreto Legge n. 4 del 27/01/2022 convertito con modificazioni in Legge n. 25 del 28/03/2022, nonché dalla delibera ANAC n.154 del 16 marzo 2022, la Stazione appaltante, a partire dalla seconda annualità contrattuale, aggiornerà i prezzi in aumento, o in diminuzione sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC ai sensi dell’art. 7 comma 9 del Decreto Legge n. 66 del 24/04/2014 convertito con modifiche in Legge nr. 89 del 23/06/2014, dagli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure qualora i dati suindicati non fossero disponibili, in base alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultino superiori al 10% rispetto al prezzo originario pattuito e limitatamente a tale eccedenza come previsto tra l’altro dall’art. 1664 del Codice civile.
La revisione dei prezzi potrà essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.
A tal fine l’operatore economico deve presentare un’istanza, pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di effettiva variazione dell’indice dei prezzi di riferimento che deve essere accompagnata da documentazione adeguata a provare gli incrementi subiti quali ad esempio la dichiarazione di fornitori o subcontraenti; le fatture pagate per l'acquisto dei materiali, le bollette per le utenze energetiche.
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Resta inteso che, qualora le variazioni in aumento non trovino copertura nelle somme stanziate dall’Amministrazione, ivi incluse quelle derivanti dai ribassi d’asta, l’Amministrazione avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi ed alle condizioni dell’art. 109 D.Lgs. n.50/2016.
Allo stesso modo per le variazioni in diminuzione, il RUP e/o il DEC comunicherà all’operatore economico entro 60 giorni la eventuale variazione in diminuzione dei prezzi rilevata presso gli stessi Enti e nei limiti sopra riportati.
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo Lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).
È vietato al concorrente che partecipa al singolo Lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa al singolo Lotto in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare offerta, per il singolo Lotto, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo Lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.
È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo Lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
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Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
5. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2,
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lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono presenti sulla piattaforma in fase di comprova degli stessi.
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono considerate inammissibili le offerte:
a) prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare;
b) il cui prezzo supera l’importo posto a base di gara o sia pari a 0,00. In questo ultimo caso, l’esclusione dell’operatore economico non sarà comunque automatica poiché un’offerta pari a zero può essere qualificata come offerta anormalmente bassa, per cui la stazione appaltante seguirà la procedura prevista per quest'ultima, chiedendo all’offerente spiegazioni in merito all’importo dell’offerta medesima. Tali spiegazioni possono contribuire alla valutazione dell’affidabilità dell’offerta e consentirebbero di dimostrare che, sebbene l’operatore economico abbia proposto un prezzo pari a zero euro, l’offerta di cui trattasi non inciderà sulla corretta esecuzione dell’appalto. (Cfr. Corte di giustizia UE, IV Sezione, sentenza 10 settembre 2020, causa C-367/19)
c) per le quali il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice;
d) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando.
Sono invece considerate irregolari le offerte che, ai sensi dell’articolo 59, comma 3, del Codice:
a) non rispettano i documenti di gara;
b) l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.
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Si configurano, altresì, come offerte condizionate, e come tali inammissibili, quelle carenti dell’accettazione espressa della clausola sociale, ove prevista, fatto salvo quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii..
Saranno, altresì, esclusi i concorrenti che:
- presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate negli atti della procedura;
- offerte plurime e/o che siano sottoposte a condizione;
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;
- offerte di prodotti/servizi che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e relativi allegati;
- siano coinvolti in situazioni oggettive lesive della “par condicio” tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- non riportino l’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’articolo 95, comma 10, del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., fatto salvo per le forniture senza posa in opera e le prestazioni di origine meramente intellettuale;
- abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni. Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett.
a) e c), del Codice:
• comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
• costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura;
• saranno oggetto di comunicazione all’A.N.A.C. ai sensi dell’art. 80, comma 12, e saranno valutate ai sensi dello stesso articolo, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Si precisa, inoltre, che la stazione appaltante si riserva il diritto di:
a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma 12, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida, ai sensi dell’articolo 69 del X.X. xx. 000/0000;
c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente per non convenienza o inidoneità dell’offerta (cfr. Xxxxxxxx A.N.A.C. n. 79 del 29/01/2020);
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d) non stipulare il contratto motivatamente.
