Tribunale Ordinario di Rimini
Atto telematico depositato il 13.10.20 Rep. Cartaceo n. 486
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE FALLIMENTARE
Rg 1 /2020
DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Il giudice delegato, dott.ssa Xxxxxx Xxxxx; nel procedimento R.G. n. 10/2019;
letta la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da XXXXX XXXXXXXX (cf: CCCPRI145R07C357J) in data 20.5.2020;
rilevato che in data 24.09.2020 si è tenuta l’udienza per la verifica dei consensi pervenuti all’O.C.C. nei dieci giorni antecedenti;
in tale udienza l’OCC ha dato atto dell’avvenuto superamento della maggioranza richiesta per la approvazione come da relazione depositata telematicamente in data 15.09.2020;
è risultato, infatti, che -a fronte di debiti complessivi ammessi al voto per euro 2.071.860,26 - l’accordo ha ottenuto un parere favorevole (espresso e tacito) per complessivi euro 2.068.102,98; i creditori che hanno espresso voto sfavorevole sono, quindi, pari a euro 3.757,28;
conseguentemente, l’accordo è stato approvato da una maggioranza pari a 99,82% dei crediti ammessi al voto;
che pertanto deve ritenersi raggiunta la maggioranza da parte dei creditori aventi diritto al voto richiesta dall’art. 11 co. 2 l. n. 3/12;
Rilevato che il professionista OCC ha inviato ai creditori la Relazione ex art 12 comma 1 L 3/2012 in data 14.09.2020;
Firmato Da: XXXXX XXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 9e1a8aad40b346a81378e6e7ff5874a - Firmato Da: XXXXXX XXXXX Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 2aa21717a475f995
che nei 10 giorni successivi alla documentata comunicazione della Relazione non sono state proposte opposizioni da parte di alcuno dei creditori;
che il professionista OCC ha prodotto al Giudice la Relazione finale, datata 24.09.2020, con la quale ha definitivamente attestato la fattibilità della proposta;
ritenuto che l’accordo debba essere omologato per le seguenti ragioni:
✓ Non essendo stata proposta alcuna opposizione da parte dei creditori concorsuali, la valutazione cui il giudice delegato è chiamato non può riguardare la convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all’ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore, poiché il relativo giudizio è riservato ai creditori concorsuali - i quali si sono espressi con l’ approvazione espressa o tacita della proposta stessa - nonché al singolo creditore non aderente ( nel caso di specie, Medio Credito Centrale e Agenzia delle Entrate) o escluso che abbia formulato la contestazione della proposta ai sensi dell’art 12 comma 2 della medesima legge;
✓ Il giudice delegato è pertanto chiamato a valutare, in questa sede, esclusivamente la legittimità del procedimento, anche dal punto di vista della logicità, completezza e coerenza della relazione attestativa del professionista OCC, nonché la fattibilità del piano sottostante alla proposta di accordo;
✓ Quanto al primo profilo, si tratta di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura concorsuale, la carenza di ragioni ostative all’omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni a norme imperative. La valutazione sul punto è positiva, posto che sussistono le condizioni di cui all’art. 7 della legge n. 3/12;
✓ Quanto al contenuto dell’accordo, la proposta prevede :
- Pagamento integrale delle prededuzioni, stimate in euro 48.951,00 circa lordi;
-Pagamento del credito ipotecario vantato da BCC Banca di Gradara ora RIVIERABANCA nella misura ridotta di euro 470.000,00, unitamente alla contestuale prestazione di assenso alla cancellazione delle ipoteche volontarie e giudiziali
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sull’immobile gravato, senza oneri per la banca, in virtù di rinuncia dell’istituto bancario all’eccedenza ;
- Pagamento integrale del credito privilegiato vantato da Mediocredito Centrale s.p.a. quantificato in complessivi euro 60.213,90, oltre interessi al tasso di 1,5% in relazione alla moratoria annuale;
- Pagamento integrale del debito per imposte per un residuo di euro 1.111,95;
- Pagamento a saldo e stralcio di tutti i restanti debiti chirografari nella percentuale indicativa del 5,5%- 6,5%;
✓ Il Piano prevede :
-vendita a trattativa privata entro il termine di mesi 18 dall’omologa dell’unico bene immobile di proprietà del debitore ad un prezzo non inferiore ad euro 710.000,00;
- incameramento delle pensioni mensili, pari a euro 1.500,00 circa, al fine di attendere al sostentamento quotidiano.
✓ Venendo alla valutazione di fattibilità - che il Giudice è chiamato a svolgere nell’ambito del contemperamento dei vari e contrapposti interessi , dovendo accertare che dal piano derivi il soddisfacimento dei creditori in termini coerenti con la proposta – sulla base della attestazione del professionista OCC e della documentazione prodotta dai debitori si evince che gli accordi sono attuabili. Vi sono, infatti, agli atti n. 2 dichiarazioni di stima e valutazione immobiliare rese in data 20.4.2020 e 2.5.2020 da due Agenzie Immobiliari (Agenzia Gabetti e Agenzia Fuzzi) operanti esclusivamente e specificamente nel mercato residenziale abitativo del Comune di Cattolica, le quali hanno confermato di avere in programma numerose visite dell’immobile e di essere ragionevolmente convinte di poter reperire un compratore per il prezzo proposto nell’arco temporale di 18 mesi (doc. 1 allegato al ricorso); vi è poi la dichiarazione espressa dell’unico creditore ipotecario (RIVIERABANCA) di accettazione della decurtazione del proprio debito nella misura di euro 470.000,00 con rinuncia al credito residuo (che, dunque, non viene neppure
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declassato in chirografo) (doc. 9 allegato al ricorso); l’introito della predetta somma e la decurtazione del credito ipotecario consente di avere attivo sufficiente per soddisfare il fabbisogno della presente procedura.
Del resto, non vi sono ragioni per contestare quanto indicato dall’OCC nella propria relazione attestativa. Si ricorda, infatti, che la legge demanda all’OCC il compito di attestare, sotto la propria responsabilità: i) l’esistenza e consistenza dei beni sui quali si impernia il piano sottostante agli accordi; ii) l’attuabilità degli accordi stessi, intesa come adeguatezza dei beni e risorse a consentire il rispetto degli accordi. Nel caso di specie, la Relazione del professionista, che attesta la fattibilità nel senso sopra detto, risulta nella fattispecie provvista dei requisiti di analiticità motivazionale, esaustività, coerenza logica e non contraddittorietà, e trova conferma nella documentazione prodotta da debitore ( perizie di stima; dichiarazioni dei redditi ); possono pertanto esserne recepiti le valutazioni e conclusioni, essendovi rispondenza logica tra i contenuti del piano e le argomentazioni della Relazione.
Per tutte le ragioni esposte, l’accordo proposto dal ricorrente può essere omologato. Nulla sulle spese del procedimento, non essendovi controparti costituite.
P.Q.M.
1) omologa l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da XXXXXXXX XXXXX (cf: CCCPRI145R07C357J), secondo proposta e piano riportati in motivazione;
2) dispone l’immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Rimini, a spese e cura del ricorrente;
3) nulla dispone quanto alle spese del procedimento.
Rimini, 11/10/2020
Il Giudice Delegato Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx
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