CLAUSOLE CONTRATTUALI DEL SERVIZIO DI INTERNET BANKING MODIFICATE
CLAUSOLE CONTRATTUALI DEL SERVIZIO DI INTERNET BANKING MODIFICATE
Art. 1 – Definizioni
1. In questo Contratto si intendono per:
- Servizio: il Servizio di Internet Banking offerto dalla Banca al Cliente, le cui prestazioni o servizi sono descritti nel successivo art. 2 (Oggetto e contenuti del servizio);
- Banca: la Banca Popolare di Bari;
- Cliente: il Titolare del servizio di Internet Banking e, se diverso/i, anche l'intestatario o il/i cointestatario/i dei rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio;
- Titolare del Servizio: il soggetto, persona fisica o giuridica, che, sottoscrivendo il Contratto di Internet Banking, diviene utilizzatore del Servizio; questi può essere il titolare del conto corrente principale collegato ovvero un cointestatario o un delegato.
- Intestatario, cointestatario: l'intestatario e/o il/i cointestatario/i dei rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio;
- Filiale di appoggio: la Filiale della Banca presso cui il è radicato il rapporto di Internet Banking;
- Area riservata o area riservata di accesso del Cliente: l’area presente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx alla quale il cliente accede, in maniera riservata e protetta, previo inserimento di appositi codici di accesso/identificazione forniti dalla Banca;
- Rapporti collegabili: i rapporti in essere presso qualsiasi Filiale della Banca che possono essere collegati al Servizio (es.: conto corrente, dossier titoli);
- Rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio: i rapporti che il Cliente decide di collegare effettivamente al Servizio;
- PISP (Payment Initiation Service Provider): fornitori di servizi di disposizioni di pagamento;
- AISP (Account Information Service Provider): fornitori di servizi informativi;
- CISP (Card Issuer Service Provider): fornitori di servizi di pagamento basati su carta;
- TPP (Third Party Providers): Terze Parti Autorizzate.
Art. 2 - Oggetto e contenuti del servizio
1. Il Servizio di Internet Banking comprende:
- i servizi base previsti per ogni profilo;
- i Moduli On Demand (servizi facoltativi che la Banca si riserva di mettere a disposizione e che sono attivabili dal Cliente su base volontaria).
2. Il Servizio di Internet Banking consente al Cliente di effettuare online una serie di operazioni sul rapporto/i collegato/i sia di natura informativa che di natura dispositiva, nonché di usufruire di servizi aggiuntivi, così come indicato nel Documento di Sintesi - Condizioni Economiche del presente contratto.
Il Cliente potrà inoltre usufruire di ulteriori servizi (Moduli “On Demand”), che la Banca si riserva di mettere a disposizione in occasione dell’ampliamento della propria offerta di servizi internet. Il Cliente potrà attivare tali servizi in futuro, se previsto anche autonomamente dal proprio portale Internet banking, avvalendosi degli strumenti a sua disposizione quali token o firma digitale. Le caratteristiche e i costi dei Moduli On Demand saranno resi noti in occasione dell’ampliamento dell’offerta di servizi internet. I relativi costi si intenderanno accettati espressamente dal Cliente solo in caso di attivazione dei rispettivi moduli. In mancanza nessun costo sarà addebitato al Cliente.
Inoltre il Cliente, in forza del regolare accesso al Servizio di Internet Banking, avrà la facoltà di disporre a distanza dei rapporti contrattuali attivati con la Banca, oppure di procedere all’attivazione di quelli già disponibili o di quelli che la Banca renderà disponibili (anche sottoscrivendo i relativi contratti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, secondo quanto indicato al successivo comma 10), alle condizioni e alle modalità da essa disposte.
3. La Banca può apportare modifiche e/o integrazioni alla lista delle funzioni offerte dal Servizio di Internet Banking e di quelle previste nei servizi base e “On Demand” presenti sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.
4. La richiesta dei Prodotti/Servizi oggetto di prenotazione è soggetta ad approvazione da parte della Banca secondo disponibilità e discrezione. Qualora il servizio di Internet Banking sia collegato ad un rapporto di regolamento con più intestatari, in caso di apertura di nuovi Prodotti/Servizi, questi in base alla tipologia prescelta potranno essere intestati al singolo intestatario (es. carte di pagamento) o a tutti gli intestatari (es. conto deposito).
5. Con riferimento alle operazioni di natura dispositiva, la Banca e il Cliente derogano alla forma scritta eventualmente prevista dalle norme che regolano i rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio.
6. Con riferimento alle interrogazioni di natura informativa, la Banca fornisce al Cliente le informazioni relative al saldo e alla movimentazione del conto corrente, sulla base delle operazioni contabilizzate al momento della richiesta. I dati relativi alle operazioni contabilizzate nel giorno della richiesta sono suscettibili di modifiche.
7. I dati forniti in un giorno diverso da una Giornata Operativa sono riferiti, di norma, alla Giornata Operativa precedente.
8. L’adesione al Servizio Internet Banking consente al Cliente, tra l’altro, di usufruire gratuitamente del Servizio di Mobile Banking, che permette di eseguire le principali funzioni di Internet Banking utilizzando un'apposita applicazione scaricabile su cellulari smartphone e/o dispositivi tablet, con la quale è possibile connettersi al sistema informativo della Banca. Questo Servizio rappresenta un canale di collegamento telematico ulteriore rispetto alla connessione tradizionale dal sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, per effettuare le funzioni informative e dispositive a valere sui rapporti intrattenuti con la Banca (consultazione saldo e movimenti di conto corrente e titoli, esecuzione bonifici, ricarica cellulari, ricarica carte prepagate offerte dalla Banca). L'applicazione per il Mobile Banking è disponibile per gli smartphone con i seguenti sistemi operativi: Ios, Android e Windows. L'accesso all'applicazione avviene mediante l'inserimento degli stessi codici personali utilizzati per il Servizio di Internet Banking. Le operazioni effettuate tramite Mobile Banking sono regolate dalle condizioni economiche e dalle norme contrattuali che disciplinano il Servizio di Internet Banking.
9. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Cliente prende atto e accetta che in caso di estinzione e/o risoluzione di tutti i rapporti in essere con la Banca con i quali il Servizio Internet Banking interagisce, il presente rapporto dovrà intendersi automaticamente risolto senza necessità di ulteriori comunicazioni, rimanendo comunque a carico del Cliente le operazioni effettuate antecedentemente alla chiusura e non ancora contabilizzate al momento della chiusura stessa.
10. La sottoscrizione del presente contratto e dei servizi già disponibili o di quelli che la Banca renderà disponibili potrà avvenire attraverso l’utilizzo della firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, alle condizioni e alle modalità dalla Banca disposte on line.
11. I titolari di un conto di pagamento accessibile online possono usufruire di servizi messi a disposizione da Terze Parti autorizzate per accedere alle informazioni dei propri conti, anche se intrattenuti con molteplici Istituti oppure avviare un’operazione di pagamento a favore di un terzo beneficiario.
Art. 3 - Rapporti collegati
1. Possono essere collegati al Servizio di Internet Banking i rapporti collegabili che siano intestati o cointestati al Cliente e, previo assenso di tutti i cointestatari, quelli sui quali il Cliente medesimo sia autorizzato ad operare, in conformità a quanto disposto in tema di “poteri di rappresentanza” dalle “Norme generali che regolano il rapporto Banca-Cliente”.