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
Costituiscono requisiti di idoneità:
a) Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con oggetto sociale attinente il settore merceologico del lotto di partecipazione. Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) Licenza del Ministero dell’Interno, di cui all’art. 28 del T.U.L.P.S. - R.D. N. 773/1931, in corso di validità, ovvero, istanza volta ad ottenerne il rilascio con l’avviso che all’atto dell’aggiudicazione divenuta esecutiva, il contraente dovrà essere in possesso della licenza in questione pena decadimento dell’affidamento a favore del concorrente susseguente in graduatoria. Tale licenza è relativa alle seguenti fasi di lavorazione rispetto al ciclo completo di produzione:
Lotto 1: taglio – confezione;
Lotto 2: taglio – confezione;
Le imprese straniere possono dimostrare il possesso di tale requisito mediante l’esibizione gli atti coevi e/o dichiarazioni indicati nell’istanza di partecipazione.
Si avvisa che la licenza in questione, ove prevista, è richiesta per tutte le imprese a qualsiasi titolo partecipanti alla procedura in termini di compagini partecipative (RTI, Ausiliarie, consortili etc..).
La documentazione riferita al presente punto non può essere oggetto di avvalimento.
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA Gli operatori economici devono possedere:
Fatturato globale medio riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2019-2020- 2021) pari ad almeno la metà del valore stimato dell’appalto come indicato nella tabella 1 del presente disciplinare, nella colonna “importo a base d’asta” e riferito a ciascun lotto o più lotti cui si intende partecipare. I dati di fatturato dovranno far riferimento a quanto riportato nel quadro VE delle Dichiarazioni I.V.A. “Operazioni attive e determinazione del volume d’affari”.
Tale requisito di capacità economica e finanziaria è richiesto in ragione della rilevante entità dell’appalto e la necessità di individuare un operatore economico che fornisca garanzia di solidità finanziaria ed esperienza nel settore per tutta la durata del contratto.
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Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, in particolare nel caso in cui le imprese abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86 comma 4 del codice ,l’O.E. , che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
a) Possesso dell’Intero ciclo produttivo: Lotto 1: Tessitura - taglio – confezione; Lotto 2: Tessitura - taglio – confezione;
b) Affidabilità e capacità produttiva: Al fine di consentire alla Stazione Appaltante la valutazione dei requisiti di affidabilità e capacità produttiva il concorrente dovrà elencare almeno 3 (tre) precedenti forniture riconducibili all’oggetto del lotto di partecipazione, eseguite nel corso dell’ultimo triennio con l'indicazione dell’oggetto, degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati, ciascuna di importo non inferiore a € 100.000,00:
c) Relazione tecnica: Il concorrente dovrà presentare una dettagliata relazione che illustri, in maniera esaustiva, la propria struttura produttiva in termini di risorse tecnologiche ed umane impiegate per la realizzazione delle forniture oggetto dei lotti per cui intenda partecipare, sia singolarmente che in qualsiasi combinazione partecipativa (una relazione ed uno schema di “Gantt” per ogni combinazione di lotti). Dall’analisi della suddetta relazione si dovrà chiaramente desumere che l’offerente sia in grado, in base ad una adeguata capacità produttiva giornaliera, di approntare la fornitura alle verifiche finali, a partire dalla data di nulla osta alla produzione, ovvero dalla comunicazione di avvenuta registrazione del contratto da parte dell’organo competente, entro i termini di approntamento al collaudo stabiliti per ciascun lotto indicati nel presente Disciplinare. Tale relazione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione con la quale si garantirà di poter produrre e approntare la fornitura entro la tempistica richiesta dagli atti di gara, anche in considerazione della eventuale futura situazione pandemica. A tal riguardo, si precisa che quest’ultima non potrà essere utilizzata al fine di giustificare eventuali ritardi nell’adempimento, se non per sopraggiunte eccezionali ragioni o comprovate cause di forza maggiore, intervenute successivamente alla presentazione delle offerte.
La relazione dovrà essere corredata da un prospetto, redatto su modello “GANTT PROJECT” “EXCEL … etc.), nel quale dovranno essere indicate le scadenze di ogni singola fase del ciclo produttivo, nonché la tempistica prevista per l’imballaggio e le consegne dei beni.
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Nel caso in cui il concorrente intenda concorrere per la fornitura di entrambi i lotti, lo stesso dovrà redigere una relazione che tenga conto anche dell’impegno produttivo complessivo, derivante dall’eventuale aggiudicazione di entrambi i lotti.
La relazione e lo schema (GANTT PROJECT) rappresenteranno, altresì, la base di verifica:
- delle capacità organizzative, produttive e professionali attraverso l’indicazione dei tecnici, degli organi tecnici e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli della qualità;
- nel caso di una eventuale anomalia di ribasso;
- per la formalizzazione dei termini di esecuzione della fornitura in sede contrattuale.
d) Certificazione di qualità: Possesso del certificato di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, anche in copia conforme, nel settore specifico riferibile alle singole fasi-prestazioni di lavorazione e/o del ciclo completo di produzione indicato per ogni lotto.
Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la Stazione Appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
I requisiti di idoneità di cui ai precedenti punti, devono essere resi mediante dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che debbono essere firmate digitalmente dagli O.E., partecipanti in qualsiasi forma giuridica.
In caso di partecipazione aa entrambi i Lotti:
- il concorrente singolo dovrà produrre un solo DGUE ed una sola “domanda di partecipazione”;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari, ogni membro del RTI e del Consorzio dovrà produrre un solo DGUE ed una sola domanda di partecipazione, in tal caso:
a) nel DGUE sarà specificato il ruolo assunto dalla singola impresa, ove esso sia identico per i diversi Lotti cui si partecipa; in caso contrario dovrà essere indicato il ruolo assunto per un singolo Lotto;
b) nella domanda di partecipazione, dovrà essere indicata la ripartizione delle attività tra le varie imprese riunite o consorziate per i singoli Lotti; dovrà altresì essere specificato il ruolo assunto per ciascuno dei due Lotti, ove lo stesso muti e fermo restando che la compagine resti
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la stessa. Restano ferme le regole generali sul possesso dei requisiti di cui la mandataria deve essere titolare e sulla misura delle prestazioni che la stessa deve eseguire.
In caso mutamento della forma di partecipazione:
- in caso di imprese che partecipino ad un solo lotto come imprese singole e ad altri in RTI e Consorzi ordinari e comunque nel caso di RTI e Consorzi ordinari che mutino la loro composizione, ciascun operatore dovrà inviare “un’offerta” per ciascun lotto a cui intende partecipare in composizione diversa, attraverso l’esecuzione dei passi procedurali così come descritto nel presente disciplinare.
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un R.T.I. costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
il requisito relativo all’iscrizione alla Camera di Commercio deve essere posseduto da:
a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato globale, di cui al punto 6.2 dovra’ essere presentato:
a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
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Il requisito di cui al punto 0, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso.
Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.m. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all’art. 3 del citato decreto di cui al punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. lett. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
7. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali, di idoneità professionale e della certificazione di qualità, salvo nell’ipotesi in cui l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata, non specifiche risorse, ma l’intero complesso aziendale, comprensivo di tutti i fattori di produzione e di tutte le risorse.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio D.G.U.E., da compilare nelle parti pertinenti, nonché di presentare le dichiarazioni integrative nei termini indicati al punto 16.1.
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Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria nonché delle attività svolte.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino per il singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al R.U.P., il quale richiede per iscritto, la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il D.G.U.E. della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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8. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intenda subappaltare o concedere in cottimo nel limite massimo del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, come modificato dalla L. 14 giugno 2019,
n. 55, di conversione del D.L. 18.04.2019, n. 32; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto
l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio D.G.U.E., da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto16.1.1. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori, comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
9. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo a base d’appalto del lotto/dei lotti per cui si concorre. (Nel caso di partecipazione per più lotti non è consentito presentare una singola cauzione cumulativa.)