2. Per i rapporti cointestati a firme congiunte, il Servizio di Internet Banking non può essere rilasciato.
3. Per i rapporti cointestati a firme disgiunte (con facoltà, cioè, per ogni cointestatario di compiere operazioni anche separatamente), il servizio può essere rilasciato dalla Banca a ciascuno dei cointestatari che ne faccia richiesta sottoscrivendo in proprio il contratto di Internet Banking, con piena liberazione della Banca medesima anche nei confronti degli altri cointestatari che non aderiscono al Servizio. Il cointestatario aderente al Servizio è tenuto ad informare gli altri cointestatari non aderenti.
4. I rapporti inizialmente collegati al Servizio sono quelli indicati espressamente dal Cliente nel Documento di Sintesi - Condizioni Economiche del presente contratto di Internet Banking. In ogni momento il Cliente può richiedere, per iscritto, presso la Filiale di appoggio l'inclusione di uno o più rapporti collegabili, nel rispetto di quanto previsto nei commi precedenti.
5. Il Cliente può richiedere, in qualsiasi momento, alla Banca l'esclusione dal Servizio di uno o più rapporti collegati e utilizzati, ovvero il blocco anche temporaneo del Servizio. La richiesta, che dovrà essere redatta per iscritto e consegnata personalmente o inviata a mezzo di lettera raccomandata alla Filiale di appoggio, non sarà opponibile alla Banca prima che siano trascorse 10 giornate operative dalla sua ricezione.
6. Per i rapporti cointestati la facoltà di cui al comma precedente spetta disgiuntamente a ciascuno dei contestatari, ancorché non aderente al Servizio medesimo, il quale è tenuto ad informare tempestivamente gli altri, ed il suo esercizio produce effetto nei confronti di tutti i cointestatari.
7. Fermo restando quanto disposto in tema di “poteri di rappresentanza” e di “cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto” dalle “Norme che regolano le condizioni generali relative al rapporto Banca- Cliente”, resta inteso che tutte le comunicazioni del Cliente alla Banca in ordine alle revoche, modifiche e rinunce delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati ovvero in ordine alla modifica o revoca della facoltà di disposizione separata, devono essere fatte esclusivamente per iscritto secondo le modalità richiamate dalle predette “Norme generali che regolano il rapporto Banca-Cliente”, restando escluso il loro invio mediante posta elettronica. Le comunicazioni vanno fatte pervenire esclusivamente alla Filiale di appoggio.
Art. 4 - Procura per l'adesione a offerte pubbliche e per i pagamenti fiscali
1. Il Cliente, con la sottoscrizione del Contratto di Internet Banking, conferisce alla Banca procura speciale affinché questa, in suo nome e conto, compili e sottoscriva anche in forma elettronica:
- le schede di adesione a offerte pubbliche di strumenti finanziari;
- le deleghe di pagamento fiscali relative a tributi a favore di Enti Territoriali, Uffici Finanziari e altri Enti di natura pubblicistica in genere.
2. I dati necessari alla compilazione dei suddetti documenti sono disponibili nell'area riservata.
Art. 5 - Identificazione del Cliente
1. Il Cliente, nei suoi contatti telematici tramite Internet, sarà identificato dalla Banca esclusivamente mediante la verifica della combinazione dei codici di identificazione che consentono l'accesso all'area riservata (UserName, Password e OTP), di cui al successivo art. 6 (modalità di accesso al Servizio).
2. Fatta salva la responsabilità del Cliente o della Banca secondo quanto previsto in tema di “Obblighi generali della Banca relativi agli strumenti di pagamento” e di “Obblighi generali del cliente relativi agli strumenti di pagamento” delle “Norme che regolano i Servizi di Pagamento (Contratto Quadro)”, il Cliente prende atto ed accetta espressamente che la Banca non è tenuta ad ulteriori accertamenti, in aggiunta a quelli specificati nel comma precedente, circa l'identità e la legittimazione del soggetto che dispone le operazioni ovvero accede alle informazioni, tempo per tempo consentite dal Servizio.
3. Il Cliente è responsabile per l'utilizzo del Servizio come innanzi disciplinato, comunque e da chiunque effettuato.
Art. 6 - Modalità di accesso al Servizio
1. Per utilizzare le funzionalità del Servizio, il Cliente deve accedere, tramite collegamento telematico (Internet), all'area riservata del sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx sulla base dei contratti di telefonia e di service provider da lui sottoscritti ed utilizzando apparecchiature e tecnologie (hardware e software) di sua proprietà o disponibilità, di cui garantisce la piena affidabilità e idoneità.
2. L'accesso all'area riservata è subordinato all'inserimento da parte del Cliente, secondo le modalità indicate nelle istruzioni messe a disposizione dalla Banca sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, dei codici di identificazione: UserName (Codice Utente), Password (Codice Segreto) e codice OTP (Codice temporaneo generato dal Token mobile o dal Token fisico).
3. UserName e Password (entrambi alfanumerici) sono calcolati automaticamente, con procedura riservata, all'atto dell'attivazione del Servizio Internet Banking ed inviati separatamente. Il Codice Utente (UserName) assegnato dalla Banca al momento dell’attivazione del contratto può essere modificato dopo il primo accesso (o nei successivi) con un alias personalizzato dal Cliente dall’apposita sezione Profili-Account e deve essere utilizzato per ogni accesso al servizio. La Password Iniziale assegnata dalla Banca al momento dell’attivazione del contratto deve essere cambiata al primo collegamento al Servizio, per motivi di sicurezza; deve essere comunque conservata con cura per essere riutilizzata in caso di particolari blocchi dell’utenza. Per ogni accesso al servizio il Cliente deve digitare, oltre alla UserName (Codice Utente) e alla Password in uso, il codice OTP.
Il codice OTP è generato dal dispositivo di sicurezza (token fisico o token mobile) a tecnologia “OTP” (One Time Password) fornito dalla Banca al Cliente, che deve essere utilizzato anche per l’autorizzazione delle disposizioni impartite (bonifici, ricariche, etc.). Il codice OTP assume valori sempre diversi e generati in modo casuale.
4. Le modalità di accesso riportate in questo articolo possono essere modificate dalla Banca in qualsiasi momento, per esigenze connesse all'efficienza e sicurezza del Servizio. In tal caso, la Banca invierà al Cliente apposita comunicazione, anche con le modalità di cui al successivo art. 26 (invio di comunicazioni ed estratti conto tramite posta elettronica o mediante inserimento nell'area riservata), secondo quanto previsto in tema di “modifiche contrattuali” delle “Norme che regolano i Servizi di Pagamento (Contratto Quadro)”.
5. Il token fisico prevede OTP semplice al login e OTP di firma in fase autorizzativa.
6. Il mobile token prevede OTP con pin al login, firma di transazioni con payload in fase autorizzativa.
Art. 6 bis - Modalità di gestione del consenso e di esecuzione del pagamento mediante PISP in base alla tipologia di token e dispositivi utilizzati
Token Hardware – dispositivo DESKTOP
1. Il cliente, dopo aver selezionato la Banca, viene reindirizzato sulla pagina web dedicata dove l’utente, in rapporto diretto con la Banca, inserisce le proprie credenziali per l’accesso al conto.
2. All’interno dell’interfaccia dedicata le credenziali vengono validate. Qui viene anche fornita l’autorizzazione a procedere tramite inserimento dell’OTP semplice ottenuto tramite token.
3. L’utente autorizza il pagamento inserendo nel token hardware il codice OTP Signature. Successivamente il token hardware restituisce un codice che l’utente deve inserire nel desktop per completare l’operazione di autorizzazione.
Token SOFTWARE – dispositivo MOBILE
1. Nell’app dedicata l’utente, in rapporto diretto con la Banca, inserisce le proprie credenziali per l’accesso al conto; all’interno dell’interfaccia dedicata, gestita dalla piattaforma multi-operatore, le credenziali vengono validate.