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
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La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
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c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) riportare l’autentica della sottoscrizione;
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
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È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al R.T.I., carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
10. SOPRALLUOGO PER VISIONE CAMPIONI UFFICIALI
Gli Operatori Economici potranno effettuare il sopralluogo per visionare le campionature oggetto di gara presso i locali del Servizio Armamento, vestiario, equipaggiamento, materiali speciali e casermaggio, ubicati in Xxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 XXXX, dal lunedì al venerdì, in orario da concordarsi.
Al riguardo, si precisa che la visione dei suddetti campioni è subordinata all’uso strettamente connesso alla realizzazione dell’offerta e che le divulgazioni a terzi, per altri fini, non saranno ammesse.
Il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete e, se costituito RTI, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete e RTI non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante
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legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 1121 del 29 dicembre 2020 Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021 pubblicata al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxxx-xxxxxx-0000-xxx-00-xxxxxxxx-0000, e allegano ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:
Numero lotto | CIG | Importo contributo ANAC |
1 | 9281492180 | € 140,00 |
2 | 9281534428 | € 140,00 |
La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, la Stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura, ai sensi dell’articolo 1, comma 67 della legge 266/05.
11.1 COSTI A CARICO DEGLI OPERATORI ECONOMICI OFFERENTI
A. il costo delle prove merceologiche e/o funzionali sui parametri che attribuiscono il punteggio tecnico, effettuabili sulle campionature presentate e poste a carico degli operatori economici offerenti sono quantificabili in:
€ 4.000,00 (iva esclusa) per ciascuna fase, per il lotto n. 1;
€ 5.000,00 (iva esclusa) per ciascuna fase, per il lotto n. 2;
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Qualora i costi di ulteriori prove, richieste discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice ai fini della aggiudicazione, superino i limiti sopra stabiliti, verrà tempestivamente fornita informativa alle società offerenti.
11.2 Costi a Carico della Parte Contraente
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare tutte le prove merceologiche ritenute opportune, presso laboratori accreditati, in sede di verifiche di conformità in corso di esecuzione contrattuale e di verifiche finali di conformità ( collaudo ), a spese della Società aggiudicataria, in particolar modo le prove che sono state oggetto di attribuzione di punteggio tecnico.
A. prove merceologiche relative a ciascuna attività di verifica (esecuzione contrattuale e collaudo), per ogni consegna della fornitura annuale, quantificabili indicativamente in:
LOTTO | SPESE PREVISTE PER CIASCUNA FASE |
1 | € 4.000,00 |
2 | € 5.000,00 |
Qualora i costi di ulteriori prove richieste discrezionalmente dalla Commissione di Xxxxxxxx, superino i limiti sopra stabiliti, la Società contraente sarà tempestivamente informata al riguardo.
B. il costo delle spese di missione del personale incaricato alle verifiche di conformità in corso di esecuzione contrattuale e alle operazioni di verifica di conformità finale (collaudo) per ogni fornitura, sarà indicativamente commisurato entro un importo massimo pari ad € 1.500,00, I.V.A. esclusa, per annualità. Tale valore può variare in base alla localizzazione della sede dello stabilimento, al mezzo di trasporto necessario per raggiungere lo stesso, al periodo temporale e al livello della struttura ricettiva prescelta;
C. i costi dell’imballaggio e delle spedizioni, sono a carico della parte contraente.
L’ imballaggio dei materiali in fornitura, potrà essere diverso da quello previsto dal Capitolato Tecnico, se richiesto da questa amministrazione committente, per motivate esigenze logistiche, connesse alle modalità di consegna. La Stazione Appaltante e/o l’Amministrazione comunicherà preventivamente all’offerente e/o al contraente, le eventuali variazioni.
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Tutti documenti relativi alla presente Procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati all’Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di
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esclusione, con firma digitale in formato p7m o equivalente di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005.
L’OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all’Amministrazione attraverso il Sistema ASP, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 05/09/2022, indicato sul portale del Sistema medesimo (xxxxxxxxxxxxxxx.xx - gare), pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la sua irregolarità.
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.
Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l’Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E’ consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto I.1 del Bando di gara.
L”OFFERTA” è composta da:
A. Documentazione amministrativa: una per ogni lotto per cui si concorre;
B. Offerta tecnica:
a. una relazione tecnica descrittiva;
b. campionatura da presentare nei modi indicati al successivo paragrafo oltre che nei rispettivi capitolati tecnici;
C. Offerta Economica: una per ogni lotto per cui si concorre.
Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell’OFFERTA dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l’OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amministrativa, la relazione tecnica, le singole Offerte economiche, quanti sono i lotti per i quali si partecipa).
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato
.pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf. La presentazione dell’OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’ OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del
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termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.
Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.
E’ sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell’offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell’OFFERTA.
L’invio dell’OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di “conferma ed invio” della medesima. Il Sistema utilizzato dall’Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’ OFFERTA e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima. La presentazione dell’OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e dell’Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., il Gestore del Sistema e l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip
S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema. Si precisa inoltre che: - l’OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente; - entro il termine di presentazione dell’OFFERTA, chi ha presentato un’OFFERTA potrà ritirarla; un’OFFERTA ritirata equivarrà ad un’offerta non presentata; - il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria. Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’OFFERTA, a pena di esclusione, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura. Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell’OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il
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Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati. Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell’offerta.
Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell’OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell’OFFERTA. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, in tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.
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In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’Offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
13. CAMPIONATURA
La campionatura costituisce parte integrante dell’offerta tecnica e dovrà essere recapitata materialmente entro il medesimo termine ultimo stabilito per la presentazione dell’offerta informatica (05/09/2022), secondo le seguenti modalità:
Lotto n.1: per il quantitativo e taglie vedasi paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico “Maglia Polo a maniche corte” Versione del 8/6/2022;
Lotto n. 2: per il quantitativo e le taglie vedasi il par. 6.3 del capitolato tecnico “Divisa estiva per servizi di ordine Pubblico” versione del 13/6/2022.
I colli contenenti la campionatura, prevista delle relative specifiche tecniche, dovranno essere recapitati al Servizio Armamento, vestiario, equipaggiamento, materiali speciali e casermaggio, ubicati in Xxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 XXXX.
Ogni utile informazione al riguardo potrà essere richiesta al suddetto Servizio Armamento, vestiario, equipaggiamento, materiali speciali e casermaggio, preventivamente e con congruo anticipo, utilizzando esclusivamente il seguente indirizzo PEC:
xxxxx.000.xxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx.
Si richiede, al momento della consegna dei campioni, la presenza di un rappresentante della Società con facoltà di sottoscrizione del verbale di consegna/ricezione, nonché la presenza di personale della Società che svolgerà opera di facchinaggio per il deposito dei campioni nel locale che verrà indicato.
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I colli contenenti i campioni saranno custoditi in sicurezza chiusi e sigillati e saranno aperti solo in fase di valutazione tecnica delle offerte da parte della Commissione Giudicatrice che sarà appositamente nominata.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta sanabile;
Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine
–non superiore a 10 giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
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Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Al fine di rendere più agevole l’upload e il download della documentazione sulla piattaforma, anche i termini di uniformità, è richiesto l’inserimento esclusivo della seguente documentazione raggruppata in singoli files col seguente schema:
BUSTA AMMINISTRATIVA | |
Nomenclatura File | Allegati |
Istanza di partecipazione Lotto (indicare il lotto) | Unica istanza di partecipazione redatta, a cura del partecipante, secondo lo schema allegato. |
Eventuali procure | |
DGUE concorrente | DGUE Concorrente |
DGUE società ausiliaria | DGUE impresa ausiliaria |
Contratto/i di avvalimento | |
Dichiarazione di impegno da parte dell’impresa ausiliaria | |
Ricevuta contributo ANAC | Ricevuta |
PASSOE | PASSOE |
Cauzione | Cauzione |
Eventuale dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore, a rilasciare la cauzione definitiva | |
Pagamento del bollo | Documento attestante l’assolvimento del contributo |
Atti RTI_Consorzi | Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi. |
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00. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA
La domanda di partecipazione è redatta secondo l’allegato modello “schema domanda di partecipazione” ed è da considerare esaustiva ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione.
La domanda è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/200 n. 445 .
Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma (singola o associata) con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.
Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quali lotti concorre.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre; in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:
− i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice; in alternativa indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
− di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
− di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara,
− di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione appaltante allegato e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
− di accettare il patto di integrità allegato. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 00- xxx, xxx xxxxxxx legislativo 159/2011;
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− [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
− [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] il domicilio fiscale …, il codice fiscale …, la partita IVA …, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 del Codice;
− di aver preso visione e di fornire il consenso all trattamento dei dati personali.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, le dichiarazioni di cui all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del Codice stesso, che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso
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di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
d. nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito di relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban XX00X0000000000000000000000 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.
17. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.
Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
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- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
18. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 000 XXX XXX X.X. 00 XXXXX 0000, X. 000
Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
19. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) il DGUE a firma dell’ausiliaria;
2) la dichiarazione di avvalimento (v. istanza di partecipazione) ;
3) il contratto di avvalimento;
4) il PASSOE dell’ausiliaria.
20. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
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- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune,
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ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
21. OFFERTA TECNICA
La relazione tecnica di ogni lotto dovrà essere redatta in lingua italiana secondo le indicazioni del Capitolato tecnico, in particolar modo dovrà essere rispettato quanto richiesto e previsto dalle relative Specifiche tecniche.
Busta Offerta tecnica | |
Documento | Relazione Tecnica |
22. OFFERTA ECONOMICA
Il concorrente inserisce per ogni singolo lotto a Sistema, nella sezione indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione:
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Offerta economica | |
Documento | Offerta economica (file generato dal sistema con firma digitale) |
Con riferimento a ciascun singolo lotto cui intenda partecipare, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e far pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema, un’offerta economica secondo la procedura e le modalità che seguono:
• inserimento nell’apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d’offerta generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta economica”, che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente;
• Modello dichiarazione oneri e costi aziendali, che il concorrente dovrà inviare e far pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema nell’apposita sezione Offerta Economica dopo averlo sottoscritto digitalmente.
L’”Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
• l’indicazione del prezzo complessivo al netto dell’I.V.A. che dovrà essere espresso in cifre, fino alla seconda cifra decimale;
• l’indicazione del prezzo unitario, al netto dell’I.V.A. che dovrà essere espresso in cifre, fino alla seconda cifra decimale;
• ribasso percentuale al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;
• qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno arrotondati dal Sistema per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9. Ad esempio: • 12,241 verrà arrotondato a 12,24; • 12,245 verrà arrotondato a 12,25;
• la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. Tali costi verranno indicati in apposito allegato Modello dichiarazione oneri e costi aziendali, contenuto nell’apposita Sezione relativa all’Offerta Economica;
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• la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice. Tali costi verranno indicati in apposito allegato Modello dichiarazione oneri e costi aziendali, contenuto nell’apposita Sezione relativa all’Offerta Economica;
• l’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale. In caso di discordanza tra i valori riportati a Sistema ed i valori riportati nel modello di dichiarazione oneri e costi aziendali, prevarrà l’offerta inserita a Sistema;
• sono inammissibili le offerte economiche che superino gli importi unitari e complessivi posti a base d’asta;
▪ il codice fiscale della Società;
▪ esplicita dichiarazione di impegno della Società, in caso di aggiudicazione, di fornire - fino alla stipulazione del contratto - il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria, ferma restando la facoltà per l’Amministrazione di ricevere tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione e fino al collaudo della fornitura (“clausola di salvaguardia dall’obsolescenza”);
• saranno dichiarate nulle le offerte non munite della firma del legale rappresentante della Società offerente, quelle che contengono riserve e/o condizioni, quelle scritte in lingua diversa dall’italiano;
• le offerte prodotte da raggruppamenti di impresa ancora non costituiti, di cui all’art.45, comma 2, lett. d) e conformi a quanto previsto dall’art. 48, comma 8 del Codice, dovranno essere sottoscritte congiuntamente dai legali rappresentanti di ciascuna impresa;
• l’offerta economica dovrà avere una validità di almeno 180 giorni solari, decorrenti dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta medesima.
23. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:
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PER ENTRAMBI I LOTTI | PUNTEGGIO MASSIMO |
Offerta tecnica | 80 |
Offerta economica | 20 |
TOTALE | 100 |
Per ciascun lotto, il punteggio totale sarà determinato dalla somma algebrica del punteggio tecnico (PT) e del punteggio economico (PE), applicando la seguente formula:
Dove:
• C(a) = indice di valutazione della singola offerta (a);
• Σ = sommatoria di tutti i requisiti;
• n = numero totale dei requisiti previsti nel capitolato tecnico che attribuiscono punteggio tecnico/economico;
• Wi = peso o punteggio massimo attribuito al requisito i-esimo;
• V(a)i = coefficiente della prestazione offerta dal concorrente (a) rispetto al requisito i- esimo, variabile tra 0 ed 1 calcolato per i parametri qualitativi ed il parametro quantitativo (prezzo).
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:
o offerte nelle quali sono sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nei Capitolati Tecnici e relative appendici e/o allegati;
o offerte che sono sottoposte a condizione;
o offerte incomplete e/o parziali;
o offerte di beni e servizi che non possiedono le caratteristiche minime stabilite dai capitolati, ovvero proposte con modalità difformi, in senso peggiorativo.
La gara sarà aggiudicata all’offerta che avrà conseguito la massima valutazione totale. Tutti i calcoli saranno arrotondati alla seconda cifra decimale. A parità di punteggio complessivo si proporrà l’aggiudicazione a favore della società che avrà ottenuto il maggiore punteggio tecnico.
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00. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
I criteri e le formule di attribuzione del punteggio tecnico ottenibile per ciascun lotto, sono riportati al capo 6 (Calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa) dei rispettivi Capitolati tecnici.
25. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Il punteggio economico sarà attribuito secondo la formula stabilita in ogni capitolato tecnico.
26. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari [min. 3 max. 5] di membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine verrà richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.
La composizione della commissione giudicatrice sarà pubblicata sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente” al link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/000000xx00000x0x0000000000.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
Il RUP si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell’anomalia delle offerte.
27. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
La prima seduta avrà luogo il giorno e alle ore che saranno comunicati per mezzo della sezione comunicazioni del sistema almeno 24 ore prima dell’inizio delle attività.
Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti sempre tramite il Sistema.
Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite il Sistema almeno 1 giorno prima della data fissata.
Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura:
• della documentazione amministrativa;
• delle offerte tecniche;
• delle offerte economiche;
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e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.
Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).
28. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La procedura di aggiudicazione sarà aperta, in data e ora che saranno comunicate tramite apposita comunicazione agli operatori economici candidati, dal Responsabile Unico del Procedimento che procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle attività.
In particolare nella prima seduta accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:
a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c) redigere apposito verbale.
Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:
a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi “da remoto al “Sistema” tramite propria infrastruttura informatica.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, come modificato dall’articolo 53, comma 5, lett. d), della Legge nr. 108/2021 di conversione del D.L. 31/5/2021, nr. 77, nonché articolo 216, comma 13, del Codice, come modificato dall’articolo 54, comma 1, lett. g), della medesima Legge nr. 108/2021, attraverso l’utilizzo del “sistema AVCpass”, reso
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disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla Delibera n. 157/2016 [tale prescrizione è valida fino all’istituzione della Banca Dati Nazionale degli operatori economici].
La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.
29. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, commi 4, 5, 6 e 9, del Codice, nonché in aderenza alle “Linee Guida” nr. 15 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici), ed, in particolare, al Paragrafo 6, Sottoparagrafo 6.3, non sussistono elementi che comportino l’obbligo di astensione rispetto alla designazione in argomento.
A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della Commissione giudicatrice e i “curricula” dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice.
La commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procede all’apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, attraverso il sistema e con le modalità di cui all’articolo 19:
a) i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
c) i prezzi offerti.
Al termine delle operazioni di cui sopra il Sistema consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
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La commissione giudicatrice procede, relativamente a ciascun singolo lotto, all’apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17 e successivamente all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro 24 ore dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Xxx xxxxxxxx l’ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio. secondo le modalità previste al punto 2.3.
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 19 i prezzi offerti.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell’anomalia.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara;
30. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in
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cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili
31. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, non si procede all’aggiudicazione.
La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.
In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola
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offerta valida.
La stipula del contratto avviene entro 60 giorni, dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione
La garanzia provvisoria è svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 103 del Codice.