2. L’utente visualizza il riepilogo delle informazioni inserite in fase di disposizione di pagamento, e procede con l’autorizzazione del pagamento inserendo il PIN personale all’interno dell’APP mobile banking.
Art. 7 - Strong Customer Authentication (SCA) e Dynamic Linking
1. Conformemente alla normativa di riferimento, la Banca protegge la sicurezza dei dati del Cliente e delle operazioni dispositive effettuate tramite il servizio di internet banking, attraverso l’utilizzo di una procedura di “autenticazione forte” (o “strong authentication” SCA) che il Cliente deve eseguire per avvalersi del citato servizio e per le operazioni disposte, ad eccezione di quelle ritenute esenti da detta normativa.
2. La Banca dovrà generare, prima dell’autorizzazione dell’utente all’operazione di pagamento, un codice di autenticazione collegato in modo univoco all’operazione inserita prendendo in considerazione gli elementi fondamentali del pagamento, come per esempio l’importo e le credenziali del conto del beneficiario. In particolare:
- la SCA e il Dynamic Linking devono essere applicati anche quando le operazioni di pagamento elettronico sono eseguite per il tramite di un Payment Initiation Service Provider (PISP);
- la sola SCA si applica nel caso di Account Information Service Provider (AISP) quando l’utente accede la prima volta ovvero decorsi 90 gg dall’ultima volta che l’utente ha avuto accesso alle informazioni ed ha eseguito la SCA. Inoltre gli Account Information Service Provider (AISP) possono accedere alle informazioni relative ai conti di pagamento ed alle operazioni di pagamento associate 4 volte nell’arco di 24 ore ai fini della prestazione del servizio di informazione.
3. L’autenticazione forte rappresenta condizione necessaria affinché un’operazione di pagamento sia stata autorizzata ed uno degli elementi cardine nella definizione delle Responsabilità in capo alla Banca per operazioni non autorizzate, come disciplinato dall’art. 12 del D. Lgs. n. 11/2010 (NB), che recepisce l’art. 74 della Direttiva UE 2015/2366 (c.d. PSD2). In particolare, il pagatore non sopporta alcuna perdita se la Banca non esige l’autenticazione forte.
Art. 7 bis - Operazioni esenti da Strong Customer Authentication
1. I prestatori di servizi di pagamento sono autorizzati a non applicare l’autenticazione forte del cliente, a condizione di rispettare i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, se l’utente dei servizi di pagamento è limitato nell’accesso a uno dei seguenti elementi online o a entrambi senza che siano divulgati dati sensibili relativi ai pagamenti:
a) il saldo di uno o più conti di pagamento designati;
b) le operazioni di pagamento eseguite negli ultimi 90 giorni attraverso uno o più conti di pagamento designati.
2. Ai fini del comma 1, i prestatori di servizi di pagamento non sono esenti dall’applicazione dell’autenticazione forte del cliente se una delle seguenti condizioni è soddisfatta:
a) l’utente del servizio di pagamento accede online alle informazioni di cui al comma 1 per la prima volta;
b) sono trascorsi più di 90 giorni dall’ultima volta che l’utente del servizio di pagamento ha avuto accesso online alle informazioni di cui al comma 1, lettera b), ed è stata applicata l’autenticazione forte del cliente.
3. I prestatori di servizi di pagamento sono autorizzati a non applicare l’autenticazione forte del cliente se il pagatore dispone:
a) pagamenti con carte contactless presso i punti vendita con importo per il singolo acquisto non superiore a 50 euro e un valore cumulativo massimo pari a 150 euro;
b) transazioni verso beneficiari inclusi in un elenco di beneficiari di fiducia creato dal pagatore. L'applicazione delle misure di autenticazione forte è richiesta in fase di creazione della lista di beneficiari e per ogni eventuale modifica successiva da parte del pagatore;
c) bonifici continuativi con pari importo e beneficiario ad esclusione del primo avvio della serie di bonifici e in caso di modifica dell’importo e/o del beneficiario;
d) bonifici effettuati su conti correnti, della medesima Banca oppure di due istituti bancari differenti, intestati alla stessa persona fisica o giuridica;
e) pagamento elettronico a distanza, purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni:
-l’importo dell’operazione di pagamento elettronico a distanza non supera i 30 euro; e
-l’importo cumulativo delle precedenti operazioni di pagamento elettronico a distanza disposte dal pagatore dall’ultima applicazione dell’autenticazione forte del cliente non supera i 100 euro; oppure
-il numero delle precedenti operazioni di pagamento elettronico a distanza disposte dal pagatore dall’ultima applicazione dell’autenticazione forte del cliente non è superiore a cinque operazioni singole consecutive.
4. La Banca si riserva di attivare le operazioni di cui al presente articolo informando il Cliente con apposita comunicazione.
Art. 8 - Obblighi generali della Banca
0.Xx Prestatore di Servizi di Pagamento deve mitigare il rischio di utilizzo non autorizzato delle credenziali di sicurezza a seguito della loro perdita, furto o copia prima della loro consegna al pagatore. 0.Xx pagatore deve essere associato in modalità univoca e sicura alle credenziali di sicurezza.
0.Xx Prestatore di Servizi di Pagamento deve garantire:
a) l'associazione dell'identità dell'utente alle credenziali di sicurezza, effettuata in ambienti sicuri sotto la sua responsabilità;
b) l'associazione, tramite canale remoto, dell'identità dell'utente, eseguita utilizzando la Strong Customer Authentication (SCA), salvo eventuali operazioni esenti;
c) la consegna delle credenziali al cliente legittimato;
d) la verifica via internet da parte del PSP stesso dell'autenticità dei software di autenticazione consegnati;
e) l’impossibilità per le parti non autorizzate di ottenere più di un elemento delle credenziali di sicurezza personalizzate, laddove la consegna non avvenga negli edifici del PSP o tramite canale remoto, e dei dispositivi/software di autenticazione, quando consegnati tramite lo stesso canale;
f) l'attivazione, prima dell’uso, delle credenziali di sicurezza personalizzate e dei dispositivi/software di autenticazione. Tale attivazione, prima dell'uso, laddove prevista, deve avvenire in ambiente sicuro;
g) il rinnovo o la riattivazione effettuati secondo le procedure di creazione, associazione e consegna delle credenziali e dei dispositivi/software di autenticazione in linea con quanto previsto agli artt. 23, 24 e 25 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389.
0.Xx Prestatore di Servizi di Pagamento deve disporre di processi che garantiscano:
- la distruzione sicura, la disattivazione o la revoca delle credenziali e dei dispositivi/software di autenticazione;
- il riutilizzo sicuro, implementato prima di renderlo disponibile ad un altro utente, nel caso di dispositivi/software di autenticazione riutilizzabili;
- la disattivazione o revoca delle informazioni relative alle credenziali di sicurezza memorizzate nei sistemi.
Art. 9 - Obblighi delle Terze Parti (Third Party Providers -TPP)
1. Il Payment Initiation Service Provider (PISP) è un servizio che funge da tramite tra il pagatore ed il suo conto di pagamento online per l’avvio di una transazione per conto dell’utente a favore di un terzo beneficiario. In particolare il Payment Initiation Service Provider (PISP):
- non detiene in alcun momento i fondi del pagatore e non può utilizzare o archiviare i dati del cliente per fini diversi dalla prestazione del servizio;
- per ogni richiesta deve raccogliere il consenso esplicito del consumatore e per accedere al conto deve utilizzare le procedure di autenticazione già predisposte da parte del PSP di radicamento del conto;
- è tenuto a mettere a disposizione del pagatore e del beneficiario tutte le informazioni relative all’operazione.
2. L’Account Information Service Provider (AISP) è un servizio messo a disposizione dei titolari di un conto accessibile online, attraverso cui il cliente può ottenere, grazie ad una dashboard integrata, un’informativa completa dei propri conti. In particolare l’ Account Information Service Provider (AISP):
- offre un servizio ai titolari di un conto accessibile online, attraverso cui il cliente può ottenere un’informativa completa dei propri conti;
- permette di monitorare tutti i conti correnti intrattenuti dal cliente in un unico ambiente, anche se si tratta di prodotti sottoscritti presso diversi istituti di credito;
- può accedere ai conti del cliente solo dopo aver avuto esplicito consenso dal titolare del conto corrente;
- non può operare sul conto corrente (per esempio disponendo bonifici) ma solo fornire un’informativa su saldo e movimenti disposti;
- non detiene i soldi del cliente, e non può archiviare i dati per fini diversi dalla prestazione del servizio.
3. Il Card Issuer Service Provider (CISP) è un emittente di strumenti di pagamento basati su carta, diverso dalla Banca cui il titolare della carta ha acceso un rapporto, per effettuare disposizioni a valere sul proprio conto, sul quale il Card Issuer Service Provider (CISP) può chiedere preventivamente la verifica di disponibilità dell’importo dell’operazione.
4. Per poter usufruire dei servizi offerti dalle terze parti, il Cliente deve fornire alle stesse esplicito consenso ai sensi degli artt. 5-5bis-5ter-5quater del D.lgs 11/2010, aggiornato dal D. Lgs. n. 218/17 di recepimento della Direttiva UE 2015/2366 (c.d. PSD2).
Art. 10 - Consenso dell’utente alle Terzi Parti (Third Party Providers -TPP)
1. Per poter utilizzare i servizi prestati dai nuovi player, a valere sul Conto Corrente, è l’utente che deve autorizzare l’accesso purché il suo conto sia accessibile online. Con l’autorizzazione l’utente trasmette alla Banca, mediante meccanismi rinforzati di sicurezza, il proprio consenso nonché gli altri dati necessari all’esecuzione del servizio di volta in volta richiesto.
A disciplinare l’esplicito consenso è la Direttiva UE 2015/2366 c.d. PSD2 (artt. 00-00-00-00) recepita nell’ordinamento nazionale attraverso la revisione del D. Lgs. n. 11/2010 (NB) negli artt. 5 –5bis –5ter –5 quater (gli artt. 5bis –5ter –5 quater in vigore dal 14/09/2019).
2. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento nella forma e secondo la procedura definita nel contratto quadro e/o nel contratto relativo alle singole operazioni di pagamento.
3. Il consenso è raccolto dalla Banca presso la quale l’utente ha il conto in sede di Strong Customer Authentication, nel caso di AISP, ed ogni volta che avviene l’iniziazione del pagamento, nel caso di PISP.
4. Il consenso può essere fornito dal titolare, cointestatario o delegato del conto corrente.
5. A seguito del rilascio del consenso sul canale (Home Banking/Mobile Banking /Corporate Banking Interbancario) viene alimentata all’interno del canale una lista che comprenda tutti i TPP autorizzati dall’utente (PISP – AISP – CISP).
6. Nel caso di Terze parti che assumono più ruoli, il consenso viene gestito distintamente come se fossero terze parti differenti e quindi saranno visualizzate anche distintamente all’interno del canale.
Art. 11 - Revoca dell’utente alle Terze Parti (Third Party Providers -TPP)
1. La revoca è gestita dalla Banca tramite funzionalità messe a disposizione dei propri canali diretti.
2. La Revoca può essere fornita dal titolare, cointestatario o delegato del conto corrente.
3. Una volta revocata l’autorizzazione ad una terza parte la stessa non potrà più accedere alle informazioni sui conti sino a nuova autorizzazione.
4. Per riabilitare una Terza Parte (Third Party Provider -TPP) a cui è stato revocato il consenso, l’utente dovrà ripetere l’iter attraverso l’app/browser della Terza Parte (Third Party Provider -TPP).
5. Nel caso di Terze parti (Third Party Providers -TPP) che assumono più ruoli, la revoca viene gestita distintamente come se fossero Terze Parti differenti e quindi saranno visualizzate anche distintamente all’interno del canale.
Art. 12 - Limiti operativi
1. Il Cliente, per le operazioni dispositive, è tenuto ad operare entro i limiti operativi assegnati e riportati nel Documento di Sintesi - Condizioni Economiche del presente Contratto o concordati successivamente per iscritto, nonché, in ogni caso, entro il saldo disponibile.
Art. 13 - Rischi di perdite finanziarie
1. Il Cliente, con la sottoscrizione del Contratto di Internet Banking, dichiara di essere consapevole che il Servizio, relativamente alla prestazione di compravendita di strumenti finanziari, si caratterizza per la facilità di accesso ai mercati e per la rapidità di esecuzione delle disposizioni impartite. Tale peculiarità può indurre il Cliente ad effettuare frequenti operazioni anche nel corso della medesima seduta borsistica (“intraday trading”). Siffatto comportamento può determinare un aumento del rischio finanziario con possibilità di significative perdite, nonché determinare un aumento sensibile dei costi sostenuti in termini di commissioni.
2. Il Cliente è ben consapevole che, le simulazioni di rendimento di un portafoglio potenziale fornite tramite il Servizio non possono essere considerate previsioni di effettivo rendimento futuro e che gli andamenti passati non sono indicativi di risultati futuri.
3. Se l'area riservata dovesse consentire, anche in futuro, al Cliente di accedere a siti web di terzi, la Banca non si assume alcuna responsabilità circa l'accuratezza e la completezza delle informazioni ricavabili da tali siti.
Art. 14- Rischi del canale telematico Internet
1. Fatto salvo quanto previsto,in tema di “obblighi generali della Banca relativi agli strumenti di pagamento” e di “obblighi generali del Cliente relativi agli strumenti di pagamento” dalle “Norme che regolano i Servizi di Pagamento (Contratto Quadro)”, il Cliente dichiara di essere a conoscenza dei rischi insiti nella messa a disposizione e trasmissione dei dati sul circuito telematico Internet e da atto che questi rischi non potranno gravare in alcun caso sulla Banca.
2. La Banca ha la facoltà di inibire l’accesso al Servizio Internet Banking nel caso rilevi dei tentativi di accesso non andati a buon fine per chiavi errate, nonché di bloccare le disposizioni presentate e/o l’invio di informazioni qualora, nel caso di mancato rispetto delle specifiche modalità di cui ai precedenti articoli, la Banca non sia in grado di verificare l’identità del Cliente. Il blocco dell’accesso viene comunicato al Cliente direttamente dalla Banca oppure automaticamente attraverso le pagine informative nel caso di utilizzo dei canali internet e mobile banking, comunicazione vocale nel caso di utilizzo del canale Phone Banking.
3. La Banca può procedere a bloccare l’utilizzo del Servizio Internet Banking al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più delle seguenti situazioni:
- la sicurezza del Servizio;
- il sospetto di un utilizzo fraudolento o non autorizzato del Servizio;
- nel caso in cui sia prevista la concessione di una linea di credito, un significativo aumento del rischio che il Cliente non ottemperi ai propri obblighi di pagamento.
Nei casi sopra indicati, la Banca informa il Cliente attraverso i canali e le modalità indicate all’art. 26 del presente contratto, motivando tale decisione. Ove possibile, l’informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco del Servizio/canale o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamento.
4. Il Servizio Internet Banking o i canali, una volta bloccati, possono essere in seguito riattivati al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco o interrotti definitivamente. Il ripristino verrà comunicato esclusivamente attraverso i canali e le modalità indicate all’art. 26 del presente contratto.
5. Qualsiasi scambio dalla Banca al Cliente e dal Cliente alla Banca in ordine a problematiche che attengono la sicurezza dei pagamenti via internet (pagamenti fraudolenti, incidenti sospetti o anomalie durante la sessione per i servizi di pagamento via Internet), dovrà avvenire attraverso i canali e le modalità indicate all’art. 26 del presente contratto.
6. La sospensione del Servizio per qualsiasi motivo, non determina necessariamente la sospensione dei rapporti collegati al Servizio stesso.
Art. 15- Obblighi di riservatezza della Banca
1. La Banca è tenuta ad adottare ogni opportuna precauzione per garantire la riservatezza delle informazioni trattate nell'ambito del Servizio. Fatto salvo quanto previsto,in tema di “obblighi generali della Banca relativi agli strumenti di pagamento” e di “obblighi generali del Cliente relativi agli strumenti di pagamento” dalle “Norme che regolano i Servizi di Pagamento (Contratto Quadro)”, la Banca non è responsabile per la perdita, alterazione o diffusione di informazioni di qualsiasi tipo, trasmesse attraverso il Servizio, ascrivibili a difetti di funzionamento del Servizio stesso non imputabili alla Banca o dovuti ad eventi al di fuori del controllo diretto della Banca medesima, fermo restando l'onere della prova a suo carico.
Art. 16- Obblighi di comunicazione alla Banca in ordine alla sicurezza
1. Il Cliente si assume la piena ed esclusiva responsabilità di comunicare tempestivamente alla Banca eventuali ipotesi in cui venga meno la sicurezza per cause a lui imputabili o, comunque, a lui riferibili.
Art. 17- Disponibilità del Servizio
1. L'utilizzo del Servizio è consentito dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di ogni giorno, salvo quanto comunicato alla clientela mediante avvisi inseriti sul sito web, oppure tramite messaggi di posta elettronica. Per le operazioni dispositive si farà riferimento agli orari previsti per le singole fattispecie.
2. Fatto salvo quanto previsto in tema di “obblighi generali della Banca relativi agli strumenti di pagamento” e di “obblighi generali del Cliente relativi agli strumenti di pagamento” dalle “Norme che regolano i Servizi di Pagamento (Contratto Quadro)”, è esclusa la responsabilità della Banca per eventuali disservizi e/o pregiudizi che derivino al Cliente da eventuali interruzioni temporanee del Servizio da qualsiasi causa dipendenti (ad esempio, il fermo periodico dell'elaboratore per manutenzione e controlli, il malfunzionamento del software utilizzato per lo svolgimento del Servizio, l'impossibilità di effettuare comunicazioni o di collegarsi con la rete Internet, l'interruzione di energia elettrica o delle linee telefoniche, gli scioperi del personale della Banca e/ o in attività presso gli altri soggetti coinvolti nel processo di erogazione del Servizio, come gli “Internet Providers”, le società di service, ecc., anche se non rese note al Cliente). In tali casi la Banca informerà immediatamente - con le medesime modalità di cui al comma precedente - il Cliente dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione nei termini di cui al successivo art. 22 (esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente).
Art. 18- Sospensione o abolizione del Servizio
1. La Banca può sospendere o abolire il Servizio, in tutto o in parte e in qualunque momento, dandone - ove possibile - preavviso con le medesime modalità di cui al comma 1 del precedente art. 17 (disponibilità del Servizio), per ragioni connesse all'efficienza e sicurezza del Servizio medesimo, per cause intrinseche al proprio sistema informativo ovvero per eventi accidentali od esterni. Inoltre la Banca può sospendere l'operatività dei singoli clienti, in caso di errata comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica o di errata digitazione dei codici di identificazione, ovvero per ragioni cautelari di qualsivoglia tipo.
2. Fatta salva la responsabilità della Banca in forza delle previsioni di cui alle “Norme che regolano i Servizi di Pagamento (Contratto Quadro)”, le sospensioni o abolizioni del Servizio non determinano, in alcun caso, responsabilità della Banca per ogni eventuale danno che possa derivare al Cliente.
Art. 19- Custodia e corretto utilizzo dei codici di identificazione
1. Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura e a mantenere segreti i codici di identificazione che consentono l'accesso al Servizio (UserName, Password e codice OTP), i quali, nel suo interesse, non devono essere conservati insieme né annotati su un unico documento.
2. Il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei predetti codici, è tenuto a non cederli e/o divulgarli a terzi e risponde, in ogni caso, del loro eventuale indebito uso, da chiunque operato e comunque avvenuto, anche se in conseguenza di smarrimento, furto o sottrazione, salvo quanto disposto ai commi 5 e 6 del successivo art. 20 (smarrimento, furto o sottrazione dei codici di identificazione) e da quanto previsto in tema di “obblighi generali del Cliente relativi agli strumenti di pagamento” e di “operazioni di pagamento non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto” dalle “Norme che regolano i Servizi di Pagamento (Contratto Quadro)”.
3. In caso di rapporti cointestati, ciascun cointestatario è ritenuto responsabile nei confronti della Banca della custodia e del corretto utilizzo dei codici di accesso al Servizio (UserName, Password e codice OTP) a lui assegnati. Resta fermo che in ogni caso le operazioni effettuate tramite l'utilizzo dei predetti codici saranno imputate a tutti i cointestatari del rapporto in via solidale tra loro.
Art. 20- Smarrimento, furto o sottrazione dei codici di identificazione
1. In caso di smarrimento, di uno o più codici di identificazione (UserName, Password), il Cliente può accedere in autonomia al recupero (Username) o modifica (password) degli stessi mediante le apposite funzionalità “Non ricordo username/password”, in qualsiasi momento del giorno e della notte, raggiungibili nell’area Clienti del sito.
2. In caso di furto o sottrazione della password il Cliente è tenuto a modificare immediatamente la password dalla funzionalità “non ricordo la password” dalla pagina di accesso ai servizi di Internet banking mediante la procedura guidata che necessita dell’utilizzo del codice OTP, e a denunciare, se del caso, l’accaduto all’Autorità Giudiziaria o di Polizia. Se il Cliente è pertanto impossibilitato ad adempiere a quanto previsto nel comma precedente, deve dare immediata comunicazione alla Banca dello smarrimento, furto o sottrazione subiti. Tale comunicazione dovrà essere redatta per iscritto e consegnata personalmente o inviata a mezzo di lettera raccomandata alla Filiale di appoggio e ad essa dovrà essere allegata copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia. Solo in caso di smarrimento, il Cliente può produrre, in alternativa alla denuncia, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa di fronte a Pubblico Ufficiale.
3. La comunicazione di smarrimento, furto o sottrazione non potrà, in alcun caso, essere inviata alla Banca mediante posta elettronica.
4. Appena ricevuta la segnalazione di cui al precedente comma 2, la Banca provvede al blocco del Servizio.
5. La segnalazione di smarrimento, furto o sottrazione è opponibile alla Banca dalle ore 24 della giornata operativa di ricezione della stessa, fatti salvi i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la Banca e i suoi corrispondenti anche non bancari.
6. In caso di smarrimento, furto o sottrazione di uno o più codici di identificazione (UserName, Password), il Cliente è responsabile del loro uso indebito e di ogni eventuale conseguenza dannosa secondo quanto previsto “in tema di “obblighi generali della Banca relativi agli strumenti di pagamento” e di “obblighi generali del Cliente relativi agli strumenti di pagamento” dalle “Norme che regolano i Servizi di Pagamento (Contratto Quadro)”.
Art. 21- Piattaforme non proprietarie e utilizzo dei dati di mercato
1. La Banca è l'esclusivo titolare dei diritti di sfruttamento economico relativi alle Piattaforme non proprietarie che rende disponibili o dovesse in futuro rendere disponibili alla propria clientela.
2. La Banca non assume alcun obbligo relativo all'installazione di Piattaforme non proprietarie che verrà effettuata dal Cliente a proprie cure e spese e sotto la sua diretta responsabilità.
3. Il Cliente riconosce che la Banca non assume alcuna responsabilità, e non sarà pertanto tenuta ad alcun risarcimento, in relazione ad eventuali danni diretti o indiretti, incidentali o conseguenti, subiti dallo stesso a causa dell'utilizzazione delle Piattaforme non proprietarie, inclusi eventuali mancati guadagni o perdite di profitto. La predetta limitazione di responsabilità non opererà nell'ipotesi di dolo o colpa grave della Banca.
Art. 22- Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente
1. Fermo restando quanto disposto dalle disposizioni in materia di “esecuzione degli incarichi conferiti alla clientela” delle “Norme generali che regolano il rapporto Banca-Cliente”, delle “Norme che regolano i Servizi di Pagamento (Contratto Quadro)” e dalle norme di analogo contenuto che regolano i singoli rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio, la Banca dà corso agli incarichi di tipo dispositivo conferiti dal Cliente tramite collegamento telematico (Internet) solo dopo aver verificato la corretta esecuzione da parte di quest'ultimo delle procedure di identificazione indicate nel precedente art. 6 (modalità di accesso al Servizio). In ogni caso il Cliente è tenuto ad osservare i limiti operativi di cui al precedente art. 12 (limiti operativi).
2. La provenienza degli incarichi di tipo dispositivo da parte del Cliente è individuata mediante l'identificazione del Cliente medesimo come disciplinata nei precedenti art. 5 (identificazione del Cliente) e art. 6 (modalità di accesso al Servizio).
3. Gli incarichi di tipo dispositivo, conferiti dal Cliente nell'ambito del Servizio, nonché le eventuali istruzioni successive di revoca, si considerano pervenuti alla Banca nel momento in cui la procedura - con le modalità proprie di ciascuna prestazione o servizio - dà conferma della loro ricezione.
4. I tempi di esecuzione degli incarichi di tipo dispositivo tengono conto di quanto previsto dalle norme che regolano i singoli rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio nonché, in caso di incarichi da eseguire sui mercati finanziari, anche dell'orario di funzionamento dei mercati medesimi.
5. Gli incarichi di tipo dispositivo saranno eseguiti a condizione che i rapporti cui essi si riferiscono non siano oggetto di vincoli, blocchi o opposizioni che ne impediscono, in tutto o in parte, l'utilizzo. Per l'esecuzione degli incarichi è, inoltre necessario, secondo i casi, che:
- sul rapporto collegato di conto corrente vi siano somme disponibili sufficienti per dar corso all'incarico conferito;
- sul rapporto collegato di dossier titoli vi siano strumenti finanziari sufficienti per dar corso all'incarico conferito.
In ogni caso, la Banca non eseguirà gli incarichi qualora il Cliente non abbia correttamente compilato i campi obbligatori richiesti dalla procedura, con le modalità proprie di ciascun servizio dispositivo.
6. Per gli incarichi di tipo dispositivo il Cliente non può, in alcun caso, utilizzare la posta elettronica, giusta il disposto del comma 9 del successivo art. 26 (invio di comunicazioni ed estratti conto tramite posta elettronica o mediante inserimento nell'area riservata). Pertanto, eventuali operazioni disposte dal Cliente mediante posta elettronica non saranno accettate o eseguite dalla Banca, senza necessità che la Banca invii al Cliente stesso alcuna comunicazione al riguardo.
7. Le richieste di operazioni dispositive o le istruzioni di revoca effettuate in una giornata non operativa, secondo le modalità previste dalle norme contrattuali specifiche per ogni tipo di servizio, si intendono impartite dal Cliente la prima giornata operativa successiva.
Art. 23- Registrazione dei collegamenti telematici - Prova delle disposizioni impartite e delle operazioni eseguite
1. Il Cliente autorizza la Banca, o le società eventualmente incaricate, ad effettuare registrazioni in via continuativa e non, senza bisogno di alcun ulteriore avviso, dei collegamenti telematici a mezzo rete Internet intervenuti tra lui e la Banca medesima.
2. Tenuto conto delle caratteristiche peculiari del Servizio, la prova delle disposizioni impartite dal Cliente e delle operazioni eseguite, come di ogni altra comunicazione effettuata tramite il Servizio stesso, sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili della Banca congiuntamente alle registrazioni dei collegamenti telematici di cui al comma precedente.
Art. 24 - Oneri e spese a carico del Cliente
1. In aggiunta alle spese, commissioni ed oneri previsti nel Documento di Sintesi - Condizioni Economiche del presente Contratto di Internet Banking e nei contratti che disciplinano i singoli rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio, sono interamente a carico del Cliente le spese telefoniche, i costi delle attrezzature necessarie per l'utilizzo del Servizio, le spese per eventuali software personalizzati a seconda delle scelte manifestate di volta in volta dal Cliente medesimo.
Art. 25 - Modalità di addebito del canone mensile
1. L'importo del canone per il Servizio di Internet Banking e dei canoni (ove previsti) relativi ai servizi aggiuntivi “On Demand” (solo se attivati dal Cliente), devono essere corrisposti dal Cliente in anticipo nella misura pattuita ed indicata nel Documento di Sintesi - Condizioni Economiche del presente Contratto ovvero nei moduli integrativi sottoscritti successivamente (se previsto anche online).
2. Il Cliente autorizza, fin d'ora, la Banca ad addebitare gli importi di cui al comma precedente sul conto corrente indicato nel predetto Documento di Sintesi.
Art. 26 - Invio di comunicazioni ed estratti conto tramite posta elettronica o mediante inserimento nell'area riservata
1. Salvo che non sia diversamente specificato nel contratto di Internet Banking, tutte le comunicazioni, previste dalle norme che regolano i singoli rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio, saranno effettuate in forma elettronica:
- dal Cliente all'indirizzo di posta elettronica della Banca, utilizzando esclusivamente il seguente indirizzo e-mail: “xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx”;
- dalla Banca alternativamente: a) all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal Cliente all'atto della sottoscrizione del contratto e riportato nel Documento di Sintesi - Condizioni Economiche del presente Contratto di Internet Banking, o ai successivi indirizzi di posta elettronica comunicati dal Cliente alla Banca medesima; b) per via telematica mediante la loro messa a disposizione nell'area riservata del Cliente dopo l'avvenuto accesso al sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.
In particolare, la Banca:
a) nell'area riservata di accesso del Cliente, mette a disposizione:
- gli estratti conto;
- le comunicazioni periodiche (“Documenti di Sintesi”) previste dalla normativa sulla “trasparenza bancaria”;
- le restanti comunicazioni specificate nel Contratto di Internet Banking;
- le comunicazioni relative ai servizi di pagamento previste dalle “Norme che regolano i Servizi di Pagamento (Contratto Quadro)”.
b) all'indirizzo di posta elettronica del Cliente, invia:
- la notifica delle operazioni dispositive effettuate.
2. Con la sottoscrizione del Contratto di Internet Banking, il Cliente manleva e dichiara indenne la Banca da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata ricezione delle comunicazioni inoltrate a mezzo di posta elettronica per cause non imputabili alla Banca stessa (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, errata comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica da parte del Cliente, mancata comunicazione di variazione dello stesso, cessazione o interruzione del servizio da parte dell'account internet scelto dal Cliente, errata configurazione dell'applicativo di posta elettronica da parte del Cliente, malfunzionamento hardware e/o software di proprietà o disponibilità del Cliente, disservizi di qualsiasi natura imputabili o, comunque, riferibili al Cliente stesso e/o a soggetti terzi coinvolti nel processo di comunicazione a mezzo di posta elettronica).
3. Con la sottoscrizione del Contratto di Internet Banking, il Cliente accetta espressamente le modalità di invio delle comunicazioni da parte della Banca come specificato nel precedente comma 1. Pertanto, autorizza espressamente la Banca, fin d'ora, ad inviare gli estratti conto, le comunicazioni periodiche e le altre comunicazioni previste dalla normativa sulla “trasparenza bancaria” con le predette modalità e le comunicazioni relative ai servizi di pagamento dalle “Norme che regolano i Servizi di Pagamento (Contratto Quadro)”.
4. I termini per la contestazione dell'estratto conto e/o della comunicazione periodica inviati con le modalità di cui al precedente comma 1 restano quelli previsti dalle norme che regolano i singoli rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio e decorrono dalla data di messa a disposizione del Cliente.
5. In ogni momento il Cliente può richiedere, “una tantum” o in via permanente, l'invio in formato cartaceo degli estratti conto e delle comunicazioni periodiche. La richiesta deve essere effettuata per iscritto e inoltrata, personalmente o mediante lettera raccomandata, alla Filiale di appoggio. I costi connessi all'invio di copia cartacea degli estratti conto e delle comunicazioni periodiche ovvero al cambiamento della tecnica utilizzata per la loro trasmissione sono specificati nel Documento di Sintesi - Condizioni Economiche del presente Contratto di Internet Banking.
6. Le comunicazioni di cui al precedente comma 1 sono fornite dalla Banca su supporto durevole (file PDF non modificabile, o altro file con analoghe caratteristiche di non modificabilità) e con modalità che ne consentano il salvataggio da parte del Cliente sul proprio Personal Computer e, quindi, la stampa in qualsiasi momento. Con la sottoscrizione del Contratto di Internet Banking,il Cliente accetta espressamente tali modalità.
7. Le predette modalità di invio delle comunicazioni, integrano quanto già contenuto in tema di “invio della corrispondenza alla Banca” e di “corrispondenza alla Clientela” nelle “Norme generali che regolano il rapporto Banca-Cliente”, con la precisazione che eventuali comunicazioni scritte del Cliente alla Banca devono essere inoltrate da questo esclusivamente alla Filiale di appoggio.
8. Gli ordini dispositivi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli per l'acquisto, la vendita e la sottoscrizione di strumenti finanziari, non possono essere impartiti dal Cliente per posta elettronica, ma devono essere inseriti obbligatoriamente nell'area riservata, giusta il disposto del precedente art. 22 (esecuzione degli ordini conferiti dal Cliente).
9. Il Cliente e la Banca riconoscono la validità delle comunicazioni effettuate per via telematica, inclusa la posta elettronica, salvo per i casi espressamente esclusi dal contratto ovvero per i casi in cui ne sia previsto l'invio per lettera raccomandata dalla legge, dalle “Norme generali che regolano il rapporto Banca-Cliente” o dalle norme che regolano i singoli rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio.
10. Il Cliente si obbliga ad accedere al servizio di Internet Banking nella sezione dedicata alle comunicazioni con frequenza non inferiore al mese.
Art. 27 - Invio della 'Proposta di modifica unilaterale del contratto” mediante inserimento nell'area riservata
1. Fermo restando quanto previsto in tema di “modifiche contrattuali” dalle “Norme che regolano i Servizi di Pagamento (Contratto Quadro)”, dalle norme di analogo contenuto relative ai singoli rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio e dal successivo art. 31 di questo contratto, l'invio della “Proposta di modifica unilaterale del contratto” (prevista dall'art. 118 del Testo Unico Bancario) e relative disposizioni di attuazione, viene effettuato dalla Banca, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente, con la sua messa a disposizione nell'area riservata del sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.
2. Con la sottoscrizione del Contratto di Internet Banking, il Cliente accetta espressamente le modalità di invio della “Proposta di modifica unilaterale del contratto” da parte della Banca come specificato nel comma precedente. Pertanto, autorizza, fin d'ora, espressamente la Banca ad inviare la predetta “Proposta di modifica unilaterale del contratto” inerente sia ai singoli rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio che al Contratto di Internet Banking con le predette modalità.
3. I termini per l'approvazione tacita della “Proposta di modifica unilaterale del contratto” inviata con le modalità di cui al precedente comma 1 ovvero per l'esercizio del diritto di recesso restano quelli indicati in tema di “modifiche contrattuali” e di “recesso” dalle “Norme che regolano i Servizi di Pagamento (Contratto Quadro)”, dalle norme di analogo contenuto relative ai singoli rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio e dal successivo art. 31 (modifica delle condizioni contrattuali ed economiche). I termini decorrono dalla data di ricezione della “Proposta di modifica unilaterale del contratto”; tale data coincide con la data di messa a disposizione nell'area riservata del Cliente.
4. Il Cliente accetta espressamente che le informazioni contenute nella predetta “Proposta di modifica unilaterale del contratto” siano fornite dalla Banca su supporto durevole (file PDF non modificabile, o altro file con analoghe caratteristiche di non modificabilità) e con modalità che ne consentano il salvataggio da parte del Cliente sul proprio Personal Computer e, quindi, la stampa in qualsiasi momento.
5. In ogni momento il Cliente può richiedere che l'invio della predetta “Proposta di modifica unilaterale del contratto” avvenga in formato cartaceo, anziché elettronico. La richiesta deve essere effettuata per iscritto e inoltrata, personalmente o mediante lettera raccomandata, alla Filiale di appoggio.
Art. 28 - Divieto di cessione del Contratto
1. Il Cliente non può, in alcun caso, cedere il Contratto di Internet Banking.
Art. 29 - Obblighi del Cliente - Clausola risolutiva espressa Internet
1. Con riferimento al Servizio di Internet Banking, il Cliente si obbliga a:
a) rispettare i limiti operativi di cui al precedente art. 12 (limiti operativi);
b) attenersi alle limitazioni tecnico-operative imposte dalla Banca in relazione alle singole prestazioni abilitate;
c) adempiere agli obblighi contrattuali previsti dal Contratto di Internet Banking e dalle norme contrattuali che disciplinano i singoli rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio;
d) corrispondere alla Banca le commissioni e le spese dovute in relazione all'utilizzo del Servizio.
2. In caso di inadempimento, totale o parziale, da parte del Cliente agli obblighi di questo articolo, la Banca può dichiarare risolto il Contratto di Internet Banking ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. e conseguentemente avrà il diritto di ottenere l'immediato rimborso di ogni suo credito.
3. La risoluzione del Contratto si verificherà nel momento in cui la Banca avrà comunicato al Cliente, mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax, che essa intende avvalersi della presente clausola.
4. In ogni caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, la Banca potrà sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni già poste in essere per conto del Cliente, senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.
Art. 30 - Durata del contratto e facoltà di recesso
1. La durata del Contratto di Internet Banking – Mobile Banking è da intendersi a tempo indeterminato, salvo espresso patto contrario.
2. Il Cliente e la Banca hanno diritto di recedere dal Contratto, in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'altra Parte mediante lettera raccomandata secondo quando previsto in tema di “recesso” dalle “Norme che regolano i Servizi di Pagamento (Contratto Quadro)”. La Banca ha, inoltre, diritto di recedere dal Contratto senza preavviso, qualora sussista un giustificato motivo.
Il recesso dal Contratto provoca la chiusura del Servizio di Internet Banking. In caso di recesso chiesto dal Cliente, la chiusura effettiva del Servizio sarà effettuata dalla Banca entro tre giornate operative dalla data di recesso.
3. In caso di conto cointestato a firma disgiunta, il recesso dal Servizio da parte di un cointestatario non produce effetti per gli altri cointestatari aderenti al Servizio medesimo, che potranno continuare ad utilizzare i servizi, compreso quello dispositivo.
4. Il recesso dal Contratto di Internet Banking, da parte della Banca o del Cliente, non determina il corrispondente recesso dai singoli rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio, per i quali resta fermo quanto stabilito dalle specifiche norme contrattuali in ordine a durata e facoltà di recesso.
5. Il Cliente può recedere in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi dai Moduli “On Demand”, con le stesse modalità utilizzate per l’attivazione (se previsto anche online); dal momento del recesso, non gli saranno più addebitati, ove previsti, i costi del servizio. La Banca può recedere in qualsiasi momento da uno o più servizi relativi ai Moduli “On Demand” dando preavviso al Cliente di almeno 14 giorni di calendario, mediante i canali e le modalità indicati all’art. 26. La Banca ha, inoltre, diritto di recedere dai Moduli “On Demand” senza preavviso, qualora sussista un giustificato motivo. Il recesso da uno o più Moduli On Demand non comporta la cessazione del Servizio Internet Banking.
Art. 31 - Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche
1. La Banca può modificare unilateralmente le condizioni contrattuali ed economiche relative ai servizi disciplinati nel presente contratto , secondo quando previsto in tema di “modifiche contrattuali” dalle “Norme che regolano i Servizi di Pagamento (Contratto Quadro)”.
2. L'invio della “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, prevista dall'art. 118 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo n. 385/1993 e successive integrazioni e modificazioni) e relative disposizioni di attuazione e riferita al Contratto di Internet Banking, sarà effettuata dalla Banca con le modalità di cui al precedente art. 27 (invio della “Proposta di modifica unilaterale del contratto” mediante inserimento nell'area riservata).
Art. 32 - Comunicazioni periodiche
1. La Banca invia annualmente al Cliente una comunicazione (“Documento di Sintesi”) contenente un quadro aggiornato delle condizioni applicate al Servizio (art. 119 del Testo Unico Bancario e relative disposizione di attuazione). Se il Cliente non presenta una contestazione scritta, la comunicazione si intende approvata trascorsi 60 giorni dal ricevimento.
2. La comunicazione di cui al comma precedente integra le comunicazioni periodiche previste dalle norme che regolano i singoli rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio.
3. Il Cliente accetta espressamente che il Documento di Sintesi relativo al Servizio Internet Banking gli venga inviato con periodicità annuale, in uno alla comunicazione periodica relativa al conto corrente di regolamento indicato nel presente contratto, con le medesime modalità prescelte per l’invio del Documento di Sintesi del citato conto di utilizzo, in base all’art. 12 delle “Norme che regolano i conti correnti bancari”, sottoscritte in sede di apertura del rapporto di conto corrente, fermo restando che in qualsiasi momento è concessa al Cliente la facoltà di esprimere una diversa scelta per la modalità di trasmissione delle comunicazioni periodiche, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio, e che l’eventuale richiesta di modifica della predetta modalità di invio delle comunicazioni sarà comunicata mediante apposita richiesta alla filiale di riferimento ovvero utilizzando gli strumenti telematici che la Banca dovesse tempo per tempo rendere disponibili. La variazione del canale di comunicazione comporterà la variazione del costo applicato che, come indicato nelle condizioni economiche riportate nella Sez.– Documento di Sintesi del presente contratto, potrà essere diverso a seconda della modalità prescelta.
Art. 33 - Ambito di applicazione
1. Le clausole contrattuali di questo Contratto si applicano in via generale a tutti i rapporti, collegati al Servizio di Internet Banking e indicati nella parte delle Condizioni Economiche - del contratto di Internet Banking e a quelli che venissero successivamente collegati al Servizio medesimo ed integrano, per quanto compatibili, le specifiche norme (clausole contrattuali e condizioni economiche) che disciplinano i singoli rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio (es.: conto corrente bancario, dossier titoli, finanziamenti).
Art. 34 - Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto in questo Contratto, si applicano le “Norme che regolano le condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente” e le “Norme che regolano i Servizi di Pagamento (Contratto Quadro)”, nonché quanto disciplinato nei contratti dei singoli rapporti collegati al Servizio di Internet Banking – Mobile Banking, indicati nel Documento di Sintesi - Condizioni Economiche del presente Contratto, e nei contratti relativi ai rapporti che venissero successivamente collegati al Servizio medesimo.
NORME CHE REGOLANO LE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
Art. 1 – Informativa precontrattuale
1. La Banca rende disponibili sul proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx tutte le Guide e i fogli informativi relativi alle operazioni ed ai servizi offerti.
In caso di adesione ai servizi/prodotti della Banca mediante tecniche di comunicazione a distanza, più in particolare mediante internet banking, il Cliente potrà, in tempo utile, prima che sia vincolato dal contratto o dall’offerta, acquisire in forma cartacea o su altro supporto durevole la documentazione precontrattuale.
Art. 2 – Stipula del contratto con l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza
0.Xx Cliente, in forza del regolare accesso al Servizio di Internet Banking, ha la facoltà di aderire ai servizi/prodotti offerti dalla Banca sottoscrivendo i relativi contratti con firma elettronica digitale.
Il consumatore ha diritto di richiedere, in qualsiasi momento del rapporto, copia cartacea del contratto stipulato on line nonché di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, a meno che ciò sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio prestato.
Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva per servizi non richiesti e, in ogni caso, l’assenza di risposta non implica consenso del consumatore.
Art. 3 – Recesso
0.Xx caso di adesione ai servizi/prodotti offerti dalla Banca attraverso le tecniche di comunicazione a distanza, il cliente ha facoltà di recedere nel termine di 14 giorni dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.
2. Il predetto termine e' esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private, e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali.
3. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente: a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore e' comunicato che il contratto e' stato concluso; b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 67- undecies, se tale data e' successiva a quella di cui alla lettera a).
4. L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento e' sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso.
5. Nel caso in cui, prima del recesso, il contratto abbia avuto esecuzione anche parziale, il Cliente potrebbe essere tenuto a versare un importo pari alla parte del servizio già prestata ex art. 67-terdecies del D.Lgs. n. 206/2005 (“Codice del del consumo”).
6. Il diritto di recesso non trova applicazione nei casi di cui all’art. 67-duodecies del D.Lgs. n. 206/2005 (“codice del consumo”), come ss. integrato e modificato.
Art. 4 – Web collaboration
1. La Web collaboration rientra tra le tecniche di comunicazione a distanza utilizzata dalla Banca e consente di instaurare un dialogo a distanza tra la Banca e i suoi clienti, tramite l’integrazione dei canali vocali e internet banking.
Il Cliente può ricevere, tramite il sito internet della Banca e sempre mediante il gestore di riferimento, la prestazione del Servizio richiesto e/o offerto.
La Web collaboration consente al Cliente che accede nella sezione dedicata presente nell’area riservata ai clienti del sito internet della Banca di conoscere le caratteristiche dei servizi finanziari offerti ed eventualmente dare esecuzione alla conclusione dei contratti dallo stesso espressamente richiesti.
2. Per ciascun servizio finanziario sempre nella sezione dedicata della piattaforma dell’internet banking è messa a disposizione del Cliente, per la preventiva visione e l’eventuale sottoscrizione, tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale necessaria. Dettagliate istruzioni relative all’operatività in Web collaboration sono contenute nella sezione della piattaforma dell’internet banking.
0.Xx Cliente, previa comunicazione inoltrata alla Banca, ha il diritto in ogni momento di opporsi all’utilizzo della modalità di Web collaboration da parte della Banca.