L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Il contratto è stipulato, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante in modalità elettronica.
Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell’aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione con le modalità e per gli importi che saranno comunicati all’aggiudicatario con apposita comunicazione
L’importo complessivo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad € 10.000,00 che saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse
- ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
32. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
− gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
− le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
− ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione
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de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
33. CODICE DI COMPORTAMENTO
Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario [nel caso di più lotti: di ciascun lotto] deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e [per le pubbliche amministrazioni] nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza [negli altri casi nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01].
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario [nel caso di più lotti: di ciascun lotto] ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/000000xx00000x0x0000000000.
34. ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
35. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio.
36. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in
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materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:
Finalità del trattamento
- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall’Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Amministrazione ai fini della stipula del contratto e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.
- tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali svolte dall’ Amministrazione medesima in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
Base giuridica e natura del conferimento
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara, la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.
Natura dei dati trattati
I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”) di cui all’art. 9 del Regolamento UE.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
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I dati potranno essere:
- trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara e l’esecuzione del contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione del Contratto, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.
Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, saranno diffusi tramite il sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b) e comma 32 legge 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx sezione “Trasparenza”.
I dati inerenti alla partecipazione del concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.
I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.
Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 e seguenti del Regolamento UE.
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Processo decisionale automatizzato
Nell’ambito della fase di gara non è presente alcun processo decisionale automatizzato.
Diritti del concorrente/interessato
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla Stazione appaltante e, tramite essa, alla Committente.
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e segg, del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha:
i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.
Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all’indirizzo email all’uopo indicato.
Responsabile del trattamento dei dati personali
In particolare, con la sottoscrizione del contratto, a fronte della capacità di assicurare e dimostrare l’adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, l’aggiudicataria sarà designata “Responsabile del trattamento”, ai sensi dell’art. 28 del citato Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale di recepimento e adeguamento.
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Il “Responsabile del trattamento” dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall’Amministrazione, in qualità di “Titolare del trattamento”, riportati nell’allegato schema di contratto, nonché in altro atto di natura contrattuale.
Dovrà attenersi, inoltre, alle eventuali istruzioni che il “Titolare del trattamento” dovesse impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.
Consenso al trattamento dei dati personali
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante pro tempore del concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.
Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.
37. REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d’asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.
In caso di inosservanza di quanto sopra, l’Amministrazione segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.
Tutti i contenuti del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come
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risultano dal suddetto sito e dal Sistema.
Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.
La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.
Con la Registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A., l’Amministrazione ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., l’Amministrazione ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
38. CLAUSOLE CONTRATTUALI
L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficacie, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell’articolo 32 del vigente Codice degli appalti, nonché ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del D.L. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni) convertito con la Legge 120/2020, ed all’art. 51 del decreto-legge nr. 77 del 2021 come convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 108/2021.
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le forniture e/o attività e/o servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, può essere disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto, a fronte della compilazione, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, di un verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle attività e/o servizi e/o forniture, nonché dello stato di avanzamento delle forniture e/o attività e/o servizi la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’operatore economico può chiedere la
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risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessuno indennizzo è dovuto all’operatore economico negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Responsabile del Procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi
o delle forniture non eseguite e comunque con le modalità di cui all’articolo 109 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii..
Le fatture, recanti obbligatoriamente il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall’ANAC, relativamente ad ogni lotto, dovranno essere trasmesse alla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e delle Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici, secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013, recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii. e dall’articolo 8 comma 4, lettera c), del D.L. 16/07/2020, nr. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 dell’11/09/2020, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nell’eventualità del verificarsi in una delle fattispecie di cui all’articolo 108 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., nonché delle ulteriori ipotesi di cui all’articolo 2, comma 1, e articolo 5, commi 4 e 5, del D.L. 16/07/2020, nr. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 dell’11/09/2020, ed all’art. 51 del decreto-legge nr. 77 del 2021 come convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 108/2021.
6. Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria (art. 209, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
La stazione appaltante qualora adottabili applicherà le previsioni di cui all’articolo 17-bis D. Lgs. 241/97 relativamente al certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici.
IL RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO